Decreto 27 aprile 1993 n. 64. Piano per il controllo dei residui di

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Decreto 27 aprile 1993 n.64 (pubblicato il 30 aprile 1993)
Piano per il controllo dei residui di sostanze ormonali ed antiormonali negli animali e nelle
carni fresche.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti gli artt. 5 e 7 della Legge 29 ottobre 1992 n.85;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 del 13 gennaio 1993;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
Ai fini del presente Decreto si intende per:
(a) - animali da reddito: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono
destinati alla alimentazione umana;
(b) - carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera (a) atte al consumo umano;
(c) - prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie
animali di cui alla lettera (a);
(d) - trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale d'azienda di
una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 5 per curare una turba della fertilità
accertata da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso;
(e) - campione ufficiale: campione prelevato dall'Autorità competente e che, ai fini
dell'analisi del residuo in questione, dev'essere accompagnato dalla indicazione della
specie animale, della natura del campione, della quantità e del metodo di prelievo nonchè
dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni.
Tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso;
(f) - laboratorio riconosciuto: laboratorio Servizio Igiene Ambientale;
(g) - residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di
trasformazione, nonchè di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere
alla salute umana.
Art. 2
E' vietato produrre, immettere sul mercato, detenere per il commercio, distribuire o
detenere per distribuire sostanze stilbeniche e loro derivati, sali ed esteri, nonchè sostanze
ad azione tireostatica, salvo che si tratti di attività autorizzate concernenti la produzione di
medicinali per uso umano.
Art. 3
E' fatto assoluto divieto agli allevatori di detenere e somministrare agli animali sostanze ad
azione ormonale quali estrogeni, androgeni, progestativi e simili, nonchè sostanze ad
azione antiormonale quali tireostatici e simili. Tale divieto è esteso a qualunque altra
persona, veterinario compreso, quando le sostanze ormonali siano impiegate come fattori
di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali da reddito.
Art. 4
E' vietato immettere sul mercato o macellare animali da reddito ai quali siano state
somministrate sostanze in violazione all'Art. 3. E' vietata la vendita, la detenzione per la
vendita o comunque lavorare o distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne
provenienti da animali da reddito ai quali siano state somministrate sostanze in violazione
all'Art. 3.
Art. 5
1. In deroga al divieto di cui all'Art. 3, è consentita la somministrazione agli animali
riproduttori da reddito, esclusi quelli destinati all'ingrasso, sostanze ad azione estrogena,
diverse dagli stilbenici, androgena o gestagena, contenute in specialità medicinali
registrate, a fine di trattamenti terapeutici, di sincronizzazione del ciclo estrale, di
interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione
dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni.
2. Ai fini dei trattamenti terapeutici devono essere utilizzate specialità medicinali registrate
somministrabili esclusivamente per via parenterale non veicolate mediante prodotti ad
azione ritardante.
3. Le specialità di cui al comma 1 devono essere cedute dalla farmacia o da un centro
autorizzato per la vendita di medicinali veterinari esclusivamente su presentazione di
ricetta veterinaria in triplice copia, non ripetibile e da trattenersi dal farmacista o dal centro
che ha distribuito la specialità.
4. La somministrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve essere effettuata da un
medico veterinario del Servizio di Igiene Ambientale.
5. Gli animali trattati non possono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso
il tempo di sospensione previsto per la specialità impiegata. Ogni animale trattato dovrà
giungere al mattatoio scortato da idonea dichiarazione del titolare, o suo delegato, degli
animali e controfirmata dal veterinario che ha prescritto ed eseguiti i trattamenti. Gli
animali trattati, macellati e ritenuti idonei per il consumo umano possono essere utilizzati
esclusivamente nell'ambito della Repubblica di San Marino.
Art. 6
1. I campioni da esaminare dovranno essere prelevati con criteri di assoluta casualità ed
inviati, scortati dal verbale di prelievo controfirmato dal proprietario degli animali o da un
suo delegato, al laboratorio di Stato.
