Progr.Num. 1024/2010 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno Lunedì 19 dell' anno 2010 del mese di Luglio si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 1) Errani Vasco Presidente 2) Saliera Simonetta Vicepresidente 3) Bianchi Patrizio Assessore 4) Bortolazzi Donatella Assessore 5) Freda Sabrina Assessore 6) Gazzolo Paola Assessore 7) Lusenti Carlo Assessore 8) Marzocchi Teresa Assessore 9) Melucci Maurizio Assessore 10) Mezzetti Massimo Assessore 11) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 12) Peri Alfredo Assessore 13) Rabboni Tiberio Assessore Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA. Cod.documento GPG/2010/1049 pagina 1 di 69 Testo dell'atto !"!" !"# $ % & !' ('%(% # ) ** % &% '+ ** &*' &'&&(' ' # ,- . 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Obiettivi del piano di controllo e definizioni Attraverso l’esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi: 1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi Bovina, della Tubercolosi e della Leucosi Bovina Enzootica; 1.2. razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l’espletamento di attività di controllo mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio bovino; 1.3. ottenere e mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da Tubercolosi, Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica. 1.4 Definizioni: a) Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali; b) Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti CHE formano un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria; c) Detentore : qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali; d) Svezzamento: allevamento che riceve bovini non svezzati da aziende con riproduttori della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, e dal quale gli animali sono inviati ad allevamenti da ingrasso. e) Allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei bovini. f) Animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, diverso dagli animali di cui alla lettera g), destinato ad essere allevato per la produzione di latte o di carne. g) Animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato, una stalla di sosta o un centro di raccolta. h) Allevamento ufficialmente Indenne da Tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2 del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196. i) Allevamento ufficialmente Indenne da Brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1, 2 e 8 del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196. j) Allevamento ufficialmente Indenne da Leucosi bovina enzootica: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196. k) Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera f) e/o g) assicurando il loro normale avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà. l) Stalla di sosta: azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 17 del RPV 320/54 m) Centro di raccolta: azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 196/99 n) Banca Dati Nazionale (BDN): la banca dati informatizzata di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 196/99 2. Strutture coinvolte Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure con compiti ben definiti: 2.1. Detentori Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti: • identificare entro 20 giorni, e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda, i capi nati in stalla e/o introdotti in azienda da Paesi Terzi; • mantenere l’identificazione degli animali presenti in azienda; • mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita; • registrare, direttamente o tramite suo delegato, in banca dati nazionale (BDN) i capi nati in stalla o importati da Paesi Terzi entro 7 giorni dalla loro marcatura, le movimentazioni in entrata e in uscita, nonché le morti in azienda; • segnalare entro 8 giorni al Servizio Veterinario della A.USL competente l’introduzione in azienda di capi bovini di qualsiasi età e provenienza. Nel caso di introduzione di animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste ( mod. 4 DPR 317_96 e s.m. . o certificati sanitari di cui all’articolo 1 del Reg. CE 599/04 ). Nel caso di capi provenienti da paesi terzi la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste, nonché si dovrà procedere all’iscrizione in anagrafe bovina secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente; • segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL la morte degli animali; 1 • Richiedere al Servizio Veterinario della A.USL competente il rilascio della certificazione sanitaria di scorta per tutti gli animali da riproduzione destinati ad altri allevamenti o a stalle di sosta; • segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL competente tutti gli aborti verificatisi in azienda; • collaborare con il Servizio Veterinario nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio; • rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall’Autorità sanitaria competente. 2.2. Servizi Veterinari delle A.USL Il Servizio Veterinario della A.USL, in qualità di Autorità sanitaria competente, è responsabile della esecuzione del piano ed ha i seguenti compiti: • provvedere al rilascio del passaporto secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente; • vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi; • eseguire l’ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali che potrebbero essere dovute a LBE, nonché di lesioni riferibili a TBC; • prelevare i campioni per le prove di laboratorio ed eseguire le prove tubercoliniche; • verificare l’esistenza dei requisiti per l’assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende, • effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio; • impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorità sanitaria locale nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all’uomo; • elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al Centro Epidemiologico Veterinario Regionale (CEREV). 2.3. Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER Le Sezioni Diagnostiche Provinciali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) contribuiscono al sistema attraverso le attività dei loro laboratori: • forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della A.USL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio; • eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle A.USL nell’ambito del piano; • segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per le malattie oggetto del piano rilevati su campioni conferiti da privati. 2.4. Centro Epidemiologico Veterinario Regionale Il Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (CEREV) funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti: • raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari delle A.USL e dalle Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER; • produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull’andamento del piano di sorveglianza; • collaborare con i Servizi Veterinari delle A.USL nell’espletamento delle indagini epidemiologiche; • effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell’agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. 2.5. Servizio Veterinario Regionale Il Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna, infine, effettua la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari; definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute - Direzione Gen. Della Sanità Pubblica Veterinaria, degli alimenti e della nutrizione). 3. Attività Le attività previste dal piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli allevamenti permetterà di effettuare la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza. 3.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti bovini e bufalini 3.1.1. La segnalazione al Servizio Veterinario della A.USL degli aborti da parte del Detentore è obbligatoria; 3.1.2. Dovranno essere attivati sistemi che incentivino l’attività di segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari delle A.USL. I Servizi Veterinari delle A.USL possono attivare, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari aziendali, un servizio gratuito di raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi. 3.2. Controlli sulla movimentazione animale 3.2.1. Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica 3.2.1.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica, 2 e, se di età superiore a 12 mesi, sono stati sottoposti ad un controllo sierologico favorevole nei 30 giorni precedenti l’introduzione. Detti controlli sierologici non sono necessari qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Brucellosi e/o Leucosi Bovina Enzootica dalla Commissione europea. Il controllo sierologico di cui sopra deve comunque essere effettuato sugli animali di età superiore a 12 mesi movimentati all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna. La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m. è di 15 giorni e comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data dell’ultima prova effettuata nell’allevamento di provenienza. Sul territorio della Regione Emilia Romagna è possibile movimentare dall’allevamento di nascita, purchè ufficialmente indenne da Brucellosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica, gli animali di età inferiore ai 42 giorni senza attestazione sanitaria. I vitelli sotto i 42 giorni di età devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza degli animali compilata e firmata dal detentore degli animali, nonché dal passaporto. Il Servizio Veterinario dell’A.USL mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria dell’allevamento di origine e non autorizza il rilascio dei passaporti per vitelli di allevamenti con qualifica sanitaria sospesa o revocata ( fatta salva la movimentazione in vincolo verso il macello) . Tale deroga non si applica alle movimentazioni da aziende con tipologia diversa dall’allevamento ( stalle di sosta, svezzamenti, centri di raccolta, ecc). 3.2.1.2. Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: • Attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai Detentori finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento. • Sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria. 3.2.1.3. Il controllo sierologico per Brucellosi sui capi in compravendita viene effettuato mediante l’esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FdC). 3.2.1.4. Sugli animali in compravendita di età superiore a 12 mesi dovrà inoltre essere effettuato un controllo sierologico individuale per Leucosi mediante l'esecuzione di una prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA. 3.2.1.5. Gli animali risultati positivi ad una qualsiasi di queste prove sierologiche dovranno essere immediatamente isolati e non possono spostarsi fino al termine delle procedure descritte nel capitolo 3.6 e 3.8, applicando quanto prescritto. Nel caso di positività alla FdC per Brucellosi o all'AGID (o ELISA) alla Leucosi Bovina Enzootica, gli approfondimenti diagnostici dovranno comprendere anche l'esecuzione di un controllo sierologico individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi presenti in azienda. 3.2.1.6. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda situata al di fuori del territorio della Regione EmiliaRomagna o siano transitati per una stalla di sosta, il servizio Veterinario della A.USL competente provvederà anche ad eseguire un controllo sierologico sugli animali introdotti con le modalità descritte al punto 3.2.1.3 e 3.2.1.4. Tale controllo deve essere eseguito tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di provenienza. 3.2.1.7 Nel caso di animali introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, le prove eseguite nell’azienda di partenza sono da considerarsi valide se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla loro esecuzione e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di sosta. Nel caso di animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Brucellosi e/o Leucosi Bovina Enzootica dalla Commissione europea introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, essi non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di sosta. Se transitati o destinati a una stalla di sosta prima della rispedizione gli animali devono essere comunque sottoposti alle prove previste al punto 3.2.1.6. Gli animali respinti devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza integrata dall’attestazione sanitaria di cui al quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m., a firma del veterinario ufficiale, riportante le date delle ultime prove diagnostiche disponibili. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro di stalla, sul passaporto e in BDN. 3.2.1.8 In deroga al punto 3.2.1.1, i Servizi Veterinari AUSL competenti per territorio autorizzano la movimentazione di animali tra aziende ufficialmente indenni appartenenti allo stesso proprietario, senza l’esecuzione delle prove diagnostiche nei 30 giorni precedenti lo spostamento, alle seguenti condizioni: • le aziende devono essere comprese nel territorio regionale; • la registrazione della qualifica sanitaria delle aziende deve essere mantenuta aggiornata in BDN; • le diverse aziende devono essere soggette alla tipologia e frequenza di controlli previste dalla presente delibera; • devono avere rimonta esterna sporadica; • nel caso in cui vengano introdotti animali da allevamenti diversi da quelli della stessa proprietà gli animali devono essere posti in appositi reparti di isolamento, in attesa degli esiti delle prove di seguito prescritte. Il Servizio Veterinario 3 della A.USL competente provvederà anche ad eseguire una prova sierologica per brucellosi e leucosi bovina enzootica sugli animali introdotti ( punti 3.2.1.1 e 3.2.1.6). Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di origine. • devono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti di mezzi di trasporto aziendali • in deroga al punto precedente, possono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti negli allevamenti multi sito di trasportatori autorizzati, che utilizzino per ogni movimentazione mezzi di trasporto omologati qualora il proprietario si impegni a: - organizzare il trasporto in unica giornata ( o giornate consecutive) con trasporto limitato esclusivamente alle proprie aziende autorizzate in deroga, - verificare prima del carico degli animali l’effettiva pulizia del mezzo di trasporto, - ritirare dall'autotrasportatore l'attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo, - segnalare almeno 24 ore prima della partenza degli animali la movimentazione al Servizio Veterinario competente per consentire eventuali controlli a campione. Gli animali in ogni caso viaggiano scortati dalla dichiarazione di provenienza compilata dal detentore degli animali . I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro aziendale, sul passaporto e in BDN. In ogni caso le aziende sono considerate come unica unità epidemiologica, per cui: a) i controlli previsti ai fini della verifica dello stato sanitario degli allevamenti di cui alla presente delibera devono essere eseguiti contemporaneamente in tutti gli allevamenti dello stesso proprietario, b) in caso di insorgenza di focolai di malattie di cui al presente piano i provvedimenti amministrativi sono adottati in tutte le aziende appartenenti allo stesso proprietario e sono uguali nei preamboli e nei dispositivi. Può variare l’autorità che li emette, a seconda della competenza territoriale. In caso di allevamenti che insistono su ambiti di competenza di aziende USL diverse, l’autorizzazione è espressa dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione su parere favorevole dei Servizi veterinari competenti. I Servizi Veterinari A. USL tengono aggiornato l’elenco delle aziende in deroga e verificano periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti. 3.2.1.9. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione la qualifica sanitaria per Brucellosi e Leucosi viene sospesa fino a che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi non abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche individuali praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici. 3.2.2. Tubercolosi Bovina e bufalina 3.2.2.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi, e, se di età superiore a 42 giorni, siano stati sottoposti ad una prova tubercolinica con esito favorevole nei 30 giorni precedenti l’introduzione. La prova tubercolinica non è necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Tubercolosi dalla Commissione europea. La prova tubercolinica di cui sopra deve comunque essere effettuata sugli animali di età superiore a 42 giorni movimentati all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna. La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m. è di 15 giorni e comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data dell’ultima prova effettuata nell’allevamento di provenienza. Sul territorio della Regione Emilia Romagna è possibile movimentare dall’allevamento di nascita, purchè ufficialmente indenne da Tubercolosi Bovina, gli animali di età inferiore ai 42 giorni senza attestazione sanitaria. I vitelli sotto i 42 giorni di età devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza degli animali compilata e firmata dal detentore degli animali, nonché dal passaporto. Il Servizio Veterinario dell’A.USL mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria dell’allevamento di origine e non autorizza il rilascio dei passaporti per vitelli di allevamenti con qualifica sanitaria sospesa o revocata ( fatta salva la movimentazione in vincolo verso il macello) . Tale deroga non si applica alle movimentazioni da aziende con tipologia diversa dall’allevamento ( stalle di sosta, svezzamenti, centri di raccolta, ecc). 3.2.2.2. Gli animali risultati dubbi o positivi alla prova tubercolinica non possono spostarsi fino al termine delle procedure descritte nel capitolo 3.7, applicando quanto prescritto. Nel caso di positività alla prova tubercolinica, gli approfondimenti diagnostici dovranno comprendere anche l'esecuzione di una prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore a 42 giorni presenti in azienda. 3.2.2.3. Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: • Attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento. • Sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria. 4 3.2.2.4. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda situata al di fuori del territorio della Regione EmiliaRomagna o siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario della A.USL competente provvederà anche ad eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti. Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di origine. 3.2.2.5 Nel caso di animali introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, le prove eseguite nell’azienda di partenza sono da considerarsi valide se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla loro esecuzione e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di sosta. Nel caso di animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne da Tubercolosi dalla Commissione europea introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di sosta. Se transitati o destinati a una stalla di sosta prima della rispedizione gli animali devono essere comunque sottoposti alle prove previste al punto 3.2.2.4.. Gli animali respinti devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza integrata dall’attestazione sanitaria di cui al quadro E, del modello 4 DPR 317_96 e s.m., a firma del veterinario ufficiale, riportante le date delle ultime prove diagnostiche disponibili. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro di stalla, sul passaporto e in BDN. 3.2.2.6 In deroga al punto 3.2.2.1, i Servizi Veterinari AUSL competenti per territorio autorizzano la movimentazione di animali tra aziende ufficialmente indenni appartenenti allo stesso proprietario, senza l’esecuzione delle prove diagnostiche nei 30 giorni precedenti lo spostamento, alle seguenti condizioni: • le aziende devono essere comprese nel territorio regionale; • la registrazione della qualifica sanitaria delle aziende deve essere mantenuta aggiornata in BDN; • le diverse aziende devono essere soggette alla tipologia e frequenza di controlli previste dalla presente delibera; • devono avere rimonta esterna sporadica; • nel caso in cui vengano introdotti animali da allevamenti diversi da quelli della stessa proprietà gli animali devono essere posti in appositi reparti di isolamento, in attesa degli esiti delle prove di seguito prescritte. Il Servizio Veterinario della A.USL competente provvederà anche ad eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti ( punti 3.2.2.1 e 3.2.1.4). Tale prova deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda di origine. • devono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti di mezzi di trasporto aziendali • in deroga al punto precedente, possono avvalersi per il trasporto degli animali detenuti negli allevamenti multi sito di trasportatori autorizzati, che utilizzino per ogni movimentazione mezzi di trasporto omologati qualora il proprietario si impegni a: - organizzare il trasporto in unica giornata ( o giornate consecutive) con trasporto limitato esclusivamente alle proprie aziende autorizzate in deroga, - verificare prima del carico degli animali l’effettiva pulizia del mezzo di trasporto, - ritirare dall'autotrasportatore l'attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo, - segnalare almeno 24 ore prima della partenza degli animali la movimentazione al Servizio Veterinario competente per consentire eventuali controlli a campione. Gli animali in ogni caso viaggiano scortati dalla dichiarazione di provenienza compilata dal detentore degli animali . I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro aziendale, sul passaporto e in BDN. In ogni caso le aziende sono considerate come unica unità epidemiologica, per cui: a) i controlli previsti ai fini della verifica dello stato sanitario degli allevamenti di cui alla presente delibera devono essere eseguiti contemporaneamente in tutti gli allevamenti dello stesso proprietario, b) in caso di insorgenza di focolai di malattie di cui al presente piano i provvedimenti amministrativi sono adottati in tutte le aziende appartenenti allo stesso proprietario e sono uguali nei preamboli e nei dispositivi. Può variare l’autorità che li emette, a seconda della competenza territoriale. In caso di allevamenti che insistono su ambiti di competenza di aziende USL diverse, l’autorizzazione è espressa dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione su parere favorevole dei Servizi veterinari competenti. I Servizi Veterinari A. USL tengono aggiornato l’elenco delle aziende in deroga e verificano periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti. 3.2.2.7. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione la qualifica sanitaria per Tubercolosi viene sospesa fino a che tutti gli animali di età superiore a 42 giorni non abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche praticate ad un intervallo superiore a quattro mesi e inferiore a dodici. 3.2.3 Spostamento per monticazione di bovini e bufalini 3.2.3.1 I bovini e bufalini devono provenire da: • allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi; • allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi; • allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. 5 Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria se non sono stati effettuati nell’anno solare precedente, devono essere effettuati prima della monticazione. 3.3. Controlli sulle stalle di sosta 3.3.1 Le stalle di sosta, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza, devono essere autorizzate dal Sindaco sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli veterinari ufficiali sistematici da parte del Servizio Veterinario della A.USL competente (D.Lgs. 196/1999, art. 11 e art. 17 DPR 320/54). 3.3.2 L’autorizzazione sanitaria deve espressamente riportare il codice aziendale, la specie, la categoria ( bovini da macello, da allevamento e produzione) e il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell’impianto, in modo da garantire spazi sufficienti per coricarsi, alimentarsi ed abbeverarsi. Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, l’atto autorizzativo deve essere rilasciato solo dietro parere del competente servizio veterinario, che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti, quali: - presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali in funzione dei mezzi di trasporto, - locali con ventilazione e drenaggio idonei, - pavimentazione di locali e corridoi lavabile e disinfettabile, nonché antisdrucciolo, - presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili, - presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione, - zona di raccolta dello strame e del letame, - sistema di raccolta delle acque di scolo, - strutture di isolamento, 3.3.3 Le stalle di sosta destinate ai bovini da allevamento e/o da produzione devono essere unità epidemiologiche distinte da strutture adibite ad animali da macello, pertanto devono avere aziende fisicamente e gestionalmente separate in quanto luogo di detenzione di animali con diversa qualifica sanitaria. (art. 17 del D. M. 592/1995). Quando nella stessa unità epidemiologica, sono autorizzate strutture per specie animali diverse ( come nel caso di presenza di stalla di sosta per bovini da allevamento e stalla di sosta per ovicaprini) gli animali movimentati attraverso tali strutture devono possedere la stessa qualifica sanitaria, certificata sulla documentazione di scorta ( ad es. nel caso di ovicaprini, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina). 3.3.4 Il commerciante deve provvedere affinché il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili: un'adeguata illuminazione fissa o mobile, efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza. 3.3.5 E’ possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto però che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che l’autorizzazione sanitaria riporti il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell’impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di sosta, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. 