23 - la regolamentazione e la vigilanza

La regolamentazione
e la vigilanza
Giuseppe G. Santorsola
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1
Art. 47 Costituzione
“La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; inoltre,
favorisce l’accesso del risparmio popolare
al diretto e indiretto investimento
azionario”.
Giuseppe G. Santorsola
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La tutela del risparmio
Mobilizzazione e trasferimento
del risparmio sono caratterizzati
da una forte componente fiduciaria
• è inevitabile perché gli strumenti finanziari sono contratti
a prestazioni distanziate nel tempo
• c’è un interesse generale nel fare sì che il risparmiatore
rafforzi la propria fiducia nei confronti dei prenditori di
fondi e degli intermediari finanziari
• è opportuno fissare regole cui devono sottostare i soggetti
(intermediari e operatori non finanziari)
che offrono forme di investimento ai risparmiatori per:
• rafforzare l’affidabilità dei debitori
• accrescere la capacità di valutazione da parte dei
Giuseppecreditori
G. Santorsola
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Il legame tra gli obiettivi
La realizzazione degli
OBIETTIVI FINALI di
STABILITA’
EFFICIENZA
avviene attraverso gli
OBIETTIVI INTERMEDI
RICERCA DELLA STRUTTURA DI MERCATO
OTTIMA PRO-TEMPORE
DATO UN CERTO MIX DI OBIETTIVI FINALI
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Art. 5 TUIF
“L’attività di vigilanza ha per scopo la trasparenza e
la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo
riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità,
competitività e al buon funzionamento del sistema
finanziario.”
• Obiettivi finali dell’attività di vigilanza sono: la tutela
degli investitori (del risparmio), la stabilità, la
competitività e il buon funzionamento del sistema
finanziario nel suo complesso. Obiettivi intermedi,
invece, sono: la trasparenza e la correttezza, la sana
e prudente gestione dei soggetti abilitati.
Giuseppe G. Santorsola
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5
Art. 5 TUIF
• La trasparenza e la correttezza sono obiettivi
intermedi di competenza Consob, mentre la sana e
prudente gestione dei soggetti abilitati costituisce
campo d’intervento della Banca d’Italia.
Naturalmente, nell’espletamento delle loro funzioni
nelle rispettive aree di competenza, le autorità
collaborano e si coordinano “anche al fine di ridurre
al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati”.
• I settori in cui si sostanzia l’intervento della Consob
sono: i mercati, gli intermediari, gli emittenti. Per
ciascun settore (nel rispetto dell’orientamento alla
delegificazione), l’Autorità ha provveduto ad emanare
dei Regolamenti.
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Intermediazione Mobiliare
SIM e banche
Gestione collettiva del risparmio
SGR
Attività bancaria
banche
Attività assicurativa
Assicurazioni
La regolamentazione della trasparenza e
della correttezza degli intermediari
finanziari
La vigilanza bancaria e la
regolamentazione della stabilità degli
intermediari
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L’intermediazione mobiliare
La prestazione tipica dell’intermediazione
mobiliare consiste nell’esecuzione di un
mandato ricevuto dal cliente, per cui la
vigilanza assume connotati diversi dalla
vigilanza esercitata nei confronti dell’attività
bancaria e assicurativa.
Preminente è l’obiettivo di trasparenza e
correttezza.
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Normativa su trasparenza e
correttezza (Consob)
destinatari
MERCATI
Elementi oggetto di disciplina
Società di gestione dei mercati:
capitale minimo, trasparenza e ordinato
svolgimento delle negoziazioni,…
Definizione, contenuto e modalità di
svolgimento d:
INTERMEDIARI servizi di investimento e gestione collettiva,
collocamento a distanza di prodotti e servizi
finanziari, promotori finanziari,…
EMITTENTI
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Prospetto di quotazione, offerte pubbliche di
acquisto e scambio, sollecitazione
all’investimento,
EIF informazione societaria,…
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soggetti
attività
banche
Sim
Sgr
Sicav
Società
fiduciarie
Agenti di
cambio
SERVIZI DI INVETIMENTO
Negoziazione c/proprio
Negoziazione c/terzi
Collocamento
Ricezione e
trasmissione di ordini
Gestione su base
individuale
GESTIONE
COLLETTIVA
Promozione,
istituzione,
organizzazione e
gestione di OICR
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Revisioni in corso
dei Regolamenti Consob
• Regolamento intermediari (11522/98)
(in relazione all’adozione di standard comuni elaborati dal
CESR – Committee of European Securities Regulators);
• Regolamento emittenti (11971/99)
(in ragione delle modifiche relative all’adozione della
riforma del diritto societario);
• Regolamento mercati (11768/98)
(in ragione dell’operatività del sistema Express II).
