IL PROBLEMA CORRE SULL`ONDA Elettrosmog

IL PROBLEMA CORRE SULL’ONDA
Elettrosmog: biosfera a rischio
Si ringrazia il Gruppo Verdi-Ulivo del Senato per il sostanziale contributo conferito
per la pubblicazione di questo dossier.
Si ringraziano vivamente il dott. Vittorio Fagioli, la dottoressa Cristina Catti, l’ing.
Francesco de Lorenzo ed il CONACEM - nella persona di Daniela Dussin - per il
prezioso contributo fornito durante l’elaborazione di questo dossier.
Si ringrazia particolarmente Sara Fioravanti per la riduzione ragionata del dossier e
per la revisione legislativa.
Per ulteriori informazioni contattare:
WWF Italia (Area Legale-Istituzionale)
Via Garigliano 57
00198 Roma
Tel.
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IL PROBLEMA CORRE SULL’ONDA
Elettrosmog: biosfera a rischio
Prefazione
Il problema e gli aspetti sociali
PARTE PRIMA: Sviluppo tecnologico, ricerche epidemiologiche ed effetti sulla salute
1. Le basse frequenze
1.1. I casi regionali e la situazione attuale
2. Classificazione delle sorgenti di campi elettromagnetici (CEM)
3. Grandezze fisiche ed unità di misura
3.1. Considerazioni sulle grandezze fisiche ed unità di misura
4. Campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF) ed aspetti sanitari ad
essi correlati (indagini epidemiologiche)
4.1. Effetti sulla salute umana
4.2. Esposizione residenziale e tumori infantili
4.3. Campi magnetici e tumori, nei residenti in vicinanza di linee elettriche in Svezia
4.4. Studio sulla comparsa del cancro in bambini esposti a linee eletriche ad alta tensione
4.5. Esposizione occupazionale e tumori
4.5.1. Leucemia
4.5.2. Tumori del cervello e del sistema nervoso centrale
4.5.3. Tumori di ogni tipo
4.5.4. Recente studio epidemiologico sull’esposizione professionale ai campi elettromagnetici
4.5.5. Cancro e campi magnetici nei luoghi di lavoro
4.6. Valutazioni conclusive sulle indagini epidemiologiche
5. Ricerche a lungo termine sugli animali
6. Ricerche a breve termine sugli effetti biologici delle onde elettromagnetiche; risultanze
sulla valutazione della cancerogenità
6.1. Risultati degli studi
6.2. Modificazioni cellulari
6.3. Trasmissione di calcio
6.4. Ormoni
6.5. Sviluppo e differenziazione cellulare
6.6. Aberrazioni genetiche
6.7. Effetti dei CEM ELF-VLF sugli organi in fase di sviluppo
6.8. Effetti biologici dei CEM-ELF
6.9. Conclusione sugli studi a breve termine
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7. Reazione dei vari governi
8. Treni ad alta velocità ed inquinamento elettromagnetico
9. Le alte frequenze
10. Effetti sanitari dei campi ad alta frequenza
10.1. Effetti termici
10.2. Effetti non termici
11. Sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza
11.1. Telefoni cellulari e forni a microonde; standard normativi ed effetti sanitari
11.2. Videoterminali e apparecchi televisivi
11.2.1. Sperimentazione animale
11.2.2. Ricerche epidemiologiche
11.2.3. Reazioni catalitiche dell’amalgama in metallo dei denti
11.2.4. Normativa
11.3. Apparecchi televisivi
11.4. Gli impianti di trasmissione radiotelevisivi
12. Risanamento delle situazioni di inquinamento elettromagnetico; rilevamento e bonifica
13. Conclusioni
Bibliografia
PARTE SECONDA: La situazione normativa e l’intervento dei giudici
1. Introduzione: le proposte di legge. (Disegno di legge Sen. Ripamonti e WWF)
2. La tutela penale contro l’inquinamento da campi elettromagnetici
3. La situazione normativa in Italia e in Europa: profili normativi e giurisprudenza
3.1. Cenni sulla situazione in Europa e nel mondo
3.2. La situazione in Italia
4. Breve analisi dell’evoluzione (o involuzione) della normativa specifica in materia di campi elettromagnetici generati alle basse frequenze (impianti elettrici ed elettrodomestici)
4.1. L’ambiente esterno e l’ambiente abitativo
4.2. L’ambiente di lavoro
5. Nuovi elettrodotti: la valutazione d’impatto ambientale (VIA) quale strumento di tutela
5.1. l’esempio della Francia: interramento e VIA anche sugli elettrodotti minori
6. L’attuale disciplina sui campi elettromagnetici generati ad alte frequenze
7. La normativa specifica esistente sugli impianti di radiodiffusione (ripetitori radio-TV)
7.1. Le antenne demolite di Pecetto Torinese
7.2. La telefonia cellulare e le relative antenne radio-base
7.3. Le attuali norme da rispettare nella costruzione di antenne radio-base
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8. Atti ufficiali e normativa cui far riferimento per la tutela del diritto alla salute e del diritto
all’ambiente in materia di basse frequenze
8.1. Atti ufficiali e normativa di portata generale
9. Le pronunce della giurisprudenza
9.1. ...sul fronte del diritto alla salute
9.2. ... sul fronte del diritto all’ambiente
9.3. La celebre pronuncia del Pretore di Pietrasanta dell’8 novembre 1986
9.4. Altre pronunce rilevanti della giurisprudenza
10. Normativa e tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente in materia di alte frequenze
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Prefazione
L’inquinamento elettromagnetico è, nell’opinione comune, uno tra i temi maggiormente avvertiti, che crea ansia e preoccupazione. La sua “intangibilità” e la sua “invisibilità” lo rendono ancor più preoccupante.
Quando ci troviamo sotto ad un torrido sole avvertiamo immediatamente come calore il
bombardamento energetico a cui siamo sottoposti, almeno per la parte relativa ai raggi infrarossi (quelli che scaldano). Talvolta viene suscitata una reazione di difesa del nostro organismo che inizia a sudare. Quando, invece, siamo bombardati da onde elettromagnetiuche emesse da campi elettromagnetici, non abbiamo bisogno di alcun allarme (non ci accorgiamo di essere “trapassati” da queste onde di energia) e tanto meno un meccanismo
di difesa. Questo fenomeno somiglia molto a quello della radioattività: le onde energetiche
ci colpiscono senza che noi possiamo accorgercene e soprattutto senza poterci difendere.
In mare, al di sotto di strutture metalliche off-shore dove viene realizzata la protezione catodica (cioè con corrente impressa) contro la corrosione, si sono verificate nei pesci patologie come tetano neuronale e disturbi dell’orientamento.
Tutto questo rende centrale il problema dei campi elettromagnetici nella politica ambientale del futuro, anche per la stretta connessione con gli aspetti della salute umana.
In tale ottica il WWF ha deciso di realizzare il presente dossier sugli aspetti tecnici e sanitari relativi all’inquinamento elettromagnetico che, con l’era della comunicazione via etere
e via cavo e con il proliferare delle linee elettriche ad alta tensione non interrate e sempre
più presenti nelle nostre città e campagne, diverrà un tema “esplosivo”.
Ci colpisce particolarmente il silenzio attorno a questo tema e la mancanza di una normativa europea ed italiana che preservi la salute degli uomini e protegga l’ambiente, fornendo
limiti di esposizione e distanze di rispetto da queste fonti di inquinamento.
E’ dunque necessario applicare a questo tema il principio precauzionale, cioè dobbiamo
assumere norme di sicurezza, limiti di esposizione che mettano la società in condizione di
tutelare in primo ruolo la salute dei bambini, quella degli uomini, l’ambiente e le biodiversità. A tal proposito riteniamo che alcune indicazioni contenute nel presente lavoro, integrate
con i molti ed aggiornati riferimenti bibliografici, possano essere di ausilio a quanti ritengano di doversi e volersi preoccupare di un tema così importante, dalle dimensioni planetarie
ed in continua espansione.
E’ molto importante a questo punto del dibattito politico la proposta governativa e i disegni
di legge esistenti che ci auguriamo possano portare ad un legge che tuteli realmente i cittadini dall’elettrosmog, con dei valori di riferimento ispirati alla tutela reale della salute umana e dell’ambiente. Il vero problema pratico resta poi quello di capire chi si accollerà le
spese ad esempio dell’interramento delle linee aeree, della messa in sicurezza della miriade di antenne che stanno spuntando come i funghi sui tetti dei palazzi dei privati cittadini che hanno diritto ad una corretta e tempestiva informazione che oggi e' assente.
Il problema
Negli ultimi cinquant’anni l'utilizzo dell'energia nucleare ha focalizzato l'attenzione generale
sui pericoli per la salute costituiti dalle radiazioni ionizzanti.
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Di recente, però, è stato posto all'attenzione pubblica un nuovo problema: quello delle radiazioni non ionizzanti e della loro interazione con l'uomo e l'ambiente. Il termine “radiazione non ionizzante”, NIR (Non Ionizing Radiation), sintetizza tutte quelle forme di radiazioni
elettromagnetiche la cui interazione con la materia produce effetti primari diversi dalla ionizzazione (che non determinano cioè rottura dei legami atomici e molecolari).
Sono considerate sorgenti NIR, da un punto di vista prettamente biomedico, anche i campi
elettrostatici, i campi magnetostatici ed il passaggio di energia attraverso la materia sotto
forma di vibrazioni ultrasoniche.
Le NIR che destano maggior interesse negli studiosi, per i loro possibili effetti sull'uomo,
sono le ELF (extremely low frequency), onde a bassissima frequenza (30-300 Hz), e le
RF/MW (radiofrequenze e microonde), con banda di frequenza comprese tra 300 MHz e
300 GHz.
Se è vero che la biosfera, nella sua accezione più generale, è quotidianamente sottoposta
a radiazioni elettromagnetiche comprese in tutto lo spettro, dalle basse frequenze fino alle
radiazioni cosmiche, ivi comprese le microonde di origine tellurica e planetaria e le onde
radioelettriche provenienti dal sole, è altrettanto vero che il repentino sviluppo di nuove
tecnologie, operanti in questo campo di frequenze, ha fatto aumentare in maniera oltremodo significativa la densità di queste radiazioni nel nostro ambiente.
Intorno al 1950, infatti, si rilevavano al suolo dei paesi occidentali appena 10 pW/cm 2 nello
spettro di frequenze da 100 kHz a 300 GHz, mentre attualmente si misurano valori da un
milione a un miliardo di volte più alti, a causa del rapido sviluppo delle telecomunicazioni.
Nel campo delle microonde, la diffusione della telefonia radiomobile, le strutture della quale richiedono l'allestimento di una vera e propria rete di antenne emittenti su tutti i territori
coperti dal servizio, comporterà anch'essa un significativo incremento dell'esposizione a
queste radiazioni.
Per quanto concerne le basse frequenze, l'utilizzo sempre maggiore dell’elettricità e lo sviluppo di nuove tecnologie elettriche sottopongono una parte crescente della popolazione a
elevati campi elettromagnetici.
Se gli effetti termici dell'esposizione alle NIR sono ormai ben noti, inducendo di riflesso vari organismi internazionali a proporre valori e limiti di esposizione, del tutto controversi sono gli effetti atermici. Di tali tematiche si sono diffusamente interessati, a partire dal 1979,
numerosi studiosi, i quali hanno rilevato un sostanziale incremento delle patologie tumorali
nelle popolazioni maggiormente esposte alle radiazioni elettromagnetiche.
Come si porrà in evidenza, la risposta normativa all'inquinamento elettromagnetico è stata
sino ad oggi alquanto frammentaria ed inadeguata, sia in Italia che nella maggior parte
degli altri paesi.
In questo dossier verranno considerate due tipologie di elettrosmog, e precisamente quello
indotto dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, ed in seguito l’inquinamento elettromagnetico associato alle alte frequenze. La parte del documento che si occupa delle
basse frequenze esaminerà, inoltre, nelle sue linee guida, il problema dell’inquinamento
elettromagnetico correlato alla trazione ferroviaria ad alta velocità: di tutto ciò si occuperà il
capitolo 10.
Aspetti Sociali
Gli ultimi due decenni hanno visto, nei paesi più industrializzati, sorgere e diffondersi dei
movimenti ecologisti, attenti agli effetti sulla salute umana (tumori in particolare) derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici a bassissima frequenza (50-60 Hz) generati dalle linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
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Uno dei primi movimenti di opposizione sorse nel 1987, a seguito della costruzione di una
linea elettrica a 230 kV, nell'isola di Vancouver, da parte dell'azienda elettrica canadese Bc
Hydro.
Paul Brodeur, giornalista del New Yorker, illustrava nel 1989, in una serie di articoli, i risultati di indagini epidemiologiche che indicavano associazioni positive tra patologie neoplastiche e abitanti presso linee elettriche, e le stesse ricerche, nel 1990, misero in evidenza
rilevanti incidenze di tumori in gruppi ristretti residenti vicino ad impianti di distribuzione
dell'energia elettrica.
Una rassegna degli articoli di Brodeur dell'89, che lo critica aspramente per avere basato
le sue analisi soprattutto sui risultati positivi degli studi, tralasciando quelli negativi, è sicuramente sintomatica del conflitto in corso tra industria elettrica ed opinione pubblica circa
la fondata preoccupazione per i possibili rischi legati all'esposizione ai CEM.
Morgan e Nair, ricercatori della Carnegie Mellou University, si occupano, in un loro recente
articolo, tra l’altro, anche dei finanziamenti stanziati da vari enti statunitensi per gli studi
sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza. Riportano il parere
di diversi commentatori, tra cui Brodeur, (espressamente citato come autore di un libro sull'argomento), i quali ritengono che l'Electric Power Research Institute (EPRI), importante
istituto di ricerca finanziato dall'industria elettrica statunitense, sia prevenuto, e che i risultati ottenuti dai ricercatori finanziati da questa organizzazione non siano veritieri.
Nell’articolo si asserisce anche che, per recuperare credibilità, l'EPRI ha istituito uffici propagandistici con scienziati esterni, e ora consente ai ricercatori finanziati di pubblicizzare i
risultati dei loro lavori senza preventiva approvazione dell'istituto; e tra questi ve ne sono
molti che hanno evidenziato correlazioni positive.
Anche in Italia si sono costituiti, negli ultimi anni, vari comitati di cittadini che, coordinatisi
nel CONACEM (Coordinamento Nazionale dei Comitati per la tutela dai Campi Elettromagnetici), in più riprese si sono dichiarati contrari alla realizzazione di nuove sorgenti di elettrosmog tra le quali gli elettrodotti.
Uno di questi comitati si è opposto, nel comune di Rimini, alla costruzione da parte dell'ENEL dell'elettrodotto Forlì-Fano; a tal proposito è stato sviluppato da due importanti ricercatori italiani, Cesare Maltoni e Morando Soffritti, uno studio sull'inquinamento elettromagnetico a bassissima frequenza, studio del quale verranno presentate le linee guida nel
prosieguo del dossier.
L’attenzione pubblica, nei confronti del problema costituito dai danni sanitari provocati dai
CEM (campi elettromagnetici), ed in particolare di quelli prodotti dagli elettrodotti, è più recente, in Italia, rispetto agli altri stati europei ed agli USA.
Dal momento che la sensibilità' della pubblica amministrazione verso il problema è ancora
da affinare, considerando che l'Italia è strutturata, dal punto di vista elettrico, con oltre
60.000 km di linee ad alta tensione, che si sviluppano lungo circa 5.500 km quadrati (3%
del territorio nazionale), si comprende come la mobilitazione popolare sia di fondamentale
importanza per la tutela della salute dei cittadini, e per porre un calmiere ai piani di espansione tecnologica incontrollata delle grandi industrie elettriche. Un riesame globale della
situazione energetica italiana non mancherebbe, infatti, di suggerire sostanziali processi di
razionalizzazione.
Vediamo ora di ricostruire l'evoluzione temporale, in Italia, della mobilitazione da parte dei
vari comuni interessati dalla costruzione di elettrodotti e altre strutture elettrificate, significative dal punto di vista sanitario. Si avverte il lettore che i dati di seguito riportati sono riflessivi di problemi sociali molto importanti: alcuni di questi contenziosi sono a tutt’oggi
(1997) ancora in corso, altri si sono conclusi in maniera sicuramente non positiva se l’esito
di queste proteste non è stato quello atteso, e giusto, ai fini della tutela della salute dei cittadini.
Nel seguito è descritta, inoltre, la situazione che il CONACEM segnala a tutt’oggi. Questo
elenco è lungo ma viene riportato integralmente non solo per segnalare il degrado sanita8
rio, ma per sensibilizzare il lettore, qualora ve ne fosse bisogno, verso un problema la cui
entità, sfortunatamente per noi, è in costante crescita.
Aldo Iacomelli
Referente Energia & Clima
PARTE PRIMA: SVILUPPO TECNOLOGICO, RICERCHE EPIDEMIOLOGICHE ED
EFFETTI SULLA SALUTE
di Fabio Macchia
1. LE BASSE FREQUENZE
1.1. I casi regionali e la situazione attuale
- Piemonte:
Nel 1986 l’Ente Elettrico Francese (EDF) e l’ENEL stipulano un accordo per la realizzazione dell’elettrodotto a 380 KV Grand-Ile - Moncenisio - Piossasco. Dal luglio 1990 iniziano a
susseguirsi manifetazioni, petizioni e azioni di diverso tipo sia in Italia sia in Francia per
bloccare la realizzazione del progetto. Nonostante nel 1992 l’ENEL riproponga il progetto
con modifiche al tracciato sia i Comuni circostanti, sia le comunità montane ribadiscono il
no all’opera fino al 1994 quando il Min. Ambiente boccia il progetto.
Per quanto concerne la situazione attuale (cfr. nota1).
- Lombardia:
Nel 1985 veniva presentato il progetto dell'elettrodotto Caorso S.Damaso il quale:
1) attraversava due volte il fiume Po, passando nelle province di Piacenza, Cremona,
Mantova, Modena e Reggio Emilia.
2) avrebbe dovuto collegarsi alla centrale nucleare di Viadana (mai realizzata).
Attualmente è stata cancellata la sottostazione di S. Felice e Caorso è chiusa.
Qual’era dunque l’utilità' di questo elettrodotto?
Nell'89 sette comuni non concedono il nullaosta. Nel '90 le regioni Lombardia ed Emilia
concedono il nullaosta .
Nel 1991 Prandini concede l’autorizzazione. Nel febbraio del '92 i comuni ricorrono al
T.A.R.. Ora si attendono sviluppi nonostante la richiesta delle regioni di respingere i ricorsi.
Per quanto concerne la situazione attuale (cfr. nota2)
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-A Bussoleno (TO), l’elettrodotto a 380 kV Moncenisio-Piossasco è bloccato dal Ministero dell’Ambiente.
- Ad Armeno (NO), è segnalata la doppia terna a 380 kV Turbigo-S.Giacomo bloccata dal Consiglio Regionale.
L ‘ENEL deve ridisegnare il tracciato.
-A Fiano (TO), viene segnalato un elettrodotto a 380 kV in esercizio da molti anni, che passa a 23 metri da
un’abitazione (*).
-A Nizza Monteferrato (Asti), è segnalato un elettrodotto a 132 kV da ricostruire.
(*)
Si ricorda che il DPCM 23/04/’92 fissa (art. 5 ) le distanze degli elettrodotti da fabbricati adibiti a abitazione o altre
attività che comporti tempi di permanenza prolungati: per le principali tensioni di trasporto esso pone; 380 kV d≥ 28
m; 220 kV d≥ 18 m; 132 kV d≥ 10 m.
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-A Casalmaggiore, è segnalato l’elettrodotto a 380 kV Caorso-S.Damaso.
-A Milano, sono segnalati due elettrodotti a 380 kV in zona residenziale a 15 metri dalle abitazioni. Ad Arese è in svolgimento un
ricorso (ai sensi dell’articolo n° 700 del codice di procedura civile) circa il caso in esame.
-A Cuggiono (MI), è segnalato un elettrodotto a 132 kV da rinnovare a 6-7 metri dal tetto delle abitazioni. Si segnala un tumore al
cervello in un bambino più volte operato.
-A Milano e Varese, sono segnalati due elettrodotti a 132 kV.
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- Veneto - Friuli Venezia Giulia:
Nel 1987 viene bloccata, su petizione, la costruzione della stazione di trasformazione di
Vedelago (Tv) relativa all’elettrodotto Verona-Udine. Nel 1989 vengono, comunque,iniziati i
lavori della stazione contro i quali viene fatto ricorso davanti ai Pretori di Pordenone e Castel Franco.
Entrambi i ricorsi vengono respinti motivati sulla base dell’ipoteticità del danno e della carenza di legislazione. Nel 1992, l’elettrodotto Verona-Udine e' in tensione, mentre la costruzione della sottostazione di Vedelago e' nuovamente bloccata in seguito ad opposizioni che richiedono la dimostrazione della sua necessità, dell’idoneità del sito e
dell’interramento delle linee.
Per quanto concerne le situazioni attuali (cfr. nota3).
-A Como, è segnalato un elettrodotto a 132 kV passante sopra un asilo e sopra un’area residenziale.
-A Milano, è segnalato un ripetitore OMNITEL al 14° piano di uno stabile.
-A Monza, sono segnalate due linee a 62 kV sopra un’abitazione. Tra i familiari è stata riscontrata un’endocardite, un’endometriosi e
artriti reumatoidi croniche.
-A Usmate Velate (MI), sono segnalate linee a 132 kV.
-A Brescia centro, sono segnalate radiofrequenze e microonde.
3
-A San Giorgio in Bosco (PD), è stata costruita una nuova linea da 132 kV che corre sopra una fabbrica e sull’abitazione del custode della fabbrica stessa. E’ stato inoltrato ricorso.
-A Merano (VE) è segnalata una scuola sotto una linea da 132 kV.
-A Casale di Scodosia (PD), la costruzione di una sottostazione da 132 kV più linee in uscita è stata bloccata poiché attraversante
una zona residenziale.
-A S. Elena di Silea (TV), sono stati segnalati problemi di carattere epidermico e nervoso nonché cefalee frequenti e acufene, in abitanti vicino ad una linea a 380 kV in esercizio da 20 anni.
-Disturbi auditivi e distacco della retina sono segnalati a Treviso, in una donna abitante in prossimità di un elettrogeneratore per floricoltura. E’ in corso una causa civile da 13 anni.
-A Saonara (PD), sono segnalate linea a 132 kV ed altre, in esercizio da molti anni, sopra abitazioni.
-A Feltre (BL), si segnala linea a 132 kV che corre sopra una scuola materna.
-A Prà Maggiore (VE), si segnalano, in corrispondenza ad una linea ad alta tensione che corre sopra abitazioni, un caso di decesso
per leucemia in bambino e un tumore al cervello in un adulto.
-A Villaverla (VI), è segnalato un elettrodotto a 380 kV, in esercizio, distante 10 metri da un’abitazione.
-A Salagareda (TV), il Sindaco, il Prefetto, l’ISS invitano l’ENEL a modificare il tracciato di un nuovo elettrodotto a 380 kV, a ridosso di una abitazione. Il proprietario dell’abitazione ha fatto ricorso.
-A Spinea (VE), si segnala un elettrodotto, in esercizio da molti anni, a 132 kV che corre sopra abitazioni.
-A Monselice (PD), si segnalano ripetitori OMNITEL/TELECOM più linee a 132 kV e potenziamento di una linea esistente a 50 kV.
-A Grisignano di Zocco (VI), è stata bloccata la costruzione di linee a 132 kV per trazione ferroviaria ad alta velocità.
-A Malcontenta (VE), sono segnalate linee a 132-220-380 kV e una centrale attive da molti anni. E’ stato effettuato un esposto alla
Procura della Repubblica di Venezia, per un caso di tumore al cervello in un abitante di Malcontenta.
- Ad Agna (PD), è segnalato un elettrodotto a 132 kV a 30 metri più una linea a 20 kV sopra l’abitazione.
-A Rossano Veneto (VI), si segnalano una sottostazione a 132 kV più linee in uscita a 20 kV a 50 metri da un centro residenziale. A
tutt’oggi l’Amministrazione comunale non ha concesso l’autorizzazione; inoltre è stato ordinato, dal Pretore di Bassano, mandato di
disattivazione e rimozione di un ripetitore per telefonia cellulare.
-A Rosà (VI), l’Amministrazione comunale revoca la delibera autorizzativa per una linea a 132 kV. L’ENEL ricorre al T.A.R. per
ottenere l’annullamento della delibera. Il T.A.R. respinge il ricorso.
-A Belluno, si segnala un elettrodotto a 380 kV, Cordignano-Lienz, per il quale non viene concessa l’autorizzazione.
-A Favaro Veneto (VE), è segnalata una linea da alta tensione a 4-5 metri dal tetto della camera di una bambina sofferente di neoplasia midollare. Stazionaria da molti anni, dopo il trasferimento nella casa citata la bambina ha accusato un peggioramento delle condizioni.
-A Mestre (VE), si segnala una linea a 132 kV che corre sopra una abitazione.
-A Rossano Veneto (VI), è segnalata una linea a 20 kV a 3 metri dal tetto di una abitazione. Si è riscontrato un caso di donna con
meningite.
-A Mestre (VE), sono segnalati ripetitori Mediaset a 3 metri da un’abitazione di Fiera di Primiero.
-A Marghera (VE), sono segnalati elettrodotti a 380 kV più una centrale.
-A Oriago-Mira (VE), operatore ENEL a Fusina per 16 anni e in precedenza 7 anni alla Montedison ha subito molteplici operazioni
per tumori e neoformazioni all’addome.
-A Padova, si segnala un ripetitore dell’emittente radiofonica “Radio Padova”, localizzato in prossimità di un’abitazione.
-A Mestre (VE), si segnala linea a 132 kV a 15 metri da un’abitazione.
-A Mogliano (VE), si segnalano linea a 132 kV con traliccio nel cortile di un asilo.
-L’Associazione Difesa dell’Ambiente si oppone all’elettrodotto 380 kV Sandrigo-Udine, attualmente in esercizio, passante vicino e
sopra abitazioni, scuola elementare e asilo. Sette comuni sono, attualmente, in causa presso il Tribunale di Treviso contro l’ENEL; i
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- Lazio:
-A Cerveteri (Roma), si segnala l’azione del Comitato CONACEM “S. Marinella-Cerveteri”
contro l’elettrodotto medesimo. Lungo il percorso, questo elettrodotto lambisce o attraversa una serie di condomini, e una scuola materna. L’elettrodotto in questione consta di una
cabina primaria, localizzata a Cerveteri, e di una linea elettrica a 150 kV che si dirige verso
S. Marinella. In data 17/04/’97 il T.A.R. Lazio revoca la delibera autorizzativa per
l’esercizio, poiché l’elettrodotto non ottempera alle distanze previste dal DPCM del ‘92.
L’ENEL innalza i conduttori della linea, per rimettere in funzione l’impianto.
Per quanto concerne la situazione attuale (cfr. nota4)
- Liguria:
Nel dicembre dell'85, 109 cittadini di Arcola ricorrono alla pretura di Viareggio contro l'elettrodotto la Spezia-Poggio a Caiano; segue l'ordinanza di sospensione. Nell'ottobre dell'88,
il sindaco di Arcola chiede l’ordinanza di sospensione per l'elettrodotto in questione. Nel
dicembre successivo, il T.A.R. Liguria annulla la sospensiva, con conferma del Consiglio di
Stato del luglio dell’89. Nell’agosto seguente, il sindaco di Arcola chiede una nuova ordinanza sospensiva.
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota5)
- Emilia-Romagna:
Nel luglio del 1990, ottanta cittadini ricorrono contro la linea Forli’-Fano a 380 kV. Segue
un altro ricorso contro l'elettrodotto Ferrara-Bondeno.
Nell'agosto successivo, il circondario di Rimini nomina una commissione tecnico scientifica, della quale fanno parte il prof. Cesare Maltoni e il dott. Morando Soffritti, al fine di determinare i rischi indotti dai campi elettromagnetici per le popolazioni vicine all'elettrodotto.
Nel settembre seguente, il Pretore di Rimini respinge il ricorso perché non vi è l'imminenza
del pericolo, non essendo attivata la linea .
Nell'aprile del '91, il Consiglio Comunale di Rimini concede udienza a Maltoni e approva
l'ordine del giorno che intima all'ENEL di sospendere i lavori.
Nel maggio seguente, il Consiglio Regionale chiede la sospensione e la non attivazione
dell'elettrodotto Forli’-Fano. In giugno sei comuni “ordinano” all'ENEL la sospensione della
linea.
In luglio poi, il T.A.R. revoca le ordinanze dei sindaci.
cittadini che non hanno accettato l’indennizzo per servitù di elettrodotto sono in attesa del pronunciamento del Presidente della Repubblica per il ricorso straordinario contro il Decreto prefettizio di imposizione di servitù perpetua.
-A Pordenone, è segnalato l’elettrodotto a 380 kV Sandrigo-Udine.
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-A Cinecittà (Roma), si segnalano la presenza di cabine elettriche nei giardini di aree residenziali.
-A Civita Castellana, è stata ottenuta, da parte del Comune, la modifica del sito di una sottostazione ENEL con linee in entrata a 132
kV ed in uscita a 20 kV.
-A Campagnano, il Comune non concede l’autorizzazione all’ENEL per il passaggio di un elettrodotto nella valle del Baccano. Altri
comuni, interessati dal tracciato della linea, si mobilitano.
-A Capranica, si segnalano due linee a 110 kV e ripetitori della TELECOM.
-A Val Canneto, il Comitato CONACEM “Cerveteri-Torrimpietra” si è mobilitato contro l’elettrodotto medesimo.
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-A La Spezia, sono segnalate una centrale e linee in uscita a 380 kV (4 elettrodotti in una fascia di 700 metri).
-A Ventimiglia (Imperia), è segnalato un elettrodotto a 132 kV per il quale è stato ottenuta la modifica del tracciato.
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Nel settembre del '92, i sindaci di concerto decidono di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. e chiedono di concedere il carattere di urgenza alla bonifica dell'elettrodotto secondo il DPR del 23/04/'92.
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota6)
- Toscana:
Nel dicembre dell’85, alcuni cittadini ricorrono contro l’elettrodotto a 380 kV La SpeziaAcciaiolo, alle preture di Pietrasanta-Pisa-Viareggio.
Nel novembre del’96, il pretore di Pietrasanta (dott. Carletti) ordina la sospensione
dell’elettrodotto, poiché, dalla perizia del C.T.U. Gambarale (Svezia), si evince che il rischio per le popolazioni esposte è reale.
Il processo viene ripreso davanti al tribunale di Lucca e consente l’esercizio
dell’elettrodotto. La richiesta di primo grado respinge la richiesta dei ricorrenti perché “non
ci sono prove di danni alla salute”.
Per quanto concerne la situazione attuale (cfr. nota7)
- Umbria:
Nel luglio del ’90, l’ENEL richiede alla regione l’autorizzazione alla costruzione
dell’elettrodotto a 150 kV Pietrafitta-Fabro.
Nell’ottobre seguente un centinaio di cittadini dei comuni coinvolti presentano opposizione
per l’elevato impatto paesaggistico-ambientale e per i danni alla salute.
Nell’aprile del ’91, si costituisce il comitato per la salvaguardia e valorizzazione delle Valli
del Monturale (COSMO) e si estende la mobilitazione anche ad opera di WWF, altre associazioni ambientaliste e Verdi. Nel luglio seguente, la Regione convoca l’ENEL e COSMO
per una prima valutazione.
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-A Reggio Emilia, è segnalato un elettrodotto a 132 kV che corre sopra un asilo e abitazioni. Il Settore Igiene Pubblica dell’USL
non ha dato parere favorevole; l‘ENEL deve modificare il tracciato in questione.
-A Bondeno (FE), è segnalato un elettrodotto a 380 kV che passa vicino ad un’abitazione; il proprietario della casa ha deciso di venderla e andare altrove.
-A Rimini, si segnala l’elettrodotto a 380 kV Forlì-Fano. E’ in corso una causa penale nella quale sette dirigenti dell’ENEL sono stati
rinviati a giudizio poiché, al tempo dell’imposizione dell’opera, erano a conoscenza dei probabili rischi immediati da esposizione ai
CEM prodotti dagli elettrodotti, tuttora in servizio.
- Ad Albinea (RE), è segnalato un elettrodotto a 380 kV passante sopra un metanodotto: i comuni non hanno autorizzato il progetto
dell’ENEL.
-A Gambettola (Cesena), è segnalata una Cabina di trasformazione a 132 kV che dopo la presa di posizione dell’Amministrazione
Comunale è stata costruita a 200 metri dalle abitazioni anziché a 20 metri.
-A Parma, è segnalata una Cabina di trasformazione in un locale sottostante la camera da letto di un appartamento: questa Cabina
alimenta un intero quartiere di Parma (in cui sono presenti 6 banche). E’ stato presentato, dalla proprietaria dell’appartamento, un
esposto alla Procura della Repubblica nel quale viene fatto menzione del suo caso; figlia con epilessia congenita, madre e marito deceduti per cancro, coinquilino morto di linfoma.
-A Bologna, è segnalato un elettrodotto a 132 kV in esercizio, passante in area residenziale e molto vicino alle abitazioni.
-A Forlì, è segnalata una Cabina primaria a 132 kV.
-A Rasignano (BO), viene segnalato un elettrodotto a 132 kV da costruire passante vicino alle abitazioni.
7
-A Montefalco-Arezzo, è segnalato il potenziamento di una sottostazione più una linea a 132 kV passante vicino ad un abitazione.
-A Chianti in Greve (FI), è segnalato un elettrodotto a 380 kV da ricostruire, e passante a meno di 20 metri da una abitazione. Si segnalano problemi in ragazzi e un aborto inspiegabile, in una donna, al quarto mese della sua terza gravidanza.
-A Bagno a Ripoli (FI), si costituisce l’associazione Verdi di Firenze.
-A Poggio a Caiano (FI), viene segnalata una sottostazione a 380 kV con numerose linee uscenti a 132 kV che, in una zona residenziale, passano sopra le abitazioni.
-A Poggio Ugolino (FI), viene segnalato un vecchio elettrodotto a 132 kV da rifare, passante a meno di 10 metri dalle abitazioni e,
con i piloni dell’elettrodotto passanti nei giardini delle stesse.
L ‘A.R.P.A.T. (Agenzia della Regione Toscana per la Protezione dell’Ambiente) pone l’accento sulle distanze dalle case, affermando testualmente: ”...almeno a 50 metri”.
- Ripetitori, sono segnalati in Maremma su una collina con poggio di olivi e allevamento di cavalli.
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L’ENEL presenta un breve studio di compatibilità ambientale del tracciato.
Nel settembre ’91, COSMO presenta un dettagliato controstudio in cui vengono sollevati
dubbi sulla reale utilità dell’opera e se ne dimostra l’alto danno ambientale.
Nel gennaio del ’92, la Sovraintendenza ai Beni Ambientali boccia il tracciato
dell’elettrodotto e chiede l’interramento della linea. Il Consiglio Regionale incarica la propria Commissione Ambiente di valutare le petizioni presentate da WWF e COSMO.
Nel marzo successivo, la Commissione chiede, al termine dei lavori, lo spostamento del
tracciato al fianco di un altro già esistente, allo scopo di non provocare un ulteriore degrado in un territorio che viene riconosciuto di particolare pregio.
Il Consiglio Regionale approva la proposta della Commissione che viene fatta propria dalla
Giunta.
In ottobre poi, si attende la delibera della Giunta in merito; il cambiamento dei progetti
dell’ENEL relativi alla centrale di Pietrafitta ed il nuovo clima di austerity dell’ENEL S.p.A
potrebbe far cadere la necessità dell’elettrodotto (come da sempre proposto dagli oppositori).
A tutt’oggi, è segnalata una non concessione da parte del Ministero dell’Ambiente
dell’autorizzazione alla costruzione di un elettrodotto a 132 kV attraversante le valli del
Monturale.
- Campania:
-A Cervinara (Avellino), è da segnalare l’elettrodotto a 380 kV Matera-S.Sofia passante su
un parco naturale.
-A Striano (NA), è segnalata una stazione di trasformazione con linee in entrata a 380 kV
ed in uscita circa 22 linee a 150 kV. A questa stazione confluisce, tra l’altro, anche
l’elettrodotto Matera-S.Sofia.
- Basilicata
-A Rapolla Potenza (PZ), è in corso una causa, contro l’ENEL, relativamente ad un elettrodotto a 380 kV Matera-S.Sofia.
- Trentino Alto Adige
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota8)
- Marche
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota9)
8
-A Riva del Garda, è segnalata la sostituzione di un elettrodotto a 132 kV a doppia terna, in un centro turistico. I Comuni chiedono
l’interramento. Sempre a Riva del Garda sono segnalati ripetitori OMNITEL.
-A Bolzano, è segnalato un decesso per arresto cardiaco di un portatore, da 17 anni, di pace-maker. La morte è avvenuta dopo 2 anni
dall’attivazione di una cabina elettrica vicina all’abitazione.
- Segnalato, un elettrodotto a 10 metri dall’abitazione in Trentino.
9
-A Pesaro, segnalati ripetitori OMNITEL/TELECOM. Sempre a Pesaro, è segnalato un elettrodotto a 132 kV che si raccorda con la
centrale di Saltara, a 40-50 metri da un’abitazione. Segnalato un caso di bambino paraplegico, in abitazione sita vicino
all’elettrodotto. E’ stata inoltrata una causa, con udienza a gennaio.
- Ad Ascoli Piceno, è segnalato un nuovo elettrodotto a 380 kV, ( riclassamento di un elettrodotto a 220 kV ), che corre parallelamente ad uno a 220 kV a 15 metri da un’abitazione. Vengono segnalati 3 casi di tumore nelle abitazioni poste a 150 metri, in linea
diretta, da quest’ultima.
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- Calabria
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota10).
- Sicilia
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota11)
- Abruzzo
Per quanto riguarda la situazione attuale (cfr. nota12)
- Puglia:
Nel Comune di Corato (Ba) sono stati costruiti, nonostante l’alta densità della popolazione,
numerosi impianti per trasmissioni televisive nazionali e locali. Tali impianti caratterizzati
da una grossa emissione di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza hanno spinto
molte famiglie a richiedere un’analisi scientifica da parte dell’università di Bari anche in seguito a manifestazioni di rari eventi preoccupanti su animali e persone.
Negli ultimi anni si e' cercato di risolvere la situazione anche ottenendo, tramite l’ISPELS,
una misurazione dei campi magnetici generati dalle sorgenti televisive.
-A Potenza Picena (Macerata), è segnalata sin dal ’56, una postazione Radar dell’Aeronautica Militare, facente parte del sistema
NATO. L’associazione per la difesa dalle emissioni radio (ADER) descrive così la situazione; “Dal 1987, nel nostro territorio, in
particolare nelle zone prossime all’installazione radar, si sono verificate situazioni anomale:
- Televisori che, senza alcun intervento sul telecomando, si accendono si spengono o cambiano canale.
- Sul video, in condizioni normali. passa una banda biancastra ogni 10-12 secondi in sincronia con un disturbo sonoro.
Gli impianti stereo, giradischi, radio e autoradio, registratori, emettono rumori paragonabili a “spazzolate” ogni 10-12 secondi.
- Cancelli dotati di apertura automatica che si aprono da soli.
- Centri di elaborazione dati non utilizzabili.
- Impianti di allarme che entrano in funzione senza cause apparenti.
- Impianti elettronici di autovetture messi fuori uso.
- Stimolatori cardiaci che si bloccano inspiegabilmente, pericolosamente, mentre altri devono essere sostituiti prima della data prestabilita.
- Strani fenomeni su conigli (prolificità annullata).
- Fenomeni anomali riscontrati nelle piante (la frutta non giunge a maturazione).
Essendo stati riscontrati sulla popolazione aumenti, sospetti, del numero dei tumori e disturbi su persone, animali e piante, si è pensato di verificare se la causa di tutto ciò fosse da attribuire a una sorgente di inquinamento elettromagnetico antropica.
A tal proposito, una ricerca (durata circa due anni) condotta da un rappresentante dell’associazione ha evidenziato che, i decessi per
tumore, riscontrati in cinque anni di controlli (1986-1990), erano stati evidenziati sempre nelle stesse vie del paese, con un indice
più elevato nelle zone prossime alla postazione radar. Inoltre, in queste vie, sono stati riscontrati casi di interruzione di gravidanze,
casi di convulsioni, sterilità, interventi per cateratte e tumori tiroidei”.
Per inciso, si fa notare come Potenza Picena detenga il più alto tasso di mortalità per tumore in Italia.
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-A Reggio Calabria, sono segnalati elettrodotti a 220, 132 kV in esercizio da tempo, nonché antenne radiobasi della TELECOM.
-A Roccelletta di Borgia (CZ), è segnalato un elettrodotto a 132 kV che lambisce abitazioni.
-A Fiume Freddo Bruzio (CS), l’amministrazione locale vuole edificare un asilo sotto un elettrodotto a 380 kV esistente.
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-A Bagheria (PA), è in programma la costruzione di un elettrodotto a 132 kV che passa vicino alle abitazioni.
-A Contesse (ME), è segnalata una linea ad alta tensione sopra un’abitazione. Il titolare dell’abitazione informa che i precedenti proprietari sono deceduti a causa del cancro; attualmente, il figlioletto del proprietario, di pochi mesi, dorme in una camera localizzata
in prossimità dei conduttori della linea.
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-A Pescara, sono segnalati ripetitori per telefonia cellulare ed elettrodotti. Vengono segnalati casi di leucemia infantile a San Martino.
-A Chieti, vengono segnalati ripetitori OMNITEL in zona residenziale e scolastica. E’ segnalato un caso di leucemia in una scuola
sotto un elettrodotto.
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2. Classificazione delle sorgenti di campi elettromagnetici (CEM)
La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto, e le leggi della fisica
che governano queste grandezze sono identiche, indipendentemente dalla loro lunghezza
d'onda o frequenza. Pero', a seconda della frequenza dell'onda, si determinano diversi
modi d'interazione della stessa con la materia .
L'emissione delle onde, il loro assorbimento e la loro propagazione in mezzi materiali dipendono, infatti, dalle condizioni fisiche e dalla natura delle sostanze emittenti ed assorbenti o di quelle che consentono la propagazione.
La radiazione elettromagnetica a RF e MW è da sempre presente sulla terra come fondo
naturale, generato dall'emissione del sole della terra delle galassie ed, in generale, da
qualunque corpo naturale con temperatura diversa dallo zero assoluto.
L'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione è da attribuire essenzialmente,
negli ambienti di vita, alle emissioni provocate da impianti per teleradiocomunicazioni e radar (RF e MW), dalle sorgenti domestiche, e dalle linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le principali sorgenti di campi elettromagnetici - fra
tabella delle principali sorgenti di campi elettromagnetici, natura della sorgente e rispettiva frequenza
-Trazione ferroviaria (BF)
-linee ad alta tensione (BF)
-Trasformatori (BF)
-Apparecchi domestici elettrici:
Installazioni elettriche (BF)
Forni a microonde (AF)
Boiler (BF)
Coperte elettriche (BF)
Elettrodomestici per la cucina (BF)
Apparecchi per il bricolage (BF)
Televisori (AF e BF)
Altri(BF)
-Computer (BF e AF)
-Impianti di allarme di sicurezza (AF) :
In edifici
Negli aeroporti
-Trasmettitori radiotelevisivi (AF) :
Onde lunghe e medie
Onde corte
UKW
VHF-TV
UHF-TV
-Trasmettitori per cb (AF)
-Telefoni cellulari (AF):
Radiotelefoni, cellulari (tacs e gsm)
Telefoni senza fili
Interfoni
-Impianti radar (AF)
-Apparecchi per usi sanitari quali:
Magnetoterapia (AF)
Radarterapia (AF)
Ipertermia (AF)
Marconiterapia (AF)
-Macchine industriali per:
Riscaldamento, saldatura e indurimento induttivi (BF e AF). Saldatura, vulcanizzazione ed essiccamento dielettrici (AF e BF).
Produzione dell'alluminio ed elettrolisi del cloro ecc. (BF). Utilizzi nella ricerca (BF e AF)
parentesi è indicata la natura dell'elettrosmog prodotto, cioè se si tratta di campi ad alta
frequenza o a bassa frequenza (AF ed BF)- alcune delle quali verranno trattate singolarmente ed in maniera molto più estesa e con riguardo particolare alle problematiche sanitarie ad esse connesse, nonché l'intero spettro delle radiazioni di nostro interesse .
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Come si evince dalla presente schematizzazione, le radiazioni non ionizzanti NIR sono radiazioni di frequenza variante da pochi Hz ad oltre 300 GHz e di energia variante da circa
10 −11 eV ( eV, leggasi elettronvolt, è un’unità di misura dell’energia ; 1eV = 1.6x10 −19 J
(joule)) a 12-15 eV; sono comprese, cioè, tra le radiazioni generate da sorgenti alternate e
le radiazioni ionizzanti. Includono le radiofrequenze, le microonde, l'infrarosso, la luce visibile e l'ultravioletto.
3. Grandezze fisiche ed unita' di misura
Riportiamo ora un elenco delle grandezze fisiche di maggior riscontro in questo ambito e
la definizione delle loro caratteristiche :
“Tensione elettrica (o differenza di potenziale elettrico)” V:
La tensione elettrica o differenza di potenziale elettrico è la forza, di natura elettrica, esistente tra due punti di un circuito elettrico, che si trovano ad un differente livello di potenziale.
Essa è definita come la differenza di potenziale esistente fra due punti di un conduttore
che, percorso dalla corrente di un ampere, dissipa la potenza di un watt, senza che nel
conduttore avvengano altri fenomeni energetici oltre l'effetto joule. L'unita' di misura della
differenza di potenziale è il volt (V).
“Carica elettrica” Q:
Chiamiamo carica elettrica quella caratteristica di un corpo che determina l’intensità della
forza di attrazione o repulsione da un altro corpo di analoghe caratteristiche, posto a una
determinata distanza. Le cariche possono essere negative o positive. Cariche dello stesso
segno si respingono, cariche di segno opposto si attraggono. L’unità di misura della carica
elettrica è il coulomb (C)
“Intensità' di corrente” I:
Il flusso di cariche elettriche all’interno di un corpo conduttore determina la generazione di
corrente elettrica. L’intensità di corrente si misura in ampere (A) e corrisponde al passaggio, per un determinata sezione di un conduttore, della quantità di carica elettrica di un
coulomb, nell'unità di tempo (1secondo).
“Frequenza” f :
La frequenza f di una grandezza periodica equivale al numero di cicli compiuti, dalla stessa, nell’unità di tempo. Essa equivale anche al reciproco del periodo T di variazione della
grandezza in questione: la frequenza si misura in Hertz (Hz).
“Resistenza elettrica” R:
Rappresenta il coefficiente di proporzionalità tra differenza di potenziale e intensità di corrente in un bipolo passivo (ove cioè non esiste una differenza di potenziale imposta), caratteristica fisica del materiale di cui indica l'attitudine a lasciarsi attraversare dalla corren-
sorgente
frequenza
Campi statici
< 30 Hz
Campi ELF (extremely low frequencies)
30-300 Hz
Campi VLF (very low frequencies)
300 Hz-30 kHz
Campi LF (low frequencies)
30 kHz-300 kHz
Campi MF (mid frequencies)
300 kHz-3 MHz
Campi HF (high frequencies)
3 MHz-30 MHz
Campi VHF (very high frequencies)
30 MHz-300 MHz
Campi UHF (ultra high frequencies)
300 MHz-3 GHz
Campi SHF (super high frequencies)
3 GHz-30 GHz
Campi EHF (extra high frequencies)
30 GHz-300 GHz
Infrarosso
Luce visibile
> 300 THz
16
> 300 GHz
te.
La resistenza elettrica si misura in ohm (Ω).
“Campo elettrico” E :
Si definisce campo elettrico una regione dello spazio nella quale si manifestano, per effetto della distribuzione di cariche elettriche, delle forze di natura elettrica che agiscono sui
corpi elettrizzati posti all’interno del campo. La traiettoria descritta da una carica immersa
in un campo elettrico, può essere visualizzata con la rappresentazione delle linee di forza,
supposto che tale carica sia libera e priva di inerzia. Il campo elettrico creato in vicinanza
di un conduttore in tensione è un vettore, la cui intensità è indicata con E ; la sua unità di
misura è il volt al metro (V/m). Nel caso di campi variabili nel tempo in modo sinusoidale, il
vettore “E” oscilla lungo un asse fisso (sorgente monofase), oppure ruota in un piano e
descrive un'ellisse (sorgente polifasi o sorgenti multiple sincrone).
Poiché il campo elettrico, in prossimità di oggetti conduttori (persone incluse), è generalmente perturbato da questi oggetti, il valore del campo elettrico imperturbato (cioè il campo che esisterebbe in assenza di oggetti mobili e di persone) sarà' usato per caratterizzare
le condizioni di esposizione.
“Campo magnetico” H:
Analogamente a quanto visto per il campo elettrico, si definisce campo magnetico una regione dello spazio entro la quale si risente l’effetto di azioni magnetiche, ovvero le linee di
forza del campo magnetico (convenzionalmente dirette da nord a sud). Nell’ambito della
trasmissione dell’energia elettrica, il campo magnetico è la risultanza della presenza di un
flusso di cariche elettriche all’interno di un corpo conduttore.
Il campo magnetico “H” è una quantità vettoriale e, come nel caso dei campi elettrici, questo vettore o oscilla lungo un asse fisso (quindi sorgente monofase), oppure ruota su un
piano e descrive un'ellisse (sorgenti polifasi o sorgenti multiple sincrone).
L’intensità del campo magnetico “H” è espressa in ampere per metro (A/m). Tuttavia, la
densità di flusso magnetico B, comunemente chiamata induzione magnetica, è spesso usata per caratterizzare i campi magnetici, in particolare nel contesto degli effetti biologici.
L'induzione magnetica è definita in termini di forza esercitata su una carica che si muove
nel campo e ha come unita' di misura il tesla (T). Un tesla è equivalente ad un volt per secondo al metro quadrato (Vxs/m 2 ), o 1 weber al m 2 (Wb/m 2 ). Il legame tra il campo magnetico H e l'induzione magnetica B è definito tramite la permeabilità magnetica del mezzo
fisico in cui tali grandezze si manifestano . Tuttavia, nel vuoto e, ai fini pratici, nell'aria e
nel tessuto biologico, il rapporto B/H è una costante. Questo rapporto è la permeabilità'
magnetica nel vuoto µo ed è espresso in henry al metro (H/m oppure Wb/Am) con µo
=4xΠx10-7 H/m.
Quindi nel vuoto nell'aria o nel tessuto biologico, un’induzione magnetica di 1mT corrisponde a un’intensità del campo magnetico di ca.800 ampere per metro ( A/m ). Nel seguito, è possibile che venga utilizzata, anche se impropriamente, la dizione campo magnetico
H per indicare l’induzione magnetica B, fermo restando il diverso significato, elettrico, delle
due grandezze: la discrezionalità tra le due entità elettriche si evincerà, comunque,
dall’unità di misura.
“Valore efficace del campo” :
I campi elettrici e magnetici alternati sono generalmente polarizzati elettricamente, e ciascuno di essi può essere descritto in termini di componenti lungo tre assi ortogonali, variabili nel tempo con regime sinusoidale. Il valore efficace del campo RMS (Root Mean
Square ) è la radice quadrata della somma dei quadrati dei valori efficace di queste tre
componenti.
Ciò significa che per un campo elettrico avremo:
E= Ex 2 + Ey 2 + Ez 2
dove Ex, Ey, Ez, sono i valori efficaci delle tre componenti considerate. Analogo discorso
si può estendere ai campi magnetici.
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“ Potenza elettrica” P:
La potenza (entrante od uscente) in un circuito elettrico è data dal prodotto della tensione
V, esistente ai suoi capi, per la corrente che vi transita:
P=VxI
Assumendo come unità di misura per la corrente l’ampere e per la tensione il volt, la potenza si misure in watt (W). La potenza si assume, per convenzione, positiva se entra in
un bipolo passivo (si definisce tale, un bipolo in cui non è presente una differenza di potenziale imposta) nel quale si assume come morsetto positivo quello in cui entra la corrente: tale bipolo funge da utilizzatore. Se si inverte il senso della corrente oppure la polarità
della tensione applicata, la potenza diviene negativa (uscente) ed il bipolo si trasforma in
generatore.
“Effetto joule”:
La potenza elettrica che viene dissipata durante il transito di corrente in un conduttore,
rappresenta l’energia elettrica che, nell’unità di tempo, si converte in calore: la sua unità di
misura è il watt se la corrente e la tensione hanno come unità di misura l’ampere ed il volt.
Queste perdite, irreversibili, dipendono dalla resistenza R del conduttore e dalla corrente
che percorre il circuito:
P=RxI2 oppure P=V2/R=VxI
“Densità di potenza elettromagnetica” D:
Indica la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla
direzione di propagazione.
Nella letteratura tecnica, per indicare la densità di potenza viene utilizzato il modulo del
vettore di Poynting, definito come il prodotto vettoriale del campo elettrico “E” per il campo
magnetico “H”.
D=EXH
L'unita' di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema internazionale é il
watt al metro-quadrato (W/m 2 ).
In questo documento, salvo diverse indicazioni, i limiti di esposizione per il campo magnetico verranno espressi in forma di valore quadratico medio dell'induzione magnetica.
I corrispondenti valori dell'intensità quadratica media del campo magnetico si possono ricavare, tenendo presente che 1 microtesla per l'induzione magnetica corrisponde a 0.7958
A/m per il campo magnetico, ed 1 A/m per il campo magnetico corrisponde a 1.257 microtesla per l'induzione, come agevolmente si può determinare dalla seguente formula:
B=µ0 xH
Le grandezze sopra esaminate caratterizzano condizioni di esposizione (campi incidenti
sulla superficie del soggetto) idealizzate, poiché si fa riferimento come già detto, alla situazione in cui il corpo esposto non interferisca con il campo (campi imperturbati).
Gli effetti biologici dovrebbero essere collegati al campo presente sulla superficie del corpo, come pure ai campi elettrici, alle correnti e alle densità di corrente indotte all'interno del
corpo stesso.
“Densità di corrente” J:
La densità di corrente J è una quantità vettoriale la cui intensità equivale alla carica che attraversa, nell’unità di tempo, una superficie unitaria perpendicolare al flusso di cariche. La
sua unità di misura è l'ampere al metro quadrato (A/m 2 ).
3.1.-Considerazioni sulle grandezze fisiche introdotte
Queste grandezze dovrebbero essere considerate dosimetriche e, a rigore, rappresentano
ratei di dose. Per ricavare un concetto più significativo, occorre considerare la dipendenza
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degli effetti biologici dalla durata dell’esposizione, e la distribuzione del rateo di dose nello
spazio e nel tempo.
Effetti accertati, come le interazioni delle membrane eccitabili delle cellule nervose e muscolari, mostrano una dipendenza dall’intensità locale del campo e/o dalla densità locale di
corrente. Poiché la corrente indotta nel corpo non può essere misurata facilmente, dal valore di densità di corrente indotta, assunto come criterio di base, si sono ricavati dei limiti
operativi in termini di intensità di campo elettrico e magnetico imperturbati ( valori di riferimento ).
4. Campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF), ed aspetti sanitari
ad essi correlati (indagini epidemiologiche)
Prima di entrare nello specifico della questione appare necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale. I campi elettromagnetici ELF rappresentano, nello spettro elettromagnetico, le radiazioni non ionizzanti, le cui frequenze sono le più basse (da 1
a 300 o 1500 Hz secondo gli autori) e le cui lunghezze d'onda sono le più grandi (esempio:
6000 km a 50 Hertz). Il campo elettromagnetico è costituito, come si evince dal termine,
dall’associazione di un campo elettrico e di un campo magnetico. Mentre nel campo delle
basse frequenze il campo elettrico e magnetico costituiscono due entità fisiche ben distinte, al crescere della frequenza si stabilisce un legame tra queste due grandezze che rende
i campi accoppiati e strettamente connessi tra di loro ( si parla a questo proposito di onde
o radiazioni elettromagnetiche); un campo elettromagnetico ad alta frequenza presenta
nella sua propagazione una zona di induzione e una di radiazione. Nella zona di induzione, nota anche come zona di “Campo vicino”, i campi elettrico e magnetico hanno una
configurazione molto complessa dipendente dalla struttura geometrica ed elettrica della
sorgente, non sono in fase, sono quasi statici e viene a mancare la proporzionalità tra
campo elettrico e magnetico. Nella zona di radiazione, nota anche come zona di “Campo
lontano”, la componente elettrica del campo ( V/m ) è proporzionale a quella magnetica (
A/m ) secondo la relazione E = 377H, e la densità di potenza D ( W/m2 ) detta vettore di
Poynting data dal prodotto vettoriale tra E ed H, è legata ad essi dalle relazioni:
D = H2 x 377; D = E2 / 377
Dunque, in questo caso, si potrà assumere come quantità dosimetrica indifferentemente
una delle tre grandezze fisiche sopra descritte, essendo tra di loro legate da rapporti costanti. La loro ampiezza decresce con la distanza dalle sorgenti con legge di proporzionalità inversa. Viceversa nella zona di campo vicino devono essere misurate separatamente
le intensità di campo elettrico e magnetico e la misura della densità di potenza non ha alcun significati fisico. Nella propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto i due
campi sono perpendicolari tra loro e con la direzione di propagazione.
