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GERMANIA
Uscire
dalla Chiesa
Decreto generale
della Conferenza episcopale
tedesca
Decreto generale
Fra i cattolici tedeschi, i quali sostengono la loro Chiesa attraverso una
tassa apposita, «chi, per una qualsiasi
ragione, dichiara davanti all’autorità
civile competente la propria uscita
dalla Chiesa infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa…
e il dovere di offrire il suo contributo
materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti». La Chiesa istituzione e la Chiesa comunità di fede
coincidono: per questo l’uscita comporta come conseguenza il non poter
più ricevere i sacramenti e il non poter
assumere incarichi e ministeri. Il Decreto generale della Conferenza episcopale tedesca sull’uscita dalla Chiesa, reso pubblico il 20 settembre con
l’approvazione della Santa Sede ed entrato in vigore il 24 settembre, è tuttavia accompagnato da una Lettera che
il parroco competente deve inviare
alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver preso conoscenza della sua dichiarazione, per invitarla a un colloquio personale sui
motivi della scelta. Rispetto al passato, non è più prevista automaticamente la scomunica per chi dichiara
alle autorità civili la propria uscita
dalla Chiesa cattolica.
Stampa (20.9.2012) da sito web www.dbk.de.
Nostra traduzione dal tedesco.
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DOCUMENTI
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I. In seguito alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici,
gli stati tedeschi furono obbligati a provvedere alle necessità materiali e alle attività delle Chiese. Nel XIX secolo
modificarono questo obbligo e introdussero l’imposta per
la Chiesa (Kirchensteuer). Ora mediante il suo versamento
gli stessi fedeli contribuiscono ai compiti della Chiesa. Per
valorizzare il diritto fondamentale alla libertà religiosa e assicurare che nessuno venga considerato membro della
Chiesa contro la sua volontà è stata offerta la possibilità di
dichiarare, in base al diritto civile, l’«uscita dalla Chiesa».
La dichiarazione di uscita della Chiesa davanti all’autorità civile competente costituisce come atto pubblico un
abbandono cosciente e deliberato della Chiesa ed è una
grave mancanza contro la comunione ecclesiale. Chi, per
una qualsiasi ragione, dichiara davanti all’autorità civile
competente la propria uscita dalla Chiesa infrange il dovere
di preservare la comunione con la Chiesa (Codice di diritto
canonico, can 209 § 1) e il dovere di offrire il suo contributo
materiale affinché la Chiesa possa assolvere i suoi compiti
(CIC, can. 222, § 1, in collegamento con can. 1263).
II. La dichiarazione di uscita dalla Chiesa preoccupa
quest’ultima e la spinge a seguire con sollecitudine pastorale la persona che ha dichiarato la propria uscita.
La dichiarazione di uscita dalla Chiesa produce i seguenti effetti giuridici.
1. La persona uscita dalla Chiesa:
– non può ricevere i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia, della confermazione e dell’unzione degli infermi, tranne in pericolo di morte;
– non può ricoprire alcun ministero ecclesiastico e
svolgere alcuna funzione nella Chiesa;
– non può essere padrino/madrina al battesimo e alla
confermazione;
– non può essere membro dei consigli parrocchiali e
diocesani;
– perde il diritto attivo e passivo di voto nella Chiesa;
– non può essere membro delle associazioni pubbliche della Chiesa.
2. Per poter contrarre un matrimonio religioso le persone uscite dalla Chiesa devono chiedere all’ordinario del
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luogo il permesso per l’assistenza alla celebrazione del
matrimonio. Questo presuppone la promessa di conservare la fede ed educare i figli nella Chiesa cattolica.
3. Alla persona uscita dalla Chiesa che non abbia manifestato prima della morte un qualche segno di pentimento possono essere negate le esequie cattoliche.
4. Alla persona che esercita un servizio nella Chiesa si
applicano gli effetti previsti nel diritto relativo a tale servizio.
5. Alla persona uscita dalla Chiesa che esercitasse dei
servizi in base a un’autorizzazione ecclesiastica deve essere ritirata l’autorizzazione.
6. L’autorità ecclesiastica invita coloro che hanno dichiarato l’uscita dalla Chiesa a un colloquio in vista del
loro pieno reinserimento nella comunità ecclesiale. Esso
mira a una riconciliazione con la Chiesa e a un ritorno al
pieno esercizio dei diritti e dei doveri. Quando nel comportamento del fedele che ha dichiarato la propria uscita
dalla Chiesa si può ravvisare un atto scismatico, eretico o
apostatico, l’ordinario avrà cura di prendere le misure
corrispondenti. La lettera pastorale indirizzata alla persona uscita dalla Chiesa immediatamente dopo aver
preso conoscenza della sua dichiarazione di uscita (cf. allegato) e il colloquio non hanno alcun effetto sospensivo.
