La regolamentazione e la vigilanza Giuseppe G. Santorsola EIF 1 Art. 47 Costituzione “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; inoltre, favorisce l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario”. Giuseppe G. Santorsola EIF 2 La tutela del risparmio Mobilizzazione e trasferimento del risparmio sono caratterizzati da una forte componente fiduciaria • è inevitabile perché gli strumenti finanziari sono contratti a prestazioni distanziate nel tempo • c’è un interesse generale nel fare sì che il risparmiatore rafforzi la propria fiducia nei confronti dei prenditori di fondi e degli intermediari finanziari • è opportuno fissare regole cui devono sottostare i soggetti (intermediari e operatori non finanziari) che offrono forme di investimento ai risparmiatori per: • rafforzare l’affidabilità dei debitori • accrescere la capacità di valutazione da parte dei Giuseppecreditori G. Santorsola EIF 3 Il legame tra gli obiettivi La realizzazione degli OBIETTIVI FINALI di STABILITA’ EFFICIENZA avviene attraverso gli OBIETTIVI INTERMEDI RICERCA DELLA STRUTTURA DI MERCATO OTTIMA PRO-TEMPORE DATO UN CERTO MIX DI OBIETTIVI FINALI Giuseppe G. Santorsola EIF 4 Art. 5 TUIF “L’attività di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.” • Obiettivi finali dell’attività di vigilanza sono: la tutela degli investitori (del risparmio), la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. Obiettivi intermedi, invece, sono: la trasparenza e la correttezza, la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati. Giuseppe G. Santorsola EIF 5 Art. 5 TUIF • La trasparenza e la correttezza sono obiettivi intermedi di competenza Consob, mentre la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati costituisce campo d’intervento della Banca d’Italia. Naturalmente, nell’espletamento delle loro funzioni nelle rispettive aree di competenza, le autorità collaborano e si coordinano “anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati”. • I settori in cui si sostanzia l’intervento della Consob sono: i mercati, gli intermediari, gli emittenti. Per ciascun settore (nel rispetto dell’orientamento alla delegificazione), l’Autorità ha provveduto ad emanare dei Regolamenti. Giuseppe G. Santorsola EIF 6 Intermediazione Mobiliare SIM e banche Gestione collettiva del risparmio SGR Attività bancaria banche Attività assicurativa Assicurazioni La regolamentazione della trasparenza e della correttezza degli intermediari finanziari La vigilanza bancaria e la regolamentazione della stabilità degli intermediari Giuseppe G. Santorsola EIF 7 L’intermediazione mobiliare La prestazione tipica dell’intermediazione mobiliare consiste nell’esecuzione di un mandato ricevuto dal cliente, per cui la vigilanza assume connotati diversi dalla vigilanza esercitata nei confronti dell’attività bancaria e assicurativa. Preminente è l’obiettivo di trasparenza e correttezza. Giuseppe G. Santorsola EIF 8 Normativa su trasparenza e correttezza (Consob) destinatari MERCATI Elementi oggetto di disciplina Società di gestione dei mercati: capitale minimo, trasparenza e ordinato svolgimento delle negoziazioni,… Definizione, contenuto e modalità di svolgimento d: INTERMEDIARI servizi di investimento e gestione collettiva, collocamento a distanza di prodotti e servizi finanziari, promotori finanziari,… EMITTENTI Giuseppe G. Santorsola Prospetto di quotazione, offerte pubbliche di acquisto e scambio, sollecitazione all’investimento, EIF informazione societaria,… 9 soggetti attività banche Sim Sgr Sicav Società fiduciarie Agenti di cambio SERVIZI DI INVETIMENTO Negoziazione c/proprio Negoziazione c/terzi Collocamento Ricezione e trasmissione di ordini Gestione su base individuale GESTIONE COLLETTIVA Promozione, istituzione, organizzazione e gestione di OICR Giuseppe G. Santorsola EIF 10 Revisioni in corso dei Regolamenti Consob • Regolamento intermediari (11522/98) (in relazione all’adozione di standard comuni elaborati dal CESR – Committee of European Securities Regulators); • Regolamento emittenti (11971/99) (in ragione delle modifiche relative all’adozione della riforma del diritto societario); • Regolamento mercati (11768/98) (in ragione dell’operatività del sistema Express II). Giuseppe G. Santorsola EIF 11 Regolamento intermediari • Per il 2004 è prevista l’adozione di un nuovo regolamento. • Il Regolamento deve essere rivisitato per tener conto della necessità di un rispetto sostanziale da parte degli intermediari degli obiettivi della normativa (interesse degli investitori e integrità dei mercati). • Secondo l’Autorità ciò è possibile attraverso l’osservanza di procedure il cui contenuto minimo costituisca un modus operandi coerente con i suddetti obiettivi. • La revisione costituisce anche l’opportunità per rivedere la normativa sul conflitto di interessi, sui rischi e il controllo dell’adeguatezza dell’investimento, sulla best execution e sui doveri di attestazione, registrazione e rendicontazione. • Inoltre, in tema di asset management viene ribadito il carattere personalizzato della gestione individuale. Giuseppe G. Santorsola EIF 12 La disciplina dei mercati • L’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari costituisce attività d’impresa. • Il decreto Eurosim (D. Lgs. n. 415/1996) prima e il TUIF (D. Lgs. n. 58/1998) dopo, hanno statuito il carattere privatistico dell’attività di organizzazione e gestione del mercato (privatizzazione della borsa). • La finalità del passaggio dalla gestione pubblica a quella privata è duplice: gestire secondo logiche di efficienza economica l’attività di borsa e far recuperare competitività al mercato finanziario italiano. • E’ realizzata così una netta separazione tra l’organizzazione, la gestione, l’autoregolamentazione del mercato affidate alle società di gestione e la vigilanza sul mercato stesso affidata alla Consob. Giuseppe G. Santorsola EIF 13 La disciplina dei mercati • La società di gestione (SpA anche senza scopo di lucro) si occupa dell’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari. • Affinché possa operare è necessaria l’autorizzazione della Consob che viene rilasciata quando il regolamento del mercato è conforme alla disciplina prevista dal TUIF e sono rispettati determinati requisiti in termini di capitale e di requisiti dei soggetti preposti all’amministrazione e che partecipano al capitale. • È prevista la possibilità di sviluppare una pluralità di mercati regolamentati in concorrenza tra loro. • Sopravvivono i mercati non regolamentati individuati come sistemi di scambi organizzati (SSO). Giuseppe G. Santorsola EIF 14 La disciplina dei mercati CONSOB: SOCIETA’ DI GESTIONE: verifica regole di • Accesso ai mercati • Raccolta, gestione, invio ordini • Determinazione dei prezzi • Informazioni su negoziazioni e condizioni individuano le condizioni di • Ammissione, esclusione, sospensione dalle negoziazioni di operatori e strumenti finanziari • Svolgimento delle negoziazioni • Accertamento, pubblicazione, diffusione dei prezzi Giuseppe G. Santorsola MERCATI REGOLAMENTATI EIF 15 Le società di gestione in Italia • Borsa Italiana Spa: è la prima società di gestione dei mercati regolamentati in Italia. È operativa dal 1998 e gestisce il mercato di borsa italiano. • MTS Spa: gestisce il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato. • Altre società di gestione: al momento non esistono in Italia altre società di gestione. vai al II modulo Giuseppe G. Santorsola EIF 16 Il regolamento del mercato • L’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione. • Il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione della società di gestione il potere di emettere disposizioni di attuazione. Giuseppe G. Santorsola EIF 17 Il regolamento del mercato Il regolamento deve in ogni caso determinare: • le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione di operatori e strumenti finanziari alle negoziazioni; • le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni nonché gli obblighi degli operatori; • modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; • categorie di contratti ammessi alle negoziazioni e quantitativi minimi negoziabili. Giuseppe G. Santorsola EIF 18 Obbligo di concentrazione degli scambi • A prescindere dal mercato in cui le negoziazioni sono eseguite (mercati regolamentati e non) è necessario assicurare un equivalente livello di tutela degli investitori in termini di informazioni su negoziazioni “particolari” che potrebbero avere effetti sulle altre negoziazioni. • Alcuni tipi di negoziazioni (di elevato ammontare o al di fuori di orari comunemente individuati per le negoziazioni) possono avere delle condizioni diverse o avere degli effetti distorsivi sulle altre negoziazioni. Al fine di garantire omogeneità di trattamento in termini di tutela di tutti i risparmiatori, la Consob prevede l’obbligo di concentrazione degli scambi: gli intermediari autorizzati al servizio di negoziazione sono obbligati a svolgere le negoziazioni strumenti trattati in mercati regolamentati sui mercati stessi. Giuseppe G. Santorsola EIF 19 La disciplina degli intermediari CLIENTE INTERMEDIARIO Interesse alla prestazione di un servizio scevro da condizionamenti relativi alla situazione dell’intermediario (conflitto d’interesse) Interesse all’erogazione di una prestazione che massimizzi la sua remunerazione (commissione) AUTORITA’ DI VIGILANZA Imposizione di principi e regole al fine di ottenere un comportamento dell’intermediario coerente con la finalità di tutela del risparmio: Ricognizione operatività Giuseppe G. Santorsola EIF Valutazione del 20 grado di affidabilità Strumenti di vigilanza Vigilanza Vigilanza Vigilanza informativa ispettiva regolamentare Modalità e processi di raccolta delle informazioni relative ai comportamenti degli intermediari. Tali informazioni possono essere ripartite tra informazioni relative alla struttura e all’organizzazione (di cui è destinataria la Banca d’Italia) e informazioni relative al servizio prestato (di cui è destinataria la Consob) L’acquisizione, valutazione di informazioni relative all’intermediario e correlata decisione. L’ispezione può nascere da un programma di accertamento generale o da una segnalazione da parte della clientela. Produzione di atti normativi su cui si fonda la connessa attività di vigilanza. Le competenze in materia di regolamentazione sono individuate direttamente dal legislatore: trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari sono oggetto di regolamentazione e vigilanza della Consob, mentre la sana e prudente gestione degli Giuseppe G. Santorsola EIF 21 intermediari è area di intervento della Banca d’Italia L’attività bancaria La prestazione tipica dell’intermediazione bancaria consiste nel rimborso dei fondi presi a prestito e nell’erogazione del credito, per cui la vigilanza assume connotati diversi dalla vigilanza esercitata nei confronti dell’intermediazione mobiliare e dell’attività assicurativa. Preminente è l’obiettivo di stabilità ed efficienza. Giuseppe G. Santorsola EIF 22 Specificità dell’attività bancaria Funzione creditizia Funzione informativa Funzioni svolte dal settore bancario Funzione monetaria obiettivi Credito di ultima istanza Vigilanza strutturale EFFICIENZA Vigilanza prudenziale STABILITA’ Contenimento dei rischi TRASPARENZ Trasparenza delle condizioni A Concorrenza STABILITA’ nel settore bancario EFFICIENZA Tutela dei depositanti STABILITA’ Giuseppe G. Santorsola strumenti contrattuali Norme di redazione dei bilancio Norme sui conflitti di interessi Vigilanza strutturale Assicurazione dei depositi Vigilanza strutturale Vigilanza prudenziale EIF 23 Gli strumenti della vigilanza In relazione all’area di intervento: 1. 2. 3. 4. 5. Strumenti di tipo strutturale Strumenti di tipo prudenziale Strumenti informativi Strumenti ispettivi Strumenti di gestione e risoluzione delle crisi Giuseppe G. Santorsola EIF 24 La vigilanza strutturale Fondamento teorico: esiste una relazione significativa tra struttura del mercato e comportamento degli intermediari e performance (degli stessi e del mercato). • Dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la condotta concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali). • L’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance sempre migliori. • La “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo di “efficienza” della vigilanza. • L’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, non favorisce la stabilità, anzi, può accentuare le situazioni di crisi. Giuseppe G. Santorsola EIF 25 La vigilanza strutturale Gli strumenti di intervento: • entrata nel mercato (intermediari di nuova costituzione, o che aprono una nuova sede, o che offrono servizi senza sede fisica); • assetto organizzativo degli intermediari operanti (operazioni di fusione, incorporazione, passaggio di controllo, ecc.); • gamma delle attività che ogni categoria di intermediari (ogni singolo intermediario) può