Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DEL SERVIZIO BIENNALE
DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELL’AZIENDA REGIONALE D.S.U.
TOSCANA.
GARA N°- 5894313
LOTTO N.1 FIRENZE CIG 6083504A4E
LOTTO N.2 PISA
CIG 60835196B0
LOTTO N.3 SIENA
CIG 60835239FC
Art. 1 – Definizioni
Per “Impresa”, “Ditta” o “Fornitore” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria del servizio di cui al
presente Capitolato speciale d’appalto.
Per “Stazione appaltante”, “Azienda” o “Committente” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana che affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato
speciale d’appalto (CSA).
Art. 2 – Oggetto e obiettivi dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la manutenzione (per esempio sfalcio erba, potatura, rimonda secco ed
abbattimento alberature secche) delle aree a verde relativamente agli uffici e alle residenze
universitarie delle sedi aziendali di Firenze Lotto n.1, Pisa Lotto n.2 e Siena Lotto n.3 dell’Azienda DSU
Toscana, come specificato nell’allegato Capitolato Tecnico al presente CSA.
I servizi dovranno essere forniti sulla base della programmazione specificata nel seguito del presente
capitolato in base a “Servizi per Prestazioni Ordinarie”, rientrano in questa categoria tutte le
prestazioni continuative periodiche e gli interventi di ripristino di lieve entità, o a seguito di specifiche
richieste del Committente in base a “Servizi per Prestazioni su Richiesta”, relativi a tutti i servizi
non compresi nelle Prestazioni Ordinarie, pertanto prestazioni integrative straordinarie erogate su
richiesta dal Committente, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare
evento.
Sono da considerarsi servizi per Prestazione su Richiesta tutti gli interventi svolti a seguito di specifica
richiesta del Committente e quindi non poste nell’ordinarietà del servizio e/o non programmabili in
quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità. Tali prestazioni
dovranno essere eseguite esclusivamente come integrazioni delle attività per servizi di prestazione
ordinaria e/o a seguito di regolare Ordine di Intervento espressamente autorizzato dall’Azienda. Il
servizio dovrà comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dal Committente.
Resta inteso che, qualora sia richiesta al Fornitore la fornitura di ponteggi, autoscale o quant’altro non
espressamente citato per l’effettuazione di determinate attività i costi per il nolo di tali attrezzature
sono a carico della Ditta.
Art. 3 –Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è quello dall’offerta economica della ditta risulta aggiudicataria per ogni singolo
lotto.
L’importo presunto complessivo biennale a base di gara ammonta a € 129.640,00 oltre I.V.A. di legge,
così suddiviso per lotti:
LOTTO N.1 FIRENZE € 59.740,00 oltre IVA
LOTTO N.2 PISA
€ 36.680,00 oltre IVA
LOTTO N.3 SIENA
€ 33.220,00 oltre IVA.
Il Committente pagherà solo le prestazioni effettivamente eseguite.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del Personale, le spese ed ogni altro
onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
Art. 4 – Durata dell’appalto
L’appalto ha durata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data in esso
prevista di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva alla data di stipula. Il Committente
si riserva la facoltà di affidare, a suo insindacabile giudizio, all’Impresa, ai sensi dell’articolo 57,
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. la ripetizione del servizio in oggetto per un
ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla scadenza del servizio originario.
La Ditta aggiudicataria pe ciascun lotto è tenuta a garantire la prestazione agli stessi patti e condizioni
fino all’individuazione del nuovo contraente.
Il Committente si riserva la facoltà in caso di urgenza di richiedere l’esecuzione anticipata in pendenza
della stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 5 – Modalità di esecuzione dell’appalto
Nella denominazione “aree a verde” sono compresi i tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le
superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi
all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio.
Si fa presente che sono a carico del Fornitore, sia per i servizi di prestazione ordinaria che per quelli
per prestazione su richiesta, tutti i prodotti di consumo quali concimi, insetticidi, fungicidi nonché le
attrezzature necessarie all’esecuzione delle varie attività.
Sono inoltre a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante
dalla lavorazione delle aree verdi nonché la pulizia dei luoghi.
È onere del Committente:

la messa a disposizione, quando possibile, del Fornitore di un adeguato impianto di irrigazione
ove necessario;

la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura necessaria
allo svolgimento del servizio.
Servizi a Prestazioni Ordinarie
I servizi di prestazione ordinaria, finalizzati al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a
verde indicate nel Capitolato Tecnico, comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde
oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle
normali potature di tutte le essenze arboree;

la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del
servizio;

l’eliminazione del muschio eventualmente formatosi presso fogne, pozzetti, muri, ecc.;

la pulizia, ove presenti, degli scannafossi con eventuale rimozione di carogne di animali;

diserbo manuale delle aree inghiaiate (ove presenti);

il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma simili a
quelle che dovessero seccarsi, per cause naturali o imprevedibili ad eccezione di cause di forza
maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici eccezionali,
calamità naturali, etc.;

il rimpiazzo delle piante interne presso le residenze della A.O.T. di Firenze;

la fornitura delle sementi;

il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Direttore
dell’esecuzione del contratto di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altro intervento
da adottarsi sulle piante pericolanti;

la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di
complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.);

il trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni oggetto del
servizio;

la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione presenti e loro manutenzione in caso di
utilizzo.
Il Fornitore dovrà prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvederà, qualora lo
ritenesse necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera eventuale di
impianti non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell’appalto senza oneri
aggiuntivi da parte del Committente.
Le irrigazioni dovranno essere comunque garantite ed effettuate dal Fornitore anche con ausilio di
autobotti anche in assenza di impianti di irrigazione ed in caso si verificassero carenze di afflussi
idrici.
Il Capitolato tecnico indica per ogni sede le attività necessarie fra quelle sotto indicate e le relative
frequenze; il numero degli interventi indicato per le aree verdi deve essere considerato minimo fermo
restando l’impegno del Fornitore a mantenerle nel miglio aspetto, integrando pertanto se necessario,
senza ulteriori compensi, le operazioni richieste.
Attività previste
MANUTENZIONE PRATI
Falciatura
L’intervento, eseguito a regola d’arte, potrà essere effettuato sia con mezzi meccanici che a mano.
In entrambi i casi si dovrà eseguire il taglio a 3-5 cm al di sopra del colletto della vegetazione erbacea.
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Particolare attenzione dovrà essere posta nel non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base
delle piante arboree od arbustive.
L’erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa, salvo diverse disposizioni del Committente ;
tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura.
La frequenza degli interventi dovrà essere tale da mantenere l’altezza dell’erba non superiore a cm
6/7, e comunque un numero di interventi minimo di otto da effettuarsi con cadenza di almeno ogni 3
settimane dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno.
Raccolta foglie
Si dovrà provvedere alla raccolta delle foglie cadute ed alla pulizia anche dei vialetti, delle aree di
sosta e delle superfici prive di erba.
I cumuli di fogliame dovranno restare sui prati per il tempo strettamente necessario al completamento
delle operazioni, onde evitare danneggiamenti al manto erboso, e quindi opportunamente smaltiti.
La frequenza degli interventi dovrà essere tale da mantenere le superfici in modo appropriato e
decoroso, con un numero di interventi minimo di quattro annui da effettuarsi dal mese di ottobre al
mese di dicembre.
MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI
Lavorazione del terreno
Vangatura della porzione del terreno sottostante la proiezione della chioma, comprensiva del diserbo
manuale e della concimazione organico minerale in ragione di 500 gr/mq.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno.
Potatura in forma obbligata
L’intervento dovrà essere effettuato a mano avendo cura di mantenere forma e dimensioni proprie di
ogni singolo arbusto o gruppo di essi.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno.
Potatura in forma libera
L’intervento dovrà essere effettuato a mano mediante il taglio dei polloni maggiormente sviluppati.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno.
Potatura di produzione
L’intervento dovrà essere effettuato a mano sugli arbusti fioriferi nelle diverse epoche in relazione alle
caratteristiche di ogni singola specie, avendo cura di conservare la forma propria delle piante ed
operando da equilibrare la vegetazione e favorire l’emissione di gemme a fiore.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno.
MANUTENZIONE DEGLI ALBERI
Lavorazione del terreno
Vangatura della porzione del terreno sottostante la base della pianta, comprensiva del diserbo
manuale e della concimazione organico minerale in ragione di 300 gr per cadauna pianta.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno.
Potatura di contenimento
L’intervento dovrà prevedere il ridimensionamento delle ramificazioni troppo sviluppate e di quelle che
