1) Errani Vasco Presidente 2) Saliera Simonetta

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Progr.Num.
1024/2010
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Questo giorno Lunedì 19
dell' anno 2010
del mese di
Luglio
si è riunita nella residenza di
via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Errani Vasco
Presidente
2) Saliera Simonetta
Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio
Assessore
4) Bortolazzi Donatella
Assessore
5) Freda Sabrina
Assessore
6) Gazzolo Paola
Assessore
7) Lusenti Carlo
Assessore
8) Marzocchi Teresa
Assessore
9) Melucci Maurizio
Assessore
10) Mezzetti Massimo
Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo
Assessore
12) Peri Alfredo
Assessore
13) Rabboni Tiberio
Assessore
Funge da Segretario l'Assessore
Muzzarelli Gian Carlo
Oggetto: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI,
DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA.
Cod.documento
GPG/2010/1049
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Testo dell'atto
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Allegato A
PIANO REGIONALE di CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA
ENZOOTICA
1. Obiettivi del piano di controllo e definizioni
Attraverso l’esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:
1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto
attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi Bovina, della Tubercolosi e della Leucosi Bovina Enzootica;
1.2. razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l’espletamento di attività di controllo mirate
alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio bovino;
1.3. ottenere e mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne
da Tubercolosi, Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica.
1.4 Definizioni:
a) Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti,
allevati o governati animali;
b) Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, in caso
di più allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti CHE formano un'unità distinta avente la medesima
qualifica sanitaria;
c) Detentore : qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali;
d) Svezzamento: allevamento che riceve bovini non svezzati da aziende con riproduttori della specie bovina, comprese
le specie Bison bison e Bubalus bubalus, e dal quale gli animali sono inviati ad allevamenti da ingrasso.
e) Allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei bovini.
f) Animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus
bubalus, diverso dagli animali di cui alla lettera g), destinato ad essere allevato per la produzione di latte o di carne.
g) Animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad
essere condotto ad uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato, una stalla di sosta o un centro
di raccolta.
h) Allevamento ufficialmente Indenne da Tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A,
parte I, punti 1 e 2 del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196.
i) Allevamento ufficialmente Indenne da Brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte
II, punti 1, 2 e 8 del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196.
j) Allevamento ufficialmente Indenne da Leucosi bovina enzootica: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui
all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196.
k) Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera f) e/o g)
assicurando il loro normale avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto,
ad altra azienda non di sua proprietà.
l) Stalla di sosta: azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 17 del RPV 320/54
m) Centro di raccolta: azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 196/99
n) Banca Dati Nazionale (BDN): la banca dati informatizzata di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 196/99
2. Strutture coinvolte
Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure con compiti ben definiti:
2.1. Detentori
Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti:
• identificare entro 20 giorni, e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda, i capi nati in stalla e/o introdotti in
azienda da Paesi Terzi;
• mantenere l’identificazione degli animali presenti in azienda;
• mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita;
• registrare, direttamente o tramite suo delegato, in banca dati nazionale (BDN) i capi nati in stalla o importati da Paesi
Terzi entro 7 giorni dalla loro marcatura, le movimentazioni in entrata e in uscita, nonché le morti in azienda;
• segnalare entro 8 giorni al Servizio Veterinario della A.USL competente l’introduzione in azienda di capi bovini di
qualsiasi età e provenienza. Nel caso di introduzione di animali di provenienza nazionale o comunitaria la
segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta
previste ( mod. 4 DPR 317_96 e s.m. . o certificati sanitari di cui all’articolo 1 del Reg. CE 599/04 ). Nel caso di capi
provenienti da paesi terzi la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle
attestazioni sanitarie di scorta previste, nonché si dovrà procedere all’iscrizione in anagrafe bovina secondo i tempi e
le procedure previste dalla normativa vigente;
• segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL la morte degli animali;
1
•
Richiedere al Servizio Veterinario della A.USL competente il rilascio della certificazione sanitaria di scorta per tutti gli
animali da riproduzione destinati ad altri allevamenti o a stalle di sosta;
• segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL competente tutti gli aborti verificatisi in azienda;
• collaborare con il Servizio Veterinario nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il
prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
• rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall’Autorità sanitaria competente.
2.2. Servizi Veterinari delle A.USL
Il Servizio Veterinario della A.USL, in qualità di Autorità sanitaria competente, è responsabile della esecuzione del piano ed
ha i seguenti compiti:
• provvedere al rilascio del passaporto secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente;
• vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei
movimenti degli stessi;
• eseguire l’ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati alla normale macellazione, volta alla rilevazione di
forme tumorali che potrebbero essere dovute a LBE, nonché di lesioni riferibili a TBC;
• prelevare i campioni per le prove di laboratorio ed eseguire le prove tubercoliniche;
• verificare l’esistenza dei requisiti per l’assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende,
• effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove diagnostiche ufficiali e di
laboratorio;
• impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorità sanitaria locale nella predisposizione di atti volti al risanamento delle
aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all’uomo;
• elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al Centro Epidemiologico Veterinario Regionale (CEREV).
2.3. Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER
Le Sezioni Diagnostiche Provinciali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER)
contribuiscono al sistema attraverso le attività dei loro laboratori:
• forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della A.USL nelle operazioni di prelievo dei campioni,
nonché nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
• eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari
delle A.USL nell’ambito del piano;
• segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per le malattie oggetto
del piano rilevati su campioni conferiti da privati.
2.4. Centro Epidemiologico Veterinario Regionale
Il Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (CEREV) funge da punto di raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti:
• raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari delle A.USL e dalle Sezioni Diagnostiche Provinciali
IZSLER;
• produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull’andamento del piano di
sorveglianza;
• collaborare con i Servizi Veterinari delle A.USL nell’espletamento delle indagini epidemiologiche;
• effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell’agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a
livello internazionale.
2.5. Servizio Veterinario Regionale
Il Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna, infine, effettua la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari;
definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il
livello centrale (Ministero della Salute - Direzione Gen. Della Sanità Pubblica Veterinaria, degli alimenti e della nutrizione).
3. Attività
Le attività previste dal piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio
per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli allevamenti
permetterà di effettuare la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.
3.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti bovini e bufalini
3.1.1. La segnalazione al Servizio Veterinario della A.USL degli aborti da parte del Detentore è obbligatoria;
3.1.2. Dovranno essere attivati sistemi che incentivino l’attività di segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari delle A.USL.
I Servizi Veterinari delle A.USL possono attivare, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari aziendali, un servizio
gratuito di raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi.
3.2. Controlli sulla movimentazione animale
3.2.1. Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica
3.2.1.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da una certificazione di un veterinario ufficiale che
attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica,
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e, se di età superiore a 12 mesi, sono stati sottoposti ad un controllo sierologico favorevole nei 30 giorni precedenti
l’introduzione. Detti controlli sierologici non sono necessari qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da una
Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Brucellosi e/o Leucosi Bovina Enzootica dalla
Commissione europea.
Il controllo sierologico di cui sopra deve comunque essere effettuato sugli animali di età superiore a 12 mesi movimentati
all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna.
La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m. è di 15 giorni e
comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data dell’ultima prova effettuata nell’allevamento di provenienza.
Sul territorio della Regione Emilia Romagna è possibile movimentare dall’allevamento di nascita, purchè ufficialmente
indenne da Brucellosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica, gli animali di età inferiore ai 42 giorni senza attestazione
sanitaria. I vitelli sotto i 42 giorni di età devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza degli animali compilata e
firmata dal detentore degli animali, nonché dal passaporto. Il Servizio Veterinario dell’A.USL mantiene aggiornata in BDN la
qualifica sanitaria dell’allevamento di origine e non autorizza il rilascio dei passaporti per vitelli di allevamenti con qualifica
sanitaria sospesa o revocata ( fatta salva la movimentazione in vincolo verso il macello) .
Tale deroga non si applica alle movimentazioni da aziende con tipologia diversa dall’allevamento ( stalle di sosta,
svezzamenti, centri di raccolta, ecc).
3.2.1.2. Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il
controllo puntuale sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
• Attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai Detentori finalizzate ad incentivare la tempestiva
segnalazione al Servizio Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento.
• Sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione
sanitaria.
3.2.1.3. Il controllo sierologico per Brucellosi sui capi in compravendita viene effettuato mediante l’esecuzione in parallelo di
prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FdC).
3.2.1.4. Sugli animali in compravendita di età superiore a 12 mesi dovrà inoltre essere effettuato un controllo sierologico
individuale per Leucosi mediante l'esecuzione di una prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.
3.2.1.5. Gli animali risultati positivi ad una qualsiasi di queste prove sierologiche dovranno essere immediatamente isolati e
non possono spostarsi fino al termine delle procedure descritte nel capitolo 3.6 e 3.8, applicando quanto prescritto. Nel
caso di positività alla FdC per Brucellosi o all'AGID (o ELISA) alla Leucosi Bovina Enzootica, gli approfondimenti diagnostici
dovranno comprendere anche l'esecuzione di un controllo sierologico individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi
presenti in azienda.
3.2.1.6. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda situata al di fuori del territorio della Regione EmiliaRomagna o siano transitati per una stalla di sosta, il servizio Veterinario della A.USL competente provvederà anche ad
eseguire un controllo sierologico sugli animali introdotti con le modalità descritte al punto 3.2.1.3 e 3.2.1.4. Tale controllo
deve essere eseguito tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di provenienza.
3.2.1.7 Nel caso di animali introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, le prove
eseguite nell’azienda di partenza sono da considerarsi valide se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla loro esecuzione e
a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di
sosta. Nel caso di animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto
Ufficialmente Indenne da Brucellosi e/o Leucosi Bovina Enzootica dalla Commissione europea introdotti in azienda e
successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, essi non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più
di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non
abbiano sostato in stalla di sosta.
Se transitati o destinati a una stalla di sosta prima della rispedizione gli animali devono essere comunque sottoposti alle
prove previste al punto 3.2.1.6. Gli animali respinti devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza integrata
dall’attestazione sanitaria di cui al quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m., a firma del veterinario ufficiale, riportante le
date delle ultime prove diagnostiche disponibili. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro di
stalla, sul passaporto e in BDN.
3.2.1.8 In deroga al punto 3.2.1.1, i Servizi Veterinari AUSL competenti per territorio autorizzano la movimentazione di
animali tra aziende ufficialmente indenni appartenenti allo stesso proprietario, senza l’esecuzione delle prove diagnostiche
nei 30 giorni precedenti lo spostamento, alle seguenti condizioni:
• le aziende devono essere comprese nel territorio regionale;
• la registrazione della qualifica sanitaria delle aziende deve essere mantenuta aggiornata in BDN;
• le diverse aziende devono essere soggette alla tipologia e frequenza di controlli previste dalla presente delibera;
• devono avere rimonta esterna sporadica;
• nel caso in cui vengano introdotti animali da allevamenti diversi da quelli della stessa proprietà gli animali devono
essere posti in appositi reparti di isolamento, in attesa degli esiti delle prove di seguito prescritte. Il Servizio Veterinario
3
della A.USL competente provvederà anche ad eseguire una prova sierologica per brucellosi e leucosi bovina enzootica
sugli animali introdotti ( punti 3.2.1.1 e 3.2.1.6). Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita
dall'azienda di origine.
