Teoria e pratica dell`ingerenza umanitaria nel conflitto

Teoria e pratica dell'ingerenza umanitaria nel conflitto del Kosovo
di Domenico Gallo
1. Il tragico pretesto dell'ingerenza umanitaria.
La sera del 24 marzo 1999, quando si sono levati in volo i bombardieri
della NATO e sono partiti i primi missili cruise dalle navi militari
americane schierate nell'Adriatico, si è consumato un evento che segna
una drammatica rottura dell'ordine internazionale come delineato dalla
Carta delle Nazioni Unite. Un gruppo di potenze, unite sotto la
"leadership" degli Stati Uniti, reputando di incarnare la "Comunità
internazionale", ha superato le colonne d'Ercole dell'interdizione del
ricorso alla forza e, attraverso una avventura bellica, ha aperto una
nuova avventura nelle relazioni internazionali, rivendicando, manu
militari, il "diritto" dell'ingerenza umanitaria, a tutela dei diritti umani. Si
è formato in questo modo un "buco nero" attraverso il quale rischia di
essere risucchiato l'assetto pacifico delle relazioni internazionali. E' stato
detto che la prima vittima della guerra è il diritto internazionale (In
Italia, vedi Luigi Ferrajoli, il manifesto del 13 aprile 1999, Danilo Zolo,
l'Unità del 15 maggio 1999), si è parlato anche di "guerra costituente",
per evidenziare il valore simbolico dell'evento, vale a dire la
legittimazione della guerra, costruita attraverso i fatti compiuti, cioè la
guerra stessa, che operando una rimozione ed una rottura rivoluzionaria
del vecchio ordinamento, si è proposta come fondativa del nuovo.
Di fatto essa si è iniziata e dispiegata in violazione sia del diritto
internazionale generale e delle competenze riservate in via esclusiva alle
Nazioni Unite, sia del diritto interno e della Costituzione italiana che
ripudia la guerra e attribuisce al Parlamento e al Presidente della
Repubblica il potere di deliberare e dichiarare lo stato di guerra in cui il
Paese venga suo malgrado a trovarsi.
Si tratta di una illegittimità insanabile in radice, ma che proprio perciò
tende a instaurare una nuova legittimità: la sostituzione della NATO
all'ONU in tutta l'area euro-asiatica, il diritto di intervento degli Stati
Uniti per la difesa dei propri interessi vitali in ogni parte del mondo, il
diritto di "ingerenza umanitaria", il diritto di guerra non solo degli Stati
ma di nuovi pretesi soggetti sovrani, come la NATO, dimostratasi
peraltro capace di iniziare una guerra ma non in grado di concluderla.
Tale nuova legittimità non configura tuttavia una rivoluzione mirante a
conquiste più avanzate, ma è una restaurazione e anzi una reazione a
conquiste già realizzate.
Allo scoppio della guerra si è abbozzata anche una vaga giustificazione
ideologica, è stata rispolverata dagli archivi della storia la teoria della
"guerra giusta", riproposta in Italia dal segretario del partito dei
Democratici di Sinistra Walter Veltroni (intervista concessa al Tirreno),
mentre taluni hanno rivendicato apertamente come fondamento di
legittimità dell'intervento il "dovere" dell'ingerenza umanitaria (Luigi
Bonanate, intervista all'Unità del 26 marzo 1999). Molti sarti si sono
messi all'opera per nascondere sotto i panni illusori delle buone
intenzioni e delle parole di sinistra l'oscenità dell'evento, che altrimenti
sarebbe stato impresentabile all'opinione pubblica occidentale.
Dopo 78 giorni di bombardamenti massicci e, in alcuni casi,
indiscriminati, dopo che la popolazione albanese del Kosovo (per tutelare
i diritti della quale è stato motivato l'intervento della NATO) ha
conosciuto l'inferno di una massiccia pulizia etnica, dopo che tutte le
vendette si sono consumate, dopo che le bombe "umanitarie" della NATO
hanno cagionato la morte di centinaia di profughi Kosovari e di migliaia
di civili in tutta la Jugoslavia ed hanno distrutto le basi produttive del
lavoro di milioni di persone, sarebbe sin troppo semplice fare della facile
ironia sugli effetti disastrosi ed antiumani di questa fallita operazione di
ingerenza umanitaria.
E tuttavia, non per questo diventa meno necessaria una seria ed
approfondita riflessione su questo concetto, perché ne siano compresi il
reale fondamento ed i presupposti ed il ruolo che può giocare per
assicurare un ordine internazionale che garantisca la pacifica convivenza
fra i popoli e le nazioni.
