Parte primaDalla caduta di Roma al diritto comune Capitolo 2 La dominazione longobarda Sommario1. Le invasioni longobarde: una rottura per la storia d’Italia. - 2. L’insedia- in Italia mento sul territorio. - 3. Le principali istituzioni longobarde. - 4. L’assemblea longobarda. - 5. L’Editto di Rotari. - 6. Il regno di Liutprando. ­ 1.Le invasioni longobarde: una rottura per la storia d’Italia Una delle principali dominazioni seguite all’invasione germanica dei territori imperiali fu quella realizzata dai Longobardi in Italia. La discesa dei Longobardi (iniziata nel 568 o, secondo la storiografia più recente, nel 569) aprì infatti una nuova fase nella storia della penisola. Questa aveva continuato fino a quel momento a far parte dell’Impero, o in quanto direttamente assoggettata ad esso, o attraverso l’azione di popoli germanici che governavano in nome di Bisanzio. Le tribù longobarde, provenienti dalla Pannonia (attuale Ungheria) e guidate dal re Alboino, recisero invece ogni legame con l’Impero, occupando militarmente la penisola, respingendo ogni trattativa con l’autorità imperiale e rifiutando qualsiasi forma di legittimazione da parte di quest’ultima. L’occupazione longobarda diede quindi inizio alla divisione politica dell’Italia: ad invasione ultimata (650 ca.), ai Bizantini rimasero soltanto l’Esarcato di Ravenna, l’Istria, il Ducato di Roma, il Ducato di Napoli, la punta estrema della Calabria e la Sicilia. Di tutti i popoli germanici, i Longobardi avevano risentito meno dell’influenza romana. Essi, infatti, soltanto nel 488 avevano occupato una regione di cultura e civiltà romane: la Rugilandia (l’odierna Bassa Austria). Tra il 527 e il 547 portarono poi a termine la conquista della Pannonia, dove svilupparono i primi elementi di quel sistema di governo del territorio che avrebbe caratterizzato in seguito la fase iniziale del loro insediamento in Italia. Dottrina Nell’opinione di JARNUT, i Longobardi vittoriosi non giungevano in Italia come in passato erano giunti gli Ostrogoti, e cioè come federati, che si erano almeno sforzati di mantenere una parvenza di ordine e di disciplina romani. Essi arrivavano invece come nemici. La loro conquista dell’Italia fu un’impresa sanguinaria e brutale, che a molti membri dei ceti superiori e medi costò, se non la vita, 24 Parte prima Il Medioevo dalla caduta dell’Impero Romano alla formazione del diritto comune la totale perdita dei beni. Pagani o ariani che fossero, i Longobardi non ebbero alcun rispetto per le chiese, i loro officianti e le loro proprietà. Secondo CALASSO «l’invasione dei Longobardi non aveva nulla in comune con quella dei barbari raccogliticci comandati da Odoacre […]. Odoacre, impadronitosi dell’Italia, aveva riconosciuto spontaneamente ogni suo potere dall’imperatore di Bisanzio. Ancora in nome dell’imperatore di Bisanzio, Teodorico poco dopo aveva occupato l’Italia e non v’ha dubbio che i suoi barbari si considerarono sempre come milizie federate dell’Impero. Ben altrimenti i Longobardi, i quali scesero da conquistatori e, nelle terre che riuscirono a sottomettere, spezzarono ogni rapporto con l’Impero». La prima fase dell’avanzata longobarda in Italia fu dunque caratterizzata da una sorta di indifferenza nei rapporti con la popolazione già presente sul territorio. Solo dopo i primi anni di occupazione, si fece strada il problema della stabilizzazione dei rapporti tra i Longobardi e i ceti agrari romani ed ecclesiastici. La tendenza fu quella di continuare una politica aggressiva e violenta. Fu così che le istituzioni amministrative e giudiziarie preesistenti vennero cancellate, e con esse scomparve quasi del tutto la classe dirigente di origine romana. Al loro posto si insediarono nei luoghi strategici di controllo i duchi longobardi. 