Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 24, comma 3, Codice della Strada: I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. Articolo 68, comma 1 e 5, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Comma 1: I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all’articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Comma 5: Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l’area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all’articolo 152, comma 2. Articolo 152, comma 2, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. (…). x In corrispondenza della lanterna semaforica che regola l’intersezione col ponte Giovanni da Verrazzano, sul lato destro della strada, è stato installato sul palo della pubblica illuminazione un segnale di preavviso di parcheggio con tre frecce orientate che indicano la direzione verso le aree di parcheggio “Beccaria Sant’Ambrogio”: una freccia di colore nero in direzione dritto e due frecce di colore rosso in direzione destra (foto in basso). La rappresentazione delle frecce rosse non è conforme a quella prevista dal Codice della Strada. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 45, comma 1, Codice della Strada: Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Articolo 77, comma 1, Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada: I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. x Circa ottanta metri prima dell’intersezione con via del Campofiore, sul lato destro della strada sono tracciati alcuni stalli di sosta riservati a ciclomotori e motocicli. Una parte delle relative strisce orizzontali non è più visibile (foto in basso). Il conducente di un veicolo diverso dalle suddette categorie, non essendo in grado di percepire con chiarezza le strisce che delimitano gli stalli di sosta riservati, è convinto di sostare con il proprio veicolo nel rispetto del Codice della Strada. Come risulta dalla rappresentazione fotografica, limitrofo ad uno degli stalli di sosta riservati, è installato un palo della pubblica illuminazione che ostacola l’entrata e l’uscita del ciclomotore o motociclo dallo stallo di sosta, rendendolo non fruibile quando altri ciclomotori o motocicli sostano negli stalli di sosta adiacenti (foto in basso, a destra). Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 137, comma 7, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. (…). Articolo 149, comma 2, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); (…). 1) Segnaletica in violazione di legge apposta sul lungarno Aldo Moro, in direzione sud x Sul lato destro del lungarno Aldo Moro è stata realizzata una pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dal marciapiede. In prossimità dell’entrata del giardino lungarno Aldo Moro, è stata compiuta un’opera di asfaltatura che ha coperto una parte della pista ciclabile, la striscia che separa la corsia riservata dal marciapiede e una delle strisce di attraversamento pedonale sulla corsia stessa (foto in basso). La rappresentazione fotografica evidenzia le violazioni al Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. In particolare si rinviene l’inosservanza dell’articolo 6, comma 2, lettera c) secondo cui la pista ciclabile può essere realizzata su corsia riservata, ricavata dal marciapiede (…) qualora sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale. Inoltre emerge la violazione dell’articolo 12, comma 1 che così dispone: Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti. x Sull’intero tratto del lungarno Aldo Moro, in direzione sud, sul marciapiede di destra, sono stati installati mezzi pubblicitari sugli stessi sostegni sui quali sono collocati i segnali stradali (foto in basso). Tali segnali pubblicitari possono attirare l’attenzione dell’utente della strada, riducendo la percezione di situazioni critiche (ad es. incroci, attraversamenti pedonali) e comunque distraendo il conducente con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale. I mezzi pubblicitari installati al di sopra o a fianco di segnali stradali verticali possono inoltre generare confusione ed ostacolare fortemente la comprensione della segnaletica. Inoltre gli stessi segnali verticali sono stati installati su pali della pubblica illuminazione. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 23, comma 1, Codice della Strada: Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. (…). Articolo 77, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme. In virtù dell’articolo 23, Codice della Strada e degli articoli 48, 49, 51, 53, 54, 55 e 77 comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti, come prescrive l’articolo 56 del Regolamento, anche al fine dell’eventuale applicazione dell’articolo 23, commi 11, 12, 13-bis, 13-ter e 13-quater Codice della Strada. Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In virtù di tale norma si invita l’ente proprietario della strada a verificare che l’apposizione dei segnali stradali verticali su pali della pubblica illuminazione sia conforme alla suddetta prescrizione nonché alle normative cui l’articolo 82 fa espresso rinvio. x Circa venti metri prima della rotatoria che immette in via Enrico de Nicola, sul lato destro della strada, contiguo al dosso artificiale con relativo attraversamento pedonale, è segnalato uno stallo di sosta riservato a persona invalida. Sulla pavimentazione non è visibile la zebratura in corrispondenza dello scivolo del marciapiede come bene evidenziato nella figura II.445/c dell’Allegato al Titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 149, comma 5, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito simbolo; devono inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l’accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c). 2) Segnaletica in violazione di legge apposta in lungarno Aldo Moro in direzione nord x Sull’intero tratto del lungarno Aldo Moro, sul marciapiede di destra sono stati installati, talora sui medesimi sostegni dove sono collocati i segnali stradali, mezzi pubblicitari di grandi dimensioni e dai colori vivaci (foto in basso). La presenza di cartelloni pubblicitari può arrecare disturbo visivo all’utente della strada e sviarne l’attenzione riducendo la percezione di situazioni critiche (ad es. incroci, attraversamenti pedonali) o comunque distraendo il conducente con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale. I mezzi pubblicitari installati al di sopra o a fianco di segnali stradali verticali possono inoltre generare confusione ed ostacolare fortemente la comprensione della segnaletica. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 23, comma 1, Codice della Strada: Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. (…). Articolo 77, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme. In virtù dell’articolo 23, Codice della Strada e degli articoli 48, 49, 51, 53, 54, 55 e 77 comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti, come prescrive l’articolo 56 del Regolamento, anche al fine dell’eventuale applicazione dell’articolo 23, commi 11, 12, 13-bis, 13-ter e 13-quater Codice della Strada. x Sull’intero tratto del lungarno Aldo Moro, sul marciapiede di destra sono stati installati segnali verticali su pali della pubblica illuminazione (foto in basso). Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In virtù di tale norma si invita l’ente proprietario della strada a verificare che l’apposizione dei segnali stradali verticali su pali della pubblica illuminazione sia conforme alla suddetta prescrizione nonché alle normative cui l’articolo 82 fa espresso rinvio. x Circa quaranta metri dopo la rotatoria che da via Enrico de Nicola immette nel lungarno Aldo Moro, sul lato destro della strada, è installato un segnale di parcheggio munito di pannello integrativo. Un adesivo apposto sul fronte del segnale non permette la chiara visibilità dei simboli del ciclomotore e del motociclo (foto in basso, a sinistra e centrale). In corrispondenza dell’intersezione con il largo Alcide de Gasperi, sul lato destro del lungarno è collocato un segnale composito di divieto di sosta temporaneo. Sul fronte di tale segnale è apposto un adesivo che limita la chiara percezione dei simboli esplicativi (foto in basso, a destra). Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 38, comma 7, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. In virtù di tale disposto si invita l’ente gestore della strada a sollecitare l’intervento degli organi competenti al fine di accertare la violazione dell’articolo 38, comma 8, Codice della Strada, per il quale: È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento. x Nel tratto di lungarno tra l’intersezione con il largo Alcide de Gasperi e l’intersezione con il vialetto della Piscina, sono installati sul marciapiede di destra pali della luce che ostacolano la circolazione dei pedoni in violazione delle distanze previste dal Codice della Strada. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 20, comma 3, Codice della Strada: Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. (…). Si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti per l’applicazione dell’articolo 20, comma 5, Codice della Strada il quale dispone che: La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. x Circa dieci metri prima della lanterna semaforica che regola l’intersezione con via Minghetti, sul marciapiede di destra, è collocato un telaio di supporto sul quale sono installati dieci segnali di direzione e un pannello di area videosorvegliata (foto in basso). La struttura può costituire un ostacolo per i pedoni, soprattutto non vedenti, considerando la limitata altezza dei cartelli da terra. Poco dietro tale struttura si trovano due segnali di direzione la cui percezione è impedita dal gruppo segnaletico antistante. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 81, comma 5, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: (…). Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di m 2,20, ad eccezione delle lanterne semaforiche. Articolo 124, comma 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell’ambiente circostante e nell’armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile. Articolo 128, comma 8, lettere da b) a g), Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali di direzione possono essere raggruppati in un “gruppo segnaletico unitario” (…). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri: b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm; c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo; d) le frecce indicanti “dritto” devono essere poste al di sopra delle altre; (…) e) le frecce indicanti “sinistra” devono essere poste sotto le frecce “dritto”, e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti “destra”; f) l’ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall’alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo: 1) bianco, 2) verde, 3) blu, 4) marrone, 5) nero; g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi; Articolo 79, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 3) Segnaletica in violazione di legge apposta in via Enrico de Nicola x Lungo l’intero tratto di via Enrico de Nicola, su entrambe le carreggiate, sono stati installati mezzi pubblicitari di grandi dimensioni e dai colori vivaci. In alcuni casi la pubblicità è apposta al di sopra di segnali verticali i quali sono collocati su pali della pubblica illuminazione (foto in basso). L’attenzione dei conducenti che percorrono via Enrico de Nicola è attirata non solo dai segnali pubblicitari che insistono sul marciapiede adiacente alla propria carreggiata ma anche da quelli installati sulla carreggiata opposta. Ciò in quanto i segnali pubblicitari sono stati realizzati in fronte-retro in modo tale che lo stesso cartello pubblicitario sia visibile frontalmente da utenti che percorrono le due carreggiate. La collocazione del materiale pubblicitario può attirare l’attenzione dell’utente della strada, riducendo la percezione di situazioni critiche (ad es. incroci, attraversamenti pedonali) e comunque distraendo il conducente con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione stradale. Inoltre la pubblicità installata al di sopra di segnali stradali verticali può generare confusione ed ostacolare fortemente la comprensione della segnaletica. Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 23, comma 1, Codice della Strada: Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. (…). Articolo 77, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme. In virtù dell’articolo 23, Codice della Strada e degli articoli 48, 49, 51, 53, 54, 55 e 77 comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti, come prescrive l’articolo 56 del Regolamento, anche al fine dell’eventuale applicazione dell’articolo 23, commi 11, 12, 13-bis, 13-ter e 13-quater Codice della Strada. Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In virtù di tale norma si invita l’ente proprietario della strada a verificare che l’apposizione dei segnali stradali verticali su pali della pubblica illuminazione sia conforme alla suddetta prescrizione nonché alle normative cui l’articolo 82 fa espresso rinvio. x In direzione nord, sul marciapiede di destra sono installati pali della luce e sostegni per segnali di corsia che limitano lo spazio di circolazione dei pedoni in violazione delle distanze previste dal Codice della Strada (foto in basso). Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione Articolo 20, comma 3, Codice della Strada: Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. (…). Si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti per l’applicazione del comma 5 dell’articolo 20 del Codice della Strada secondo cui: La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.