2. I limiti della sovranità nazionale.
La sovranità nazionale non è più un idolo, e ciò non dalla caduta del
muro di Berlino ma dalla fondazione delle Nazioni Unite. La Carta
dell'Onu è un patto fa Stati sovrani (anche se i 5 membri del Consiglio di
Sicurezza esercitano la loro sovranità in condizioni di privilegio) e si
fonda sul riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole. Però la sovranità non è concepita
nel senso in cui la concepiva Hobbes, come libertà assoluta dello StatoLeviatano. Alla sovranità sono stati tagliati gli artigli. Basti pensare che
quella che viene considerata una delle funzioni cardini della sovranità
nazionale, come battere moneta e riscuotere le tasse, la funzione del
ricorso alla guerra (sia come mezzo di tutela degli interessi dello Stato,
sia come sanzione per l'osservanza delle regole del diritto internazionale)
è stata abolita dalla carta dell'ONU. Questo non vuol dire che è stato
eliminato il fenomeno della guerra, bensì che è stato cancellato dal
diritto internazionale l'istituto della guerra, come esercizio (lecito) delle
facoltà sovrane dello Stato. Infatti i giuristi discutono se ci sia stata una
vera e propria abrogazione del tradizionale ius ad bellum, ovvero se
questo istituto sia stato soltanto degradato, non potendosi escludere che
venga, sia pure illecitamente, esercitato.
Se la sovranità nazionale ha perso gli artigli, ciò è frutto di una
deassolutizzazione del concetto stesso di sovranità e del riconoscimento
che esistono dei beni dell'intera famiglia umana (la pace, per es., ed i
diritti fondamentali dell'uomo) che sono superiori agli Stati stessi e che
questi non sono società perfette ed autosufficienti (che non riconoscono
niente al di sopra di loro stessi), ma hanno bisogno gli uni degli altri.
Se, da un punto di vista concettuale sono abbastanza chiari i limiti
all'esercizio della sovranità dello Stato nelle relazioni internazionali,
molto più intricata è la questione dei limiti della sovranità di uno Stato
all'interno del proprio territorio e del potere di interferenza della
Comunità internazionale e della stessa organizzazione delle Nazioni
Unite.
Tradizionalmente l'ingerenza di alcuni Stati, magari sotto lo schermo di
organizzazioni internazionali, nelle vicende interne di altri Stati è risultato
di politiche coloniali, neocoloniali o imperialistiche, che mortificano il
principio dell'autodeterminazione dei popoli e dell'eguaglianza fra le
nazioni. Per questo la Carta delle Nazioni Unite ha alzato il muro della
competenza interna, prevedendo all'art. 2, par. 7 che: nessuna
disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, ...questo principio non pregiudica però
l'applicazione di misure coercitive a norma del Cap. VII.
Conseguentemente gli Stati che teorizzano la sovranità nazionale limitata
di altri Stati, oppure la praticano, pur senza teorizzarla, attraverso aiuti
fraterni o altre forme di condizionamento violento, contravvengono ai
principi fondamentali delle Nazioni Unite.
E tuttavia non è ipotizzabile un divieto assoluto di ingerenza negli affari
interni di uno Stato, proprio perché la sovranità dello Stato non è più un
valore assoluto, ma un bene giuridico che deve essere bilanciato con altri
beni giuridici ritenuti altrettanto importanti dalla comunità internazionale.
3. Il fondamento dell'ingerenza umanitaria.
Questi beni giuridici hanno avuto una evoluzione attraverso quel
fenomeno, che si è sviluppato proprio nell'ambito dell'ONU, conosciuto
come diritto internazionale dei diritti umani. I principi enunciati, in modo
non vincolante, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948
hanno conosciuto un percorso di inveramento e di incarnazione in veri e
propri obblighi giuridici attraverso una serie di Trattati e Convenzioni
internazionali. Dalla Convenzione contro il Genocidio (1948), ai
fondamentali Patti del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti
economici, sociali e culturali, alla Convenzione per l'eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), alla
Convenzione contro la Tortura (1984), alla Convenzione sui diritti del
fanciullo (1989), alle Convenzioni sul diritto bellico umanitario (le IV
Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977).
La maggior parte degli Stati del mondo hanno aderito a tali Convenzioni.
In questo modo l'esercizio della sovranità è stato fortemente
condizionato e vincolato ad una serie penetrante di fini ed obblighi.
Paradossalmente, il Paese che nel mondo si erge a paladino dell'ideologia
dei diritti umani (gli Stati Uniti d'America), è quello che sistematicamente
rifiuta di ratificare le Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, in
ossequio ad una concezione della propria sovranità nazionale che si
ammanta di assolutezza.