2.L’insediamento sul territorio Dopo la morte di Alboino (572) e fino al 584, le farae, ossia il nucleo fondamentale della società longobarda formato da un insieme di famiglie unite da consanguineità, si insediarono sul territorio in unità militari indipendenti. Il paese venne diviso in ducati (dal Veneto alla Lombardia se ne formarono una trentina), all’interno dei quali il duca governava in piena autonomia. Nelle campagne i conquistatori longobardi si sostituirono ai latifondisti romani. Queste grandi proprietà terriere vennero denominate curtes. Mantennero un’organizzazione simile a quella del latifondo romano (villa), con la tradizionale divisione in pars dominicata, dove era la residenza del signore, in gran parte formata da boschi e pascoli, e la pars massaricia, coltivata da coloni, ognuno dei quali aveva un podere, in cambio del pagamento di un census in natura o della prestazione di un certo numero di giornate lavorative. Secondo LUZZATO «non si era trattato della migrazione di una grande massa di popolazione, che andasse in cerca di terre da sfruttare con il proprio lavoro, e che fosse perciò spinta a sostituirsi o sovrapporsi agli antichi abitanti […]. Si trattava di tribù guerriere, per le quali la guerra rappresentava la più lucrosa, la più onorifica e la più assorbente delle professioni, e che nel primo periodo dell’invasione e nelle successive conquiste vivevano soprattutto di rapine». Ma stretti tra le due grandi potenze politiche del tempo, l’Impero bizantino a Oriente e il regno dei Franchi a Occidente, i duchi longobardi si resero presto conto del pericolo costituito dalla propria frammentazione politica e decisero, quindi, di costituire un regno «unitario» sotto la guida di Autari. Capitolo 2 La dominazione longobarda in Italia 25 L’elezione di Autari (584-590) come re di tutte le genti longobarde, segnò una svolta nella storia di questo popolo. I duchi longobardi consentirono la cessione al re della metà delle proprie terre per creare un vasto patrimonio reale, ottenendo in cambio il riconoscimento formale del loro stabile legame con un territorio e la sua città. Autari mirava soprattutto a rafforzare i poteri regi e a ridimensionare quelli ducali, ma può comunque essere considerato come il vero organizzatore del regno longobardo. Nel lasso di tempo che intercorre tra il regno di Autari e quello di Rotari (636-652) si formarono e si definirono altresì i due tipi di amministrazione locale del territorio: le curtis ducalis per i beni dei duchi e le curtis regiae per quelli del re. A capo delle curtis regiae vennero posti i gastaldi, funzionari alle dirette dipendenze del re, con il compito di convogliare verso le casse regie i redditi dei beni di pertinenza reale. Dottrina «Nel nome e per conto del sovrano un gastaldo governa e amministra la curtis regia. Ha alle sue dipendenze uno sculdascio […] e vari actores. Si sostiene che in origine la curtis regia avesse la funzione di drenaggio fiscale: ma impropriamente, perché non può esservi fisco (come per altro verso non può esservi demanio) quando manca l’idea di res publica. Più propriamente il gastaldo e i suoi collaboratori provvedono a rilevare e a convogliare verso le casse regie i redditi dei beni di pertinenza reale; provvedono anche a riscuotere le compositiones che in sede giudiziaria vengono inflitte dai tribunali locali alla parte perdente e colpevole» (BELLOMO). «La curtis regia costituiva una spina nel fianco per i duchi, un organo di controllo, un modo curioso di esercitare il potere anche in periferia: comunque un espediente primitivo, ma servì come primo cemento della nuova realtà politica del regno» (CORTESE). Entrambe le curtis, regia e ducale, mantennero però il carattere di economia chiusa, che già possedeva il latifondo romano. Nelle curtis, cioè, veniva prodotto praticamente tutto il necessario per la sussistenza degli abitanti che in essa vivevano, riducendo al minimo gli scambi verso l’esterno. Pur con tutto questo, continuò a mancare l’idea di regnum, ovvero l’idea di continuità e di omogeneità del territorio, l’idea di una città come capitale