A12 Antonella D’Andrea La dirigenza medica Profili di specialità Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978-88-548-6361-3 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: settembre 2013 Indice 5 Indice Introduzione Capitolo I Fonti normative 1.1. Evoluzione normativa – 1.2. Il modello di organizzazione interna delle aziende sanitarie e ospedaliere – 1.2.1. Il direttore generale – 1.2.2. Il direttore amministrativo e sanitario – 1.2.3. Il direttore di Distretto sociosanitario – 1.2.4. Il direttore medico di Presidio ospedaliero e il direttore di Dipartimento – 1.2.5. Il direttore medico di struttura complessa e il dirigente medico Capitolo II Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. 2.1. Quadro normativo – 2.2. L’accesso alla qualifica di dirigente medico – 2.3. L’incarico di direttore di struttura complessa – 2.4. La giurisprudenza in tema di incarico di direzione di struttura complessa – 2.4.1. La giurisdizione delle controversie– 2.4.2. La procedura di valutazione – 2.4.3. Le modalità di selezione – 2.4.4. La discrezionalità della scelta direttoriale – 2.4.5. La giurisprudenza della Corte dei conti – 2.4.6. Alcune considerazioni – 2.5. I dirigenti a tempo determinato – 2.6. La costituzione del rapporto di lavoro – 2.7. Il 5 6 6 Indice Indice periodo di prova – 2.8. Le forme di lavoro non subordinato Capitolo III Gli incarichi di funzioni dirigenziali 3.1. Il sistema degli incarichi – 3.2. L’incarico di struttura semplice e complessa – 3.3. L’incarico di direttore di Dipartimento e di Distretto sociosanitario – 3.4. Graduazione delle funzioni e sviluppo professionale – 3.5. L’istituto della sostituzione e della delega di funzioni – 3.6. Il sistema di valutazione e il rinnovo dell’incarico – 3.6.1. Gli organismi aziendali preposti alla valutazione – 3.6.2. Gli effetti della valutazione Capitolo IV Profili di specialità della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del S.S.N. 4.1. La disciplina a seguito della c.d. privatizzazione – 4.2. La formazione – 4.3. L’esclusività del rapporto di lavoro – 4.4. Il regime di incompatibilità – 4.5. La mobilità – 4.6. I principi generali che regolano il rapporto di lavoro – 4.7. L’utilizzo di contratti di lavoro flessibile – 4.8. L’orario di lavoro e le sue articolazioni – 4.8.1. I riposi e il lavoro notturno – 4.8.2. Il lavoro straordinario – 4.9. Le ipotesi di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa – 4.9.1. Le ferie – 4.9.2. Le assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – 4.9.4. La tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche e portatori di handicap – 4.9.5. Congedi e aspettative – 4.9.6. La sospensione cautelare – 4.10. Il trattamento Indice Indice economico – 4.10. Le cause di estinzione del rapporto di lavoro Capitolo V La responsabilità del dirigente medico 5.1. Le forme di responsabilità del dipendente pubblico – 5.2. La responsabilità professionale del dirigente medico – 5.3. La responsabilità civile del dirigente medico – 5.3.1. Il sistema di copertura assicurativa e di tutela legale del medico – 5.3.2. Il risk management e il governo clinico – 5.4. Le specificità della responsabilità dirigenziale del medico – 5.5. La responsabilità disciplinare del personale dirigenziale del S.S.N. – 5.6. La responsabilità per illecito trattamento dei dati personali Bibliograa 7 Introduzione Rispetto al modello della dirigenza dell’amministrazione statale esistono diversi sotto-tipi di dirigenze, quale quella medica del Servizio sanitario nazionale, che rispondono a logiche organizzative diverse, in ragione della natura dei servizi che le rispettive amministrazioni rendono o degli interessi coinvolti nel settore di attività. Per questo, la disciplina cui sono sottoposti i dirigenti in ambito sanitario presenta notevoli specificità, accresciute dalla particolare struttura del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.). Tali peculiarità caratterizzano la disciplina di questa categoria professionale che risponde alle diversità del contesto in cui opera. Inoltre, la regolamentazione della dirigenza medica si inscrive in un quadro normativo assai complesso a causa delle stratificazioni legislative intervenute e della particolare “esposizione” del settore alle diversificazioni tipologiche e strutturali interne. A ciò occorre aggiungere che il ruolo che il dirigente medico ricopre presenta delle caratteristiche proprie: questi, nella sua capacità di autonomia decisionale, deve tenere conto non solo delle direttive impartite dal direttore generale, ma anche delle richieste del cittadino/paziente a cui è legato da un rapporto professionale che è carico di connotati etici e deontologici molto più stringenti che per gli altri dirigenti pubblici. Di conseguenza, la disciplina della dirigenza medica pubblica risulta caratterizzata da una doppia specialità: la prima è quella che si rileva rispetto al settore privato, la seconda è quella che la distingue dalla dirigenza pubblica tout court. Al fine di svolgere un’approfondita disamina della relativa normativa è perciò necessario esaminare lo stratificarsi degli interventi legislativi che hanno determinato il formarsi del complesso 9 10 Introduzione Indice coacervo normativo che ha inteso rispondere, da un lato, alle istanze di trasformazione della riforma del rapporto di lavoro pubblico e, dall’altro, al processo di trasformazione del Servizio sanitario nazionale verso una dimensione aziendale. Sarà quindi fornito un quadro completo e sistematico del modello della dirigenza medica pubblica nei suoi diversi aspetti. Se ne individuerà, così, lo stato giuridico e il sistema di reclutamento, nonché i profili relativi al conferimento degli incarichi di funzione e quelli concernenti la responsabilità dirigenziale indicando gli apporti offerti dall’elaborazione della dottrina più accreditata e dall’interpretazione derivante dall’attività degli organi giurisprudenziali in materia. Capitolo I Fonti normative 1.1. Evoluzione normativa È stato affermato che «la dirigenza pubblica, intesa come unitaria, in realtà non esiste. Se è vero che l'amministrazione è diventata “multi-organizzativa”», nel senso che esiste una grande varietà di pubbliche amministrazioni e, all'interno di ogni specie di amministrazione, convivono i più diversi tipi di strutture e modelli di gestione, allora «non si può pretendere di svolgere un discorso unico o unitario per la dirigenza statale, per la dirigenza regionale, per quella delle aziende sanitarie e, poi, degli enti locali (e delle loro diverse aggregazioni e combinazioni) o delle autonomie funzionali»1. In effetti, esiste un modello legislativo della dirigenza delle pubbliche amministrazioni2, ma nel comparto della sanità è lo stesso sviluppo della categoria dirigenziale, e delle norme che la regolano, ad essere molto diverso rispetto alla corrispondente evoluzione della materia negli altri comparti della pubblica amministrazione3. Invero, la disciplina del settore sanitario presenta notevoli specificità derivanti non solo dalla complessa evoluzione della normativa relativa alla dirigenza medica4, che ha tra l’altro anticipato 1 V. G. D’AURIA, La tormentata riforma della dirigenza pubblica, in Lav. Pubbl. Amm., 1, 2001, p. 16. 2 Sia consentito rinviare al volume di A. D’ANDREA, Il modello legislativo della dirigenza pubblica, Aracne editrice, Roma 2013. 3 Sul tema della disciplina speciale per la dirigenza pubblica, cfr. la sentenza Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 313, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1997, pp. 36 ss. con nota di E. GRAGNOLI. 4 La quale si realizza sul piano dei principi e non delle semplici regole. Di qui le incertezze in sede interpretativa sulla necessità di una riconduzione diretta della dirigenza 11 11 12 12 La dirigenza medica Titolo del capitolo I altri settori della pubblica amministrazione nella sua apertura alle innovazioni5, ma soprattutto dalla particolare struttura del Servizio sanitario nazionale6. Infatti, la trasformazione radicale del sistema e dei servizi sanitari ha investito in maniera significativa il ruolo del personale medico7, su cui sono venuti ad incidere profondamente i caratteri strutturali e organizzativi delle aziende sanitarie e la particolare costituzione dei relativi organi di vertice. Tale processo è iniziato con la legge delega n. 421 del 1992, la quale può reputarsi quale denominatore comune della riforma della sanità e del rapporto di pubblico impiego,8 e giunge fino all’emanazione della l. 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute9. Il testo legislativo fondamentale è rappresentato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”) come successivamente modificato e integrato, che ha introdotto importanti pubblica al sistema del settore privato: cfr. F. LUNARDON, La dirigenza sanitaria, in R. FERRARA (a cura di), Salute e sanità, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, Giuffrè, Milano 2010, pp. 332 ss.; G. AMOROSO, V. DI CERBO, L. FIORILLO, A. MARESCA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano 2011, pp. 7 ss. 5 Tale rilievo storico sul fatto che il settore sanitario sia stato il primo ad accogliere le istanze della privatizzazione è in R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Giappichelli, Torino 2007, pp. 176 ss; O. MAZZOTTA, Attribuzioni e poteri del dirigente sanitario, in Lav. Pubbl. Amm., 2003, p. 472. 6 Sull’evoluzione normativa del servizio sanitario italiano, P.L. GUIDUCCI, Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, Milano 2012; R. GIORGETTI, Legislazione e organizzazione del servizio sanitario, Maggioli, Rimini 2010; E. LARGHERO, G. ZEPPEGNO, Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, vol. 2, Effatà Editrice, Torino, 2008, pp. 47 ss. 7 Cfr. P.L. GUIDUCCI, op. cit., pp. 39 ss.; C. MIRIELLO (a cura di), Le aziende sanitarie pubbliche, Wolters Kluwer ltalia, Milano 2009, pp. 33 ss.; A. CATELANI, La sanità pubblica, Cedam, Padova 2010. In una prospettiva comparata, cfr. A. PIOGGIA, I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Maggioli, Rimini 2011. 8 Legge 23 ottobre 1992, n. 421, “Delega al governo per la razionalizzzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”. Tuttavia il progetto di riforma della dirigenza pubblica parte dal d.p.r. n. 748/1972. 9 Sulle innovazioni introdotte dalla riforma, U. GENOVESE, F. MARTINI, La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli, Rimini 2012. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 13 cambiamenti nel Servizio sanitario nazionale, stabilendo principi di tipo aziendalistico nell’erogazione dell’assistenza sanitaria pubblica, e che ha comportato una trasformazione significativa del ruolo e dei compiti del medico, nonché delle altre figure professionali10. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali (A.S.L.) si sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Pertanto, esse agiscono «mediante atti di diritto privato» e la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con «atto aziendale di diritto privato» che, seppur nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali, deve individuare «le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica». Il rapporto di lavoro dei medici, professionalmente qualificato e caratterizzato dal possesso di specifiche competenze e di specifici titoli, aveva evitato a lungo di qualificarsi come rapporto di lavoro dirigenziale, sicché tale personale è stato per diverso tempo collocato nelle posizioni apicali dei ruoli di appartenenza. Il precedente assetto prevedeva che la dirigenza medica fosse ripartita in tre livelli : 11° (primario), 10° (aiuto) e 9° (assistente). Il d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 attribuiva ai primari poteri direttivi e un superiore livello gerarchico rispetto a tutti gli altri medici che ne dovevano eseguire ordini e direttive. Successivamente, il d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 modificò parzialmente tale sistema gerarchico affidando ai medici apicali compiti di studio, di didattica, di ricerca, di preparazione dei piani di lavoro e di verifica della loro attuazione. I primari potevano assegnare a sé e agli altri medici i pazienti da ricoverare ed avocare i casi alla propria diretta responsabilità, fermo restando l’obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. Al medico corresponsabile, definito aiuto, era riservata la responsabilità autonoma delle attività a lui affidate. Alle rivendicazioni della classe medica, che ricercava un maggior rilievo nell’organizzazione delle aziende sanitarie, si sono in seguito sovrapposte le parallele rivendicazioni della dirigenza del ruolo 10 Farmacisti, biologi, psicologi, fisici, ingegneri, amministrativi. 14 14 La dirigenza medica Titolo del capitolo I sanitario, anch’essa desiderosa di un più marcato riconoscimento della propria specificità professionale nell’ambito delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario. Di questo si trova riscontro soprattutto negli esiti della contrattazione collettiva e nell’assimilazione di taluni istituti contrattuali del ruolo sanitario ai paralleli istituti stabiliti per la dirigenza medica. Il processo di creazione della dirigenza del Servizio sanitario pubblico si è in seguito sviluppato, da un lato, per la necessità di introdurre anche in tale settore il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività gestionale, che costituisce il cardine della riforma della dirigenza pubblica realizzata dal d.lgs. 29/1993, e, dall’altro, per dare attuazione al modello di ispirazione imprenditoriale in base al quale sono state strutturate le aziende sanitarie. Ne è risultato un regime giuridico della dirigenza medica che si caratterizza per l’esigenza di valorizzare e distinguere la specificità professionale della categoria11, secondo modelli che si sono via via perfezionati nel tempo e che trovano una significativa espressione nel contratto collettivo dei dirigenti medici, frutto di un’apposita e distinta area negoziale, nonché nell’attribuzione alla dirigenza medica di mansioni manageriali12. Il legislatore ha scelto di assegnare al d.lgs. 502/1992, quale normativa di settore, la fissazione delle regole specifiche di adattamento del nuovo modello di dirigenza pubblica manageriale alla struttura delle aziende sanitarie limitandosi a dettare, nel Testo unico 11 Cfr. S. DRAGONETTI, G. POZZI, M. RICCIARDI, N. SPERANZA, Il personale delle aziende sanitarie, Giuffrè, Milano 2002, pp. 20 ss.; P.L. GUIDUCCI, op. cit., pp. 400 ss. 12 Cfr. F. SAITTA, Prime considerazioni sull’ultima riforma del servizio sanitario nazionale: la dirigenza, in Sanità Pubbl., 1999, pp. 951 ss.; E. RAVERA, La dirigenza medica dopo il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (c.d. decreto Bindi), in Lav. Pubbl. Amm., 2000, pp. 85 ss.; M. NIRONI, La disciplina della dirigenza sanitaria nella riforma del servizio sanitario nazionale, in Sanità Pubbl., 2001, pp. 347 ss (I parte), pp. 509 ss. (II parte), pp. 651 ss. (III parte); L. TRUCCHIA, Funzioni di direzione e gestione della dirigenza medica. Nuove tendenze in tema di responsabilità, in Dir. Pubbl., 2003, pp. 665 ss.; C. BOTTARI, P. TULLINI (a cura di), La dirigenza sanitaria, Maggioli, Rimini 2004; M.P. GENESIN, Problematiche vecchie e nuove a proposito della dirigenza sanitaria, in Ragiusan, 245/246, 2004, pp. 403 ss; G. CILIONE, L. VERCESI, La direzione sanitaria e la recente normativa nazionale e regionale, in San. Pubbl., 2006, pp. 5 ss.; G. FANTINI, M.P. PIERONI, Il Direttore sanitario e le funzioni della Direzione sanitaria: l’evoluzione e i cambiamenti di una professione, in Sanità Pubbl., 2006, pp. 55 ss. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 15 relativo al regime del lavoro pubblico, il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e successive modifiche e integrazioni, disposizioni di mero raccordo tra i due testi normativi e che fanno riferimento, in particolare, ai dirigenti dei ruoli professionali, tecnico e amministrativo del servizio sanitario. In tal modo è stata data esplicita rilevanza alla necessità di realizzare piuttosto che la disciplina di un corpo professionale già presente nella struttura del comparto, la stessa creazione di quel corpo dirigenziale13. Ne è risultata una dirigenza sanitaria anch’essa disciplinata dal d.lgs. 165/2001, ma la cui regolamentazione è dettata soprattutto dalla normativa di settore (come stabilito dal 2° comma dell’art. 15 d.lgs. 502/1992) che ha tradotto secondo moduli specifici i principi posti dalla normativa generale del lavoro pubblico circa la temporaneità degli incarichi dirigenziali, l’attribuzione ai dirigenti di competenze gestionali proprie, la valutazione dei risultati conseguiti. L’art. 15, 2° comma, del d.lgs. 502/1992, stabilisce, infatti, un esplicito rinvio formale al d.lgs. 29/1993, ora trasfuso nel d.lgs. 165/2001, esteso a tutte le successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dal decreto. Rinvii più specifici sono invece contenuti nel comma 7 del medesimo art. 15, che rimanda all’art. 28 del d.lgs. 165/2001 in materia di accesso alla qualifica di dirigente, e nel comma 1° art. 15-ter, che dichiara applicabile l’art. 19 del d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi di natura professionale e di direzione. Nel tempo si è evoluto e adattato anche il sistema classificatorio della dirigenza medica. 13 Di questo si può trovare conferma nella disamina dell’evoluzione testuale della norma oggi trasfusa nell’art. 26 d.lgs. 165/2001 (che riprende il vecchio art. 26 d.lgs. 29/1993), di cui si è sostanzialmente riprodotto il tenore letterale, eliminando, però, le disposizioni di prima applicazione, destinate alla effettiva “creazione” della categoria dirigenziale del Servizio sanitario. L’art. 26 rappresenta una norma decisiva del regime del personale dirigenziale per la non sempre agevole proiezione nell’ordinamento delle aziende sanitarie del modello di management pubblico delineato a partire dal d.lgs. 29/1993 e dalle successive leggi di modifica: cfr. A. BOSCATI, Norma transitoria. Norme per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Norme di richiamo, in F. CARINCI, M. D’ANTONA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal d.lgs. n. 29/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998. Commentario, Giuffrè, Milano 2000, p. 887. 16 16 La dirigenza medica Titolo del capitolo I In una prima fase, regolata dall’art. 15, d.lgs. 502/1992 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 e risultante dalle modifiche parziali disposte con il d.lgs. 517/1993 e con il d.l. 583/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 4/1997), la dirigenza medica, come quella sanitaria, risultava articolata in due livelli. Al primo livello apparteneva il personale medico con funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico del secondo livello dirigenziale erano invece attribuite funzioni di direzione e organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e con l’assunzione dei provvedimenti necessari per il corretto espletamento del servizio (adozione degli indirizzi e delle decisioni sugli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici..). Dalle forti rigidità presenti fra i due ruoli derivavano diverse conseguenze, tra cui la “rendita da posizione”, in quanto il livello e la conseguente retribuzione venivano mantenuti a prescindere dal livello dei risultati raggiunti. Come può apparire evidente, pur con la trasformazione del personale medico in personale dirigenziale, i compiti di responsabilità non avevano ancora assunto le caratteristiche tipiche del dirigente soggetto alla verifica dei risultati ottenuti, ma restavano quelle di un pubblico funzionario soggetto solamente al rispetto di leggi e regolamenti. Inoltre, una simile impostazione non dava alcuna garanzia ai dirigenti di primo livello di avere una carriera adeguata della propria attività professionale, essendo essa completamente dipendente dalla disponibilità del dirigente superiore. Questo, oltre a distanziare sensibilmente il dirigente medico italiano dai colleghi dei paesi più avanzati, produceva, specialmente in certe discipline, una carenza di professionisti esperti. Su un piano strettamente aziendalistico, la presenza di certe conoscenze e abilità professionali in capo a pochi soggetti non assicurava una immediata risposta alle richieste dell’utenza, con il duplice svantaggio dello scadimento del livello assistenziale, che costringeva l’utente a cercare altrove la risposta al proprio bisogno, nonché del danno economico per l’azienda. Inoltre, il dirigente apicale di una struttura, selezionato in base a procedure concorsuali tese essenzialmente ad accertarne la I. Fonti normative Titolo del capitolo I 17 preparazione scientifica e tecnica, era automaticamente investito di compiti di programmazione e di direzione ma di tali compiti non era tenuto a dare conto, salvo il rispetto delle leggi e regolamenti. Nonostante le modifiche introdotte con il d.lgs. 502/92 e con il contratto collettivo del 1996, le funzioni del dirigente di secondo livello restavano quelle di direzione e organizzazione da attuarsi mediante direttive e indirizzi al personale operante nella struttura. Il dirigente di primo livello aveva invece compiti operativi di corresponsabilità, collaborativi con «precisi ambiti di autonomia professionale nella struttura di appartenenza». Successivamente, con le modifiche introdotte dall’art. 13, d.lgs. 299/1999, la dirigenza sanitaria è stata collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali14. Si è, anche, riservata alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione di criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l’assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni conferite e alle connesse responsabilità di risultato15. Rispetto al modello configurato dal d.lgs. 165/2001 per le strutture dell’amministrazione statale, dunque, è stata evidenziata l’omogeneità della posizione dirigenziale e si è accentuato il carattere meramente funzionale della distinzione tra le varie tipologie di incarichi dirigenziali, cui corrispondono differenti conseguenze retributive, fermo restando la distinzione tra le due aree autonome di contrattazione16: l’Area III, che comprende la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del personale sanitario non medico17; l’Area IV, che comprende la dirigenza medica, veterinaria e odontoiatrica18. 14 Cfr. A. FIORI, D. MARCHETTI, Medicina legale e responsabilità medica. Nuovi profili, vol. III, Giuffrè, Milano 2009, pp. 374 ss. 15 In materia di trattamento economico della dirigenza del servizio sanitario nazionale, in particolare su quello accessorio e di risultato del dirigente ospedaliere, cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2011, n. 2459, in Giust. Civ., I, 2012, p. 234; Ragiusan, 331, 2011, p. 315. 16 Anche in questo differisce dalle altre amministrazioni pubbliche che sono caratterizzate da una sola area dirigenziale. 17 Nella prima sono compresi i dirigenti biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi, infermieri (ruolo sanitario), i dirigenti avvocati, ingegneri, architetti e geologi (ruolo 18 18 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Nondimeno, anche se la contrattazione collettiva a livello nazionale dà luogo a due differenti contratti collettivi nazionali di lavoro, i contenuti pattizi sono i medesimi, sia pure con delle difformità dovute alla peculiarità delle funzioni svolte19. Il contratto collettivo nazionale dell’area dirigenziale medica, oltre ad individuare le specifiche professionalità, precisa, in coerenza con quanto previsto dagli Accordi collettivi nazionali quadro (ACNQ), che esso trova applicazione per tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Tali strutture sono: le aziende sanitarie locali (A.S.L.), le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, le agenzie regionali per la prevenzione e l’ambiente (A.R.P.A.), gli istituti ed enti, quali gli istituti zooprofilattici, sperimentali, gli istituti di ricovero e cura a professionale), i dirigenti sociologi, analisti e statistici (ruolo tecnico) e i dirigenti amministrativi. 18 Un elenco dei contratti collettivi, anche di quelli integrativi e quadro del comparto sanità è in S. SIMONETTI, La riforma Brunetta nelle aziende sanitarie, Maggioli, Rimini 2010, pp. 233 ss. E’ possibile consultare i diversi contratti collettivi dell’area dirigenziale anche sul sito internet dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), <aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/>. Il testo coordinato è curato da F. QUATRARO, Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria. 1994-2010 testo coordinato, Lombardo (Acquaviva), Acquaviva delle Fonti 2012. Per la giurisprudenza cfr., N. SPERANZA (a cura di), Codice del personale delle aziende sanitarie, con i contratti collettivi coordinati e annotazioni di giurisprudenza, Giuffrè, Milano 2007. Sulla contrattazione collettiva, in dottrina cfr.: A. VALLEBONA, La contrattazione collettiva della dirigenza medica e sanitaria, in C. BOTTARI, P. TULLINI, op. cit., pp. 143 ss.; F. MARRA, Le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. Aspetti contrattuali e management, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 57 ss. In tema di rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, in particolare cfr. Cass. SS.UU., 17 aprile 2009, n. 9146, in Guida al lav. 26, 2009, pp. 34 ss. con nota di M. RICCI, che ha confermato il principio ormai consolidato secondo cui la contrattazione di secondo livello si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità di un contratto collettivo integrativo con riferimento alla disciplina in esso contenuta dell’istituto della sostituzione dei medici, in quanto regolata diversamente dall’art. 18 del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria. 19 Cfr. F. MARINELLI, L. SGARBI, Dirigenza Aree III e IV, in F. CARINCI, S. MAINARDI (a cura di), La dirigenza delle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 571 ss., definiscono altresì “convenzionale” e atipica la dirigenza medica. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 19 carattere scientifico (I.R.C.C.S.), le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), le agenzie per i servizi sanitari regionali, ecc.. Vale la pena segnalare che l'integrazione tra le finalità di ricovero e cura proprie del Servizio sanitario e le altre finalità istituzionali, volte al miglioramento della qualità ed efficacia delle prestazioni, rappresenta un principio funzionale ed organizzativo che ha informato fin dall'istituzione del Servizio sanitario il rapporto tra le attività e le strutture assistenziali ad esso collegato. Tale principio organizzativo si realizza nello stretto legame sussistente tra l'attività assistenziale, propria delle strutture di ricovero e cura del S.S.N., e le altre attività di formazione e ricerca che trovano nell’assistenza al paziente il loro scopo. Su tale principio fondamentale si basa il rapporto tra ospedali ed università, in ragione del riconoscimento dell'inscindibilità dei rapporti tra formazione medica e attività clinica e dell'obbligo di rendere disponibile la casistica clinica ospedaliera per la formazione degli studenti in medicina. Per questo, a seguito della riforma del 1999, con riguardo ai rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università si è registrato il superamento della duplicità dei modelli organizzativi-gestionali con l'introduzione del modello unico dell'azienda ospedaliero-universitaria, dotata di autonoma personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, seppure nei limiti della programmazione regionale e nazionale del comparto sanitario. Questo ha comportato il riconoscimento della personalità giuridica anche ai policlinici universitari e la separazione della relativa gestione dalle università. Ugualmente, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali ospedalieri che riunificano, all'interno della medesima struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche che attività di ricerca. Introdotti dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, questi sono stati configurati come istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato e caratterizzati dal riconoscimento del carattere scientifico, attribuito con decreto del Ministero della Salute, di intesa con il Ministero dell’Istruzione, 20 20 La dirigenza medica Titolo del capitolo I dell’Università e della Ricerca, sentite le Regioni interessate e il Consiglio Sanitario Nazionale20. 1.2. Il modello di organizzazione interna delle aziende sanitarie e ospedaliere Il d.lgs. n. 502/1992 (art. 17-bis) individua quale modello ordinario di organizzazione interna per le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il “Dipartimento”, ossia quel complesso aggregato di unità operative e/o di moduli funzionali tra loro interdipendenti, che per omogeneità, per affinità e/o per complementarità perseguono finalità comuni, pur mantenendo ciascuno di essi una propria autonomia e una propria responsabilità clinico-professionale all'interno di un uniforme modello organizzativo e gestionale21. L'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, previsto dall’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, individua il numero e la tipologia di dipartimenti da istituire nell'azienda sanitaria. In relazione alla tipologia dipartimentale adottata dall'azienda (strutturale, funzionale, integrato, transmurale, 20 Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono fondati sull’assunto che non esiste soluzione di continuità fra ricerca di base, ricerca applicata e trasferimento delle conoscenze del laboratorio sperimentale al letto dell'ammalato, perciò intendono rappresentare, sotto il profilo prettamente scientifico e sanitario, ospedali di eccellenza sia dal punto di vista della ricerca biomedica che dal punto di vista dell'assistenza al malato. In tema di stato giuridico del personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le disposizioni dell’art. 25 d.p.r. n. 761 del 1979 e dell’art. 15-undecies d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall’art. 13 d.lgs. n. 229 del 1999, prevedono l’adeguamento dell’ordinamento del personale degli I.R.C.C.S. a quello delle A.S.L. quale condizione per l’equiparazione dei servizi e dei titoli ai fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ma non anche ai fini dello sviluppo economico della carriera in caso di assunzione a seguito di pubblico concorso. A parere di Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2012, n. 6032, a tale scopo, non è invocabile un principio generale di equiparazione, il quale, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., postula un unico rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le medesime parti o con l’impresa succeduta nel lato passivo ex art. 2112 cod. civ., e non si estende all’ipotesi di distinti rapporti di lavoro, autonomamente istituiti secondo le regole vigenti per le relative assunzioni. 21 Cfr. B. PRIMICERIO, Il Servizio sanitario Nazionale: struttura, organizzazione e modelli gestionali, Pozzi Editore, Roma 2004, p. 184. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 21 ecc.), l’atto in questione individua il profilo professionale del suo direttore22. 1.2.1. Il direttore generale Il medesimo art. 17-bis d.lgs. n. 502/1992 - dopo aver individuato quali organi di tale struttura il direttore generale23, il Collegio di direzione24 e il Collegio sindacale - stabilisce che il direttore generale è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario25. Con l’ausilio dei suoi collaboratori, il direttore generale costituisce l’organo di indirizzo e di controllo cui la dirigenza si rapporta e dal quale sono conferiti gli incarichi dirigenziali: con la sua istituzione si è quindi realizzato l’adeguamento della struttura delle aziende sanitarie al principio di separazione tra indirizzo-controllo e gestione-attuazione (art. 4 d.lgs. 165/2001) imposto dapprima dall’art. 27-bis, d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 80/1998, poi dall’art. 27 d.lgs. 165/2001. Il direttore generale è titolare della gestione complessiva dell’azienda, negli aspetti più essenziali e strategici attinenti alla preordinazione di programmi, piani, obiettivi prioritari e relative risorse, ed al controllo dei risultati26. 22 Questo chiarimento è necessario in quanto alcune strutture complesse possono essere affidate alla responsabilità di professionisti non medici. 23 In tema di incarico di direttore generale, cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2012, n. 1477, in Foro it., Rep. 2012, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 217. 24 Le Regioni istituiscono il Collegio di direzione, che è organo dell’azienda. La composizione deve garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda o nell’ente. Tale Collegio concorre al governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività. Nelle aziende universitarie tale Collegio partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica, nonché alla valutazione interna dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato dal direttore generale su tutto ciò che attiene il governo delle attività cliniche. 25 In tema di rapporto del direttore sanitario con la struttura sanitaria, cfr. Cass.civ., 10 giugno 2009, n. 13385, in Foro it., Rep. 2009, Sanità pubblica [6020], n. 408. 26 Cfr. N. SPERANZA, I compiti del direttore generale e della dirigenza, in Sanità pubbl., 2002, pp. 81 ss.; E. MELE, Rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e direttore sanitario della usl. La disciplina della dirigenza ed il rapporto di lavoro del personale dipendente, in Sanità Pubbl., 1993, pp. 1070 ss. 22 22 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Con riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro, occorre ricordare che la Corte Costituzionale ha espressamente sancito l'illegittimità dello spoils system, ovvero della cessazione automatica dalla carica, dei direttori generali delle aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Consiglio regionale 27. Invero, originariamente introdotto con la l. n. 145/2001, la successiva l. 24 novembre 2006 n. 286 (di conversione del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262) aveva previsto la cessazione automatica degli incarichi, non solo di livello apicale, della dirigenza nella pubblica amministrazione passati novanta giorni dalla fiducia al nuovo Governo. Tale meccanismo era stato, poi, esteso ad ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 19, 8° comma, d.lgs. 165/2001. Tra queste ipotesi era stata compresa anche la decadenza dall’incarico di direttore generale di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere28. Tale meccanismo è stato però censurato più volte dalla Corte costituzionale in quanto non idoneo a garantire la continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione29. In 27 In questa prospettiva si muove, ad esempio, l’ordinanza 2 settembre 2009 n. 208 del T.A.R. Molise, I sezione, in tema di nomina di un direttore generale di A.S.L. Un’associazione di categoria delle imprese del settore sanitario era ricorsa al giudice amministrativo avverso la deliberazione di Giunta regionale molisana di nomina del nuovo direttore generale di una A.S.L. ritenuta dall’associazione ricorrente lesiva del proprio interesse a che il settore de quo fosse organizzato secondo imparzialità e buon andamento in quanto la scelta del dirigente era stata effettuata senza indicazione degli obiettivi da realizzare. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto l’istanza cautelare annessa «all’impugnativa, atteso che la nomina del direttore generale (…) in assenza di specifici obiettivi da perseguire, incide sull’imparzialità dell’organo di vertice della A.S.L. rispetto ai possibili condizionamenti da parte dell’organo politico, nonché – soprattutto – sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione, verificabili solo attraverso la puntuale predeterminazione degli obiettivi gestionali». Sul sito <lexitalia.it> con commento di K. PALLADINO, Direttori generali Asl e politica. 28 Cfr. G. CORSO, G. FARES, Il provvedimento amministrativo nella giurisprudenza, Giappichelli, Torino 2011, pp. 97 ss.; S. GRASSI, Dirigenza pubblica e “spoils system”. Il caso del Direttore generale delle Asl, in Sanità Pubbl., 6, 2006, pp. 5 ss. 29 Cfr. C. cost., 7 maggio 2008, n. 161 e 24 ottobre 2008, n. 351, in Foro it., 2009, I, col. 1331; 24 febbraio 2010, n. 81, in Foro it., 2010, I, col. 2266. In generale, sullo specifico tema dello spoils system, cfr. Corte Cost. nn. 233/2006; 103/2007; 104/2007; 161/2008; 351/2008; 34/2; 81/2010; 224/2010; 304/2010; 124/2011; 124/2011; 148/2011; 228/2011; I. Fonti normative Titolo del capitolo I 23 particolare, con riguardo alla figura di direttore generale di azienda sanitaria locale, il Giudice delle leggi ha affermato che si tratta di una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell’adempimento di un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta regionale, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l’amministrazione regionale30. Da ciò l’incongruenza della decadenza automatica che prescinde da valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento del servizio o dalle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto. A seguito di tali censure, il d.lgs. 150/2009 è intervenuto sulla materia limitando le ipotesi di cessazione automatica ai soli incarichi di segretario generale di ministeri, agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente (art. 19, comma 3, d.lgs. 165/2001). Il d.lgs. 502/1992, modificato dal d.l. 158/2012, sostituito dalla legge di conversione 189/2012, stabilisce ora che il direttore generale deve essere nominato attingendo obbligatoriamente da un elenco regionale di idonei, aggiornato almeno ogni due anni, o da analoghi elenchi di altre regioni. I criteri di costituzione di tali elenchi devono essere individuati da una commissione costituita dalla Regione. I requisiti previsti sono, oltre alla laurea, un’esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo sanitario o settennale in altro settore, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione. Possono accedere alla selezione di direttore generale anche coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Per garantire pubblicità e trasparenza, la pubblicazione dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei curriculum vitae deve 246/2011, tutte consultabili sul sito internet della Corte costituzionale, <www.cortecostituzionale.it/actionGiurisprudenza.do>. 30 Cfr. C. cost., 104/2007, cit., n. 351/2008, cit., 161/2008, cit.; n. 34/2010, cit.; 228/2011, cit. 24 24 La dirigenza medica Titolo del capitolo I avvenire da parte della Regione anche mediante il proprio sito internet. In caso di aziende ospedaliero-universitarie, la nomina del direttore generale deve avvenire d’intesa con il Rettore. 1.2.2. Il direttore amministrativo e sanitario Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. Come il direttore generale, il loro rapporto di lavoro si configura quale attività di lavoro autonomo svolta a seguito della stipulazione di un contratto a termine di diritto privato31, anche se il trattamento economico viene definito tenendo conto di quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa32. 31 Infatti, per Cass. SS.UU., ordinanza, 3 novembre 2005, n. 21286, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia tra il direttore generale e l’azienda sanitaria locale, in quanto a questa è legato da un rapporto di lavoro autonomo regolato dal codice civile (in Foro it., 2006, I, 1814). 32 L’art. 3-bis, 8° comma, d.lgs. 502/1992 precisa esplicitamente che i rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono regolati con contratti di diritto privato stipulati «in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile» sul lavoro autonomo. Con riguardo alla contribuzione previdenziale e assistenziale, la Corte Costituzionale nella sentenza del 10 maggio 2012, n. 119, ha stabilito che è infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 2° e 3° comma, d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, 3-bis, 11° comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 2, 1° comma, lett. t), l. 30 novembre 1998 n. 419, nella parte in cui prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati nominati direttore generale di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, i contributi previdenziali e assistenziali - da versarsi da parte dall’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni - sono computati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, con conseguente aumento della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio dovuti in caso di collocamento a riposo del dipendente, in riferimento all’art. 3 Cost. Nella sentenza precedente del 3 dicembre 2010, n. 351, la Corte Costituzionale aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 2° e 3° comma, d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, nella parte in cui prevede che i contributi previdenziali - da versarsi da parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, in relazione all’art. 2, 1° comma, lett. t), l. 30 novembre 1998 n. 419, in riferimento I. Fonti normative Titolo del capitolo I 25 Mentre il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, il direttore sanitario è una figura medica particolare, da considerarsi anomala rispetto all'ambito operativo della restante dirigenza medica, presente in tutte le aziende sanitarie. Il direttore sanitario aziendale deve essere un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, sia di media che di grande dimensione (art. 3, 7° comma d.lgs. 502/1992). L’art. 3 d.lgs. n. 502/1992 gli attribuisce puntuali e rilevanti funzioni: «dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienicosanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza». Nelle aziende sanitarie locali presiede il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo dell’azienda sanitaria con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sanitario aziendale sono disciplinate dalla Regione territorialmente competente. La scelta da parte del direttore generale di questi suoi collaboratori più stretti ha carattere discrezionale ed essenzialmente fiduciario, salvo l’obbligo di motivare il possesso dei requisiti di professionalità indicati dalla legge33. In particolare, il direttore sanitario costituisce all’art. 76 Cost. (Giudizio precedente: Ord. App. Ancona 9 aprile 2009, in Foro it., 2012, I, col. 2274). 33 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 29 gennaio 1996, n. 97, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, p. 890; T.A.R. Puglia, sez. II, 28 settembre 1998, n. 775, in Trib. Amm. Reg., 1998, I, p. 4232. In dottrina cfr. G. SCIULLO, Ruolo e responsabilità della dirigenza del Ssn, in Sanità Pubbl., 1995, pp. 837 ss.; G. FERRARI, La disciplina del conferimento dell’incarico per il secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario, in Sanità Pubbl., 1996, pp. 9 ss.; L. TORCHIA, La dirigenza del servizio sanitario nazionale, in Sanità Pubbl., 1997, pp. 257 ss.; C.E. GALLO, La dirigenza e il personale del servizio sanitario, in Sanità Pubbl., 1999, pp. 207 ss.; F.C. RAMPULLA, La dirigenza sanitaria: L’evoluzione della specie, in Sanità Pubbl., 1999, pp. 833 ss.; E. APONTE, Il direttore generale delle Asl: disciplina ed orientamenti della giurisprudenza, in Lav. Giuris., 2000, 726 ss.; E. BARILÀ, La nomina e il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere nella riforma del Servizio sanitario nazionale, in Lav. Prev. Oggi, 1999, pp. 565 ss.; N. SPERANZA, Il principio della 26 26 La dirigenza medica Titolo del capitolo I una anomalia rispetto al sistema dirigenziale in quanto, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici, viene scelto su base fiduciaria direttamente dal direttore generale senza alcuna selezione pubblica.34. 1.2.3. Il direttore di distretto sociosanitario La dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale è collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali ed in un unico livello, ai sensi dell'art. 15, 1° comma, del d.lgs. n. 502/1992, tuttavia, in conseguenza delle norme che si sono succedute nel tempo - in particolare del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 - l'unico livello dirigenziale è stato sdoppiato in quello di “direttore medico di struttura complessa” e di “dirigente medico” in relazione alle funzioni svolte in ambito aziendale35. Inoltre, con riferimento all’organizzazione che si è data ciascuna azienda sanitaria - secondo il modello dipartimentale che costituisce il modello organizzativo ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende del Servizio sanitario nazionale, quale risulta dall'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento di ciascuna azienda - ad alcuni direttori medici di struttura complessa è attribuita l’importante funzione di “direttore di Distretto sociosanitario”, o “direttore medico di Dipartimento”, nonché di “direttore medico di Presidio ospedaliero”. Il “Distretto sociosanitario” è una struttura esistente nelle sole aziende sanitarie locali e consiste in una articolazione operativa che distinzione tra compiti dell’organo di vertice e compiti della dirigenza nelle aziende sanitarie, in Sanità Pubbl., 2002, pp. 159 ss.; A. PIOGGIA, Il ruolo del top management e della dirigenza in sanità: modelli di distribuzione del potere decisionale negli atti aziendali, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 71 ss.; F. MERLONI, Gli incarichi dirigenziali nelle Asl tra fiduciari età politica e competenze professionali, ivi, pp. 100 ss.; F. FONTANA, W. RICCIARDI, Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale, Luiss University Press Pola s.r.l., Roma 2005, pp. 34 ss. 34 Nelle aziende ospedaliere, in quelle ospedaliero-universitarie e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. 35 La denominazione di “direttore di struttura complessa” è stata introdotta dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 27 assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e di integrazione sociosanitaria, ossia alla globalità delle prestazioni di primo livello. Esso è individuato, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione territorialmente competente per l'articolazione distrettuale delle aziende sanitarie locali, dall'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, garantendo una popolazione minima di almeno 60.000 abitanti, salvo che la Regione, per le caratteristiche geomorfologiche del territorio o per la scarsa densità della popolazione residente, disponga altrimenti. Pertanto è l'atto aziendale a determinare il numero e la localizzazione dei distretti. Il Distretto sociosanitario è affidato dal direttore generale alla responsabilità di un dirigente dell’A.S.L., secondo la disciplina regionale che, di regola, individua quale metodo di conferimento dell'incarico una selezione interna alla quale possono partecipare, oltre i dirigenti medici che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata formazione nella loro organizzazione, anche medici convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale (medici di medicina generale o pediatri di libera scelta) da almeno dieci anni. Tuttavia si può affermare che è nominato dal direttore generale su base esclusivamente fiduciaria con l'unico limite rappresentato dal possesso dei requisiti di legge 36. La durata dell'incarico e gli eventuali rinnovi sono stabiliti dall'atto aziendale in coerenza con le disposizioni regionali. Per il direttore di Distretto sociosanitario valgono le norme in tema di revoca dell'incarico previste per i direttori di struttura complessa. 1.2.4. Il direttore medico di Presidio ospedaliero e il direttore di Dipartimento Anche ogni Presidio ospedaliero è diretto da un medico, specializzato in una delle discipline indicate nell'art. 4 del d.p.r. n. 484/1997, Area di sanità pubblica. 36 Essi partecipano, unitamente a questi, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 28 28 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il direttore di Presidio ospedaliero svolge tutte quelle funzioni organizzative e igienistiche tradizionalmente assegnategli dalla normativa. L'incarico di “direttore medico di Presidio ospedaliero” avviene, come per tutti i direttori di struttura complessa, mediante una pubblica selezione al cui termine la commissione giudicatrice fornisce al direttore generale aziendale una rosa di candidati ritenuti idonei, tra i quali effettuare la scelta del vincitore. Anche alla nomina del direttore di Dipartimento provvede il direttore generale, il quale deve attenersi alle disposizioni regionali anche per quanto riguarda la durata dell'incarico. La preposizione di un dirigente medico ad un dipartimento strutturale - sia ospedaliero sia territoriale o di prevenzione - comporta l'attribuzione di responsabilità professionali in materia clinico/organizzativa e della prevenzione, nonché di responsabilità gestionali in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse attribuite per la realizzazione degli obiettivi da conseguire. Per questo, il direttore di Dipartimento deve predisporre ogni anno il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale dell'azienda sanitaria nell’ambito della programmazione aziendale. Le cause di revoca dell'incarico di direttore di Dipartimento, da effettuarsi con provvedimento motivato del direttore generale, sono le medesime previste per i direttori di struttura complessa. 1.2.5. Il direttore medico di struttura complessa e il dirigente medico I dirigenti medici di nuova assunzione sono invece preposti allo svolgimento delle sole funzioni mediche, con il riconoscimento di autonomia tecnico-professionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal dirigente responsabile di struttura. Ai dirigenti con meno di cinque anni di attività possono essere conferiti eventuali incarichi di natura professionale. Trascorsi cinque anni e previa valutazione positiva dell'attività svolta, al dirigente medico possono essere assegnate funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo. Inoltre, sempre al dirigente I. Fonti normative Titolo del capitolo I 29 medico con cinque anni di anzianità di servizio, possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice. Per “struttura semplice” si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa, sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate di responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse (umane, tecniche o finanziarie). Secondo la definizione del C.C.N.L. 1998/2001, per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico-professionali che producono prestazioni qualitative e quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. Per incarichi di natura professionale si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e che si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee richiedenti una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza. La contrattazione collettiva nulla specifica per quanto riguarda le tipologie di incarico di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Presupposto necessario per il conferimento dell'incarico di “direttore medico di struttura complessa” è, come già detto, l'individuazione, ossia il riconoscimento formale da parte dell'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, dell'esistenza di un’articolazione interna aziendale dotata di autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche attribuite. Sulla base di tale oggettiva esigenza organizzativa, è predisposta la selezione del dirigente medico cui affidare la direzione della struttura. Da ultimo, è necessario fare riferimento ai dirigenti medici non a rapporto di impiego ma a rapporto convenzionale, cioè non legati al Servizio sanitario nazionale, e per esso al Servizio sanitario regionale, da un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 30 30 La dirigenza medica Titolo del capitolo I iniziato di regola dopo il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami o comunque da una pubblica selezione37. Alla luce della disciplina attuale, quindi, emerge un modello di dirigenza medica del comparto sanitario impostato per funzioni dirigenziali non solo distinte ma anche graduate cui è attribuito un valore economico e una connessa retribuzione di posizione. Come per gli altri dirigenti pubblici, le funzioni dirigenziali sono affidate mediante incarichi di carattere temporaneo, al termine dei quali l'amministrazione interessata, in relazione alla efficacia ed efficienza del servizio prestato, nonché alle qualità gestionali e professionali evidenziate dal dirigente medico, procede alla conferma (rinnovo) o meno dell'incarico. Il sistema dei ruoli dirigenziali che si è delineato potrebbe evocare l’articolazione organizzativa su cui il d.lgs. 165/2001 basa il sistema della dirigenza ministeriale. Rispetto agli uffici dirigenziali generali e non, di cui agli artt. 15, 16 e 17 del Testo unico, anche nelle aziende sanitarie sono ravvisabili uffici dirigenziali di diverso peso organizzativo, così da collocarsi su diversi livelli ed essere affidati a diverso personale dirigenziale: la struttura dell’azienda sanitaria, infatti, contempla, accanto alle figure del direttore generale e dei suoi collaboratori (il direttore amministrativo e il direttore sanitario), i dirigenti preposti a strutture complesse, corrispondenti agli uffici dirigenziali generali, e quelli preposti a strutture semplici, corrispondenti agli uffici dirigenziali non generali. Tuttavia, la differenza tra strutture complesse e semplici non sembra veramente strutturale: essa, infatti, è interamente rimessa all’atto aziendale di diritto privato ed esprime un’esigenza di flessibilità gestionale, piuttosto che di realizzazione di un compiuto 37 Ex art. 15-nonies d.lgs. 502/1992, modificato dall’art. 22, 1° comma, l. 4 novembre 2010, n. 183, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. I. Fonti normative Titolo del capitolo I 31 disegno organizzativo degli enti del comparto sanità e delle connesse posizioni dirigenziali38. 38 Per M. SGROI, La dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, in Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, F. CARINCI , L. ZOPPOLI (a cura di), Utet, Torino 2004, p. 1010, si è voluto attualizzare assetti riconducibili all’antica idea della progressione in carriera; ovvero perseguire finalità perequative imposte talora dalla corretta ponderazione delle caratteristiche funzionali dei ruoli e degli uffici, ma talaltra solo dalla forza negoziale dei vari protagonisti del complicato sistema delle relazioni sindacali della sanità pubblica. Su questo sfondo, le posizioni dirigenziali vengono in rilievo a parere dell’Autore (e paiono attribuire rilievo alle sottostanti strutture) prevalentemente per le connesse prestazioni economiche accessorie, quindi tutto il meccanismo, come evidenzia anche la sua stessa evoluzione, sembrerebbe pensato per dare riscontro alla pregressa storia retributiva del personale transitato nei ruoli dirigenziali. Ritiene quindi l’Autore che il legislatore del Testo unico abbia voluto preservare comunque il “vecchio testo” dell’art. 26, d.lgs. n. 29/1993, benché palesemente superato dalla legislazione successiva, per non intaccare equilibri organizzativi o sindacali ormai consolidatisi, e per consentire, sulla base di quelli, alla contrattazione collettiva di regolare l’effettivo assetto della disciplina della dirigenza: disciplina che, in qualche modo, sembrerebbe però ridursi alla gestione del personale con prevalente riguardo alle tematiche retributive, piuttosto che assumere una incisiva valenza organizzativa. Di conseguenza, perché le disposizioni dell’art. 26 del testo unico abbiano un senso e applicabilità, la mediazione della contrattazione collettiva si rileva indispensabile. 32 Titolo del capitolo I 33 Capitolo II Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. 2.1. Quadro normativo Il reclutamento dei dirigenti medici necessita di una pubblica selezione (art. 97 Cost., 4° comma39) ed è condizionato dalla dotazione organica che consente l'assunzione di tale personale nei limiti imposti dai fabbisogni triennali previsti40. Il sistema di assunzione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale è stato disciplinato dal d.lgs. 502/1992, come successivamente modificato e integrato, e dai regolamenti approvati con il d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, e il d.p.r.10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale” che hanno stabilito procedure, requisiti e modalità procedimentali relative, rispettivamente, ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza medica e agli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di direttore medico di struttura complessa, sostituendo così la normativa generale precedente (il d.m. 30 gennaio 1982). Come in precedenza evidenziato, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riassetto del Servizio sanitario nazionale, tra le innovazioni apportate al sistema sanitario, aveva articolato la dirigenza medica in due livelli: 39 40 A decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. Cfr. P.L. GUIDUCCI, op. cit., pp. 465 ss. 33 34 34 La dirigenza medica Titolo del capitolo I il primo livello, con funzioni di supporto, di collaborazione e di corresponsabilità, ed il secondo livello, con funzioni di direzione e di organizzazione della struttura affidata. Al contempo aveva stabilito che mentre l'accesso alla qualifica dirigenziale iniziale si dovesse svolgere attraverso la tradizionale procedura del concorso pubblico per titoli ed esami, la qualifica dirigenziale superiore dovesse essere conferita per incarico quinquennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza: era stato così sovvertito il principio, sino ad allora considerato irrinunciabile, in forza del quale la qualifica apicale, una volta conseguita, avrebbe dovuto seguire il sanitario sino al termine della sua carriera. Successivamente sono stati predisposti i due regolamenti del 1997 che hanno tenuto conto delle innovazioni di carattere generale, introdotte nel sistema concorsuale per l'accesso agli impieghi dello Stato e degli altri enti pubblici dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, emanato in applicazione della riforma del pubblico impiego e della pubblica amministrazione, riforma, come in precedenza rilevato, in pratica coeva al riassetto del S.S.N.41. L’attuale sistema, quindi, prevede per i dirigenti medici un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, mentre gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/1997. Entrambe le procedure devono seguire forme e modalità legislativamente prestabilite. É stato, infatti, ritenuto illegittimo il comportamento di un direttore generale di un’azienda sanitaria che, per il conferimento d’incarico di struttura complessa aveva convocato, singolarmente e informalmente, i candidati giudicati idonei per il colloquio finale, preliminarmente all'effettuazione di quest'ultimo, per valutarne l'idoneità. In motivazione il tribunale amministrativo ha voluto rimarcare che, ai sensi del regolamento, il d.p.r. n. 484/1997, la 41 In generale, sul reclutamento della dirigenza medica, cfr.: B. PRIMICERIO, La nuova disciplina concorsuale della Dirigenza medica, in Il Policlinico. Sez. pratica, 2, 1998, p. 81; ID, Il nuovo modello di reclutamento della Dirigenza medica del S.S.N., in Ragiusan, 164165, 1998, p. 280; ID, Ancora sul conferimento di incarico al posto di Direttore medico di struttura complessa del S.S.N., in Ragiusan, 211-212, 2001, p. 292. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 35 competenza a giudicare l'idoneità o meno dei candidati è invece di spettanza esclusiva della commissione di esperti42. Con riguardo ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale medico da parte delle aziende sanitarie locali, nell’ambito delle procedure indette successivamente all’entrata in vigore dell’attuale normativa, la Corte di Cassazione ha invece stabilito che gli atti adottati dall’amministrazione in contrasto con le riformate disposizioni di legge non devono essere sanzionati con l’annullabilità, ma con la nullità43. Al fine di fornire un quadro completo e sistematico del modello di reclutamento della dirigenza medica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è opportuno esaminare in un primo momento l'accesso alla qualifica iniziale, per poi approfondire il procedimento che conferisce l'incarico di direttore di struttura complessa. 42 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, del 23 giugno 2000, n. 5141, in Ragiusan, 204, 2001, p. 282; in Foro it., Rep. 2001, Sanità pubblica [6020], n. 637. 43 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2006, n. 17800, in Foro it., 2007, I, col. 448 e in Foro it., Rep. 2007, Sanità pubblica [6020], n. 418. Conforme Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21036, in Foro it., 2007, I, col. 3106 e in Foro it., Rep. 2007, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 62. In tema di concorsi pubblici per l’assunzione di personale medico da parte delle Unità sanitarie locali, ora Aziende sanitarie locali, ha stabilito che, avendo l’art. 19 d.lgs. n. 517/1993 decretato la “revoca di diritto” dei concorsi già indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo (purché le relative procedure non fossero in avanzato stato di svolgimento) identico trattamento giuridico va riservato alle procedure indette successivamente all’entrata in vigore della normativa, che implicitamente precludeva la possibilità di bandire concorsi per quelle posizioni funzionali. Sono in termini, Cass. civ., 9 ottobre 2006, n. 21647, e 28 settembre 2006, n. 21036, in Foro it., 2007, I, 3106; in Foro it. Rep., 2007, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 62; 13 settembre 2006, n. 19576, in Foro it., Mass., 1627, e Giust. civ., 2007, I, p. 1772 emesse in altre identiche controversie originate dalla stessa procedura concorsuale concernente l’ospedale oncologico di Bari e, quindi, decise nella medesima camera di consiglio del 22 giugno 2006. Per via del periodo in cui la riforma è stata attuata, soprattutto la giurisprudenza amministrativa si è occupata delle questioni che qui vengono in rilievo: cfr. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 29 gennaio 1997, n. 59, in Foro it., Rep. 1998, voce Sanitario, n. 142; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2004, n. 2932, in Foro it. Rep. 2004, voce Sanitario e personale della sanità, n. 160, e T.A.R. Puglia, sez. I, 30 maggio 2000, n. 2327, in Foro it., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 456, nonché T.A.R. Sicilia, sez. II, 12 gennaio 2000, n. 8, in Foro it., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 586, e T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 luglio 1996, n. 461, in Foro it., Rep. 1997, voce Sanità pubblica, n. 528. 36 36 La dirigenza medica Titolo del capitolo I 2.2. L’accesso alla qualifica di dirigente medico L'attuale art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, nel testo modificato prima dall'art. 8, d.lgs. 254/2000 e poi dalla lett. d), comma 1, art. 4, d.l. 158/201244, stabilisce che alla dirigenza medica si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, come disciplinato dal citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”. Il citato d.p.r. n. 483/1997 regolamenta le varie fasi del procedimento prevedendo che, a seguito dell’accertamento della disponibilità del posto, o dei posti, da mettere a concorso e la conseguente indizione del concorso pubblico per titoli ed esami, i candidati siano ammessi o esclusi sulla base del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti. Nominata la Commissione giudicatrice, questa deve valutare i titoli prodotti dai candidati e, svolte le prove di esame, sulla base della loro valutazione è formulata la graduatoria di merito dei candidati a cui segue la nomina del vincitore o dei vincitori. Il bando di concorso, deliberato dal direttore generale dell'azienda sanitaria, deve riguardare esclusivamente i posti vacanti di dirigente medico nella dotazione organica aziendale. Come recentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, al bando va riconosciuta la natura giuridica duplice di provvedimento amministrativo, nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica del quale regola il successivo svolgimento, nonché di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria45. Al bando di concorso deve essere data la pubblicità di legge (pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o delle Province 44 Con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 4. Cfr. Cass. SS.UU., 26 febbraio 2010, n. 4648 (in <www.astrid-online.it>); Cass. civ., 20 gennaio 2009, n. 1399 in Giust. Civ., I, 2010, p. 221; Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 5005, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, p. 2583. 45 II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 37 autonome di Trento e Bolzano e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e la massima diffusione, ivi compresa l'affissione nell'Albo dell'azienda sanitaria. Il termine di scadenza delle domande di partecipazione al concorso deve avvenire almeno trenta giorni dopo la pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale, per cui le domande devono essere presentate personalmente o per raccomandata con ricevuta di ricevimento entro tale data. Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti da conferire per concorso e il numero dei posti riservati da leggi speciali a particolari categorie di cittadini (invalidi civili e altre categorie di beneficiari). Esso deve anche indicare i requisiti, sia di carattere generale che specifico, richiesti dal d.p.r. n. 483/1997, per l'ammissione al concorso di dirigente medico, nonché le materie oggetto delle prove di esame, il calendario ed il punteggio minimo necessario che consente l'accesso alla prova successiva. In genere al bando di concorso è allegato uno schema della domanda di partecipazione al fine di facilitare i partecipanti nell'elaborazione dell'istanza. Il bando di concorso non può essere disapplicato, sussistendo nei suoi confronti esclusivamente l’onere di immediata impugnazione, qualora questo arrechi una lesione, per i contenuti concernenti i requisiti di partecipazione, tali da precludere ex ante la proposizione, con esito favorevole, della domanda di ammissione (ad es. quelli che ammettono o escludono determinate categorie di soggetti). È naturalmente possibile anche l’annullamento del bando da parte della stessa amministrazione pubblica che lo ha emanato in via di autotutela. Secondo giurisprudenza consolidata, il bando indica il contratto di lavoro che la pubblica amministrazione intende concludere in modo conforme alla delibera di indizione, nonché il tipo e le modalità della procedura, partecipando agli interessati l'intento di addivenire alle assunzioni46. 46 Cfr. Cass. SS.UU, 4 novembre 2009, n. 23327, ined. 38 38 La dirigenza medica Titolo del capitolo I In particolare, per l'ammissione al concorso per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario il d.p.r. n. 483/1997 richiede una serie di requisiti di carattere sia generale che specifico. I requisiti di carattere generale richiesti consistono nel possesso: 1. della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione europea47; 2. dell'idoneità fisica all'impiego, accertata all'atto dell'assunzione in servizio per mezzo di visita medica da parte dell'azienda sanitaria e con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette. Sono dispensati dalla visita medica i vincitori del concorso dipendenti da pubbliche amministrazioni e da particolari istituti, enti ed ospedali (artt. 25 e 26 d.p.r. n. 761/1979). I requisiti specifici richiesti per l'accesso alla dirigenza medica sono il possesso: l. della laurea in medicina e chirurgia; 2. della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina riconosciuta equipollente; 3. dell'iscrizione all'Albo dell’ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri, attestato da certificazione non anteriore a sei mesi dalla scadenza del bando. I medici cittadini di altro Paese dell'Unione europea, che attestino l'iscrizione nel corrispondente Albo professionale del Paese di origine, sono ammessi al concorso, purché si iscrivano all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Occorre però segnalare che i giudici amministrativi di prima istanza hanno affermato che il requisito del diploma di specializzazione non costituisce una previsione singolare, ma propriamente «un requisito generale di accesso alla dirigenza»48 in quanto «l’art. 28 del d.lgs. 165/2001…consacra, infatti, il principio generale per cui un livello di specializzazione professionale, ulteriore 47 Sull'argomento cfr.: B. PRIMICERIO, Alcune brevi considerazioni sull'accesso agli impieghi pubblici dei cittadini dei Paesi dell'U.E.: il caso dei concorsi a posti di Dirigente del S.S.N., in Dir. San. Mod., I, 1998, p. 24. 48 Cfr. T.R.G.A. di Trento, 3 giugno 2009, n. 164, ined. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 39 rispetto alla semplice laurea, debba costituire uno dei requisiti di ammissione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza49. Sempre in tema di valutazione, ai fini concorsuali, del diploma di specializzazione, è stato ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, nella parte in cui consente di riservare ai medici che hanno conseguito il diploma di specializzazione, secondo le modalità dallo stesso decreto previste, un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie dei concorsi per l’accesso alla dirigenza medica50. Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in carta semplice e devono indicare alcuni dati personali del candidato51. 49 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 marzo 2006, n. 1690, in L. LAMBERTI, Diritto sanitario, Ipsoa, Milano 2011, p. 229. Apposite norme transitorie del d.p.r. 483/1997 avevano stabilito che il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del provvedimento era esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56) e, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del provvedimento, la specializzazione nella disciplina poteva essere sostituita dalla specializzazione in discipline affini, individuate con apposito decreto del Ministro della sanità (art. 74). 50 Cfr. T.A.R. Umbria 1° settembre 1999, n. 740, in Foro it. Rep., 2000, voce Sanitario, n. 369. Cfr. anche Cass. civ., 29 novembre 1991, n. 12818, in Foro it., 1992, I, col. 368, in Ragiusan, 188, 2000, p. 389; Foro it., Rep. 2000, Sanitario [6030], n. 369. La Corte Costituzionale, invece, nella sentenza, 14 dicembre 2004, n. 380 ha dichiarato incostituzionale l’art. 53, l. 27 dicembre 2002 n. 289, nella parte in cui, per i concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, equiparava, nella valutazione dei titoli dei candidati, i medici che avessero conseguito la specializzazione ed i lavoratori dipendenti. Con riguardo al possesso dell’idoneità nella disciplina per la quale il concorso è stato bandito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha deciso, ad esempio, che il rapporto tra la disciplina “igiene, epidemiologia e sanità pubblica” e quella di “igiene e medicina preventiva”, si pone in termini di equipollenza ma, pur sempre, di distinzione, con la conseguenza, che, pertanto, non è legittimo l’uso promiscuo delle graduatorie dei concorsi espletati per ciascuna delle due differenti discipline: cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 14 novembre 2003, n. 356, in Cons. Stato, 2003, I, p. 2618; Ragiusan, 241, 2004, 480; Foro it. Rep., 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 110. 51 Quali: data, luogo di nascita e residenza, il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (di Stato dell'Unione europea), il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste), le eventuali condanne penali riportate, i titoli di studio posseduti, i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essergli fatta ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indicazione vale la residenza indicata nella domanda). 40 40 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare ai fini della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata a norma di legge, oppure autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente; le pubblicazioni, invece, devono essere edite a stampa52. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso ai sensi dell’art. 2, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. Conseguentemente, poiché il momento del possesso, in capo ai candidati, dei requisiti per la partecipazione ad un pubblico concorso va riportato alla data espressamente ed univocamente indicata dal relativo bando o dalla legge, non sono ammessi tempi successivi oggettivamente non determinati o determinabili53. Circa il delicato problema delle discipline equipollenti o affini, con riferimento alle specializzazioni ed ai servizi prestati, occorre rilevare che l'equipollenza e l'affinità operano su due direttrici diverse e perseguono finalità differenti: la prima, infatti, oltre ad essere utile per ottenere il massimo del punteggio stabilito per le specializzazioni, è essenziale anche ai fini dell’ammissione al concorso in mancanza del titolo specifico per l'accesso alla disciplina del posto messo a concorso. L'affinità, invece, opera soltanto ai fini del punteggio di valutazione del titolo, ha riflessi sul punteggio da conferire 52 Come stabilito dal Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 22 aprile 2004, n. 2364, ai fini corcorsuali per «pubblicazione scientifica» deve intendersi non già una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, ma l'opera pubblicata da un editore, il quale è quell'operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa di un'opera, ma la sua diffusione fra il pubblico. Il Consiglio di Stato, ha anche precisato che la diffusione fra il pubblico della pubblicazione è un requisito ulteriore di cui l'opera «edita» deve essere in possesso (ma soltanto se stampata in Italia), che non inerisce all'individuazione dell'oggetto da valutare, il quale resta caratterizzato dal fatto che si tratti di una produzione scientifica «pubblicata» per essere diffusa fra il pubblico mediante una tipica attività espressamente diretta a tale fine. 53 In tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8924, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, p. 2836; in Foro it. Rep., 2010, Concorso e pubblico impiego [1530], n. 42. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 41 all’anzianità di servizio e solo in via eccezionale ai fini dell’ammissione al concorso. La dichiarazione di equipollenza di una disciplina ad un’altra indica che il titolo equipollente ha il medesimo valore, a tutti gli effetti, del titolo richiesto. L’equipollenza deve essere normativamente riconosciuta e per questo viene stabilita con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità54. Allo stato, il sistema delle equipollenze è regolamentato dal d.m. 30 gennaio 1998, successivamente modificato ed integrato dai dd.mm. 22 gennaio 1999, 5 agosto 1999, 2 agosto 2000, 8 novembre 2000, 31 luglio 2002 e 19 giugno 2006. La dichiarazione di affinità, invece, attesta che la disciplina affine, pur non essendo equipollente a quella richiesta, le è molto simile. L'affinità non può sostituire il titolo richiesto ai fini dell'ammissione, ma il titolo di specializzazione o il servizio prestato possono essere valutati con una decurtazione percentuale del 50% rispetto al punteggio che viene assegnato a quelli richiesti. Qualora non venga ravvisata alcuna equipollenza o affinità nel titolo di specializzazione o di servizio, questi vengono valutati con una riduzione pari al 75% del punteggio che sarebbe spettato al titolo nella disciplina del concorso. Anche le discipline affini sono individuate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Attualmente anche per queste vige il d.m. 31 gennaio 1998, successivamente integrato e modificato con dd.mm. 22 gennaio 1999, 2 agosto 2000, 8 novembre 2000, 31 luglio 2002 e 19 giugno 2006. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per l'accesso alla dirigenza medica, gli uffici competenti dell’azienda sanitaria procedono all'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di ammissione. La fase di accertamento dei requisiti si conclude con una proposta di provvedimento di ammissione o di esclusione dei candidati dal concorso; ovviamente, il provvedimento di esclusione dei candidati deve essere motivato con la specificazione della carenza del requisito 54 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5850, in Ragiusan, 229, 2003, p. 536; Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 146. 42 42 La dirigenza medica Titolo del capitolo I che ha indotto l'amministrazione dell’azienda sanitaria ad adottare l'esclusione stessa. L'amministrazione aziendale può procedere in qualsiasi momento a verificare la veridicità dei titoli autocertificati o delle dichiarazioni del candidato nella domanda di ammissione. In ogni caso non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso, che può essere effettuata esclusivamente in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, deve essere deliberata con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria e deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla esecutività del provvedimento, ovvero, di regola, dalla data di adozione dell'atto. Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in base alla ripartizione della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella amministrativa. Dopo la scadenza del bando di concorso ed espletate, ove previste, le necessarie operazioni di sorteggio, il direttore generale deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice formata: 1) dal direttore medico di struttura complessa, preposto alla struttura interessata, con funzioni di presidente. In caso di sussistenza nell'azienda sanitaria di più strutture di quella disciplina o in caso di carenza del titolare, l'individuazione del dirigente spetta al direttore generale - o, per sua delega, al direttore sanitario aziendale - sempre nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura; 2) da due direttori medici di struttura complessa appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistano, ovvero tra i dirigenti apicali delle strutture sanitarie regionali, e l'altro designato dalla Regione, quali componenti; 3) dal segretario, che deve essere un funzionario amministrativo dell'azienda sanitaria. Il regolamento stabilisce, in virtù del principio delle pari opportunità, che almeno un terzo dei componenti della commissione II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 43 giudicatrice, salva motivata impossibilità, sia riservato alle donne. Questo significa che, in tutti i casi in cui il direttore della struttura complessa interessata e il dirigente sorteggiato non siano di sesso femminile, il componente designato dalla Regione debba necessariamente essere una donna. La commissione è considerata collegio perfetto55, cosicché essa deve procedere nella pienezza dei suoi componenti all’esame e alla valutazione dei titoli, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, allo svolgimento delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. In relazione alle attività preparatorie della commissione di esami, la collegialità non implica necessariamente contestualità di presenza, fisica o mediante mezzi telematici, trattandosi di svolgere incombenze in cui non è indispensabile un confronto contestuale; diversamente deve dirsi per l’attività di giudizio propriamente detta e l’attività di esame e valutazione dei singoli candidati, che richiede la contemporanea presenza, fisica o a distanza, che assicuri la possibilità di colloquiare reciprocamente56. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato o designato un supplente. La commissione di sorteggio, nominata dal direttore generale aziendale, è composta da tre funzionari amministrativi dell’azienda, di cui uno con funzioni di presidente ed un altro con funzioni di segretario. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e la data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, almeno trenta giorni prima del sorteggio stesso. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti, ovvero tra i direttori di struttura complessa in servizio presso le aziende sanitarie ubicate nel territorio della regione. Nei concorsi nei quali i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le medesime modalità, restando unico il presidente, una o più sottocommissioni per l’espletamento delle successive fasi, fatta eccezione per la 55 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n.1218, in <www.giustiziaamministrativa.it/>. 56 Di tale avviso, Cons. Stato, sez VI, 29 luglio 2009, n. 4708, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, p. 1818. 44 44 La dirigenza medica Titolo del capitolo I formulazione della graduatoria finale. La norma, invero, è di difficile applicazione, in quanto le modalità di nomina della commissione - a meno che non si utilizzino i membri supplenti - sono alquanto lunghe e non è possibile espletarle nell’arco di qualche ora, atteso che la presenza dei candidati è accertabile solo immediatamente prima della prova scritta. In relazione al numero delle domande di partecipazione ed alla dislocazione dei locali utilizzati, è anche possibile nominare un comitato per la vigilanza e la raccolta degli elaborati; in ogni caso in ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione giudicatrice, tenuto conto del numero dei possibili partecipanti, deve stabilire il termine del procedimento, rendendolo pubblico. I componenti, quindi, devono prendere visione dei nominativi dei partecipanti e devono sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono incompatibilità tra essi e i concorrenti. La commissione, poi, deve fissare i criteri per la valutazione dei titoli, da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi. La valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti, da limitarsi ai soli candidati che abbiano sostenuto la prova scritta, deve essere effettuata prima della correzione di tale prova. Di tutte le sedute della commissione giudicatrice deve essere redatto, a cura del segretario, il processo verbale dal quale devono risultare descritte le fasi del procedimento concorsuale. Occorre tener presente che non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla commissione giudicatrice, in quanto l’oggetto del processo verbale sono solo i fatti salienti e significativi dell’attività amministrativa, con la conseguenza che l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle relative operazioni concorsuali57. La commissione giudicatrice deve, infatti, rendere individuabile l’iter logico seguito nell’attribuzione del 57 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805, in Foro amm.-Cons. Stato, 2010, p. 303; Foro it., Rep. 2010, Concorso a pubblico impiego [1530], n. 77. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 45 punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno mediante alcuni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, rendendo manifeste le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica58. L’operato della commissione di concorso nell’ambito della valutazione dei titoli curriculari costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in ipotesi di illogicità e incoerenze59. La commissione tecnica nei pubblici concorsi ha infatti unicamente l’obbligo di stabilire preventivamente i criteri di valutazione dei titoli e non anche quelli delle prove scritte la cui disamina è rimessa alla sua discrezionalità tecnica60. Pertanto, il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte e orali di un pubblico concorso, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali avrebbe proceduto alla valutazione delle prove61. Il verbale della commissione giudicatrice fa fede fino a querela di falso, pertanto sono irrilevanti le contestazioni sulla regolarità nell’espletamento di un concorso pubblico che trovino fondamento esclusivamente su una relazione di minoranza stilata da uno dei membri della commissione di concorso62. Ciascun commissario fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso - può invece far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate 58 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2009, n. 4384, in Urbanistica e appalti, 2009, p. 1146; Riv. Crit. Dir. privato e pubblico, 2010, p. 125. 59 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506, in Ragiusan, 307, 2009, p. 285. 60 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880, in Riv. Impiego dirigenza pubbl., 3, 2009, p. 66. 61 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4530, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, p. 1729 in contrasto con parte della giurisprudenza, in particolare: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24 febbraio 2005, n. 446; T.A.R. Veneto-Venezia, sez. I, 14 febbraio 2007, n. 443; T.A.R. Toscana, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 86 in Foro toscano, 1, 2009, p. 94. 62 Cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 21 marzo 2006, n. 977, in Foro toscano-Toscana giur., 2006, p. 349. 46 46 La dirigenza medica Titolo del capitolo I dagli altri componenti della commissione. Le eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. Come detto, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell'espletamento delle prove di esame. Tale valutazione, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va compiuta prima della correzione degli elaborati della prova scritta ed il relativo risultato deve essere comunicato agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Il regolamento (art. 8, comma 2) stabilisce, in via generale, che ai titoli possa essere attribuito un punteggio fino ad un terzo di quello complessivo e che il bando debba indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Lo stesso regolamento determina i punteggi che devono essere attribuiti alle singole prove di esame (ex art. 14: prova scritta punti 30, prova pratica punti 30, prova orale punti 20) ne deriva, per differenza, che il punteggio massimo attribuibile ai titoli deve essere di punti venti (punteggio diverso dal terzo di quello complessivo pari a punti 33) come espressamente confermato dall'art. 27 del medesimo regolamento. Per la valutazione dei titoli, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: 1. titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni; in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. I servizi prestati presso l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano, gli ospedali ecclesiastici classificati, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale Bambin Gesù di Roma e le strutture ospedaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, sono equiparati a quelli prestati presso le aziende sanitarie63. La 63 Peraltro, i servizi prestati in tali istituzioni prima della equiparazione dei loro ordinamenti al sistema delle strutture sanitarie pubbliche sono valutati con una decurtazione del 75%. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 47 medesima valutazione viene attribuita ai servizi prestati presso le case di cura private convenzionate o accreditate. I servizi prestati all'estero dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e nelle fondazioni sanitarie pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi quelli prestati ai sensi della l. 26 febbraio1987, n. 49 (cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutabile con i punteggi previsti per il corrispondente servizio sanitario di ruolo prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della l. 10 luglio 1960, n. 735. Sempre con i medesimi criteri è valutato il servizio prestato presso organismi sanitari se riconosciuto ai sensi della citata l. n. 735/1960. Sono equiparati ai servizi di ruolo i servizi non di ruolo prestati presso la pubblica amministrazione a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, fatta eccezione di quello prestato con qualifica di volontario, di precario e similari64. I dieci punti attribuiti alla categoria dei titoli di carriera sono a loro volta così ripartiti: 1. i servizi di ruolo prestati presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti: se prestati nel livello dirigenziale a concorso o in un livello superiore, punti 1,00 per anno; se prestati in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno; se prestati in disciplina affine, ai sensi del d.m. 31gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, o in altra disciplina da valutare con i punteggi precedenti ridotti, rispettivamente, del 25% e del 50%; i servizi prestati a tempo pieno devono essere valutati con una maggiorazione del 20%. Nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico - come nei concorsi per laboratorio, i chimici o i biologi - non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il personale medico; 2. i servizi di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per 64 I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate e l'Arma dei Carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche amministrazioni. 48 48 La dirigenza medica Titolo del capitolo I anno; i titoli accademici e di studio, fino ad un massimo di punti 3, così assegnati: a) la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998, punti 1,00; non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione, eccezion fatta per la specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, la quale è valutata con uno specifico punteggio pari a punti 0,50 per anno di corso di specializzazione; b) specializzazione in una disciplina considerata affine ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998, punti 0,50; c) la specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario (biologia, chimica, fisica, psicologia), punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00; 3. le pubblicazioni e titoli scientifici, fino ad un massimo di punti 3, da valutarsi rispettando i seguenti criteri: la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. Perciò nelle opere risultanti dalla collaborazione di più autori deve essere possibile l’individuazione dell’apporto del candidato all’opera collettiva, o perché questa consiste in parti separabili redatte dai diversi autori, o perché l’apporto di ciascuno è in essa enunciato o specificato, o è altrimenti desumibile in modo certo65. Le pubblicazioni comunque devono essere edite a stampa. 65 Cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 29 gennaio 2001, n. 9, in Ragiusan, 202, 2001, p. 300 e Foro it., Rep. 2001, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 237, che lo ha confermato ai sensi dell’art. 10, 5º comma, d.m. sanità 30 gennaio 1982, ora sostituito dal nuovo regolamento. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 49 Per quanto detto, la commissione, ai fini di una loro corretta valutazione, dovrà tener conto: della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità; 4. il curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di punti 4, da valutarsi tenendo conto dei seguenti criteri: sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale valutazione rientrano la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica66. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento per l'incarico di direttore di struttura complessa. Nell’ambito del curriculum sono valutate, inoltre, l’idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale, mentre non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi67. 66 A dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento del personale sanitario, secondo l'ordinamento precedente (d.p.r. n. 761/1979), nelle certificazioni relative ai servizi doveva essere attestato se l'interessato avesse o meno partecipato alle attività di aggiornamento professionale, in quanto la mancata partecipazione senza una valida giustificazione per un periodo di cinque anni a tali attività comportava una riduzione (fino al 50%) del punteggio di anzianità. Con l’entrata in vigore del programma formativo nazionale ECM, che obbliga tutti i sanitari ad aver acquisito nel corso di ciascun anno il numero di crediti formativi ECM stabilito dalla Commissione nazionale, il problema non si pone più. 67 Ai fini dell’attribuzione della maggiorazione del quaranta per cento del punteggio per servizio a tempo pieno, prevista dal previgente art. 28 d.m. 30 gennaio 1982, riguardante il concorso a posti di primario ospedaliero, ad avviso del Consiglio di Stato doveva essere specificamente provato che nell’ente presso il quale il servizio era stato prestato fosse effettivamente vigente una contrapposizione tra tempo pieno e tempo parziale: cfr. Cons. 50 50 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il punteggio attribuito dalla commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo; tale motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione. Il concorso di accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario. si articola poi in tre prove di esame che, in ordine cronologico di svolgimento, sono la prova scritta, la prova pratica e la prova orale68. A partire dalla data della prova scritta, la commissione ha sei mesi per completare le procedure concorsuali. Qualora essa si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti concorsuali. La prova scritta deve consistere in una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, oppure nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Il giorno della prova scritta ed immediatamente prima di essa, la commissione giudicatrice, al completo, deve predisporre una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li deve registrare con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova stessa69. Stato, sez. V, 12 giugno 2002, n. 3278, in Ragiusan, 225, 2003, p. 524 e Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 143. 68 Le prove del concorso non possono svolgersi nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale almeno quindici giorni prima della prova, ovvero in caso di numero esiguo di candidati deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova. 69 I temi o i questionari sono chiusi in plichi suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. Ammessi i candidati nella sala degli esami, il presidente fa procedere all’appello nominale di essi e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro; quindi, fatta constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari, fa sorteggiare da un candidato il tema o il questionario da svolgere. Durante lo svolgimento della prova, i concorrenti non possono comunicare, né verbalmente né con altro mezzo, o mettersi in relazione con altri, se non con i membri della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso. Ai candidati viene fornita carta recante il timbro dell'azienda sanitaria e la firma di un membro della commissione giudicatrice; l'uso di carta diversa comporta la nullità della prova. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione giudicatrice, e per essi quelli presenti alla prova, adottata motivatamente seduta stante e verbalizzata, i candidati risultati in possesso di II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 51 Nel giorno in cui la commissione ha deciso di procedere alla valutazione della prova scritta - che deve avvenire solo dopo l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli per i soli candidati presenti alla prova scritta - alla presenza di tutti i componenti della commissione, si deve procedere all’apertura dei plichi, alla lettura collegiale di tutti gli elaborati e all’attribuzione dei relativi punteggi 70. La prova scritta si intende superata, ed il candidato viene così ammesso a sostenere la prova pratica, con una valutazione di sufficienza di 21/30. La prova pratica deve essere svolta su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso e deve essere comunque illustrata schematicamente per iscritto71. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne deve stabilire la durata, le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far eseguire a tutti i concorrenti la medesima prova, deve proporre tre prove, con le medesime modalità previste per la prova scritta, e procedere al sorteggio della prova oggetto dell’esame. appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. Ai candidati sono consegnate, oltre i fogli sui quali effettuare la prova, due buste di eguale colore, l'una grande e l'altra piccola, ed un cartoncino sul quale scrivere il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita. Al termine della prova, il candidato, senza sottoscrivere l'elaborato né porvi altro contrassegno, deve mettere la busta piccola contenente i dati personali e i fogli nella busta grande e consegnare il tutto ad un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza; la busta grande viene chiusa ed il Presidente della commissione vi deve apporre la firma trasversalmente, comprendendovi il lembo di chiusura. Terminata la prova, tutte le buste vanno raccolte in plichi debitamente sigillati e conservati a cura del segretario della commissione giudicatrice. 70 Nel procedere alla lettura e valutazione della prova, il Presidente appone su ciascuna busta grande, all'atto dell'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che viene lasciata chiusa. Tale numero viene riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. Dopo la lettura e la valutazione degli elaborati si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati, riportando sul foglietto in essa inserito lo stesso numero della busta. 71 Per le discipline dell'area chirurgica, la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. 52 52 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Devono essere messi a disposizione dei concorrenti tutti gli apparecchi e il materiale necessari per l’espletamento della prova pratica, che deve svolgersi alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, previo accertamento della identità personale dei concorrenti. Nella disciplina di chirurgia, la prova pratica deve essere effettiva e non simulata, mentre la capacità del concorrente deve essere accertata attraverso un vero e proprio intervento operatorio e non tramite una relazione scritta72. Pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la sostituzione della prova pratica, svolta su materiale anatomico, prevista dall’art. 26 lett. b) d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, con una prova scritta meramente descrittiva delle tecniche operatorie, in quanto è necessario valutare non solo la preparazione astratta, ma anche l’effettiva manualità del candidato73. In altra sentenza, richiamando il medesimo art. 26 e l’art. 27 del precedente regolamento sui concorsi emanato con d.m. della sanità del 30 gennaio 1982, ha sottolineato che la prova pratica del concorso a posti di medico dirigente deve vertere su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso e non può essere sostituita da un’ulteriore prova scritta o orale74. Infatti, nel precedente regolamento sui concorsi a posti di primario (art. 27 d.m. 30 gennaio 1982) era stabilito che la prova pratica, doveva vertere su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso, con onere della commissione esaminatrice di accertare in concreto le capacità diagnostiche e terapeutiche dei concorrenti attraverso interventi diretti e manuali e, comunque, attraverso l’esplicazione effettiva delle tecniche di diagnosi e cura, relative alla specialità del concorso. Pertanto, era stato considerato illegittimo proporre una prova pratica 72 Cfr. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. II, 3 dicembre1999, n. 2488, in Ragiusan, 206, 2001, p. 268 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 153. 73 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 417, in Giurisdiz. amm., 2006, I, p. 181 e Foro it., Rep. 2006, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 90. 74 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 632, in Foro amm.-Cons. Stato, 2007, p. 536 e Foro it. , Rep. 2007, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 66. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 53 che consistesse in descrizioni di tecniche, ancorché inerenti alla disciplina oggetto del concorso75. Invece, in un’ottica meno rigorosa, il T.A.R. Lazio aveva in precedenza affermato che non necessariamente la prova dovesse consistere in un atto operatorio, ben potendo avere ad oggetto l’esposizione e la discussione di un caso clinico, con le relative tecniche operatorie, così da consentire l’accertamento da parte del candidato non del possesso di mere nozioni teoriche, bensì della capacità di individuare concrete modalità di soluzione di problemi attinenti alla pratica professionale76. Anche il T.A.R. Liguria77, nell’ambito di un concorso a primario ospedaliero, non aveva considerato illegittima una prova pratica consistente nello svolgimento di un elaborato scritto (nel caso, consistente nella redazione per iscritto di una relazione firmata dai candidati concernente refertazioni). L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica e quindi al conseguimento di almeno punti 21/30. La prova orale si deve svolgere nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione, in una sala aperta al pubblico. Formano oggetto della prova orale le materie inerenti la disciplina messa a concorso, nonché i compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Si deve tener presente che tutti i punteggi relativi alle varie prove (scritta, pratica e orale) sono attribuiti con voti palesi; in caso di valutazioni differenti da parte dei diversi componenti della commissione giudicatrice, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. 75 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6637, in Ragiusan, 249, 2005, p. 407 e Foro it. , Rep. 2005, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 99. 76 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 13 luglio 2000, n. 5862, in Ragiusan, 206, 2001, 294 e Foro it. , Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 148. 77 Cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 13 aprile 2001, n. 400, in Ragiusan, 215, 2002, p. 342 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 149. 54 54 La dirigenza medica Titolo del capitolo I La votazione complessiva attribuita a ciascun concorrente è determinata dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle singole prove di esame. La giurisprudenza, nel pronunciarsi con riguardo all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di concorso e della relativa motivazione, con riferimento ai previgenti concorsi a primario ospedaliero, ha affermato che, mentre le norme non prescrivono il conferimento di punteggio per ciascuna pubblicazione o per ciascun titolo formativo o professionale, è richiesta, però, un’adeguata motivazione per il punteggio in complesso assegnato per ciascuna categoria di titoli, con concreto riferimento ai singoli elementi presi in considerazione positivamente o negativamente78. In virtù dei criteri stabiliti dalle norme, una volta analiticamente valutate le pubblicazioni dei candidati, esse devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all’importanza e al valore scientifico di ciascuna, per cui sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione, o con una motivazione apparente, e che si concludono con l’attribuzione di un unico punteggio79. Al termine dei suoi lavori, la Commissione giudicatrice deve formulare la graduatoria di merito dei candidati, da cui sono esclusi coloro che non abbiano conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la valutazione di sufficienza, che corrisponde ai sette decimi del punteggio massimo previsto per ciascuna prova. La disposizione regolamentare è pleonastica in quanto il raggiungimento di una soglia minima di punteggio, ossia la sufficienza legale, costituisce l'unica possibilità di essere ammessi alla prova successiva, pertanto può valere semmai solo per la prova orale 78 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2002, n. 1937, in Foro it., 2002, I, 787 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 141 e 142. Per T.A.R. Marche 21 aprile 2000, n. 595, in Ragiusan, 206, 2001, p. 285 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 151, la valutazione delle pubblicazioni e dei curricula professionali di ciascun candidato deve essere motivata, non essendo sufficiente il punteggio numerico. Inoltre, la commissione giudicatrice nel formulare il giudizio motivato su ciascun candidato, deve prendere in particolare considerazione il curriculum formativo e professionale, dal momento che quest’ultimo, fra le quattro categorie di titoli valutabili, è l’unico ad essere sfornito di una propria autonoma motivazione. 79 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5182, in Ragiusan, 213, 2002, p. 236 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 139. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 55 che rappresenta cronologicamente l’ultima fase operativa della procedura concorsuale. La graduatoria di merito dei candidati idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ma con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. Nell'ordine, a prescindere dall'appartenenza del candidato a determinate categorie di soggetti, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nella pubblica amministrazione; c) dalla minore età. La graduatoria di merito - unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e a tutti gli atti concorsuali - è rimessa ai competenti uffici dell’azienda sanitaria per le ulteriori determinazioni del direttore generale. Questi, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li deve approvare formalmente, unitamente alla graduatoria. Come per il bando di concorso, l’atto di approvazione della graduatoria presenta una duplice natura giuridica. Esso costituisce il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e, al tempo stesso, l’atto negoziale di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell’amministrazione, assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l’ente pubblico dimostri che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l’onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie80. Sulla base della graduatoria di merito del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento dichiara vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla l. 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni, in 80 Di tale avviso Cass. civ., 20 gennaio 2009, n. 1399, in Giust. Civ., I, 2010, p. 221. 56 56 La dirigenza medica Titolo del capitolo I merito alla riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria degli idonei, comprensiva dei vincitori, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per tre anni dalla data della pubblicazione ai fini di una eventuale copertura di posti della stessa disciplina per la quale il concorso è stato bandito e che si siano resi disponibili successivamente (art. 1, comma 536, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, salvo che la Regione competente per territorio non stabilisca altro termine) 81. Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto o irragionevolezza evidente o grave vizio82. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso: 1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione; 2) il certificato generale del casellario giudiziale; 3) gli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva di posti, delle precedenze e delle preferenze a parità di valutazione. I vincitori sono anche invitati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego. L'azienda sanitaria, verificata la sussistenza dei requisiti, deve procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale deve essere indicata la data di presa di servizio. Da tale data decorrono per il dirigente gli effetti economici del rapporto di lavoro. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della 81 La questione è controversa, in quanto il Dipartimento della funzione pubblica ritiene che la proroga dei tre anni della graduatoria valga solo nelle regioni nelle quali necessiti il blocco delle assunzioni. 82 Cfr. Cass. SS.UU., 21 giugno 2010, n. 14893, in Foro it., 2011, I, col. 837. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 57 documentazione, l'azienda sanitaria comunica all'interessato di non dar luogo alla stipulazione del contratto e, per gli effetti, procede a nominare vincitore del concorso il primo dei candidati risultato idoneo nella graduatoria di merito. Con riguardo alle discipline con pluralità di accesso, l’art. 57 del d.p.r. n. 483/1997 ha apportato al tradizionale sistema concorsuale una particolare innovazione, prevedendo la possibilità per le aziende sanitarie di indire concorsi pubblici per titoli ed esami a cui possono partecipare più categorie professionali, secondo la normativa sui requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa. Si tratta di una disposizione speciale per il sistema dei concorsi sanitari, per cui il legislatore ha circondato tale istituto di una rilevante rigidità operativa con l'indicazione tassativa delle ipotesi di applicazione pratica. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità previste per lo specifico profilo di appartenenza. I componenti delle commissioni giudicatrici sono sorteggiati e designati tra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate e le commissioni sono integrate mediante sorteggio in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Qualora il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente tra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali. 2.3. L’incarico di direttore di struttura complessa Se le disposizioni che regolano l'accesso al primo livello della dirigenza medica mediante l'apposita procedura concorsuale riproducono la regolamentazione precedente - anche se in modo diverso, conseguenza questa dei nuovi principi e dei criteri introdotti nel nostro ordinamento per il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione - completamente diverso è lo scenario, soprattutto con riferimento alla sua genesi, nel quale si muove l'attribuzione della qualifica superiore di direttore di struttura complessa. 58 58 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Innanzitutto, occorre segnalare che la durata di tale incarico è ormai a tempo determinato: nella fattispecie, da cinque a sette anni con possibilità, in caso di esito positivo della attività svolta, di un rinnovo dell'incarico, per un medesimo arco di tempo o per un tempo più breve. La direzione di strutture complesse è affidata, ai sensi degli artt. 15, comma 7 e 7-bis83, e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, dal direttore generale dell'azienda sanitaria, a seguito di avviso pubblico, a dirigenti medici in possesso dei requisiti previsti dal citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, regolamento che disciplina anche i principi ed i criteri ai quali deve essere ispirata la procedura. Prima di passare ad esaminare in dettaglio i requisiti ed i criteri richiesti dal d.p.r. n. 484/1997, è opportuno ricordare i principi, stabiliti dal citato d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ai quali la normativa regolamentare ha dovuto adeguarsi per disciplinare il sistema di reclutamento di tale figura della dirigenza medica del S.S.N. Ai sensi del comma 7-bis, dell’art. 15, le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, in particolare tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione deve essere effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario84. Qualora siano sorteggiati tre direttori di struttura 83 Comma aggiunto dalla lett. d) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla l. di conversione 8 novembre 2012, n. 189, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 4. 84 Cfr. C. LORÉ, D. MORTINARO, Il federalismo in materia sanitaria e la dirigenza, in C. LORÉ, Tra scienza e società, Giuffrè, Milano 2008, pp. 157 ss. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 59 complessa della stessa regione dove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un direttore di struttura complessa di regione diversa da quella dove ha sede la predetta azienda85. La commissione deve eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. La determinazione dei criteri per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa effettuata dal d.p.r. 484/1997 è infatti di carattere generale, individua le finalità a cui deve essere destinato il colloquio e gli elementi di riferimento che devono essere oggetto del curriculum professionale e perciò richiede la loro ulteriore puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico da conferire, ad opera dell’azienda e nel rispetto dell’obbligo di informativa alle rappresentanze sindacali86. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione deve presentare al direttore generale «una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti» (art. 7-bis d.lgs. 502/1992). Il direttore generale deve individuare il candidato da nominare nell'ambito di questa rosa di candidati predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito 85 Circa la composizione della commissione, Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 549 ha deciso che, siccome il presidente o i commissari di una commissione di concorso, che sono destinati ad altro servizio o il cui rapporto si risolva durante l’espletamento delle prove di concorso, cessano dall’incarico di componente della commissione, salvo conferma da parte dell’amministrazione, è illegittima la composizione di una commissione giudicatrice di un concorso per primario laddove ne siano stati chiamati a far parte due commissari collocati a riposo prima dell’adozione del provvedimento di nomina, rispettivamente, dopo la designazione, il funzionario ministeriale e, dopo il sorteggio, il componente medico. 86 Cfr. Cass. civ., 9 giugno 2009, n. 13243, in Giust. Civ. 2010, I, p. 2954 e Ragiusan, 323, 2011, p. 323. 60 60 La dirigenza medica Titolo del capitolo I il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si possa procedere alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è invece compiuta dal direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, oppure, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione devono essere pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina, in applicazione del principio di trasparenza cui deve conformarsi l’operato dell’amministrazione pubblica. Devono essere altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale. I requisiti, ossia le condizioni soggettive ed oggettive richieste per poter partecipare alla selezione, sono stabiliti dal d.p.r. n. 484/1997. Innanzitutto è prevista l’iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. In secondo luogo, è richiesta, in alternativa: a) un’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente legislativamente riconosciuta87; b) un’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. 87 In tema di specializzazioni affini ed equipollenti, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’equipollenza deve essere normativamente riconosciuta, pertanto, considerando la disciplina delle malattie infettive come non equipollente a quella della medicina generale, ancorché a questa affine, ha ritenuto legittima l’esclusione dal concorso a posti di aiuto primario di medicina generale, bandito da un’azienda sanitaria, il cui avviso pubblico prevedeva tra i requisiti di ammissione, in luogo dell’anzianità di servizio, il possesso di un titolo di II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 61 Per le discipline di anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia è in ogni caso richiesta la relativa specializzazione88. Circa tali requisiti specifici, il Consiglio di Stato ha considerato validi, per l’ammissione ai passati esami nazionali di idoneità a primario, l’anzianità di laurea e gli anni di servizio prestato, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche che avessero successivamente conseguito la laurea e l’abilitazione in medicina, a norma dell’art. unico l. 18 dicembre 1970 n. 108389. Mentre, ai sensi della l. 18 dicembre 1970 n. 1083, ha stabilito indistintamente validi, ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità primariale, l’anzianità di laurea e l’anzianità di servizio prestato dopo il conseguimento di una prima laurea (da parte dei sanitari laureatisi solo successivamente in medicina), senza richiedere altro requisito che il possesso della laurea in medicina e chirurgia e non anche di una posizione funzionale del profilo professionale medico90. specializzazione nella disciplina oggetto di concorso od altra equipollente, disposta nei confronti di un candidato titolare del diploma di specializzazione in malattie infettive: cfr. Cons. Stato, sez. V, 24-10-2002, n. 5850, in Ragiusan, 229, 2003, p. 536 e in Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 146. Il T.A.R. Lazio, sez. 1/bis, 19 settembre 2000, n. 7185, in Ragiusan, 206, 2001,p. 304 e in Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 166, a proposito della specializzazione in psichiatria, ha affermato la piena legittimità dei dd.mm. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, recanti, rispettivamente, le tabelle delle discipline equipollenti e delle specializzazioni affini e perciò ha escluso la specializzazione in psicologia clinica da quelle, rispettivamente, equipollenti ed affini al diploma di specializzazione in psichiatria ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di secondo livello dirigenziale nei ruoli sanitari del S.S.N. Anche il T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 11 aprile 2000, n. 467 (in Ragiusan, 206, 2001, p. 280 e in Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 146) ha considerato illegittima l’equipollenza di discipline mediche delle quali l’una (la chemioterapia) appare circoscritta a particolari (e non a tutti) gli approcci terapeutici della patologia che è oggetto dell’altra (l’oncologia), non solo sotto il profilo strettamente terapeutico. 88 In luogo della specializzazione in neuroradiologia, sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica. 89 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2002, n. 113, in Ragiusan, 219, 2002, p. 279 e in Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 140; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7040, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, p. 3210. 90 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2004, n. 2395, in Ragiusan, 245, 2004, p. 489; in Foro it., Rep. 2005, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 98; Foro amm.-Cons. Stato, 2004, p. 1087. 62 62 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Numerose decisioni, sia della giustizia amministrativa che di quella ordinaria, si registrano in relazione alla valutazione delle esperienze professionali pregresse. Circa la nozione di “esperienza professionale” occorre segnalare l’interpretazione fornita dalla Corte di legittimità la quale richiama l’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.91. Ai sensi dell’art. 1 del citato accordo, perciò, nell'esperienza professionale devono essere compresi i servizi già riconosciuti agli effetti economici della carriera, mentre al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività deve essere considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del Servizio sanitario, senza soluzione di continuità presso aziende o enti del comparto sanità. Nella medesima sentenza la Corte di legittimità ha anche chiarito che, con riguardo ai medici convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari da tali medici a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione. Si deve infatti ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. Di conseguenza, il d.p.c.m. 8 marzo 2001 - che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la sua fonte primaria nell’art. 8, 8º comma, d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8 l. n. 59 del 1997 - può trovare applicazione esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario ai sensi dell’art. 34 l. n. 449 del 1997, e non essere 91 Cass. civ., sez. lav., nella sentenza del 29 luglio 2008, n. 20581 in Giust. civ., 2009, I, 1756 e Ragiusan, 303, 2009, p. 295. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 63 estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione. É stato anche precisato che, nella procedura di conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello di chirurgia generale, l’esperienza in diverse discipline non può costituire condizione determinante dell’idoneità sia sotto il profilo della richiesta di abilità ulteriori sia sotto quella della capacità di raggiungere obbiettivi aziendali non pertinenti alla chirurgia generale92. Diversamente, la graduatoria relativa ad un concorso indetto da un’azienda sanitaria per una specifica disciplina (nella specie, patologia chirurgica) è stata considerata utilizzabile non solo per la copertura dei posti relativi alla stessa, ma anche per tutti gli altri che comunque rientrassero nell’area funzionale in cui la stessa è ricompresa 93. Con riferimento al servizio prestato presso i policlinici universitari convenzionati anteriormente al 31 maggio 1984, il Consiglio di Stato, in base all’art. 4, 1º comma, l. 20 maggio 1985 n. 207, ha stabilito che questo sia considerato quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi94, mentre il servizio prestato presso la scuola di sanità militare non può dirsi reso presso un ospedale militare, e quindi non è equiparabile a quello prestato presso le aziende sanitarie95. Ai fini della partecipazione alla selezione, il d.p.r. 484/1997 prescrive la presentazione di un curriculum professionale, nel quale 92 Cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 dicembre 2000, in Ragiusan, 208, 2001, p. 452; Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 147. 93 Nella specie chirurgia che ricomprende sia patologia chirurgica sia pronto soccorso chirurgico: cfr. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 26 febbraio 2000, n. 281, in Ragiusan, 204, 2001, 266; Foro it. Rep., 2001, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 241. 94 Cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 11 giugno 2003, n. 3293, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 1889 e Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 152. 95 Cfr. con riferimento alla posizione funzionale di primario a norma degli art. 28 d.m. 30 gennaio 1982 e 25 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2004, n. 764, in Ragiusan, 245, 2004, p. 464 e Foro it., Rep. 2005, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 97. 64 64 La dirigenza medica Titolo del capitolo I sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza, e di un attestato di formazione manageriale96. Per quanto concerne questo tipo di formazione, vale la pena ricordare che tale esigenza è emersa nei primi anni Novanta, nel periodo del primo riordino del Servizio sanitario nazionale, sull'onda dell'assioma “medico manager” quale innovazione rispetto alla loro tradizionale qualità legata alla capacità professionale tecnico/scientifica. I nuovi assetti del sistema sanitario, ma soprattutto la necessità di un contenimento della spesa sanitaria, imponevano infatti, accanto alla competenza professionale, anche una buona conoscenza degli aspetti gestionali delle strutture sanitarie da parte degli operatori, specie se incardinati in livelli strategici97. Con il d.p.r. n. 484/1997 è stata poi codificata nel sistema la necessità di una formazione manageriale a cui ha fatto seguito la richiesta del possesso del relativo attestato. Attualmente l’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/1992 stabilisce che tale formazione è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. L'attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico e il mancato superamento del primo corso determina la decadenza dall'incarico stesso. Tale attestato si può conseguire con la frequenza e il superamento di corsi specifici organizzati e attivati dalle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a livello regionale o interregionale, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 4 del 96 I corsi di formazione manageriale che costituivano uno dei capisaldi del nuovo sistema sanitario, in quanto qualificanti la categoria sotto l'aspetto gestionale, non risultano effettivamente attivati, almeno nei termini in cui era stato previsto dal d.p.r. n. 484/1997, per cui possono essere sostituiti, almeno in alternativa, con altri corsi formativi in management (master universitari, corsi regionali, ecc.). 97 L'argomento della formazione manageriale della dirigenza medica del Servizio sanitario era stato appena abbozzato dal d.lgs. n. 502/1992 con l'istituzione dell'esame di idoneità nazionale ai posti di vertice (ex primari) e con l'introduzione nella prova di specifiche nozioni di direzione e di capacità organizzative. L'esame di idoneità è stato poi soppresso ad opera della legislazione immediatamente successiva. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 65 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 16-ter, del d.lgs. 502/199298. Sempre con riguardo ai requisiti, occorre segnalare che il citato d.p.r. n. 484/1997 non fissa alcun limite di età per i concorrenti, tuttavia qualche amministrazione ha ritenuto, al contrario, che l’età del candidato potesse costituire un requisito indispensabile e in ragione di ciò è stato introdotto tra le condizioni di partecipazione al conferimento dell'incarico. Sull'argomento si sono pronunciati il T.A.R. Puglia 99 e il T.A.R. Lazio100. Entrambe le decisioni, sia pure con motivazioni diverse collegate a due fattispecie differenti, hanno ritenuto legittima la non determinazione del limite di età per la partecipazione all'avviso pubblico. É stato infatti affermato che l'ammissione alla procedura selettiva non è condizionata al possesso da parte degli aspiranti di una età tale da consentire al sanitario prescelto l'intero svolgimento dell'incarico prima del collocamento a riposo. Infatti, quel Giudice amministrativo ha ritenuto «priva di qualsiasi supporto, sia logico che testuale, la pretesa dell'Amministrazione di desumere dalla durata dell'incarico di secondo livello dirigenziale (oggi direttore di struttura complessa) fissata in cinque anni (oggi, cinque/sette anni), dall'art. 15, comma 3, d.lgs. n. 502/1992,101 l'implicita intenzione del legislatore delegato di richiedere, come requisito di ammissione alla procedura selettiva, il possesso da parte degli aspiranti di un'età tale da consentire a quello prescelto l'intero svolgimento dell'incarico in questione prima del collocamento a riposo». «La temporarizzazione dell'incarico 98 Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto Superiore di Sanità attiva e organizza i corsi a livello nazionale per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica. 99 Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 gennaio 2001, n. 2, in Ragiusan, 208/209, 2001, p. 455. 100 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 15 novembre 2000, n. 9405, in Ragiusan, 208/209, 2001, 447. 101 Allo stato, la norma di riferimento è l'art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dalla lett. e) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, che prevede una durata degli incarichi di direttore di struttura complessa da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. 66 66 La dirigenza medica Titolo del capitolo I introdotta dalla norma succitata», si legge nella sentenza, «trova infatti esclusiva giustificazione nell'intervenuta riforma della dirigenza del ruolo sanitario, che ha modificato il precedente regime caratterizzato dallo stabile collegamento tra qualifica rivestita e relative mansioni ed ha previsto che queste ultime formino oggetto di incarico temporaneo, seppure rinnovabile; la sua durata quinquennale individua l'arco temporale trascorso il quale l'operato del sanitario di secondo livello dirigenziale può essere assoggettato a verifica in funzione del possibile rinnovo dell'incarico, assumendo come parametro di riferimento gli obiettivi a lui affidati e le risorse, umane e strumentali, che gli erano state assegnate». L’altra pronuncia del T.A.R. Lazio ha, invece, ritenuto illegittimo l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa in Presidio ospedaliero nella parte in cui richiedeva che i concorrenti non superassero i sessantacinque anni di età nell’arco del quinquennio. Tale tribunale amministrativo ha stabilito che non vi è nessuna ragione, né logica, né normativa, perché il conferimento degli incarichi de qua non debba tener conto della effettiva possibilità di permanenza in servizio degli interessati, ponendo limiti in ragione dell'età che non trovano riscontro nella legislazione, la quale già con l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 ha dato facoltà ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. Ne discende, come criterio generale, che all'avviso pubblico per il conferimento di tale incarico possono partecipare tutti i sanitari in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, a prescindere dal limite di età che il citato decreto presidenziale non richiede. Alla fattispecie citata dal T.A.R. Lazio si può pensare che si possa aggiungere anche il caso del medico ospedaliero che, per effetto di particolari norme, può restare in servizio sino al settantesimo anno di età, ovvero il caso dei professori universitari che restano, anch'essi, in servizio sino alla medesima età. D’altra parte, sembra ovvio che non si debba reputare possibile, per un medico, essere ammesso alla procedura di conferimento dell'incarico con un’età superiore a quella fissata per il collocamento a II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 67 riposo dei sanitari102, pertanto l'esame dell'ammissibilità all'avviso pubblico dovrà essere effettuato caso per caso, in relazione alla categoria professionale alla quale appartiene l'interessato o alla situazione personale di questo. Occorre però rilevare che la Suprema Corte ha nondimeno precisato che il direttore generale, nel conferire l’incarico, con scelta di carattere fiduciario affidata alla sua responsabilità manageriale, ben può ricomprendere, tra gli elementi discrezionali valutabili, l’opportunità di assicurare la gestione del servizio per un determinato arco temporale ritenuto congruo dall’azienda, escludendo (come nel caso di specie) per motivi anagrafici, il candidato che, per essere prossimo al pensionamento, poteva assicurare la permanenza in servizio solo per un periodo infraquinquennale, senza che la legittimità di tale decisione potesse essere infirmata nemmeno dalla disposizione della contrattazione collettiva di settore che contempla 102 L'art. 15-nonies d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, fissa genericamente quale termine per il collocamento a riposo dei sanitari del Servizio sanitario il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Peraltro, altre disposizioni di legge prorogano tale termine di altri due anni (d.lgs. n. 503/1992) ovvero, per certe situazioni fino al compimento del 70° anno di età (l. 19 febbraio 1991, n. 50). Per i professori universitari delle Facoltà di medicina e chirurgia, il d.lgs. n. 229/1999 aveva stabilito il termine dei 67 anni di età, ma la Corte Costituzionale aveva a suo tempo ritenuto costituzionalmente illegittima la norma in questione. La c.d. Legge Gelmini, l. 240/2010, ha poi previsto l’età di collocamento a riposo obbligatorio a settanta anni per i professori, anche associati, a patto che abbiano optato per il regime della c.d. Legge Moratti, l. 230/2005. In tema di collocamento a riposo d’ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle pubbliche amministrazioni, cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 2010, n. 14628, (in Ragiusan, 321, 2011, 288; Giust. civ., I, 2011, 796; Foro it,. Rep. 2011, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 809) che ha statuito che è inapplicabile la regola generale del lavoro subordinato privato, secondo cui la tipicità e tassatività delle cause d’estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva, imponendo l’art. 97 Cost. che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l’estinzione automatica del rapporto al compimento dell’età massima, salva l’ipotesi di trattenimento in servizio (come previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992) per un periodo definito, a domanda del dipendente, prima del raggiungimento dell’età pensionabile ed, eventualmente, con il consenso dell’amministrazione. 68 68 La dirigenza medica Titolo del capitolo I l’astratta possibilità del conferimento d’incarico per un periodo inferiore ai cinque anni. 103 L'accertamento del possesso dei predetti requisiti - ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico - è espletato dalla stessa Commissione giudicatrice. A differenza dei diversi sistemi concorsuali in vigore presso la pubblica amministrazione - ivi compreso il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale - i quali attribuiscono la delicata funzione dell'ammissione ed esclusione dei concorrenti ai competenti uffici dell'amministrazione che indice il concorso, nel caso dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore medico di struttura complessa la titolarità del compito di ammettere o escludere i candidati è affidata alla stessa commissione giudicatrice. Posto che la regolarità formale della documentazione dei candidati, comunque pervenuta alla commissione, deve essere da questa verificata seguendo le prescrizioni contenute nel bando stesso e le indicazioni formulate dalla commissione all’atto del suo insediamento104, è stata considerata legittima l’esclusione dalla sessione per esami di idoneità a primario di chirurgia generale e toracica di un candidato che, in violazione della clausola del bando, aveva prodotto, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione105. Con altra sentenza, è stato invece affermato che è ampiamente discrezionale la valutazione operata dall’amministrazione circa la sufficienza del numero di domande pervenute ai fini della riapertura dei termini del concorso106. La commissione, una volta insediata, deve procedere all'esame dei titoli prodotti o dichiarati dai singoli candidati al fine di accertare la 103 Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2009, n. 11009, in Ragiusan, 307, 2009, 277 e in Giust. civ., I, p. 2010, p. 2955. 104 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2002, n. 6135, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, p. 2886 e Foro it., Rep.2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 147. 105 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2692, in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, p. 1408 e Foro it., Rep. 2005, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 101. 106 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2002, n. 3278 in Giornale dir. amm., 2002, p. 883; Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 143. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 69 sussistenza in capo ad essi dei requisiti minimi di ammissione; ovviamente, dopo aver accertato che non esistono situazioni di incompatibilità personali con i candidati stessi. I candidati devono dimostrare di aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina oggetto dell'avviso pubblico mediante esibizione: A) per le discipline comprese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, di una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative Scuole di specializzazione; B) per le altre discipline, di una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito per ogni disciplina e categoria professionale con decreto del Ministro citato, sentito il Consiglio superiore di sanità. Le casistiche in questione devono essere riferite al decennio precedente la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del direttore di struttura complessa responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell'azienda sanitaria. Circa i poteri istruttori della commissione che opera la selezione, occorre segnalare la precisazione resa dalla Corte di legittimità107 la quale ha affermato che il parere di idoneità espresso dall’apposita commissione di esperti postula, per ciascun aspirante, oltre allo svolgimento di un colloquio, una valutazione del curriculum professionale, la quale, avuto riguardo al parametro della «posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione», previsto dall’art. 8, 3º comma, lett. b), d.p.r. n. 484/1997, ricomprende esclusivamente gli incarichi e le 107 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2009, n. 12524 in Giust. Civ., 2010, I, p. 2954; Ragiusan, 323, 2011, 321; Foro it., Rep. 2009, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 71. 70 70 La dirigenza medica Titolo del capitolo I attività formalmente attribuite e non anche le posizioni possedute o svolte in via di fatto, non potendo queste ultime essere oggetto di una certificazione accettabile per la commissione, sprovvista, per tale tipo di accertamento, di idonei poteri istruttori, dovendosi, per contro, ritenere ammissibile - in riferimento al parametro previsto dall’art. 8, 3º comma, lett. c), d.p.r. n. 484/1997 - la produzione di una certificazione relativa alle prestazioni erogate dall’intera struttura presso cui opera il candidato ancorché non specificamente riferite allo stesso ove sia desumibile, in relazione agli altri elementi allegati con il curriculum, la tipologia quantitativa (anche se non la specifica quantità) delle prestazioni effettuate dall’aspirante, tanto più che tale dato costituisce, ai fini del giudizio di idoneità, solo uno dei molteplici elementi valutabili dalla commissione. L'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dall'avviso pubblico deve essere rimesso dalla commissione giudicatrice all'amministrazione per le eventuali comunicazioni agli interessati. Una volta effettuata l'ammissione, la commissione deve procedere a stabilire la idoneità dei candidati ammessi a ricoprire l'incarico di direttore di struttura complessa mediante apposito colloquio e attenta valutazione del curriculum professionale presentato, nel rispetto dei criteri che deve avere preventivamente individuato, tenendo conto delle specificità proprie del posto da conferire e nel rispetto dell’obbligo di informativa alle rappresentanze sindacali108. In particolare, il colloquio è diretto a valutare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in funzione dell'incarico da svolgere109. 108 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2009, n. 13243, cit. In realtà, l'art. 8 del citato d.p.r. n. 484/1997, nel prevedere la procedura che deve seguire la Commissione di esperti, parla prima del colloquio e in seguito della valutazione del curriculum come sequenza di atti. Sulla necessità che la sequenza di operazioni attivate dalla commissione debba essere invertita rispetto a quanto stabilito formalmente dalla norma, cfr. B. PRIMICERIO, Il nuovo modello di reclutamento della dirigenza medica apicale del S.S.N., in Ragiusan, 164/165, 1998, p. 280. In effetti il medesimo art. 8 stabilisce che il colloquio per l'accertamento delle capacità professionali e gestionali dei candidati debba riguardare anche le esperienze passate. Siccome non è possibile avere un colloquio mirato e finalizzato nei predetti termini con i concorrenti se i commissari prendono visione del curriculum dopo il 109 II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 71 La valutazione del curriculum professionale e dei suoi contenuti deve concernere le attività professionali, di studio, di direzione, organizzative con riferimento specifico: alla tipologia delle istituzioni nel cui ambito sono allocate le strutture nelle quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni da esso erogate; alla posizione funzionale del candidato in quegli ambiti operativi; ai soggiorni di studio o di addestramento professionale in strutture italiane e/o estere di durata non inferiore ai tre mesi; all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari, di laurea e di specializzazione, come pure presso scuole per la formazione professionale di personale sanitario; alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, nonché alle pregresse idoneità nazionali; alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. Al termine dei suoi lavori la commissione deve stabilire - sulla base di una valutazione complessiva, motivata con riferimento alle capacità professionali e gestionali - l'idoneità dei candidati all'incarico, predisponendo il relativo elenco degli idonei, che deve consentire al direttore generale di operare la scelta sulla base di tutti i possibili elementi di valutazione. Infatti, da queste valutazioni della commissione deve essere possibile per il direttore generale evincere le differenze esistenti tra i candidati al fine di effettuare la scelta più consona agli interessi aziendali. 2.4. La giurisprudenza in tema di controversie relative al conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa 2.4.1. La giurisdizione delle controversie colloquio, di conseguenza la norma deve essere intesa nel senso che la valutazione del curriculum debba precedere il colloquio. 72 72 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il Testo unico 22 novembre 1908, n. 639, che per la prima volta tracciò una disciplina dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, affidò la loro tutela giurisdizionale al giudice amministrativo. Tale scelta sembrava essere coerente con la loro situazione: tali lavoratori erano al tempo stesso prestatori di lavoro ma anche parte degli uffici esercenti pubbliche potestà. Da ciò discendeva anche la carenza, a fronte di atti organizzativi espressione di poteri pubblicistici, di diritti soggettivi in capo agli impiegati pubblici e la qualificazione delle loro posizioni soggettive quali interessi legittimi. Con il successivo r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 la materia inerente al pubblico impiego fu inclusa tra quelle per le quali sussisteva la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative. Tale situazione non mutò con la Costituzione (artt. 97 e 98) e solo con la l. 11 agosto 1973, n. 533 furono attratte nella sfera del giudice del lavoro (art. 409 cod. proc. civ.) le controversie relative al personale degli enti pubblici economici110. L'avvento della c.d. privatizzazione del pubblico impiego ha in seguito comportato il nuovo riparto di giurisdizione: l’avere qualificato gli atti di gestione del rapporto di lavoro quali atti di diritto privatistico e non più come atti unilaterali di carattere pubblicistico non poteva non comportare anche il trasferimento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Diversamente, infatti, qualora fosse rimasto invariato lo status quo ante, situazioni giuridiche identiche, quali quelle del dipendente privato e di quello pubblico, avrebbero conosciuto giurisdizioni, e quindi un trattamento, diverso in contrasto con il generale canone della ragionevolezza111. 