Investimenti e consulenza

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Comunicato stampa
BZ, 31 ottobre 2007
Investimenti e consulenza
CTCU: le novità della Direttiva MiFID; le occasioni perse!
Per il primo di novembre, a meno di non auspicate proroghe, è prevista l’entrata in vigore delle
norme di attuazione della nuova direttiva sui mercati finanziari, la cd. Direttiva MiFID, di cui
molto si è parlato negli ultimi tempi. Si tratta di una direttiva importante che dovrebbe
introdurre maggiori garanzie per i risparmiatori nell’attività di vendita di strumenti finanziari ed
in quello della consulenza finanziaria. Come ogni cambiamento, solo il tempo potrà dire se le
nuove norme previste dalla direttiva e dai relativi provvedimenti di attuazione avranno portato
effettivi e concreti benefici ai risparmiatori, dopo i ripetuti scandali finanziari di questi ultimi
anni.
Quali sono, in breve, le principali novità della direttiva?
1. Viene introdotto un nuovo servizio: la consulenza finanziaria
2. Obbligo di comunicazione di tutte le provvigioni e spese (cd. Kick back)
3. Viene ridisegnata la tutela dell’investitore, attraverso un revisione delle regole di condotta per
l’intermediario, attraverso l’obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente, attraverso una nuova
disciplina del cd. “conflitto di interesse”
4. Viene ridefinito il concetto dell’obbligo imposto agli intermediari di eseguire l’ordine al miglior risultato
possibile per il cliente (cd. “best execution”).
I consigli del CTCU ai risparmiatori
1. Il questionario sul profilo di rischio: bisogna aver cura di leggersi bene le domande e di dare alla
banca le risposte che corrispondono effettivamente al vostro “profilo” di investitori. Non sottoscrivere
formulazioni ambigue o poco chiare.Tenere sempre copia di tutto quello che avete compilato e firmato!
2. Inquadramento in uno oppure l’altro profilo di investitore: ricordate che solo la categoria “clienti al
dettaglio” vi può probabilmente offrire una tutela (almeno sulla carta) più ampia nei confronti
dell’intermediario.
3. Costi, oneri e provvigioni: gli intermediari devono comunicare ai clienti non solo le caratteristiche degli
strumenti finanziari, ma anche i costi dei titoli o della gestione di portafoglio. Attenzione: alte provvigioni
possono essere un indicatore della qualità dei prodotti compravenduti, in quanto potrebbero decurtare i
rendimenti degli stessi.
4. La MiFID introduce la figura del consulente finanziario indipendente, cioè non legata a nessuna
struttura di vendita (banca, SIM, altra società). A tale figura ci si può rivolgere per avere un consiglio di
investimento o una valutazione del proprio portafoglio, dietro pagamento di un compenso variabile
(chiedere sempre un preventivo, per non avere sorprese!).
5. Offerta fuori sede, cioè a casa, per strada o sul posto di lavoro: è bene fare attenzione con chi trattate:
la direttiva MiFID non risolve infatti i problemi legati alla professionalità dei soggetti legati alle reti di vendita
di certi strumenti finanziari (vedi ad es. polizze vita a contenuto finanziario e simili). È bene aver chiaro cioè
se state trattando con un promotore od un consulente, che sono soggetti professionali qualificati ed iscritti
ad un Albo, oppure con un semplice venditore, il cui fine principale è quello di vendere un prodotto, ma non
è detto che sappia darvi un’adeguata consulenza.
6. Vari aspetti pratici di attuazione della direttiva sono ancora oscuri. Gli attesi regolamenti di
attuazione della CONSOB dovrebbero portare maggior chiarezza.
La critica del CTCU: le occasioni perse!
1. Risarcimenti danni e sanzioni: né la MiFID, né le relative norme di attuazione regolamentano le
sanzioni ed i risarcimenti danni derivanti da consulenze errate e inadempimenti dell’intermediario;
2. Onere della prova nei giudizi di responsabilità dell’intermediario: i relativi criteri vanno
assolutamente meglio precisati, ovviamente a favore e a maggior tutela dell’investitore e devono valere
come direttiva per i giudici. Basta con la discrezionalità e la contraddittorietà dei giudicati!
3. Class action: va introdotta immediatamente e senza ulteriori ritardi! Gli investitori non possono essere
privati di un fondamentale strumento di tutela.
Le novità nel dettaglio
La consulenza finanziaria.
Con la MiFID, la consulenza finanziaria diventa un’attività specifica, non più solo servizio accessorio della
vendita dunque, che “dovrà essere chiaramente distinta dalla fornitura di consigli generici attraverso le reti
di distribuzione” ed esercitata con precisi obblighi per i consulenti sotto la vigilanza comune di Consob e
Banca d’Italia. Secondo il decreto che attua la Direttiva (D.Lgs. 17.09.2007 n. 164), per “consulenza in
materia di investimenti” si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un
determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta
per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente”.
La tutela – L’adeguatezza
Nella prestazione del servizio di consulenza la MiFID si propone di garantire un grado di tutela elevato:
il consulente è cioè obbligato ad acquisire dal cliente tutte le informazioni necessarie a valutare la cd.
“adeguatezza” delle raccomandazioni prestate, quindi la sua esperienza passata e presente negli
investimenti, la sua propensione al rischio, il margine di tollerabilità di eventuali perdite ecc…
A tal fine i clienti vengono distinti in “clienti al dettaglio”, “clienti professionali” e “controparti qualificate”,
laddove i “cliente al dettaglio” sono quelli con un maggior grado di tutela previsto. Le altre due categorie
verranno invece identificate dalla Consob, mediante appositi elenchi.
Attenzione però: se il servizio viene prestato solo su iniziativa e richiesta esplicita del cliente
(es. se il cliente dà l’ordine all’intermediario di acquistare un determinato titolo ed in una
certa quantità), l’intermediario non è tenuto ad effettuare le valutazioni di adeguatezza,
purché ne abbia comunque informato il cliente. E questo può significare minor tutela!
Il conflitto di interesse
Gli intermediari (cioè banche, SIM ecc…) sono obbligati ad adottare ogni misura ragionevole per identificare
i conflitti di interesse e per gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Quando il conflitto di interesse è inevitabile, allora l’intermediario deve esporlo “nero su bianco” al cliente.
Uno dei propositi della MiFID è infatti quello di migliorare l’informazione e la trasparenza verso il cliente, in
modo tale da potergli consentire scelte di investimento più consapevoli.
Gli intermediari devono servire al meglio gli interessi del cliente
Altro principio fissato dalla MiFID è quello della cd. “best execution”, l’obbligo cioè imposto agli intermediari
di eseguire l’ordine al cliente alle migliori condizioni, anche a scapito dei propri interessi: “migliori condizioni”
non significa automaticamente “miglior vantaggio economico per il cliente”. Il principio in questione non
significa che l’investitore ottenga automaticamente il miglior prezzo di un titolo; importante è che gli
vengano chiaramente esplicitati tutti i relativi criteri di determinazione. Da evidenziare che probabilmente
una parte del margine del guadagno verrà comunque trattenuta dall’intermediario in caso di compravendita
di titoli attraverso “piattaforme di contrattazione” alternative alla Borsa (cd. MTF).
Conclusioni
Finché tali garanzie non verranno concretamente attuate non si potrà parlare di una “maggior
tutela” per i risparmiatori-investitori! In mancanza di tali strumenti il consumatore medio farà
bene a continuare ad acquistare titoli di Stato e tenersi alla larga dagli “investimenti spazzatura”
e da altri bidoni.
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