Maria Teresa Cameranovità! - Ordine dei Medici di Terni

Rapporti tra medici
con le altre professioni sanitarie:
recenti disposizioni
Maria Teresa Camera
• RAPPORTI MEDICO – FARMACISTA: PRESCRIZIONE
• SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
• CRITERI E MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
DELLA FORMAZIONE E DELL’ESERCIZIO DELL’AGOPUNTURA,
DELLA FITOTERAPIA E DELL’OMEOPATIA DA PARTE DEI
MEDICI CHIRURGHI, ODONTOIATRI,
MEDICI VETERINARI,
FARMACISTI
• DEFINIZIONE
DELLE
ATTIVITA’ DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AL FINE DI
PROMUOVERE UNA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA’
RISERVATE
ALLE
PROFESSIONI
SANITARIE
REGOLAMENTATE , A SEGUITO DELLA LEGGE n. 4/2013
«DISPOSIZIONI
IN
MATERIA DI
PROFESSIONI
NON
ORGANIZZATE»
M.T.CAMERA
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Rapporti medico – farmacista: prescrizione
C.D. art. 13: prescrizione e trattamento terapeutico
• Il medico è direttamente responsabile professionalmente ed
eticamente:
- della prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia;
- della diagnosi circostanziata e/o di un fondato sospetto diagnostico.
• Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza dei farmaci, in
particolare:
- della natura e degli effetti;
- delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni
individuali prevedibili;
- delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici.
• Il medico deve adeguare le sue decisioni ai dati scientifici accreditati
o alle evidenze metodologicamente fondate, nell’interesse del
paziente.
M.T.CAMERA
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Revisione della spesa pubblica
è quel processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia
dell’apparato statale nella gestione della spesa pubblica
attraverso l’analisi e valutazione delle strutture
organizzative, delle procedure di decisione e di attuazione,
dei singoli atti all’interno dei programmi, dei risultati
Precedentemente. Soggetto coinvolto: medico prescrittore
Normativa
Vigente.
Soggetti
coinvolti:
industria
farmaceutica, medico prescrittore, farmacista, paziente
- Art. 11, comma 12, del d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito in
L. 24.3.2012, n. 27
-Art. 15, comma 11 bis, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito
in L. 7.8.2012, n. 135
M.T.CAMERA
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ADEMPIMENTI DEL MEDICO
nuove modalità prescrittive ricette del SSN: condizioni
•il paziente è curato: per la prima volta per una patologia cronica o per
un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un
determinato principio attivo
•esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio
attivo scelto dal medico per il trattamento
Ricetta conforme a legge
se il medico prescrivere il medicinale con l’indicazione:
•1. del solo principio attivo: indicazione obbligatoria
•2.del principio attivo + indicazione del nome di uno specifico
medicinale a base di quel principio attivo (medicinale “di marca” o
medicinale con denominazione generica comune internazionale o
scientifica, accompagnata dal marchio o dal nome del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio): indicazione facoltativa
M.T.CAMERA
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1. Se il medico prescrivere il medicinale con indicazione
del solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma
farmaceutica e dosaggio): indicazione obbligatoria
Il farmacista dopo aver informato il cliente, dovrà
consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso:
•nel caso che più medicinali abbiano un prezzo
corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà
conto dell’eventuale preferenza del paziente;
•nel caso in cui il paziente richieda espressamente un
medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere
al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza
fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale
erogabile con onere a totale carico del SSN.
M.T.CAMERA
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2. Se il medico prescrivere il medicinale con l’indicazione
del principio attivo + indicazione del nome di uno specifico
medicinale a base di quel principio attivo (medicinale “di
marca” o con denominazione generica): indicazione facoltativa
Il farmacista
- se nella ricetta non risulta apposta dal medico la
indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il
medicinale
prescritto
quando
nessun
medicinale
equivalente ha prezzo più basso;
- se vi è esistenza in commercio di medicinali a minor
prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, è tenuto
a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva
l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere
comunque il farmaco prescritto dal medico, previo
pagamento della differenza di prezzo.