110 G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 2010, pp. 217 ss; M. RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia, Il Mulino, Bologna 1978; A. CORPACI, La cultura giuridica e il problema dell’impiego pubblico dal 1909 al 1920, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1977, pp. 1260. 111 Più volte la Corte è stata chiamata a valutare la conformità di norme al generale canone della ragionevolezza. Può essere utile ricordare, a questo riguardo, che la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. tertium comparationis. Una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 73 La soluzione scelta dall’art. 68 del d.lgs. 29/1993, in seguito divenuto art. 63 del d.lgs. 165/2001, è stata, di conseguenza, quella di devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie individuali concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Sono rimasti sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario solo i rapporti di lavoro individuati dall’art. 2, comma 4 del d.lgs. 29/1993, ora art. 3 d.lgs. 165/2001. Accanto a queste deroghe soggettive sono state previste deroghe anche rispetto ad alcune materie. E’ stata infatti riservata al giudice amministrativo la giurisdizione sulle procedure di ammissione al rapporto di lavoro, e quindi i concorsi e le selezioni pubbliche, in ragione del principio generale di cui al 4° comma art. 97 Cost.112. In base al 4° comma dell’art. 68, ora 4° comma art. 63 d.lgs. 165 del 2001, restano quindi devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti le «procedure concorsuali per l’assunzione uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (cfr. ad es. sentenze Corte Cost., 11 ottobre 2000, n. 416, in Foro it., 2000, I, col. 3055 e 31 ottobre 2000, n. 450, in Foro it., 2001, I, col. 789). 112 La data di decorrenza di questa ripartizione è stata individuata, dall'art. 45 del d.lgs. n. 80/1998, nel giorno 1° luglio 1998. Sul punto la sentenza della Cass. SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41, pubblicata in Foro it., 2000, I, col. 1483, ha affermato che l’art. 45, 17° comma, d.lgs. n. 80 del 1998, nel dettare la disciplina transitoria relativa al trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dal verificarsi dei fatti o delle circostanze poste a base della pretesa azionata. Pertanto, laddove la pretesa del dipendente avesse tratto origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si doveva aver riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza. Nella caso di specie, la Corte ha quindi stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 80/1998, di modifica dell’art. 68 d.lgs. 29/1993, in ordine alla controversia nella quale alcuni medici dipendenti optanti per l’attività libero-professionale c.d. intramuraria avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata attivazione da parte dell’azienda sanitaria dei mezzi, strutture e regolamenti necessari per l’esercizio dell’attività professionale. Cfr., inoltre, la pronuncia conforme di Cass. SS.UU., 8 luglio 2008, n. 18621. 74 74 La dirigenza medica Titolo del capitolo I dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie circa «l’assunzione al lavoro». L’ambigua formulazione della lettera della norma è stata risolta riservando al giudice amministrativo solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, dalla pubblicazione del bando all’approvazione della graduatoria dei vincitori, in quanto controversie caratterizzate dalla natura amministrativa degli atti nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica113. Di converso, la giurisdizione del giudice ordinario in tema di assunzione – caratterizzata anche dal potere di pronunciare sentenze con efficacia costitutiva (art. 68, 3° comma d.lgs. 29/1993, ora comma 2 dell’art. 63 d.lgs. 165/2001) – riguarda le assunzioni che avvengono attraverso meccanismi non concorsuali, quale l’avviamento attraverso le liste di collocamento, nelle quali non si prevede un accertamento comparativo di stampo concorsuale ma solo una valutazione individuale della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti. Con riguardo alla dirigenza, l’art. 63, 1° comma del d.lgs. 165/2001 devolve invece espressamente alla giurisdizione della giustizia ordinaria la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali e delle relative revoche. Come precedentemente esposto, tale disposizione ha suscitato da subito un ampio dibattito giurisprudenziale a causa delle difficoltà di definizione della natura giuridica dell’atto di conferimento di incarico, tradizionalmente considerato un provvedimento amministrativo. Nell’ambito della dirigenza medica la situazione è risultata ancora più problematica: se la giurisdizione amministrativa è indiscussa per quanto riguarda i ricorsi avverso le procedure di concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio 113 Sul tema della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e sul riparto della giurisdizione, cfr. in dottrina, F. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, in F. CARINCI, M. D’ANTONA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Giuffrè, Milano 2000, I, pp. 242 ss.; G. D’ALESSIO, Incarichi dirigenziali, riparto di giurisdizione e poteri del giudice ordinario, in Lav. Pubbl. Amm.., 2002, pp. 639 ss.; F. NICOLETTI, Conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione tra giurisdizione ordinaria e sindacato di legittimità, in Dir. economia, 1, 2002, pp. 159 ss. Sull'argomento nel settore sanitario, cfr. F. ROSELLI, Giurisdizione ordinaria e riforma del lavoro pubblico: questioni applicative, in Ragiusan, 206-207, 2001, p. 247. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 75 sanitario, con devoluzione, quindi, delle relative controversie al Tribunale amministrativo regionale, maggiori dubbi investono gli avvisi pubblici di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa114. Solo oggi, a distanza di tempo dall'introduzione della nuova procedura di conferimento dell’incarico di direttore medico responsabile di struttura complessa nelle aziende sanitarie, possiamo disporre di un quadro abbastanza preciso del sistema, alla luce di quelle che sono state le pronunce giurisdizionali che si sono succedute in ordine ai diversi aspetti disciplinati dalla relativa normativa115. 114 Ciò non toglie che, anche con riferimento all’ambito della dirigenza medica, l’area delle eccezioni al pubblico concorso vada delimitata in maniera rigorosa. La Corte Costituzionale anche nella recente sentenza del 29 aprile 2010, n. 150 (in Foro it., 2010, fasc. 5, Anticipazioni e novità, 7, p. 12) e, in termini, con la sentenza 15 gennaio 2010, n. 9, (in Foro it., I, 730, e 13 novembre 2009, n. 293, in Foro it., I, col. 387) ha ulteriormente ribadito che le deroghe al pubblico concorso sono legittime soltanto al cospetto di peculiari e straordinarie esigenze d’interesse pubblico, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, con particolare riferimento all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili dall’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga del principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze del buon andamento dell’amministrazione. Per questo, ad esempio, è stato considerato incostituzionale: l’art. 1 l. reg. Puglia 23 dicembre 2008 n. 45, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, aveva disposto la stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto a tempo determinato, nel caso in cui fosse in possesso di determinati requisiti; l’art. 7 l. reg. Calabria 15 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui, in deroga al medesimo principio, disponeva la stabilizzazione di medici incaricati nell’emergenza sanitaria, che avessero maturato almeno cinque anni in regime di convenzione, di cui almeno tre in regime di emergenza, previo mero giudizio di idoneità; l’art. 4 l. reg. Puglia 23 dicembre 2008 n. 45, nella parte in cui, senza l’espletamento di un pubblico concorso, prevedeva l’inquadramento a domanda nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici svolgenti attività di staff presso direzioni generali; l’art. 1 l. reg. Calabria 31 dicembre 2008 n. 46, nella parte in cui, in violazione delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, disponeva lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della regione. A questa motivazione, peraltro consolidata, la Consulta, con la sentenza n. 150 del 2010, ne ha affiancata un’altra, calibrata sull’art. 117, 3° comma, Cost.: essa ha infatti rilevato che le norme censurate sono espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute di cui all’art. 117, 3° comma, Cost., con la conseguenza che il legislatore regionale è tenuto a rispettare i principi fondamentali sanciti a livello statale, tra i quali spicca, appunto, quello del reclutamento mediante concorso pubblico. 115 Sull'argomento, cfr. B. PRIMICERIO, Il nuovo modello di reclutamento della dirigenza medica apicale del S.S.N., cit., p. 280; ID., Ancora sul conferimento di incarico al posto di Direttore medico di struttura complessa del S.S.N., cit., p. 292. 76 76 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Come esaminato in precedenza, i provvedimenti delegati di riferimento hanno disegnato una procedura diversa da quella tradizionalmente consolidatasi nel sistema del pubblico impiego, in generale, e nel sistema sanitario, in particolare, rappresentata dal concorso per titoli ed esami. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore di struttura complessa (cinque/sette anni), avviene invece, come delineato, al termine del complesso processo attivato da una commissione di esperti. Tale riordino ha introdotto inoltre, per tutte le figure professionali dirigenziali, il modello del conferimento dell'incarico a tempo determinato, alla scadenza del quale l'amministrazione interessata, in relazione alla efficacia ed efficienza del servizio prestato, nonché alle qualità gestionali e professionali evidenziate dal dirigente medico, può procedere alla conferma (rinnovo) o meno dell'incarico. Questa procedura, indubbiamente peculiare e dalla discussa natura giuridica, ha portato nei primi anni di vigenza alle più disparate interpretazioni, sia dottrinarie che giurisprudenziali. Il primo problema che si è posto è stato quello pregiudiziale della giurisdizione delle relative controversie. Inizialmente si era ritenuto che anche l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico in parola potesse essere considerato un procedimento concorsuale, anche se anomalo in ragione delle differenti modalità procedurali. In seguito, la giurisprudenza amministrativa chiamata ad intervenire prima della riforma-ter del Servizio sanitario nazionale, d.lgs. 229/99, si è dimostrata controversa e altalenante. In tre decisioni il T.A.R. Abruzzo116, in riferimento all'incarico di dirigente medico di secondo livello di azienda ospedaliera (oggi direttore di struttura complessa), ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie successive al 30 giugno 1998. In particolare, il tribunale amministrativo, nella sentenza n. 731 116 Cfr. T.A.R. Abruzzo, 3 agosto 2000, n. 605, in Ragiusan, 208, 2001, p. 444; T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 26 febbraio 2000, n. 132, in Trib. amm. reg., I, 2000, p. 1961 e in Foro it. Rep., 2000, Sanità pubblica [6020], n. 447; T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 18 novembre 2000, n. 731, in Ragiusan, 208, 2001, p. 449 e in Foro it., Rep. 2002, Sanità pubblica [6020], n. 492. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 77 del 2000, ha stabilito che l’accesso a tale posizione dirigenziale, pur avvenendo fra medici del Servizio sanitario, è configurato come verificantesi dall’esterno, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell’aspirante è di interesse legittimo e che essendo, sotto il profilo dell’accesso, la sua situazione analoga a quella di un concorrente di un pubblico concorso e partecipando egli comunque ad un procedimento selettivo pubblico, deve applicarsi alla fattispecie l’art. 68, 4º comma, d.lgs. 29/1993, che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni117. Tale orientamento è stato condiviso anche dal T.A.R. Veneto per il quale, ai sensi dell’art. 64, 4º comma, d.lgs. n. 165/2001, per le controversie concernenti la procedura comparativa volta alla selezione del soggetto cui attribuire l’incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa e il successivo conferimento del detto incarico, sussiste la giurisdizione della giustizia amministrativa in quanto, in detto procedimento, sono presenti tutti gli estremi della valutazione concorsuale comparativa, e cioè: un bando o avviso pubblico, la creazione di una commissione, la sottoposizione dei candidati alle prove, la formazione di una graduatoria finale, la nomina del primo classificato, a nulla rilevando che la procedura comparativa sia svolta nei riguardi del personale già in servizio, essendo la selezione indetta per la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro diverso da quello in essere118. Nei medesimi termini si è pronunciato il T.A.R. Valle d'Aosta119 e il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 120, nonché, in favore della 117 In linea generale, e al di là dell’assegnazione di incarichi dirigenziali in ambito sanitario, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a procedure concorsuali cui siano ammessi a partecipare candidati esterni, cfr., Cass. civ., 19 febbraio 2007, n. 3717, in Foro it. Rep., 2007, Appello civile [0440], n. 33; 29 novembre 2006, n. 25277, Foro it., Rep. 2006, voce Impiegato dello Stato, n. 294; ord. 30 maggio 2005, n. 11340, Foro it. Rep. 2005, n. 508; ord. 8 maggio 2006, n. 10419, Foro it., Rep. 2006, n. 503; ord. 23 marzo 2005, n. 6217, Foro it., Rep. 2005, voce Impiegato dello Stato, n. 289. 118 Cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 20 dicembre 2002, n. 6675, in Ragiusan, 235, 2003, p. 568 e in Foro it., Rep. 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 112. 119 Cfr. T.A.R. Valle d'Aosta 23 giugno 2000, n. 113, in Ragiusan, 208-209, 2001, p. 448. 78 78 La dirigenza medica Titolo del capitolo I giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa, si sono espressi il T.A.R. Trentino - Alto Adige 121 e il T.A.R. Puglia122. Di contrario avviso, il T.A.R. Campania123, il T.A.R. Sardegna124, favorevoli alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché il T.A.R. Liguria 125 che ha attribuito a tale giudice le controversie riguardanti la legittimità del conferimento, in considerazione del fatto che la procedura stabilita dal d.lgs. n. 502/1992 non presenta le caratteristiche di una procedura concorsuale e non si conclude con la formazione di una graduatoria di merito vincolante, in quanto la scelta del direttore generale rimane discrezionale. Da segnalare la motivazione fornita dal T.A.R. Lombardia126, che ha ravvisato in tale particolare procedimento un sistema riconducibile alle procedure per le assunzioni e le eventuali preselezioni nel mondo del lavoro privato, ritenendo, di conseguenza, che la materia rientrasse nell'ambito delle competenze assegnate al giudice ordinario. Il T.A.R. Lazio, invece, ha registrato un orientamento contrastante: uno favorevole alla giurisdizione amministrativa127, l'altro 120 Cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 31 luglio 2001, n. 578 in Ragiusan, 208-209, 2001, pp. 434 e 440. 121 Cfr. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sez. auton. Bolzano, 13 febbraio 2001, n. 36, (in Ragiusan, 210, 2001, p. 351 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 185) per il quale anche nella provincia di Bolzano, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente sanitario di secondo livello ai sensi dell’art. 15 l. prov. 9 giugno 1998 n. 5, che ha recepito la normativa dettata in materia di dirigenza medica dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. In termini una precedente decisione del T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sez. Bolzano, 28 luglio 2000, n. 205, in Ragiusan, 208, 2001, p. 438. 122 Cfr. T.A.R. Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001, n. 168, in Ragiusan, 208-209, 2001, p. 455 e in Trib. Amm. Reg., I, 2000, p. 5022. 123 Cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 27 novembre 2000, n. 4429, in Ragiusan, 208, 2001, p. 451. 124 Cfr. T.A.R. Sardegna 15 marzo 2002, n. 270, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità pubblica, n. 734. 125 Cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 3 luglio 2000, n. 748, in Ragiusan, 208, 2001, p. 434 e Foro it., Rep. 2002, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 447. 126 Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 8 luglio 2000, n. 618, in Riv. Crit, dir. lav., 2001, p. 157 e Trib. Amm. Reg., I, 2000, p. 3805. 127 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 9 febbraio 2001, n. 1010, in Sanità pubblica, 5, 2002, pp. 702-703. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 79 contrario128; mentre il T.A.R. Calabria, in due decisioni129, ha optato anch’esso a favore della giurisdizione del giudice ordinario sull’assunto che la procedura delineata dal d.lgs. n. 502/1992, per l’attribuzione di tali incarichi, non ha le caratteristiche di una procedura concorsuale e non termina con la formazione di una graduatoria di merito vincolante, rimanendo la scelta del direttore generale discrezionale. Da questa sintetica rassegna appare evidente che, in un primo momento, l’orientamento della giustizia amministrativa di primo grado non si è mostrato uniforme in tema di giurisdizione, diviso tra chi ha considerato la procedura de qua come, di fatto, un procedimento concorsuale, o comunque ad esso equiparabile, anche se anomalo, e chi lo ha ritenuto una selezione basata su un atto autonomo e discrezionale del direttore generale. Il Consiglio di Stato, sia pure con motivazioni diverse, ha, invece, da subito ritenuto tali controversie non rientranti nell’ambito della sua giurisdizione, ma di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nella sentenza n. 2609 del 2001, nel rifarsi alla natura giuridica pubblica e all'autonomia imprenditoriale dell'azienda sanitaria, il Consiglio di Stato ha rilevato come la sua organizzazione e il suo funzionamento siano disciplinati con atto aziendale di diritto privato: ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 229/1999, le aziende sanitarie locali sono organismi dotati di personalità giuridica e di vasta autonomia finanziaria e sono connotate da un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico, sicché, essendo regolato dal diritto privato pure l’incarico di direzione apicale conferito dal direttore generale, la relativa controversia deve spettare alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria130. 128 Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 14 marzo2001, n. 288, in Sanità pubblica, 5, 2002, pp. 702-703. 129 Cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 14 febbraio 2001, n. 236, in Ragiusan, 210, 2001, p. 354 e in Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 248; T.A.R. Calabria, sez. II, 21 febbraio 2001, n. 300, in Sanità pubblica, 5, 2002, pp. 702-703. 130 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2609, in Sanità pubblica, 6, 2002, p. 844; Foro amm., 2001, p. 1175; Foro it., Rep. 2002, Sanità pubblica [6020], n. 351. 80 80 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Anche nella precedente decisione n. 1519/2001131, i giudici di appello della giustizia amministrativa hanno affermato che il procedimento di reclutamento dei dirigenti medici apicali deve essere ricompreso nella espressione «conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali» utilizzata dall’art 68 del decreto legislativo, con conseguente competenza giurisdizionale del giudice ordinario. I giudici hanno ritenuto che tale incarico costituisca la posizione di vertice della dirigenza sanitaria, alla quale possono aspirare esclusivamente i dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Ne deriva che l'incarico in questione, che presuppone la qualifica di dirigente, debba essere conferito e si deve svolgere all'interno del rapporto di impiego del personale sanitario. Inoltre, la procedura di conferimento dell’incarico, che prevede la scelta effettuata dal direttore generale aziendale, a seguito di un parere di una commissione di esperti, che deve predisporre un elenco di candidati da essa ritenuti idonei, non è un concorso e neppure una procedura ad esso assimilabile in quanto la commissione non assegna punteggi, non opera una valutazione comparativa dei singoli candidati e non stila graduatorie di merito, ma esprime solo un giudizio complessivo sulla idoneità o meno di ciascun candidato, individualmente considerato, a ricoprire l'incarico dirigenziale. Anche nella successiva sentenza n. 1164/2002 il Consiglio di Stato ha statuito la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia, poiché, ai sensi dell’art. 15-ter, 2º comma, d.lgs. 502/1992, introdotto dall’art. 13 d.lgs. n. 229/1999, la nomina costituisce una scelta ampiamente discrezionale basata su un confronto tra professionalità e risultati conseguiti, in base ai concreti problemi gestionali e organizzativi sottesi alla specifica struttura complessa, che può investire soltanto un medico incluso in una rosa di candidati idonei, selezionata da apposita commissione, forniti dei requisiti stabiliti dalla disciplina regolamentare132. 131 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519, in Rassegna amministrativa sanità, 1, 2001, p. 80; Giur. it., 2001, p. 1254; Giust. amm., 2001, p. 831; Cons. Stato, I, 2001, p. 680; Rass. amm. sanità, 2001, p. 80; Ragiusan, 204, 2001, p. 239; Giust. civ., I, 2001, p. 2526; Foro amm., 2001, p. 512. 132 Cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2002, n. 1164, in Ragiusan, 231, 2003, p. 507 e nel Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 153. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 81 Più di recente, conformemente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è espresso a favore della cognizione del giudice ordinario in materia, escludendo che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al Servizio sanitario nazionale e soggetti che, seppur medici del Servizio sanitario, sono legati ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura133. A partire dalla sentenza n. 41 delle sezioni unite del 2000134, anche la giustizia ordinaria si è pronunciata in modo conforme con il Supremo Consesso amministrativo, aggiungendo ulteriori motivazioni a tale orientamento. In particolare, prima con la sentenza n. 7859 del 2001 e poi con l’ordinanza n. 2954 del 2002135, la sezione più autorevole della Corte suprema di Cassazione, ha chiarito che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti si estende fino al provvedimento finale o conclusivo del procedimento concorsuale - o, comunque, selettivo - e, cioè, fino all’approvazione della graduatoria definitiva (ovvero dei lavori della commissione di concorso, di esame, di valutazione dei titoli o altro), mentre l’eventuale atto di nomina o il contratto individuale costitutivo del rapporto d’impiego con i vincitori del concorso (o con i soggetti selezionati) è estraneo alla “procedura concorsuale per l’assunzione” conclusasi con l’approvazione della graduatoria (o con atto equivalente). Così, con riguardo alla procedura di conferimento di tali incarichi dirigenziali, la Suprema Corte ha distinto tra la fase propriamente selettiva, che si conclude col giudizio di idoneità formulato dalla commissione, all’esito del colloquio con 133 Cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, sez. giurisd., 12 aprile 2007, n. 324, in Ragiusan, 287, 2008, p. 338 e nel Foro it., Rep. 2008, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 104. 134 Cfr. Cass. SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41, in Foro it., 2000, I, col. 1483, con nota di D. DALFINO. 135 Cfr. Cass. SS.UU., sentenza, 11 giugno 2001, n. 7859, in Nuova. Giur. civ., 2002, I, p. 680 e Foro it., 2002, I, col. 2968 (con nota di G. D’AURIA, La «privatizzazione» della dirigenza pubblica, fra decisioni delle corti e ripensamenti del legislatore); Cass. SS.UU., ordinanza, 27 febbraio 2002, n. 2954, in Foro it., 2002, I, col. 2965. La sentenza è riportata, in massima, anche in Rassegna amministrativa sanità, 2, 2001, p. 185. 82 82 La dirigenza medica Titolo del capitolo I ciascun candidato e della valutazione del relativo curriculum, e il conferimento dell’incarico, sulla base del giudizio del direttore generale. Tale conferimento, pur implicando una scelta fra diversi “idonei”, ha, a parere della Corte, comunque il valore di un atto privatistico di costituzione del rapporto136. Da ciò consegue che, ove il conferimento dell’incarico non coinvolga la valutazione di legittimità delle operazioni selettive, ma riguardi la legittimità dell’assunzione e, cioè, la costituzione del rapporto d’impiego con un aspirante anziché con un altro che vanti il relativo diritto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario137. Del resto, ad avviso della Suprema Corte, la costituzione del rapporto si colloca «al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici», poiché «presuppone già compiute dai competenti organi di indirizzo le scelte organizzative di tipo strutturale, identificative dell’ufficio alla cui copertura il conferimento stesso è destinato»; con la conseguenza che «i poteri di gestione del personale rispondono ... ad uno schema ... che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati»138. Pertanto, la Corte di legittimità ha escluso categoricamente che la scelta dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa si inscriva nei poteri di “alta amministrazione”139, con conseguente 136 Cfr. Cass. SS.UU., sentenza, 11 giugno 2001, n. 7859, cit. Conformi Cass. SS.UU., 23 aprile 2001, n. 174, in Foro it., Rep. 2001, voce Impiegato dello Stato, n. 466 e Giust. civ., 2001, I, p. 2524; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519, in Foro it., Rep. 2001, voce Sanitario e personale della sanità, n. 263, e Giust. civ., I, 2001, p. 2526; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 26 gennaio 2002, n. 20, in <www.Giust.it>, n. 2-2002; contra, T.A.R. Lazio, sez. III bis, 17 dicembre 2001, n. 11405, in <www.Giust.it>, n. 1-2002, e Foro amm.-Tar, 2002, p. 171. 138 Cfr. Cass. SS.UU., sentenza, 11 giugno 2001, n. 7859, cit. 139 Diverso, invece, è il caso dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la cui nomina era ritenuta, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, “atto [regionale] di alta amministrazione”, come tale sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cfr. Cass. civ., 16 aprile 1998, n. 3882, in Foro it., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 366, e Foro amm., 2000, 761; Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 1999, n. 1383, in Foro it., Rep., 1999, voce Sanità pubblica, n. 372, e Cons. Stato, 1999, I, p. 1303. In dottrina, C. CHIAPPINELLI, La dirigenza nel servizio sanitario nazionale, in Lav. Pubbl. Amm., 1999, pp. 970 ss. il quale non include nella categoria dei “dirigenti” (né di quelli sanitari, né di quelli medici) - ai quali si applica il d.lgs. 29/1993 (ora d.lgs. 165/2001) con le specificazioni contenute nello stesso d.lgs. n. 229 - il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario. 137 II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 83 inclusione, da una parte, all’area dei poteri privatistici dell’amministrazione-datore di lavoro e, dall’altra, al sindacato del giudice ordinario140. Anche l’ordinanza n. 2954 del 2002141, delle sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, salvo a non qualificare come “selezione” la procedura di valutazione che si svolge davanti alla commissione deputata a verificare l’idoneità dei candidati. Secondo l’ordinanza, infatti, la commissione non emana giudizi tecnici a carattere comparativo fra gli aspiranti (tant’è che non redige una graduatoria finale, ma soltanto un “elenco” degli idonei), per cui la sua attività non integra un vero e proprio procedimento concorsuale finalizzato all’assunzione; ciò nondimeno, le valutazioni della commissione integrano un “atto amministrativo presupposto”, disapplicabile da parte del giudice ordinario in sede di decisione sul diritto all’assunzione. Entrambe le pronunce riconoscono, comunque, che l’instaurazione del rapporto di lavoro resta sindacabile, alla stregua della comune disciplina di diritto privato, sotto il profilo delle regole di correttezza e buona fede, a tutela di chi si ritenga illegittimamente pregiudicato dall’assegnazione dell’incarico ad altro aspirante. Una volta collocato in ambito rigorosamente privatistico il conferimento di tale incarico e, di conseguenza, riconosciuta la giurisdizione del tribunale ordinario, tale orientamento è stato costantemente ribadito dalle sezioni unite nelle pronunce successive. La Suprema Corte nella sentenza n. 25042/2005 ha infatti confermato che devono essere attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel 4º comma, art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica 140 Cfr., sul punto, la giurisprudenza esaminata da C. CHIAPPINELLI, op. ult. cit., pp. 973 ss. 141 Cfr. Cass. SS.UU., ordinanza, 27 febbraio 2002, n. 2959, in Foro it., 2002, I, col. 2965. 84 84 La dirigenza medica Titolo del capitolo I amministrazione142. Si deve però escludere, a parere della Corte di legittimità che la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al Servizio sanitario, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Nella relativa disciplina non è presente, ad avviso della Corte, alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, in quanto la commissione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire. Il direttore generale, nell’ambito dei nominativi indicati, conferisce quindi l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Tali principi sono confortati, a parere della Cassazione, dalla decisione n. 196 del 10 maggio 2005 della Corte costituzionale la quale ha rimarcato come, nella materia in esame, il riparto della giurisdizione debba essere operato sulla base della natura dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale. Negli stessi termini si è pronunciata la Suprema Corte nell’ordinanza, sempre a sezioni unite, n. 21593/2005143 con cui ha confermato la non rilevanza, ai fini della qualificazione concorsuale, dell’apertura della procedura anche a dipendenti di enti diversi e di strutture private, nonché del preventivo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso soltanto la funzione di ampliare il 142 Cfr. Cass. SS.UU., ordinanza, 28 novembre 2005, n. 25042, in Foro it., Rep. 2005, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 313 II. Cfr. anche Cass. civ., ordinanza, 15 maggio 2003, n. 7621, in Foro it., 2004, I, col. 3137. 143 Cfr. Cass. civ., 8 novembre 2005, n. 21593, in Foro it. Rep., 2005, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 558. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 85 campo dei soggetti tra i quali si deve operare la scelta144. Nel conferimento dell’incarico de quo, poi, deve anche escludersi il carattere autoritativo, stante la presenza di norme speciali che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie attraverso la previsione di atti di diritto privato. Conseguentemente, la controversia relativa al conferimento del suddetto incarico spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. In continuità giuridica con la giurisprudenza precedente, anche nella sentenza n. 8950/2007 le sezioni unite hanno riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la gestione delle aziende sanitarie, nella quale si inserisce la scelta, ad opera del direttore generale, è interamente regolata dal diritto privato145. Infatti, da un lato, l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono regolate con «atto aziendale di diritto privato» (sia pure «nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali» ex art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502); dall’altro lato, le aziende operano «mediante atti di diritto privato». Per questo l’impugnazione del provvedimento, emanato dal direttore generale, di esclusione di uno dei partecipanti alla selezione inserito nella rosa dei candidati già dichiarati idonei, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto adottato in base a capacità e poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 165/2001 146. 144 Cfr. sul punto, Cass. civ., ordinanza, 27 gennaio 2004, n. 1478, in Foro it., 2004, I, col. 3137; ordinanza, 8 novembre 2005, n. 21593, in Foro it., Rep. 2005, voce Impiegato dello Stato, n. 558; ordinanza, 28 novembre 2005, n. 25042, in Foro it., Rep. 2005, voce Impiegato dello Stato, n. 313. 145 Cfr. Cass. SS.UU., 16 aprile 2007, n. 8950, in Foro it., 2007, I, col. 3104; Giurisdiz. amm., III, 2007, 347; Giust. civ., 2007, I, p. 2264; Sanità pubbl. e privata, 4, 2007, p. 88; Foro amm.-Cons. Stato, 2007, p. 1759; Foro it., 2007, I, col. 3104; Ragiusan, 287, 2008, p. 330. 146 Per analoghe argomentazioni, cfr. Cass. civ., ordinanza, 27 giugno 2003, n. 10288, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità pubblica, n. 412; T.A.R. Sardegna 15 marzo 2002, n. 270, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità pubblica, n. 734; 22 gennaio 2002, n. 47, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità pubblica, n. 733; 30 novembre 2001, n. 1279, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità pubblica, n. 467. Più recentemente Cass. civ., sez. lav., 12 novembre 2007, n. 23480, in Giust. civ., I, 2008, p. 3047 e in Foro it., Rep. 2007, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 63; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2009, n. 11009, cit.; Cass. SS.UU., 19 luglio 2011, n. 15764, in Giust. Civ., I, 2012, p. 1329. 86 86 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Con riguardo a tale sentenza occorre segnalare che essa dichiara estranea al giudizio sul regolamento di giurisdizione la questione, sollevata dal ricorrente, concernente la compatibilità del d.lgs. 502/1992 con l’art. 97 Cost., nella parte in cui consente (art. 15, 7° comma, in relazione all’art. 1 d.p.r. n. 484/1997) a medici che operano presso strutture private di ricoprire posizioni apicali della dirigenza medica anche senza aver sostenuto alcun concorso, nonchè di restare al termine dell’incarico alle dipendenze a tempo indeterminato dell’azienda sanitaria che li ha prescelti (art. 15-ter, 3° comma, ultimo periodo, d.lgs. 502/92). Spiega, infatti, la Corte che l’esito dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale «potrebbe modificare la disciplina sostanziale, ma non, in via diretta e immediata, il riparto delle giurisdizioni»147. Seguono un iter logico-giuridico diverso le due precedenti ordinanze delle sezioni unite nn. 7621148 e 7623149 del 15 maggio 2003. 147 Nello stesso senso, Cass. civ., 3 agosto 1989, n. 3590, Foro it., Rep. 1990, voce Giurisdizione civile, n. 225, e Cass. civ., 19 novembre 1985, n. 5677, Foro it., 1986, I, p. 2560, secondo cui, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sono irrilevanti eventuali questioni di legittimità costituzionale di norme che attengono al merito della controversia, laddove l’eventuale giudizio della Corte costituzionale non sia suscettibile di modificare il quadro normativo cui aver riferimento per riconoscere la giurisdizione di questo o di quel giudice. In precedenza, Cass. civ., 2 maggio 1983, n. 3012, in Foro it., 1984, I, col. 240; 1° marzo 1983, n. 1526, in Foro it., 1983, I, col. 610; 9 ottobre 1982, n. 5166, in Foro it., 1982, I, col. 2792. 