e l’istituzione di una moneta comune. Lo stesso ordinamento burocratico del regnum non era figlio del concetto di res publica: le mansioni, infatti, venivano affidate a uomini legati personalmente al re. Occorre ancora accennare alla conversione dei Longobardi dall’arianesimo alla religione cattolica, avvenuta grazie soprattutto all’opera di papa Gregorio Magno (590-604). Questa storica conversione non fu, come per altre popolazioni barbariche, collettiva e di massa. Essa fu il segno di un mutamento di costumi, di atteggiamento mentale, di modelli di comportamento che si rifletteranno inevitabilmente sulla sfera giuridica. 3.Le principali istituzioni longobarde Le principali istituzioni su cui si fondava l’ordinamento longobardo erano la fara, l’arimanno e il duca. 26 Parte prima Il Medioevo dalla caduta dell’Impero Romano alla formazione del diritto comune La fara è identificata dalla prevalente dottrina come la continuazione della famiglia (sippe) germanica, costituita sul modello magnatizio romano e composta da un gruppo di persone legate tra loro da vincoli di sangue e da comuni interessi patrimoniali. Atto costitutivo della fara era il matrimonio, fondato non sull’intenzione dell’uomo e della donna di vivere come coniugi (affectio maritalis), bensì su un vero e proprio contratto stipulato tra lo sposo e i parenti della donna, considerata soggetto incapace di agire e, quindi, priva del diritto di prestare il proprio consenso. Lo sposo acquistava il potere sulla donna pagando una somma che ne costituiva il prezzo (meffio o meta). All’interno della fara, il potere (mundio) del capo del gruppo era più limitato rispetto a quello del pater familias romano: i membri della fara erano infatti posti su un piano di assoluta parità nel subire le conseguenze di un delitto, nel partecipare ad una vendetta o alla ripartizione di una somma versata a titolo di risarcimento (guidrigildo), nell’assistere al compimento dei negozi giuridici e nel provvedere alla tutela delle donne e dei minori. La patria potestas germanica, inoltre, aveva una durata limitata, in quanto cessava nel momento in cui il figlio diveniva atto alle armi e dava vita ad una nuova fara. Si noti che, secondo un orientamento dottrinale più recente, la fara sarebbe stata invece composta soltanto da membri armati e legati tra loro da vincoli di sangue. Il termine arimanno indicava l’uomo libero. Si discute, tuttavia, circa il rapporto tra quest’ultimo e le altre istituzioni. Secondo parte della dottrina, l’arimanno era l’uomo in arme, in quanto tale titolare del diritto di partecipare all’assemblea longobarda. Altri identificano invece l’arimanno con l’uomo libero insediato dal re nelle terre fiscali (arimannie). Altra importante istituzione longobarda era il duca. Questi esercitava il proprio potere di comando su una circoscrizione del regno detta ducato. Anche la figura del duca è oggetto di dibattito in dottrina: alcuni sostengono che tale istituto sia tipicamente germanico, avendo tratto origine dallo stanziamento sul territorio di un gruppo di fare guidate da un capo; altri fanno invece derivare l’istituzione ducale dall’organizzazione amministrativa romano-bizantina. Infine, a partire dal VI secolo, i re longobardi istituirono due nuove cariche: il gastaldo e lo sculdascio. Il gastaldo era un comandante militare inviato in rappresentanza del monarca nelle varie parti del regno; in un secondo momento esso assunse la funzione di governatore delle terre appartenenti al sovrano. In seguito alla riforma realizzata da Liutprando, il gastaldo fu affiancato dallo sculdascio, cui spettava il compito di amministrare la giustizia in una determinata circoscrizione del regno (la sculdascia). 