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LEGGE 4 maggio 1977, n. 22 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 maggio 1977).
Legge che apporta modifiche alle Leggi 16 marzo 1922 N. 10 e 21 dicembre 1942 n. 45 in tema
di società e tributi diretti.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 4 maggio 1977.
Art. 1
L'art. 17 della Legge 21 dicembre 1942 n. 45 è sostituito dal seguente:
"La società ha l'obbligo di compilare annualmente il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e
delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare, con chiarezza e
verità, la situazione patrimoniale e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
Il bilancio dev'essere corredato da una relazione degli amministratori. Copia del bilancio dev'essere
depositata entro due mesi nella Cancelleria del Tribunale.
Le disposizioni del presente articolo e di quello successivo 17 bis si applicano oltre che alle società
disciplinate dalla presente legge anche agli enti, associazioni e istituzioni che svolgono, in tutto o in
parte, con una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, un'attività economica,
commerciale, industriale, bancaria, assicurativa, di trasporto o ausiliaria".
Art. 2
Alla Legge 21 dicembre 1942 n. 45 è aggiunto il seguente articolo 17 bis:
"Il bilancio deve indicare:
nell'attività: gli immobili;
gli impianti e il macchinario;
i diritti di brevetto e simili;
i mobili, le materie prime e le merci;
il denaro e gli altri valori;
le partecipazioni;
i crediti;
sul passivo: il capitale sociale;
le riserve d'ogni natura;
i fondi di ammortamento;
i debiti verso fornitori;
i debiti verso banche;
le obbligazioni emesse;
i fondi di quiescenza del personale;
gli altri debiti".
Sono vietati i compensi di partite.
Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo si dovranno seguire i criteri di un prudente
apprezzamento.
La Segreteria delle Finanze fornirà alle imprese annualmente i criteri da seguire nella valutazione
dell'attivo e del passivo.
Art. 3
L'art. 16 della Legge 16 marzo 1922, n. 10 è sostituito dal seguente:
"L'imposta dovuta dalle società e enti di cui all'art. 17 della Legge n. 45 del 1942 è commisurata
all'utile, determinato in base al conto dei profitti e delle perdite.
Concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile i ricavi, le sopravvenienze attive, le
plusvalenze realizzate, distribuite o iscritte, gli interessi, i dividendi e gli altri frutti.
Possono detrarsi dal reddito imponibile le sopravvenienze passive e le minusvalenze.
Gli interessi passivi possono detrarsi se corrisposti ad aziende o istituti di credito.
La detraibilità degli interessi passivi corrisposti a soggetti diversi dalle aziende e istituti di credito è
ammessa solo se i percipienti risiedono nel territorio della Repubblica. In tal caso le società devono
operare una ritenuta a titolo d'acconto per l'imposta normale e complementare del 10%. Gli interessi
sui capitali, ove non sia indicata la misura, si presumono al tasso corrente in mercato".
Art. 4
Le società devono operare una ritenuta su tutti i compensi a chiunque corrisposti a titolo di
prestazioni professionali, ovvero sfruttamento o cessione di brevetti, marchi, diritti d'autore e opere
dell'ingegno.
La stessa ritenuta dev'essere effettuata sui compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci di
Società.
La ritenuta è fissata nel 18% ed è a titolo d'imposta per i percipienti residenti all'estero.
Se i percipienti risiedono nel territorio della Repubblica essa è a titolo d'acconto per l'imposta
normale e complementare e l'aliquota è ridotta al 10%.
Art. 5
L'art. 17 della Legge 16 marzo 1922 n. 10 è sostituito dal seguente:
"Le società e gli enti devono presentare entro tre mesi dall'approvazione del bilancio, ovvero, in
mancanza di approvazione, entro tre mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto essere approvato, una
dichiarazione, redatta in conformità a un modello da approvarsi con Decreto reggenziale, dalla
quale risulti il reddito o la perdita. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del bilancio e
dalle relazioni che lo accompagnano, nonchè dagli allegati relativi e deve contenere l'attestazione di
verità sottoscritta da un Rappresentante legale.
L'Ufficio Tributario può procedere ad accertamento entro il 31 dicembre del primo anno successivo
alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il 31 dicembre del quarto anno".
Art. 6
All'art. 18 della Legge 16 marzo 1922, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"In tal caso spetterà al contribuente fornire la prova contraria all'assunto dell'Ufficio".
Art. 7
E' fatto obbligo all'Ufficio Tributario di dar notizia al Tribunale, per i provvedimenti di sua
competenza, di ogni violazione di Legge riscontrata nei bilanci e negli atti delle società.
Art. 8
Le società anonime devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 15% sugli utili, comunque
denominati, distribuiti in danaro o natura. La stessa ritenuta si applica sulla distribuzione di riserve
o altre poste.
La variazione dell'aliquota della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma precedente può essere
disposta con Decreto reggenziale.
Art. 9
Sono soggetti all'imposta complementare anche i redditi prodotti all'estero di spettanza di società e
enti.
Art. 10
L'importo delle ritenute previste dalla presente Legge deve essere versato entro un mese alla
Tesoreria di Stato.
Chi non effettua in tutto o in parte le ritenute previste nella presente Legge ovvero ne omette il
versamento nei termini previsti è soggetto ad una penalità pari a quattro volte l'importo della
ritenuta, senza pregiudizio dell'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Art. 11
Le disposizioni della presente Legge si applicano ai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore della Legge. Le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 8 in tema di ritenuta si applicano
ai compensi e agli utili corrisposti a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
Legge. Se a tale data sono stati già erogati compensi o utili, il termine di un mese, di cui allo art. 10,
decorre dalla data di pubblicazione della Legge.
Art. 12
La presente Legge entra in vigore immediatamente.
Data dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 1977- 1676 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Alberto Lonfernini - Antonio Lazzaro Volpinari u'
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Clara Boscaglia