La pubblicità sui veicoli alla luce dei nuovi indirizzi

TORTONA
3^ giornata di studio per la polizia municipale
Venerdì 19 Ottobre 2007
La pubblicità sui veicoli alla luce dei
nuovi indirizzi giurisprudenziali
Ezio Bassani
Comandante Corpo P.M. di Serravalle Scrivia (AL)
Uno slogan ormai datato, ma sempre attuale, recita “ la pubblicità è l’anima del
commercio “ e, una volta esauriti gli spazi nei tradizionali canali pubblicitari, i
cosiddetti “ mass media “ o mezzi di comunicazione di massa, quali giornali, radio e
televisioni pubbliche e private, gli esperti in promozione aziendale e comunicazione
hanno rivolto la loro attenzione alla strada.
Certo, non che prima le vie di comunicazioni fossero libere da cartellonistica e
messaggi promozionali di vario genere, ma negli ultimi anni vi è stata,
sull’esperienza statunitense, una vera e propria esplosione di messaggi anche e
soprattutto di natura subliminale, di quelli insomma poco fastidiosi ma che lasciano
nell’inconscio di ognuno di noi un segno e provocano una reazione di tipo
commerciale, inducendoci a rivolgere la nostra attenzione verso un prodotto piuttosto
che verso un altro.
E messaggi quali “ tutto il mondo intorno a te … svizzero ? no, Novi … “ e così via
sono addirittura entrati nello slang, nel nostro linguaggio comune.
Dalla rete web:
Attenzione: la società ……….. affitta spazi pubblicitari sulle auto dei privati e in
cambio offre buoni benzina: 20 Euro al mese per il lunotto e 50 euro se si accetta
la pubblicità su tutta la fiancata dell'auto.
Dalla ostinata ricerca di nuovi spazi pubblicitari in un panorama già così invaso da
messaggi promozionali certamente non poteva mancare il mezzo di comunicazione
1
più usato, l’autoveicolo che, nel percorrere mediamente 30.000 Km all’anno, può
portare in giro un messaggio, utile e potente per diffondere un messaggio.
E per evitare il solito abuso delle possibilità che la legge assegna ad ogni attività,
anche nel campo pubblicitario e segnatamente nell’ambito della circolazione stradale,
il Legislatore ha disciplinato con apposita normativa tale attività che deve essere vista
dall’operatore di polizia non come una semplice appendice alla già complessa e
complicata attività di controllo di polizia stradale ma come un mezzo per contenere i
frequenti abusi ma anche e soprattutto per concorrere alla lotta all’evasione da più
parti, politiche e non, sollecitata.
Tutto ciò premesso vorrei ricordare, prima di addentrarmi nella disamina delle
diverse problematiche che emergono trattando dell’argomento, quali sono le fonti
normative che disciplinano la materia.
messaggio trovato in rete …
per promuovere la versione shot (bicchierino raffreddato al momento con un
apposito frigo) dello Jagermeister, un’automobile, parcheggiata davanti ad uno
stabilimento balneare a Marina di Ravenna, è stata "smitragliata" di magneti a forma
di foro di proiettile.
Secondo la responsabile del bar dello stabilimento, con questa iniziativa, le vendite
di Jegermeister sono triplicate in un mese.
Che colpo!
2
e ancora sul web …
La Pubblicità SCENDE IN STRADA
La vostra pubblicità riceve oggi una spinta in più con il nostro servizio di auto
sponsorizzate, il nostro parco auto è a vostra disposizione per ospitare messaggi
pubblicitari.
La pubblicità su automobili SMART è più efficace dei comuni manifesti o di altri
media, in quanto ha un impatto visivo decisamente più gradevole e originale e
direttamente nel centro dell'attenzione. Sia parcheggiata che in movimento, un'auto
SMART pubblicizzata è sempre oggetto di interesse e curiosità.
Pubblicizzare un'auto ha costi vantaggiosi, contattateci per informazioni o un
preventivo. Scoprirete in noi il vostro nuovo partner per la comunicazione aziendale.
Cosa dispone la legge
Art. 23 del nuovo codice della strada.
Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. omissis
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti
nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. omissis.
4. omissis
5. omissis.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
I'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle
stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri
abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. omissis.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade
e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
3
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a
determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di
esecuzione.
10.omissis.
11.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485 .
12.Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594 .
13.
Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di
contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso
al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede
ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i
relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri
mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni
possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del
paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di
interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi
del comma 13-bis.
Chiunque víola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000
a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della
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violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di
altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione
lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
Art. 47 del Regolamento di Attuazione al
nuovo codice della strada
(Definizione dei mezzi pubblicitari)
1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o
nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa
sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da
simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,
supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una
determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il
reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non puo' essere luminosa, ne' per propria luce, ne' per luce
indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o
insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo
puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati,
monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze
naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato
da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe
le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione
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di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo
di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o
comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per
luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo'
essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive,
di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica
utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate
autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine,
orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che puo'
essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque
manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di
prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni
precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come
preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o
stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come
impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per
la luce propria che per la luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine,
gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti
pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propaganda
sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi
pubblicitari".
10.
Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide
per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita',
nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.
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Art. 57 del Regolamento di Attuazione al nuovo codice della
strada Pubblicita' sui veicoli
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e'
consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4,
unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo
oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm
rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.
