federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 17 maggio 2007 Uff.-Prot.n° UL/AC/9228/276/F7/PE Oggetto: Farmacie rurali soprannumerarie. Art. 104 TULS Parere Prof. Avv. Massimo Luciani. Questa Federazione ha cura di trasmettere in allegato alla presente il parere reso dal Prof. Avv. Massimo Luciani in merito alla corretta interpretazione dell’art. 104, 2° comma, TULS 1 (all. 1). Tale parere è stato richiesto a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2717/2006) in cui si afferma che il citato art. 104, 2° comma, TULS non riguarda le farmacie rurali aperte in base al criterio topografico, le quali, di conseguenza, non sono riassorbite e soppresse per soprannumerarietà in sede di revisione della pianta organica. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la citata disposizione <<… relativa al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione in sede di revisione delle piante organiche (con la conseguente soprannumerarietà ai sensi dell’art. 380, 2° comma, del medesimo TULS2), si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali (che sono istituite in base al diverso criterio “topografico”)>>. Con tale affermazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto, analogamente a quanto affermato nel giudizio di primo grado dal TAR del Veneto, che il criterio della distanza sia diverso dal criterio topografico, mentre, in realtà, trattasi di un unico criterio – anche se indicato nei testi di legge con due diverse denominazioni - derogatorio rispetto all’ordinario criterio demografico di apertura delle farmacie. 1 Art. 104 TULS 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma. 2 Art. 380 TULS, 2° comma: Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Alla luce di tale assunto potrebbe radicarsi il convincimento che le farmacie rurali aperte in base al criterio topografico non concorrono alla determinazione del “quorum” necessario all’apertura di nuove sedi farmaceutiche. Il Prof. Luciani, dopo un’analitica ricognizione degli istituti normativi di riferimento e, soprattutto, della evoluzione storica dei medesimi, ha ritenuto che l’orientamento del Consiglio di Stato - seppur nella sua autorevolezza - non sia condivisibile. Viceversa, ad avviso del Prof. Luciani la questione può correttamente essere sintetizzata così come segue: a) prima dell’entrata in vigore della legge n. 362/91 il criterio ordinario per la determinazione del numero di farmacie da autorizzare in ciascun Comune era quello della popolazione; b) “in aggiunta o in sostituzione” di tale criterio ordinario, si poteva ricorrere al criterio della distanza, con la conseguenza che potevano esistere farmacie aperte in base al solo criterio della distanza, ovvero farmacie aperte in base al criterio della popolazione e, in aggiunta ad esso, a quello della distanza; c) per l’apertura delle farmacie rurali non si applicava il criterio della popolazione, cosicché tutte le farmacie rurali istituite sino all’entrata in vigore della legge n. 362/91 potevano ritenersi istituite in base al criterio della distanza; d) a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 362/91 il criterio della distanza è divenuto esclusivamente derogatorio; e) esistono sia farmacie rurali istituite in base al solo criterio della distanza (art. 104 TULS, vecchio testo), sia farmacie rurali istituite in base al criterio topografico (art. 104 TULS, nuovo testo); f) l’art. 104 TULS (nel testo vigente) destina al riassorbimento nel complessivo numero delle farmacie autorizzabili in rapporto alla popolazione sia le farmacie rurali istituite prima della legge n. 362/1991, sia le farmacie rurali istituite dopo tale legge; g) il riassorbimento opera in occasione di ciascuna revisione periodica della pianta organica; h) in ogni caso, occorre non confondere tra “criterio” e “limite” e tenere presente che l’art. 104 TULS chiarisce che per l’istituzione delle farmacie rurali vi è un “criterio” che è quello c.d. “topografico” e che tale criterio deve essere applicato rispettando il “limite” c.d. “della distanza” (3000 metri). Alla luce di quanto sopra, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra citata, pur nella sua indubbia autorevolezza, suscita non poche perplessità. Tuttavia, proprio in considerazione del rilievo che le decisioni del Consiglio di Stato rivestono, il nodo potrà sciogliersi solo con il consolidarsi di una diversa giurisprudenza in materia. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO Allegato n.1 IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI