Obblighi di adeguata verifica della clientela per la normativa

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Obblighi di adeguata verifica della
clientela per la normativa antiriciclaggio
Di Antonio Minervini
L’identificazione del cliente e del
titolare effettivo
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL
DECRETO LEGISLATIVO 231/2007
NUOVA DEFINIZIONE DEL REATO DI
RICICLAGGIO
LE PRINCIPALI NOVITA’
DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
LE
CATEGORIE PROFESSIONALI OBBLIGATE
- Dottori Commercialisti
- Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro
- Notai
N t i
- Avvocati
- Periti
- Consulenti
- Altri soggetti
Ch svolgono
Che
l
attività
tti ità in
i
materia di contabilità e
tributi
di servizi a
Prestatori Società e Trust
(
(società
i tà di elaborazione
l b
i
dati, ecc.)
Con il correttivo si chiarisce che sono obbligati
Le associazioni di categoriacategoria- i caf e i patronati
Le società di Revisione
I Revisori Contabili
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ART. 16
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
I professionisti osservano gli obblighi di
Adeguata Verifica della Clientela
nello svolgimento della propria attività professionale
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
ART. 16
ART
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
a)) Quando
Q
la p
prestazione p
professionale ha ad oggetto
gg
mezzi di p
pagamento
g
beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) Quando si eseguono prestazioni occasionali che comportano la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 euro, anche con operazioni frazionate;
c) Tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile;
d) Quando
Q
d vii è sospetto
tt di riciclaggio
i i l
i o di finanziamento
fi
i
t all terrorismo;
t
i
e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
ottenuti ai fini dell’identificazione;
dell’identificazione;
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ART. 18
CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE
DEL
CLIENTE
IDENTIFICAZIONE
DEL
TITOLARE
EFFETTIVO
OTTENERE
INFORMAZIONI
SULLA
PRESTAZIONE
SVOLGERE
UN CONTROLLO
COSTANTE
DELLE OPERAZIONI
Informazioni sulla prestazione e
controllo delle operazioni del cliente
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ART. 18
CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE
DEL
CLIENTE
IDENTIFICAZIONE
DEL
TITOLARE
EFFETTIVO
OTTENERE
INFORMAZIONI
SULLA
PRESTAZIONE
SVOLGERE
UN CONTROLLO
COSTANTE
DELLE OPERAZIONI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ADEGUATA
G
VERIFICA
C DELLA
CLIENTELA
NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA NON E’ IN
GRADO DI ASSOLVERE ALL’OBBLIGO
VIGE IL DIVIETO AD
EFFETTUARE L’OPERAZIONE
L OPERAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
I CLIENTI HANNO L’OBBLIGO DI FORNIRE AL
PROFESSIONISTA I DATI AGGIORNATI
Il profilo di rischio del cliente e gli
obblighi – semplificati o rafforzati –
di adeguata verifica della clientela
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ART. 20
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA e
PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE
L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
E’ ASSOLTO COMMISURANDOLO AL
PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
SEMPLIFICATI
OBBLIGHI
RAFFORZATI
OBBLIGHI
ORDINARI
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
SEMPLIFICATI
QUANDO IL CLIENTE E’
Poste Italiane S.p.a.
Istituto di moneta elettronica
Banca o ente finanziario
nazionale o europeo
Banca o ente finanziario
di altri Stati cooperativi
Ente di garanzia collettiva fidi
Uffi i d
Uffici
della
ll P
P.A.
