Il diritto svizzero: alcune nozioni fondamentali Aldo Foglia, avvocato e notaio, docente di diritto all'Università dell'Insubria e alla SUPSI Berna, 29 marzo 2010 UN’INTRODUZIONE LINGUISTICA (MA NON SOLO) AL DIRITTO SOCIETARIO INDICE DELLA PRESENTAZIONE 1. Presentazione 2. Nozione di società e sua funzione 3. Tipologie di società e storia del capitalismo 4. La società del codice: tra teoria e prassi 5. Le caratteristiche fondamentali della società per azioni, o società anonima 6. La società anonima, forma giuridica (ritrovata) della grande impresa 7. La società a garanzia limitata, forma giuridica (rinnovata) della piccola e media impresa 8. Per concludere PRESENTAZIONE DIRITTO SOCIETARIO AL « CUORE » DEL CAPITALISMO MODERNO STRUMENTI ESSENZIALI DELLA GESTIONE CAPITALISTICO-MERCANTILE DELLE NOSTRE ECONOMIE CONTRATTO consente di procurarsi ricchezza altrui con la collaborazione di quest'ultimo SOCIETÀ consente l'accumularsi ed il concentrarsi di ricchezza individuale destinata a finanziare le attività produttive, le imprese, motori fondamentali del capitalismo moderno RICORDATE? « DIRITTO LINGUAGGIO DEL POTERE » • sistema per veicolare un ordine nelle società umane • un sistema fatto di parole, dunque di pensieri, per regolare apparentemente il mondo intero • parole attraverso cui sono percepite come legittime, dunque accettate e condivise come tali, le esigenze espresse nei modelli comportamentali che si sono imposti COSA VEICOLA LA LINGUA DEL DIRITTO SOCIETARIO? i costrutti mentali essenziali a concepire, a far interagire,ma anche a mascherare gli attori principali dell'economia moderna, i capitalisti. DIRITTO DELLE SOCIETÀ DIRITTO SOCIETARIO complesso di norme del diritto privato, istituenti e regolanti l'istituto definito società NOZIONE DI SOCIETÀ E SUA FUNZIONE DALLE PAROLE ALLE FUNZIONI Socius societas alleato, socio, società rapporto che si instaura tra una persona che partecipa con altre ad un'impresa militare o commerciale, non necessariamente su un piede di parità. FUNZIONI DEL PATTO DI SOCIETÀ: « GESTIONE SOCIALE DELLA RICCHEZZA » • Accumulo di ricchezza, di potenzialità individuali • Controllo e gestione collettiva delle stesse Far funzionare «rapporti interindividuali» così caratterizzati (rottura del modello individualista di gestione e controllo della ricchezza) LA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ: « UN CONTRATTO » Un contratto, col quale «due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune», ovvero con il quale i soci assumono vicendevoli impegni, ossia diritti e doveri, finalizzati al perseguimento dello scopo previsto. TIPOLOGIE DI CONTRATTI… Di scambio: Di conferimento: • impegno su base volontaria • per scambiarsi prestazioni • impegno su base volontaria • per mettere qualcosa in comune in vista di… …E DINAMICA DEGLI INTERESSI IN GIOCO Di scambio: Di conferimento: • Interesse individuale e proprio di ciascuna parte… • soddisfatto dalla prestazione dell’altro contraente • gli interessi dei contraenti sono simili ma contrapposti; • la soddisfazione presuppone la prestazione dell’altro • Interesse individuale e proprio di ciascun socio… • soddisfatto dall’attività comune • gli interessi dei soci sono simili ma contrapposti; • la soddisfazione presuppone la collaborazione di tutti gli altri DINAMICA FONDAMENTALE AL « PATTO » DI SOCIETÀ Partecipare con altri acquisire maggiori potenzialità rinuncia alla propria autonomia e subordinazione ad una volontà superiore FUNZIONI DEL DIRITTO DELLA SOCIETÀ, IN SINTESI gestire rapporti di CONTRAPPOSIZIONE quindi: - tutela diritti singolari - limiti alle facoltà altrui - doveri dei soci COLLABORAZIONE quindi: - tutela partecipazione - modalità decisioni - responsabilità SCHEMA NORMATIVO DELLA SOCIETÀ chi conferisce o fa cosa chi e come