Introduzione linguistica al diritto societario

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Il diritto svizzero:
alcune nozioni fondamentali
Aldo Foglia,
avvocato e notaio, docente di diritto
all'Università dell'Insubria e alla SUPSI
Berna, 29 marzo 2010
UN’INTRODUZIONE LINGUISTICA
(MA NON SOLO)
AL DIRITTO SOCIETARIO
INDICE DELLA PRESENTAZIONE
1.
Presentazione
2.
Nozione di società e sua funzione
3.
Tipologie di società e storia del capitalismo
4.
La società del codice: tra teoria e prassi
5.
Le caratteristiche fondamentali della società per
azioni, o società anonima
6.
La società anonima, forma giuridica (ritrovata) della
grande impresa
7.
La società a garanzia limitata, forma giuridica
(rinnovata) della piccola e media impresa
8.
Per concludere
PRESENTAZIONE
DIRITTO SOCIETARIO
AL « CUORE » DEL
CAPITALISMO MODERNO
STRUMENTI ESSENZIALI DELLA GESTIONE
CAPITALISTICO-MERCANTILE
DELLE NOSTRE ECONOMIE
CONTRATTO
consente di procurarsi ricchezza
altrui con la collaborazione di
quest'ultimo
SOCIETÀ
consente
l'accumularsi
ed
il
concentrarsi
di
ricchezza
individuale destinata a finanziare le
attività produttive, le imprese,
motori fondamentali del capitalismo
moderno
RICORDATE?
« DIRITTO LINGUAGGIO DEL POTERE »
•
sistema per veicolare un ordine nelle
società umane
•
un sistema fatto di parole, dunque di
pensieri, per regolare apparentemente il
mondo intero
•
parole attraverso cui sono percepite
come legittime, dunque accettate e
condivise come tali, le esigenze
espresse nei modelli comportamentali
che si sono imposti
COSA VEICOLA LA LINGUA
DEL DIRITTO SOCIETARIO?
i costrutti mentali essenziali a
concepire, a far interagire,ma anche a mascherare
gli attori principali dell'economia moderna,
i capitalisti.
DIRITTO DELLE SOCIETÀ
DIRITTO SOCIETARIO
complesso di norme del diritto privato,
istituenti e regolanti l'istituto definito società
NOZIONE DI SOCIETÀ
E SUA FUNZIONE
DALLE PAROLE ALLE FUNZIONI
Socius
societas
alleato, socio,
società
rapporto che si instaura tra una
persona che partecipa con altre ad
un'impresa militare o commerciale,
non necessariamente su un piede di
parità.
FUNZIONI DEL PATTO DI SOCIETÀ: « GESTIONE
SOCIALE DELLA RICCHEZZA »
• Accumulo di ricchezza, di
potenzialità individuali
• Controllo e gestione
collettiva delle stesse
Far funzionare
«rapporti interindividuali»
così caratterizzati
(rottura del modello individualista di gestione e controllo della
ricchezza)
LA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ:
« UN CONTRATTO »
Un contratto, col quale «due o più
persone si riuniscono per conseguire con
forze o mezzi comuni uno scopo
comune», ovvero con il quale i soci
assumono vicendevoli impegni, ossia
diritti
e
doveri,
finalizzati
al
perseguimento dello scopo previsto.
TIPOLOGIE DI CONTRATTI…
Di scambio:
Di conferimento:
• impegno su base
volontaria
• per scambiarsi
prestazioni
• impegno su base
volontaria
• per mettere qualcosa in
comune in vista di…
…E DINAMICA DEGLI INTERESSI IN GIOCO
Di scambio:
Di conferimento:
• Interesse individuale e
proprio di ciascuna
parte…
• soddisfatto dalla
prestazione dell’altro
contraente
• gli interessi dei
contraenti sono simili
ma contrapposti;
• la soddisfazione
presuppone la
prestazione dell’altro
• Interesse individuale e
proprio di ciascun
socio…
• soddisfatto dall’attività
comune
• gli interessi dei soci
sono simili ma
contrapposti;
• la soddisfazione
presuppone la
collaborazione di tutti
gli altri
DINAMICA FONDAMENTALE
AL « PATTO » DI SOCIETÀ
Partecipare con altri
acquisire
maggiori
potenzialità
rinuncia alla propria
autonomia e
subordinazione ad una
volontà superiore
FUNZIONI DEL DIRITTO DELLA SOCIETÀ, IN SINTESI
gestire rapporti di
CONTRAPPOSIZIONE
quindi:
- tutela diritti singolari
- limiti alle facoltà altrui
- doveri dei soci
COLLABORAZIONE
quindi:
- tutela partecipazione
- modalità decisioni
- responsabilità
SCHEMA NORMATIVO DELLA SOCIETÀ
chi
conferisce
o fa
cosa
chi e
come si
prendono le
decisioni
chi
chi
ammi- agisce
nistra per la
la
società
società
chi
risponde
dell’agire
comune
quali
diritti e
doveri
spettano
ai soci,
durante…
…ed
al
termine
della
società
TIPOLOGIE DI SOCIETÀ
E STORIA DEL CAPITALISMO
SAPEVATE CHE…
• …il 70% delle imprese svizzere ha forma di
società?