• devono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti di mezzi di trasporto aziendali
• in deroga al punto precedente, possono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti negli allevamenti multi sito di
trasportatori autorizzati, che utilizzino per ogni movimentazione mezzi di trasporto omologati qualora il proprietario si
impegni a:
- organizzare il trasporto in unica giornata ( o giornate consecutive) con trasporto limitato esclusivamente alle proprie
aziende autorizzate in deroga,
- verificare prima del carico degli animali l’effettiva pulizia del mezzo di trasporto,
- ritirare dall'autotrasportatore l'attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo,
- segnalare almeno 24 ore prima della partenza degli animali la movimentazione al Servizio Veterinario competente per
consentire eventuali controlli a campione.
Gli animali in ogni caso viaggiano scortati dalla dichiarazione di provenienza compilata dal detentore degli animali . I
movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro aziendale, sul passaporto e in BDN.
In ogni caso le aziende sono considerate come unica unità epidemiologica, per cui:
a) i controlli previsti ai fini della verifica dello stato sanitario degli allevamenti di cui alla presente delibera devono essere
eseguiti contemporaneamente in tutti gli allevamenti dello stesso proprietario,
b) in caso di insorgenza di focolai di malattie di cui al presente piano i provvedimenti amministrativi sono adottati in tutte
le aziende appartenenti allo stesso proprietario e sono uguali nei preamboli e nei dispositivi. Può variare l’autorità che li
emette, a seconda della competenza territoriale.
In caso di allevamenti che insistono su ambiti di competenza di aziende USL diverse, l’autorizzazione è espressa dal
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione su parere favorevole dei Servizi veterinari competenti.
I Servizi Veterinari A. USL tengono aggiornato l’elenco delle aziende in deroga e verificano periodicamente il
mantenimento dei requisiti richiesti.
3.2.1.9. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione la qualifica sanitaria per Brucellosi e Leucosi viene
sospesa fino a che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi non abbiano subito con esito favorevole due prove
sierologiche individuali praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.
3.2.2. Tubercolosi Bovina e bufalina
3.2.2.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da una certificazione di un veterinario ufficiale che
attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi, e, se di età superiore a 42 giorni,
siano stati sottoposti ad una prova tubercolinica con esito favorevole nei 30 giorni precedenti l’introduzione. La prova
tubercolinica non è necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato
Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Tubercolosi dalla Commissione europea.
La prova tubercolinica di cui sopra deve comunque essere effettuata sugli animali di età superiore a 42 giorni movimentati
all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.
La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m. è di 15 giorni e
comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data dell’ultima prova effettuata nell’allevamento di provenienza.
Sul territorio della Regione Emilia Romagna è possibile movimentare dall’allevamento di nascita, purchè ufficialmente
indenne da Tubercolosi Bovina, gli animali di età inferiore ai 42 giorni senza attestazione sanitaria. I vitelli sotto i 42 giorni di
età devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza degli animali compilata e firmata dal detentore degli animali,
nonché dal passaporto. Il Servizio Veterinario dell’A.USL mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria dell’allevamento
di origine e non autorizza il rilascio dei passaporti per vitelli di allevamenti con qualifica sanitaria sospesa o revocata ( fatta
salva la movimentazione in vincolo verso il macello) .
Tale deroga non si applica alle movimentazioni da aziende con tipologia diversa dall’allevamento ( stalle di sosta,
svezzamenti, centri di raccolta, ecc).
3.2.2.2. Gli animali risultati dubbi o positivi alla prova tubercolinica non possono spostarsi fino al termine delle procedure
descritte nel capitolo 3.7, applicando quanto prescritto. Nel caso di positività alla prova tubercolinica, gli approfondimenti
diagnostici dovranno comprendere anche l'esecuzione di una prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore a 42 giorni
presenti in azienda.
3.2.2.3. Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il
controllo puntuale sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
• Attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori finalizzate ad incentivare la tempestiva
segnalazione al Servizio Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento.
• Sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione
sanitaria.
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3.2.2.4. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda situata al di fuori del territorio della Regione EmiliaRomagna o siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario della A.USL competente provvederà anche ad
eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti. Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita
dall'azienda di origine.
3.2.2.5 Nel caso di animali introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, le prove
eseguite nell’azienda di partenza sono da considerarsi valide se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla loro esecuzione e
a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di
sosta. Nel caso di animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto
Ufficialmente Indenne da Tubercolosi dalla Commissione europea introdotti in azienda e successivamente respinti per
motivi commerciali o funzionali, non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a
condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di
sosta.
Se transitati o destinati a una stalla di sosta prima della rispedizione gli animali devono essere comunque sottoposti alle
prove previste al punto 3.2.2.4.. Gli animali respinti devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza integrata
dall’attestazione sanitaria di cui al quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m., a firma del veterinario ufficiale, riportante le
date delle ultime prove diagnostiche disponibili. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro di
stalla, sul passaporto e in BDN.
3.2.2.6 In deroga al punto 3.2.2.1, i Servizi Veterinari AUSL competenti per territorio autorizzano la movimentazione di
animali tra aziende ufficialmente indenni appartenenti allo stesso proprietario, senza l’esecuzione delle prove diagnostiche
nei 30 giorni precedenti lo spostamento, alle seguenti condizioni:
• le aziende devono essere comprese nel territorio regionale;
• la registrazione della qualifica sanitaria delle aziende deve essere mantenuta aggiornata in BDN;
• le diverse aziende devono essere soggette alla tipologia e frequenza di controlli previste dalla presente delibera;
• devono avere rimonta esterna sporadica;
• nel caso in cui vengano introdotti animali da allevamenti diversi da quelli della stessa proprietà gli animali devono
essere posti in appositi reparti di isolamento, in attesa degli esiti delle prove di seguito prescritte. Il Servizio Veterinario
della A.USL competente provvederà anche ad eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti ( punti 3.2.2.1 e
3.2.1.4). Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di origine.
• devono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti di mezzi di trasporto aziendali
• in deroga al punto precedente, possono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti negli allevamenti multi sito di
trasportatori autorizzati, che utilizzino per ogni movimentazione mezzi di trasporto omologati qualora il proprietario si
impegni a:
- organizzare il trasporto in unica giornata ( o giornate consecutive) con trasporto limitato esclusivamente alle proprie
aziende autorizzate in deroga,
- verificare prima del carico degli animali l’effettiva pulizia del mezzo di trasporto,
- ritirare dall'autotrasportatore l'attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo,
- segnalare almeno 24 ore prima della partenza degli animali la movimentazione al Servizio Veterinario competente per
consentire eventuali controlli a campione.
Gli animali in ogni caso viaggiano scortati dalla dichiarazione di provenienza compilata dal detentore degli animali . I
movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro aziendale, sul passaporto e in BDN.
In ogni caso le aziende sono considerate come unica unità epidemiologica, per cui:
a) i controlli previsti ai fini della verifica dello stato sanitario degli allevamenti di cui alla presente delibera devono essere
eseguiti contemporaneamente in tutti gli allevamenti dello stesso proprietario,
b) in caso di insorgenza di focolai di malattie di cui al presente piano i provvedimenti amministrativi sono adottati in tutte
le aziende appartenenti allo stesso proprietario e sono uguali nei preamboli e nei dispositivi. Può variare l’autorità che li
emette, a seconda della competenza territoriale.
In caso di allevamenti che insistono su ambiti di competenza di aziende USL diverse, l’autorizzazione è espressa dal
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione su parere favorevole dei Servizi veterinari competenti.
I Servizi Veterinari A. USL tengono aggiornato l’elenco delle aziende in deroga e verificano periodicamente il
mantenimento dei requisiti richiesti.
3.2.2.7. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione la qualifica sanitaria per Tubercolosi viene sospesa
fino a che tutti gli animali di età superiore a 42 giorni non abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche
praticate ad un intervallo superiore a quattro mesi e inferiore a dodici.
3.2.3 Spostamento per monticazione di bovini e bufalini
3.2.3.1 I bovini e bufalini devono provenire da:
• allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;
• allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
• allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
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Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria se non sono stati effettuati nell’anno
solare precedente, devono essere effettuati prima della monticazione.
3.3. Controlli sulle stalle di sosta
3.3.1 Le stalle di sosta, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza, devono essere
autorizzate dal Sindaco sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli veterinari ufficiali sistematici da
parte del Servizio Veterinario della A.USL competente (D.Lgs. 196/1999, art. 11 e art. 17 DPR 320/54).
3.3.2 L’autorizzazione sanitaria deve espressamente riportare il codice aziendale, la specie, la categoria ( bovini da macello, da
allevamento e produzione) e il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell’impianto, in
modo da garantire spazi sufficienti per coricarsi, alimentarsi ed abbeverarsi. Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie e
la tutela del benessere degli animali, l’atto autorizzativo deve essere rilasciato solo dietro parere del competente servizio
veterinario, che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti, quali:
- presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali in funzione dei mezzi di trasporto,
- locali con ventilazione e drenaggio idonei,
- pavimentazione di locali e corridoi lavabile e disinfettabile, nonché antisdrucciolo,
- presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili,
- presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione,
- zona di raccolta dello strame e del letame,
- sistema di raccolta delle acque di scolo,
- strutture di isolamento,
3.3.3 Le stalle di sosta destinate ai bovini da allevamento e/o da produzione devono essere unità epidemiologiche distinte da
strutture adibite ad animali da macello, pertanto devono avere aziende fisicamente e gestionalmente separate in quanto
luogo di detenzione di animali con diversa qualifica sanitaria. (art. 17 del D. M. 592/1995). Quando nella stessa unità
epidemiologica, sono autorizzate strutture per specie animali diverse ( come nel caso di presenza di stalla di sosta per bovini
da allevamento e stalla di sosta per ovicaprini) gli animali movimentati attraverso tali strutture devono possedere la stessa
qualifica sanitaria, certificata sulla documentazione di scorta ( ad es. nel caso di ovicaprini, provenire da allevamenti
ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina).
3.3.4 Il commerciante deve provvedere affinché il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi
controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono
essere pertanto presenti e disponibili:
un'adeguata illuminazione fissa o mobile,
efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di
appartenenza.
3.3.5 E’ possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto però che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la
mungitura degli animali. Occorre pertanto che l’autorizzazione sanitaria riporti il numero massimo di animali in lattazione
ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell’impianto animali in lattazione. Il latte raccolto
durante la permanenza in stalla di sosta, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. 853/ All. 3, Sezione IX, cap II, va
destinato ad usi diversi dal consumo umano.
3.3.6 Tutti i bovini introdotti devono essere scortati da certificazione sanitaria ufficiale che attesti la provenienza da allevamenti
ufficialmente indenni e, se si tratta di capi da allevamento in età diagnostica, l’esecuzione delle prove sierologiche per brucellosi
e leucosi e/o della prova intradermica per tubercolosi nei 30 giorni precedenti l'introduzione. In deroga al punto 3.3.6 gli animali
che provengono direttamente da Stati Membri o parte di essi dichiarati ufficialmente indenni dalla Commissione Europea
possono essere introdotti senza prove.