In generale, il campo elettrico è il risultato della presenza di una distribuzione di cariche,
quello magnetico è generato da un flusso di cariche elettriche in un corpo conduttore. Ovunque esista una potenza elettrica esistono, dunque, un campo elettrico ed uno magnetico.
La corrente e la tensione elettrica comunemente presenti nelle case, sono grandezze alternate con una frequenza di 50 Hz, cioè con polarità che cambia cinquanta volte in un secondo divenendo alternativamente positiva e negativa: alla stregua della tensione e della
corrente oscillano i campi magnetici ed elettrici da queste ultime generati. Per inciso, si fa
notare che in alcuni paesi, ad esempio, del continente americano, è utilizzata la frequenza
60 Hz (USA e Canada).
La variazione nel tempo dei due campi genera fenomeni di induzione elettrica e magnetica, responsabili, a loro volta, della comparsa di correnti elettriche all’interno di oggetti conduttori, tra i quali, per l'appunto, gli esseri viventi.
Le linee elettriche, di trasporto e distribuzione dell'energia (rispettivamente ad alto, medio
e basso voltaggio) non sono le uniche fonti di esposizione ai campi elettromagnetici ELF.
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Luogo di misura
Campo elettrico
Rasoio elettrico
30 V/m
Spazzolino elettrico
50 V/m
Frullatore
80 V/m
Aspirapolvere (10 cm)
50 V/m
Asciugacapelli in funzione
20 V/m
non in funzione
80 V/m
Macchina da scrivere
3 V/m
elettrica
Radio
100 V/m
Tubo a fluorescenza
_
Lavatrice (sui comandi)
100 mV/m
Ventilatore
1V/m
Ferro da stiro
60 V/m
Lampadina (100 W, 10 cm)
60 V/m
Fotocopiatrice in funzione
80 mV/m
non funzionante
1 V/m
Frigorifero (motore)
_
Registratore (10 cm)
90 V/m
Televisore (comandi)
120 V/m
Giradischi
100 V/m
Telefono
8 V/m
Interruttore (10 cm)
50 V/m
Spina (non funzionante)
60 V/m
(N.B.: per µT si intende microtesla ovvero 10-6 tesla; invece nT si legge nanotesla
numerazione metrico decimale pari a 10-9 tesla)
Campo magnetico
100 µT
90 µT
70 µT
60 µT
20 µT
20 µT
10 µT
8 µT
8 µT
5 µT
1 µT
4 µT
3 µT
2 µT
1 µT
2 µT
1.5 µT
1.1 µT
1 µT
50 nT
30 nT
_
ed indica un sottomultiplo del sistema di
Sono tali anche gli apparecchi elettrodomestici, i cablaggi all'interno delle abitazioni, le apparecchiature elettriche all’interno degli ambienti di lavoro.
Nel caso degli elettrodomestici, i campi elettromagnetici possono essere molto elevati nell'immediata vicinanza della fonte, ma decrescono rapidamente con la distanza. Per il 95%
degli elettrodomestici, il campo magnetico misurato a 1 metro e mezzo di distanza è
dell’ordine di 1 mG (milligaus pari a 0,1 microtesla). Nel caso invece di strutture elettriche
più importanti, come gli elettrodotti per il trasporto dell’energia elettrica ad alto voltaggio,
per raggiungere lo stesso valore di intensità è necessaria una distanza di almeno 200 metri dall'asse della linea elettrica.
In tabella vengono riportati alcuni esempi di intensità di campo, prodotte da diverse tipologie di apparecchi ed impianti.
***
Va segnalato che è estremamente semplice schermare un campo elettrico (muri, terrapieni, filoni di alberi...), ma non altrettanto può dirsi per il campo magnetico - la sua schermatura richiede l'utilizzo di particolari materiali come il cobalto, il ferro ,il nichel e la maggior
parte delle loro leghe (vedi ad es. il mumetal), sostanze per l'appunto chiamate ferromagnetiche -; esso, dunque, passa senza ostacoli attraverso diverse strutture, come i muri
delle case e gli esseri viventi.
Bisogna precisare, inoltre, che il campo magnetico generato da una linea elettrica non è di
valore costante, ma varia in funzione del carico elettrico della linea stessa (amperaggio)
con variazioni quotidiane, settimanali e mensili.
Cominciamo ad analizzare il problema partendo dalle sorgenti di campi elettromagnetici
ELF che, per ovvi motivi, destano maggiore preoccupazione in conseguenza dei futuri sviluppi: gli elettrodotti.
Un sistema elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia è realizzato mediante
elettrodotti e stazioni di trasformazione, ed in maniera semplificata può essere cosi’
schematizzato:
• linee ad altissima tensione (380 kV - AAT), per il trasporto dell'energia elettrica a grande
distanza, dai centri di produzione ai grandi nodi della rete di trasmissione.
• linee ad alta tensione (220-132 kV AT), utilizzate per il trasporto dell'energia elettrica dai
grandi nodi della rete elettrica alle stazioni di trasformazione (da cui originano le linee di
distribuzione a media tensione), o direttamente alle grandi utenze.
20
• centri di trasformazione (sottostazioni o cabine elettriche) utilizzate per la riduzione della
tensione delle linee elettriche a livelli compatibili con le esigenze della distribuzione alle
utenze finali (∗ ).
Le varie linee elettriche, come visto, differiscono per la tensione di esercizio e per aspetti
tecnici che possono essere rilevanti ai fini dell'esposizione, quali l'altezza dei piloni e dei
conduttori, nonché il numero e la disposizione geometrica dei conduttori.
Per conduttore si intende l'insieme di fili metallici (rame, alluminio) intrecciati tra loro a costituire il supporto fisico per la trasmissione dell’energia elettrica, ovvero l'insieme dei conduttori più una serie di guaine ( isolanti e/o conduttrici) comunemente denominati cavi.
Dai conduttori ad alta tensione, degli impianti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, scaturiscono campi elettrici e magnetici a 50 Hz. In aggiunta a ciò, a causa di scariche elettriche (effetto corona) ed altre circostanze, caratteristiche del trasporto elettrico, si
ha anche irraggiamento - seppure di modesta intensità - nel campo dei kHz e MHz. Quanto siano intensi i campi generati dagli elettrodotti ad alta tensione dipende da molteplici fattori.
Analizziamo tali sorgenti di campi ELF facendo alcune considerazioni di carattere generale: come già evidenziato in precedenza, i conduttori ad alta tensione degli elettrodotti consentono il trasporto dell’energia elettrica a grande distanza, collegando i centri di produzione (centrali elettriche) dell’energia con gli utenti finali ai vari livelli di tensione; tutto ciò è
possibile grazie a punti di trasformazione dell’energia (stazioni di trasformazione) che, essendo distribuiti lungo la rete elettrica in opportuni nodi, consentono di adattare la tensione
elettrica alle esigenze degli utenti finali del servizio. La ragione dell’utilizzo, nella trasmissione dell’energia, di tensioni elettriche così elevate è da attribuire a circostanze specifiche
del trasporto elettrico: infatti durante la trasmissione dell’energia si manifestano, inevitabilmente, delle perdite elettriche dipendenti principalmente dalla densità del flusso di corrente. La minimizzazione di tali perdite è ottenuta innalzando la tensione di esercizio delle
linee elettriche, tramite opportuni trasformatori allocati in centrale e nelle stazioni di trasformazione; si ottengono, così, tensioni di trasporto di 110 kV, 220 kV, 380 kV ( addirittura 800 kV in alcuni paesi ). A questi livelli di tensione le perdite si riducono in quanto, a parità di potenza trasmessa, innalzando la tensione si riducono proporzionalmente la corrente e le perdite. L’intensità del campo elettrico alternato, in prossimità del suolo, dipende
dalla tensione di esercizio, dai tralicci, dalla disposizione geometrica dei conduttori, dal
numero di conduttori per fase (settaggio della fase), dall’altezza dei conduttori, dalla forma
del suolo ed, evidentemente, dalla distanza del traliccio. Tutte le strutture naturalmente, o
artificialmente, connesse a terra e che si trovano nel raggio d’azione del campo, assumono la funzione di schermo elettrostatico: così il campo elettrico, prodotto da una linea ad
alta tensione, alle spalle di un albero può ridurre la sua intensità dal 10 al 50 %. All’interno
di una casa, specie se in pietra, il campo elettrico può ridursi al 10 % di quello esterno;
l’efficacia della schermatura dipende dal grado di umidità delle mura. Case ad alto contenuto in legno, oppure con ampie superficie vetrate esposte in direzione dei conduttori elettrici, schermano in misura molto modesta. L’ampiezza del campo magnetico alternato dipende, invece e soprattutto, dall’intensità del flusso di corrente e dalla disposizione dei
conduttori elettrici. Nel caso in cui il carico delle tre fasi non sia equilibrato, il campo magnetico risultante è maggiore. L’intensità del campo magnetico diminuisce approssimativamente, ai lati della linea, in ragione dell’inverso del quadrato della distanza r ( ~ 1/r2) e
viene influenzato solo in maniera minima dalla presenza degli alberi e delle case; quindi la
sollecitazione che ne deriva assume, all’interno delle abitazioni, maggiore importanza rispetto a quella generata dai campi elettrici.
(∗)
Per inciso si fa notare come l’ENEL stia normalizzando le tensioni nominali delle sue linee su 4 valori: rispettivamente 380 kV
per il trasporto, 150 kV, 20 kV e 0,38 kV per la distribuzione ad alta media e bassa tensione.
21
L’intensità media dell’induzione magnetica, sotto linee percorse da un carico elettrico variabile in funzione della tensione di trasporto, in corrispondenza del centro del traliccio e ad
un’altezza di 1 m al di sopra del terreno assume i valori riportati in tabella:
*.* *
Tensione elettrica
150 kV
220 kV
380 kV
Induzione magnetica
11.9 µT
14 µT
18 µT
Campo elettrico
2600 V/m
5000 V/m
5000 V/m
***
Per gli elettrodotti aerei da 220 e 380 kV con una configurazione tipo i massimi valori del
campo magnetico non si trovano al centro del traliccio, ma a una distanza variabile da 7
fino a 15 m dal centro. Solo in casi molto particolari vengono raggiunti campi elettrici di
7000 V/m sotto i conduttori: questo valore è il limite, valevole per l’esposizione continua
(24 ore) della popolazione, posto dalla normativa tedesca DIN/VDE per i campi elettrici alternati a 50 Hz; l’IRPA (International Radiation Protection Association) pone per gli stessi
campi elettrici il valore 5000 V/m. I valori d’induzione magnetica, segnalati in tabella, sono
quelli che si trovano sotto i conduttori di un elettrodotto attraversato dal carico nominale.
Le correnti di carico nominali di una linea vengono determinate dalla massima corrente di
carico e dalla capacità di sovraccarico termico del conduttore. Ad esempio, per una conduttura a 380 kV la normale corrente di carico è 1500 A; per una conduttura a 500 kV è
870 A e per una conduttura a 760 kV è 570 A. Tuttavia per un elettrodotto a 380 kV, a
pieno carico, si possono avere induzioni magnetiche da 15-20 µT e anche più. Durante la
notte, stante il ridotto numero di utenze che utilizza energia elettrica, il carico elettrico
scende consistentemente. La DIN/VDE pone, per un’esposizione di 24 ore della popolazione, 400 µT, mentre l’IRPA fissa 100 µT. Tomenius - un ricercatore svedese - nel 1986,
ha verificato che in pratica nelle abitazioni della Svezia, site in vicinanza di linee ad alta
tensione, si riscontravano valori medi di induzione magnetica di 0.22 µT, mentre i valori
medi consentiti per abitazione erano di 0.069 µT. Uno esperto tedesco della VDE (
Stamm), asserisce che nel 50 % delle abitazioni tedesche i valori medi di induzione magnetica, nelle 24 ore, sono al di sotto de 0.06 µT. Da queste cifre, egli ha dedotto che dal 2
al 3 % delle abitazioni sono sottoposte a valori di induzione magnetica superiori a 0.25 µT.
Questo ultimo valore, come tra poco vedremo, rappresenta il valore intorno al quale si
manifestano numerose patologie mediche non specifiche ( es. leucemia infantile).
4.1. Effetti sulla salute umana
A partire dagli anni ‘70, sono stati sviluppati molti studi, finalizzati alla determinazione di un
nesso causale tra campi ELF e patologie tumorali; la grande maggioranza di queste ricerche sono state commissionate per dimostrare il danno indotto dalle onde elettromagnetiche generate da linee elettriche e/o altre installazioni elettriche.
L'Istituto Superiore della Sanità' (ISS) nel 1989 ha prodotto un rapporto, intitolato “Linee ad
alta tensione: modalità di esposizione e valutazione del rischio sanitario”, nel quale veniva
presentata una sintesi della letteratura scientifica disponibile e venivano formulate quattro
conclusioni :
1) esistono elementi per ritenere che l'esposizione ai campi ELF accresca i rischi di neoplasie, anche se ciò non è ancora dimostrato in termini convincenti (non c'è ancora una
omogeneità' di pareri, specie in campo medico).
2) qualora si stabilisca un nesso di causalità tra l'esposizione ai campi ELF e l'insorgere di
patologie tumorali, risulterà esposto a rischio non solo chi abita in prossimità delle linee elettriche ad AT, ma anche l'utente di energia elettrica a livello domestico.
le ricerche in corso in diversi paesi europei, negli USA e in CANADA porteranno, nel giro
di qualche anno , a fornire risposte esaurienti ai quesiti aperti.
22
3) Tenuto conto delle attuali incertezze e del fatto che gli studi di laboratorio hanno finora
fornito scarsi elementi a sostegno dell’ipotesi che i campi ELF possono essere associati
ad un aumento di incidenza dei tumori, si ritiene che i dati epidemiologici oggi ( 1989 ) disponibili non possano essere assunti a base di processi decisionali e di misure di sanità
pubblica.
In un secondo rapporto, sempre prodotto dall’Istituto Superiore della Sanità nel 1995, ed
intitolato “Rischio cancerogeno associato ai campi elettromagnetici a 50/60 Hz”, la posizione viene palesemente modificata, sulla base di risultati di ricerche epidemiologiche e
sperimentali, condotte da prestigiosi Istituti di ricerca internazionali.
Le considerazioni finali di tale lavoro sono abbastanza ambigue ed esprimono, probabilmente, la necessità di conciliare una situazione di emergenza sanitaria, con le presunte
incertezze dei dati scientifici disponibili e con gli enormi investimenti finanziari a cui si dovrebbe far fronte alla luce di una presa di coscienza circa la pericolosità, per la popolazione, di tale forma di inquinamento.
Il rapporto cita testualmente: “il quadro che emerge dalla letteratura scientifica esaminata
depone nel complesso a favore di una associazione positiva fra esposizione a campi a
50/60 Hz e leucemia infantile”.
Nel rapporto viene inoltre individuato nel valore 0.2 µT (microtesla) il limite oltre il quale si
determina, in un quadro complessivo che contempla eventuali cofattori, un aumento del rischio di leucemia infantile.
Un passo del rapporto, che suscita allarmismo circa le effettive capacità dell’ISS di rendersi garante della salute pubblica, è costituito dalla seguente affermazione:“ Le azioni
preventive debbono essere commisurate alle certezze disponibili sul piano scientifico
...tenendo conto del fatto che l’esistenza di margini di incertezza impone di trovare un equilibrio fra il criterio dell’efficacia dell’intervento ed il principio cautelativo...”
In sostanza, l’ISS ritiene ancora valida l’impostazione giuridica finora adottata, per cui i limiti da osservare devono tenere conto solo degli effetti acuti (termici) dell’esposizione.
Alla luce di quanto in precedenza esposto, molto interessanti appaiono le seguenti considerazioni consistenti nell’intervento del dott. Pietro Comba, Direttore del Laboratorio di Igiene Ambientale dell’Istituto Superiore della Sanità (nonché coautore del rapporto
ISTISAN), al Convegno organizzato dalla Regione Veneto nel dicembre ‘96, nel contesto
dell’approvazione, da parte della Regione stessa, della Legge Regionale che regolamenta
i nuovi impianti, i limiti espositivi e le priorità di risanamento.
Questo documento, in pratica, viene a costituire un compendio al Rapporto ISTISAN
95/29; tale aggiornamento viene stilato alla luce dei nuovi documenti scientifici pubblicati
nel 1996, dai quali viene ancor più confermato il fatto che: ” il quadro che emerge dalla letteratura scientifica esaminata depone nel complesso a favore di una associazione positiva
fra esposizione a campi a 50/60 Hz e leucemia infantile, in corrispondenza di esposizioni
superiori a 0.2-0.3µT.”
Nel corso di questo intervento, Comba mette in risalto l’esistenza di un secondo insieme di
studi relativi a sintomatologie di tipo soggettivo. Vengono segnalate ricerche che riportano
disturbi neurologici e circolatori, alterazioni ematologiche, con cefalea, affaticamento, irritabilità, disturbi del sonno; tutti questi sintomi sarebbero da attribuire all’esposizione a
campi elettromagnetici prodotti da installazioni elettriche.
Vengono citati studi che documentano depressione, sintomi dermatologici, vertigini, formicolii, debolezza, difficoltà respiratoria, sudorazione, palpitazioni, perdite di memoria. Nel
prosieguo dell’intervento il dott. Comba osserva ancora:
“Questo insieme di studi, pur caratterizzato da una certa frammentarietà e, soprattutto
dall’assenza di protocolli standardizzati quali quelli utilizzati nelle ricerche sulle leucemie
infantili, sembrano indicare un fenomeno reale che merita un’attenta valutazione.
In Italia, casi di questo genere sono stati segnalati a Milano, Rimini, Civitavecchia, Cerveteri ed in alcune altre località.”
23
Sempre nel prosieguo del discorso, il dott. Comba evidenzia che il livello di campo magnetico medio nelle aree urbane è dell’ordine di 0.1µT e che...”secondo l’Istituto Svedese per
la Protezione dalle Radiazioni, nei casi in cui i livelli espositivi eccedono i livelli normali più
di dieci volte, si potranno adottare misure per la riduzione del campo magnetico, purché
tali riduzioni si possano ottenere ad un costo ragionevole. In questo scenario, le situazioni
caratterizzate da esposizioni superiori a 1 µT sarebbero dunque candidate con priorità ad
interventi di risanamento....Se la finalità dell’identificazione di un fattore di rischio per la salute è il suo abbattimento, il principio cautelativo entra nella definizione di evidenza sufficiente, e si valorizzano le associazioni riproducibili anche in assenza di conoscenze sui
meccanismi biologici sottesi; questo è un approccio rilevante soprattutto per i fattori di rischio precedentemente non riconosciuti...Ad avanzamenti parziali delle conoscenze possono quindi corrispondere avanzamenti anche parziali delle azioni di sanità pubblica.”.
Il primo passo verso un’associazione positiva tra danni alla salute umana e campi elettromagnetici a frequenza di rete (50-60 Hz) venne effettuato nel 1972, allorché ricercatori
sovietici resero noti i risultati di molteplici studi condotti su operatori addetti alla manutenzione di interruttori, in stazioni elettriche ad alto voltaggio; furono rilevati numerosi disturbi
non specifici che presenteremo tra poco. Già in quel periodo, in URSS, erano state emanate norme per i lavoratori che operavano in prossimità di tali installazioni elettriche. Queste leggi contenevano pesanti limitazioni circa la permanenza umana in luoghi ove fossero
presenti campi elettromagnetici prodotti da installazioni ad alta tensione. I limiti fissati da
tali normative risultavano fino a 1000 volte inferiori rispetto a quelli in vigore attualmente
nei paesi occidentali.
Come già osservato, alla base di queste normative vi era una fioritura di studi, - circa 320 , condotti su operai che vivevano o lavoravano in prossimità di linee elettriche ad alta tensione. Le risultanze di queste ricerche, (pubblicate da Asanova, Irivova, Fole, Krobbava e
Sazaniva), evidenziavano l’insorgenza di molteplici disturbi non specifici come impotenza,
scarsa redditività sul lavoro, insonnia, vertigini, vomito, emicrania, spossatezza che venivano a cessare nell’istante in cui terminava l’esposizione ai campi prodotti dalle linee.
Gli autori della ricerca notarono, anche, una variazione della struttura e del numero dei
globuli bianchi e rossi, modificazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca.
Il biofisico americano A. Marino ha evidenziato un legame tra l’esposizione ai campi elettromagnetici e l’inibizione della crescita in animali e uomini. Lo studio, condotto in un istituto medico di Syracuse nello stato di New York, ha evidenziato, anche, che in una fascia di
150 metri di distanza da linee ad alta tensione si verificavano variazioni della composizione del sangue e del battito cardiaco. Disturbi comportamentali sono stati riscontrati entro
una fascia di 300 metri.
In Australia, nel 1990, è stato sviluppato un metastudio, il quale ha cercato di conglobare
tra loro tutte le ricerche fino ad allora eseguite (11 sui tumori infantili e 35 su esposizione
nell’ambiente di lavoro). Un raddoppio dei casi dei tumori infantili è stato evidenziato per
esposizioni superiori a 300 nT (nanotesla).
Nell’ambito di un confronto tra limiti fissati da varie normative, è interessante evidenziare
che, sulla base di numerosi studi medico-scientifici condotti in questi ultimi anni, sono state
emanate, da organismi internazionali di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, normative tecniche che fissano dei valori limiti di esposizione che non dovrebbero essere superati negli ambienti di vita o di lavoro. Talune di queste disposizioni sono state fatte proprie dalle normative di qualche paese ; nella tabella che segue è riportata, ad esempio, una panoramica dei limiti che, per le basse frequenze, non dovrebbero essere superati, negli ambienti di vita o di lavoro.
24
Valori guida e limiti riferiti all’inquinamento elettromagnetico a 50 Hz
Campi elettrici alternati (V/m)
Esposizione
7 ore
24 ore
(lavoratori)
(popolazione)
DIN/VDE 0848
20.000
7.000
(1989)
IRPA (1989)
10.000
5.000
SSK (1989)
/
5.000
CENELEC/CEI
30.000
10.000
(1995)
AUSTRIA
10.000/30.000°
5.000/10.000°
ITALIA
/
5.000/10.000°
Campi magnetici alternati (nT)
7 ore
(lavoratori)
5.000.000
24 ore
(popolazione)
400.000
500.000
/
1.600.000
100.000
1.000.000
640.000
1.000.000/
5.000.000
/
100.000/500.000°
100.000/
1.000.000°
MPR-II**
25
/
250
KATALYSE*
/
20\10
/
400\200
S.I.R.E.*
/
1-10
/
50\25
Katalyse = Istituto di ricerca ambientale applicata ; DIN = Norma industriale tedesca ; IRPA = International Radiation Protection Association ; SSK = Bundesamt für Strahlenschutzkommission ; S.I.R.E. = Società internazionale Ricerca Elettrosmog ;
CENELEC/CEI : European Committee for Electrotechnical Stanadardization/Comitato Elettrotecnico Italiano ;* Valori rispettivamente per zona giorno e zona notte ;** per monitor a 50 cm di distanza ;° I valori maggiori si riferiscono ad una esposizione per poche ore, quelli minori ad una esposizione illimitata.
***
E’ importante notare come, per le basse frequenze, i limiti evidenziati dalla tabella tengano
esclusivamente conto degli effetti termici indotti dalle onde elettromagnetiche, cioè del riscaldamento dei tessuti ad opera dell’energia in esse contenuta. Sono tralasciati, invece,
gli effetti cronici che sopraggiungono anche e soprattutto per intensità dei campi elettromagnetici notevolmente inferiori di quelle riportate.
Si distinguono, invece, le normative svedesi MPR-II, riguardanti l’inquinamento elettromagnetico generato da videoterminali, e le raccomandazioni dell’Istituto Katalyse e della società S.I.R.E. (Società Internazionale Ricerca Elettrosmog), che da molto tempo si interessano degli aspetti sanitari legati all’inquinamento elettromagnetico, con riguardo particolare
alla salvaguardia della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti cronici delle
esposizioni a onde elettromagnetiche.
Gli studi sinora condotti sono stati strutturati in 3 modi:
• Indagini epidemiologiche sull'uomo
• studi a lungo termine sugli animali
• studi a breve termine sugli animali e sistemi cellulari.
La maggior parte delle ricerche sono state sviluppate per indagare lo sviluppo tumorale
come possibile rischio sanitario per l'uomo esposto ai campi elettromagnetici. Descriviamo
ora i principali studi, che si occupano della correlazione tra i campi elettromagnetici a bassa frequenza e le patologie tumorali, attenendoci alla scaletta poc’anzi illustrata.
4.2. Esposizione residenziale e tumori infantili
Nel 1979, fu pubblicata, a cura di Wertheimer e Leeper, la prima ricerca sulla correlazione
tra campi elettromagnetici a frequenza di rete e patologie neoplastiche.
Lo studio in esame viene commentato nella rassegna di Coleman e Beral ed in una pubblicazione dell’EPA (Environmental Protection Agency), da importanti ricercatori, tra i quali
Morgan e Nair, Florig, Savitz ed altri.
Wertheimer e Leeper evidenziarono casi di tumore infantile in abitazioni prossime a “configurazioni elettriche ad alta corrente”, ovvero linee di distribuzione elettrica suscettibili di
produrre campi elettromagnetici superiori alla media.
25
La struttura dello studio fu del tipo “caso-controllo”.
Furono analizzati “casi” costituiti da ragazzi con meno di 19 anni di età, deceduti per tumore fra il 1950 ed il 1973. Il loro certificato di nascita era del Colorado ed avevano vissuto
gran parte della loro vita nella zona di Denver.
I “controlli” furono determinati attraverso gli archivi anagrafici, organizzati per mese di nascita e distretto, selezionando i ragazzi i cui certificati di nascita seguivano immediatamente quello del ragazzo-caso: in tal modo, veniva automaticamente escluso il controllo, qualora risultasse del ragazzo-caso.
Furono così esaminati 344 casi e 344 controlli.
Dopo aver formulato uno schema di classificazione semplificato, basato sulla misurazione
di campi magnetici, gli autori calcolarono la grandezza relativa del campo magnetico, nelle
abitazioni, mediante la misura-surrogato delle configurazioni dei cavi.
I cavi di distribuzione primari (13 kV) furono classificati come “grossi” o “sottili".
I " cavi grossi" sono progettati per il trasporto di elevati carichi elettrici (alti amperaggi).
Le case furono classificate a seconda che avessero configurazione ad alta corrente
(HCC), oppure una configurazione a bassa corrente (LCC).
Una casa era classificata come "HCC " se una delle seguenti condizioni era verificata:
• Era a meno di 40 metri da cavi primari grossi o da un fascio di 6 o più primari sottili;
• Era a meno di 20 metri da fasci di 35 primari sottili o da cavi ad alta tensione (50-30
kV);
• Era a meno di 15 metri da cavi secondari (240V) che uscivano direttamente da un trasformatore.
Per quanto riguarda la distribuzione elettrica esterna alle case, la “configurazione dei cavi”
venne codificata con l’assunto che:
1. Le caratteristiche delle linee di distribuzione esterne (dimensione dei cavi, numero delle
diramazioni, ecc.) fossero predittive del flusso di corrente nei pressi dell'abitazione;
2. La combinazione flusso di corrente-distanza dall'abitazione fosse predittiva dell'esposizione a lungo termine degli abitanti della casa.
È ancora una volta opportuno ricordare che i materiali costruttivi delle case schermano efficacemente i campi elettrici, ma non quelli magnetici.
Alla luce di questa codifica, gli autori notarono che una grande quantità dei casi di cancro
era stata riscontrata in case classificate come HCC, esposte mediamente a campi magnetici più elevati.
La sproporzione era ancora più evidente se ci si riferiva a casi e controlli che avevano vissuto nella stessa casa dalla nascita in avanti.
La aumentata incidenza dei tumori, associata con l'occupazione di case a maggiore esposizione magnetica , era nell'ambito di 2-3 volte, con un certo gradiente di dose-risposta
correlato ai livelli di esposizione .
A tal proposito, il rischio relativo di leucemia per case localizzate in prossimità di configurazioni ad alta corrente rispetto ad una vicino a configurazioni a bassa corrente, fu stimato
ad un livello 3, statisticamente significativo.
Per i tumori del sistema nervoso centrale la stima fu di 2.4, sempre statisticamente significativa; il rischio di linfoma è alto ma non significativo statisticamente, a 2.1.
Lo studio fu oggetto di diverse critiche di tipo metodologico; la principale fonte di dubbio
derivava dal fatto che la valutazione dell'esposizione al campo magnetico, non era basata
su misure dirette di quest’ultimo nelle abitazioni.
A riguardo, è interessante analizzare il parere di Savitz, famoso epidemiologo statunitense, il quale, nel contesto di un progetto di ricerca sulle linee elettriche sovvenzionato dal
Dipartimento della Salute dello Stato di New York, ebbe il mandato di verificare il lavoro di
Wertheimer e Leeper.
Nella parte finale, del rapporto sul lavoro di Wertheimer e Leeper, Savitz osserva: “la relazione tra i campi e i cablaggi (cioè la disposizione dei conduttori di energia elettrica nello
26
spazio circostante quello abitativo) è molto complessa e vi sono molti altri fattori che influenzano l'esposizione al campo magnetico (ad esempio il cablaggio interno alla casa, il
sistema di messa a terra degli apparecchi utilizzatori, tipo degli apparecchi utilizzatori).
Pur tuttavia, è stato osservato che la codifica da parte degli autori dei cavi di distribuzione
prediceva in maniera esauriente i campi magnetici misurati e si è dimostrata essere un
utile supporto di diagnosi dei campi medi a lungo termine, se non dei livelli misurati istante
per istante”.
Più' avanti, Savitz prosegue cosi’: “l’altra principale limitazione dello studio era l'assenza di
informazioni sui potenziali fattori di confondimento, come il fumo materno o l'uso di raggi X.
La scarsità' di determinanti noti del tumore infantile rende difficile valutare e controllare
l'apporto dei confondenti, ma la piccola probabilità di una relazione stretta tra i potenziali
fattori di confondimento e la codifica dei cavi, argomenta contro un forte apporto dei confondenti".
Successivamente, Myers ed altri hanno elaborato alcuni dati preliminari estrapolati da uno
studio sui tumori infantili sviluppato nello Yorkshire in Inghilterra.
In questo studio, la misura dell’esposizione veniva effettuata valutando la distanza delle
case di nascita dei “casi” e dei “controlli” da linee elettriche aeree, e formulando stime per
le abitazioni distanti meno di cento metri dalle linee.
I "casi", più spesso, vivevano a meno di cento metri dalle linee, ma le esposizioni dai campi magnetici calcolati non erano differenti per casi e controlli che vivevano all'interno di
questa distanza.
Il commento di Savitz su questo studio mise in risalto che la totalità delle ricerche, fino a
quel momento pubblicate, era basata su diagnosi rappresentative del campo; egli asserì
inoltre che Myers, nel fornire uno schema semplificato per la valutazione dell’esposizione,
poteva aver formulato un modello con un basso grado di affidabilità.
In seguito Tomenius ha effettuato uno studio sui tumori infantili nel distretto di Stoccolma
in Svezia. In questa ricerca, la misura dei campi magnetici generati da linee elettriche ed
altre sorgenti, fu eseguita per le abitazioni ove erano nati ed erano stati diagnosticati tutti i
casi di tumore osservati nella contea di Stoccolma, nei 15 anni intercorsi dal 1958 al 1973,
per le persone di età compresa tra 0 e 18 anni.
Lo studio fu limitato a 716 casi, che avevano una abitazione nella contea sia al momento
della nascita che della diagnosi.
Un equivalente numero di controlli fu accostato ai casi in accordo col distretto religioso di
nascita, l'età ed il sesso.
Fuori da ogni abitazione fu annotata la presenza di costruzioni elettriche (conduttori ad alto
voltaggio da 6 a 200 kV, sottostazioni, trasformatori, ferrovie elettriche e metropolitane),
nel raggio di 150 metri. Inoltre fu misurato il campo magnetico a 50 Hz davanti all'ingresso
principale di ogni abitazione.
Conduttori visibili da 200 kV furono notati in 45 delle 2098 abitazioni in esame e furono
trovati con una frequenza doppia tra i casi rispetto ai controlli.
Il campo magnetico misurato davanti all'ingresso delle abitazioni variava tra 0.0004 e 1.9
microtesla (µT), con valore medio di 0.069 µT.
Il campo magnetico era più alto (valore medio di 0.22 microtesla) nelle abitazioni con conduttori a 200 kV visibili, che in quelle senza cavi in vista.
Campi magnetici da 0.3 microtesla o più furono misurati in 48 abitazioni e furono trovati
due volte più frequentemente tra i casi che tra i controlli.
La differenza era più pronunciata per le abitazioni di soggetti affetti da tumori del sistema
nervoso (rapporto di rischio 3.7) e minore per le leucemie. Limitando l'analisi ai soggetti
che hanno vissuto nella stessa abitazione fin dalla nascita , il rischio relativo di cancro delle persone che vivevano in case con campi magnetici misurati maggiori di 0.3 microtesla
era pari a 5.4, statisticamente significativo.
27
I risultati non erano correlati alla distanza delle abitazioni dai cavi a 200 kV, all'interno della
fascia dei 150 metri.
Tomenius quindi commentava: “ciò può indicare che non c'è una relazione dose/risposta
tra l'incidenza del tumore e la distanza dai cavi all'interno di una certa distanza soglia, e
che questa distanza è maggiore di 150 metri".
Tomenius proseguiva dicendo: “il numero di abitazioni con tumore più alto dell'atteso, tra
le abitazioni con campo magnetico maggiore (maggiore di 0.3 microtesla), è coerente con
la ipotesi di un effetto causale del campo magnetico , ma il risultato può essere dovuto a
qualche altro fattore correlato al campo magnetico".
Savitz, commentando questo studio, osservava che la decisione di dividere le esposizioni
sopra e sotto la soglia di 0.3 microtesla non è spiegata e ciò potrebbe avere una importante effetto sui risultati stimati, poiché le abitazioni dei casi e dei controlli avevano la stessa
esposizione magnetica media.
“Pur tuttavia - conclude Savitz - questo studio fornisce un ulteriore evidenza per un possibile ruolo eziologico dei campi magnetici nei confronti dei tumori infantili".
Lo studio di Savitz fu pianificato per controllare, essenzialmente, il precedente studio di
Wertheimer e Leeper del 1979 ed i suoi risultati, sostanzialmente in accordo con quelli del
primo studio, hanno rafforzato molto, nel mondo scientifico internazionale, la validità della
correlazione positiva tra esposizione ai campi magnetici a frequenza di rete ed insorgenza
di neoplasie.
Lo studio di Savitz è uno studio “caso-controllo”, progettato per valutare la relazione tra
esposizione ai campi magnetici e lo sviluppo dei tumori infantili. I casi elencabili consistevano in tutti i 356 residenti di Denver, con età compresa tra 0 e 14 anni, ai quali era stata
diagnosticata qualsivoglia forma di cancro tra il 1976 ed il 1983.
Pur essendo identica l'area geografica esaminata, non si presenta sovrapposizione tra i
due casi , dato il periodo diverso di osservazione.
I controlli furono selezionati con chiamate telefoniche a numeri casuali, per approssimare
la distribuzione dei casi per età, sesso ed area telefonica di appartenenza.
L'esposizione delle persone fu caratterizzata attraverso misure di campo elettrico e magnetico in casa sotto condizioni d'uso di "bassa" ed "alta" potenza elettrica, e mediante
codici di configurazione dei cavi assunti come misura surrogato dei livelli medi di campo
magnetico a lungo termine .
Fu trovato da Savitz che i campi magnetici, misurati nelle condizione di "bassa" potenza,
avevano una debole associazione positiva con l'incidenza del cancro, con valori di fattori di
rischio di 1.0, 1.3, 1.3, 1.5 per quattro intervalli di esposizione al campo magnetico in progressione di intensità.
Dividendo il numero di casi-controlli in osservazione, col valore di soglia per il campo magnetico fissato a 0.2 microtesla, si determinano valori di rischio, oltre questo valore di induzione magnetica, di 1.4 per tutti i tipi di tumore, e più alti per le leucemie, linfomi e sarcomi dei tessuti molli. Nel caso di condizione d'uso ad "alta" potenza non si rilevano correlazioni positive.
I codici di configurazione dei cavi associati ai campi magnetici maggiori sono più comuni
nelle abitazioni dei casi che in quelle dei controlli.
Confrontando, inoltre, le due codifiche più alte con le tre più basse si ha un rapporto di rischio di 1.5 per tutti i tipi di tumore.
Il confronto delle abitazioni aventi la codifica più alta, direttamente con quelle con la codifica più bassa, incrementa i rapporti di rischio, che diventano, però, meno precisi statisticamente: si ottiene 2.3 per tutti i tumori, 2.9 per le leucemie, 3.3 per i linfomi.
Nelle considerazioni finali dello studio, Savitz afferma testualmente: "questo studio fornisce qualche indicazione che le esposizioni residenziali ai campi magnetici sono più alte
per i casi di tumori comparati con i controlli, basandosi su misure dei campi magnetici in
condizioni d'uso di bassa potenza elettrica".
28
Nel prosieguo della discussione, Savitz esamina varie tipologie di fattori confondenti dei
risultati (come ad esempio la densità di traffico vicino alle case), per concludere, infine,
che i campi magnetici restano la base più plausibile per le associazioni osservate nel cancro.
Alla luce dei risultati evidenziati dal suo studio, Savitz riferisce che è molto improbabile che
i risultati degli altri studi sul tumore infantile siano stati alterati da confondenti.
Prosegue, poi, osservando che i risultati delle sue ricerche sono coincidenti, nel complesso, con le risultanze “positive” degli studi di Wertheimer e Leeper e di Tomenius, anche se
molte delle deduzioni, specifiche, non collimano esattamente.
Più avanti, Savitz raffredda il suo tono, osservando che, sebbene il suo studio abbia molti
punti in comune coi rapporti precedenti, sarebbe erroneo interpretare la lettura sull'argomento come una serie di risultati positivi replicati: “una più valida interpretazione - dice ancora Savitz -sarebbe una letteratura di risultati suggestivi ma non conclusivi ( singolarmente e nel complesso)".
L’autore sostiene, inoltre, che vi sono ancora pochi dati che forniscano un supporto sperimentale che descriva la dinamica eziologica dei campi magnetici, nei confronti della promozione delle patologie tumorali, ma anche che cresce il riconoscimento che questi campi
hanno effetti biologici a particolari intensità e, parimenti, stanno evolvendo delle teorie sulla possibilità di un effetto di promozione del cancro.
Quest'ultimo punto è molto importante, perché molte delle perplessità iniziali sulla possibilità che i campi elettromagnetici ELF causino lo sviluppo del cancro, derivano dal fatto che
queste tipologie di onde elettromagnetiche non hanno capacità ionizzante e quindi non
possono spezzare direttamente i legami chimici del DNA di una cellula sana per renderla,
eventualmente, di tipo neoplastico: la possibilità di influenzare il processo di duplicazione a
catena delle cellule tumorali, originato da una prima cellula resa maligna per un'altra causa
, naturalmente rende il campo elettromagnetico “non ionizzante” plausibile come agente
promozionale nel processo di sviluppo di un tumore.
Savitz fa ancora delle considerazioni interessanti, affermando che l'assenza di un effetto
carcinogeno dei campi ELF dimostrato in laboratorio, chiaramente indebolisce le inferenze
che si potrebbero trarre dagli studi epidemiologici. “Tuttavia - prosegue ancora - gli esempi
storici delle scoperte epidemiologiche di carcinogeni biologicamente "implausibili" come il
fumo di tabacco, il benzene e l'arsenico, dovrebbero essere presi in considerazione, poiché queste scoperte furono all'ultimo seguite (piuttosto che precedute) da conferme di laboratorio."
In fine, Savitz osserva che, sebbene esistano consistenti limitazioni nella conclusività dei
suoi dati, i risultati incoraggiano a sviluppare la ricerca sul ruolo eziologico dei campi magnetici nei confronti della promozione del tumore infantile, dando quindi anche una implicita valutazione di validità scientifica ai precedenti risultati" positivi” di Wertheimer, Leeper e
Tomenius.
Si riportano ora le linee essenziali di un importante studio epidemiologico condotto in
Svezia, presso l'istituto di mielomedicina di Karolinska, dalla dottoressa Maria Feychting e
dal dottor Anders Ahlbom.
4.3.-Campi magnetici e tumori, nei residenti in vicinanza di linee elettriche in Svezia
Un importante studio epidemiologico, divenuto ormai esemplare, e' stato condotto in Svezia presso l’Istituto di Mielomedicina di Karoliska.
Tale studio ha cercato di dimostrare l’esistenza di rischio di leucemia derivante dalle linee
elettriche ad alta tensione. I dati reperiti sono stati suddivisi a seconda dell’età, del sesso e
della zona di abitazione dei soggetti esposti. Si tratta in primo luogo di un’analisi di controllo di casi basata sulla popolazione , che si inserisce in una base di studio ben delineata.
I risultati sono stati determinati valutando la vicinanza alle linee elettriche.
29
Per quanto concerne i rischi di tumori cerebrali nei bambini questa ha offerto poche prove
di un collegamento con i campi storici calcolati o con le linee elettriche. Esistono tre studi
precedenti sui tumori cerebrali infantili ed i campi magnetici residenziali e, in contrasto con
questa ricerca, tutti hanno in qualche modo sostenuto una relazione tra essi. Negli adulti
c’è la tendenza ad un’associazione tra campi storici calcolati e leucemia acuta e cronica,
ma questa tendenza e' meno evidente di quella dell’associazione con la leucemia infantile.
Lo studio in questione ha dimostrato che e' possibile collegare un elevato rischio di tumore
alla presenza di impianti ad alta tensione in prossimità di zone abitate. La pericolosità risulta essere maggiore a seconda della vicinanza.
Tra le misure individuate e' rilevante il tempo di esposizione e la distanza dalle maggiori
linee
di
trasmissione.
Complessivamente, sembra che i risultati della presente ricerca forniscano più conferme
che smentite circa un’associazione tra campi magnetici e insorgenza di tumori.
Le prove più chiare si hanno per la leucemia infantile.
Alla luce di questo rapporto, in Italia, i Consigli Regionali della Regione Lazio e della Regione Veneto hanno istituito due leggi Regionali, che diminuiscono di circa 500 volte il limite inferiore per le esposizioni ai campi magnetici stabilito dalla normativa nazionale per gli
elettrodotti (100 µT).
E’, comunque, doveroso notare il senso di queste leggi, che, sebbene ancora non operanti, evidenziano lo spirito previdenziale dei due Consigli Regionali.
Per inciso, l’adozione delle due leggi imporrebbe un limite, per l’esposizione della popolazione ai campi d’induzione magnetica a frequenza di rete (50 HZ), pari a 0.2 microtesla.
Si riporta ora un rapporto di tre ricercatori di una Società danese per la lotta contro il cancro, e dell'Istituto di Biometria medica e informatica di Friburgo.
4.4. Studio sulla comparsa del cancro in bambini esposti a linee elettriche ad alta tensione
I ricercatori in questione hanno condotto uno studio, basato su 4788 controlli, su bambini
danesi di età fino a 15 anni, tra i quali si annoveravano 1707 casi di leucemia, tumori al
cervello, e linfoma maligno, e che risultavano nel registro danese per il cancro dal 1968 al
1986 .
Gli studi sono stati condotti attraverso una valutazione "residenziale” dei soggetti, da nove
mesi prima della nascita in avanti.
Solo 57 dei bambini risiedevano nell'area di potenziale esposizione.
Questa area è definita dal rapporto tra potenza delle linee elettriche e distanza delle abitazioni dalle stesse.
Sono state considerate linee elettriche da 50-60 kV, 132-150 kV, 220-400 kV. I “criteri di
distanza” utilizzati sono stati, per esempio, di 150 metri dalle abitazioni per le linee a 400
kV, ma di soli 2,5 metri per le linee a 60 kV. La mappa delle residenze è stata molto dettagliata e preparata tenendo in dovuto conto vari elementi di natura tecnica, grazie alla collaborazione dell'ente elettrico danese.
La conclusione alla quale si è giunti è che il rischio sembra essere più alto per i bambini
sotto un anno, rispetto a quelli che vengono esposti ad un'età più tarda. Per leucemia, tumore al cervello e linfoma maligno, i rischi per i bambini aumentano proporzionalmente
con l'esposizione.
L'esposizione a 0.4 microtesla aumenta il rischio dei tre tipi di tumori combinati, mentre un'esposizione di almeno 0.1 microtesla contribuisce ad aumentare il solo rischio di linfoma
maligno.
I ricercatori concludono la loro analisi osservando che la percentuale di tumori da campi
elettromagnetici risulta bassa in Danimarca, considerato il basso numero di bambini che
risiedono in vicinanza di linee ad alto voltaggio, ma che questo dato evidenzia come il ri30
schio può essere ben consistente, proprio in relazione all'esiguo numero di bambini che
vivono in vicinanza di linee elettriche.
Per riassumere il discorso si allega di seguito una tabella sinottica dei principali studi epidemiologici sui campi elettromagnetici a bassa frequenza.
Stato
Autori
Anno
Soggetti
Malattia
USA
Wertheimer,
Leeper
1979
Bambini
USA
Wertheimer,
Leeper
1982
Adulti
Tumori in generale
Tumori cerebrali
Leucemie
Tumori in generale
GB
S
Myers et al.
Tomenius
1985
1986
Bambini
Giovani
Tumori in generale
Tumori in generale
Tumori in generale
Tumori al cervello
Leucemia
Leucemia
Intensità o
distanza
Intensità
elevate
(stimate)
Intensità
elevate
(stimate)
0.1 µT
0.3 µT
Fattore di
rischio
ca. 2.2
ca. 2.3
3
1.4
1.3
2.3
2
3.7
0.3
1
USA
Savitz et al.
1988
Bambini
Leucemia
150 m
0.3 µT/ 150 m
0.3 µT
150 m
ca. 0.25µT
USA
Steverson et
al.
Feychting ,
Ahlbom
1988
Adulti
Leucemia
0.2 µT
1.5
1992
Bambini
Adulti
-
Leucemia
Leucemia
Leucemia
Leucemia
Tumore al cervello
0.2 µT
2.7
3.8
2.9
1.7
1
S
0,3 µT
fino a 50 m
0.2 µT
0.2 µT
1.4-3.3
4.5. Esposizione occupazionale e tumori
Nel corso degli anni, sono state effettuate varie ricerche epidemiologiche intese ad evidenziare eventuali aumenti di incidenza di tumori, di diverso tipo, in gruppi di lavoratori esposti a campi elettromagnetici di diversa frequenza ed intensità.
Circa venti studi hanno indagato l’associazione tra alcune patologie tumorali, in particolare
leucemia e tumore al cervello, e l'esposizione a campi elettromagnetici ELF.
Gli studi sono stati effettuati analizzando lavoratori nel campo elettrico o radioamatori negli
Stati Uniti, Inghilterra, Nuova Zelanda e Svezia.
4.5.1.-Leucemia
Savitz e Calle hanno effettuato una rassegna degli studi sulla leucemia. Una tavola, tratta
dal loro lavoro, è presentata nello studio di rassegna di Morgan, Nair e Florig, ed è riportata nelle tabella 1: vi figurano i risultati degli studi di Savitz e Calle, che utilizzano dati estrapolati da 11 ricerche per determinare il rischio relativo associato con specifiche occupazioni elettriche e l'intervallo di confidenza statistica collegato ad ogni rischio.
Morgan ed altri commentano tale tabella, notando che i rapporti di rischio più elevati per le
leucemie totali, quelli degli installatori di apparecchiature elettriche e dei lavoratori dell'alluminio, denotano grandi incertezze associate, cioè degli intervalli di confidenza statistica
ampi.
Il terzo gruppo “operatori telegrafo, radio, radar”, per i quali era disponibile un maggior
numero di dati, mostra un aumento di rischio consistente (rr=1.8).
Gli altri gruppi che mostrano un rischio relativo minore di 1.5 sono basati su un numero di
casi relativamente piccolo.
E’ evidenziato, inoltre, un relativo aumento del fattore di rischio per le leucemie acute tra i
primi quattro gruppi occupazionali.
31
Nell'insieme di tutti i gruppi si osserva, comunque, un aumento di rischio per tutte le leucemie ed in misura maggiore per leucemie mielogene acute.
Una rassegna di studi epidemiologici (citati da Morgan ed altri) realizzata da Cole, include
due ulteriori studi, caso-controllo, sull'associazione tra campi elettromagnetici a bassissiTabella 1
Correlazione degli studi occupazionali con l’esposizione a campi elettromagnetici ELF e leucemia (rr=rischio relativo,
lc=limite di confidenza), leucemie totali, leucemie acute e leucemie mielogene acute nelle occupazioni elettriche.
-------------------------------------------------------------------------------leucemie totali leucemie acute leucemie mielogene
---------------------------------------------Occupazioni
rr
95%lc
rr 95%lc
rr
95%lc
------------------------- ------------------------------------------------------------------Montatori apparecchiature 2.4 (1.0-4.8)
elettriche.
Lavoratori dell'alluminio.
1.9 (1.2-2.9)
2.6 (1.3-4.6)
Operatori telegrafo, radio
1.8 (1.4-2.6)
2.1 (1.3-3.3)
2.6 (1.4-4.4)
radar.
Guidatori tram, metropolitane, ferrovie sopraelevate.
1.7 (0.7-3.3)
<1
Operatori centrali elettriche.
1.6 (0.8-3.0)
2.2 (0.6-5.7)
<1
Tecnici elettronici.
1.3 (0.9-1.8)
1.8 (1.0-3.0)
1.9 (0.8-3.8)
Addetti linee telefoniche,
elettriche.
1.3 (1.0-1.6)
1.7 (1.1-2.5)
2.5 (1.1-4.9)
Ingegneri elettrotecnici
ed elettronici.
1.2 (1.0-1.5)
1.8 (1.2-2.3)
1.9 (1.3-2.7)
Elettricisti.
1.1 (0.9-1.2)
1.1 (0.9-1.4)
1.0 (0.7-1.5)
Proiettori di films.
1.1 (0.5-2.2)
1.2 (0.1-4.5)
<1
Riparatori ed installatori
di telefoni.
0.9 (0.6-1.3)
1.1 (0.6-1.8)
1.0 (0.4-1.8)
Saldatori e tagliatori a
fiamma ossidrica.
0.9 (0.7-1.2)
1.0 (0.7-1.5)
1.7 (0.5-4.5)
totale
1.2 (1.1-1.3)
1.4 (1.2-1.6)
1.5 (1.7-1.8)
ma frequenza e leucemia.
Uno di questi (uno studio di casi svedesi di leucemia mielogena acuta nelle occupazioni
elettriche), evidenzia un fattore relativo di rischio di 3.8.
Il secondo è un'analisi di dati di lavoratori di un cantiere navale nucleare, che indaga
sull’associazione tra i casi di leucemia e lavoratori in campo elettrico e che trova un fatto
re di rischio relativo di 2.3 per la leucemia mieloide e di 6 per la leucemia linfatica.
Basandosi sull'insieme di questi studi, Morgan ed altri rilevano a questo punto che “è corretto dire che esiste un indicazione che l'esposizione occupazionale, nel settore elettrico, è
associata con un aumento del rischio di leucemia”. Essi ricordano comunque al lettore che
“associato” significa “accade assieme a” e quindi non implica a priori un legame causale.
Segue in allegato la tabella 1.
4.5.2.-Tumori del cervello e del sistema nervoso centrale
Per ciò che riguarda tale problematica, circa 10 studi hanno esaminato l'esposizione ai
campi magnetici a bassissima frequenza. Le prime evidenze circa un’associazione tra
l’esposizione occupazionale ai campi elettromagnetici ELF e l’insorgenza di tumori al cervello e del sistema nervoso centrale, sono emerse da due ricerche condotte da Lin e Milham nel 1985.
Nel compendio di tutte le ricerche occupazionali, singolare è, senz’altro, lo studio casocontrollo sviluppato da Lin il quale ha cercato di correlare il rischio di tumore al cervello,
32
documentato dai registri dei certificati di morte, con la probabilità di esposizione durante le
ore lavorative. Analizzando i dati occupazionali del Maryland, nel periodo di tempo intercorrente dal 1974 al 1984, Lin ha evidenziato un rischio relativo di 2.2 per lavori con una
esposizione “definita”, 2.0 per quelli con esposizione “probabile”, 1.4 per esposizione “possibile,” e 1.0 per esposizione “nulla”, rispetto a dei controlli appaiati per età.
“I suoi risultati - commentano Morgan ed altri - indicano significatività statistica, coerenza
ed un associazione tra dosi maggiori e maggior rischio del tumore al cervello”.
4.5.3.-Tumori di ogni tipo
La ricerca occupazionale più vasta, attualmente, secondo una recente pubblicazione di
Morgan e Nair, è un’indagine, ancora in corso, che esamina l'incidenza del cancro tra i dipendenti della New York Telephone Company. La ricerca, condotta da Geneviève Matanoski, ed alcuni collaboratori, presso la John Hopkins University di Baltimora nel Maryland,
esamina 50582 impiegati maschi con un età media di 40 anni; lo studio evidenzia un maggior rischio di leucemia per i lavoratori, giovani, che hanno prolungato l’attività lavorativa
nella azienda telefonica.
In particolare i giuntisti ed i cablatori, il gruppo a più alta esposizione, hanno manifestato
un'alta incidenza di cancro non solo sotto forma di leucemie (sette volte più elevato rispetto agli addetti ad altre mansioni), ma per tutti i tipi di cancro (rapporti di rischio 1.81), inclusi quelli del sistema gastrointestinale (r.r=1.76), della prostata (r.r=4.38) e del cervello
(r.r=1.79) .
Attraverso misure di campo magnetico, effettuate durante i turni lavorativi su un campione
di operatori telefonici degli Stati Uniti, è stata determinata, per ogni ubicazione lavorativa,
l’esposizione al campo magnetico. Sono state esaminate cinque categorie di lavoro: le categorie dei lavoratori in generale sulle linee, dei giuntisti, degli impiegati all'ufficio centrale,
degli operatori su "impianto esterno", e quelle degli addetti alle installazioni e riparazioni.
La categoria con la più alta densità di flusso magnetico, mediato nel tempo, era quella dei
giuntisti, con 0.43 microtesla.
Questo gruppo, con l'esposizione al campo magnetico medio più alta, mostra i più alti rapporti di rischio, facendo il confronto coi lavoratori interni non addetti alle linee.
Il gruppo al secondo posto era quello degli impiegati all'ufficio centrale con 0.27 microtesla.
Anche in questo gruppo sono stati evidenziati rischi elevati per vari tipi di tumori, sebbene
le leucemie non fossero state trovate in misura eccessiva.
La modalità espositiva di tale gruppo si differenzia da quella degli altri: cioè il tipo di lavoro
(stanze di commutazione delle chiamate) implicava brevi ma continue esposizioni ad alti
campi impulsivi.
Tra i lavoratori di questo gruppo furono trovati 2 casi di tumori al seno; come noto il tumore
al seno è estremamente raro tra gli individui di sesso maschile.
L'importante, e recente, ricerca dell'EPA (da cui sono tratte le informazioni più specifiche
sul lavoro della Matanoski), sottolinea, a questo proposito, come Stevens, nel 1987, abbia
ipotizzato un aumento di rischio per il tumore al seno delle persone esposte ai campi elettromagnetici; queste conclusioni, Stevens, le ha dedotte dai risultati di laboratorio che evidenziavano effetti del campo elettromagnetico sulla ghiandola pineale e sulla produzione
della melatonina .
Infine, le esposizioni medie per gli altri tipi di lavoro (su impianto esterno, installazioni e riparazioni e varie (supervisori, impiegati d'ufficio) erano simili (0.16-0.17 microtesla).
La rassegna dell'EPA, nel commento allo studio, osserva che esso è ben progettato , appropriatamente analizzato, e presenta dei miglioramenti nella valutazione delle esposizioni, rispetto alle altre ricerche occupazionali.
Inoltre, lo studio fornisce delle misure di esposizione per tipo di lavoro e, sebbene le categorie di lavoro siano piuttosto ampie, si evince un’apparente relazione dose-risposta, cioè i
rischi sono più alti nel gruppo maggiormente esposto.