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Regolamento intermediari
• Per il 2004 è prevista l’adozione di un nuovo regolamento.
• Il Regolamento deve essere rivisitato per tener conto della
necessità di un rispetto sostanziale da parte degli intermediari
degli obiettivi della normativa (interesse degli investitori e
integrità dei mercati).
• Secondo l’Autorità ciò è possibile attraverso l’osservanza di
procedure il cui contenuto minimo costituisca un modus
operandi coerente con i suddetti obiettivi.
• La revisione costituisce anche l’opportunità per rivedere la
normativa sul conflitto di interessi, sui rischi e il controllo
dell’adeguatezza dell’investimento, sulla best execution e sui
doveri di attestazione, registrazione e rendicontazione.
• Inoltre, in tema di asset management viene ribadito il carattere
personalizzato della gestione individuale.
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La disciplina dei mercati
• L’attività di organizzazione e gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari costituisce attività
d’impresa.
• Il decreto Eurosim (D. Lgs. n. 415/1996) prima e il TUIF
(D. Lgs. n. 58/1998) dopo, hanno statuito il carattere
privatistico dell’attività di organizzazione e gestione del
mercato (privatizzazione della borsa).
• La finalità del passaggio dalla gestione pubblica a quella
privata è duplice: gestire secondo logiche di efficienza
economica l’attività di borsa e far recuperare competitività
al mercato finanziario italiano.
• E’ realizzata così una netta separazione tra
l’organizzazione, la gestione, l’autoregolamentazione
del mercato affidate alle società di gestione e la
vigilanza sul mercato stesso affidata alla Consob.
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La disciplina dei mercati
• La società di gestione (SpA anche senza scopo di
lucro) si occupa dell’attività di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti finanziari.
• Affinché possa operare è necessaria l’autorizzazione
della Consob che viene rilasciata quando il regolamento
del mercato è conforme alla disciplina prevista dal TUIF
e sono rispettati determinati requisiti in termini di capitale
e di requisiti dei soggetti preposti all’amministrazione e
che partecipano al capitale.
• È prevista la possibilità di sviluppare una pluralità di
mercati regolamentati in concorrenza tra loro.
• Sopravvivono i mercati non regolamentati individuati
come sistemi di scambi organizzati (SSO).
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La disciplina dei mercati
CONSOB:
SOCIETA’ DI GESTIONE:
verifica regole di
• Accesso ai mercati
• Raccolta, gestione, invio
ordini
• Determinazione dei
prezzi
• Informazioni su
negoziazioni e
condizioni
individuano le condizioni di
• Ammissione, esclusione,
sospensione dalle
negoziazioni di operatori e
strumenti finanziari
• Svolgimento delle
negoziazioni
• Accertamento, pubblicazione,
diffusione dei prezzi
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MERCATI
REGOLAMENTATI
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Le società di gestione in Italia
• Borsa Italiana Spa: è la prima società di
gestione dei mercati regolamentati in Italia. È
operativa dal 1998 e gestisce il mercato di borsa
italiano.
• MTS Spa: gestisce il mercato all’ingrosso dei
titoli di Stato.
• Altre società di gestione: al momento non
esistono in Italia altre società di gestione.
vai al II modulo
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Il regolamento del mercato
• L’organizzazione e la gestione del mercato
sono disciplinate da un regolamento
deliberato dall’assemblea ordinaria della
società di gestione.
• Il regolamento può attribuire al consiglio di
amministrazione della società di gestione il
potere di emettere disposizioni di attuazione.
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Il regolamento del mercato
Il regolamento deve in ogni caso determinare:
• le condizioni e le modalità di ammissione,
sospensione, esclusione di operatori e strumenti
finanziari alle negoziazioni;
• le condizioni e le modalità di svolgimento delle
negoziazioni nonché gli obblighi degli operatori;
• modalità di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
• categorie di contratti ammessi alle negoziazioni e
quantitativi minimi negoziabili.