3.3.7 Quando gli animali sono scortati dal modello 4 di cui all’articolo 10 del DPR 317/96, l’attestazione di cui al quadro E ha
validità di 15 giorni e può essere prorogata una volta con validità 15 giorni . Quando il certificato sanitario di scorta è stato
rilasciato ai sensi dell’articolo 1 del Reg. CE 599/04, esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l’esame
clinico nell’azienda di partenza e può essere prorogato secondo le stesse modalità indicate per il mod. 4. Nel caso di proroga di
validità della certificazione sanitaria ufficiale di ingresso, le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita devono
essere opportunamente compilate dal veterinario ufficiale nell’apposito riquadro E del mod. 4 verde, e dovranno essere
completate riportando la seguente dicitura ”Attestazione non rinnovabile, valida fino al ………”
6
3.3.8 Non si effettuano prove diagnostiche di scambio nella stalla di sosta. Nel caso in cui siano superati i tempi di validità delle
certificazioni sanitarie, l’animale può essere movimentato esclusivamente verso il macello. In tal caso, in attesa dell’inoltro,
l’animale deve essere quanto prima isolato in apposito locale, poiché non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per gli animali da produzione e allevamento. In deroga è possibile effettuare la prova di intradermoreazione prima
dell’inoltro a destino in animali movimentati sotto età diagnostica dall’allevamento di provenienza e destinati ad allevamenti da
ingrasso, che, per motivi di benessere animale, sono stati ricoverati oltre i 42 giorni di età nella stalla di sosta.
3.3.9 La stalla di sosta da allevamento/produzione o da macello è un’azienda di bovini con specifiche peculiarità a causa del
continuo avvicendamento di animali di diversa provenienza. Le condizioni di biosicurezza strutturali, gestionali e la tracciabilità
degli animali devono essere pertanto verificati attraverso l’uso di procedure di controllo adeguate a tale specificità. Il Servizio
Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna completa e mantiene aggiornato il manuale di controllo
Ufficiale n. 1 bovini, integrandolo con la specifica area di indagine “stalle di sosta” e con la relativa lista di riscontro. In essa sono
considerati e contestualizzati i requisiti normativi di biosicurezza, benessere animale, sistema di identificazione e registrazione
degli animali e farmacovigilanza riguardanti tali aziende.
3.3.10 Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da produzione e allevamento si deve garantire in due momenti:
a. controlli documentali, d’identità e fisici degli animali che compongono la partita, mediante visita con sopralluogo da effettuarsi
entro le 48 h dalla partenza ai fini del rilascio della certificazione veterinaria (compilazione dell’attestazione veterinaria nel
riquadro E del Modello 4).Il controllo dei certificati sanitari di scorta agli animali entrati prevederà la verifica della data delle prove
diagnostiche, la data del rilascio dell’attestazione, confrontandola con la data di carico dell’animale sul registro, la
corrispondenza con la marca auricolare, l’eventuale proroga. Nel caso di partite di vitelli sotto i 42 giorni di età, il rilascio della
certificazione veterinaria (quadro E) presuppone il controllo documentale (dichiarazione di provenienza degli animali e relativi
passaporti) su ciascuna partita ed il controllo di identità su un campione di animali rappresentativo dei flussi commerciali che
transitano durante l’anno attraverso la struttura, scelto sulla base di criteri che tengano conto anche della provenienza, del
fornitore e delle eventuali non conformità riscontrate. Tale campione deve essere composto da un numero di animali per
ciascun lotto giornaliero corrispondente alla tabella sotto riportata.
Tabella 1.
Numero capi in azienda
Numero capi da controllare
≤ 11
12-26
27-35
36-55
56-100
101-600
> 600
8
11
12
12
13
14
14
b. controlli periodici almeno annuali pianificati sulla base del flusso di animali, della provenienza, di irregolarità riscontrate, al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti.
Il controllo periodico in stalla di sosta comprende pertanto:
• La verifica del mantenimento della idoneità strutturale e gestionale: (strutture idonee, capacità sufficiente, mezzi di
contenimento efficienti, strutture di carico e scarico, mangiatoie e abbeveratoi, concimaie, raccolta di acque reflue,
stato e funzionamento delle strutture di disinfezione).
• La verifica dello stato sanitario, del sistema di identificazione e registrazione degli animali e del benessere animale.
• Il censimento di tutti gli animali presenti al momento del sopralluogo e la verifica della corretta identificazione degli
stessi.
• La verifica del rispetto delle condizioni indicate dalla autorizzazione sanitaria e in particolare la congruità fra il numero
e la categoria degli animali presenti al momento del sopralluogo e quello previsto dalla stessa.
• La verifica della corretta tenuta del registro aziendale e del suo grado di aggiornamento.
3.3.11 Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da macello si esplica mediante verifiche mensili, o comunque
pianificate sulla base del flusso di animali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del sistema di identificazione e
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registrazione degli animali e di benessere animale, completando il controllo almeno una volta all’anno attraverso il controllo
puntuale anche dei requisiti gestionali e strutturali.
3.3.12 Il controllo ufficiale annuale previsto per le stalle di sosta da allevamento e da macello prevede la compilazione della lista
di riscontro allegata al manuale di controllo ufficiale allevamento bovini, e il rilascio al detentore, a conclusione del controllo, di
copia della scheda di controllo ufficiale e relativi allegati ( scheda NC) annotando le eventuali irregolarità riscontrate, le
prescrizioni rilasciate e i provvedimenti adottati.
3.3.13 Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni e l’eventuale adozione di misure di polizia sanitaria,
può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione sanitaria.(D.Lgs. 196/1999, art.11, punto 4). Il Servizio
Veterinario intraprende ogni iniziativa ritenuta necessaria per prevenire la propagazione di malattie.
3.4. Controlli al macello
3.4.1. Tubercolosi Bovina
3.4.1.1. Tutti i bovini e i bufalini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale.
L’ispezione deve comprendere, tra l’altro, l’esame visivo dell’animale macellato e dei relativi organi, l’incisione di alcuni
organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore.
3.4.1.2. I Veterinari preposti all’ispezione delle carni, inoltre, qualora riscontrino lesioni riferibili a TBC negli animali
sottoposti alla macellazione normale sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente,
attraverso la compilazione di un modello 10/33 (D.M. 592/1995, art. 7). La scheda compilata dovrà essere inviata alla
A.USL competente sull’azienda di ultima provenienza, insieme con una copia del passaporto dell’animale e una copia del
modello di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al CEREV, al proprio
Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dell’azienda di ultima provenienza. La A.USL
competente per l’azienda di ultima provenienza effettuerà gli opportuni accertamenti ed un’indagine epidemiologica.
3.4.1.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della A.USL del macello provvederà sempre anche al
prelievo di idonei campioni per l’esame batteriologico e istologico con le modalità descritte nella specifica istruzione
operativa (Allegato A/1). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla A.USL
competente per l'allevamento di origine e al CEREV.
3.4.2. Leucosi Bovina Enzootica
3.4.2.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L’ispezione
deve comprendere.), tra l’altro, l’esame visivo dell’animale macellato e dei relativi organi, l’incisione di alcuni organi e
linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore. 3.4.2.2. I Veterinari preposti all’ispezione delle carni,
qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, sono tenuti a (D.M. 358/1996, art. 6):
a. individuare l’allevamento di ultima provenienza dell’animale;
b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l’esame istologico e inviarlo all’Istituto Zooprofilattico competente;
c. segnalare il caso alla Azienda USL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.
3.4.2.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della A.USL del macello provvederà al prelievo di
campioni per l’esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per l’esame sierologico. Una volta
avuta la conferma dal laboratorio di presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, lo stesso Servizio provvederà alla
compilazione di un modello 10/33 o di una analoga scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione
dell’animale (specie, sesso, razza, età, marca auricolare), denominazione del macello e data della macellazione, sede e
descrizione delle lesioni. La scheda compilata dovrà essere inviata alla A.USL competente sull’azienda di ultima
provenienza, insieme con una copia del passaporto dell’animale e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4).
Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al CEREV, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello
della Regione di appartenenza dell’azienda di ultima provenienza. La A.USL competente per l’azienda di ultima
provenienza effettuerà opportuni accertamenti clinici e sierologici ed un’indagine epidemiologica.
3.5. Verifica dello stato sanitario degli allevamenti
Allevamenti con animali da riproduzione
3.5.1. Brucellosi Bovina e Bufalina
3.5.1.1. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Brucellosi e la prevalenza
annua di aziende infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni
e del mantenimento della loro qualifica ogni anno devono essere effettuati tre saggi ELISA sul latte di massa (ELISA-L)
distanziati di almeno tre mesi l’uno dall’altro. Qualora in un allevamento bovino da latte ufficialmente indenne sia stata
eseguita per qualsiasi motivo una prova sierologica individuale con esito favorevole su tutti i capi di età superiore a 12 mesi,
tale controllo non sostituisce i successivi controlli sul latte di massa, che dovranno essere comunque effettuati con le
cadenze previste nel presente punto.
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3.5.1.2. Qualora il prelievo di latte di massa venga eseguito presso lo stabilimento di trasformazione, questo di norma va
effettuato per singolo conferente, prima che il latte sia mescolato con quello di altre aziende. Il prelievo da un recipiente
contenente latte di più aziende va limitato a casi eccezionali e compresi nelle seguenti situazioni:
- allevamenti con meno di 50 capi, localizzati in zone di montagna che rendono particolarmente onerosa l'esecuzione
del controllo in azienda, il cui latte giunga allo stabilimento già mescolato con quello di altre aziende.
- allevamenti che si avvalgono per la raccolta del latte di cisterne con capacità massima di 16 q.li,, seguendo una
istruzione operativa dell’azienda USL competente che assicuri il mantenimento delle garanzie sanitarie. Tale istruzione
deve essere comunicata al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna.
In entrambi i casi, nell’eventualità di positività alla ELISA-L, dovranno essere immediatamente eseguiti controlli sierologici
individuali in tutte le aziende che hanno costituito il campione di latte risultato positivo.
Dell'esecuzione del controllo presso lo stabilimento e del relativo risultato dovrà essere data formale comunicazione al
Detentore.
3.5.1.3. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non può essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del
30% dei capi in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e riproduzione razze da carne) in alternativa alle prove
sul latte per il mantenimento della qualifica dovrà essere eseguita una prova sierologica individuale con cadenza almeno
biennale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. La frequenza dei controlli sierologici di stalla può essere incrementata ,
sulla base di una valutazione del rischio svolta dal Servizio Veterinario dell’A. USL competente, per le aziende a maggior
rischio di brucellosi. 3.5.1.4. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova sierologica individuale per il
mantenimento della qualifica verranno valutati con il Servizio Veterinario Regionale.
3.5.1.4. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti
ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova sierologica individuale da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione
dell’allevamento.
3.5.2. Tubercolosi
3.5.2.1. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Tubercolosi e la prevalenza
annua di aziende infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni
e del mantenimento della loro qualifica, l’intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine viene portato a 2 anni 3.5.2.2.
L'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine rimane con cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di due anni e
nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento
ufficialmente indenne da Tubercolosi.
3.5.2.3. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende e dei loro animali possono essere impiegate
indifferentemente la prova tubercolinica (intradermotubercolinizzazione) singola o la prova tubercolinica comparativa. La
tecnica ed i criteri di interpretazione di tali prove sono quelle riportate sul Regolamento CE 1226/2002.