svolgere; • requisiti degli azionisti degli intermediari e l’assetto di controllo societario; • interventi amministrativi sulle quantità e sui prezzi Giuseppe G. Santorsola EIF 26 degli intermediari. La vigilanza prudenziale Finalità e peculiarità: • controllo e delimitazione dei rischi; • assume la forma di criteri di gestione cui gli intermediari devono attenersi; • rispetto a quella strutturale - che in qualche caso arriva a “gestire” il mercato - si basa sul rispetto delle regole di mercato; • evita di condizionare direttamente il mercato esprimendo “regole del gioco” che: riguardano il “come” si opera nel mercato non intervengono direttamente sulla “struttura del mercato” (soggetti, attività, prezzi) sono oggettive e neutrali tra i diversi soggetti dell’offerta sono trasparenti e stabiliti ex-ante così da guidare in forma di incentivo e/o vincolo gli intermediari verso equilibri economico-finanziari desiderabili Giuseppe G. Santorsola EIF 27 La vigilanza prudenziale Gli strumenti di intervento: • coefficienti di bilancio con finalità di controllo e limitazione del rischio assunto nella gestione: solvibilità; equilibrio finanziario; concentrazione degli investimenti; contenimento degli investimenti ad alto rischio unitario; rigidità della struttura dei costi. • requisiti di onorabilità, di competenza e di esperienza che devono possedere i soggetti che: assumono posizioni nell’ambito degli organi amministrativi e di controllo rivestono responsabilità di direzione Giuseppe G. Santorsola EIF 28 La vigilanza prudenziale adeguatezza organizzativa: dimensione delle risorse tecniche, professionali e manageriali da possedere a fronte di programmi di attività che comportano l’entrata in aree di mercato complesse e rischiose (partecipazioni industriali, market making nei mercati organizzati, attività nei mercati derivati, ecc.) o che rappresentano investimenti impegnativi (espansione territoriale, acquisizione di concorrenti); strumenti operativi per il rispetto del principio dell’indipendenza organizzativa e gestionale tra aree di attività con potenziali conflitti di interesse (criterio della separatezza organizzativa e contabile che si applica nell’intermediazione mobiliare) Giuseppe G. Santorsola EIF 29 La vigilanza prudenziale • L’enfasi posta oggi su questo tipo di strumenti deriva dalla necessità di rafforzare i presidi patrimoniali per far fronte all’aumento delle fonti di rischio (in tipologie ed impatti) e di recepire gli accordi internazionali in termini di adeguatezza patrimoniale. • I vantaggi connessi all’utilizzo di questo tipo di strumenti sono ascrivibili alla riduzione dei margini di discrezionalità dell’autorità di vigilanza e all’omogeneità delle condizioni concorrenziali. • Il principale svantaggio sta nella quantificazione (ad opera dei regolamenti dell’autorità) dei coefficienti che vanno a quantificare il presidio patrimoniale relativo a ciascun tipo di rischio. Giuseppe G. Santorsola EIF 30 I rischi dell’attività bancaria Le tipologie di rischio prese in considerazione dalla regolamentazione sono: • Rischio di credito (di insolvenza, di migrazione, di recupero, di spread, di esposizione) • Rischio di interesse • Rischi di mercato (di posizione, di regolamento, di controparte, di cambio) • Rischio di concentrazione • Rischio di liquidità Per ciascuna tipologia di rischio è previsto un algoritmo di calcolo del presidio patrimoniale che si fondi sull’utilizzo di predefiniti coefficienti e del patrimonio di vigilanza. Giuseppe G. Santorsola EIF 31 Coef. Attività verso le banche e le imprese di investimento 20% Crediti ipotecari 50% Attività di rischio verso il settore privato 100% Partecipazioni in imprese con perdite negli ultimi due anni 200% Riserve di rivalutazione Fondo rischi su crediti (al netto degli utilizzi) Plusvalenze/minus valenze da partecipazioni Prestiti subordinati Strumenti ibridi di capitalizzazione Patrimonio di vigilanza 0% Capitale versato Riserve disponibili Fondo rischi bancari generali Patrimonio supplementare Attività verso le banche nazionali Elementi patrimoniali Patrimonio “di base” Attività da ponderare per il presumibile rischio di inadempienza della controparte Categorie di impieghi Il procedimento di ponderazione riguarda anche le attività “sotto la linea”. Le categorie di rischio per esse sono quattro: rischio pieno, rischio medio, rischio medio-basso, Giuseppe G. Santorsola EIFnullo. 