per forma od orientamento presentano rischi di rotture accidentali, allo stesso modo si dovranno
eliminare tutte le porzioni secche, malate o deperite.
Nell’esecuzione dei tagli ci si dovrà attenere, per quanto possibile, alla tecnica del taglio di ritorno
effettuando l’operazione in corrispondenza di un ramo secondario in grado di assolvere alla funzione di
cima.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno.
Per tutti gli esemplari è previsto:
Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
Si dovrà operare il controllo delle manifestazioni patologiche provvedendo alla tempestiva eliminazione
dei fenomeni onde evitarne la diffusione utilizzando i sistemi meccanici chimici e fisici di volta in volta
più opportuni avendo cura di utilizzare solo principi attivi consentiti, e che comunque non arrechino
danno a persone, animali e cose.
Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno.
Gestione impianti di irrigazione automatici
Nelle aree con presenza di impianti automatici e programmabili di irrigazione dei prati è compresa la
gestione (apertura e chiusura, regolazione centraline, etc.) con esclusione degli interventi manutentivi
per i quali verrà presentato un apposito preventivo che dovrà essere autorizzato dal Committente.
Annaffiatura
Nelle aree con assenza di impianti automatici il Fornitore dovrà garantire il servizio di annaffiatura
secondo le necessità rilevate.
Trattamenti antiparassitari
I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici devono essere effettuati con
appositi strumenti per raggiungere tutte le parti dell’albero, comprese le chiome più alte e le zone non
accessibili da automezzi.
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Si dovrà aver cura che le sostanze applicate non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò
dovesse accadere il trattamento dovrà essere ripetuto.
I presidi sanitari utilizzati dovranno appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 dando
preferenza alla applicazione di prodotti biologici.
Prestazioni su Richiesta
Comprende gli interventi non previsti tra quelli relativi ai servizi di prestazione ordinaria richiesti
espressamente dal Committente, che saranno contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara,
che dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di eventi e/o manifestazioni, il Committente potrà quindi richiedere al Fornitore, le specifiche
prestazioni per ornamenti con fiori e piante che verranno gestite come servizi per prestazione su
richiesta. Tali prestazioni sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo:
 spostamento di vasi e fioriere, presenti in qualsiasi zona di pertinenza il Committente, nella zona
interessata dall’evento/manifestazione;
 trasporto di fiori e piante dall’esterno fino alla zona interessata dall’evento/manifestazione;
 allestimento della zona interessata dall’evento/manifestazione secondo le specifiche impartite;
 ripristino delle condizioni iniziali.
Qualora si rendano necessari interventi non compresi nelle voci previste dal presente capitolato, il
Committente fatta una comparazione tra i prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria e quelli del mercato,
si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri eventuali offerenti.
Nel caso di interventi riferiti a prezzi offerti in sede di gara, questi saranno contabilizzati in ore di
mano d’opera effettivamente impiegate sul luogo di esecuzione, solo se inequivocabilmente
documentate, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature e alla fornitura dei materiali posti in
opera.
Art. 6 – Forniture materiali e utilizzo attrezzature
È compresa nel corrispettivo del servizio sopra elencato:
1. la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività;
2. il materiale di consumo per lo svolgimento del servizio;
3. la fornitura dei sacchi per la raccolta dei rifiuti.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE
relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”. E’ vietato l’uso di prodotti
tossici o corrosivi. I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati nella concentrazione prescritta.
L’appaltatore nell’espletamento del servizio potrà utilizzare macchinari di sua proprietà. Tutte le
macchine utilizzate per i servizi oggetto del presente Capitolato devono essere certificate in conformità
alla vigente normativa e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, in base alla loro
destinazione d’uso.
L’Impresa è responsabile della custodia sia delle proprie macchine ed attrezzature tecniche, sia dei
prodotti utilizzati; il Committente non è responsabile nel caso di eventuali danni operati alle
attrezzature ed alle persone.
Art.7 - Programmazione degli interventi e Gestione del servizio
Al momento dell’attivazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare uno specifico “Programma
esecutivo degli interventi” che illustri la calendarizzazione delle attività in base a quanto indicato nel
Capitolato Tecnico.
Art. 8–Verifica di conformità
Ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti
nel presente Capitolato e nel contratto.
Ai sensi dell’art. 314 comma 1 del DPR 207/2010 la verifica di conformità è effettuata dal Direttore
dell’esecuzione del contratto/Responsabile Unico del Procedimento (RUP) .
Art. 9 - Osservanza delle norme di legge e contrattuali
La ditta appaltatrice dovrà rispettare le vigenti norme assistenziali, previdenziali, assicurative e
garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti
collettivi di lavoro a favore dei prestatori di lavoro del settore. L’impresa è obbligata ad ottemperare a
