Obblighi di adeguata verifica della clientela per la normativa antiriciclaggio Di Antonio Minervini L’identificazione del cliente e del titolare effettivo LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 NUOVA DEFINIZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 LE CATEGORIE PROFESSIONALI OBBLIGATE - Dottori Commercialisti - Esperti Contabili - Consulenti del Lavoro - Notai N t i - Avvocati - Periti - Consulenti - Altri soggetti Ch svolgono Che l attività tti ità in i materia di contabilità e tributi di servizi a Prestatori Società e Trust ( (società i tà di elaborazione l b i dati, ecc.) Con il correttivo si chiarisce che sono obbligati Le associazioni di categoriacategoria- i caf e i patronati Le società di Revisione I Revisori Contabili OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I professionisti osservano gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela nello svolgimento della propria attività professionale OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI ART. 16 ART ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA a)) Quando Q la p prestazione p professionale ha ad oggetto gg mezzi di p pagamento g beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) Quando si eseguono prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche con operazioni frazionate; c) Tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile; d) Quando Q d vii è sospetto tt di riciclaggio i i l i o di finanziamento fi i t all terrorismo; t i e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione; dell’identificazione; OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO OTTENERE INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE SVOLGERE UN CONTROLLO COSTANTE DELLE OPERAZIONI Informazioni sulla prestazione e controllo delle operazioni del cliente OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO OTTENERE INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE SVOLGERE UN CONTROLLO COSTANTE DELLE OPERAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA G VERIFICA C DELLA CLIENTELA NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA NON E’ IN GRADO DI ASSOLVERE ALL’OBBLIGO VIGE IL DIVIETO AD EFFETTUARE L’OPERAZIONE L OPERAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I CLIENTI HANNO L’OBBLIGO DI FORNIRE AL PROFESSIONISTA I DATI AGGIORNATI Il profilo di rischio del cliente e gli obblighi – semplificati o rafforzati – di adeguata verifica della clientela OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 20 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E’ ASSOLTO COMMISURANDOLO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI SEMPLIFICATI OBBLIGHI RAFFORZATI OBBLIGHI ORDINARI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI SEMPLIFICATI QUANDO IL CLIENTE E’ Poste Italiane S.p.a. Istituto di moneta elettronica Banca o ente finanziario nazionale o europeo Banca o ente finanziario di altri Stati cooperativi Ente di garanzia collettiva fidi Uffi i d Uffici della ll P P.A. A IN CASO DI OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA SI E’ ESONERATI DA: Identificare l’eventuale Titolare effettivo Dell’operazione Richiedere informazioni sullo Scopo p e sulla natura della Prestazione professionale Effettuare un controllo Costante nel corso della Prestazione professionale ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI QUANDO IL CLIENTE Non è presente E’ politicamente esposto E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Nel caso in cui il cliente non è presente p a)) Accertare A l’identità l’id i à del d l cliente li tramite i documenti, d i dati d i supplementari l i b) Adottare misure supplementari per la verifica dei dati ricevuti c) Assicurarsi che il primo pagamento avvenga tramite un conto presso un ente creditizio intestato al cliente p ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Il cliente è politicamente esposto quando è persona fisica cittadina di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari e occupa o ha occupato importante carica pubblica I propri familiari diretti Coloro con i quali tali persone Intrattengono notoriamente Stretti legami ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI Nel caso in cui il cliente è politicamente esposto a) Stabilire adeguate procedure basate sul rischio in relazione al cliente b) Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione c) Assicurare un controllo continuo e rafforzare del rapporto continuativo o della p prestazione professionale p IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ART. 19 L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all’identificazione del cliente Il cliente ai sensi dell’art. 21 Dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo Fornisce al professionista le informazioni per ll’identificazione identificazione del titolare effettivo Gli esoneri dall’obbligo dall obbligo di adeguata verifica della clientela ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI “ADEGUATA VERIFICA” • Docenze a corsi, convegni e simili • Componente di organi di controllo in società destinatarie agli obblighi antiriciclaggio • Funzione di revisore in enti pubblici • Funzione di sindaco in società o enti (senza incarico di revisione contabile) • Incarico di d curatore, commissario giudiziale d l e commissario liquidatore l d ecc. • Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende • Incarico di recupero crediti • Pareri P i giuridici i idi i pro-veritate it t • Perizie e consulenze tecniche OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela per i REVISORI CONTABILI La registrazione dei dati del cliente OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 18 CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO OTTENERE INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE SVOLGERE UN CONTROLLO COSTANTE DELLE OPERAZIONI OBBLIGHI PREVISTI PER I PROFESSIONISTI DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 ART. 20 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E’ ASSOLTO COMMISURANDOLO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE L’art. 36 prevede l’obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo all’obbligo di “adeguata verifica della clientela” Onde consentire ogni eventuale indagine da parte delle autorità competenti LA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE La conservazione dei documenti, come la registrazione dei dati dati, è prevista per un periodo di 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale La documentazione è conservata nel FASCICOLO DEL CLIENTE Contenuto del fascicolo del cliente In linea di massima il fascicolo del cliente conterrà: • • • • • • • • • Fotocopia del documento di riconoscimento Fotocopia p del codice fiscale Fotocopia del certificato della Partita Iva Visura camerale ( obbligatorio per le società) Documentazione utile a dimostrare la possibilità degli obblighi semplificati Eventuale attestazione ex art. 30 Copia del mandato professionale Dichiarazione del cliente sul titolare effettivo Ogni altro documento utile a dimostrazione della regolare attività svolta dal cliente Il fascicolo del cliente Va costantemente aggiornato Va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DEVE ESSERE ASSOLTO COMMISURANDOLO AL RISCHIO ASSOCIATO AL TIPO DI CLIENTE E ALLA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO ART. 22 D.LGS 231/2007 GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SI APPLICANO A TUTTI I NUOVI CLIENTI, NONCHE’ PREVIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE PRESENTE, ALLA CLIENTELA GIA’ GIA ACQUISITA