32 rischio Il rischio di credito Definizione Corrisponde al rischio che in un rapporto creditizio la controparte non assolva alle sue obbligazioni di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi. Principale strumento della vigilanza prudenziale COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA’ Misura la capacità della banca di fronteggiare l’ipotesi teorica di inadempienza generalizzata dei suoi debitori. È dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e la sommatoria delle classi di impieghi ponderate per i rispettivi coefficienti di rischiosità. Tale rapporto non può scendere sotto l’8%. Giuseppe G. Santorsola EIF 33 Il rischio di tasso d’interesse Definizione Le scadenze dell’attivo bancario sono mediamente più lunghe di quelle del passivo. L’attività di trasformazione delle scadenze che ne consegue espone la banca al rischio di variazione dei tassi d’interesse. Principale strumento della vigilanza prudenziale INDICATORE SINTETICO Misura l’esposizione della banca al rischio di variazione dei tassi. È dato dal rapporto tra il totale delle poste sensibili ai tassi e il patrimonio di vigilanza. Ogni posta dell’attivo e del passivo in bilancio viene inserita in una fascia temporale (ne sono previste 13) e ponderata per un indicatore di rischiosità (la duration modificata). Si procede alla compensazione tra poste di segno diverso prima all’interno della fascia e poi tra fasce al fine di ottenere il totale delle poste sensibili (totale sbilanci). Giuseppe G. Santorsola EIF 34 Il rischio di mercato Definizione Si tratta di una categoria di rischi (di posizione – generico e specifico, di regolamento, di controparte e di cambio) che possono originarsi dall’andamento sfavorevole dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio non immobilizzato della banca Principale strumento della vigilanza prudenziale REQUISITI PATRIMONIALI Per ciascun tipo di rischio di mercato è previsto una dotazione patrimoniale minima. I requisiti patrimoniali per ciascun tipo di rischio si sommano non considerando gli effetti positivi derivanti dalla diversificazione del portafoglio non immobilizzato della banca (approccio a “blocchi”). Giuseppe G. Santorsola EIF 35 Modelli interni di misurazione e controllo dei rischi • I modelli previsti dall’autorità di vigilanza si basano sulla definizione degli aggregati sensibili alle diverse tipologie di rischi e dei coefficienti di copertura degli effetti negativi prodotti dai rischi stessi. • I modelli interni subordinano l’individuazione degli aggregati e dei coefficienti di copertura alle caratteristiche specifiche dei propri portafogli (prestiti e titoli) considerando l’effetto positivo della diversificazione. Giuseppe G. Santorsola EIF 36 Modelli interni di misurazione e controllo dei rischi • Il modello interno per essere utilizzato deve essere sottoposto a verifica da parte dell’autorità di vigilanza la quale controlla la rispondenza a criteri quantitativi (perdita massima che può essere causata dall’andamento sfavorevole del fattore di rischio) e a criteri qualitativi (prove di stress – capienza del patrimonio in ipotesi teorica di andamento negativo di tutti i fattori di rischio - e riesame delle performance – scostamento tra perdita effettiva e perdita potenziale). Giuseppe G. Santorsola EIF 37 Modelli interni di misurazione e controllo dei rischi • La misura complessiva di patrimonio definita dal modello interno è dato dal prodotto tra la perdita massima potenziale (valore a rischio) e un fattore moltiplicativo che non può essere inferiore a tre. • La ratifica del nuovo accordo di Basilea (Basilea II) renderà generalizzato l’approccio basato sui modelli interni di misurazione e controllo dei rischi. Giuseppe G. Santorsola EIF 38 La vigilanza informativa (fair play regulation) Finalità e peculiarità: • comprende tutti gli strumenti di comunicazione e informazione che possono contribuire a ridurre le asimmetrie informative tipiche e inevitabili in rapporti contrattuali basati sulla capacità di rimborso futura del prenditore di fondi; • dalla asimmetria derivano comportamenti che portano all’impoverimento degli scambi e quindi al “fallimento del mercato”: ciò può essere evitato in presenza