TESTI per il CORSO DI LATINO DEL DIRITTO - A.A. 2012/2013 afferente ai corsi dei proff. A. CALORE e A. SACCOCCIO a cura di Mino Morandini DA DOVE PARTIAMO…E DOVE POSSIAMO ARRIVARE Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. Istituzioni di Gaio, 1,1 (2) Pertanto il popolo romano utilizza (il deponente utor regge l‘ablativo di mezzo) in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini. pr. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. D.1,1,10,pr.-1 ULPIANUS, liber primus Regulārum = libro primo delle Regole (gen.fpl di Regula, regulae) La giustizia è la costante e perpetua volontà (nom.fs di voluntas,voluntatis) di attribuire (gerundio [declinazione dell‘infinito pres.attivo], caso genitivo da tribuo,tribuere) a ciascuno (dat.ms del pron.indefinito quisque) il suo diritto (acc.ns di ius,iuris). 1. I precetti del diritto (gen. ns) sono questi (nom.neutropl.del pronome/aggettivo dimostrativo hic,haec,hoc =questo,a,ciò): vivere onestamente, non nuocere ad altri (non ledere l’altro, acc.ms di alter,altera,alterum aggettivo e pronome indefinito), attribuire a ciascuno il suo. NB Regula: per capire che cosa significa etimologicamente questo vocabolo, partiamo da una definizione giuridica di Cicerone: lex est iuris atque iniuriae regula, Cic.de legibus, 1,19 = la legge è la norma/ regola, letteralmente “la reginetta“ (f di regulus,i diminutivo di rex,regis = re) del giusto e dell’ingiusto. Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris discendat. Est autem a iustitiā appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. D. 1,1,1 pr. ULPIANUS, liber primus Institutionum = libro primo delle Istituzioni (gen.fpl di institutio,institutionis) La subordinata INFINITIVA Per chi sta per dare opera al diritto, è opportuno dapprima conoscere (daturum è il participio futuro attivo del verbo dare al caso acc.ms; è un accusativo di relazione che, in italiano, si traduce come soggetto dell’infinito nosse = è opportuno che chi sta per dare conosca …) donde (=da dove) discenda il nome del diritto (gen.ns di ius,iuris). Orbene (autem indeclinabile) (esso) è (stato) chiamato (così) dalla (=perché deriva dalla) giustizia (abl.fs di iustitiă,ae): infatti, come elegantemente Celso designa: il diritto è l’arte (ars,artis) del buono e dell’equo (2 gen.ns, aggettivi sostantivati bonum et aequum). 1. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Istituzioni di Gaio, 1,1 (1) Verbi PASSIVI e verbi DEPONENTI Tutti i popoli, i quali (nom.mpl del pronome relativo qui, quae, quod) sono retti (3pl passiva)/ ordinati da leggi e da usi (2 abl.pl.del f lex.legis e del m mos,moris), in parte (partim avv.) usano/ si avvalgono(3pl deponente utor,ut che regge l’ablativo, compl.di mezzo) di un proprio (ordinamento: in lat. è sottinteso iure), in parte di un sistema (iure abl.ns di ius,iuris) comune a tutti gli uomini. Infatti quel diritto che ogni popolo stabilisce per sé è detto ius civile, come se fosse il diritto proprio dei cittadini; mentre quello che un naturale impulso ha stabilito tra tutti gli uomini è osservato da tutti gli uomini e si chiama ius gentium, come se fosse usato da tutte le genti. Opposizione semantica tra CIVIS,CIVIS e GENS,GENTIS Consuetudine autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit Cic. de inventione 2,22,67 I PRONOMI PIU’ USATI: IS e QUI Il diritto poi (= autem) da/per consuetudine (ablat.di origine/ causa/ mezzo) è reputato essere ciò (nom.n.s.di is,ea,id = egli, quello, pronome dimostrativo e personale, insieme con il relativo qui,quae,quod sono i pronomi più usati in latino) che/ la cosa la quale per volontà (abl.di origine/ causa/ mezzo) di tutti senza (sine+ablat.) (bisogno di) una legge (apposita) la (sua stessa) vetustà/ antichità (nomin.fs 3^declinazione) approvò. Traduziuone in italiano corrente: Si ritiene, poi, che diritto consuetudinario sia ciò che il passar del tempo con il consenso di tutti abbia approvato pienamente senza legge. Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur Institutiones Iustiniani, 1,2,9 IL PARTICIPIO PRESENTE Da un dato non scritto viene la norma confermata dall’uso. Invero i costumi durevoli, convalidati dal consenso degli utenti (= di coloro che li usano, subord.relativa italiana dal gen.pl.participio presente di utor), imitano (si capisce che il verbo imitor è deponente per il fatto che regge l’accusativo legem) la legge. 2. Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Istituzioni di Gaio, 1,2 EX e PRO I diritti/ iura del popolo romano constano poi in/ da (preposizione e preverbio ex con ablativo di origine/ moto da luogo interno verso l‘esterno) leggi, plebisciti, consultazioni del senato (senatus gen.s della IV declinazione, senatus,senatus)/ senatoconsulti, costituzioni dei principi (l‘imperatore è solo il primo cittadino, princeps = primus caput, la prima testa, non è il monarca orientale divino o divinizzato, fino al III sec.d.C., quando al principato subentra il Dominato), editti di coloro (gen.m pl di is) i quali hanno il diritto di edicere (= dire verso l‘esterno, e-manare e-ditti; è un gerundio genitivo), (dai) responsi/ risposte dei prudenti/ provvidenti/ di coloro che pro+vident , vedono in avanti, prima e con vantaggio (i 3 valori di pro, preposizione e preverbio; è gen.m.pl participio presente di pro+videre). Traduzione in italiano corrente: Le sfere normative del popolo romano derivano da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni imperiali, editti di coloro che hanno il potere di formulare norme generali, responsi degli esperti. Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. Cic. de officiis, 1, 11, 34 IL GERUNDIVO e la SUBORDINATA con CUM+CONGIUNTIVO In politica poi si devono osservare scrupolosamente (sono massimamente da conservarsi/ devono essere massimamente/ soprattutto conservate: GERUNDIVO nom.neutro pl da con+servo, =serbare insieme; il gerundivo è il participio futuro passivo, indicante necessità, dovere; con AD indica finalità) le leggi di guerra. Essendovi (dato che ci sono: cum+congiuntivo presente, 3^pl di sum, es, fui, esse) infatti due generi di contesa (gerundio: di contendere, da de-certare che è l‘opposto di con-certare, sopravvissuto in italiano), l’una per mezzo della discussione (it.discettare), l’altra con la forza (vis violenza, vigore, ha declinaz.parziale), ed essendo (cum+cong.) la prima (nomin.n.s del pron.dim.ille = quello) specifica dell’uomo, la seconda (nom.n.s del pron.dim.hic = questo) dei bruti/ delle belve, si dovrà ricorrere (gerundivo in perifrastica passiva) a questa/ alla seconda /alla posteriore (comparativo neutro avverbiale) nel caso non sia possibile valersi della prima (se non è lecito/ possibile usare -infinito presente di utor +abl.- la precedente/ superiore). Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur… Cic. de officiis, 1, 11, 35 SUBORDINATA FINALE: UT + CONGIUNTIVO Le guerre, quindi/ per la qual cosa (abl.fs di qui+res,rei V^declin.), sono da farsi (dovranno esser fatte: gerundivo n.pl) per questo motivo, affinché (ut) si viva in pace senza pericoli… 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent… Gaio, 1, 3 La legge è ciò che comanda e stabilisce il popolo. Il plebiscito è ciò che comanda e stabilisce la plebe. La plebe si differenzia dal popolo, in quanto con il termine popolo si indicano tutti i cittadini, compresi anche i patrizi; invece con il termine plebe si indicano tutti i cittadini con l’esclusione dei patrizi. Pertanto un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perché fatti senza la loro deliberazione…(abl.fs di autoritari da augeo,auges, auxi, auctum, augere = aumentare, accrescere) 2. …privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus paeceptis aut gentium aut civilibus. 3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quas nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,1,2-3 (Ulpianus, liber primus Institutionum) 2. … il diritto privato è tripartito: è composto (raccolto, collezionato), infatti, da regole/ precetti naturali, o delle genti o civili. 3. Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati: infatti questo diritto non è proprio del genere umano, ma di tutti gli esseri animati, che nascono in terra e nel mare, ed è comune anche agli uccelli. Da qui discende l’unione del maschio e della femmina, che noi denominiamo matrimonio; da qui (hinc avverbio) discende la procreazione e l’educazione dei figli (liberi,liberorum sono i figli, maschi e femmine, nell‘ambito giuridico; per l’ambito biologico si usano filius,i e filia,ae): Vediamo, infatti, che anche (quoque) tutti gli altri (ceteri) esseri animati, anche/ comprese le fiere, sono valutabili (censeri infinito pres.passivo) in base all’esperienza (abl.fs di peritia,ae) di questo diritto. 4. Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit. Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,1,4 (…continua) HIC/ ILLE: QUESTO/QUELLO Hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista,istud = codesto 4. Il diritto delle genti è quello che (pronome relativo quo abl.ns retto da utuntur deponente) usano gli uomini. Si può capire facilmente che esso si discosta da quello naturale, perché questo (illud = quello, riferito al diritto naturale, il più logicamente lontano, perché il paragrafo riguarda il diritto delle genti, che quindi è indicato dal pronome hoc = questo) è comune a tutti gli esseri animati mentre quello (hoc = questo) è comune ai soli uomini tra loro. Manumissiones quoque iuris gentium sunt. Est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. Quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. Et cum uno naturali nomine homines appelaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi. Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,4 (Ulpianus libro primo Institutionum) NESSO RELATIVO Anche le manumissioni appartengono al diritto delle genti. La mano-missione è infatti la dismissione della ‘manus’, cioè la concessione della libertà: infatti, fintantoché uno è in servitù, è sottoposto alla ‘mano’ e alla potestà altrui; manomesso è liberato dal potere altrui. Ciò (le quali cose = queste cose = ciò: pronome relativo in inizio di periodo = pronome dimostrativo; si chiama NESSO RELATIVO) prese origine dal diritto delle genti, inquanto, secondo il diritto naturale, tutti nascerebbero liberi e non sarebbe nota la manumissione, poiché la servitù sarebbe sconosciuta; ma poi, dopo che la servitù si diffuse secondo il diritto delle genti, seguì il beneficio della manumissione. Ed allora, nonostante gli esseri umani si chiamassero (appellaremur noi fossimo chiamati, 1^ pl imperfetto congiuntivo passivo di appello) coll’unico nome naturale di uomini, secondo il diritto delle genti cominciarono ad essere /esistere tre generi: i liberi e il genere ad essi contrario, i servi, e il terzo genere, i liberti, cioè coloro che hanno cessato di essere servi. 27. Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. D. 1,2,2,27-28 (Pomponius libro singulari enchiridii) 28. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat. D. 1, 2, 2, 27-28 CONSOLI e PRETORE URBANO 27. Siccome i consoli venivano chiamati (altrove) dalle guerre (con i) confinanti, e non rimaneva in città chi potesse amministrare il diritto, fu fatto sì che fosse creato anche un pretore, che venne chiamato ‘urbano’, che amministrasse il diritto in città. … e IL PRETORE ‘PEREGRINUS’ per gli stranieri 28. Dopo alcuni anni poi (deinde), non essendo più sufficiente tale pretore poiché giungeva nella città una grande moltitudine anche di stranieri, fu creato un altro pretore che venne chiamato ‘peregrino’ dal fatto che, per lo più esercitava la giurisdizione tra gli stranieri. Cfr più avanti Gaio, 1, 6 ius honorarium Gaio, 1, 119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco. USO di QUIDAM; ABLATIVO ASSOLUTO La mancipazione, come abbiamo detto anche sopra [113], è una specie di vendita fittizia (pronome e aggettivo indefinito quidam,quaedam,quiddam -pronome/quoddam aggettivo da qui, quae, quod +dam indeclinabile = un certo, un tale, uno che conosco, ma non specifico chi o che cosa sia): il che è diritto proprio dei cittadini romani; e quella (eaque = et ea) cosa si svolge così: con l’impiego di non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi (dopo che erano stati impiegati non meno di 5 testimoni ecc.: subordinata temporale/ causale/ concessiva espressa dal participio adibitis e dal sostantivo, soggetto del participio, testi bus, entrambi all’ablativo), e inoltre di un altro (alio -sottintende adibito- ablativo assoluto) della stessa condizione che sorregga una bilancia di bronzo la quale si chiama libripende, colui che riceve in mancipio tenendo del bronzo (rem lett.la cosa, una moneta di bronzo o un piatto della bilancia, libram, donde l’italiano libbra, misura di peso, e lira, unità monetaria; anche aes,aeris = rame, bronzo, denaro) così dice: “io questo uomo per diritto dei Quiriti dico (aio) che è mio e mi sia (esto 3^ sing imperativo futuro di esse) comprato con questo bronzo e con questa bilancia di bronzo”; poi, col bronzo, percuote la bilancia, ed il bronzo lo dà quasi in luogo/ funzione di prezzo a colui dal quale riceve in mancipio. Sed haec quidem verborum obligatio “dari spondes? Spondeo” propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, veluti hoc modo “Doseis? Doso…” tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant… At illa verborum obligatio “dari spondes? Spondeo” adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit… Gaio, 3, 93 Ma l’obbligazione verbale “dari spondes? Spondeo” è propria dei cittadini romani; le altre, invece, sono di diritto delle genti, e valgono pertanto fra tutti gli uomini, sia cittadini romani che stranieri. Ed anche se espresse in parole greche, ad esempio così “darai? Darò”…,valgono tuttavia tra i cittadini romani, purché abbiano conoscenza della lingua greca…la l’obbligazione verbale “dari spondes? Spondeo” è talmente proprio dei cittadini romani, da non poter essere propriamente traslata per traduzione nemmeno in lingua greca… 6. Edicta sunt praecepta eorum qui ius edicendi habent. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent… Gaio, 1, 6 ius honorarium 6. Editti sono le statuizioni di coloro che hanno il potere di dare editti. Tale diritto hanno i magistrati del popolo romano: amplissimo lo si riscontra negli editti dei due pretori, urbano [367 a.C.] e peregrino [242 a.C.], la cui giurisdizione compete nelle province ai presidi delle stesse; similmente negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione compete nelle province ai questori… Cfr sopra de praetore urbano et de peregrino quid dicatur D. 1,2,2,27-28 (Pomponius libro singulari enchiridii) 10. Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus esset seque praemunirent, edicta proponebant. Quae edicta praetorum ius honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat. …continua: D. 1,2,2,10 (Pomponius libro singulari Enchiridii) (ius honorarium) PARTICIPIO FUTURO ATTIVO E PERIFRASTICA ATTIVA: 10. Nello stesso periodo di tempo, anche i magistrati contribuivano all’ordinamento e, affinché i cittadini fossero informati/ sapessero (3^pl impf congiuntivo di scire = conoscere) quale diritto fosse applicato (lett. Quale diritto di ciascuna cosa ciascun (magistrato) fosse sul punto di dire: dicturus è nomin.ms participio futuro attivo di dicere; qui, con il verbo esse, è una perifrastica attiva) e si premunissero, emanavano editti. Tali editti dei pretori costituiscono lo ius honorarium, in quanto proviene dalla carica del pretore. 110. Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatusve consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, eas vero quae ex propria ipsius iurisdictione pendent plerumque intra annum dare. Gaio 4, 110 ius honorarium ANALISI DEL PERIODO: 110. Dobbiamo qui avvertire (proposizione principale, lett.in questo luogo -nesso relativo- siamo coloro i quali devono essere ammoniti/ avvertiti: perifrastica passiva con gerundivo = participio futuro passivo) che le azioni che derivano da una legge o da senatoconsulti il pretore suol darle in perpetuo (subordinata infinitiva eas quidem actiones…solere pretore accomodare, contenente in sé la sub.relativa quae…proficiscuntur), mentre/ invece (avverbio vero) quelle che discendono esclusivamente dalla sua giurisdizione suol darle per lo più entro l’anno (sub.inf.+sub.relat.). Gaio, 4, 115. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus. 116. Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari. 115. Qui di seguito dobbiamo occuparci delle eccezioni (lett.segue -3^s pres indic deponente- che osserviamo 1^pl pres congiunt attivo-/ dobbiamo osservare/ guardare con attenzione riguardo alle eccezioni). 116. Le eccezioni sono state introdotte in difesa di coloro (lett.in grazia/ a causa di coloro i quali devono essere difesi: causa/ gratia precedute dal genitivo = compl di causa finale; qui il genit è un gerundivo) contro i quali si agisce. Spesso infatti accade che uno per diritto civile sia tenuto, ma che sia iniquo condannarlo in giudizio. Gaio, 4, 116°, Ius honorarium. Veluti si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dari enim oportet, cum ex stipulatu teneris; sed quia iniquum est te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli mali te defendi debere. 116a. Ad esempio, se io abbia stipulato da te del denaro come se dovessi versartelo a titolo di mutuo, e versato non te l’abbia; che quel denaro ti possa essere richiesto, è certo: tu infatti devi darlo, in quanto sei tenuto in base alla stipulazione; ma poiché è iniquo che tu sia condannato a tale titolo, si reputa che tu ti debba difendere per mezzo dell’eccezione di dolo malvagio. Ius honorarium, actio ficticia, Gaio, 4, 36: Item usucapio fingitur in ea actione quae Publiciana vocatur. Datur autem haec actio ei qui ex iusta causa traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit. Nam quia non potest eam “ex iure Quiritium suam esse” intendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit, veluti hoc modo IUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM A. AGERIUS EMIT ET IS TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE OPORTERET… 36. Analogamente si finge l’usucapione nell’azione che viene chiamata Publiciana*. Questa azione la si dà a colui che non ha ancora