Decreto 27 aprile 1993 n.64 (pubblicato il 30 aprile 1993) Piano per il controllo dei residui di sostanze ormonali ed antiormonali negli animali e nelle carni fresche. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli artt. 5 e 7 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 del 13 gennaio 1993; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 Ai fini del presente Decreto si intende per: (a) - animali da reddito: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati alla alimentazione umana; (b) - carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera (a) atte al consumo umano; (c) - prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera (a); (d) - trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale d'azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 5 per curare una turba della fertilità accertata da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso; (e) - campione ufficiale: campione prelevato dall'Autorità competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, dev'essere accompagnato dalla indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantità e del metodo di prelievo nonchè dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni. Tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso; (f) - laboratorio riconosciuto: laboratorio Servizio Igiene Ambientale; (g) - residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonchè di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana. Art. 2 E' vietato produrre, immettere sul mercato, detenere per il commercio, distribuire o detenere per distribuire sostanze stilbeniche e loro derivati, sali ed esteri, nonchè sostanze ad azione tireostatica, salvo che si tratti di attività autorizzate concernenti la produzione di medicinali per uso umano. Art. 3 E' fatto assoluto divieto agli allevatori di detenere e somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale quali estrogeni, androgeni, progestativi e simili, nonchè sostanze ad azione antiormonale quali tireostatici e simili. Tale divieto è esteso a qualunque altra persona, veterinario compreso, quando le sostanze ormonali siano impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali da reddito. Art. 4 E' vietato immettere sul mercato o macellare animali da reddito ai quali siano state somministrate sostanze in violazione all'Art. 3. E' vietata la vendita, la detenzione per la vendita o comunque lavorare o distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne provenienti da animali da reddito ai quali siano state somministrate sostanze in violazione all'Art. 3. Art. 5 1. In deroga al divieto di cui all'Art. 3, è consentita la somministrazione agli animali riproduttori da reddito, esclusi quelli destinati all'ingrasso, sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena o gestagena, contenute in specialità medicinali registrate, a fine di trattamenti terapeutici, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni. 2. Ai fini dei trattamenti terapeutici devono essere utilizzate specialità medicinali registrate somministrabili esclusivamente per via parenterale non veicolate mediante prodotti ad azione ritardante. 3. Le specialità di cui al comma 1 devono essere cedute dalla farmacia o da un centro autorizzato per la vendita di medicinali veterinari esclusivamente su presentazione di ricetta veterinaria in triplice copia, non ripetibile e da trattenersi dal farmacista o dal centro che ha distribuito la specialità. 4. La somministrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve essere effettuata da un medico veterinario del Servizio di Igiene Ambientale. 5. Gli animali trattati non possono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per la specialità impiegata. Ogni animale trattato dovrà giungere al mattatoio scortato da idonea dichiarazione del titolare, o suo delegato, degli animali e controfirmata dal veterinario che ha prescritto ed eseguiti i trattamenti. Gli animali trattati, macellati e ritenuti idonei per il consumo umano possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della Repubblica di San Marino. Art. 6 1. I campioni da esaminare dovranno essere prelevati con criteri di assoluta casualità ed inviati, scortati dal verbale di prelievo controfirmato dal proprietario degli animali o da un suo delegato, al laboratorio di Stato. 