M.T.CAMERA
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ADEMPIMENTI DEL MEDICO
nuove modalità prescrittive ricette del SSN: condizioni
Nei casi in cui si debba continuare una terapia già in atto per il
trattamento di una patologia cronica o non cronica
Ricetta conforme a legge
3. Se il medico, prescrive il medicinale con l’indicazione di uno
specifico medicinale, da scrivere in ricetta in aggiunta al principio attivo
e mai da solo, in quanto lo ritiene non sostituibile per la cura del
paziente, previa clausola di non sostituibilità accompagnata da una
sintetica motivazione .
Il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni
della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra
l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del
medicinale erogabile con onere a totale carico del SSN.
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- Nei casi citati, ovvero
• sia se il paziente è curato per la prima volta per una patologia
cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante
l’impiego di un determinato principio attivo
• sia se il paziente debba continuare una terapia già in atto per il
trattamento di una patologia cronica o non cronica
Il medico resta, comunque, tenuto ad informare il paziente
della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione :
- in principi attivi;
- nella forma farmaceutica;
- via di somministrazione;
- modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
M.T.CAMERA
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•
Motivazione della «Clausola di non sostituibilità»
•
La clausola di non sostituibilità deve essere accompagnata da una sintetica
motivazione che dovrà, sinteticamente, indicare le specifiche e documentate
ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel
determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente
•
Il Ministero della Salute, l’AIFA con le parti interessate in un Tavolo Tecnico
stanno prendendo in considerazione la possibilità di formulare un elenco
predefinito delle motivazioni da apporre a corredo della «clausola di non
sostituibilità» che possono tener conto oltre a motivi prettamente clinici
anche di difficoltà di assunzione o convinzioni filosofiche o religiose del
paziente (Ipotesi non ancora definite: ipersensibilità, interazione o
controindicazione ad eccipienti; obiettive difficoltà di assunzione; terapia
complessa /problematiche assistenziali;accertata intolleranza del paziente a
determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base
dello stesso principio attivo).
•
Motivazione della «Clausola di non sostituibilità» non potrà:
- nè fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente;
- nè riferirsi a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario.
M.T.CAMERA
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Ricetta non conforme a legge
- Se indica soltanto il nome di uno specifico
medicinale (al di fuori del caso in cui si debba
continuare una terapia già in atto).
- Se vi è assenza della motivazione, così come la
presenza di una motivazione inidonea nei casi
indicati dalle nuove disposizioni.
M.T.CAMERA
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ULTERIORI CASI
•Casi in cui al principio attivo corrisponda un
farmaco autorizzato
unico
Ricetta conforme a legge
4. Se il medico prescrive l’unico farmaco autorizzato, la
ricetta è correttamente compilata anche senza l’indicazione
della clausola di non sostituibilità e della relativa
motivazione.
Il farmacista è obbligato a consegnare il farmaco prescritto
dal medico
M.T.CAMERA
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• E’ esclusa la possibilità per il farmacista
di prescrizioni
autonome anzi l’ipotesi si configura come reato. (Cons. di Stato
sez. III, n. 5790/2011. Non può essere rimessa al farmacista la scelta
concreta del farmaco da somministrare, non avendo questo ultimo né la
competenza tecnica, né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito).
• Il fatto che il farmacista non può prescrivere autonomamente
comporta che qualora ciò accada, in ogni caso, il farmacista è
responsabile di eventuali danni arrecati al paziente. (Cass.civ.,
sez. III, n. 15734/2010. Il farmacista il quale consegni al cliente farmaci
senza ricetta, quando quest’ultima sia prescritta, tiene una condotta colposa
ed illegittima, idonea a far sorgere la responsabilità per il farmacista stesso
ove i suddetti farmaci abbiano causato un danno al cliente, senza che il
farmacista possa invocare, come scriminante, la consapevole accettazione
del farmaco da parte del cliente, l’aver egli indicato le modalità di uso o
somministrazione del medicinale o l’essersi affidato al fatto che il cliente
avrebbe saputo fare del prodotto un uso conforme alle istruzioni contenute
nella confezione.)
