Patrimoni destinati ad uno specifico affare A cura di Davide Colarossi Dottore Commercialista Riferimenti normativi D.Lgs. Numero 6 del 17 gennaio 2003 Introduce con gli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile l’istituto dei «Patrimoni destinati ad uno specifico affare» Novità assoluta nell’ambito del diritto commerciale comune ma non di quello a carattere speciale Fondi costituiti per la previdenza dei lavoratori ex art. 2117 c.c. e fondi pensione ex D.lgs 124 del 1993 che assumono la veste di patrimoni separati Elementi generali Obiettivo della legge delega ( 366/2001) Dotare l’imprenditore commerciale italiano di uno strumento alternativo alla s.r.l unipersonale e analogo al trust Al fine di realizzare la separazione patrimoniale individuando una serie di beni e di rapporti da conferire ad una determinata «attività» Lasciando la piena titolarità in capo alla società conferente Elementi generali Si tratta di una ipotesi di segregazione patrimoniale che realizza una limitazione di responsabilità a favore della società costituente la quale quindi risponderà delle obbligazioni assunte per il perseguimento dell'affare soltanto con il patrimonio ad esso destinato. Elementi generali La separazione patrimoniale attuata ex art. 2447-bis è una separazione reale non una separazione contabile ma (azioni correlate) nessun trasferimento di proprietà ( s.r.l. unipersonale) Individuazione dei beni destinati allo specifico affare produce effetti sul piano dell’organizzazione patrimoniale, infatti l’istituto implica non solo un distacco dei beni ma anche l’assegnazione di valori aziendali Elementi generali Destinazione del patrimonio deve trovare idonea rappresentazione contabile nello stato patrimoniale tramite specifiche voci di netto che ne rappresentino l’indisponibilità Senza che ciò comporti una diminuzione del capitale sociale Una riduzione del capitale al di sotto dei limite di legge impedirebbe la costituzione del patrimonio destinato Elementi generali Elemento caratterizzante e distintivo rispetto alle altre tipologie di patrimoni segregati Specifico affare I beni oltre ad essere destinati al soddisfacimento dei creditori dell’affare devono essere suscettibili di produrre un reddito e cioè strumentali alla sua realizzazione Elementi generali L’individuazione dell’affare è assolutamente necessaria in quanto lo steso assolve alla funzione di criterio di valutazione della congruità del patrimonio ad esso destinato In difetto di uno di questi due elementi ovvero individuazione dell’affare e congruità del patrimonio In dottrina si ritiene che sia da disapplicare il regime di responsabilità limitata avendo l’istituto natura eccezionale Elementi generali Cosa si intende per affare e qual è la sua natura? Quanto alla sua natura appare pacifico che non possa coincidere con l’oggetto sociale, ma che debba comunque rientrare all’interno di questo. Per affare si ritiene debba intendersi una singola operazione o una serie di operazioni comunque non costituenti una attività. Due differenti modelli Il legislatore ha dato la possibilità alla società per azioni di ricorrere a due differenti modelli di segregazione patrimoniale Ex art 2447- bis sub a) Caratterizzato da un particolare regime patrimoniale Ex art 2447-bis sub b) che rappresenta un vero e proprio strumento di finanziamento all’impresa Due differenti modelli Entrambe le tipologie di istituto rappresentano un modello di separazione patrimoniale Separazione di assets intesi come beni e rapporti nel caso sub a) e una separazione di proventi nel caso sub b) In entrambi i casi si registra la presenza di un vincolo : nel patrimonio cosiddetto operativo sui beni facenti parte del patrimonio dell’impresa che in un secondo momento vengono destinati all’affare mentre nel secondo caso i vincoli cadono sul finanziamento che non può essere distolto dall’affare per il quale è stato concesso e sui proventi di quest’ultimo I limiti oggettivi e soggettivi per la costituzione I patrimoni destinati di tipo operativo non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società Tutti i patrimoni destinati sommati tra loro non possono superare il detto limite del 10%. Tale limite va comunque rispettato alla costituzione non per tutta la durata dell’affare ciò significa che se il patrimonio destinato dovesse ridurre la sua incidenza la società potrà costituirne altri I limiti oggettivi e soggettivi per la costituzione