853/ All. 3, Sezione IX, cap II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano. 3.3.6 Tutti i bovini introdotti devono essere scortati da certificazione sanitaria ufficiale che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni e, se si tratta di capi da allevamento in età diagnostica, l’esecuzione delle prove sierologiche per brucellosi e leucosi e/o della prova intradermica per tubercolosi nei 30 giorni precedenti l'introduzione. In deroga al punto 3.3.6 gli animali che provengono direttamente da Stati Membri o parte di essi dichiarati ufficialmente indenni dalla Commissione Europea possono essere introdotti senza prove. 3.3.7 Quando gli animali sono scortati dal modello 4 di cui all’articolo 10 del DPR 317/96, l’attestazione di cui al quadro E ha validità di 15 giorni e può essere prorogata una volta con validità 15 giorni . Quando il certificato sanitario di scorta è stato rilasciato ai sensi dell’articolo 1 del Reg. CE 599/04, esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l’esame clinico nell’azienda di partenza e può essere prorogato secondo le stesse modalità indicate per il mod. 4. Nel caso di proroga di validità della certificazione sanitaria ufficiale di ingresso, le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita devono essere opportunamente compilate dal veterinario ufficiale nell’apposito riquadro E del mod. 4 verde, e dovranno essere completate riportando la seguente dicitura ”Attestazione non rinnovabile, valida fino al ………” 6 3.3.8 Non si effettuano prove diagnostiche di scambio nella stalla di sosta. Nel caso in cui siano superati i tempi di validità delle certificazioni sanitarie, l’animale può essere movimentato esclusivamente verso il macello. In tal caso, in attesa dell’inoltro, l’animale deve essere quanto prima isolato in apposito locale, poiché non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli animali da produzione e allevamento. In deroga è possibile effettuare la prova di intradermoreazione prima dell’inoltro a destino in animali movimentati sotto età diagnostica dall’allevamento di provenienza e destinati ad allevamenti da ingrasso, che, per motivi di benessere animale, sono stati ricoverati oltre i 42 giorni di età nella stalla di sosta. 3.3.9 La stalla di sosta da allevamento/produzione o da macello è un’azienda di bovini con specifiche peculiarità a causa del continuo avvicendamento di animali di diversa provenienza. Le condizioni di biosicurezza strutturali, gestionali e la tracciabilità degli animali devono essere pertanto verificati attraverso l’uso di procedure di controllo adeguate a tale specificità. Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna completa e mantiene aggiornato il manuale di controllo Ufficiale n. 1 bovini, integrandolo con la specifica area di indagine “stalle di sosta” e con la relativa lista di riscontro. In essa sono considerati e contestualizzati i requisiti normativi di biosicurezza, benessere animale, sistema di identificazione e registrazione degli animali e farmacovigilanza riguardanti tali aziende. 3.3.10 Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da produzione e allevamento si deve garantire in due momenti: a. controlli documentali, d’identità e fisici degli animali che compongono la partita, mediante visita con sopralluogo da effettuarsi entro le 48 h dalla partenza ai fini del rilascio della certificazione veterinaria (compilazione dell’attestazione veterinaria nel riquadro E del Modello 4).Il controllo dei certificati sanitari di scorta agli animali entrati prevederà la verifica della data delle prove diagnostiche, la data del rilascio dell’attestazione, confrontandola con la data di carico dell’animale sul registro, la corrispondenza con la marca auricolare, l’eventuale proroga. Nel caso di partite di vitelli sotto i 42 giorni di età, il rilascio della certificazione veterinaria (quadro E) presuppone il controllo documentale (dichiarazione di provenienza degli animali e relativi passaporti) su ciascuna partita ed il controllo di identità su un campione di animali rappresentativo dei flussi commerciali che transitano durante l’anno attraverso la struttura, scelto sulla base di criteri che tengano conto anche della provenienza, del fornitore e delle eventuali non conformità riscontrate. Tale campione deve essere composto da un numero di animali per ciascun lotto giornaliero corrispondente alla tabella sotto riportata. Tabella 1. Numero capi in azienda Numero capi da controllare ≤ 11 12-26 27-35 36-55 56-100 101-600 > 600 8 11 12 12 13 14 14 b. controlli periodici almeno annuali pianificati sulla base del flusso di animali, della provenienza, di irregolarità riscontrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti. Il controllo periodico in stalla di sosta comprende pertanto: • La verifica del mantenimento della idoneità strutturale e gestionale: (strutture idonee, capacità sufficiente, mezzi di contenimento efficienti, strutture di carico e scarico, mangiatoie e abbeveratoi, concimaie, raccolta di acque reflue, stato e funzionamento delle strutture di disinfezione). • La verifica dello stato sanitario, del sistema di identificazione e registrazione degli animali e del benessere animale. • Il censimento di tutti gli animali presenti al momento del sopralluogo e la verifica della corretta identificazione degli stessi. • La verifica del rispetto delle condizioni indicate dalla autorizzazione sanitaria e in particolare la congruità fra il numero e la categoria degli animali presenti al momento del sopralluogo e quello previsto dalla stessa. • La verifica della corretta tenuta del registro aziendale e del suo grado di aggiornamento. 3.3.11 Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da macello si esplica mediante verifiche mensili, o comunque pianificate sulla base del flusso di animali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del sistema di identificazione e 7 registrazione degli animali e di benessere animale, completando il controllo almeno una volta all’anno attraverso il controllo puntuale anche dei requisiti gestionali e strutturali. 3.3.12 Il controllo ufficiale annuale previsto per le stalle di sosta da allevamento e da macello prevede la compilazione della lista di riscontro allegata al manuale di controllo ufficiale allevamento bovini, e il rilascio al detentore, a conclusione del controllo, di copia della scheda di controllo ufficiale e relativi allegati ( scheda NC) annotando le eventuali irregolarità riscontrate, le prescrizioni rilasciate e i provvedimenti adottati. 3.3.13 Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni e l’eventuale adozione di misure di polizia sanitaria, può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione sanitaria.(D.Lgs. 196/1999, art.11, punto 4). Il Servizio Veterinario intraprende ogni iniziativa ritenuta necessaria per prevenire la propagazione di malattie. 3.4. Controlli al macello 3.4.1. Tubercolosi Bovina 3.4.1.1. Tutti i bovini e i bufalini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L’ispezione deve comprendere, tra l’altro, l’esame visivo dell’animale macellato e dei relativi organi, l’incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore. 3.4.1.2. I Veterinari preposti all’ispezione delle carni, inoltre, qualora riscontrino lesioni riferibili a TBC negli animali sottoposti alla macellazione normale sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente, attraverso la compilazione di un modello 10/33 (D.M. 592/1995, art. 7). La scheda compilata dovrà essere inviata alla A.USL competente sull’azienda di ultima provenienza, insieme con una copia del passaporto dell’animale e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al CEREV, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dell’azienda di ultima provenienza. La A.USL competente per l’azienda di ultima provenienza effettuerà gli opportuni accertamenti ed un’indagine epidemiologica. 3.4.1.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della A.USL del macello provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per l’esame batteriologico e istologico con le modalità descritte nella specifica istruzione operativa (Allegato A/1). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla A.USL competente per l'allevamento di origine e al CEREV. 3.4.2. Leucosi Bovina Enzootica 3.4.2.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L’ispezione deve comprendere.), tra l’altro, l’esame visivo dell’animale macellato e dei relativi organi, l’incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore. 3.4.2.2. I Veterinari preposti all’ispezione delle carni, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, sono tenuti a (D.M. 358/1996, art. 6): a. individuare l’allevamento di ultima provenienza dell’animale; b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l’esame istologico e inviarlo all’Istituto Zooprofilattico competente; c. segnalare il caso alla Azienda USL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale. 3.4.2.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della A.USL del macello provvederà al prelievo di campioni per l’esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per l’esame sierologico. Una volta avuta la conferma dal laboratorio di presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione dell’animale (specie, sesso, razza, età, marca auricolare), denominazione del macello e data della macellazione, sede e descrizione delle lesioni. La scheda compilata dovrà essere inviata alla A.USL competente sull’azienda di ultima provenienza, insieme con una copia del passaporto dell’animale e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al CEREV, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dell’azienda di ultima provenienza. La A.USL competente per l’azienda di ultima provenienza effettuerà opportuni accertamenti clinici e sierologici ed un’indagine epidemiologica. 3.5. Verifica dello stato sanitario degli allevamenti Allevamenti con animali da riproduzione 3.5.1. Brucellosi Bovina e Bufalina 3.5.1.1. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Brucellosi e la prevalenza annua di aziende infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica ogni anno devono essere effettuati tre saggi ELISA sul latte di massa (ELISA-L) distanziati di almeno tre mesi l’uno dall’altro. Qualora in un allevamento bovino da latte ufficialmente indenne sia stata eseguita per qualsiasi motivo una prova sierologica individuale con esito favorevole su tutti i capi di età superiore a 12 mesi, tale controllo non sostituisce i successivi controlli sul latte di massa, che dovranno essere comunque effettuati con le cadenze previste nel presente punto. 8 3.5.1.2. Qualora il prelievo di latte di massa venga eseguito presso lo stabilimento di trasformazione, questo di norma va effettuato per singolo conferente, prima che il latte sia mescolato con quello di altre aziende. Il prelievo da un recipiente contenente latte di più aziende va limitato a casi eccezionali e compresi nelle seguenti situazioni: - allevamenti con meno di 50 capi, localizzati in zone di montagna che rendono particolarmente onerosa l'esecuzione del controllo in azienda, il cui latte giunga allo stabilimento già mescolato con quello di altre aziende. - allevamenti che si avvalgono per la raccolta del latte di cisterne con capacità massima di 16 q.li,, seguendo una istruzione operativa dell’azienda USL competente che assicuri il mantenimento delle garanzie sanitarie. Tale istruzione deve essere comunicata al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna. In entrambi i casi, nell’eventualità di positività alla ELISA-L, dovranno essere immediatamente eseguiti controlli sierologici individuali in tutte le aziende che hanno costituito il campione di latte risultato positivo. Dell'esecuzione del controllo presso lo stabilimento e del relativo risultato dovrà essere data formale comunicazione al Detentore. 3.5.1.3. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non può essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del 30% dei capi in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e riproduzione razze da carne) in alternativa alle prove sul latte per il mantenimento della qualifica dovrà essere eseguita una prova sierologica individuale con cadenza almeno biennale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. La frequenza dei controlli sierologici di stalla può essere incrementata , sulla base di una valutazione del rischio svolta dal Servizio Veterinario dell’A. USL competente, per le aziende a maggior rischio di brucellosi. 3.5.1.4. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova sierologica individuale per il mantenimento della qualifica verranno valutati con il Servizio Veterinario Regionale. 3.5.1.4. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova sierologica individuale da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento. 3.5.2. Tubercolosi 3.5.2.1. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Tubercolosi e la prevalenza annua di aziende infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica, l’intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine viene portato a 2 anni 3.5.2.2. L'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine rimane con cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di due anni e nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Tubercolosi. 3.5.2.3. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende e dei loro animali possono essere impiegate indifferentemente la prova tubercolinica (intradermotubercolinizzazione) singola o la prova tubercolinica comparativa. La tecnica ed i criteri di interpretazione di tali prove sono quelle riportate sul Regolamento CE 1226/2002. 3.5.2.4. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento 3.5.3. Leucosi Bovina Enzootica 3.5.3.1. Sono considerati Ufficialmente Indenni da Leucosi Bovina Enzootica le aziende in cui, in base a osservazioni cliniche e in seguito a indagini di laboratorio, non si è avuta conferma di alcun caso di Leucosi Bovina Enzootica nel corso degli ultimi due anni, e tutti gli animali di età superiore a 24 mesi hanno subito con esito favorevole due prove sierologiche individuali ad un intervallo di almeno 4 mesi e inferiore a 12. 3.5.3.2. Fino a che tutte le aziende bovine e bufaline sono sottoposte al piano di lotta contro la Leucosi Bovina Enzootica e la prevalenza annua di aziende infette rimane inferiore all'0,2%, ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica ogni anno dovranno essere effettuati tre saggi ELISA sul latte di massa (ELISA-L) distanziati di almeno tre mesi uno dall’altro. 3.5.3.3. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non può essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del 30% dei capi in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e riproduzione razze da carne) in alternativa alla prova sul latte per il mantenimento della qualifica si dovrà procedere ogni 2 anni all'esecuzione di una prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. 3.5.3.4. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova sierologica individuale per il mantenimento della qualifica verranno valutati con il Servizio Veterinario Regionale. 3.5.3.5. Un controllo sierologico individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi con cadenza annuale dovrà invece essere effettuato nelle aziende risanate da meno di due anni. 3.5.3.6. Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un’unica prova sierologica individuale da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento Allevamenti con animali da produzione di carne 3.5.4 Allevamento accreditato 9 Sono definiti allevamenti accreditati nei confronti della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica, gli svezzamenti e gli allevamenti da ingrasso che introducono esclusivamente animali destinati alla produzione di carne provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e/o da altri allevamenti accreditati, con le modalità previste al successivo punto 3.5.5. e che siano dotati di mezzi di contenimento che permettano l’esecuzione dei controlli d’identità e diagnostici sugli animali. L’accreditamento è previsto per tutti gli svezzamenti e gli allevamenti da ingrasso che movimentano animali verso altre aziende. Gli animali destinati alla produzione di carne detenuti in allevamenti da ingrasso non accreditati possono essere movimentati esclusivamente verso un impianto di macellazione, eventualmente tramite una stalla di sosta autorizzata alla commercializzazione di animali da macello. Lo stato di accreditamento non può essere assegnato alle stalle di sosta autorizzate alla commercializzazione di animali da allevamento o da produzione né ai centri di raccolta. Il numero degli allevamenti accreditati al 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario della Regione, contestualmente al resoconto delle attività svolte nell'ambito del piano di controllo della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica. 3.5.5 Condizioni per la movimentazione 3.5.5.1 L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne negli svezzamenti e negli allevamenti da ingrasso accreditati della Regione Emilia-Romagna è consentita a condizione che: a. provengano da allevamenti ufficialmente indenni o accreditati da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, e b. se di età superiore alle sei settimane, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una prova diagnostica ufficiale nei confronti della tubercolosi, e c. se di età superiore ai dodici mesi, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una prova sierologica ufficiale nei confronti della brucellosi, e della leucosi bovina enzootica. 3.5.5.2 In deroga al punto 3.5.5.1 possono essere introdotti in allevamenti accreditati animali destinati alla produzione di carne provenienti o da territori di Stati Membri o di altre Regioni riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica dalla Comunità Europea, scortati da certificazione sanitaria conforme alla normativa vigente nazionale e comunitaria, e che non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali nei trenta giorni precedenti. 3.5.5.3 L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne negli svezzamenti e negli allevamenti da ingrasso non accreditati della Regione Emilia-Romagna è consentita a condizione che: a. provengano da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, e se di età superiore alle sei settimane, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una prova diagnostica ufficiale nei confronti della tubercolosi, e se di età superiore ai dodici mesi, siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei 30 giorni precedenti il carico ad una prova sierologica ufficiale nei confronti della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. b. Provengono direttamente, senza transitare attraverso stalle di sosta, da allevamenti accreditati per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica ai sensi del presente piano, dove hanno soggiornato per almeno 30 giorni ancorché non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali nei trenta giorni precedenti. 3.5.5.4 In deroga al punto 3.5.5.3 possono essere introdotti in allevamenti non accreditati animali destinati alla produzione di carne provenienti da allevamenti da riproduzione siti in territori di Stati Membri o di altre Regioni riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica dalla Comunità Europea, scortati da certificazione sanitaria conforme alla normativa vigente nazionale e comunitaria, e che non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali nei trenta giorni precedenti. 3.5.5.5 Lo stato sanitario degli animali deve essere certificato dal Veterinario Ufficiale sulla dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 DPR 317_96 e s.m., integrato dall’attestazione sanitaria (quadro E) 3.5.5.6 Gli animali degli allevamenti da ingrasso accreditati non possono essere movimentati verso allevamenti da riproduzione o da ingrasso ufficialmente indenni, verso stalle di sosta da vita e centri di raccolta. 3.5.5.7 Gli animali degli allevamenti da ingrasso accreditati non possono essere oggetto di scambi verso altri stati membri o paesi terzi come animali da allevamento o da produzione. 3.5.6 Revoca dell'accreditamento. 3.5.6.1 Lo stato di accreditamento di uno svezzamento o di un allevamento da ingrasso è revocato, quando: a. in un allevamento da ingrasso o svezzamento vengono introdotti animali con qualifica sanitaria diversa da quella prevista al punto 3.5.5. b. Una prova diagnostica ufficiale, eseguita ai fini del monitoraggio previsto al successivo punto 3.5.8 o eseguita su animali destinati ad essere movimentati verso un altro allevamento da ingrasso accreditato, abbia dato esito positivo. Gli animali risultati positivi alla prova ufficiale dovranno essere macellati al più presto e sottoposti agli opportuni 10 accertamenti anatomo-patologici e batteriologici per la conferma della diagnosi seguendo le procedure specificate ai punti 3.6 e 3.7. c. Sia pervenuta dal macello una segnalazione di lesioni tubercolari o leucotiche (mod. 10/33) relativa ad un animale da macello. d. Viene effettuata denuncia di focolaio. 3.5.6.2 Dagli allevamenti non accreditati non è possibile movimentare animali, se non per essere avviati direttamente ad un impianto di macellazione. 3.5.6.3 In deroga al punto 3.5.6.2 ai fini di tutela del benessere animale è possibile autorizzare da parte del Servizio Veterinario dell’AUSL competente l’introduzione di bovini, provenienti da svezzamenti della Regione Emilia Romagna che hanno perduto l'accreditamento, a condizione che tali animali siano risultati negativi alle prove diagnostiche ufficiali, che vengano introdotti in aziende vuote e detenuti in modo da non avere contatti diretti con altri bovini. Fino alla avvenuta macellazione di questi animali dall'allevamento potranno essere movimentati esclusivamente animali da macello. 3.5.7 Restituzione dell'accreditamento La qualifica di allevamento accreditato potrà essere ripristinata dopo che tutti gli animali presenti in azienda al momento della revoca sono stati inviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione o destinati in deroga ad altre aziende da ingrasso, ed è stata completata la disinfezione delle strutture e delle attrezzature di allevamento degli animali. 3.5.8 Monitoraggio sugli allevamenti accreditati Tutti i bovini provenienti da allevamenti accreditati vengono sottoposti a ispezione post mortem al macello conformemente a quanto illustrato al punto 3.4.1 e 3.4.2. Ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende da svezzamento e ingrasso accreditate, e del mantenimento della loro qualifica, deve essere eseguita una prova individuale per tubercolosi, brucellosi e Leucosi con cadenza annuale su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi. 3.6. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi Bovina 3.6.1. L’isolamento di Brucella da aborti, latte o animali sieropositivi causa l’immediata dichiarazione di azienda infetta da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria. Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro Nazionale di Referenza di Teramo. Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.6.6. 3.6.2. In caso di esito dubbio o positivo all’ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in allevamento mediante prova sierologica individuale (screening con la SAR e conferma dei capi SAR positivi mediante FdC) su tutti i capi di età superiore a 12 mesi. Nel caso in cui la prova sierologica individuale abbia dato su tutti i capi esito favorevole, la successiva prova sul latte deve essere ripetuta a distanza di 4 mesi. In caso di nuova positività il Servizio veterinario, anche su parere del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, supportato dal CEREV, valuta le modalità di esecuzione degli approfondimenti diagnostici. 3.6.3. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla FDC (SAR+/FDC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento; su questi animali si procederà inoltre ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso anche la seconda FDC risulti negativa, l’animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 3.6.4. In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell’esito della seconda FDC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento. 3.6.4. Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa. Qualora nell’azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o isolamento di Brucella e un’indagine epidemiologica condotta nell’allevamento non rilevi l’esistenza di particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l’azienda, ecc.), la qualifica potrà essere ripristinata subito dopo che: a. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati sottoposti ad un secondo controllo sierologico a distanza di 15-30 giorni dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi FDC+; il campione dovrà essere esaminato usando SAR e FDC. Nel caso la seconda FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati, questi verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento con ripristino della qualifica. Oppure: 11 b. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza della Brucella. Gli animali macellati in tal modo possono essere indennizzati. Oppure: c. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a due prove sierologiche individuali, con le modalità descritte al punto 3.6.2., la prima delle quali eseguita ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo e la seconda ad almeno 30 giorni dalla prima. 3.6.5. Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovrà inoltre procedere a: • Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV della scheda RISANA.1, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET. • Esecuzione di un’accurata indagine epidemiologica (Allegato A/3) e compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo risultato FDC+ (Allegato A/4). Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione. Per tutto il periodo di sospensione della qualifica, tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto sequestro e verrà impedito ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l’azienda. 3.6.6. La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ritirata se, in base a prove di laboratorio (numero di capi sieropositivi; titoli in FdC) o alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. Le aziende alle quali è stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate infette da Brucellosi. Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 651/1994. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1. Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte dagli articoli 11, 12 e 13 lettera A) del D.M. 651/1994, schematizzate in Figura 1. L'indagine epidemiologica di cui all'art. 11 del DM 651/1994 deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano. Fino al conseguimento della qualifica sanitaria, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, dopo l'allontanamento dei capi sieropositivi, dovranno inoltre essere eseguite prove sul latte di massa con cadenza almeno quindicinale, e, in caso di risultato positivo, il controllo individuale di stalla potrà essere anticipato. La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale. Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l'ultima prova deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida al momento della comparsa della malattia. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET. 12 Fig. 1 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da Brucellosi. Abbattimento ultimo capo positivo 1 mese Controllo sierologico di stalla Tutti i campioni negativi No Sì 1 mese Controllo sierologico di stalla Tutti i campioni negativi No Sì Revoca provvedimenti sanitari 2 mesi Controllo sierologico di stalla Tutti i campioni negativi No Sì Restituzione qualifica sanitaria 3.7. Allevamenti e capi positivi per Tubercolosi Bovina 3.7.1. La conferma della presenza di M. bovis causa l’immediata dichiarazione di azienda infetta da Tubercolosi e la revoca della qualifica sanitaria. Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. 3.7.2. Il riscontro in un'azienda Ufficialmente Indenne di capi con lesioni sospette evidenziate durante l’ispezione post mortem, non accompagnate da rapporti di prove di laboratorio che indichino la presenza della Tubercolosi, causa l’avvio di una procedura volta alla conferma della presenza dell’infezione nell'azienda: • Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1; • Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione. • Esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni; • Esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la qualifica dell'azienda può non essere sospesa in attesa degli esiti delle prove tubercoliniche. • Qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2. 13 • Qualora invece uno o più capi mostrino reazione dubbia alla prova tubercolinica, si attuerà la procedura di cui al punto 3.7.3. • Qualora infine uno o più capi mostrino reazione positiva alla prova tubercolinica, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. 3.7.3. Il riscontro di uno o più capi dubbi alle prove allergiche (prova tubercolinica singola o comparativa) causa l’avvio di una procedura volta alla conferma della presenza dell’infezione che comprenda: • Segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1; • I capi risultati dubbi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento. • Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione. • esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la qualifica dell'azienda può non essere sospesa in attesa degli esiti della ripetizione delle prove tubercoliniche. • Tutti i capi risultati dubbi devono essere sottoposti ad un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di almeno 42 giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1. • Qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2. • Se tutti i capi risultati dubbi ad una prima prova tubercolinica sono stati macellati e non hanno presentato lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post mortem, in attesa degli esiti delle prove di laboratorio il Servizio Veterinario può disporre che il latte prodotto in allevamento venga licenziato al libero utilizzo, anche qualora la qualifica dell'azienda sia stata sospesa. La qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita quando le indagini di laboratorio non abbiano rilevato la presenza di M.bovis. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2. • Qualora uno o più capi mostrino reazione non conclusiva (dubbia o positiva) alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. 3.7.4. Qualora uno o più capi mostrino una reazione positiva alla prova tubercolinica comparativa, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. 3.7.5. Qualora uno o più capi mostrino una reazione positiva alla prova tubercolinica singola, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. 3.7.6. In deroga a quanto riportato al punto 3.7.5., in seguito al riscontro di uno o più capi positivi alla prova tubercolinica singola in un'azienda Ufficialmente indenne da Tubercolosi e nella quale siano state rilevate negli anni precedenti ripetute reattività alle prove tubercoliniche, senza che sia stata confermata la presenza di M.bovis, il Servizio Veterinario può avviare una procedura volta alla esclusione della presenza dell’infezione che comprenda: • La segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1. • La sospensione della qualifica sanitaria. • Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione. • I capi risultati positivi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento. • esecuzione di un'indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'allegato A/5, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. • Tutti i capi risultati positivi devono essere sottoposti ad un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di almeno 42 giorni, oppure abbattuti e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali abbattuti dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1. • Qualora uno o più capi mostrino reazione dubbia o positiva alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7. • La remissione del sospetto, la revoca dei provvedimenti sanitari e la restituzione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati quando: a) tutti i capi dubbi o positivi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica; e 14 b) tutti i capi positivi macellati non hanno presentato lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post mortem e le prove di laboratorio condotte non hanno rilevato la presenza di M.bovis. e c) una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di età superiore a sei settimane ad almeno 42 giorni dall’eliminazione dei capi reattivi e/o dalla prova di cui alla lettera a), abbia mostrato una reazione negativa per tutti i capi esaminati. • La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2. 3.7.7. La qualifica di azienda Ufficialmente Indenne è ritirata se, in base alle indagini cliniche, allergiche, epidemiologiche o di laboratorio, è confermata nell'allevamento la presenza della tubercolosi. Le aziende alle quali è stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate infette da Tubercolosi. Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 592/1995. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1. Dovrà inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che comprenda anche la compilazione dell'allegato A/5 del presente piano, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione. Il risanamento delle aziende sede di focolaio deve avvenire secondo le modalità descritte dagli articoli 8, 10 e 11 del D.M. 15.12.1995, n. 592, schematizzate in Figura 2. La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati abbattuti e sono state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 42 giorni sono risultati negativi a due prove allergiche consecutive, la prima eseguita almeno 60 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l’esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad almeno 60 giorni e non oltre 300 giorni dalla prima. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2 Fig. 2 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da TBC. Abbattimento ultimo capo positivo 6 settimane Prova allergica di stalla Tutti i capi negativi No Sì 6 settimane Prova allergica di stalla Tutti i capi negativi No Sì Revoca provvedimenti sanitari 2-10 mesi Prova allergica di stalla Tutti i capi negativi No Sì Restituzione qualifica sanitaria 15 3.8. Allevamenti e capi positivi per Leucosi Bovina Enzootica 3.8.1. In caso di esito positivo all’ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in allevamento mediante prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi, mediante AGID o ELISA (prove sierologiche ufficiali individuali). 3.8.2. Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali causa l’immediata dichiarazione di azienda infetta da LBE. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1. Nel caso di un’azienda precedentemente riconosciuta Ufficialmente Indenne da LBE la qualifica sanitaria viene sospesa. 3.8.3. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 12 mesi precedenti la rilevazione dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in vincolo sanitario all’ingrasso per la successiva macellazione. 3.8.4. In tutte le aziende infette verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'Allegato A/6, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell’agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica individuale per escludere la presenza dell'infezione. 3.8.5. Il risanamento delle aziende sede di focolaio e la restituzione della qualifica sanitaria avverranno secondo le modalità descritte dagli articoli 6, 7 e 12 del D.M. 2.5.1996, n. 358, schematizzate in Figura 3. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2. Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende infette è opportuno che i Servizi Veterinari delle A.USL eseguano i ricontrolli con le cadenze minime previste dal piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino l'età minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi. Nell'ambito della sperimentazione di cui al punto 3.5.3.2, negli allevamenti sottoposti a risanamento, contestualmente al controllo sierologico individuale, dovrà inoltre essere eseguito un saggio ELISA sul latte di massa. Fig. 3 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da LBE. Un solo capo positivo abbattuto entro 8 giorni Abbattimento capi positivi 4 mesi 3 mesi Controllo sierologico di stalla Controllo sierologico di stalla Tutti i campioni negativi No No Tutti i campioni negativi Sì Sì 4 mesi Controllo sierologico di stalla Tutti i campioni negativi No Sì Revoca provvedimenti sanitari e restituzione qualifica sanitaria 4. Sistema informativo 4.1. Viene istituito un sistema informativo per la raccolta sistematica di dati che possano finalizzati alla verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo deve permettere: 16 a. la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati; b. la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti; c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati; d. il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l’andamento del piano. 4.2. I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a: • notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2); • modelli 10/33 relativi a lesioni tubercolari o riferibili a Leucosi Bovina Enzootica; • rapporti periodici di attività e relazioni; • indagini epidemiologiche (allegati A/3, A/4, A/5, A/6); • resoconti finanziari saranno inviati dai Servizi Veterinari delle A.USL e raccolti dal CEREV, che è in grado di connettersi per via telematica con l'Anagrafe Bovina e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso la Sede Centrale dell’IZSLER. 4.3. Il CEREV elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di rapporti sintetici di attività con cadenza semestrale e di una relazione sull’andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale. 5. Allegati 5.1. Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati: Allegato A/1 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Tubercolosi bovina Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi Bovina Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per i capi positivi alla FDC per brucellosi Allegato A/5 - Indagine epidemiologica in focolaio di Tubercolosi Bovina Allegato A/6 - Indagine epidemiologica in focolaio di Leucosi Bovina Enzootica 17 Regione EMILIA ROMAGNA Piano regionale di controllo della Tubercolosi Allegato A/1 Allegato A/1 Rev. 1 del 08/01/03 Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l’isolamento di M.bovis campioni di organi prelevati da bovini o bufalini ritenuti infetti o sospetti di infezione. APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO Coltello Camice e copricapo monouso Mascherina filtrante monouso guanti in lattice (almeno 2 paia per animale) sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto) sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto) sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto) spago cartellini per campioni modulo per l’invio dei campioni al laboratorio penna biro nera o blu indelebile contenitore per rifiuti speciali PROCEDIMENTO Selezione dell’animale E’ opportuno che in ogni focolaio di tubercolosi vengano selezionati uno o più animali positivi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione della presenza di M.bovis. a) b) c) d) e) f) g) h) Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti Dopo l’abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento dovranno essere sempre prelevati: tonsille; linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei); linfonodi trachebronchiali; linfonodi mediastinici; linfonodi mesenterici (in manze e vitelli); linfonodi epatici (in manze e vitelli); linfonodi iliaci; altri organi sede di lesioni sospette o specifiche. Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi. Confezionamento dei campioni Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell’animale campionato e la descrizione dell’organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato 1): • Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull’allevamento; • codice aziendale (DPR 317/96) • denominazione dell’azienda; • comune di ubicazione dell’azienda; • specie e matricola dell’animale campionato; • elenco degli organi prelevati; • specifica della ricerca richiesta (brucellosi) • Macello presso cui è stato fatto il prelievo • Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato. 18 Allegato A/1 INVIO AL LABORATORIO I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2. e 4.3. della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell’IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati (-20° C) e conferiti in tale stato. N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 08.02.54, n° 320 D.M. 15.12.95, n° 592 DOCUMENTI CORRELATI Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio 19 Allegato A/1 Doc. correlato 1 all'allegato A/1 REGIONE EMILIA ROMAGNA AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________ SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI TUBERCOLOSI CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |__|__|__| |__|__| |__|__|__| PROPRIETARIO/DETENTORE __________________________________________________ INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________ AZ. USL DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA (se diversa) ______________________________ ANIMALI CAMPIONATI Marca auricolare Organi prelevati a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Marca auricolare Lesioni tubercolari visibili Tonsille; Ln. sottomandibolari Ln. Retrofaringei Ln. trachebronchiali; Ln. mediastinici; Ln. Mesenterici Ln. Epatici Ln. Iliaci Polmone Altro _____________ Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] Sì [_] Organi prelevati k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) Tonsille; Ln. sottomandibolari Ln. Retrofaringei Ln. trachebronchiali; Ln. mediastinici; Ln. Mesenterici Ln. Epatici Ln. Iliaci Polmone Altro _____________ Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] Sì [_] No [_] No [_] Sì [_] No [_] No [_] Sì [_] No [_] Organi prelevati presso il macello _______________________________________ sito nel comune di ____________________________________________________________ Si richiede: Lesioni tubercolari visibili esame colturale e tipizzazione __________________________ Data del prelievo __/__/___ Timbro e firma del Veterinario Prelevatore 20 Allegato A/2 Regione EMILIA ROMAGNA Piano regionale di controllo della Brucellosi Allegato A/2 Rev. 1del 08/01/03 Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l’isolamento di Brucella sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione. APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO prelievo di latte guanti in lattice salviette di carta monouso alcool denaturato contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini) moduli per l’invio dei campioni al laboratorio (1 per animale) penna biro nera o blu indelebile prelievo di organi coltello guanti in lattice (almeno 2 paia per animale) sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto) sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto) sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare) provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia spago cartellini per campioni modulo per l’invio dei campioni al laboratorio penna biro nera o blu indelebile contenitore per rifiuti speciali PROCEDIMENTO Selezione dell’animale E’ opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase subacuta di infezione). Prelievo di latte da animali in vita Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo. Prelievi di feti e invogli fetali I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta. Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici. − − − − − − − − − Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti Dopo l’abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati: linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei); linfonodi sopramammari; linfonodi iliaci; e, se possibile: sangue (una provetta per la conferma sierologica); mammella intera (solo in ovini e caprini); testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici); milza; altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici. 21 Allegato A/2 Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi. CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell’animale campionato e la descrizione dell’organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1): − Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull’allevamento; − codice aziendale (DPR 317/96) − denominazione dell’azienda; − comune di ubicazione dell’azienda; − specie e matricola dell’animale campionato; − elenco degli organi prelevati; − specifica della ricerca richiesta (brucellosi) − Macello presso cui è stato fatto il prelievo − Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato. INVIO AL LABORATORIO I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2., 4.3. e 4.4. della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell’IZSLE al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato. N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 08.02.54, n° 320 D.M. 02.07.92, n° 453 D.M. 27.08.94, n° 651 D.M. 31.05.95, n° 292 D.M. 12.08.97, n° 429 Lettera R.E.R. 26.08.96, n° 250 DOCUMENTI CORRELATI Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio 22 Allegato A/2 Doc. correlato 1 all'allegato A/2 REGIONE EMILIA ROMAGNA AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________ SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |__|__|__| |__|__| |__|__|__| PROPRIETARIO/DETENTORE __________________________________________________ INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________ AZ. USL DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA (se diversa) ______________________________ ANIMALE CAMPIONATO Specie Razza Sesso Età Marca auricolare (e numero di stalla) ALTRE NOTIZIE Ultimo titolo sierologico: _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/_____ Capo vaccinato per BRC Sì No Consistenza azienda di provenienza _______ Numero capi positivi all’ultimo controllo sierologico: ____ ORGANI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente ai campioni prelevati): sangue linfonodi retrofaringei testicolo feto/placenta latte linfonodi sottomandibolari milza linfonodi iliaci mammella linfonodi sopramammari altro ________________________________ Organi prelevati presso il macello _______________________________________ sito nel comune di ____________________________________________________________ Si richiede: esame colturale e tipizzazione __________________________ Data del prelievo __/__/___ Timbro e firma del Veterinario Prelevatore Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato 23 Allegato A/3 Rev. 1 del 08/01/03 REGIONE EMILIA-ROMAGNA PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI BRUCELLOSI DR............................................................ Recapito telefonico......................................... A.S.L. n° ........ Data ...../...../..... Allevamento TIPOLOGIA INSEDIAMENTO Stalla di sosta Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Denominazione azienda …………………........................................................................................ Proprietario...............................................…......................................................................……..... Via/località ..................................................... N. ...... Comune .................................. Prov. .….… 24 Allegato A/3 Data denuncia di malattia infettiva: ..../..../.… Positività sierologica riscontrata nel corso di: → allegare mod.1 → allegare mod.2/33 - controllo per attività pianificata - compravendita STATO SANITARIO DELL’ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO 1) UFFICIALMENTE INDENNE: SI Data conferimento qualifica Data ultima prova sierologica negativa ....../...../..... ....../...../..... NO Precedente positività sierologica: data ....../...../..... N. CAPI CONTROLLATI………….. INDENNE (art. 25, comma 2, DM 651/94): N. CAPI POSITIVI…………. SI Data ultima prova sierologica negativa ....../...../..... NO Precedente positività sierologica: data ....../...../..... n. capi controllati………….. n. capi positivi…………. 2) PRECEDENTI POSITIVITÀ SIEROLOGICHE IN ALLEVAMENTO (Ultimi 10 anni) NO SI → ANNO ................... n. capi controllati …….….….. Isolamento di Brucella spp. NO SI NON EFFETTUATO 25 n. capi positivi ………...…. Esito tipizzazione ………. Allegato A/3 DATI RELATIVI ALL’ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA 3) INDIRIZZO PRODUTTIVO Riproduzione Latte Riproduzione carne Ingrasso Misto (linea vacca-vitello) (latte + ingrasso) Caseificazione in proprio NO SI Conferisce latte ai caseifici NO SI A quale/i caseificio/i conferisce : Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° .......... Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° .......... Nome ....................................................Comune ........................................... A.S.L. n° .......... 4) ANIMALI DA RIPRODUZIONE Vacche n° ............. Manze n° .............. Tori n° ............. Vitelli (età<12 mesi) n° .............. Bufale n° ............. Vacche nutrici n° Annutole(1) n.° ………. Tori bufalini n° .............. .............. Vitelli/e bufalini(2) n° ............. 5) ANIMALI DA CARNE SI Vitelli a carne bianca n.° .............…….. Vitelli in svezzamento n.° .............…….. Annutoli(3) n.° 6) ALTRI ANIMALI NO SI Ovini n°..................... Vitelloni n.° .............…….. .............…….. Data ultima prova sierologica ...../...../..... Esito.............. Caprini n°..…............ Cani n.°…………→ Esame sierologico per Brucella Spp.: NO n. controllati………….. n. positivi…………. Suini n°.................... Volatili n°....................... Gatti n°..........…...... Altre specie......…........... (1) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo. Dalla nascita allo svezzamento. (3) Dallo svezzamento a 24 mesi. (2) 26 NO SI Allegato A/3 7) RIMONTA Interna ESTERNA PROVENIENZA: Nazionale Regione .................. PROVINCIA .................. Estera Stato .................. REGIONE .................. 8) RIPRODUZIONE Monta naturale → Toro di proprietà → Toro in prestito Azienda di provenienza: Codice (ISTAT) |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Denominazione azienda ….…………………………………..……………. Proprietario ……………………..………………………………………….. Via ……………………………………..……………………… N ……….. Comune ………………………………..……………………Prov. ……….. Ufficialmente indenne da brucellosi Data ultima prova sierologica negativa SI NO ....../...../..... Fecondazione artificiale 9) STABULAZIONE Vacche : Libera Fissa Mista Manze: Libera Fissa Mista Bufale: Libera Altro ……………………………... 10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI Concimaia tradizionale Fertirrigazione Depurazione in vasconi Altro ..................................................... 27 Allegato A/3 11) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell’effettivo, in locali separati (quarantena): sempre spesso talvolta mai Tutto pieno / tutto vuoto: sempre 12) PASCOLO: NO spesso talvolta mai SI Interno all’allevamento Brado Alpeggio INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL’ INSORGENZA DEL FOCOLAIO: Località Comune Prov. dal al ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ ............................. .................................. ........... .......................... ............................ 28 Allegato A/3 DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI. Indicare inoltre: • l’eventuale presenza di paddocks esterni e recintati; • l’ubicazione, rispetto all’azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia. • Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali 29 Allegato A/3 DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI 13) Introduzione di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa) Introduzione da altri allevamenti, stalle di sosta -: Data introduzione Marca auricolare Razza Sesso Data di nascita Introduzione da fiere o mercati: Data introduzione Marca auricolare Razza NO Codice Azienda provenienza NO Sesso SI Data di nascita Provenienza (stalla di sosta o allevamento) Denominazione azienda Comune / Prov. Eventuale altro codice di provenienza Animali introdotti scortati da Mod.P (S/N) Data dell'ultima prova di scambio per BRC SI Codice azienda di provenienza Fiera o mercato (F/M) 30 Comune Prov. A.U.S.L. Animali introdotti scortati da Mod.P (S/N) Data dell'ultima prova di scambio per BRC Allegato A/3 14) Uscita di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa) Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta: NO Data uscita Marca auricolare Razza Sesso Data di nascita SI Destinazione (stalla sosta/ allevamento) Codice 31 Denominazione azienda di destinazione Comune Prov. Animali scortati da Mod.P (S/N) Data ultima prova di scambio per BRC Allegato A/3 Uscita verso macelli: Data uscita NO Marca auricolare Razza Uscita verso fiere/mercati/esposizioni: Data uscita Marca auricolare SI Razza Sesso NO Sesso Data di nascita Denominazione macello Codice Comune Prov SI Data di nascita Fiera o mercato Comune Prov 32 A.S.L. Animali scortati da Mod.P Data del'ultima prova di scambio per BRC Allegato A/3 CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI (promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende) NO SI PASCOLO FIERA ALPEGGIO MERCATO AZIENDA CONFINANTE ALTRO………………….. DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….................................................................…....................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI : NO CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti(1) ; altro (specificare)................................................. DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi (1) SI NO SI Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e. 33 Allegato A/3 CONTATTI DIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI NO SI promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende) PASCOLO FIERA ALPEGGIO MERCATO AZIENDA CONFINANTE ALTRO………………….. DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI CONTATTI INDIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI NO SI : mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti(1) ; altro (specificare)................................................. DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Tipologia: Gregge transumante Ufficialmente indenne da brucellosi Gregge in alpeggio NO Gregge stanziale SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... PROPRIETARIO...............................................….........……..… CODICE |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Tipologia: Gregge transumante Ufficialmente indenne da brucellosi Gregge in alpeggio NO SI 34 Gregge stanziale Allegato A/3 CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI 15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL’ALLEVAMENTO NO SI Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.) Mustelidi (tassi, faine ecc.) Cinghiali Volpi Lepri Altro .......................................................... .......................................................... 16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI NO SI ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/OVICAPRINI DELLO STESSO PROPRIETARIO NO Codice identificazione azienda (DPR 317/96) SI |________| DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO Specie allevata ………………………………………………….. Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |________| DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI Specie allevata ………………………………………………….. (1) Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e. 35 SI Allegato A/3 STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA 17) CASI DI BRUCELLOSI NELL’UOMO: NO SI Persone ammalate N° Data Diagnosi Personale di stalla ........ ........................ Familiari ........ ........................ Altre persone ........ ........................ ANAMNESI PATOLOGICA DELL’ALLEVAMENTO 18) Sintomatologia riferibile a BRC clinicamente manifesta: Presenza di aborti in allevamento: NO SI PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL ................ AL ..................... ANIMALI INTERESSATI : PRIMIPARE ....................% PLURIPARE......................% TIPO DI ABORTI: PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI) TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI) Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda: NO SI SPECIE:............................................. % SOGGETTI INTERESSATI ................% Presenza di ritenzioni placentari: NO SI PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ................ % DI SOGGETTI INTERESSATI :................% AL ..................... Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda: NO SI ALTRI SINTOMI: PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ................ AL ..................... SPECIE:............................................. % SOGGETTI INTERESSATI ................% MASTITI ARTRITI ORCHITI ALTRO (SPECIFICARE).......................................... NO INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO SI : Data ......../......../....... 36 Allegato A/3 ISOLAMENTO DI Brucella Spp. DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA: NO SI Tipologia materiale inviato: ……………………………………………………….. Isolamento di: Brucella abortus Biotipo (specificare): ……………………………………... Brucella melitensis Biotipo (specificare): ……………………………………... Altre Brucelle Biotipo (specificare): ……………………………………... Osservazioni: .................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Il Veterinario ................................... 37 Allegato A/3 Allegato A/4- Rev.1 08/01/03 REGIONE EMILIA ROMAGNA AZ.USL E DISTRETTO ___________________________________________ PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO SIEROPOSITIVO PER BRUCELLOSI CODICE AZIENDA |___________| PROPRIETARIO/DETENTORE _______________________ INDIRIZZO E COMUNE _______________________________________________________ IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO Specie Razza Sesso Data di Marca auricolare (e numero di stalla) nascita . PROVENIENZA Nato in stalla Introdotto in data ___/___/___ proveniente dalla azienda _______________________ sita nel comune di ________________________ codice |__________| direttamente/attraverso stalla di sosta(1)________________________________________ sita nel comune di ________________________ codice |__________| senza/con(1) modello P compilato dalla A.USL___________________in data ___/___/___. senza/con(1) prova sierologica per BRC effettuata in data ___/___/___ SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI 1. Ultimo titolo sierologico FDC : _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/_____ 2. Data dell'ultimo titolo sierologico negativo (SAR e/o FDC): ___/___/_____ 3. Capo vaccinato per BRC Sì ALTRE NOTIZIE No No 1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale? Sì 2. Se femmina, l'animale attualmente è: vuoto gravido al __ mese non sa 3. Se femmina , l'animale nell'ultima gravidanza portata a termine: ha abortito in data ___/___/_____, quando era al __ mese di gravidanza ha partorito in data ___/___/_____ un vitello morto poco dopo il parto per _____ ha partorito in data ___/___/_____ il vitello marcato __________________ (nel caso il vitello sia ancora presente in allevamento indicare l'esito del controllo sierologico per BRC: Positivo Negativo Non esaminato) Data compilazione __/__/___ (1) Timbro e firma del Veterinario Ufficiale Barrare la dizione che non interessa SI PREGA DI COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE SIEROPOSITIVO E DI ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEL PASSAPORTO 38 Allegato A/5 REGIONE EMILIA-ROMAGNA PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI BOVINA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI TUBERCOLOSI DR............................................................ Recapito telefonico......................................... A.S.L. n° ........ Data ...../...../..... Allevamento TIPOLOGIA INSEDIAMENTO Stalla di sosta Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Denominazione azienda …………………........................................................................................ Proprietario...............................................…......................................................................……..... Via/località ..................................................... N. ...... Comune .................................. Prov. .….… Data denuncia di malattia infettiva: ..../..../.… → allegare mod.1 → allegare mod.2/33 STATO SANITARIO DELL’ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO 1) UFFICIALMENTE INDENNE: SI → Conferimento qualifica data ...../...../..... Ultima prova tubercolinica negativa data ...../...../..... NO → DATA PRECEDENTE POSITIVITÀ ALLERGICA: ...../...../..... N. CAPI CONTROLLATI……….….. n. capi positivi………......…. 2) Rilievo negli ultimi 24 mesi di capi positivi o dubbi all’intradermoreazione: NO SI → data n. capi controllati………….. ...../...../..... → n. capi positivi……...……....→ (allegare mod. 2/33) N. CAPI DUBBI………....……. 3) Rilievo negli ultimi 24 mesi di capi con lesioni anatomopatologiche riferibili a TBC: NO SI → data ...../...../..... → (allegare mod.10/33 – O.M. 2/1/93) 39 Allegato A/5 Conferma di laboratorio: NON EFFETTUATA EFFETTUATA Esame istologico ESITO: …………………..……….…….. Esame immunoistochimico ESITO: …………………..……….…….. Esame colturale ESITO: …………………..……….…….. Altro (specificare): ……………………………………………………… DATI RELATIVI ALL’ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA 4) INDIRIZZO PRODUTTIVO Riproduzione Latte Riproduzione carne Ingrasso Misto (linea vacca-vitello) (latte + ingrasso) 5) ANIMALI DA RIPRODUZIONE BOVINI Numero BUFALINI Tori bufalini Bufale Annutole(1) Vitelli/e bufalini(2) Tori Vacche Manze Vitelli (età <12 mesi) Vacche nutrici Numero 6) ANIMALI DA CARNE NO SI → Vitelli a carne bianca n° ............. Vitelli in svezzamento n° ............. Vitelloni n° ............. Annutoli(3) n.° .....……. 7) ALTRI ANIMALI NO SI → Ovini n° .............. Caprini n° ............... Suini n° .............. Cani n° Gatti n° .............. Altre specie............... LIBERO ACCESSO AI LOCALI D’ALLEVAMENTO LIBERO ACCESSO AI LOCALI DI STOCCAGGIO ALIMENTI ............... NO NO SI SI SPECIE............………... SPECIE............………... 8) RIMONTA Interna ESTERNA PROVENIENZA: Nazionale Regione .................. (1) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo. Dalla nascita allo svezzamento. (3) Dallo svezzamento a 24 mesi. (2) 40 Allegato A/5 PROVINCIA .................. Estera Stato .................. REGIONE .................. 9) STABULAZIONE Vacche : Libera Fissa Mista Manze: Libera Fissa Mista Bufale: Libera Altro ..................................................... 10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI Concimaia tradizionale Fertirrigazione Depurazione in vasconi Altro ..................................................... 11) PASCOLO NO SI Interno all’allevamento Brado Alpeggio INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL’INSORGENZA DEL FOCOLAIO: Località Comune Prov. dal al 12) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell’effettivo, in locali separati (quarantena): sempre spesso talvolta mai Tutto pieno / tutto vuoto: sempre spesso talvolta mai 41 Allegato A/5 DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI. • l’eventuale presenza di paddocks esterni e recintati; Indicare inoltre: • l’ubicazione, rispetto all’azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia. • Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali 42 Allegato A/5 DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI 13) Introduzione di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa) Introduzione da altri allevamenti, stalle di sosta -: Data introduzione Marca auricolare Razza Sesso Data di nascita Introduzione da fiere o mercati: Data introduzione Marca auricolare Razza NO Codice Azienda provenienza NO Sesso SI Data di nascita Provenienza (stalla di sosta o allevamento) Denominazione azienda Comune / Prov. Eventuale altro codice di provenienza Animali introdotti scortati da Mod.D (Sì/No) Data dell'ultima prova di scambio per TBC SI Codice azienda di provenienza Fiera o mercato (F/M) Comune Prov. A.U.S.L. Animali introdotti scortati da Mod.D (Sì/No) Data dell'ultima prova di scambio per TBC 43 Allegato A/5 14) Uscita di animali (dopo l’ultima prova sierologica negativa) Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta: NO Data uscita Marca auricolare Razza Sesso Data di nascita SI Destinazione (stalla sosta/ allevamento) Codice Denominazione azienda di destinazione Comune Prov. Animali scortati da Mod.D (Sì/No) Data dell'ultima prova di scambio per TBC 44 Allegato A/5 Uscita verso macelli: Data uscita NO SI Marca auricolare Razza Uscita verso fiere/mercati/esposizioni: Data uscita Marca auricolare Razza Sesso NO Sesso Data di nascita Denominazione macello Codice Comune Prov SI Data di nascita Fiera o mercato (F/M) Comune Prov A.S.L. Animali scortati da Mod.D (Sì/No) Data dell'ultima prova di scambio per TBC 45 Allegato A/5 CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI 15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL’ALLEVAMENTO NO SI Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.) Mustelidi (tassi, faine ecc.) Cinghiali Volpi Altro .......................................................... .......................................................... 