• …il 90% delle società sono SA e SAGL
(ovvero,piccole SA)?
• … le SA erano nel 1883 poco più di 1000, nel
1937, ca 20’000 e nel 2009 oltre 186’000?
• in Svizzera come nel resto del mondo i più grossi
colossi economici, le più grandi imprese
commerciali, industriali o agricole, sono controllate
da società per azioni?
…E CHE
storia del capitalismo, più che la vicenda di individui, è
stata a ben vedere quella di società, ossia di gruppi di
individui riuniti tra loro da un patto per fare.
Senz'altro, almeno, lo è stato per la vicenda della
"grande trasformazione" della civiltà occidentale, da
collettività agricola e feudale in società mercantile e
industrializzata, caratterizzata dall'avvento e dalla
rapidissima diffusione della società per azioni, o società
anonima, e poi della sua variante chiamata società a
garanzia limitata, che da allora dominano la scena
dell'economia.
SOCIETÀ
« VESTITO GIURIDICO DELL’IMPRESA MODERNA »
TIPI DI SOCIETÀ E STORIA DEL CAPITALISMO
Le varie figure societarie oggi ancora
presenti nel codice costituiscono altrettante
tappe della storia del capitalismo e
segnano le diverse forme assunte dalle
relazioni instauratesi tra le diverse classi
sociali
coinvolte
nel
processo
di
socializzazione della ricchezza attraverso
l’istituto «società» (F.Galgano)
CHI e PERCHÉ
Due commercianti,
non possedendo
che un carretto, un
po’ di mercanzia e
tanta voglia di fare,
si mettono in
«società»
COME
Entrambi i soci
gestiscono
direttamente gli
affari comuni;
non hanno altro
patrimonio che il
loro personale,
tutto arrischiato
nella «società»
EPOCA STORICA
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE
ESSENZIALI
Primo capitalismo
Società in nome
collettivo:
alto Medioevo
Soci possono
essere solo
persone fisiche;
«collegantia»
la società deve
gestire un’impresa;
la responsabilità è
dei soci, illimitata e
solidale
CHI e PERCHÉ
COME
EPOCA STORICA
Capitalismo
I commerci prosperano I soci
mercantile
«commercianti»
e si prospettano
ulteriori guadagni;
gestiscono impresa
sociale e
arrischiano l’intero
anche i nobili sono
basso Medioevo
loro
patrimonio;
interessati a
partecipare,
limitatamente all’attività i soci «finanziatori»
«commenda»
di finanziamento
partecipano solo
agli utili e
rispondono delle
perdite fino al
massimo il
patrimonio investito
nella società
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE ESSENZIALI
Società in
accomandita:
Soci suddivisi in due
gruppi, con funzioni e
diritti diversificati;
i «commercianti»,
come i soci della
società in nome
collettivo; i
«finanziatori», non
gestiscono l’impresa
sociale e rispondono
dei debiti della
società solo fino al
«capitale
accomandato»
CHI e PERCHÉ
COME
Si prospettano
imprese
commerciali
gigantesche: lo
sfruttamento
economico delle
Indie; costi enormi,
rischi elevatissimi;
Gli imprenditori
sottoscrivono e
fanno sottoscrivere
«azioni» ai finanziatori, a ciascuna
delle quali spetterà,
se l’impresa avrà
successo, una
quota degli utili
conseguiti;
alcune centinaia di
nobili e borghesi si
gettano nell’impresa promossa da un
gruppo di
imprenditori
ogni socio, però,
arrischierà soltanto
il capitale utilizzato
per acquistare
l’azione
EPOCA STORICA
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE
ESSENZIALI
Capitalismo
mercantile
« Prototipo » della
società per
azioni:
1700
«Compagnie
delle Indie»
all’epoca nascevano per atto del
sovrano, che
concedeva il
« beneficio » della
responsabilità
limitata, vista
l’enormità dei rischi
e la grandezza
dell’impresa,
nonchè i vantaggi
per tutta la nazione
CHI e PERCHÉ
La ricchezza si
diffonde in molte
categorie sociali;
l’avvento delle
macchine in tutti i
settori produttivi
(dapprima ferrovie,
poi in ogni fabbrica)
costringe gli
imprenditori a
enormi sforzi di
investimento
COME
Il « prototipo » delle
Compagnie delle
Indie si generalizza;
l’azione diventa lo
strumento sistematico per la raccolta
dei mezzi finanziari
diffusi tra molti
investitori
EPOCA STORICA
Capitalismo
industriale
1850
«società per
azioni»
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE ESSENZIALI
Società anonima:
I soci finanziano,
soltanto, sottoscrivendo azioni;