In realtà il Diritto internazionale dei diritti umani è una costruzione
giuridica che "fonda" l'ingerenza umanitaria, in modo circolare, in quanto
tutti gli Stati hanno il diritto di ottenere che da ogni Stato siano rispettati
gli obblighi nascenti dai trattati sui diritti dell'uomo. Basti pensare alla
norma dell'art. 1, ricorrente in tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra
del 1949, secondo cui: "Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare
e a far rispettare la Presente Convenzione in ogni circostanza."
Il diritto e quindi il dovere di ingerenza reciproca, si svolge in condizioni
di eguaglianza e di reciprocità fra tutti gli Stati. In alcuni casi si esercita
attraverso il ricorso ad organi internazionali, come il Comitato (ONU) dei
Diritti dell'uomo istituito dal Protocollo aggiuntivo al Patto internazionale
sui diritti civili e politici, organo deputato a prendere in considerazione i
ricorsi proposti da individui e quindi a chiedere spiegazioni o a rivolgere
raccomandazioni agli Stati interessati. Alcuni sistemi regionali, come la
Comunità dei Paesi aderenti alla Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo, si sono dotati di strumenti ancora più penetranti per la tutela
dei diritti dell'uomo, con l'istituzione addirittura di una Corte con potere
di giudicare gli Stati per le violazioni dei diritti individuali sanciti dalla
Convenzione.
Poichè la tutela effettiva dei diritti dell'uomo presuppone un assetto
pacifico delle relazioni internazionali, l'ingerenza umanitaria è affidata
agli strumenti della politica e del diritto. Ciò esclude, in linea di principio,
che si possa invocare l'ingerenza umanitaria per giustificare qualsiasi
forma di ricorso all'uso della forza o alla minaccia dell'uso della forza,
salvo che le violazioni dei diritti dell'uomo siano così gravi e massicce da
mettere in pericolo la pace e la sicurezza collettiva. In questo caso scatta
la competenza del Consiglio di sicurezza, ai sensi del Cap. VII della Carta
e viene meno il limite della competenza interna.
4. L'interdizione internazionale del genocidio.
Attraverso il bando universale del genocidio, la Comunità internazionale
ha inteso anteporre ad ogni considerazione di sovranità nazionale
l'esigenza di salvaguardare quel bene giuridico, fondamentale per la
famiglia umana, che è la vita e l'integrità di ogni popolo..
Infatti l'art. VIII della Convenzione sul genocidio del 1948, stabilisce che:
Ogni Parte Contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni
Unite a prendere ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che
essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione
degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'art. III.
Quando si configura una situazione di grave crisi che potrebbe sfociare in
atti di genocidio, la questione non può essere più considerata di
competenza interna, né gli interventi volti a scongiurare, a prevenire o
ad interrompere il genocidio possono essere considerati come una
indebita interferenza negli affari interni di un altro Stato. (Gli Stati Uniti
non hanno ratificato la Convenzione internazionale contro il genocidio
proprio per evitare "interferenze" della Comunità internazionale nella loro
sovranità nazionale.) In questi casi la Comunità internazionale ha
interesse ad intervenire, perché prevenire o impedire gli atti di genocidio
è imprescindibile per assicurarsi la pace, ed ha il dovere di intervenire
perché il genocidio rappresenta la massima fonte di turbamento
dell'ordine pubblico internazionale. Ciò in considerazione del fatto - come
recita la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - che: il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Il genocidio, anche solo tentato, costituisce la negazione totale dei diritti
inviolabili dell'uomo e quindi un attentato alle fondamenta della giustizia
e della pace nel mondo.
Se il dovere di intervento in questi casi è lampante, altro è il discorso sui
mezzi che possono essere adoperati, che non necessariamente devono
essere coercitivi. I mezzi coercitivi, d'altro canto, non necessariamente
comportano il ricorso a misure militari: basti pensare all'istituzione dei
due Tribunali penali internazionali per i crimini di guerra commessi nella
ex Jugoslavia e nel Ruanda effettuata dal Consiglio di Sicurezza
nell'esercizio dei poteri di cui al Cap. VII della Carta dell'ONU. D'altro
canto per smorzare un conflitto, potenzialmente produttivo di genocidio,
a volte può essere impraticabile o controproducente il ricorso a misure
militari e può rivelarsi più utile, invece, indurre le parti in causa ad un
regolamento pacifico delle controversie, garantito dalla "ingerenza" della
Comunità internazionale nel processo di pace.
Soltanto nel caso di patralisi del Consiglio di Sicurezza e delle altre
istituzioni dell0NU, di fronte ad un genocidio in atto, si potrebbe
considerare legittimo un intervento militare effettuato da uno Stato o un
gruppo di Stati, nei limiti ristretti ed insuperabili dello stato di necessità.