tutti gli obblighi di legge verso i dipendenti, assumendo a suo carico gli oneri relativi.
L’impresa dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio,
l’assenza o la perdita delle suddette autorizzazioni costituisce causa di risoluzione automatica del
contratto in danno dell’impresa.
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La ditta si obbliga a rispettare le norme legislative, regolamentari o di contratto di lavoro, assumendo
a suo carico tutti gli oneri relativi.
Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere osservate, come disposto dal Testo Unico Sicurezza
Lavoro (D.Lgs. 81/2008), tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (DPR 547 del
27.04.55 e s.m.i.) nonché le disposizioni contenute nella legge n. 46/90 e s.m.i.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento del servizio dovrà adottare i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa
osservanza delle disposizioni in vigore in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni
ricadrà, pertanto, sulla Ditta stessa, restandone sollevato il Committente.
A richiesta del Committente la Ditta dovrà esibire i libri paga e matricola del Personale impiegato nel
servizio e provare di avere effettuato i versamenti contributivi previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 10 - Rinuncia all'aggiudicazione
Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito
cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad
intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi e all’incameramento della
cauzione.
Art. 11 - Penali e risoluzione
Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o
comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato a regola d’arte e in modo soddisfacente
l’esecutore del contratto sarà invitato dal Committente ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire
e/o rimuovere l’inadempimento nei tempi da concordare.
L’Impresa dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire, ove richieste giustificazioni dell’accaduto.
L’ottemperanza alle suddette prescrizioni non darà diritto ad alcun compenso in quanto fornite a
compensazione di un servizio negligente.
Tuttavia la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare penali in relazione alla gravità delle
inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria riconosce al Committente il diritto di applicare le seguenti penalità:
 penale pari ad € 100,00, in caso di mancato o non conforme intervento rispetto alle prescrizioni del
presente Capitolato.
Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione dell’appalto contesta alla Ditta, per iscritto, le
inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte
della Ditta di presentare entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della medesima contestazione le
eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa,
l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Capitolato. Gli importi
corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in
assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 13, che dovrà essere
integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione
presentata dalla Ditta non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per
l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo
all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in
ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il Direttore dell’esecuzione\RUP qualora il ritardo
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3
dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
La Ditta è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Azienda per l’avvio dell’esecuzione del
contratto; qualora l’operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
alla risoluzione del contratto.
L’Azienda si riserva di risolvere il contratto per grave e reiterato inadempimento dell’appalto previa
diffida ad adempiere. Qualsiasi contestazione o controversia non può costituire giustificata
motivazione per la sospensione o riduzione dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di
regolarità contributiva della Ditta negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell’articolo 135, comma 1,
del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni di calendario per la presentazione delle controdeduzioni. Ove
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l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi il subappaltatore, l’Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni di calendario per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone
contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8
del DPR 207/2010.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate
con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante.
Inoltre qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Committente accerti che la sua esecuzione
non procede secondo le condizioni stabilite, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale
l’Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risolto di diritto.
In caso di risoluzione, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al
successivo articolo --, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di
procedere ad un nuovo affidamento.
Al di fuori dei casi sopra specificati l’Azienda, nei casi in cui il Direttore dell’esecuzione accerta che
comportamenti della Ditta concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in
ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la
facoltà di risolvere il contratto.