l’impresa sociale non
è da loro gestita
direttamente, ma
tramite un «consiglio
di amministrazione»;
il rischio massimo per
i soci è il capitale
azionario; la società
acquista «personalità
giuridica»; il governo
societario è
«plutocratico»
CHI e PERCHÉ
COME
Con l’avvento del
capitalismo di fabbrica, scoppia anche la
«questione sociale»;
Ogni socio «fa
qualcosa a beneficio di tutti»
(mutualismo);
anche gli «operai»
inventano la loro
società commerciale;
il profitto è in tal
modo indiretto,
derivante cioè dalla
stessa attività
sociale
senza capitali, però,
possono investire
soltanto la loro stessa (cooperative di
attività «mutualistica» consumo, edilizie,
agricole)
EPOCA STORICA
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE ESSENZIALI
Capitalismo
industriale
Società
cooperativa:
1850
I soci partecipano alla
società con azione
mutualistica;
«società di
mutuo
soccorso»
beneficio indiretto,
tramite l’attività
sociale; gestione
indiretta dell’impresa
sociale;
la società, che
acquista personalità
giuridica, è governata
in forma
«democratica»
CHI e PERCHÉ
COME
EPOCA STORICA
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE
ESSENZIALI
Il diffondersi di
società «commerciali» fa venir meno
il timore «politico»
nei confronti dei
cosiddetti «gruppi
intermedi»;
Ogni socio
partecipa al fine
sociale con la
sua attività
« ideale »,
politica,
culturale,
sportiva che sia
Epoca liberale
Associazione:
diventa possibile
«associarsi» anche
per altri scopi, oltre
che quelli
commerciali
1850/1900
I soci partecipano
alle attività sociali,
«associazionismo» con finalità
esclusivamente
«ideali»;
l’attività è il fine
sociale;
la società, che
acquista personalità giuridica, è
gestita «democraticamente»
CHI e PERCHÉ
I capitali si sono
concentrati;
l’economia è
dominata da colossi
sempre più grandi e
spazianti su tutto il
mondo;
«fusioni» e «contratti» non garantiscono pienamente il
soddisfacimento dei
bisogni economici,
politici e giuridici
dell’impresa
economica multi- o
transnazionale
COME
EPOCA STORICA
NOME ATTUALE E
CARATTERISTICHE
GIURIDICHE ESSENZIALI
Le società per
azioni
acquistano
azioni di altre
società per
azioni;
Capitalismo maturo
« Prototipo » di un
nuovo modello di
società: gruppo di
1900 in avanti
società per azioni ?
si formano
«catene» di
società per
azioni, l’una
«controllante»
l’altra;
«società holding»
Tante società per
azioni, dunque
giuridicamente
indipendenti;
la società di
«vertice»
controlla tutto il
gruppo
sfruttamento della
partecipazione
azionaria per
controllarle come se
economica-mente
fossero una sola ed
unica impresa
LA SOCIETÀ DEL CODICE:
TRA TEORIA E PRASSI
SOCIETÀ
SEMPLICE
contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze
o mezzi comuni uno scopo comune.
SOCIETÀ IN
NOME
COLLETTIVO
Società nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro
responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare
sotto una ditta comune un'impresa.
SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA
Società nella quale due o più persone si riuniscono per esercitare
un'impresa sotto una ditta comune, in modo che uno almeno dei membri sia
responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al
contrario, come accomandanti, ma solo fino al totale d’un determinato
conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
SOCIETÀ PER
AZIONI
(ANONIMA)
Società che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (minimo di fr.
100'000), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i
debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale, i cui soci
(azionisti) sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono
personalmente responsabili dei debiti della società.
SOCIETÀ A
GARANZIA
LIMITATA
Società, al pari della società anonima, di capitali (minimo di fr. 20'000), ma
di carattere personale e senza che sia consentita l'emissione di azioni.
SOCIETÀ
COOPERATIVA
Società costituita dall'unione d’un numero variabile di persone o di società,
organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale
l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati
interessi economici dei suoi membri.
