TESTI per il CORSO DI LATINO DEL DIRITTO - AA 2012

TESTI per il CORSO DI LATINO DEL DIRITTO - A.A. 2012/2013
afferente ai corsi dei proff. A. CALORE e A. SACCOCCIO
a cura di Mino Morandini
DA DOVE PARTIAMO…E DOVE POSSIAMO ARRIVARE
Populus itaque Romanus partim
suo proprio, partim communi
omnium hominum iure utitur.
Istituzioni di Gaio, 1,1 (2)
Pertanto il popolo romano utilizza (il deponente utor regge
l‘ablativo di mezzo) in parte un diritto proprio, in parte un
diritto comune a tutti gli uomini.
pr. Iustitia est constans et
perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi. 1. Iuris
praecepta sunt haec: honeste
vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere.
D.1,1,10,pr.-1
ULPIANUS,
liber primus Regulārum = libro
primo delle Regole (gen.fpl di
Regula, regulae)
La giustizia è la costante e perpetua volontà (nom.fs di
voluntas,voluntatis) di attribuire (gerundio [declinazione
dell‘infinito pres.attivo], caso genitivo da tribuo,tribuere) a
ciascuno (dat.ms del pron.indefinito quisque) il suo diritto
(acc.ns di ius,iuris). 1. I precetti del diritto (gen. ns) sono
questi (nom.neutropl.del pronome/aggettivo dimostrativo
hic,haec,hoc =questo,a,ciò): vivere onestamente, non nuocere
ad altri (non ledere l’altro, acc.ms di alter,altera,alterum
aggettivo e pronome indefinito), attribuire a ciascuno il suo.
NB Regula: per capire che cosa significa etimologicamente
questo vocabolo, partiamo da una definizione giuridica di
Cicerone: lex est iuris atque iniuriae regula, Cic.de legibus,
1,19 = la legge è la norma/ regola, letteralmente “la reginetta“
(f di regulus,i diminutivo di rex,regis = re) del giusto e
dell’ingiusto.
Iuri operam daturum prius
nosse oportet, unde nomen
iuris discendat. Est autem
a iustitiā appellatum: nam,
ut eleganter Celsus definit,
ius est ars boni et aequi.
D. 1,1,1 pr. ULPIANUS,
liber primus Institutionum
= libro primo delle
Istituzioni (gen.fpl di
institutio,institutionis)
La subordinata INFINITIVA
Per chi sta per dare opera al diritto, è opportuno dapprima
conoscere (daturum è il participio futuro attivo del verbo dare al
caso acc.ms; è un accusativo di relazione che, in italiano, si traduce
come soggetto dell’infinito nosse = è opportuno che chi sta per
dare conosca …) donde (=da dove) discenda il nome del diritto
(gen.ns di ius,iuris). Orbene (autem indeclinabile) (esso) è (stato)
chiamato (così) dalla (=perché deriva dalla) giustizia (abl.fs di
iustitiă,ae): infatti, come elegantemente Celso designa: il diritto è
l’arte (ars,artis) del buono e dell’equo (2 gen.ns, aggettivi
sostantivati bonum et aequum).
1. Omnes populi, qui legibus et
moribus reguntur, partim suo
proprio, partim communi
omnium hominum iure utuntur:
Nam quod quisque populus ipse
sibi ius constituit, id ipsius
proprium est vocaturque ius
civile, quasi ius proprium
civitatis; quod vero naturalis
ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes
populos peraeque custoditur
vocaturque ius gentium, quasi
quo iure omnes gentes utuntur.
Istituzioni di Gaio, 1,1 (1)
Verbi PASSIVI e verbi DEPONENTI
Tutti i popoli, i quali (nom.mpl del pronome relativo qui,
quae, quod) sono retti (3pl passiva)/ ordinati da leggi e da usi
(2 abl.pl.del f lex.legis e del m mos,moris), in parte (partim
avv.) usano/ si avvalgono(3pl deponente utor,ut che regge
l’ablativo, compl.di mezzo) di un proprio (ordinamento: in lat.