Sulle autovetture ad uso privato e' consentita
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione
sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita
sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti
condizioni:
a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b. che non sia esposta sulla parte anteriore del
veicolo;
c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata,
rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione e dalle targhe, in modo tale da non
ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d. che sia contenuta entro forme geometriche
regolari;
e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli
stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto
alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita
sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano
bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo
del veicolo e posto in posizione parallela al senso di
marcia;
b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
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4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e'
ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di
rifrangenza non superiori a quelle di classe l;
b. che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di
due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia
superiore a tre metri quadrati;
c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non
superiore ad 1/6 della superficie;
d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a
distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di
segnalazione visiva;
e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa
pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente,
dal conducente o che comunque possa determinare
abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai
sensi dell'articolo 9 del Codice.
8
---------☺giurisprudenza ☺--------GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 9 gennaio 2007, n. 3
PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE – PUBBLICITA’ MEDIANTE CARRELLIRIMORCHI LASCIATI LUNGO LE STRADE – ASSIMILABILITA’ A
CARTELLO PUBBLICITARIO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO –
INSUSSISTENZA
–
CLASSIFICAZIONE
COME
IMPIANTO
DI
PUBBLICITA’ E PROPAGANDA.
Secondo la definizione fornita dall’art. 47, comma 8° del Reg. al C.d.S., un
carrello-rimorchio contenente pubblicità, va catalogato fra la categoria di
impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile
secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come
preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né
come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di
esercizio.
---------☺giurisprudenza ☺--------TAR Toscana, sez. III, Sentenza n. 152 del 30.01.2004
Pubblicità sui velocipedi - Potere del Comune di vietarla
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
DIRITTO
( estratto)
omissis…
che nell’adozione del regolamento per gli impianti pubblicitari, la città di
Firenze, soggetta per gran parte a tutela paesaggistica, è stata suddivisa in
zone omogenee nel rispetto dei vari gradi di tutela e per ciascuna zona sono
state individuate le tipologie pubblicitarie previste, così determinandosi il
“carico pubblicitario complessivamente sostenibile dalla città”;
che a causa della “notevole zona interdetta al traffico cittadino sono sorte
svariate attività di noleggio senza conducente con mezzi a trazione elettrica e a
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pedali”, con conseguente, innegabile impatto che la pubblicità tramite tali
mezzi può “avere in determinate zone del territorio cittadino (centro storico,
lungarni, Parco delle Cascine)”;
che l’art. 20 del regolamento, che disciplina la pubblicità per conto terzi
sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non e sui veicoli adibiti a servizio taxi e
bus navetta, non prevede tra le tipologie ammesse “la pubblicità su velocipedi
e simili (biciclette, tricicli, tandem, risciò, ciclocarrozzelle, quadricicli e simili,
ancorché a pedalata assistita)”.
La ( parte ) ricorrente sostiene che erroneamente la Giunta comunale
avrebbe considerato i “velocipedi” come categoria non ricompresa nella
nozione di “veicoli” sui quali sarebbe consentita la pubblicità; il velocipede
sarebbe invece un veicolo adibito a trasporto non di linea, come tale rientrante
nella disciplina dell’art. 20 del regolamento degli impianti pubblicitari e non in
contrasto con la disciplina dell’art. 57 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, approvato con d.p.r. n. 495/92.
Orbene, mentre è vero che il codice della strada (art. 46 e 47 del d. lgs.
n. 285/92) elenca tra i veicoli anche i velocipedi, non si può convenire
sull’ulteriore considerazione della ricorrente che, poiché l’art. 87 dello stesso
codice della strada non prevede i velocipedi nella definizione di veicolo adibito
al servizio di linea per trasporto di persone, “li classifica, per conseguenza, de
residuo tra i veicoli adibiti a trasporto non di linea”, con la conseguenza che
sarebbe ammissibile la pubblicità su di essi e quindi illegittima la delibera
impugnata.
Premesso che le definizioni del codice della strada e quelle
dell’ordinamento specifico sull’apposizione degli impianti pubblicitari non
coincidono, diverse essendo le finalità che le due discipline intendono
perseguire, occorre considerare che l’art. 23 del codice della strada, al comma
2, nel vietare taluna pubblicità sui veicoli, ne consente altra “nei limiti e alle
condizioni stabilite dal regolamento” e in presenza di determinati presupposti.
L’art. 57 del regolamento al codice della strada consente la pubblicità non
luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea a
determinate condizioni, senza peraltro specificare nulla in merito alle
caratteristiche dei veicoli “non di linea”.
Venendo alla disciplina di settore, l’art. 3 del d. lgs. n. 507/93 in tema
di pubblicità, mentre consente ai Comuni di adottare propri regolamenti nella
materia, prevede che essi possano stabilire “limitazioni e divieti per particolari
forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse”. Il successivo
art. 13 regolamenta l’imposta sulla pubblicità effettuata con veicoli.
Il Comune di Firenze, nell’adottare il proprio regolamento, si è dato carico delle
particolari condizioni della città e in particolare del suo centro storico su cui
insistono vincoli paesaggistici come in altre zone del territorio comunale;
all’uopo ha suddiviso la città in zone omogenee, dal centro alla periferia, nelle
quali sono possibili diverse forme di pubblicità in relazione a più esigenze
(socio-economiche, di tutela ambientale e paesaggistica, di traffico e di
sicurezza della circolazione, della qualità dell’ambiente e dell’immagine della
città: cfr. art. 1 del Piano; nonché esigenze relative alle caratteristiche
urbanistiche, storiche, ambientali: cfr. art. 7 del medesimo Piano).
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Lo stesso Comune si è dato carico della forma di pubblicità realizzata e
consentita a mezzo di veicoli, preoccupandosi di specificare all’art. 20, ultimo
comma, del regolamento che “è vietata la pubblicità effettuata mediante
la sosta dei veicoli”, che sono “autoveicoli per uso speciale” secondo la
richiamata specificazione del codice della strada (art. 54, lett. g), ulteriormente
precisata dal regolamento (art. 203, comma 2, lett. q) come “auto pubblicitarie
e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non
consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il
veicolo”. Il Comune, in altre parole, nel disciplinare la pubblicità nel suo
territorio, ha tenuto conto di tutte le esigenze peculiari della città di Firenze e
ha inteso, con siffatto regime restrittivo, impedire che il divieto di circolazione
alle auto nel centro storico e in altre zone fosse aggirato dall’uso di velocipedi
(biciclette o risciò o simili) con messaggi pubblicitari per conto proprio o di
terzi.
Non si può pertanto convenire con la ricorrente, secondo cui le ragioni
di tutela paesistica, che sole potrebbero legittimare limitazioni alla pubblicità,
atterrebbero alle “pubbliche affissioni” e non alla “pubblicità esterna”, perché al
contrario le esigenze richiamate giustificano i limiti imposti agli impianti
pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, mentre proprio le pubbliche
affissioni per il loro carattere di pubblica necessità hanno un regime meno
restrittivo.
Sono quindi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.
….. parte omessa …
Ne segue altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata,
oltretutto in termini assolutamente generici, nelle conclusioni del ricorso.
… omissis …
---------☺giurisprudenza ☺--------Le affissioni pubblicitarie su veicoli speciali in sosta vanno rimosse quando intralciano
La pubblicità itinerante può essere vietata dal Comune
TAR Toscana Sentenza n. 2426/02
L'attività pubblicitaria mediante noleggio senza conducente di veicoli speciali
(cosiddetti "posterbus") può essere vietata per deliberazione dell'Amministrazione
comunale.
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Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana respingendo il
ricorso di una società contro il Piano Generale degli impianti pubblicitari e contro una
multa inflitta dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze che aveva disposto la
rimozione dei posters pubblicitari situati su veicoli in sosta. La società ricorrente
aveva lamentato che una simile limitazione non era giustificata dal Codice della
Strada e pertanto il divieto sancito dal Regolamento comunale era illegittimo. I
Giudici Amministrativi hanno però affermato che la disposizione in questione - che
vieta la pubblicità mediante i veicoli speciali indicati dall'art.54, lettera g), del Codice
della Strada - non stabilisce un divieto assoluto di sosta, ma, preoccupandosi di non
alterare l’impianto complessivo della nuova disciplina in tema di pubblicità, più
rigorosa che nel passato e giustamente consapevole della tutela anche dei beni
ambientali e artistici che nel Comune di Firenze sono così specifici, si è data carico
delle necessità di quei veicoli di dover anche sostare, ma ha evitato, con la specifica
previsione di rimuovere o coprire la pubblicità in quei casi, anche che si realizzasse in
concreto una situazione di ingiusto vantaggio della pubblicità itinerante dei posterbus
rispetto a quella stanziale di analoghi impianti pubblicitari di notevole ingombro.
Pertanto, non di un divieto assoluto di sosta si tratta, bensì della disciplina di un
particolare esercizio dell’attività pubblicitaria che non deve avvenire sfruttando la
sosta del veicolo speciale destinato a tale attività; il privare di efficacia la pubblicità
durante la sosta di quei veicoli prolungata nel tempo, oltre che non essere un
adempimento particolarmente oneroso e difficile, risponde alle finalità della nuova
regolamentazione comunale sul corretto svolgimento di un’attività economica,
finalità che si giustificano per l’impatto che quella attività comporta sul tessuto
urbano.
---------☺risoluzione ministeriale☺---------
Pubblicità sui veicoli del marchio e dell'indirizzo dell'impresa:
l'esenzione dall'imposta spetta anche se i mezzi non sono di proprietà
ma in noleggio o in leasing
Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
per le Politiche fiscali n. 2 DPF del 26 maggio 2004: «IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Esenzione per la pubblicità effettuata con veicoli limitatamente all'indicazione
della ditta e dell'indirizzo dell'impresa - Art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs.
15/11/1993, n. 507 - Condizioni - Veicoli utilizzati per il trasporto - Proprietà
dei veicoli - Non necessità - Spettanza dell'esenzione anche in caso di noleggio
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o leasing del mezzo - CIMP (Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) Non assoggettamento al canone in quanto i veicoli non possono essere
considerati mezzi pubblicitari ai sensi del Codice della Strada»
---------☺------------- ☺--------Ma ecco che gli esperi del settore immediatamente trovano un
modo lecito per aggirare l’ostacolo:
Una trasformazione semplice e redditizia
che offre immediati e molteplici vantaggi
………. ( nome del prodotto omesso, mica posso fare pubblicità ! )
……. è un prodotto nato nel 1999 ed era espressamente stato
studiato per le Smart. Tutti ormai sono abituati a vederle girare per
le nostre città completamente vestite di messaggi pubblicitari della
ditta proprietaria del veicolo. Molti meno sanno che essendo
immatricolate come autovetture per uso privato esiste un
preciso articolo del Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada (art. 57), che vieta espressamente di applicare
pubblicità a questa tipologia di autovetture.
Inoltre le multe sono piuttosto salate.
Per superare questo problema abbiamo pensato di allestire questi
veicoli in modo che diventassero a tutti gli effetti dei veri e propri
mezzi pubblicitari.
A questo punto estendere questa idea anche ad altri tipi di veicoli il
passo è stato davvero breve. Se a tutto ciò aggiungiamo che su
espressa decisione dei funzionari del Ministero, da noi coinvolti su
un preciso progetto per una regione italiana, oggi le procedure per
ottenere la documentazione probante da porre tra gli atti fiscali,
viene rilasciata direttamente da un ente di certificazione privato; si
può ben comprendere quanto si è velocizzato il processo di
trasformazione e di "omologazione" delle nostre …….nome omesso
…..
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Le tempistiche non superano mai i 10 giorni.
La classificazione del veicolo nella nuova tipologia di autoveicolo ad
uso speciale, consente ogni eventuale forma di utilizzo strumentale
e dei relativi benefici fiscali derivati. Il veicolo così allestito e
“omologato” viene classificato come autoveicolo ad uso speciale per
fini pubblicitari e pertanto in base alla definizione della lettera g
dell’articolo 54 del Codice della Strada diventa a tutti gli effetti un
bene strumentale (come lo sono i veicoli ad uso ufficio). Inutile
sottolineare
i
vantaggi
conseguenti.
I veicoli ammessi alla trasformazione sono le Smart e le
autovetture con codice carrozzeria AC e AF
Il costo di una trasformazione in una autoveicolo pubblicitario ha un
importo di 880,00 € + IVA.
Il costo della certificazione da parte dell’ente preposto è di 350.00 €
+ IVA, a cui sommare i costi di montaggio indicativamente €
212,00 e di agenzia.
E’ possibile al termine dell’ammortamento del veicolo ripristinare il
veicolo in autovettura.
Anche la consultazione sui siti specializzati della cosiddette F.A.Q. (
che come è noto, è l'acronimo di "Frequently asked questions"
ed il termine si riferisce alle domande poste piu' di frequente )
porta ad ottenere risposte legali.
Ne propongo alcune:
Che cos'è la Pubblycar?
La Pubblycar è un autoveicolo per uso speciale con apposite
attrezzature concepite per un impiego pubblicitario.
Gli autoveicoli Pubblycar vengono ottenuti mediante l’allestimento
di autovetture (per esempio, le Smart).
Le Pubblycar, di solito, presentano un mobiletto nel bagagliaio (per
pieghevoli e altro materiale pubblicitario) e una tendina riavvolgibile
in corrispondenza del lunotto posteriore (per pubblicità fissa).
Possono essere dotati, inoltre, di attacchi per attrezzature
elettroniche e altoparlanti.
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L’aspetto più visibile degli autoveicoli Pubblycar, però, è costituito
dalle scritte e dalle immagini pubblicitarie con cui possono essere
rivestiti.
Su un’autovettura per uso privato, è importante sottolinearlo, è
consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione
sociale della ditta a cui appartiene.
La Pubblycar, essendo un autoveicolo per uso speciale, può essere
inquadrata come bene strumentale e gode delle agevolazioni
previste per la categoria a cui appartiene.
Norme di riferimento:
Articoli 23 e 54 del Codice della Strada; Articoli 57 e 203 del
Regolamento; Lettera ministeriale prot. n. 2979M368 del 28 luglio
2003; Direttiva 2001/116/CE e precedente Direttiva 98/14/CE.
Chi posso trasportare su questo autoveicolo?
gli autoveicoli ad uso speciale per fini pubblicitari appartengono alla
categoria internazionale "N1" e questo significa che essi non sono
destinati, principalmente, al trasporto di persone.
Sia le direttive europee che le norme nazionali, tuttavia,
ammettono che su tali autoveicoli possano essere trasportate anche
delle persone, il numero delle quali viene stabilito in sede di
collaudo. Nel caso delle Smart, naturalmente, sarà presente al
massimo un solo passeggero.
I passeggeri, in ogni caso, devono avere una relazione con la
finalità operativa del veicolo.
Norme di riferimento:
Articoli 54 e 82 del Codice della Strada; Direttiva 2001/116/CE e
precedente Direttiva 98/14/CE.
15
È necessario che le attrezzature siano sempre presenti?
Nell'autoveicolo devono essere presenti le attrezzature per uso
pubblicitario indicate nel 3° riquadro della carta di circolazione.
Consideriamo, per esempio, un’annotazione molto frequente:
"AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE PUBBLICITARIO. INSTALLATA
CASSETTIERA PORTA DOCUMENTI E TENDALINO PUBBLICITARIO.
L’AUTOVEICOLO E’ DOTATO DI ATTACCHI ELETTRICI E DI UN
ESTINTORE DA 1 KG".
In questo caso, i mobili, il tendalino, gli attacchi dell'impianto
elettrico e l'estintore non possono essere rimossi, se non per
ragioni di manutenzione.
Norme di riferimento:
Articoli 23, 54 e 78 del Codice della Strada; Articoli 57 e 203 del
Regolamento.
E’ possibile applicare immagini e scritte su un’autovettura
privata senza doverla trasformare in autoveicolo per uso
speciale?
L’articolo 57 del Codice della Strada, al riguardo, è molto chiaro.
Sopra un’autovettura per uso privato è consentita unicamente
l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui
appartiene.
Sono quindi vietati indirizzi di posta elettronica, riferimenti a siti
web o immagini e disegni generici, a meno che essi non
costituiscano una parte della ragione sociale o del marchio.
Bisogna pagare l’imposta comunale sulla pubblicità
effettuata con gli autoveicoli pubblicitari?
In base alle disposizioni governative dello scorso anno, questa tassa
non deve più essere pagata.
Link: http://www.finanze.it/comunicare/circolari/circ2dpf.pdf
16
E nel caso sempre più frequente di un ciclomotore a tre ruote ( APECAR ),
trasformato in una mini-vela pubblicitaria, voglio segnalare che :
con nota del 23 gennaio 2007 il Direttore della Motorizzazione dell’Ufficio
Provinciale di Grosseto ha inviato una richiesta di parere al Ministero dei Trasporti,
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale Motorizzazione, Divisione 3
(ex MOT3), via G.Caraci 36, 00157 Roma, con la quale testualmente afferma :
“E’ qui pervenuta da parte del locale Comando Polizia Municipale, la richiesta di un
parere in ordine alla legittimità della trasformazione di un ciclomotore a tre ruote
munito di contrassegno e di certificato di idoneità tecnico, in veicolo ad uso
pubblicitario, come si evince dalla foto allegata alla nota che si rimette in copia. Al
riguardo, non trovando alcun riferimento di ordine tecnico (peso e dimensioni
massimi ammessi), in grado di garantire una corretta trasformazione del veicolo di
cui trattasi dal punto di vista della sicurezza della circolazione stradale, è
convincimento dello scrivente che la trasformazione medesima risulti del tutto
illegittima. Tuttavia, al fine di rispondere compiutamente alla richiesta del suddetto
comando, si chiede se l’ipotesi appena riferita possa essere condivisa, ovvero se da
parte di codesta Superiore Sede l’allestimento di cui trattasi possa essere ritenuto
legittimo. Infine, si chiede se in sede di visita e prova ai sensi dell’art. 80 del C.d.S.,
l’esito della revisione del veicolo di cui trattasi debba essere “Ripetere”per difformità
della carrozzeria, ovvero da ritenere “Regolare”, posto che il certificato di idoneità
alla circolazione non riporta alcun riferimento alla carrozzeria”.
Con nota di cui al prot.n.22309/8/3 del 7 marzo 2007, il Ministero competente così
risponde all’UMC di Grosseto :
“Con riferimento alla nota suindicata, si comunica quanto segue.
Per i ciclomotori a tre ruote, sebbene possano essere adibiti, a norma dell’art.52 del
Codice della strada, anche al trasporto di cose, non è prevista la classificazione quali
veicoli per usi speciali. Pertanto, non si ritiene ammissibile l’allestimento ad uso
pubblicitario”.
17
---------☺ dal sito ASAPS ☺--------La pubblicità sui veicoli
Ultimamente vediamo sulle nostre strade e a autostrade sempre più
veicoli tappezzati di pubblicità, in particolare mi riferisco ad un tipo
di veicolo che è la "smart". Probabilmente per la tipologia dell'auto,
che di certo non passa inosservata, è quella che moltissime ditte,
discoteche, locali di intrattenimento, ecc..., scelgono da tappezzare
di pubblicità. Vi chiedo se non sia in contrasto con l'art. 23 C.d.S. il
fatto che spesso questi veicoli siano quasi completamente ricoperti
di scritte pubblicitarie, non limitandosi al solo logo e ragione sociale
come specifica il C.d.S.; è anche ipotizzabile che proprio per la loro
estrema particolarità possano indurre gli altri conducenti a
confusione e distrazione; se in considerazione di tali fatti si
concretizza la sanzione prevista dall'art. 23/11 C.d.S.
L'art. 57 del regolamento del codice della strada regolamenta le
fattispecie consentite di pubblicità sui veicoli, prevedendo che
quella per conto terzi può essere effettuata solamente a
determinate condizioni sui veicoli adibiti a taxi o trasporto pubblico.
Per quanto riguarda i veicoli non rientranti in queste due categorie,
è previsto che la pubblicità non possa essere effettuata a titolo
oneroso. Al di fuori di questa ipotesi sono applicabili le sanzioni di
cui all'art. 23 C.d.S. Al riguardo è stato sollevato - circa due anni fa
- ricorso alla Corte Costituzionale che non si è pronunciata
respingendo l'eccezione di costituzionalità in quanto non è previsto
che possa essere richiesto il giudizio sui regolamenti di esecuzione.
(asaps)
18
Autopubblicitarie:
un modo di eludere il divieto di pubblicità ne
estratto dall’articolo di Giovanni Fontana (*) , pubblicato sul n. 92
della rivista “Il Centauro” (gennaio 2005)
….
Il codice, vieta di apporre scritte od insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli, ma consente l’apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento
o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
Il divieto è giustificato dal forte potere distraente che un’eventuale
messaggio pubblicitario luminoso - spesso rafforzato dalla
variabilità del messaggio stesso, che i led luminosi consentono oggi
- può determinare e, non da meno, di ogni ed eventuale altro
disturbo alla sicurezza della circolazione stradale, che può derivare
dalla presenza di un’autopubblicitaria in circolazione: non da meno,
dal potenziale danno che potrebbe essere derivato dal distacco dei
sostegni della pubblicità o comunque delle interferenze che questi
potrebbero causare con le traiettorie degli utenti deboli e dei
conducenti dei veicoli in genere.
Non a caso, l’art. 57 del regolamento, stabilisce le forme di
pubblicità vietata e quelle consentite, mediante prescrizioni di
natura tecnica che riguardano proprio la tipologia degli impianti, le
dimensioni, le sporgenze, punti di installazione, ecc.
Ma certamente, dà luogo anche a delle forti limitazioni all’esercizio
della pubblicità, prevedendo - così come segnalato da alcuni giudici
di pace - l’introduzione nell’ordinamento giuridico di divieti non
previsti dalla fonte primaria. Fatto questo, che di per sé determina
l’illegittimità della norma da ultimo citata, se non fornendo una
diversa interpretazione che non si ponga in contrasto con l’art. 23
più volte citato, norma, quest’ultima, che costituisce la disposizione
di legge di rango superiore. Da qui l’interessante argomentazione
fornita dal Tribunale di Udine, nella Sent. n° 688/01 del 26 marzo
19
2001, con la quale si conclude che nel disciplinare le caratteristiche
di natura tecnica che possono far insorgere situazioni pericolose per
la circolazione stradale, proprio al fine di evitare che ogni singolo
veicolo privato possa trasformarsi in strumento di pubblicità con
inevitabile pericolo per la circolazione stradale, l’art. 57 ha posto il
divieto di pubblicità non luminosa su veicoli se svolta per conto terzi
e a titolo oneroso. Conseguendone ulteriormente che l’imprenditore
non rientrerebbe, dunque, nel fenomeno che l’art. 57 intende
limitare, giacché la sua attività sarebbe svolta in forma di impresa e
non anche come privato. Non neghiamo che facciamo fatica a
condividere quest’ultimo assunto; ma certamente, rileggendo bene
la disposizione prevista dall’art. 57, comma 1 del regolamento, ci
accorgiamo ben presto, che se la pubblicità sulle autovetture
private è consentita unicamente per l'apposizione del marchio e
della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo,
l’apposizione della pubblicità non luminosa, su ogni altro veicolo eccezion fatta per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea
(art. 57, comma 2, reg.) ed i veicoli adibiti al servizio taxi (art. 57,
comma 3, reg.) - è effettivamente consentita (dunque non
necessita di preventiva autorizzazione) unicamente se non
effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con
sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo
sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo
61 del codice.
Una sorta di petizione di principio, ci ha portato ad affermare che la
norma che si ricavava dalla lettura del comma 1, testé citato,
comportava necessariamente, di identificare i veicoli oggetto di
regolamentazione pubblicitaria nelle autopubblicitarie e per mostre
pubblicitarie di cui alla lett. g) del comma 2, dell’art. 203 reg.
proprio al fine di evitare che da un esercizio indiscriminato di questi
veicoli, da parte delle imprese pubblicitarie, potesse derivare un
aumento della densità pubblicitaria sulle strade. L’interpretazione
non era così fuorviante, giusta la necessità di limitare il potere
distraente dell’esercizio della pubblicità sulle strade ed anche in
ragione delle precise forme pubblicitarie previste e consentite per
gli autobus ed i taxi. Non a caso, anche lo stesso organo giudicante
sollevò la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 Ord.
Pretore di Padova, 24 maggio 1998, rispetto alla quale la Corte
Cost. con ord. 8-19 novembre 1999, n. 430 si limitò a dichiarare la
propria incompetenza, trattandosi di norma regolamentare, nella
20
parte in cui non consentiva, alle medesime condizioni prescritte, la
pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli
adibiti a trasporto di linea ed a taxi. Probabilmente, anche in quel
caso, v’è stata una perdita d’attenzione (non a caso, si parla di
pubblicità) sul vero e proprio oggetto di regolamentazione dalla
norma - la pubblicità stradale, appunto - a vantaggio (o a
svantaggio, dipende dai punti di vista) del veicolo utilizzato per
esercitare la pubblicità.
Ribaltando, oggi, il mio modo di aver letto ieri, la questione qui
sollevata, sarei portato ad affermare, invece, che proprio l’aver
previsto una netta regolamentazione delle forme pubblicitarie
previste - quindi, vietate - per i veicoli indicati al secondo ed al
terzo comma dell’art. 57 del regolamento, si è voluto limitare che
con l’utilizzazione di questi innumerevoli veicoli, potesse essere
notevolmente aumentata la densità di pubblicità sulle strade, in
modo tale da innalzare il relativo potere distraente. All’opposto, per
ogni altro veicolo, purché utilizzato nell’ambito di un rapporto di
impresa, le limitazioni restano quelle previste dal comma 1, 4 ss.
dell’art. 57 citato. Ciò che più conta, che il veicolo utilizzato per il
trasporto della pubblicità, appartenga, o comunque sia in uso al
medesimo soggetto pubblicizzato.
Sottolineo la forte evoluzione di questo pensiero, rispetto a quanto
già esposto in esito a “Il controllo della pubblicità sui veicoli”, in
poliziamunicipale.it, rispetto al quale richiamo e confermo, per
maggior chiarezza, quanto riferito in ordine alla destinazione d’uso
dei veicoli da adibire alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. PUBBLICITA’ SUI VEICOLI E PUNTI VIETATI
Due sono gli aspetti che giova adesso sottolineare:
- che la pubblicità è vietata in determinati punti;
- che la sosta, è uno dei momenti della circolazione;
- che i veicoli, sono destinati a circolare.
Rispetto al primo dei tre “dogmi” citati, come già detto, unico
organo derogatore è l’ente proprietario della strada.
21
Per sosta, si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del
conducente (art. 157, comma 1, lett. c) c.d.s.) ed un veicolo che
sosta o staziona in una determinata area delimitata (parcheggio)
della sede stradale, lo può fare, senza che esista, in concreto, un
ben definito discrimine tra sosta, parcheggio ed occupazione del
suolo pubblico.
Ora, laddove è vietata la collocazione di un impianto pubblicitario,
ci domandiamo se è altresì vietata la sosta di un veicolo che
trasporta pubblicità; ritenendo che ciò consentendo, sarebbe
sostanzialmente eluso il divieto imposto dalla norma. Peraltro, da
un’attenta lettura dell’art. 51 del regolamento, in combinato
disposto con l’art. 157 s. del nuovo codice della strada, si è portati
senz’altro a concludere che in questi punti - trattandosi di sede
stradale - è ben difficile ammettere la sosta di ogni veicolo, ivi
compreso quello adibito al trasporto della pubblicità; del resto, se
questo stesso veicolo fosse collocato fuori dalla sede stradale, non
si potrebbe più parlare di sosta, tanto meno di circolazione
stradale: dunque, il veicolo fungerebbe da mero supporto del
messaggio pubblicitario che, in quanto vietato, potrebbe essere
sanzionato.