2. I controlli possono essere effettuati sia in allevamento sia al macello: (a) - in allevamento i controlli dovranno essere rivolti con particolare attenzione sugli animali degli allevamenti intensivi e sulle vacche da riforma. Si dovrà procedere ad un esame visivo degli animali sia per valutarne lo stato di nutrizione e le caratteristiche morfologiche, sia per metterne in evidenza la presenza di eventuali impianti. Verranno inoltre eseguiti, a seconda delle sostanze ricercate, campionamenti e prelievi di materiali organici; (b) - a livello di macello si dovrà procedere, nel corso della ispezione "ante mortem", ad un esame visivo degli animali per la ricerca di impianti. Dovranno inoltre essere eseguiti prelievi di idonei campioni di prostata o di ghiandole del Bartolini da tutti i soggetti che all'esame ispettivo "pre o post mortem" presentino segni clinici ed anatomopatologici, anche solo sospetti, correlabili all'impiego illecito di sostanze estrogene. 3. Per quanto riguarda la ricerca di sostanze antiormonali e tireostatiche si ritiene che il peso di 50 grammi della tiroide rappresenti il limite al di sopra del quale si deve sospettare che il bovino sia stato oggetto di trattamento con sostanze tireostatiche. Art. 7 Di ogni riscontro di positività verrà data immediata comunicazione, da parte del laboratorio che ha eseguito gli esami, al Servizio di Igiene Ambientale per i provvedimenti del caso. Art. 8 Chiunque, a qualsiasi titolo, contravvenga alle norme del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85. Art. 9 Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente Decreto. Art. 10 Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore il 1 giugno 1993. Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1993/1692 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Patricia Busignani - Salvatore Tonelli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I In relazione all'Art. 6 del presente Decreto se un animale presenta segni clinici anche solo sospetti correlabili all'impiego illecito di sostanze estrogene, tale animale dovrà essere oggetto di immediato prelievo di campione per il controllo di laboratorio. Livelli fisiologici massimi del plasma o nel siero di sangue dei bovini espressi in ng/ml: estradiolo - 17 beta progesterone testosterone - Maschi 6 mesi 0.040 1 10 - Femmine 6 mesi 0.040 1 0.5 - Maschi 6-18 mesi 0.040 1 30 - Femmine 6-18 mesi 0.040 10 0.5 (non gravide) - Maschi castrati 2 0.5 Sugli animali che non abbiano presentato, nell'ambito della stessa azienda, segni sospetti di cui sopra, procedere al prelievo di campioni su una percentuale significativa orientando le ricerche su particolari categorie o gruppi (capi prossimi alla macellazione o in pieno ciclo di finissaggio, vacche da riforma, soggetti con caratteristiche analoghe al capo risultato positivo, ecc.). Per percentuale significativa si intenda, orientativamente, la misura del 10% rispettando, ove possibile, il limite di almeno 5 campioni negli allevamenti fino a 50 capi e il limite massimo di 50 campioni negli allevamenti con oltre 200 capi. Il materiale da prelevare (sangue, urine, feci) sarà in funzione delle molecole su cui si indirizza l'indagine: - sangue: estradiolo-17 beta, testosterone, progesterone; - urine/feci: ormoni sessuali esogeni (stilbenici, trembolone, zeranolo). ALLEGATO II CONTROLLI SUI GIOVANI BOVINI DA INGRASSO Sostanze Materiale Metodi di analisi Limite di rilevazione da ricercare biologico Routine Conferma del metodo di routine ppb Stilbenici urine RIA RIA (urine): 2-3 feci HPLC/GC-MS TLC (feci): 5 carni TLC/TLC HPLC (urine): 5 RIA (carni): 0,1 Zeranolo feci RIA/GC-MS RIA (feci): 5 Trenbolone urine TLC/GC-MS TLC (urine): 0,5 HPLC/TLC HPLC (urine): 2 Tireostatici urine (tiouracile, tiroide TLC/TLC 50-100 metiltiouracile, carni propiltiouracile, feniltiouracile, metimazolo) ALLEGATO III CONTROLLI SULLE VACCHE DA RIFORMA Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione da ricerca biologico Routine Conferma del metodo di