Con riferimento all'esperienza storica l'unico intervento militare che ha
utilmente posto fine ad un genocidio in corso è stato quello del Vietnam
contro il regime cambogiano di Pol Pot nel 1979.
5. La crisi della forma Stato e le operazioni di peacekeeping:
"l'assistenza umanitaria".
In realtà il punto di crisi nell'ordine pubblico internazionale è dato proprio
dalla crisi della forma Stato. Negli oltre cento conflitti che hanno
insanguinato il pianeta dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, solo due
sono stati generati da uno scontro armato fra Stati sovrani. Tutti gli altri
conflitti sono derivati da frammentazioni, secessioni o comunque conflitti
civili all'interno di sistemi statali.In moltissimi casi le parti interessate al
conflitto hanno richiesto l'intervento dell'ONU e di altri organismi
internazionali per mettere in piedi dei meccanismi o delle procedure volte
a creare le condizioni per la risoluzione pacifica del conflitto, ed alla
ricostruzione della convivenza civile e delle strutture amministrative e di
governo.Questo ha comportato l'apertura di un nuovo capitolo nelle
tradizionali operazioni di peacekeeping da parte delle Nazioni Unite. Non
più un semplice intervento di corpi militari, con armamento leggero, per
monitorare il rispetto di una tregua fra parti belligeranti, come è
avvenuto in Medio Oriente con le missioni UNEF I (che operò sulla
frontiera egiziano- israeliana dal 1956 al 1967), UNEF II (sempre sulla
frontiera egiziano-israeliana dal 1973 al 1979), UNDOF (forza di
osservazione dislocata sul Golan nel 1974 e tuttora in opera), UNIFIL
(forza cuscinetto fra Israele ed il Libano, costituita nel 1978 e tutt'ora in
opera), UNFICYP (forza cuscinetto costituita nel 1964 che opera tuttora a
Cipro).
In questo nuovo contesto storico gli interventi diventano molto più
penetranti e complessi. A fianco alla componente militare opera una
componente civile ed una componente di polizia (che in alcuni casi è
disarmata com'è avvenuto con la forza di polizia internazionale, IPTF,
dislocata in Bosnia). Sotto l'egida delle Nazioni Unite poi intervengono
numerose organizzazioni internazionali, innanzi tutto i vari Istituti
specializzati dell'ONU, dall'UNHCR, all'OMS, all'UNICEF. Non sono
soltanto organismi internazionali creati dagli Stati ad intervenire, ma
anche enti o corpi della società civile internazionale. L' intervento delle
ONG è stato raccomandato da Boutros Ghali nell'Agenda per la Pace del
1992 proprio con riferimento alle operazioni di assistenza umanitaria nei
casi di crisi interna di uno Stato ed ha trovato uno storico riconoscimento
nel trattato di Dayton, dove è previsto che le Parti promuoveranno ed
incoraggeranno le attività di organizzazioni non governative ed
internazionali per la protezione e promozione dei diritti umani. (art. 13
dell'annesso 6).
Nei documenti delle Nazioni Unite più che di ingerenza umanitaria, si
parla di assistenza umanitaria. I principi basilari per l'attività di
assistenza umanitaria sono stati fissati dalla risoluzione dell'Assemblea
Generale n. 46/182 del 19 dicembre 1991. Tale risoluzione sottolinea che
l'assistenza dovrà essere fornita secondo principi di umanità, neutralità
ed imparzialità nel rispetto dell'integrità e unità nazionali degli Stati
beneficiari ed in accordo con i principi della Carta delle Nazioni Unite.
Alcuni dei concetti chiave espressi nel documento sono: Prevenzione,
Preparazione, Capacità di intervento rapido (economico, tecnico e
logistico), Intese consolidate, Coordinamento, Cooperazione, Continuità
fra interventi di emergenza e programmi di sviluppo.