3.5.2.4. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti
ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento
3.5.3. Leucosi Bovina Enzootica
3.5.3.1. Sono considerati Ufficialmente Indenni da Leucosi Bovina Enzootica le aziende in cui, in base a osservazioni
cliniche e in seguito a indagini di laboratorio, non si è avuta conferma di alcun caso di Leucosi Bovina Enzootica nel corso
degli ultimi due anni, e tutti gli animali di età superiore a 24 mesi hanno subito con esito favorevole due prove sierologiche
individuali ad un intervallo di almeno 4 mesi e inferiore a 12.
3.5.3.2. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Leucosi Bovina Enzootica e
la prevalenza annua di aziende infette rimane inferiore all'0,2%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende
Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica ogni anno dovranno essere effettuati tre saggi ELISA sul latte
di massa (ELISA-L) distanziati di almeno tre mesi uno dall’altro.
3.5.3.3. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non può essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del
30% dei capi in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e riproduzione razze da carne) in alternativa alla prova
sul latte per il mantenimento della qualifica si dovrà procedere ogni 2 anni all'esecuzione di una prova sierologica
individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.
3.5.3.4. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova sierologica individuale per il mantenimento della qualifica
verranno valutati con il Servizio Veterinario Regionale.
3.5.3.5. Un controllo sierologico individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi con cadenza annuale dovrà invece
essere effettuato nelle aziende risanate da meno di due anni.
3.5.3.6. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti
ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova sierologica individuale da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione
dell’allevamento
Allevamenti con animali da produzione di carne
3.5.4 Allevamento accreditato
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Sono definiti allevamenti accreditati nei confronti della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica,
gli svezzamenti e gli allevamenti da ingrasso che introducono esclusivamente animali destinati alla produzione di carne
provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e/o da altri
allevamenti accreditati, con le modalità previste al successivo punto 3.5.5. e che siano dotati di mezzi di contenimento che
permettano l’esecuzione dei controlli d’identità e diagnostici sugli animali.
L’accreditamento è previsto per tutti gli svezzamenti e gli allevamenti da ingrasso che movimentano animali verso altre
aziende. Gli animali destinati alla produzione di carne detenuti in allevamenti da ingrasso non accreditati possono essere
movimentati esclusivamente verso un impianto di macellazione, eventualmente tramite una stalla di sosta autorizzata alla
commercializzazione di animali da macello.
Lo stato di accreditamento non può essere assegnato alle stalle di sosta autorizzate alla commercializzazione di animali da
allevamento o da produzione né ai centri di raccolta.
Il numero degli allevamenti accreditati al 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario della
Regione, contestualmente al resoconto delle attività svolte nell'ambito del piano di controllo della tubercolosi, brucellosi e
leucosi bovina enzootica.
3.5.5 Condizioni per la movimentazione
3.5.5.1 L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne negli svezzamenti e negli allevamenti da ingrasso
accreditati della Regione Emilia-Romagna è consentita a condizione che:
a. provengano da allevamenti ufficialmente indenni o accreditati da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, e
b. se di età superiore alle sei settimane, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad
una prova diagnostica ufficiale nei confronti della tubercolosi, e
c. se di età superiore ai dodici mesi, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una
prova sierologica ufficiale nei confronti della brucellosi, e della leucosi bovina enzootica.
3.5.5.2 In deroga al punto 3.5.5.1 possono essere introdotti in allevamenti accreditati animali destinati alla produzione di
carne provenienti o da territori di Stati Membri o di altre Regioni riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi
bovina e leucosi bovina enzootica dalla Comunità Europea, scortati da certificazione sanitaria conforme alla normativa
vigente nazionale e comunitaria, e che non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali nei trenta giorni
precedenti.
3.5.5.3 L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne negli svezzamenti e negli allevamenti da ingrasso non
accreditati della Regione Emilia-Romagna è consentita a condizione che:
a. provengano da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica,
e se di età superiore alle sei settimane, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico
ad una prova diagnostica ufficiale nei confronti della tubercolosi, e se di età superiore ai dodici mesi, siano stati
sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una prova sierologica ufficiale nei confronti della
brucellosi e della leucosi bovina enzootica.
b. Provengono direttamente, senza transitare attraverso stalle di sosta, da allevamenti accreditati per tubercolosi,
brucellosi e leucosi bovina enzootica ai sensi del presente piano, dove hanno soggiornato per almeno 30 giorni
ancorché non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali nei trenta giorni precedenti.
3.5.5.4 In deroga al punto 3.5.5.3 possono essere introdotti in allevamenti non accreditati animali destinati alla produzione
di carne provenienti da allevamenti da riproduzione siti in territori di Stati Membri o di altre Regioni riconosciuti
ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica dalla Comunità Europea, scortati da
certificazione sanitaria conforme alla normativa vigente nazionale e comunitaria, e che non siano stati sottoposti alle prove
diagnostiche ufficiali nei trenta giorni precedenti.
3.5.5.5 Lo stato sanitario degli animali deve essere certificato dal Veterinario Ufficiale sulla dichiarazione di provenienza
degli animali (modello 4 DPR 317_96 e s.m., integrato dall’attestazione sanitaria (quadro E)
3.5.5.6 Gli animali degli allevamenti da ingrasso accreditati non possono essere movimentati verso allevamenti da
riproduzione o da ingrasso ufficialmente indenni, verso stalle di sosta da vita e centri di raccolta.
3.5.5.7 Gli animali degli allevamenti da ingrasso accreditati non possono essere oggetto di scambi verso altri stati membri
o paesi terzi come animali da allevamento o da produzione.
3.5.6 Revoca dell'accreditamento.
3.5.6.1 Lo stato di accreditamento di uno svezzamento o di un allevamento da ingrasso è revocato, quando:
a. in un allevamento da ingrasso o svezzamento vengono introdotti animali con qualifica sanitaria diversa da quella
prevista al punto 3.5.5.
b. Una prova diagnostica ufficiale, eseguita ai fini del monitoraggio previsto al successivo punto 3.5.8 o eseguita su
animali destinati ad essere movimentati verso un altro allevamento da ingrasso accreditato, abbia dato esito positivo.
Gli animali risultati positivi alla prova ufficiale dovranno essere macellati al più presto e sottoposti agli opportuni
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accertamenti anatomo-patologici e batteriologici per la conferma della diagnosi seguendo le procedure specificate ai
punti 3.6 e 3.7.
c. Sia pervenuta dal macello una segnalazione di lesioni tubercolari o leucotiche (mod. 10/33) relativa ad un animale da
macello.
d. Viene effettuata denuncia di focolaio.
3.5.6.2 Dagli allevamenti non accreditati non è possibile movimentare animali, se non per essere avviati direttamente ad
un impianto di macellazione.
3.5.6.3 In deroga al punto 3.5.6.2 ai fini di tutela del benessere animale è possibile autorizzare da parte del Servizio
Veterinario dell’AUSL competente l’introduzione di bovini, provenienti da svezzamenti della Regione Emilia Romagna che
hanno perduto l'accreditamento, a condizione che tali animali siano risultati negativi alle prove diagnostiche ufficiali, che
vengano introdotti in aziende vuote e detenuti in modo da non avere contatti diretti con altri bovini. Fino alla avvenuta
macellazione di questi animali dall'allevamento potranno essere movimentati esclusivamente animali da macello.
3.5.7
Restituzione dell'accreditamento
La qualifica di allevamento accreditato potrà essere ripristinata dopo che tutti gli animali presenti in azienda al momento
della revoca sono stati inviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione o destinati in deroga ad altre aziende da
ingrasso, ed è stata completata la disinfezione delle strutture e delle attrezzature di allevamento degli animali.
3.5.8 Monitoraggio sugli allevamenti accreditati
Tutti i bovini provenienti da allevamenti accreditati vengono sottoposti a ispezione post mortem al macello conformemente
a quanto illustrato al punto 3.4.1 e 3.4.2.
Ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende da svezzamento e ingrasso accreditate, e del mantenimento della
loro qualifica, deve essere eseguita una prova individuale per tubercolosi, brucellosi e Leucosi con cadenza annuale su
tutti i capi di età superiore ai 24 mesi.
3.6. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi Bovina
3.6.1. L’isolamento di Brucella da aborti, latte o animali sieropositivi causa l’immediata dichiarazione di azienda infetta da
Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria. Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al
Centro Nazionale di Referenza di Teramo. Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.6.6.
3.6.2. In caso di esito dubbio o positivo all’ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in
allevamento mediante prova sierologica individuale (screening con la SAR e conferma dei capi SAR positivi mediante FdC)
su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. Nel caso in cui la prova sierologica individuale abbia dato su tutti i capi esito
favorevole, la successiva prova sul latte deve essere ripetuta a distanza di 4 mesi. In caso di nuova positività il Servizio
veterinario, anche su parere del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, supportato dal CEREV, valuta le
modalità di esecuzione degli approfondimenti diagnostici.
3.6.3. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla
FDC (SAR+/FDC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento; su questi animali si
procederà inoltre ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno
pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi SAR+/FDC-; i
campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC.
Nel caso anche la seconda FDC risulti negativa, l’animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece
la FDC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 3.6.4.
In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione
della positività alla SAR e la comunicazione dell’esito della seconda FDC sarà possibile vincolare al trattamento termico
risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.
3.6.4. Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml)
dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa.
Qualora nell’azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o isolamento di Brucella e un’indagine epidemiologica condotta
nell’allevamento non rilevi l’esistenza di particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni,
contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e
per l’azienda, ecc.), la qualifica potrà essere ripristinata subito dopo che:
a. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati sottoposti ad un secondo controllo sierologico a distanza di 15-30 giorni
dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto
che si tratta di capi FDC+; il campione dovrà essere esaminato usando SAR e FDC. Nel caso la seconda FDC risulti
negativa per tutti gli animali esaminati, questi verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti
nell'allevamento con ripristino della qualifica.
Oppure:
11
b.
tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di
laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno
evidenziato la presenza della Brucella. Gli animali macellati in tal modo possono essere indennizzati.
Oppure:
c. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei
campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito
favorevole a due prove sierologiche individuali, con le modalità descritte al punto 3.6.2., la prima delle quali eseguita
ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo e la seconda ad almeno 30 giorni dalla
prima.
3.6.5. Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovrà inoltre procedere a:
• Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV della scheda RISANA.1,
di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET.
• Esecuzione di un’accurata indagine epidemiologica (Allegato A/3) e compilazione di una scheda anamnestica
individuale per ciascun capo risultato FDC+ (Allegato A/4). Tutte le aziende correlate verranno poste sotto
controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione.
Per tutto il periodo di sospensione della qualifica, tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto sequestro e verrà
impedito ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l’azienda.
3.6.6. La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ritirata se, in base a prove di laboratorio (numero di capi
sieropositivi; titoli in FdC) o alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. Le
aziende alle quali è stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate infette da Brucellosi.
Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 651/1994.
Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1.
Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte dagli articoli 11, 12 e 13 lettera A) del
D.M. 651/1994, schematizzate in Figura 1. L'indagine epidemiologica di cui all'art. 11 del DM 651/1994 deve comprendere
anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano.
Fino al conseguimento della qualifica sanitaria, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, dopo l'allontanamento dei
capi sieropositivi, dovranno inoltre essere eseguite prove sul latte di massa con cadenza almeno quindicinale, e, in caso di
risultato positivo, il controllo individuale di stalla potrà essere anticipato.
