Migliore tutela del risparmiatore e investimenti più

MiFID
Migliore tutela del risparmiatore e investimenti più consapevoli
Aprile 2008
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CHE COSA E’ LA MiFID
MiFID significa “Market in Financial instruments Directive”.
È la nuova Direttiva Europea, dei mercati degli strumenti finanziari, approvata dal Parlamento
Europeo nel 2004 che si pone come obiettivo di uniformare le regole di comportamento sui
mercati finanziari europei tramite:
norme più dettagliate;
vincoli stringenti nell’applicazione delle norma da parte degli Stati dell’Unione.
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GLI OBIETTIVI DELLA MiFID
La MiFID, entrata in vigore il 1° novembre 2007, si propone di:
proteggere gli investitori , con particolare attenzione alla tutela del piccolo
risparmiatore;
rafforzare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati;
stimolare la concorrenza permettendo scambi su più mercati e garantendo regole e
condizioni di negoziazione più uniformi nei vari Paesi dell’Unione.
La normativa, volta ad una maggiore tutela del risparmiatore, impone all’intermediario una
conoscenza più approfondita dell’investitore al fine di evitare la proposta di operazioni
inappropriate e/o inadeguate alla situazione personale del cliente. La normativa prevede, in
funzione delle informazioni raccolte, un diverso livello di tutela del risparmiatore.
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COSA PREVEDE LA MiFID
Gli intermediari hanno a disposizione tre diverse modalità di offerta, che prevedono gradi crescenti
di tutela a favore del cliente, per effettuare la distribuzione dei prodotti finanziari:
EXECUTION ONLY;
COLLOCAMENTO;
CONSULENZA.
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EXECUTION ONLY - IL SERVIZIO DI RICEZIONE ED ESECUZIONE
ORDINI
La prima modalità, l’execution only, prevede che l’intermediario esegua l’ordine senza nessuna
informazione richiesta al cliente. In questa modalità la responsabilità della scelta è totalmente a
carico del cliente.
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IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E L’APPROPRIATEZZA
La seconda modalità, il servizio di collocamento, prevede che l’intermediario verifichi che il cliente
abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie a comprendere i rischi che lo strumento
finanziario e il servizio di investimento scelto comportano.
In assenza delle informazioni sopra indicate l’intermediario potrà fornire il servizio di collocamento
solo dopo aver avvertito il cliente o potenziale cliente che tale decisione impedirà loro di
determinare se il servizio o lo strumento sia per lui inappropriato.
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IL SERVIZIO DI CONSULENZA E L’ADEGUATEZZA
La terza modalità, il servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli,
prevede che l’intermediario garantisca al cliente il massimo livello di tutela. Ciò si traduce nella
verifica dell’adeguatezza dell’operazione consigliata al cliente. L’operazione dovrà, quindi,
corrispondere agli obiettivi d’investimento, avere caratteristiche tali per cui il cliente sia in grado
finanziariamente di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento e possedere la
necessaria esperienza e conoscenza per comprendere le caratteristiche relative all’operazione
richiesta. In assenza di tutte le informazioni indicate l’intermediario non potrà prestare il servizio di
consulenza.
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IL SERVIZIO DI CONSULENZA: LA NOVITA’ RISPETTO AL PASSATO
La consulenza in materia di investimenti con la nuova normativa MiFID diventa un servizio di
investimento che solo gli intermediari autorizzati e abilitati dalle autorità di vigilanza possono
offrire.
La normativa prevede che, perché si possa parlare di consulenza, l’intermediario debba prestare al
cliente una raccomandazione personalizzata (basata sulle caratteristiche dell’investitore) e che si
traduca in una specifica indicazione ad investire in determinati strumenti finanziari. Nel fare ciò
l’intermediario deve garantire al cliente il massimo livello di tutela attraverso la verifica di
adeguatezza.
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LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
MiFID prevede una nuova classificazione della clientela e associa ad ogni tipologia di clientela uno
specifico grado di tutela.
Le tre tipologie sono:
Controparti qualificate;
Clienti professionali;
Clienti al dettaglio.
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CONTROPARTI QUALIFICATE
Sono gli investitori quali i governi nazionali, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali,
nonché i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati per operare nei mercati regolamentati (es.
enti creditizi, imprese d’investimento e imprese d’assicurazione) e le imprese di grandi dimensioni
cui sono prestati servizi di investimento di esecuzione di ordini, negoziazione conto proprio e
ricezione e trasmissione ordini.
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CLIENTI PROFESSIONALI
Sono i clienti che possiedono l’esperienza, la conoscenza e le competenze necessarie per prendere
le decisioni d’investimento in modo autonomo e consapevole (es. enti creditizi, imprese
d’investimento e imprese d’assicurazione).
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CLIENTI AL DETTAGLIO
Sono i clienti non professionali o controparti qualificate come: i piccoli e medi risparmiatori, ovvero
la clientela privata. Nei confronti di questi clienti si applicano tutte le regole a tutela degli investitori
previste dalla MiFID.
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L’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA INFORMAZIONI
Fornire le informazioni all’intermediario è una grande opportunità per il cliente, perché consente di:
comprendere meglio quali sono gli investimenti più adeguati;
tutelare al massimo le proprie scelte d’investimento;
garantirsi una prestazione di servizio ottimale da parte dell’intermediario.
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LA “BEST EXECUTION”
La Direttiva impone che gli intermediari selezionino il mercato su cui eseguire gli ordini dei
clienti in modo che le operazioni siano realizzate con il miglior risultato possibile per il cliente ,
valutando il prezzo del titolo, i costi di negoziazione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, le
dimensioni e la natura dell’ordine.
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LA TRASPARENZA
MiFID prevede l’obbligo di assicurare che tutte le informazioni indirizzate al cliente al dettaglio,
comprese le comunicazione di marketing, siano chiare, corrette e non fuorvianti.