In attuazione di questi principi l'ONU ha portato a termine, con esiti
positivi, numerose missioni in aree di crisi particolarmente gravi. Basti
pensare alla situazione del Salvador dove, a seguito degli accordi di pace
siglati dal Fronte Farabundo Marti e dal Governo del Salvador il 4 ottobre
1994, sono state schierate due missioni successive (ONUSAL e
MINUSAL) che hanno assistito le parti nell'implementazione degli aspetti
tecnici, politici ed amministrativi degli accordi di pace (che prevedevano
- fra l'altro - la smobilitazione della famigerata Guardia Nazionale),
riuscendo a venire a capo di un conflitto che aveva causato oltre 70.000
morti. Un esito positivo ha avuto anche l'intervento in Mozambico
(ONUMOZ), in attuazione dell'accordo di pace siglato a Roma, il 4 ottobre
1992, fra il Governo del Mozambico e la RENAMO, che ha portato alla
smobilitazione della guerriglia ed alla ricostruzione di un assetto statale
pacificato, attraverso le elezioni svoltesi dal 27 al 29 ottobre 1994. Non
ha avuto, invece esito positivo l'intervento in Somalia. In questo caso,
però, le ragioni del fallimento dipendono in larga misura dallo
scostamento dai principi guida di umanità imparzialità e neutralità
operato soprattutto dall'intervento militare degli Stati Uniti che si è
sovrapposto alla missione dell'ONU, condizionandola pesantemente e
snaturandola. Un discorso a parte merito l'intervento in corso a Timor
Est. Qui il Consiglio di Sicurezza, nell'esercizio delle proprie competenze
per il ristabilimento della Pace, ha disposto una missione civile per
assistere le parti nello svolgimento del referendum del 30 agosto,
destinato a consentire l'autodeterminazione del popolo di Timor est,
oggetto da 25 anni di una illegittima occupazione militare da parte
dell'Indonesia.
La missione civile dell'ONU (Unamet), incaricata di assicurare il regolare
svolgimento del referendum, non poteva certamente garantire l'ordine
pubblico e proteggere la popolazione dalla non imprevedibile reazione
delle milizie locali armate (e controllate) da Giacarta. E' evidente che a
Timor Est sarebbe stato necessario schierare una Forza di protezione
delle Nazioni Unite, prima che il referendum si celebrasse per prevenire
ed impedire la violentissima reazione di rigetto degli antiindipentisti,
appoggiati ed armati da Giacarta, che puntualmente si è verificata. Alla
fine il Consiglio di Sicurezza è riuscito ad inviare una forza di protezione,
strappando il consenso all'Indonesia per la sua dislocazione. E tuttavia gli
aventi accaduti a Timor est - a differenza di quanto accaduto in Kosovo rientrano pienamente nel concetto di genocidio e quindi avrebbero
legittimato - astrattamente - reazioni anche più energiche.
6. L'ingerenza umanitaria ed il conflitto nella Bosnia Erzegovina.
La vicenda della disgregazione della ex Jugoslavia, e dell'intervento delle
Istituzioni internazionali per arginare e porre fine al conflitto dilagato
nella Bosnia Erzegovina, malgrado il fallimento degli interventi sul campo
dei caschi blu dell'ONU e dei negoziatori dell'ONU e della Unione
Europea, si presta ad essere interpretata come una gigantesca
operazione di "ingerenza umanitaria" volta ad arrestare un conflitto
produttivo di genocidio ed a ricostruire la pace, i cui effetti, però, non
hanno prodotto i frutti sperati. In questo caso l'ingerenza non è avvenuta
- come comunemente si ritiene - attraverso i bombardamenti della
NATO, che pure ci sono stati (dal 30 agosto al 15 settembre del 1995) e
non sono stati neanche tanto "umanitari", dal momento che hanno fatto
da battistrada alla pulizia etnica a contrario operata dalle truppe Croatomussulmane. L'ingerenza più che durante il conflitto si è verificata nella
ricerca di una soluzione del conflitto stesso, cioè nell'attività politico
diplomatica e nelle garanzie che sono state date alle parti, dall'intera
comunità internazionale, per indurre i belligeranti a deporre le armi. Non
a caso il trattato di Dayton, è l'unico trattato di pace nel quale la
Comunità internazionale detta ai belligeranti, beninteso con il loro
consenso, addirittura, la Costituzione dello Stato da pacificare, cioè la
Bosnia Erzegovina. E non è un caso che in quella costituzione sia
previsto l' istituzione di organi di garanzia, come la Corte Costituzionale,
il Difensore civico, la Commissione per i profughi, al vertice dei quali
sono posti funzionari nominati dagli organismi internazionali.
L'interesse internazionale al mantenimento o al ristabilimento della pace
prevale sempre sullo schermo della sovranità nazionale, che non può più
invocare il limite della competenza interna in tutti quei casi in cui lo Stato
non può più garantire la convivenza pacifica fra i suoi associati. Tuttavia
è compito della politica trovare delle soluzioni idonee a favorire la
risoluzione dei conflitti, in mancanza delle quali l'ingerenza della
comunità internazionale - se pure legittima- è destinata a restare sterile
ed improduttiva.
7. Il conflitto del Kosovo: l'ingerenza della Comunità internazionale e
quella della NATO.