148 Cfr. Cass. SS.UU., ordinanza, 15 maggio 2003, n. 7621, in Foro it., Rep. 2003, Sanitario e personale sanità [6030], n. 76. e Cass. SS.UU., ordinanza, 27 gennaio 2004, n. 1478, in Foro it. 2004, I, col. 3137. 149 Cfr. Cass. SS.UU., ordinanza, 15 maggio 2003, n. 7623, in Foro it., 2003, I, col. 3384. La sentenza conferma l’orientamento intrapreso, con riguardo alla dirigenza medica, da Cass. civ., 11 giugno 2001, n. 7859, cit., e continuato da Cass. civ., 26 giugno 2002, n. 9332, in Foro it., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 266; Cass. civ., 25 luglio 2002, n. 10995, in Giust. Civ., 2003, I, p. 221; Cass. civ., 24 settembre 2002, n. 13918, in Foro it., 2003, I, col. 316. L’orientamento è stato legittimato da Corte Cost., ord., 9 dicembre 2002, n. 525, in Foro it., 2003, I, col. 315. Nella giurisprudenza amministrativa, cfr.: Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2003, n. 7231, in Foro amm.-Cons. Stato, 2004, p. 154, con nota di M. MONTINI, Gli incarichi di direzione di struttura complessa dei dirigenti medici: questione di giurisdizione e natura degli atti della relativa procedura; Cons. Stato, 5 marzo 2003, n. 1210, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanitario e personale della sanità, n. 108; Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1069, in Foro it., Rep. 2003, voce Concorso a pubblico impiego, n. 22; Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1068, in Foro it., Rep 2003., voce Sanitario e personale della sanità, n. 69; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2002, n. 7019, in Foro it., Rep. 2003, voce Sanità II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 87 In tale occasione le sezioni unite hanno confermato che il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, anche con riferimento al periodo successivo alla riforma operata con il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, è sottratto all’espletamento di procedure concorsuali tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma è affidato al compimento di atti di gestione conoscibili dal giudice ordinario. Ciò coerentemente con la disciplina dei rapporti di pubblico impiego, la quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato. Di conseguenza, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativo, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati. Sulla base del presupposto che il conferimento degli incarichi di dirigente medico non avviene sulla base di una procedura concorsuale, ma è rimesso al direttore generale dell’azienda sanitaria, che lo effettua nell’ambito di una “rosa” di candidati formulata da un’apposita commissione tecnica, mediante una «scelta di carattere essenzialmente fiduciario e affidata alla sua responsabilità manageriale»150, è quindi possibile affermare che si è di fronte all’esercizio non di attività amministrativa funzionalizzata, ma di attività libera, riconducibile alla capacità di diritto privato dell’amministrazione. Di conseguenza, le controversie aventi ad pubblica, n. 699; Cons. Stato, sez. V, ord., 11 ottobre 2002, n. 4365, in Foro it., Rep. 2002, voce Sanitario e personale della sanità, n. 181; Cons. Stato, 18 settembre 2002, n. 4746, in Foro it., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 611; Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2849, in Foro it., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 491; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2001, n. 2611, in Foro it., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 501; Cons. Stato, 9 maggio 2001, n. 2609, in Foro it., Rep. 2001, voce Sanità pubblica, n. 351; Cons. Stato, 15 marzo 2001, n. 1519, in Foro it., Rep. 2001, voce Sanitario e personale della sanità, n. 263. Contra, T.A.R. Lazio, sez. III, 17 dicembre 2001, n. 11405, Foro it., Rep. 2002, voce Sanità pubblica, n. 516, e Foro amm.-Tar, 2002, p. 171, con nota di M. LOTTINI, Concorsi per dirigenti sanitari di secondo livello, tra giudice ordinario e giudice amministrativo. In dottrina, cfr. pure M.P. GENESIN, op. cit., pp. 43 ss.; R. PIGNATARO, Sulla giurisdizione in tema di nomina del dirigente sanitario pubblico (Nota a T. Torre Annunziata, Sez. lav., (ord.), 5 agosto 2003), in Dir. mercato lav., 3, 2003, pp. 771 ss. 150 Così la Cass. civ., ordinanza n. 7621/2003, cit. 88 88 La dirigenza medica Titolo del capitolo I oggetto il conferimento di questo tipo di incarichi dirigenziali non rientrano fra quelle «in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ex art. 63, 4° comma, d.lgs. n. 165/2001), ma fra quelle concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 63, 1° comma, d.lgs. n. 165/2001), attribuite alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, ancorché in esse vengano in questione atti amministrativi presupposti, come quelli che precedono l’atto finale di conferimento dell’incarico di dirigente medico. Vale la pena segnalare che in queste due ordinanze il riferimento alle capacità e ai poteri del privato datore di lavoro viene anche operato nei confronti delle determinazioni assunte dalle amministrazioni pubbliche per l’organizzazione degli uffici, oltre che a quelle relative alla gestione del personale (art. 5, 2o comma). Il coinvolgimento dei profili inerenti l’organizzazione consente, infatti, alla Corte di evidenziare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’art. 63151, ovvero che «sia un solo giudice ad occuparsi dell’intera e unitaria controversia che può coinvolgere, insieme, l’atto amministrativo presupposto e l’atto applicativo di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro». In questa prospettiva è attribuito al giudice ordinario «il compito di tutelare tutti i diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, nella consapevolezza che anche nelle materie riservate alla legge e sottratte alla contrattazione le situazioni giuridiche del dipendente hanno, se inerenti al rapporto, la consistenza del diritto soggettivo». La ragione di un simile mutamento di prospettiva è da ricercarsi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2001, la quale ha affermato che il rapporto di lavoro dei dirigenti (compresi i dirigenti generali) è legittimamente regolato secondo «il regime di diritto privato dei rapporti di lavoro152» e che del tutto coerente con tale 151 Cfr. E. ALES, Lavoro pubblico, in A. VALLEBONA. (a cura di), I contratti di lavoro, vol. II, Utet Giuridica, Torino 2009, pp. 1808 ss. 152 V. Corte Cost., 23 luglio 2001, n. 275, in F. CARINCI, S. MAINARDI, V. TALAMO (a cura di), Codice del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet Giuridica, Torino 2008, pp. 997 ss. si dà carico, anzitutto, di chiarire, contestando l’impostazione del giudice a quo (sulla cui ordinanza di rimessione, v. il commento di G. NICOSIA, La giurisdizione del giudice ordinario II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 89 disciplina è l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle posizioni soggettive dei dirigenti (e, in genere, dei pubblici dipendenti), essendo queste «riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità»153. sulla revoca degli incarichi dirigenziali al vaglio della Consulta: un freno alla riforma?, in Lav. Pubbl. Amm., 2001, pp. 189 ss.), che il principio di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario (art. 5 l. 2248/1865, all. E) non gode di copertura costituzionale, pertanto il legislatore ben può consentire a questo giudice di «conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti». Cfr., cit. in motivazione, Corte Cost. 17 maggio 2001, n. 140, in Foro it., Rep. 2001, voce Straniero, n. 159, secondo cui «non esiste un principio costituzionale che escluda la possibilità per il legislatore ordinario, in determinati casi rimessi alla scelta discrezionale dello stesso legislatore -, in sede di affidamento della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, di attribuire al giudice ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dell’azione amministrativa, (...) anche se ciò può comportare la necessità da parte del giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolati, ma sempre riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative, che prevedano espressamente l’esercizio di tali poteri». 153 Il riferimento espresso è a Cass. SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41, cit. Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una controversia nella quale alcuni medici optanti per l’attività libero-professionale c.d. intramuraria avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata attivazione da parte dell’azienda sanitaria. A parere della Suprema Corte il d.lgs. 29/1993 ha modificato le posizioni soggettive dei pubblici dipendenti, «nel senso che nei [loro] rapporti di lavoro non è dato di identificare interessi legittimi di diritto pubblico, ai quali si riferisce l’art. 103 Cost.», come è dimostrato: a) «dall’applicazione [a tali rapporti] del codice civile, sia pure nei limiti della specialità del rapporto e del perseguimento degli interessi generali (art. 2, 2° comma, d.lgs. 29/1993) »; b) «dal fatto che l’amministrazione opera coi ‘poteri del privato datore di lavoro’, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione e alla gestione dei rapporti (art. 4, 2° comma, d.lgs. ult. cit.) »; c) dalla circostanza che l’art. 68, 2° comma, d.lgs. 29/1993 (ora art. 63, 2° comma, d.lgs. 165/01) «parla espressamente di ‘diritti’ dell’impiegato, col connesso potere del giudice ordinario di emettere nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna»; di modo che, «quand’anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivi dall’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi ... come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, all’ampia categoria dei ‘diritti’ di cui all’art. 2907 c.c. ». Queste affermazioni ricordano alcuni passaggi della sentenza n. 275/2001, cit., che, nel valutare la devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico ne motivano la legittimità costituzionale «quale [che] sia la configurazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed in particolare quello dei dirigenti (per i quali può riscontrarsi un elemento concorrente di preposizione ad un ufficio pubblico) » e «sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali». 90 90 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Pertanto, la cognizione del giudice del lavoro è piena, non essendo limitata né dall’esistenza di atti (come quelli aventi ad oggetto il conferimento o la revoca di un incarico dirigenziale), dei quali il ricorrente richieda la verifica di legittimità al fine di ottenere il provvedimento giudiziario (di accertamento, costitutivo o di condanna) necessario a realizzare il proprio diritto, né dall’esistenza di un atto amministrativo presupposto, che il giudice del lavoro ben può conoscere ai fini della disapplicazione, senza che la sua impugnazione avanti al giudice amministrativo possa far sorgere una qualche pregiudizialità amministrativa o un’esigenza di sospensione del processo civile. Con la conseguenza che il giudice del lavoro ha il potere, da una parte, di annullare l’atto amministrativo di conferimento o di revoca e, dall’altra, di disapplicare gli eventuali atti presupposti del conferimento o della revoca (ad esempio, l’istituzione o la soppressione di un ufficio dirigenziale). Tutto ciò, conclude la sentenza, per la decisiva ragione che l’art. 68 d.lgs. 29/93 (nel testo innovato dall’art. 18 d.lgs. 387/98) «espressamente ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali», «unificando la tutela giurisdizionale anche per i dirigenti, senza alcuna distinzione», nel segno dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante al fine di perfezionare «l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato» (art. 11, 4° comma, lett. a, l. 59/1997)154. Invero, la Consulta era stata chiamata a rispondere a quesiti non collocabili nell’ambito della disciplina del Servizio sanitario nazionale ma delle norme del d.lgs. 165 del 2001, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 63, messe a confronto con il dettato dell’art. 19 ante l. 145 del 2002. Il giudice remittente la questione di costituzionalità (Tribunale di Genova) aveva sostenuto la qualificazione dell’atto di conferimento di tutti gli incarichi, inclusi quelli a dirigenti di uffici dirigenziali non generali, in termini di atto amministrativo-autoritativo. Da ciò derivava, a suo avviso, un 154 Su tali questioni, cfr. i commenti di O FORLENZA, La Consulta conferma il potere del giudice di annullare gli atti amministrativi, in Guida al dir., 33, 2001, pp. 64 ss. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 91 illegittimo ampliamento, rispetto alla disposizione di delega (art. 11, 4o co., lett. g), l. 59 del 1997), della giurisdizione del giudice ordinario, limitata, sempre secondo il remittente, alla cognizione incidentale, in funzione disapplicativa, di atti amministrativi presupposti (atti di organizzazione) e non al giudizio di impugnazione, con eventuale pronuncia di annullamento, di atti aventi natura pubblicistica-autoritativa (conferimento e revoca incarichi), nei confronti dei quali il pubblico dipendente può vantare, esclusivamente, un interesse legittimo. Ciò in linea con l’opinione secondo la quale il potere di annullamento dell’atto amministrativo in sede giurisdizionale sarebbe riconosciuto al solo giudice amministrativo, in considerazione dell’assurgere a principio fondamentale il disposto dell’art. 5, l. 2248 del 1865, all. E, che consente al giudice ordinario la sola disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo. Contestato tale assunto in quanto «resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario – suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali – il conferimento ad un giudice sia ordinario che amministrativo del potere di conoscere ed eventualmente di annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (...)», la Corte ha affermato che, nel caso dell’art. 63, «la scelta del legislatore si inquadra nella tendenza a rafforzare la effettività della tutela giurisdizionale, in modo da renderla immediatamente più efficace, anche attraverso una migliore distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali, a seconda delle materie prese in considerazione». In una simile prospettiva, dunque, «la giurisdizione del giudice ordinario comprende tutti i vizi di legittimità, senza che sia possibile operare distinzioni tra norme sostanziali e procedurali, di modo che allo stesso giudice ordinario resta affidata la pienezza della tutela, estesa anche a tutte le garanzie procedimentali del rapporto previste dalla legge e dai contratti e quindi comprendente anche i vizi formali». Sulla scorta di tali considerazioni, la Consulta aveva perciò dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. 92 92 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Per concludere questa disamina della giurisprudenza in tema di reclutamento della dirigenza medica occorre segnalare l’orientamento della Corte di legittimità circa l’accesso alla dirigenza medica negli enti privati e nei policlinici universitari. Con riferimento alla prima categoria di enti, la Suprema Corte ha stabilito che spetta all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la legittimità della procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico di dirigente medico presso un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed esercente attività ospedaliera, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale155. Per quanto riguarda le strutture universitarie, l’ordinanza delle sezioni unite della Suprema Corte n. 7503/2012, 156 ha analogamente statuito che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie aventi ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, 2º comma, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, 1º comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 155 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 2 aprile 2007, n. 8088, in Foro it., 2007, I, col. 2748; Dir. eccles., 2008, p. 727, con nota di M. MADONNA. 156 Cfr. Cass. civ., 15 maggio 2012, n. 7503, in Mass. giur. lav., 2012, 982, con nota di A. VALLEBONA e Foro it, Rep. 2012, Istruzione pubblica [3820], n. 115. Sul tema cfr. anche T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2002, n. 340, secondo cui è illegittimo il provvedimento dell’università degli studi che, in seguito al riordino della dirigenza medica su due livelli, attribuisce al professore associato operante in un policlinico universitario il primo livello dirigenziale anziché il secondo senza fornire un’adeguata motivazione della scelta operata (in Ragiusan, 223, 2002, p. 443 e in Foro it., Rep. 2003, Istruzione pubblica [3820], n. 207). II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 93 2.4.2. La procedura di valutazione La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che la determinazione dei criteri per l’accesso al livello dirigenziale superiore effettuata dal d.p.r. n. 484/1997 è di carattere generale, individua le finalità a cui deve essere destinato il colloquio e gli elementi di riferimento che devono essere oggetto del curriculum professionale, ma proprio per questo richiede la loro ulteriore puntualizzazione in via preventiva ad opera dell’azienda, in relazione allo specifico incarico da conferire e nel rispetto dell’obbligo di informativa alle rappresentanze sindacali157. Di ciò costituiscono conferma, ad avviso della Corte, le previsioni del contratto collettivo dell’area dirigenza medica del 8 giugno 2000, laddove, all'art. 29, prevedono che gli incarichi di direzione di struttura complessa siano conferiti con le procedure previste dal d.p.r. n. 484 del 1997 (comma 1), ma riservando alle aziende la formulazione dei criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi stessi, stabilendo altresì l'obbligo di concertazione di detti criteri, prima della definitiva determinazione, con le rappresentanze sindacali (comma 4, primo periodo)158. Inoltre, la Corte di legittimità ha posto in rilievo che il criterio di fondo, per il conferimento degli incarichi di direzione, si risolve nella valutazione della natura dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità del singolo dirigente, di conseguenza si impone la previa definizione dei requisiti attitudinali richiesti per il conferimento, in rapporto alle singole strutture, senza che però si 157 Cfr. Cass. civ., 9 giugno 2009, n. 13243, in Giust. Civ. 2010, I, p. 2954 e Ragiusan, 323, 2011, p. 323. 158 Con particolare riguardo al contratto collettivo provinciale della dirigenza medica e veterinaria del 25 maggio 2002, applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5025 (pubblicata in Foro it. Rep., 2009, Impiegato dello Stato e pubblico, [3440], n. 858) che ha rilevato come il contratto collettivo provinciale non deroghi ai principi fissati in materia di incarichi dirigenziali dall’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo solo un articolato procedimento finalizzato all’acquisizione degli elementi di giudizio per la verifica delle attitudini e delle capacità. 94 94 La dirigenza medica Titolo del capitolo I debba necessariamente effettuare una valutazione comparativa tra i diversi aspiranti all’incarico159. Al termine della fase della valutazione del curriculum e del colloquio, la Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità dei candidati all'incarico. A questo punto la Commissione trasmette i verbali dei suoi lavori, dai quali deve risultare l'elenco degli idonei e i relativi giudizi, al direttore generale aziendale per la scelta, così come prescrive l'art. 15ter del d.lgs. n. 502/1992, dell’aspirante che riterrà più idoneo per l'incarico. “Primo attore” della procedura per il conferimento dell'incarico diviene, quindi, il direttore generale che, in base alla norma citata, attua una scelta tra i candidati selezionati dalla commissione di esperti. 2.4.3. Le modalità di selezione Esaminato l'aspetto pregiudiziale in ordine alla giurisdizione ordinaria o amministrativa delle controversie in tema di conferimento degli incarichi di dirigente medico di struttura complessa, prima di approfondire l'estensione dell'autorità decisionale del direttore generale in tema di scelta, tra gli idonei, del candidato chiamato a ricoprire l'incarico in questione, occorre esaminare la giurisprudenza che concerne la procedura di conferimento dell’incarico. È quindi opportuno esaminare le pronunce giurisdizionali che si sono avvicendate in ordine ad alcuni aspetti specifici procedurali stabiliti dal d.p.r. 17 dicembre 1997, n. 484, che regola il 159 Cfr. Cass., SS.UU., 14 aprile 2008, n. 9814l, ma sulla questione le Sezioni unite della Cassazione sono intervenute anche in altre occasioni prevedendo la fissazione di criteri oggettivi che possano portare, previa valutazione degli aspiranti candidati, all’affidamento della funzione. Per questo, per la Suprema Corte bisogna distinguere fra la determinazione dei criteri per l’accesso alla dirigenza e la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio e del curriculum: la determinazione dei criteri per l’accesso al superiore livello dirigenziale, effettuata con il d.p.r. n. 484 del 1997 (art. 3, 1º comma, lett. b), e art. 8) è di carattere generale e per questo occorre una loro ulteriore puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico da conferire: cfr. Cass. civ., 9 giugno 2009, n. 13243, cit. In ragione di ciò, per T.A.R. Campania, Napoli, n. 10168/2004, il procedimento nemmeno presenta i caratteri di una selezione di tipo concorsuale finalizzata al reclutamento di personale in quanto vi è una mera valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati, senza l’attribuzione dei punteggi di merito e senza la formazione di una graduatoria. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 95 conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa, e soprattutto approfondire l'operato del collegio che elabora l'elenco dei candidati idonei, perché la giurisprudenza si è mostrata non uniforme in merito ai principi che devono regolare i comportamenti della commissione di esperti nella valutazione dei candidati idonei. Tali aspetti, a prima vista, possono sembrare marginali ma il loro approfondimento può risultare utile per comprendere l'attività operativa delle commissioni di esperti le quali, dalla legge, sono investite del compito di ammettere i candidati all'avviso pubblico. Posto che, come precedentemente ricordato, l’operato della commissione in materia di apprezzamento dei titoli curriculari costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in ipotesi di illogicità e incoerenze160, il primo problema interpretativo che è stato posto riguarda le modalità con cui la commissione di esperti deve esprimere il suo giudizio di idoneità o di non idoneità dei candidati ammessi. Come evidenziato dalla Cassazione, nella procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis d.lgs. 502/1992, all’apposita commissione è demandato soltanto il compito di presentare al direttore generale «una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti» e non è richiesta la formazione di una graduatoria. Sul punto si è pronunciata più volte anche la giustizia amministrativa. Ad avviso del Tribunale regionale Alto Adige, sede di Bolzano, il parere della commissione di esperti non costituisce uno scrutinio comparativo degli aspiranti all’incarico, ma si deve limitare a predisporre un elenco all’interno del quale i candidati si distinguono esclusivamente per le note caratteristiche che da esso emergono, e non per la graduazione delle rispettive collocazioni, sicché il relativo parere contiene in sé gli elementi dimostrativi dei requisiti alla base della scelta. Per questo motivo, la valutazione effettuata dalla commissione è caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità tecnica, 160 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506, cit. 96 96 La dirigenza medica Titolo del capitolo I insindacabile in sede di legittimità se non per gravi vizi di logica o di travisamento161. Per il T.A.R. Liguria tale procedura deve essere, invece, caratterizzata da una discrezionalità “canalizzata” in binari ben precisi che devono pubblicizzare al massimo i contenuti dell'istruttoria seguita ed il perché della scelta adottata162. Tuttavia, la commissione di esperti non può formulare graduatorie di merito vincolante, in quanto la scelta appartiene al direttore generale che la eserciterà discrezionalmente163. Il carattere strumentale delle valutazioni affidate a tale organismo, rispetto alla determinazione finale del direttore generale, rappresenta, per il T.A.R. Puglia, un obiettivo impedimento a che i diversi valori, eventualmente emergenti dall'esame dei curricula dei candidati e dal colloquio, vengano livellati da un giudizio di eguale idoneità indifferentemente reso nei confronti sia di coloro che, a malapena, raggiungano la soglia della sufficienza, sia di coloro che risultano, invece, in possesso di superiori qualità professionali e dirigenziali164. Di conseguenza la scelta del direttore generale può considerarsi immune da vizi solo se si fonda sugli elementi cui l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce rilevanza. Il Consiglio di Stato165 e il T.A.R. Abruzzo166, hanno invece sostenuto che non è più prevista la formazione di una graduatoria da parte dall’organo collegiale tecnico, ma la scelta è attribuita all'autonoma e responsabile decisione del direttore generale che decide intuitu personae e non deve essere necessariamente frutto di una valutazione analitica e comparativa dei titoli degli aspiranti. 161 Cfr. T.R.G.A. Alto Adige, sez. auton. Bolzano, 28 luglio 2000, n. 205, in Ragiusan, 208, 2001, p. 438 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 184. Con motivazione analoga, T.A.R. Abruzzo, 3 agosto 2000, n. 605, in Ragiusan, 208, 2001, 444. 162 Cfr. T.A.R. Liguria, Sez. III, 3 luglio 2000, n. 742, ined. 163 Cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 20 marzo 1998, n. 111 in Ragiusan, 192, 2000, p. 324 e in Foro it., Rep. 2000, Sanità pubblica [6020], n. 455. 164 Cfr. T.A.R. Puglia, sez. III, 23 gennaio 2001, n. 175. 165 Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 15 maggio 2001, n. 2707, in Foro amm., 2001, p. 1200 e Foro it., Rep. 2001, Sanità pubblica [6020], n. 352. 166 Cfr. T.A.R. Abruzzo, 18 novembre 2000, n. 731, in Ragiusan, 208, 2001, p. 449. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 97 2.4.4. La discrezionalità della scelta direttoriale Le difformità interpretative che hanno investito l'istituto del conferimento degli incarichi di direttore medico di struttura complessa sono state, in particolare, incentrate sulla discrezionalità della scelta direttoriale in relazione a quanto in precedenza espletato dalla commissione di esperti. Sul punto, si segnalano diverse decisioni, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo soprattutto in relazione a gravami avanzati dagli interessati in ordine alla scelta, effettuata dal direttore generale, del candidato da lui ritenuto maggiormente confacente all'incarico di responsabilità della struttura complessa aziendale messa ad avviso pubblico. A tale aspetto si collega, poi, la questione relativa alla motivazione della scelta, considerando che il d.lgs. 502/1992 prevede espressamente che il direttore generale motivi analiticamente la nomina (lett. b), comma 7-bis) solo nel caso in cui intenda nominare uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. È controverso se il provvedimento di affidamento dell'incarico - in pratica la scelta del candidato - essendo un atto discrezionale, debba essere esaurientemente motivato, così come prevede l’art. 3 l. n. 241/1990 per gli atti amministrativi, oppure se, in quanto atto negoziale privato, non necessiti di motivazione167. Per il T.A.R. Lazio il direttore generale non è tenuto a conformarsi al parere della commissione di esperti trattandosi di provvedimento caratterizzato da un elevato grado di discrezionalità168. Nondimeno, qualora il direttore generale disattenda, nella sua scelta, il parere della commissione di esperti, deve necessariamente e congruamente motivare le ragioni per cui non ha seguito il giudizio della commissione stessa. In questi termini si sono espressi anche il T.A.R. Puglia169 e il T.A.R. Valle d'Aosta170, a parere dei quali la fiducia del direttore 167 Cfr. Cass.civ., 3 novembre 2006, n. 23549, in Foro it, 2007, I, col. 1801. Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 9 febbraio 2001, n. 1010, cit. 169 Cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 30 dicembre 1999, n. 2105, in Trib. Amm. Reg., I, 2000, p. 889. 170 Cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 15 febbraio 2001, n. 14, cit. 168 98 98 La dirigenza medica Titolo del capitolo I generale giustificativa della scelta deve essere conseguente ad un suo personale e responsabile convincimento in ordine alle superiori qualità professionali e manageriali del soggetto sul quale cade la preferenza e che potrebbe anche condurlo legittimamente a dissentire, purché con congrua motivazione, dai giudizi resi dalla commissione di esperti. Per il T.A.R. Puglia, inoltre, la capacità professionale e idoneità dirigenziale e le ragioni giustificative della scelta stessa devono essere obbligatoriamente esplicitate nel provvedimento finale171. Per T.A.R. Liguria la scelta da parte del direttore generale del candidato più indicato per il tipo di incarico richiesto anche se esercitata discrezionalmente deve essere comunque motivata172. Nella motivazione del provvedimento dovranno infatti essere precisate le ragioni della preferenza in relazione alla valutazione della commissione di esperti. La scelta finale del direttore generale è però una decisione autonoma, che può essere conforme o meno alla valutazione della commissione di esperti, ma in entrambi i casi la scelta deve essere congruamente motivata. In ordine a questa necessità di motivazione, il T.A.R. Lazio173 ha osservato come la scelta del vincitore spetta esclusivamente al direttore generale aziendale, il cui compito si presenta, quindi, molto più delicato e complesso che sotto il sistema precedente (che prevedeva il concorso pubblico per titoli ed esami), in quanto la mancanza di una graduatoria non appiattisce le differenze tecnico/professionali dei candidati; per cui egli deve far emergere, con la sua scelta, le differenze in questione, ma non più con riferimento alla generalità dei candidati, bensì con riferimento alle necessità aziendali: quindi la scelta deve ricadere sul migliore, inteso questo in relazione alle esigenze concrete dell'amministrazione dell'azienda sanitaria. La mancanza della graduatoria di merito consente, perciò, al direttore generale di operare la scelta attribuendo prevalenza ai valori, messi in risalto dalla commissione di esperti nell'esame del candidato, 171 Cfr. T.A.R. Puglia, sez. III, 23 gennaio 2001, n. 175, cit. Cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 20 marzo 1998, n. 111, in Ragiusan, 192, 2000, p. 324 e Foro it., Rep. 2000, Sanità pubblica [6020], n. 455. 173 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 giugno 2000, n. 5141, cit. 172 II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N. Titolo del capitolo I 99 che considera meglio corrispondenti all'interesse pubblico concreto che l'amministrazione intende soddisfare. La citata decisione del T.A.R. Lazio sottolinea, inoltre, che il raccordo tra le qualità del candidato, indicate dalla commissione nelle apposite schede di valutazione, e la scelta da parte del direttore generale è costituito dall'elemento della fiducia, fiducia che non ha natura personale, né investe una affinità di carattere o, peggio ancora, politica. Si tratta, invece, di fiducia rigorosamente tecnica, che trova il suo fondamento in un giudizio sulla sicura capacità del candidato e sulla sua piena affidabilità nel collaborare al conseguimento degli obiettivi di gestione in stretta aderenza all'interesse pubblico specifico che il direttore generale ritiene di perseguire in adempimento al suo mandato, assumendosene la responsabilità. Tuttavia, la valutazione della commissione costituisce uno dei limiti alla discrezionalità del direttore generale nell'attivazione del suo potere di scelta, unitamente ai limiti tradizionali della logicità, parità di trattamento, giustizia ed altro. Ad avviso del T.r.g.a. Alto Adige, sezione autonoma Bolzano174, ai fini del conferimento dell’incarico, non occorre svolgere una vera e propria valutazione comparativa fra gli idonei, ma la commissione è tenuta a prenderli in considerazione e a giustificare in maniera logica la scelta operata, nel rispetto del criterio dell’uniformità di giudizio. Il Consiglio di Stato, da parte sua, ha invece di recente sottolineato, anche se non con riferimento alla dirigenza medica, che l’esistenza di una preventiva fase valutativa risulta essenziale per assicurare i principi del giusto procedimento, all’esito del quale deve essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, consenta un controllo giurisdizionale175. Le Sezioni Unite della Cassazione176, più volte, hanno confermato che il direttore generale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. 174 Cfr. T.R.G.A. Alto Adige, sez. auton. Bolzano, 13 febbraio 2001, n. 36, in Ragiusan, 210, 2001, 351 e Foro it., Rep. 2002, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 185. 175 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6539. 176 Cfr. Cass. SS.UU., 19 luglio 2011, n. 15764, cit. 100 100 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento dell’amministrazione pubblica, senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa però giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce, perciò, fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto177. In generale, la giurisprudenza fonda il potere di scelta della amministrazione pubblica sull’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001, per il quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. In tale prospettiva, «deve quindi ritenersi che la scelta avvenga nell’esercizio delle capacità e dei poteri del datore di lavoro, poteri che devono ormai considerarsi di natura privata e che sono sindacabili da parte del giudice ordinario sotto il profilo del rispetto delle regole di correttezza e di buona fede;» pertanto «le valutazioni della commissione costituiscono un atto amministrativo presupposto, disapplicabile da parte del giudice ordinario in sede di decisione sul diritto all’assunzione»178. 177 Conformi: Cass. civ., 16 luglio 2012, n. 12130; Cass. civ., 6 marzo 2009, n. 5447; Cass. civ., 13 maggio 2009, n. 11009, cit.; Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17852, in Foro it., Rep. 2009, Sanità pubblica [6020], n. 386; Cass. SS.UU., sent., 11 giugno 2001, n. 7859, cit.; ordinanza, del 27 febbraio 2002, n. 2954, cit. 178 Cfr. Cass. SS.UU., ordinanza, 28 novembre 2005, n. 25042 in Foro it., Rep. 2005, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 313. La Suprema Corte ha risolto nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia instaurata dai medici di un’azienda ospedaliera per ottenere l’annullamento della deliberazione con la quale il commissario straordinario dell’azienda aveva affidato un incarico di dirigente medico, in base all’elenco degli idonei, redatto dall’apposita commissione, della cui formazione era stata dedotta l’illegittimità. Cfr. anche Cass. civ., ordinanza, 15 maggio 2003, n. 7621, in Foro it., 2004, I, col. 3137; Cass. SS.UU, sentenza 16 aprile 2007, n. 8950, in Giurisdiz. amm., III, 2007, 347; Giust. civ., 2007, I, p. 2264; Sanità pubbl. e privata, 4, 2007, p. 88; Foro amm.