è sottinteso iure), in parte di un sistema (iure abl.ns di
ius,iuris) comune a tutti gli uomini. Infatti quel diritto che
ogni popolo stabilisce per sé è detto ius civile, come se fosse il
diritto proprio dei cittadini; mentre quello che un naturale
impulso ha stabilito tra tutti gli uomini è osservato da tutti gli
uomini e si chiama ius gentium, come se fosse usato da tutte le
genti.
Opposizione semantica tra CIVIS,CIVIS e GENS,GENTIS
Consuetudine autem ius esse
putatur id, quod voluntate
omnium sine lege vetustas
comprobavit
Cic. de inventione 2,22,67
I PRONOMI PIU’ USATI: IS e QUI
Il diritto poi (= autem) da/per consuetudine (ablat.di origine/
causa/ mezzo) è reputato essere ciò (nom.n.s.di is,ea,id = egli,
quello, pronome dimostrativo e personale, insieme con il
relativo qui,quae,quod sono i pronomi più usati in latino) che/
la cosa la quale per volontà (abl.di origine/ causa/ mezzo) di
tutti senza (sine+ablat.) (bisogno di) una legge (apposita) la
(sua stessa) vetustà/ antichità (nomin.fs 3^declinazione)
approvò.
Traduziuone in italiano corrente: Si ritiene, poi, che diritto
consuetudinario sia ciò che il passar del tempo con il consenso
di tutti abbia approvato pienamente senza legge.
Ex non scripto ius venit, quod
usus comprobavit. Nam
diuturni mores consensu
utentium comprobati legem
imitantur
Institutiones Iustiniani, 1,2,9
IL PARTICIPIO PRESENTE
Da un dato non scritto viene la norma confermata dall’uso.
Invero i costumi durevoli, convalidati dal consenso degli utenti
(= di coloro che li usano, subord.relativa italiana dal
gen.pl.participio presente di utor), imitano (si capisce che il
verbo imitor è deponente per il fatto che regge l’accusativo
legem) la legge.
2. Constant autem iura populi
Romani ex legibus, plebiscitis,
senatus consultis,
constitutionibus principum,
edictis eorum, qui ius edicendi
habent, responsis prudentium.
Istituzioni di Gaio, 1,2
EX e PRO
I diritti/ iura del popolo romano constano poi in/ da
(preposizione e preverbio ex con ablativo di origine/ moto da
luogo interno verso l‘esterno) leggi, plebisciti, consultazioni
del senato (senatus gen.s della IV declinazione,
senatus,senatus)/ senatoconsulti, costituzioni dei principi
(l‘imperatore è solo il primo cittadino, princeps = primus
caput, la prima testa, non è il monarca orientale divino o
divinizzato, fino al III sec.d.C., quando al principato subentra il
Dominato), editti di coloro (gen.m pl di is) i quali hanno il
diritto di edicere (= dire verso l‘esterno, e-manare e-ditti; è un
gerundio genitivo), (dai) responsi/ risposte dei prudenti/
provvidenti/ di coloro che pro+vident , vedono in avanti, prima
e con vantaggio (i 3 valori di pro, preposizione e preverbio; è
gen.m.pl participio presente di pro+videre).
Traduzione in italiano corrente: Le sfere normative del
popolo romano derivano da leggi, plebisciti, senatoconsulti,
costituzioni imperiali, editti di coloro che hanno il potere di
formulare norme generali, responsi degli esperti.
Atque in re publica maxime
conservanda sunt iura belli.
Nam cum sint duo genera
decertandi, unum per
disceptationem, alterum per vim,
cumque illud proprium sit
hominis, hoc beluarum,
confugiendum est ad posterius,
si uti non licet superiore.