33
Si riporta ora, un estratto di un recente studio epidemiologico di Birgitta Floredus dell'Istituto di Salute occupazionale di Solona, in Svezia.
4.5.4.-Recente studio epidemiologico sull'esposizione professionale ai campi elettromagnetici
Birgitta Floredus ha condotto uno studio che documenta i casi di leucemia e tumori al cervello manifestatesi, tra il 1983 e il 1987, tra lavoratori uomini che nel 1980 avevano dai 24
ai 64 anni, e che costituivano il 50% della popolazione della Svezia centrale.
Per la misurazione dei campi magnetici è stato utilizzato un dosimetro prodotto negli Stati
Uniti; il monitoraggio è avvenuto per sei ore consecutive sul luogo di lavoro. La raccolta
dei dati è durata quattro anni.
In definitiva, è stata rilevata un'associazione, positiva, tra esposizione ai campi magnetici
sul luogo di lavoro e rischio di leucemia; tale associazione è attribuibile alla leucemia linfocitica cronica .
Per questo sottotipo di leucemia il rischio aumentava col livello di esposizione.
Nel gruppo più esposto, con una esposizione media nella giornata lavorativa maggiore di
0.29 microtesla, il rischio di sviluppare questa forma neoplastica è stato riscontrato essere
3 volte maggiore rispetto al gruppo di riferimento (vedi tabella).
Gruppo
Gruppo di riferimento
1
2
3
4
Dose di esposizione media giornalie- Rischio Relativo
ra (microtesla)
(RR)
< 0.15
1.0
0.16-0.19
1.2
0.2-0.28
2.5
> 0.29
3.1
> 0.41
4.2
***
Non sono state evidenziate associazioni con la leucemia mieloide acuta. Per ciò che riguarda il tumore al cervello, l'associazione è stata positiva in specie per i giovani sotto i 40
anni, ma è meno evidente una relazione dose-risposta.
Floredus e i suoi colleghi, utilizzando i dati del Registro Centrale dei Tumori, hanno sviluppato, anche, uno studio che mostra come una forma di cancro molto raro, quale quello alla
ghiandola pituitaria, sia 2 o 3 volte più comune tra i lavoratori delle ferrovie rispetto al totale dei maschi. Gli stessi studiosi hanno inoltre evidenziato un sensibile rischio per gli operatori delle telecomunicazioni.
Analizziamo, ora, il seguente documento redatto dalla Confederazione dei Sindacati svedesi, al fine di tutelare i lavoratori dagli effetti nefasti delle radiazioni elettromagnetiche.
4.5.5-Cancro e campi magnetici nei luoghi di lavoro
Nell’introduzione di questo studio Tore Andersson, uno degli autori, esamina i motivi che
hanno indotto i sindacati svedesi LO a sviluppare un opuscolo informativo, finalizzato alla
tutela della salute dei lavoratori svedesi.
“Le condizioni di lavoro cambiano continuamente. Uno dei principali scopi del movimento
sindacale è limitare i danni agli uomini e all’ambiente.
Per tali motivi seguiamo l’evoluzione della vita lavorativa con grande impegno. Nuove tecnologie, nuove organizzazioni del lavoro e nuovi prodotti possono comportare sempre dei
nuovi rischi. L’uso dell’elettricità è stata una delle più importanti condizioni per lo sviluppo
della società moderna. E’ impossibile immaginare cosa sarebbe la nostra vita senza
l’accesso a questa forma di energia. E’ pertanto necessario fare in modo che essa sia la
più sicura possibile. Ora, poiché sappiamo, e non solo grazie a studi svedesi, che esiste
34
una connessione fra i campi magnetici e certi tipi di cancro, riteniamo della massima importanza informare la gente dell’esistenza dei rischi e di cosa può essere fatto per minimizzarli.
Esistono i mezzi tecnologici per ridurre i rischi. Tali conoscenze debbono pertanto essere
utilizzate quando si creano nuovi ambienti di lavoro.
Dobbiamo però essere sicuri che la salute dei lavoratori non venga messa in pericolo negli
ambienti di lavoro attualmente esistenti. Finché non saranno stabiliti limiti di esposizione
scientificamente attendibili, in relazione all’esposizione ai campi magnetici, deve essere
applicato il principio di cautela.”
Il rapporto prosegue con una breve discussione riguardante la localizzazione delle sorgenti
di campi elettromagnetici più diffuse.
“Poiché l’utilizzo dell’energia elettrica è estremamente diffuso nella nostra società, noi veniamo giornalmente in contatto con i campi magnetici. Ci sono campi magnetici nelle nostre case, nel posto di lavoro, in treno e vicini agli elettrodotti di trasporto dell’energia elettrica.
I campi elettrici e magnetici che troviamo nelle nostre case sono prodotti da diverse sorgenti tra le quali rientrano televisioni, radiosveglie, rasoi elettrici, forni a microonde, asciuga capelli, cavi elettrici, scaldabagni elettrici, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, ecc.
Normalmente siamo ad una distanza di sicurezza dalla apparecchiatura in funzione, salvo
poche eccezioni come il rasoio elettrico e l’asciugacapelli. Il tempo di permanenza a contatto con queste sorgenti di campi magnetici è, tuttavia, limitato a pochi minuti al giorno.
Nel posto di lavoro vi sono ambienti che ci sottopongono a elevati livelli di esposizione.
Qui, spesso, siamo vicino alla sorgente del campo per tutta o buona parte della giornata
lavorativa. Durante gli anni ‘80 l’attenzione era focalizzata sui campi magnetici generati dai
videoterminali. Oggi, dopo una serie di interventi, sono stati ridotti livelli di campo emessi
da questi apparecchi(∗ ).
Nell’industria ovviamente si hanno campi magnetici molto forti. Saldare, guidare locomotive elettriche, lavorare sulle linee elettriche o nelle sottostazioni, lavorare nelle industrie
metalmeccaniche sono alcuni esempi di lavoro in cui i lavoratori sono sottoposti ad elevate
esposizioni.”
A questo punto segue, nel documento, l’elenco di alcuni lavoratori che hanno sviluppato
patologie tumorali nell’arco della vita professionale; successivamente vengono analizzate
le ricerche, ( le cui linee-guida sono già state analizzate ), di alcuni studiosi tra cui Birgitta
Floredus, Anders Ahlbom ed altri.
Vengono quindi riportate interessanti considerazioni circa la possibilità di ridurre gli effetti
dovuti ai campi elettromagnetici, con l’adozione di alcuni accorgimenti.
“I campi magnetici, a differenza di quelli elettrici, non possono essere facilmente schermati, dato che attraversano tutti i materiali.
Tuttavia, si osserva una notevole riduzione dei campi magnetici, all’aumentare della distanza dalla sorgente. Analizziamo i seguenti metodi che permettono di minimizzare i
campi magnetici.
• La misura più radicale - e più efficace - è rimuovere la sorgente del campo, ad esempio
la corrente elettrica. Qualunque apparecchiatura elettrica che non è in uso dovrebbe
venire spenta.
• Quando si acquista una apparecchiatura elettrica dovrebbe essere richiesto che essa
non generi elevati campi magnetici.
(∗)
ciò a seguito delle linee-guida MPR2 emesse dallo SWEDA che fissano i limiti di esposizione a 0.25 per il campo
magnetico e 25 V/m per quello elettrico, alla frequenza di rete. E’ interessante notare che il sindacato svedese TCO
che ha fatto parte del gruppo di revisione MPR2, si è dissociato da tali linee-guida e per il campo magnetico ha raccomandato che per i lavoratori non vengano superati gli 0.2 microtesla.
35
• E’ possibile assicurarsi che una persona sia la più lontana possibile da certe sorgenti
molto forti. Installazioni fisse che generano alti campi magnetici, come trasformatori e
stazioni, non dovrebbero essere installate vicino luoghi di lavoro presidiati da lavoratori.
• Tutte le apparecchiature elettriche che non sono usate di frequente dovrebbero essere
spostate in qualche modo dal luogo di lavoro.
• Quando si costruiscono nuovi luoghi di lavoro, gli effetti totali delle apparecchiature elettriche devono essere misurati, per evitare esposizioni non necessarie ai campi magnetici.
• Sistemi elettrici a 5 conduttori - un metodo per ridurre la intensità dei campi, con l’ausilio
di un conduttore di ritorno effettivo - devono essere utilizzati in tutte le installazioni. Con
l’uso di questo sistema le cosiddette “correnti vaganti”, che aumentano proporzionalmente allo squilibrio del carico elettrico e determinano forti campi magnetici, possono
essere ridotte.
• Un modo per ridurre i campi magnetici può essere quello di incapsulare la sorgente - ad
esempio adibendo una stanza al contenimento del trasformatore - usando una lega che
costituisca un buon conduttore magnetico (mumetal ad esempio). Le linee di campo si
richiudono così attraverso le pareti che presentando una minore riluttanza magnetica (
una sorta di resistenza per i circuiti magnetici analoga a quella dei circuiti elettrici ) rispetto al mezzo esterno, riducono l’entità del campo magnetico disperso fuori dal locale
in questione.
• Un altro modo, per ridurre i campi magnetici, è isolare il posto di lavoro con pareti che
siano buoni conduttori di elettricità, come fogli di alluminio saldati insieme. Per un nota
legge dell’elettromagnetismo (legge di Lenz), il campo magnetico esterno induce sulle
lastre metalliche una corrente tale da opporsi, col proprio campo magnetico, alla causa
che l’ha generata ovvero il campo magnetico esterno.
Nel prosieguo del documento vengono esaminati i possibili metodi per difendersi dai campi
magnetici: le misure proposte sono interessanti, come interessanti sono le richieste del
sindacato; sarà quindi il caso di analizzare entrambe. Circa i possibili metodi, per difendersi dalle onde elettromagnetiche, i sindacati fanno le seguenti osservazioni:
“Puoi analizzare il tuo ambiente di lavoro e chiedere al tuo datore di lavoro - tramite il sindacato - di effettuare una misurazione dei campi ed evidenziare le sorgenti di rischio.
Quanto suddetto è una cosa semplice e può essere fatta facilmente: spostare apparecchiature, disattivare macchine non usate, controllare che le apparecchiature abbiano la
messa a terra, raccogliere tutti i cavi in un sol punto, ecc.
Ci sono, tuttavia, ambienti di lavoro nei quali i campi magnetici sono inevitabili. Quando si
effettua una saldatura, la persona è sempre vicina alla sorgente del campo. Una semplice
misura cautelativa che riduce l’esposizione, è avere sempre la saldatrice dallo stesso lato
della mano che mantiene la pinza saldante, evitando così che il cavo della saldatrice avvolga il corpo. Se avvertite malore e avete il sospetto che ciò possa essere legato al campo magnetico presente nel vostro ambiente di lavoro, preparate un formale reclamo per
danni.
Poiché è ragionevole supporre che gli effetti sul corpo umano aumentano con l’aumentare
del periodo di esposizione, può essere appropriato ridurre i campi magnetici in casa con
semplici metodi, come ad esempio allontanare le sorgenti di campo magnetico dal proprio
corpo (ad esempio rimuovere la radiosveglia dal comodino), spegnere le apparecchiature
elettriche non usate, ecc.”
Sintetizziamo ora le richieste del sindacato.
“Studi sempre più copiosi, non solo svedesi, evidenziano un legame fra l’esposizione ai
campi magnetici e certi tipi di cancro. La circostanza per la quale non è ancora noto il
meccanismo biologico che lega causa ed effetto, ed il fatto che in realtà il legame non è
comprovato da tesi scientifiche, non deve impedire al sindacato di tutelare la salute dei
suoi lavoratori.
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Le crescenti conferme di una relazione tra esposizione ai campi magnetici e certe forme
neoplastiche, devono suggerire l’applicazione di un principio di cautela .... I costruttori di
apparecchiature elettriche devono fare di tutto per minimizzare i campi magnetici, le cui
entità devono essere indicate all’atto della vendita (etichettatura). Non è noto ancora se gli
effetti per la salute dipendano da alti valori di picco o dal livello di esposizione media giornaliera. Un altro interrogativo di fondo in questo contesto riguarda il significato della frequenza. E’ perciò importante che le ricerche mediche e fisiche continuino e siano intensificate... Negli studi condotti gli effetti dei campi magnetici sembrano già esistere per una
esposizione di 0.2 microtesla per giornata lavorativa. L’obiettivo del sindacato deve essere, perciò, quello di impedire che i lavoratori siano esposti al di sopra di tale livello medio, e
che le esposizioni temporanee superiori a tale valore, siano ridotte quanto più possibile...
Nei luoghi di lavoro ove sono presenti alti campi magnetici il datore di lavoro, in cooperazione con l’organizzazione locale della sicurezza, deve preparare un concreto programma
di azione. Misure che non possono essere adottate immediatamente devono essere programmate in un piano di intervento in cui è specificata anche la persona responsabile.
In ogni caso i lavori in zone con esposizione maggiore di 0.2 microtesla devono essere ridotti il più possibile. “
Secondo la confederazione dei sindacati svedesi è importante, quindi, che sia chiarita la
distribuzione delle responsabilità tra i vari organi statali istituzionalmente preposti alla tutela. Ciò anche allo scopo di facilitare la regolamentazione normativa nelle rispettive aree. I
summenzionati principi di cautela devono essere fatti propri dalla legislazione di ogni organismo.
Vediamo, in conclusione, cosa chiede la confederazione di sindacati svedesi LO:
• che nei riguardi dell’esposizione ai campi magnetici venga applicato il principio della
cautela.
• che tutte le esposizioni non necessarie vengano evitate.
• che i luoghi di lavoro di nuova costituzione siano progettati, ed equipaggiati, in modo da
minimizzare l’esposizione ai campi magnetici.
• che i costruttori di apparecchiature elettriche siano attivati per ridurre al minimo
l’emissione di campi magnetici.
• che i costruttori di apparecchiature elettriche indichino i livelli di campo magnetico per
gli apparecchi messi in vendita.
• che nessun lavoratore sia esposto a livelli di campo magnetico medio per giorno lavorativo, superiore a 0.2 microtesla (∗∗ ).
• che le esposizioni temporanee, ad alti campi magnetici, siano ridotte per quanto possibile al minimo.
• che i datori di lavoro misurino i livelli di campo magnetico negli ambienti di lavoro e, se
necessario, attivino piani di intervento con l’ausilio di strutture addette alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori.
• che tali strutture siano addestrate ed informate.
• che misure pratiche per ridurre l’esposizione vengano prese senza altro ritardo, come
l’indicazione di aree con alta esposizione, riduzione dei campi magnetici, trasferimento
dei siti di lavoro e cambiamento dell’organizzazione del lavoro.
• che la distribuzione delle responsabilità tra i diversi organi statali venga chiarita.
• che le leggi svedesi e i provvedimenti riflettano il punto di vista corrispondente al principio di cautela summenzionato.
• che le correnti vaganti siano eliminate con l’introduzione del sistema “a 5 fili”.
(∗∗)
nel testo originale questo periodo è sottolineato
37
• che il National Board of Occupational Safety & Health, in attesa di una bozza relativa ai
limiti di esposizione, pubblichi una normativa conforme a quanto sopra detto.
• che la ricerca sui campi elettrici e magnetici continui e sia intensificata.
4.6.Valutazioni conclusive sulle indagini epidemiologiche
Uno studio, condotto a riguardo dall'EPA, nel sommario inerente alle indagini sui tumori infantili, afferma: “gli studi caso-controllo, condotti su bambini esposti nelle abitazioni a campi magnetici, forniscono l'evidenza di un'associazione positiva col rischio di certi tipi di
cancro, specificatamente leucemia, tumori del sistema nervoso centrale e linfoma".
Nella rassegna delle analisi occupazionali, lo studio dell'EPA osserva come, in molte ricerche condotte negli Stati Uniti, Nuova Zelanda ed Europa, l'incremento o la mortalità da tumore tra i lavoratori dei settori elettrici ed elettronici, ecceda i livelli della popolazione in
generale, ed inoltre aggiunge: “nonostante le limitazioni (degli studi in precedenza discussi) e la, evidente, necessità del prosieguo della ricerca, in specie per ottimizzare i metodi
per la valutazione dell'esposizione, la coerenza e specificità dei risultati rendono evidente
che l'esposizione ai campi elettromagnetici sul posto di lavoro può comportare un rischio
carcinogenico per gli adulti.
I risultati degli studi occupazionali confermano i risultati “positivi” evidenziati nella maggioranza delle ricerche condotte su bambini, esposti a causa dei campi elettromagnetici presenti nella propria abitazione".
Nella valutazione conclusiva dell'EPA, relativa a tutte le indagini epidemiologiche, viene affermato inoltre: “in conclusione, dopo l’esame dei dati epidemiologici disponibili per gli ultimi 15 anni, si evince l’evidenza di un associazione positiva dell'esposizione ai campi
magnetici con certe forme di tumori specifici di organo, cioè leucemia, cancro del sistema
nervoso centrale e, in forma minore, linfoma.
Ciò è supportato da molti studi condotti su bambini ed adulti appartenenti a diverse popolazioni e sottogruppi, ed in occupazioni e condizioni in cui si evidenziano un alto rischio di
esposizioni a campi elettromagnetici.
Sono state vagliate, inoltre, diverse possibilità, allo scopo di mettere in luce eventuali fattori di confondimento, ma nessuno di questi, al quale poter imputare la positività dei risultati,
è stato riscontrato.
Non è stata, inoltre, univocamente stabilita una relazione dose-risposta con l'intensità del
campo magnetico, e non è stata definitivamente esclusa la presenza di fattori confondenti.
Tuttavia è innegabile l'evidenza di una correlazione tra esposizione ai campi e certe forme
di tumore d'organo, cioè leucemia, tumori del sistema nervoso centrale e linfoma."
Sempre in tema di analisi epidemiologiche sull'uomo, è interessante notare il contenuto di
un recente studio di due universitari italiani, Levis e Loprieno.
Dopo aver passato in rassegna le numerose ricerche epidemiologiche pubblicate, essi così concludono: “questi studi mancano di precise indicazioni dosimetriche ed alcuni risultati
possono essere soggetti all'influenza di possibili fattori di confondimento (ad esempio le
abitudini di vita, altre esposizioni, stato di salute individuale, anamnesi famigliare).
Nella maggior parte dei casi, il livello di esposizione è stato determinato o sulla base della
classificazione professionale delle occupazioni nei casi analizzati, o dalla ubicazione del
luogo di residenza.
Tuttavia, l'abbondanza di questi studi, la specificità dei tumori osservati, l'acquisizione di
dati aggiornati, il perfezionamento delle metodologie, l'utilizzo di schedari per pazienti soggetti a tumori, la sempre più grande affidabilità e concordanza degli studi recenti, comprovano con maggiore attendibilità l'esistenza di una associazione positiva tra l’esposizione a
campi elettromagnetici e l'insorgenza di patologie tumorali".
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Maltoni e Soffritti, nel loro studio sulla valutazione dei rischi per la salute umana, associati
all'esposizione a campi elettromagnetici ELF, analizzano, in totale, 45 indagini epidemiologiche relative a bambini (10 studi), ad adulti esposti in circostanze ambientali generiche (6
studi) e professionalmente (29 studi).
Da queste diagnosi scaturiscono una serie di informazioni che Maltoni e Soffritti così descrivono:
• Nonostante la varietà dei casi studiati, dei metodi e delle forme di patologie neoplastiche analizzate, la maggior parte degli studi indica un aumento di una o più forme di patologie tumorali o della totalità dei tumori.
• La distribuzione degli studi con rilevanze positive per una o più forme tumorali varia a
seconda dell'accuratezza dell'indagine: tanto più gli studi sono accurati, tanto maggiore
è la percentuale relativa di studi con rilevanze positive.
• Le due forme di neoplasie che sembrano maggiormente correlate ai campi elettromagnetici sono: le neoplasie del sistema emolinforeticolare (leucemie e linfomi) ed i tumori
del sistema nervoso.
• Analizzando i soli studi che hanno valutato i livelli di esposizione ed identificato, tra
quelli esposti, i gruppi maggiormente sottoposti a irraggiamento, è stato rilevato un rapporto di nesso causale tra esposizione a campi e promozione delle forme neoplastiche.
• E’ di grande rilevanza il fatto che il rischio oncogeno da esposizione a campi elettromagnetici, si concretizza a dosi che sono assai basse rispetto agli standard indicati nelle
direttive attuali: Matanoski ed al. hanno evidenziato un eccesso di rischio significativo,
con un livello di induzione magnetica media di 0.43 microtesla.
La conclusione che si può trarre è che, attualmente, nell'ambiente scientifico internazionale viene riconosciuto (con un consenso piuttosto ampio) come i risultati degli studi epidemiologici finora effettuati dimostrino l’esistenza di un legame tra l'esposizione ai campi elettromagnetici (con particolare riguardo a quelli magnetici) a frequenza di rete, e l'insorgenza di tumori nell'uomo, con maggior riscontro di leucemie, linfomi e tumori del sistema
nervoso.
5. Ricerche a lungo termine sugli animali
Lo studio dell'EPA, già citato, analizza 5 ricerche condotte su animali esposti a lungo termine a radiazioni elettromagnetiche, ma nessuna di queste è stata effettuata utilizzando
solamente le bassissime frequenze.
I cinque studi effettuati a radiofrequenza, sia modulata a bassa frequenza che no, porterebbero difficilmente, secondo il giudizio dell'EPA, a concludere a favore di un'associazione positiva sulla carcinogenicità dei campi oppure, in un caso, si può vedere solo un'evidenza minima di una risposta carcinogenica.
6. Ricerche a breve termine sugli effetti biologici delle onde elettromagnetiche; risultanze sulla valutazione della cancerogenicità
La discussione sugli effetti carcinogenetici negli uomini, effettuata attraverso indagini epidemiologiche ed esperimenti sugli animali, è completata con l'ausilio di studi che riguardano gli effetti dei campi su una varietà di fenomeni biologici di base, pertinenti in qualche
modo a meccanismi della carcinogenesi.
Questi osservazioni riguardano effetti genetici, che includono interazioni col DNA, effetti
cromosomici e mitosi, crescita e differenziazione dei tessuti, segnalazione chimica di stimoli per l'induzione della crescita attraverso la membrana cellulare, ed influenza dei campi
elettromagnetici sugli ormoni, i fattori di crescita, le trasformazioni di cellule, il sistema immunitario ed il sistema nervoso centrale.
Lo studio dell'EPA afferma che le influenze biologiche dei campi elettromagnetici sui vari
sistemi e funzioni cellulari (come il trasporto di calcio, l'attivazione dei recettori di ormoni,
39
l'induzione della proteina-chinasi e dell'ornitina decarbossilasi, la sintesi della melatonina,
e su altri parametri immunologici e del sistema nervoso centrale), sono sintomatici di effetti
sui processi di trasmissione dei segnali cellulari.
Nonostante molte delle risultanze, dedotte dalle ricerche esaminate, non abbiano un diretto legame col cancro, esse evidenziano che la regolazione della crescita cellulare, nonché
la sua differenziazione, possono essere direttamente modulate dai campi elettromagnetici.
Inoltre, secondo Druker ed altri, i processi di trasmissione dei segnali nella cellula e l'oncogenesi sono, apparentemente, in stretta correlazione tra loro.
6.1. Risultati degli studi
Delle conclusioni effettuate nello studio dell'EPA si riportano qui di seguito le più interessanti:
6.2. Modificazioni cellulari
Culture di cellule C3H/10T1/2, ampiamente utilizzate per lo studio della trasformazione
delle cellule da percorsi di crescita normali a maligni, hanno evidenziato una trasformazione sotto speciali condizioni.
La cultura è stata irradiata con microonde a 2450 MHz, modulate con impulsi alla frequenza di 120 Hz, ad un 'intensità sufficientemente bassa da non causare effetti apparenti. In
seguito le cellule sono state trattate con estere forbolo, usualmente utilizzato per la promozione tumorale di cellule iniziate chimicamente.
Sotto queste condizioni, le cellule hanno subito modificazioni strutturali, evidenziando come il campo a microonde impulsato agisca da catalizzatore chimico di trasformazioni malignanti.
È da notare come un solo esperimento abbia mostrato questo fenomeno, e come di conseguenza non si può sapere se campi a bassissima frequenza possano produrre gli stessi
effetti.
6.3.-Trasmissione di calcio nei tessuti nervosi
Il rilascio di ioni calcio dal tessuto celebrale di pulcini, nel mezzo che circonda il tessuto
stesso, è stato modificato da campi elettrici a bassissima frequenza, campi elettrici e magnetici contemporaneamente presenti, e radiazione a radio frequenza modulata con le
medesime frequenze che causano gli effetti alle bassissime frequenze.
Le ricerche iniziali, con campi elettrici a bassissima frequenza, evidenziarono un’inibizione
al rilascio di ioni, mentre con gli altri esperimenti si verificò un aumento del rilascio.
Le condizioni sotto cui questi eventi si manifestano sono riportate in maniera assai dettagliata, anche se non completamente supportate da una teoria.
L'effetto si concretizza solo a certe frequenze (multipli dispari di 15 Hz con alcune frequenze saltate), senza una risposta alle frequenze intermedie.
I campi elettrici e magnetici alternati che generano questi fenomeni sono di piccola intensità (16 volt per metro per quello elettrico, e 73 nano tesla per il magnetico) e si riscontrano
nell'ambito dei campi a bassa frequenza presenti nelle abitazioni.
Con l'eccezione di un caso, tutti gli effetti biologici analizzati nello studio dell'EPA sono indotti da campi di intensità di almeno 100 volte superiori a questi.
6.4. Ormoni
L'esposizione di ratti a campi elettrici ELF, per 20 ore al giorno e per 30 giorni, ha determinato un'inibizione della sintesi notturna della melatonina da parte della ghiandola pineale .
Questo risultato è di enorme significatività nell’indagare il potenziale effetto carcinogeno
dei campi elettromagnetici ELF, poiché esiste una abbondante letteratura scientifica che
dimostra le proprietà oncostatiche della melatonina, non solo per i tumori mammari indotti
nei topi, ma anche nel trattamento della leucemia umana.
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6.5.Sviluppo e differenziazione cellulare
Campi elettrici, magnetici e combinati a bassissima frequenza della potenza utilizzata per
favorire la calcificazione delle ossa, possono determinare alterazioni della biosintesi.
Inibizione della biosintesi proteica in fibroplasti, inibizione della differenziazione e stimolazione della crescita di cellule carcinomatose embrionali, ed aumento della capacità riproduttiva di cellule carcinomatose del colon, rappresentano tutti fenomeni indotti da campi
elettromagnetici ELF, e sono caratteristici dell'evoluzione dei tumori maligni.
Il grado effettivo di sviluppo, con cui questi fenomeni possono aver luogo in un organismo
intero sottoposto realisticamente a campi elettromagnetici, non è noto, ma in ogni caso
essi sono sintomatici di effetti carcinogenici in umani ed animali.
6.6.Aberrazioni genetiche
Nell’ambito della loro ricerca sugli effetti biologici prodotti da campi ELF, Levis e Loprieno
osservano come, dall’analisi di vari studi esistenti, si evincano alcune osservazioni che
confermerebbero l'induzione di effetti genetici in diversi sistemi cellulari in vitro, mentre altri
esperimenti condotti su drosophila e su topi fornirebbero effetti contrastanti, come ad esempio l'assenza di mutazioni nella 1^a generazione, ma presenza di mutazioni in 2^a generazione in drosophila, ed assenza di mutazioni letali dominanti nel topo.
La loro valutazione è dunque che, benché sulla base dei soli studi citati non sia possibile
ipotizzare un rischio genetico per l'uomo, tuttavia questa documentazione evidenzia una
potenzialità dei campi elettromagnetici di indurre modificazioni genetiche ereditarie.
Analizziamo ora uno studio di Jocelyne Leal sugli effetti dei CEM ELF su organismi in fase
di sviluppo:
6.7.-Effetti dei CEM ELF-VLF sugli organi in fase di sviluppo
Ricordiamo, innanzitutto, che vengono definiti campi ELF, (secondo una convenzione internazionale), i campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 30 e 300 Hz, mentre sono campi VLF (very low frequency) quelli compresi nel "range" di frequenze 300 Hz-30
KHz.
In una parte del suo studio, Leal si domanda in che misura i processi biologici possano
essere modificati da campi ELF-VLF con intensità dell'induzione magnetica inferiore a 1
millitesla (mT).
Il sistema biologico più idoneo a rispondere a questo quesito è un organismo in cui si verificano normalmente, ed in percentuale elevata, processi multipli.
Il sistema biologico in esame è un organismo amniotico vertebrato in fase di sviluppo, presente in tutti i vertebrati , compreso l'embrione umano.
Nella fase di sviluppo dell'embrione umano, linee di cellule multiple subiscono fasi di moltiplicazione, migrazione, ricognizione e differenziazione.
Le cellule ed i tessuti, in questa fase di sviluppo coordinato dei diversi organi, si scambiano informazioni.
È in questa fase che ogni anomalia dei processi suddetti si può ripercuotere sugli organi e
determinare anomalie dell'organismo stesso (e causare talvolta la morte dell'embrione).
I primi studi in proposito vennero effettuati su embrioni di pulcino, ed in seguito su topi, ratti ed altri sistemi biologici.
Nel lasso di tempo che intercorre tra il 1981 ed il 1983, si è rilevato che anormalità nei
principali processi biologici, e morte dell'organismo embrionale in alcuni casi, potevano
sussistere con campi elettromagnetici di intensità (con riferimento alla densità del flusso di
induzione magnetica) variante tra 0.4 e 1.2 microtesla.
Importanti studi organizzati dall'ufficio di ricerca della marina, dal 1985 al 1990, evidenziarono che i processi biologici delle prime fasi di sviluppo dell'embrione, possono essere
modificati da CEM ELF-VLF.
41
Si notò, altrimenti, che gli effetti scemavano allorché il fondo elettromagnetico si riduceva a
quello naturale della terra.
Fu verificato, a questo punto, che tra gli organismi “non normali” esposti ai CEM le anomalie erano diminuite, mentre di riflesso erano aumentati i casi di morte precoce e quelli
con vescicolette ottiche malformi.
L'esposizione ai campi elettromagnetici promuoveva lo sviluppo di organismi con piccole
deformazioni e induceva anomalie irreversibili, che in alcuni casi provocavano la morte
dell'embrione.
Le attitudini delle onde elettromagnetiche ELF-VLF a modificare i processi biologici sono
state verificate sperimentalmente. È noto che esse possono influire sullo sviluppo e che
caratteristiche biologiche e fattori fisici sono determinanti.
Gli esperimenti citati muovono a supporto sia degli studi di Wertheimer e Leeper, sui possibili effetti delle coperte termiche e dei letti ad acqua riscaldati sullo sviluppo del feto, sia
quelli di Juutilainen et al., sui campi residenziali a 50 Hz di potenza inferiore a 0.6 microtesla, associati ad aborti precoci.
Questi studi evidenziano la necessità di una promozione, su larga scala, di ricerche che
chiariscano l'esistenza o meno di un legame causale tra aborti ed esposizione ai campi a
50 Hz.
Di recente, poi, sono stati osservati nei tessuti cerebrali cristalli di magnetite, presenti sottoforma di precipitato biochimico, e secondo J.L.Kirschvink le proprietà di questo minerale
di ferro, fanno sì che il cervello sia influenzato dai campi esterni più di ogni altro materiale
biologico, ovvero con una forza superiore a dieci alla sesta (106). Gli effetti biologici più
importanti, dovuti all'interazione tra CEM ELF-VLF e cristalli magnetiti, sarebbero dovuti alla generazione di canali ionici, i quali si manifesterebbero anche con deboli campi.
Poiché questi cristalli sono magneti permanenti con conduttività metallica, si dovranno
considerare nuovi modi di interazione tra i CEM e la salute umana, specie nei bambini.
La conclusione del discorso, dice Jocelyne Leal, è che "oggi sappiamo che i processi biologici possono essere modificati da campi ELF-VLF".
Riportiamo ora un commento del dott. Roger Santini dell'Istituto Nazionale di Scienze applicate in Francia, sugli effetti dei CEM-ELF.
6.8.Effetti biologici dei CEM-ELF
In un passo della sua discussione, il dott. Santini fa notare come alcuni effetti dei CEM
ELF siano benefici per la salute (come ad es. la cicatrizzazione più rapida della fratture e
bruciature, miglioramento di problemi circolatori alle estremità di arti), mentre se ne configurano altri nefasti, ed in particolare:
• Perturbazione del flusso di ioni calcio "in vitro".
Come noto, lo ione calcio è uno dei più importanti messaggeri dei segnali tra cellule ed interviene inoltre in numerosi processi fisiologici vitali (liberazione dei neurotrasmettitori...).
• Modificazione del ritmo circadiano (alternanza giorno-notte) nei topi, nella scimmia, nell'uomo.
• Modificazione della produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale, con soppressione della secrezione del picco notturno, a seguito di esposizione tra i 200 e i 2000
V/m.
• Un recente studio collegherebbe l'uso della coperta termica, con la perturbazione dell'escrezione di un metabolite della melatonina nell'urina.
• Attacco del sistema immunologico, con perdita (in vitro) del 25% del potere distruttivo
dei linfociti t nei confronti di cellule cancerogene, quando si determina un'esposizione di
4 ore a 60 Hz con un campo elettrico di 1V/m.
42
• Effetti sui metaboliti della serotonina e dopamina (neurotrasmettitori cerebrali) nelle
scimmie.
• Effetti cancerogenici: più di 100 pubblicazioni attestano l'esistenza di un associazione
positiva tra cancro e CEM ELF. Tra i più recenti studi si segnalano quelli di Floredus e
di Feychting.
6.9.Conclusione sugli studi a breve termine
Sono, oramai, copiose le pubblicazioni riguardanti esperimenti di laboratorio finalizzati alla
determinazione degli effetti sugli organismi dei campi elettromagnetici.
Nel corso degli anni, le metodiche di indagine si sono evolute, al punto da lasciare poco
adito alle critiche di non scientificità mosse dagli scettici.
Molti studi, inoltre, sono stati effettuati, per indagare sul meccanismo di promozione dei
campi elettromagnetici nei riguardi dei tumori.
I risultati ottenuti indicherebbero che l’elettrosmog non sia in grado di interferire con i geni
del DNA provocando mutazioni, e dunque non sia causa diretta di cancro.
È noto, invece, che le radiazioni ionizzanti, (alfa, beta, gamma e raggi x), sono in grado di
indurre tali modificazioni.
La genesi di queste mutazioni è da ricercare nella formazione di un gene iniziatore del
cancro, chiamato per l’appunto “oncogene”.
Nella cellula esiste uno stato di normale funzionalità del gene oncogene che viene denominato protooncogene, e che, in seguito ad un processo particolare, può divenire oncogene.
In sintesi, il protooncogene resta inerte nella cellula, finché un fattore esterno non ne provoca la attivazione e trasformazione in oncogene.
La descrizione di tale processo è oltremodo complessa, e non è questa la sede per approfondire ulteriormente la questione, ma basti pensare che in virtù della formazione del gene maligno, vengono modificate funzioni essenziali per il controllo della proliferazione cellulare, cosa questa che può portare a una sua crescita incontrollata, più nota come cancro.
È stato osservato come la presenza di campi magnetici, anche molto deboli, come quelli
presenti nelle abitazioni e nei pressi delle linee ad alta tensione (da 0.3 a 100 µT), agisca
come fattore di promozione cancerogena, inducendo l’attivazione dei protooncogeni, e
quindi, in definitiva, agisca indirettamente a favore dell’insorgenza di tumori liquidi e solidi.
Nel riconoscimento scientifico di un fenomeno fisico, ha enorme importanza la determinazione di un suo modello esplicativo; la determinazione di un modello che possa correlare
tra loro i campi elettromagnetici e l’insorgenza di alcuni effetti biologici negli organismi,
purtroppo, ancora non esiste, specie quando si considerano intensità di campo molto basse ed alcune particolari finestre di frequenza ed ampiezza.
Ciò che, comunque, sembra appurato è che non esiste una soglia oltre la quale si manifesti l’insorgenza di patologie tumorali; inoltre la relazione dose-effetto non è lineare, e avrebbero rilevanza non solo l’ampiezza dei campi, ma anche la loro forma e frequenza.
Fra i modelli che sono stati ipotizzati, per determinare il meccanismo di azione dei campi
elettromagnetici nei confronti degli organismi, ne esaminiamo due facendo l’inciso che
quanto segue non ha alcuna pretesa di poter sviluppare in maniera esauriente una fenomenologia così complessa e poco studiata.
Il primo modello è quello delle correnti corporee, il quale assume, come meccanismo eziologico, l’effetto di induzione di correnti e campi elettrici parassiti in virtù dell’esposizione
ai campi elettromagnetici alternati.
L’intensità di queste grandezze è funzione della conducibilità elettrica dei tessuti, e della
frequenza di variazione dei campi elettromagnetici.
43
In semplici parole, ed in perfetto accordo con le leggi dell’elettrodinamica ed elettrostatica,
i campi elettrici generano una distribuzione di cariche sulla superficie di corpi conduttori, e
tale distribuzione è tale che all’interno del corpo vi sia neutralità, dal punto di vista elettrico
.
Se, evidentemente, il campo elettrico esterno varia in maniera alternata (ad es. 50 Hz), si
determinerà di riflesso un continuo movimento di cariche nel corpo che tentano di compensare il campo esterno. Il meccanismo di influenza, sugli organismi viventi, dei campi
magnetici è quello dell’induzione, elettromagnetica, di correnti nei corpi conduttori.
Si generano dunque delle correnti elettriche che possono influenzare organi e funzioni biologiche. Tali correnti divengono più intense, e quindi più pericolose, in alcuni restringimenti
del corpo ( spalle, caviglie, collo) e inoltre, provocano effetti differenti a seconda
dell’organo colpito: sarà infatti più dannosa un’influenza sulla ghiandola pineale, che regola i rapporti fra sistema nervoso ed immunitario, che non sui piedi.
Il modello non spiega, però, gli effetti finestra che si generano per uguali intensità ma frequenze diverse, e che producono differenti effetti; parimenti non considera, in alcun modo, i possibili danni dovuti a correnti di intensità inferiore od uguale a quelle naturalmente
presenti nel corpo.
Un secondo modello è quello della risonanza ciclotronica, secondo il quale cariche elettriche in movimento si spostano, sotto l’influenza di un campo magnetico statico (es. quello
terrestre), in orbite con determinata frequenza.
Si potrebbero allora verificare, in presenza di un campo magnetico o elettrico esterno, fenomeni di risonanza fra la frequenza di tali campi e quella dell’orbita, con conseguente
trasmissione di energia alla molecola. Questo trasferimento di energia potrebbe verificarsi
a livello biologico, determinando effetti già contemplati in precedenza.
Questa teoria spiegherebbe, fra l’altro, gli effetti prodotti sugli organismi da deboli campi
elettromagnetici, e gli effetti finestra in precedenza menzionati.
7. Reazioni dei vari governi
Alla luce di questi studi sperimentali ed indagini epidemiologiche, analizziamo in che misura i vari governi occidentali abbiano preso coscienza del problema.
Innanzitutto, va evidenziata la diversa presa di posizione dei vari paesi nei confronti di
queste ricerche. Poiché nei paesi occidentali queste ricerche sono poche e recenti, la filosofia di progettazione delle nuove tecnologie elettriche, in particolare gli elettrodotti ad alta
tensione, mantiene i vecchi standard di sicurezza per la salute pubblica.
In alcuni paesi, inoltre, come segnalano Best e Smith nella pubblicazione "Electromagnetic
Man", ad es. il Regno Unito, la ricerca non viene stimolata, forse per timore, questa è la
tesi degli autori, di ledere gli interessi delle potenti lobby industriali.
Va ricordato, infatti, come i CEM vengano prodotti oltre che dagli elettrodotti anche da altre tipologie di impianti, come i radar, stazioni satellitari civili e militari.
Un primo passo importante è stato compiuto nel 1994, allorquando il Parlamento europeo
ha approvato una risoluzione, con la quale gli stati membri sono invitati ad ridurre al minimo i CEM ai quali la popolazione è esposta; nonostante non si tratti di una direttiva, che gli
ordinamenti giuridici degli stati membri hanno l’obbligo di recepire, la risoluzione costituisce, in ogni modo, un segnale preciso.
Tra i paesi che più hanno dimostrato attenzione verso il problema, vi sono gli Stati Uniti, la
Danimarca (ove peraltro è molto limitato il numero di cittadini che risiedono in prossimità di
linee elettriche), la Svezia.
Proprio la Svezia costituisce un, positivo, esempio di come il problema costituito dai campi
elettromagnetici, andrebbe affrontato; mentre, infatti, altri governi discutono dell'affidabilità
delle ricerche sugli effetti cancerogeni dei CEM, o addirittura non le prendono neanche in
considerazione, la Svezia intende basare proprio sulle ricerche condotte da suoi scienziati,
44
energiche azioni finalizzate ad un miglioramento della condizioni sanitarie dei propri cittadini.
Un importante tassello verso una politica di tutela dell'ambiente, è stato posto dalla Francia che, con il protocollo firmato il 25 agosto del 1992 dal governo, rappresentato dal primo ministro francese Pierre Bérégovoy e dai ministri dell'ambiente e dell'industria, e dal
presidente dell'Electricité de France (EDF), in rappresentanza appunto dell'ente elettrico
francese, sancisce un nuovo orientamento nella politica di sviluppo dell'ente stesso, evidentemente finalizzato ad un rispetto ambientale.
Con questo documento, infatti, l'ente si impegna "a mettere in opera un piano di azione
concertato" al fine della "tutela dell'ambiente e del paesaggio”. I numerosi dettagli normativi previsti nel protocollo mirano, in sostanza, ad un aumento della posa interrata degli impianti elettrici (almeno 55.000 km di linee di diversa tensione, nel periodo di permanenza in
vigore del protocollo).
Il protocollo contempla, inoltre, una sorta di politica di democratizzazione nello sviluppo
delle reti elettriche, e indennizzi per i cittadini sottoposti a servitù o espropri.
Nella sua parte finale, il protocollo fa cenno alla necessità di proteggere i cittadini dai possibili effetti nefasti dei CEM, ma in modo alquanto ambiguo, come se non si volesse enfatizzare un problema scottante.
Infatti da un lato, di fatto, nega l'esistenza del problema, ma nello stesso tempo lo ricorda,
rinviando la soluzione all'esito di nuove ricerche.
Non è di poco significato notare come gli studi citati dal protocollo, a sfavore di una correlazione tra CEM ed insorgenze di alcune patologie, provengano da istituzioni nazionali,
mentre gli esperti concertano sulla necessità di effettuare studi indipendenti, data l'importanza degli interessi in gioco.
8. Treni ad alta velocità ed inquinamento elettromagnetico
Il trasporto ferroviario in Italia utilizza, attualmente, locomotori ad alimentazione elettrica in
corrente continua con tensione di 3000 V. L’alimentazione in corrente alternata viene utilizzata, raramente, solo in alcuni tratti alle pendici di montagne. L’alimentazione in corrente
continua offre, rispetto a quella in alternata, garanzie maggiori per quanto riguarda la tutela della salute dei passeggeri, del personale viaggiante e della collettività in generale. Per
comprendere le problematiche legate all’utilizzo di un particolare tipo di trazione elettrica
bisogna richiamare alcuni concetti fondamentali.
L’alimentazione di un conduttore in corrente continua genera, intorno ad esso, un campo
elettrico e magnetico continui e costanti. Un campo continuo è caratterizzato dalla costanza della polarità (non cambia mai segno); l’aggettivo costante indica un campo che non
solo non cambia mai di segno, ma mantiene inalterato il suo valore in ogni punto dello
spazio in cui si propaga.
Le leggi della fisica attestano che campi elettrici e magnetici, continui e costanti, non sono
in grado di generare fenomeni di induzione elettromagnetica in corpi conduttori dotati di
moto relativo nullo (cioè fermi rispetto ai campi stessi). La produzione di correnti indotte è
possibile solo allorché si determina una variazione dei campi rispetto al conduttore esposto; questo fenomeno si verifica sia nel caso di conduttori, dotati o meno di moto relativo
nullo, esposti a campi elettromagnetici variabili (ad es. alternati), oppure nel caso che
l’esposizione sia caratterizzata da campi costanti e continui e conduttori in movimento rispetto a questi. Il concetto appare evidente qualora si osservino i fenomeni che si sviluppano avvicinando un magnete permanente (ad es. una calamita) ad un corpo metallico;
quando si avvicina la calamita al conduttore, si ha generazione di correnti in quest’ultimo,
mentre all’arresto del moto cessa anche la produzione di correnti.
L’organismo umano è un conduttore elettrico, e si comporta alla stregua del metallo in
precedenza descritto, qualora venga esposto all’influenza di un magnete permanente o di
un circuito percorso da una corrente elettrica continua e costante. In un convoglio ferrovia45
rio, alimentato in corrente continua, l’induzione di corrente nel corpo dovrebbe avvenire (
nel caso ideale) solo nell’istante in cui il treno inizia ad assorbire corrente dal conduttore di
contatto. Quando l’assorbimento di corrente da parte del convoglio si stabilizza, l’induzione
di correnti nei corpi conduttori (compresi i passeggeri ) dovrebbe annullarsi; in realtà si verificano delle variazioni, indesiderate, delle correnti assorbite da parte del treno, con conseguenti induzioni, sporadiche e irregolari, di correnti nel corpo umano.
Sempre dalla fisica è noto che un campo magnetico è suscettibile di deflettere, dal suo
percorso rettilineo, una carica elettrica che lo attraversi. Inoltre i fluidi corporei, presenti
all’interno di ogni organismo umano, sono composti, a livello molecolare, da particelle elettriche positive e negative (comunemente chiamate ioni) fisicamente separate e libere l’una
dall’altra. La compensazione elettrica di queste cariche avviene solo a livello macroscopico; l’esame di un campione di sangue evidenzia, infatti, una neutralità da un punto di vista
elettrico, mentre, a livello microscopico, si trovano cariche elettriche di segno opposto che,
localmente, generano campi elettrici non nulli. Ora, poiché il sangue si muove all’interno
del corpo umano si comprende facilmente come, nel caso in cui esista l’influenza di un
campo magnetico continuo e costante, le cariche elettriche presenti nel sangue, che si
muovono col plasma sanguigno o insieme al corpo, vengano deviate in direzioni opposte
a seconda del loro segno.
In un passeggero di un convoglio ferroviario a corrente continua questi fenomeni si verificano con regolarità. Non esistono documentazioni scientifiche circa gli effetti sanitari correlati a questi fenomeni, anche se la modesta intensità del campo magnetico esistente
all’interno delle vetture fa ritenere questo fenomeno poco importante.
Esaminiamo, ora, il caso che il campo magnetico sia variabile in modo alternativo (ovvero
che inverta la sua polarità periodicamente); in questa situazione si verifica, in modo continuo, il fenomeno in precedenza descritto, allorché il magnete ed il corpo erano in moto reciproco. Il campo magnetico è, adesso, caratterizzato da variazioni periodiche della polarità, e quindi nell’organismo esposto verranno indotte correnti anch’esse variabili di polarità.
Analoghi fenomeni avvengono nel caso si considerino campi elettrici variabili in modo alternativo. In sostanza i corpi conduttori, esposti all’influenza di campi magnetici ed elettrici
alternati, sono permanentemente sedi di correnti, indotte, alternate.
Nel passeggero di un treno alimentato in corrente alternata, a frequenza di rete,
l’induzione di corrente nel corpo avviene non solo nella fase iniziale di avvio del convoglio,
o in modo sporadico e irregolare, ma durante tutto il tragitto; in questo caso la corrente indotta nell’organismo è alternata a frequenza di rete.
E’ comprensibile, ora, l’affermazione iniziale, circa la maggiore sicurezza
dell’alimentazione in corrente continua a 3000 V, per quanto riguarda i rischi connessi
all’esposizione umana ai campi elettrici e magnetici. Come visto, infatti, i campi magnetici
ed elettrici continui e costanti, non hanno la facoltà di indurre correnti in organismi conduttori dotati di moto relativo nullo, mentre i campi elettrici e magnetici alternati producono,
sempre, induzione di correnti (alternate) anche in corpi fermi rispetto a loro (moto relativo
nullo).
Ora, la domanda che, spontaneamente, sorge riguarda i possibili effetti che una trazione
elettrica ad alta velocità -TAV- può produrre. E’ noto, infatti, che questo tipo di trazione richiede una potenza, per l’alimentazione delle macchine elettriche, molto maggiore (15 MW
per convoglio) di quella richiesta da un convoglio a trazione elettrica tradizionale. Mantenendo la tensione di alimentazione di 3000 V sarebbe necessaria una maggiorazione della
sezione del conduttore di contatto, tecnicamente dispendiosa. Poiché la potenza richiesta
da una macchina elettrica è espressa dal prodotto della tensione di alimentazione e della
corrente assorbita, si cerca di mantenere i valori di intensità di corrente intorno agli attuali
elevando, considerevolmente, i valori della tensione. Si è pensato, così, di elevare la tensione fino a 25000 V. La difficoltà tecnologica a rendere continua una tensione di 25 kV,
ha suggerito di utilizzare direttamente un’alimentazione in corrente alternata a 50 Hz.
46
Per l’elettrificazione della ferrovia ad alta velocità italiana è stato proposto l’utilizzo del sistema a corrente alternata monofase a 2x25 kV, 50 Hz. Lo schema riportato in figura 1 evidenzia le strutture richieste dalla trazione ad alta velocità (TAV); esse consistono principalmente in un elettrodotto, dedicato, a 132 kV (che serve anche da interconnessione con
le stazioni di trasformazioni ENEL 380/132 kV), un certo numero di Sottostazioni Elettriche
(SSE) e Punti di Parallelo e Sezionamento (PPS) e una linea di alimentazione ferroviaria a
25 kV.
Per entrare nel vivo del problema si analizzano le seguenti considerazioni, sul problema
TAV, presentate al convegno di Como dell’AIRP nell’94. Il primo firmatario di questo lavoro
è il dott. Andreuccetti dell’Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche (IROE) del
CNR, con sede in Firenze. Il dott. Andreuccetti è il produttore, tra l’altro, di un algoritmo
per il calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee elettriche.
Questo lavoro si basa sui dati progettuali del Consorzio CEPAV, che si occupa della tratta
ferroviaria Milano-Bologna. Alla base del proseguimento di questo lavoro vi è probabilmente la considerazione, naturale, che l’utilizzazione della corrente alternata (con i parametri
progettuali già visti) per l’alimentazione ferroviaria, possa entrare in contrasto con la normativa italiana circa i limiti espositivi per il campo elettrico e magnetico a 50 Hz (DPCM
23/04/’92). Tra l’altro, l’intensità delle correnti in gioco e la vicinanza delle carrozza ai conduttori sono tali da comportare, qualora non vengano prese delle misure precauzionali, il
sicuro superamento di tali limiti.
I progettisti del consorzio CEPAV hanno studiato un accorgimento strutturale che dovrebbe diminuire il campo magnetico nelle vetture; il progetto prevede l’alimentazione, a 25 kV
in corrente alternata, tramite un conduttore di contatto (principale); è previsto, poi, un secondo conduttore (ausiliario) sempre a 25000 V in alternata, denominato feeder, il quale
trasporta una corrente quasi uguale, ma in direzione opposta a quella del conduttore di
contatto (principale). Le linee di contatto e di feeder sono alimentate mediante trasformatori 132/25+25 kV con zero centrale, allocati nelle sottostazioni; questi trasformatori hanno la
presa centrale collegata alla linea di ritorno ed i due estremi collegati rispettivamente alla
linea di contatto e di feeder (vedi fig. 4). Ogni sottostazione contiene due trasformatori,
ognuno dei quali alimenta un tratto di linea lungo circa 25 km, uno a valle e uno a monte
della SSE; le sottostazioni sono, dunque, distanziate in media tra di loro di 50 km. La corrente viene fatta circolare nel feeder mediante autotrasformatori 50/25 kV con presa centrale a terra, allocati nei PPS situati a circa 12.5 e 25 km da ciascuna sottostazione. Ora,
poiché le grandezze elettriche in questione (inclusi campi elettrici e magnetici) sono vettoriali è possibile comporle, secondo le regole dei vettori, ed ottenere un vettore somma molto inferiore (in modulo) ai due vettori iniziali, purché quest’ultimi abbiano opportune direzioni, versi ed intensità. Si ottiene, in questo modo, una diminuzione dei campi magnetici
nelle vetture, a parità di corrente che fluisce nei conduttori di contatto.
Nella figura 2 è mostrato lo schema elettrico di alimentazione, dedotto dal lavoro del dott.
Andreuccetti e altri. Si può osservare come il feeder non alimenti il locomotore ma rimanga
separato fisicamente dal complesso di alimentazione; Il conduttore di contatto è posizionato sulla verticale della strada ferrata, mentre il feeder è spostato fuori dal traliccio. I due
conduttori sono attraversati dalla corrente alternata, ma la compensazione dei campi non
è totale come si può dedurre dalle figure 5 e 6, ottenute sviluppando i calcoli del dott. Andreuccetti; da queste si nota, infatti, come l’induzione magnetica risultante, alla quale il
passeggero può essere soggetto, oscilla tra un minimo ed un massimo dipendente,
quest’ultimo, dalla circostanza che sulla ferrovia sia in transito un solo convoglio o vi sia la
concomitanza di un altro convoglio che procede in verso opposto.
La linea preposta al transito dei treni in senso opposto è, infatti, identica alla prima e quindi
il campo magnetico risultante è la somma, vettoriale, di quattro campi; due prodotti dai
conduttori di contatto, e due generati dai feeder.
47
I calcoli di Andreuccetti sono basati sull’ipotesi che nella tratta di 25 km, compresa tra due
sottostazioni elettriche, transiti un solo treno per ogni direzione.
Nelle condizioni suddette si determina un valore di induzione magnetica, alla quale è esposto il passeggero, che supera (anche se non sempre, in quanto la media si attesta intorno ai 50 µT) il valore limite del DPCM 23/04/’92.
E’ importante a questo punto fare alcune considerazioni. Il dott. Andreuccetti ha assunto,
nei suoi calcoli, un’altezza di riferimento di 2 metri a partire dal piano di campagna. Osservando che la massicciata ferroviaria è alta circa 80 cm e considerando l’altezza del piano
di calpestio di una carrozza, si evince, probabilmente, che detto calcolo fornisce il valore di
induzione magnetica al livello degli arti inferiori del passeggero. Seconda, e molto importante, considerazione consiste nel fatto che la proposta di Italferr e TAV è cambiata, verosimilmente, rispetto alle ipotesi del dott. Andreuccetti, dato che ora è previsto il transito, a
300 km/h, di un treno ogni 2,5 minuti. Alla luce di questi nuovi fatti si calcola facilmente
che nella tratta di 25 km, ( che nella proposta separa due sottostazioni ), vi sono sempre
due treni per ciascuna direzione di marcia e non più uno solo, come invece prevedevano
le ipotesi del dott. Andreuccetti. Pertanto aumenta, considerevolmente, la corrente trasportata dai conduttori di contatto.
Questa nuova circostanza comporta, verosimilmente, il raddoppio dei valori di induzione
magnetica rispetto a quelli calcolati da Andreuccetti e riportati nelle figure 5 e 6. Il valore
medio passerebbe, conseguentemente, da 50 µT a 100 µT, e il valore massimo raggiungerebbe circa i 200 µT. Circa la prima considerazione, vi sono elementi per ritenere che,
all’altezza del torace, il valore di induzione magnetica sia maggiore che non a livello degli
arti inferiori.
Qualora, quindi, la proposta Italferr TAV venisse posta in essere, si manifesterebbe una
situazione di perenne superamento del valore limite di 100 µT previsto dal DPCM
23/04/’92, con punte che raggiungono addirittura il doppio.
Si possono trarre, alla luce di quanto visto, delle considerazioni di carattere generale. E’
noto che il DPCM 23/04/’92 altro non è che la trascrizione integrale, per ciò che concerne i
valori limiti di esposizione, di quanto riportato nelle raccomandazioni IRPA dell’88. Queste
ultime individuano, per la popolazione, dei limiti di campo elettrico e magnetico che non
devono essere superati allo scopo di evitare l’insorgenza di effetti immediati, certi e prevedibili, mentre non considerano altri effetti come quelli riscontrati dopo il 1988 dalle ricerche
epidemiologiche, cioè gli effetti cancerogeni.
L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha, recentemente, definito il campo magnetico a 50
Hz come un “probabile” cancerogeno ( rapporto ISTISAN 95/29) e sono stati individuati valore di induzione oltre i quali si evidenzia un aumentata incidenza, statisticamente significativa, di leucemia, soprattutto nei bambini.
Numerose ricerche mostrano che questi valori d’induzione magnetica si attestano intorno
ai 0.2-0.3 µT, cioè a valori 500 volte inferiori ai limiti posti dal DPCM 23/04/’92.