ASSOCIAZIONE
Società, al pari della società cooperativa, organizzata corporativamente,
che si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benèfici o ricreativi,
od altro fine non economico.
IL « SISTEMA » DELLE SOCIETÀ
NUMERO CHIUSO DI TIPI SOCIETARI A DISPOSIZIONE
TIPI DI SOCIETÀ E LORO DIFFUSIONE
Tipo di
società
1883
1960
1990
13’930
3’376
147’822
2’794
13’825
2’775
13’391
2’369
186’985
118’134
10’691
6’600
2009
SNC
SIA
SA
SAGL
SCOOP
Ass
1’334
in SA
134
10’015
3’730
26’189
1’648
12’915
1‘352
Totali
5’297
55’885
187’522
338’170
24’023
77’037
120’458
155’565
Impr. indiv.
3’666
IMPRESE SOCIETARIE E IMPRESE INDIVIDUALI
200'000
180'000
160'000
SNC
SIA
SA
SAGL
SCOOP
ASS
Indiv.
140'000
120'000
100'000
80'000
60'000
40'000
20'000
0
1883
1960
1990
2000
2009
PREDOMINANZA DELLA SOCIETÀ A STRUTTURA
« CAPITALISTICA »
il numero di società è « esploso »
nel corso degli ultimi decenni
emergono dominanti
le società « capitalistiche »
Società, forma
giuridica
dell’avvenuta
« socializzazione » della
ricchezza
« capitalistiche »,
garantiscono
anonimità e
responsabilità
limitata
SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ = CONTRATTO,
sempre tra persone
i soci partecipano
direttamente all’attività
sociale, mediante la
loro persona»
i soci partecipano
all’attività sociale soltanto
indirettamente, mediante
un «capitale»
SOCIETÀ CON, SOCIETÀ SENZA PERSONALITÀ
GIURIDICA
SOCIETÀ = RELAZIONE
SOCIETÀ
Relazione giuridica
che si instaura tra le
persone che hanno
parte al contratto di
società
PERSONA (o personalità)
GIURIDICA
Qualificazione giuridica
attribuita a un gruppo di
persone, un ente o un
patrimonio
Regolamentazione
dei reciproci diritti e
doveri
Artificio del diritto perché lo si
consideri un nuovo e autonomo
soggetto di diritto
SOCIETÀ, IMPRESA, DITTA
SOCIETÀ = CONTRATTO,
« regolamento di rapporti umani»
IMPRESA
SOCIETÀ
attività produttiva
di uomini;
definisce,regolandolo,
il « soggetto » di
quella attività;
«quello che si
fa», «cosa»
descrive «colui che
fa», «chi»
DITTA
Nome dell’attività
commerciale svolta
dalla società (o anche
da un imprenditore
individuale), «come
si chiama»
IN SINTESI
SOCIETÀ
«Rapporti
tra
persone»
IMPRESA
«Attività
di persone»
PERSONALITÀ
GIURIDICA
«Modo
di concepire
quei rapporti»
DITTA
«Nome
dell’attività»
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
O ANONIMA
LA « SOCIETÀ ANONIMA »,
CAPOLAVORO DEL DIRITTO MODERNO!
ciascun socio
si impegna al
raggiungimento
del fine sociale
soltanto conferendo
una quota di un
capitale, determinato
anticipatamente e
suddiviso in parti
uguali (azioni)
ricevendo dei
titoli (azioni)
incorporanti la
partecipazione
sottoscritta
correndo una
responsabilità
limitata
all'investimento
effettuato
NELLE « PAROLE DELLA LEGGE »,
LE SUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
« Società anonima »,
« société anonyme »
anonimità della partecipazione
societaria personale, indifferenza
per chi sia il socio, purché abbia
fatto apporto della sua quota di
capitale
« Aktiengesellschaft »
modalità della partecipazione
societaria, formatasi per apporto
di tante parti (azioni) del capitale
sociale, strumento essenziale di
finanziamento
dell'impresa
sociale.
LA SUA DEFINIZIONE LEGALE
« La società anonima è quella che si
forma sotto una ditta propria, il cui capitale
(capitale
azionario),
anticipatamente
determinato, si divide in parti (azioni) e per
i debiti della quale non risponde se non il
patrimonio sociale»
(art. 620 cpv. 1 CO)
«CORPORAZIONE»
«CAPITALISTICA»
«A RESPONSABILITÀ
LIMITATA»
LA SOCIETÀ ANONIMA COME
«SOCIETÀ CAPITALISTICA»
CENTRALITÀ DEL CAPITALE
DEL CAPITALE AZIONARIO
biglietto da
visita della
società
Ricchezza trasformata
in capitale per l’impresa
Misura della partecipazione
alla società
Obblighi massimi
dei soci
« FUNZIONI » DEL CAPITALE AZIONARIO
per soci e terzi
Base di
responsabilità
per terzi
Base di
credito
per soci
Base di
partecipazione
TUTELA DEL CAPITALE AZIONARIO, IN SINTESI
Alla costituzione della SA:
Durante la vita della SA:
-
capitale minimo (art. 621 CO)
-
divieto di restituire il capitale (art.