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Obbligo di concentrazione degli scambi
• A prescindere dal mercato in cui le negoziazioni sono
eseguite (mercati regolamentati e non) è necessario
assicurare un equivalente livello di tutela degli
investitori in termini di informazioni su negoziazioni
“particolari” che potrebbero avere effetti sulle altre
negoziazioni.
• Alcuni tipi di negoziazioni (di elevato ammontare o al di
fuori di orari comunemente individuati per le
negoziazioni) possono avere delle condizioni diverse o
avere degli effetti distorsivi sulle altre negoziazioni. Al
fine di garantire omogeneità di trattamento in termini di
tutela di tutti i risparmiatori, la Consob prevede
l’obbligo di concentrazione degli scambi: gli
intermediari autorizzati al servizio di negoziazione sono
obbligati a svolgere le negoziazioni strumenti trattati in
mercati regolamentati sui mercati stessi.
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La disciplina degli intermediari
CLIENTE
INTERMEDIARIO
Interesse alla prestazione di
un servizio scevro da
condizionamenti relativi alla
situazione dell’intermediario
(conflitto d’interesse)
Interesse all’erogazione di
una prestazione che
massimizzi la sua
remunerazione
(commissione)
AUTORITA’ DI VIGILANZA
Imposizione di principi e regole al fine di ottenere un
comportamento dell’intermediario coerente con la
finalità di tutela del risparmio:
Ricognizione
operatività
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Valutazione del
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grado di affidabilità
Strumenti di vigilanza
Vigilanza Vigilanza
Vigilanza
informativa ispettiva regolamentare
Modalità e processi di raccolta delle informazioni relative ai
comportamenti degli intermediari. Tali informazioni possono
essere ripartite tra informazioni relative alla struttura e
all’organizzazione (di cui è destinataria la Banca d’Italia) e
informazioni relative al servizio prestato (di cui è destinataria
la Consob)
L’acquisizione, valutazione di informazioni relative
all’intermediario e correlata decisione. L’ispezione può
nascere da un programma di accertamento generale o da una
segnalazione da parte della clientela.
Produzione di atti normativi su cui si fonda la connessa
attività di vigilanza. Le competenze in materia di
regolamentazione sono individuate direttamente dal
legislatore: trasparenza e correttezza dei comportamenti degli
intermediari sono oggetto di regolamentazione e vigilanza
della Consob, mentre la sana e prudente gestione degli
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intermediari è area di intervento
della Banca d’Italia
L’attività bancaria
La prestazione tipica dell’intermediazione
bancaria consiste nel rimborso dei fondi
presi a prestito e nell’erogazione del credito,
per cui la vigilanza assume connotati diversi
dalla vigilanza esercitata nei confronti
dell’intermediazione mobiliare e dell’attività
assicurativa.
Preminente è l’obiettivo di stabilità ed
efficienza.
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Specificità
dell’attività
bancaria
Funzione
creditizia
Funzione
informativa
Funzioni svolte dal settore
bancario
Funzione
monetaria
obiettivi
Credito di ultima istanza
Vigilanza strutturale
EFFICIENZA
Vigilanza prudenziale
STABILITA’
Contenimento dei rischi
TRASPARENZ
Trasparenza delle condizioni
A
Concorrenza
STABILITA’
nel settore bancario EFFICIENZA
Tutela dei
depositanti
STABILITA’
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strumenti
contrattuali
Norme di redazione dei bilancio
Norme sui conflitti di interessi
Vigilanza strutturale
Assicurazione dei depositi
Vigilanza strutturale
Vigilanza prudenziale
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23
Gli strumenti della vigilanza
In relazione all’area di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
Strumenti di tipo strutturale
Strumenti di tipo prudenziale
Strumenti informativi
Strumenti ispettivi
Strumenti di gestione e risoluzione delle
crisi
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La vigilanza strutturale
Fondamento teorico:
esiste una relazione significativa tra struttura del mercato
e comportamento degli intermediari e performance
(degli stessi e del mercato).
• Dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la
condotta concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali).
• L’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance
sempre migliori.
• La “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo
di “efficienza” della vigilanza.
• L’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, non
favorisce la stabilità, anzi, può accentuare le situazioni di crisi.