Chiarificazioni:
Nei Land della Repubblica federale tedesca, eccetto
Brema, l’uscita dalla Chiesa avviene davanti a un’autorità civile; nel caso di Brema, in base alla sua legge regionale, davanti a un’autorità ecclesiastica.
a 1. Consigli parrocchiali e diocesani sono, ad esempio, il Consiglio parrocchiale pastorale e il Consiglio presbiterale o il Consiglio per gli affari economici, nonché il
Consiglio pastorale diocesano. Per l’appartenenza alle associazioni pubbliche della Chiesa cf. CIC, can. 316.
a 2. Cf., al riguardo, CIC, can. 1071 in collegamento
con il can. 1125.
a 3. Cf., al riguardo, CIC, can. 1184 § 1, n. 3.
a 4. Cf., al riguardo, «Ordinamento fondamentale del
servizio ecclesiale nel quadro dei rapporti di lavoro nella
Chiesa», art. 3, sez. 4 («Non è idoneo a nessun servizio
nella chiesa chi s’impegna in attività ostili alla Chiesa o è
uscito dalla Chiesa cattolica»; «Die deutschen Bischöfe»
m. 51, 2008).
a 5. S’intendono, ad esempio, la missio canonica per
gli insegnanti di religione e il nihil obstat per i professori
di teologia.
Lettera pastorale
Gentile signora…, egregio signor…
ho appreso con rammarico che lei ha dichiarato la sua
uscita dalla Chiesa cattolica davanti all’autorità civile
competente. Come può facilmente comprendere, la sua
decisione non mi lascia affatto indifferente. Mi piacerebbe
parlare con lei dei motivi che l’hanno spinta a questo
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passo e, come pastore, ho anche il dovere di chiedere la
motivazione per la sua uscita dalla Chiesa e procedere a
un’adeguata valutazione.
Infatti chi è stato battezzato nella Chiesa cattolica o è
stato ricevuto in essa partecipa a suo modo alla missione
di tutto il popolo cristiano nella Chiesa e nel mondo (cf.
Lumen gentium, n. 31). I cristiani cattolici godono di tutti
i diritti fondamentali per un’attiva partecipazione alla vita
della Chiesa, ma questi diritti sono inseparabilmente collegati con il compimento dei doveri fondamentali nella
comunità ecclesiale.
Per incarico del vescovo, con questa lettera io devo
anche informarla sulla valutazione dell’uscita dalla
Chiesa e sugli effetti che essa produce in base al diritto
canonico.
La dichiarazione di uscita dalla Chiesa davanti all’autorità civile competente rappresenta come atto pubblico un abbandono cosciente e deliberato della Chiesa
ed è una grave violazione della comunione ecclesiale. Chi
dichiara davanti all’autorità civile competente la propria
uscita dalla Chiesa, infrange il dovere di preservare la comunione con la Chiesa (CIC, can. 209 § 1) e il dovere di
offrire il suo contributo finanziario affinché la Chiesa
possa adempiere alla sua missione (CIC, can. 222, § 1, in
collegamento con can. 1263).
La dichiarazione di uscita dalla Chiesa produce i seguenti effetti giuridici.
Come persona uscita dalla Chiesa:
– lei non può ricevere i sacramenti della penitenza,
dell’eucaristia, della confermazione e dell’unzione degli
infermi, tranne in pericolo di morte;
– non può ricoprire alcun ministero ecclesiastico e
svolgere alcuna funzione nella Chiesa;
– non può essere padrino/madrina al battesimo e alla
confermazione;
– non può essere membro dei consigli parrocchiali e
diocesani (ad esempio il Consiglio pastorale parrocchiale,
il Consiglio presbiterale o il Consiglio per gli affari economici, il Consiglio pastorale diocesano ecc.);
– perde il diritto attivo e passivo di voto nella Chiesa;
– non può essere membro delle associazioni pubbliche della Chiesa.
Se volesse contrarre un matrimonio religioso dovrebbe anzitutto chiedere all’ordinario del luogo il permesso per l’assistenza alla celebrazione del matrimonio.
Questo presuppone la promessa di conservare la fede ed
educare i figli nella Chiesa cattolica.
Le possono essere negate anche le esequie cattoliche,
se non ha manifestato prima della morte un qualche
segno di pentimento.
Forse lei non ha misurato la portata della sua decisione e ora vorrebbe ritornare sui suoi passi. La invito a
un colloquio per chiarire con me, o con un altro pastore
cattolico, la sua scelta e i passi necessari.
Ma anche se lei non pensa di cambiare la sua decisione, io sono interessato a un colloquio con lei e mi farebbe veramente piacere ricevere una sua risposta in
merito.
Cordiali saluti,
IL PARROCO