2. I controlli possono essere effettuati sia in allevamento sia al macello:
(a) - in allevamento i controlli dovranno essere rivolti con particolare attenzione sugli
animali degli allevamenti intensivi e sulle vacche da riforma. Si dovrà procedere ad un
esame visivo degli animali sia per valutarne lo stato di nutrizione e le caratteristiche
morfologiche, sia per metterne in evidenza la presenza di eventuali impianti. Verranno
inoltre eseguiti, a seconda delle sostanze ricercate, campionamenti e prelievi di materiali
organici;
(b) - a livello di macello si dovrà procedere, nel corso della ispezione "ante mortem", ad un
esame visivo degli animali per la ricerca di impianti. Dovranno inoltre essere eseguiti
prelievi di idonei campioni di prostata o di ghiandole del Bartolini da tutti i soggetti che
all'esame ispettivo "pre o post mortem" presentino segni clinici ed anatomopatologici,
anche solo sospetti, correlabili all'impiego illecito di sostanze estrogene.
3. Per quanto riguarda la ricerca di sostanze antiormonali e tireostatiche si ritiene che il
peso di 50 grammi della tiroide rappresenti il limite al di sopra del quale si deve sospettare
che il bovino sia stato oggetto di trattamento con sostanze tireostatiche.
Art. 7
Di ogni riscontro di positività verrà data immediata comunicazione, da parte del laboratorio
che ha eseguito gli esami, al Servizio di Igiene Ambientale per i provvedimenti del caso.
Art. 8
Chiunque, a qualsiasi titolo, contravvenga alle norme del presente Decreto incorrerà nelle
sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85.
Art. 9
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente Decreto.
Art. 10
Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore il 1 giugno 1993.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1993/1692 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Patricia Busignani - Salvatore Tonelli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari
ALLEGATO I
In relazione all'Art. 6 del presente Decreto se un animale presenta segni clinici anche solo
sospetti correlabili all'impiego illecito di sostanze estrogene, tale animale dovrà essere
oggetto di immediato prelievo di campione per il controllo di laboratorio.
Livelli fisiologici massimi del plasma o nel siero di sangue dei bovini espressi in ng/ml:
estradiolo - 17 beta progesterone testosterone
- Maschi 6 mesi 0.040 1 10
- Femmine 6 mesi 0.040 1 0.5
- Maschi 6-18 mesi 0.040 1 30
- Femmine 6-18 mesi 0.040 10 0.5
(non gravide)
- Maschi castrati 2 0.5
Sugli animali che non abbiano presentato, nell'ambito della stessa azienda, segni sospetti
di cui sopra, procedere al prelievo di campioni su una percentuale significativa orientando
le ricerche su particolari categorie o gruppi (capi prossimi alla macellazione o in pieno ciclo
di finissaggio, vacche da riforma, soggetti con caratteristiche analoghe al capo risultato
positivo, ecc.).
Per percentuale significativa si intenda, orientativamente, la misura del 10% rispettando,
ove possibile, il limite di almeno 5 campioni negli allevamenti fino a 50 capi e il limite
massimo di 50 campioni negli allevamenti con oltre 200 capi.
Il materiale da prelevare (sangue, urine, feci) sarà in funzione delle molecole su cui si
indirizza l'indagine:
- sangue: estradiolo-17 beta, testosterone, progesterone;
- urine/feci: ormoni sessuali esogeni (stilbenici, trembolone, zeranolo).