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia
della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età
superiore a 12 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 60
giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle
disinfezioni sotto controllo ufficiale. Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l'ultima prova deve
essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida al momento della comparsa della malattia. La
restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2, di
cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET.
12
Fig. 1 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da Brucellosi.
Abbattimento ultimo capo positivo
1 mese
Controllo sierologico di stalla
Tutti i campioni negativi
No
Sì
1 mese
Controllo sierologico di stalla
Tutti i campioni negativi
No
Sì
Revoca provvedimenti sanitari
2 mesi
Controllo sierologico di stalla
Tutti i campioni negativi
No
Sì
Restituzione qualifica sanitaria
3.7. Allevamenti e capi positivi per Tubercolosi Bovina
3.7.1. La conferma della presenza di M. bovis causa l’immediata dichiarazione di azienda infetta da Tubercolosi e la revoca
della qualifica sanitaria. Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.2. Il riscontro in un'azienda Ufficialmente Indenne di capi con lesioni sospette evidenziate durante l’ispezione post
mortem, non accompagnate da rapporti di prove di laboratorio che indichino la presenza della Tubercolosi, causa l’avvio di
una procedura volta alla conferma della presenza dell’infezione nell'azienda:
• Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;
• Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di
animali destinati all'immediata macellazione.
• Esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni;
• Esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in
azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati
fattori di rischio la qualifica dell'azienda può non essere sospesa in attesa degli esiti delle prove tubercoliniche.
• Qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica, la presenza
dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La
restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda
RISANA.2.
13
•
Qualora invece uno o più capi mostrino reazione dubbia alla prova tubercolinica, si attuerà la procedura di cui al punto
3.7.3.
• Qualora infine uno o più capi mostrino reazione positiva alla prova tubercolinica, l'azienda dovrà essere considerata
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.3. Il riscontro di uno o più capi dubbi alle prove allergiche (prova tubercolinica singola o comparativa) causa l’avvio di
una procedura volta alla conferma della presenza dell’infezione che comprenda:
• Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;
• I capi risultati dubbi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal
resto dell'allevamento.
• Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di
animali destinati all'immediata macellazione.
• esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in
azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati
fattori di rischio la qualifica dell'azienda può non essere sospesa in attesa degli esiti della ripetizione delle prove
tubercoliniche.
• Tutti i capi risultati dubbi devono essere sottoposti ad un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di
almeno 42 giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali macellati
dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1.
• Qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza
dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La
restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda
RISANA.2.
• Se tutti i capi risultati dubbi ad una prima prova tubercolinica sono stati macellati e non hanno presentato lesioni
macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post mortem, in attesa degli esiti delle prove di laboratorio il Servizio
Veterinario può disporre che il latte prodotto in allevamento venga licenziato al libero utilizzo, anche qualora la qualifica
dell'azienda sia stata sospesa. La qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita
quando le indagini di laboratorio non abbiano rilevato la presenza di M.bovis. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.
• Qualora uno o più capi mostrino reazione non conclusiva (dubbia o positiva) alla seconda prova tubercolinica o lesioni
macroscopiche riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere
applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.4. Qualora uno o più capi mostrino una reazione positiva alla prova tubercolinica comparativa, l'azienda dovrà essere
considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.5. Qualora uno o più capi mostrino una reazione positiva alla prova tubercolinica singola, l'azienda dovrà essere
considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.6. In deroga a quanto riportato al punto 3.7.5., in seguito al riscontro di uno o più capi positivi alla prova tubercolinica
singola in un'azienda Ufficialmente indenne da Tubercolosi e nella quale siano state rilevate negli anni precedenti ripetute
reattività alle prove tubercoliniche, senza che sia stata confermata la presenza di M.bovis, il Servizio Veterinario può
avviare una procedura volta alla esclusione della presenza dell’infezione che comprenda:
• La segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1.
• La sospensione della qualifica sanitaria.
• Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di
animali destinati all'immediata macellazione.
• I capi risultati positivi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal
resto dell'allevamento.
• esecuzione di un'indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'allegato A/5, volta ad individuare le
possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in
uscita dall'allevamento.
• Tutti i capi risultati positivi devono essere sottoposti ad un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza
di almeno 42 giorni, oppure abbattuti e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali abbattuti
dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1.
• Qualora uno o più capi mostrino reazione dubbia o positiva alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche
riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i
provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
• La remissione del sospetto, la revoca dei provvedimenti sanitari e la restituzione della qualifica sanitaria potranno
essere effettuati quando:
a) tutti i capi dubbi o positivi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica;
e
14
b) tutti i capi positivi macellati non hanno presentato lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post
mortem e le prove di laboratorio condotte non hanno rilevato la presenza di M.bovis.
e
c) una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di età superiore a sei settimane ad almeno 42 giorni
dall’eliminazione dei capi reattivi e/o dalla prova di cui alla lettera a), abbia mostrato una reazione negativa per tutti i
capi esaminati.
• La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda
RISANA.2.
3.7.7. La qualifica di azienda Ufficialmente Indenne è ritirata se, in base alle indagini cliniche, allergiche, epidemiologiche o
di laboratorio, è confermata nell'allevamento la presenza della tubercolosi. Le aziende alle quali è stata ritirata la qualifica
sanitaria devono essere dichiarate infette da Tubercolosi. Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 592/1995.
Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1. Dovrà inoltre essere
svolta un'accurata indagine epidemiologica, che comprenda anche la compilazione dell'allegato A/5 del presente piano,
volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali
in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e
sottoposte ad una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.
Il risanamento delle aziende sede di focolaio deve avvenire secondo le modalità descritte dagli articoli 8, 10 e 11 del D.M.
15.12.1995, n. 592, schematizzate in Figura 2.
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia
della malattia siano stati abbattuti e sono state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età
superiore a 42 giorni sono risultati negativi a due prove allergiche consecutive, la prima eseguita almeno 60 giorni dopo
l'allontanamento degli animali positivi e l’esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad
almeno 60 giorni e non oltre 300 giorni dalla prima. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV
mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2
Fig. 2 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da TBC.
Abbattimento ultimo capo positivo
6 settimane
Prova allergica di stalla
Tutti i capi negativi
No
Sì
6 settimane
Prova allergica di stalla
Tutti i capi negativi
No
Sì
Revoca provvedimenti sanitari
2-10 mesi
Prova allergica di stalla
Tutti i capi negativi
No
Sì
Restituzione qualifica sanitaria
15
3.8. Allevamenti e capi positivi per Leucosi Bovina Enzootica
3.8.1. In caso di esito positivo all’ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in allevamento
mediante prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi, mediante AGID o ELISA (prove sierologiche
ufficiali individuali).
3.8.2. Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali causa
l’immediata dichiarazione di azienda infetta da LBE. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al
CEREV di una scheda RISANA.1. Nel caso di un’azienda precedentemente riconosciuta Ufficialmente Indenne da LBE la
qualifica sanitaria viene sospesa.
3.8.3. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati al più presto, e comunque entro 30
giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 12 mesi precedenti la rilevazione
dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in vincolo sanitario all’ingrasso per la
successiva macellazione.
3.8.4. In tutte le aziende infette verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, che comprenda la
compilazione dell'Allegato A/6, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a
ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto
controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica individuale per escludere la presenza dell'infezione.
3.8.5. Il risanamento delle aziende sede di focolaio e la restituzione della qualifica sanitaria avverranno secondo le modalità
descritte dagli articoli 6, 7 e 12 del D.M. 2.5.1996, n. 358, schematizzate in Figura 3. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.
Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende infette è opportuno che i Servizi Veterinari delle A.USL
eseguano i ricontrolli con le cadenze minime previste dal piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino l'età minima per
l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi. Nell'ambito della sperimentazione di cui al punto 3.5.3.2, negli allevamenti
sottoposti a risanamento, contestualmente al controllo sierologico individuale, dovrà inoltre essere eseguito un saggio
ELISA sul latte di massa.
Fig. 3 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da LBE.
Un solo capo positivo abbattuto
entro 8 giorni
Abbattimento capi positivi
4 mesi
3 mesi
Controllo sierologico di stalla
Controllo sierologico di stalla
Tutti i campioni negativi
No
No
Tutti i campioni negativi
Sì
Sì
4 mesi
Controllo sierologico di stalla
Tutti i campioni negativi
No
Sì
Revoca provvedimenti sanitari e
restituzione qualifica sanitaria
4. Sistema informativo
4.1. Viene istituito un sistema informativo per la raccolta sistematica di dati che possano finalizzati alla verifica delle attività
svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e
modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo deve permettere:
16
a.
la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di
infezione denunciati e confermati;
b. la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
d. il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria
e per valutare l’andamento del piano.
4.2. I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:
• notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);
• modelli 10/33 relativi a lesioni tubercolari o riferibili a Leucosi Bovina Enzootica;
• rapporti periodici di attività e relazioni;
• indagini epidemiologiche (allegati A/3, A/4, A/5, A/6);
• resoconti finanziari
saranno inviati dai Servizi Veterinari delle A.USL e raccolti dal CEREV, che è in grado di connettersi per via telematica con
l'Anagrafe Bovina e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso la Sede Centrale dell’IZSLER.
4.3. Il CEREV elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di rapporti sintetici di attività con cadenza semestrale e di una
relazione sull’andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale.
5. Allegati
5.1. Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati:
Allegato A/1 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Tubercolosi bovina
Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi
Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi Bovina
Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per i capi positivi alla FDC per brucellosi
Allegato A/5 - Indagine epidemiologica in focolaio di Tubercolosi Bovina
Allegato A/6 - Indagine epidemiologica in focolaio di Leucosi Bovina Enzootica
17
Regione
EMILIA ROMAGNA
Piano regionale di controllo della Tubercolosi
Allegato A/1
Allegato A/1
Rev. 1 del 08/01/03
Istruzione operativa per il prelievo di organi per la
diagnosi di tubercolosi
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per
l’isolamento di M.bovis campioni di organi prelevati da bovini o bufalini ritenuti infetti o sospetti di infezione.
APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO
Coltello
Camice e copricapo monouso
Mascherina filtrante monouso
guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)
sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)
sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)
sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto)
spago
cartellini per campioni
modulo per l’invio dei campioni al laboratorio
penna biro nera o blu indelebile
contenitore per rifiuti speciali
PROCEDIMENTO
Selezione dell’animale
E’ opportuno che in ogni focolaio di tubercolosi vengano selezionati uno o più animali positivi alle prove tubercoliniche
dai quali prelevare campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione della presenza di M.bovis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti
Dopo l’abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento dovranno essere sempre prelevati:
tonsille;
linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
linfonodi trachebronchiali;
linfonodi mediastinici;
linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);
linfonodi epatici (in manze e vitelli);
linfonodi iliaci;
altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; per evitare inquinamenti gli organi
prelevati non vanno sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in
polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.
Confezionamento dei campioni
Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà
riportata la matricola (o il numero di stalla) dell’animale campionato e la descrizione dell’organo (si consiglia di
preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto
al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato 1):
• Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull’allevamento;
• codice aziendale (DPR 317/96)
• denominazione dell’azienda;
• comune di ubicazione dell’azienda;
• specie e matricola dell’animale campionato;
• elenco degli organi prelevati;
• specifica della ricerca richiesta (brucellosi)
• Macello presso cui è stato fatto il prelievo
• Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.