Cic. de officiis, 1, 11, 34
IL GERUNDIVO e la SUBORDINATA con
CUM+CONGIUNTIVO
In politica poi si devono osservare scrupolosamente (sono
massimamente da conservarsi/ devono essere massimamente/
soprattutto conservate: GERUNDIVO nom.neutro pl da
con+servo, =serbare insieme; il gerundivo è il participio
futuro passivo, indicante necessità, dovere; con AD indica
finalità) le leggi di guerra. Essendovi (dato che ci sono:
cum+congiuntivo presente, 3^pl di sum, es, fui, esse) infatti
due generi di contesa (gerundio: di contendere, da de-certare
che è l‘opposto di con-certare, sopravvissuto in italiano),
l’una per mezzo della discussione (it.discettare), l’altra con la
forza (vis violenza, vigore, ha declinaz.parziale), ed essendo
(cum+cong.) la prima (nomin.n.s del pron.dim.ille = quello)
specifica dell’uomo, la seconda (nom.n.s del pron.dim.hic =
questo) dei bruti/ delle belve, si dovrà ricorrere (gerundivo in
perifrastica passiva) a questa/ alla seconda /alla posteriore
(comparativo neutro avverbiale) nel caso non sia possibile
valersi della prima (se non è lecito/ possibile usare -infinito
presente di utor +abl.- la precedente/ superiore).
Quare suscipienda quidem bella
sunt ob eam causam, ut sine
iniuria in pace vivatur…
Cic. de officiis, 1, 11, 35
SUBORDINATA FINALE: UT + CONGIUNTIVO
Le guerre, quindi/ per la qual cosa (abl.fs di qui+res,rei
V^declin.), sono da farsi (dovranno esser fatte: gerundivo
n.pl) per questo motivo, affinché (ut) si viva in pace senza
pericoli…
3. Lex est, quod populus iubet
atque constituit. Plebiscitum est,
quod plebs iubet atque constituit.
Plebs autem a populo eo distat,
quod populi appellatione universi
cives significantur, connumeratis
et patriciis; plebis autem
appellatione sine patriciis ceteri
cives significantur; unde olim
patricii dicebant plebiscitis se non
teneri, quia sine auctoritate eorum
facta essent…
Gaio, 1, 3
La legge è ciò che comanda e stabilisce il popolo. Il
plebiscito è ciò che comanda e stabilisce la plebe. La plebe
si differenzia dal popolo, in quanto con il termine popolo si
indicano tutti i cittadini, compresi anche i patrizi; invece
con il termine plebe si indicano tutti i cittadini con
l’esclusione dei patrizi. Pertanto un tempo i patrizi
dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perché fatti
senza la loro deliberazione…(abl.fs di autoritari da
augeo,auges, auxi, auctum, augere = aumentare,
accrescere)
2. …privatum ius tripartitum est: collectum
etenim est ex naturalibus paeceptis aut
gentium aut civilibus.
3. Ius naturale est, quod natura omnia
animalia docuit: nam ius istud non humani
generis proprium, sed omnium animalium,
quae in terra, quae in mari nascuntur,
avium quoque commune est. Hinc descendit
maris atque feminae coniunctio, quas nos
matrimonium appellamus, hinc liberorum
procreatio, hinc educatio: videmus etenim
cetera quoque animalia, feras etiam istius
iuris peritia censeri.
Ius gentium/ius naturale:
D. 1,1,1,2-3 (Ulpianus, liber primus
Institutionum)
2. … il diritto privato è tripartito: è composto
(raccolto, collezionato), infatti, da regole/ precetti
naturali, o delle genti o civili.
3. Il diritto naturale è quello che la natura ha
insegnato a tutti gli esseri animati: infatti questo
diritto non è proprio del genere umano, ma di
tutti gli esseri animati, che nascono in terra e nel
mare, ed è comune anche agli uccelli. Da qui
discende l’unione del maschio e della femmina,
che noi denominiamo matrimonio; da qui (hinc
avverbio) discende la procreazione e l’educazione
dei figli (liberi,liberorum sono i figli, maschi e
femmine, nell‘ambito giuridico; per l’ambito
biologico si usano filius,i e filia,ae): Vediamo,
infatti, che anche (quoque) tutti gli altri (ceteri)
esseri animati, anche/ comprese le fiere, sono
valutabili (censeri infinito pres.passivo) in base
all’esperienza (abl.fs di peritia,ae) di questo
diritto.