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Società tra professionisti (Stp)
Art. 10 legge n.183/2011 modificato ed integrato dall'art. 9 bis d.l.
n.1/2012 , convertito dalla L. n. 27/2012 (è stata abrogata la L. n.
•
1815/1939«Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza»).
Per «società tra professionisti» o «società professionale»
s’intende la società con oggetto l’esercizio di un’attività per la quale
sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel
sistema ordinistico (secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro
V c.c. e alle condizioni previste dall’art. 10, commi 3 e 11 L. n. 183/2011)
• Per «società multidisciplinari» si intendono le società tra
professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali
(art. 10, comma 8, L. n. 183/2011).
• La denominazione sociale deve contenere la seguente dicitura:
«società tra professionisti»
• I professionisti possono partecipare soltanto a una società o solo
ad una società multidisciplinare
• I professionisti sono tenuti all’osservanza del proprio C.D., mentre
la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine o Collegio al
quale risulti iscritta.
• Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio
professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società la
responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della
società.
M.T.CAMERA
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Società tra professionisti
• Possono anche far parte della società tra professionisti:
- soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche
- soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella società
• Rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività
professionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci
nell’esercizio associato della professione
• L’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società deve
essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione professionale richiesta:
- la designazione del socio professionista è compiuta dall’utente,
dopo che la Stp ha informato lo stesso cliente dei soci componenti
la società
- e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere
previamente comunicato per iscritto all’utente, il quale resta libero
di valutare la scelta fatta (occorre comunicare i nominativi degli
eventuali sostituti e ausiliari di cui si avvale il socio professionista, nonché
segnalare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse
tra
cliente e società).
• Composizione dell’organo amministrativo delle Stp: nulla viene
detto in merito, quindi ne deriva che nell’organo decisorio potranno
essere eletti sia soggetti iscritti agli albi, sia soci di capitale .
M.T.CAMERA
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•
ISCRIZIONE
La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale dell’albo o del
registro, tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza
dei soci professionisti.
La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o
Collegio professionale relativo all’attività individuata come «prevalente»
nello statuto o atto costitutivo.
Entrambe devono essere iscritte anche nella sezione speciale del registro
delle imprese riservata alla «società tra professionisti» (art. 16, co.2, d.lgs. N.
96/2001) con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;
Per i soci di capitale l’appartenenza a una Stp è subordinata al rispetto di
due condizioni: non aver riportato condanne definitive e possedere i
requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la
società è iscritta.
• Rinvio ad un regolamento esecutivo (Ministero della Giustizia di concerto con
quello dello Sviluppo economico) per gli aspetti attuativi ed operativi che si
applica alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10,
commi da 3 a 11, della L. 183/2011, mentre non si applica alle associazioni
professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli
vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
• Gli Ordini/Collegi hanno ritenuto impossibile iscrivere una Stp ad alcun
albo, in quanto la mancanza del regolamento attuativo interministeriale e
delle regole disciplinari rendono impossibile l’esercizio della relativa
funzione di vigilanza da parte degli Ordini (Circolare Cup del 2.1.2012).
M.T.CAMERA
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Società tra professionisti: costituzione attraverso la forma di:
- Società di persone: società semplice, società in nome collettivo,
società in accomandita semplice (La società in accomandita è caratterizzata
dalla presenza, all’interno della compagine sociale, di una speciale categoria di soci, gli
accomandatari, che amministra la società e risponde illimitatamente delle obbligazioni
sociali. Gli altri soci, gli accomandanti, non amministrano la società e non rispondono
personalmente dei debiti della società).
