Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELL’AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA. GARA N°- 5894313 LOTTO N.1 FIRENZE CIG 6083504A4E LOTTO N.2 PISA CIG 60835196B0 LOTTO N.3 SIENA CIG 60835239FC Art. 1 – Definizioni Per “Impresa”, “Ditta” o “Fornitore” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto. Per “Stazione appaltante”, “Azienda” o “Committente” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto (CSA). Art. 2 – Oggetto e obiettivi dell’appalto L'appalto ha per oggetto la manutenzione (per esempio sfalcio erba, potatura, rimonda secco ed abbattimento alberature secche) delle aree a verde relativamente agli uffici e alle residenze universitarie delle sedi aziendali di Firenze Lotto n.1, Pisa Lotto n.2 e Siena Lotto n.3 dell’Azienda DSU Toscana, come specificato nell’allegato Capitolato Tecnico al presente CSA. I servizi dovranno essere forniti sulla base della programmazione specificata nel seguito del presente capitolato in base a “Servizi per Prestazioni Ordinarie”, rientrano in questa categoria tutte le prestazioni continuative periodiche e gli interventi di ripristino di lieve entità, o a seguito di specifiche richieste del Committente in base a “Servizi per Prestazioni su Richiesta”, relativi a tutti i servizi non compresi nelle Prestazioni Ordinarie, pertanto prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta dal Committente, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. Sono da considerarsi servizi per Prestazione su Richiesta tutti gli interventi svolti a seguito di specifica richiesta del Committente e quindi non poste nell’ordinarietà del servizio e/o non programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità. Tali prestazioni dovranno essere eseguite esclusivamente come integrazioni delle attività per servizi di prestazione ordinaria e/o a seguito di regolare Ordine di Intervento espressamente autorizzato dall’Azienda. Il servizio dovrà comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dal Committente. Resta inteso che, qualora sia richiesta al Fornitore la fornitura di ponteggi, autoscale o quant’altro non espressamente citato per l’effettuazione di determinate attività i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico della Ditta. Art. 3 –Importo dell’appalto L’importo dell’appalto è quello dall’offerta economica della ditta risulta aggiudicataria per ogni singolo lotto. L’importo presunto complessivo biennale a base di gara ammonta a € 129.640,00 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso per lotti: LOTTO N.1 FIRENZE € 59.740,00 oltre IVA LOTTO N.2 PISA € 36.680,00 oltre IVA LOTTO N.3 SIENA € 33.220,00 oltre IVA. Il Committente pagherà solo le prestazioni effettivamente eseguite. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del Personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Art. 4 – Durata dell’appalto L’appalto ha durata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data in esso prevista di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva alla data di stipula. Il Committente si riserva la facoltà di affidare, a suo insindacabile giudizio, all’Impresa, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. la ripetizione del servizio in oggetto per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla scadenza del servizio originario. La Ditta aggiudicataria pe ciascun lotto è tenuta a garantire la prestazione agli stessi patti e condizioni fino all’individuazione del nuovo contraente. Il Committente si riserva la facoltà in caso di urgenza di richiedere l’esecuzione anticipata in pendenza della stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Art. 5 – Modalità di esecuzione dell’appalto Nella denominazione “aree a verde” sono compresi i tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio. Si fa presente che sono a carico del Fornitore, sia per i servizi di prestazione ordinaria che per quelli per prestazione su richiesta, tutti i prodotti di consumo quali concimi, insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all’esecuzione delle varie attività. Sono inoltre a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree verdi nonché la pulizia dei luoghi. È onere del Committente: la messa a disposizione, quando possibile, del Fornitore di un adeguato impianto di irrigazione ove necessario; la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura necessaria allo svolgimento del servizio. Servizi a Prestazioni Ordinarie I servizi di prestazione ordinaria, finalizzati al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a verde indicate nel Capitolato Tecnico, comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle normali potature di tutte le essenze arboree; la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio; l’eliminazione del muschio eventualmente formatosi presso fogne, pozzetti, muri, ecc.; la pulizia, ove presenti, degli scannafossi con eventuale rimozione di carogne di animali; diserbo manuale delle aree inghiaiate (ove presenti); il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma simili a quelle che dovessero seccarsi, per cause naturali o imprevedibili ad eccezione di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc.; il rimpiazzo delle piante interne presso le residenze della A.O.T. di Firenze; la fornitura delle sementi; il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Direttore dell’esecuzione del contratto di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altro intervento da adottarsi sulle piante