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La vigilanza strutturale
Gli strumenti di intervento:
• entrata nel mercato (intermediari di nuova
costituzione, o che aprono una nuova sede, o che
offrono servizi senza sede fisica);
• assetto organizzativo degli intermediari operanti
(operazioni di fusione, incorporazione, passaggio di
controllo, ecc.);
• gamma delle attività che ogni categoria di intermediari
(ogni singolo intermediario) può svolgere;
• requisiti degli azionisti degli intermediari e l’assetto di
controllo societario;
• interventi amministrativi sulle quantità e sui prezzi
Giuseppe
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26
degli
intermediari.
La vigilanza prudenziale
Finalità e peculiarità:
• controllo e delimitazione dei rischi;
• assume la forma di criteri di gestione cui gli intermediari devono
attenersi;
• rispetto a quella strutturale - che in qualche caso arriva a
“gestire” il mercato - si basa sul rispetto delle regole di mercato;
• evita di condizionare direttamente il mercato esprimendo “regole
del gioco” che:
riguardano il “come” si opera nel mercato
non intervengono direttamente sulla “struttura del mercato”
(soggetti, attività, prezzi)
sono oggettive e neutrali tra i diversi soggetti dell’offerta
sono trasparenti e stabiliti ex-ante così da guidare in forma di
incentivo e/o vincolo gli intermediari verso equilibri
economico-finanziari desiderabili
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La vigilanza prudenziale
Gli strumenti di intervento:
• coefficienti di bilancio con finalità di controllo e
limitazione del rischio assunto nella gestione: solvibilità;
equilibrio finanziario; concentrazione degli investimenti;
contenimento degli investimenti ad alto rischio unitario;
rigidità della struttura dei costi.
• requisiti di onorabilità, di competenza e di esperienza
che devono possedere i soggetti che:
assumono posizioni nell’ambito degli organi amministrativi e
di controllo
rivestono responsabilità di direzione
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28
La vigilanza prudenziale
adeguatezza organizzativa:
dimensione delle risorse tecniche, professionali e manageriali
da possedere a fronte di programmi di attività che
comportano l’entrata in aree di mercato complesse e rischiose
(partecipazioni industriali, market making nei mercati
organizzati, attività nei mercati derivati, ecc.) o che
rappresentano
investimenti
impegnativi
(espansione
territoriale, acquisizione di concorrenti);
strumenti
operativi
per
il
rispetto
del
principio
dell’indipendenza organizzativa e gestionale tra aree di attività
con potenziali conflitti di interesse (criterio della separatezza
organizzativa e contabile che si applica nell’intermediazione
mobiliare)
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EIF
29
La vigilanza prudenziale
• L’enfasi posta oggi su questo tipo di strumenti deriva
dalla necessità di rafforzare i presidi patrimoniali per far
fronte all’aumento delle fonti di rischio (in tipologie ed
impatti) e di recepire gli accordi internazionali in termini
di adeguatezza patrimoniale.
• I vantaggi connessi all’utilizzo di questo tipo di strumenti
sono ascrivibili alla riduzione dei margini di
discrezionalità dell’autorità di vigilanza e all’omogeneità
delle condizioni concorrenziali.
• Il principale svantaggio sta nella quantificazione (ad
opera dei regolamenti dell’autorità) dei coefficienti che
vanno a quantificare il presidio patrimoniale relativo a
ciascun tipo di rischio.
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EIF
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I rischi dell’attività bancaria
Le tipologie di rischio prese in considerazione dalla
regolamentazione sono:
• Rischio di credito (di insolvenza, di migrazione, di recupero, di
spread, di esposizione)
• Rischio di interesse
• Rischi di mercato (di posizione, di regolamento, di controparte,
di cambio)
• Rischio di concentrazione
• Rischio di liquidità
Per ciascuna tipologia di rischio è previsto un algoritmo di calcolo
del presidio patrimoniale che si fondi sull’utilizzo di predefiniti
coefficienti e del patrimonio di vigilanza.
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EIF
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Coef.
Attività verso le banche e le
imprese di investimento
20%
Crediti ipotecari
50%
Attività di rischio verso il
settore privato
100%
Partecipazioni in imprese
con perdite negli ultimi due
anni
200%
Riserve di
rivalutazione
Fondo rischi su
crediti (al netto
degli utilizzi)
Plusvalenze/minus
valenze da
partecipazioni
Prestiti subordinati
Strumenti ibridi di
capitalizzazione
Patrimonio di vigilanza
0%
Capitale versato
Riserve disponibili
Fondo rischi
bancari generali
Patrimonio supplementare
Attività verso le banche
nazionali
Elementi patrimoniali
Patrimonio “di
base”
Attività da ponderare per il presumibile rischio
di inadempienza della controparte
Categorie di impieghi
Il procedimento di ponderazione riguarda anche le attività “sotto la linea”. Le categorie
di rischio per esse sono quattro: rischio pieno, rischio medio, rischio medio-basso,
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EIFnullo.
