latrati dei cani, quando scatta la responsabilità del proprietario L’abbaiare dei cani, tra “diritto esistenziale” degli animali e reato ex art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” La convivenza degli uomini con l’animale ha origini antiche. Un legame che è riconosciuto dagli uomini come tra i più autentici. Per questo sono aumentati le leggi a salvaguardia e le campagne di sensibilizzazione per proteggere queste creature. Dalla sentenza della Sezione Prima penale, della Cassazione del 2004, n. 36241, si evince che: “Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e’ un solo vicino. A fare scattare la responsabilita’ del proprietario dell’animale, infatti, non e’ ”l’effettivo raggiungimento di plurime persone”, ma la ”potenzialita’ diffusiva” dell’abbaiare dell’animale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo”. La Cassazione, condannava il proprietario, per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone per ”non aver impedito il latrato dei propri cani che, di giorno e di notte, in aperta campagna rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone”. Di contrario, avviso è stata la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto, del 11.8.2006, che ha stabilito, che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani, e di conseguenza che il collarino antiabbaio che il proprietario aveva messo al proprio cane per non farlo abbaiare era invece uno strumento lesivo dei diritti dell’animale. In un’ altra sentenza, n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Si tratta, spiega la Corte di una contravvenzione in cui “l’elemento psicologico dell’illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta“. Questa volontarietà peraltro si può desumere da oggettive circostanze di fatto “senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica“. Il reato sussiste quando il fatto di per sè risulta idoneo ad “arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone” anche a prescindere da fatto che sia provato l’effettivo disturbo arrecato, e il loro abbaiare supera la normale tollerabilità. Sul criterio della normale tollerabilità : “ il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e’ irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori”. Pertanto, Giudice potrebbe valutare patogeno l’ abbaiare del cane, quando ne possa derivare stress. In un’ altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: “La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica”. Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), prevedendo la sanzione dell’arresto e al risarcimento del danno per il mancato riposo delle persone che li circondano. Per quanto riguarda i requisiti del reato, la Prima Sezione Penale precisava anche: “per la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001)”. Di recente, la Corte di Cassazione, Sez. I Pen., con la sentenza del 9 febbraio 2011 n. 4706, ha infine, condannato a due mesi di carcere i proprietari dei cani, a prescindere di quale fosse l’ animale a dare il via al “coro” cominciando a strepitare e suscitando l’emulazione degli altri (nella specie una decina di cani). La ratio risiede nel punire la condotta dei proprietari dei cani, quattro siciliani di Nicosia colpevoli, di non aver impedito le molestie derivanti dell’abbaiare del loro cani, nonostante le proteste dei vicini, per di più in ora notturna. Pertanto per un futuro migliore è opportuno che gli uomini che amano gli amici a quattro zampe riescano a farli accettare da chi non li ama, adottando le misure ( corsi di addestramenti anti-abbaio) o altri strumenti educativi ritenuti opportuni per una pacifica convivenza.