Più in dettaglio, sul mercato italiano, gli obblighi di informativa societaria nei confronti del
pubblico, della Borsa e della Consob si riferiscono a:
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informazioni di tipo price sensitive, che hanno un’influenza pressoché immediata
sull’andamento nei corsi dei titoli quotati
pubblicazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e della relazione
trimestrale
informazioni sull’esercizio dei diritti connessi agli strumenti quotati (diritto al dividendo,
diritto di opzione, diritto di assegnazione gratuita)
comunicazioni relative a cambiamenti nella composizione degli organi sociali
comunicazioni relative agli assetti proprietari ed alle partecipazioni
In particolare, le società devono comunicare alla Borsa tutte le modifiche dell’Atto Costitutivo e le
modifiche statutarie rilevanti (variazione del capitale sociale, modifica della denominazione sociale,
dell’oggetto sociale, operazioni di raggruppamento e frazionamento, operazioni di fusione e
scissione).
Le informazioni societarie possono essere suddivise in due gruppi: informazioni periodiche ed
occasionali. Nelle prime rientrano tutte le informazioni relative all’andamento ordinario della società
(bilancio societario e relazioni trimestrali e semestrali). Nelle seconde rientrano i comunicati relativi
ad eventi quali una modifica dell’assetto proprietario, operazioni sul capitale, emissione di
strumenti finanziari, operazioni di ristrutturazione aziendale, operazioni di fusione, scissione e
acquisizione, assoggettamento a procedure concorsuali.
Indipendentemente dagli obblighi informativi (che costituiscono una forma di tutela degli
investitori), una tempestiva e completa comunicazione dell’emittente nei confronti del mercato e la
trasparenza informativa si ripercuotono positivamente sull’andamento dei titoli e sulla fiducia degli
investitori nei confronti del mercato e delle società in esso quotate.
Si parla di efficienza informativa del mercato finanziario, che garantisce che le informazioni siano
accessibili a tutti i soggetti che operano sul mercato stesso, assicurando bassi tempi di modifica
dei prezzi che inglobano le nuove informazioni. A tal fine le stesse società emittenti sono
caratterizzate dalla presenza al loro interno di un soggetto con funzione di investor relator, che
gestisce le relazioni con gli investitori, gli analisti e gli intermediari.
Cos’è il Circuito NIS (Network Information System)
La Borsa Italiana ha costituito un circuito telematico, il NIS appunto, per la diffusione al pubblico
delle informazioni societàrie previste dalla normativa vigente. Il circuito collega tra loro le società
emittenti aderenti al servizio, Borsa Italiana, la Consob e le Agenzie di stampa. Il collegamento al
NIS è obbligatorio per le società italiane che emettono azioni quotate sul Mercato Telematico
Azionario, sul Mercato Ristretto e sul Nuovo Mercato; è, invece, facoltativo per gli emittenti esteri e
per le società italiane quotate che emettono strumenti diversi dalle azioni. Gli emittenti immettono
le informazioni nel circuito e la Borsa Italiana le trasmette alla Consob, procede ad una loro verifica
e le diffonde alle agenzie e ai media collegati. Tutti i comunicati sono trasformati in Avvisi di Borsa,
archiviati e messi a disposizione dal NIS sul sito Internet di Borsa Italiana. Dal NIS gli emittenti
ricevono una comunicazione circa la ricezione delle informazioni da parte di almeno due agenzie di
stampa collegate.