Art. 12 – Altri casi di risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute alle obbligazioni poste a carico dell’Impresa, il
Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione del
contratto come previsto dall’art.136 del D.Lgs. 163/2006.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i
casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa;
b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) impiego di Personale non dipendente dell’Impresa;
e) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al Personale dipendente e/o mancata
applicazione dei contratti collettivi;
f) interruzione non motivata del servizio;
g) cessione del contratto a terzi;
h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
i) frode nell’esecuzione dell’appalto;
l) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato: applicazione di penali nell’anno pari al
10% dell’importo del contratto per lo stesso periodo;
m) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà o in uso al Committente;
n) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite,
ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Art. 13 - Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti l’aggiudicatario dovrà costituire prima della stipula del contratto
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata,
secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del
certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e
obblighi contrattuali soltanto a conclusione del periodo di garanzia.
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La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca
dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno della Ditta e l’escussione della cauzione provvisoria
presentata in sede di gara.
Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge,
all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.
L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere
al Personale dipendente della Ditta, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che
qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Art. 14 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e alla L.R.
38/2007 e s.m. nonché dell’art.70 del Regolamento di attuazione qualora la Ditta abbia indicato
nell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il
subappalto non può essere autorizzato. Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure
parzialmente, a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 116 del sopra citato D.Lgs. 163/2006.
Art. 15– Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e
attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei
proprio dipendenti.
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed
antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto
del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il
dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del
corrispettivo dovuto alla Ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi
predetti. In tal caso la Ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
La Ditta, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è
obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei
terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Azienda
che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla
Ditta restandone sollevata l’Azienda.
La Ditta esonera l’Azienda da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti
di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l’Azienda è
sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di
dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli
industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti
d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla
prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.,
La Ditta è tenuta a manlevare l’Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di
risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni
oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese
comprese quelle legali da esse derivanti.
La Ditta assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad
azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai
diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l’Azienda, ha diritto di richiedere al soggetto
aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Per le parti compatibili si applica l’art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni.
Art. 16 – Aumenti o diminuzioni
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della
prestazione originaria, dovute a chiusura o apertura di nuove residenze o mense universitarie, il
contraente è obbligato ma comunque entro il quinto del prezzo complessivo del contratto nei casi di
cui al comma 2 dell’art.311 del regolamento del Codice dei Contratti, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.
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Eventuali aumenti o diminuzioni superiori al quinto, non costituiscono motivo per l’Impresa di
risoluzione anticipata del contratto.
Art. 17 – Revisione Prezzi
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva,
decorso il primo anno, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente.
Art. 18 – Recesso
L’Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta .
In caso di recesso dell’Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per
allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 19 – Stipula del contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Le spese, saranno poste a carico della Ditta
aggiudicataria.
Allegati al presente capitolato:
“Capitolato tecnico” Lotto n.1, Lotto n.2, Lotto n.3.
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