567-568:Layout 3 8-10-2012 18:50 Pagina 567 C hiese nel mondo | GERMANIA Uscire dalla Chiesa Decreto generale della Conferenza episcopale tedesca Decreto generale Fra i cattolici tedeschi, i quali sostengono la loro Chiesa attraverso una tassa apposita, «chi, per una qualsiasi ragione, dichiara davanti all’autorità civile competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa… e il dovere di offrire il suo contributo materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti». La Chiesa istituzione e la Chiesa comunità di fede coincidono: per questo l’uscita comporta come conseguenza il non poter più ricevere i sacramenti e il non poter assumere incarichi e ministeri. Il Decreto generale della Conferenza episcopale tedesca sull’uscita dalla Chiesa, reso pubblico il 20 settembre con l’approvazione della Santa Sede ed entrato in vigore il 24 settembre, è tuttavia accompagnato da una Lettera che il parroco competente deve inviare alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione, per invitarla a un colloquio personale sui motivi della scelta. Rispetto al passato, non è più prevista automaticamente la scomunica per chi dichiara alle autorità civili la propria uscita dalla Chiesa cattolica. Stampa (20.9.2012) da sito web www.dbk.de. Nostra traduzione dal tedesco. IL REGNO - DOCUMENTI 17/2012 I. In seguito alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, gli stati tedeschi furono obbligati a provvedere alle necessità materiali e alle attività delle Chiese. Nel XIX secolo modificarono questo obbligo e introdussero l’imposta per la Chiesa (Kirchensteuer). Ora mediante il suo versamento gli stessi fedeli contribuiscono ai compiti della Chiesa. Per valorizzare il diritto fondamentale alla libertà religiosa e assicurare che nessuno venga considerato membro della Chiesa contro la sua volontà è stata offerta la possibilità di dichiarare, in base al diritto civile, l’«uscita dalla Chiesa». La dichiarazione di uscita della Chiesa davanti all’autorità civile competente costituisce come atto pubblico un abbandono cosciente e deliberato della Chiesa ed è una grave mancanza contro la comunione ecclesiale. Chi, per una qualsiasi ragione, dichiara davanti all’autorità civile competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa (Codice di diritto canonico, can 209 § 1) e il dovere di offrire il suo contributo materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti (CIC, can. 222, § 1, in collegamento con can. 1263). II. La dichiarazione di uscita dalla Chiesa preoccupa quest’ultima e la spinge a seguire con sollecitudine pastorale la persona che ha dichiarato la propria uscita. La dichiarazione di uscita dalla Chiesa produce i seguenti effetti giuridici. 1. La persona uscita dalla Chiesa: – non può ricevere i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia, della confermazione e dell’unzione degli infermi, tranne in pericolo di morte; – non può ricoprire alcun ministero ecclesiastico e svolgere alcuna funzione nella Chiesa; – non può essere padrino/madrina al battesimo e alla confermazione; – non può essere membro dei consigli parrocchiali e diocesani; – perde il diritto attivo e passivo di voto nella Chiesa; – non può essere membro delle associazioni pubbliche della Chiesa. 2. Per poter contrarre un matrimonio religioso le persone uscite dalla Chiesa devono chiedere all’ordinario del 567 567-568:Layout 3 8-10-2012 18:50 Pagina 568 C hiese nel mondo luogo il permesso per l’assistenza alla celebrazione del matrimonio. Questo presuppone la promessa di conservare la fede ed educare i figli nella Chiesa cattolica. 3. Alla persona uscita dalla Chiesa che non abbia manifestato prima della morte un qualche segno di pentimento possono essere negate le esequie cattoliche. 4. Alla persona che esercita un servizio nella Chiesa si applicano gli effetti previsti nel diritto relativo a tale servizio. 5. Alla persona uscita dalla Chiesa che esercitasse dei servizi in base a un’autorizzazione ecclesiastica deve essere ritirata l’autorizzazione. 