18
Allegato A/1
INVIO AL LABORATORIO
I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2. e 4.3. della presente procedura dovranno essere
mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell’IZSLER al più presto e
comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati (-20° C)
e conferiti in tale stato.
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in
bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 08.02.54, n° 320
D.M. 15.12.95, n° 592
DOCUMENTI CORRELATI
Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio
19
Allegato A/1
Doc. correlato 1 all'allegato A/1
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________
SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI TUBERCOLOSI
CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |__|__|__| |__|__| |__|__|__|
PROPRIETARIO/DETENTORE __________________________________________________
INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________
AZ. USL DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA (se diversa) ______________________________
ANIMALI CAMPIONATI
Marca auricolare
Organi prelevati
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Marca auricolare
Lesioni tubercolari
visibili
Tonsille;
Ln. sottomandibolari
Ln. Retrofaringei
Ln. trachebronchiali;
Ln. mediastinici;
Ln. Mesenterici
Ln. Epatici
Ln. Iliaci
Polmone
Altro
_____________
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
Sì [_]
Organi prelevati
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Tonsille;
Ln. sottomandibolari
Ln. Retrofaringei
Ln. trachebronchiali;
Ln. mediastinici;
Ln. Mesenterici
Ln. Epatici
Ln. Iliaci
Polmone
Altro _____________
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
No [_]
Sì [_]
No [_]
Organi prelevati presso il macello _______________________________________ sito
nel comune di ____________________________________________________________
Si richiede:
Lesioni tubercolari
visibili
† esame colturale e tipizzazione
† __________________________
Data del prelievo __/__/___
Timbro e firma del
Veterinario Prelevatore
20
Allegato A/2
Regione
EMILIA ROMAGNA
Piano regionale di controllo della Brucellosi
Allegato A/2
Rev. 1del 08/01/03
Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la
diagnosi di brucellosi
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l’isolamento
di Brucella sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.
APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO
prelievo di latte
guanti in lattice
salviette di carta monouso
alcool denaturato
contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini)
moduli per l’invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)
penna biro nera o blu indelebile
prelievo di organi
coltello
guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)
sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)
sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)
sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare)
provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia
spago
cartellini per campioni
modulo per l’invio dei campioni al laboratorio
penna biro nera o blu indelebile
contenitore per rifiuti speciali
PROCEDIMENTO
Selezione dell’animale
E’ opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare
campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli
elevati alla FDC (fase subacuta di infezione).
Prelievo di latte da animali in vita
Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e
prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore
diverso per ogni capezzolo.
Prelievi di feti e invogli fetali
I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati.
Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie
esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta.
Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni
ambientali e spargimenti di liquidi organici.
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−
Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti
Dopo l’abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:
linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
linfonodi sopramammari;
linfonodi iliaci;
e, se possibile:
sangue (una provetta per la conferma sierologica);
mammella intera (solo in ovini e caprini);
testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
milza;
altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.
21
Allegato A/2
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per
evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.
Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.
CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI
Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la
matricola (o il numero di stalla) dell’animale campionato e la descrizione dell’organo (si consiglia di preparare in anticipo i
cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una
richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):
− Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull’allevamento;
− codice aziendale (DPR 317/96)
− denominazione dell’azienda;
− comune di ubicazione dell’azienda;
− specie e matricola dell’animale campionato;
− elenco degli organi prelevati;
− specifica della ricerca richiesta (brucellosi)
− Macello presso cui è stato fatto il prelievo
− Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.
INVIO AL LABORATORIO
I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2., 4.3. e 4.4. della presente procedura dovranno essere
mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell’IZSLE al più presto e comunque non
oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle
rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 08.02.54, n° 320
D.M. 02.07.92, n° 453
D.M. 27.08.94, n° 651
D.M. 31.05.95, n° 292
D.M. 12.08.97, n° 429
Lettera R.E.R. 26.08.96, n° 250
DOCUMENTI CORRELATI
Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio
22
Allegato A/2
Doc. correlato 1 all'allegato A/2
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________
SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI
CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |__|__|__| |__|__| |__|__|__|
PROPRIETARIO/DETENTORE __________________________________________________
INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________
AZ. USL DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA (se diversa) ______________________________
ANIMALE CAMPIONATO
Specie
Razza
Sesso
Età
Marca auricolare (e numero di stalla)
ALTRE NOTIZIE
Ultimo titolo sierologico: _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/_____
Capo vaccinato per BRC † Sì † No
Consistenza azienda di provenienza _______
Numero capi positivi all’ultimo controllo sierologico: ____
ORGANI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente ai campioni prelevati):
† sangue
† linfonodi retrofaringei
† testicolo
† feto/placenta
† latte
† linfonodi sottomandibolari
† milza
† linfonodi iliaci
† mammella
† linfonodi sopramammari
† altro ________________________________
Organi prelevati presso il macello _______________________________________ sito
nel comune di ____________________________________________________________
Si richiede:
† esame colturale e tipizzazione
† __________________________
Data del prelievo __/__/___
Timbro e firma del
Veterinario Prelevatore
Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato
23
Allegato A/3
Rev. 1 del 08/01/03
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA
BRUCELLOSI BOVINA
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN
FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI BRUCELLOSI
DR............................................................
Recapito telefonico.........................................
A.S.L. n° ........
Data ...../...../.....
Allevamento
†
TIPOLOGIA INSEDIAMENTO
Stalla di sosta
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
†
|_|_|_| |_|_| |_|_|_|
Denominazione azienda …………………........................................................................................
Proprietario...............................................…......................................................................…….....
Via/località ..................................................... N. ......
Comune .................................. Prov. .….…
24
Allegato A/3
Data denuncia di malattia infettiva: ..../..../.…
Positività sierologica riscontrata nel corso di:
→ allegare mod.1
→ allegare mod.2/33
- controllo per attività pianificata
- compravendita
†
†
STATO SANITARIO DELL’ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO
1) UFFICIALMENTE INDENNE:
SI †
Data conferimento qualifica
Data ultima prova sierologica negativa
....../...../.....
....../...../.....
NO †
Precedente positività sierologica: data
....../...../.....
N. CAPI CONTROLLATI…………..
INDENNE (art. 25, comma 2, DM 651/94):
N. CAPI POSITIVI………….
SI †
Data ultima prova sierologica negativa
....../...../.....
NO †
Precedente positività sierologica: data
....../...../.....
n. capi controllati…………..
n. capi positivi………….
2) PRECEDENTI POSITIVITÀ SIEROLOGICHE IN ALLEVAMENTO (Ultimi 10 anni)
NO
†
SI
†
→
ANNO
...................
n. capi controllati …….….…..
Isolamento di Brucella spp.
NO †
SI †
NON EFFETTUATO †
25
n. capi positivi ………...….
Esito tipizzazione ……….
Allegato A/3
DATI RELATIVI ALL’ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA
3) INDIRIZZO PRODUTTIVO
Riproduzione Latte † Riproduzione carne † Ingrasso †
Misto †
(linea vacca-vitello)
(latte + ingrasso)
Caseificazione in proprio
NO †
SI †
Conferisce latte ai caseifici
NO †
SI †
A quale/i caseificio/i conferisce :
Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° ..........
Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° ..........
Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° ..........
4) ANIMALI DA RIPRODUZIONE
Vacche n°
.............
Manze n°
..............
Tori n°
.............
Vitelli (età<12 mesi) n° ..............
Bufale n°
.............
Vacche nutrici n°
Annutole(1) n.°
……….
Tori bufalini n°
..............
..............
Vitelli/e bufalini(2) n° .............
5) ANIMALI DA CARNE
SI †
Vitelli a carne bianca n.°
.............……..
Vitelli in svezzamento n.°
.............…….. Annutoli(3) n.°
6) ALTRI ANIMALI
NO †
SI † Ovini n°.....................
Vitelloni n.°
.............……..
.............……..
Data ultima prova sierologica ...../...../.....
Esito..............
Caprini n°..…............
Cani n.°…………→ Esame sierologico per Brucella Spp.:
NO
n. controllati………….. n. positivi………….
Suini n°....................
Volatili n°.......................
Gatti n°..........…......
Altre specie......…...........
(1)
Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.
Dalla nascita allo svezzamento.
(3)
Dallo svezzamento a 24 mesi.
(2)
26
NO †
† SI †
Allegato A/3
7) RIMONTA
Interna
†
ESTERNA
PROVENIENZA:
†
Nazionale
† Regione ..................
PROVINCIA ..................
Estera
† Stato
..................
REGIONE ..................
8) RIPRODUZIONE
† Monta naturale
→
Toro di proprietà
†
→
Toro in prestito
†
Azienda di provenienza:
Codice (ISTAT)
|_|_|_| |_|_| |_|_|_|
Denominazione azienda ….…………………………………..…………….
Proprietario ……………………..…………………………………………..
Via ……………………………………..……………………… N ………..
Comune ………………………………..……………………Prov. ………..
Ufficialmente indenne da brucellosi
Data ultima prova sierologica negativa
SI †
NO †
....../...../.....
† Fecondazione artificiale
9) STABULAZIONE
Vacche :
Libera †
Fissa †
Mista †
Manze:
Libera †
Fissa †
Mista †
Bufale:
Libera †
Altro † ……………………………...
10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI
Concimaia tradizionale †
Fertirrigazione †
Depurazione in vasconi †
Altro † .....................................................
27
Allegato A/3
11) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE
Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell’effettivo, in locali separati (quarantena):
sempre †
spesso †
talvolta †
mai †
Tutto pieno / tutto vuoto:
sempre †
12) PASCOLO:
NO
†
spesso †
talvolta †
mai
†
SI †
Interno all’allevamento
†
Brado
†
Alpeggio
†
INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL’ INSORGENZA DEL FOCOLAIO:
Località
Comune
Prov.
dal
al
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
.............................
..................................
...........
..........................
............................
28
Allegato A/3
DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA
DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI.
Indicare inoltre:
• l’eventuale presenza di paddocks esterni e recintati;
• l’ubicazione, rispetto all’azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia.
• Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali
29
Allegato A/3
DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI
13) Introduzione di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa)
Introduzione da altri allevamenti, stalle di sosta -:
Data
introduzione
Marca auricolare
Razza Sesso
Data di
nascita
Introduzione da fiere o mercati:
Data introduzione
Marca auricolare
Razza
NO †
Codice Azienda
provenienza
NO †
Sesso
SI †
Data di nascita
Provenienza
(stalla di sosta o
allevamento)
Denominazione azienda
Comune / Prov.
Eventuale altro codice
di provenienza
Animali introdotti
scortati da Mod.P
(S/N)
Data dell'ultima
prova di scambio
per BRC
SI †
Codice azienda
di provenienza
Fiera o mercato
(F/M)
30
Comune Prov.
A.U.S.L.
Animali introdotti scortati da
Mod.P (S/N)
Data dell'ultima prova di
scambio per BRC
Allegato A/3
14) Uscita di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa)
Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta: NO †
Data uscita
Marca auricolare
Razza
Sesso
Data di
nascita
SI †
Destinazione
(stalla sosta/
allevamento)
Codice
31
Denominazione azienda
di destinazione
Comune
Prov.