routine ppb Stilbenici urine RIA/GC-MS RIA (urine): 2-3 (DES) feci TLC/TLC RIA (carni): 0,1 carni HPLC HPLC (urine): 5 TLC (feci): 5 Zeranolo feci RIA/GC-MS RIA (feci): 5 Trenbolone urine TLC/GC-MS TLC (urine): 0,5 HPLC/TLC HPLC (urine): 2 Tireostatici urine (tiouracile, tiroide TLC/TLC 50-100 metiltiouracile, propiltiouracile, feniltiouracile, metimazolo) CONTROLLI SU ALTRE SPECIE (suini, ovini, ecc,) Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione da biologico Routine Conferma del metodo di routine ricercare Stilbenici urine RIA/GC-MS RIA (urine): 2-3 (DES) feci suini HPLC/TLC RIA (carni): 0,1 carni TLC TLC (feci): 5 HPLC (urine): 5 Tireostatici urine (tiouracile, tiroide suini TLC/TLC 50-100 carni metiltiouracile, propiltiouracile, feniltiouracile, metimazolo) ALLEGATO IV CONTROLLO SUI BOVINI Sostanze Materiale Metodi di analisi Limiti di rilevazione da biologico Routine Conferma del metodo di routine ricercare ppb plasma 0,015 Estradiolo RIA/GC-MS carni 0,01 plasma 0,1 Progesterone RIA/GC-MS carni 0,003 Testosterone plasma RIA/GC-MS 0,15 ALLEGATO V (1) - Per quanto riguarda il numero di campioni che il Servizio Igiene Ambientale deve eseguire sul bestiame e relative carni allevati in territorio nell'arco di un anno solare quest'ultimo viene formato da una percentuale così costituita: 10% dei capi esistenti della categoria di appartenenza secondo gli allegati II, III e IV; di cui il 70% viene eseguito a livello di macello e il 30% viene eseguito a livello di allevamento. (2) - In base ai dati dell'anno precedente il Servizio Igiene Ambientale provvederà ad aggiornare sia la lista delle sostanze che il numero dei campioni da eseguire oltre che le percentuali indicate al comma 1, emanando un piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni anche attinente ai residui di medicinali veterinari come previsto dal Decreto 27 aprile 1993 n.65. Il piano per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni per l'anno 1993 è riportato in allegato VI. ALLEGATO VI TABELLA I PIANO PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E NELLE CARNI CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI CATEGORIE RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI A Ia V.C. DES URINE RIA (2PPB) (2 PPB) Y.B. COWS F.P. A Ib TIOURACILE TIROIDE METIL-T I SOGGETTI PROPIL-T URINE HPLC (50-100 PPB) (50-100 PPB) CON TIROIDE FENIL-T DI PESO SUPEMETIMAZOLO CARNI RIORE AI 50 GRAMMI A Ic V.C. ZERANOLO URINE RIA (2 PPB) (2 PPB) Y.B. COWS F.P. A Ic V.C. NANDROLONE URINE RIA (2PPB) (2PPB) Y.B. MUSCOLO RIA (O.5 PPB) (O.5 PPB) COWS F.P. V.C. TREMBOLONE URINE HPTLC (O.5 PPB) (O.5 PPB) Y.B. HPLC (2 PPB) (2PPB) COWS F.P. A II SIERO V.C. ESTRADIOLO PLASMA RIA (O.02 PPB) Y.B. SIERO V.C. PROGESTERONE PLASMA RIA (0.1 PPB) Y.B. SIERO V.C. TESTOSTERONE PLASMA RIA (0.2 PPB) Y.B. TABELLA II CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI CATEGORIA RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI V.C. METODO MICROBIOLOGICO Y.B. A IIIa ANTIBIOTICI RENE (CONFERMA HPLC 10-100 PPM 10-1000 PPM COWS O ELETROFORESI) F.P. O.S. Y.H. V.C. Y.B. SULFAMIDICI FEGATO HPLC 10-100 PPB 10-100 PPB COWS F.P. O.S. V.C. Y.B. FURANICI FEGATO HPLC 2 PPB 2 PPB COWS F.P. O.S. A IIIb V.C. Y.B. CLORAMFENICOLO FEGATO HPLC 5-10 PPB 5-10 PPB COWS RIA 1 PPB 1 PPB F.P. O.S. TABELLA III CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI CATEGORIA RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI B Ia' SOSTANZE FEGATO RP HPLC 20-100 PPB 20-100 PPB Y.B. ANTIPARASSIT. MUSCOLO GC-MS F.P. BENZIMIDAZOLICI O.S. B Ia" Y.B. ORGANO ALOG. TESS.ADIPOSO COWS FOSFORATI PERIRENALI GCL 10 PPB 10 PPB F.P. O.S. Y.H. B Ib TRANQUILLANTI TLC Y.B. der.promazina RENE HPLC 5-10 PPB 5-10 PPB xylazina (MUSCOLO) GC F.P. azaperone B Ic BETA AGONISTI clembuterolo V.C. salbutamolo TLC 0.2-5 PPB 0.2-5 PPB Y.B. mabuterolo URINE RP HPLC, COWS terbutalina GC-MS F.P. isoxisuprina TABELLA IV CATEGORIA SOSTANZE MATERIALE METODO DI LABORATORIO LIMITE DI CATEGORIA RESIDUI DA PRELEVARE LIMITE DI RILEVAZIONE AZIONE ANIMALI B IIa FEGATO Y.B. AFLATOSSINA B1 (RENE) HPLC 1 PPB 1 PPB F.P. Y.B. OCRATOSSINA RENE HPLC 1 PPB 1 PPB F.P. ARSENICO CUORE AA 10 PPB 10 PPB