si prendono le decisioni chi chi ammi- agisce nistra per la la società società chi risponde dell’agire comune quali diritti e doveri spettano ai soci, durante… …ed al termine della società TIPOLOGIE DI SOCIETÀ E STORIA DEL CAPITALISMO SAPEVATE CHE… • …il 70% delle imprese svizzere ha forma di società? • …il 90% delle società sono SA e SAGL (ovvero,piccole SA)? • … le SA erano nel 1883 poco più di 1000, nel 1937, ca 20’000 e nel 2009 oltre 186’000? • in Svizzera come nel resto del mondo i più grossi colossi economici, le più grandi imprese commerciali, industriali o agricole, sono controllate da società per azioni? …E CHE storia del capitalismo, più che la vicenda di individui, è stata a ben vedere quella di società, ossia di gruppi di individui riuniti tra loro da un patto per fare. Senz'altro, almeno, lo è stato per la vicenda della "grande trasformazione" della civiltà occidentale, da collettività agricola e feudale in società mercantile e industrializzata, caratterizzata dall'avvento e dalla rapidissima diffusione della società per azioni, o società anonima, e poi della sua variante chiamata società a garanzia limitata, che da allora dominano la scena dell'economia. SOCIETÀ « VESTITO GIURIDICO DELL’IMPRESA MODERNA » TIPI DI SOCIETÀ E STORIA DEL CAPITALISMO Le varie figure societarie oggi ancora presenti nel codice costituiscono altrettante tappe della storia del capitalismo e segnano le diverse forme assunte dalle relazioni instauratesi tra le diverse classi sociali coinvolte nel processo di socializzazione della ricchezza attraverso l’istituto «società» (F.Galgano) CHI e PERCHÉ Due commercianti, non possedendo che un carretto, un po’ di mercanzia e tanta voglia di fare, si mettono in «società» COME Entrambi i soci gestiscono direttamente gli affari comuni; non hanno altro patrimonio che il loro personale, tutto arrischiato nella «società» EPOCA STORICA NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Primo capitalismo Società in nome collettivo: alto Medioevo Soci possono essere solo persone fisiche; «collegantia» la società deve gestire un’impresa; la responsabilità è dei soci, illimitata e solidale CHI e PERCHÉ COME EPOCA STORICA Capitalismo I commerci prosperano I soci mercantile «commercianti» e si prospettano ulteriori guadagni; gestiscono impresa sociale e arrischiano l’intero anche i nobili sono basso Medioevo loro patrimonio; interessati a partecipare, limitatamente all’attività i soci «finanziatori» «commenda» di finanziamento partecipano solo agli utili e rispondono delle perdite fino al massimo il patrimonio investito nella società NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Società in accomandita: Soci suddivisi in due gruppi, con funzioni e diritti diversificati; i «commercianti», come i soci della società in nome collettivo; i «finanziatori», non gestiscono l’impresa sociale e rispondono dei debiti della società solo fino al «capitale accomandato» CHI e PERCHÉ COME Si prospettano imprese commerciali gigantesche: lo sfruttamento economico delle Indie; costi enormi, rischi elevatissimi; Gli imprenditori sottoscrivono e fanno sottoscrivere «azioni» ai finanziatori, a ciascuna delle quali spetterà, se l’impresa avrà successo, una quota degli utili conseguiti; alcune centinaia di nobili e borghesi si gettano nell’impresa promossa da un gruppo di imprenditori ogni socio, però, arrischierà soltanto il capitale utilizzato per acquistare l’azione EPOCA STORICA NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Capitalismo mercantile « Prototipo » della società per azioni: 1700 «Compagnie delle Indie» all’epoca nascevano per atto del sovrano, che concedeva il « beneficio » della responsabilità limitata, vista l’enormità dei rischi e la grandezza dell’impresa, nonchè i vantaggi per tutta