usucapito una cosa consegnatagli per giusta causa, e, avendone perduto il possesso, la chiede. Siccome non può pretenderla “che sia sua per diritto dei Quiriti”, si finge che l’abbia usucapita, e così la pretende come se fosse divenuto proprietario per diritto dei Quiriti, ad es. così SIA GIUDICE <TIZIO>. SE AULO AGERIO AVESSE POSSEDUTO PER UN ANNO L’UOMO CHE COMPRÒ E CHE GLI È STATO CONSEGNATO, ALLORA (Tizio sia giudice) SE L’UOMO DI CUI SI TRATTA DEVE ESSERE SUO PER DIRITTO DEI QUIRITI… Ius honorarium, actio utilis, Gaio 3, 219: . <Ceterum> placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit: ideoque alio modo damno dato utiles actiones datur, veluti si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur… SUBORDINATA CONSECUTIVA: 219. Si reputò peraltro che per detta legge (Legge Aquilia) ci fosse azione solo se uno avesse dato il danno con il suo corpo; e, perciò, se il danno è arrecato altrimenti, si accordano delle azioni utili, come se uno l’uomo o la bestia altrui l’avesse rinchiusa e fatta morir di fame, o avesse incalzato un giumento così violentemente da farlo scoppiare…(subordinata consecutiva: è preceduta, nella sovraordinata, da un antecedente -qui è tam- ed è introdotta da ut/ ut non, seguito dal congiuntivo). Ius honorarium, Const. Tanta 18 (16 dicembre 533 d.C.): Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua (aetate sc.; vel ab antiquo tempore) descendit: cum ipse Iulianus legum et edicti perpetui suptilissimus (lat.tardo; =subtilissimus) conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. Et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti… hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas. USO PLEONASTICO DEI PRONOMI: 18. E ciò non siamo noi i primi a dirlo, ma discende dal passato: (dopo che -cum temporale + indicativo rettulit) lo stesso Giuliano, diligente compilatore dell’editto perpetuo e giurista di chiara fama ha riferito questo nei suoi libri che, qualora si trovi qualcosa imperfetto, questo sia riempito/ completato mediante la sanzione imperiale. E non solo lui, ma anche l’imperatore Adriano, ribadì esplicitamente (avv.superlat.) questo/ tale principio, in occasione della pubblicazione dell’Editto…(che) se qualcosa risultava omesso nell’editto, la nuova autorità possa integrare questo sulla base di regole congetture e imitazioni di ciò (eius)/ =il principe in quel momento regnante poteva procedere ad un’integrazione, sulla base degli esempi, dei criteri, dei principi ispiratori dell’opera. Ius honorarium: D. 1,1,7pr.-1 (Papinianus liber secundus definitionum): pr. Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. 1. Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ab honore praetorum sic nominatum. Persone (Gaio, 1, 9): Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod homines aut liberi sunt aut servi. GERUNDIVI: pr. Il diritto civile poi è quello che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle costituzioni dell’imperatore, dall’autorità dei giuristi. 1. Il diritto pretorio è ciò che i pretori introdussero per aiutare, supplire, correggere il ius civile in nome della pubblica utilità. Esso (nesso relativo) viene detto anche onorario, perché così denominato dalla carica dei pretori. 9. La partizione principale del diritto delle persone è questa (pronome pleonastico): che (quod subordinante dichiarativo) tutti gli uomini sono liberi o sono servi. Nascita: D. 1,5,14 (Paulus liber quartus sententiarum): 14. Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur. 14. Non sono figli coloro che, al contrario di quanto è solito, sono procreati con sembianza non conforme a quella del genere umano, come nel caso in cui una donna abbia partorito un essere mostruoso o del tutto anormale. Invece, il nato che abbia membra umane, ma con funzioni alterate, in qualche misura è considerato compiuto e quindi verrà annoverato tra i figli. Nascita: D. 28,2,12pr.-1 (Ulpianus liber nonus ad Sabinum) Pr. Quando si dice che un figlio nato rende nullo il testamento, per nato si intende anche quello che sia venuto alla luce mediante il taglio del ventre; infatti anche questo rende nullo il testamento, purché nasca nella potestà del padre. 1. Che cosa invece si stabilirà, quando sia venuto alla luce un essere animato non integro, ma con uno spirito? Anche questi annullerà il testamento. Pr. Quo dicitur filium natum rumpere testamentum, natum accipe et si exsecto ventre editus sit: nam et hic rumpit testamentum, scilicet si nascatur in potestate. 1. Quid tamen, si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamentum rumpat? Et tamen rumpit.