Non v'è dubbio che le vicende del processo di disgregazione della ex
Jugoslavia, avviato nel 1991 con la secessione della Slovenia e della
Croazia e proseguito nel 1992 con la secessione della Bosnia, hanno
acquistato immediatamente una dimensione internazionale, fuoriuscendo
dall'orbita della sovranità nazionale, non soltanto perché sono nati nuovi
Stati, ma perché l'intero processo è stato attraversato da vicende
belliche che hanno messo in pericolo la pace ed hanno fatto scattare la
competenza del Consiglio di Sicurezza, che si è occupato attivamente, e
a più riprese, di tali vicende. Anche la vicenda del Kosovo non sfugge a
questa regola e non può essere considerato un affare di mera
competenza interna della Repubblica Federale Yugoslava.
Ed, infatti, il Consiglio di Sicurezza si era occupato della crisi del Kosovo
e, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal Cap. VII della Carta
aveva adottato alcune misure utili per spingere le parti ad una
composizione politica del conflitto, decretando l'embargo di ogni fornitura
di armi, sia alla Yugoslavia che all'UCK (vedi la Risoluzione n. 1160 del
31 marzo 1998), esigendo il cessate il fuoco ed il ritiro della Forze di
repressione Yugoslave (vedi Risoluzione n. 1198 del 23.9.1998) e
richiedendo a tutte le parti di perseguire i loro fini esclusivamente con
mezzi pacifici e di collaborare con la missione dell'OSCE (vedi Risoluzione
n. 1203 del 24 ottobre 1998). D'altro canto le stesse autorità Yugoslave
hanno riconosciuto la dimensione internazionale del problema, sia
accettando il dispiegamento di una forza non armata di verificazione
dell'OSCE (a seguito dell'accordo stipulato fra Milosevic ed Hoolbroke il
14 ottobre 1998), sia accettando di sedersi ad un tavolo di trattative, a
Rambuillet, con i paesi del Gruppo di contatto e con i rappresentanti
degli insorti.
E' sbagliato, pertanto, condannare l'aggressione scagliata dalla NATO
contro la Yugoslavia, la sera del 24 marzo, sotto il profilo che si
tratterebbe di una interferenza illecita negli affari di uno Stato sovrano.
Si deve dare, invece, per assodato che la crisi del Kosovo avesse
dimensione internazionale, costituendo indubbiamente una crisi
pericolosa per la stabilità della regione dei Balcani, suscettibile di
degenerare in una minaccia per la pace o in una rottura della pace. Da
ciò nasceva il dovere dell'ingerenza" della Comunità internazionale, non
solo dell'ONU o del Consiglio di Sicurezza, dal momento che la pace e la
difesa dell'umanità dalle forme più massicce di violazione dei diritti
umani (come il genocidio) costituisce interesse della Comunità
internazionale in tutte le sue articolazioni. Proprio nel Kosovo dove si era
creata una situazione di apartheid, fra la comunità serba e quella
albanese, così spessa da far impallidire quella che una volta vigeva in
Sudafrica, l'ingerenza umanitaria non poteva utilmente dispiegarsi se
non rispettando i principi basilari per l'attività di assistenza umanitaria
fissati dalla citata risoluzione dell'Assemblea Generale (n. 46/182), cioè
secondo i principi di umanità, neutralità ed imparzialità, nel rispetto
dell'integrità e unità nazionali degli Stati interessati ed in accordo con la
Carta delle Nazioni Unite.
L'intervento della NATO, invece, rappresenta l'esatto rovesciamento di
questi principi. Invece di aiutare le parti a rendere meno violento il
conflitto, a frenare le azioni e le reazioni violente, a disinnescare la
spirale di violenza che avviluppava le due comunità, a costruire misure di
fiducia reciproca, a risolvere il conflitto attraverso la ricerca di vie
negoziali che tenessero conto del diritto e della storia, la NATO, ha
deciso di entrare nel conflitto e farlo evolvere irrimediabilmente in
conflitto armato, in scontro cruento e totale. Ha scelto di allearsi con l'ala
militare di una parte per aiutarla a regolare i suoi conti con l'altra parte.
Ha scelto di trasformarsi nell'aviazione dell'Uck e di andare allo scontro
finale contro la parte serba, incoraggiandola ad una risposta altrettanto
violenta.
Ricorrendo ai bombardamenti la NATO non ha dato inizio, ma ha posto
fine all'ingerenza umanitaria praticata, in varie forme dalla Comunità
internazionale. Ha eliminato ogni altro intervento della Comunità
internazionale, costringendo alla partenza gli osservatori dell'OSCE, gli
altri organismi dell'ONU e i cooperanti delle ONG che erano affluiti nel
Kosovo e svolgevano un ruolo significativo per raffreddare il conflitto. Ha
deciso di abbandonare ogni ruolo di arbitro e di scagliare un
nazionalismo contro l'altro introducendo la guerra, cioè la violenza delle
armi, come metodo e strumento per risolvere il conflitto fra i due
nazionalismi.