6. L’autorità ecclesiastica invita coloro che hanno dichiarato l’uscita dalla Chiesa a un colloquio in vista del loro pieno reinserimento nella comunità ecclesiale. Esso mira a una riconciliazione con la Chiesa e a un ritorno al pieno esercizio dei diritti e dei doveri. Quando nel comportamento del fedele che ha dichiarato la propria uscita dalla Chiesa si può ravvisare un atto scismatico, eretico o apostatico, l’ordinario avrà cura di prendere le misure corrispondenti. La lettera pastorale indirizzata alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione di uscita (cf. allegato) e il colloquio non hanno alcun effetto sospensivo. Chiarificazioni: Nei Land della Repubblica federale tedesca, eccetto Brema, l’uscita dalla Chiesa avviene davanti a un’autorità civile; nel caso di Brema, in base alla sua legge regionale, davanti a un’autorità ecclesiastica. a 1. Consigli parrocchiali e diocesani sono, ad esempio, il Consiglio parrocchiale pastorale e il Consiglio presbiterale o il Consiglio per gli affari economici, nonché il Consiglio pastorale diocesano. Per l’appartenenza alle associazioni pubbliche della Chiesa cf. CIC, can. 316. a 2. Cf., al riguardo, CIC, can. 1071 in collegamento con il can. 1125. a 3. Cf., al riguardo, CIC, can. 1184 § 1, n. 3. a 4. Cf., al riguardo, «Ordinamento fondamentale del servizio ecclesiale nel quadro dei rapporti di lavoro nella Chiesa», art. 3, sez. 4 («Non è idoneo a nessun servizio nella chiesa chi s’impegna in attività ostili alla Chiesa o è uscito dalla Chiesa cattolica»; «Die deutschen Bischöfe» m. 51, 2008). a 5. S’intendono, ad esempio, la missio canonica per gli insegnanti di religione e il nihil obstat per i professori di teologia. Lettera pastorale Gentile signora…, egregio signor… ho appreso con rammarico che lei ha dichiarato la sua uscita dalla Chiesa cattolica davanti all’autorità civile competente. Come può facilmente comprendere, la sua decisione non mi lascia affatto indifferente. Mi piacerebbe parlare con lei dei motivi che l’hanno spinta a questo 568 IL REGNO - DOCUMENTI 17/2012 passo e, come pastore, ho anche il dovere di chiedere la motivazione per la sua uscita dalla Chiesa e procedere a un’adeguata valutazione. Infatti chi è stato battezzato nella Chiesa cattolica o è stato ricevuto in essa partecipa a suo modo alla missione di tutto il popolo cristiano nella Chiesa e nel mondo (cf. Lumen gentium, n. 31). I cristiani cattolici godono di tutti i diritti fondamentali per un’attiva partecipazione alla vita della Chiesa, ma questi diritti sono inseparabilmente collegati con il compimento dei doveri fondamentali nella comunità ecclesiale. Per incarico del vescovo, con questa lettera io devo anche informarla sulla valutazione dell’uscita dalla Chiesa e sugli effetti che essa produce in base al diritto canonico. La dichiarazione di uscita dalla Chiesa davanti all’autorità civile competente rappresenta come atto pubblico un abbandono cosciente e deliberato della Chiesa ed è una grave violazione della comunione ecclesiale. Chi dichiara davanti all’autorità civile competente la propria uscita dalla Chiesa, infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa (CIC, can. 209 § 1) e il dovere di offrire il suo contributo finanziario affinché la Chiesa possa adempiere alla sua missione (CIC, can. 222, § 1, in collegamento con can. 1263). La dichiarazione di uscita dalla Chiesa produce i seguenti effetti giuridici. Come persona uscita dalla Chiesa: – lei non può ricevere i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia, della confermazione e dell’unzione degli infermi, tranne in pericolo di morte; – non può ricoprire alcun ministero ecclesiastico e svolgere alcuna funzione nella Chiesa; – non può essere padrino/madrina al battesimo e alla confermazione; – non può essere membro dei consigli parrocchiali e diocesani (ad esempio il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio presbiterale o il Consiglio per gli affari economici, il Consiglio pastorale diocesano ecc.); – perde il diritto attivo e passivo di voto nella Chiesa; – non può essere membro delle associazioni pubbliche della Chiesa. Se volesse contrarre un matrimonio religioso dovrebbe anzitutto chiedere all’ordinario del luogo il permesso per l’assistenza alla celebrazione del matrimonio. Questo presuppone la promessa di conservare la fede ed educare i figli nella Chiesa cattolica. Le possono essere negate anche le esequie cattoliche, se non ha manifestato prima della morte un qualche segno di pentimento. Forse lei non ha misurato la portata della sua decisione e ora vorrebbe ritornare sui suoi passi. La invito a un colloquio per chiarire con me, o con un altro pastore cattolico, la sua scelta e i passi necessari. Ma anche se lei non pensa di cambiare la sua decisione, io sono interessato a un colloquio con lei e mi farebbe veramente piacere ricevere una sua risposta in merito. Cordiali saluti, IL PARROCO