Animali scortati da
Mod.P (S/N)
Data ultima
prova di
scambio per
BRC
Allegato A/3
Uscita verso macelli:
Data uscita
NO †
Marca auricolare
Razza
Uscita verso fiere/mercati/esposizioni:
Data uscita
Marca auricolare
SI †
Razza
Sesso
NO †
Sesso
Data di nascita
Denominazione macello
Codice
Comune Prov
SI †
Data di nascita
Fiera o mercato
Comune Prov
32
A.S.L.
Animali scortati da Mod.P
Data del'ultima prova di
scambio per BRC
Allegato A/3
CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI
(promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)
NO †
SI †
PASCOLO
FIERA
†
†
ALPEGGIO
MERCATO
†
†
AZIENDA CONFINANTE
ALTRO…………………..
†
DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….................................................................….......................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †:
NO †
CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI
mezzi di trasporto in comune †; scambi di alimenti †; attrezzature †; liquami †; contatti
con altre specie animali di allevamenti diversi †; personale (manodopera, tecnici mangimistici,
veterinari) †; pascoli †; luoghi di abbeverata †; aziende confinanti(1) †; altro
(specificare).................................................
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
(1)
SI †
NO †
SI †
Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.
33
Allegato A/3
CONTATTI DIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI
NO †
SI †
promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)
PASCOLO
FIERA
†
†
ALPEGGIO
MERCATO
†
†
†
AZIENDA CONFINANTE
ALTRO…………………..
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †
CONTATTI INDIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI
NO †
SI †:
mezzi di trasporto in comune †; scambi di alimenti †; attrezzature †; liquami †; contatti
con altre specie animali di allevamenti diversi †; personale (manodopera, tecnici mangimistici,
veterinari) †; pascoli †; luoghi di abbeverata †; aziende confinanti(1) †; altro
(specificare).................................................
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Tipologia:
Gregge transumante
Ufficialmente indenne da brucellosi
†
Gregge in alpeggio
NO †
†
Gregge stanziale †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Tipologia:
Gregge transumante
Ufficialmente indenne da brucellosi
†
Gregge in alpeggio
NO † SI †
34
†
Gregge stanziale †
Allegato A/3
CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI
15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL’ALLEVAMENTO
NO †
SI †
Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)
†
Mustelidi (tassi, faine ecc.)
†
Cinghiali
†
Volpi
†
Lepri
†
Altro
..........................................................
..........................................................
16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI
NO †
SI †
ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/OVICAPRINI DELLO STESSO PROPRIETARIO
NO †
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
SI †
|________|
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
Specie allevata …………………………………………………..
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
|________|
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da brucellosi
NO †
SI †
Specie allevata …………………………………………………..
(1)
Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.
35
SI †
Allegato A/3
STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA
17) CASI DI BRUCELLOSI NELL’UOMO:
NO
†
SI
†
Persone ammalate
N° Data Diagnosi
Personale di stalla
†
........
........................
Familiari
†
........
........................
Altre persone
†
........
........................
ANAMNESI PATOLOGICA DELL’ALLEVAMENTO
18) Sintomatologia riferibile a BRC clinicamente manifesta:
Presenza di aborti in allevamento:
NO †
SI
†
PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL ................ AL .....................
ANIMALI INTERESSATI :
PRIMIPARE ....................%
PLURIPARE......................%
TIPO DI ABORTI:
PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI)
†
TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI)
†
Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda:
NO †
SI
†
SPECIE:.............................................
% SOGGETTI INTERESSATI ................%
Presenza di ritenzioni placentari:
NO †
SI
†
PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ................
% DI SOGGETTI INTERESSATI :................%
AL .....................
Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda:
NO †
SI
†
ALTRI SINTOMI:
PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ................ AL .....................
SPECIE:............................................. %
SOGGETTI INTERESSATI ................%
MASTITI
ARTRITI
†
†
ORCHITI
†
ALTRO (SPECIFICARE)..........................................
NO †
INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO
SI † : Data ......../......../.......
36
Allegato A/3
ISOLAMENTO DI
Brucella Spp.
DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL
RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA:
NO †
SI
†
Tipologia materiale inviato: ………………………………………………………..
Isolamento di:
† Brucella abortus
Biotipo (specificare): ……………………………………...
† Brucella melitensis
Biotipo (specificare): ……………………………………...
† Altre Brucelle
Biotipo (specificare): ……………………………………...
Osservazioni: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Il Veterinario
...................................
37
Allegato A/3
Allegato A/4- Rev.1 08/01/03
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________
PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA
SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO SIEROPOSITIVO PER BRUCELLOSI
CODICE AZIENDA |___________| PROPRIETARIO/DETENTORE _______________________
INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________
IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO
Specie
Razza
Sesso
Data di
Marca auricolare (e numero di stalla)
nascita
.
PROVENIENZA
† Nato in stalla
† Introdotto in data ___/___/___ proveniente dalla azienda _______________________ sita nel comune di
________________________ codice |__________|
direttamente/attraverso stalla di sosta(1)________________________________________ sita nel comune di
________________________ codice |__________|
senza/con(1) modello P compilato dalla A.USL___________________in data ___/___/___.
senza/con(1) prova sierologica per BRC effettuata in data ___/___/___
SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI
1. Ultimo titolo sierologico FDC : _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/_____
2. Data dell'ultimo titolo sierologico negativo (SAR e/o FDC): ___/___/_____
3. Capo vaccinato per BRC † Sì
ALTRE NOTIZIE
† No
† No
1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale? † Sì
2. Se femmina, l'animale attualmente è: † vuoto
† gravido al __ mese † non sa
3. Se femmina , l'animale nell'ultima gravidanza portata a termine:
† ha abortito in data ___/___/_____, quando era al __ mese di gravidanza
† ha partorito in data ___/___/_____ un vitello morto poco dopo il parto per _____
† ha partorito in data ___/___/_____ il vitello marcato __________________ (nel caso il vitello sia
ancora presente in allevamento indicare l'esito del controllo sierologico per BRC:
† Positivo
† Negativo
† Non esaminato)
Data compilazione __/__/___
(1)
Timbro e firma del
Veterinario Ufficiale
Barrare la dizione che non interessa
SI PREGA DI COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE SIEROPOSITIVO E DI ALLEGARE
FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEL PASSAPORTO
38
Allegato A/5
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA
TUBERCOLOSI BOVINA
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN
FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI TUBERCOLOSI
DR............................................................
Recapito telefonico.........................................
A.S.L. n° ........
Data ...../...../.....
Allevamento
†
TIPOLOGIA INSEDIAMENTO
Stalla di sosta
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
†
|_|_|_| |_|_| |_|_|_|
Denominazione azienda …………………........................................................................................
Proprietario...............................................…......................................................................…….....
Via/località ..................................................... N. ...... Comune .................................. Prov. .….…
Data denuncia di malattia infettiva: ..../..../.…
→ allegare mod.1
→ allegare mod.2/33
STATO SANITARIO DELL’ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO
1) UFFICIALMENTE INDENNE:
SI † → Conferimento qualifica
data ...../...../.....
Ultima prova tubercolinica negativa
data ...../...../.....
NO † →
DATA
PRECEDENTE POSITIVITÀ ALLERGICA:
...../...../..... N. CAPI CONTROLLATI……….…..
n. capi positivi………......….
2) Rilievo negli ultimi 24 mesi di capi positivi o dubbi all’intradermoreazione:
NO †
SI † → data
n. capi controllati…………..
...../...../..... →
n. capi positivi……...……....→ (allegare mod. 2/33)
N. CAPI DUBBI………....…….
3) Rilievo negli ultimi 24 mesi di capi con lesioni anatomopatologiche riferibili a TBC:
NO †
SI † → data
...../...../..... →
(allegare mod.10/33 – O.M. 2/1/93)
39
Allegato A/5
Conferma di laboratorio:
† NON EFFETTUATA
† EFFETTUATA
†
†
†
†
Esame istologico
ESITO: …………………..……….……..
Esame immunoistochimico
ESITO: …………………..……….……..
Esame colturale
ESITO: …………………..……….……..
Altro (specificare): ………………………………………………………
DATI RELATIVI ALL’ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA
4) INDIRIZZO PRODUTTIVO
Riproduzione Latte † Riproduzione carne † Ingrasso †
Misto †
(linea vacca-vitello)
(latte + ingrasso)
5) ANIMALI DA RIPRODUZIONE
BOVINI
Numero
BUFALINI
Tori bufalini
Bufale
Annutole(1)
Vitelli/e bufalini(2)
Tori
Vacche
Manze
Vitelli (età <12 mesi)
Vacche nutrici
Numero
6) ANIMALI DA CARNE
NO †
SI †
→
Vitelli a carne bianca n°
.............
Vitelli in svezzamento n°
.............
Vitelloni n°
.............
Annutoli(3) n.°
.....…….
7) ALTRI ANIMALI
NO †
SI † →
Ovini n° ..............
Caprini n° ...............
Suini n° ..............
Cani n°
Gatti n° ..............
Altre specie...............
LIBERO ACCESSO AI LOCALI D’ALLEVAMENTO
LIBERO ACCESSO AI LOCALI DI STOCCAGGIO ALIMENTI
...............
NO †
NO †
SI †
SI †
SPECIE............………...
SPECIE............………...
8) RIMONTA
Interna
ESTERNA
†
†
PROVENIENZA:
Nazionale
† Regione ..................
(1)
Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.
Dalla nascita allo svezzamento.
(3)
Dallo svezzamento a 24 mesi.
(2)
40
Allegato A/5
PROVINCIA ..................
Estera
† Stato
..................
REGIONE ..................
9) STABULAZIONE
Vacche :
Libera †
Fissa †
Mista †
Manze:
Libera †
Fissa †
Mista †
Bufale:
Libera †
Altro † .....................................................
10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI
Concimaia tradizionale †
Fertirrigazione †
Depurazione in vasconi †
Altro † .....................................................
11) PASCOLO
NO
SI
†
†
Interno all’allevamento
†
Brado
†
Alpeggio
†
INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL’INSORGENZA DEL FOCOLAIO:
Località
Comune
Prov.
dal
al
12) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE
Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell’effettivo, in locali separati (quarantena):
sempre †
spesso †
talvolta †
mai †
Tutto pieno / tutto vuoto:
sempre †
spesso †
talvolta †
mai
†
41
Allegato A/5
DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA
DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI.
• l’eventuale presenza di paddocks esterni e recintati;
Indicare inoltre:
•
l’ubicazione, rispetto all’azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia.
• Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali
42
Allegato A/5
DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI
13) Introduzione di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa)
Introduzione da altri allevamenti, stalle di sosta -:
Data
introduzione
Marca auricolare
Razza Sesso
Data di
nascita
Introduzione da fiere o mercati:
Data introduzione
Marca auricolare
Razza
NO †
Codice Azienda
provenienza
NO †
Sesso
SI †
Data di nascita
Provenienza
(stalla di sosta o
allevamento)
Denominazione azienda
Comune / Prov.
Eventuale altro
codice di
provenienza
Animali introdotti
scortati da Mod.D
(Sì/No)
Data dell'ultima
prova di scambio
per TBC
SI †
Codice azienda
di provenienza
Fiera o mercato
(F/M)
Comune Prov.
A.U.S.L.
Animali introdotti scortati da
Mod.D (Sì/No)
Data dell'ultima prova di
scambio per TBC
43
Allegato A/5
14) Uscita di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa)
Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta: NO †
Data uscita
Marca auricolare
Razza
Sesso
Data di
nascita
SI †
Destinazione
(stalla sosta/
allevamento)
Codice
Denominazione azienda
di destinazione
Comune
Prov.