16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI NO SI CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI (promiscuità/contatto dei capi dell’allevamento con animali appartenenti ad altre aziende) NO SI pascolo fiera mercato alpeggio altro………………….. azienda confinante DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... Proprietario ................................................................... Codice |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L.....….......... Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... Proprietario ................................................................... Codice |________| VIA..................................................................……....................................................N.................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…........... Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI 46 Allegato A/5 CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI NO SI : mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti(1) ; altro (specificare)................................................. DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... Proprietario ................................................................... Codice |________| VIA..................................................................…….................................................N.....................… Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…............ Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI DENOMINAZIONE AZIENDA ………………….......................................................................................... Proprietario ................................................................... Codice |________| VIA..................................................................…….................................................N.....................… Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....….......…. Ufficialmente indenne da tubercolosi (1) NO SI Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e. ALTRI ALLEVAMENTI DELLO STESSO PROPRIETARIO NO SI Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |________| DENOMINAZIONE AZIENDA ………………............................................................................................. VIA............................................................…….......................................................N....................... Comune........................................................................................... Prov...…...... A.S.L....…........... Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |________| DENOMINAZIONE AZIENDA ………………............................................................................................. VIA............................................................…….......................................................N....................... COMUNE........................................................................................... PROV...…...... A.S.L....…........... UFFICIALMENTE INDENNE DA TUBERCOLOSI NO SI STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA 17) LIBRETTO SANITARIO Regolare Non regolare Non richiesto NOTE: ............................................................................................................................................... 47 Allegato A/5 18) ULTIMA PROVA ALLERGICA E/O SCHERMOGRAFIA PROVA ALLERGICA Data ..../..../.... Esito ....................... Data ..../..../.... SCHERMOGRAFIA Non noto Esito ....................... Non noto 19) Casi di tubercolosi nell’uomo: NO SI Persone ammalate Anno(1) Età(2) Personale di stalla ..................... ...................... FAMILIARI ..................... ...................... Altre persone ..................... ...................... (specificare) ANAMNESI PATOLOGICA DELL’ALLEVAMENTO 20) SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A TBC CLINICAMENTE MANIFESTA: NO In atto al momento della visita Segnalata dal veterinario aziendale 21) ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO: Patologia/e: ………………………… In atto al momento della visita SI NO SI ……………………………… Segnalata dal veterinario aziendale Terapie effettuate: ............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... 22) L’ALLEVAMENTO INFETTO È STATO INDIVIDUATO Con il test tubercolinico → (Allegare mod. 2/33) Al macello → (Allegare mod. 10/33) Osservazioni: .................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Il Veterinario ..................................... (1) Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e. Anno in cui è stata fatta la diagnosi. (2) Età della persona al momento della diagnosi. (1) 48 Allegato A/6 Allegato A/6 rev.2 del 20/10/03 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Piano Regionale di controllo della Leucosi Bovina Enzootica INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN FOCOLAIO DI LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA Data di compilazione: Data di denuncia del focolaio: 1. ANAGRAFE DELL’AZIENDA: A.USL e Distretto: PROVINCIA: CODICE ALLEVAMENTO: DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO: PROPRIETARIO: INDIRIZZO (via, loc., frazione) COMUNE GENERALITA’ DELL’ AZIENDA 2. TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA • Riproduzione Latte • Riproduzione Carne • Misto 3. RIMONTA • Interna • Esterna • Mista 4. STRUTTURA DELL’AZIENDA • Stabulazione fissa • Stabulazione libera • Mista • Presenza di paddocks esterni • Pascolo 5. MONTICAZIONE L’allevamento pratica l’alpeggio? • Si • No Data ultima monticazione: Data ultima demonticazione: 6. TIPO DI FECONDAZIONE: • Naturale (indicare la percentuale) • Artificiale (indicare la percentuale) 7. ORIGINE DEL COLOSTRO • Colostro della madre • Colostro extra-aziendale 1. Pool di colostro aziendale 8. ALLATTAMENTO DEI VITELLI • Naturale • Artificiale 9. Il latte prodotto immediatamente dopo il parto (che in genere ha caratteristiche di acidità tali da renderlo inidoneo per alcuni scopi commerciali) viene somministrato ai vitelli in svezzamento ?: No Sì 10. Il latte di scarto di bovine mastitiche o comunque prodotto in eccesso viene utilizzato per lo svezzamento dei vitelli ? Sì No 49 Allegato A/6 11. ALTRE INFORMAZIONI Età media alla vendita dei vitelli non adibiti alla rimonta (in giorni) Età media alla prima fecondazione delle manze (in mesi) Tempi medi di interparto (in giorni) N. medio di lattazioni per vacca (animali presenti in azienda) Percentuale di rimonta su base annua (num. vacche inviate al macello o morte negli ultimi 12 mesi / num. vacche presenti in azienda) 12. PROVENIENZA DEL NUCLEO ORIGINARIO DI ANIMALI • Italia (indicare la provincia): • Estero (indicare il Paese di origine): 13. RIEPILOGO DEI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO: Categoria N° totale capi N° totale capi sottoposti N° totale positivi a prova sierologica Tori Vacche in lattazione Vacche in asciutta Animali in sala parto Manze gravide Manze non gravide Vitelloni Vitelli in accrescimento Vitelli in svezzamento TOTALE 14. RIEPILOGO DEI BUFALINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO: Categoria N° totale capi N° totale capi sottoposti N° totale positivi a prova sierologica Maschi adulti Femmine adulte Annutoli TOTALE 15. Data della prova sierologica individuale: _________ 16. Prova sierologica utilizzata per la conferma: AGID ELISA 17. ALTRE AZIENDE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO (si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina appartenenti allo stesso proprietario) AUSL: CODICE ALLEVAMENTO: DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO: INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune): SPECIE ALLEVATE: TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista): PROVINCIA: N° CAPI PRESENTI: 18. AZIENDE CON CAPI ALLEVATI IN PASCOLI COMUNI CON I CAPI DEL FOCOLAIO: (si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina con animali venuti a contatto al pascolo con i capi appartenenti all'azienda infetta) PROPRIETARIO: A.USL: CODICE ALLEVAMENTO: DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO: INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune SPECIE ALLEVATE: TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista): PROVINCIA: N° CAPI PRESENTI: 50 Allegato A/6 ANAMNESI DELL’ AZIENDA 19. L’AZIENDA ERA UFF. INDENNE/INDENNE DA LEB? • No • Sì 4.1. Se Sì, dal 20. IL FOCOLAIO E’ STATO INDIVIDUATO • Prova sierologica • Sospetto al macello (Mod. 10/33) • Sospetto clinico 21. CONTROLLI SIEROLOGICI DI STALLA PER LEB NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati negli ultimi 5 anni a partire dal più recente): Data del controllo N° capi sottoposti N° campioni positivi Prova sierologica impiegata a prova sierologica° (AGID, ELISA, ELISA-L) ° Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa. MOVIMENTO DEGLI ANIMALI 22. INTRODUZIONE DI ANIMALI IN AZIENDA DALL’ ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO Matricola Razza Sesso Data nascita Data di Data della prova (M/F) introduzione di scambio° Provenienza* °Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 45 giorni successivi all'introduzione *compilare con la denominazione (completa di codice aziendale) dell'azienda di provenienza o il Paese di provenienza se l’animale proviene dall’estero. 23. TUTTI GLI ANIMALI INTRODOTTI ERANO SCORTATI DA CERTIFICAZIONE SANITARIA REGOLARE? • Sì • No • Se No, elencare le matricole 24. USCITE DALL’ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO (Elencare le uscite di Bovini e Bufalini, a partire dall'ultimo controllo sierologico di stalla negativo, escludendo dall'elenco i vitelli baliotti destinati all'ingrasso e i bovini inviati direttamente al macello). Matricola Razza Sesso (M/F) Data nascita Data uscita Data della prova di scambio° Destinazione* ° Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 30 giorni precedenti l'uscita 51 Allegato A/6 * Mettere la provincia di destinazione (o il codice dell'azienda di destinazione se conosciuto) o il Paese di destinazione se l’animale è stato inviato all’estero. 25. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO: Matricola Razza Sesso Data nascita Stato fisiologico e (M/F) categoria° Data introduzione Origine del capo* ° Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad esempio se l’animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita. * Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il Paese di provenienza se l’animale proviene dall’estero. 26. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI: (Elencare i vitelli nati nei 12 mesi precedenti la rilevazione del focolaio dagli animali riscontrati positivi). Matricola Razza Sesso Data nascita Matricola Madre Presente in Data uscita (M/F) azienda (SI/NO)* Destinazione° * al momento della conferma del focolaio ° compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o abbattuto. OSSERVAZIONI E PROVVEDIMENTI SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI: • MOD. 2/33 dell’ultimo controllo sierologico individuale negativo. • MOD. 2/33 del controllo di profilassi relativo all’anno in corso (focolaio). • Fotocopia del registro di stalla • Fotocopia fronte/retro del passaporto degli animali positivi presenti in azienda • MOD. 7 (certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali art. 12 RPV nel caso in cui gli animali siano stati in monticazione) • Ogni altra documentazione ritenuta necessaria all'individuazione della fonte dell'infezione. Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore: Firma e Timbro 52 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1049 data 06/07/2010 IN FEDE Leonida Grisendi pagina 68 di 69 Progr.Num. 1024/2010 N.Ordine 23 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 69 di 69