- Società di capitali: società a responsabilità limitata, società per
azioni, società in accomandita per azioni (le società di capitali sono dotate di
autonomia patrimoniale perfetta, per cui rispondono delle obbligazioni sociali solo con il
patrimonio sociale; in questo modo si limita al patrimonio posseduto dalla società la
responsabilità relativa ai danni derivanti da errori effettuati dalla struttura nello svolgere
le attività non riservate, come la tenuta di contabilità, l’elaborazione di bilanci e
dichiarazioni. Cass.n. 25735/2008)
I soci di capitale devono avere una presenza minoritaria rispetto ai
soci professionisti: sia il numero dei soci professionisti che la loro
partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la
maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
La società si scioglie se viene meno la maggioranza numerica dei soci
professionisti.
- Cooperative (deve avere un minimo di 3 soci).
- Società multidisciplinari, costituite cioè per l’esercizio di una pluralità
di attività professionali.
M.T.CAMERA
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Società tra professionisti
• L’atto costitutivo deve contenere:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei
soci (quindi l’oggetto sociale della società non può indicare la
possibilità di esercitare attività diverse , per es. attività commerciale,
da quella professionale);
- l’ammissione come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi, collegi
(possono far parte della società anche i cittadini degli Stati membri
dell’UE con qualifica professionale riconosciuta per l’esercizio della
professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva
2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007).
• Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la
copertura dei rischi professionali(estremi e relativo massimale)
• Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto
concernente le attività professionali a lui assegnate (quindi, anche
nelle Stp tra il socio professionista e il cliente si instaura un rapporto
prettamente fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto
professionale).
M.T.CAMERA
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CRITERI E MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’ DELLA FORMAZIONE E DELL’ESERCIZIO
DELL’AGOPUNTURA, DELLA FITOTERAPIA E
DELL’OMEOPATIA
DA
PARTE
DEI
MEDICI
CHIRURGHI, ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI,
FARMACISTI
• In Italia come nei Paesi europei, dell’agopuntura, della
fitoterapia e dell’omeopatia, la specifica formazione post
laurea non ha fino ad ora ottenuto nessuna
regolamentazione ed è stata sostenuta essenzialmente
da istituti privati, scuole e associazioni, che hanno
tentato di autoregolamentarsi definendo criteri comuni di
insegnamento e hanno rilasciato, al termine dei corsi,
“attestati di frequenza” privi di valore legale.
M.T.CAMERA
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•
•
•
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CRITERI E MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
DELLA FORMAZIONE E DELL’ESERCIZIO DELL’AGOPUNTURA,
DELLA FITOTERAPIA E DELL’OMEOPATIA DA PARTE DEI
MEDICI CHIRURGHI, ODONTOIATRI,
MEDICI VETERINARI,
FARMACISTI
In data 7.2.2013 è stato approvato un apposito accordo in sede di
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
La finalità è quella di tutelare i cittadini individuando criteri e
requisiti della formazione post laurea dei professionisti sanitari che
esercitano tali discipline, supplendo alla attuale carenza normativa
in materia.
Il documento recepisce, in buona parte, le proposte del gruppo di
lavoro interregionale sulle medicine complementari della
Commissione Salute costituita nell’ambito della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome nel 2007 e riconfermata nel
2010.
Il gruppo di lavoro ha predisposto la ipotesi di regolamentazione
dopo un fattivo confronto con la Commissione salute del Senato,
Ministero della Salute, esperti Regionali, F.N.O.M.C.eO., Ordini
Professionali e, infine, i rappresentanti degli specialisti operanti nelle
discipline dell’agopuntura, omeopatia e fitoterapia.
M.T.CAMERA
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CRITERI E MODALITA’ PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DELLA
FORMAZIONE E DELL’ESERCIZIO DELL’AGOPUNTURA, DELLA
FITOTERAPIA E DELL’OMEOPATIA DA PARTE DEI MEDICI
CHIRURGHI,ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI, FARMACISTI
• Nello specifico il documento prevede :
• La individuazione dei criteri e dei requisiti minimi ed uniformi sul
territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i
professionisti che esercitano tali attività che restano comunque
riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai
medici chirurghi e agli odontoiatri.