Quindi, come si evince dal suo rapporto, mentre da un lato l’ISS non ritiene necessario
modificare i valori-limite del DPCM 23/04/’92, contemporaneamente pone in evidenza la
necessità di attenersi, come requisito minimo, ai valori-limite del DPCM e pianificare interventi di minimizzazione dell’esposizione, nei nuovi impianti e nelle nuove costruzioni. Il
progetto TAV rientra, indubbiamente, in questa ultima categoria.
Concludiamo questa discussione osservando che l’utilizzo della corrente alternata, per la
trazione ferroviaria, si pone in contrasto con l’approccio protezionistico dell’ISS. Inoltre,
qualora venisse adottato questo nuovo sistema di trasporto e i risultati delle ricerche epidemiologiche fossero confermati, si correrebbe il rischio di dovere rimodificare, in un lasso
di tempo forse non troppo lungo, tutto il sistema.
E’ evidente, comunque, che si passerebbe da un sistema di trasporto intrinsecamente, almeno in linea teorica, sicuro come quello in corrente continua, ad un sistema che ancor
prima di essere realizzato viola l’attuale normativa sui valori-limite di esposizione; in ag48
giunta a ciò, i valori di induzione magnetica risultanti supererebbero di 1000 volte i valori
considerati sospetti dalla ricerca scientifica.
In Giappone, è stato sviluppato un sistema di trazione ferroviaria ad alta velocità su monorotaia; importanti ricerche si stanno sviluppando al fine di individuare materiali superconduttori, ad alta temperatura, che consentirebbero un trasporto molto efficiente di energia
elettrica, e la produzione di sistemi di trasporto a sospensione magnetica, con rendimento
energetico elevatissimo e molto silenziosi.
In conclusione sarebbe, forse, consigliabile rimandare lo sviluppo di una tale tecnologia al
momento in cui la ricerca sarà approfondita (ad es. quando sarà disponibile la monorotaia); si dovrebbero adottare, allo stato attuale delle conoscenze, velocità non superiori ai
250 km/h, restando, quindi, nei limiti delle tecnologia introdotta nel 1800, basata sulle due
rotaie e sulla alimentazione a 3000 V in corrente continua.
9. Le alte frequenze
Cento anni addietro nel tempo, la biosfera era libera dall’elettrosmog ad alta frequenza
d’origine antropica. La scoperta delle onde elettromagnetiche, con conseguente sfruttamento per scopi economici e bellici, ha provocato una sostanziale modificazione del nostro
ambiente abitativo; dal 1920, quando ebbero il via le trasmissioni radiofoniche e telegrafiche ad onde lunghe, il settore delle telecomunicazioni ha subito uno sviluppo esponenziale.
Inoltre, le onde ad alta ed altissima frequenza (UHF, microonde), hanno sostituito le onde
corte e medie nelle trasmissioni telefoniche e televisive, ed attualmente il territorio italiano
ospita circa 60.000 trasmettitori principali e locali, per la copertura del fabbisogno radiotelevisivo pubblico e privato.
Questi trasmettitori irradiano onde ad alta frequenza con potenza oscillante da poche decine ad alcune centinaia di migliaia di watt.
La situazione è analoga per quanto riguarda le onde più corte (ad altissima frequenza).
Accanto, infatti, ai molteplici (e sempre in aumento) impianti per la telefonia cellulare, potentissimi radar per scopi civili e militari sono distribuiti sul territorio, e producono impulsi
ad alta frequenza nitidissimi.
Non va trascurato il fatto che, a queste sorgenti esterne, si aggiungono quelle presenti
negli ambienti domestici quali personal computer, forni a microonde, televisori, telefoni cellulari ecc..
Il risultato della concentrazione di tante fonti ad alta frequenza artificiali si riflette in un fondo elettromagnetico circa 1-2 milioni di volte maggiore di quello naturale.
L’opinione pubblica, avendo preso coscienza della reale entità del pericolo, si domanda
quali possano essere gli effetti dell’esposizione alle onde ad alta frequenza, e sta premendo affinché l’introduzione di nuove tecnologie sia subordinata a preventive indagini sanitarie.
Gli studi di numerosi scienziati evidenziano come, in soggetti esposti alle irradiazioni generate da impianti di trasmissione, si determini un’interazione dell’energia ad alta frequenza con le funzioni cerebrali, con conseguente disturbo delle funzioni stesse, disturbi del
comportamento ed iperstimolazione del sistema nervoso.
La terra, che con gli strati più alti della sua atmosfera, ha sempre fornito agli esseri viventi
un cappello naturale contro le, biologicamente, dannose radiazioni provenienti dal sole,
nulla può contro le radiazioni generate sul globo; gli esseri umani con le loro funzioni biologiche tarate per il suono, il calore, la luce sono inermi di fronte a tale bombardamento elettromagnetico.
49
Sin dal 1969, furono evidenziati i pericoli connessi all’inquinamento elettromagnetico artificiale, come testualmente citato in un Simposio sulle microonde a Richmond (USA): “le onde elettromagnetiche emesse da radar, televisioni, ed impianti di trasmissione penetrano
nell’ambiente civile e militare, sottoponendo l’uomo ad un irraggiamento mai riscontrato finora”. Si aggiunge inoltre: “se nel prossimo futuro non verranno adottate contromisure ed
introdotti controlli, che si basino su una profonda comprensione degli effetti biologici delle
onde elettromagnetiche, l’umanità entrerà nei prossimi decenni in un periodo nel quale
l’inquinamento elettromagnetico sarà paragonabile a quello chimico”. Un chiaro monito si
evince, inoltre, dalle seguenti affermazioni: “le conseguenze di una sottovalutazione o disattenzione dei danni biologici connessi ad un’esposizione duratura ad onde anche per
piccoli effetti, potrebbero risultare catastrofiche per la salute della popolazione”.
Fortunatamente, i primi segnali di una presa di coscienza cominciano a manifestarsi in
molti paesi europei ed americani; sono infatti sorte, tra i cittadini, delle associazioni che
cercano, spesso per vie legali, di opporsi alla realizzazione di trasmettitori telefonici o radiotelevisivi.
Alla luce di quanto sopra, appare necessaria una seria opera di informazione in materia,
con sviluppo di ricerche, ad ampio campo, riguardanti i rischi collegati al rapido incremento, in tutti i settori, dell’elettrificazione ed elettronicizzazione; si potrebbe così fare pressione sui costruttori dei sistemi e delle apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, principali responsabili dell’inquinamento elettromagnetico.
E, comunque, va rimarcato il fatto che la gravità di questa situazione è tale anche per
l’ingordigia che caratterizza la società contemporanea; l’effimera sensazione generata dal
possesso di nuove tecnologie, spesso promosse dalle pubblicità come risolutrici di tutti i
piccoli e grandi problemi quotidiani, pone la “massa” davanti ad un irresistibile “boccone”,
al quale ovviamente è molto difficile resistere.
Si analizza, ora, questo interessante documento riguardante il convegno, tenutosi a Genova nel marzo del ‘95, sugli effetti cancerogeni delle microonde e radiofrequenze.
Alterazioni comportamentali, turbe neuropsichiche, mutazioni e aberrazioni cromosomiche,
modificazioni del sistema cardiovascolare ed ematologico-immunologico sarebbero da attribuire, secondo alcuni autori, a campi elettromagnetici di intensità tale da non provocare
effetti termici.
Alla luce delle attuali conoscenze, circa il ruolo delle onde elettromagnetiche nell’induzione
di effetti non termici ed in particolare di patologie tumorali, alcuni organismi internazionali,
a differenza ad esempio dell’INIRC, ritengono che anche nel settore delle radiofrequenze
si debbano porre limiti cautelativi di esposizione della popolazione ai campi CEM, come
d’altra parte è stato fatto dalle regioni Veneto (giugno ‘93) e Lazio (marzo ‘95) per le basse
frequenze.
Un conforto a favore di queste argomentazioni si evince anche dalle conclusioni di alcune
ricerche sul tema e dall’analisi di due importanti casi italiani. Di seguito vengono riportate,
a tal proposito, alcune considerazioni dell’EPA, che, dopo avere analizzato otto ricerche
epidemiologiche riguardanti l’esposizione di adulti a radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, sintetizza in questo modo:
“L’analisi di otto studi, riguardanti l’esposizione di adulti a radiofrequenza, ha evidenziato
che, in cinque studi di coorte, sono stati riscontrati rischi statisticamente significativi delle
seguenti patologie:
a) neoplasie linfatiche ed emopoietiche, in specie leucemia acuta mieloide in radioamatori;
i rischi sono stati dedotti basandosi su rapporti di mortalità proporzionale e di mortalità
standardizzata .
b) cancri totali in abitanti nelle isole Hawaii che vivevano in prossimità di torri a radiofrequenza; i rischi sono stati dedotti basandosi su rapporti di incidenza standardizzati.
50
c) cancro del sistema ematopoietico, incluse leucemia, linfoma e linfosarcoma e anche
melanoma da esposizione a radiofrequenza, principalmente da radar, riscontrati in militari
polacchi.
L’instabilità numerica, nella stima del rischio associato alla leucemia, indotta da piccoli
campioni, rende, nel caso Hawaiano, questi casi di leucemia non elevati significativamente.
Altre due ricerche, condotte sul personale dell’ambasciata americana a Mosca esposto a
microonde e sugli impiegati della Marina USA addetti ai radar, evidenzierebbero una tendenza verso l’aumento del cancro in generale e del sistema emopoietico. Tuttavia gli eccessi sono risultati, in entrambi i casi, non statisticamente significativi.
Ulteriori dati significativi, circa la mortalità di soggetti esposti a radiofrequenze, sono stati
determinati da uno studio di coorte, condotto sui partecipanti ad un progetto di sviluppo e
ricerca sui radar tenutosi presso il Massachusetts Institute of Technology; in questo studio,
i soggetti erano esposti a radiofrequenza stimata a circa 2-5 mW/cm2. Rischi elevati, per
alcuni tipi di cancro specifico di sito, sono stati evidenziati e, tra questi è da notare il linfoma Hodgkin.
Tutti questi studi, ancorché evidenzianti rischi elevati, sono concettualmente carenti da un
punto di vista metodologico e progettuale; questa carenza formale preclude la conclusività
dei risultati, nella loro interezza sostanziale, circa la possibile cancerogenicità delle radiazioni a RF.
La valutazione dell’esposizione attuale non è stata possibile nella maggior parte dei casi:
erano disponibili, infatti, solo stime dell’esposizione alle microonde. La classificazione dei
soggetti in coorte di persone “esposte”, è stata possibile attraverso l’analisi della vicinanza,
o dell’esposizione per motivi professionali, a sorgenti radar o a microonde, oppure tramite
il censimento, teso a determinare la eventuale localizzazione dell’abitazione in prossimità
di sorgenti inquinanti, o, infine, tramite l’appartenenza a società di radioamatori o
l’iscrizione ai registri federali delle licenze di radioamatori. E’ dunque facile immaginare
come l’erronea classificazione di persone non esposte in queste coorti, abbia potuto, in
modo determinante, contribuire alla mancanza di rilevanza di un rischio.
Comunque, le ricerche condotte sui radioamatori sono quelle che con maggior riscontro
evidenziano associazioni positive significative. Le frequenze di esposizione dei radioamatori sono localizzate nella parte inferiore della porzione a radiofrequenza dello spettro elettromagnetico, mentre gli altri studi di questo gruppo sono interessati da frequenze (microonde) più alte; l’estendibilità alle frequenze maggiori dei potenziali rischi per i radioamatori
è, di conseguenza, solo parziale. La conclusione di questi studi suggerirebbe che possa
esserci poca evidenza per suffragare la positività o negatività di un’associazione tra esposizione a RF e patologie tumorali”.
In realtà, è importante notare come 6 degli 8 studi abbiano evidenziato risultati statisticamente significativi circa la correlazione tra esposizione a RF e alcuni tipi di tumore, quindi,
la conclusione finale, in tono parzialmente raffreddato, appare maggiormente di taglio politico che non scientifico.
Analizziamo, ora, nella sua quasi integrità, il seguente studio sul cancro e le conclusioni di
un documento sui rischi per la salute umana delle radiofrequenze e microonde, presentato
al ministero delle comunicazioni canadese dall’MPE canadese (Mouvement contre la pollution electromagnetique) nel 1992. Il documento sul cancro afferma testualmente: “Una
delle maggiori preoccupazioni delle nostre società riguarda i tumori. Al solo capitolo del
cancro al cervello, il Ministero della Sanità denuncia, in questi ultimi anni, un incremento
maggiore del 60 % negli adulti, ed un aumento che supera il 200 % nella fascia di età che
supera i 55 anni. Tra le varie tipologie di tumore sono soprattutto i glioblastomi e gli astrocitomi che aumentano più velocemente nella popolazione.
51
Così, dal 1969 al 1982, il dott. Lin del Maryland ha condotto uno studio, confrontando le
professioni di 951 persone morte per tumore al cervello con quelle di testimoni deceduti
per altri motivi.
E’ stato evidenziato un rischio molto elevato di questa malattia, irreversibile, negli operatori
nei settori dell’elettronica e dell’elettricità. Tra le neoplasie, i glioblastomi e gli astrocitomi
erano in maggioranza e queste sono le stesse patologie neoplastiche che, secondo il Ministero Federale della Sanità canadese, sono in aumento anche in Canada. Un altro studio, condotto nel 1987, su 435 lavoratori del New Jersey, della Pennsylvania e della Louisiana ha confermato i risultati precedenti. In sostanza, fra tutte le categorie professionali,
sono risultate quelle esposte alle microonde e radiofrequenze le maggiormente colpite dal
cancro al cervello.
Secondo uno studio dei dott. Savitz e Loomis, condotto negli Stati Uniti su un campione di
6000 persone e pubblicato nel 1990 sul British Journal of Industrial Medicine, resterebbe
confermato un aumento dei decessi a causa del tumore al cervello e un incremento dei
casi tra i lavoratori con età maggiore di 65 anni. In Finlandia, Jukka Juutilainen ha sviluppato uno studio epidemiologico che conferma quelli anteriori. Qualsivoglia ricerca in laboratorio, condotta su uomo o animale, non ha potuto estendersi per tempi tali (20-30 anni)
da avere valenza di indagine epidemiologica; quindi nessuno studio può, fino ad ora, affermare quale sia l’effetto delle radiazioni non ionizzanti sulla popolazione esposta in permanenza 24 ore su 24.
Nonostante ciò, le indagini epidemiologiche e le statistiche della Sanità e Benessere del
Canada consentono un collegamento tra questa malattia e l’esposizione alle radiofrequenze e microonde.
Le indagini epidemiologiche considerano, nella loro globalità e capillarità, oltre al tumore al
cervello, anche la leucemia ed il melanoma, riferendo queste ultime patologie
all’esposizione professionale degli operatori dei settori elettrici ed elettronici.
Il dato generale che emerge è il seguente:
• un eccesso di melanoma è evidenziato in 4 studi epidemiologici su 6
• un eccesso di casi di leucemia è riscontrato in 6 studi su 7
Nel ’91, l’American Journal of Epidemiology evidenziava la correlazione fra tumore al petto
negli uomini e campi elettromagnetici; negli addetti ai settori delle telecomunicazioni, elettronica ed elettricità, il tasso del tumore al petto è 6 volte maggiore che nel resto della popolazione. Questo è un dato statistico molto significativo”. Vediamo ora le conclusioni del
rapporto dell’MPE.
“E’ ormai stabilito che le microonde e radiofrequenze, che l’industria delle teleradiocomunicazioni utilizza, rappresentano un serio rischio per la salute, in quanto interferiscono
con le funzioni biologiche degli esseri umani; le evidenze più significative si hanno per gli
effetti sul cervello, il sistema nervoso centrale ed il sistema immunitario.
Le ricerche epidemiologiche correlate ad esposizioni professionali forniscono un riferimento per quanto concerne il rischio associato ad un’esposizione cronica della popolazione alle radiofrequenze e microonde. Gli studi più significativi riguardano il tumore al cervello, il
melanoma, il tumore al petto nell’uomo ed, infine, la leucemia.
Alla luce di questi fatti, e prima di giungere ad un punto di non ritorno, occorrerebbe limitare il più possibile la diffusione di apparecchiature radianti. Il Ministero delle Comunicazioni
non dovrebbe autorizzare l’installazione di antenne all’interno dei quartieri residenziali, sopra alle case e nelle vicinanze di ospedali e scuole. Infatti a differenza degli ambienti di lavoro, ove gli operai sono al corrente del rischio a cui vengono sottoposti in aree talvolta
controllate dal punto di vista sanitario, nulla del genere è presente nei luoghi adibiti alla
popolazione nella sua globalità.
Taluni soggetti possono risultare, per via dell’età, o a causa di una gravidanza, o essendo
portatori di un impianto medico elettronico, più sensibili di altri alle radiazioni a microonde
o a radiofrequenze.
52
A questo punto, è importante tenere presente che non solo gli esseri umani sono i fruitori,
involontari, degli effetti associati alle radiofrequenze e microonde; gli uccelli, le api e i pesci
possiedono minuscoli organi neurosensoriali, elettroricettori in collegamento permanente
col cervelletto, ove viene costruita una dettagliata mappatura elettrica dell’ambiente circostante. Questi organi, aventi funzione di ricettori o emettitori, permettono di rivelare le microcorrenti elettriche associate ai movimenti degli organismi nel campo magnetico terrestre. Essi permettono anche l’individuazione delle prede, degli aggressori oppure consentono di rilevare il loro orientamento.
L’origine antropica delle radiazioni a radiofrequenza o a microonde influenza queste facoltà degli animali.
A riguardo, è interessante segnalare la scoperta di particelle magnetiche simili all’interno
del cervello umano (cristalli magnetiti).
In virtù della portata, e dell’impatto, degli effetti deleteri che le radiofrequenze e le microonde possono indurre sugli umani e sulla fauna, dovrebbe essere costituita una Commissione sull’Ambiente. Sulla base della raccolta delle ricerche mediche compiute a tutt’oggi
attraverso il mondo, la Commissione potrebbe elaborare le linee base di una legge nazionale sulle radiazioni non ionizzanti. La Commissione avrebbe, inoltre, il compito di indirizzare il Governo Canadese verso una politica globale in materia di radiazioni elettromagnetiche”.
L’MPE lancia, dunque, un monito d’allarme per le radiofrequenze e microonde molto simile
a quello dell’EPA, che classifica i CEM a bassa frequenza come una probabile causa di
cancro per l’uomo nel documento del Marzo del ‘90 e possibile, ma non provata, nella versione del Novembre ‘90. In questo panorama generale, restano sordi i moniti dei numerosi
scienziati che da decenni richiamano la nostra attenzione, e ci mettono in guardia dalle
conseguenze nefaste di uno sviluppo elettrico totale.
A tal proposito, e sulla base di numerosi studi medico-scientifici, sono state emanate, da
organismi internazionali di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, normative
tecniche che fissano dei valori limite di esposizione, che non dovrebbero essere superati.
Nelle tabelle, ad esempio, sono riportati i limiti, di legge o consigliati e valevoli per le alte
frequenze, in ambienti di vita o di lavoro.
53
URSS
Banda di frequenza
Limiti di
esposizione
Durata di
esposizione
Radiazione
pulsata
10-30 MHz
20 V/m
giornata lavorativa
entrambe
o Antenna
fissa
o rotante
entrambe
30-50 MHz
10 V/m
giornata lavorativa
entrambe
entrambe
30-50 MHz
0.3 A/m
giornata lavorativa
entrambe
entrambe
50 MHz-300 MHz
5 V/m
giornata lavorativa
entrambe
entrambe
300 MHz-300 GHz
0.01 mW/cm2
giornata lavorativa
entrambe
fissa
300 MHz-300 GHz
0.1 mW/cm2
giornata lavorativa
entrambe
rotante
300 MHz-300 GHz
0.1 mW/cm2
2 ore
entrambe
fissa
300 MHz-300 GHz
1 mW/cm2
2 ore
entrambe
rotante
300 MHz-300 GHz
1 mW/cm2
20 minuti
entrambe
fissa
USA
Banda di frequen- Limiti di
za
esposizione
0.3-3 MHz
100 mW/cm2
3-30 MHz
30-300 MHz
0.3-1.5 GHz
1.5-100 GHz
900/f2 mW/cm2
1 mW/cm2
f/300 mW/cm2
5 mW/cm2
continua
Durata di
esposizione
nessun limite
Radiazione conti- Antenna fissa
nua o pulsata
o rotante
continua
entrambe
nessun limite
nessun limite
nessun limite
nessun limite
continua
continua
continua
continua
54
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
Note
esclusi
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
esclusi i
militari
Note
f = frequenza in
MHz
i
CECOSLOVACCHIA
Banda di frequenza
Limiti di
esposizione
30 kHz-30 MHz
50 V/m
30-300 MHz
10 V/m
300 MHz-300 GHz
0.025 mW/cm2
300 MHz-300 GHz
0.01 mW/cm2
300 MHz-300 GHz
300 MHz-300 GHz
POLONIA
Banda di frequenza
0.2 mW/cm2
0.08 mW/cm2
Durata di
esposizione
Radiazione
Antenna
continua
o fissa
pulsata
o rotante
giornata lavorati- entrambe
entrambe
va
giornata lavorati- entrambe
entrambe
va
giornata lavorati- continua
entrambe
va
giornata lavorati- pulsata
entrambe
va
1 ora
continua
entrambe
2 ore
pulsata
entrambe
Note
300MHz-300 GHz
Limiti di
esposizione
0.2 mW/cm2
Durata di
esposizione
10 ore
300MHz-300 GHz
0.2-10 mW/cm2
32/P2 ore
300MHz-300 GHz
1 mW/cm2
10 ore
Radiazione conti- Antenna fissa Note
nua o pulsata
o rotante
entrambe
fissa
P = densità di
potenza in W/cm2
entrambe
fissa
E = campo elettrico
in V/m
entrambe
rotante
300MHz-300 GHz
1-10 mW/cm2
800/P2 ore
entrambe
10-300 MHz
20 V/m
10-300 MHz
CANADA
Banda di frequenza
20-300 V/m
giornata lavorati- entrambe
va
3200/E2 ore
entrambe
rotante
entrambe
entrambe
10 MHz-1 GHz
Limiti di
esposizione
1 mW/cm2
Durata di
esposizione
nessun limite
Radiazione conti- Antenna fissa
nua o pulsata
o rotante
entrambe
entrambe
10 MHz-1 GHz
10 MHz-1 GHz
1-300 GHz
10 MHz-300 GHz
10 MHz-300 GHz
60 V/m
0.16 A/m
5 mW/cm2
1-25 mW/cm2
25 mW/cm2
nessun limite
nessun limite
nessun limite
60/X minuti
2.4 minuti
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
55
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
Note
X= densità di
potenza in
mW/cm2
I.R.P.A. (lavoratori e popolazione)
Banda di frequen- Campo elettrico
za
V/m
lavoratori
Campo magnetico
Densità di potenza
A/m
Densità di potenza
W/m2
0.1-1 MHz
194
0.51
100
10
1-10 MHz
194/f
0.51/f
100/f
10/f
10-400 MHz
61
0.16
10
1
400-2000 MHz
3f
0.008/f
f/40
f/400
2000-300000
137
0.36
50
5
0.1-1 MHz
87
0.23
20
2
1-10 MHz
87/f
0.23/f
20/f
2/f
10-400 MHz
27.5
0.073
2
0.2
400-2000 MHz
1.375f
0.037f
f/200
f/2000
2000-300000
6f
0.16
10
1
Note
2
mW/cm
f= frequenza in
MHz
MHz
popolazione
f= frequenza in
MHz
MHz
SVEZIA
Banda di frequenza
0.3-300 GHz
10-300 MHz
10 MHz-300 GHz
Limiti di
esposizione
1 mW/cm2
5 mW/cm2
25 mW/cm2
Durata di
esposizione
8 ore
8 ore
/
Radiazione
conti- Antenna fissa
nua o pulsata
o rotante
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
entrambe
Note
mediato su 6 minuti
mediato su 6 minuti
mediato su 1 secondo
10. Effetti sanitari dei campi ad alta frequenza
Quello che si estende da circa 30 kHz (onde radio) fino a 300 GHz (microonde) è il campo
delle alte frequenze. Il campo elettrico e quello magnetico, in questo range di frequenze,
sono accoppiati, e si propagano fisicamente come onde.
Il rapido sviluppo delle fonti elettromagnetiche artificiali ha fatto si che l’irraggiamento della
popolazione, nei paesi maggiormente industrializzati, passasse dall’irraggiamento naturale
del sole, corrispondente a 0.00007 mW/cm2, a valori oscillanti tra 0.001 e 100 mW/cm2,
valore, quest’ultimo, riscontrabile un alcuni luoghi di lavoro.
Nel prossimo futuro, lo sviluppo delle telecomunicazioni satellitari e cellulari provocherà un
notevole incremento dell’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza.
Esaminiamo, quindi, nel dettaglio, gli effetti indotti da queste radiazioni, considerando dapprima gli effetti termici e quindi quelli non termici o cronici.
L’interazione delle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza e microonde con gli organismi umani si verifica mediante complicati meccanismi di attivazione e polarizzazione
dei dipoli permanenti (molecole di acqua) e delle cariche spaziali (delle membrane cellulari). L’energia, trasportata dalle onde elettromagnetiche, si converte in calore all’interno del
corpo, in proporzione alla conducibilità dello stesso e della sua costante dielettrica; si genera, di conseguenza, un innalzamento di temperatura del corpo, più o meno facilmente
individuabile, con interessamento dei vari sistemi biologici. Questo aspetto verrà esaminato nei prossimi paragrafi.
10.1. Effetti termici
L’effetto immediato dell’esposizione di un corpo ad un’onda elettromagnetica ad alta frequenza, (AF) è il riscaldamento dovuto all’energia contenuta nell’onda stessa. L’energia di
56
un’onda ad AF viene assorbita da un corpo in funzione della lunghezza d’onda della radiazione stessa e, quando la lunghezza del corpo esposto e la lunghezza d’onda sono quasi
uguali, l’assorbimento che si determina è massimo.
Quando, invece, la lunghezza d’onda è notevolmente inferiore (cioè per le frequenze più
alte) rispetto alla lunghezza del corpo esposto, la penetrazione dell’onda elettromagnetica
nell’organismo diminuisce proporzionalmente al crescere della frequenza.
Ne consegue una concentrazione dell’energia assorbita in regioni sempre più piccole del
corpo, cosicché il riscaldamento di queste parti assume una precipua importanza rispetto
a quello dell’intero organismo.
Questi effetti, vengono amplificati in presenza di acqua e di riflessioni interne, per cui, in
determinate aree del corpo, si hanno dei massimi locali di assorbimento (punti caldi o hot
spots).
Ogni organo ha i suoi hot spots; ad esempio per la testa si ha un hot spot fra i 300 e i
2000 MHz e ciò determina, al centro del capo, la presenza di una zona nella quale
l’assorbimento di onde AF è molte volte maggiore rispetto alla media. Gli altri organi del
corpo presentano un range di frequenze per il quale l’assorbimento è maggiore. Per la retina si ha una frequenza di hot spot di 21 GHz, per la cornea di 9 GHz e per gli amminoacidi di 12.5 GHz.
La natura, endotermica, di tale riscaldamento fa sì che gli organi sensoriali preposti non
agiscano in presenza di tali fenomeni, e quindi, in sostanza, viene a mancare per
l’organismo un meccanismo di compensazione. Sarà determinante allora, ai fini della valutazione della pericolosità delle onde AF, la capacità di regolazione dei singoli organi e la
frequenza delle radiazioni.
E’ anche evidente che organi con bassa capacità di dispersione del calore e bassa circolazione sanguigna (testicoli, cornea, ecc..), saranno quelli più danneggiati.
Per l’intero organismo, il carico termico tollerabile dai meccanismi di compensazione termica e di adattamento fisiologici, caratterizzanti le specie omeotermiche, può eccedere del
70 % il metabolismo basale (ca. 1.3 W/kg) prima che si verifichi un sostanziale incremento
della temperatura tissutale (A. Russo, “Settori di impiego e problematiche degli effetti biologici dei campi elettromagnetici a microonde e radiofrequenza”, Atti del Convegno AIRP,
Pescara 1989).
Questo riscaldamento degli organi si manifesta al di sopra di una certa intensità detta “di
soglia”, fissata dalla maggioranza degli studi intorno al valore 10 mW/cm2. Nella letteratura
tecnica spesso viene utilizzato, in luogo della densità di potenza, il tasso di assorbimento
specifico SAR (Specific Absorption Rate), grandezza che esprime il rapporto tra potenza
assorbita e peso corporeo.
Bisogna però notare come il legame tra densità di potenza e SAR sia funzione della frequenza: infatti, nel range delle frequenze di risonanza del corpo umano, 10 mW/cm2 corrispondono a circa 4 W/kg; al di fuori di questo range di frequenze ( 30-300 MHz) si possono avere valori molto inferiori del SAR.
E’ interessante notare come il valore 4 W/kg adottato da molte organizzazioni private
(ANSI, standard C95-1-1982, New York 1982; IRPA, Guidelines on limits of exposures to
RF EMF, in the frequency range from 100kHz to 300 GHz, Health Physics, 1, 1988;
CENELEC, norma sperimentale ENV 50166-2, 1995), sia maggiore del valore evidenziato
negli Atti dell’AIRP, e anche del valore proposto da alcuni enti governativi, che fissano a 1
W/kg il valore di soglia per gli effetti sanitari del WBA-SAR (Whole Body Averaged Specific
Absorption Rate, ovvero Rateo di Assorbimento Specifico mediato sull’intero corpo) per
esposizione acuta dell’intero organismo umano al campo prodotto da radiofrequenze;
quest’ultimo valore del SAR, adottato dall’EPA e dal NCRP (EPA Report 600/8-83/026F
“Biological effects of RF radiation”, 1984; NCRP Report 86, “Biological effects and exposure criteria for RF EMF”, Bethesda, 1986) è stato ottenuto con riguardo al trasporto di energia di un’onda piana nel range di frequenze 30-300 MHz, intervallo in cui si verifica il mas57
simo assorbimento di energia da parte dell’organismo. Per cui tale valore viene adottato
come limite primario, cioè come valore massimo sopportabile da un uomo per esposizioni
ai campi elettromagnetici generati da radiofrequenze, con riguardo ad esposizioni brevi
(un’ora), ed al corpo intero di soggetti professionalmente esposti.
Questo valore è accettato, inoltre, limitatamente alle esposizione eccezionali concordate,
mentre il limite per esposizioni prolungate (giorni o settimane) viene usualmente posto pari
a 1/10 del limite per esposizione acuta, così adottato per i lavoratori professionalmente
esposti.
Per la protezione della popolazione viene adottato, rispetto al limite per esposizioni prolungate precedentemente considerato e valido per lavoratori professionalmente esposti,
un fattore di riduzione pari a 5 o 10; si ottengono in questo modo valori del SAR per il corpo intero di soggetti della popolazione, pari a 0.02 W/kg o 0.01 W/kg a seconda del fattore
di riduzione.
In individui esposti a campi elettromagnetici ad alta frequenza di intensità superiore a 10
mW/cm2, sono state evidenziate variazioni della permeabilità cellulare, del metabolismo,
delle funzioni ghiandolari, del comportamento, e del sistema nervoso ed immunitario.
Per esposizioni a campi di intensità maggiore di 50 mW/cm2, sono state riscontrate influenze sulla crescita cellulare, ustioni interne, malformazioni neonatali, cateratta, per
giungere, nei casi più gravi, alla morte per infarto.
Effetti irreversibili, si ottengono per intensità comprese fra 80 e 150 mW/cm2 (SAR ca. 100
W/kg) riguardo alla cateratta, mentre per la cornea questo valore è fissato a circa 30
mW/cm2 .
10.2. Effetti non termici
E’ interessante notare come, per intensità dei campi AF di valore inferiore a quello di soglia, siano stati osservati molti fenomeni biologici, in special modo quando i campi sono
modulati con particolari frequenze. Questi fenomeni sono denominati effetti non termici.
Lo sviluppo delle conoscenze in campo medico non ha ancora chiarito, in modo esauriente, se tali effetti, finora osservati specie a livello cellulare, possano influire sulla salute
dell’intero organismo.
Il dato generale evidenziato è una variazione di permeabilità delle membrane cellulari, generata da onde AF modulate in ampiezza. Klitzing, evidenziò una variazione
dell’elettroencefalogramma (EEG) di 10 Hz, in soggetti (volontari) irradiati con onde di frequenza compresa fra 890 e 960 MHz modulate in ampiezza, ed aventi intensità di valore
1000 volte inferiore rispetto al limite più basso fissato dalle norme DIN/VDE 0848 (2.25
mW/cm2 ). Lo stesso Klitzing non determinò una relazione dose-effetto in maniera univoca, ma piuttosto delle finestre energetiche, che consentono una manifestazione di effetti
solo per determinate intensità.
Ricerche epidemiologiche, sulla correlazione fra onde AF e insorgenze di patologie tumorali, sono in realtà rare.
Alcune ricerche canadesi-americane sono incentrate sugli effetti oculari delle microonde
pulsanti. Il dott. John Trevithic dell’università del West Ontario (Canada), lavorando con
l’Istituto di ricerche nucleari Walter Reed (WRAIR) di Washington, ha scoperto che, nel ratto, le microonde pulsanti con frequenza pari a 918 MHz alterano le membrane cellulari del
cristallino circa cinque volte di più rispetto alle radiazioni a onde in treno continuo, allo
stesso livello di potenza (Microwave News, set-ott. 1986, p. 5).
Lo stesso gruppo di studio aveva, in precedenza (1985), analizzato il legame tra
l’esposizione e le dosi di microonde pulsanti, nell’induzione della cateratta in vitro.
Finanziato dal “US Army Medical R and D Command ”(Comando Ricerche Mediche e Sviluppo dell’esercito USA), Trevithic collabora ora con l’Istituto Militare di Ricerche Walter
Reed (WRAIR) in uno studio triennale sui conigli. Egli sottopone le cornee di conigli anestetizzati a onde da 35 GHz (lunghezza d’onda 8,6 mm. I risultati delle ricerche di Trevi58
thic sono da esaminare alla luce delle nuove, rigide, norme australiane riguardanti
l’esposizione alle radiofrequenze e alle microonde. Tra i punti chiave di queste norme, figura una raccomandazione che ordina una visita oculistica per i lavoratori sottoposti a radiazioni non ionizzanti, sia prima dell’assunzione, sia dopo aver lasciato il lavoro, e almeno
ogni cinque anni, se non più spesso.
Cyril W. Smith (Smith e al., 1985) ha studiato, in vitro, la genesi della cateratta nei bovini.
Egli ha potuto verificare che le radiazioni ad alta coerenza, comprese le radiazioni deboli
da microonde, possono avere effetto induttore di cateratte sul cristallino, in particolare se
la modulazione residua delle microonde risponde alle condizioni di risonanza magnetica
del campo magnetico ambientale. Questi risultati concordano con quelli teorici forniti dal
prof. H. Frohlich sugli effetti delle eccitazioni coerenti dei sistemi biologici.
Uno degli studi più dettagliati è stato condotto in Polonia da Szmigielski et al. nel 1988.
I soggetti considerati furono militari, deceduti per cancro fra il 1971 ed il 1980, e che, in
parte, erano stati irradiati da onde ad alta frequenza (0.3-300 MHz e 300 MHz-300 GHz).
Le intensità furono determinate mediante i limiti imposti dalle normative polacche (< 0.2
mW/cm2 per un’esposizione di 4-8 ore al giorno; 0.2-1 mW/cm2 per esposizioni di alcuni
minuti e 10-20 mW/cm2 in caso di incidenti).
Questo studio mostra un aumento di circa il 300 % dei casi di tumore; i tumori emo-linfatici
evidenziano il rischio maggiore, con un tasso di mortalità 7 volte più alto rispetto alla popolazione non esposta. L’autore individua nel parametro durata dell’esposizione uno stretto legame con la mortalità.
Szmigielski et al., sempre nell’88, forniscono una sintesi degli studi concernenti gli effetti
delle onde AF sul sistema immunitario. Sebbene egli avesse notato un’influenza su tale sistema ( stimolo o inibizione), i disturbi immunitari clinicamente riscontrabili erano praticamente nulli.
In base agli effetti riscontrati, l’autore fissa comunque le seguenti soglie:
• variazione del numero dei linfociti e granulociti per intensità maggiori di 1 mW/cm2, riscontrabile in esperimenti su cellule.
• per intensità comprese fra 1 e 5 mW/cm2 si osservano, in esperimenti su animali, una
variazione del livello di anticorpi e dell’attività dei macrofagi.
• l’esposizione a campi ad alta frequenza di intensità pari a 0.5 mW/cm2 e durata compresa fra 1 e 3 mesi, è sufficiente ad indurre modificazioni del livello di anticorpi e del
numero di granulociti.
L’autore discerne, inoltre, la reazione del sistema immunitario, osservando una sua stimolazione per esposizione occasionale, o una inibizione reversibile per esposizioni prolungate (alcuni mesi) o intensità maggiori.
I modelli esplicativi e i fondamenti che costituiscono la base dei fenomeni analizzati, e che
ne spiegano il funzionamento, sono analoghi a quelli evidenziati nel campo delle basse
frequenze: la ricerca nel settore delle alte frequenze è, purtroppo, ancora agli inizi.
Un dato, sicuramente emerso, è rappresentato dall’esistenza di particolari finestre energetiche nelle quali gli effetti biologici si manifestano in modo più evidente. Sarebbe, dunque,
doveroso individuare gli spettri di frequenza in cui gli effetti finestra sono più marcati, ed
indirizzare l’utilizzo tecnologico delle onde ad alta frequenza verso frequenze non ricadenti
in questi campi.
11. Sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza
In questa parte del documento verrà effettuata una disamina delle sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza di rilevante impatto sanitario ed ecologico. Analizzeremo
nel dettaglio telefoni cellulari e forni a microonde, videoterminali e apparecchi televisivi, ed
infine le antenne radiotelevisive.
59
11.1.Telefoni cellulari e forni a microonde; standard normativi ed effetti sanitari
Forni a microonde:
Il funzionamento dei forni a microonde trova fondamento nell’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche durante la loro propagazione. Questa forma di energia di prima specie, attraversando la materia organica, si degrada parzialmente in calore, determinando la
cottura dei cibi esposti. La circostanza che la dissipazione di calore si verifichi, quasi, esclusivamente nelle sostanze organiche commestibili, viene sfruttata, con notevoli vantaggi, per ottenere un rapido scongelamento delle pietanze.
Attualmente, nel territorio italiano, vengono utilizzati forni a microonde di potenza variante
tra i 100 ed i 1000 watt, e con frequenza fissata a 2450 MHz ovvero con lunghezza d’onda
pari a 12 cm.
Gli accorgimenti adottati, nei forni a microonde, per garantire la tenuta alle fuoriuscite di
radiazioni, consistono in una schermatura della cassa del forno, e nella presenza di speciali sportelli. Purtroppo, non sempre queste misure di sicurezza garantiscono una totale
schermatura o funzionano come dovrebbero.
Una serie di studi tedeschi, condotti sui forni in dotazione presso ristoranti o alberghi, hanno evidenziato palesi difetti funzionali in queste apparecchiature; ad esempio, in cinque
casi analizzati, le perdite risultarono maggiori di 5 mW/cm2 ed il valore massimo riscontrato esternamente ai forni era di 17 mW/cm2. Addirittura in due forni, sebbene antiquati, era
possibile il funzionamento con lo sportello socchiuso, ed il valore di densità di potenza, riscontrato esternamente, fu valutato oscillare tra i 50 ed i 75 mW/cm2.
Vediamo, ora, di analizzare gli effetti sanitari delle microonde ed effettuare richiami normativi in materia di alte frequenze.
Per queste apparecchiature, l’IRPA (International Radiation Protection Association) raccomanda di non superare il valore limite di 5 mW/cm2 misurato a 5 cm di distanza.
Questo limite, che costituisce attualmente lo standard di molti paesi occidentali, è notevolmente maggiore del corrispondente limite stabilito nei paesi dell’est, nei quali, per
l’esposizione professionale alle microonde alla frequenza dei forni, viene posta una soglia
pari a 0.01 mW/cm2 (500 volte inferiore al limite IRPA). Per individui della popolazione il
limite è pari a 0.001 mW/cm2.
I bassi valori, dei limiti dei paesi dell’est, sono da inquadrare nell’ottica di uno sviluppo delle ricerche, sulla relazione tra esposizione alle microonde e insorgenza di patologie tumorali, che contempla soprattutto gli effetti non termici derivanti dall’esposizione alle alte
frequenze. Gli scienziati russi, alla luce di sperimentazioni in laboratorio, avevano evidenziato l’insorgenza di disfunzioni organiche in animali sottoposti, per 1 ora al giorno, alle microonde, per un livello di esposizione di 1 mW/cm2. Tale valore venne, quindi, estrapolato
a 0.1 mW/cm2 per un’esposizione di 10 ore al giorno.
Per gli esseri umani esposti professionalmente alle microonde, si è adottato un fattore di
sicurezza 10, ottenendo il valore 0.01 mW/cm2. Un’ulteriore fattore di sicurezza 10 è stato
posto per gli esseri umani negli ambienti di vita; il valore che ne è scaturito è risultato essere pari a 1 µW/cm2. Considerando questo valore di densità di potenza, si ottiene, per il
campo elettrico, un valore pari a 2 V/m. Dalla formula del vettore di Poynting si ottiene infatti (grandezze espresse in termini scalari):
***
1) D = ExH (W/m2)
2) B=µ0 xH (T)
3) E=Bxv (V/m)
4) v=1 / µ 0 xε 0 (m/s) - velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto 60
5) D= (B2 x v) /µ0 =B2 / ( µ 0 xε 0 xµ0 )=H2 x
µ0
/ µ 0 xε 0 =H2 x
µ 0 / ε 0 = E2 x
ε 0 / µ 0 (W/m2)
6) ε0 = 8.85 x 10-12 (F/m) - costante dielettrica nel vuoto; si misura in Farad su metro (F/m)7) µ0 = 4xπ x 10-7 (H/m) - permeabilità magnetica nel vuoto; si misura in Henry su metro
(H/m)***
Da queste semplici formule, si evincono le precedenti argomentazioni.
Questo valore estremamente basso, apparve, nei paesi occidentali, come un tentativo
dell’URSS di osteggiare gli Stati Uniti, che avevano realizzato un sistema di controllo radar
in grado di coprire l’intero globo. Lo sviluppo di numerosi studi, da parte di scienziati occidentali, dimostrò in seguito la fondatezza dei limiti delle normative sovietiche e delle ricerche in questo paese condotte che, sin dal 1933, cercarono di evidenziare l’insorgenza di
sintomi biologici legati all’esposizione a microonde, per intensità minori di quella termica.
Gli studi condotti in quel periodo mostrarono chiaramente l’esistenza di disturbi del sistema nervoso centrale, in lavoratori esposti ad onde energetiche a radiofrequenza.
Sempre in Russia, negli anni cinquanta, l’Istituto di igiene del lavoro e difesa dalle malattie
lavorative condusse un’ampia indagine medica sui lavoratori esposti alle microonde negli
ambienti di lavoro. Le risultanze di questi studi hanno fornito, ai legislatori sovietici, basi
scientifiche tali da giustificare l’adozione di un limite così basso, quale è il valore 10
µW/cm2. Questi studi, che i ricercatori d’oltrecortina continuarono in seguito a pubblicare,
mostravano come, nei lavoratori che avevano avuto a che fare con le microonde, oltre alla
manifesta presenza di sintomatologie specifiche, come emicrania e dolore agli occhi, erano sopraggiunti problemi più gravi come tachicardia, depressione, vertigini, perdita di memoria, caduta di capelli ecc. Variazioni, riscontrabili all’elettroencefalogramma, del normale
ritmo delle correnti cerebrali, furono osservate per irradiazione con microonde a debole intensità. Disturbi delle funzioni sensitive e stati di allucinazione furono evidenziati, in alcuni
casi, per intensità maggiori.
K. Mahra, nella sua pubblicazione “Campi elettromagnetici e ambiente”, illustra i motivi che
hanno spinto l’ex Cecoslovacchia ad adottare drastiche norme per la difesa dalle radiazioni. In una parte del libro, che si occupa degli effetti biologici delle microonde, sono segnalate, tra le varie sintomatologie, una riduzione della fertilità, sterilità, aumento del numero
di aborti e malformazioni neonatali e, in generale, un calo di aspettativa di vita degli infanti,
le cui madri erano state esposte alle microonde nel periodo di gestazione.
Nell’anno 1974, numerosi ricercatori, partecipanti alla “conferenza sugli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti” tenutasi all’Accademia delle Scienze di New York, ebbero modo di confermare l’influenza delle microonde su alcune funzioni biologiche e sullo stato di
salute degli esseri umani in generale.
Il dott. P. Czerki, in uno studio da lui condotto su animali da laboratorio, osservò
l’insorgenza di leucemia e mutazioni nelle cellule del midollo osseo, allorché gli animali in
esame venivano irradiati con microonde. Gli esperimenti, condotti col preciso scopo di correlare l’insorgenza di patologie tumorali con l’esposizione alle microonde, vennero eseguiti
escludendo artificialmente, attraverso una refrigerazione controllata degli animali, i possibili effetti termici. Le analisi microscopiche misero in evidenza un aumento della velocità di
divisione delle cellule nel sangue e/o un ingrossamento, non giustificato, dei linfociti. Essendo, a priori, escluse altre influenze esterne, l’unica motivazione attribuibile a questi fenomeni era da ricercare nella perdita, nell’ambito delle funzioni cellulari, della capacità di
regolazione della divisione.
A questo proposito, è molto significativo l’intervento, avvenuto nel 1975 in una riunione di
esperti in materia di comunicazioni radio, del prof. Leach, il quale, avendo preso visione
della documentazione precedentemente argomentata, ha affermato testualmente: “...per
questo esiste una precisa parola: cancro”.
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Alla luce di queste ricerche, e in attesa che la comunità scientifica fornisca ulteriori conferme, sembrerebbe doveroso adottare criteri prudenziali e protezionistici conformi a quelli
assunti nei paesi dell’est europeo.
Tutto ciò sembra, purtroppo, non stimolare l’attenzione delle organizzazioni tecniche internazionali e degli organi legislativi, che pare non vogliano seguire questo iter procedurale.
Tali organismi, infatti, non solo non tengono in considerazione gli effetti cronici evidenziati
dalle ricerche suddette, ma non contemplano neanche la circostanza che, nel campo degli
effetti termici, possono manifestarsi, in alcune zone dell’organismo esposto, locali riscaldamenti di particolari organi. Questa concentrazione dell’energia trasportata dalle microonde, in alcune zone del corpo, può provocare, qualora l’organo esposto non abbia capacità di autoregolazione della temperatura, la “cottura” delle cellule, esattamente come avverrebbe in un forno a microonde.
Il risultato di misure effettuate dalla società SIRE (Società Internazionale Ricerca Elettrosmog) su forni a microonde in funzionamento, ha evidenziato che, tra tutti i modelli esaminati (sono stati controllati un enorme quantitativo di modelli di tutte le classi di età e prezzo), non era presente un solo apparecchio che non irradiasse al di fuori della cassa di protezione. L’intensità delle radiazioni disperse variava fortemente da caso a caso, e anche in
due modelli identici si è trovato un differente livello di dispersione e diversi raggi di azione,
essendo, evidentemente, questi fattori influenzabili dalle modalità di utilizzo dei forni.
Per sottolineare l’entità del pericolo, costituito da tali perdite, si consideri che, in un forno
su tre, sono stati misurati irraggiamenti di microonde di intensità tale da generare problemi
comportamentali e disturbi cerebrali.
Comunque è bene chiarire che non è facile esprimere un giudizio circa i problemi sanitari
legati ad ogni singolo forno; però, se lo scopo che si vuole ottenere è quello di ridurre il rischio legato alle dispersioni di microonde, è sicuramente necessario effettuare delle misurazioni specifiche. Difatti, va tenuto presente che, come in precedenza evidenziato, la natura delle dispersioni di un forno è legata anche al tipo di utilizzo a cui viene sottoposto; in
secondo luogo una eventuale perizia, tesa a dimostrare l’esistenza della dispersione, potrebbe facilmente essere inficiata dall’esame di un modello appositamente migliorato dal
costruttore e, di riflesso, un’eventuale pronuncia circa le prestazioni di tale apparecchio
potrebbe avere risvolti legali. In attesa di norme migliori, e forni a microonde più sicuri, un
modo, pratico, per non incorrere in tali problemi è costituito da un uso ridotto degli apparecchi in questione.
Telefoni cellulari:
Gli ultimi anni, sono stati teatro di una costante crescita del mercato della telefonia cellulare (Tacs e GSM) e dello sviluppo di numerosi impianti di trasmissione, necessari per la
copertura del servizio sul territorio nazionale.
Sono, anche queste, sorgenti, molto diffuse e, come risulterà evidente in seguito, pericolose dal punto di vista sanitario, di microonde. Le frequenze utilizzate dai segnali per le trasmissioni radiomobili, variano da 450 (rete analogica) a 1800 MHz (rete digitale),
quest’ultima modulata con basse frequenze . Le potenze di emissione, dai terminali telefonici, raggiungono 25 W al massimo.
In questo panorama che, da un lato, pone la collettività di fronte ad una nuova, quanto affascinante, forma di comunicazione telefonica e, dall’altro, vede gli enormi investimenti nel
settore delle industrie delle telecomunicazioni, si assiste ad una preoccupante sottovalutazione, da parte sia degli utenti del servizio che, cosa più grave, dei produttori, degli eventuali effetti sanitari legati all’utilizzo di questa forma innovativa di comunicazione telefonica.
Un campanello di allarme, in tal senso, è costituito dalle seguenti dichiarazioni dell’ufficio
federale tedesco per la protezione dalle radiazioni : “Nei prossimi anni, il numero dei telefoni cellulari crescerà in tutto il mondo ed in particolare nella Repubblica Federale Tedesca. Tale sviluppo porta, come conseguenza, un forte aumento dell’elettrosmog ad alta
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frequenza. Nel caso che i telefoni cellulari provochino dei danni sanitari, una gran parte
della popolazione potrebbe esserne colpita. A questo si aggiungono i possibili danni provocati dalle stazioni di trasmissione.”
I possibili danni alla salute, derivanti dalle microonde e, più in generale, dalle radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, sono stati in precedenza considerati, e si è messo in
evidenza come l’interazione tra l’organismo esposto e l’energia trasportata dall’onda produca effetti variabili con la frequenza delle radiazioni. E’ stato segnalato il fenomeno che,
per particolari frequenze dell’onda incidente, produce concentrazioni dell’energia in zone
circoscritte del corpo (hot spots o punti caldi). L’ausilio delle reti digitali per le comunicazioni radiomobili, genera, evidentemente, un maggior risalto circa il problema dei punti caldi, in quanto la potenza emessa dal terminale radiofonico è commisurata alla qualità
dell’ascolto e, inoltre, l’antenna del telefonino è molto prossima alla testa. E’ quindi maggiore il rischio che le onde, che interferiscono con il cranio e con i suoi organi (occhi, orecchie, cervello), generino un incremento delle temperatura, e di conseguenza un’influenza
negativa sulle cellule dei tessuti irradiati.
I costruttori di apparecchiature cellulari, d’altronde, non garantiscono l’assenza di effetti
sanitari sull’uomo, e, a tal proposito, la “Commissione di difesa dalle radiazioni non ionizzanti” tedesca ha prodotto un opuscolo informativo sulla protezione dalle radiazioni elettromagnetiche indotte dai cellulari.
Questo documento afferma testualmente: “non esistono esperienze sul lungo periodo riguardanti gli effetti sull’uomo dell’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza e bassa
intensità. Tali ricerche non potrebbero, obiettivamente, essere presenti, in quanto, per indagini reali circa questi argomenti, molti soggetti dovrebbero essere sottoposti, per molto
tempo, alle radiazioni realmente presenti...”
Alla luce di questa documentazione, la Commissione esorta vivamente gli utenti del servizio radiomobile a non usare il telefonino se non per questioni importanti e per tempi brevi.
La Commissione medesima consiglia, inoltre, di tenere la testa a una distanza di sicurezza
dal cellulare che varia col tipo di rete utilizzata e con la potenza di trasmissione
dell’apparecchio.
La corretta osservanza di queste note precauzionali dovrebbe assicurare l’assenza di fenomeni termici e di riflesso di lesioni dei tessuti a stretto contatto con l’antenna. Di seguito
è riportata la tabella con le distanze minime consigliate.
***
Frequenza
450 MHz analogico
900 MHz analogico
900 MHz digitale (GSM)
1800 MHz digitale (DCS 1800)
Potenza massima
fino a 0.5 W
fino a 1 W
fino a 5W
fino a 20 W
fino a 0.5 W
fino a 1W
fino a 5 W
fino a 20 W
fino a 2 W
fino a 4 W
fino a 8 W
fino a 20 W
fino a 1 W
fino a 2 W
fino a 8 W
fino a 20 W
Distanza minima
Nessuna distanza
circa 4 cm
circa 20 cm
circa 40 cm
Nessuna distanza
circa 5 cm
circa 25 cm
circa 50 cm
Nessuna distanza
circa 3 cm
circa 3 cm
circa 8 cm
Nessuna distanza
circa 3 cm
circa 7 cm
circa 12 cm
***
L’Agenzia federale tedesca per la difesa dalle radiazioni, oltre alle precedenti raccomandazioni, circa le distanze minime consigliate, precisa che i costruttori di terminali radiomo63
bili dovrebbero fare in modo che i cellulari in funzione in prossimità del corpo, non emettano energia ad alta frequenza i cui effetti sul corpo siano quelli nefasti, già analizzati (cateratta, disturbi cerebrali).
Nella sfera degli effetti non termici, vanno segnalate le dichiarazioni del dott. Karl-Einz
Braun Von Gladiß, in occasione del congresso internazionale sull’elettrosmog, tenutosi ad
Hannover nel 1993.
“I processi vitali vengono regolati tramite impulsi elettromagnetici, la cui intensità è addirittura minore alla soglia di rumore considerata in elettronica. Tutti i processi non volontari
del nostro corpo, le funzioni del sistema vegetativo, dei bioritmi e dell’equilibrio, sono pilotati da segnali elettromagnetici. Una molteplicità di disturbi sono generati dalla distorsione
dei campi elettromagnetici naturali e dall’influenza sui loro rapporti naturali (interferenza fisiologica). Negli esseri umani, la funzionalità, al massimo del rendimento, dei processi vitali non volontari è garantita, in natura, dall’assenza della percezione sensoriale nel campo
delle frequenze non visibili.
Le sorgenti antropiche di radiazioni elettromagnetiche operano in un campo di frequenze
che rientra in quello in cui, attraverso impulsi naturali, si concretizza la regolazione dei
processi vitali.
La permanente esposizione ad onde elettromagnetiche può essere causa di molteplici sintomi tra i quali insonnia, emicrania, disturbi cardiaci, irritabilità, modificazioni comportamentali, depressione, disturbi ormonali ecc.
Se la risposta dell’organismo a questa esposizione cronica
fosse, ad esempio,
l’ingrigimento dei capelli, si avrebbe una chiara relazione causale tra esposizione ai campi
e sintomatologie indotte; purtroppo, nel caso dei campi elettromagnetici, gli effetti non risultano avere carattere di specificità, ma si sviluppano tramite schemi e patologie che risultano riflessivi di fattori di stress analizzati nel corso di diagnosi patologiche millenarie.
Sono, questi, sintomi la cui presenza è ricorrente anche in occasione di altre cause come
infezioni, stress psichico, avvelenamento ecc.
Gli effetti di queste esposizioni si concretizzano, in maggior parte, nella variazione di funzionalità di alcune zone cerebrali che controllano gli organi dell’equilibrio ed il sistema vegetativo, ovvero tutte quelle funzioni del corpo i cui meccanismi di azione non sono volontari. E’ quindi evidente che, in presenza di sorgenti artificiali di campi elettromagnetici, si
possono generare disturbi del sistema circolatorio, del ritmo circadiano, della regolazione
ormonale e altre funzioni simili, la cui gestione è regolata automaticamente e che risultano
essere in stretta relazione con fattori esterni di origine elettromagnetica”.
Il commento del dott. William Ross Adey, uno dei maggiori ricercatori del VA Medical Centre a Loma-Linda California, circa l’esposizione a sorgenti elettromagnetiche artificiali, appare molto significativo, nel contesto delle precedenti osservazioni. “...non è solo speculazione il fatto che i sistemi biomolecolari reagiscano anche a campi elettromagnetici di debole intensità e la circostanza che il riscaldamento dei tessuti non è in alcun modo alla base di tale influenza”.