la nazione CHI e PERCHÉ La ricchezza si diffonde in molte categorie sociali; l’avvento delle macchine in tutti i settori produttivi (dapprima ferrovie, poi in ogni fabbrica) costringe gli imprenditori a enormi sforzi di investimento COME Il « prototipo » delle Compagnie delle Indie si generalizza; l’azione diventa lo strumento sistematico per la raccolta dei mezzi finanziari diffusi tra molti investitori EPOCA STORICA Capitalismo industriale 1850 «società per azioni» NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Società anonima: I soci finanziano, soltanto, sottoscrivendo azioni; l’impresa sociale non è da loro gestita direttamente, ma tramite un «consiglio di amministrazione»; il rischio massimo per i soci è il capitale azionario; la società acquista «personalità giuridica»; il governo societario è «plutocratico» CHI e PERCHÉ COME Con l’avvento del capitalismo di fabbrica, scoppia anche la «questione sociale»; Ogni socio «fa qualcosa a beneficio di tutti» (mutualismo); anche gli «operai» inventano la loro società commerciale; il profitto è in tal modo indiretto, derivante cioè dalla stessa attività sociale senza capitali, però, possono investire soltanto la loro stessa (cooperative di attività «mutualistica» consumo, edilizie, agricole) EPOCA STORICA NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Capitalismo industriale Società cooperativa: 1850 I soci partecipano alla società con azione mutualistica; «società di mutuo soccorso» beneficio indiretto, tramite l’attività sociale; gestione indiretta dell’impresa sociale; la società, che acquista personalità giuridica, è governata in forma «democratica» CHI e PERCHÉ COME EPOCA STORICA NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Il diffondersi di società «commerciali» fa venir meno il timore «politico» nei confronti dei cosiddetti «gruppi intermedi»; Ogni socio partecipa al fine sociale con la sua attività « ideale », politica, culturale, sportiva che sia Epoca liberale Associazione: diventa possibile «associarsi» anche per altri scopi, oltre che quelli commerciali 1850/1900 I soci partecipano alle attività sociali, «associazionismo» con finalità esclusivamente «ideali»; l’attività è il fine sociale; la società, che acquista personalità giuridica, è gestita «democraticamente» CHI e PERCHÉ I capitali si sono concentrati; l’economia è dominata da colossi sempre più grandi e spazianti su tutto il mondo; «fusioni» e «contratti» non garantiscono pienamente il soddisfacimento dei bisogni economici, politici e giuridici dell’impresa economica multi- o transnazionale COME EPOCA STORICA NOME ATTUALE E CARATTERISTICHE GIURIDICHE ESSENZIALI Le società per azioni acquistano azioni di altre società per azioni; Capitalismo maturo « Prototipo » di un nuovo modello di società: gruppo di 1900 in avanti società per azioni ? si formano «catene» di società per azioni, l’una «controllante» l’altra; «società holding» Tante società per azioni, dunque giuridicamente indipendenti; la società di «vertice» controlla tutto il gruppo sfruttamento della partecipazione azionaria per controllarle come se economica-mente fossero una sola ed unica impresa LA SOCIETÀ DEL CODICE: TRA TEORIA E PRASSI SOCIETÀ SEMPLICE contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Società nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un'impresa. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA Società nella quale due o più persone si riuniscono per esercitare un'impresa sotto una ditta comune, in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, ma solo fino al totale d’un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato. SOCIETÀ PER AZIONI (ANONIMA) Società che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (minimo di fr. 100'000), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale, i cui soci (azionisti) sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società. SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA Società, al pari della società anonima, di capitali (minimo di fr. 20'000), ma di carattere personale e senza che sia consentita l'emissione di azioni. SOCIETÀ COOPERATIVA Società costituita dall'unione d’un numero variabile di persone o di società, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri. ASSOCIAZIONE Società, al pari della società cooperativa, organizzata corporativamente, che si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benèfici o ricreativi, od altro fine non economico. IL « SISTEMA » DELLE SOCIETÀ NUMERO CHIUSO DI TIPI SOCIETARI A DISPOSIZIONE TIPI DI SOCIETÀ E LORO DIFFUSIONE Tipo di società 1883 1960 1990 13’930 3’376 147’822 2’794 13’825 2’775 13’391 2’369 186’985 118’134 10’691 6’600 2009 SNC SIA SA SAGL SCOOP Ass 1’334 in SA 134 10’015 3’730 26’189 1’648 12’915 1‘352 Totali 5’297 55’885 187’522 338’170 24’023 77’037 120’458 155’565 Impr. indiv. 3’666 IMPRESE SOCIETARIE E IMPRESE INDIVIDUALI 200'000 180'000 160'000 SNC SIA SA SAGL SCOOP ASS Indiv. 140'000 120'000 100'000 80'000 60'000 40'000 20'000 0 1883 1960 1990 2000 2009 PREDOMINANZA DELLA SOCIETÀ A STRUTTURA « CAPITALISTICA » il numero di società è « esploso » nel corso degli ultimi decenni emergono dominanti le società « capitalistiche » Società, forma giuridica dell’avvenuta « socializzazione » della ricchezza « capitalistiche », garantiscono anonimità e responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ = CONTRATTO, sempre tra persone i soci partecipano direttamente all’attività sociale, mediante la loro persona» i soci partecipano all’attività sociale soltanto indirettamente, mediante un «capitale» SOCIETÀ CON, SOCIETÀ SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA SOCIETÀ = RELAZIONE SOCIETÀ Relazione giuridica che si instaura tra le persone che hanno parte al contratto di società PERSONA (o personalità) GIURIDICA Qualificazione giuridica attribuita a un gruppo di persone, un ente o un patrimonio Regolamentazione dei reciproci diritti e doveri Artificio del diritto perché lo si consideri un nuovo e autonomo soggetto di diritto SOCIETÀ, IMPRESA, DITTA SOCIETÀ = CONTRATTO, « regolamento di rapporti umani» IMPRESA SOCIETÀ attività produttiva di uomini; definisce,regolandolo, il « soggetto » di quella attività; «quello che si fa», «cosa» descrive «colui che fa», «chi» DITTA Nome dell’attività commerciale svolta dalla società (o anche da un imprenditore individuale), «come si chiama» IN SINTESI SOCIETÀ «Rapporti tra persone» IMPRESA «Attività di persone» PERSONALITÀ GIURIDICA «Modo di concepire quei rapporti» DITTA «Nome dell’attività» LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI O ANONIMA LA « SOCIETÀ ANONIMA », CAPOLAVORO DEL DIRITTO MODERNO! ciascun socio si impegna al raggiungimento del fine sociale soltanto conferendo una quota di un capitale, determinato anticipatamente e suddiviso in parti uguali (azioni) ricevendo dei titoli (azioni) incorporanti la partecipazione sottoscritta correndo una responsabilità limitata all'investimento effettuato NELLE « PAROLE DELLA LEGGE », LE SUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI « Società anonima », « société anonyme » anonimità della partecipazione societaria personale, indifferenza per chi sia il socio, purché abbia fatto apporto della sua quota di capitale « Aktiengesellschaft » modalità della partecipazione societaria, formatasi per apporto di tante parti (azioni) del capitale sociale, strumento essenziale di finanziamento dell'impresa sociale. LA SUA DEFINIZIONE LEGALE « La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale» (art. 620 cpv. 1 CO) «CORPORAZIONE» «CAPITALISTICA» «A