Testo unificato relativo a "Disciplina delle pratiche terapeutiche non convenzionali" esito
dell’unificazione delle seguenti proposte di legge:
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PDL n. 73 all'oggetto: "Regolamentazione degli operatori non medici delle medicine non
convenzionali" presentata dai Consiglieri regionali Angeleri, Deorsola, Mercurio, Ghiglia,
Gallarini;
PDL n. 100 all'oggetto: "Norme per la disciplina delle medicine non convenzionali e la
promozione della cultura erboristica" presentata dai Consiglieri regionali Suino, Riggio,
Marcenaro, Manica, Muliere, Placido, Riba, Ronzani, Tapparo;
PDL n. 254 all'oggetto: "Norme per il riconoscimento delle diverse discipline della
medicina non convenzionale esercitate da operatori medici" presentata dai Consiglieri
regionali Moriconi, Suino, Chiezzi, Contu;
PDL n. 258 all'oggetto: "Disciplina delle medicine non convenzionali" presentata dai
Consiglieri regionali Dutto, Rossi O., Brigandi', Cota;
PDL n. 426 all'oggetto: "Istituzione della figura professionale dell'operatore di discipline
bio-naturali" presentato dai Consiglieri regionali Brigandi', Dutto, Rossi O., Cota.
Art. 1. (Finalita' ed oggetto)
1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte
del paziente, regola l'esercizio delle pratiche terapeutiche non convenzionali.
2. Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:
a) medicine non convenzionali
b) terapie non convenzionali.
Art. 2. (Definizione delle pratiche terapeutiche non convenzionali)
1. Nell'ambito delle pratiche terapeutiche non convenzionali sono riconosciute le seguenti
discipline:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda;
h) naturopatia;
i) shiatsu;
j) riflessologia;
k) osteopatia;
l) chiropratica.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività
specifiche afferenti le discipline individuate.
Art. 3. (Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche non convenzionali)
1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è
l'Assessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente
terapeutiche non convenzionali.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato
Presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale individuato nell'organico
competente per materia;
c) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
istituita presso
per le pratiche
con funzioni di
della Direzione
d) un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dall'Università degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive
associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche non convenzionali riconosciute
dalla presente legge.
3. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in
organico presso la competente Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità, che provvede
agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione si applicano i compensi previsti dalla L.R. 33/76.
Art. 4. (Compiti della Commissione)
1. La Commissione di cui all’art. 3 svolge i seguenti compiti:
a)
coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche non convenzionali
nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b)
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire
gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia di
Sanità nel campo della medicina non convenzionale;
c)
collabora con l’Assessorato regionale competente in materia di Sanità alla definizione
dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli
operatori sulla base dei criteri di cui all’art. 5;
d)
verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche non convenzionali
dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro regionale di cui all’art. 6.
Art. 5. (Criteri per la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti
formativi)
1. Nella definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di
formazione degli operatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), la Commissione si attiene
ai seguenti criteri:
a)
gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di
osteopatia, chiropratica e agopuntura devono garantire un percorso di formazione della durata
di sei anni, costituito da un credito formativo di almeno cinquemila ore e seguito da esame
finale di idoneità;
b)
gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di
fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese,
ayurveda, naturopatia e shiatsu devono garantire un percorso di formazione della durata di tre
anni, costituito da un credito formativo di almeno seicento ore e seguito da esame finale di
idoneità.
Art. 6. (Registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche non convenzionali)
1. E’ istituito presso l’Assessorato competente in materia di Sanità il registro regionale degli
operatori delle pratiche terapeutiche non convenzionali.
2. Il registro è articolato in due sezioni dedicate rispettivamente agli operatori medici ed agli
operatori non medici, suddivisi per specialità.
3. L’iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell’operatore
interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare
l’idoneità dell’operatore all’iscrizione ed in seguito alla produzione di attestati formativi
conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di
specialità e dalla Commissione regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c).
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul
territorio regionale pratiche terapeutiche non convenzionali presentano alla Commissione
regionale, entro l’anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro
regionale di cui all’art. 6, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti nonché
ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi di cui
all’art. 5 , verifica l’idoneità dell’operatore all’iscrizione nella specifica sezione del registro,
provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8. (Monitoraggio e relazione)
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità
annuale, l’Assessorato competente in materia di Sanità esegue un monitoraggio sullo stato di
attuazione delle disposizioni legislative.
2. Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente
Commissione consiliare.
Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettivamente per gli anni 2003 e
2004 con la spesa di euro 250.000.
2. Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l’anno 2003, nella UPB 28011
(Programmazione sanitaria – Titolo I – Spese correnti) i capitoli con le seguenti
denominazioni:
a) “Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche terapeutiche non
convenzionali”, con la dotazione finanziaria di euro 100.000 in termini di competenza;
b) “Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina delle pratiche
terapeutiche non convenzionali”, con la dotazione finanziaria di euro 150.000 in termini di
competenza.
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la
dotazione dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze – Bilanci – Titolo I – Spese correnti ) di cui fa parte
il cap. 15910 del bilancio pluriennale 2002-2004. Il presente provvedimento costituisce
integrazione dell’elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti
legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.
4. Per l’anno 2004 si provvede riducendo di euro 250.000 l’UPB 09011 del bilancio pluriennale
2002-2004.