Lo stesso Adey è del parere che gli effetti sugli organismi umani dei campi elettromagnetici ad alta frequenza si manifesterebbero influenzando i seguenti organi:
• il sistema immunitario (ad es. attività dei linfociti T)
• lo sviluppo del feto durante la gestazione
• i recettori delle membrane cellulari
• la crescita delle cellule e la sua regolazione
• la ghiandola pineale, ovvero l’organo del sistema endocrino che gestisce i rapporti tra le
funzioni cerebrali ed il sistema ormonale.
Le apparecchiature cellulari non determinano solo influenze a livello biologico, ma costituiscono ulteriore motivo di preoccupazione in quanto la loro natura, elettromagnetica, può
inficiare il corretto funzionamento di altre apparecchiature. Il problema della compatibilità
elettromagnetica è molto sentito in questi ultimi anni, soprattutto per i problemi tecnici che i
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terminali radiomobili possono generare in alcune classi particolari di macchine, come, ad
esempio, gli elettrostimolatori cardiaci (pace-maker), le apparecchiature per la dialisi ed altri strumenti medici.
Al riguardo, è da segnalare il caso della Scandinavia dove, nella maggior parte degli ospedali, è proibito l’uso di telefoni cellulari. Problemi di questa natura sono stati lamentati dai
produttori di protesi acustiche i quali, presso la Commissione Europea, hanno denunciato
l’esistenza di disturbi avvertibili anche a 3-5 metri di distanza. E’ poi noto il caso delle
compagnie aeree le quali, in seguito a problemi di interferenza tra i segnali emessi dai telefonini e i sistemi di controllo del volo, hanno, nella loro quasi totalità, proibito l’utilizzo di
tali apparecchi.
Altre apparecchiature di uso comune come computer, hi-fi, registratori di cassa, televisori,
elettrodomestici o, addirittura, i sistemi elettronici per automobili, possono subire
l’influenza delle microonde emesse dai telefoni cellulari.
Alla luce di quanto in precedenza analizzato, emerge chiaramente come gli enormi capitali
investiti nel campo della telefonia cellulare e i futuribili sviluppi economici costituiscano un
freno notevole ai fini del riconoscimento delle pericolose conseguenze sanitarie e dei problemi tecnici. Infatti, nel caso venissero adottate serie misure precauzionali e provvedimenti sanatori di situazioni in essere, e non solamente nel campo delle alte frequenze,
numerosi paesi potrebbero avere ripercussioni notevoli a livello economico. Fortunatamente la mobilitazione popolare sta prendendo maggiore consistenza, soprattutto all’estero, in
relazione, anche, a questi problemi; sempre più cittadini, infatti, si stanno adoperando affinché siano bloccate le installazioni di ripetitori per telefonia cellulare, e a tal fine risultano
numerose le denuncie ed i ricorsi agli organi giudiziari preposti.
Appare importante, in questo senso, il seguente pronunciamento del tribunale amministrativo di Gelsenkirchen, del 18 febbraio del 1993 (5L 3261/92): “...è convinzione di tale corte,
che, in base alle attuali conoscenze, deve essere considerata la possibilità che l’uomo, a
causa degli effetti non termici dei campi ad alta frequenza modulati a bassa frequenza della rete D1 (Rete Cellulare Tedesca), possa ammalarsi e che tale probabilità cresca col
numero delle esposizioni; il momento dell’apparire dei sintomi, il tipo ed il decorso delle
malattie è, tuttavia, completamente imprevedibile come pure le possibilità di ristabilimento”. Nel documento viene, inoltre, affermato: ”...in virtù dei qui descritti riferimenti alla costituzione, la considerazione degli interessi determinanti deve portare come conseguenza
una interruzione temporanea della rete telefonica cellulare D1”.
11.2.-Videoterminali e apparecchi televisivi
Nell’era moderna, sempre più persone passano gran parte del loro tempo lavorativo davanti ad un videoterminale. In Svezia ad esempio, il paese con la più alta percentuale
mondiale procapite di computer, una persona su cinque utilizza, per attività lavorative, i
computer. Sono poi da tenere in considerazione le nuove generazioni che, specie nel
tempo libero, fanno un uso, spesso eccessivo, di videoterminali.
Ancora più diffusi degli schermi per computer sono gli apparecchi televisivi, che ormai
hanno fatto il loro ingresso pressoché in tutte le abitazioni.
Questo paragrafo porrà al centro dell’attenzione, ( senza comunque tralasciare le problematiche correlate ai televisori ), gli schermi per computer, in virtù dei seguenti due ordini di
motivi: a parte le lievi differenze tecniche che caratterizzano i due tipi di monitor, le distanze tipiche dallo schermo passano dai 2-4 metri, nel caso delle TV, a 50-70 cm, nel caso
dei videoterminali. Si comprende, quindi, come l’intensità delle radiazioni sia di entità molto
diverse nei due casi; d’altronde la documentazione scientifica è maggiormente disponibile
nel caso di videoterminali, che non nel caso dei televisori.
Va poi considerato che la maggior parte degli studi si stanno sviluppando nell’indagare gli
effetti sulla salute umana, in particolar modo nell’area occupazionale.
Il problema dei rischi sanitari connessi all’utilizzo dei videoterminali sul posto di lavoro è
stato, sin dalla fine degli anni ’60, argomento di studio, specie negli USA.
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Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è noto che l’uso abituale del computer determina una serie di patologie che, nella maggior parte dei casi, non sono più imputabili ai
campi elettrici e magnetici prodotti dai videoterminali.
Sarà, quindi, sufficiente elencare, per punti, i danni principali e le relative cause attribuibili
ai monitor.
- Effetti sulla muscolatura dello scheletro. La maggioranza delle lamentele degli operatori
informatici riguardano dolori alla nuca, alle spalle e alla schiena, irrigidimenti della muscolatura e frequenti mal di testa.
- Sono da segnalare fastidiosissimi, nonché dolorosi, rigonfiamenti all’avambraccio e alle
articolazioni, difficoltà motorie e irrigidimento delle articolazioni.
- Effetti alla vista. A questo riguardo sono stati riscontrati bruciore degli occhi concomitante
a mal di testa, sdoppiamento della vista, arrossamento, lacrimazione, alterazione del ritmo
mestruale.
- Strees psichico associato a debolezza, perdite di forza ed energia, depressione, insonnia, irascibilità. Rilevanti danni psichici sono stati evidenziati solamente in soggetti che lavorano col computer più di 6 ore al giorno.
- Irritazioni cutanee, dell’epidermide facciale e dermatiti sono state riscontrate in chi lavora
al videoterminale.
- Effetti sull’amalgama dentale (reazioni catalitiche col riempimento in metallo).
- Effetti sulla procreazione.
Si analizzano, ora, quelle che vengono considerate le principali cause di questi danni, generati dall’utilizzo dei videoterminali.
- Assunzioni, sul posto di lavoro, di posizioni non ergonomiche, scomode.
- Movimenti fisici unidirezionali e monotoni con risposte muscolari innaturali.
- Impianti di illuminazione non efficienti, scarsa qualità ottica degli schermi (tremolio, scarsa definizione..), movimenti non coordinati della testa e degli occhi.
- Lunghi tempi di permanenza, associati a profondi stati di concentrazione, davanti al monitor.
- Perdita della comunicazione umana per via del prolungato rapporto uomo-macchina.
Ora, il dato importante da chiarire è se la eziologia dei danni elencati sia da ricercare univocamente tra le cause sopra riportate, oppure se i campi elettrici e magnetici abbiano un
ruolo primario nell’induzione di alcune di queste sintomatologie.
Torneremo tra poco sulla questione, ma prima valutiamo l’entità, e la natura, dei campi
prodotti da un videoterminale. Chiunque utilizzi un videoterminale è, inevitabilmente, esposto ad una molteplicità di campi elettrici e magnetici: questi variano, infatti, dai campi elettrostatici fino ai campi elettrici e magnetici alternati, con frequenze varianti da 5 Hz sino a
400 kHz (negli apparecchi televisivi si raggiungono addirittura i 10 MHz). La presenza di
campi elettrostatici è dovuta all’alta tensione presente nei circuiti di eccitazione del tubo
catodico; l’effetto di questo genere di campo si concretizza nella repulsione o attrazione, a
seconda della loro carica, di particelle presenti nell’aria (polvere, batteri, fumo..) che, quindi, vanno a depositarsi sullo schermo e sul malcapitato utente del videoterminale. Tra
l’altro questo fattore, tipicamente elettrostatico, è responsabile di danni agli occhi ed irritazione della pelle e, in alcuni casi, di uno sgradevole effetto di scarica elettrostatica.
Un fattore da non sottovalutare è che la permanenza del campo elettrostatico
nell’ambiente circostante persiste anche per molte ore dopo lo spegnimento del monitor,
con conseguente influenza sulla concentrazione degli ioni liberi e, quindi, sulla salubrità
dell’aria.
Per quanto concerne i campi alternati che, come già evidenziato, hanno frequenze varianti
da pochi Hz sino a centinaia di kHz, è da sottolineare la presenza di due fasce di frequenze con intensità maggiori; la prima fascia copre l’intervallo 50 Hz (60 negli USA) 1000 Hz,
la seconda 15-100 kHz. Nel primo campo di frequenze si distingue, quindi, la frequenza di
rete e la frequenza del fascio elettronico deflesso verticalmente, che, negli odierni monitor,
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è localizzata tra i 70 ed i 110 Hz; la presenza di frequenze superiori, fino a 1000 Hz, è da
attribuire ad armoniche superiori della fondamentale. La seconda fascia è generata dalla
bobina di deflessione orizzontale che, a seconda del monitor, dà origine a campi con range di frequenza varianti, come già accennato, tra i 15 e i 100 kHz. Anche questa bobina di
deflessione origina armoniche di ordine superiore che, però, diminuiscono in ampiezza al
crescere della frequenza. La particolarità dei campi generati dalle due bobine, e che sembra essere all’origine di alcuni effetti biologici, è il loro tipico andamento a dente di sega.
L’intensità dei campi prodotti è, a parità di altre caratteristiche tecniche, dipendente dalla
grandezza dello schermo; è evidente che più grande è lo schermo, maggiore è l’intensità
del campo necessario per deflettere il fascio elettronico. I campi prodotti, a parte la maggiore intensità nel caso degli schermi a colori rispetto a quelli in bianco e nero, dipendono
fortemente dalle caratteristiche costruttive dello schermo e presentano, generalmente, valori diversi nelle varie direzioni.
Un’altra sorgente di campo sono i componenti elettronici dei monitor: i trasformatori di
questi apparecchi producono intensi campi magnetici a 50 Hz, mentre i componenti elettronici ad incastro generano deboli campi, ma con elevate scansioni di frequenza (sino a
30 kHz).
Tra le radiazioni elettromagnetiche generate dai monitor vi sono anche i raggi X.
L’emissione di queste radiazioni avviene quando gli elettroni urtano sullo schermo fluorescente, sul quale arrivano con elevate velocità prodotte da tensioni di accelerazione, del
tubo catodico, dell’ordine di 15-30 kV.
Un’indagine condotta nell’85, ha stabilito che il 95% dei monitor per computer (inclusi i televisori a colori) produce, a 5 cm di distanza dallo schermo, una radiazione inferiore a 0.5
µSievert/ora (0.2 µSievert/ora negli schermi della nuova generazione).
Considerati questi dati si evince che, calcolando la dose massima annuale di radiazioni X
sul posto di lavoro a 50 cm di distanza, la sollecitazione elettromagnetica che ne deriva è
inferiore all’1% dell’esposizione naturale a radiazione ionizzante.
Dopo questa, necessaria, disamina, circa la questione campi - elettrici e magnetici - generati dal videoterminale, è interessante comprendere in che misura questi si propagano
nell’ambiente circostante interessando, di riflesso, l’utente. E’ innanzitutto evidente che la
modalità di propagazione di un campo elettrico alternato all’esterno del monitor è principalmente funzione del tipo di schermatura di cui l’apparecchio è dotato.
Infatti, a differenza dei monitor della prima generazione (anni ‘70), che non disponevano in
pratica di efficaci schermature, i monitor odierni hanno schermature capaci di limitare il
campo elettrico disperso al 20% di quello prodotto. I campi magnetici vengono essenzialmente schermati con bobine di compensazione ( queste bobine agiscono in modo da rendere quasi nulla la risultante - vettoriale - del campo magnetico disperso ). Tanto per avere
un’idea dei campi che venivano prodotti dai monitor in commercio negli anni ‘80 si pensi
che, da un’indagine eseguita in quegli anni (Boikat 1988, 1989 ), risultavano, alla normale
distanza di lavoro di un operatore, campi elettrici a bassa frequenza compresi tra i 36 ed i
1440 V/m e campi magnetici fino a 3 µT. Gli attuali monitor, che rispettano le severe normative svedesi MPR-II, presentano valori dei campi di 25 V/m e 0.25 µT: questi valori sono inferiori a quelli prodotti dalla maggior parte degli elettrodomestici e, parzialmente, a
quelli che si riscontrano in installazioni elettriche. A questo punto, però, bisogna considerare due fattori: innanzitutto, è evidente che il tempo che di permanenza in prossimità di un
elettrodomestico è molto breve se confrontato al tempo di sosta davanti ad un monitor, in
un posto di lavoro (ore); in secondo luogo, la maggior parte degli elettrodomestici genera
campi a 50 Hz, senza armoniche superiori, cosa questa non vera per i monitor, ove, come
già visto, vengono generati anche campi pulsati a frequenza più alta.
Gli apparecchi televisivi si differenziano dai videoterminali per la qualità della schermatura,
sicuramente più scadente, e quindi per valori di campo più intensi. Di norma, però, le distanze di osservazione sono molto maggiori e quindi i campi elettromagnetici emessi non
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destano preoccupazione. Analizziamo ora gli effetti sulla salute umana a partire da una
breve retrospettiva storica. La genesi delle ricerche su questi effetti è da ricercare in una
serie di allarmanti denuncie concernenti aborti e nascite premature, nonché malformazioni
fetali, in donne gravide che svolgevano un lavoro al videoterminale. Queste studi furono
confortati da una serie di sperimentazioni su animali. Le ricerche epidemiologiche, condotte sulle lavoratrici ai videoterminali, hanno però evidenziato poche indicazioni circa
l’aumento di complicazioni durante la gravidanza.
Tra il 1979 ed il 1992, è stato denunciato, negli USA e nel Canada, un aumento del numero di casi di complicazioni delle gravidanze in donne esposte ai campi elettromagnetici generati dai computer; è stato osservato, ad esempio, che, tra 19 casi di gravidanza documentati, più del 50% non veniva portato a termine (aborti spontanei ). In aggiunta a queste
patologie sono stati segnalati casi di opacizzazione del cristallino. Simili problematiche sono state riscontrate in altri paesi come Australia, Svezia, Danimarca ed Inghilterra. Ad onor del vero, il grado di attendibilità di queste ricerche è molto ristretto, in quanto non si
tratta di ricerche epidemiologiche e non si è esaminato un gruppo di controllo.
Recentemente, è stata evidenziata la presenza di reazioni catalitiche tra l’amalgama dentale utilizzata per le otturazioni e i campi elettromagnetici generati dai videoterminali, con
conseguente aumento della circolazione di mercurio. Per una conoscenza maggiore dei
singoli studi vengono nel seguito illustrate le ricerche condotte da vari studiosi.
11.2.1- Sperimentazione animale
La sperimentazione su animali (ratti, topi, uova di gallina), di supporto alle precedenti ricerche, è stata condotta dal 1992, esponendo le cavie a campi tipici prodotti dai teleschermi o, addirittura, all’azione dei teleschermi stessi. Le uova, esposte a campi con caratteristiche tipiche di quelli dei videoterminali ( 2 µT, 100 Hz), mostrarono uno sviluppo diverso dal normale (Delgado et al 1992). La genesi dell’embrione di pulcino si prolungava,
a partire da una fase molto precoce dello sviluppo, o addirittura non si sviluppava: abnormità morfologiche del sistema nervoso della testa, furono molto spesso rilevate. Juutilainen et al. (1986) e Martin (1988), evidenziarono una reazione, in una fase precoce dello
sviluppo, dell’embrione di gallina, sotto l’azione di campi magnetici pulsati. Micolajczyk et
al. condussero, nel 1987, esperimenti su ratti esponendoli quotidianamente ad apparecchi
televisivi commerciali ad una distanza di 30 cm per 4 ore; venne notata una riduzione di
peso nei feti, una diminuita velocità di crescita, riduzione del peso dei testicoli e, inoltre,
nella corteccia cerebrale, nell’ipotalamo e nel mesencefalo, una concentrazione di sodio al
di sotto dei valori normali. La molteplicità degli studi condotti rivoluzionò, nella sostanza, le
verità scientifiche fino allora acquisite, secondo le quali veniva esclusa una possibile azione biologica dei campi elettromagnetici di debole intensità.
11.2.2.- Ricerche epidemiologiche
Le prime ricerche epidemiologiche vennero eseguite col preciso scopo, come in precedenza evidenziato, di esaltare eventuali complicazioni nel decorso della gestazione. La conclusione di 6 autorevoli ricerche (Ericson/Kallen 1986, Mc Donald 1986, Butler 1986, Kurpa et al. 1986, Bjerkedahl/Egenaes 1986, Westerholm/Ericson 1986) condusse, nella sostanza, a una correlazione molto debole tra l’esposizione, ai campi generati dai videoterminali, e l’insorgenza di complicazioni gestazionali. Significativi, in tal senso, appaiono i risultati dello studio condotto da Ericson e Kallen, i quali osservarono che, in corrispondenza al tempo di permanenza davanti al monitor, si verificavano aumenti lievi dei tassi di aborto prematuri, casi di mancata formazione e bambini sotto peso alla nascita. Un’altra notevole ricerca, condotta nell’88, ed intitolata “Il rischio di aborti e malformazioni alle nascite
presso donne che durante la gravidanza usarono apparecchiature dotate di videotermina68
le” (Goldhaber et al.), evidenziò effettivamente relazioni significative e, per questo, divenne
molto nota.
La complessità, nonché le molteplici interpretazioni, delle ricerche epidemiologiche, appare chiaramente dagli studi condotti nell’86 e nell’88 da Alison Mc Donald, la quale si è occupata assiduamente dei casi di aborto spontaneo e lavoro al teleschermo. Lo studio
dell’86 documenta più di 100.000 recenti e precedenti gravidanze, analizzate in 11 nosocomi di Montreal nel lasso di tempo che intercorre tra il 1982 ed il 1984; 17632 dei casi
esaminati avevano avuto a che fare, durante la loro attività professionale, con apparecchiature videoterminali. Mc Donald osservò, nelle attuali gravidanze, ( analizzate, cioè, durante la ricerca ), un significativo incremento statistico dei tassi di aborto spontaneo nelle
lavoratrici ai videoterminali, con una maggiore concentrazione dei casi nelle donne che
permanevano dalle 27 alle 29 ore a settimana davanti al teleschermo. Per ciò che riguarda
l’analisi degli aborti spontanei e delle malformazioni neonatali, osservati nelle gravidanze
precedenti allo studio, nonché l’analisi delle malformazioni attuali la Mc Donald non riscontrò nessun aumento significativo. Le difficoltà incontrate, nell’interpretazione dei risultati di
queste ricerche, che spesso portano a citazioni contrastanti delle stesse, è da ricercare
nella mancata considerazione, da parte dell’autrice, della significatività dei risultati durante
la conduzione delle analisi, nonostante i dati parziali confermino, nella sostanza, quelli definitivi. Nelle dichiarazioni finali delle ricerche si legge “...gli studi non confermano la tesi
che il lavoro con un apparecchio di visualizzazione dati, durante la gravidanza, aumenti il
rischio dei difetti dei nuovi nati o degli aborti spontanei”. Anche lo studio del 1988, che
considera, rispetto al precedente, l’aggiunta di 7 cofattori, risulta assai complicato
nell’interpretazione dei risultati. Ancorché, all’inizio, lo studio evidenziasse un significativo
aumento degli aborti spontanei nelle gravidanze attuali, secondo la Mc Donald,
un’indagine più accurata non metterebbe in risalto alcun effetto in relazione ad aborti
spontanei, bambini nati morti, nascite premature o malformazioni.
Una ricerca effettuata in Inghilterra, tra gli anni 1987 e 1989, dall’istituto di ricerca del cancro di Oxford, sul tema degli aborti nelle lavoratrici ai videoterminali, non ha riscontrato un
significativo aumento del rischio per aborti spontanei clinicamente diagnosticabili.
In conclusione, le ricerche condotte evidenziano una debole influenza del lavoro ai videoterminali sullo sviluppo embrionale; qualche discordanza, tuttavia, esiste soprattutto per
quanto riguarda l’interpretazione di questi studi.
Da queste ricerche, non si può, comunque, dedurre che il lavoro davanti ai videoterminali
non abbia effetti sulla salute. Anzi, negli ultimi anni si è potuto dimostrare come questi esistano e siano numerosi. I campi elettrici e magnetici sembrano avere un’azione diretta
sull’equilibrio ormonale, sui bioritmi, sul sistema immunitario, sul comportamento e sulla
psiche.
La domanda che sorge spontanea, dopo aver analizzato i sintomi in precedenza descritti e
riconosciuti comunemente come causati dal lavoro davanti ad un videoterminale, è se
davvero queste patologie siano associabili esclusivamente ad una errata posizione di lavoro, cattiva qualità delle immagini, elevati ritmi lavorativi; la natura, infatti, dei sintomi descritti in precedenza come l’affaticamento precoce, la mancanza di forze ed energia, la
depressione, i problemi di insonnia, è strettamente legata ad alterazioni della melatonina
e del bioritmo. Un interessante lavoro, di Yamamoto/Matsuoka, evidenzierebbe alterazioni
dell’EEG negli operatori ai videoterminali, imputabili ad influssi diretti delle radiazioni degli
schermi, sull’attività neuronale del cervello.
In relazione alla sempre maggiore attività che si svolge davanti ai videoterminali, è auspicabile che vengano effettuate ricerche, tese a stabilire gli effetti, reali, delle radiazioni emesse sull’equilibrio ormonale, sui bioritmi, sul sistema immunitario e sull’attività cerebrale.
Sulla scorta degli studi condotti in questi ultimi 15 anni sarebbe interessante, anche, sviluppare nuovi studi a lungo termine.
69
11.2.3.-Reazioni catalitiche dell’amalgama in metallo nei denti
L’influsso delle onde elettromagnetiche, sulle reazioni catalitiche dell’amalgama in metallo
dei denti è noto sin dal 1986. L’Associazione Scandinava Pazienti dei Dentisti, ha condotto
una ricerca sui danni riscontrati negli operatori al videoterminale, che avevano lamentato
un non buono stato di salute generale; i problemi agli operatori, soggettivi e difficilmente
misurabili, sono spiegabili con una lenta intossicazione da mercurio rilasciato dalle otturazioni dentali che, al 50 %, sono costituite da questa sostanza (Hannson 1986). In Svezia,
in questi ultimi anni, la famosa “National Council For Metrology and Testing (MPR)” sta elaborando una ricerca tesa ad evidenziare, in maniera più chiara possibile, l’influenza dei
campi elettromagnetici prodotti dai teleschermi sui piombi dell’amalgama. I risultati delle
indagini preliminari evidenziano, inconfutabilmente, che qualsiasi amalgama dentale rilascia , in condizioni normali, mercurio, e l ‘esposizione ai teleschermi determina un aumento del rilascio quantificabile in più di 6 volte, rispetto al valore in assenza di campo elettromagnetico ( Chip 4/’92, Globus 7/’92 e iX 4/’93). Anche per i teleschermi a bassa emissione è stato evidenziato un aumento del rilascio di circa 4 volte. Il parere di uno studioso,
Per Hoegstedt, circa il rilascio di mercurio, evidenzierebbe la presenza di correnti parassite indotte, la cui azione determinerebbe un’accresciuta corrosione dell’amalgama di metallo e quindi, un aumento nel rilascio del mercurio.
Questo fenomeno, con caratteristiche tipicamente non lineari, sembra essere dipendente
dalla frequenza.
Si esamina ora il quadro della normativa, attualmente in itinere, nel campo delle radiazioni
elettromagnetiche generate dai teleschermi.
11.2.4.- Normative
Alla luce degli studi in precedenza esaminati, e sotto le pressioni ripetute della confindustria svedese (TCO), in Svezia lo SWEDAC (Ufficio Statale per l’Accreditazione Tecnica)
ha prodotto, nel 1990, delle normative tecniche (MPR-II) per i videoterminali nelle quali, tra
l’altro, è regolamentata l’emissione dei monitor nei luoghi di lavoro. Queste norme tecniche
dovrebbero essere sostituite dalle più rigide MPR-III, rispondenti alle raccomandazioni del
TCO. Nella tabella sono indicati gli standard citati.
***
Sarebbe, quindi, auspicabile, in un ottica di prevenzione, l’utilizzo di soli terminali rispon***
Raccomandazione
Distanza di emissione 1
Campo elettrostatico 2
Campo elettrico alternato 3
-banda I (5 Hz-2 kHz)
-banda II ( 2-400 kHz)
Campo magnetico alternato 3
-banda I (5 Hz-2 kHz)
-banda II ( 2-400 kHz)
MPR-II (1990:8)
50 cm
+/- 500V/m
TCO ‘91
30 cm
+/- 500V/m
25 V/m
2.5 V/m
10 V/m
1 V/m
0.25 µT
0.025 µT
0.2 µT
0.025 µT
1- I campi vengono misurati in tutte le direzioni
2- Potenziale di superficie equivalente
3- I valori per campi elettrici e magnetici sono valori effettivi
TCO = raccomandazioni delle industrie svedesi
denti alle raccomandazioni MPR-II o TCO. Sono da tenere in debita considerazione, oltre
alle caratteristiche di bassa emissione degli apparecchi, anche la qualità delle immagini e
le frequenze di lavoro dello schermo. Sono da evitare apparecchi con tremolio del video
(dovrebbero avere una ripetizione della frequenza di scansione di almeno 70 Hz), e consigliabili (sempre al fine di ridurre lo sfarfallio) videoterminali non interlacciati (si tenga presente che una frequenza di scansione di 80 Hz con un monitor interlacciato corrispondono
a soli 40 Hz con un monitor non interlacciato) .
70
Ad ogni modo, si raccomanda una distanza di almeno 50 cm per i monitor della nuova generazione e 75 cm per quelli più vecchi. Questi utili consigli sono, naturalmente, vanificati
se vicino al monitor è in funzione un computer che genera campi magnetici dell’ordine degli 850 nT, una lampada alogena con campi magnetici da 1400 nT o una stampante laser
che irraggia campi di 800 nT. Un altro fattore da tenere in considerazione sono i cavi di alimentazione degli apparecchi che, nei casi più sfortunati ma anche più frequenti, sono direttamente localizzati sulla scrivania: è chiaro che, in queste condizioni, il monitor costituisce il male minore tra quelli che incombono.
Nell’estate del ‘92, la TCO ha prodotto una ecolabel per monitor col preciso intento di aiutare l’utente nella scelta. In questa maniera, il mercato dei monitor dovrebbe essere indirizzato verso la produzione di apparecchi a bassa emissione fatto, questo, che non può
che essere visto come positivo.
Un segnale poco rassicurante proviene, dalla futura produzione di schermi di nuova concezione che l’industria dei computer, in seria crisi, vuole immettere sul mercato per sostituire quelli a norma MPR-II; questo fatto, che per le industrie sicuramente è un fatto economico positivo, costituisce un punto interrogativo dal punto di vista ecologico - sanitario.
I costruttori possono dotare i loro apparecchi con la scritta TCO se rispondono ai seguenti
requisiti:
• Le radiazioni elettromagnetiche emesse sono inferiori, in intensità, a quelle previste dagli standard TCO.
• Il monitor è dotato di Power-down.
• Il consumo energetico massimo è dichiarato per il normale funzionamento, per lo standbye e nel modo Power-down.
L’accessorio Power-down agisce in modo da oscurare il video quando il suo contorno non
è variato nel giro di pochi minuti, predisponendo l’apparecchio per le condizioni di consumo minimo: Il monitor ritorna in regime normale alla pressione di un tasto qualsiasi o al
movimento del mouse. Lo stato di attesa, prodotto da questo dispositivo, induce un minore
assorbimento di corrente e, dunque, un drastico decremento del campo irraggiato.
11.3.-Apparecchi televisivi
Come già citato, i campi prodotti dai televisori sono assai simili a quelli dei videoterminali.
Non essendo esistente, per i televisori, una normativa analoga a quella MPR o TCO, la
sollecitazione elettromagnetica, generata da questi schermi a 50 cm di distanza, supera di
gran lunga quella generata dai monitor per i computer a bassa emissione. Bisogna, quindi,
stare molto attenti all’utilizzo della TV come schermo per videogiochi: ad una distanza di 24 m, invece, si è esposti ad una intensità del campo inferiore a quella prodotta da un videoterminale a bassa emissione. Ciò è da attribuire al fatto che i campi elettromagnetici diminuiscono col quadrato della distanza, cioè a distanza tripla il campo diminuisce di nove
volte. Alla distanza di 1-2 m, i normali apparecchi televisivi rispettano le raccomandazioni
MPR-II. Il primo apparecchio televisivo aderente alla norme tecniche MPR-II è stato costruito nel 1993 dalla ditta Schneider; altri produttori di televisioni vogliono seguire questa
linea. Circa i consigli che possono essere adottati, è importante stabilire che la valutazione
delle intensità dei campi prodotti richiederebbe la loro misurazione in tutte le direzioni,
specie per i campi magnetici che attraversano indisturbati tutte le pareti. Questo fatto suggerisce di arredare le camere di una casa in modo che lo spettatore conservi sempre una
distanza, rispetto alla TV, variabile da 2 a 4 m; ciò assume maggiore importanza per le
camere dove dormono i bambini che, a rigore, non dovrebbero essere dotate di TV e nelle
quali, comunque, si dovrebbe osservare una distanza da questi apparecchi di almeno 4 m.
Le stesse accortezze devono essere osservate nel caso degli animali domestici, i quali
non devono essere alloggiati in gabbie vicino agli schermi: è importante ricordare che que71
sti apparecchi comportano la presenza di un campo elettrostatico, che si attenua molto
lentamente, anche dopo il loro spegnimento e che, come conseguenza, modifica per un
lungo periodo di tempo la concentrazione degli ioni liberi. Gli attuali apparecchi televisivi
emettono raggi X di intensità inferiore rispetto al passato, nonostante quelli a colori irradino maggiormente rispetto a quelli in bianco e nero. Alcuni apparecchi televisivi, sottoposti
a misurazione, hanno evidenziato, tuttavia, intensità dei raggi X aventi valori massimi superiori a 600 volte la media. In base alle leggi vigenti, non esiste l’obbligo di sottoporre ad
un preliminare controllo tutti gli apparecchi prodotti e inoltre, non esiste alcuna garanzia
che gli apparecchi, durante la loro vita, non presentino difetti o dispersioni di radiazioni.
Sarebbe, invece, bene che, anche per questi apparecchi, venisse applicata una ecolabel
che attesti la rispondenza dell’apparecchio a fissati standard di emissione di radiazioni ionizzanti e non.
11.4.-Gli impianti di trasmissione radiotelevisivi
L’ausilio delle radiazioni elettromagnetiche per scopi comunicativi ha assunto, sin dalla fine
dell’ultimo conflitto mondiale, proporzioni enormi; si è assistito, parimenti, ad un utilizzo
sempre crescente di frequenze più alte. Volendo citare alcune delle fonti ad alta frequenza
(la descrizione integrale richiederebbe intere pagine), si pensi ad esempio a stazioni radar
civili, impianti radar militari, radio, televisioni, satelliti meteorologici e per telecomunicazione, satelliti militari, radio dei taxi e della polizia, telefonia cellulare, walkie-talkie, telecomandi ecc. La presenza, sul territorio, di tante sorgenti antropiche di radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, sta diventando un grosso problema per i possibili effetti sulla
salute umana e sulla biosfera in generale; a titolo di esempio, e secondo dati attendibili, si
pensi che il fondo elettromagnetico generato dalle microonde è superiore di 100-200 volte
all’irraggiamento naturale proveniente dal sole. Nella tabella, in seguito riportata, sono indicati i valori tipici di campi elettromagnetici generati, in ambienti esterni, da sorgenti ad alta frequenza. In questo paragrafo, verranno esaminate particolari sorgenti di radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza che, stante la loro elevata presenza sul territorio, costituiscono un problema unico, che non ha riscontri nel resto del mondo. L’Italia, infatti, ospita un numero assai elevato di trasmettitori radiotelevisivi con 60.000 stazioni ufficiali. Queste strutture si erigono all’interno o nei pressi di centri abitati, rappresentando un elevato
fattore di rischio per la popolazione esposta; l’attenzione, della popolazione e del legislatore, verso questo inquietante problema, ha subito un’impennata solo in questi ultimi anni,
anche per l’assenza di stime ufficiali che attestino il numero di persone, potenzialmente,
esposte a questo rischio. Per quanto riguarda gli effetti sanitari è valido il discorso esposto
in precedenza per le sorgenti ad alta frequenza.
La presenza, sul territorio, di sorgenti artificiali di onde elettromagnetiche ad alta frequenza, quali le antenne sono, comporta una serie di problematiche nelle quali vengono coinvolte numerose persone, fisiche e giuridiche, con risvolti sociali di notevole portata. Si
pensi che il numero dei soggetti che gravitano nell’indotto, prodotto da tali strutture, varia
dagli amministratori locali agli organi preposti al controllo, dalle strutture tecnicoscientifiche, pubbliche e private, ai gestori del servizio fino ai comitati cittadini. Un’equa soluzione, che si rifletta in tutte questa entità, è difficilmente determinabile e deve, comunque, contemplare le esigenze di tutti. In questo contesto, e al di là delle finalità di ordine
economico politico e pubblico, non deve mai essere dimenticato che la tutela, ed in generale il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini deve essere il fine
precipuo da perseguire.
***
72
Fonte
Frequenza
Distanza
Forni a microonde
2.45 GHz
Radar per la
viabilità
Sistemi di allarme
CB
Walkie-Talkie
9-35 GHz
0.3 m
0.5 m
1m
3m
10 m
Valori tipici di
esposizione
< 10 W/m2
< 5 W/m2
< 1 W/m2
< 250 mW/m2
< 10 mW/m2
< 2 mW/cm2
0.9-10 GHz
27 MHz
5 cm
Limiti
Osservazioni
IRPA: 10 W/m2
Fino a 50 W/m2
a 5 cm di
distanza
Potenza
0.5-100 mW
Potenza :
alcuni Watt
IRPA: 10 W/m
2
IRPA: 5-10 W/m2
IRPA: 27.5 V/m
0.073 V/m
Trasmettitori
radio televisivi
UKW, VHF
UHF
87,5-108 MHz
47-68 MHz
174-230 MHz
470-890 MHz
=1.5 km
fino a 1000 V/m
fino a 0.2 A/m
fino a 200 V/m
fino a 0.1 A/m
< 50 mW/m2
=1.5 km
< 20 mW/m2
< 5 mW/m2
IRPA: 2 W/m2
IRPA: 2-4 W/m2
Onde corte
3.95-26.1 MHz
Onde lunghe e
medie
Inquinamento da
alte frequenze in
zone metropolitane
130-285 MHz
415-1606.5 MHz
Trasmettitori
radio televisivi
220 m
50 m
300 m
50 m
27.5 V/m=2 W/m2
121 V/m=40 W/m2
90 V/m
450 V/m
IRPA:27.5-36 V/m
=2-3.5 W/m2
IRPA: 73.5 V/m
Radar militari
1-10 GHz
Radiofari
10-20 GHz
12 cm
> 200 mW/m2
> 10 mW/m2
> 0.05 mW/m2
> 0.02 mW/m2
0.1-10 W/m2
< 0.5 W/m2
0.4 mW/m2
2 µW/m2
0.1-1 Km
> 1 km
500 m
IRPA: 2-4 W/m2
IRPA: 2-4 W/m2
2
IRPA: 5-10 W/m
IRPA: 10 W/m
2
Potenza fino a
1000 kW
100-300 kW
Potenza fino a
5 MW
Potenza: 750
kW
Potenza: 1.8
MW
Popolazione
USA esposta
0.02%
1%
50 %
90 %
Potenza 0.2-20
kW
0.5 Watt
Raggio principale
20 m sotto raggio
principale
***
Nelle vicinanze immediate di emettitori radiotelevisivi, così come di impianti radar, possono
esservi notevoli densità di potenza; i valori possono essere talmente elevati da causare
danni termici come disturbi al sistema nervoso, offuscamento del cristallino e sterilità. Al
fine di evitare questi effetti è opportuno osservare distanze di sicurezza dalle sorgenti in
questione: l’ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni raccomanda, a tal
proposito, l’osservanza delle distanze minime (riportate di seguito in tabella), dipendenti
dalla capacità dell’emettitore.
***
Sorgente di radiazione
Trasmettitore TV banda IV/V
Trasmettitore radiofonico a onde
ultracorte
Stazione centrale rete D(digitale)
Antenna radioorientabile 13 GHz
Stazione radiofonica rete C
(analogica)
Forno a microonde
Potenza
100kW
500 W
Distanza raccomandata
45 m
9.5 m
8 canali a 50 W
0.5 W
23 canali a 8 W
4.76 m
1.78 m
1.78 m
600 W
0.25 m
***
In prossimità di una intensa sorgente televisiva, il concetto di distanza minima, determinato dai valori limite, deve essere ulteriormente definito: per un emettitore con potenza di
500 kW non è consentita una permanenza ad una distanza inferiore a 40m. E’ consentito,
invece, il soggiorno, per motivi professionali, per un periodo di 6 ore al giorno nella fascia
che va dai 40 m ai 90 m; oltre i 90 m è possibile il soggiorno illimitato per la collettività.
Queste distanze tengono in considerazione i soli effetti termici: volendo evitare, anche, gli
73
effetti non termici bisogna aumentare queste distanze di un fattore variabile da 2 a 4. Tra
gli effetti non termici rientrano le influenze sull’attività cerebrale ed, eventualmente,
l’aumento del rischio neoplastico.
Verrà illustrato ora un caso italiano, che testimonia chiaramente le problematiche appena
accennate, e costituisce una realtà nascosta, e spesso dimenticata, che sempre in più zone, dell’Italia e del mondo, sta affiorando; il caso di San Silvestro.
San Silvestro è una località di Pescara che costituisce, dal punto di vista paesaggistico,
una delle più belle zone della città. Purtroppo, la posizione panoramica di San Silvestro è
anche la causa dei suoi problemi; infatti, potendo sfruttare la dominanza rispetto al resto
della città, gli esercenti del servizio radiotelevisivo, pubblico e privato, hanno trovato in
questa zona un sito ideale per il posizionamento di impianti radiotelevisivi. Gli impianti emittenti ufficiali sono circa 40, mentre quelli abusivamente installati costituiscono un numero imprecisato di unità. La popolazione che risiede in questa zona, caratterizzata da un
centro storico ai margini del quale sorgono numerosi edifici residenziali, ammonta a qualche migliaio di unità.
La situazione che si è venuta a determinare, a seguito dell’installazione di queste antenne,
è caratterizzata da un inquinamento non solo ambientale, con tralicci alti alcune decine di
metri e situati vicini alle case, ma anche, e soprattutto, elettromagnetico. Tra le molte situazioni di pericolo sanitario determinatesi, è da segnalare il caso di una scuola elementare e materna localizzata tra alcuni di questi tralicci, dove i bambini trascorrono 5 ore al
giorno per un periodo di circa 8 anni.
Da parecchi anni, gli abitanti della zona denunciano questa situazione di degrado e si preoccupano degli effetti negativi delle radiazioni elettromagnetiche. La manifestazione degli
effetti negativi ha trovato luogo, innanzitutto, nelle interferenze su televisori, telefoni, cancelli automatici, sistemi di allarme e sistemi elettronici per le autovetture. A questi effetti si
sommano quelli, più importanti, riguardanti la salute. Molti cittadini, hanno manifestato insonnia associata a forti pruriti alla cute ed irritazione agli occhi; altri riferiscono di soffrire di
emicrania, insonnia e, inoltre, testimoniano un’alta incidenza di tumori.
Alcune rilevazioni strumentali, condotte dall’ISPESL, dall’ENEA e dal settore fisicoambientale del Presidio multizonale di Igiene e Prevenzione, hanno confermato la situazione prospettata dai cittadini, rilevando un tasso di inquinamento elettromagnetico molto
elevato. Alla luce di questi fatti, nel 1991, è stata emanata una Legge Regionale in materia, nella quale, oltre a essere definiti i limiti di esposizione della popolazione alle radiazioni
elettromagnetiche ad alta frequenza, viene sancita l’istituzione di un comitato tecnicoscientifico preposto, tra l’altro, al coordinamento dei provvedimenti di bonifica nelle zone
ove i limiti venivano superati. A tutt’oggi questa legge non è stata applicata, ancora, in tutti
i suoi contenuti, ed il comitato tecnico-scientifico è stato formato solo all’inizio del 1996.
Questo caso, dopo un periodo di relativa stasi, è tornato a far rumore alla fine del 1995, allorché il Sindaco, a seguito dei controlli della USL e della denuncia di un amministratore,
ha emesso un’ordinanza di sgombro di alcuni locali di un palazzo sottostanti ad
un’antenna radiofonica. Il caso di San Silvestro è ancora aperto e non costituisce, purtroppo, un problema isolato; tanto per fare un esempio, si possono citare i comuni di Rocca di Papa, di Pecetto Torinese o di Potenza Picena che vivono situazioni analoghe. Una
esatta conoscenza di queste problematiche costituisce il presupposto, fondamentale, per
la pianificazione di qualunque tipo di azione.
74
12.-Risanamento delle situazioni di inquinamento elettromagnetico; rilevamento e
bonifica
La prima, e più logica, precauzione che si può adottare consiste nell’allontanamento di tutte le possibili fonti di inquinamento elettromagnetico (apparecchi elettrici, cavi, impianti elettrici). In presenza di manifestazioni patologiche, sarebbe consigliabile far effettuare delle
misurazioni strumentali negli spazi abitativi, tese ad individuare, ed eventualmente eliminare, le cause di inquinamento. Questa opportunità di risanamento è confortata dal repentino
miglioramento sanitario, dei soggetti colpiti, osservato in migliaia di casi, che si è manifestato come conseguenza della bonifica. In tabella è riportato un elenco delle cause più
comuni di elettrosmog, dei loro effetti sanitari e delle contromisure tipicamente applicabili.
Questi dati sono il risultato di oltre 3500 rilevamenti effettuati, in ambienti di vita e occupazionali, dalla S.I.R.E. (Società Internazionale Ricerca Elettrosmog) e dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim.
***
Prodotto o impianto elettrotecnico
Disturbi alla salute indotti o incrementati
Coperte elettriche.
Disturbi del sonno, emicranie, disturbi
delle funzioni cardiache, fobie, depressione, irritabilità, rischi per il feto
o per la partoriente.
Lampade ad incandescenza.
Cefalee, rischio di tumore al cervello,
disturbi alla vista, difficoltà di concentrazione, astenia, irritabilità, impotenza.
Forni a microonde.
Carenze visive, immunodeficenza, rischi
per la gestante ed il feto, rischio di neoplasie.
Radiosveglia elettrica.
Problemi di insonnia, alterazione del
ritmo cardiaco, rischio di neoplasie cerebrali, cefalee mattutine.
Linee ad alta, media, bassa tensione.
Insonnia, mal di testa, irritabilità, rischi
per la gestante ed il feto, fobie, rischi di
tumori solidi e liquidi, alterazione del
ritmo cardiaco, depressione, formicolii.
Televisori.
Cefalea, ansia, disturbi visivi.
Telefoni cellulari, Walkie-Talkie,
Possibili lesioni cerebrali, disturbi visivi,
telefoni senza fili.
cateratta, alterazioni metaboliche e
comportamentali.
Computer, macchine da scrivere elettri- Cefalee, problemi gastrici, rischio per le
che.
gestanti e il feto, neoplasie gastroenteriche, difficoltà di concentrazione, depressione, alterazioni ormonali, allergie,
disturbi visivi.
Materasso ad acqua riscaldabile.
Insonnia, mal di testa, tremore, alterazione delle funzioni cardiache, irascibilità, astenia, depressione e fobie.
Macchine da cucina, ferri da stiro, mac- Disturbi del sistema nervoso, alterazioni
china da cucire.
cardiache, disturbi intestinali, vertigini,
fobie, depressione.
Lampade alogene.
Rischi di leucemie e tumori cerebrali,
immunodeficenza, disturbi alla vista.
Letti elettrici.
Insonnia, cefalea mattutina, disturbi
cardiaci, dolori reumatici, irascibilità,
formicolii, fobie, depressione e astenia.
Riscaldamento elettrico e scaldabagni.
Ansia, cefalee mattutine, insonnia, fobie,
depressione, alterazioni del ritmo cardiaco.
Trasformatori ad alta tensione, cavi
Insonnia, mal di testa, disturbi del sielettrici sotterranei, salvavita.
stema nervoso, formicolii, disturbi cardiaci, astenia, disturbi cardiaci e comportamentali, difficoltà di concentrazione.
Babyphon.
Disturbi del sistema nervoso, rischi di
75
Rimedi
Utilizzare la coperta solo per scaldare il
letto e staccare, poi, la spina.
Distanza minima 1.5 m. Non utilizzare,
per quanto possibile, lampade ad
incandescenza.
Distanza minima dall’apparecchio in
funzione: 2 metri.
Distanza minima 1.5 metri.
Utilizzare sveglia a batteria.
E’ necessario un rilevamento specifico
per determinare i possibili rischi, e i rimedi conseguenti.
Distanza minima: 2 metri
Mantenere la distanza più grande
possibile dall’antenna. In ogni caso sono
consigliate telefonate brevi.
Distanza il più possibile elevata. Osservare pause orarie; utilizzare schermi a
basse emissione.
Riscaldare il materasso ad acqua prima
di andare al letto, poi staccare la spina.
Utilizzare apparecchiature dotate di
messa a terra, fare molte pause e al
termine dell’utilizzo staccare la spina.
Distanza minima: 1.5 metri.
Installare un disgiuntore di corrente.
Distanza minima, anche dal cavo di
corrente, 1.5 metri.
E’ necessario un rilevamento specifico
per determinare i possibili rischi, e i rimedi conseguenti.
Distanza
minima
2
metri.
Limitare
Lampade da scrivania o comodino.
tumori solidi e liquidi, insonnia, immuno- l’utilizzo di questi apparecchi.
deficenza, disturbi visivi, morte improvvisa.
Cefalee, disturbi nervosi, difficoltà di Utilizzare solo lampade dotate di messa
concentrazione.
a terra.
***
I dati riportati si riferiscono agli apparecchi più diffusi sul mercato. Solo una misurazione
strumentale può dare indicazioni più dettagliate, circa le cause di elettrosmog negli ambienti di vita e sulle intensità di esposizione. Basta un poco di attenzione, nell’analisi di circostanze specifiche, per sanare una situazione di inquinamento pericolosa. Ad esempio è
da non sottovalutare, nel collegamento alla rete elettrica di un apparecchio, la polarità della spina, collegata al circuito. Se l’interruttore (unipolare) dell’apparecchio si trova collegato
alla fase in cui passa corrente la situazione è sicuramente più favorevole che non nel caso di collegamento al conduttore di ritorno (neutro): l’apparecchio ed il cavo emettono
campi elettrici inferiori rispetto al caso di collegamento dell’interruttore, al neutro.
Con l’ausilio di un rilevatore di campi elettrici si può evidenziare la situazione nella quale il
campo è inferiore e, quindi, agire di conseguenza. Negli Stati Uniti, a questo scopo, sia le
spine degli apparecchi che le prese dell’impianto elettrico sono dotate di contatti e fori
morfologicamente diversi; in tal modo, il collegamento può avvenire solo nel modo corretto.
Circa la formazione dei campi elettromagnetici, da parte di installazioni elettriche, una drastica riduzione, circoscrizione o eliminazione dei campi stessi è ottenibile con i seguenti
accorgimenti:
• schermature.
• realizzazione e disposizioni particolari delle installazioni.
• disgiuntori.
Analizziamo queste misure singolarmente.
Schermature:
Un’opinione diffusa e, parimenti, errata consiste nel fatto che un decremento del campo
elettromagnetico sia ottenibile diminuendo il potenziale elettrico di un apparecchio. Da un
punto di vista tecnico questa strada è facilmente percorribile, stante l’esistenza di apparecchiature elettriche a tensione di esercizio pari a 6 V, 12 V, 24 V, mentre da un punto di
vista sanitario, nulla è più inutile: infatti, al diminuire della tensione di utilizzo, aumenta, a
parità di potenza assorbita, la corrente elettrica e il campo magnetico. Come sappiamo, il
campo magnetico, a differenza di quello elettrico, è difficilmente schermabile, (sia dal punto di vista tecnico che economico), e inoltre diventa più intenso all’aumentare della mutua
distanza dei cavi elettrici di alimentazione. Però, è possibile, allorquando si pianifica il progetto di un’abitazione, adottare semplici accorgimenti che consentono una riduzione notevole dei campi elettromagnetici. Per la situazioni abitative già esistenti, spesso disastrose
sotto questo punto di vista, non è difficile trovare cavi elettrici nelle pareti che, col passare
del tempo, hanno perso le loro capacità isolanti; questa circostanza favorisce la dispersione di correnti parassite nelle mura, con conseguente formazione di campi elettrici di notevole intensità. Quando si manifestano queste situazioni, è consigliabile rinnovare l’impianto
elettrico dotandolo di un’efficace messa a terra: se ciò non fosse, per qualsiasi motivo,
possibile, si possono tinteggiare le pareti con vernici a base di sostanze conduttrici le quali, tuttavia, offrono una schermatura solo per i campi elettrici. Per i campi magnetici, si
possono utilizzare materiali speciali ( ad es. mumetal ) reperibili presso negozi specializzati. Occorre tenere presente, comunque, che questi materiali non hanno efficacia del 100 %
e, quindi, il loro utilizzo deve essere limitato ai soli casi in cui non si presenta alternativa
tecnica e/o economica. Esistono, altrimenti, in commercio, delle coperte schermanti da
76
mettere sul letto per difendersi dai campi elettrici. In questo caso, bisogna fare molto attenzione al corretto uso di questa coperta: in primo luogo, bisogna assicurare la messa a
terra della coperta affinché questa risulti realmente efficace; bisogna, poi, fare molta attenzione alla provenienza, in quanto a localizzazione della sorgente, del campo elettrico poiché l’azione della coperta può risultare nulla o, addirittura, negativa nel caso in cui la fonte
di inquinamento ( ad es. una prolunga) si trovi sotto il letto, e la coperta schermante sopra
le persone che dormono. In questo caso, infatti, le linee di forza del campo elettrico saranno attirate dalla coperta, e il corpo dei malcapitati sarà investito da un intenso campo elettrico. Quando, invece, la sorgente del campo si trova al di sopra della coperta schermante,
il dormiente, che ovviamente riposa sotto la coperta, è in posizione neutra. In commercio
esistono, anche, cavi schermati che impediscono la formazione dei campi elettrici intorno
ad essi: l’utilizzo, insieme a questi cavi, di scatole di derivazione schermate, permette di
realizzare impianti che non irradiano campi elettrici all’interno dell’abitazione; ciò rappresenta un provvedimento efficace purché, ovviamente, non si utilizzino prolunghe che vanificherebbero lo sforzo tecnico ed economico sostenuto. Per le case già costruite si consiglia l’utilizzo di un disgiuntore di corrente ( vedi oltre ).
Realizzazione delle installazioni:
Qualora sia possibile, nella progettazione di un appartamento, pianificare l’impianto elettrico, sarà bene far passare i cavi elettrici solo in alcune pareti; ad esempio, nel caso di appartamenti comunicanti è consigliabile utilizzare le pareti comuni per il transito dei cavi elettrici, posizionando in prossimità delle mura libere le zone “vita” corrispondenti a:
• zona letto della camera matrimoniale
• zona letto della camera dei bambini
• zona soggiorno ove sarà collocato il divano
Ovviamente, tali zone dovranno essere sgombre da qualsivoglia apparecchiatura elettrica
che possa produrre inquinamento elettromagnetico. Si ricorda, inoltre, che gli apparecchi
andrebbero collegati alla rete in modo che il loro interruttore interrompa la fase diretta e
non il neutro dei cavi di alimentazione. In questo caso, infatti, il campo elettrico verrebbe
irradiato nello spazio coperto dalla lunghezza del filo di alimentazione, sino all’interruttore;
qualora, invece, l’interruttore agisse sul neutro, il campo elettrico irradierebbe lungo tutta la
lunghezza del conduttore di alimentazione dell’apparecchio. Per la soppressione dei campi
elettrici si possono utilizzare, altrimenti, cavi schermati.
Disgiuntori:
Nelle camere ove si pernotta è consigliabile l’installazione di un disgiuntore di corrente.
Questo dispositivo disalimenta, annullando la tensione elettrica, tutte le apparecchiature o
le prese collegate, quando non sono in funzione. Il potenziale elettrico viene ripristinato allorquando si infila la spina o si accende l’apparecchio. Viene, in questo modo, evitata la
produzione di campi elettrici e magnetici quando gli apparecchi non sono in funzione. Per
l’applicazione di questo tipo di protezione, la zona in questione deve possedere un alimentazione propria. In commercio esistono due tipologie di disgiuntore:
1. disgiuntori unipolari, collegati ad una sola fase. Poiché nella casa possono esistere circuiti non collegati al disgiuntore e, quindi, in tensione, potrebbero essere indotte, nei
circuiti collegati al disgiuntore, delle tensioni. Queste tensioni indotte dipendono dalla
mutua distanza tra circuito indotto e induttore e dal grado di collegamento a terra, di tali
circuiti. La presenza di un buon impianto di terra è, quindi, fondamentale in questo caso.
2. disgiuntori bipolari, collegati sia alla fase che al neutro.
In generale, sono da preferire disgiuntori unipolari. Bisogna curare, inoltre, molto bene
l’isolamento delle parti elettriche del disgiuntore, in quanto anche una piccola corrente di
dispersione può provocare un mancato funzionamento dell’apparecchio. Va segnalato,
poi, che non tutti i dispositivi elettrici possono essere inseriti in circuiti serviti da disgiunto77
ri; in particolare tutti quegli apparecchi che richiedono una bassa corrente all’atto
dell’innesco potrebbero, nel caso in cui tali correnti non raggiungessero la soglia di taratura del disgiuntore, non accendersi. Inoltre il disgiuntore non potrà funzionare se, alla rete
in cui questi sono collegati, vengono inseriti apparecchi che hanno un funzionamento continuato. E’ evidente, quindi, che sveglie elettriche, radiosveglie e qualsiasi altra apparecchiatura che necessita di un’alimentazione permanente non può essere presente in tali
luoghi.
Alla luce di tutte le situazioni prospettate è comunque importante, onde evitare di incorrere
in errori banali, chiedere la consulenza di un esperto che realmente inquadri la situazione
di inquinamento elettromagnetico e consigli le più idonee contromisure, (sia da un punto di
vista tecnico che economico), garantendo, al tempo stesso, l’efficacia delle soluzioni adottate.
13.-Conclusioni
Al termine di queste considerazioni è importante fare alcune riflessioni. La storia
dell’evoluzione tecnologica insegna che è, quantomeno, illusorio aspettarsi che i primi
passi verso un definitivo riconoscimento del problema, e susseguentemente verso la sua
risoluzione, vengano mossi dai diretti responsabili; il nucleare e la chimica ci danno, in tal
senso, un chiaro precedente. L’obiettivo costituito da un generale miglioramento della qualità della vita del cittadino, e dal raggiungimento di limiti espositivi così bassi da garantire
una reale difesa della salute, vedrà la sua consacrazione in tempi, probabilmente, non
brevi; tutto ciò anche, ma non soprattutto, per la complessità delle problematiche legate
all’inquinamento elettromagnetico.
Solo l’avvio di una seria, nonché organizzata, campagna di ricerche contribuirebbe, poi, a
fornire delle sicure verità scientifiche e a far luce laddove esistono problematiche ancora
irrisolte. E’ quindi fondamentale, come già evidenziato, il riconoscimento della questione
inquinamento elettromagnetico da parte di tutti gli attori coinvolti: governo, industria e cittadini.
Solo dopo, e sulla base dei risultati di questi studi, sarebbe possibile emanare normative
per la prevenzione e per la tutela della pubblica salute avviando, ove il caso lo richieda,
opportune azioni di bonifica.
Intanto l’industria potrebbe realizzare prodotti ed installazioni elettriche a ridotto impatto
elettromagnetico, oltre che ambientale. Concludiamo osservando che, non potendosi escludere, alla luce dei risultati scientifici oggi acquisiti, l’esistenza del rischio (in particolare
modo quello collegato ad alcune patologie tumorali) deve essere applicato il criterio di cautela in conformità al principio ALARA ( As Low As Reasonably Achievable ) dell’OMS, escludendo, così, l’esposizione della popolazione e dei lavoratori a radiazioni “ragionevolmente” evitabili.