RESPONSABILITÀ LIMITATA» LA SOCIETÀ ANONIMA COME «SOCIETÀ CAPITALISTICA» CENTRALITÀ DEL CAPITALE DEL CAPITALE AZIONARIO biglietto da visita della società Ricchezza trasformata in capitale per l’impresa Misura della partecipazione alla società Obblighi massimi dei soci « FUNZIONI » DEL CAPITALE AZIONARIO per soci e terzi Base di responsabilità per terzi Base di credito per soci Base di partecipazione TUTELA DEL CAPITALE AZIONARIO, IN SINTESI Alla costituzione della SA: Durante la vita della SA: - capitale minimo (art. 621 CO) - divieto di restituire il capitale (art. 680 cpv. 2 CO) - prezzo di emissione (art. 624 CO) - - conferimento minimo (art. 632 CO) limitazione all’acquisto di azioni proprie (art. 659-659b CO) - divieto di corrispondere interessi al capitale sociale (art. 675 CO) - dividendi solo sull’utile e solo se il capitale è interamente coperto (art. 675 cpv.2 e 674 CO) - obbligo di adottare misure in caso di perdita o diminuzione del capitale (art. 725- 725a CO) - conferimenti in natura (art. 628, 634-635a CO) - prescrizioni formali alla costituzione (art. 629- 631 CO) - prescrizioni contabili (art.662a-670 CO) - riserve (671-674 CO) SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN AZIONI I SIGNIFICATI DI « AZIONE » Parte del capitale azionario Qualità di socio di una SA Titolo di credito L’AZIONE COME « TITOLO DI CREDITO » titolo di credito è una«cosa mobile» che incorpora un «diritto» L‘«azione» e/o il «certificato azionario» (art. al punto che ogni operazione con la cosa equivale ad operazione con il diritto (art. 965 CO) incorporano la «qualità di socio» della società, di modo che con il loro trasferimento si trasmette la qualità di socio (art. 683 622 CO) ss CO) TIPI DI AZIONE «al portatore» quando dal suo testo risulta che ogni portatore del titolo sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato (art. 978 CO) «nominativa» quando dal suo testo risulta il nome della persona all’ordine della quale il diritto risponde (art. 974 e 684 cpv.2 CO) L‘AZIONE HA « VALORE » „nominale“ esprime la « titolarità di socio » „reale“ esprime il « valore dell’impresa sociale » LA SOCIETÀ ANONIMA COME «SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA» “gli azionisti non sono personalmente responsabili dei debiti della società” limitare il rischio derivante dalla partecipazione alla società qualora il « patrimonio » (differente dal « capitale azionario ») non coprisse i debiti, le «perdite», rimangono ai creditori risultato? « socializzazione dei rischi » UNA CARATTERISTICA DAGLI EFFETTI PRATICI DIFFERENZIATI creditori di serie A riescono ad ottenere garanzie direttamente dai soci creditori di serie B per loro vale invece la « responsabilità limitata » LA SOCIETÀ ANONIMA COME «CORPORAZIONE» “La società acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio” (art. 643 CO) gruppo di persone considerato come una nuova « persona » entrata e uscita dei soci non tocca la sussistenza società la proprietà, crediti e debiti, cioè la «ricchezza della società », non in capo ai soci, ma in capo alla stessa società i soci non hanno poteri diretti; per raggiungere scopo sociale, autonomia necessaria del organizzazione; «collettivo»; la volontà della ripartizione dei compiti fra società è la « organi » sociali. volontà della maggioranza GLI ORGANI LEGALI DELLA SOCIETÀ ANONIMA « Assemblea generale » (Art. 698-706b CO) « Consiglio di amministrazione » (Art. 698-706b CO) « Ufficio di revisione » (Art. 727-731a CO) organo decisionale; organo esecutivo; organo di controllo; fa le nomine sociali ed approva i conti annuali dirige la società e la rappresenta nei confronti di terzi verifica che la contabilità sia conforme alla legge e agli statuti LA « DIVISIONE DEI POTERI » TRA GLI ORGANI SOCIALI