4. Ius gentium est, quo gentes
humanae utuntur. Quod a
naturali recedere facile
intellegere licet, quia illud
omnibus animalibus, hoc solis
hominibus inter se commune sit.
Ius gentium/ius naturale: D.
1,1,1,4 (…continua)
HIC/ ILLE: QUESTO/QUELLO
Hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista,istud = codesto
4. Il diritto delle genti è quello che (pronome relativo quo
abl.ns retto da utuntur deponente) usano gli uomini. Si può
capire facilmente che esso si discosta da quello naturale,
perché questo (illud = quello, riferito al diritto naturale, il più
logicamente lontano, perché il paragrafo riguarda il diritto
delle genti, che quindi è indicato dal pronome hoc = questo)
è comune a tutti gli esseri animati mentre quello (hoc =
questo) è comune ai soli uomini tra loro.
Manumissiones quoque iuris
gentium sunt. Est autem
manumissio de manu missio, id est
datio libertatis: nam quamdiu quis
in servitute est, manui et potestati
suppositus est, manumissus
liberatur potestate. Quae res a iure
gentium originem sumpsit, utpote
cum iure naturali omnes liberi
nascerentur nec esset nota
manumissio, cum servitus esset
incognita: sed posteaquam iure
gentium servitus invasit, secutum
est beneficium manumissionis. Et
cum uno naturali nomine homines
appelaremur, iure gentium tria
genera esse coeperunt: liberi et his
contrarium servi et tertium genus
liberti, id est hi qui desierant esse
servi.
Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,4
(Ulpianus libro primo
Institutionum)
NESSO RELATIVO
Anche le manumissioni appartengono al diritto delle
genti. La mano-missione è infatti la dismissione della
‘manus’, cioè la concessione della libertà: infatti,
fintantoché uno è in servitù, è sottoposto alla ‘mano’ e
alla potestà altrui; manomesso è liberato dal potere
altrui. Ciò (le quali cose = queste cose = ciò: pronome
relativo in inizio di periodo = pronome dimostrativo; si
chiama NESSO RELATIVO) prese origine dal diritto
delle genti, inquanto, secondo il diritto naturale, tutti
nascerebbero liberi e non sarebbe nota la
manumissione, poiché la servitù sarebbe sconosciuta;
ma poi, dopo che la servitù si diffuse secondo il diritto
delle genti, seguì il beneficio della manumissione. Ed
allora, nonostante gli esseri umani si chiamassero
(appellaremur noi fossimo chiamati, 1^ pl imperfetto
congiuntivo passivo di appello) coll’unico nome
naturale di uomini, secondo il diritto delle genti
cominciarono ad essere /esistere tre generi: i liberi e il
genere ad essi contrario, i servi, e il terzo genere, i
liberti, cioè coloro che hanno cessato di essere servi.
27. Cumque consules avocarentur
bellis finitimis neque esset qui in
civitate ius reddere posset, factum est,
ut praetor quoque crearetur, qui
urbanus appellatus est, quod in urbe
ius redderet.
D. 1,2,2,27-28 (Pomponius libro
singulari enchiridii)
28. Post aliquot deinde annos
non sufficiente eo praetore,
quod multa turba etiam
peregrinorum in civitatem
veniret, creatus est et alius
praetor, qui peregrinus
appellatus est ab eo, quod
plerumque inter peregrinos ius
dicebat.
D. 1, 2, 2, 27-28
CONSOLI e PRETORE URBANO
27. Siccome i consoli venivano chiamati (altrove) dalle
guerre (con i) confinanti, e non rimaneva in città chi
potesse amministrare il diritto, fu fatto sì che fosse
creato anche un pretore, che venne chiamato ‘urbano’,
che amministrasse il diritto in città.