Apporti di terzi e limite del 10% Se tali beni in quanto di terzi non andranno inseriti nel patrimonio allora non dovranno essere presi in considerazione neppure per il calcolo del limite legale Se invece essi vanno imputati alla società allora andranno conteggiati sia nel calcolo del valore del patrimonio sia nella determinazione del patrimonio netto della società I limiti oggettivi e soggettivi per la costituzione Divieto di far ricorso al patrimonio destinato per lo svolgimento di attività riservate in base a leggi speciali ( attività bancaria, assicurativa, di intermediazione finanziaria) Conseguenze di un uso non conforme Costituendo la fattispecie in esame una deroga ai principi generali in materia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e 2741 c.c. la non rispondenza alle norme di cui agli articoli 2447-bis e ss. produrrà senza dubbio alcuno una riespansione della responsabilità sociale I limiti oggettivi e soggettivi per la costituzione Per quanto attiene al limite soggettivo I patrimoni destinati non possono essere costituiti dalle società di persone e dalle s.r.l Limite non espressamente stabilito dalla legge ma desumibile dal fatto che a seguito della riforma la disciplina della s.r.l è stata separata dal quella della s.p.a La competenza a deliberare Salvo diversa previsione statutaria la competenza a deliberare sulla costituzione del patrimonio destinato spetta all’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti Pregiudizio per i soci: obbligazioni da fatto illecito, garanzie per i finanziatori dell’affare La costituzione di un patrimonio destinato è attività di natura gestoria e la scelta del legislatore risponde ad una tendenza di voler valorizzare gli amministratori come unici depositari delle scelte gestionali Elementi essenziali Per esistere il patrimonio destinato deve essere individuabile e vincolato sul piano teolologico Necessari pertanto atti e procedimenti opponibili a terzi con cui si dovranno indicare i beni o comunque quella parte di patrimonio che per via della destinazione cessa di essere a garanzia dei debiti sociali Mancato assolvimento di tali formalità comporta l’inapplicabilità del regime di limitazione Elementi essenziali Deve essere individuata la specifica iniziativa attraverso la quale realizzare l’affare che deve comunque essere contemplata nell’oggetto sociale Ne consegue che il patrimonio non potrà essere utilizzato per attività che non riguardano lo specifico affare La società risponderà col proprio patrimonio generico per le obbligazioni contratte per atti ad esso non pertinenti La società potrà opporre la delibera di costituzione nel caso riesca a dimostrare ex art 2380 c.c. la male fede del terzo attore Elementi essenziali È necessaria la redazione di un piano economico-finanziario È l’elemento da cui si evince la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare. Essenziale perché la non congruità ne impedisce la costituzione valida oltre al fatto che contiene le regole e le modalità necessarie per stabilire quando l’affare si realizzi Dovranno essere indicati eventuali apporti di terzi e gli eventuali titoli partecipativi emessi. Possibili garanzie a terzi finanziatori da parte della società stessa. Elementi essenziali È necessaria una rendicontazione contabile che si aggiunga al libro giornale del patrimonio I beni e i rapporti vanno distintamente indicati nello stato patrimoniale della società e per ogni patrimonio gli amministratori redigono un apposito rendiconto da allegare al bilancio Inoltre la nota integrativa dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la consistenza Vicende del patrimonio successive alla delibera di costituzione La delibera di costituzione deve essere deposita con le modalità previste dall’art. 2436 c.c. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione entro trenta giorni ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese. Dalla data di iscrizione essa inizia a dispiegare i suoi effetti. Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione i creditorio sociali anteriori alla data di iscrizione posso fare opposizione contro la delibera di costituzione. Decorsi i sessanta giorni i creditori non possono più far valere i loro diritti sui beni e sui rapporti costituenti il patrimonio Vicende del patrimonio successive alla delibera di costituzione La limitazione di responsabilità opera anche dal patrimonio verso la società Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato Tale autonomia può subire delle modifiche in sede di delibera o in conseguenza della mancata menzione del vincolo di destinazione negli atti compiuti in relazione alla specifico affare Vicende del patrimonio successive alla delibera di costituzione L’ultimo comma dell’art. 2447-quinqes codifica il principio di inopponibilità della responsabilità limitata ai creditori involontari Sono tali i soggetti che non hanno scelto il loro debitore perché hanno subito un fatto illecito; il titolare del diritto al risarcimento del danno causato nella realizzazione dell’affare non potrà vedersi opporre la limitazione di responsabilità ma potrà soddisfarsi su tutti i beni sociali. Es. infortunio sul lavoro o sinistro stradale con mezzo conferito al patrimonio La liquidazione del patrimonio destinato L’ art. 2447-novies stabilisce che se le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell’affare non siano state integralmente soddisfatte , i creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro 90 giorni dal deposito del rendiconto finale Si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla liquidazione società Nulla viene detto circa l’assoggettabilità ad autonoma procedura concorsuale La liquidazione del patrimonio destinato Le diverse tesi della dottrina Il patrimonio non soggetto a fallimento in quanto l’unica conseguenza dell’insolvenza risulta essere la liquidazione Il soggetto fallibile è l’imprenditore e non l’impresa, pertanto non potendo esistere fallimento senza imprenditore l’insolvenza del patrimonio finirebbe per coinvolgere nella procedura concorsuale l’intera società La liquidazione del patrimonio destinato Per arrivare alla soluzione della problematica è necessario tenere a mente che : La riforma del diritto societario non aveva voluto tenere conto che nella delega era stabilito che dovesse essere disciplinato il regime di responsabilità e di relativa insolvenza dei patrimoni destinati Successivamente con la novella al secondo comma dell’art. 2447-novies si è evidenziato espressamente ( nella relazione governativa) che la precisazione era servita ad escludere che il patrimonio separato potesse essere dichiarato insolvente e fallire autonomamente La liquidazione del patrimonio destinato Con la riforma della legge fallimentare l’art. 156 ha eliminato ogni ipotesi di fallibilità autonoma La segregazione nella segregazione comunque comporta che l’incapienza del patrimonio destinato non possa assolutamente propagarsi all’ente societario Cessata la liquidazione del patrimonio destinato se dovesse residuare un passivo i creditori particolari non potranno in alcun modo aggredire il patrimonio generale della società La liquidazione del patrimonio destinato La perdita della specifica iniziativa può portare al fallimento della società qualora la stessa sia responsabile in via illimitata o sussidiaria in quanto non sono stati rispettati i dettati normativi ex art. 2447quinquies Solo in detta ipotesi l’incapienza della cellula può riverberare i propri effetti sull’insolvenza della società trascinando il patrimonio destinato che tale insolvenza aveva originato. La liquidazione del patrimonio destinato Nel caso invece sia la società a essere sottoposta a procedura concorsuale si ha una causa di cessazione ex art. 2447-novies c.c. Continuano però a sussistere gli effetti della separazione Le due masse restano separate e se residuano beni rispetto alla soddisfazione dei creditori dell’affare, venuta meno la ragione della loro separazione, vengono acquisiti alla procedura La liquidazione del patrimonio destinato La liquidazione avviene ad opera del curatore secondo le regole previste per la liquidazione della società di capitali Criteri contemplati dall’art. 2487 c.c. primo comma lettera c) e quindi anche mediante l’esercizio provvisorio dell’affare (istituto civilistico) La ripartizione rispetterà le regole della separazione, quindi prima saranno soddisfatti i creditori dell’affare e l’eventuale eccedenza rientrerà nella massa per seguire le regole ordinarie del concorso La liquidazione del patrimonio destinato Nel caso in cui l’attivo sia incapiente I creditori particolari possono insinuarsi all’attivo generale solo se la delibera istitutiva prevede la responsabilità della società Oppure per obbligazioni derivanti da responsabilità da fatto illecito o da mancata spendita del nome dell’affare