Si auspica, inoltre, che al più presto vengano emanate leggi nazionali o, in attesa, regionali
che contemplino l’esposizione cronica della collettività e gli effetti, cancerogeni e non, generati dall’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza.
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81
PARTE SECONDA: LA SITUAZIONE NORMATIVA E L’INTERVENTO DEI GIUDICI
1. Le proposte di legge. (Disegno di legge Sen. Ripamonti e WWF Italia)
Introduzione
di Sara Fioravanti
L’inquinamento elettromagnetico e' diventato, negli ultimi anni, uno dei temi più dibattuti
sul piano nazionale ed internazionale e, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha definito una delle quattro problematiche per l’uomo del 2000.
L’origine dell’inquinamento elettromagnetico sta nel processo avviato dal dopoguerra ad
oggi e caratterizzato dall’esposizione a campi elettromagnetici di fortissima intensità derivante da: elettrodotti, cavi, antenne, computer, telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici a cui siamo tutti sottoposti quotidianamente.
Va detto innanzi tutto che manca nel nostro ordinamento una regolamentazione completa
e soddisfacente per la protezione dell’ambiente e la salute, infatti essa risulta essere assai
frammentaria e inadeguata. Tale inadeguatezza dipende senz’altro da due fattori sostanziali: il primo sorge dalla difficoltà di accettare le conoscenze scientifiche a riguardo, e il
secondo e' che parlare di inquinamento elettromagnetico significa parlare contemporaneamente di ambiente, salute e dei suoi risvolti sul sistema economico ed industriale.
A livello internazionale, non solo nell’opinione pubblica, ma anche negli ambienti scientifici,
si e' sollevata una diffusa preoccupazione e un vivo allarme per la salute riguardante gli
eventuali potenziali effetti associati ad un’esposizione incontrollata a tutti i tipi di campi
magnetici. Numerosi studi epidemiologici provenienti soprattutto da Stati Uniti, Svezia e
Danimarca hanno evidenziato l’aumento del rischio d’insorgenza di malattie tumorali per
coloro che abitano in corrispondenza di impianti per il trasporto di energia elettrica. Gli effetti delle radiazioni sulla salute possono essere a breve o a lungo termine. Gli effetti a
breve termine sono ormai assodati, mentre per quanto riguarda gli effetti a lungo termine
(effetti cancerogeni) non esiste ancora un giudizio definitivo. In proposito L’EPA (Environmental Protection Agency) ha evidenziato, sulla base di studi epidemiologici sugli adulti,
rischi statisticamente significativi associati a diverse patologie cancerogene, mentre l’IRPA
(International Radiation Protection Association) non ha ritenuto che tali risultati fossero
sufficienti per poter definire un limite di esposizione per il rischio tumorale.
Il dibattito resta aperto, ma nell’attesa che si addivenga ad una conclusione definita, molti
paesi europei hanno adottato misure cautelative a fronte di una prova scientifica sui rischi
per la salute derivanti da esposizione continuata e inconsapevole anche a bassissime frequenze.
Il Parlamento europeo, nella seduta del 5 maggio 1994 “Sulla lotta contro gli inconvenienti
provocati dalle radiazioni non ionizzanti”, ha ritenuto doveroso, sulla base della letteratura
scientifica dei vari paesi europei, incitare i paesi ad adottare normative sull’inquinamento
elettromagnetico e i suoi rischi sulla salute e sull’ambiente, muovendo da due principi base: quello della precauzione e il cosiddetto principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Il primo prevede che in caso di dubbio sui rischi si tratta di adottare
l’impostazione che consiste nel minimizzare detto rischio, e il secondo che, una volta fatta
la scelta tecnologica, l’esposizione alle radiazioni deve essere la più debole possibile.
Sulla scia di una politica più attenta a questo tema assai critico, e' stato presentato, il 22
luglio 1997, il seguente disegno di legge dal Sen Ripamonti e altri in collaborazione con il
WWF Italia. Tale disegno di legge riafferma il principio per il quale in assenza di certezza
sulla nocività e sui rischi derivanti da elettromagnetismo si debba procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini e l’ambiente considerati come diritti fondamentali dell’individuo e della collettività.
82
I primi articoli hanno portata generale e fissano dei nuovi limiti massimi di riferimento
dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Tali limiti sono indicati nell’allegato A e, per il
raggiungimento di una maggior tutela, comprendono tutte le fonti di inquinamento elettromagnetico e non distinguono tra alte o basse frequenze.
La parte successiva e' improntata sulla proposta di gestione “intelligente” del territorio e include quelle misure a tutela del paesaggio e delle aree di interesse artistico e storico che
rappresentano un aspetto importante e speculare della tutela della salute. Importante rilevare a tale proposito la proposta di modifica e adattamento dei piani regolatori ai nuovi impianti dell’introduzione della Valutazione d’Impatto Ambientale per tutti gli elettrodotti, nonché la creazione di consorzi tra gli esercenti emittenti e ripetitori per ridurre la presenza di
campi elettromagnetici sul territorio al minimo. Un articolo e' dedicato alla protezione
dell’avifauna e alla limitazione dei danni.
La competenza in materia e' stata conferita al Comune in attuazione di una politica di decentramento e confidando in un interesse locale alla tutela dell’ambiente e della salute, lasciando, comunque, un potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia dell’ente locale.
E' stata, inoltre, proposta la creazione di un’Autorità indipendente sull’elettromagnetismo
che svolga compiti di aggiornamento normativo, di promozione di studi epidemiologici e di
gestione di un fondo da utilizzare per le azioni di risanamento. La proposta di un termine
per la realizzazione di tali opere di risanamento, e' stata fissata al 2020, ritenendolo più
congruo e non utopistico.
La portata di questa proposta di legge prevede, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi, un’azione di informazione nei confronti della popolazione che, ignara e inconsapevole e' quotidianamente soggetta ai rischi derivanti dall’inquinamento elettromagnetico
così pericoloso nei suoi effetti.
Al momento della pubblicazione di questo dossier e' stata presentata alla Camera per
l’approvazione una proposta di legge sull’inquinamento elettromagnetico dal Sen. Vigni ed
altri ed e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto presentato dal Ministro
dell’Ambiente di concerto con i Ministri della Sanità e delle Comunicazioni che fissa i tetti
di radiofrequenza per la protezione dell’inquinamento elettromagnetico.
2.
LA
TUTELA
ELETTROMAGNETICI
PENALE
CONTRO
L’INQUINAMENTO
DA
CAMPI
di Luca Ramacci
Sost. Procuratore della Repubblica
Procura Circondariale di Venezia
Solitamente i fenomeni conseguenti a situazioni di inquinamento ambientale vengono individuati e valutati sotto gli aspetti chimici e microbiologici, mentre rivestono un aspetto secondario ed erano per lo più sottovalutate, fino a poco tempo addietro, quelle situazioni di
degrado ambientale non meno pericolose che conseguono a fenomeni di natura fisica.
Ci riferiamo all’inquinamento da rumore e da esposizione a campi elettromagnetici.
Quest’ultima rappresenta una delle forme più insidiose di inquinamento, spesso non tenuta nella dovuta considerazione non solo da quanti dovrebbero attivarsi per la limitazione ed
il controllo del fenomeno, ma anche dai semplici cittadini che sono spesso vittime ignare di
tali fattori ambientali la cui conoscenza è molto limitata.
Va anche detto che il panorama legislativo, fino a poco tempo addietro, non prevedeva
alcun rimedio per il contenimento e la repressione di tali fenomeni.
83
Solo recentemente l’attenzione del legislatore si è spostata, ad esempio, sul fenomeno
dell’inquinamento acustico, mediante l’emanazione della legge 447\95 (peraltro di difficoltosa attuazione) che non ha del tutto eliminato la necessità di ricorrere all’applicazione
dell’articolo 659 c.p. come avveniva in precedenza.13
Ancor meno il legislatore si é interessato del diverso e più grave fenomeno
dell’inquinamento da campi elettromagnetici.
Nonostante i numerosi studi che, come si vedrà in seguito, hanno evidenziato i rischi conseguenti all’esposizione a campi elettromagnetici, la disciplina della materia appare carente e, anche in questo caso, di difficile attuazione.
Deve però rilevarsi che, da parte della cittadinanza, il problema viene oggi maggiormente
avvertito anche grazie alla diffusione di studi effettuati da specialisti del settore ed alla
pubblicazione di numerosi articoli di stampa che hanno dato luogo, oltre che alla citata
sensibilizzazione della popolazione, anche alla formazione di comitati spontanei per la difesa della salute di nuclei di cittadini esposti a questa subdola forma di inquinamento
Non ultima deve essere segnalata la attività di numerose associazioni ambientaliste che
hanno alacremente operato per informare i cittadini dei rischi di cui si è detto e sensibilizzare le istituzioni affinché la materia venisse presa nella dovuta considerazione.
Premesso quanto sopra, appare pertanto opportuno individuare, seppure in modo sommario, quali siano i rischi conseguenti all’esposizione ai campi elettromagnetici evidenziati
dalla scienza medica ed i rimedi che l’attuale legislazione consente di adottare per reprimere o comunque limitare il fenomeno.
Occorre subito precisare che, nell’individuazione dei rischi, l’operatore del diritto dovrà
fondarsi esclusivamente sui risultati delle ricerche effettuate (traendo da questi le necessarie conclusioni) non disponendo della possibilità di accertare direttamente, nel caso concreto, la natura e l’intensità del fenomeno.
E’ dunque possibile affermare, sulla base delle conoscenze attuali, che l’esposizione a
campi elettromagnetici sia dannosa per la salute? Ed entro quali limiti?
La risposta al primo quesito non può che essere positiva.
Tratta questa prima conclusione, è il caso di verificare preliminarmente quali siano le origini del fenomeno individuate dagli esperti.
Va in primo luogo osservato che una parte della popolazione risulta esposta a campi elettromagnetici in conseguenza dell’attività lavorativa svolta.
Si pensi ad alcuni lavoratori dell’industria destinati a determinate operazioni con macchinari che determinano la formazione di campi elettromagnetici, ai lavoratori del settore delle
comunicazioni ed agli addetti, nel settore medico, ad alcune particolari terapie (marconiterapia, radarterapia etc.)
Questa fascia di popolazione appare tuttavia maggiormente tutelata dai rischi connessi
con l’esposizione prolungata per il fatto stesso che tali rischi sono in gran parte noti e,
conseguentemente, possono essere adottate adeguate misure di prevenzione, mentre il
lavoratore potrà essere reso edotto dei pericoli conseguenti alla attività svolta.
L’attività lavorativa è inoltre soggetta ad una speciale legislazione finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che presuppone, almeno in teoria,
l’effettuazione di numerosi controlli da parte degli organi all’uopo deputati.
Al contrario, il fenomeno dell’esposizione a tali fattori di rischio da parte della popolazione
non impegnata in particolari attività lavorative appare maggiormente preoccupante proprio
per il fatto che tali soggetti, per la loro condizione, non sono informati delle conseguenze
cui sono esposti.
13
Per un approfondimento sulle questioni inerenti l’inquinamento da rumore vedi L. RAMACCI “Inquinamento acustico: è ancora applicabile l’articolo 659 c.p. dopo l’entrata in vigore della legge 447\95?” in Il Nuovo Diritto n. 9\1996
pagg. 789 e ss.
84
Non va poi dimenticato che la popolazione civile esposta ai campi elettromagnetici si compone di individui che versano in condizioni fisiche tra loro non omogenee e vivono in ambienti diversi in differenti condizioni.
Tale fascia rilevante della popolazione subisce gli effetti di campi magnetici generati da
fonti diverse che possono essere individuate in apparecchiature elettriche di uso domestico (coperte elettriche, asciugacapelli etc.), elettrodotti e impianti destinati alla radiotrasmissione.
Anche in questo caso, per le sorgenti di campi elettromagnetici rappresentate delle apparecchiature di usve a fronte di una prova scientifica sui rischi per la salute derivanti da esposizione continuata e inconsapevole anche a bassissime frequenze.Il Parlamento europeo, nella seduta del 5 maggio 1994 “Sulla lotta contro gli inconvenienti provocati dalle radiazioni non ionizzanti”, ha ritenuto doveroso, sulla base della letteratura scientifica dei vari
paesi europei, incitare i paesi ad adottare normative sull’inquinamento elettromagnetico e i
suoi rischi sulla salute e sull’ambiente, muovendo da due principi base: quello della precauzione e il cosiddetto principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Il primo
prevede che in caso di dubbio sui rischi si tratta di adottare l’impostazione che consiste nel
minimizzare detto rischio, e il secondo che, una volta fatta la scelta tecnologica,
l’esposizione alle radiazioni deve essere la più debole possibile. Sulla scia di una politica
più attenta a questo tema assai critico, e' stato presentato, il 22 luglio 1997, il seguente disegno di legge dal Sen Ripamonti e altri in collaborazione con il WWF Italia. Tale disegno
di legge riafferma il principio per il quale in assenza di certezza sulla nocività e sui rischi
derivanti da elettromagnetismo si debba procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini e l’ambiente considerati come diritti fondamentali dell’individuo e
della collettività.I primi articoli hanno portata generale e fissano dei nuovi limiti massimi di
riferimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Tali limiti sono indicati nell’allegato A
e, per il raggiungimento di una maggior tutela, comprendono tutte le fonti di inquinamento
elettromagnetico e non distinguono tra alte o basse frequenze.La parte successiva e' improntata sulla proposta di gestione “intelligente” del territorio e include quelle misure a tutela del paesaggio e delle aree di interesse artistico e storico che rappresentano un aspetto importante e speculare della tutela della salute. Importante rilevare a tale proposito la
proposta di modifica e adattamento dei piani regolatori ai nuovi impianti dell’introduzione
della Valutazione d’Impatto Ambientale per tutti gli elettrodotti, nonché la creazione di consorzi tra gli esercenti emittenti e ripetitori per ridurre la presenza di campi elettromagnetici
sul territorio al minimo. Un articolo e' dedicato alla protezione dell’avifauna e alla limitazione dei danni.La competenza in materia e' stata conferita al Comune in attuazione di una
politica di decentramento e confidando in un interesse locale alla tutela dell’ambiente e
della salute, lasciando, comunque, un potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia
dell’ente locale.e' stata, inoltre, proposta la creazione di un’Autorità indipendente
sull’elettromagnetismo che svolga compiti di aggiornamento normativo, di promozione di
studi epidemiologici e di gestione di un fondo da utilizzare per le azioni di risanamento. La
proposta di un termine per la realizzazione di tali opere di risanamento, e' stata fissata al
2020, ritenendolo più congruo e non utopistico.La portata di questa proposta di legge prevede, anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi, un’azione di informazione nei confronti della popolazione che, ignara e inconsapevole e' quotidianamente soggetta ai rischi
derivanti dall’inquinamento elettromagnetico così pericoloso nei suoi effetti.Al momento
della pubblicazione di questo dossier e' stata presentata alla Camera per l’approvazione
una proposta di legge sull’inquinamento elettromagnetico dal Sen. Vigni ed altri ed e' stato
14
Rapp. ISTISAN 95\29 “Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50\60 Hz” a cura di P. COMBA, M.
GRANDOLFO, S. LAGORIO, A. POLICHETTI E P. VECCHIA, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
15
Rapp. ISTISAN 89\20 “Linee elettriche ad alta tensione: modalità di esposizione e valutazione del rischio sanitario”
a cura di M. GRANDOLFO, P. VECCHIA, P. COMBA.
85
approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto presentato dal Ministro dell’Ambiente di
concerto con i Ministri della Sanità e delle Comunicazioni che fissa i tetti di radiofrequenza
per la protezione dell’inquinamento elettromagnetico.2. LA TUTELA PENALE CONTRO
L’INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI di Luca Ramacci Sost. Procuratore
della RepubblicaProcura Circondariale di Venezia Solitamente i fenomeni conseguenti a
situazioni di inquinamento ambientale vengono individuati e valutati sotto gli aspetti chimici
e microbiologici, mentre rivestono un aspetto secondario ed erano per lo più sottovalutate,
fino a poco tempo addietro, quelle situazioni di degrado ambientale non meno pericolose
che conseguono a fenomeni di natura fisica.Ci riferiamo all’inquinamento da rumore e da
esposizione a campi elettromagnetici. Quest’ultima rappresenta una delle forme più insidiose di inquinamento, spesso non tenuta nella dovuta considerazione non solo da quanti
dovrebbero attivarsi per la limitazione ed il controllo del fenomeno, ma anche dai semplici
cittadini che sono spesso vittime ignare di tali fattori ambientali la cui conoscenza è molto
limitata.Va anche detto che il panorama legislativo, fino a poco tempo addietro, non prevedeva alcun rimedio per il contenimento e la repressione di tali fenomeni.Solo recentem
ente l’attenzione del legislatore si è spostata, ad esempio, sul fenomeno
dell’inquinamento acustico, mediante l’emanazione della legge 447\95 (peraltro di difficoltosa attuazione) che non ha del tutto eliminato la necessità di ricorrere all’applicazione
dell’articolo 659 c.p. come avveniva in precedenza._Ancor meno il legislatore si é interessato del diverso e più grave fenomeno dell’inquinamento da campi elettromagnetici.Nonostante i numerosi studi che, come si vedrà in seguito, hanno evidenziato i rischi
conseguenti all’esposizione a campi elettromagnetici, la disciplina della materia appare carente e, anche in questo caso, di difficile attuazione.Deve però rilevarsi che, da parte della
cittadinanza, il problema vi presenti nell’ambiente, la possibilità di risposta alterata
all’esposizione da parte di individui che assumono particolari farmaci etc.
Tali criteri, unitamente a quelli in precedenza indicati per distinguere i rischi sanitari cui sono esposti i lavoratori rispetto alla rimanente popolazione, hanno indotto all’adozione di limiti maggiormente restrittivi per questo ultimo gruppo di individui.
Le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sono state seguite in Italia da alcuni
studi sugli effetti biologici delle radiofrequenze.16
In altra occasione, si è ancora una volta fatto cenno ai rischi sanitari connessi con
l’esposizione a campi magnetici ad alta frequenza, chiarendo come l’esposizione medesima determini sicuramente un aumento della temperatura in tutto il corpo o in parte di esso
e come ciò possa interessare alcuni sistemi ed organi particolarmente sensibili a tale condizione quali il sistema nervoso centrale, i testicoli, il cristallino.
Lo studio evidenzia anche la circostanza che la scarsezza di studi epidemiologici sulla materia non consente una adeguata valutazione dei rischi “conseguenti all’esposizione a
campi di intensità inferiore a quella in grado di generare effetti termici”, che possono tutta-
16
Sugli effetti dannosi dei campi magnetici a bassa frequenza, vedi anche L.PARIS “Compatibilità ambientale delle linee elettriche: analisi del problema e soluzioni possibili” in Energia e Materie Prime n. 98 10\1994 pagg. 6 e ss.; P.
VECCHIA “Il ruolo delle considerazioni sanitarie nelle normative relative agli elettrodotti” ibid. pp.12 e ss.; P.
COMBA “Esposizione a campi magnetici a 50 Hz: recenti acquisizioni della ricerca epidemiologica” Rel. Al Convegno
Nazionale Ass. Italiana protezione contro le radiazioni, Trieste 27\9\95
17
Rapporto ISTISAN 89\29 “Linee guida e limiti di esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza raccomandati dall’IRPA nell’intervallo di frequenze da 100 Khz a 300 Ghz” a cura di M. GRANDOLFO e L. RAGANELLA.
Tale rapporto consiste nella traduzione, non ufficiale, della versione definitiva delle linee guida proposte dall’IRPA (International Radiation Protection Association). La prima versione era stata tradotta, sempre a cura dell’Istituto Superiore
di Sanità, nel Rapporto ISTISAN 87\21.
18
Vedi per tutti: B. SAIA e C. ZANETTI “Un rischio emergente per la popolazione: le radiazioni non ionizzanti” in
Scienza e Governo, gennaio 1995 pp. 25 e ss. Cui si rinvia anche per i richiami bibliografici.
86
via essere adeguatamente contrastati attraverso l’adozione dei valori limite raccomandati
dall’IRPA.19
Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare pertanto evidente come possa ormai
ritenersi ampiamente dimostrata la sussistenza di effetti biologici negativi conseguenti
all’esposizione a campi elettromagnetici sia ad alta che a bassa frequenza.
E’ infatti certo che gli studi solo sommariamente richiamati in precedenza, eliminano ogni
dubbio sulla gravità del problema.
Ma all’allarme che tale stato di cose giustamente suscita nella popolazione, non corrisponde una adeguata risposta del legislatore.
Come si vedrà, infatti, le norme che regolano la materia appaiono frammentarie e di difficile attuazione e, per quanto attiene all’inquinamento elettromagnetico da emissioni ad alta
frequenza, quasi del tutto inesistenti.
Non va poi sottaciuto che l’eventuale tentativo di regolamentare in modo rigoroso la materia dell’inquinamento elettromagnetico, prevedendo anche l’applicazione di sanzioni penali,
andrebbe ad incidere su interessi economici di rilevante entità ed incontrerebbe senz’altro,
come già avvenuto in passato per altre norme di tutela ambientale, una strenua resistenza
seguita poi da soluzioni che sacrificano l’incolumità dei cittadini e l’integrità dell’ambiente a
favore degli interessi economici di pochi soggetti.
Inoltre, occorre ricordare che i danni all’ambiente causati dagli impianti-sorgente di campi
elettromagnetici non riguardano in modo esclusivo la salute dei cittadini. La costruzione di
questi impianti, spesso di notevoli dimensioni, determina infatti anche un considerevole
impatto ambientale sotto il profilo urbanistico-paesaggistico con conseguente nocumento
all’originario assetto del territorio.
Detto questo, occorre dunque verificare quali strumenti offra la vigente normativa per contrastare il fenomeno e se sia possibile il ricorso all’applicazione di norme del codice penale
per sopperire alla carenza di leggi speciali, come già è avvenuto per quanto riguarda
l’inquinamento acustico cui si è fatto cenno in precedenza.
Anche in questo caso dovranno essere tenuti distinti gli aspetti connessi all’inquinamento
da campi magnetici a bassa frequenza da quelli riguardanti i campi a radiofrequenza anche se, come si vedrà, la soluzione offerta dal codice penale per reprimere entrambi i fenomeni è la stessa.
Con riferimento ai campi a bassa frequenza si rinvengono alcune norme statali e regionali.
Il D.P.C.M. 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”20 stabilisce i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici in aree in
cui gli individui trascorrono parte significativa oppure ragionevolmente limitata della giornata (articolo 4).
In esso vengono anche indicate le distanze minime che devono intercorrere tra gli elettrodotti di grande portata ( tra i 132.000 e i 380.000 Volt) ed i fabbricati, siano essi adibiti o
meno ad abitazione (articolo 5).
Il decreto è stato poi integrato con le disposizioni del successivo D.P.C.M. 28\9\1995 che
fornisce le norme procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23\4\1992 relativamente agli elettrodotti. Il D.P.C.M. in questione disciplina la prima fase di attuazione del D.P.C.M. del
1992 ed indica come termine per il completamento delle azioni di risanamento il
31\12\2004.
Già in precedenza era stata però riconosciuta la necessità di apportare modifiche al regolamento di esecuzione della legge 28\6\1986 n. 339 (approvato con decreto
interministeriale 21\3\1988 n. 449) tenendo conto per la prima volta dei “possibili effetti
19
P.COPPI e G.SGORBATI “Troppe antenne in città” in Ambiente n. 8\1994 pp. 52 e ss.
In G.U. n. 104 del 6\5\1992 pag. 5 e ss. Il D.P.C.M. trova fondamento nell’articolo 4 Legge 23\12\1978 n. 833 e
nell’articolo 2 Legge 8\7\1986 n. 349 che stabiliscono le competenze in tema di fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni ed i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica
contemplando, quindi, anche l’inquinamento da campi elettromagnetici.
87
20
riale 21\3\1988 n. 449) tenendo conto per la prima volta dei “possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree”.
A tale proposito venivano fissate, con D.M. 16\1\1991 dal Min. Lavori Pubblici21, nuovi criteri per l’individuazione dell’altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili
(articolo 2.1.05) e delle distanze di rispetto dai fabbricati (articolo 2.1.08). I limiti imposti
con tale decreto verranno poi modificati con il D.P.C.M. 23\4\1992 di cui si è detto in precedenza.
La possibile influenza negativa sulla salute dei cittadini dei campi elettromagnetici a bassa
frequenza è stata presa in considerazione anche dalla normativa regionale.
In particolare, la Regione Veneto ha emanato al L.R. 30\6\1993 n. 27 avente ad oggetto la
“Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.22
Tale intervento legislativo ha introdotto disposizioni maggiormente restrittive rispetto a
quelle contemplate dalla normativa statale ed è stato sottoposto a successive modifiche
che ne hanno posticipato i tempi di applicazione.
Secondo dichiarazioni rilasciate recentemente agli organi di stampa dai responsabili del
settore, sembrerebbe tuttavia che la Regione Veneto intenda rendere operativa la legge
appena richiamata entro il 1997.
La predetta legge regionale se però da un lato fornisce maggiori garanzie di tutela della
pubblica incolumità con l’imposizione di norme più severe (la cui emanazione non ha mancato di suscitare polemiche), dall’altro rappresenta un chiaro esempio della inadeguatezza
delle disposizioni regionali in tema di protezione ambientale.
Come é avvenuto anche per altre materie attinenti alla tutela dell’ambiente, l’emanazione
di norme in ambito regionale può far sì che solo in alcune regioni esista una specifica disciplina, mentre possono essere promulgate leggi tra loro contrastanti o non coincidenti
appieno, nella pratica, con la normativa statale con la conseguenza che la medesima materia viene disciplinata in modo disomogeneo.
Non risulta inoltre che altre Regioni abbiano introdotto disposizioni riguardanti gli effetti dei
campi elettromagnetici a bassa frequenza.
Vediamo ora quali disposizioni si rinvengono nell’ordinamento con riferimento ai fenomeni
di inquinamento elettromagnetico da campi ad alta frequenza.
Va detto in primo luogo che non esistono disposizioni statali che disciplinino le emissioni di
campi elettromagnetici di tale tipo.
Mentre altri Stati hanno regolamentato la materia, in Italia l’argomento sembra quasi del
tutto ignorato dal legislatore statale.
Si segnala infatti soltanto il Decreto Legislativo 4\12\1992 n. 47623 che prende genericamente in considerazione gli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o
il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti
nell’ambiente. Con detto decreto vengono fissati i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo (articolo 2 comma primo)
mentre nessun cenno viene fatto alle possibili conseguenze sulla salute dei cittadini, cosicché l’ambito di applicazione rimane limitato ai disturbi di natura tecnica ed alle interferenze in genere.
Maggiore attenzione viene invece prestata anche in questo caso dalle Regioni che, in più
occasioni, hanno emanato disposizioni riguardanti la protezione della popolazione dalle
esposizioni da campi elettromagnetici ad alta frequenza.
21
In G.U. n. 40 del 16\2\1991 pag. 8 e ss.
In G.U. n. 5 del 5\2\1994 Serie spec. N. 3
23
“Attuazione della direttiva 89\336\CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92\31\CEE del Consiglio
del 28 aprile 1992” in G.U. n. 289 del 9\12\1992 pag. 18 e ss.
88
22
La regione Piemonte, con Legge 23\1\1989 n.624 denominata “Nuova disciplina in materia
di teleradiocomunicazioni” prende in considerazione, nell’articolo 2, gli aspetti inerenti alla
tutela sanitaria ed ambientale con riferimento alle emissioni provenienti da impianti per le
teleradiocomunicazioni.
In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale dell’11\4\1989 n. 173-2799025 sono stati fissati i criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio, da parte del Presidente della Giunta Regionale, dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1 L.R. 6\1989 per
l’installazione o modifica degli impianti.
Detti criteri tengono conto dei rischi conseguenti all’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici generati dagli impianti.
La Regione Lazio, con L.R. 11\9\1989 n. 56 “Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi”26, ha perseguito lo scopo di “tutelare la salute della popolazione sottoposta
all’irradiamento da onde elettromagnetiche e di salvaguardare il patrimonio ambientale e
naturale” regolamentando gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio
(art.1).
Di contenuto analogo è la L.R. Abruzzo 4\6\1991 n. 20 avente ad oggetto “Normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da onde elettromagnetiche”, successivamente modificata dalla L.R. 11\2\1992 n.1227.
Anche la Regione Veneto ha legiferato in materia con la L.R. 9\7\1993 n.29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per telecomunicazioni”.28
Inoltre molte Regioni, pur non disciplinando direttamente la materia, hanno tenuto conto in
altre leggi dell’esistenza del fenomeno.
Ad esempio, nella istituzione delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA) sono state inserite, tra le attività delle agenzie medesime, quelle in materia di protezione dell’ambiente contro le radiazioni ed i campi elettromagnetici.29
Verificato, seppure sommariamente, lo stato attuale della legislazione statale e regionale
in materia, va detto che, recentemente, in Parlamento è stato per la prima volta preso in
considerazione il problema inerente agli effetti sulla salute dei campi ad alta frequenza.
Con una risoluzione adottata nella seduta del 17\10\1995 la Commissione Ambiente della
Camera ha infatti riconosciuto le carenze legislative in materia di inquinamento da campi
elettromagnetici ed ha formulato una serie di importanti osservazioni.
In particolare, si è dato atto del fatto che il problema dell’inquinamento elettromagnetico,
segnalato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le quattro principali emergenze del
mondo contemporaneo, è ormai particolarmente avvertito a livello mondiale e che i rischi
conseguenti all’esposizione a campi elettromagnetici sono ormai riconosciuti in numerosi
studi scientifici.
Viene anche rilevato come la legislazione nazionale vigente prenda in considerazione esclusivamente gli ambienti abitativi e gli ambienti esterni (con esclusione degli ambienti di
lavoro) e le esposizioni a campi a bassa frequenza ignorando, invece, quelli ad alta frequenza.
Dimostrando una adeguata conoscenza del problema, si osserva anche, come rilevato in
precedenza, che le norme emanate prendono in considerazione esclusivamente gli effetti
acuti conseguenti all’esposizione e non quelli cronici.
Nel sottolineare, infine, la necessità di adottare le massime cautele proprio in ragione del
fatto che le conoscenze attuali non consentono di valutare in modo preciso i rischi conseguenti all’esposizione ( a tale proposito viene anche richiamata la risoluzione approvata il
24
In G.U. 7\10\89 n. 40 pag. 15 e ss.
In B.U. Regione Piemonte n. 21 del 24\5\1989
26
In Suppl. Ord. N.1 al B.U. Reg. Lazio n. 27 del 30\9\1989
27
In G.U. 20\6\1992 n.24, Serie Spec. N. 3
28
In G.U. 5\2\1994 n.5, Serie Spec. N. 3
29
Vedi, ad esempio, L.R. Toscana. 18\4\1995 n. 66, L.R. Valle D’Aosta 4\9\1995 n. 41
89
25
5\5\1994 dal Parlamento Europeo30) viene definita “paradossale” la situazione determinata
con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 28\9\1995 che ha di fatto sospeso l’applicazione del
precedente D.P.C.M. 23\4\1992.
Premesse tali considerazioni, la Commissione Ambiente della Camera ha impegnato il
Governo all’adozione di concreti interventi quali la predisposizione di un quadro normativo
adeguato che tenga conto dei dati scientifici acquisiti, la pianificazione di interventi atti a
ridurre le esposizioni, la previsione di particolari accorgimenti e cautele nella costruzione di
nuove linee elettriche e la predisposizione di ulteriori ricerche scientifiche finalizzate alla
completa conoscenza del fenomeno.
E’ auspicabile che a tale importante presa di posizione facciano seguito efficaci interventi
legislativi che perseguano gli scopi indicati dalla Commissione anche se l’esperienza relativa alle disposizioni già in vigore non lascia molto spazio a previsioni ottimistiche.
In ogni caso, la necessità di tutelare in modo adeguato i cittadini dai rischi conseguenti
all’esposizione dei campi elettromagnetici rende necessario individuare, nelle disposizioni
attualmente in vigore, gli strumenti adeguati per raggiungere lo scopo.
Più precisamente, in mancanza di norme specifiche si dovrà verificare se, tra le disposizioni esistenti, ve ne siano di riferibili al fenomeno in questione.
Va subito detto che la ricerca deve essere limitata ai casi di generica esposizione dei cittadini poiché, come si è in precedenza accennato, è questo l’aspetto più rilevante del problema trattandosi di esposizione a rischio di soggetti il più delle volte inconsapevoli.
Ben diversa è invece la situazione rispetto ai rischi derivanti da apparecchiature domestiche, sottoposte a verifiche e controlli in forza di altre disposizioni di legge e determinanti
situazioni di pericolo facilmente risolvibili mediante semplici accorgimenti.
Analogo discorso deve essere fatto, sempre per le ragioni già illustrate, con riferimento ai
rischi cui sono esposte determinate categorie di lavoratori, trattandosi per lo più di soggetti
informati dei rischi specifici e tutelati, seppure indirettamente, da specifica normativa antinfortunistica.
Ristretto il campo di ricerca, resta da vedere quali strumenti siano rinvenibili
nell’ordinamento per fornire adeguata tutela ai cittadini.
Deve premettersi che la materia, ad un sommario esame delle decisioni giurisprudenziali,
non risulta essere stata trattata in modo approfondito.
L’assenza di una disciplina organica del settore ha evidentemente determinato tale lacuna.
Ci si trova, in pratica, in una situazione in cui l’assenza di precedenti noti determina nel cittadino ed in qualche modo anche nell’interprete, una evidente incertezza.
Fino ad oggi i principali interventi contro i rischi conseguenti a quello che, nel linguaggio
giornalistico, viene indicato come “elettrosmog” sono stati effettuati ad opera di comitati di
cittadini sorti spontaneamente per opporsi alla costruzione di elettrodotti di notevoli dimensioni.
Tali gruppi di pressione, così come le associazioni ambientaliste, hanno una notevole influenza sull’opinione pubblica, rappresentando un efficace strumento di sensibilizzazione.
Possono inoltre garantire assistenza legale e tecnica ai singoli cittadini e rappresentare le
loro ragioni innanzi ad autorità, enti pubblici ed altri interlocutori.
Sempre con riferimento alla costruzione di linee elettriche si è spesso fatto ricorso alla giustizia civile instaurando procedimenti ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. al fine di tutelare in via
d’urgenza il diritto alla salute dei residenti in prossimità di linee elettriche in fase di realizzazione31.
30
Osserva la Commissione Ambiente che in tale risoluzione viene tra l’altro sottolineato come “le difficoltà di evidenziare una relazione dose\effetto che permetta di calcolare l’effetto dei campi elettromagnetici non impedisce di adottare
misure legislative volte a creare un sistema di limitazione all’esposizione dei lavoratori e del pubblico”.
31
Si veda ad es. Pretura di Pietrasanta Ord. 8\11\1986. Negli anni successivi altri giudici di merito hanno però respinto,
con varie motivazioni, ricorsi di contenuto analogo presentati da singoli cittadini sul presupposto dell’insussistenza del
nesso di causalità tra esposizione ai campi elettromagnetici e danni alla salute (V. ad es. Pret. La Spezia ord.
90
Anche il ricorso alla giustizia amministrativa può essere validamente utilizzato per far rilevare eventuali vizi di provvedimenti autorizzatori o di altro tipo emanati dalla pubblica amministrazione.
La stessa pubblica amministrazione, inoltre, in applicazione della normativa statale o regionale in precedenza citata ovvero attraverso i comuni strumenti offerti dall’ordinamento,
può adottare provvedimenti finalizzati a tutelare, seppure in via non diretta, la salute dei
cittadini.
A tale proposito vale la pena di richiamare, a titolo di esempio, il provvedimento adottato
dal Sindaco di Baone (provincia di Padova) allo scopo di limitare le conseguenze
dell’inquinamento da campi elettromagnetici ad alta frequenza riscontrato a seguito di mirate indagini32.
Con il provvedimento richiamato l’amministrazione comunale, preso atto dei rilevamenti effettuati dall’ULSS competente e considerato il pericolo conseguente all’esposizione a
campi elettromagnetici (in quel caso generato dagli impianti ricetrasmittenti ubicati sul
Monte Cero), ha inibito l’accesso e la sosta con le modalità indicate nell’ordinanza ad
un’area esattamente individuata ubicata in prossimità degli impianti pericolosi, predisponendo contemporaneamente la delimitazione dell’area mediante la collocazione di opportuni segnali e transenne.
Il provvedimento richiamato rappresenta soltanto una delle possibilità fornite alle amministrazioni locali per contenere, in caso di necessità ed urgenza, il fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico.
La soluzione adottata dal comune veneto, peraltro, consente di applicare, nel caso in cui
venisse accertata la violazione del disposto dell’ordinanza, la sanzione penale prevista
dall’articolo 650 c.p.
Sono infatti evidenti le ragioni di tutela di salute pubblica che determinano l’adozione di un
provvedimento sindacale avente siffatto contenuto.
Va infine ricordato che alcune tra le leggi regionali in precedenza richiamate prevedono, in
caso di violazione di specifiche disposizioni, l’irrogazione di sanzioni amministrative.
Come si è visto, anche in assenza di una normativa specifica esistono strumenti adeguati
per porre rimedio ai fenomeni di inquinamento da campi elettromagnetici.
La possibilità di applicare sanzioni penali, come nel caso in precedenza indicato, ovvero
quando, nonostante sia accertata una situazione di pericolo, venga omessa l’adozione di
adeguati provvedimenti (nel qual caso potrebbero configurarsi a carico dei pubblici amministratori le ipotesi di reato previste, ad esempio, dagli articoli 323 o 328 c.p.) rappresenta
una ulteriore garanzia per una valida difesa dell’integrità fisica dei cittadini.
La situazione appena prospettata rende evidente quanto sia necessaria una sollecita definizione dell’intera materia attraverso l’introduzione di strumenti legislativi veramente efficaci che tengano nella dovuta considerazione i pericoli conseguenti all’esposizione.
E’ in particolar modo necessario che tali norme siano di facile comprensione ed attuazione
e che prevedano sanzioni che costituiscano effettivamente un valido deterrente.
Troppo spesso, infatti, le disposizioni in tema di reati ambientali sono di contenuto ambiguo e prevedono sanzioni amministrative di minima entità che, il più delle volte, devono
essere applicate proprio da quelle amministrazioni che maggiormente si segnalano per
l’inerzia nei controlli. In alcuni casi, poi, dette disposizioni sembrano emanate con il chiaro
intento di rimettere in discussione un’intera materia dopo l’intervento chiarificatore della
giurisprudenza (gli esempi delle modifiche alla “legge Merli” e delle disposizioni in tema di
riutilizzo dei “residui” sono sotto gli occhi di tutti).
29\12\1989; Pret. Lucca ord. 5\3\1990; Pret. Pordenone 10\3\1990; Pret. Treviso - Sez. Montebelluna ord. 3\8\1990;
Pret. Treviso - Sez. Castelfranco ord. 8\6\1990).
32
Ordinanza n. 85 del 5\10\1990
91
Il ricorso alla sanzione penale non risolve, però, il problema se ad esso non si accompagna l’emanazione di disposizioni finalizzate all’eliminazione o comunque al contenimento
dei fenomeni di inquinamento.
Il giudice penale interviene infatti quando il reato è già stato consumato quando, cioè, i
danni all’ambiente hanno già prodotto i loro effetti.
Con particolare riferimento alle norme penali, deve dirsi che, in tema di inquinamento elettromagnetico, i contributi della giurisprudenza sono molto limitati.
L’unico precedente di rilievo33 ha infatti come tema la conformità della collocazione di elettrodotti di grandi dimensioni con la normativa urbanistica ritenendo configurabile la violazione prevista dall’articolo 20 lettera a) Legge 28\2\1985 n. 47.
La questione trattata riguarda però solo indirettamente il problema che qui interessa ma è
comunque importante perché prende in esame un altro aspetto rilevante rappresentato
dall’impatto ambientale causato dalla collocazione degli impianti.
Oltre al precedente giurisprudenziale sopra richiamato, non se ne rinvengono altri anche
se si hanno notizie di indagini da parte di alcune Procure Circondariali.
In particolare, la Procura Circondariale di Venezia ha promosso accertamenti, su tutto il
territorio di competenza, per verificare la presenza di fenomeni di inquinamento da campi
elettromagnetici ad alta e bassa frequenza ovvero di situazioni di pericolo in genere aventi
la stessa origine.
A tale scopo si é disposta l’acquisizione di informazioni tramite il Nucleo di Tutela Ambientale istituito presso la Sezione di Polizia Giudiziaria e riguardanti notizie su malattie o morti
sospette di soggetti esposti a campi elettromagnetici.
A tale attività segue l’acquisizione di documentazione clinica e l’individuazione delle caratteristiche dell’impianto-sorgente allo scopo di far espletare, in un momento successivo,
consulenze tecniche medico-legali e misurazioni dell’intensità dei campi elettromagnetici.
L’interessamento della magistratura milanese a seguito di esposti presentati da cittadini,
ha indotto invece gli enti competenti ad effettuare un monitoraggio di alcune zone della città al fine di valutare l’intensità dei campi elettromagnetici generati da impianti di radiotrasmissione.34
Le inchieste penali cui si è fatto cenno non riguardano però l’individuazione di reati specifici ma soltanto la consistenza del fenomeno in determinate aree per una successiva valutazione.
Si vedrà in seguito quali violazioni potrebbero a nostro avviso ipotizzarsi quando venga
riscontrata una situazione di pericolo.
Un diverso discorso deve essere fatto per quanto riguarda invece le conseguenze sulla
salute di singoli soggetti derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Se a seguito di tale esposizione vengono riportate lesioni può infatti ipotizzarsi il reato previsto dall’articolo 590 c.p., in caso di decesso può applicarsi invece, come è logico,
l’articolo 589 c.p.
Va comunque segnalata la difficoltà rappresentata dalla individuazione del nesso di causalità, non essendo agevole dimostrare in modo convincente la dipendenza delle lesioni o
della morte dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
La sussistenza del nesso di causalità potrà comunque essere dimostrata mediante il ricorso a consulenza tecnica o perizia medica nella fase delle indagini preliminari disposta direttamente dal Pubblico Ministero nel primo caso o dal G.I.P. nel secondo, mediante incidente probatorio.
L’attuale stato delle conoscenze in materia, sinteticamente documentato in precedenza,
induce a ritenere possibile l’esatta individuazione, da parte di medici esperti del settore,
dell’esposizione a campi elettromagnetici come causa dell’evento lesivo.
33
34
Pret. Pietrasanta 23\2\1987, imp. Balli
Tale informazione si ricava in P. COPPI e G. SGORBATI, op. cit.
92
A tale conclusione sono recentemente giunti i periti nominati nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura Circondariale di Rimini e conclusosi con il rinvio a giudizio di alcune persone per il reato di lesioni colpose.
I periti nominati in sede di incidente probatorio hanno evidenziato infatti la dipendenza delle patologie lamentate dai querelanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati da
un elettrodotto.
In particolare, le numerose patologie riscontrate riguardano crisi di cefalea e malessere,
astenia, sindrome vertiginosa, insonnia etc.
Con particolare riferimento alle lesioni colpose, occorre poi precisare che la concreta perseguibilità del reato è limitata dai termini imposti dal codice per la presentazione della querela.
Quanto all’individuazione dell’elemento soggettivo del reato, va segnalato che la sua sussistenza potrà essere agevolmente dimostrata nel caso in cui risultino non osservate le disposizioni dettate dalle leggi statali e regionali che regolano la materia, ovvero attraverso i
normali criteri forniti da ormai consolidati orientamenti di dottrina e giurisprudenza.
Le indicazioni sulle cautele da adottare fornite dalle leggi predette costituiscono dunque un
valido ausilio per la individuazione della responsabilità penale di quanti sono chiamati ad
osservarle.
Come si è accennato in precedenza, il ricorso alle disposizioni degli articoli 589 e 590 c.p.
pur costituendo un valido deterrente, non risolve, di fatto, il problema.
Attraverso l’applicazione di tali disposizioni si perseguono infatti condotte che hanno già
determinato effetti dannosi e, fintanto che tali effetti non si siano verificati, eventuali comportamenti in contrasto con la normativa richiamata o con elementari norme di prudenza
rimangono non perseguibili.
Appare dunque necessario verificare se sia possibile, mediante il ricorso alle altre disposizioni del codice penale, reprimere condotte illecite prima del verificarsi di danni irreparabili
alla salute delle persone.
A tale proposito, sembrano utilizzabili gli articoli 674 e 675 c.p.
Avevamo sostenuto in passato35 che l’applicazione di tali disposizioni appariva difficoltosa
per innegabili problemi di tassatività, rappresentati dal fatto che gli articoli in questione erano stati formulati in altra epoca, per scopi diversi e non prevedevano espressamente i
casi in esame.
Tuttavia, tenuto conto dei contributi forniti dalla dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza,
deve ormai ritenersi notevolmente ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo 674 c.p. in
particolare.
Alla luce dei criteri di interpretazione così forniti, sembra possibile ricorrere all’applicazione
delle disposizioni richiamate anche per perseguire fatti illeciti riguardanti le emissioni di
campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza.
Prima di affrontare le questioni di diritto conseguenti al ricorso alle norme sopra citate, appare opportuno formulare alcune osservazioni.
Il ricorso alla applicazione degli articoli 674 e 675 c.p. non risulta sia stato ancora effettuato. Da un sommario esame non si riscontrano infatti precedenti noti, anche se alcune Procure sembra stiano considerando il problema.
E’ quindi possibile che trascorra un considerevole lasso di tempo prima che tale orientamento possa trovare concreta attuazione.
Inoltre, l’utilizzazione degli articoli 674 e 675 c.p. potrebbe ovviamente essere ritenuta in
ogni caso inammissibile.
Al contrario, la formazione di consolidati orientamenti potrebbe indurre all’emanazione di
leggi che disciplinino la materia in modo tale da rendere inutile, in applicazione del principio di specialità, il ricorso alle disposizioni del codice penale.
35
L.RAMACCI - O. VILLONI “Reati ambientali e indagini di Polizia Giudiziaria” , Rimini 1993 pag. 177
93
Tale ultima soluzione appare auspicabile sempreché, nella formulazione delle nuove norme, l’interesse primario della tutela della salute non venga sacrificato per favorire interessi
politici, economici o di altro tipo come già avvenuto nel recente passato con la legge
319\76 ed i numerosi decreti in tema di riutilizzo dei residui cui si é fatto cenno in precedenza.
Infine, non va dimenticato che l’autorità giudiziaria penale può ricorrere al sequestro degli
impianti. L’applicazione di tale istituto, come si dirà in seguito, deve essere effettuata con
la massima attenzione e tenendo conto delle possibili conseguenze.
Date tali premesse, occorre individuare ora quale sia l’ambito di applicazione delle disposizioni penali sopra richiamate.
Come è noto, gli articoli 674 e 675 c.p. sono collocati tra le contravvenzioni concernenti
l’incolumità pubblica in generale e, in particolare, tra le contravvenzioni concernenti
l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
In particolare, con la contravvenzione prevista dall’articolo 674 c.p. viene punito il gettare o
versare in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso cose
atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone ovvero il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti.
Va subito detto che la parte della disposizione che qui interessa è la prima, non potendo
ovviamente rientrare la propagazione di onde elettromagnetiche tra le emissioni di vapori
fumi e gas neppure ricorrendo all’ampia interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione
che, recentemente, ha inserito anche gli odori molesti tra le emissioni vietate36.
Diversamente, la prima parte della disposizione sembra applicabile al caso in esame.
L’elemento materiale del reato si concretizza infatti nel “gettare” o “versare” le cose di cui
si è detto in precedenza.
Mentre l’atto del “versare” è chiaramente riferito ai liquidi ed alle sostanze ad essi assimilabili (sabbie, polveri etc.) che possono comunque essere versate, il “gettare” riguarda invece le cose solide o, in ogni caso, aventi diversa consistenza.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza il getto può avvenire in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.
A titolo di esempio, può ricordarsi che sono stati ritenuti integrati gli estremi del reato con
riferimento allo sparo in luogo abitato con un fucile ad aria compressa37, al getto di sostanze anticrittogamiche su campì agricoli da un elicottero senza evitare o contenere il fenomeno della “deriva”38 mentre, più recentemente, si è affermato che “il concetto di gettare o
versare di cui all’articolo 674 c.p. va interpretato estensivamente fino a comprendere la diffusione, comunque, di polvere nelle aree circostanti” e ciò con riferimento al fatto determinato dagli esercenti un’attività di produzione di calcestruzzo che avevano omesso di asfaltare i piazzali di manovra dei veicoli39.
Come si è visto, il concetto di getto è molto ampio e, soprattutto, non prevede le modalità
con le quali il getto deve essere effettuato.
Non viene fornita in particolare, alcuna indicazione sui principi fisici in forza dei quali il getto deve avvenire (ad esempio, caduta per gravità, spinta meccanica, lancio manuale etc.)
né sulla traiettoria che la cosa gettata deve compiere.
Si è osservato in dottrina che “il getto ed il versamento possono essere diretti ed indiretti;
possono essere attuati con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi tempo: con spinta dall’alto in
basso, dal basso in alto ovvero orizzontalmente; da un punto fisso o mobile, come da un
treno, da una vettura in corsa, ecc.”40
36
Vedi ad es. Cass. Sez. III 21\12\94, Rinaldi
Cass. Sez. VI 15\12\1970, Lopez ed altre succ. conf.
38
Pret. Alba 8\6\1967 in Giur. Piemontese 87, 783
39
Cass.Sez.I 11\4\1995, Tinarelli
40
Così G. SABATINI voce “Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)” in Novissimo Dig. It.
94
37
Tale indeterminatezza induce a ritenere che possa rientrare nel concetto di getto anche
l’emissione di onde elettromagnetiche attraverso elettrodotti, impianti di radiotrasmissione
o altri impianti.
E’ infatti indubbio che la diffusione in un’area circostante di radiazioni elettromagnetiche
secondo i principi fisici che la regolano, possano qualificarsi come vero e proprio “getto”.
Ma le onde elettromagnetiche possono essere considerate “cose” ai fini dell’applicazione
della disposizione in esame?
Anche in questo caso sembra possibile una risposta positiva.
L’utilizzazione del termine “cosa” da parte del legislatore sembra volutamente generico e
finalizzato a rendere più ampio possibile l’oggetto del versamento o del getto.
Sembra dunque che requisito principale della “cosa” contemplata dall’articolo 674 c.p. sia
l’attitudine ad offendere imbrattare o molestare le persone poiché è su tale caratteristica
che è orientata l’attenzione del legislatore più che sul mezzo attraverso il quale il reato
viene perfezionato.
Secondo la dottrina41 “cosa” con riferimento alla norma in esame “è termine giuridico comprendente ogni genere (solida, liquida, fluida, animata, inanimata ecc.)”.
Del resto, da un punto di vista naturalistico, l’energia elettromagnetica può senz’altro qualificarsi come “cosa” avendo una sua individualità fisica, essendo suscettibile di misurazione
e di utilizzazione per gli scopi più diversi.
A tali osservazioni potrebbe obiettarsi che la legge penale, con particolare riferimento alle
“energie” (tra le quali possono senz’altro comprendersi i campi elettromagnetici), ha dovuto espressamente equiparare queste ultime alle “cose mobili” contemplate dall’articolo 624
c.p. nel secondo comma dell’articolo medesimo ove viene affermato che “agli effetti della
legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che
abbia valore economico”, con la conseguenza che, in assenza di analoga previsione, le
energie in genere e quella generata dai campi elettromagnetici in particolare non possano
essere qualificate come cose.
A tale proposito sembra potersi replicare che le “cose” contemplate dall’articolo 624 c.p.
hanno attinenza esclusiva con la natura del furto (e degli altri delitti contemplati nel titolo
tredicesimo del codice penale) quali reati contro il patrimonio ed il richiamo alle “energie”
attiene non tanto ad una loro individuazione come entità fisica bensì come bene suscettibile di valutazione economica, caratteristica che, peraltro, non può essere a priori esclusa
con riferimento all’energia elettromagnetica.
Del resto nel codice penale si rinvengono altre disposizioni che fanno genericamente riferimento al termine “cose” con il chiaro intento di rendere indeterminato tale concetto al fine
di consentire una più estesa applicazione della disposizione medesima come avviene, ad
esempio, negli articoli 408 e 733 c.p.
Se dunque è possibile considerare le emissioni elettromagnetiche, agli effetti dell’articolo
674 c.p. come cose atte ad essere gettate, deve ora verificarsi se le stesse siano dotate di
quella capacità offensiva che la disposizione richiede.
Considerando i risultati delle ricerche scientifiche in precedenza richiamati e
l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dei termini “offendere” “imbrattare” o “molestare” sembra possibile, anche in questo caso, una risposta affermativa.
Va subito detto che per ovvi motivi l’atto dell’imbrattare non può assolutamente essere
preso in considerazione con riferimento alla materia in esame.
Abbiamo in precedenza osservato che sono ormai accertati gli effetti dannosi per la salute
conseguenti all’esposizione prolungata ai campi magnetici.
Tale affermazione trova diretto riscontro nei risultati dell’accertamento peritale disposto
dalla Procura Circondariale di Rimini nell’ambito del procedimento penale cui si è fatto
cenno in precedenza, a seguito dei quali è emerso che alcuni soggetti, esposti a campi
magnetici generati da un elettrodotto, hanno riportato lesioni personali.
41
G. SABASTINI op. cit.
95
Il termine “offendere” utilizzato nell’articolo 674 c.p. è comprensivo, secondo la dottrina, di
ogni danno non solo all’integrità fisica di un soggetto (categoria nella quale rientrano
senz’altro le malattie derivanti da lesioni personali) ma anche al suo decoro42, ne consegue che l’attitudine a cagionare lesioni, ormai dimostrata per i campi elettromagnetici, consente che gli stessi possano essere contemplati tra le cose atte ad offendere.
Inoltre, pur volendo considerare con estrema cautela i risultati scientifici sopra richiamati
che, come si è detto, riguardano in modo prevalente gli effetti dei campi a bassa frequenza, e ritenere, a nostro sommesso avviso fuori di ogni logica, che non sia per nulla dimostrata l’attitudine dei campi elettromagnetici a cagionare lesioni personali, l’applicazione
della disposizione in esame sarebbe possibile tenendo in considerazione la attitudine, comunque riscontrabile nei campi magnetici a bassa ed alta frequenza, ad arrecare molestia
alle persone.
Si può infatti affermare che le inevitabili alterazioni fisiche determinate nelle persone a seguito dell’esposizione (quali, ad esempio, l’innalzamento della temperatura corporea accertato con riferimento ai campi ad alta frequenza) seppure non siano qualificabili quali
“malattie” o, comunque, non determinino apprezzabili diminuzioni dell’integrità fisica o psichica di un soggetto, rientrano senz’altro nel concetto di molestia contemplato dall’articolo
674 c.p. secondo l’interpretazione datane dalla dottrina e giurisprudenza.
Invero la dottrina ritiene che possano ritenersi “molestie” tutte quelle situazioni (conseguenti, ovviamente, al getto o versamento di cose) determinanti “disagio e turbamento della tranquillità o della quiete delle persone”43.
A conclusioni analoghe è giunta la giurisprudenza definendo come “molestia” ogni fatto “idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano”44.
Più recentemente, con riferimento al già citato esempio della circolazione di polveri conseguente alla omessa asfaltatura di un piazzale adibito alla manovra di mezzi presso un insediamento per la produzione di calcestruzzo45, è stato fatto riferimento ai disturbi o molestie “a livello igienico”, mentre in precedenza erano stati compresi tra le emissioni di fumo
moleste anche gli odori atti a determinare un “fastidio fisico apprezzabile” ovvero aventi un
“impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e
di relazione”46. A tale proposito venivano citate, a titolo di esempio, la necessità di tenere
le finestre chiuse e la difficoltà nel ricevere ospiti.
In passato anche la giurisprudenza di merito, sempre con riferimento all’emissione di fumi,
aveva precisato che il disturbo arrecato non deve necessariamente concretarsi in una molestia fisica, “essendo sufficiente la persistenza di un fenomeno che, per le sue notevoli
proporzioni, per l’impossibilità di conoscerne gli effetti nel timore che esso provochi gravi
conseguenze, susciti diffuso allarme sociale, turbamento, disagio, paura e pressanti richieste di intervento delle autorità”47.
