EQUITY CROWDFUNDING Rischi ed opportunità per le Start Up Innovative Relazione introduttiva Dal Crowdfunding sociale all’Equity Crowdfunding ComoNExT, 12 maggio 2014 INTRODUZIONE Che cosa si intende per Crowdfunding Le origini e i vari tipi di crowdfunding: dai modelli di tipo sociale all’Equity Crowdfunding La disciplina del fenomeno di Emilio Girino e Paola Alvisi DEFINIZIONE DI CROWDFUNDING il termine crowdfunding designa il finanziamento collettivo di iniziative e progetti imprenditoriali o sociali attuato mediante raccolta di investimenti individuali per lo più di modesta entità, effettuata tramite il web presso una platea indeterminata e indefinita di soggetti - i crowdfunders - che intendono cooperare alla realizzazione del progetto per spirito imprenditoriale, semplice apprezzamento o attitudine solidaristica. Elementi tipici del fenomeno sono: • da un lato, la prevalente partecipazione di investitori non professionali, che contribuiscono con cifre singolarmente limitate; • dall’altro, il mezzo scelto: il ricorso al web mediante piattaforme in cui si verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta. Ciò consente la raccolta con modalità agili e a costi il più possibile contenuti. 3 ORIGINI DEL FENOMENO L’uso del mezzo virtuale è recente, ma il ricorso alla raccolta di mezzi finanziari presso la massa non lo è. Il fenomeno si ricollega a iniziative storicamente sorte in ambito sociale con caratteristiche di mecenatismo, a scopo solidaristico e benefico. Nella prassi si riscontrano vari modelli di crowdfunding. secondo la terminologia anglosassone più in uso: Principalmente, • Donation model, • Reward model, • Pre-purchase model, • Equity model. 4 I VARI TIPI DI CROWDFUNDING - 1/3 I diversi modelli di crowdfunding si differenziano in base a due aspetti: • finalità della raccolta, • trattamento riservato all’apportante. Si collocano in ambito sociale-solidaristico, con diverse graduazioni: donation model, il reward model, il pre-purchase model. il Rientra invece a pieno titolo nel campo degli investimenti l’equity model, che comporta l’assunzione di una partecipazione al capitale di rischio dell’impresa finanziata. Paragonabile a quest’ultimo, per l’ambito di impresa in cui si colloca, è il loan-based crowdfunding: il rapporto che si instaura è di credito invece che di partecipazione. 5 I VARI TIPI DI CROWDFUNDING - 2/3 Principali caratteristiche dei vari modelli • Donation model: • è volto a finanziare iniziative essenzialmente di natura benefica senza scopo di lucro; • i soggetti che elargiscono il loro apporto finanziario - donatori, più che investitori - non hanno diritto ad alcun rimborso o utilità a fronte delle cifre apportate. • Reward model: • è volto a finanziare iniziative in ambito sociale, culturale, a favore della collettività e della ricerca, ma anche progetti in campo economico; • gli apportanti ricevono un premio simbolico a fronte del proprio impegno finanziario e possono essere incentivati da un interesse diretto, ancorché meramente eventuale, alla riuscita del progetto finanziato. 6 I VARI TIPI DI CROWDFUNDING - 3/3 • • • • Pre-purchase model: è una evoluzione del reward model verso schemi di tipo partecipativo; è volto principalmente a finanziare iniziative di tipo imprenditoriale; al finanziatore è accordato un trattamento di favore per usufruire dei servizi erogati dall’impresa o acquistare i suoi prodotti, a condizione che l’iniziativa abbia successo, ed eventualmente un diritto preferenziale al successivo acquisto di partecipazioni. • Equity-model: • si colloca nell’ambito degli investimenti; • è volto a offrire un canale alternativo di finanziamento a capitale di rischio alle imprese in forma societaria; • l’investitore a fronte dell’apporto; (i) riceve immediatamente una partecipazione nel capitale della società, (ii) gli viene attribuita la qualità di socio a tutti gli effetti, inclusi i diritti amministrativi, (iii) assume il rischio connesso al rischio imprenditoriale dell’emittente. 7 DISCIPLINA DEL FENOMENO – 1/4 Un inquadramento normativo dell’equity crowdfunding deve rispondere, allo stesso tempo, a finalità: • di tutela dell’investitore, specialmente in caso di investitore non qualificato; • di corretto funzionamento del mercato; • di supporto allo sviluppo dell’economia. In considerazione di tali obiettivi, della diffusione del fenomeno e delle caratteristiche proprie dell’ordinamento, il legislatore in linea teorica ha di fronte tre strade: • emanare una disciplina specifica dell’equity crowdfunding, mediante leggi e/o regolamenti ad hoc; • far ricadere l’equity crowdfunding nell’ambito di applicazione della regolamentazione generale dei mercati finanziari; • lasciarlo all’autodisciplina scaturente dalla prassi. 8 DISCIPLINA DEL FENOMENO – 2/4 L’approccio del diversi Stati al problema della disciplina dell’equity crowdfunding è multiforme. Sinora pochissimi Paesi hanno optato per una normativa specifica. • L’Italia risulta essere il primo Stato a essersi dotato di una disciplina specifica completa, a livello di norme generali (introdotte nel Testo Unico della Finanza dal c.d. Decreto crescita bis n. 179/2012) e di relative disposizioni di attuazione (Regolamento ad hoc emanato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013). 9 DISCIPLINA DEL FENOMENO – 3/4 • Gli Stati Uniti hanno approvato nel 2012 norme specifiche a livello federale (il Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 2012 ) e la SEC ha emanato una articolata proposta di norme di attuazione (le Regulations del 23 ottobre 2013), che è stata sottoposta a pubblica consultazione ma non risulta ancora definitivamente approvata. • A livello UE, non esistono Direttive al riguardo. • La Commissione Europea, rilevato che attualmente non vi è una modalità di approccio uniforme tra i vari Stati membri, ha promosso una pubblica consultazione nell’ottobre 2013 per esplorare come promuovere il crowdfunding in Europa. • In ogni caso, auspicabilmente una eventuale regolamentazione a livello comunitario armonizzato dovrebbe; (i) mantenere snello e veloce il processo di raccolta del capitale, (ii) comportare costi molto contenuti per l’aspetto informativo e promozionale dell’operazione, (iii) consentire un accesso ampio al canale di raccolta online. 10 DISCIPLINA DEL FENOMENO – 4/4 • Al momento, tra gli altri Stati europei solo la Francia risulta aver intrapreso la via dell’introduzione di una disciplina specifica. Nel maggio 2013 le locali autorità di controllo hanno pubblicato guidelines, rivolte agli operatori finanziari, contenenti informazioni e prime proposte circa le diverse tipologie di crowdfunding (equity crowdfunding, loan-based crowdfunding, reward crowdfunding). Successivamente nel settembre 2013 il Ministro delle Finanze ha presentato un progetto di legge, tuttora in discussione. • Negli altri Stati UE, finora: • da un lato, vi sono stati solo interventi a livello di «avvertenze» e «moral suasion» da parte delle autorità di controllo agli operatori finanziari riguardo alla tutela degli investitori; • dall’altro lato, in alcuni Paesi all’equity crowdfunding si applicano norme generali in materia finanziaria/bancaria e al momento non si prevede l’introduzione di una regolamentazione ad hoc. 11