ALLEGATO II
CONTROLLI SUI GIOVANI BOVINI DA INGRASSO
Sostanze Materiale Metodi di analisi Limite di rilevazione
da ricercare biologico Routine Conferma del metodo di routine ppb
Stilbenici urine RIA RIA (urine): 2-3
feci HPLC/GC-MS TLC (feci): 5
carni TLC/TLC HPLC (urine): 5
RIA (carni): 0,1
Zeranolo feci RIA/GC-MS RIA (feci): 5
Trenbolone urine TLC/GC-MS TLC (urine): 0,5
HPLC/TLC HPLC (urine): 2
Tireostatici urine
(tiouracile, tiroide TLC/TLC 50-100
metiltiouracile, carni
propiltiouracile,
feniltiouracile,
metimazolo)
ALLEGATO III
CONTROLLI SULLE VACCHE DA RIFORMA
Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione
da ricerca biologico Routine Conferma del metodo di
routine ppb
Stilbenici urine RIA/GC-MS RIA (urine): 2-3
(DES) feci TLC/TLC RIA (carni): 0,1
carni HPLC HPLC (urine): 5
TLC (feci): 5
Zeranolo feci RIA/GC-MS RIA (feci): 5
Trenbolone urine TLC/GC-MS TLC (urine): 0,5
HPLC/TLC HPLC (urine): 2
Tireostatici urine
(tiouracile, tiroide TLC/TLC 50-100
metiltiouracile,
propiltiouracile,
feniltiouracile,
metimazolo)
CONTROLLI SU ALTRE SPECIE (suini, ovini, ecc,)
Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione
da biologico Routine Conferma del metodo di routine
ricercare
Stilbenici urine RIA/GC-MS RIA (urine): 2-3
(DES) feci suini HPLC/TLC RIA (carni): 0,1
carni TLC TLC (feci): 5
HPLC (urine): 5
Tireostatici urine
(tiouracile, tiroide suini TLC/TLC 50-100
carni
metiltiouracile,
propiltiouracile,
feniltiouracile,
metimazolo)
ALLEGATO IV
CONTROLLO SUI BOVINI
Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione
da biologico Routine Conferma del metodo di routine
ricercare ppb
plasma 0,015
Estradiolo RIA/GC-MS
carni 0,01
plasma 0,1
Progesterone RIA/GC-MS
carni 0,003
Testosterone plasma RIA/GC-MS 0,15
ALLEGATO V
(1) - Per quanto riguarda il numero di campioni che il Servizio Igiene Ambientale deve
eseguire sul bestiame e relative
carni allevati in territorio nell'arco di un anno solare quest'ultimo viene formato da una
percentuale così costituita: 10%
dei capi esistenti della categoria di appartenenza secondo gli allegati II, III e IV; di cui il
70% viene eseguito a livello di
macello e il 30% viene eseguito a livello di allevamento.
(2) - In base ai dati dell'anno precedente il Servizio Igiene Ambientale provvederà ad
aggiornare sia la lista delle
sostanze che il numero dei campioni da eseguire oltre che le percentuali indicate al
comma 1, emanando un piano
nazionale per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni anche attinente ai residui di
medicinali veterinari come
previsto dal Decreto 27 aprile 1993 n.65.
Il piano per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni per l'anno 1993 è riportato in
allegato VI.
ALLEGATO VI
TABELLA I
PIANO PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E NELLE CARNI
CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI
CATEGORIE
RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI
A Ia V.C.
DES URINE RIA (2PPB) (2 PPB) Y.B.
COWS
F.P.
A Ib TIOURACILE TIROIDE
METIL-T I SOGGETTI
PROPIL-T URINE HPLC (50-100 PPB) (50-100 PPB) CON TIROIDE
FENIL-T DI PESO SUPEMETIMAZOLO CARNI RIORE AI
50 GRAMMI
A Ic V.C.
ZERANOLO URINE RIA (2 PPB) (2 PPB) Y.B.
COWS
F.P.
A Ic V.C.
NANDROLONE URINE RIA (2PPB) (2PPB) Y.B.
MUSCOLO RIA (O.5 PPB) (O.5 PPB) COWS
F.P.
V.C.
TREMBOLONE URINE HPTLC (O.5 PPB) (O.5 PPB) Y.B.
HPLC (2 PPB) (2PPB) COWS
F.P.
A II SIERO V.C.