l’assemblea generale è bensì l’ « organo supremo » (Art. 698 cpv. 1 CO) ma ha soltanto i poteri riconosciutigli dalla legge (Art. 698 cpv. 2 CO) Il consiglio di amministrazione è bensì « subordinato » all’assemblea generale (Art. 698 cpv. 1 cifre 2 e 5 CO) ma ha competenza in tutti gli affari non attribuiti ad altri organi ed ha competenze « intrasmissibili e irrevocabili » (Art. 716 e 716a CO) L’ufficio di revisione è bensì « subordinato » all’assemblea generale (Art. 698 cpv. 1 cifra 2 CO) ma esercita i suoi compiti d controllo indipendentemente dagli altri organi (art. 727c CO) CHI « GOVERNA » LA SOCIETÀ PER AZIONI? « modello reale » « modello legale » - gli organi sociali si suddividono i compiti - ma si controllano reciprocamente - il consiglio di amministrazione (o addirittura una sua delegazione o la direzione) « domina » - gli azionisti sono esclusi dal controllo della società CONTROLLO DELLA SOCIETÀ…. chi ha il potere di scegliere il consiglio di amministrazione e quindi, per suo tramite, il potere di dirigere l’impresa sociale, sia esercitando i diritti connessi alla proprietà della maggioranza delle azioni, sia esercitando pressioni tali da influenzare chi compia tali scelte. ha il “controllo” chi: - possiede la totalità delle azioni - la maggioranza delle stesse - ma anche pacchetti di minoranza - o amministra la società ….E « PROPRIETÀ DELLE AZIONI» « Polverizzazione azionaria » e relativo assenteismo dei soci Principio deliberativo della « maggioranza rappresentata » (art. 703 CO) Chi domina le assemblee generali? Con quali risultati? FUNZIONI REALI DELL’ASSEMBLEA GENERALE organo di ratifica: organo di indirizzo: -poche riunioni -ad attività già svolta - solo decisioni generali -esclusione del controllo azienda sociale organo legittimante: -nessun obbligo di partecipazione -facoltà di farsi rappresentare organo espropriato? -dominato da amministratori e soci di controllo -amministratori sempre più azionisti (stock option) DI FRONTE AL CONFLITTO TRA… « poteri degli azionisti » « poteri degli amministratori » …serviva e serve un sistema per « equilibrare » questi poteri « CORPORATE GOVERNANCE » 1) Sistema per far funzionare la società in maniera efficiente 2) Insieme degli strumenti e dei metodi di direzione e controllo della società 3) Insieme degli strumenti per garantire protezione agli azionisti, equilibrio nei rapporti tra organi e trasparenza nella gestione « CODICI DI COMPORTAMENTO » 1) « Principes de gouvernement d’entreprise » in Europa 2) « Code suisse de bonne pratique », (Code CH) in Svizzera 3) « Directive concernant les informations relatives à la CG » (obbligatoria per [OCDE, 2004] [Economiesuisse, 2002] [Swiss Exchange, 2002] società quotate, art. 8 LBVM) in Svizzera TUTELA DELLE MINORANZE AZIONARIE • diritto di convocare un’assemblea generale con un decimo del capitale sociale (soglia che si intende abbassare) (art. 699 CO) • chiedere lo scioglimento della società per motivi gravi (art. 736, cifra 4, CO) • contestare le deliberazioni dell’assemblea generale (art. 706 CO) • ottenere informazioni sulla situazione economica della società (art. 662-670 CO) • diritti di controllo (art. 696 e 697 CO) • diritto, quando esistono gruppi di azionisti con diversa situazione giuridica, di essere comunque rappresentati nel consiglio di amministrazione (art. 709 CO). «EFFETTO MIMETICO» DEL VESTITO GIURIDICO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI Individuo assoggetato al gruppo, alla maggioranza: "controllo dell'impresa separato dalla proprietà" («CORPORAZIONE») Chi apporta ricchezza perde il potere di controllarla: "socializzazione della ricchezza„ («PARTECIPAZIONE CAPITALISTICA») Chi partecipa alla società corre rischi limitati, altri ne corrono: "socializzazione del rischio economico„ («A RESPONSABILITÀ LIMITATA») riconosciuta dalla legge a condizione che ci siano i presupposti: "presupposto politico al generalizzarsi delle società per azioni„ («AUTORIZZATA DALLA LEGGE» ) LA SOCIETÀ ANONIMA, FORMA GIURIDICA (RITROVATA) DELLA GRANDE IMPRESA SA, SOCIETÀ « SNATURATA » PER RAPPORTO ALLE SUE FUNZIONI 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Nel 1990, vi erano 67’947 SA con capitale minimo di fr. 50’000.SA SAGL 1960 1999 2006 « SA, per tutte le necessità », «Bonne à tout faire» del capitalismo moderno « BISOGNI SOCIALI », « CONCENTRAZIONE ECONOMICA » E « GLOBALIZZAZIONE » PER « CONTROLLARE I MERCATI » Altissimi investimenti produzione e distribuzione di massa massimizzazione minimizzazione dei rischi dei rendimenti SERVIVA UN NUOVO STRUMENTO GIURIDICO acquisire altre imprese ovunque poste assoggettarle ad un controllo unico mantenere occultare garantire flessibilità separazione dimensioni organizzativa reali dei rischi e finanziaria dell’impresa IL « GRUPPO DI SOCIETÀ PER AZIONI » Caratteristica della partecipazion e azionaria Caratteristica della anonimità della partecipazione « Catene », « gruppi » di società per azioni, « holding » Economicamente: una sola azienda Giuridicamente: tante società autonome IL « GRUPPO DI SOCIETÀ PER AZIONI » 100% SA 100% SA 100% 100% 100% 80% 100% XY SA 75% 100% 100% 100% 100% 100% MOLTIPLICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SA Possibilità di controllo con relativamente poco capitale AZIONI Possibilità di distribuire e separare i rischi RESPONSABILITÀ LIMITATA Unicità di direzione, ma flessibilità organizzativa SEPARAZIONE POTERI, AUTONOMIA GIURIDICA anonimità e inesistenza giuridica del gruppo ANONIMITÀ PARTECIPAZIONE AZIONARIA Privilegi moderni, presupposti all’esplosione della forma gruppo di società « privilegio holding » A COSA È SERVITA E A COSA SERVE LA «FORMA GIURIDICA» SOCIETÀ PER AZIONI ? da: a: « pompa di capitali » « tuta mimetica della grande impresa moderna » LA SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA, FORMA GIURIDICA (RINNOVATA) DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA LE RAGIONI DEL LEGISLATORE DEL 1937 • Esigenza delle classi imprenditoriali alla generalizzazione della «responsabilità limitata» e dell’ «autonomia giuridica» dell’impresa • In particolare, anche a favore delle PMI e delle imprese individuali • Conto tenuto anche del successo di questa forma di società in altri paesi d’Europa • « grande impresa » SA, « piccola e media impresa » SAGL SAGL: UN’INSUCCESSO INIZIALE… 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 SA SAGL 1960 1999 LE CARATTERISTICHE DELLA SAGL Forma giuridica di piccolo gruppo di persone partecipanti in società capitalistica CAPITALISTICI capitale sociale anticipatamente determinato responsabilità limitata autonomia giuridica facoltà di gestire direttamente la società COMBINAZIONE DI ELEMENTI con autonomia giuridica al beneficio di responsabilità limitata PERSONALISTICI capitale suddiviso in quote, non in azioni amministrazione società da parte dei soci, direttamente limitazione alla trasferibilità delle quote IL RISULTATO? UN’INDUBBIA « PESANTEZZA » DELLA SAGL • Atto pubblico per la sua costituzione [come SA] • Norme severe a tutela del capitale sociale [come SA] • Atto pubblico per trasferire quote sociali [solo SAGL] • Approvazione (per atto pubblico) della cessione di quote sociali da parte dell’assemblea dei soci [solo SAGL] • Capitale sociale di Fr. 20’000.