pericolanti; la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.); il trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni oggetto del servizio; la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione presenti e loro manutenzione in caso di utilizzo. Il Fornitore dovrà prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvederà, qualora lo ritenesse necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera eventuale di impianti non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell’appalto senza oneri aggiuntivi da parte del Committente. Le irrigazioni dovranno essere comunque garantite ed effettuate dal Fornitore anche con ausilio di autobotti anche in assenza di impianti di irrigazione ed in caso si verificassero carenze di afflussi idrici. Il Capitolato tecnico indica per ogni sede le attività necessarie fra quelle sotto indicate e le relative frequenze; il numero degli interventi indicato per le aree verdi deve essere considerato minimo fermo restando l’impegno del Fornitore a mantenerle nel miglio aspetto, integrando pertanto se necessario, senza ulteriori compensi, le operazioni richieste. Attività previste MANUTENZIONE PRATI Falciatura L’intervento, eseguito a regola d’arte, potrà essere effettuato sia con mezzi meccanici che a mano. In entrambi i casi si dovrà eseguire il taglio a 3-5 cm al di sopra del colletto della vegetazione erbacea. 2 Particolare attenzione dovrà essere posta nel non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree od arbustive. L’erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa, salvo diverse disposizioni del Committente ; tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura. La frequenza degli interventi dovrà essere tale da mantenere l’altezza dell’erba non superiore a cm 6/7, e comunque un numero di interventi minimo di otto da effettuarsi con cadenza di almeno ogni 3 settimane dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno. Raccolta foglie Si dovrà provvedere alla raccolta delle foglie cadute ed alla pulizia anche dei vialetti, delle aree di sosta e delle superfici prive di erba. I cumuli di fogliame dovranno restare sui prati per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni, onde evitare danneggiamenti al manto erboso, e quindi opportunamente smaltiti. La frequenza degli interventi dovrà essere tale da mantenere le superfici in modo appropriato e decoroso, con un numero di interventi minimo di quattro annui da effettuarsi dal mese di ottobre al mese di dicembre. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI Lavorazione del terreno Vangatura della porzione del terreno sottostante la proiezione della chioma, comprensiva del diserbo manuale e della concimazione organico minerale in ragione di 500 gr/mq. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno. Potatura in forma obbligata L’intervento dovrà essere effettuato a mano avendo cura di mantenere forma e dimensioni proprie di ogni singolo arbusto o gruppo di essi. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno. Potatura in forma libera L’intervento dovrà essere effettuato a mano mediante il taglio dei polloni maggiormente sviluppati. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno. Potatura di produzione L’intervento dovrà essere effettuato a mano sugli arbusti fioriferi nelle diverse epoche in relazione alle caratteristiche di ogni singola specie, avendo cura di conservare la forma propria delle piante ed operando da equilibrare la vegetazione e favorire l’emissione di gemme a fiore. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno. MANUTENZIONE DEGLI ALBERI Lavorazione del terreno Vangatura della porzione del terreno sottostante la base della pianta, comprensiva del diserbo manuale e della concimazione organico minerale in ragione di 300 gr per cadauna pianta. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno. Potatura di contenimento L’intervento dovrà prevedere il ridimensionamento delle ramificazioni troppo sviluppate e di quelle che per forma od orientamento presentano rischi di rotture accidentali, allo stesso modo si dovranno eliminare tutte le porzioni secche, malate o deperite. Nell’esecuzione dei tagli ci si dovrà attenere, per quanto possibile, alla tecnica del taglio di ritorno effettuando l’operazione in corrispondenza di un ramo secondario in grado di assolvere alla funzione di cima. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in uno all’anno. Per tutti gli esemplari è previsto: Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere Si dovrà operare il controllo delle manifestazioni patologiche provvedendo alla tempestiva eliminazione dei fenomeni onde evitarne la diffusione utilizzando i sistemi meccanici chimici e fisici di volta in volta più opportuni avendo cura di utilizzare solo principi attivi consentiti, e che comunque non arrechino danno a persone, animali e cose. Il numero di interventi da effettuare è stabilito in due all’anno. Gestione impianti di irrigazione automatici Nelle aree con presenza di impianti automatici e programmabili di irrigazione dei prati è compresa la gestione (apertura e chiusura, regolazione centraline, etc.) con esclusione degli interventi manutentivi per i quali verrà presentato un apposito preventivo che dovrà essere autorizzato dal Committente. Annaffiatura Nelle aree con assenza di impianti automatici il Fornitore dovrà garantire il servizio di annaffiatura secondo le necessità rilevate. Trattamenti antiparassitari I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici devono essere effettuati con appositi strumenti per raggiungere tutte le parti dell’albero, comprese le chiome più alte e le zone non accessibili da automezzi. 