680 cpv. 2 CO)
-
prezzo di emissione (art. 624 CO)
-
-
conferimento minimo (art. 632
CO)
limitazione all’acquisto di azioni
proprie (art. 659-659b CO)
-
divieto di corrispondere interessi
al capitale sociale (art. 675 CO)
-
dividendi solo sull’utile e solo se il
capitale è interamente coperto
(art. 675 cpv.2 e 674 CO)
-
obbligo di adottare misure in caso
di perdita o diminuzione del
capitale (art. 725- 725a CO)
-
conferimenti in natura (art. 628,
634-635a CO)
-
prescrizioni formali alla
costituzione (art. 629- 631 CO)
-
prescrizioni contabili (art.662a-670
CO)
-
riserve (671-674 CO)
SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN AZIONI
I SIGNIFICATI DI
« AZIONE »
Parte del capitale
azionario
Qualità di socio
di una SA
Titolo di credito
L’AZIONE COME « TITOLO DI CREDITO »
titolo di credito è
una«cosa mobile» che
incorpora un «diritto»
L‘«azione» e/o il
«certificato azionario» (art.
al punto che ogni
operazione con la cosa
equivale ad operazione
con il diritto (art. 965 CO)
incorporano la «qualità di
socio» della società, di
modo che con il loro
trasferimento si trasmette
la qualità di socio (art. 683
622 CO)
ss CO)
TIPI DI AZIONE
«al portatore»
quando dal suo testo
risulta che ogni portatore
del titolo sarà
riconosciuto titolare del
diritto che vi è
menzionato (art. 978 CO)
«nominativa»
quando dal suo testo
risulta il nome della
persona all’ordine della
quale il diritto risponde
(art. 974 e 684 cpv.2 CO)
L‘AZIONE HA « VALORE »
„nominale“
esprime la
« titolarità di socio »
„reale“
esprime il
« valore dell’impresa
sociale »
LA SOCIETÀ ANONIMA COME
«SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA»
“gli
azionisti
non
sono
personalmente responsabili dei
debiti della società”
limitare il rischio
derivante dalla
partecipazione
alla società
qualora il « patrimonio »
(differente dal « capitale
azionario ») non coprisse
i debiti, le «perdite»,
rimangono ai creditori
risultato?
« socializzazione dei
rischi »
UNA CARATTERISTICA DAGLI EFFETTI PRATICI
DIFFERENZIATI
creditori di serie A
riescono ad ottenere
garanzie direttamente
dai soci
creditori di serie B
per loro vale invece la
« responsabilità limitata »
LA SOCIETÀ ANONIMA COME
«CORPORAZIONE»
“La
società
acquista
la
personalità giuridica soltanto
con l’iscrizione nel registro di
commercio” (art. 643 CO)
gruppo di
persone
considerato
come una
nuova
« persona »
entrata e
uscita dei
soci non
tocca la
sussistenza
società
la proprietà,
crediti e debiti,
cioè
la «ricchezza
della società »,
non in capo ai
soci, ma in
capo alla
stessa società
i soci non hanno
poteri diretti; per
raggiungere
scopo sociale,
autonomia
necessaria
del
organizzazione;
«collettivo»;
la volontà della ripartizione dei
compiti fra
società è la
« organi » sociali.
volontà della
maggioranza
GLI ORGANI LEGALI DELLA SOCIETÀ ANONIMA
« Assemblea
generale »
(Art. 698-706b CO)
« Consiglio di
amministrazione »
(Art. 698-706b CO)
« Ufficio di
revisione »
(Art. 727-731a CO)
organo decisionale;
organo esecutivo;
organo di controllo;
fa le nomine sociali
ed approva i conti
annuali
dirige la società e la
rappresenta nei
confronti di terzi
verifica che la contabilità
sia conforme alla
legge e agli statuti
LA « DIVISIONE DEI POTERI » TRA GLI ORGANI
SOCIALI
l’assemblea generale
è bensì l’ « organo
supremo »
(Art. 698 cpv. 1 CO)
ma ha soltanto i
poteri riconosciutigli dalla legge
(Art. 698 cpv. 2 CO)
Il consiglio di amministrazione è bensì
« subordinato »
all’assemblea generale
(Art. 698 cpv. 1 cifre 2 e 5 CO)
ma ha competenza in
tutti gli affari non
attribuiti ad altri organi
ed ha competenze
« intrasmissibili e
irrevocabili »
(Art. 716 e 716a CO)
L’ufficio di
revisione è bensì
« subordinato »
all’assemblea generale
(Art. 698 cpv. 1 cifra 2 CO)
ma esercita i suoi compiti d
controllo
indipendentemente dagli
altri organi
(art. 727c CO)
CHI « GOVERNA » LA SOCIETÀ PER AZIONI?