… e IL PRETORE ‘PEREGRINUS’ per gli stranieri
28. Dopo alcuni anni poi (deinde), non essendo più
sufficiente tale pretore poiché giungeva nella città una
grande moltitudine anche di stranieri, fu creato un altro
pretore che venne chiamato ‘peregrino’ dal fatto che, per
lo più esercitava la giurisdizione tra gli stranieri.
Cfr più avanti Gaio, 1, 6 ius honorarium
Gaio, 1, 119.
Est autem mancipatio, ut supra
quoque diximus, imaginaria
quaedam venditio: Quod et
ipsum ius proprium civium
Romanorum est; eaque res ita
agitur: Adhibitis non minus
quam quinque testibus civibus
Romanis puberibus et praeterea
alio eiusdem condicionis, qui
libram aeneam teneat, qui
appellatur libripens, is, qui
mancipio accipit, rem tenens ita
dicit: HUNC EGO HOMINEM
EX IURE QUIRITIUM MEUM
ESSE AIO ISQUE MIHI
EMPTUS ESTO HOC AERE
AENEAQUE LIBRA; deinde
aere percutit libram idque aes
dat ei, a quo mancipio accipit,
quasi pretii loco.
USO di QUIDAM; ABLATIVO ASSOLUTO
La mancipazione, come abbiamo detto anche sopra [113],
è una specie di vendita fittizia (pronome e aggettivo
indefinito quidam,quaedam,quiddam -pronome/quoddam aggettivo da qui, quae, quod +dam indeclinabile
= un certo, un tale, uno che conosco, ma non specifico chi o
che cosa sia): il che è diritto proprio dei cittadini romani;
e quella (eaque = et ea) cosa si svolge così: con l’impiego
di non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi
(dopo che erano stati impiegati non meno di 5 testimoni
ecc.: subordinata temporale/ causale/ concessiva espressa
dal participio adibitis e dal sostantivo, soggetto del
participio, testi bus, entrambi all’ablativo), e inoltre di un
altro (alio -sottintende adibito- ablativo assoluto) della
stessa condizione che sorregga una bilancia di bronzo la
quale si chiama libripende, colui che riceve in mancipio
tenendo del bronzo (rem lett.la cosa, una moneta di
bronzo o un piatto della bilancia, libram, donde l’italiano
libbra, misura di peso, e lira, unità monetaria; anche
aes,aeris = rame, bronzo, denaro) così dice: “io questo
uomo per diritto dei Quiriti dico (aio) che è mio e mi sia
(esto 3^ sing imperativo futuro di esse) comprato con
questo bronzo e con questa bilancia di bronzo”; poi, col
bronzo, percuote la bilancia, ed il bronzo lo dà quasi in
luogo/ funzione di prezzo a colui dal quale riceve in
mancipio.
Sed haec quidem verborum obligatio “dari
spondes? Spondeo” propria civium
Romanorum est; ceterae vero iuris gentium
sunt, itaque inter omnes homines sive cives
Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis
ad Graecam vocem expressae fuerint, veluti
hoc modo “Doseis? Doso…” tamen inter
cives Romanos valent, si modo Graeci
sermonis intellectum habeant… At illa
verborum obligatio “dari spondes?
Spondeo” adeo propria civium Romanorum
est, ut ne quidem in Graecum sermonem per
interpretationem proprie transferri possit…
Gaio, 3, 93
Ma l’obbligazione verbale “dari spondes?