Y.B. F.P. B IIb COWS FEGATO AA 2 PPB 1 PPM O.S. CADMIO (MUSCOLO) Y.H. O.H. F.P. COWS FEGATO AA 20 PPB 1 PPM O.S. PIOMBO (MUSCOLO) Y.H. O.H. F.P. COWS O.S. ORG.CLORUR. TESS.ADIPOSO GC 1-5 PPB F.P. O.H. COWS O.S. PCB TESS.ADIPOSO GC 100 PPB 100 PPB O.H. F.P. TABELLA V LEGENDA V.C. VITELLI Y.B. VITELLONI COWS VACCHE DA RIFORMA O.B. ALTRI BOVINI F.P. SUINI INGRASSO O.P. SUINI CON PIU' DI 2 ANNI DI ETA' LAMBS AGNELLI O.S. ALTRI OVINI Y.G. CAPRETTO O.G. ALTRI CAPRINI Y.H. EQUINI CON MENO DI 2 ANNI O.H. EQUINI CON PIU' DI 2 ANNI L. ALLEVAMENTO S. MACELLO LEGENDA METODICHE LABORATORIO RIA SAGGIO RADIO-IMMUNO-ENZIMATICO HPLC CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA HPTLC AD ALTA PRESSIONE GCL CROMATOGRAFIA GAS LIQUIDO TLC CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE GC CROMATOGRAFIA IN FASE GASSOSA MS SPETTROMETRIA DI MASSA SP SPETTROMETRIA AA ASSORBIMENTO ATOMICO ALLEGATO VII Indipendentemente dal piano nazionale per la ricerca dei residui, menzionato negli allegati V e VI, negli elenchi, riportati qui di seguito, vengono fissati i limiti massimi di residui ammessi delle sostanze farmacologicamente attive. Elenco N. 1 Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui 1. Agenti antinfettivi 1.1. Prodotti chemioterapici 1.1.1. Sulfonamidi Sostanza farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Tutte le specie da 100 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il livello complessivo dei residui di tutte al gruppo dei sulfonamidi produzione alimentare grasso le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi non deve essere superiore a 100 ©g/kg 1.2. Antibiotici 1.2.1. Penicilline Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni 1.2.1.1. Benzilpenicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato, rene produzione alimentare grasso L 4 ©g/kg Latte 1.2.1.2. Ampicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, produzione alimentare grasso 4 ©g/kg Latte 1.2.1.3. Amossicillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, produzione alimentare grasso 4 ©g/kg Latte 1.2.1.4. Ossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, grasso produzione alimentare 30 ©g/kg Latte 1.2.1.5. Clossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, grasso produzione alimentare 30 ©g/kg Latte 1.2.1.6. Diclossacillina Farmaco progenitore Tutte le specie da 300 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, grasso produzione alimentare 30 ©g/kg Latte 2. Agenti antiparassitari 2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti 2.1.1. Avermectine Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 2.1.1.1. Ivermectina H2B1a - metabolita Bovini, ovini, suini, 15 ©g/kg Fegato grasso Gli LMR per il fegato ed il grasso ri- equini 20 ©g/kg guardano tutte e quattro le specie indicate Elenco N. 2 Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori 1. Agenti antinfettivi 1.1. Prodotti chemioterapici 1.1.1. Sulfonamidi Sostanze Residui marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Bestiame, ovini, 100 ©g/kg Latte Gli LMR scadono l'1.1.1994 al gruppo dei sulfonamidi caprini Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfona midi non dovrebbe essere superiore a 100 ©g/kg 1.1.2. Derivati della diaminopiridina Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.1.2.1. Trimetoprima Farmaco progenitore Tutte le specie da 50 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il LMR provvisorio scade l'1.1.1996 produzione alimentare grasso, latte Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive Tutte le sostanze appartenenti Tutti i residui con la Tutte le specie da 5 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il LMR provvisorio scade l'1.7.1993 al gruppo dei nitrofurani struttura 5-nitro produzione alimentare grasso Il livello complessivo di residui di tutte le intatta sostanze appartenenti a questo gruppo non deve superare i 5 ©g/kg 1.1.4. Nitro-imidazoli Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.1.4.1. Dimitridazolo Tutti i residui che Tutte le specie da 10 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il LMR provvisorio scade l'1.1.1994 presentano una struttura produzione alimentare