« modello reale »
« modello legale »
-
gli organi sociali si
suddividono i compiti
-
ma si controllano
reciprocamente
-
il consiglio di amministrazione
(o addirittura una sua
delegazione o la direzione)
« domina »
-
gli azionisti sono esclusi dal
controllo della società
CONTROLLO DELLA SOCIETÀ….
chi ha il potere di scegliere il
consiglio di amministrazione
e quindi, per suo tramite, il
potere di dirigere l’impresa
sociale,
sia esercitando i diritti
connessi alla proprietà della
maggioranza delle azioni, sia
esercitando pressioni tali da
influenzare chi compia tali
scelte.
ha il “controllo” chi:
- possiede la totalità delle
azioni
- la maggioranza delle stesse
- ma anche pacchetti di
minoranza
- o amministra la società
….E « PROPRIETÀ DELLE AZIONI»
« Polverizzazione
azionaria » e relativo
assenteismo dei soci
Principio deliberativo
della « maggioranza
rappresentata »
(art. 703 CO)
Chi domina le assemblee generali?
Con quali risultati?
FUNZIONI REALI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
organo
di ratifica:
organo di
indirizzo:
-poche
riunioni
-ad attività
già svolta
- solo decisioni generali
-esclusione
del controllo azienda
sociale
organo
legittimante:
-nessun obbligo di partecipazione
-facoltà di
farsi rappresentare
organo
espropriato?
-dominato da
amministratori e
soci di controllo
-amministratori
sempre più
azionisti (stock
option)
DI FRONTE AL CONFLITTO TRA…
« poteri degli
azionisti »
« poteri degli
amministratori »
…serviva e serve un sistema per
« equilibrare » questi poteri
« CORPORATE GOVERNANCE »
1)
Sistema per far
funzionare la
società in
maniera
efficiente
2)
Insieme degli
strumenti e
dei metodi di
direzione e
controllo della
società
3)
Insieme degli
strumenti per
garantire
protezione agli
azionisti,
equilibrio nei
rapporti tra
organi e
trasparenza
nella gestione
« CODICI DI COMPORTAMENTO »
1)
« Principes de
gouvernement
d’entreprise »
in Europa
2)
« Code suisse de
bonne pratique »,
(Code CH)
in Svizzera
3)
« Directive concernant
les informations relatives
à la CG » (obbligatoria per
[OCDE, 2004]
[Economiesuisse,
2002]
[Swiss Exchange, 2002]
società quotate, art. 8 LBVM)
in Svizzera
TUTELA DELLE MINORANZE AZIONARIE
• diritto di convocare un’assemblea generale con un
decimo del capitale sociale (soglia che si intende
abbassare) (art. 699 CO)
• chiedere lo scioglimento della società per motivi gravi (art.
736, cifra 4, CO)
• contestare le deliberazioni dell’assemblea generale (art.
706 CO)
• ottenere informazioni sulla situazione economica della
società (art. 662-670 CO)
• diritti di controllo (art. 696 e 697 CO)
• diritto, quando esistono gruppi di azionisti con diversa
situazione giuridica, di essere comunque rappresentati
nel consiglio di amministrazione (art. 709 CO).