ESTRADIOLO PLASMA RIA (O.02 PPB) Y.B.
SIERO V.C.
PROGESTERONE PLASMA RIA (0.1 PPB) Y.B.
SIERO V.C.
TESTOSTERONE PLASMA RIA (0.2 PPB) Y.B.
TABELLA II
CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI
CATEGORIA
RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI
V.C.
METODO MICROBIOLOGICO Y.B.
A IIIa ANTIBIOTICI RENE (CONFERMA HPLC 10-100 PPM 10-1000 PPM COWS
O ELETROFORESI) F.P.
O.S.
Y.H.
V.C.
Y.B.
SULFAMIDICI FEGATO HPLC 10-100 PPB 10-100 PPB COWS
F.P.
O.S.
V.C.
Y.B.
FURANICI FEGATO HPLC 2 PPB 2 PPB COWS
F.P.
O.S.
A IIIb V.C.
Y.B.
CLORAMFENICOLO FEGATO HPLC 5-10 PPB 5-10 PPB COWS
RIA 1 PPB 1 PPB F.P.
O.S.
TABELLA III
CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI
CATEGORIA
RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI
B Ia' SOSTANZE FEGATO RP HPLC 20-100 PPB 20-100 PPB Y.B.
ANTIPARASSIT. MUSCOLO GC-MS F.P.
BENZIMIDAZOLICI O.S.
B Ia" Y.B.
ORGANO ALOG. TESS.ADIPOSO COWS
FOSFORATI PERIRENALI GCL 10 PPB 10 PPB F.P.
O.S.
Y.H.
B Ib TRANQUILLANTI TLC Y.B.
der.promazina RENE HPLC 5-10 PPB 5-10 PPB
xylazina (MUSCOLO) GC F.P.
azaperone
B Ic BETA AGONISTI
clembuterolo V.C.
salbutamolo TLC 0.2-5 PPB 0.2-5 PPB Y.B.
mabuterolo URINE RP HPLC, COWS
terbutalina GC-MS F.P.
isoxisuprina
TABELLA IV
CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI
CATEGORIA
RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI
B IIa FEGATO Y.B.
AFLATOSSINA B1 (RENE) HPLC 1 PPB 1 PPB F.P.
Y.B.
OCRATOSSINA RENE HPLC 1 PPB 1 PPB F.P.
ARSENICO CUORE AA 10 PPB 10 PPB Y.B.
F.P.
B IIb COWS
FEGATO AA 2 PPB 1 PPM O.S.
CADMIO (MUSCOLO) Y.H.
O.H.
F.P.
COWS
FEGATO AA 20 PPB 1 PPM O.S.
PIOMBO (MUSCOLO) Y.H.
O.H.
F.P.
COWS
O.S.
ORG.CLORUR. TESS.ADIPOSO GC 1-5 PPB F.P.
O.H.
COWS
O.S.
PCB TESS.ADIPOSO GC 100 PPB 100 PPB O.H.
F.P.
TABELLA V
LEGENDA
V.C. VITELLI
Y.B. VITELLONI
COWS VACCHE DA RIFORMA
O.B. ALTRI BOVINI
F.P. SUINI INGRASSO
O.P. SUINI CON PIU' DI 2 ANNI DI ETA'
LAMBS AGNELLI
O.S. ALTRI OVINI
Y.G. CAPRETTO
O.G. ALTRI CAPRINI
Y.H. EQUINI CON MENO DI 2 ANNI
O.H. EQUINI CON PIU' DI 2 ANNI
L. ALLEVAMENTO
S. MACELLO
LEGENDA METODICHE LABORATORIO
RIA SAGGIO RADIO-IMMUNO-ENZIMATICO
HPLC CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA
HPTLC AD ALTA PRESSIONE
GCL CROMATOGRAFIA GAS LIQUIDO
TLC CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE
GC CROMATOGRAFIA IN FASE GASSOSA
MS SPETTROMETRIA DI MASSA
SP SPETTROMETRIA
AA ASSORBIMENTO ATOMICO
ALLEGATO VII
Indipendentemente dal piano nazionale per la ricerca dei residui, menzionato negli allegati
V e VI, negli elenchi, riportati
qui di seguito, vengono fissati i limiti massimi di residui ammessi delle sostanze
farmacologicamente attive.