Quindi, a parere di chi scrive, resta difficile vietare ad un veicolo
adibito al trasporto della pubblicità di poter sostare laddove ogni
altro veicolo può sostare. Con specifico riferimento alle
autopubblicitarie, resta ancor più difficile farlo, giacché a suffragio
del nostro atto di accertamento, dovremmo dimostrare che il
veicolo, appositamente costruito per effettuare pubblicità durante la
circolazione, una volta lasciato in sosta, possa trasformarsi in
impianto fisso.
Infatti, come sottolineato dal Giudice di Pace di Pontassieve (Sent.
N° 263/02 del 26.09.02), in sede di opposizione a sanzione
amministrativa, l’onere della prova in ordine alla responsabilità
dell’autore della violazione spetta alla pubblica amministrazione ed
il giudice, in mancanza, deve accogliere il ricorso. Come
ulteriormente sottolineato dal Giudice di Pace di Firenze (6
dicembre 2002), tale onere di prova coincide con la dimostrazione
che il protrarsi della sosta del veicolo, oltre i limiti della
22
ragionevolezza, ciò comportando un costante ed assiduo controllo
della sosta, mediante succedanei atti di accertamento, anche
inequivocabilmente suffragati dalla certezza che il veicolo non abbia
subito spostamenti, tra un atto di accertamento e l’altro.
4. CONCLUSIONI
Se è da idioti non cambiare mai idea, la coerenza dei
comportamenti ci deve portare anche a trovare il giusto equilibrio
tra l’apparenza e la realtà delle cose.
Con questo mio intervento, credo di avere raggiunto questa
consapevolezza, nell’altalena dei momenti che hanno comunque
reso dubbioso il mio percorso e l’evoluzione sul tema del mio
pensiero.
Quello che si richiede, dunque, durante un controllo di polizia
stradale, è innanzitutto la coincidenza tra messaggio pubblicitari e
soggetto
che
fa
uso,
in
concreto,
della
pubblicità.
Quello che si richiede, per vietare l’esercizio della pubblicità a chi
pubblicizzi se stesso a mezzo di un’autopubblicitaria o comunque,
con un veicolo che abbia le caratteristiche idonee per sostenere il
messaggio pubblicitario, durante la sosta, è di valutare la regolarità
della sosta, in primis e se comunque, il regolamento comunale
vieta, in quella determinata area particolari forme di pubblicità,
quali quelle realizzate a mezzo di veicoli.
Nessuno vieta - se non per manifesta irragionevolezza del
provvedimento adottato - all’ente proprietario della strada o al
comune, di limitare le forme pubblicitarie, ancorché consentite,
quando ciò è giustificato da ragioni di pubblico interesse, non
necessariamente coincidenti con la salvaguardia della sicurezza
della circolazione stradale ma, vieppiù, con qualsivoglia altro valore
che si intende tutelare, mediante lo strumento del regolamento
comunale (dd.Lgs. 507/93 e 446/97): in tal caso, comunque, quoad
poenam, saranno comunque applicate le sanzioni previste dall’art.
23 c.d.s., in concorso con gli artt. 23 e 24 del d. Lgs. 507/93.
i punti vietat
(*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU); docente
presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di
23
Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago
(www.civita.net).
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► Come viene affrontato oggi il problema dalle Amministrazioni Comunali ◄
Il caso Cremona: “ introdotto il divieto di pubblicità su veicoli in sosta “
(Comunicato stampa del 21 Nov 2003)
Tenuto conto del piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche
affissioni e del relativo regolamento di attuazione, rilevato che in questo
regolamento non viene disciplinata la materia della pubblicità per conto terzi su
veicoli, cosiddetta itinerante, nella fattispecie di quanto i predetti veicoli si trovano
stabilmente in sosta prolungata in aree nelle quali la stessa è consentita; atteso che,
poiché in questo caso la pubblicità sui veicoli non avviene in forma itinerante ma il
veicolo si trova stabilmente in sosta prolungata in aree nelle quali la stessa è
consentita, per cui si realizza in concreto una situazione di ingiusto vantaggio della
pubblicità itinerante rispetto a quella stanziale degli impianti pubblicitari fissi e
temporanei disciplinati dal piano generale degli impianti pubblicitari e soggetti ad
autorizzazione comunale; ritenuto che, per ovviare a tale inconveniente, è
opportuno prevedere, nel regolamento comunale inerente il piano generale degli
impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, un esplicito divieto per queste
particolari forme pubblicitarie, finalizzato alla tutela degli interessi ambientali,
artistici, nonché ad eliminare situazioni di ingiusto vantaggio della pubblicità
impropriamente itinerante rispetto a quella stanziale, dal momento che, di fatto, si
creano illegittimamente impianti analoghi a quelli fissi e temporanei; atteso che
tale situazione, sfuggendo al regime autorizzatorio, non consente di verificare il
rispetto delle distanze tra impianti e delle limitazioni e condizioni generali previste
dal regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari e delle
pubbliche affissioni, determinando in concreto una situazione di concorrenza sleale
tra operatori; accertata l'esistenza di esigenze di pubblico interesse rintracciabili
nella tutela degli interessi ambientali ed estetici e nella tutela della concorrenza
leale tra operatori; ritenuto che la pubblicità itinerante, prevista e disciplinata dal
Codice della Strada, quando non circola ma sosta, anche in zone dove è consentita,
diventa in concreto stanziale e pertanto assimilabile nei fatti agli impianti fissi a
carattere temporaneo, disciplinati dal regolamento del piano generale degli
impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni; il Consiglio Comunale, nelle
scorse settimane, ha deliberato all'unanimità che è vietata la pubblicità effettuata
mediante la sosta dei veicoli. Su questi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere
rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Questo divieto è
entrato in vigore dal 10 novembre.
