MiFID Migliore tutela del risparmiatore e investimenti più consapevoli Aprile 2008 1 CHE COSA E’ LA MiFID MiFID significa “Market in Financial instruments Directive”. È la nuova Direttiva Europea, dei mercati degli strumenti finanziari, approvata dal Parlamento Europeo nel 2004 che si pone come obiettivo di uniformare le regole di comportamento sui mercati finanziari europei tramite: norme più dettagliate; vincoli stringenti nell’applicazione delle norma da parte degli Stati dell’Unione. 2 GLI OBIETTIVI DELLA MiFID La MiFID, entrata in vigore il 1° novembre 2007, si propone di: proteggere gli investitori , con particolare attenzione alla tutela del piccolo risparmiatore; rafforzare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati; stimolare la concorrenza permettendo scambi su più mercati e garantendo regole e condizioni di negoziazione più uniformi nei vari Paesi dell’Unione. La normativa, volta ad una maggiore tutela del risparmiatore, impone all’intermediario una conoscenza più approfondita dell’investitore al fine di evitare la proposta di operazioni inappropriate e/o inadeguate alla situazione personale del cliente. La normativa prevede, in funzione delle informazioni raccolte, un diverso livello di tutela del risparmiatore. 3 COSA PREVEDE LA MiFID Gli intermediari hanno a disposizione tre diverse modalità di offerta, che prevedono gradi crescenti di tutela a favore del cliente, per effettuare la distribuzione dei prodotti finanziari: EXECUTION ONLY; COLLOCAMENTO; CONSULENZA. 4 EXECUTION ONLY - IL SERVIZIO DI RICEZIONE ED ESECUZIONE ORDINI La prima modalità, l’execution only, prevede che l’intermediario esegua l’ordine senza nessuna informazione richiesta al cliente. In questa modalità la responsabilità della scelta è totalmente a carico del cliente. 5 IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E L’APPROPRIATEZZA La seconda modalità, il servizio di collocamento, prevede che l’intermediario verifichi che il cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie a comprendere i rischi che lo strumento finanziario e il servizio di investimento scelto comportano. In assenza delle informazioni sopra indicate l’intermediario potrà fornire il servizio di collocamento solo dopo aver avvertito il cliente o potenziale cliente che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui inappropriato. 6 IL SERVIZIO DI CONSULENZA E L’ADEGUATEZZA La terza modalità, il servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, prevede che l’intermediario garantisca al cliente il massimo livello di tutela. Ciò si traduce nella verifica dell’adeguatezza dell’operazione consigliata al cliente. L’operazione dovrà, quindi, corrispondere agli obiettivi d’investimento, avere caratteristiche tali per cui il cliente sia in grado finanziariamente di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento e possedere la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere le caratteristiche relative all’operazione richiesta. In assenza di tutte le informazioni indicate l’intermediario non potrà prestare il servizio di consulenza. 7 6 IL SERVIZIO DI CONSULENZA: LA NOVITA’ RISPETTO AL PASSATO La consulenza in materia di investimenti con la nuova normativa MiFID diventa un servizio di investimento che solo gli intermediari autorizzati e abilitati dalle autorità di vigilanza possono offrire. La normativa prevede che, perché si possa parlare di consulenza, l’intermediario debba prestare al cliente una raccomandazione personalizzata (basata sulle caratteristiche dell’investitore) e che si traduca in una specifica indicazione ad investire in determinati strumenti finanziari. Nel fare ciò l’intermediario deve garantire al cliente il massimo livello di tutela attraverso la verifica di adeguatezza. 8 6 LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA MiFID prevede una nuova classificazione della clientela e associa ad ogni tipologia di clientela uno specifico grado di tutela. Le tre tipologie sono: Controparti qualificate; Clienti professionali; Clienti al dettaglio. 9 6 CONTROPARTI QUALIFICATE Sono gli investitori quali i governi nazionali, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali, nonché i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati per operare nei mercati regolamentati (es. enti creditizi, imprese d’investimento e imprese d’assicurazione) e le imprese di grandi dimensioni cui sono prestati servizi di investimento di esecuzione di ordini, negoziazione conto proprio e ricezione e trasmissione ordini. 10 6 CLIENTI PROFESSIONALI Sono i clienti che possiedono l’esperienza, la conoscenza e le competenze necessarie per prendere le decisioni d’investimento in modo autonomo e consapevole (es. enti creditizi, imprese d’investimento e imprese d’assicurazione). 11 6 CLIENTI AL DETTAGLIO Sono i clienti non professionali o controparti qualificate come: i piccoli e medi risparmiatori, ovvero la clientela privata. Nei confronti di questi clienti si applicano tutte le regole a tutela degli investitori previste dalla MiFID. 12 6 L’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA INFORMAZIONI Fornire le informazioni all’intermediario è una grande opportunità per il cliente, perché consente di: comprendere meglio quali sono gli investimenti più adeguati; tutelare al massimo le proprie scelte d’investimento; garantirsi una prestazione di servizio ottimale da parte dell’intermediario. 13 6 LA “BEST EXECUTION” La Direttiva impone che gli intermediari selezionino il mercato su cui eseguire gli ordini dei clienti in modo che le operazioni siano realizzate con il miglior risultato possibile per il cliente , valutando il prezzo del titolo, i costi di negoziazione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, le dimensioni e la natura dell’ordine. 14 6 LA TRASPARENZA MiFID prevede l’obbligo di assicurare che tutte le informazioni indirizzate al cliente al dettaglio, comprese le comunicazione di marketing, siano chiare, corrette e non fuorvianti.