Orbene, se ci si affida alla procedura della forza per risolvere i conflitti, la
soluzione - ovviamente - non sarà la vittoria della giustizia, ma la vittoria
di quella parte che riesce ad essere più violenta dell'altra
I dirigenti politici e militari della NATO non potevano ignorare che,
seppure appoggiati dall'aviazione alleata, le sgangherate bande dell'UCK
sul terreno rimanevano enormemente più deboli delle forze armate
Yugoslave e delle bande paramilitari serbe che, attraverso la guerra,
hanno avuto mano libera per il regolamento di conti finale nel tentativo
illusorio di superarei il conflitto attraverso l'eliminazione degli insorti e
l'espulsione della popolazione albanese.
La catastrofe umanitaria, contrassegnata da 750.000 profughi espulsi
dalla loro terra, da centinaia di villaggi distrutti (dall'uno o dall'altro dei
belligeranti), da migliaia di morti, dalla distruzione della struttura
industriale e civile di un paese di 11 milioni di abitanti, non è pertanto il
risultato imprevedibile del fallimento dell'ingerenza "umanitaria", come
molti delusi dall'intervento adesso ritengono, bensì è il risultato
inevitabile e scontato del tipo di "ingerenza" attuata dalla NATO.
Una ingerenza volta a far esplodere il conflitto invece che a pacificarlo,
volta a spingere le comunità coinvolte nel conflitto allo scontro finale,
invece che a deporre le armi, a seminare l'odio e la violenza invece che
la compassione e la comprensione.
8. I reali obiettivi dell'azione militare della NATO: la punizione collettiva
di un popolo come strumento della coercive diplomacy
Dopo i disastri umani, sociali, politici e ambientali, provocati dalla guerra,
dopo la disastrosa operazione di pulizia etnica operata dai Serbi, nel
tentativo illusorio di mettere fine a loro modo al conflitto, dopo la pulizia
etnica al contrario, ai danni della popolazione serba e rom, posta in
essere dalle bande dell'UCK penetrate nel Kosovo al seguito della KFOR,
è fin troppo evidente che tutti (proprio tutti) gli obiettivi umanitari
dichiarati della guerra sono falliti, ivi compreso l'obiettivo politico di
forzare la Yugoslavia a firmare Rambuillet.
In realtà, quali che fossero le sue reali finalità, con il bombardamento
della Jugoslavia. La NATO ha intrapreso una azione politico militare che
staccando il Kosovo dalla Yugoslavia, giustifica la creazione di uno Stato
etnico. Di fatto il cmpromesso finale, che ha posto termine all'azione
militare, determinando lo smantellamento della sovranità della
Yugoslavia e comportando una inevitabile fuoriuscita di gran parte delle
popolazione non albanese ha comportato una vera e propria separazione
del Kosovo dalla Yugoslavia e la creazione di una entità - non ancora
statale - su base etnica. Sebbene la Risoluzione n. 1244 (10/6/99) del
Consiglio di Sicurezza abbia in via di principio riconosciuto l'integrità
territoriale della Repubblica federale Yugoslava, la soluzione adottata è
quella di consegnare il Kosovo ad una amministrazione civile dell'ONU,
garantita dalla missione militare della NATO (Kfor). In sostanza le
Nazioni Unite hanno stabilito per il Kosovo un regime simile a quello dei
mandati che la Società delle Nazioni affidò a Francia ed Inghilterra
all'indomani della 1^ guerra mondiale. In questo modo la questione della
sovranità (sul Kosovo o del Kosovo) è rimasta congelata a tempo
indeterminato. Questa soluzione non può durare in eterno ed in assenza
di una svolta della politica dell'Europa nei Balcani, porta inevitabilmente
alla nascita di un miserabile statarello etnico dominato dall'UCK, con
effetti destabilizzanti per tutta l'area. Se volesse opporsi a questa deriva
la Kfor ben presto si troverebbe nella stessa posizione insostenibile in cui
si è trovata l'amministrazione britannica in Palestina nel 1947/48 di
fronte all'insorgenza dell'Irgoun e dell'Hagana.
In sostanza la NATO ha vinto la guerra, ma non può vincere la pace e
adesso si trova impantanata nel Kosovo (come in Bosnia), condannata
ad un protettorato dal quale non sa come uscire.
Anche il modo con cui è stata condotta la guerra deve far riflettere.