3 Si dovrà aver cura che le sostanze applicate non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò dovesse accadere il trattamento dovrà essere ripetuto. I presidi sanitari utilizzati dovranno appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 dando preferenza alla applicazione di prodotti biologici. Prestazioni su Richiesta Comprende gli interventi non previsti tra quelli relativi ai servizi di prestazione ordinaria richiesti espressamente dal Committente, che saranno contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara, che dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di eventi e/o manifestazioni, il Committente potrà quindi richiedere al Fornitore, le specifiche prestazioni per ornamenti con fiori e piante che verranno gestite come servizi per prestazione su richiesta. Tali prestazioni sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo: spostamento di vasi e fioriere, presenti in qualsiasi zona di pertinenza il Committente, nella zona interessata dall’evento/manifestazione; trasporto di fiori e piante dall’esterno fino alla zona interessata dall’evento/manifestazione; allestimento della zona interessata dall’evento/manifestazione secondo le specifiche impartite; ripristino delle condizioni iniziali. Qualora si rendano necessari interventi non compresi nelle voci previste dal presente capitolato, il Committente fatta una comparazione tra i prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria e quelli del mercato, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri eventuali offerenti. Nel caso di interventi riferiti a prezzi offerti in sede di gara, questi saranno contabilizzati in ore di mano d’opera effettivamente impiegate sul luogo di esecuzione, solo se inequivocabilmente documentate, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature e alla fornitura dei materiali posti in opera. Art. 6 – Forniture materiali e utilizzo attrezzature È compresa nel corrispettivo del servizio sopra elencato: 1. la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività; 2. il materiale di consumo per lo svolgimento del servizio; 3. la fornitura dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”. E’ vietato l’uso di prodotti tossici o corrosivi. I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati nella concentrazione prescritta. L’appaltatore nell’espletamento del servizio potrà utilizzare macchinari di sua proprietà. Tutte le macchine utilizzate per i servizi oggetto del presente Capitolato devono essere certificate in conformità alla vigente normativa e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, in base alla loro destinazione d’uso. L’Impresa è responsabile della custodia sia delle proprie macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati; il Committente non è responsabile nel caso di eventuali danni operati alle attrezzature ed alle persone. Art.7 - Programmazione degli interventi e Gestione del servizio Al momento dell’attivazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare uno specifico “Programma esecutivo degli interventi” che illustri la calendarizzazione delle attività in base a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Art. 8–Verifica di conformità Ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e nel contratto. Ai sensi dell’art. 314 comma 1 del DPR 207/2010 la verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto/Responsabile Unico del Procedimento (RUP) . Art. 9 - Osservanza delle norme di legge e contrattuali La ditta appaltatrice dovrà rispettare le vigenti norme assistenziali, previdenziali, assicurative e garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro a favore dei prestatori di lavoro del settore. L’impresa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge verso i dipendenti, assumendo a suo carico gli oneri relativi. L’impresa dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio, l’assenza o la perdita delle suddette autorizzazioni costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno dell’impresa. 4 La ditta si obbliga a rispettare le norme legislative, regolamentari o di contratto di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere osservate, come disposto dal Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (DPR 547 del 27.04.55 e s.m.i.) nonché le disposizioni contenute nella legge n. 46/90 e s.m.i. La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento del servizio dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni in vigore in materia. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Ditta stessa, restandone sollevato il Committente. A richiesta del Committente la Ditta dovrà esibire i libri paga e matricola del Personale impiegato nel servizio e provare di avere effettuato i versamenti contributivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 10 - Rinuncia all'aggiudicazione Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi e all’incameramento della cauzione. Art. 11 - Penali e risoluzione Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato a regola d’arte e in modo soddisfacente l’esecutore del contratto sarà invitato dal Committente ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento nei tempi da concordare. L’Impresa dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire, ove richieste giustificazioni dell’accaduto. L’ottemperanza alle suddette prescrizioni non darà diritto ad alcun compenso in quanto fornite a compensazione di un servizio negligente. Tuttavia la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. La ditta aggiudicataria riconosce al Committente il diritto di applicare le seguenti penalità: penale pari ad € 100,00, in caso di mancato o non conforme intervento rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione dell’appalto contesta alla Ditta, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Ditta di presentare entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Capitolato. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 13, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Ai sensi dell’art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il Direttore dell’esecuzione\RUP qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. La Ditta è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Azienda per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’Azienda si riserva di risolvere il contratto per grave e reiterato inadempimento dell’appalto previa diffida ad adempiere. Qualsiasi contestazione o controversia non può costituire giustificata motivazione per la sospensione o riduzione dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Ditta negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni di calendario per la presentazione delle controdeduzioni. Ove 5 l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni di calendario per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia; - in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante. Inoltre qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Committente accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. In caso di risoluzione, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo --, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Azienda, nei casi in cui il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti della Ditta concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 136 del D.P.R. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Art. 12 – Altri casi di risoluzione del contratto Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute alle obbligazioni poste a carico dell’Impresa, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto come previsto dall’art.136 del D.Lgs. 163/2006. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) impiego di Personale non dipendente dell’Impresa; e) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al Personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; f) interruzione non motivata del servizio; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nell’esecuzione dell’appalto; l) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato: applicazione di penali nell’anno pari al 10% dell’importo del contratto per lo stesso periodo; m) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà o in uso al Committente; n) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Art. 13 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti l’aggiudicatario dovrà costituire prima della stipula del contratto cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali soltanto a conclusione del periodo di garanzia. 6 La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno della Ditta e l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge, all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al Personale dipendente della Ditta, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Art. 14 – Subappalto e divieto di cessione del contratto Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e alla L.R. 38/2007 e s.m. nonché dell’art.70 del Regolamento di attuazione qualora la Ditta abbia indicato nell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 116 del sopra citato D.Lgs. 163/2006. Art. 15– Obblighi e responsabilità dell’appaltatore L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La Ditta, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Ditta restandone sollevata l’Azienda. La Ditta esonera l’Azienda da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l’Azienda è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., La Ditta è tenuta a manlevare l’Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti. La Ditta assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l’Azienda, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Per le parti compatibili si applica l’art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni. Art. 16 – Aumenti o diminuzioni Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, dovute a chiusura o apertura di nuove residenze o mense universitarie, il contraente è obbligato ma comunque entro il quinto del prezzo complessivo del contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art.311 del regolamento del Codice dei Contratti, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni. 7 Eventuali aumenti o diminuzioni superiori al quinto, non costituiscono motivo per l’Impresa di risoluzione anticipata del contratto. Art. 17 – Revisione Prezzi Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, decorso il primo anno, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Art. 18 – Recesso L’Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta . In caso di recesso dell’Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Art. 19 – Stipula del contratto e spese contrattuali Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Le spese, saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria. Allegati al presente capitolato: “Capitolato tecnico” Lotto n.1, Lotto n.2, Lotto n.3. 8