Elenco N. 1
Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti
massimi di residui
1. Agenti antinfettivi
1.1. Prodotti chemioterapici
1.1.1. Sulfonamidi
Sostanza
farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione
Altre disposizioni
Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Tutte le specie da 100 ©g/kg
Muscolo, fegato, rene,
Il livello complessivo dei residui di tutte al gruppo dei sulfonamidi produzione alimentare
grasso le sostanze appartenenti al gruppo dei
sulfonamidi non deve essere superiore
a 100 ©g/kg
1.2. Antibiotici
1.2.1. Penicilline
Sostanze
farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione
Altre disposizioni
1.2.1.1. Benzilpenicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo,
fegato, rene
produzione alimentare grasso L
4 ©g/kg Latte
1.2.1.2. Ampicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene,
produzione alimentare grasso
4 ©g/kg Latte
1.2.1.3. Amossicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene,
produzione alimentare grasso
4 ©g/kg Latte
1.2.1.4. Ossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene, grasso
produzione alimentare
30 ©g/kg Latte
1.2.1.5. Clossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene, grasso
produzione alimentare
30 ©g/kg Latte
1.2.1.6. Diclossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene, grasso
produzione alimentare
30 ©g/kg Latte
2. Agenti antiparassitari
2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti
2.1.1. Avermectine
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
2.1.1.1. Ivermectina H2B1a - metabolita Bovini, ovini, suini, 15 ©g/kg Fegato grasso Gli
LMR per il fegato ed il grasso ri- equini 20 ©g/kg guardano
tutte e quattro le specie indicate
Elenco N. 2
Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le
quali sono stati fissati dei limiti
massimi di residui provvisori
1. Agenti antinfettivi
1.1. Prodotti chemioterapici
1.1.1. Sulfonamidi
Sostanze Residui marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Bestiame, ovini, 100 ©g/kg Latte Gli
LMR
scadono l'1.1.1994
al gruppo dei sulfonamidi caprini Il livello complessivo dei residui di tutte le
sostanze appartenenti al gruppo dei sulfona
midi non dovrebbe essere superiore a 100 ©g/kg
1.1.2. Derivati della diaminopiridina
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.1.2.1. Trimetoprima Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato,
rene, Il
LMR provvisorio scade l'1.1.1996
produzione alimentare grasso, latte
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
Tutte le sostanze appartenenti Tutti i residui con la Tutte le specie da 5 ©g/kg Muscolo,
fegato, rene,
Il LMR provvisorio scade l'1.7.1993
al gruppo dei nitrofurani struttura 5-nitro produzione alimentare grasso Il livello
complessivo di residui
di tutte le intatta sostanze appartenenti a questo gruppo non
deve superare i 5 ©g/kg
1.1.4. Nitro-imidazoli
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.1.4.1. Dimitridazolo Tutti i residui che Tutte le specie da 10 ©g/kg Muscolo, fegato, rene,
Il LMR
provvisorio scade l'1.1.1994
presentano una struttura produzione alimentare grasso
di nitroimidazolo intatta
1.1.4.2. Ronidazolo Tutti i residui che Tutte le specie da 2 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il
LMR
provvisorio scade l'1.1.1994
presentano una struttura produzione alimentare grasso
di nitroimidazolo
1.1.n. Altri prodotti chemioterapici
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.1.n.1. Dapsone Farmaco progenitore Tutte le specie da 25 ©g/kg Muscolo, fegato, rene,
Il LMR
provvisorio scade l'1.1.1994
produzione alimentare grasso
25 ©g/kg Latte
1.2. Antibiotici