«EFFETTO MIMETICO» DEL VESTITO GIURIDICO
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Individuo assoggetato al gruppo, alla maggioranza: "controllo
dell'impresa separato dalla proprietà" («CORPORAZIONE»)
Chi apporta ricchezza perde il potere di controllarla:
"socializzazione della ricchezza„ («PARTECIPAZIONE
CAPITALISTICA»)
Chi partecipa alla società corre rischi limitati, altri ne corrono:
"socializzazione del rischio economico„ («A RESPONSABILITÀ
LIMITATA»)
riconosciuta dalla legge a condizione che ci siano i presupposti:
"presupposto politico al generalizzarsi delle società per
azioni„ («AUTORIZZATA DALLA LEGGE» )
LA SOCIETÀ ANONIMA, FORMA GIURIDICA
(RITROVATA)
DELLA GRANDE IMPRESA
SA, SOCIETÀ « SNATURATA » PER RAPPORTO ALLE
SUE FUNZIONI
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Nel 1990, vi erano
67’947 SA con
capitale minimo
di fr. 50’000.SA
SAGL
1960
1999
2006
« SA, per tutte
le necessità »,
«Bonne à tout faire»
del capitalismo moderno
« BISOGNI SOCIALI », « CONCENTRAZIONE
ECONOMICA » E « GLOBALIZZAZIONE »
PER « CONTROLLARE I MERCATI »
Altissimi
investimenti
produzione e
distribuzione
di
massa
massimizzazione minimizzazione
dei rischi
dei rendimenti
SERVIVA UN NUOVO STRUMENTO
GIURIDICO
acquisire
altre
imprese
ovunque
poste
assoggettarle
ad un
controllo
unico
mantenere
occultare
garantire
flessibilità
separazione dimensioni
organizzativa
reali
dei rischi
e finanziaria
dell’impresa
IL « GRUPPO DI SOCIETÀ PER AZIONI »
Caratteristica
della
partecipazion
e azionaria
Caratteristica
della anonimità
della
partecipazione
« Catene », « gruppi » di società per azioni, « holding »
Economicamente:
una sola azienda
Giuridicamente:
tante società autonome
IL « GRUPPO DI SOCIETÀ PER AZIONI »
100%
SA
100%
SA
100%
100%
100%
80%
100%
XY SA
75%
100%
100%
100%
100%
100%
MOLTIPLICAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SA
Possibilità
di controllo
con
relativamente
poco capitale
AZIONI
Possibilità di
distribuire e
separare i
rischi
RESPONSABILITÀ
LIMITATA
Unicità di
direzione,
ma
flessibilità
organizzativa
SEPARAZIONE
POTERI,
AUTONOMIA
GIURIDICA
anonimità e
inesistenza
giuridica
del gruppo
ANONIMITÀ
PARTECIPAZIONE
AZIONARIA
Privilegi moderni,
presupposti
all’esplosione della
forma gruppo di società
« privilegio holding »
A COSA È SERVITA E A COSA SERVE LA «FORMA
GIURIDICA» SOCIETÀ PER AZIONI ?
da:
a:
« pompa di capitali »
« tuta mimetica della
grande impresa
moderna »
LA SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA,
FORMA GIURIDICA (RINNOVATA)
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
LE RAGIONI DEL LEGISLATORE DEL 1937
• Esigenza delle classi imprenditoriali alla generalizzazione della
«responsabilità limitata» e dell’ «autonomia giuridica»
dell’impresa
• In particolare, anche a favore delle PMI e delle imprese
individuali
• Conto tenuto anche del successo di questa forma di società in
altri paesi d’Europa
• « grande impresa » SA, « piccola e media impresa » SAGL
SAGL: UN’INSUCCESSO INIZIALE…
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
SA
SAGL
1960
1999
LE CARATTERISTICHE DELLA SAGL
Forma
giuridica
di piccolo
gruppo di
persone
partecipanti
in società
capitalistica
CAPITALISTICI
capitale sociale
anticipatamente
determinato
responsabilità limitata
autonomia giuridica
facoltà di
gestire
direttamente la
società
COMBINAZIONE
DI ELEMENTI
con
autonomia
giuridica
al beneficio di
responsabilità
limitata
PERSONALISTICI
capitale suddiviso in quote, non
in azioni
amministrazione società da
parte dei soci, direttamente
limitazione alla trasferibilità delle
quote
IL RISULTATO?
UN’INDUBBIA « PESANTEZZA » DELLA SAGL
• Atto pubblico per la sua costituzione
[come SA]
• Norme severe a tutela del capitale sociale [come SA]
• Atto pubblico per trasferire quote sociali [solo SAGL]
• Approvazione (per atto pubblico) della cessione di quote
sociali da parte dell’assemblea dei soci [solo SAGL]
• Capitale sociale di Fr. 20’000.- [solo SAGL]
•
Inoltre: soci-gerenti, erano assoggettati al fallimento personale
(Art.39 LEF) [solo SAGL]
QUALE « BISOGNO DI DIRITTO » ? QUALI « CONFLITTI
DI INTERESSE » ?