- [solo SAGL] • Inoltre: soci-gerenti, erano assoggettati al fallimento personale (Art.39 LEF) [solo SAGL] QUALE « BISOGNO DI DIRITTO » ? QUALI « CONFLITTI DI INTERESSE » ? GRANDI IMPRESE - enormi capitali (per lo più già accumulati) numero enorme di soci cifre d’affari vertiginose dimensioni internazionali struttura di gruppo di società scissione tra proprietà e controllo problema manageriale SOCIETÀ ANONIMA - azionisti e società - azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza - azionisti-investitori e azionistirisparmiatori - azionisti e amministratori - società e creditori - società e terzi (investitori, lavoratori, collettività) PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ridotte quantità di capitali (forte bisogno di finanziamenti di terzi) - numero ridotto di soci - attività ridotta - dimensioni locali - socio (imprenditore) gerente SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA - soci tra loro - società e creditori - società e terzi (finanziatori, lavoratori, collettività) LA SAGL SI AFFERMA… TIPO DI SOCIETÀ 1990 Società in nome collettivo Società in accomandita Società anonima Società a garanzia limitata Società cooperativa Associazione 13’930 16’460 3’376 3’192 147’822 171’057 2’794 35’579 13’825 13’839 2’775 4’524 N.B. imprese individuali 120’458 2000 140’900 2006 2009 14’662 2’617 175’459 92’448 11’609 5’900 13’391 2’369 186’985 118’134 10’691 6’600 150’050 155’565 La SAGL si afferma… 200'000 180'000 160'000 140'000 120'000 100'000 80'000 60'000 40'000 20'000 0 SA SAGL 1990 1999 2004 2006 2009 LE « DIRETTRICI » DELLA REVISIONE DELLA SAGL « snellire », « fluidificare » il funzionamento della società » CAPITALE SUDDIVISIONE TRASMISSIBI20’000.-, DA DEL CAPITALE LITÀ QUOTE VERSARE, MA IN PIÙ QUOTE FACILITATA SENZA LIMITI PER SOCIO, SUPERIORI RAPPORTI « SOCISOCIETÀ » PIÙ CHIARI MAGGIORE TUTELA DELLE « MINORANZE », LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA « La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale » (art. 772 cpv. 1 CO). «società di capitali» come la SA «carattere personale» peculiarità specifiche SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA: « PICCOLA SOCIETÀ ANONIMA »… « Integrazione caratteristiche della SA » capitale anticipatamente determinato capitale sociale suddiviso in quote limitazione della responsabilità personalità giuridica …A CARATTERE PERSONALISTICO « salvaguardia di elementi personalistici » versamenti suppletivi e prestazioni accessorie quote documentate, ma non titoli di credito; formalità legali per il trasferimento quote obbligo di fedeltà, divieto di concorrenza, facoltà di esclusione e di recesso soci diritto ev. di veto dei soci PER CONCLUDERE RICORDATE LE FUNZIONI DEL LINGUAGGIO DEL DIRITTO? VISIONE ECONOMICA DOMINANTE: REALTÀ ECONOMICA EFFETTIVA: • l’impresa, l’imprenditore, sono il soggetto • la domanda è quella di un individuo • l’offerta è quella di un operatore • l’impresa, è integrazioni di molti soggetti • la domanda è quella di masse di individui • l’offerta è quella di operatori collettivi • il mercato è luogo di incontro di volontà individuali • il mercato è luogo di incontro di volontà sociali UNA FUNZIONE DEL DIRITTO SOCIETARIO La « parola » « SOCIETÀ » «serve» (anche) a far cogliere in maniera «individualistica» un mondo invece dominato dal «collettivo» LA « NUOVA » DEFINIZIONE LEGALE DI SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA e la PROBLEMATICITÀ DELLE SOCIETÀ « UNIPERSONALI » la definizione legale di società la nuova definizione di SaGL « La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune» « La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali » (Art. 530 cpv. 1 CO) (art. 772 cpv. 1 CO). BISOGNI SOCIALI DI QUESTA TRASFORMAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ Separara la funzione di « imprenditore » da quella di « persona » SEPARATEZZA DELLA SFERA AZIENDALE TRSFERIMENTO FACILITATO DELL’IMPRESA FISCALITÀ CHIARA IMMAGINE SOCIALE E COMMERCIALE DISTINTE PERCHÉ IL LEGISLATORE NON L’HA CHIAMATA PER NOME? Per esempio, « l’impresa a garanzia limitata » (IAGL)?