1.2.2. Tetracicline
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Tutte le specie da 600 ©g/kg Rene Il
LMR
provvisorio scade l'1.1.1994
al gruppo delle tetracicline produzione alimentare 300 ©g/kg Fegato Il livello complessivo
di residui
di tutte
200 ©g/kg Uova le sostanze appartenenti a questo grup100 ©g/kg Muscolo po non deve superare i limiti indicati
100 ©g/kg Latte
1.2.3. Macrolidi
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.2.3.1. Spiramicina Farmaco Bovini, suini 300 ©g/kg Fegato Gli LMR provvisori scadono
l'1.7.1995
progenitore 200 ©g/kg Rene
50 ©g/kg Muscolo Gli LMR per il fegato, il rene ed il
muscolo riguardano sia i bovini che i
suini
Bovini 150 ©g/kg Latte
1.2.4. Cloramfenicolo e composti associati
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.2.4.1. Cloramfenicolo Farmaco Tutte le specie 10 ©g/kg Muscolo, fegato, Il LMR
provvisorio
scade
progenitore da produzione rene, grasso l'1.7.1994
alimentare
2. Agenti antiparassitari
2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti
2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
2.1.1.1. Febantel Residui combinati Tutte le specie 1000 Fegato Gli LMR provvisori
scadono
di osfendazolo, sulfone da produzione ©g/kg Muscolo, rene l'1.7.1995
di osfendazolo e alimentare
fenbendazolo
2.1.1.2. Fenbendazolo 10 ©g/kg grasso Gli LMR riguardano tutti i residui di
febantel, fenbendazolo e osfendazolo
2.1.1.3. Osfendazolo 10 ©g/kg Latte
2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazoltiazoli)
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
2.1.2.1. Levamisolo Farmaco Tutte le specie 10 ©g/kg Muscolo, fegato Il LMR provvisorio
scade
progenitore da produzione rene, grasso l'1.1.1995
alimentare latte
Elenco n.2
MODIFICHE
I. Sotto 1.2.3. Macrolidi inserita la voce seguente:
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
1.2.3.2. Tilosina Tilosina Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori scadono l'1.7.1995
Suini fegato
Volatili rene
Bovini 50 ©g/kg latte
II. Sotto 2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli sono inserite le voci seguenti:
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
2.1.1.4. Albendazolo Somma dell'alben- Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori
scadono
l'1.1.1996
dazolo e dei Ovini grasso
suoi metaboliti latte
misurati come
2-amino-benzi- 500 ©g/kg rene
midazolo sulfone 1000 ©g/kg fegato
2.1.1.5. Tiabendazolo Somma del tiaben- Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori
scadono
l'1.1.1996
dazolo e del 5-idros- Ovini fegato
sitiabendazolo Caprini rene
grasso
latte
III. Sotto 2 Agenti antiparassitari è aggiunta la voce seguente:
2.2. Agenti che combattono gli endoparassiti
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
2.2.1. Amitraz Somma di amitraz Suini 50 ©g/kg Muscolo Gli LMR provvisori scadono
l'1.7.1994
e dei suoi metaboliti 200 ©g/kg rene, fegato
misurati come 2 -4 di
metil-lanilina
3. Agenti che influiscono sul sistema nervoso
3.1. Agenti che influiscono sul sistema nervoso centrale
3.1.1. Tanquillanti al butirrofenone
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
3.1.1.1. Azaperone Azaperol Tutte le specie da 100 ©g/kg Rene Gli LMR provvisori
scadono
l'1.1.1996
produzione alimentare 50 ©g/kg Fegato, muscolo, grasso
3.2. Agenti che influiscono sul sistema nervoso autonomo
3.2.1. Antiadrenergici
Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni
farmacologicamente attive
3.2.1.1. Carazololo Farmaco progenitore Tutte le specie da 30 ©g/kg Fegato, rene Gli
LMR
provvisori scadono l'1.7.1995
produzione alimentare 5 ©g/kg muscolo, grasso
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