Spondeo” è propria dei cittadini romani; le
altre, invece, sono di diritto delle genti, e
valgono pertanto fra tutti gli uomini, sia
cittadini romani che stranieri. Ed anche se
espresse in parole greche, ad esempio così
“darai? Darò”…,valgono tuttavia tra i
cittadini romani, purché abbiano conoscenza
della lingua greca…la l’obbligazione verbale
“dari spondes? Spondeo” è talmente proprio
dei cittadini romani, da non poter essere
propriamente traslata per traduzione
nemmeno in lingua greca…
6. Edicta sunt praecepta eorum qui ius
edicendi habent. Ius autem edicendi habent
magistratus populi Romani. Sed
amplissimum ius est in edictis duorum
praetorum, urbani et peregrini, quorum in
provinciis iurisdictionem praesides earum
habent; item in edictis aedilium curulium,
quorum iurisdictionem in provinciis populi
Romani quaestores habent…
Gaio, 1, 6 ius honorarium
6. Editti sono le statuizioni di coloro che hanno il
potere di dare editti. Tale diritto hanno i
magistrati del popolo romano: amplissimo lo si
riscontra negli editti dei due pretori, urbano [367
a.C.] e peregrino [242 a.C.], la cui giurisdizione
compete nelle province ai presidi delle stesse;
similmente negli editti degli edili curuli, la cui
giurisdizione compete nelle province ai
questori…
Cfr sopra de praetore urbano et de peregrino
quid dicatur D. 1,2,2,27-28 (Pomponius libro
singulari enchiridii)
10. Eodem tempore et
magistratus iura reddebant et ut
scirent cives, quod ius de
quaque re quisque dicturus
esset seque praemunirent,
edicta proponebant. Quae edicta
praetorum ius honorarium
dicitur, quod ab honore
praetoris venerat.
…continua: D. 1,2,2,10
(Pomponius libro singulari
Enchiridii) (ius honorarium)
PARTICIPIO FUTURO ATTIVO E PERIFRASTICA
ATTIVA:
10. Nello stesso periodo di tempo, anche i magistrati
contribuivano all’ordinamento e, affinché i cittadini
fossero informati/ sapessero (3^pl impf congiuntivo di
scire = conoscere) quale diritto fosse applicato (lett. Quale
diritto di ciascuna cosa ciascun (magistrato) fosse sul
punto di dire: dicturus è nomin.ms participio futuro attivo
di dicere; qui, con il verbo esse, è una perifrastica attiva) e
si premunissero, emanavano editti. Tali editti dei pretori
costituiscono lo ius honorarium, in quanto proviene dalla
carica del pretore.
110. Quo loco admonendi sumus
eas quidem actiones, quae ex lege
senatusve consultis proficiscuntur,
perpetuo solere praetorem
accommodare, eas vero quae ex
propria ipsius iurisdictione
pendent plerumque intra annum
dare.
Gaio 4, 110 ius honorarium
ANALISI DEL PERIODO:
110. Dobbiamo qui avvertire (proposizione principale,
lett.in questo luogo -nesso relativo- siamo coloro i quali
devono essere ammoniti/ avvertiti: perifrastica passiva con
gerundivo = participio futuro passivo) che le azioni che
derivano da una legge o da senatoconsulti il pretore suol
darle in perpetuo (subordinata infinitiva eas quidem
actiones…solere pretore accomodare, contenente in sé la
sub.relativa quae…proficiscuntur), mentre/ invece
(avverbio vero) quelle che discendono esclusivamente dalla
sua giurisdizione suol darle per lo più entro l’anno
(sub.inf.+sub.relat.).
Gaio, 4, 115. Sequitur ut de
exceptionibus dispiciamus.
116. Comparatae sunt autem
exceptiones defendendorum eorum
gratia cum quibus agitur. Saepe
enim accidit, ut quis iure civili
teneatur, sed iniquum sit eum
iudicio condemnari.
115. Qui di seguito dobbiamo occuparci delle eccezioni
(lett.segue -3^s pres indic deponente- che osserviamo 1^pl pres congiunt attivo-/ dobbiamo osservare/ guardare
con attenzione riguardo alle eccezioni).