Alla luce dell’interpretazione sopra richiamata, può ragionevolmente ritenersi che
l’emissione di campi elettromagnetici possa rientrare nella previsione dell’articolo 674 c.p.
non solo quando la potenzialità offensiva degli stessi sia così elevata da determinare danni
fisici rientranti nell’ampio concetto di lesione, ma anche nel caso in cui le conseguenze
dell’esposizione, così come descritte negli studi scientifici sopra richiamati, siano confinate
nel più ristretto campo delle molestie.
Deve poi aggiungersi che, per costante indirizzo dottrinario e giurisprudenziale, l’ipotesi
contravvenzionale in esame è qualificata come reato di pericolo, cosicché per la sua configurazione è necessaria esclusivamente l’astratta attitudine delle cose gettate o versate a
cagionare effetti dannosi il che, per i motivi in precedenza indicati, renderebbe possibile
42
Così G. SABATINI, op. cit. Vedi anche MANZINI, X, p. 464
G. SABATINI, op.cit. Vedi anche MANZINI, X, p. 465
44
Cass. Sez. I 4\11\1986, Di Leo in Riv. Pen. 1987, pag. 437
45
Cass. 11\4\1995 cit.
46
Cass. Sez. I 24\1\1995, Silvestro
47
App. Torino 12\6\1991 in Riv. Pen., 1991, pag. 1103. Si veda anche la recentissima Cass. Sez. I 22\1\1996, Viale.
96
43
l’applicazione della disposizione alle emissioni di campi elettromagnetici indipendentemente dalla sussistenza di un danno effettivo, consentendo nella pratica una tutela più efficace.
Determinati comportamenti potranno dunque essere repressi, seppure mediante
l’applicazione delle blande sanzioni previste dalla norma in esame, prima ancora che si verifichino danni fisici alle persone essendo sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di una
situazione di pericolo.
Resta da aggiungere che l’articolo 674 c.p. con riferimento al getto e versamento di cose
di cui alla prima parte del suo contenuto, prevede una limitazione rappresentata dalla indicazione del luogo ove il getto o versamento deve avvenire.
Perché possa configurarsi il reato, infatti, il getto o il versamento devono verificarsi “in luogo di pubblico transito o in luogo privato o di altrui uso”.
Tale limitazione, tuttavia, per ciò che qui interessa non sembra costituire un ostacolo alla
utilizzazione della disposizione in esame.
Per la loro stessa natura e per le modalità della loro collocazione, gli impianti che generano emissioni elettromagnetiche insistono necessariamente su luoghi di pubblico transito,
quali strade o altre vie di comunicazione, e su luoghi privati ma di comune o altrui uso quali, ad esempio condomini, edifici pubblici etc.
Come si è in precedenza accennato, l’articolo 674 c.p. è dunque una disposizione che
prevede, in base agli spunti interpretativi forniti dalla dottrina e della giurisprudenza, un
campo di azione molto vasto.
Tale caratteristica, che sembra trovare conferma nella genericità dei termini usati dal legislatore, induce a ritenere che nella formulazione della disposizione sia stata tenuta presente la necessità di tutelare in modo diffuso l’incolumità delle persone.
Del resto l’articolo 674 c.p. continua ad essere applicato, anche con riferimento ai fenomeni di inquinamento idrico ed atmosferico, nonostante le materie siano regolate da speciali disposizioni, proprio sottolineando la diversità delle finalità e dei presupposti48.
Tale stato di cose consente di ritenere superate le perplessità che, per ragioni di tassatività, avevano indotto ad escludere il ricorso alla disposizione in esame per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico.
Una ulteriore verifica circa la possibilità di applicare la disposizione in esame deve essere
effettuata con riferimento all’elemento soggettivo del reato, poiché in alcune occasioni si è
ritenuto che la contravvenzione in esame preveda nella sua prima parte condotte “riferibili
ad una attività primaria e diretta, prevalentemente dolosa”49, mentre in altri casi si è osservato che per la configurabilità del reato è necessaria una “condotta attiva e cioè un cosciente e volontario versamento delle cose de loco ad locum”50. In dottrina vi è inoltre chi
ha evidenziato la necessità del dolo51.
Ritenendo la natura dolosa della contravvenzione, verrebbe preclusa in ogni caso
l’utilizzazione della stessa con riferimento a fenomeni di inquinamento da campi elettromagnetici stante l’impossibilità di dimostrare che l’emissione degli stessi e le conseguenze
che ne derivano siano volute da chi attiva l’impianto.
Al contrario, se si ritiene che anche la prima parte dell’articolo sia perseguibile a titolo di
colpa, sarebbero riconducibili alle disposizioni dell’articolo in esame tutti i casi in cui venga
riscontrata l’attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione
di cautele atte ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo.
A tale proposito, al fine di verificare la sussistenza del reato, potranno utilizzarsi come criteri di riferimento per la valutazione della pericolosità l’osservanza delle prescrizioni impo-
48
Si vedano ad es., tra le più recenti, Cass. Sez. I 22\9\1995, Coppa e Cass.Sez. I 31\8\1994, Turino.
Cass. Sez. I 23\11\1987, Barbetti
50
Cass. Sez. VI 2\10\1985, Spallanzani in riv. Pen. 1986, pag. 727
51
LAMANNA in Giur. Merito, 1984 pag. 413
97
49
ste dalle leggi statali o regionali che regolano la materia ovvero i limiti di esposizione illustrati negli studi in precedenza richiamati.
A conclusioni analoghe deve giungersi per quanto attiene l’applicazione dell’articolo 675
c.p.
Occorre tuttavia premettere che si rinviene in giurisprudenza un numero esiguo di precedenti che rende più difficoltosa l’individuazione dell’ambito di operatività della norma.
L’articolo 675 c.p. se da un lato consente di superare le eventuali perplessità circa la natura dell’elemento soggettivo, trattandosi di contravvenzione a condotta tipicamente colposa52, dall’altro pone problemi interpretativi determinati dalla ricordata scarsezza di precedenti giurisprudenziali.
La disposizione differisce dall’articolo 674 c.p. in quanto si configura mediante la semplice
incauta collocazione di cose che, cadendo nei luoghi indicati nella disposizione precedente, possano determinare l’offesa l’imbrattamento o la molestia di persone.
Se dunque si ritiene, per i motivi illustrati in precedenza, che i campi elettromagnetici possano rientrare nel generico concetto di “cosa” contemplata dalle norme in esame, deve tuttavia verificarsi se tale loro natura consenta che gli stessi possano essere “posti” o “sospesi” in modo pericoloso e se possano “cadere” concretando così il reato.
Va subito detto che sembra potersi escludere che il riferimento al “porre” o “sospendere”
riguardi non tanto i campi elettromagnetici quanto le apparecchiature o gli impianti che li
generano poiché una siffatta lettura dell’articolo 675 c.p. determinerebbe una indebita distinzione tra ciò che viene posto o sospeso in modo pericoloso e ciò che potrebbe cadere;
è infatti evidente che tale distinzione non è prevista dalla norma in esame.
Tanto premesso deve osservarsi che secondo la dottrina con il termine “porre” il legislatore ha inteso riferirsi “al collocare o poggiare una cosa” mentre l’atto del “sospendere” consiste nel “tenerla assicurata ad un oggetto”53. Per la giurisprudenza il primo termine si riferisce al “collocare una cosa sopra o entro un’altra” mentre il secondo all’ “appendere una
cosa ad un’altra senza appoggio sottostante ovvero fare in modo che un oggetto rimanga
in aria”54.
Tali definizioni appaiono compatibili anche con riferimento ai campi elettromagnetici posto
che le emissioni vengono di regola generate da apparati collocati in posizione dominante
rispetto ai luoghi irradiati.
Altrettanto importante appare la corretta interpretazione del termine “cadere” utilizzato dal
legislatore.
Occorre cioè verificare se lo stesso riguardi esclusivamente la caduta di una cosa per effetto della forza di gravità ovvero consideri tale evento solo con riferimento al risultato finale e cioè che la cosa raggiunga con l’esaurirsi del proprio moto i luoghi indicati nell’articolo
675 c.p.
Anche in questo caso, alla luce di due decisioni della Suprema Corte, sembra possibile ritenere che il termine vada interpretato in senso ampio.
Si è infatti ritenuto configurabile il reato per il fatto di sospendere incautamente un filo conduttore alla rete filoviaria al fine di portare la corrente elettrica in baracche abusivamente
installate sulla pubblica piazza, precisando che il pericolo all’integrità fisica delle persone è
rappresentato dalla possibilità di venire a contatto con il filo elettrico55.
Invero nella decisione in esame il riferimento al possibile contatto con il filo elettrico non
sembra prevedere la sola ipotesi di caduta nel senso letterale del termine ma anche ogni
altra possibilità di contatto conseguente alla sospensione del cavo.
Più recentemente la Corte, precisando che per la configurabilità del reato di cui all’articolo
674 c.p. é necessaria una condotta attiva, mentre l’omesso apprestamento di mezzi idonei
52
Così G. SABATINI op. cit.
G. SABATINI, op. cit.
54
Cass. 17\1\1957, Alì in Giust. Pen. 1957, II, pag. 899
55
Cass. Sez. I 8\2\89, Manzi in Riv. Pen. 1989, pag. 932
53
98
ad impedire l’evento rende ipotizzabile il collocamento pericoloso di cose disciplinato
dall’articolo 675 c.p., ha ritenuto sussistente tale ultima contravvenzione nel caso riguardante la fuoriuscita sulla sede stradale di un prodotto liquido trasportato su un trattore con
cisterna, a causa della corrosione delle pareti del contenitore.56
Tenendo conto di tale interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione e del fatto che la
norma contiene termini generici sembra possibile far rientrare nel concetto di caduta anche l’irradiazione di campi elettromagnetici secondo le leggi fisiche che regolano tale fenomeno.
Il ricorso alle norme penali in precedenza esaminate renderebbe dunque possibile, in assenza di una adeguata disciplina della materia che preveda sanzioni efficaci, la tutela dei
cittadini dai rischi conseguenti all’esposizione a campi elettromagnetici seppure mediante
l’irrogazione delle blande pene previste dalle norme esaminate.
La possibilità di ricorrere al sequestro degli impianti pericolosi, inoltre, potrà costituire un
ottimo deterrente qualora sia applicato in modo oculato.
Va infatti tenuto presente che nella maggior parte dei casi gli impianti che generano le emissioni dannose sono destinati ad un pubblico servizio (si pensi agli elettrodotti o agli impianti di trasmissione radiotelevisiva) cosicché sarà opportuno utilizzare accorgimenti, quale la sottoposizione del vincolo a particolari condizioni, che consentano la contemporanea
salvaguardia delle esigenze di tutela della salute pubblica e di continuità del servizio pubblico ovvero l’adozione di particolari cautele in sede di esecuzione al fine di raggiungere
tale scopo.57
Indipendentemente dalla applicabilità o meno, in concreto, degli articoli 674 e 675 c.p., è in
ogni caso auspicabile che la sempre maggiore attenzione mostrata dall’opinione pubblica
e dalla scienza al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico induca il legislatore ad un
sollecito intervento risolutore.
3. La situazione normativa in Italia e in europa: profili normativi e giurisprudenza
di Guido Santonocito
Introduzione
Elettrodotti, elettrodomestici, televisioni, radio, telefoni cellulari, radar, ormai irrinunciabili
strumenti di vita, hanno la controindicazione di generare campi elettromagnetici che, senza un adeguato controllo diventano pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo.
La potente pressione sui governi di tutti i paesi del mondo da parte dell'industria energetica e delle telecomunicazioni, che per evitare costi non ammette l'evidente problema, ha
fatto sì che ancora non siano state predisposte normative organiche di tutela della popolazione. Ma il ricorso ai principi generali dell'ordinamento italiano ha comportato che sia sul
fronte della salute che su quello dell'ambiente siano state ottenute presso i tribunali signifi56
Cass. Sez. I 21\12\1995, Casarin.
La Corte di Cassazione riconosce la possibilità di sottoporre il sequestro preventivo a condizioni o termini particolari
(Cass. Sez. I 29\9\1994, Berton)
99
57
cative vittorie con cui, con il tempo, si auspica di riuscire a stimolare il Parlamento e le industrie a stabilire regole idonee ad evitare l'inquinamento elettromagnetico.
3.1. Cenni sulla situazione in Europa e nel mondo
Il 5 maggio 1994 il Parlamento Europeo, ha approvato una Risoluzione in cui si chiede alla
Commissione e al Consiglio di “definire una strategia basata su cambiamenti tecnologici e
strutturali volta ad arginare l'inquinamento elettromagnetico provocato da :
• il trasporto e la distribuzione dell'elettricità;
• le apparecchiature elettrodomestiche;
• le tecnologie utilizzate nell'industria e nei servizi;
• le telecomunicazioni;"
Si chiede, inoltre, di promuovere studi epidemiologici in modo da inquadrare meglio i rischi
ed evidenziare eventuali sinergie tra inquinamento elettromagnetico e inquinamento chimico".
Nella Risoluzione viene, dunque, programmato un rapido intervento normativo dal momento che le difficoltà "di evidenziare una relazione dose/effetto non impediscono di adottare misure legislative volte a creare un sistema di limitazione all'esposizione dei lavoratori
e del pubblico che tenga conto delle possibilità offerte dal trattamento del problema alla
fonte e dal ricorso alla generazione di energia decentralizzata";
Un’impostazione del problema che, pur rispecchiando il principio di azione preventiva e di
correzione alla fonte dei danni provocati all'ambiente sanciti dallo stesso art. 130R del
Trattato dell'Unione Europea (Maastricht), non si è tradotta, fino ad oggi in provvedimenti
concretamente vincolanti per gli stati membri (come una direttiva o un regolamento).
Certo è che se l'U.E., da sempre impegnata verso un "obiettivo di crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente", non è riuscita a fornire alcun tipo di risposta concreta al problema
dell'inquinamento elettromagnetico, ben poco è possibile aspettarsi dai singoli paesi dove
il peso specifico del potere economico sulle istituzioni è senza dubbio maggiore. Emblematico è il fatto che, mentre nella ex Unione Sovietica è in vigore sin dal 1972 una normativa nel settore delle alte frequenze idonea a garantire al meglio la salute dei cittadini, lo
stesso non avviene in paesi come Svezia, Danimarca, Francia, Germania, Stati Uniti,
Canada e Giappone. Qui nonostante il pericolo per la salute dei campi elettromagnetici sia
stato scoperto da tempo, il risultato sul piano normativo è tuttora estremamente frammentario e, con poche eccezioni utile, solamente ad evitare l’effetto termico (riscaldamento dei
tessuti umani) e non quello cancerogeno noto come "effetto non termico di lunga durata".
E' pertanto evidente come sia in Europa che nel resto del mondo economicamente sviluppato l'inquinamento elettromagnetico rappresenti l'oggetto di un inevitabile e non paritetico
conflitto tra l'imponente industria energetica e delle telecomunicazioni e l'interesse sanitario ed ambientale di singoli cittadini.
Anche in quest'ambito l'uomo, in nome dello sviluppo economico, rischia di degradare irrimediabilmente il proprio ambiente di vita. E' ormai evidente la necessità di una forte spinta
per il miglioramento nella gestione delle tecnologie, con una adeguata disciplina normativa di tutela dei diritti civili dei cittadini.
3.2. La situazione in Italia
Al pari degli altri paesi, anche in Italia si assiste da tempo al proliferare di ricerche, studi
epidemiologici e convegni che testimoniano l'attenzione al problema sotto il profilo scientifico, mentre innumerevoli interrogazioni, mozioni, risoluzioni, proposte e disegni di legge
evidenziano l'incapacità di fornire risposte efficaci da parte di un Parlamento e di un Governo, troppo spesso condizionati da potenti lobby.
100
Leggi, D.P.C.M, decreti, circolari, leggi regionali, delibere comunali, ordinanze sindacali
rappresentano le "incomprensibili" regole con cui i cittadini, spesso riuniti in comitati spontanei o coadiuvati da associazioni ambientaliste, devono fare i conti per cercare di ottenere la tutela del loro diritto assoluto alla salute e alla salubrità dell'ambiente.
Le difficoltà ed i tempi troppo lunghi per conseguire regole chiare a di tutela della popolazione dai pericoli generati dai campi elettro-magnetici impongono allora di condurre la battaglia per i diritti civili presso le sedi giudiziarie. E' necessario che il WWF, le altre associazioni o comitati, coadiuvino i cittadini vittime potenziali o attuali di un danno alla salute, affinché alle prime vittorie già ottenute, ne facciano eco altre, fino a che lentamente, dal
basso, venga affermato il principio comunitario che "chi inquina paga". L’ENEL e gli altri
gestori dell'industria energetica e delle telecomunicazioni, perseverando in un'attegiamento di minimizzazione aprioristica della questione inquinamento elettromagnetico, possono
essere affrontati e sconfitti sul fronte del diritto alla salute e su quello del diritto all'ambiente soltanto nei tribunali, luogo dove, non potendo agire come lobby risultano più vulnerabili.
L'atteggiamento di noncuranza, continuamente confermato dall'assenza di precauzioni nella realizzazione di nuove opere, non potrà che essere sovvertito dal doppio o triplo costo
cui gli stessi enti, sconfitti presso le sedi giudiziarie, andranno incontro dovendo risarcire
gli eventuali danni provocati alla salute dei singoli e dovendo conseguentemente provvedere con ingenti risorse economiche ad imponenti spese per il risanamento di opere magari appena costruite.
4. Breve analisi dell’evoluzione (o involuzione) della normativa specifica in materia
di campi elettromagnetici generati alle basse frequenze (impianti elettrici ed elettrodomestici)
4.1. L’ambiente esterno e l’ambiente abitativo
L’art.4 della legge del 23/12/1978 n.833, (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e
l’art.2, co. XIV, della legge 08/07/1986, n.349 (Istitutiva del Ministero dell'ambiente) attribuiscono al Ministro dell'Ambiente (di concerto con il Ministro della Sanità) il compito di
proporre dei "limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Tali limiti, che vengono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati fissati,
per quanto riguarda la massima "esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, dal
D.P.C.M. del 23/4/1992, che con due articoli stabilisce:
(Art. 4)- 5kV/m per l'intensità di campo elettrico e 0,1 mT per l'induzione magnetica, "in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui trascorrano una
parte significativa della giornata".
- 10kV/m e 1 mT, nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno ;
(Art.5) “con riferimento alle linee elettriche aeree esterne (e dalle relative cabine elettr.
AT/BT) si adottano rispetto alle abitazioni o altri fabbricati che comportano tempi di permanenza prolungati le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
"linee a 132 kV >/ 10 metri, linee a 220 kV >/ 18m, linee a 380 Kv >/ 28m."
Il provvedimento ha recepito i limiti indicati dall'IRPA (International Radiation Protection
Agency) nel 1989, poi confermati dall'ICNIRP nel '93, che, confrontati con il risultato delle
ricerche internazionali, tengono conto unicamente degli effetti derivanti da esposizioni di
breve durata a campi elettrici e magnetici di intensità tale da produrre danni certi negli individui esposti, non prendendo invece in considerazione i possibili effetti a lungo termine
(effetti cancerogeni).
101
Poco pìù garantista, per il cittadino, è il contenuto dell'art.5 dal momento che i limiti in esso fissati sono da 10 a 50 volte più restrittivi rispetto agli indici previsti nell'art.4 ed avrebbero rappresentato per l’ENEL un “debito elettromagnetico” pari a £.18.000 miliardi. Ma in
soccorso del potente ente (tra l'altro in via di privatizzazione) è stato adottato un nuovo
D.P.C.M. (28/09/95) mediante il quale, “per la prima fase di attuazione del D.P.C.M.
23/04/92, le "azioni di risanamento” previste all'art.7 di tale ultimo decreto, verranno effettuate”, “in base alle prescrizioni dell’art.4 (...)”, anziché quelle specifiche dell’art. 5 e con
cadenze temporali agevolate fino al 2004.
Ciò comporta che i limiti predisposti dall’art.5 sono ormai operanti esclusivamente con riguardo alla costruzione di nuovi elettrodotti o cabine di trasformazione.
Sulla base del limite di sicurezza (0,2 micro tesla intensità di campo elettrico) indicato dalla
maggior parte delle ricerche nazionali ed internazionali, la Regione Veneto ha approvato
la legge del 30/06/1993, n.27 con cui ha individuato distanze di rispetto degli elettrodotti a
380 kV dai fabbricati adibiti ad abitazione pari a 150 metri.
elettrodotti
o cabine AT/BT
132 Kv
media tensione
220 kV
alta tensione
380 kV
altissima tensione
DPCM 27/4/1992
come modificato nel 1995
nuovi
esistenti
(art. 5)
(art. 4 )
10 metri
qualche metro
(100 Micro Tesla)
18 metri
pochi metri
(100 Micro Tesla)
28 metri
pochi metri
(100 Micro Tesla)
Legge Regionale
Veneto
esistenti
e nuovi
60 metri
(0.2 micro tesla)
100 metri
(0.2 Micro Tesla)
150 metri
(0.2 Micro Tesla)
La tabella indica come i limiti della Legge regionale del Veneto, di assoluta sicurezza per
la salute umana, secondo la maggior parte dei trattati di letteratura scientifica, siano fino a
500 volte più restrittivi rispetto alla normativa statale (D.P.C.M.)
A causa delle vibranti proteste dell’ENEL la legge ha subito un primo rinvio fino al
01/01/95, un secondo rinvio fino al 01/01/1997 ed infine, con una manovra di dubbia costituzionalità, il commissario di Governo ha introdotto un ulteriore rinvio fino al 1/1/2000.;
tutto ciò contro la volontà espressa dal consiglio regionale, con la legge finanziaria del
1997, di rendere operativa la legge almeno per i nuovi elettrodotti.
Il motivo ufficiale per il quale il Commissario di governo ha cassato in parte tale legge è
che ai sensi del citato art.4, legge del 23/12/1978 n.833 la competenza per la disciplina di
tale materia spetterebbe esclusivamente allo Stato che deve “assicurare condizioni e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale".
Stessa sorte è toccata alla legge regionale del Lazio a nulla essendo valso il principio sostenuto dalle Regioni secondo cui dette leggi regionali, introducendo limiti più cautelativi
per i residenti operano nell'ambito di quanto previsto dall'art.27, co. 1, lett. c), del DPR
616/1977 che attribuisce alle Regioni competenze in materia di salubrità, igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
D'altra parte, l'espediente di introdurre indirettamente limiti mediante la predisposizione di
appositi strumenti urbanistici non potrà sortire effetti positivi per le Regioni fino a che il governo centrale continuerà a subire l'influenza della lobby dei potenti enti economici.
4.2. l’ambiente di lavoro
Su proposta del Ministro della Sanità (di concerto con il Min.dell'Ambiente e con il Min. del
Lavoro e della Prev. Soc.), sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore negli ambienti di lavoro.
102
Per l'ambiente di lavoro non è mai stato fissato alcun limite malgrado fossero state predisposte delle bozze di D.P.C.M., in quanto non si è raggiunto un accordo tra i ministeri
competenti. Il palese ritardo nell'adozione di tale provvedimento appare ancora più grave
se si considera che l'Istituto Superiore della Sanità ha ammesso, nel rapporto ufficiale
ISTISAN 95/29, sulla base di un'attenta disamina di tutta la letteratura scientifica internazionale, il possibile rischio per la salute (specialmente patologie tumorali al sistema nervoso negli adulti e leucemie infantili) conseguente all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche di trasmissione e distribuzione (elettrodotti).
La normativa specifica è anche in questo caso inadeguata e occorre far riferimento alle
normative di seguito indicate :
-normativa sul lavoro in genere, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza sul
lavoro di cui alle leggi n.547/1955 e DL n.626/1992.
-normativa di portata generale applicabile per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini in genere:
- l'art.32 della Costituzione, sul diritto alla salute, è azionabile direttamente sia dal lavoratore che dai cittadini in genere, nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti
privati come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 26/7/1979 n.88. Si ritiene
che l'oggetto della situazione soggettiva tutelata, il bene salute, non consista nella sola integrità fisica (art.5 c.c.) ma nella più complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e
dei privati da comportamenti lesivi.
- ci si può inoltre servire dei principi di diritto civile (per. es. art. 2043 c.c. sulla responsabilità derivante dal fatto illecito e art. 833 sul "divieto di immissioni" ecc.) e di diritto penale
(589 c.p. "omicidio colposo"; 590 c.p. lesioni personali colpose ; ecc.) a seconda del danno
configurato;
- normativa CEE - Enelec (Ente Normativo Tecnico Europeo) prevista nell'ambito della
norma europea sperimentale ENV 50166-1/2 e recepita nel maggio '95 dal Comitato Elettrotecnico Italiano, relativa alla esposizione delle persone ai campi elettromagnetici dalle
basse alle alte frequenze (da 0 a 300 GHZ). Dopo un periodo di sperimentazione di tre
anni tali regole costituiranno la regola dell’arte per esposizione umana ai campi magnetici.
5. Nuovi elettrodotti: La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quale strumento di
tutela
Un'altro modo di affrontare il problema sanitario e ambientale causato dalle fonti di inquinamento magnetico, secondo quanto auspicato nella stessa Risoluzione del Parlamento
Europeo del 5/5/94, consiste nella possibilità di "...un'applicazione estensiva della direttiva
sulla Valutazione di Impatto Ambientale , (che) dovrebbe consentire sin dalla fase di ideazione di taluni progetti di minimizzare gli inconvenienti".
Nel nostro ordinamento la direttiva CEE 85/337 sulla V.I.A ha trovato una parziale, tardiva
e provvisoria applicazione con l’art.6 della legge 8/7/1986 N.349 (Istituzione del Ministero
dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) che, in attesa di una legge quadro
in materia, fissa provvisoriamente le linee essenziali del procedimento e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la disciplina tecnica di dettaglio.
Con il D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 oggetto di tale rinvio, viene, peraltro, recepito il solo Allegato I della direttiva CEE ove non figurano gli elettrodotti (previsti, infatti, nell'Allegato II).
Inoltre, l’art. 2 legge n.9 del 9/1/1991 prescrive che gli elettrodotti ad alta tensione (in genere) siano da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e al ripristino territoriale
con le procedure previste dalla normativa vigente.
Nell'ambito di tale normativa viene emanato il DPR 27/4/1992 per la "regolamentazione
delle pronunce di compatibilità ambientale (...)per gli elettrodotti aerei esterni" destinati al
"trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KV e con
103
tracciato di lunghezza superiore a 15Km" . Quelli che seguono sono alcuni dei criteri di cui
occorre tener conto, secondo il suddetto D.P.R., in sede di VIA: piani regionali, salvaguardia e risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, strumenti urbanistici locali, illustrazione delle scelte di tracciato in relazione a insediamenti abitativi, insiemi paesaggistici
interessati, emergenze monumentali paesaggistiche e naturalistiche, presentazione di
analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza
dell'asse dalla linea fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta
a servitù di elettrodotto, i livelli di rumore prodotti (effetto corona); tali informazioni debbono, inoltre, essere rese pubbliche (è imposto l'obbligo di annuncio sui giornali) offrendo, in
tal modo, la possibilità a tutti di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto.
Per quanto concerne gli elettrodotti fino a 150 kV alcune Regioni e Provincie autonome
hanno previsto procedure regionali di VIA, dal momento che la legge n.86/90 (c.d. legge
"La Pergola") ha riconosciuto alle regioni un autonomo ruolo nell'attuazione della normativa comunitaria; e che, inoltre, in base al D.P.R. 24/07/1977, N.616, Artt. 87 e 88, sono
state espressamente trasferite "alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
(..)avente tensione comunque non superiore a 150 kV".
Le Regioni attualmente dotate di tali strumenti sono:
-le provincie autonome di Trento (L.R. 9/8/988, n.28 e regol. del 22/11/89) e di Bolzano
(L.R. 7/7/92, n.27 e regol. 5/8/94, n.40) e le Regioni Friuli Venezia-Giulia (L.R. 7/9/89,
n.43), Valle D’Aosta (L.R. 4/3/91, n.6), Liguria (L.R. 20/4/94, n.22), Basilicata (L.R.
19/12/94, n.47), Toscana (L.R. 18/4/95, n.47).
Altre Regioni hanno invece introdotto, nell'ambito delle normative settoriali, strumenti con
finalità analoghe alla valutazione di impatto ambientale:
Marche, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna L.R. 22/2/1993, n.10; Veneto
L.R. del 6/9/91, n.24.
Le amministrazioni che ancora non si sono dotate di una normativa sulla VIA, potranno
farlo anche se il recente DPR del 12/4/96 ("atto di indirizzo e coordinamento"), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, omette (forse per dimenticanza !?), di elencare, negli allegati A e B, gli elettrodotti essendo tale prerogativa riconosciuta alle regioni da norme di rango sovranazionale (all. II Dir. CEE 85/337) e costituzionale (secondo M.S. il D.P.R. 616/77 va letto in relazione all'art.117 Cost.)
5.1. L’esempio della Francia: interramento e V.I.A. anche sugli elettrodotti minori
Appare opportuno sottolineare come in altri paesi europei le linee elettriche aeree e le relative sottostazioni ad alta tensione (uguali o maggiori di 60 kV) siano da tempo oggetto di
VIA. Per esempio, in Francia le linee ad altissima tensione (225- 400 kV) sono sottoposte
alla VIA fin dalla emanazione della legge n.86-63 del 12/7/83, mentre le linee ad alta tensione (63, 90 kV) sono sottoposte alla VIA dal 1/1/93 sulla base del protocollo d'intesa tra
Governo e Electricitè de France (EDF) del 25/8/92.
Il suddetto protocollo, non solo rende obbligatoria la procedura di VIA, ma con misure concrete di grande civiltà si pone l'obiettivo di ridurre drasticamente l'impatto paesaggistico
delle linee elettriche aeree. Ciò attraverso un piano di azione concordato che impone alla
società elettrica, per i nuovi progetti, la concertazione con le istituzioni locali per l'ottimizzazione dei tracciati e per l'aumento delle misure di compensazione dell'impatto paesistico; altresì il piano prevede un programma ambizioso di interramento delle linee fino a 90
kV e misure di indennizzo dei cittadini proprietari di abitazioni poste vicino agli elettrodotti.
Quali sono i costi per l'interramento delle linee ?
ELETTRODOTTI
Fino a 132 Kv
COSTO
INTERRAMENTO
2 volte
104
132 Kv
media tensione
220 kV
alta tensione
380 kV
altissima tensione
2,5 volte
10 volte
non indicato
Fonte : Commissione (di cui fanno parte anche rappresentanti del mondo industriale) prevista dall'art.8 del D.P.C.M del 1992. Nella relazione della stessa si propende per il mantenimento dello stato attuale adducendo varie (criticabili) argomentazioni tra le quali il fatto
che mediante tali onerose opere si otterrebbe sul piano sanitario il modesto risultato di evitare in Italia due decessi dovuti a leucemia infantile per anno.
6. L’attuale disciplina sui campi elettromagnetici generati alle alte frequenze
Le alte frequenze si estendono dalle onde radio fino alle microonde frequenze utilizzate
principalmente per :
a)Impianti di radiodiffusione;
b)telefonia cellulare, antenne radio-base e telefoni senza filo;
c)apparecchi portatili, radar, apparecchi ad alta frequenza utilizzati in medicina;
d)forno a microonde per uso domestico.
A causa della mancata emanazione dei due D.P.C.M. - mediante i quali il Ministro dell'Ambiente avrebbe dovuto indicare i limiti per le emissioni elettromagnetiche alle alte frequenze nell'ambiente esterno ed abitativo e il Ministro della Sanità i limiti relativi all'ambiente di lavoro - occorre anche in questo caso integrare la scarsa normativa specifica con
tutte le norme aventi portata generale, in grado di costituire una tutela per il cittadino e
l'ambiente.
7. La normativa specifica esistente sugli impianti di radiodiffusione (ripetitori radio TV)
-L. R. Piemonte 23/01/1989, n.6;
-Deliberazione della giunta della Regione Piemonte 11/4/1989 n.173-27990
-L.R. Lazio 11/09/1989, n.56
-L.R. Abruzzo 4/6/91 n.20
-L.R. Veneto
-Circolare n.69 del 12/11/82 (Commissione intermin. istituita dal Min. della Sanità)
-normativa CEI - ENELEC
Le poche leggi regionali che regolano la materia tutelano i cittadini esclusivamente dagli
effetti termici trascurando l'effetto cancerogeno (effetto a lungo termine) delle onde sprigionate dalle emittenti radiotelevisive.
A causa dell'assoluta assenza di regole sono proliferate in Italia un numero di radio e televisioni (2400 radio e 700 televisioni !) pari ad 1/3 di quelle presenti in tutto il mondo. Essendo stato posto sotto sequestro l'unico e, peraltro, inadeguato piano delle frequenze esistente (legge "Mammì" n.223/90) ed in assenza, da parte della pubblica amministrazione, di un controllo della situazione, è stato reso possibile il dilagare di antenne trasmittenti
sui tetti delle case di molte località poste su rilievi in prossimità di grandi città (per esempio
Rocca di Papa (RM), Pecetto Torinese (TO), Erice (PA), ed altre), mettendo a repentaglio
la salute degli ignari abitanti, oltre al forte degrado ambientale e paesaggistico.
Nel convegno nazionale (tenutosi a Rocca di Papa 5-7 Dicembre 1996) sono emerse le
difficoltà degli amministratori pubblici nel cercare di far rispettare le norme in materia urbanistica ed ambientale, che li vedono protagonisti in contenziosi contro soggetti, non i rego105
la sotto il profilo urbanistico ma legittimati dallo Stato ad esercitare i loro impianti e a non
modificarli se non a seguito della revoca del decreto di autorizzazione del Ministero delle
Poste o di un ordine della magistratura.
7.1. Le antenne demolite di Pecetto Torinese
La vicenda di Pecetto Torinese rappresenta efficacemente la situazione cui si e' fatto cenno; l’iter giudiziario si può sintetizzare come segue.
Oggetto: 27 tralicci radio televisivi collocati fino ad una distanza di 7 metri da condomini
preesistenti.
-ordinanza del sindaco per la demolizione di tutte le 54 emittenti, in quanto tutti i tralicci risultavano abusivi sotto il profilo urbanistico (assenza delle previste concessioni edilizie);
-ricorso al TAR da parte delle emittenti ed ottenimento della sospensiva dell'ordinanza sopraindicata, in quanto trattasi di esercenti un servizio pubblico e nella necessità di garantire il diritto e la pluralità dell'informazione;
-denuncia, da parte dei cittadini, a carico del sindaco (omissioni di atti d'ufficio ed altri reati) per i gravi danni alla salute causati dai campi elettromagnetici (perizie mediche);
-assoluzione del sindaco avviato avendo lo stesso dimostrato di avere attivato tutte le procedure possibili;
-nuova ordinanza del sindaco per omessa autorizzazione urbanistica come previsto dalla
"nuova" L.R. 30/11/57 n.57 ;
-ordinanza all'ENEL di disattivazione elettricità delle emittenti in quanto opere abusive ;
-ricorso al TAR e nuova sospensiva ;
-denuncia alla Procura della Repubblica a carico dell'ENEL per aver allacciato l'elettricità a
soggetti titolari di opere abusive;
-introduzione di una normativa innovativa sul P.R.G.C. di Pecetto per regolamentare la costruzione ed installazione di tralicci approvata dalla Regione ;
-ricorso al Consiglio di Stato comprovando la pericolosità per l'uomo della esposizione ai
campi elettromagnetici grazie anche alla relazione fornita dalla competente USL di Ivrea
(dott. Tofani) ;
-sentenza favorevole del Consiglio di Stato con riconoscimento dei gravi danni alla salute
ed esecuzione forzata per tramite della polizia giudiziaria della demolizione dei primi tralicci ;
-approvazione della Regione Piemonte e della Soprintendenza ai beni ambientali dei progetti presentati per la riunificazione su singoli tralicci (a Pecetto in una zona distante dalle
case sono in costruzione tre tralicci in sostituzione dei 27 precedenti: a dimostrazione di
come sia tecnicamente possibile installare su un traliccio unico fino a 40 emittenti radiotelevisive limitando efficacemente l'impatto ambientale).
Indipendentemente dalla predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora (che doveva essere inviato alle regione entro il 31/5/94 legge
n.482/92) e di quello relativo alle televisioni, entrambi oggetto di perduranti dibattiti parlamentari, occorre avvalersi di casi specifici quali quello di Pecetto Torinese per ottenere
concretamente la difesa della salute e dell'ambiente, diritti di rango costituzionale che non
possono essere oggetto di compressione nè per il diritto all'informazione nè per garantire il
servizio pubblico.
Presso il Comune di Rocca di Papa è stata istituita una banca dati a disposizione di tutti i
cittadini ed amministrazioni comunali che vogliano avvalersi dell’esperienza di altri casi per
risolvere in modo efficace il loro problema elettromagnetico.
7.2. La telefonia cellulare e le relative antenne radio base
106
L'assoluta assenza di norme in tale settore appare altrettanto preoccupante, in special
modo quando il Parlamento, invece di emanare norme specifiche, genera un certo stato
di allarme facilmente identificabile nelle numerose interrogazioni parlamentari (70) o in dichiarazioni quali, per es., quella ufficiale del Presidente della Camera On. L. Violante che
nella seduta del 18.12.96 ha affermato: "per quanto riguarda l'uso dei telefonini cellulari in
aula (...)vi sono dei problemi (...); il primo è di carattere sanitario... il moltiplicarsi delle onde elettromagnetiche provenienti determina danni alla salute".
Ciò che appare più evidente e' l’esigenza di tutelare non tanto chi usa il telefonino, che
opportunamente informato dei rischi per la salute è libero di utilizzarlo, quanto piuttosto chi
abitando in prossimità di un'antenna radio base subisce passivamente onde elettromagnetiche utilizzate da altri. Il problema riguarda numerose persone se si considera come, in
particolare nelle grandi città, con il solito pretesto del servizio pubblico, siano state installate numerosissime antenne, dapprima su edifici di conniventi privati inconsapevoli dei
possibili rischi per la loro salute e poi, data la difficoltà di ottenere l'autorizzazione dai condomini, su scuole, ospedali, case di enti in genere.
I 5 milioni circa di telefoni cellulari oggi presenti in Italia rendono tale servizio un vero e
proprio business, senza confronti rispetto ad altri paesi. E' probabile che quanto prima a
Telecom e Omnitel si affiancherà un terzo polo formato da Deutsche-Telecom e ENEL
con un ulteriore incremento di onde elettromagnetiche e di antenne sul nostro paese.
Anche in questa sede, nella "paziente" attesa che venga predisposta una normativa specifica, è possibile ottenere risultati concreti costruendo dal basso i presupposti di una maggiore tutela del nostro ambiente tramite i precedenti giudiziari.
Un caso: il T.A.R. del Lazio ordina la sospensione di un'antenna radio-base Omnitel
L’ordinanza TAR Lazio del 18/12/1996 sospende una postazione radio-base (Omnitel) autorizzata con decreto del Min. Poste e telecomunicazioni. - rilasciata sulla base della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera - e installata su un palazzo a Roma in C.so
Vittorio E. II n.184. La sospensiva è stata pronunciata in seguito al rapporto ufficiale dell'I.S.P.E.L.S. (organo pubblico preposto insieme con le U.S.L. alla misurazione dei campi
elettromagnetici) nel quale si afferma che il livello di campo elettrico globale nei siti di installazione dell'impianto in oggetto, ancorché inferiore al limite di campo elettrico vigente
nella regione Lazio, risulta essere un livello significativo di inquinamento specialmente in
relazione ad un'esposizione inconsapevole e cronica in un'ambiente di vita residenziale.
Viene richiamata, inoltre la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94, che impone di
limitare il più possibile l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche.
7.3. Le attuali norme da rispettare nella costruzione di antenne radio base
Strumenti urbanistici relativi alla costruzione delle attenne radio base vengono di solito adottati dai Comuni; ne è un esempio la Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma
n.84 del 27/4/1995; “Integrazione alle N.T.A.(norme tecniche di attuazione)* del P.R.G. per
la realizzazione degli impianti di telefonia cellulare GSM e similari.
Secondo la normativa comunale gli impianti saranno soggetti ad autorizzazione edilizia
che viene concessa previa analisi di compatibilità con le esigenze della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche.
Le installazioni di antenne su aree libere pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia previo parere
dall.'U.S.P.R.
E’ obbligatorio, inoltre, acquisire negli atti istruttori il parere dell’ufficio sanitario competente
alla valutazione dei campi elettromagnetici, ovvero la certificazione di un’istituto pubblico
107
competente in materia (I.S.P.E.L.S.), che attesti la conformità degli impianti alle direttive
CEE.
8. Atti ufficiali e normative cui far riferimento per la tutela del diritto alla salute e del
diritto all’ambiente in materia di basse frequenze
Normativa specifica in ordine cronologico:
R.D. n. 1775 del 11/12/1933
(Attenzione abrogato parzialmente dalla LEGGE 9/1/91 N.9 art.1 ult. co.)
-Il titolo III di tale provvedimento costituisce il primo insieme di norme dedicate alla "trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica".
-capo I artt. 107/118 "autorizzazione all'impianto di linee elettriche"
Art.108, II co. - “Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali obblighi per la tutela di interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica"
Art. 110, ult. co. - Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art.8 della
L.25/06/1865 n.2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Art. 116, ult. co. - “Per l'ulteriore procedura come per la dichiarazione di urgenza e indifferibilità valgono le disposizioni dell'art.33 della presente legge".
Art. 117 - Il ministro dei lavori pubblici su parere del consiglio superiore stabilisce le norme
tecniche su attraversamenti, appoggi delle linee elettriche etc.
capo II artt. 119/129 "servitù di elettrodotto"
Art.119 - "ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Art. 121 - “la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di :
a)...far passare conduttori elettrici su terreni privati o su vie e piazze pubbliche ...
b)infiggere ancoraggi su facciate delle case rivolte verso le vie ... con tutte le precauzioni
c) tagliare rami di alberi pericolosi per l'impianto...
d).....L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da
rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile.
Art. 123 - Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità ...tenuto conto della diminuzione di valore di suolo e fabbricato.
Al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione ....anche per
le necessarie occupazioni temporanee...
Art.126 - "Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento delle condutture elettriche"...e l'utente ha
diritto ad una indennità....
capo III artt. 130/132 "esercizio di impianti elettrici"
capo IV artt. 133/146 "importazione ed esportazione di energia elettrica"
D.P.R. n.1062 del 21/06/1968
(Abrogato in vigore fino al DM 21/03/1988 ai sensi dell’art.6 legge del 28/06/1986 n.339)
E' il regolamento di esecuzione della legge n.1341/64
Scopo: fissa le regole da seguire nella costruzione e nel progetto delle linee elettriche aeree esterne; vengono date numerose nozioni sugli elettrodotti (tensione nominale linee aeree esterne, linee di classe 0, 1, 2, 3, zone di sovraccarico zona a, b, conduttori, corde,
cavi aerei, attacco rinforzato, sostegni, angoli, etc..
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Art. 2.1.06 - "distanze di rispetto per i conduttori .... 6 metri o 7 metri per le linee di classe
2,3 dal piano di autostrade, strade rotaie tranvie, fiumi navigabili etc..
Art. 2.1.07 - distanze di rispetto per i sostegni:
6 m. dalla rotaia
15 m. dal confine di strade statali
7 m. di strade provinciali
6 m. da gasdotti
Art. 2.1.08- Distanze di rispetto dai fabbricati: 3 metri + 0,01u da qualsiasi fabbricato; non
meno di 4 m. da terrazzi tetti.
Art. 2.1.12 - coesistenza degli elettrodotti con opere diverse ad es. muri di case
Art. 2.4.01 Sostegni (materiali e tipi).
Legge n.1341 del 13/12/1968
Recante norme tecniche per la disciplina delle costruzione ed esercizio di linee elettriche
aeree esterne
Abrogata dalla legge 28/06/1986 n.339.
D.P.R. N.616. del 4/07/1977
Art.81 "Competenze dello Stato"
“Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui
all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con
particolare riferimento all’articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla
tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del
demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato
d’intesa con la regione interessata.
3. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale da
realizzare dagli enti istituzionalmente competenti per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono
previsti gli interventi.”
Se l’intesa non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR su proposta del
Ministro competente in difformità degli strumenti urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali."
(...) Ult. co. “Resta fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente la
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2/8/1975,
n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione
e sull’impiego di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù militari".
Artt. 87 e 88 ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
comunque prodotta avente tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di
assicurare :
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione ;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di elettrodotti
Legge n.833 del 23/12/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
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E' il fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.
Art. 4 statuisce che “Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell’ambiente esterno”.
Legge n.339 del 28/06/1986
(abroga esplicitamente la L.1341/1964 e conseguentemente il relativo regolamento d'esecuzione : DPR n.1062/1968)
Art. 2 1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per
la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite
norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente
aggiornate con decreto del Ministero dei lavori Pubblici di concerto con i Ministeri dei trasporti, sentito il CNR, su proposta del comitato elettrotecnico Italiano che elabora il testo
delle predette norme tecniche."
Le nuove norme dovranno prevedere tra l'altro la suddivisione del territorio nazionale in
zone con singole specifiche distanze dei conduttori e sostegni dai fabbricati.
Per le infrazioni richiama il R.D. n.1775/1933 artt. 219 e ss..
Legge n. 349 del 8/7/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di
danno ambientale)
L’art.2, "14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di
cui all’art. 4 della L. 23/12/1978, n.833. La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi
agli ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 - "2. In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sono individuate
con D.P.C.M. (V. D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato con il
DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il quale si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co. 9 - “Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o pareri al Ministro
dell'Ambiente e alla Regione nel termine di trenta giorni dall'annuncio della preventiva comunicazione del progetto da sottoporre a VIA.
Decreto Interministeriale 21/03/1988
Legittimato dal citato art. 2 legge n.339/1986 (occupa il posto normativo dell'abrogato DPR
n.1062/1968)
Norme tecniche, definizioni su tutto ciò che riguarda gli elettrodotti; stabilisce l’altezza dei
conduttori da terra fissata con un minimo pari a 5 mt.; fissa le distanze di rispetto dei sostegni da rotaie strade fabbricati autostrade gasdotti etc. ;
Attenzione: normativa in parte (art. 2.1.05 "Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque
non navigabili" e l’art. 2.1.08 "Distanze di rispetto dai fabbricati) modificata dal decreto interministeriale del 16/01/91.
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Legge n. 9 del 09/01/1991
Legge di rilevanza fondamentale si sovrappone al R.D. n.1775/1933 in materia di norme
regolamentari per le procedura da adottare per l'autorizzazione agli impianti idroelettrici e
alla costruzione di elettrodotti; legittima il DPR 27/4/1992.
Art. 2 - VIA per dighe e altri impianti destinati a fini idroelettrici rinvia alla legge 8/7/1986
N.349 ;
prevede la procedura di V.I.A. per gli elettrodotti ad alta tensione (v. anche normativa regionale in materia come ad esempio quella della Regione Basilicata L.R. n.47 del
19/12/1994 titolo II artt. 4-5-6-7 e tabella parte II)
Art. 21 - Soc. commerciali e l'ENEL .
Art. 22 - Fonti rinnovabili
Decreto Interministeriale del 16/01/1991
“Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di
linee elettriche aeree esterne” (trova la propria legittimazione nella legge 28/06/1986,
N.339 e nel D.M. 21/03/1988.
Molto importante in quanto è la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree".
Modifica con due gruppi di norme quanto già regolato dal D.M. 21/03/1988
Art. 2.1.05 - "altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili"
Art. 2.1.08 - "distanze di rispetto dai fabbricati"
Le distanze sono indicate mediante complicate formule matematiche.
Accordo Procedimentale
In ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche
(comprese quelle a turbogas) con potenza termica inferiore a 300 MW previste dall’art. 17
del DPR 24/5/1988, n.203, in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli agenti industriali". Non riguarda i campi elettromagnetici ;
L.R. Veneto n.24 del 06/09/1991
Regola l’iter amministrativo per la costruzione di linee elettriche e impianti inferiori o pari a
150 Kv (in materia di V.I.A)
L.R. Basilicata n.46 del 19/12/1994
(V.I.A. Basilicata elettrodotti fino a 150 KV)
D.P.C.M. del 23/04/1992
"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
Principale norma specifica fissa le distanze ai fini del pericolo per la salute, ma limitatamente agli ambienti abitativi e all’ambiente esterno. [...] "Rilevata la necessità di assicurare
condizione e garanzie di salute uniformi" così come stabilito dall’art. 4 della legge
23/12/1978 n.833 (quest'ultima disposizione richiamata dal D.P.C.M. pone limiti in materia
alla competenza legislativa delle Regioni)
Art. 4 - "Limiti di esposizione e criteri di applicazione.
Sono definiti i seguenti limiti:”
- 5 kV/m (intensità di campo elettrico) e 0,1 mT (induzione magnetica) "in aree o ambienti
in cui si possa ragionevolmente attendere che individui trascorrano una parte significativa
della giornata".
- 10kV/m e 1 mT, nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
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(Attenzione: art. 5 che segue rappresenta una deroga o contraddizione tecnica rispetto ai
limiti imposti dall’art. 4 - sia pur limitatamente ai fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporta permanenza prolungata;)
Art. 5 - "Distanze di rispetto dagli elettrodotti"
Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne (...) si adottano rispetto alle abitazioni o
altri fabbricati che comportano tempi di permanenza prolungati le seguenti distanze da
qualunque conduttore della linea:
"linee a 132 kV >/ 10m.
linee a 220 kV >/ 18m.
linee a 380 Kv >/ 28m."
(...) "Per le linee inferiori a 132 kV restano ferme le distanze previste dal D.M. 16.01.1991"
La distanza di rispetto da una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale
a quella prevista mediante i criteri sopra esposti per la più alta tra le tensioni presenti..."
Art. 6 Autorizzazioni" (rinvia alla legge 9/1/91 N.9)
Art. 7 "Risanamenti.
Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all’art. 4 e le
condizioni di cui all’art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento”.
Entro 18 mesi ( = entro il 07/11/1993) .. gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare
al Min. Amb. una relazione contenente i criteri di priorità scelti ...."
"nei successivi 12 mesi ( = entro il 08/11/1994 ma tale termine è stato prorogato con il
D.P.C.M. 28/9/1995 ) gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte degli elettrodotti interessate al risanamento. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
(pubblicato il 6.5.92 e dunque entro 7/7/1992), i Ministeri Ambiente Sanità Industria
Commercio e Artigianato e dei Lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazione alla costruzione cosi come disciplinate da L. n.1171/1933.
"I Programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31/12/2004".
Art. 8 "Commissione tecnico scientifica"
D.P.R. 27/4/1992
"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di
cui all’art. 6 della legge 8/7/1986 n.349, per gli elettrodotti aerei esterni"
Trova fondamento nell’art. 6, co. II, legge n.349/1986 e art. 2, co. III, legge n.9/1991 in cui
si prevede prevedono anche gli elettrodotti ad alta tensione quali opere da assoggettare
alla VIA e al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure esistenti.
Art. 2 aggiunge all’art. 1 DPR N.377/1988 la lettera "m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 Kv e con
tracciato di lunghezza superiore a 15 Km"
Di seguito fissa tutta una serie di interessanti criteri ai fini della VIA quali ad es. si deve tenere conto di: piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale piani territoriali e paesistici ;
-strumenti urbanistici locali ai sensi della normativa vigente si dovrà inoltre illustrare le
scelte di tracciato in relazione a :insediamenti abitativi e residenziali strade ferrovie etc. insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali paesaggistiche e naturalistiche
numero tipo disposizione e distanza dei piloni e dei conduttori e "presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dell'asse
dalla linea fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù
di elettrodotto"; "analizzare i livelli di rumore prodotti anche nelle peggiori condizioni ambientali da micro scariche elettriche (effetto corona)."
Fissa anche questo provvedimento le distanze le distanze previste da l comitato internazionale, per le NIR e dall’ Ass. Intern. per le protezioni radiologiche pubbl. nel gennaio
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1990 e riprodotte in parte nell'art.4 D.P.C.M. A12 non prevede invece quanto previsto dall'art. 5 richiamando la preesistente normativa stabilita dal Decreto interm. 16/01/1991.
Direttiva CEE n.92/31 Consiglio del 28/4/1992
che modifica la direttiva n. 89/336/CEE per il ravvicinamento della legislazione degli Stati
membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica di apparecchi elettrici (vi sono
numerosi provvedimenti normativi italiani di attuazione ma non riguardano aspetti legati al
pericolo per la salute derivante dall’inquinamento elettromagnetico).
(v. per es. D.lgs 4/12/1992 n.476, e Decreti del Ministero delle Poste e Tel. del 30/12/93 e
del 15/9/94 (con i quali sono stati pubblicati due elenchi sulle norme armonizzate sulla
compatibilità elettromagnetica) ; il DM 14.11.1996 che risponde alla necessità, ai sensi
dell’art.7 D.lgs 476/92, di consentire il rilascio della dichiarazione “CE” di conformità degli
apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione di cui all’art.4 dello stesso provvedimento;
Decreto Ministeriale 25/9/1992
Approvazione della convenzione tipo prevista dall'art.22 legge N.9/1991 (non attiene ad
aspetti di rilevante importanza in materia di C.E.M.)
D.lgs 4/12/1992 n.476 (attuazione della direttiva CEE 89/336)
si applica ad apparecchi che possono creare immissioni elettromagnetiche ma sotto il profilo della compatibilità funzionale tra gli stessi senza considerare effetti non termici
sull’individuo.
L.R. Veneto del 30/06/1993 n.27
“Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi”
“Art.1 Finalità” “...salvaguardare la salubrità, l’igiene, e la sicurezza negli ambienti di vita e
del lavoro, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e
magnetici generati da elettrodotti.
“Art.2 Strumenti urbanistici” Negli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti
adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le fasce di rispetto di cui all’art.4”
“Art.3 Procedimento d’intesa” per l’accertamento della conformità urbanistica (richiama
l'art.81 co.2 e 3 del D.P.R. 24/07/1977, N.616).
“Art.4 distanze di rispetto dagli elettrodotti” “1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di
tensione uguale o superiore a 380 kV è mantenuto ad almeno 150 m. di distanza dai fabbricati...”
2. Nel caso di tensioni inferiori la distanza dagli edifici deve essere tale da non superare il
livello di campo elettrico di 0,5 kV/m e quello magnetico 0,2 microtesla...
“Art. 5 - Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio” “Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della regione di cui all’art.3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato
l’elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste in fase di progettazione misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali.”
L.R. Veneto del 9/07/1993 n.29
L.R. Veneto 1/9/1993, n.43
art. 18 Modifiche alla legge 27 30/06/93
113
titolo riformulato: “Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da
elettrodotti” ....al fine di tutelare l’ambiente coordinando le scelte urbanistiche...
fasce sostituito da distanze.
L.R. Veneto 26/1/1994 n.7
proroga l’entrata in vigore della l.27/93 al 1/1/1995 (data prorogata da due successivi
provvedimenti al 1/1/2000).
D.P.C.M. 28/09/1995
“Norme procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
aprile 1992 relativamente agli elettrodotti”.
Art.1 Il presente decreto si applica ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti e
dalle relative stazioni e cabine elettriche”
art.2 le intensità delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica di cui ai
punti a e b dell’art.2, D.P.C.M. 23/4/1992 “sono da intendersi espresse in valore efficace ;
il valore quadratico medio di cui agli stessi punti è da intendersi come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti”.
art. 3 “per la prima fase di attuazione del D.P.C.M. 23/04/92 le azioni di risanamento, verranno effettuate in base alle prescrizioni dell’art.4 (...) integrate dalle disposizioni del presente decreto
art. 4 stabilisce che i progetti di risanamento devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente a far data dai 12 mesi successivi da data del presente decreto (entro ottobre
1996 anziché entro novembre 1994 come era previsto in precedenza) e con cadenza annuale "tenendo conto dell'obbligo di garantire la continuità del servizio elettrico". (..) "il
completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31/12/2004" (termine che verrà inevitabilmente prorogato).
L.R. Emilia Romagna 22/2/1993, n.10
Considerato quanto disposto dagli Artt. 87 e 88 -D.P.R. 24/07/1977, N.616 “che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta avente
tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di assicurare :
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione ;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi;
lo snellimento delle procedure per la costruzione e lo snellimento delle procedure per l costruzione di elettrodotti ;
2. L’esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Provincie la regione indirizza e coordina e mantiene rapporti con Stato e altre regioni.
Art. 2 autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici (fino a 150
mila volts) co. 4 le domande sono corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’opera.
art. 3 procedimento autorizzatorio (menzionato il R.D. 11/12/1933)
-co. 3 il rilascio dell'autorizzazione è subordinato in particolare al previo accertamento
dell’assenza di pregiudizio per la salute e l’incolumità della popolazione ai sensi dell’art.4 ;
-art.4 tutela della salute e dell’incolumità della popolazione :
“1. In sede di progetto devono essere valutati secondo le vigenti disposizioni i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente nonché il rischio di
scarica”
2. L’unità sanitaria locale competente per territorio è tenuta a verificare in via preventiva
che i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al co. 1. ;
-art. 7 Concessione edilizia
114
La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia mentre
lo sono le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche.