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rischio
Il rischio di credito
Definizione
Corrisponde al rischio che in un rapporto creditizio la controparte non
assolva alle sue obbligazioni di restituzione del capitale e di pagamento
degli interessi.
Principale strumento della vigilanza prudenziale
COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA’
Misura la capacità della banca di fronteggiare l’ipotesi teorica di
inadempienza generalizzata dei suoi debitori.
È dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e la sommatoria delle
classi di impieghi ponderate per i rispettivi coefficienti di rischiosità.
Tale rapporto non può scendere sotto l’8%.
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Il rischio di tasso d’interesse
Definizione
Le scadenze dell’attivo bancario sono mediamente più lunghe di quelle del
passivo. L’attività di trasformazione delle scadenze che ne consegue
espone la banca al rischio di variazione dei tassi d’interesse.
Principale strumento della vigilanza prudenziale
INDICATORE SINTETICO
Misura l’esposizione della banca al rischio di variazione dei tassi.
È dato dal rapporto tra il totale delle poste sensibili ai tassi e il patrimonio di
vigilanza. Ogni posta dell’attivo e del passivo in bilancio viene inserita in
una fascia temporale (ne sono previste 13) e ponderata per un indicatore
di rischiosità (la duration modificata). Si procede alla compensazione tra
poste di segno diverso prima all’interno della fascia e poi tra fasce al fine di
ottenere il totale delle poste sensibili (totale sbilanci).
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EIF
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Il rischio di mercato
Definizione
Si tratta di una categoria di rischi (di posizione – generico e specifico, di
regolamento, di controparte e di cambio) che possono originarsi
dall’andamento sfavorevole dei prezzi di mercato degli strumenti
finanziari che fanno parte del portafoglio non immobilizzato della banca
Principale strumento della vigilanza prudenziale
REQUISITI PATRIMONIALI
Per ciascun tipo di rischio di mercato è previsto una dotazione
patrimoniale minima.
I requisiti patrimoniali per ciascun tipo di rischio si sommano non
considerando gli effetti positivi derivanti dalla diversificazione del
portafoglio non immobilizzato della banca (approccio a “blocchi”).
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35
Modelli interni di misurazione e
controllo dei rischi
• I modelli previsti dall’autorità di vigilanza si
basano sulla definizione degli aggregati sensibili
alle diverse tipologie di rischi e dei coefficienti di
copertura degli effetti negativi prodotti dai rischi
stessi.
• I modelli interni subordinano l’individuazione
degli aggregati e dei coefficienti di copertura alle
caratteristiche specifiche dei propri portafogli
(prestiti e titoli) considerando l’effetto positivo
della diversificazione.
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36
Modelli interni di misurazione e
controllo dei rischi
• Il modello interno per essere utilizzato deve
essere sottoposto a verifica da parte dell’autorità
di vigilanza la quale controlla la rispondenza a
criteri quantitativi (perdita massima che può
essere causata dall’andamento sfavorevole del
fattore di rischio) e a criteri qualitativi (prove di
stress – capienza del patrimonio in ipotesi
teorica di andamento negativo di tutti i fattori di
rischio - e riesame delle performance –
scostamento tra perdita effettiva e perdita
potenziale).
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37
Modelli interni di misurazione e
controllo dei rischi
• La misura complessiva di patrimonio definita dal
modello interno è dato dal prodotto tra la perdita
massima potenziale (valore a rischio) e un
fattore moltiplicativo che non può essere
inferiore a tre.
• La ratifica del nuovo accordo di Basilea (Basilea
II) renderà generalizzato l’approccio basato sui
modelli interni di misurazione e controllo dei
rischi.