4.L’assemblea longobarda Per tutti gli ordinamenti germanici primitivi il re era soprattutto il capo militare della sua gente. Ogni potere di governo risiedeva nell’assemblea del popolo. In realtà la composi- Capitolo 2 La dominazione longobarda in Italia 27 zione di queste assemblee è cosa estremamente incerta e confusa. In linea di massima si può dire che esse furono sempre composte da tutti gli uomini liberi e armati (arimanni). All’assemblea spettavano il potere giudiziario e il potere di decidere su paci, guerre, alleanze. È evidente che trattandosi di un ordinamento consuetudinario non è del tutto proprio parlare di potere legislativo dell’assemblea, ma in ogni modo era a quest’ultima che spettava di chiarire e di rendere operante questo diritto consuetudinario. Dottrina «Non appena i Longobardi scendono in Italia questo sistema costituzionale basato sui poteri sovrani dell’assemblea popolare viene rapidamente abbandonato. L’assemblea di tutti i liberi non può riunirsi per ogni evenienza in uno Stato che si estende per un territorio vastissimo, essa non appare più al centro dell’ordinamento dello Stato poiché viene esautorata dal rapidissimo incremento dell’autorità regia. Il re da semplice capo militare si eleva rapidamente a capo del regnum Langobardorum» (DE VERGOTTINI). Pare che l’ultima volta che un’assemblea si riunì secondo le sue originarie dimensioni fu sotto il regno di Rotari, al momento della promulgazione dell’Editto omonimo. Il consenso dell’assemblea alla codificazione viene comunque espresso in maniera chiarissima nell’epilogo e non nel prologo, dove viene invece esaltata l’opera e l’iniziativa del re promulgatore. Con Liutprando, alle riunioni assembleari potranno partecipare soltanto i più fedeli duchi e collaboratori regi. Secondo BELLOMO «le funzioni giurisdizionali sono nella tradizione germanica uno degli attributi tipici del potere militare e conservano l’originaria radice anche quando nei tempi e per le questioni della pace vanno distinguendosi dalle attività militari e dal comando delle milizie e vanno specializzandosi negli affari penali e in quelli civili. Ma fra i giudici di questo periodo cercheremmo inutilmente i giuristi». Da tutto questo non è lecito comunque dedurre uno scadimento formale del potere dell’assemblea. In effetti, in diversi prologhi di leggi successive il consensus assembleare viene sempre menzionato in maniera esplicita. 5.L’Editto di Rotari Sul piano del diritto, un avvenimento centrale della storia dei Longobardi può essere considerato l’Editto emanato dal re Rotari nel 643, con il dichiarato intento di fissare per iscritto le norme consuetudinarie del proprio popolo. Dottrina «Nei primi tre quarti di secolo della loro discesa in Italia i Longobardi vissero e dominarono senza l’ausilio di leggi scritte. Fu in questo periodo, il più oscuro della storia del regno, che si compì una decisiva trasformazione nella loro organizzazione collettiva: da popolo continuamente migrante di terra in terra […] a minoranza dominatrice di un vastissimo territorio, con tutti i problemi di potere, 28 Parte prima Il Medioevo dalla caduta dell’Impero Romano alla formazione del diritto comune di sicurezza e di controllo che ne derivavano. Di qui la necessità di una struttura pubblica relativamente stabile e di un’autorità monarchica dotata di prolungamenti locali (gastaldi) […] che si ritenevano (ed erano di fatto) quasi indipendenti rispetto al re» (PADOA-SCHIOPPA). Oltre che dall’antichissimo diritto consuetudinario longobardo, l’Editto fu influenzato in modo formale e sostanziale dal diritto teodosiano, dalla compilazione giustinianea (ad esempio, nella cura posta per stabilire i diritti di proprietà), da fonti biblico-ecclesiastiche, ma soprattutto dalle altre legislazioni barbariche, dal diritto dei Visigoti in primis, dei Burgundi, dei Bavari, degli Alemanni e dei Salii. Nel tentativo di Rotari è possibile leggere la volontà di rafforzare il potere monarchico, di consolidare politicamente le strutture del regno e di impedire una manipolazione arbitraria del diritto. Non è assolutamente casuale che i reati politici, con in testa l’attentato alla vita del