116. Le eccezioni sono state introdotte in difesa di coloro
(lett.in grazia/ a causa di coloro i quali devono essere
difesi: causa/ gratia precedute dal genitivo = compl di
causa finale; qui il genit è un gerundivo) contro i quali si
agisce. Spesso infatti accade che uno per diritto civile sia
tenuto, ma che sia iniquo condannarlo in giudizio.
Gaio, 4, 116°, Ius honorarium. Veluti si
stipulatus sim a te pecuniam tamquam
credendi causa numeraturus, nec
numeraverim; nam eam pecuniam a te peti
posse certum est, dari enim oportet, cum ex
stipulatu teneris; sed quia iniquum est te eo
nomine condemnari, placet per exceptionem
doli mali te defendi debere.
116a. Ad esempio, se io abbia stipulato da te del
denaro come se dovessi versartelo a titolo di
mutuo, e versato non te l’abbia; che quel denaro
ti possa essere richiesto, è certo: tu infatti devi
darlo, in quanto sei tenuto in base alla
stipulazione; ma poiché è iniquo che tu sia
condannato a tale titolo, si reputa che tu ti debba
difendere per mezzo dell’eccezione di dolo
malvagio.
Ius honorarium, actio ficticia, Gaio, 4, 36:
Item usucapio fingitur in ea actione quae
Publiciana vocatur. Datur autem haec
actio ei qui ex iusta causa traditam sibi
rem nondum usucepit eamque amissa
possessione petit. Nam quia non potest
eam “ex iure Quiritium suam esse”
intendere, fingitur rem usucepisse et ita
quasi ex iure Quiritium dominus factus
esset intendit, veluti hoc modo IUDEX
ESTO. SI QUEM HOMINEM A.
AGERIUS EMIT ET IS TRADITUS EST,
ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM
HOMINEM DE QUO AGITUR EX IURE
QUIRITIUM EIUS ESSE OPORTERET…
36. Analogamente si finge l’usucapione nell’azione
che viene chiamata Publiciana*. Questa azione la si
dà a colui che non ha ancora usucapito una cosa
consegnatagli per giusta causa, e, avendone perduto
il possesso, la chiede. Siccome non può pretenderla
“che sia sua per diritto dei Quiriti”, si finge che
l’abbia usucapita, e così la pretende come se fosse
divenuto proprietario per diritto dei Quiriti, ad es.
così SIA GIUDICE <TIZIO>. SE AULO AGERIO
AVESSE POSSEDUTO PER UN ANNO L’UOMO
CHE COMPRÒ E CHE GLI È STATO
CONSEGNATO, ALLORA (Tizio sia giudice) SE
L’UOMO DI CUI SI TRATTA DEVE ESSERE
SUO PER DIRITTO DEI QUIRITI…
Ius honorarium, actio utilis, Gaio 3, 219:
. <Ceterum> placuit ita demum ex ista lege
actionem esse, si quis corpore suo damnum
dederit: ideoque alio modo damno dato
utiles actiones datur, veluti si quis alienum
hominem aut pecudem incluserit et fame
necaverit, aut iumentum tam vehementer
egerit, ut rumperetur…
SUBORDINATA CONSECUTIVA:
219. Si reputò peraltro che per detta legge (Legge
Aquilia) ci fosse azione solo se uno avesse dato il
danno con il suo corpo; e, perciò, se il danno è
arrecato altrimenti, si accordano delle azioni utili,
come se uno l’uomo o la bestia altrui l’avesse
rinchiusa e fatta morir di fame, o avesse incalzato
un giumento così violentemente da farlo
scoppiare…(subordinata consecutiva: è
preceduta, nella sovraordinata, da un antecedente
-qui è tam- ed è introdotta da ut/ ut non, seguito
dal congiuntivo).