Animali scortati da
Mod.D (Sì/No)
Data
dell'ultima
prova di
scambio per
TBC
44
Allegato A/5
Uscita verso macelli:
Data uscita
NO †
SI †
Marca auricolare
Razza
Uscita verso fiere/mercati/esposizioni:
Data uscita
Marca auricolare
Razza
Sesso
NO †
Sesso
Data di nascita
Denominazione macello
Codice
Comune Prov
SI †
Data di nascita
Fiera o mercato
(F/M)
Comune Prov
A.S.L.
Animali scortati da Mod.D
(Sì/No)
Data dell'ultima prova di
scambio per TBC
45
Allegato A/5
CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI
15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL’ALLEVAMENTO
NO †
SI †
Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)
†
Mustelidi (tassi, faine ecc.)
†
Cinghiali
†
Volpi
†
Altro
..........................................................
..........................................................
16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO
DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI
NO †
SI †
CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI
(promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)
NO
SI
†
†
pascolo
fiera
†
mercato
†
alpeggio
†
altro…………………..
†
azienda confinante †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
Proprietario ................................................................... Codice
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....…..........
Ufficialmente indenne da tubercolosi
NO †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
Proprietario ................................................................... Codice
|________|
VIA..................................................................……....................................................N....................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…...........
Ufficialmente indenne da tubercolosi
NO †
SI †
46
Allegato A/5
CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI
NO †
SI †: mezzi di trasporto in comune †; scambi di alimenti †; attrezzature †; liquami †;
contatti con altre specie animali di allevamenti diversi †; personale (manodopera, tecnici
mangimistici, veterinari) †; pascoli †; luoghi di abbeverata †; aziende confinanti(1) †; altro
(specificare).................................................
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
Proprietario ................................................................... Codice
|________|
VIA..................................................................…….................................................N.....................…
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…............
Ufficialmente indenne da tubercolosi
NO †
SI †
DENOMINAZIONE AZIENDA …………………..........................................................................................
Proprietario ................................................................... Codice
|________|
VIA..................................................................…….................................................N.....................…
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....….......….
Ufficialmente indenne da tubercolosi
(1)
NO †
SI †
Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.
ALTRI ALLEVAMENTI DELLO STESSO PROPRIETARIO
NO †
SI †
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
|________|
DENOMINAZIONE AZIENDA ……………….............................................................................................
VIA............................................................…….......................................................N.......................
Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…...........
Ufficialmente indenne da tubercolosi
NO †
SI †
Codice identificazione azienda (DPR 317/96)
|________|
DENOMINAZIONE AZIENDA ……………….............................................................................................
VIA............................................................…….......................................................N.......................
COMUNE........................................................................................... PROV...…...... A.S.L....…...........
UFFICIALMENTE INDENNE DA TUBERCOLOSI
NO †
SI †
STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA
17) LIBRETTO SANITARIO
Regolare
Non regolare
Non richiesto
†
†
†
NOTE: ...............................................................................................................................................
47
Allegato A/5
18) ULTIMA PROVA ALLERGICA E/O SCHERMOGRAFIA
PROVA ALLERGICA
Data ..../..../....
Esito .......................
Data ..../..../....
SCHERMOGRAFIA
Non noto †
Esito .......................
Non noto †
19) Casi di tubercolosi nell’uomo:
NO
†
SI †
Persone ammalate
Anno(1)
Età(2)
Personale di stalla †
.....................
......................
FAMILIARI
†
.....................
......................
Altre persone
†
.....................
......................
(specificare)
ANAMNESI PATOLOGICA DELL’ALLEVAMENTO
20) SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A TBC CLINICAMENTE MANIFESTA: NO †
In atto al momento della visita †
Segnalata dal veterinario aziendale †
21) ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO:
Patologia/e: …………………………
In atto al momento della visita
SI †
NO † SI †
………………………………
†
Segnalata dal veterinario aziendale †
Terapie effettuate: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
22) L’ALLEVAMENTO INFETTO È
STATO INDIVIDUATO
Con il test tubercolinico † → (Allegare mod. 2/33)
Al macello † → (Allegare mod. 10/33)
Osservazioni: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Il Veterinario
.....................................
(1)
Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.
Anno in cui è stata fatta la diagnosi.
(2)
Età della persona al momento della diagnosi.
(1)
48
Allegato A/6
Allegato A/6
rev.2 del 20/10/03
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Piano Regionale di controllo della Leucosi Bovina Enzootica
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN FOCOLAIO DI
LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA
Data di compilazione:
Data di denuncia del focolaio:
1. ANAGRAFE DELL’AZIENDA:
A.USL e Distretto:
PROVINCIA:
CODICE ALLEVAMENTO:
DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:
PROPRIETARIO:
INDIRIZZO (via, loc., frazione)
COMUNE
GENERALITA’ DELL’ AZIENDA
2. TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA
• Riproduzione Latte
• Riproduzione Carne
• Misto
3. RIMONTA
• Interna
• Esterna
• Mista
4. STRUTTURA DELL’AZIENDA
• Stabulazione fissa
• Stabulazione libera
• Mista
• Presenza di paddocks esterni
• Pascolo
5. MONTICAZIONE
L’allevamento pratica l’alpeggio?
• Si
• No
Data ultima monticazione:
Data ultima demonticazione:
6. TIPO DI FECONDAZIONE:
• Naturale (indicare la percentuale)
• Artificiale (indicare la percentuale)
7. ORIGINE DEL COLOSTRO
• Colostro della madre
• Colostro extra-aziendale
1.
Pool di colostro aziendale
8. ALLATTAMENTO DEI VITELLI
• Naturale
• Artificiale
9. Il latte prodotto immediatamente dopo il parto (che in genere ha caratteristiche di acidità tali da renderlo inidoneo per alcuni
scopi commerciali) viene somministrato ai vitelli in svezzamento ?:
No
Sì
10. Il latte di scarto di bovine mastitiche o comunque prodotto in eccesso viene utilizzato per lo svezzamento dei vitelli ?
Sì
No
49
Allegato A/6
11. ALTRE INFORMAZIONI
Età media alla vendita dei vitelli non adibiti alla rimonta (in giorni)
Età media alla prima fecondazione delle manze (in mesi)
Tempi medi di interparto (in giorni)
N. medio di lattazioni per vacca (animali presenti in azienda)
Percentuale di rimonta su base annua (num. vacche inviate al
macello o morte negli ultimi 12 mesi / num. vacche presenti in azienda)
12. PROVENIENZA DEL NUCLEO ORIGINARIO DI ANIMALI
• Italia (indicare la provincia):
• Estero (indicare il Paese di origine):
13. RIEPILOGO DEI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Categoria
N° totale capi
N° totale capi sottoposti
N° totale positivi
a prova sierologica
Tori
Vacche in lattazione
Vacche in asciutta
Animali in sala parto
Manze gravide
Manze non gravide
Vitelloni
Vitelli in accrescimento
Vitelli in svezzamento
TOTALE
14. RIEPILOGO DEI BUFALINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Categoria
N° totale capi
N° totale capi sottoposti
N° totale positivi
a prova sierologica
Maschi adulti
Femmine adulte
Annutoli
TOTALE
15. Data della prova sierologica individuale: _________
16. Prova sierologica utilizzata per la conferma: AGID
ELISA
17. ALTRE AZIENDE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO
(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina appartenenti allo stesso proprietario)
AUSL:
CODICE ALLEVAMENTO:
DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:
INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune):
SPECIE ALLEVATE:
TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista):
PROVINCIA:
N° CAPI PRESENTI:
18. AZIENDE CON CAPI ALLEVATI IN PASCOLI COMUNI CON I CAPI DEL FOCOLAIO:
(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina con animali venuti a contatto al pascolo con i capi
appartenenti all'azienda infetta)
PROPRIETARIO:
A.USL:
CODICE ALLEVAMENTO:
DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:
INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune
SPECIE ALLEVATE:
TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista):
PROVINCIA:
N° CAPI PRESENTI:
50
Allegato A/6
ANAMNESI DELL’ AZIENDA
19. L’AZIENDA ERA UFF. INDENNE/INDENNE DA LEB?
• No
• Sì
4.1. Se Sì,
dal
20. IL FOCOLAIO E’ STATO INDIVIDUATO
• Prova sierologica
• Sospetto al macello (Mod. 10/33)
• Sospetto clinico
21. CONTROLLI SIEROLOGICI DI STALLA PER LEB NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati
negli ultimi 5 anni a partire dal più recente):
Data del controllo
N° capi sottoposti
N° campioni positivi
Prova sierologica impiegata
a prova sierologica°
(AGID, ELISA, ELISA-L)
° Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa.
MOVIMENTO DEGLI ANIMALI
22. INTRODUZIONE DI ANIMALI IN AZIENDA DALL’ ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO
Matricola
Razza
Sesso Data nascita
Data di
Data della prova
(M/F)
introduzione
di scambio°
Provenienza*
°Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 45 giorni successivi all'introduzione
*compilare con la denominazione (completa di codice aziendale) dell'azienda di provenienza o il Paese di provenienza se l’animale proviene
dall’estero.
23. TUTTI GLI ANIMALI INTRODOTTI ERANO SCORTATI DA CERTIFICAZIONE SANITARIA REGOLARE?
• Sì
• No
• Se No, elencare le
matricole
24. USCITE DALL’ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO
(Elencare le uscite di Bovini e Bufalini, a partire dall'ultimo controllo sierologico di stalla negativo, escludendo dall'elenco i vitelli baliotti destinati
all'ingrasso e i bovini inviati direttamente al macello).
Matricola
Razza
Sesso
(M/F)
Data nascita
Data uscita
Data della prova
di scambio°
Destinazione*
° Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 30 giorni precedenti l'uscita
51
Allegato A/6
* Mettere la provincia di destinazione (o il codice dell'azienda di destinazione se conosciuto) o il Paese di destinazione se l’animale è stato
inviato all’estero.
25. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Matricola
Razza
Sesso
Data nascita
Stato fisiologico e
(M/F)
categoria°
Data introduzione
Origine del
capo*
° Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad
esempio se l’animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno
mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita.
* Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il
Paese di provenienza se l’animale proviene dall’estero.
26. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI:
(Elencare i vitelli nati nei 12 mesi precedenti la rilevazione del focolaio dagli animali riscontrati positivi).
Matricola
Razza
Sesso Data nascita Matricola Madre Presente in Data uscita
(M/F)
azienda
(SI/NO)*
Destinazione°
* al momento della conferma del focolaio
° compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o
abbattuto.
OSSERVAZIONI E PROVVEDIMENTI
SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:
• MOD. 2/33 dell’ultimo controllo sierologico individuale negativo.
• MOD. 2/33 del controllo di profilassi relativo all’anno in corso (focolaio).
• Fotocopia del registro di stalla
• Fotocopia fronte/retro del passaporto degli animali positivi presenti in azienda
• MOD. 7 (certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali art. 12 RPV nel caso in cui gli animali
siano stati in monticazione)
• Ogni altra documentazione ritenuta necessaria all'individuazione della fonte dell'infezione.
Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore:
Firma e Timbro
52
Allegato parere di regolarità amministrativa
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1049
data 06/07/2010
IN FEDE
Leonida Grisendi
pagina 68 di 69
Progr.Num.
1024/2010
N.Ordine 23
omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
pagina 69 di 69
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