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La vigilanza informativa (fair play regulation)
Finalità e peculiarità:
• comprende tutti gli strumenti di comunicazione e informazione
che possono contribuire a ridurre le asimmetrie informative
tipiche e inevitabili in rapporti contrattuali basati sulla capacità di
rimborso futura del prenditore di fondi;
• dalla asimmetria derivano comportamenti che portano
all’impoverimento degli scambi e quindi al “fallimento del
mercato”: ciò può essere evitato in presenza di soggetti
finanziatori, supportati da informazioni di qualità e spessore
adeguati, in condizione di valutare il rischio di perdita di ogni
prestito e, quindi, di applicare un tasso aggiustato per il rischio;
• trasparenza e correttezza sono condizioni base per lo sviluppo di
un sistema di rapporti contrattuali il cui pricing si avvicina ai
requisiti dell’efficienza del mercato per i quali la quotazione degli
strumenti finanziari rifletta in modo completo tutta l’informazione
disponibile.
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La vigilanza informativa
Ambiti di applicazione:
• le operazioni finanziarie: caratteristiche tecniche per effettuare
una valutazione economica e di rischio di:
gli emittenti i titoli che formano oggetto dell’operazione
gli intermediari che intervengono nei confronti di emittenti ed
investitori, se si tratta di una operazione di mercato mobiliare
gli intermediari nei confronti delle autorità di vigilanza,
interessate a controllare il buon andamento della gestione;
• gli organismi di gestione dei mercati mobiliari, chiamati ad
informare il “mercato” (emittenti, investitori, intermediari,
analisti, ecc.) e le autorità di vigilanza.
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EIF
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La vigilanza protettiva
Finalità e peculiarità:
• gestione delle situazioni di crisi degli intermediari per
garantire la tutela del risparmiatore, soprattutto se considerato
“non consapevole”
ridurre gli effetti delle “esternalità”;
• poiché tutti gli strumenti della vigilanza possono assolvere funzioni
“protettive” (di tutela) dell’interesse del risparmiatore, la vigilanza
protettiva si riferisce a due ambiti di applicazione
interventi preventivi mediante interventi interni ed esterni per
evitare che situazioni aziendali di temporanea difficoltà possano
degenerare in uno stato di crisi grave, non recuperabile (crisi di
liquidità di norma reversibili)
provvedimenti di rigore allorché la crisi si rivela irreversibile e
l’unica soluzione è quella della messa in liquidazione
dell’intermediario (crisi di solvibilità tipicamente irreversibili)
Giuseppe G. Santorsola
EIF
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La vigilanza protettiva
Interventi preventivi:
• flussi di documentazione statistica tra intermediari e
organo di vigilanza i quali costituiscono la base di
valutazione dello stato di salute degli intermediari e su cui
si possono innestare tecniche di “allarme preventivo”
• situazioni di illiquidità delle banche affrontate attraverso
interventi di rifinanziamento della banca centrale
• situazioni di difficoltà più seria che danno luogo a
provvedimenti quali l’amministrazione straordinaria che
comporta, tra l’altro, la sostituzione degli organi
amministrativi e di controllo in carica.
Giuseppe G. Santorsola
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La vigilanza protettiva
Provvedimenti di rigore:
• le crisi irreversibili conducono alla liquidazione coatta
amministrativa dell’intermediario;
• è previsto anche l’intervento dei Fondi di Tutela dei
Depositi che tutelano i creditori degli intermediari messi in
liquidazione, facendo fronte a due esigenze:
tutela del risparmiatore, più ampia se classificabile nella
categoria del “risparmiatore non consapevole”
limitazione del rischio sistemico nell’assunto che i
risparmiatori -anche di fronte ad una situazione di crisi
aziendale - non perdano la fiducia nel sistema proprio
perché possono contare sulla garanzia del recupero del
loro credito (ciò è rilevante anche nelle situazioni di crisi
temporanea)
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L’attività assicurativa
La prestazione tipica dell’intermediazione
assicurativa consiste nell’erogare una somma di
denaro al momento del manifestarsi di un rischio
“puro” (eventualità a esclusivo svantaggio del
soggetto assicurato), per cui la vigilanza assume
connotati diversi dalla vigilanza esercitata nei
confronti dell’intermediazione mobiliare e
dell’attività bancaria.
Preminente è l’obiettivo di stabilità ed efficienza.
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L’ordinamento dell’attività assicurativa
Fonti normative principali:
•
D. Lgs. n. 174/1995 di attuazione della Direttiva
CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
•
D. Lgs. n. 175/1995 di attuazione della Direttiva
CEE in materia si assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
•
D. Lgs. n. 173/1997 in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione.
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