GRANDI IMPRESE
-
enormi capitali (per lo più già
accumulati)
numero enorme di soci
cifre d’affari vertiginose
dimensioni internazionali
struttura di gruppo di società
scissione tra proprietà e
controllo
problema manageriale
SOCIETÀ ANONIMA
- azionisti e società
- azionisti di maggioranza
e azionisti di minoranza
- azionisti-investitori e azionistirisparmiatori
- azionisti e amministratori
- società e creditori
- società e terzi (investitori,
lavoratori, collettività)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
- ridotte quantità di capitali (forte
bisogno di finanziamenti di terzi)
- numero ridotto di soci
- attività ridotta
- dimensioni locali
- socio (imprenditore) gerente
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
- soci tra loro
- società e creditori
- società e terzi (finanziatori,
lavoratori, collettività)
LA SAGL SI AFFERMA…
TIPO DI SOCIETÀ
1990
Società in nome collettivo
Società in accomandita
Società anonima
Società a garanzia limitata
Società cooperativa
Associazione
13’930
16’460
3’376
3’192
147’822 171’057
2’794
35’579
13’825
13’839
2’775
4’524
N.B. imprese individuali
120’458
2000
140’900
2006
2009
14’662
2’617
175’459
92’448
11’609
5’900
13’391
2’369
186’985
118’134
10’691
6’600
150’050
155’565
La SAGL si afferma…
200'000
180'000
160'000
140'000
120'000
100'000
80'000
60'000
40'000
20'000
0
SA
SAGL
1990
1999
2004
2006
2009
LE « DIRETTRICI » DELLA REVISIONE DELLA SAGL
« snellire », « fluidificare » il
funzionamento della società »
CAPITALE
SUDDIVISIONE TRASMISSIBI20’000.-, DA
DEL CAPITALE LITÀ QUOTE
VERSARE, MA
IN PIÙ QUOTE FACILITATA
SENZA LIMITI
PER SOCIO,
SUPERIORI
RAPPORTI
« SOCISOCIETÀ »
PIÙ CHIARI
MAGGIORE
TUTELA DELLE
« MINORANZE »,
LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ
A GARANZIA LIMITATA
« La società a garanzia limitata è una
società di capitali di carattere personale »
(art. 772 cpv. 1 CO).
«società di capitali»
come la SA
«carattere personale»
peculiarità specifiche
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA:
« PICCOLA SOCIETÀ ANONIMA »…
« Integrazione caratteristiche della SA »
capitale
anticipatamente
determinato
capitale sociale
suddiviso in quote
limitazione
della responsabilità
personalità
giuridica
…A CARATTERE PERSONALISTICO
« salvaguardia di elementi
personalistici »
versamenti
suppletivi e
prestazioni
accessorie
quote documentate,
ma non titoli di
credito;
formalità
legali per il trasferimento quote
obbligo di
fedeltà, divieto
di concorrenza,
facoltà di
esclusione e di
recesso soci
diritto ev. di veto
dei soci
PER CONCLUDERE
RICORDATE LE FUNZIONI DEL LINGUAGGIO DEL
DIRITTO?
VISIONE ECONOMICA
DOMINANTE:
REALTÀ ECONOMICA
EFFETTIVA:
• l’impresa, l’imprenditore,
sono il soggetto
• la domanda è quella di un
individuo
• l’offerta è quella di un
operatore
• l’impresa, è integrazioni di
molti soggetti
• la domanda è quella di masse
di individui
• l’offerta è quella di operatori
collettivi
• il mercato è luogo di
incontro di volontà
individuali
• il mercato è luogo di incontro
di volontà sociali
UNA FUNZIONE DEL DIRITTO SOCIETARIO
La « parola » « SOCIETÀ »
«serve» (anche) a far cogliere
in maniera «individualistica»
un mondo invece dominato
dal «collettivo»
LA « NUOVA » DEFINIZIONE LEGALE DI
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA e la
PROBLEMATICITÀ DELLE SOCIETÀ « UNIPERSONALI »
la definizione legale di società
la nuova definizione di SaGL
« La società è un contratto,
col quale due o più persone si
riuniscono per conseguire con
forze o mezzi comuni uno
scopo comune»
« La società a garanzia limitata
è una società di capitali di
carattere personale cui
partecipano una o più persone
o società commerciali »
(Art. 530 cpv. 1 CO)
(art. 772 cpv. 1 CO).
BISOGNI SOCIALI DI QUESTA TRASFORMAZIONE
DELLA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ
Separara la funzione di
« imprenditore » da quella di
« persona »
SEPARATEZZA
DELLA SFERA
AZIENDALE
TRSFERIMENTO
FACILITATO
DELL’IMPRESA
FISCALITÀ
CHIARA
IMMAGINE
SOCIALE E
COMMERCIALE
DISTINTE
PERCHÉ IL LEGISLATORE NON L’HA CHIAMATA
PER NOME?
Per esempio,
« l’impresa a garanzia
limitata » (IAGL)?
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