Roma - Federfarma Nuoro

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federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
17 maggio 2007
Uff.-Prot.n° UL/AC/9228/276/F7/PE
Oggetto:
Farmacie rurali soprannumerarie.
Art. 104 TULS
Parere Prof. Avv. Massimo Luciani.
Questa Federazione ha cura di trasmettere in allegato alla presente il parere reso dal Prof. Avv.
Massimo Luciani in merito alla corretta interpretazione dell’art. 104, 2° comma, TULS 1 (all. 1).
Tale parere è stato richiesto a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n.
2717/2006) in cui si afferma che il citato art. 104, 2° comma, TULS non riguarda le farmacie rurali
aperte in base al criterio topografico, le quali, di conseguenza, non sono riassorbite e soppresse per
soprannumerarietà in sede di revisione della pianta organica.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la citata disposizione <<… relativa al
riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla
popolazione in sede di revisione delle piante organiche (con la conseguente soprannumerarietà ai
sensi dell’art. 380, 2° comma, del medesimo TULS2), si riferisce esclusivamente alle farmacie
urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali (che sono
istituite in base al diverso criterio “topografico”)>>.
Con tale affermazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto, analogamente a quanto affermato
nel giudizio di primo grado dal TAR del Veneto, che il criterio della distanza sia diverso dal criterio
topografico, mentre, in realtà, trattasi di un unico criterio – anche se indicato nei testi di legge con
due diverse denominazioni - derogatorio rispetto all’ordinario criterio demografico di apertura delle
farmacie.
1
Art. 104 TULS
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica
in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della
popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria
locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di
nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione
si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le
farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di
cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai
sensi dell'articolo 380, secondo comma.
2
Art. 380 TULS, 2° comma: Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente
assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano
dichiarate decadute.
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Cod. Fisc. 01976520583
Alla luce di tale assunto potrebbe radicarsi il convincimento che le farmacie rurali aperte in base
al criterio topografico non concorrono alla determinazione del “quorum” necessario all’apertura di
nuove sedi farmaceutiche.
Il Prof. Luciani, dopo un’analitica ricognizione degli istituti normativi di riferimento e,
soprattutto, della evoluzione storica dei medesimi, ha ritenuto che l’orientamento del Consiglio di
Stato - seppur nella sua autorevolezza - non sia condivisibile.
Viceversa, ad avviso del Prof. Luciani la questione può correttamente essere sintetizzata così
come segue:
a) prima dell’entrata in vigore della legge n. 362/91 il criterio ordinario per la determinazione del
numero di farmacie da autorizzare in ciascun Comune era quello della popolazione;
b) “in aggiunta o in sostituzione” di tale criterio ordinario, si poteva ricorrere al criterio della
distanza, con la conseguenza che potevano esistere farmacie aperte in base al solo criterio della
distanza, ovvero farmacie aperte in base al criterio della popolazione e, in aggiunta ad esso, a quello
della distanza;
c) per l’apertura delle farmacie rurali non si applicava il criterio della popolazione, cosicché tutte le
farmacie rurali istituite sino all’entrata in vigore della legge n. 362/91 potevano ritenersi istituite in
base al criterio della distanza;
d) a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 362/91 il criterio della distanza è divenuto
esclusivamente derogatorio;
e) esistono sia farmacie rurali istituite in base al solo criterio della distanza (art. 104 TULS, vecchio
testo), sia farmacie rurali istituite in base al criterio topografico (art. 104 TULS, nuovo testo);
f) l’art. 104 TULS (nel testo vigente) destina al riassorbimento nel complessivo numero delle
farmacie autorizzabili in rapporto alla popolazione sia le farmacie rurali istituite prima della legge n.
362/1991, sia le farmacie rurali istituite dopo tale legge;
g) il riassorbimento opera in occasione di ciascuna revisione periodica della pianta organica;
h) in ogni caso, occorre non confondere tra “criterio” e “limite” e tenere presente che l’art. 104
TULS chiarisce che per l’istituzione delle farmacie rurali vi è un “criterio” che è quello c.d.
“topografico” e che tale criterio deve essere applicato rispettando il “limite” c.d. “della distanza”
(3000 metri).
Alla luce di quanto sopra, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra
citata, pur nella sua indubbia autorevolezza, suscita non poche perplessità. Tuttavia, proprio in
considerazione del rilievo che le decisioni del Consiglio di Stato rivestono, il nodo potrà sciogliersi
solo con il consolidarsi di una diversa giurisprudenza in materia.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
Allegato n.1
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio SIRI
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