Art. 8 Decadenza revoca e sospensione... dall’autorizzazione per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica ;
-art. 11 Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione fino a 150 mila volts non può
attraversare (Zone omogenee “A” strumenti urbanistici locali) aree oggetto di tutela ai sensi della 1497/1939 e successive modifiche.
8.1. Documenti ufficiali e normativa di portata generale:
-Risoluzione Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea;
-art. 32 Costituzione -sul diritto alla salute;
-normativa sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90;
-art. 700 c.p.c. provvedimenti d'urgenza;
-normativa di tutela ambientale v. L.1497/39 e L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso d’ufficio;
-328 c.p. relative ad omissioni in atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-590 c.p. lesioni personali colpose;
-589 c.p. omicidio colposo;
-Il 14/3/94 nella relazione del presidente della commissione per l'energia, la ricerca e la
tecnologia (parlamento europeo) "chiede alla Commissione (ambiente sanità pubblica e tutela dei consumatori) di presentare un progetto di modifica, della direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici
mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti in modo da prevedere
l'obbligo di informare il consumatore sui campi generati dagli apparecchi elettrodomestici
in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione"
-Risoluzione n.7.00464 On. Vigni e altri del 22/11/95
-Rapporto ISTISAN 89/20 e 95/26
-normativa CEI-CENELEC (Nel maggio 1995 il CEI, Comitato elettrotecnico Italiano, ha
presentato le norme tecniche sperimentali che, in armonizzazione con la normativa europea e dopo un periodo di sperimentazione costituiranno la regola dell’arte per esposizione
umana ai campi magnetici a bassa frequenza ai sensi di quanto previsto dalla L. del
1/3/1968, n.186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, di apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"
per la quale "1. Tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte).
9. Le pronunce della Giurisprudenza
9.1. ... sul fronte del diritto alla salute.
115
Vi sono alcune pronunce dei giudici di primo o secondo grado che hanno riconosciuto il
pericolo per la popolazione abitante nei pressi di elettrodotti e sottoposti a campi elettromagnetici ad altissima tensione come rischio per la salute tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
Il primo ed esemplare esempio di tali pronunce e' l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta
dell'8 novembre 1986 (riportata in sintesi successivamente).
Il Pretore, nonostante l'ambigua conclusione "il pericolo per la popolazione è solo ipotetico" (contenuta nella perizia redatta dal C.T.U. Prof. F. Gamberale - direttore di un istituto
Svedese di ricerca sull'inquinamento elettromagnetico), accoglieva la domanda attrice
confermando l'ordine già impartito all’ENEL di non attivare l'elettrodotto fino alla sentenza
definitiva sulla base del principio secondo il quale la "semplice possibilità di pericolo per la
salute anche non immediato, impone, comunque l'adozione di misure idonee ad evitare rischi".
Gran parte delle pronunce successive sono state fondate sulla tesi opposta secondo la
quale non è sufficiente la mera possibilità di un pericolo per la salute essendo necessaria
la prova nei termini e nei modi delle prove giudiziarie dell'effettiva esistenza di un pericolo
immininente e irreparabile.
I danni alla salute sono stati riscontrati nella perizia resa dal C.T.U.(insonnia, ipertensione,
cefalee, emicranie tutte con casi al di sopra della media), in fase di incidente probatorio, in
un importante processo in corso presso la Pretura penale di Rimini, dove alcuni cittadini
(60), affiancati dal WWF e altre associazioni, hanno denunciato i rappresentanti dell’ENEL
per il reato di "lesioni personali colpose" (art. 590 C.P.) in relazione ad un elettrodotto ad
alta tensione posto in prossimità di edifici nel comune di Rimini. Il risultato di questo processo costituirà un precedente incisivo sul fronte della tutela alla salute dai campi elettromagnetici.
9.2. ... sul fronte del diritto all'ambiente
Fondamentale, sul fronte del danno ambientale, è la vittoria ottenuta quando la Corte di
Cassazione (I sez. Civile) con sentenza del 4/10/95-29/3/96 n.2959 (Ricorrente Petroniresistente ENEL s.p.a.) (riportata integralmente nelle pagine successive) ha cassato la
sentenza della Corte di Appello di Firenze per la quale : "la diminuzione di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza della perdita della
veduta (deterioramento del paesaggio) non costituiva danno ingiusto risarcibile non esistendo un diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo immobile
si trova ed esercitare se non nei limiti (...) della disciplina civilistica delle distanze".
La massima della sentenza - stabilendo che "chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di un bene inscindibilmente legato alle condizioni
ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato" - rappresenta una fondamentale risposta della giustizia (la tutela del paesaggio sancita
dall’art. 9 della nostra Costituzione), a enti come l’ENEL, che col pretesto di perseguire il
pubblico interesse e la pubblica utilità, troppo spesso non si curano di limitare danni che
riguardano tanto il privato quanto, più in generale, il pubblico, dal momento che la conservazione del paesaggio, anche sotto il semplice profilo estetico, risponde ad un interesse
della collettività.
9.3. La celebre pronuncia del Pretore di Pietrasanta dell’8 novembre 1986
Il ricorso aveva per oggetto l’installazione da parte dell’ENEL di un nuovo elettrodotto ad
116
altissima tensione (380 KV), che interessava il Comune di Pietrasanta e altri comuni limitrofi.
Secondo i ricorrenti il tracciato del nuovo elettrodotto seguiva i tracciati del vecchio, ma se
ne discostava nella realtà e non era sovrapponibile al precedente in quanto i nuovi piloni
erano maggiori e posti in posizioni diverse.
I ricorrenti erano tutti proprietari o titolari di diritti reali immobiliari su terreni o fabbricati interessati dal tracciato del nuovo elettrodotto e, pertanto, lamentavano un notevole aggravamento della servitù imposta sui loro fondi (sia in ragione dell’aumentata tensione
d’esercizio, sia in ragione delle nuove e diverse modalità che l’esercizio dell’elettrodotto
avrebbe potuto assumere). Motivo determinante risultava, poi, la possibilità di danni anche gravi alla salute di coloro che risiedono, o comunque, si trovavano entro l’influenza del
campo elettromagnetico che si sviluppa intorno all’elettrodotto una volta posto sotto la tensione prevista. A questo proposito i ricorrenti hanno prodotto una nutrita bibliografia scientifica ed estratti riguardo le analisi statistiche svolte, anche in ambito europeo, relativi a casi di danni gravi e malattie derivanti dall’inquinamento elettromagnetico. I rischi alla salute
possono comprendere sia disturbi lievi (vertigini, affaticamento etc.) sia vere malattie (leucemia, cancro infantile) che non sono propriamente documentati, ma sono comunque seriamente ipotizzati da numerosi ricercatori come conseguenza di prolungate esposizioni ai
campi elettromagnetici.
Su questi punti la parte convenuta ha replicato contestando le affermazioni anche sulla
base di una diversa lettura della medesima letteratura scientifica, contrastando, quindi,
nella dimostrazione che non vi erano “specifiche prove” di rischio o di danno e del nesso
che le associava a tali esposizioni e che, i valori previsti come pericolosi sono maggiori di
quelli che avrebbe, a loro avviso, raggiunto l’impianto elettrico in questione.
Se queste sono le questioni di fatto rilevate dal giudicante e dalle parti, passiamo a vedere
le questioni di diritto prospettate dalle parti.
Per ciò che riguarda la questione, sollevata dalla parte convenuta, relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti, il giudicante ha riconosciuto che, in quanto proprietari o titolari
di diritti reali essi erano titolari di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Erano,
dunque, titolari di una tutela diretta e immediata derivante non solo dal diritto di proprietà,
ma anche e soprattutto dal generale diritto alla salute come previsto dall’art. 32 Cost.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti hanno chiesto al giudicante l’emissione di un
provvedimento d’urgenza in base all’art. 700 cod. proc. civ. per la sospensione cautelare
del completamento dell’opera o quanto meno della messa in esercizio della linea, sospendendo l’attivazione del passaggio dell’energia. L’azione di merito prospettata, ma non esercitata, riguardava l’inibitoria definitiva delle immissioni elettromagnetiche derivanti
dall’elettrodotto ovvero la dichiarazione dell’insussistenza di alcuna servitù di elettrodotto
per la nuova linea, fintantoché non fosse stata accertata o dimostrata dall’ENEL la totale
assenza di rischio del danno alla salute per chi si trovi nella sfera d’influenza del campo
magnetico generato dalla linea stessa.
Mentre la parte convenuta sosteneva l’impossibilità da parte dei ricorrenti di agire ex art.
700 c.p.c., in quanto già esistente la linea elettrica, il giudicante ha posto un problema di
qualificazione dell’azione e ha distinto tra fase cautelare e di merito.
Se nel merito l’azione (non esercitata) potrebbe essere inquadrata nell’azione negatoria ex
art. 949 c.c. che si realizza nella pronuncia declaratoria dell’insussistenza del diritto della
controparte, e' solo il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che permette effettivamente la sospensione dei lavori di costruzione dell’elettrodotto e dell’attivazione delle linee. La ulteriore motivazione per la richiesta d’inibitoria veniva, non dalla necessità di prova
conclusa e irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto da quella indiziaria della fondatezza di tale timore. Inoltre, poiché l’inibitoria provvisoria e' sussidiaria dell’azione di merito, in quanto cerca di anticiparne gli effetti congelando la situazione al fine di evitare che le
conseguenze dell’illecito continuato o ripetuto si aggravino fino a diventare irreparabili, il
117
giudice della fase cautelare deve valutare gli stessi presupposti e ha gli stessi poteri del
giudice di merito, sia pure con sommaria cognizione e ai fini di una decisione interinale.
Per la necessaria dimostrazione degli alti rischi a cui sono sottoposti gli abitanti dei paesi
in questione, sono state prodotte in giudizio dai ricorrenti alcune relazioni scientifiche e
statistiche relative a casi di malattie causate dall’esposizione continuata a campi elettromagnetici. Tali relazioni non sono state accolte dalla parte convenuta come prova in quanto non dimostrative del nesso di causalità tra la presenza dell’elettrodotto e i danni alla popolazione.
Nonostante tale obiezione della parte convenuta, il Pretore di Pietrasanta, sulla base della
documentazione prodotta dai ricorrenti, ordinava all’ENEL di sospendere i lavori di realizzazione dell’opera e, comunque, l’attivazione degli impianti fino all’udienza fissata per la
comparizione delle parti. Quel giorno il Pretore si riservava ogni decisione istruttoria confermando i provvedimenti cautelari già presi: concedeva alle parti il provvedimento
d’urgenza con l’ordine già impartito all’ENEL di non attivare l’elettrodotto fino alla sentenza
definitiva e assegnava ai ricorrenti 90 giorni per promuovere l’azione per l’inibitoria di merito a tutela della propria salute. Rinviava l’udienza per l’azione negatoria e condannava la
parte convenuta alle spese legali.
Il Tribunale di Lucca tre anni dopo la prima udienza revoca l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta.
9.4. Altre pronunce rilevanti della giurisprudenza
Corte di Cassazione - sezioni I civile - sentenza 4/10/1995- 29/3/1996 n.2959
(Presidente Lipari ; Relatore Pignataro ; Pm Gambardella ; Ricorrente Petroni ; Resistente
ENEL s.p.a.)
Risarcimento del danno - Bellezza ambientale - Diritto soggettivo del proprietario del bene
alla fruizione dell'ambiente - Sussiste .
Servitù coattiva di elettrodotto - Deturpazione del paesaggio Indennizzabilità al proprietario. (Rd 11/12/1933 n.1775, art. 123)
Chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario o titolare di altro diritto reale, di un bene
inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato.
Svolgimento del processo
In relazione all'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto con linee di alta tensione i
coniugi Valerio Petroni e Lidia Scarselli, comproprietari del fondo servente sito in località
Castello-Belvedere del comune di Crimignano, convenivano davanti alla Corte d'Appello di
Firenze l 'ENEL con atti di citazione notificati il 23 aprile 1985 e il 23 ottobre 1985 (quest'ultimo dopo l'emissione del decreto prefettizio di imposizione della servitù in data
28/8/1985), proponendo opposizione alla stima dell'indennità di asservimento determinata
in £.479.000.
Gli attori deducevano che la costruzione di un traliccio alto più di quaranta metri nei pressi
della sommità di una collina aveva deturpato l’irripetibile ambiente collinare ed il paesaggio
di particolare pregio compreso nel territorio dello storico comune di Carmignano , determinando una notevole riduzione del valore dei due immobili di loro proprietà insistenti sul
fondo asservito e adibito ad abitazione.
Nei due giudizi poi riuniti l'ente convenuto sollevava alcune eccezioni di rito e, nel merito,
resisteva alla domanda.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire se ed in quale misura sussistesse la dedotta diminuzione del valore dei predetti immobili, la Corte adita, con ordinanza del 31/3/1990 in relazione alla quale gli attori formulavano riserva di impugnazione ai
sensi dell’art. 361 del c.p.c., disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica ed il nuo118
vo consulente riconosceva sussistente una perdita di valore dei fabbricati ma in misura inferiore a quella calcolata dal primo consulente.
Posta nuovamente la causa in decisione , la Corte territoriale , con sentenza del
22/11/1991- 4/4/1992, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’ENEL, determinava
in £.2.487.310 l'indennità dovuta per l'imposizione della servitù di elettrodotto ; ordinava al
predetto ente di depositare la differenza tra tale importo e la somma già depositata con i
relativi interessi legali del 5% dalla data del decreto di asservimento fino al deposito, con
l’aggiunta di un ulteriore interesse del 5% annuo a titolo di maggior danno ex art. 1224,
secondo comma del c.c. dal 24/19/1985 fino alla data di deliberazione della sentenza e,
per il periodo successivo con gli interessi legali al nuovo tasso legale del 10% stabilito dall'art.1 L.n.353 del 1990 ;b compensava tra le parti le spese processuali.
La Corte d'Appello. Per quanto ancora interessa in questa sede, osservava :
-che per la determinazione dell'indennità spettante agli attori doveva trovare applicazione
l'art.123 del T.U. 11/12/1933 n.1775 prevalente sull’art. 46 della legge generale sull'espropriazione n.2359/1865 richiamata dall'entee convenuto
-che non poteva prendersi in considerazione il preteso danno alla salute dedotto tardivamente in comparsa conclusionale e collegato alle condizioni di Petroni, portatore di "pacemaker" e quindi esposto al pericolo di risentire degli effetti delle variazioni elettromagnetiche ;
-che la diminuzione di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza della perdita di veduta (intesa come deterioramento del paesaggio e non
come limitazione dell'ampiezza della visuale) non costituiva danno (ingiusto) risarcibile ,
non esistendo "un diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo
immobile si trova ad esercitare se non nei limiti in cui tale attributo dell'immobile possa trovare soddisfazione nella disciplina civilistica sulle distanze".
Per la cassazione di detta sentenza nonché dell'ordinanza del 31/3/1990, i coniugi Petroni
Scarselli hanno proposto un ricorso deducendo due motivi.
L’ENEL ha resistito con un controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su un
motivo al quale i predetti coniugi hanno resistito a loro volto con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2. Con il primo articolato motivo del ricorso principale, denunziando violazione falsa applicazione degli artt. 121 e 123b del R.D. 11/12/1933 n.1775 in relazione all’art. 360 n.3 del
c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso l'indennizzabilità del
pregiudizio costituito dalla diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà per
effetto <della costruzione del traliccio di sostegno delle linee elettriche.
Al riguardo i ricorrenti osservano : a)che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di
merito, il potere di fruizione del bene costituito dall'ambiente può assumere la configurazione di diritto soggettivo in capo ai proprietari di beni immobili che traggano dall'ambiente
il loro pregio particolare ; b)che in concreto era stato leso anche il diritto soggettivo ad un
ambiente salubre ; c) che , in ogni stato nella specie non si trattava di risarcire un danno
ingiusto conseguente da attività illecita, ma di tener conto , ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento dovuta , di ogni diminuzione di valore degli immobili così come
previsto dall’art. 123 del citato T.U. n.1775/1933 ; d)che, in base a tale norma occorreva
considerare anche l'attitudine edificatoria del terreno; e) che la Corte di merito con l'ordinanza del 31//3/1990, di contenuto decisorio, aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell'indicato pregiudizio, disponendo una nuova consulenza tecnica solo per la quantificazione
dello stesso , di modo che sul punto si era formato il giudicato intero.
Il motivo è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
Anzitutto va disattesa la censura sub e), il cui esame ha carattere preliminare , non potendo riconoscersi all'ordinanza collegiale del 31/3/1990 natura decisoria idonea a dar luogo
119
alla formazione del giudicato in ordine al riconoscimento dell’indennizzabilità della diminuzione di valore dei fabbricati per effetto della costruzione del traliccio.
Con l'indicato provvedimento , infatti, la Corte d 'Appello , rilevato che il primo consulente
tecnico d'ufficio aveva impostato la valutazione di tale diminuzione di valore solo sulla
"propria esperienza e sensibilità estetica" , dispose la rinnovazione delle indagini tecniche
al fine di accertare l'eventuale esistenza di detto pregiudizio nei termini lamentati dagli attori "sulla base di parametri ancorati a dati obiettivi , suscettibili di riscontro" .
La Corte, pertanto, emise un provvedimento ordinatorio, come tale non impugnabile con
ricorso par cassazione inidoneo a pregiudicare la decisione della causa ai sensi del primo
comma dell’art. 177 del c.p.c. e a dar luogo alla formazione del giudicato.
Anche la censura sub b) è infondata poiché la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che la questione relativa all'esistenza o meno di danni alla salute era stata tardivamente
dedotta in comparsa dagli attori e dal Thema decidendum limitato all'accertamento dell'asserita diminuzione di valore commerciale dei fabbricati ai fini della determinazione dell'indennità perla imposizione della servitù di elettrodotto ai sensi dell'art.123 del T.U.
n.1775/1933.
La censura sub d), così come formulata , è inammissibile .
La ritenuta insussistenza del carattere edificatorio del terreno , criticata dai ricorrenti , costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto , censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (e così censurato con il secondo motivo di ricorso) ma non sotto il profilo della violazione di legge .
Infatti , il vizio di violazione di legge o di falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo
di ricorso per cassazione (n.3 dell’art. 360 c.p.c.) ricorre quando si prospetta l'errata applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione , mentre quello di
omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 del c.p.c.) si risolve in una
doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta , addebitandosi a questa
ricostruzione di essere stata effettuata in una maniera la cui incongruità emerge dall'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito che i due profili
sono differenti tra loro e non possono giustapposti (v. Cass. 18/3/1995 n.3205)
Sono , invece fondate le censure sopra indicate sub a) e C)
Deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha affermato che la qualificazione dell'azione
come risarcitoria , prospettata dall’ENEL a sostegno dell'eccezione di incompetenza della
Corte d'Appello a giudicare un unico grado ai sensi dell’art. 19 l.n-865/1971, era infondata
dovendo trovare applicazione nella specie l’art. 123 del citato n.1775/1933 (applicato in
concreto nell'imposizione della servitù con decreto prefettizio ) e rientrando in ipotesi , tra i
distinti indennizzi previsti da detta norma, anche quella inerente alla diminuzione di valore
di tutto o di parte del fondo asservito.
Dopo tale premessa la Corte di merito già ritenuto di escludere tale diminuzione di valore
derivante dalla perdita di veduta (intesa come deterioramento del paesaggio) , "mancando
la lesione di un diritto e quindi la lesione di un danno (ingiusto) risarcibile " ; ciò perché non
esisterebbe un diritto del proprietario a conservare "la funzione di belvedere del suo immobile e perché al rilievo economico della posizione dell'immobile non corrisponderebbe
una tutela giuridica .
Le conclusioni alle quali è giunta la Corte d’Appello non sono corrette e non possono essere , perciò, condivise.
Anzitutto è inesatta , nella sua assolutezza l'affermazione secondo cui il potere di fruizione
da parte del singolo del bene costituito dall'ambiente non poterebbe assumere la configurazione di diritto soggettivo.
Deve ritenersi, invece, come ha posto in rilievo questa suprema Corte (si veda Cassazione
Sez. un. 9/3/1979, n.1463), che l'indicato potere può assumere la configurazione del diritto
soggettivo quando sia collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazio120
ne, nella sua utilità di recare utilità al soggetto , sia inscindibile dalla conservazione delle
condizioni ambientali .
Ciò si verifica nell'ipotesi di proprietà (o titolarità di altri diritti che assicurino l'utilizzazione )
di beni immobili i quali traggano dall'ambiente il loro pregio particolare ( quanto a produttività , ed amenità o altro) perché in tal caso si determina l'immediata menomazione del patrimonio del singolo .
Ma soprattutto non è corretto il riferimento alla mancanza della lesione di un diritto e quindi
di un danno ingiusto non risarcibile , perché nella fattispecie in esame non si verte in ipotesi di risarcimento da fatto illecito , ma di determinazione dell'indennità di imposizione di
servitù di elettrodotto ai sensi del più volte citato art. 123 del T.U. n.1775/1933.
La giurisprudenza di questa suprema Corte, con indirizzo costante (v., tra le altre , sentenza n.6954/1988 ; n.7217/1986 ; n.4407/1983 ; n. 1298/1981 ; n. 1668/1980 ; n.187/1979 ;
n. 696/1968 ;) , ha posto in rilievo che la predetta norma prevede e regola distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi (di carattere
economico)che egli può subire : precisamente quello inerente alla diminuzione di valore di
tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica , quello riferito all'area
assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito all'area sottratta alla
disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse (basamenti,
cabine , ecc.).
Ove tali distinti pregiudizi risultino accertati in concreto l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio .
La corte d 'Appello ha escluso in maniera aprioristica , par mancanza di un diritto dei proprietari e di un danno ingiusto risarcibile , l'indennizzabilità del deprezzamento commerciale del fondo ed in particolare dei fabbricati adibito ad abitazione per effetto della costruzione del traliccio ed è , pertanto, caduta nella denunciata violazione art. 123 T.U.
n1775/1933
3. Con il secondo motivo i ricorrenti in via principale denunziano vizio di omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su puti decisivi della controversia e lamentano : a)che
la Corte d'Appello non abbia espresso le ragioni del proprio convincimento in ordine alla
natura agricola del terreno asservito ; b)abbia omesso di comprendere , nella determinazione del giusto indennizzo , l'indennità per l'occupazione temporanea dei beni prima dell'emissione del decreto di imposizione della servitù ; c)abbia liquidato un importo modesto
a titolo di maggior danno senza trarre la prova dello stesso dalle regole di comune esperienza ; d) abbia omesso di motivare la statuizione di compensazione delle spese di causa.
Il primo profilo della censura è infondato.
La corte di merito non è incorsa nel denunziato vizio di motivazione perché ha affermato di
condividere le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla natura agricola del terreno , con ciò con ciò disattendendo i generici rilievi critici fatti dagli attori per
prospettare una diversa destinazione del terreno stesso e basati su elementi (zona panoramica, esistenza di allacciamenti ai servizi pubblici) di per sè soli inidonei ad attribuire al
terreno in concreto carattere edificatorio con riferimento al momento dell'imposizione della
servitù.
E' , invece, fondata la censura sub b).
La Corte territoriale non ha indicato , infatti , in alcun modo le ragioni per le quali non ha
incluso nella liquidazione dell'indennizzo richiesto dagli attori anche l’indennità di occupazione temporanea del fondo.
Il parziale accoglimento del primo motivo di ricorso e della censura da ultimo indicata determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per il riesame in relazione alle censure accolte. Restano assorbiti gli altri due profili di censura del
motivo di ricorso in esame , attenendo quella sub c) all'accessorio di un credito ancora da
121
determinare , e quella sub d) alla regolamentazione delle spese processuali che va effettuata con riguardo all'esito finale della lite.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato , denunziando violazione e falsa
applicazione dell’art. 46 L.n. 2359/1865 in relazione art. 123 T.U. n1775/1933 anche a
seguito delle modificazioni introdotte con la legge n.247/1974, l’ENEL deduce che la Corte
d'Appello avrebbe errato nel ritenere prevalente la disposizione del citato art. 123 sull’art.
46 della L. n.2359/1865 in funzione del carattere speciale della disciplina dettata per l'imposizione della servitù di elettrodotto e del rapporto temporale tra le due norme , omettendo di considerare che i criteri di valutazione dell'indennità per tale imposizione sono quelli
dettati in generale per tutti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e che il citato art. 46 , terzo comma esclude la risarcibilità del danno in materia di servitù stabilite dalle
leggi speciali.
Il motivo è infondato.
La determinazione dell'indennità di imposizione di servitù di elettrodotto deve essere effettuata ai sensi dell'art.123 T.U. n. 1775/1933 come ha ripetutamente affermato questa suprema Corte con le sentenze sopracitate.
L'applicabilità dei criteri di stima per i terreni agricoli introdotti dall’art. 16 della L.
n.865/1971 e resi applicabili a tutte le espropriazioni per pubblica utilità contemplate nella
legge n.274/1974 non comporta l'esclusione della valutazione dei singoli pregiudizi indicati
nel citato art. 123 ed in particolare di quello relativo alla diminuzione di valore gli immobili
conseguente all'imposizione della servitù.
Nè può giovare all’ENEL il richiamo fatto al terzo comma dell'art.46 della L. n.2359/1865,
secondo il quale le disposizioni dei precedenti commi (che prevedono la corresponsione di
un indennizzo per il danno permanente causato dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità) non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali. Infatti anche a voler ritenere
in ipotesi applicabile nella specie la norma contenuta nella legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità proprio in virtù del terzo comma della norma stessa dovrebbero trovare applicazione le norme relative alle servitù stabilite dalle leggi speciali, tra
le quali rientra appunto quella dettata dall'articolo 123 del T.U. n.1775/1933.
In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei limiti sopra indicati mentre va
respinto il ricorso incidentale.
In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
per nuovo esame ad altro giudice che si designa in diversa sezione della Corte d 'Appello
di Firenze e provvedere anche sulle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia.
Sez. II, sent. N. 04983 del 15/11/1977, Soc. Metallurgica Napoli
Il provvedimento amministrativo che, ai sensi dell’art. 108 del R.D. 11 Dicembre 1933 n.
1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), riconosca la pubblica utilità di una
linea di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ed autorizzi un privato all’impianto
e all’esercizio della linea medesima, non comporta di per sé la costituzione di servitù di elettrodotto a carico dei fondi interessati dall’opera, né consente che questo effetto si verifichi in conseguenza della mera occupazione dei fondi stessi da parte di quel privato, occorrendo, a tal fine, che la servitù stessa nasca in forza di titolo convenzionale o giudiziale,
ovvero di provvedimento espropriativo. In difetto, pertanto, l’installazione dei fili e dei piloni
dell’elettrodotto, effettuata da detto privato sul fondo altrui, è illegittima e comporta il diritto
del proprietario di conseguire condanna alla rimozione delle relative opere.
Sez. I, sent. n. 01811 del 20/2/1991, ENEL c. Del Ponte
122
L’apprensione “sine titulo” di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di
elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell’autorità competente (art. 119 del R.D. 11
Dicembre 1933 n. 1775), sia di dichiarazione di pubblica autorità (art. 115 e 116 del R.D.
cit.), sia di valido asservimento ( in presenza di autorizzazione e declaratoria di p.u.), non
fa sorgere una servitù secondo lo schema dell’occupazione acquisitiva, non potendo tale
figura applicarsi all’acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell’ente costruttore o gestore. Pertanto, il titolare del diritto reale aggredito
è legittimato a proporre domanda di risarcimento sia per il danno sofferto nel quinquennio (
anteriore alla domanda ) sia per i danni che potranno probabilmente prodursi in avvenire,
e, nel caso in cui all’autore dell’illecita costruzione succeda un altro soggetto, la domanda
di risarcimento del danno può essere proposta pure nei confronti del successore, essendo
quest’ultimo responsabile per non aver rilasciato il suolo e non aver ripristinato la legittimità della situazione.
Corte dei Conti sez. contr. 29-12-1994 , 152/1994
E’ illegittimo un regolamento governativo emesso ai sensi dell’art. 21.n.537 del 1993, ai fini
di semplificare la procedura per la concessione di costruzione di elettrodotti, nella parte in
cui non prevede l’intervento, con le formalità proprie del concerto, del ministero
dell’ambiente e di quello per i beni culturali per quanto attiene agli interessi di loro competenza, non essendo sufficiente per la specificità delle valutazioni da compiere, la partecipazione dei suddetti ministri alla delibera del consiglio dei ministri che conclude il procedimento.
Pretore - P. Avigliana, 10-05-1988
In un procedimento d’urgenza, il pretore, richiesto dal ricorrente di provvedimenti a tutela
della salute, che si assume minacciata dalla entrata in servizio - non imminente, ma prevista in tempi brevi - di un elettrodotto ad alta tensione, può ordinare al resistente ENEL e
all’interveniente ministero ll. pp. lo spostamento di alcuni tralicci in aree (di proprietà di terzi) non esposte a problemi d’impatto ambientale, quando lo spostamento non alteri la
struttura complessiva dell’opera e non comporti costi aggiunti ingenti in rapporto
all’insieme dei capitali impiegati.
Tribunale Amministrativo Regionale : Lombardia - Milano sez. 02 sent.n. 00613 del
08/10/1992 pres. Bonifacio est. Giordano parti : SIP C/ Comune di Melzo
Urbanistica Concessione edilizia: Necessità Installazione di traliccio porta antenna Sussistenza Autorizzazione all’installazione dell’antenna da parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni Irrilevanza ; Altezza Normativa di p.r.g. prescrivente l’altezza massima delle costruzioni Antenna radioelettrica di notevole dimensione Vi soggiace. E’ soggetta a concessione edilizia la realizzazione di un traliccio porta antenna radioelettrica di
altezza pari a 19 metri e con basamento di 5 metri per lato, trattandosi indubitabilmente di
opera che altera stabilmente lo stato dei luoghi: invero, l’avvenuto rilascio, da parte
dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell’autorizzazione all’installazione,
non è idonea a sottrarre il manufatto in oggetto all’obbligo della concessione edilizia, posto
che il provvedimento in precedenza citato non ha finalità urbanistico-edilizie, bensì solo
quella di verificare ed assicurare che non si verifichino interferenze nelle frequenze radio.
Anche se insiste sul lastrico solare di un edificio adibito a centrale telefonica, un traliccio
porta antenna di notevoli dimensioni (altezza pari a circa 19 m.)a differenza dei camini o
123
delle consuete antenne televisive, altera, per la sua rilevante entità, l’assetto urbanistico
circostante ed è pertanto soggetto al rispetto dei parametri e degli indici edilizi. Rivista giuridica dell’edilizia, 1993, I, 371
Milano, 19-11-1993
La realizzazione di un traliccio porta-antenne di notevoli dimensioni (altezza di circa metri
cinquanta, ancorato al suolo su basamento di cemento di metri sette virgola cinquanta per
metri sette virgola cinquanta) è soggetta a concessione edilizia, atteso l’impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che tale opera comporta, a nulla rilevando né i
materiali con i quali la stessa è stata costruita, né l’assenza di volumi interni utilizzabili.
Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991
L’impianto radiotrasmittente composto da un container, da un’antenna trasmittente e da
una piazzola di atterraggio per elicotteri è soggetto a concessione edilizia, tenuto conto
della presenza di un manufatto destinato potenzialmente ad esigenze abitative oltre che di
alloggiamento di apparecchiature, stabilmente e durevolmente infisso al suolo in senso
funzionale (nella specie, si è ritenuta l’irrilevanza del sistema di ancoraggio “morbido” al
suolo e la finalità dichiaratamente sperimentale dell’impianto).
Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991
A mente dell’art. 7, 2° comma, lett. a , D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito nella l. 25
marzo 1982, n.94, le opere costituenti impianti tecnologici sono assoggettate al regime di
autorizzazione gratuita ove asservite ad edifici preesistenti; deve conseguentemente ritenersi che l’autonomia strutturale e funzionale degli anzidetti impianti non possa essere affrancata da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e che, pertanto, non ricorrendo i presupposti del regime urbanistico semplificato, sia assoggettata all’ordinario regime della
concessione (nella specie, si è ritenuto che un’antenna radiotrasmittente fosse assoggettata a concessione edilizia non essendo destinata al servizio di fabbricati preesistenti).
Consiglio di Stato, sez. V, 15-12-1986, 642/1986
E’ legittimo l’ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti emesso per difetto di
concessione di costruzione, non potendosi ritenere che l’autorizzazione rilasciata dal ministero delle poste in ossequio alla disciplina delle telecomunicazioni e in appagamento degli
interessi da questa perseguiti possa valere anche a fini urbanistici.
TAR Emilia Romagna ,sez .I [ord.], 16-10-1992, 704
Nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di un’antenna ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato da competente laboratorio,
ove da una successiva verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un “forte
abbassamento” di tale inquinamento (entro i valori di campo elettrico di venti V/m), sussistono le condizioni per valutare l’interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione con l’interesse imprenditoriale fatto valere dall’emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due interessi nella sospensione dell’atto impugnato ordinante la rimozione, ma condizionatamente al mantenimento delle modalità di esercizio degli impianti
accertato dalla verificazione tecnica indicata in precedenza.
Corte di Cassazione Sent. 943 del 17 febbraio 1986 Sez. I - Gianni (avv Formica) c.
A.C.E.A. (avv. Petrocchi) (Rigetta, App. Roma 15 giugno 1981).
Servitù - Elettrodotto - Proprietario del fondo servente - Indennizzo - Determinazione - Divieto di estrazione di minerali ex art. 104 D.P.R. n.128 del 1959 - Diritto all’indennizzo Onere di prova del proprietario - Contenuto.
124
I l proprietario del fondo assoggettato a servitù di elettrodotto, cui l’art. 123 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 riconosce - oltre all’indennità per la conseguente diminuzione di valore dell’immobile o di una parte di esso, secondo i generali principi in tema di espropriazioni per pubblico interesse - in ogni caso anche un indennizzo pari ad un quarto del valore dell’area di rispetto dei tralicci, può richiedere di essere indennizzato di diminuzioni di
valore ulteriori derivanti da altri oneri e divieti, come quello estrattivo di sostanze minerali a
distanza inferiore a 20 metri dai sostegni dell’elettrodotto, previsto dall’art. 104 D.P.R. 9
aprile 1959 n. 128; peraltro, in quest’ultimo caso, l’indennizzo non spetta automaticamente
e può essere attribuito solo ove sia dimostrata l’attualità - o comunque la probabile verificabilità in futuro (in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili) degli elementi causativi dell’ulteriore diminuzione di valore del fondo.
In materia di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto, il provvedimento emesso dal
Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 108 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, per
l’autorizzazione della linea elettrica, anche quando contiene una dichiarazione di pubblica
utilità, rappresenta solo un atto del procedimento di costituzione della servitù ma non è esso stesso produttivo dell’effetto costitutivo, che consegue solo all’atto finale del procedimento, cioè al decreto di espropriazione (quando non sia scelta la costituzione negoziale o
giudiziale); pertanto, l’illegittimità dell’occupazione di un immobile con l’avvenuta installazione dell’elettrodotto, per decorso del termine fissato nel decreto autorizzativo, non è sanata dell’emissione del predetto decreto ministeriale, né il conseguente diritto del proprietario dell’immobile al risarcimento del danno trova limite in relazione al fatto che
l’occupante abbia il proposito di spostare altrove la linea elettrica, quando a tale intento
non abbia fatto seguito la restituzione del bene occupato prima che l’occupazione divenisse illegittima.
Corte di Cassazione Sent. 4339 del 27 giugno 1988 Sez. II. A.C.E.A. (avv. Giorgianni)
c. Soc. Simpaty 82 (avv, Losito) (Rigetta, App. Roma 3 luglio 1987).
Servitù - Elettrodotto - Costituzione coattiva - Rimozione o diversa collocazione delle condutture - Obbligo del titolare ex art. 122 quarto comma R.D. n. 1775 del 1933 - Adempimento - Termini - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, l’art. 122 quarto comma R.D. 11
dicembre 1933 n. 1775 impone al titolare della servitù l’obbligo dell’esercizio della facoltà
di innovazione, costruzione o realizzazione di altro impianto da parte del proprietario del
fondo servente e ciò senza subordinare detta facoltà ad un sindacato di necessità o di opportunità; tale obbligo non può ritenersi condizionato neppure alla fissazione di un termine
di adempimento, trattandosi di un obbligo legale connesso alla mera sussistenza del relativo presupposto, costituito dal mero esercizio
della detta facoltà da parte del proprietario del fondo servente, salvi i tempi tecnici di compimento della prestazione, con la conseguenza, in caso di inosservanza per il comportamento dilatorio del titolare della servitù, della sua responsabilità per i danni che ne siano
derivati al proprietario del fondo servente.
Corte di Cassazione Sent. 6954 20 dicembre 1988 Sez. I. ENEL (avv. ti Guerra e Paternò) c. Gaudio ed altro (avv. Di Biase) (Cassa con rinvio, App. Napoli 20 febbraio
1984).
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù di elettrodotto - Irreversibile utilizzazione del fondo - Mancata autorizzazione dell’ENEL - Conse125
guenza - Costituzione coattiva della servitù - Esclusione - Diritto alla riduzione in pristino
od al risarcimento danni - Configurabilità - Prescrizione - Decorrenza.
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea e d’urgenza - Servitù di elettrodotto - Illegittima occupazione del fondo - Danni - Determinazione - Criterio.
Con riguardo alla realizzazione di linea elettrica, che non implichi l’acquisto della proprietà
del suolo, ma richieda soltanto l’imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, l’effettiva ed
irreversibile utilizzazione senza titolo del fondo altrui, da parte dell’ENEL, può implicare
compressione delle facoltà di godimento del proprietario, con costituzione di dette servitù,
secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva, solo se l’Ente abbia ottenuto
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea stessa ( artt. 108 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e 9 D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342), atteso che tale autorizzazione
condiziona la qualificabilità dell’opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità nel suddetto comportamento di una condotta esplicativa di potestà amministrativa; in
difetto di autorizzazione, il comportamento medesimo si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell’illecito permanente, con la conseguenza che
il privato può insorgere con domanda di rimozione degli impianti e riduzione in pristino, ovvero con azione di risarcimento del danno, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione dell’abusiva occupazione ( che segna l’esaurirsi dell’illecito permanente).
Al fine della determinazione del danno per l’illegittima occupazione del fondo privato con
un elettrodotto (così come per la liquidazione dell’indennità di servitù coattiva d’elettrodotto
ai sensi dell’art. 123 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), non può essere di per sé computata
una diminuzione di valore dell’intero fondo, occorrendo accertare, nel caso concreto, se ed
in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente verificata.
Corte di Cassazione Sent. 2584 del 29 maggio 1989 Sez. III. ENEL (avv. Mazzà) c.
Scrillino ed altri (avv.ti Rossi e Fiorillo) ( Rigetta, App. Reggio Calabria 1° febbraio
1986).
Danni - Attività pericolosa - Conduttura aerea di energia elettrica - Misure di salvaguardia
ex D.P.R. n. 1062 del 1968 - Inosservanza da parte dell’ENEL - Danni conseguenti - Responsabilità dell’Ente - Configurabilità - Condizioni.
Con riguardo alla gestione di una conduttura aerea di energia elettrica, ancorché a bassa
tensione, l’inosservanza da parte dell’ENEL delle misure di salvaguardia, specificamente
dettate dal regolamento di cui al D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062 al fine di evitare folgorazioni ( nella specie, distanza minima dai fabbricati, ancorché costruiti dopo l’installazione
dell’elettrodotto), implica la responsabilità risarcitoria dell’Ente medesimo, per i danni che
si pongano in derivazione causale da detta inosservanza, secondo la previsione dell’art.
2050 Cod.civ., indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo fosse occulta od
avvertibile dal danneggiato, e senza che si possa fare carico a quest’ultimo di non aver
sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative.
Pretura di Venezia; Ufficio del GIP; Decreto del 1 marzo 1997 no. 791
Getto pericoloso di cose - Collocamento pericoloso di cose - Impianto di radiotrasmissione
- Campi elettromagnetici - artt. 674 e 675 cod. pen
Il giudice, esaminata la richiesta
di sequestro preventivo dell’impianto di radiotrasmissione per 4 sorgenti emittenti, ha motivato la sua decisione nella valutazione di una
situazione di pericolo conseguente agli elevati valori dei campi elettromagnetici generati
dall’impianto di radiotrasmissione.
Inoltre sulla base dei recenti studi sulla pericolosità anche dei campi a bassa frequenza ha
ritenuto necessario adottare un provvedimento idoneo a tutelare quanti, anche occasionalmente, potessero venire in contatto con i campi elettromagnetici a bassa e bassissima
frequenza.
126
Nella considerazione dei valori limite fissati in vista della protezione dell’ambiente e della
salute, il giudice ha condannato i convenuti a ridurre entro quattro mesi la potenza emessa
nel rispetto dei dati tecnici dichiarati per evitare il suddetto ordine di sequestro.
10. Normativa a tutela del diritto alla salute e del diritto all’ambiente in materia di alte frequenze
-Risoluzione Parlamento Europeo del 5/5/94;
-Principio di cui all'art. 130R del trattato sull'Unione Europea (e il principio "ALARA"
(OMS));
-art. 32 Costituzione -sul diritto alla salute;
-normativa sulla sicurezza sul lavoro l.547/55 l. 626/92 e successive integrazioni;
-normativa urbanistica L.1140/39 e 47/85 e succ. disposiz.;
-normativa sul sistema radiotelevisivo Legge Mammì n.223/90 e normativa in itinere ;
-art.700 c.p.c. provvedimenti d'urgenza;
-normativa di tutela ambientale v. L. n.431/85;
-323 c.p. sull'abuso d’ufficio;
-328 c.p. relative ad omissioni in atti d’ufficio;
-650 c.p. sull'inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (conseguenza di ordinanze sindacali);
-590 c.p. lesioni personali colpose;
-589 c.p. omicidio colposo;
-normativa europea sperimentale approvata dal CENELEC il 30/11/1994 (validità tre anni)
-D.P.R. 24/07/1977, N.616.
Art. 81 "Competenze dello Stato"
“Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)l’identificazione, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui
all’art.3 l. n.382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con
particolare riferimento all’articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla
tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) (...)
2. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del
demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare è fatto dallo stato
d’intesa con la regione interessata.
3. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale da
realizzare dagli enti istituzionalmente competenti per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dall’amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono
previsti gli interventi.”
Se l’intesa non si realizza il consiglio dei Ministri può procedere con DPR su proposta del
Ministro competente in difformità degli strumenti urbanistici sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali."
(...)
Ult. co. “Resta fermo quanto previsto dalla legge 18/12/1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2/8//1975,
n.393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione
e sull’impiego di energia elettrica e dalla legge 24/12/1976, n. 898, per le servitù militari".
Artt. 87 e 88 ... che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
127
comunque prodotta avente tensione comunque non superiore a 150 mila volts al fine di
assicurare :
a) la tutela della salute e l’incolumità della popolazione ;
b)la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c)il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità di esercizi e lo snellimento delle procedure per la costruzione di elettrodotti
-Legge 23/12/1978 n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
E' il fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.
Art. 4 statuisce che “Con D.P.C.M. su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell’ambiente esterno”.
Legge 8/7/1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
L’art.2, "14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di
cui all'art.4 della L. 23/12/1978, n.833. La fissazione di tali limiti ove gli stessi siano relativi
agli ambienti di lavoro è proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Art. 6 - "2. In attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale (...) le opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sono individuate
con D.P.C.M. (V. D.P.C.M. 10/8/1988, n.377 - tenere presente che è stato integrato con il
DPR 27/4/92 ("si aggiunge il punto m)"... con il quale si prevede la V.I.A. anche per elettrodotti)
Art. 6, co. 9 - “Qualsiasi cittadino può presentare istanze, osservazioni, o pareri al Ministro
dell'Ambiente e alla Regione nel termine di trenta giorni dall'annuncio della preventiva
comunicazione del progetto da sottoporre a VIA.
L. R. Piemonte 23/01/1989, n.6 Nuova disciplina in materia di Teleradiocomunicazioni;
Art.1 Per l’installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è necessaria
l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e l’autorizzazione edilizia rilasciata
dal sindaco.
Art. 3 Detta autorizzazione può essere rilasciata all’interno o all’esterno del centro abitato
nei comuni privi dello strumento urbanistico mentre in quelli dotati dello strumento urbanistico in qualunque zona tranne in quelle in cui sia espressamente vietato dallo strumento
stesso.
Deliberazione della Giunta della regione Piemonte del 11/4/1989 n.173-27990
Ai sensi della L.R. Piemonte del 23/1/89, n.6, fissa criteri di tutela sanitaria ed ambientale
per il rilascio dell’autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale per impianti di antenne per telecomunicazione;
Art.1 I Titolari degli apparati per telecomunicazione gamme di frequenza 10 Khz a 300
Ghz devono presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune corredata di:
1)dichiarazione potenza media fornita al sistema irradiante;
128
2)parere sanitario rilasciato dalla sezione di fisica sez. sanità pubblica di Ivrea , salvo il caso in cui le potenze rispettino i limiti previsti nell’art.4;
nell’art.2 tra i vari requisiti richiesti per le domande appare interessante quello relativo alla
presentazione dell’estratto di mappa catastale sul quale emergono tutti gli edifici presenti e
i luoghi di pubblico accesso in raggio di 300mt. dal punto di installazione .
Art.4 i limiti indicati al fine del rilascio delle certificazioni sono pari a 20 V/m secondo quanto proposto dalla Commissione interministeriale istituita dal ministero della sanità
CIRCOLARE N.69 del 12/11/82)
Art. 5 prevede dei periodici riscontri dei livelli di emissioni effettuati dall’USL in seguito ai
quali le aziende hanno tempo 15 giorni per rientrare nei limiti .
L.R. Lazio 11/09/1989 n. 56 “Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi”
Finalità: tutelare la salute della popolazione e salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale nonché il pluralismo nell’informazione.
Piano regionale dell’emittenza regionale su proposta della Giunta regionale ;
art.3: principi generali- localizzazione degli impianti al fine di tutelare la salute pubblica in
specifiche aree individuate dai comuni anche in deroga agli strumenti urbanistici.
b)..
c)progressivo spostamento delle emittenti radiotelevisive collocate su stabili di civile abitazione .
-livello massimo di esposizione delle onde elettromagnetiche 20V/m - densità di potenza
1W/mq
Frequenze comprese tra 3 Mhz e 1500 Mhz
art.5 Commissione tecnica ;
art.6 autorizzazione installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva: è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale su proposta degli assessorati all'urbanistica e sanità previa verifica di concessione edilizia, del documento comprovante la potenza dell'impianto, della sussistenza di un certificato istituto pubblico che valuti i valori di
esposizione della popolazione, analisi delle compatibilità elettromagnetiche delle antenne ;
-l’autorizzazione è soggetta a revoca in caso di difformità dell’opera rispetto a quella autorizzata.
Istituita l'anagrafe delle emittenti presso il servizio radiotelevisivo del Lazio.
-art. 7 (Controlli) ...sistema di monitoraggio fisso e mobile tramite le USL competenti per zona.
II co. “Nei casi nei quali venga riscontrato in una determinata area a seguito di controlli il
mancato rispetto del livello massimo di esposizione previsto il Presidente della Giunta regionale ovvero il sindaco del comune territorialmente competente, provvede, ai sensi del
comma dell’art.32 l.23/12/1978, n.833, ad assegnare ad ogni impianto il valore limite di
campo elettrico da non superare in detta area. Trascorso il termine di 30 giorni il presidente della giunta revoca l’autorizzazione agli impianti che non abbiano ridotto...
art.8 contributi fino al 100% per aziende radiotelevisive e comuni che compiano opere di
"razionalizzazione delle emittenti (..)"
Art.9 secondo comma: la verifica del rispetto dei limiti spetta al sindaco del comune interessato che si avvale all’uopo del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio. Qualora dalla verifica risultino superati i limiti massimi di esposizione il sindaco con
propria ordinanza dispone la chiusura delle emittenti ai sensi dell’art.2 L.R. n. 52/1980 o il
trasferimento in altro sito.
3. Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessario in ogni caso una
specifica autorizzazione rilasciata dalla USL competente previo parere ISPELS (Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro).
129
Legge R. Abruzzo del 4/6/91 n.20 “Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche”
Finalità : salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute
L’installazione di impianti fissi oppure mobili con potenza immessa in antenna superiore a
5W per gli impianti fissi (25W per i mobili) è subordinata ad autorizzazione regionale art.6 ;
l’organo di controllo è il presidio multizonale di prevenzione che procede alla misurazione
bloccando le potenze ai valori massimi possibili... dettagliate le modalità di misurazione ;
art. 7 limiti di esposizione per la popolazione: campo 300khz a 3 Mhz 60 V/m
da 3 MHZ a 5 Ghz : 20 V/m densità 1W/mq etc.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.84 del 27/4/1995
“Integrazione alle N.T.A.(norme tecniche di attuazione)* del P.R.G. per la realizzazione
degli impianti di telefonia cellulare GSM e similari"
*N.T.A. approvate con delibera 689/79
Premesse ...
“che in considerazione delle numerose istanze pervenute in attuazione della concessione
da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, del servizio pubblico di radiotelefonia cellulare per la rete GSM è stata rappresentata da parte della Ripartizione XV - Urbanistica edilizia- l’urgenza e la rilevanza di definire una normativa che regolamenti
l’installazione delle antenne per tale servizio sia sugli edifici urbani che nelle aere esterne
al centro abitato e nell’agro romano;”
-... che data la necessità di una localizzazione articolata (...) in relazione alla erogazione
ottimale del servizio pubblico è opportuno consentire l’installazione dei suddetti manufatti
in tutte le zone del vigente P.R.G. purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale
dei monumenti e delle aree archeologiche oltre alla normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica;
-che in tal senso si ritiene di dover integrare l’art. 3 norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore con il seguente paragrafo:
23)In tutte le zone del P.R.G. è consentita l’installazione di antenne ricetrasmittenti per
l’erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o di impianti per servizi similari purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre alla normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare
riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica.
Le installazioni sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, in relazione a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 295 del
26/7/91, saranno soggetti ad autorizzazione edilizia ove di dimensioni simili a quelli assentibili ai sensi della legge 94/82 e successive modificazioni;
Ai fini di detta autorizzazione è competente la XV Ripartizione previo obbligatorio parere
dell’ufficio sanitario competente (USL RMA) alla valutazione dei campi elettromagnetici
ovvero istituto pubblico che attesti la conformità degli impianti alle direttive CEE.
L’installazione dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche nell’osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione
degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. Dovrà in particolare essere
assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei
monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
Le installazioni di antenne su aree libere pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia previo parere dall'U.S.P.R. in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione od attuazione.
130
L’installazione dei suddetti manufatti dovrà risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica monumentale e delle zone archeologiche
dell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge regolamentari in materia e riportare la
preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.
Dovrà in particolare essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici.
E’ obbligatorio inoltre acquisire negli atti istruttori il parere dell’ufficio sanitario competente
alla valutazione dei campi elettromagnetici ovvero la certificazione di un’istituto pubblico
competente in materia che attesti la conformità degli impianti alle direttive CEE.
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere per gli impianti da realizzare sulle aree libere atto unilaterale
d’obbligo alla rimozione dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e
spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale (...)”.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima)
- Mario Egidio SCHINAIA, Presidente;
- Giuseppe MINICONE Consigliere;
- Lucia TOSTI, Consigliere;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 1996-.
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
Visto il ricorso n. 9070/96 proposto dal CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori in persona del presidente p.t. avv. Giuseppe Lo Mastro che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Carlo Rienzi unitamente all'avv. Giuseppe Lo Mastro (limitatamente a se
stesso) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma., viale delle Milizie, 9.
Visto il ricorso n.8386/96 proposto dal Condominio di Corso Vittorio Emanuele II
n.184, in persona dell'Amministratore p.t. Rag. Andrea Finizio, rappresentato e difeso dal
dott. proc. Massimo Pallini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Orazio, 3.
Contro
- il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in persona del Ministro P.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti
- della OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott.
Proc. Fabio Macaluso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Brizzolari e Salvatore
Di Pardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Archimede, 97.
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
del decreto 27 marzo 1996 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con i1 quale sono stati dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attuazione di una
stazione radio base GSM da parte della Soc. Omnitel.
Visti gli atti e documenti depositati con i ricorsi;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
131
Visto l'atto di costituzione in Giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato e della società controinteressata;
Udito il relatore, Cons. G. Minicone e uditi altresì per le parti ricorrenti l'avv. C. Rienzi
e l'avv. Pallini, gli avv.ti Di Pardo e Brizzolari per la società Omnitel e l'avvocato dello Stato di Carlo;
Considerato, in sede di sommaria delibazione:
che appare fondata la doglianza di insufficiente istruttoria al fini della emanazione del
provvedimento impugnato, posto che il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,
nel decretare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere concernenti l'installazione della stazione radio base sul terrazzo dell'edificio di Corso Vittorio Emanuele II, 184
in Roma, non poteva esimersi dal verificare, nell'apprezzamento globale dell'interesse
pubblico (nel quale è compresa anche la tutela della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa dalla realizzazione dell'opera) che fosse stata acquisita la
"specifica autorizzazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente,
previo parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(I.S.P.E.S.L.)" di cui all'art. 9, comma III L. Reg. Lazio 1 1.9.1989. n. 56;
Ed invero, in assenza di una normativa specifica in ordine alla installazione delle
stazioni radio base per telefonia cellulare, sembrano doversi ritenere applicabili le prescrizioni della legge regionale suddetta, che prende in considerazione, (sia pure in relazione,
all'epoca, ai soli impianti di emittenza radiotelevisiva) l'esposizione alle onde elettromagnetiche per il campo di frequenze compreso tra i 3MHZ e i 1500 MHZ, nel quale si colloca
anche la telefonia cellulare GSM, stabilendo particolari adempimenti ove gli impianti siano
collocati su stabili di civile abitazione ed imponendo, oltretutto, (cfr. art. 6 lett d) "l'analisi
delle compatibilità elettromagnetiche tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra
il sistema di tutte le altre antenne presenti nella fascia di installazione";
Considerato, altresì, che a seguito degli accertamenti disposti da questa Sezione, lo stesso I.S.P.E.S.L. si è pronunciato nel senso che il livello di campo elettrico globale nel sito di
installazione dell'impianto di cui è causa, ancorché inferiore al limite di campo elettrico vigente nella Regione Lazio, risulta essere un livello significativo di inquinamento, da tenere
in particolare considerazione in relazione ad un'esposizione inconsapevole e cronica o
comunque a carattere continuato delle persone interessate, in un ambiente di vita residenziale", richiamando in proposto la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94, che impone di limitare l’esposizione alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto
ragionevolmente possibile.
Vista la relazione dell'I.S.S., il quale ha, invece concluso nel senso “che non vi sono
elementi per ritenere che i campi elettromagnetici emessi dalla stazione radio base della
Società Omnitel installata nell'edificio in Corso Vittorio Emanuele II, 184 a Roma, costituiscono un rischio per la salute dei cittadini. Ciò in riferimento sia alle normative protezionistiche internazionali che questo Istituto ritiene del tutto adeguate alle attuali conoscenze
scientifiche, sia alla legge regionale n. 56/89 della Regione Lazio”.
Viste le relazioni di controdeduzioni del ricorrente CODACONS e della resistente
OMNITEL.
Vista, altresì, la relazione clinica depositata dallo stesso CODACONS, relativa ad
una persona residente nello stabile ove è installato l’impianto, che pone in probabile correlazione talune manifestazioni morbose rilevate con l'attivazione dell'impianto stesso.
Ritenuto che, avuto riguardo alla sussistenza degli elementi di fumus boni juris, attinenti al rituale svolgimento del procedimento, nella difformità tra le conclusioni tecniche di
istituzioni pubbliche (ISPESL E ISS) e in presenza di documentazione di parte attestante
possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e l'attivazione degli impianti,
debba cautelarmente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni al132
tro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione interinale dell'atto impugnato.
Ritenuto, altresì, in relazione a dubbi prospettati dall'OMNITEL sulla interpretazione
delle precedenti ordinanze cautelari temporaneamente adottate da questa Sezione, di dover puntualizzare che la misura cautelare ha ad oggetto non solo la realizzazione delle opere, ma anche la loro attivazione.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale dei Lazio (Sezione Prima)
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione al sensi e per gli effetti di
cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Roma, 18 dicembre 1996
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