In realtà non si è trattato di una guerra vera e propria in quanto l'azione
militare della NATO non ha puntato alla distruzione delle forze militari
avversarie, né ha realmente contrastato la repressione operata dalle
forze di sicurezza Yugoslave nel Kosovo. Il fatto che nel Kosovo, dopo 78
giorni di bombardamenti ininterrotti, siano state trovate soltanto le
carcasse di 14 carri armati, e che l'esercito yugoslavo sia sia ritirato
senza aver subito alcuna sconfitta sul campo, dimostra che l'azione
militare ha avuto altri obiettivi, altri scopi ed altre finalità.
L'elenco degli obiettivi colpiti dall'aviazione della NATO (scuole, ospedali,
alberghi, stazioni termali e sciistiche, industrie meccaniche, chimiche,
agricole, impianti petroliferi, acquedotti, ponti, strutture di
telecominicazione, etc.) dimostra che l'azione militare non aveva per
oggetto il Kosovo, ma la Yugoslavia, non aveva per oggetto un
determinato regime politico, ma un intero popolo.
I risultati dell'azione militare si traducono in una punizione collettiva ai
danni del popolo yugoslavo, che colpisce anche le generazioni future.
Tutti gli obiettivi sono stati selezionati con cura e non è un caso se gli
investimenti stranieri (Mercedes, Telecom, etc.) siano stati risparmiati
dalle bombe. Mai fino ad ora, nel corso di un conflitto armato, i
bombardamenti erano stati così selettivi e quindi politicamente orientati.
La punizione collettiva del popolo yugoslavo costituisce il prezzo, il
prodotto ed il profitto della guerra. Un intero popolo è stato duramente
punito perché non aveva voluto piegarsi al diktat di un gruppo di
potenze, sotto la leadership degli Stati Uniti, che si sono autoattribuite il
potere di guidare le altre nazioni e di disegnare l'ordine internazionale,
senza - peraltro - riuscirvi.
Seppure in un diverso contesto, con la Yugoslavia è stato messo in piedi
lo stesso meccanismo già sperimentato con l'Iraq, della punizione
collettiva. Un meccanismo essenziale per rendere credibile la "coercive
diplomacy" che costituisce l'ossatura della politica di potenza. Leggendo
in fliligrana le vicende politiche e militari che hanno portato a questo
esito, è evidente che con la guerra nei balcani si è realizzata una
sperimentazione in vivo del nuovo concetto strategico (che la NATO ha
proclamato ufficialmente a Washington il 24 aprile) e del pensiero
strategico che, a partire dal 1990 orienta la politica degli Stati Uniti, nel
quale rientra anche il rilancio della guerra fredda, attraverso la sfida
militare alla Russia e alla Cina (non a caso è stata bombardata
l'ambasciata cinese a Belgrado).[1] Nello stesso tempo le corso del
conflitto sono stati sperimentati i nuovi sistemi d'arma per la guerra
fredda, per es. il superbombardiere strategico B2 Spirit.
9. Ristabilire il diritto per ricostruire la pace.
Quando ci si renderà conto che l'argomento umanitario è stato
impugnato al contrario, allora si scoprirà l'utilità di istituzioni autonome
dal blocco militare, nelle quali si possano svolgere reali forme di
mediazioni fra i diversi punti di vista ed interessi in campo, si scoprirà
l'utilità di forze militari e civili di intervento imparziali, si scoprirà che
l'ONU può ancora giocare un ruolo reale per la pacificazione dei conflitti,
quando non viene utilizzata come cassa di risonanza della NATO.
In realtà quest'ultima guerra europea, con tutti gli orrori di cui è stata
causa immediata o conseguenza, ha dimostrato l'irrazionalità della
guerra e delle politiche di guerra, di diseguaglianza e di dominio, e
impone che si riapra e intraprenda una strada ben diversa per assicurare
l'ordine internazionale e garantire la pace alle generazioni future.. Tanto
più che la conclusione della guerra, quando la NATO, per uscirne, ha
dovuto negoziare con la Russia, tener conto delle posizioni europee e
rimettere le cose nelle mani dell'ONU, ha dimostrato che il disegno di
onnipotenza consegnato nella mani della NATO, non ha prevalso, e che
la partita è tutt'altro che perduta.
La risposta non può essere dunque che quella di una grande ripresa della
lotta per la democrazia e per il diritto. Ma come nel 1945 questa risposta
fu universale, e poi nazionale, così anche oggi questa risposta non può
che essere internazionale ed europea, perché è ormai su questo piano
che si giocano le sorti della democrazia e del diritto, e solo se si salva e
si costruisce la democrazia internazionale, se si rinnova e potenzia l'ONU,
se si dota l'Europa di una Costituzione non solo garante dei suoi cittadini,
ma aperta ai nuovi popoli e garante per tutti, si può salvare e rilanciare
la democrazia in ogni Paese.