• La predisposizione da parte degli Ordini professionali competenti
per territorio di appositi registri/elenchi di esperti distinti per la
specifica disciplina esercitata, cui accedono i professionisti sulla
base del possesso di requisiti minimi ed uniformi di formazione
valevoli sul territorio nazionale.
• La definizione dei requisiti formativi in quanto viene individuata la
durata dei corsi (almeno triennale) con un set minimo complessivo
di almeno 400 ore di lezione, ripartite in lezioni teoriche, pratiche.
Vengono, inoltre, definiti gli obiettivi didattici generali, le metodologie
formative, l’obbligo della frequenza e dell’esame finale.
• I requisiti che devono essere posseduti dagli enti di formazione ai
fini dell’accreditamento da parte delle Regioni in cui hanno sede.
M.T.CAMERA
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LEGGE N.4/2013: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI
NON ORGANIZZATE
• La legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi
in attuazione dell'art. 117, co.3, Cost e nel rispetto dei principi
dell'U.E. in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione.
• Per professione non organizzata in ordini o collegi si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione
delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell'art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie e delle
attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative.
• La professione e' esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.
M.T.CAMERA
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LEGGE N.4/2013: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI
NON ORGANIZZATE
• Coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni
a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base
volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il
fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il
rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela
degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza
• L'elenco delle associazioni professionali e'
pubblicato
dal
Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet che
svolge compiti di vigilanza e la pubblicazione di informazioni non
veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione
contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi
dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005.
M.T.CAMERA
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DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AL FINE DI PROMUOVERE UNA
RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA’ RISERVATE ALLE PROFESSIONI
SANITARIE REGOLAMENTATE , A SEGUITO DELLA LEGGE n. 4/2013
«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE»
• In data 7.2.2013 è stato approvato un apposito accordo in sede di
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano con la finalità di procedere ad una
ricognizione delle attività di diagnosi, cura assistenza, riabilitazione e
prevenzione riservate alle professioni sanitarie regolamentate, anche
al fine di garantire la corretta informazione dell’utenza a tutela della
salute
• Si è ritenuto di demandare al Consiglio superiore di sanità la
declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie,
ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza,
riabilitazione e prevenzione
M.T.CAMERA
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•
•
•
•
PROCEDURA EX ART 26, COMMA 4, D.LGS. N. 206/2007
(RECEPIMENTO
DIRETTIVA
2005/36/CE
RELATIVAMENTE
AL
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI) PER LA
INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A
LIVELLO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE E
CONSEGUENTE ISCRIZIONE NELL’ELENCO.
Procedura finalizzata alla definizione in ambito comunitario , delle piattaformi
comuni relative a specifiche professioni non regolamentate avviata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri(Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie oppure da una delle autorità elencate all’art. 5 del d.lgs.
n. 206/2007).
Ministero della Giustizia ha attivato la procedura in assenza di piattaformi
comuni al fine del riconoscimento della rappresentatività di associazioni non
regolamentate
Parere non favorevole del Ministero salute in ordine al riconoscimento di
associazioni afferenti all’area sanitaria in quanto si rischia di cristallizzare
situazioni non conformi alla realtà
Conferenza dei servizi:
1) Associazioni per le quali non si è rinvenuto la competenza del Ministero
della salute, quindi si è ritenuto di non esprimere il concerto;
2) Associazioni per le quali si è ritenuto di esprimere parere non favorevole
in quanto
- la denominazione “terapia” potrebbe trarre in inganno l’utenza
- vertono su materie sanitarie
- trattano professioni sanitarie già regolamentate.
M.T.CAMERA
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Grazie
per l’attenzione
M.T.CAMERA
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