24
Risoluzione n. 2/Dpf del 26 maggio 2004
Non paga nessuna imposta
la pubblicità sui veicoli
L'esenzione riguarda non solo i mezzi di proprietà della ditta
ma anche quelli che sono stati presi a noleggio o in leasing
L'articolo 13 del Dlgs n. 507/93 disciplina la pubblicità effettuata con i veicoli:
l'imposta è dovuta "per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto".
L'articolo 5-bis della legge n. 16/2002, di conversione del decreto legge n. 452/2001,
ha aggiunto al suddetto articolo 13 il comma 4-bis: "l'imposta non è dovuta altresì
per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".
Premesso il descritto quadro normativo, la nota di prassi in commento (risoluzione n.
2/Dpf del 26 maggio 2004) ha inteso fornire chiarimenti ulteriori in merito al campo
di applicazione della esenzione di cui al già citato comma 4-bis.
Sulla questione in esame, peraltro, il dipartimento delle Politiche fiscali già si era
espresso con la circolare n. 2/Dpf del 18 aprile 2002, spiegando che l'esenzione in
parola si estendeva fino a ricomprendere, oltre che i soggetti svolgenti attività
prevalente di produzione di beni e servizi, e solo in via sussidiaria e strumentale
quella di trasporto degli stessi, anche quelli esercenti il trasporto per conto terzi,
originariamente non ricompresi nella primigenia formulazione del menzionato
articolo 13.
Ad avviso del dipartimento appare, pertanto, evidente l'intento del legislatore di
ampliare la portata operativa dell'esenzione dall'imposta, circoscrivendone e
limitandone gli effetti alla indicazione della ditta e all'indirizzo della stessa.
Nell'ambito della norma agevolativa sono attratte sia le imprese di autotrasporto, che
svolgono detta attività per conto terzi con mezzi propri, sia le imprese che esercitano
il trasporto in chiave meramente accessoria rispetto all'oggetto della propria attività
consistente nella produzione di beni e servizi, utilizzando l'indicazione della propria
ditta e del proprio indirizzo su mezzi a esse appartenenti. Non solo: l'esenzione può
finanche riguardare, oltre che l'indicazione della ditta e dell'indirizzo, anche il
marchio della stessa, purché esso consenta l'identificazione dell'impresa stessa.
Ma la risoluzione in esame va oltre. Essa, infatti, precisa che l'esenzione può
legittimamente applicarsi non solo a quei mezzi di proprietà delle imprese, ma anche
25
a quei veicoli detenuti da esse senza il vincolo della proprietà, ad esempio rientranti
nella loro disponibilità per effetto di un contratto di noleggio o di leasing.
D'altronde, lo stesso dato testuale del comma 4-bis dell'articolo 13 della legge n.
507/93 non opera alcuna discriminazione in merito alla diversa titolarità giuridica dei
veicoli, atteso che l'esenzione, a mente della citata norma, investe tutti i beni
"utilizzati" per il trasporto che effettuano la pubblicità. Per avvalorare tale opinione, il
dipartimento richiama il terzo comma dell'articolo 13, che annovera, fra i beni che
beneficiano dell'esenzione di cui al successivo comma 4, sia i beni di proprietà
dell'impresa, sia i beni che sono "adibiti ai trasporti per suo conto".
Una ulteriore problematica esaminata dalla risoluzione n. 2 dello scorso 26 maggio
riguarda l'impossibilità di applicare l'esenzione in parola nei comuni che, in luogo
dell'imposta comunale sulla pubblicità, hanno optato per l'applicazione del canone di
installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Il dicastero argomenta il proprio diniego
a eventuali ipotesi favorevoli all'estensione dell'esenzione anche quando si è in
presenza del canone, sottolineando che l'agevolazione esaurisce e limita la portata dei
suoi effetti esclusivamente nell'ambito della legge n. 507/93, che disciplina l'imposta
di pubblicità, essendo il canone estraneo a detta normativa, dal momento che risulta
regolato dall'articolo 62 del Dlgs n. 446/97.
A tal proposito, e a sostegno della propria tesi, il dipartimento soggiunge che la
fattispecie rappresentata dai veicoli non rientra nell'oggetto impositivo del canone,
atteso che quest'ultimo attiene a tutte quelle iniziative pubblicitarie che sono
suscettibili di incidere sull'arredo urbano e sull'ambiente. Nel caso di specie, i veicoli,
non costituendo mezzi pubblicitari aventi le sopra descritte caratteristiche, definite
normativamente dal Dlgs 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e dal relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr 16.12.1992, n. 495), non possono
essere conseguentemente sottoposti all'assolvimento del canone.
E per concludere si deve sapere che …
… per i veicoli adibiti a uso pubblico, l'imposta è dovuta al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana
l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e
fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, c. 2,
D.Lgs. n. 507/1993).
… l'imposta è dovuta per anno solare (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993):
- al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza
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- ovvero, al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla
data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;
… l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purché (art. 13, c. 4, D.Lgs. n. 507/1993):
- sia apposta non più di due volte;
- e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per
conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art.
13, c. 4-bis, D.Lgs. n. 507/1993).
Ezio Bassani
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