grasso di nitroimidazolo intatta 1.1.4.2. Ronidazolo Tutti i residui che Tutte le specie da 2 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il LMR provvisorio scade l'1.1.1994 presentano una struttura produzione alimentare grasso di nitroimidazolo 1.1.n. Altri prodotti chemioterapici Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.1.n.1. Dapsone Farmaco progenitore Tutte le specie da 25 ©g/kg Muscolo, fegato, rene, Il LMR provvisorio scade l'1.1.1994 produzione alimentare grasso 25 ©g/kg Latte 1.2. Antibiotici 1.2.2. Tetracicline Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive Tutte le sostanze appartenenti Farmaco progenitore Tutte le specie da 600 ©g/kg Rene Il LMR provvisorio scade l'1.1.1994 al gruppo delle tetracicline produzione alimentare 300 ©g/kg Fegato Il livello complessivo di residui di tutte 200 ©g/kg Uova le sostanze appartenenti a questo grup100 ©g/kg Muscolo po non deve superare i limiti indicati 100 ©g/kg Latte 1.2.3. Macrolidi Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.2.3.1. Spiramicina Farmaco Bovini, suini 300 ©g/kg Fegato Gli LMR provvisori scadono l'1.7.1995 progenitore 200 ©g/kg Rene 50 ©g/kg Muscolo Gli LMR per il fegato, il rene ed il muscolo riguardano sia i bovini che i suini Bovini 150 ©g/kg Latte 1.2.4. Cloramfenicolo e composti associati Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.2.4.1. Cloramfenicolo Farmaco Tutte le specie 10 ©g/kg Muscolo, fegato, Il LMR provvisorio scade progenitore da produzione rene, grasso l'1.7.1994 alimentare 2. Agenti antiparassitari 2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti 2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 2.1.1.1. Febantel Residui combinati Tutte le specie 1000 Fegato Gli LMR provvisori scadono di osfendazolo, sulfone da produzione ©g/kg Muscolo, rene l'1.7.1995 di osfendazolo e alimentare fenbendazolo 2.1.1.2. Fenbendazolo 10 ©g/kg grasso Gli LMR riguardano tutti i residui di febantel, fenbendazolo e osfendazolo 2.1.1.3. Osfendazolo 10 ©g/kg Latte 2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazoltiazoli) Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 2.1.2.1. Levamisolo Farmaco Tutte le specie 10 ©g/kg Muscolo, fegato Il LMR provvisorio scade progenitore da produzione rene, grasso l'1.1.1995 alimentare latte Elenco n.2 MODIFICHE I. Sotto 1.2.3. Macrolidi inserita la voce seguente: Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 1.2.3.2. Tilosina Tilosina Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori scadono l'1.7.1995 Suini fegato Volatili rene Bovini 50 ©g/kg latte II. Sotto 2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli sono inserite le voci seguenti: Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 2.1.1.4. Albendazolo Somma dell'alben- Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1996 dazolo e dei Ovini grasso suoi metaboliti latte misurati come 2-amino-benzi- 500 ©g/kg rene midazolo sulfone 1000 ©g/kg fegato 2.1.1.5. Tiabendazolo Somma del tiaben- Bovini 100 ©g/kg muscolo Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1996 dazolo e del 5-idros- Ovini fegato sitiabendazolo Caprini rene grasso latte III. Sotto 2 Agenti antiparassitari è aggiunta la voce seguente: 2.2. Agenti che combattono gli endoparassiti Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 2.2.1. Amitraz Somma di amitraz Suini 50 ©g/kg Muscolo Gli LMR provvisori scadono l'1.7.1994 e dei suoi metaboliti 200 ©g/kg rene, fegato misurati come 2 -4 di metil-lanilina 3. Agenti che influiscono sul sistema nervoso 3.1. Agenti che influiscono sul sistema nervoso centrale 3.1.1. Tanquillanti al butirrofenone Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 3.1.1.1. Azaperone Azaperol Tutte le specie da 100 ©g/kg Rene Gli LMR provvisori scadono l'1.1.1996 produzione alimentare 50 ©g/kg Fegato, muscolo, grasso 3.2. Agenti che influiscono sul sistema nervoso autonomo 3.2.1. Antiadrenergici Sostanze Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni farmacologicamente attive 3.2.1.1. Carazololo Farmaco progenitore Tutte le specie da 30 ©g/kg Fegato, rene Gli LMR provvisori scadono l'1.7.1995 produzione alimentare 5 ©g/kg muscolo, grasso