Ius honorarium, Const. Tanta 18 (16
dicembre 533 d.C.):
Et hoc non primum a nobis dictum est, sed
ab antiqua (aetate sc.; vel ab antiquo
tempore) descendit: cum ipse Iulianus legum
et edicti perpetui suptilissimus (lat.tardo;
=subtilissimus) conditor in suis libris hoc
rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur,
ab imperiali sanctione hoc repleatur. Et non
ipse solus, sed et divus Hadrianus in
compositione edicti… hoc apertissime
definivit, ut, si quid in edicto positum non
invenitur, hoc ad eius regulas coniecturas et
imitationes possit nova instruere auctoritas.
USO PLEONASTICO DEI PRONOMI:
18. E ciò non siamo noi i primi a dirlo, ma
discende dal passato: (dopo che -cum temporale
+ indicativo rettulit) lo stesso Giuliano, diligente
compilatore dell’editto perpetuo e giurista di
chiara fama ha riferito questo nei suoi libri che,
qualora si trovi qualcosa imperfetto, questo sia
riempito/ completato mediante la sanzione
imperiale. E non solo lui, ma anche l’imperatore
Adriano, ribadì esplicitamente (avv.superlat.)
questo/ tale principio, in occasione della
pubblicazione dell’Editto…(che) se qualcosa
risultava omesso nell’editto, la nuova autorità
possa integrare questo sulla base di regole
congetture e imitazioni di ciò (eius)/ =il principe
in quel momento regnante poteva procedere ad
un’integrazione, sulla base degli esempi, dei
criteri, dei principi ispiratori dell’opera.
Ius honorarium: D. 1,1,7pr.-1 (Papinianus
liber secundus definitionum):
pr. Ius autem civile est, quod ex legibus,
plebis scitis, senatus consultis, decretis
principum, auctoritate prudentium venit.
1. Ius praetorium est, quod praetores
introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel
corrigendi iuris civilis gratia propter
utilitatem publicam. Quod et honorarium
dicitur ab honore praetorum sic nominatum.
Persone (Gaio, 1, 9):
Et quidem summa divisio de iure
personarum haec est, quod
homines aut liberi sunt aut servi.
GERUNDIVI:
pr. Il diritto civile poi è quello che promana dalle
leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle
costituzioni dell’imperatore, dall’autorità dei
giuristi.
1. Il diritto pretorio è ciò che i pretori
introdussero per aiutare, supplire, correggere il
ius civile in nome della pubblica utilità. Esso
(nesso relativo) viene detto anche onorario,
perché così denominato dalla carica dei pretori.
9. La partizione principale del diritto delle persone è questa
(pronome pleonastico): che (quod subordinante
dichiarativo) tutti gli uomini sono liberi o sono servi.
Nascita: D. 1,5,14 (Paulus liber quartus
sententiarum):
14. Non sunt liberi, qui contra formam
humani generis converso more
procreantur: veluti si mulier monstrosum
aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus
autem, qui membrorum humanorum
officia ampliavit, aliquatenus videtur
effectus et ideo inter liberos
connumerabitur.
14. Non sono figli coloro che, al contrario di quanto
è solito, sono procreati con sembianza non conforme
a quella del genere umano, come nel caso in cui una
donna abbia partorito un essere mostruoso o del
tutto anormale. Invece, il nato che abbia membra
umane, ma con funzioni alterate, in qualche misura
è considerato compiuto e quindi verrà annoverato tra
i figli.
Nascita: D. 28,2,12pr.-1 (Ulpianus liber
nonus ad Sabinum)
Pr. Quando si dice che un figlio nato rende nullo il
testamento, per nato si intende anche quello che sia
venuto alla luce mediante il taglio del ventre; infatti
anche questo rende nullo il testamento, purché nasca
nella potestà del padre.
1. Che cosa invece si stabilirà, quando sia venuto
alla luce un essere animato non integro, ma con uno
spirito? Anche questi annullerà il testamento.
Pr. Quo dicitur filium natum rumpere
testamentum, natum accipe et si exsecto
ventre editus sit: nam et hic rumpit
testamentum, scilicet si nascatur in
potestate.
1. Quid tamen, si non integrum animal
editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc
testamentum rumpat? Et tamen rumpit.