Cass. pen., sez. V, 03.10.2012, n. 38388, Pres. Ferrua, Est. Bevere La condotta di chi contagia il proprio partner tacendogli di essere affetto da sindrome da Hiv integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale; sussiste infatti l'elemento psicologico del dolo eventuale quando l'agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne accetti - nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario - la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l'azione medesima. (Nel caso di specie il marito, pur consapevole di essere affetto da HIV, intratteneva rapporti sessuali con la moglie senza alcuna precauzione, cagionandole una malattia, probabilmente insanabile, con pericolo di vita). FATTO E DIRITTO Con sentenza 1.10.09, il tribunale di Velletri ha condannato A.L. alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale e alla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale durante l'esecuzione della pena, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato ex artt. 577 u.c., 582, 583 co. 2 n. 1, 585 c.p.,per aver trasmesso alla moglie M.P. - il virus della immunodeficienza -,a mezzo di rapporti sessuali consumati senza precauzione - nella consapevolezza di essere affetto di malattia da HIV, cagionandole una malattia, probabilmente insanabile, con pericolo di vita. Con sentenza 19.10.2010, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 1.10.09 del tribunale di Velletri, ha assolto l'A. perché il fatto non costituisce reato. La procura generale presso la corte di appello di Roma ha presentato ricorso per vizio di motivazione : secondo la corte - in base alla relazione del perito di ufficio non vi è prova che il contagio sia stato cagionato con rapporti in epoca immediatamente prossima al (omissis) , data di dimissione dallo (omissis) , in cui risulta documentalmente comunicata la diagnosi finale: polmonite da pneumocistis Carinii in paziente HIV positivo. Risulta infatti che per entrambi i coniugi l'insorgenza dell'infezione da HIV risale ad epoca precedente all'anno (…). La sentenza rileva che non vi è prova che l'imputato nutrisse motivi di ragionevole sospetto che la sintomatologia manifestatasi prima del ricovero dipendesse da infezione HIV e che quindi, quale portatore dell’infezione, potesse contagiare altri soggetti: secondo la perizia, le manifestazioni dell’infezione in sintomatologie di allarmante significatività si verificano con ampio ritardo, rispetto all'insorgenza dell'infezione medesima. Secondo la procura generale, all'A. è stato contestato non solo di aver omesso di informare la moglie, ma anche di averle impedito di curarsi adeguatamente, in quanto: a) durante il proprio ricovero in ospedale aveva fatto credere alla moglie che i medici comunicavano solo con i pazienti e non con i familiari, impedendo alla moglie di conoscere la verità e di intraprendere tempestive ed adeguate iniziative terapeutiche; b) dopo le dimissioni dall'ospedale, l'imputato, per nascondere l'infezione, assumeva farmaci in confezioni prive di etichetta, dicendo che si trattava di cortisone; c) ai primi sintomi della moglie, oltre ad opporsi al ricovero in ospedale, l'accompagnava al medico di famiglia, riferendo che la donna era depressa e fece così prescriverle farmaci antidepressivi. L'intervento di altro medico, richiesto dalla madre della donna, ha consentito il ricovero all'ospedale di (…) dove veniva diagnosticato il virus HIV. Le menzogne, gli artifici, le simulazioni e il complessivo silenzio nella sentenza sono stati considerati non rilevanti perché successivi al contagio; in tal modo, la corte ha omesso però di considerare che all’evento/contagio, causato dall'iniziale condotta omissiva dell'imputato, è seguito - in danno della moglie - l'evento/peggioramento delle condizioni di salute e del pericolo di vita accertato all'atto del suo ricovero all'ospedale (omissis) -, causato dall'inscindibile complesso di condotte omissive e fraudolente sopra descritte. Questi eventi lesivi non possono che ricondursi alla condotta dell'A. , non essendo possibile frapporre uno iato con il contagio, che costituisce una tappa intermedia del processo causativo della malattia, del suo insanabile aggravamento, del pericolo di vita in danno della moglie Questa problematica è stata trattata in maniera marginale dalla sentenza impugnata, che non ha motivato sul punto più rilevante per l'individuazione della responsabilità dell'imputato. Il ricorso merita accoglimento, in quanto la corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha effettivamente ignorato la parte essenziale e decisiva - ai fini della risoluzione del thema decidendum - della complessa condotta dell'A. , che si è articolata: a) in una componente omissiva, sotto il profilo conoscitivo, in relazione alla mancata comunicazione alla donna della propria malattia e del rischio del contagio; b) in una componente ostativa sotto il profilo operativo, in relazione all'impedimento - con menzogne, artifici, simulazioni - di tempestiva predisposizione, da parte della moglie, di interventi idonei a intralciare, neutralizzare, impedire il radicarsi e il peggioramento della malattia, nonché il verificarsi del pericolo di vita. La corte di appello ha cioè esaminato e valutato parzialmente la illecita condotta, dando rilievo esclusivo al comportamento dell'A. che, pur consapevole di essere affetto da AIDS, intrattenendo rapporti sessuali con la donna senza alcuna precauzione e senza informarla dei rischi cui poteva andare incontro, ha causato l'evento/contagio. Omettendo di rilevare gli ulteriori sviluppi storici, si configura l'ipotesi di lesioni colpose aggravate dalla previsione dell'evento. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, la colpa cosciente sarebbe ravvisabile nel soggetto, che, nel caso di specie, pur rappresentandosi l’evento a rischio come possibile risultato della sua condotta, ha agito confidando che il contagio avrebbe potuto anche non avvenire ed escludendo che la salute della moglie potesse subire dei danni. Ciò, in quanto l'attuale imputato, anche in base al modesto livello culturale e nonostante le informazioni avute dai medici nelle occasioni nelle quali è razionalmente da ritenere che egli li abbia consultati nel corso della degenza e nel corso della terapia, potrebbe aver maturato la convinzione, poggiante sulla considerazione che il proprio stato di salute era sotto controllo terapeutico, che niente di male sarebbe successo alla moglie. La corte però ha omesso di considerare che a questa componente strettamente omissiva e reticente della condotta dell'imputato se ne è intrecciata un'altra: al di là della consapevole e persistente volontà di mantenere questa disinformazione della vittima, con il silenzio, con condotta in negativo, è subentrata una condotta operativa, in positivo, costituita: a) dall'iniziativa di accompagnarla al medico di famiglia e di riferire la falsa diagnosi che la donna era depressa, facendole così prescrivere farmaci antidepressivi; b) dalla sua opposizione al ricovero della moglie in ospedale (avvenuto solo a seguito di intervento di un medico, sollecitato dalla madre della M. ). Da questa condotta è derivata, secondo il tribunale, il successivo evento del ritardo della necessaria terapia, dell’aggravamento, dell'irreversibilità della malattia, del pericolo di morte diagnosticato dai periti. Questo evento dell'aggravamento e dell'irreversibilità della malattia non è stato voluto, al pari del primo (il contagio), essendo altro l'obiettivo dell'imputato (complessivamente, mantenere inalterato il rapporto coniugale ed evitare conseguenze per sé dannose o comunque procrastinare al massimo la conoscenza di una diagnosi che, per la sua tardività, inevitabilmente si sarebbe rivelata a suo danno, sul piano della libertà e del suo patrimonio). Questo complesso obiettivo di conservazione dello status di coniuge nonostante la propria malattia. e di impunità o, quanto meno di autotutela a fronte delle conseguenze della sua iniziale omissione,è dimostrato dalle risultanze processuali : la consapevolezza del rischio e la volontà di correrlo a spese del coniuge, nell’intrattenere rapporti sessuali non protetti, è confermata dalla testimonianza del medico dell'ospedale (omissis) , a cui l'imputato confidò di aver taciuto alla moglie il proprio stato di sieropositività, dopo averne avuto diagnosi, 'per non perderla'; nel suo esame, la M. ha riferito che suo marito non si è fatto più vedere, neppure per mantenere i contatti con le figlie e ha anche omesso di corrisponderle l'assegno di mantenimento). La giurisprudenza specifica che sussiste l'elemento psicologico del dolo eventuale quando l'agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne abbia accettato - nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario - la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l'azione medesima. L'autore non respinge quindi il rischio, e non adegua la propria condotta in maniera coerente e funzionale a manifestare una controvolontà verso l'evento diverso, rispetto a quello primariamente voluto ( sez. IV, n. 28231 del 24,6,09, rv 244693; sez. V, n. 44712 del 17.9.08, rv 242610, sez. I, n. 832 dell'8.1 1995; sez. IV n 11024 del 10.10.1996, rv 207333 ; sez. V, n. 18568 del 21.1.2011). Si deve quindi concludere che A. , pur essendo in grado di rappresentarsi la concreta possibilità che la sua azione reticente e depistante potesse causare un evento diverso da quello per cui materialmente agiva (continuare indisturbato il menage familiare, lasciando in clandestinità il contagio di HIV alla moglie e ostacolando tempestivi interventi terapeutici), non ha escluso la possibilità di cagionare l'evento a rischio (l'aggravamento irreversibile della già cagionata lesione della salute della moglie): gli è mancata quindi la controvolontà verso l'evento altro, con accettazione del rischio e quindi con la volizione dell'evento medesimo. È quindi del tutto errata la motivazione della decisione della corte di appello di assoluzione dell’A. per mancanza dell'elemento psicologico del dolo eventuale, in quanto la motivazione è impostata sulla ricostruzione e sulla valutazione della iniziale frazione della condotta dell'A. e sulla correlata omissione di ricostruzione e valutazione della parte maggiormente significativa di tale condotta, costituente ineludibile chiave di lettura di tutta la vicenda in esame. Ne deriva la declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza. Il tempo trascorso dalla data di consumazione del reato, così come indicata nel capo di imputazione, ha determinato il maturare del termine di prescrizione, tenuto anche conto della durata delle sospensioni, il giorno 3.1.2009, antecedentemente alla data di emissione della sentenza di primo grado (1.10.2009), sentenza che, per questa causa, va parimenti annullata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado,perché il reato è estinto,in data 3.1.2009, per prescrizione.