di soggetti finanziatori, supportati da informazioni di qualità e spessore adeguati, in condizione di valutare il rischio di perdita di ogni prestito e, quindi, di applicare un tasso aggiustato per il rischio; • trasparenza e correttezza sono condizioni base per lo sviluppo di un sistema di rapporti contrattuali il cui pricing si avvicina ai requisiti dell’efficienza del mercato per i quali la quotazione degli strumenti finanziari rifletta in modo completo tutta l’informazione disponibile. Giuseppe G. Santorsola EIF 39 La vigilanza informativa Ambiti di applicazione: • le operazioni finanziarie: caratteristiche tecniche per effettuare una valutazione economica e di rischio di: gli emittenti i titoli che formano oggetto dell’operazione gli intermediari che intervengono nei confronti di emittenti ed investitori, se si tratta di una operazione di mercato mobiliare gli intermediari nei confronti delle autorità di vigilanza, interessate a controllare il buon andamento della gestione; • gli organismi di gestione dei mercati mobiliari, chiamati ad informare il “mercato” (emittenti, investitori, intermediari, analisti, ecc.) e le autorità di vigilanza. Giuseppe G. Santorsola EIF 40 La vigilanza protettiva Finalità e peculiarità: • gestione delle situazioni di crisi degli intermediari per garantire la tutela del risparmiatore, soprattutto se considerato “non consapevole” ridurre gli effetti delle “esternalità”; • poiché tutti gli strumenti della vigilanza possono assolvere funzioni “protettive” (di tutela) dell’interesse del risparmiatore, la vigilanza protettiva si riferisce a due ambiti di applicazione interventi preventivi mediante interventi interni ed esterni per evitare che situazioni aziendali di temporanea difficoltà possano degenerare in uno stato di crisi grave, non recuperabile (crisi di liquidità di norma reversibili) provvedimenti di rigore allorché la crisi si rivela irreversibile e l’unica soluzione è quella della messa in liquidazione dell’intermediario (crisi di solvibilità tipicamente irreversibili) Giuseppe G. Santorsola EIF 41 La vigilanza protettiva Interventi preventivi: • flussi di documentazione statistica tra intermediari e organo di vigilanza i quali costituiscono la base di valutazione dello stato di salute degli intermediari e su cui si possono innestare tecniche di “allarme preventivo” • situazioni di illiquidità delle banche affrontate attraverso interventi di rifinanziamento della banca centrale • situazioni di difficoltà più seria che danno luogo a provvedimenti quali l’amministrazione straordinaria che comporta, tra l’altro, la sostituzione degli organi amministrativi e di controllo in carica. Giuseppe G. Santorsola EIF 42 La vigilanza protettiva Provvedimenti di rigore: • le crisi irreversibili conducono alla liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario; • è previsto anche l’intervento dei Fondi di Tutela dei Depositi che tutelano i creditori degli intermediari messi in liquidazione, facendo fronte a due esigenze: tutela del risparmiatore, più ampia se classificabile nella categoria del “risparmiatore non consapevole” limitazione del rischio sistemico nell’assunto che i risparmiatori -anche di fronte ad una situazione di crisi aziendale - non perdano la fiducia nel sistema proprio perché possono contare sulla garanzia del recupero del loro credito (ciò è rilevante anche nelle situazioni di crisi temporanea) Giuseppe G. Santorsola EIF 43 L’attività assicurativa La prestazione tipica dell’intermediazione assicurativa consiste nell’erogare una somma di denaro al momento del manifestarsi di un rischio “puro” (eventualità a esclusivo svantaggio del soggetto assicurato), per cui la vigilanza assume connotati diversi dalla vigilanza esercitata nei confronti dell’intermediazione mobiliare e dell’attività bancaria. Preminente è l’obiettivo di stabilità ed efficienza. Giuseppe G. Santorsola EIF 44 L’ordinamento dell’attività assicurativa Fonti normative principali: • D. Lgs. n. 174/1995 di attuazione della Direttiva CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; • D. Lgs. n. 175/1995 di attuazione della Direttiva CEE in materia si assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; • D. Lgs. n. 173/1997 in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Giuseppe G. Santorsola EIF 45