re, costituissero i primi 14 capitoli del testo. Erano numerose le norme che rivelavano una forte determinazione nell’assicurare l’ordine interno e il potere regio, attraverso lo strumento legislativo. Il progetto sotteso era quello di trasformare in monarchia ordinata una dominazione nata come sfruttamento militare. Da più parti l’Editto di Rotari viene considerato come il più ampio e il più organico testo prodotto dalle dominazioni germaniche. Esso risulta costituito da due masse: una composta di consuetudini (che Liutprando chiamerà cawarfidae) e l’altra da libere decisioni del sovrano. A tale proposito Paradisi ha ipotizzato che si tratti addirittura di due compilazioni diverse: quella costituita dalle consuetudini avite avrebbe rappresentato la prima edizione dell’Editto; in seguito si sarebbe proceduto all’aggiunta di disposizioni regie e quindi alla pubblicazione dell’opera definitiva. A) Struttura e caratteri L’Editto consta di 388 capitoli con una netta prevalenza della materia penale, in particolare di prescrizioni a difesa della vita del singolo e della sua proprietà. In tale materia, e in particolare nelle disposizioni sul tentativo di reato, è opportuno menzionare l’acuta distinzione tra atti preparatori, tentativo e delitto perfetto con relative differenti pene. Questa distinzione superava così quanto stabilito dal diritto romano, che puniva allo stesso modo il tentativo di crimine e il crimine effettuato. La maggior parte delle norme di diritto penale erano corredate da un tariffario attraverso il quale venivano fissati dei compensi pecuniari, destinati a sostituire la vendetta privata, con relative varianti a seconda del valore che veniva assegnato alla persona offesa. Secondo JARNUT, Rotari riuscì comunque a personificare nella maniera più efficace gli attributi precipui di un re germanico, vale a dire le sue qualità di capo supremo dell’esercito, di avveduto legislatore e di giudice massimo del suo popolo, rendendo così chiara ai guerrieri longobardi la sua posizione di re […]. Su questo sfondo diventa comprensibile come numerose norme della sua legge mirassero essenzialmente a difendere i diritti del regno. Capitolo 2 La dominazione longobarda in Italia 29 Risulta evidente il carattere schiettamente militare conservato dal popolo longobardo anche dopo tutti gli anni trascorsi dall’invasione: gli uomini liberi addirittura si identificavano anche nel nome con gli appartenenti all’esercito (arimanni). Nel suo complesso l’Editto contribuì, senza dubbio e in maniera decisiva, a rendere più acuta la consapevolezza di appartenere a una comunità unitaria della quale era superiore garante l’autorità regia. Fu un potente strumento di conservazione dello spirito nazionalistico e della coesione di stirpe tra la gente longobarda. I destinatari dell’Editto erano principalmente, se non esclusivamente, i Longobardi, anche se ormai, al tempo di Rotari, tutti i liberi di origine romana erano entrati a far parte dell’aristocrazia dei dominatori. Quasi a voler gareggiare con una tradizione giuridica così importante e matura come quella dell’Italia prelongobarda, il testo venne redatto in latino, un latino quanto mai rozzo, oscuro e costellato di germanismi intraducibili. Resta comunque singolare il fatto che, a un attento esame, le leggi raccolte in questo Editto rivelino una singolare vocazione alla tecnica legislativa: il testo, in effetti, si presenta assai bilanciato e redatto con estrema attenzione. 6.Il regno di Liutprando L’attività legislativa di Rotari fu proseguita dai suoi successori: Grimoaldo (688), Liutprando (712-744), Rachis (744-749), Astolfo (749-756). Fu comunque con il regno di Liutprando che si fece più evidente la tendenza all’unificazione legislativa. Venne superata la distinzione tra curtis regia e curtis ducalis, a favore di una nuova rete di ordinamenti provinciali tutti collegati in qualche modo alla corona per mezzo dell’attività di iudices, ovvero di funzionari di fiducia del re. Dottrina «Il termine iudex non rappresenta sempre e in ogni caso le attività di chi amministra solamente e tecnicamente la giustizia, ma si collega piuttosto, come accade nel linguaggio di Liutprando, alla situazione di chi comunque gestisce poteri ‘‘pubblici’’ indifferenziati. E sarebbe errore grave pensare che questi iudices siano stati ‘‘giuristi’’» (BELLOMO). Scopo fondamentale di ogni sforzo legislativo di Liutprando fu quello di garantire la certezza del diritto, in modo da rendere sempre più problematico l’innescarsi di conflitti interni. Per questo motivo, egli si occupò in particolare di quelle materie gravide di possibilità di conflitti, quali per esempio il diritto di famiglia, il diritto di pegno e la validità dei documenti scritti. Si impegnò inoltre, e non come mera affermazione di principio, a legiferare in difesa dei deboli e degli oppressi e di coloro che erano socialmente sfavoriti. È ancora grazie all’opera di questo re che venne riconosciuto nella pratica l’uso del diritto romano e venne ammesso nella disciplina processuale l’uso della prova testimoniale. 30 Parte prima Il Medioevo dalla caduta dell’Impero Romano alla formazione del diritto comune Dottrina «Liutprando si impegnò con efficacia ad aiutare con le sue leggi coloro che erano socialmente più sfavoriti. La sua attenzione fu rivolta specialmente ai minorenni, che voleva tutelare da ogni genere di danno, e soprattutto dalla perdita dei loro beni. Un’importanza altrettanto centrale aveva […] la difesa della donna longobarda libera, [affinché] fossero tutelati la sua integrità, il suo onore e soprattutto i suoi possessi» (Jarnut). I destinatari dei vari editti di Liutprando non furono soltanto i Longobardi, ma di regola tutti i sudditi del regno, popolazione di origine romana compresa. Nonostante ciò, si noti che il principio della personalità del diritto non venne mai del tutto meno; esso continuava infatti ad applicarsi a tutte le fattispecie non espressamente disciplinate dalla legge scritta. Il principio sperimentò tuttavia un rapido declino, a mano a mano che l’intensificarsi dei rapporti fra romani e longobardi e la progressiva integrazione delle rispettive culture resero sempre più problematica una sua integrale applicazione. Nell’attività legislativa di Liutprando è possibile riscontrare inequivocabili prove dell’integrale conversione al cattolicesimo dei Longobardi, dell’avvenuta scomparsa delle discriminazioni etniche e del livellamento sociale tra le due popolazioni. Quest’ultimo aspetto, in particolare, venne favorito dalla completa equiparazione, nel diritto matrimoniale, tra Longobardi e Romani. È in questa ottica che vanno interpretate le disposizioni che riconoscono l’asilo ecclesiastico, che tutelano i voti religiosi, che migliorano la posizione successoria delle figlie in assenza di fratelli maschi. Cronologia della dominazione longobarda 568 575-585 590-615 636-652 712-744 754 774 I Longobardi, guidati da re Alboino, muovono dalla Pannonia e invadono l’Italia settentrionale, occupando nel 572 Pavia, che diventerà la capitale del regno. Decennio di anarchia, durante il quale i duchi longobardi non eleggono il re. Soltanto la minaccia bizantina, resa più pericolosa dall’alleanza con i Franchi, li spinge ad eleggere re Autari. Agilulfo, nuovo re dei Longobardi, sposa Teodolinda, cattolica, che promuove la conversione della corte e di buona parte della popolazione. Diventa re dei Longobardi Rotari, che dà al suo popolo la prima legislazione scritta, l’Editto di Rotari (643). Liutprando porta al massimo splendore il dominio longobardo. Pipino, re dei Franchi, chiamato dal papa Stefano II a difesa della sua indipendenza, scende in Italia e sconfigge per due volte il re dei Longobardi Astolfo. Carlo, re dei Franchi, scende in Italia, pone l’assedio a Pavia, cattura Desiderio e sconfigge Adelchi, suo figlio. La dominazione longobarda ha fine.