A
IN CASO DI OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI
ADEGUATA VERIFICA
SI E’ ESONERATI DA:
Identificare l’eventuale
Titolare effettivo
Dell’operazione
Richiedere informazioni sullo
Scopo
p e sulla natura della
Prestazione professionale
Effettuare un controllo
Costante nel corso della
Prestazione professionale
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
RAFFORZATI
QUANDO IL CLIENTE
Non è presente
E’ politicamente esposto
E
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
RAFFORZATI
Nel caso in cui il cliente non è presente
p
a)) Accertare
A
l’identità
l’id i à del
d l cliente
li
tramite
i documenti,
d
i dati
d i supplementari
l
i
b) Adottare misure supplementari per la verifica dei dati ricevuti
c) Assicurarsi che il primo pagamento avvenga tramite un conto
presso un ente creditizio
intestato al cliente p
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
RAFFORZATI
Il cliente è politicamente esposto quando è persona
fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati
extracomunitari e occupa o ha occupato importante
carica pubblica
I propri familiari
diretti
Coloro con i quali tali persone
Intrattengono notoriamente
Stretti legami
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
OBBLIGHI
RAFFORZATI
Nel caso in cui il cliente è politicamente esposto
a) Stabilire adeguate procedure basate sul rischio in relazione al
cliente
b) Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio
e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione
c) Assicurare un controllo continuo e rafforzare del rapporto
continuativo o della p
prestazione professionale
p
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
ART. 19
L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo
sono effettuate contestualmente all’identificazione del cliente
Il cliente ai sensi dell’art. 21
Dichiara l’esistenza, eventuale,
di un diverso titolare
effettivo
Fornisce al professionista
le informazioni per
ll’identificazione
identificazione del titolare effettivo
Gli esoneri dall’obbligo
dall obbligo di adeguata
verifica della clientela
ALTRE
PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGO
DI “ADEGUATA VERIFICA”
• Docenze a corsi, convegni e simili
• Componente di organi di controllo in società destinatarie agli obblighi
antiriciclaggio
• Funzione di revisore in enti pubblici
• Funzione di sindaco in società o enti (senza incarico di revisione contabile)
• Incarico di
d curatore, commissario giudiziale
d l e commissario liquidatore
l
d
ecc.
• Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
• Incarico di recupero crediti
• Pareri
P
i giuridici
i idi i pro-veritate
it t
• Perizie e consulenze tecniche
OBBLIGHI PREVISTI PER I
PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
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ART. 16
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
Obblighi di
Adeguata Verifica della Clientela
per i REVISORI CONTABILI
La registrazione dei dati del cliente
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
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ART. 18
CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE
DEL
CLIENTE
IDENTIFICAZIONE
DEL
TITOLARE
EFFETTIVO
OTTENERE
INFORMAZIONI
SULLA
PRESTAZIONE
SVOLGERE
UN CONTROLLO
COSTANTE
DELLE OPERAZIONI
OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI
DECRETO LEGISLATIVO
231/2007
ART. 20
ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA e
PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE
L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
E’ ASSOLTO COMMISURANDOLO AL
PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE
LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE
L’art. 36 prevede l’obbligo di conservare i documenti
e registrare le informazioni acquisite adempiendo
all’obbligo di “adeguata verifica della clientela”
Onde consentire ogni eventuale indagine da
parte delle autorità competenti
LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE
La conservazione dei documenti, come la registrazione
dei dati
dati, è prevista per un periodo di 10 ANNI
dalla fine della prestazione professionale
La documentazione è conservata nel
FASCICOLO DEL CLIENTE
Contenuto del fascicolo del cliente
In linea di massima il fascicolo del cliente conterrà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotocopia del documento di riconoscimento
Fotocopia
p del codice fiscale
Fotocopia del certificato della Partita Iva
Visura camerale ( obbligatorio per le società)
Documentazione utile a dimostrare la possibilità degli
obblighi semplificati
Eventuale attestazione ex art. 30
Copia del mandato professionale
Dichiarazione del cliente sul titolare effettivo
Ogni altro documento utile a dimostrazione della regolare
attività svolta dal cliente
Il fascicolo del cliente
Va costantemente
aggiornato
Va conservato
rispettando la normativa
sulla protezione dei
dati personali
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA DEVE ESSERE ASSOLTO
COMMISURANDOLO AL RISCHIO ASSOCIATO
AL TIPO DI CLIENTE E ALLA TIPOLOGIA
DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO
ART. 22 D.LGS 231/2007
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA SI APPLICANO A TUTTI I NUOVI
CLIENTI, NONCHE’ PREVIA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO PRESENTE
PRESENTE, ALLA CLIENTELA GIA’
GIA
ACQUISITA
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