Comunicato stampa BZ, 31 ottobre 2007 Investimenti e consulenza CTCU: le novità della Direttiva MiFID; le occasioni perse! Per il primo di novembre, a meno di non auspicate proroghe, è prevista l’entrata in vigore delle norme di attuazione della nuova direttiva sui mercati finanziari, la cd. Direttiva MiFID, di cui molto si è parlato negli ultimi tempi. Si tratta di una direttiva importante che dovrebbe introdurre maggiori garanzie per i risparmiatori nell’attività di vendita di strumenti finanziari ed in quello della consulenza finanziaria. Come ogni cambiamento, solo il tempo potrà dire se le nuove norme previste dalla direttiva e dai relativi provvedimenti di attuazione avranno portato effettivi e concreti benefici ai risparmiatori, dopo i ripetuti scandali finanziari di questi ultimi anni. Quali sono, in breve, le principali novità della direttiva? 1. Viene introdotto un nuovo servizio: la consulenza finanziaria 2. Obbligo di comunicazione di tutte le provvigioni e spese (cd. Kick back) 3. Viene ridisegnata la tutela dell’investitore, attraverso un revisione delle regole di condotta per l’intermediario, attraverso l’obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente, attraverso una nuova disciplina del cd. “conflitto di interesse” 4. Viene ridefinito il concetto dell’obbligo imposto agli intermediari di eseguire l’ordine al miglior risultato possibile per il cliente (cd. “best execution”). I consigli del CTCU ai risparmiatori 1. Il questionario sul profilo di rischio: bisogna aver cura di leggersi bene le domande e di dare alla banca le risposte che corrispondono effettivamente al vostro “profilo” di investitori. Non sottoscrivere formulazioni ambigue o poco chiare.Tenere sempre copia di tutto quello che avete compilato e firmato! 2. Inquadramento in uno oppure l’altro profilo di investitore: ricordate che solo la categoria “clienti al dettaglio” vi può probabilmente offrire una tutela (almeno sulla carta) più ampia nei confronti dell’intermediario. 3. Costi, oneri e provvigioni: gli intermediari devono comunicare ai clienti non solo le caratteristiche degli strumenti finanziari, ma anche i costi dei titoli o della gestione di portafoglio. Attenzione: alte provvigioni possono essere un indicatore della qualità dei prodotti compravenduti, in quanto potrebbero decurtare i rendimenti degli stessi. 4. La MiFID introduce la figura del consulente finanziario indipendente, cioè non legata a nessuna struttura di vendita (banca, SIM, altra società). A tale figura ci si può rivolgere per avere un consiglio di investimento o una valutazione del proprio portafoglio, dietro pagamento di un compenso variabile (chiedere sempre un preventivo, per non avere sorprese!). 5. Offerta fuori sede, cioè a casa, per strada o sul posto di lavoro: è bene fare attenzione con chi trattate: la direttiva MiFID non risolve infatti i problemi legati alla professionalità dei soggetti legati alle reti di vendita di certi strumenti finanziari (vedi ad es. polizze vita a contenuto finanziario e simili). È bene aver chiaro cioè se state trattando con un promotore od un consulente, che sono soggetti professionali qualificati ed iscritti ad un Albo, oppure con un semplice venditore, il cui fine principale è quello di vendere un prodotto, ma non è detto che sappia darvi un’adeguata consulenza. 6. Vari aspetti pratici di attuazione della direttiva sono ancora oscuri. Gli attesi regolamenti di attuazione della CONSOB dovrebbero portare maggior chiarezza. La critica del CTCU: le occasioni perse! 1. Risarcimenti danni e sanzioni: né la MiFID, né le relative norme di attuazione regolamentano le sanzioni ed i risarcimenti danni derivanti da consulenze errate e inadempimenti dell’intermediario; 2. Onere della prova nei giudizi di responsabilità dell’intermediario: i relativi criteri vanno assolutamente meglio precisati, ovviamente a favore e a maggior tutela dell’investitore e devono valere come direttiva per i giudici. Basta con la discrezionalità e la contraddittorietà dei giudicati! 3. Class action: va introdotta immediatamente e senza ulteriori ritardi! Gli investitori non possono essere privati di un fondamentale strumento di tutela. Le novità nel dettaglio La consulenza finanziaria. Con la MiFID, la consulenza finanziaria diventa un’attività specifica, non più solo servizio accessorio della vendita dunque, che “dovrà essere chiaramente distinta dalla fornitura di consigli generici attraverso le reti di distribuzione” ed esercitata con precisi obblighi per i consulenti sotto la vigilanza comune di Consob e Banca d’Italia. Secondo il decreto che attua la Direttiva (D.Lgs. 17.09.2007 n. 164), per “consulenza in materia di investimenti” si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente”. La tutela – L’adeguatezza Nella prestazione del servizio di consulenza la MiFID si propone di garantire un grado di tutela elevato: il consulente è cioè obbligato ad acquisire dal cliente tutte le informazioni necessarie a valutare la cd. “adeguatezza” delle raccomandazioni prestate, quindi la sua esperienza passata e presente negli investimenti, la sua propensione al rischio, il margine di tollerabilità di eventuali perdite ecc… A tal fine i clienti vengono distinti in “clienti al dettaglio”, “clienti professionali” e “controparti qualificate”, laddove i “cliente al dettaglio” sono quelli con un maggior grado di tutela previsto. Le altre due categorie verranno invece identificate dalla Consob, mediante appositi elenchi. Attenzione però: se il servizio viene prestato solo su iniziativa e richiesta esplicita del cliente (es. se il cliente dà l’ordine all’intermediario di acquistare un determinato titolo ed in una certa quantità), l’intermediario non è tenuto ad effettuare le valutazioni di adeguatezza, purché ne abbia comunque informato il cliente. E questo può significare minor tutela! Il conflitto di interesse Gli intermediari (cioè banche, SIM ecc…) sono obbligati ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e per gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Quando il conflitto di interesse è inevitabile, allora l’intermediario deve esporlo “nero su bianco” al cliente. Uno dei propositi della MiFID è infatti quello di migliorare l’informazione e la trasparenza verso il cliente, in modo tale da potergli consentire scelte di investimento più consapevoli. Gli intermediari devono servire al meglio gli interessi del cliente Altro principio fissato dalla MiFID è quello della cd. “best execution”, l’obbligo cioè imposto agli intermediari di eseguire l’ordine al cliente alle migliori condizioni, anche a scapito dei propri interessi: “migliori condizioni” non significa automaticamente “miglior vantaggio economico per il cliente”. Il principio in questione non significa che l’investitore ottenga automaticamente il miglior prezzo di un titolo; importante è che gli vengano chiaramente esplicitati tutti i relativi criteri di determinazione. Da evidenziare che probabilmente una parte del margine del guadagno verrà comunque trattenuta dall’intermediario in caso di compravendita di titoli attraverso “piattaforme di contrattazione” alternative alla Borsa (cd. MTF). Conclusioni Finché tali garanzie non verranno concretamente attuate non si potrà parlare di una “maggior tutela” per i risparmiatori-investitori! In mancanza di tali strumenti il consumatore medio farà bene a continuare ad acquistare titoli di Stato e tenersi alla larga dagli “investimenti spazzatura” e da altri bidoni.