-Cons. Stato, 2007, p. 1759, con nota di B. GAGLIARDI; Foro it., 2007, I, col. 3104; Ragiusan, 287, 2008, p. 330. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 101 Significativa è però un’ordinanza del Tribunale di Benevento con la quale il giudice del lavoro ha annullato una deliberazione di conferimento di un incarico primariale ed ha ordinato all’amministrazione di conferire l’incarico ad altro dirigente, emanando una pronuncia costitutiva del rapporto dirigenziale, poiché dall’esame dei curricula prodotti dagli aspiranti risultava che il candidato in precedenza nominato aveva dei requisiti nettamente minori rispetto a quelli del ricorrente179. Alcun rilievo, per il giudice del lavoro, ha avuto la circostanza che l’amministrazione convenuta fosse un’azienda sanitaria, ossia una pubblica amministrazione concepita ed organizzata secondo logica e modelli tipicamente privatisticoimprenditoriali, in quanto, a suo avviso, assume valore assorbente nel campo della sanità pubblica la necessità che i posti di dirigente siano assunti dalle persone più meritevoli. La menzionata decisione giurisprudenziale evidenzia, dunque, la diversità del dirigente pubblico, le cui posizioni - seppur qualificabili oramai in termini di diritto soggettivo ed attinenti ad un rapporto paritario - risultano sempre funzionalizzate al perseguimento ed alla messa in opera di un’attività istituzionalmente indirizzata a soddisfare, direttamente o indirettamente, esigenze generali della collettività nel miglior modo possibile, in coerenza con i compiti dell’amministrazione pubblica. Tale attività, in altri termini, è caratterizzata da un elemento funzionale (soddisfacimento dei bisogni di interesse generale) che non è dato rinvenire nell’attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali180. In tema di obbligo di motivare la scelta da parte del direttore generale, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità della normativa di cui alla l. 241 del 1990, che riguarda unicamente la materia dei procedimenti amministrativi il cui atto costitutivo ha natura autoritativa, e ha stabilito l’insussistenza di alcun obbligo 179 Cfr. Trib. Benevento, 27 agosto 2000, in Riv. Giur. Molise e Sannio, 2, 2005, p. 1. Cfr. sul tema: Cass. SS.UU., 30 marzo 2000 n. 71, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 511. Sulla necessaria funzionalizzazione e connessione al pubblico interesse dell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione cfr. A. AMORTH, Osservazioni sui limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, in Arch. Diritto Pubbl., 1938, p. 463; C. MARZUOLI, Principio di legalità ed attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 1982. 180 102 102 La dirigenza medica Titolo del capitolo I motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l’atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.181. Di uguale segno, circa l’assenza di un obbligo di motivare la preferenza, è la Cassazione nella sentenza n. 23549/2006182: siccome il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa ha natura di atto negoziale di diritto privato, il relativo provvedimento del direttore generale - che si fonda su di una scelta a carattere essenzialmente fiduciario (benché sulla base di una procedura che prevede la previa pubblicità del posto da ricoprire e la valutazione di un’apposita commissione in ordine all’idoneità dei candidati) e che è rimessa alla responsabilità manageriale del direttore generale - non deve essere motivato, a meno che l’amministrazione, autolimitandosi, abbia imposto al direttore generale un obbligo di motivazione183. In conclusione, dalla disamina delle decisioni in merito alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa si sono evidenziati diversi accenti in ordine all’attività della commissione di esperti: secondo alcune decisioni la commissione deve formulare una graduatoria o altra forma di graduazione della professionalità dei candidati giudicati idonei sulla base dei giudizi attribuiti a ciascun concorrente; per altre è sufficiente una dichiarazione generica di idoneità, sia pure con riferimento al colloquio sostenuto e al curriculum presentato, atteso che poi la scelta spetta ad un altro organo aziendale. In ogni caso, mentre l’elaborazione dell'elenco degli aspiranti idonei a ricoprire il posto oggetto dell'incarico di direttore medico di 181 Cfr. Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17852, in Foro it. Rep., 2009, Sanità pubblica [6020], n. 386. 182 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2006, n. 23549, in Foro it., 2007, I, col. 1801. 183 Cfr., Cass. SS.UU., 6 marzo 2009, n. 5457; in Lav. giur., 2009, p. 709; Giust. Civ., 2009, I, p. 2847; in termini, di recente, Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2011, n. 3859. Anche per Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2009, n. 11009 cit., la commissione ha soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l’incarico, con scelta di carattere fiduciario affidata alla sua responsabilità manageriale. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 103 struttura complessa è stata considerata di stretta pertinenza della commissione di esperti, sia la magistratura amministrativa che quella ordinaria, hanno riconosciuto comunque l'autonomia delle scelte direttoriali che non devono essere obbligatoriamente motivate. 2.4.5. La giurisprudenza della Corte dei conti Al fine di avere un quadro esaustivo della giurisprudenza in argomento, è interessante esaminare la posizione assunta invece dalla Corte dei conti in sede di controllo sugli atti di nomina dei dirigenti184, a cui, tra l’altro, si è adeguato il Dipartimento della Funzione pubblica185. Ad avviso di tale Corte, l’art. 19 d.lgs. 29/1993 (ora art. 19 d.lgs. 165/2001) distingue nettamente il momento che attiene alla disciplina del rapporto di servizio «rimessa, in parte, alla contrattazione collettiva e, in parte, ai contratti individuali di lavoro» e, cioè, al diritto privato, dal momento della preposizione all’ufficio, che mira alla «immedesimazione organica» e si svolge con un procedimento interamente regolato dal diritto pubblico. In sostanza, il contratto determina il contenuto dell’incarico e, con esso, la sua durata, le modalità di svolgimento, la retribuzione; il provvedimento amministrativo di preposizione all’ufficio ne identifica l’oggetto all’interno dell’organizzazione amministrativa. Quindi, l’incarico di funzioni dirigenziali ha lo scopo di attribuire al dirigente specifici poteri e responsabilità per lo svolgimento di ben identificate missioni o attività (a loro volta orientate al conseguimento di precisi obiettivi), dopo che il contratto individuale abbia fondato i presupposti per l’effettiva utilitas del provvedimento di preposizione all’ufficio. Ciò 184 Cfr. Corte conti, sez. contr. Stato, 3 giugno 1999, n. 39, in Foro it., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 575, e Cons. Stato, 1999, II, 1544; Corte conti, sez. contr. Stato, 22 giugno 1999, n. 45, in Foro it., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 597, e Cons. Stato, 1999, II, p. 1555. 185 Cfr. Dipartimento della Funzione pubblica, direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 1999, “Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza”, in G.U., serie generale, 24 luglio 1999, n. 172; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2000, “Ulteriori linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza”, in G.U., serie generale, 9 febbraio 2000, n. 32; ma, per le contraddizioni presenti in queste direttive, cfr. L. TORCHIA, op. cit., p. 51. 104 104 La dirigenza medica Titolo del capitolo I risulta coerente, per la Corte dei conti, con la ratio della nuova disciplina legislativa, che da un lato àncora lo svolgimento dell’azione amministrativa alla definizione di obiettivi ed alla predisposizione di priorità, piani e programmi e, dall’altro lato, richiede che tutti gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale siano contraddistinti da caratteri di concretezza tali da giustificarne il conferimento, sia sotto il profilo oggettivo della loro coerenza con il quadro dell’indirizzo politico-amministrativo deliberato dall’organo di governo, sia sotto il profilo soggettivo della sussistenza di idonee attitudini e capacità professionali dei singoli dirigenti, tenuto conto anche dei risultati conseguiti in precedenza. Invero, la posizione della Corte dei conti sembra ispirata, più che ad esigenze sistematiche, a quella di sottoporre a controllo, non solo i provvedimenti di conferimento delle funzioni dirigenziali (come previsto dall’art. 3, 1° comma, l. 20/1994), ma anche i contratti di lavoro dei dirigenti; il che non può avvenire se non, appunto, anteponendo il contratto al provvedimento, sicché l’esame di legittimità di quest’ultimo implica anche l’esame di legittimità del contratto186. 2.4.6. Alcune considerazioni Da questo esame delle decisioni più significative in tema di giurisdizione delle controversie nei procedimenti di reclutamento dei direttori medici di struttura complessa, emerge che alla base della opzione in favore della competenza del giudice ordinario vi è la persuasione che la selezione alla qualifica di dirigente medico di struttura complessa non rappresenti una procedura concorsuale pubblica, bensì una selezione interna di natura privatistica e, come tale, rientrante nelle competenze del giudice del lavoro187. Alla base di tale interpretazione è stato posto il principio per cui qualsiasi procedimento di selezione, non finalizzato alla predisposizione conclusiva di una graduatoria di merito, non debba 186 Cfr. G. D’AURIA, La tormentata riforma della dirigenza pubblica, cit., pp. 21 ss. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519, in Gius. Civ., 2001, I, p. 2526; Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2609, in Foro amm., 2001, p. 1175; Cass. SS.UU., 11 giugno 2001, n. 7859, cit. 187 II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 105 essere considerato un procedimento concorsuale, pertanto il giudice naturale deve essere necessariamente individuato nel giudice ordinario. Soprattutto, è stato evidenziato che l’azienda sanitaria è una pubblica amministrazione concepita ed organizzata secondo logica e modelli tipicamente privatistico-imprenditoriali, Questa impostazione, tuttavia, non è stata esente da critiche da parte di certa dottrina, soprattutto per il fatto che agli avvisi pubblici per il reclutamento dei direttori medici di struttura complessa possono partecipare anche soggetti che non sono legati in alcun modo al Servizio sanitario (es. medici di case di cura private o medici liberi professionisti), ovvero soggetti legati alle aziende sanitarie da rapporti convenzionali (es. medici di medicina generale - i c.d. medici di famiglia - o medici specialisti, ecc.), o, ancora, medici che operano in altri contesti diversi dal Servizio sanitario nazionale, quali ad esempio i medici universitari. E’ stato in particolare rimarcato che, proprio perché è possibile il reclutamento della dirigenza medica apicale anche tra liberi professionisti, o tra sanitari che non siano in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario, non è esatto affermare che il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa, opera esclusivamente all'interno del rapporto di lavoro con il S.S.N.188. Inoltre, la stessa espressione utilizzata dall'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 sarebbe riferita esclusivamente alla dirigenza statale e non a quella del Servizio sanitario che fruisce di una disciplina particolare (dd.pp.rr. n. 483 e n. 484 del 1997), tant'è che l'art. 26 del medesimo d.lgs. n. 29/1993 introduce alcune disposizioni per il personale dirigente del comparto sanitario, limitatamente ai ruoli tecnico, professionale e 188 Cfr. B. PRIMICERIO, Il reclutamento dei Direttori medici di struttura complessa del S.S.N. alla luce della giurisprudenza, in Dir. San. Mod., 2, 2002, pp. 79 ss.; ID., Il nuovo modello di reclutamento della Dirigenza medica apicale del S.S.N., cit., p. 280; ID., Ancora sul conferimento di incarico al posto di Direttore medico di struttura complessa del S.S.N., cit., p. 292; Di segno contrario P. DE CAMELIS, La giurisdizione sui concorsi interni nel pubblico impiego, in Rassegna amm. Sanità, 4, 2003, 501. Inoltre, cfr. M. COLACITO, op. cit., 154 ss.; L. SGARBI, L’incarico del dirigente sanitario. Criteri di attribuzione ed oggetto dell’obbligazione, in Lav. Pubbl. Amm., 2001, 349 ss.; e, per gli aspetti di connessione con il c.d. “atto aziendale di organizzazione”, C.F. RAMPULLA, L.P. TRONCONI, L’atto aziendale di organizzazione delle aziende sanitarie, in Sanità Pubbl., 2002, pp. 339 ss. 106 106 La dirigenza medica Titolo del capitolo I amministrativo, senza investire la dirigenza sanitaria in quanto disciplinata in altra sede. Ne discende, ad avviso di certa dottrina, che la procedura di conferimento di tale incarico non costituisce una semplice fase di uno sviluppo di carriera del personale dirigente medico del servizio sanitario pubblico, ma una procedura autonoma che esula dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici. 189. A supporto di tale tesi, è richiamata la sentenza del T.A.R. Lazio190 che ha osservato come l'accesso alla posizione di dirigente sanitario di secondo livello (oggi direttore medico/sanitario di struttura complessa) ancorché riservato ai medici del Servizio sanitario nazionale, si configuri come verificantesi dall'esterno, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante è di interesse legittimo e che essendo, sotto il profilo dell'accesso, la sua situazione analoga a quella del concorrente di un pubblico concorso e partecipando egli ad un procedimento selettivo pubblico, deve applicarsi la fattispecie prevista dall'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993, che riserva alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie in materia di procedimento concorsuale per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione191. A parere di questo orientamento interpretativo, la procedura in questione, quindi, riveste gli stessi caratteri della procedura concorsuale prevista per il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di dirigente medico, da cui diverge solo per l'atto finale192. 189 In questo senso, secondo tale dottrina, si era pronunciato il T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 febbraio 2000, n. 132, cit. che aveva ritenuto il riferimento al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, contenuto nell'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, fosse riferito esclusivamente a quelle controversie nelle quali già sussiste la costituzione del rapporto di impiego. 190 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 9 febbraio 2001, n. 1010, cit. 191 Nello stesso senso si era in precedenza pronunciato il T.A.R. Abruzzo nella decisione 18 novembre 2000, n. 731, cit. 192 Come esaminato, entrambe le procedure, infatti, iniziano con la deliberazione di indizione e, successivamente, la necessaria pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, che è definito “avviso per l'attribuzione dell'incarico”, quindi, entrambe le procedure assolvono alla pubblicità stabilita dalla legge. In ambedue le procedure, la titolarità di valutare i concorrenti è attribuita ad un organo esterno all'amministrazione, la cui composizione è puntualmente individuata dalla legge: commissione giudicatrice in un caso e commissione di esperti nell'altro. In entrambe le procedure sono stabilite le fasi della valutazione dei titoli - che nell'ipotesi del conferimento dell'incarico apicale viene definita II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 107 L'esito finale dei due procedimenti è, infatti, nel primo caso la formulazione della graduatoria e nel secondo la formulazione di un elenco di candidati idonei. Una differenza tra le due procedure, a parere di tale dottrina, si rileva nella mancanza assoluta, nella fattispecie del conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, del ricorso ai numeri per esprimere i giudizi parziali o finali. Inoltre, mentre nel caso del concorso per l'accesso alla dirigenza sanitaria l'amministrazione aziendale è condizionata dalla graduatoria finale stilata dalla commissione giudicatrice e a questa si deve attenere, nell'altra ipotesi, invece, il direttore generale può anche non condividere il giudizio della commissione - la quale ha comunque l'obbligo di esprimere un giudizio su ciascun candidato - ed esercitare il potere di scelta che la legge gli consente, sia pure motivandolo e, comunque, sempre nell'ambito dell'elenco degli idonei. Tale dottrina ritiene pertanto che l'atto finale della procedura di reclutamento, in quanto estraneo al processo di selezione, non possa da solo escludere che la relativa procedura sia assimilabile o equiparabile a quella concorsuale. Di diverso ci sarebbe, infatti, solamente la natura non vincolante della valutazione della commissione di esperti, a differenza di come accade per la graduatoria di merito finale del concorso pubblico. Sulla base di tali argomentazioni, la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore medico di struttura complessa viene inclusa tra le procedure concorsuali, sia pure sui generis, e in quanto tale rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. In marito alla questione circa la natura dell’atto di incarico, le sezioni unite193, nel confermare i principi, ormai consolidati, secondo i quali anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, hanno precisato che la costituzione del rapporto di lavoro resta sindacabile, alla stregua della comune disciplina di diritto privato, sotto il profilo delle regole valutazione del curriculum professionale - e delle prove di esame, che nel caso che ci interessa sono rappresentate dal colloquio. 193 Cass. SS.UU, sentenza, 11 giugno 2001, n. 7859, cit., e Cass. SS.UU, ordinanza, 27 febbraio 2002, n. 2954, cit.. 108 108 La dirigenza medica Titolo del capitolo I di correttezza e buona fede, a tutela di chi si ritenga illegittimamente pregiudicato dall’assegnazione dell’incarico ad altro aspirante. Questo orientamento della Corte di legittimità, peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale194, testimonia i cambiamenti che si sono verificati nel lavoro pubblico in generale e nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare, con l’adozione di principi e criteri che sono propri del settore privato. Come si è avuto modo di sottolineare, il c.d. processo di “aziendalizzazione” ha posto tra i suoi obiettivi principali il miglioramento della qualità e l’appropriatezza delle cure, a fronte dell’introduzione di logiche competitive e della modifica degli assetti organizzativi, che sono culminati nell’istituzione di nuovi ruoli di responsabilità (es., il direttore generale e il direttore di Dipartimento) e nella riforma della dirigenza medica ormai caratterizzata dal binomio efficacia clinica - efficienza gestionale. In tale prospettiva la dirigenza medica è divenuta, nei confronti del personale sanitario, un attore emergente in quanto volto a programmare e coordinare la pratica clinica al fine di ottimizzare le risorse disponibili. Tale compito risulta sancito a livello normativo dallo stesso d.lgs. 502/1992 - che attribuisce al medico il ruolo di dirigente, direttamente responsabile, sia sotto il profilo organizzativo che economico, delle attività svolte (ex art. 15-septies, 1° comma) nonché dal contratto collettivo nazionale della dirigenza medica che richiama e declina il percorso di carriera dei professionisti ancorandolo profondamente alle responsabilità di coordinamento e gestione delle risorse in funzione degli obiettivi fissati a livello aziendale. Tutto ciò in un quadro normativo che richiede che ogni dirigente disponga di autonomia e sia responsabile tanto sul versante professionale quanto su quello gestionale: la dirigenza medica si trova, quindi, ad assumere nuovi obblighi e responsabilità che comportano la necessità di acquisire tutte le tecniche e gli strumenti propri dell’attività manageriale quali: l’analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi. 194 Corte Cost., ord. 9 dicembre 2002, n. 525, cit.. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 109 Tuttavia, a nostro avviso, la posizione del dirigente medico risulta sempre funzionalizzata al perseguimento di un’attività istituzionalmente indirizzata a soddisfare, direttamente o indirettamente, esigenze generali della collettività. Tale attività, in altri termini, è fortemente caratterizzata da un elemento funzionale, il soddisfacimento di un interesse “a protezione necessaria”195 alla stregua di quanto disposto dall’art. 32 Cost. per il quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Da ciò consegue la doverosità dei dirigenti e delle strutture sanitarie pubbliche di operare non solo nell'interesse pubblico, ma nell'interesse del pubblico, il quale è il vero e legittimo titolare della “cosa pubblica” e delle sue risorse196. La soddisfazione delle istanze e dei bisogni primari degli utenti si pone, quindi, come il fondamentale risultato da conseguire nello svolgimento di quell'attività di cura, che rappresenta il naturale riferimento funzionale, anzi la stessa motivazione che giustifica l'esistenza delle amministrazioni pubbliche, in generale, e delle strutture sanitarie pubbliche in particolare. Sotto tale profilo la selezione pubblica presieduta dal direttore sanitario, di nomina fiduciaria del direttore generale, e la successiva scelta discrezionale pongono alcuni dubbi rispetto al più volte richiamato canone di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all’art. 97 Cost197. 195 Cfr. G. ROSSI, op. cit., 13. Infatti la giurisprudenza della Corte costituzionale ha qualificato le A.S.L. come lo «strumento attraverso il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione» (sentenza 4 giugno 2003, n. 220). 197 La Corte costituzionale ha costantemente affermato che «il principio di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione – unito quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa – costituisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici» (sentenza 26 settembre 1990, n. 453) e che le stesse A.S.L. sono costituite con legge regionale; sono sottoposte al controllo, alla vigilanza e al potere d'indirizzo regionali, sia quanto all'attività che quanto agli organi; i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, che assicura le necessarie risorse finanziarie; il loro organo istituzionale di vertice, il direttore generale, è nominato dal presidente della Regione, pertanto sono un ente pubblico dipendente dalla Regione (sentenza 104/2007 cit.). 196 110 110 La dirigenza medica Titolo del capitolo I 2.5. I dirigenti a tempo determinato Dopo aver analizzato la disciplina riguardante l’assunzione nel sistema sanitario pubblico dei dirigenti a tempo indeterminato, occorre ora esaminare il reclutamento dei dirigenti medici con contratto di lavoro a tempo determinato. Il settore sanitario è storicamente un settore della pubblica amministrazione che si è sempre avvalso di rapporti di lavoro a termine, soprattutto per il reclutamento dei dirigenti medici, anche se, nella pratica, i termini previsti sono stati spesso prorogati a causa della lunghezza e della farraginosità delle procedure concorsuali pubbliche e quindi dei relativi costi. Il ricorso al conferimento dell'incarico temporaneo da parte delle amministrazioni sanitarie è sempre sorto sulla base della necessità di disporre, in tempi abbastanza contenuti, del personale medico necessario per il funzionamento dei servizi sanitari, soprattutto per fronteggiare le carenze di personale, a volte improvvise, che si potevano verificare, costituendo l'unico strumento consentito per la sostituzione di personale medico collocato a riposo, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali formali, o per la sostituzione di personale medico con diritto al mantenimento del posto in caso di gravidanza e puerperio, malattie di lunga durata, trasferimento ad altra amministrazione sanitaria, ecc. 198. Per questo la procedura di reclutamento - oltre i termini contenutissimi per la presentazione delle domande - prevedeva in passato un avviso pubblico che non necessitava della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale regionale e che non richiedeva l'espletamento di prove di esame, ma era basato solo sul 198 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4383, in Foro amm.-Cons. Stato, 2004, p. 1689 e Foro it., Rep. 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 162. A parere dei giudici amministrativi d’appello la soppressione di un posto di primario ospedaliero dà titolo al sanitario titolare del posto soppresso al conferimento di altro posto vacante di corrispondente profilo e posizione funzionale, ai sensi dell’art. 29, 5º comma, d.p.r. n. 761 del 1979; di conseguenza, l’istanza del titolare del posto soppresso non può qualificarsi domanda di trasferimento e in presenza di tale domanda non può utilizzarsi legittimamente lo strumento del pubblico concorso (aprendolo ad altri soggetti) per la copertura del posto vacante. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 111 possesso e sulla relativa valutazione dei titoli professionali e di studio prodotti dai candidati. Tuttavia, si deve anche precisare che le assunzioni a tempo determinato, in quanto deroga sostanziale al sistema ordinario di reclutamento del personale medico, sono state sempre rigorosamente disciplinate dalla legge. Attualmente l’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l’espletamento delle procedure selettive richiamate dall’art. 16 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come integrato dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997, nonché quelle individuate dall’art. 15-septies del d.lgs. 502/1992. Il citato art. 15-septies, nella versione modificata dal comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla l. di conversione 189/2012, stabilisce che i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto. Tali contratti possono essere stipulati con laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti possono avere durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo199, ma non possono essere utilizzati per il conferimento dell’incarico di struttura complessa. 199 Comma modificato dalla lett. e-bis) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione 189/2012. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal 1° comma, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della 112 112 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Per tutto il periodo di durata del contratto, coloro che sono dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tali incarichi, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale deve però essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale200. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione, pertanto il direttore generale deve provvedere ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato, come quello con rapporto professionale, è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda. Tale deroga può essere concessa una sola volta. L’art. 16 del C.C.N.L. 1994/1997 e collegato allegato, nel regolamentare il ricorso al lavoro a temine per la dirigenza medica, da parte sua, limita il ricorso a tali assunzioni ai soli casi di: a) sostituzione di dirigenti assenti, quando l'assenza supera i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente; b) sostituzione di dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico (comma modificato dalla lett. e-ter) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione 189/2012). 200 Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero-professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato o contratti con società cooperative di servizi. Le aziende sanitarie possono, altresì, assumere personale medico con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale. Gli oneri relativi a questo personale sono a totale carico della gestione separata di cui all'art. 3, comma 6, della l. 23 dicembre 1994, n. 724. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 113 dirigenti assenti per gravidanza e puerperio secondo la normativa del settore; c) temporanea copertura di posti vacanti di dirigente nel limite di otto mesi, purché sia stato bandito il pubblico concorso. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) deve risultare nel contratto individuale di lavoro il nominativo del dirigente che viene sostituito e, nei casi di rientro anticipato del dirigente medico sostituito, l'incarico deve cessare prima della scadenza preventivata. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro e al dirigente medico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo per i dirigenti a tempo indeterminato. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 cod. civ., ovvero fa sorgere il diritto alle differenze retributive, all'indennità di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali relativamente al lavoro prestato, qualora l’apposizione del termine non risulti da atto scritto, oppure sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste201. Il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste, sempreché il dirigente assente sia lo stesso. Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo la proroga, solo dopo il decorso di quindici, ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni di legge o del contratto collettivo. 201 La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 1995, n. 101 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità degli artt. 2126 e 2129 del codice civile, in riferimento all'art. 97 Cost. Cfr. sul tema, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3115, in <www.giustizia-amministrativa.it>. 114 114 La dirigenza medica Titolo del capitolo I 2.6. La costituzione del rapporto di lavoro Una volta che sono state esaurite le fasi propedeutiche al rapporto di impiego, procedimento concorsuale (per i dirigenti medici) o selettivo (per i direttori medici di struttura complessa) e accertamento, da parte dell'amministrazione aziendale, del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla legge per ricoprire quel o quei determinati posti202, si deve procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, che ha sostituito per tutti i dirigenti assunti dopo il 10 settembre 1995 l'atto di nomina del sistema precedente203. La forma del contratto deve essere scritta a pena di nullità. Lo schema del contratto è, invece, libero, di conseguenza per la sua redazione le aziende sanitarie devono attivarsi nell'ambito della propria autonomia gestionale. Il C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria, il cui art. 13 disciplina il contratto individuale di lavoro, non precisa il soggetto competente a stipulare il contratto per conto dell'amministrazione, per cui - ove il sottoscrittore per l'azienda non sia il direttore generale in qualità di legale rappresentante - il dirigente che procede alla sottoscrizione in nome dell'azienda deve essere a ciò delegato dai singoli ordinamenti (es. atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, ovvero uno specifico atto di delega del direttore generale). Il dirigente medico, invece, deve firmare il contratto individuale di lavoro personalmente. Per quanto riguarda la decorrenza del rapporto di lavoro, come accennato, occorre fare riferimento alla data indicata nel contratto individuale quale data di inizio del rapporto di lavoro, data che dovrà 202 L'art. 13, comma 6, del C.C.N.L. 1998/2001 prevede che prima della stipula del contratto individuale di lavoro l'azienda inviti l'interessato a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'azienda sanitaria gli deve comunicare di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale. 203 Precedentemente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego della dirigenza medica, come per tutti i pubblici dipendenti, il rapporto di lavoro si instaurava con l'atto formale di nomina del dirigente che, di regola, era contestuale all’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico (es. deliberazione con cui veniva approvata la graduatoria concorsuale e veniva nominato il vincitore o i vincitori) ovvero due distinti provvedimenti, l'uno di approvazione della graduatoria di merito e l'altro di nomina del o dei vincitori. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 115 essere quella di effettiva presa di servizio del dirigente, per cui da essa dovranno decorrere tanto gli effetti giuridici quanto gli effetti economici del contratto. Qualora nel corso del rapporto di lavoro il dirigente medico dovesse passare di qualifica a seguito di selezione bandita dalla stessa azienda sanitaria di appartenenza, è necessario stipulare un altro contratto individuale in quanto, anche se non mutano i soggetti contraenti, cambia il contenuto della prestazione lavorativa. Inoltre, qualora nel corso del rapporto di lavoro si modifichi uno degli aspetti del contratto individuale, la modifica deve essere preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, da esprimersi entro il termine massimo di trenta giorni. Il contratto individuale deve essere stipulato anche nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda, o in caso di conferimento dell’incarico di direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 502/1992. Il contratto individuale deve essere stipulato, inoltre, nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direttore di Distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell’incarico. L'art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 stabilisce le indicazioni assolutamente necessarie che devono risultare dal contratto individuale di lavoro del dirigente medico: a) la specificazione della tipologia di rapporto di lavoro (indeterminato); b) la data di inizio del rapporto di lavoro; c) l'area (area medica, area chirurgica, area di medicina diagnostica e dei servizi, ecc.) e la disciplina (cardiologia, ortopedia e traumatologia, patologia clinica, ecc.) di appartenenza del dirigente medico; d) l'incarico conferito e la relativa tipologia204, gli obiettivi generali da conseguire, la durata dell’incarico - che è sempre a termine - le 204 Come è noto, l'art. 27 C.C.N.L. 1998/2001 stabilisce gli incarichi che possono essere conferiti ai dirigenti medici: 1) incarico di direzione di struttura complessa (ivi compresa la 116 116 La dirigenza medica Titolo del capitolo I modalità di effettuazione delle verifiche e delle valutazioni, nonché i soggetti deputati alle stesse; e) il trattamento economico complessivo, corrispondente al rapporto di lavoro e all'incarico conferito, composto dal trattamento fondamentale e, ove dovuti, dai trattamenti accessori. Pertanto l'ammontare del trattamento economico dovuto è stabilito con rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. f) la specificazione della misura dell'indennità di esclusività, se dovuta; g) la precisazione del periodo di prova, ove previsto205; h) la sede di destinazione. È inoltre inserita la clausola relativa al regime di esclusività del rapporto di lavoro. Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive, che ne costituiscono il presupposto. Sono naturalmente fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione206. Tale annullamento si presenta in modo differente a seconda che sia intervenuta una decisione definitiva del giudice amministrativo di annullamento del concorso al posto di dirigente medico, ovvero di puntuali atti concorsuali (es. modifica della graduatoria di merito), oppure dell'attribuzione dell'incarico di direttore medico di struttura complessa (in questo caso è competente il giudice ordinario), o invece sia emerso che il dirigente per partecipare al concorso relativo abbia prodotto documentazione falsa per cui, a termini dell'art. 1 del d.p.r. n. 483/1997, non può accedere ai pubblici direzione di Dipartimento, di Distretto o di Presidio ospedaliero); 2) incarico di direzione di struttura semplice; 3) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; 4) incarichi di natura professionale conferibili a dirigenti medici con meno di cinque anni di anzianità di servizio. 205 Il periodo di prova non sempre deve essere prestato; infatti, l'art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 puntualizza che ne possono essere esonerati i dirigenti medici che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale. 206 Significativa al riguardo è l’ordinanza del Trib. Benevento, 27 agosto 2000, cit. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 117 impieghi. Il provvedimento di rimozione del dirigente in questo caso è di competenza dell'amministrazione aziendale. Il medesimo art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 stabilisce le indicazioni necessarie che devono risultare dal contratto individuale del dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale deve differire da quello a tempo indeterminato per la precisazione della tipologia di contratto a termine e per l’indicazione della sua data di scadenza. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro del dirigente medico sia dovuto alla sostituzione di altro dirigente assente con diritto alla conservazione del posto (es. gravidanza e puerperio, aspettativa per incarico di direttore generale o di direttore sanitario presso altra azienda sanitaria o per elezione a cariche pubbliche, ecc.) deve essere specificato nel contratto individuale di lavoro il nominativo del dirigente che viene sostituito, il motivo della sostituzione e la clausola particolare per cui il rapporto di lavoro a termine può cessare anche prima della scadenza contrattuale all'atto del rientro in servizio del dirigente sostituito. 2.7. Il periodo di prova Successivamente alla sottoscrizione del contratto inizia, ove previsto, il periodo di prova. L'art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 individua quali soggetti destinatari: i dirigenti medici appena assunti nella qualifica di dirigente e tutti coloro che - già dirigenti nella stessa o altra azienda sanitaria del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza207. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti medici che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda sanitaria208. 207 L'art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 ha totalmente sostituito l'art. 15 del C.C.N.L. 1994/1997 che regolava la materia. 208 Sono, altresì, esonerati da tale obbligo i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 502/1992, anche se allo stato la norma non è più applicabile. 118 118 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dalla effettiva entrata in servizio e, ai fini del suo compimento, si deve tener conto solo del servizio effettivo prestato, restando la prova sospesa in caso di assenza per malattia e nelle altre ipotesi previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Questo significa che il periodo di prova di sei mesi è prolungato nella stessa misura209. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione della sua attività (art. 15, comma 7-ter)210. Decorsa la metà del periodo di prova (tre mesi), ciascuna delle parti (dirigente o azienda sanitaria) può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né della relativa indennità sostitutiva, fatte salve le ipotesi di sospensione. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte, anche se l'azienda, a differenza del dirigente, deve motivare la sua decisione di recesso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità. Il periodo di prova non può invece essere rinnovato alla scadenza. 209 Nella ipotesi di malattia, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale l'azienda sanitaria può risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia derivante da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre i diciotto mesi, prorogabile di un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi e a discrezione dell'azienda sanitaria. 210 Comma aggiunto dalla lett. d) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla l. di conversione 8 novembre 2012, n. 189, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 4. II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 119 Il dirigente medico proveniente dalla stessa o da altra azienda sanitaria ha diritto alla concessione di una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione pari alla durata del periodo di prova; nell'ipotesi di mancato superamento della prova o nel caso di recesso dal rapporto di impiego trascorsa la metà del periodo di prova da parte dell'azienda o del dirigente, quest'ultimo rientra nell'azienda sanitaria di appartenenza con la qualifica di provenienza. Come precedentemente esposto, all'atto della prima assunzione, i dirigenti sanitari, ovvero i dirigenti medici e delle professioni sanitarie (come recita la rubrica dell’art. 15 d.lgs. 502/1992) sono strutturalmente destinati, nella fase iniziale del rapporto, a non svolgere concretamente ed effettivamente funzioni gestionali, ma a prestare attività sostanzialmente professionale, benché nel quadro di un programma predisposto dal responsabile della struttura di appartenenza e finalizzato al raggiungimento di obiettivi prefissati ed al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali e gestionali dell’interessato (art. 15, 4° comma d.lgs. 502/1992). In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica, di cui al comma 5, art. 15, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva, possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di struttura semplice. 2.8. Le forme di lavoro non subordinato Accanto ai medici dipendenti, operano nelle aziende sanitarie locali una serie di professionisti sanitari legati ai Servizi sanitari regionali da rapporti libero-professionali regolati da apposite convenzioni. Si tratta dei medici di medicina generale, dei medici specialisti ambulatoriali e dei sanitari della guardia medica, i cui rapporti di lavoro, di tipo c.d. parasubordinato, sono disciplinati da convenzioni triennali, frutto di Accordi Collettivi Nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 120 120 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Attualmente sono vigenti diversi Accordi riguardanti sia la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi). Le accennate convenzioni regolano il rapporto di prestazione professionale dei medici interessati in ogni suo aspetto, compreso il rapporto che essi devono instaurare con i pazienti e il relativo trattamento economico211. Il medico convenzionato è legato alle strutture del Servizio sanitario da un contratto di lavoro autonomo intellettuale, ma continuativo e coordinato con l'azienda sanitaria di riferimento territoriale, disciplinato dalla convenzione stessa: per questo esso configura un rapporto di c.d. parasubordinazione. In materia di rapporti di collaborazione con medici convenzionati, la Corte di legittimità ha espressamente escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 l. n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi così ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità della normativa del pubblico impiego a questa tipologia di rapporto abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi espressamente considerati. Tale precisazione è importante in quanto l’art. 3-sexies, 3° comma, del d.lgs. n. 502/1992 consente al direttore generale delle aziende sanitarie territoriali di effettuare la scelta del direttore del Distretto sociosanitario non solo tra i dirigenti medici dipendenti, ma anche tra i medici convenzionati (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) purché in possesso di una anzianità di servizio di almeno dieci anni212. 211 Occorre precisare che il regime convenzionale, originariamente riservato alle diverse categorie mediche, è stato esteso nel tempo ad altre professionalità sanitarie (veterinari, biologi, ecc.), anche se le dimensioni di questo fenomeno sono molto più modeste. 212 Di conseguenza, il d.p.c.m. 8 marzo 2001, che individua i criteri per la valutazione ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli II. Il reclutamento della dirigenza medica del S.S.N.I Titolo del capitolo 121 Le aziende sanitarie fanno inoltre ricorso a forme di lavoro “atipiche” tramite contratti di diritto privato a tempo determinato. Il ricorso a queste forme contrattuali è spesso stato motivato con il ricorrente blocco del turn over da parte delle leggi finanziarie (nazionali e regionali), con la limitatezza delle risorse che non consentirebbero un impegno prolungato nel tempo, la farraginosità delle procedure di concorso.213. Occorre però segnalare che queste diverse tipologie contrattuali, anche se fanno fronte al problema immediato di carenza di organico, sono pur sempre soluzioni temporanee che, con riferimento ai medici interessati, creano nuove forme ascrivibili al c.d. precariato, il quale non può garantire a tali professionisti garanzie circa la prosecuzione del rapporto di lavoro e lo sviluppo della loro carriera professionale. specialisti ambulatoriali, nel trovare la sua fonte primaria nell’art. 8, comma 8, del d.lgs. 502/1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 8 della l. n. 59 del 1997, può trovare applicazione per la Suprema Corte esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 34 della l. 449 del 1997, e non essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione: Cfr. Cass. civ., 29 luglio 2008, n. 20581, in Giust. Civ., 2009, I, p. 1756; Ragiusan, 303, 2009, p. 295. 213 Per quanto riguarda in particolare la fattispecie prevista dal citato 1° comma dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012, la norma permette alle aziende sanitarie di conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo. Come segnalato, anche nell’ambito della dirigenza medica qualora siano illegittimamente stipulati con soluzione di continuità diversi contratti di lavoro a tempo determinato, pur non potendo aversi conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuto al lavoratore il risarcimento del danno ex art. 36, 2° comma d.lgs. 165/2001. Per Trib. Milano, 12 gennaio 2007, in Riv. Crit. Dir. lav., 1, 2007, p. 182, tale risarcimento può essere quantificato calcolando l’indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva. 122 Titolo del capitolo I Capitolo III Gli incarichi di funzione dirigenziale 3.1. Il sistema degli incarichi Nel sistema della dirigenza medico-sanitaria ha caratteri speciali sia il meccanismo di conferimento degli incarichi, sia il sistema di valutazione. Entrambi si sottraggono, in parte, alle disposizioni generali dettate in proposito dal Testo unico, il d.lgs. 165/2001. Come ricordato in precedenza, la tradizionale ripartizione della dirigenza medica del Servizio sanitario - storicamente allineata all’articolazione della classe medica ospedaliera in tre qualifiche (primario, aiuto e assistente o direttore sanitario, vicedirettore e ispettore sanitario) - è stata abbandonata dal d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, decreto che limitandosi ad articolarla in due livelli (dirigente di primo livello e dirigente di secondo livello) non ha affrontato le funzioni connesse ai diversi incarichi dirigenziali. Questa nuova impostazione è stata successivamente modificata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Il citato decreto ha previsto un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, ed ha rinviato alla contrattazione collettiva nazionale per l’individuazione dei criteri generali relativi alla graduazione delle funzioni dirigenziali, l'assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi, in aderenza alla nuova impostazione del sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione introdotta nell'ordinamento dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, che ha attribuito 123 123 124 124 La dirigenza medica Titolo del capitolo I rilevanza strategica alla valutazione del personale con incarico dirigenziale214. Il citato d.lgs. n. 229/1999 ha delineato le funzioni che devono essere assegnate agli incarichi dirigenziali conferiti, suddividendo a tali fini la dirigenza in rapporto all’anzianità di servizio, con un minimo di cinque anni, per ottenere l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Tali incarichi sono stati suddivisi in incarichi di direzione di struttura e incarichi di funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo. Ai dirigenti medici con un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni sono stati attribuiti esclusivamente compiti professionali, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura (semplice e/o complessa), e funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività esercitate. In questo contesto si è inserito il C.C.N.L. 1998/2001 che, nel rispetto della ricordata suddivisione degli incarichi dirigenziali, ha attuato quanto stabilito dalla normativa nazionale, disciplinando il sistema e subentrando alla contrattazione collettiva precedente (1994/1997) che non aveva potuto dettare una compiuta disciplina in mancanza di una normativa nazionale di riorganizzazione del servizio. La vera innovazione apportata dal C.C.N.L. 1998/2001 all'impianto precedente è rappresentata dalla disciplina autonoma degli incarichi e della graduazione delle funzioni, che è stata svincolata da quello stretto rapporto degli incarichi con il sistema retributivo, singolarità che aveva caratterizzato la contrattazione collettiva precedente. Allo stato è quindi in vigore il sistema degli incarichi dirigenziali disegnato, nelle sue linee generali, dal d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, fino al recente d.l. 158/2012, convertito con modifiche in l. 189/2012, e dal C.C.N.L. 1998/2001 che, fatto salvo l'aspetto riguardante la graduazione delle funzioni, è stato però modificato dalla contrattazione successiva per quanto riguarda le procedure e gli effetti della verifica e della valutazione dei dirigenti. Su tale sistema valutativo si sono poi innestate le nuove disposizioni 214 Sul sistema di valutazione, cfr. I. PELLICCIOLI, La valutazione della dirigenza del servizio sanitario nazionale. Strumenti operativi, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 120 ss. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 125 del d.lgs. n. 150/2009, di modifica del d.lgs. n. 165/2001, cui hanno fatto seguito le nuove norme disciplinari previste dal contratto collettivo integrativo del 6 maggio 2010. L'attività dei dirigenti medici risulta attualmente caratterizzata, nello svolgimento delle proprie funzioni, dall'autonomia tecnico/professionale i cui ambiti di esercizio si sono progressivamente ampliati. Tale autonomia, con le connesse responsabilità, deve essere esercitata nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito degli indirizzi operativi e dei programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente medico, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni attribuitegli, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito (d.lgs. n. 502/1992, art. 15, 3° comma)215. Come precedentemente esposto, gli incarichi dirigenziali dei medici sono riconducibili alle due categorie generali individuate dal d.lgs. n. 502/1992: la direzione di struttura (semplice o complessa) e gli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. La definizione di “struttura” è fornita dall’art. 15-quinquies, 5° comma, d.lgs. n. 502/1992, come introdotto dall’art. 13 d.lgs. n. 229/1999, che la individua quale: «articolazione organizzativa per la 215 Sulla responsabilità dirigenziale intesa come responsabilità di risultato e responsabilità di mezzi si veda L. TORCHIA, op. cit., pp. 90-99. L'Autrice pone in rilievo come l'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le sanzioni da infliggere a fronte di determinate infrazioni, delinea alcune forme di responsabilità. In particolare, osserva come, a fronte di risultati negativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi, si configura la c.d. responsabilità di risultato. Non basta la violazione della regola a configurare tale responsabilità, anche perché l'ordinamento rispetto alla violazione stessa predispone altri strumenti di correzione e di sanzione, ma occorre che da essa derivi un risultato negativo, accertato e misurato con strumenti diversi da quelli giuridici tradizionali. A fronte della grave inosservanza delle direttive si configura, invece, una responsabilità di mezzi. Rileva l'Autrice che tale responsabilità sorge, a differenza che per l'obbligazione di risultato, in relazione della violazione di un obbligo di conformare l'attività dell'ufficio e la propria condotta agli indirizzi ricevuti. In questo caso una regola in astratto c'è, ma è una regola molto generica, tutt’altro che determinata in quanto alla definizione degli obiettivi da conseguire concorrono necessariamente una serie di fattori difficilmente determinabili a priori. 126 126 La dirigenza medica Titolo del capitolo I quale è prevista, dall’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie»216. La nozione è richiamata dall'art. 27 del C.C.N.L. 1998/2001. La struttura può essere complessa, semplice o semplice con autonomia gestionale. Per “struttura complessa” s’intende, più specificamente, l'articolazione aziendale che comporta la gestione autonoma delle risorse aziendali attribuite in relazione al budget a essa affidato. La norma contrattuale individuava come tali tutte le strutture già riservate ai dirigenti di ex II livello, oggi direttori di unità operative complesse, nonché i “dipartimenti aziendali”, ossia quelle strutture individuate dall'azienda sanitaria per l'attuazione di processi organizzativi integrati217. I “Dipartimenti”, comunque denominati (strutturali, integrati, funzionali, transmurali, ecc.), rappresentano il modello operativo delle aziende sanitarie, svolgono attività professionali e gestionali utilizzando le risorse loro assegnate per l'assolvimento delle funzioni attribuite. Sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale218. Sono egualmente considerati come strutture complesse i “Distretti sociosanitari”, individuati nell'atto aziendale dalle aziende sanitarie per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e d’integrazione sociosanitaria, e i “Presidi ospedalieri”; Per “struttura semplice” s’intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa, sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale; queste ultime sono dotate di responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse (umane, tecniche o finanziarie). 216 Sull'atto aziendale di organizzazione e funzionamento, cfr. F. ROSATI, Gli atti aziendali di diritto privato di organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie nei diversi contesti regionali, in Dir. San. Mod., 2, 2008, pp. 119 ss. 217 Sui requisiti della struttura complessa, Cass. civ., 2 febbraio 2009, 2584, in Foro it., Rep. 2009, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 111. In argomento, A. CICCHETTI, La progettazione organizzativa: principi, strumenti e applicazioni nelle organizzazioni sanitarie, Franco Angeli, Milano 2004, p. 216. 218 Sull'argomento cfr.: B. PRIMICERIO, II Dipartimento ospedaliero e la contrattualizzazione della Dirigenza sanitaria, in Ragiusan, 220-221, 2002, p. 10; ID., La sanità che cambia: la figura del Direttore di Dipartimento ospedaliero, in Diritto sanitario moderno, 3, 2001, p. 149. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 127 Premesso questo necessario chiarimento, è possibile richiamare le diverse tipologie di incarichi: 1. incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti medici con meno di cinque anni di servizio. 2. incarico di direzione di struttura semplice; 3. incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo; 4. incarico di direzione di struttura complessa. Tra questi sono compresi, quelli di direttore di Dipartimento, di direttore di Distretto sociosanitario e di direttore di Presidio ospedaliero; Le tipologie di incarichi dirigenziali di cui ai numeri 2) e 3), fornita dall'art. 27 del C.C.N.L. 1998/2001, è una mera elencazione e non configura rapporti di sovraordinazione o sott'ordinazione degli incarichi stessi, i quali scaturiscono solo dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni, con l’eccezione della direzione delle varie categorie di struttura complessa (Unità operative complesse, Dipartimento, Distretto sociosanitario, Presidio ospedaliero, ecc.). Per incarichi professionali di alta specializzazione s’intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico-professionali che producono prestazioni qualitative e quantitative complesse riferite alla disciplina e organizzazione interna della struttura di riferimento. Per incarichi di natura professionale s’intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e che si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee richiedenti una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza. La contrattazione collettiva nulla specifica per quanto riguarda le tipologie di incarico di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Il percorso professionale di avanzamento in carriera prefissato dal sistema degli incarichi si delinea, quindi, come segue. All'atto dell'assunzione e per i primi cinque anni di servizio, possono essere attribuiti esclusivamente incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura di 128 128 La dirigenza medica Titolo del capitolo I assegnazione e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Tali ambiti sono progressivamente ampliati attraverso fasi di valutazione e verifica. Gli incarichi in questione sono conferiti dall'azienda sanitaria su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, una volta decorso il periodo di prova (sei mesi), con atto scritto e motivato a integrazione del contratto individuale di lavoro. Trascorsi i primi cinque anni di anzianità di servizio, al dirigente medico possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice, oppure di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. Per gli incarichi di direttore di struttura complessa, il direttore generale procede, come esaminato in precedenza, al conferimento dopo aver pubblicato un avviso e sulla base di una rosa di candidati idonei, selezionata da una commissione nominata dallo stesso direttore generale e presieduta dal direttore sanitario. L'incarico conferito ha durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodi più brevi. Ai fini del computo dei cinque anni di attività necessari per il conferimento dei possibili incarichi dirigenziali rientrano anche i periodi di servizio svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato senza soluzione di continuità (art. 15 C.C.N.L. 2006/2009); la medesima valenza hanno i servizi prestati in qualità di dirigente del Servizio sanitario a tempo indeterminato prestato in aziende o enti diversi del comparto (art. 12, comma 3, del CCNL1998/2001, secondo biennio economico, confermato dall'art. 15 CCNL2006/2009). 3.2. L'incarico di responsabile di struttura semplice e complessa L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, ex d.lgs. n. 502/1992 art. 15, comma 7-quater, è attribuito a tempo determinato dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 129 afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L’incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di Dipartimento (art. 15, comma 5 d.lgs. 502/1992)219. Come esposto, l’incarico di direzione di struttura complessa è conferito, con le procedure e le modalità stabilite dal d.lgs. n. 502/1992 e dal d.p.r. n. 484/1997220. Tra essi deve essere fatto rientrare anche il conferimento dell'incarico di “direttore di Presidio ospedaliero” (o sanitario), disciplinato anch’esso dal d.p.r. n. 484/1997. Dal sistema deve essere escluso il conferimento dell'incarico di direttore sanitario che segue regole particolari, trattandosi, come esaminato, di una scelta adottata dal direttore generale aziendale su base esclusivamente fiduciaria, il cui unico limite è rappresentato dal possesso dei requisiti di legge. Alla legislazione regionale il d.lgs. n. 502/1992 demanda invece la fissazione dei criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 219 Per l'art. 15-bis l’atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione (al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura) dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale. 220 Sulla procedura per il conferimento dell'incarico cfr. le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 19 luglio 2011, n. 15764, in Giust. Civ., I, 2012, p. 1329. Conformi: Cass. civ., 16 luglio 2012, n. 12130; Cass. civ., 6 marzo 2009, n. 5447; Cass. civ., 13 maggio 2009, n. 11009 in Giust. Civ., I, 2010, p. 2955 e Ragiusan, 307, 2009, 277; Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17852, in Foro it. Rep., 2009, Sanità pubblica [6020], n. 386. In tema di giurisdizione: cfr. Cass. SS.UU., 5 marzo 2008, n. 5920, in Foro it. Rep., 2008, Sanità pubblica [6020], n. 392; Cass. civ., 16 aprile 2007, n. 8950, in Foro it., 2007, I, col. 3104; Cass. civ., 3 novembre 2006, n. 23549, in Foro it., 2007, I, col. 1801. 130 130 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Al dirigente medico di struttura complessa sono attribuite - oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali - funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella struttura stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. Al direttore medico di struttura complessa, dove investito in tal senso espressamente nell'atto aziendale, sono attribuiti i compiti necessari all'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano programmatico e finanziario aziendale, ivi comprese le decisioni che possono impegnare l'azienda verso l'esterno. Il direttore di struttura complessa è quindi responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite alla struttura stessa. I risultati della sua gestione sono sottoposti a verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione. Come segnalato, infatti, anche alle categorie dei medici e odontoiatri si richiede il possesso di adeguate competenze gestionali sicché, per l’attribuzione di queste funzioni direttive più complesse, occorre aver conseguito una specifica abilitazione, secondo le iniziative di “formazione manageriale” di cui all’art. 16-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. 3.3. L'incarico di direttore di Dipartimento e di Distretto Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di “direttore di Dipartimento”, il C.C.N.L. 1998/2001 fa rinvio all'art. 17-bis del d.lgs. n. 502/1992 e definisce tali incarichi come “interni”. La disposizione legislativa prevede che il direttore di Dipartimento sia nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione di una delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento stesso, il quale, in ogni caso, rimane titolare della struttura complessa di cui è responsabile. La preposizione ai Dipartimenti strutturali, sia ospedalieri, sia territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione tanto di III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 131 responsabilità professionali in materia clinica, organizzativa e della prevenzione, quanto di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. Il direttore di Dipartimento è coadiuvato nella sua funzione da un organo collegiale, il Comitato di dipartimento, il quale, disciplinato dalla Regione territorialmente competente nella composizione e nelle funzioni, deve intervenire nel processo di individuazione del direttore di Dipartimento221. La nomina del direttore di Dipartimento da parte del direttore generale aziendale si traduce in una scelta fiduciaria, anche se condizionata dai due requisiti: deve essere un direttore di struttura complessa afferente al dipartimento e deve essere indicato dal Comitato di dipartimento. In ogni caso la nomina deve essere motivata. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, essa può essere condizionata dalla durata dell’incarico di direttore di unità organizzativa complessa, che costituisce il presupposto per la sua nomina, oppure, trattandosi di una scelta fiduciaria, dalla durata in carica del direttore generale aziendale. Per quanto non specificato, valgono i principi che regolano l'incarico di direttore di struttura complessa. Anche in caso di conferimento degli incarichi di “direttore di Distretto sociosanitario”, il C.C.N.L. 1998/2001 richiama il d.lgs. n. 502/1992. In particolare il riferimento è all'art. 3-sexies. La norma, dedicata al direttore di Distretto sociosanitario, dopo averne specificate le funzioni - realizzazione delle indicazioni aziendali, gestione delle risorse assegnate al fine di garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, integrazione tra i servizi e continuità assistenziale, avvalendosi quale supporto anche di un Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali - disciplina il conferimento del relativo incarico. 221 Le Regioni, nel disciplinare questa partecipazione alla individuazione del direttore di dipartimento, hanno previsto che l'organo collegiale esprima una rosa di nomi tra i quali il direttore generale deve effettuare la sua scelta. 132 132 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il citato articolo stabilisce che tale incarico sia attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, ovvero a un medico convenzionato (limitatamente peraltro al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta) 222 da almeno dieci anni. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia attribuito a quest'ultimo, l'azienda deve contestualmente bloccare un corrispondente posto in organico della dirigenza sanitaria. La norma di legge non specifica se l'attribuzione dell'incarico debba avvenire sotto forma di selezione interna, così come accade per gli incarichi di direttore di Dipartimento, o se tramite un avviso pubblico che deve seguire determinate procedure formali, o se addirittura consista in una scelta fiduciaria come quella utilizzata per il direttore di Dipartimento223, anche se in questa ipotesi il direttore generale non incontrerebbe limitazioni se non quella di accertare la sussistenza, nell'aspirante direttore, del rapporto di dipendenza o di quello convenzionale, almeno decennale, con l'azienda sanitaria. La norma, però, stabilisce in via di principio che la Regione territorialmente competente possa disporre in proposito con apposita legge regionale. In ogni caso, all'avviso di selezione deve essere fornita la massima pubblicità poiché potrebbero parteciparvi, oltre ai dirigenti medici dipendenti, anche i medici convenzionati operanti sul territorio aziendale. È dibattuto se una professionalità diversa dal dirigente medico possa essere investita della titolarità del Distretto sociosanitario. Si deve ritenere che, attesa la lettera della legge che ipotizza la possibilità di ricoprire quell'incarico anche da parte di un medico convenzionato, il prescelto debba essere comunque un dirigente medico. 222 Il riferimento a queste due categorie di medici convenzionati è fatto direttamente dall'art. 3-sexies con rinvio al 1° comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, escludendo così forme di convenzioni con altre categorie di medici specialisti. 223 In questo senso, cfr. B. PRIMICERIO, Il Servizio Sanitario Nazionale: struttura, organizzazione e modelli gestionali, cit., pp. 196 ss. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 133 In tutte le possibili ipotesi, a prescindere dalla professionalità richiesta, ove la scelta ricada su un dirigente aziendale, deve trattarsi di un direttore di struttura complessa. Qualora il conferimento dell'incarico di direttore di Distretto sociosanitario sia effettuato ai sensi dell'art. 3-sexies del d.lgs. n. 502/1992 deve essere stipulato il contratto individuale di lavoro. Per quanto riguarda la durata dell’incarico di direzione di Dipartimento o di Distretto sociosanitario, in assenza di una norma specifica, la sua determinazione è lasciata alla discrezione dell'azienda sanitaria, in linea con i suoi assetti organizzativi e gestionali; la loro durata, però, non può superare il limite stabilito per gli incarichi di struttura complessa. Nell'ipotesi di rinnovo degli incarichi, la durata di questi può essere pari al tempo del primo incarico o può essere fissata in un lasso di tempo inferiore. 3.4. Graduazione delle funzioni e sviluppo professionale Il fine cui hanno voluto tendere i recenti interventi di riforma del sistema degli incarichi dirigenziali è quello di intervenire, con appropriate modalità e criteri applicativi, a sostegno della crescita e dello sviluppo professionale dei dirigenti medici, nonché alla realizzazione di una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie del nostro Paese. In tal senso il C.C.N.L. 2006/2009 fissa alcuni principi nel solco del processo di riforma del lavoro pubblico. Come affermato dall’art. 6 di tale contratto collettivo, il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa nell’ambito del processo di riforma del lavoro pubblico. Tale sistema, che intende basarsi sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della professionalità nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro della normativa legislativa e contrattuale224. 224 Sul tema, cfr. S. BAGGIO, La responsabilità della struttura sanitaria, vol. XIV, Giuffrè, Milano 2008, pp. 101 ss. 134 134 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Al fine di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza medica, nel C.C.N.L. 2006/2009 è stato confermato quanto previsto dalla contrattazione collettiva precedente, specificando come le diverse tipologie di incarico, che implicano attività gestionali e professionali, siano funzionali a un'efficace e proficua organizzazione aziendale, debbano contribuire a una migliore qualità assistenziale e promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. Al tempo stesso, l’art. 6 ritiene che debbano essere salvaguardate l'autonomia e la responsabilità professionale quali condizioni connaturate alla funzione dirigenziale, anche laddove esse si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato. È stato anche ribadito il principio, già esistente nella contrattazione collettiva precedente, per cui le tipologie di incarichi dirigenziali, ad eccezione della direzione di struttura complessa, in quanto manifestazioni di attribuzioni diverse ma di pari dignità e importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera che possono raggiungere un’analoga valorizzazione economica nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale. Il primo problema che si pone in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali è proprio quello della graduazione delle funzioni. In aderenza ai principi stabiliti dall'art. 51 C.C.N.L. 1994/1997225, le aziende sanitarie, in relazione all’articolazione operativa stabilita nell'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali sulla base dei seguenti criteri e parametri, che comunque le aziende stesse possono integrare con riferimento alla loro organizzazione, nel rispetto delle singole normative regionali: a) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti; 225 La norma contrattuale in questione è tuttora in vigore nel testo originario, salvi i commi 4 e 6 sostituiti dall'art. 26 del C.C.N.L. 1998/2001, pertanto, i riferimenti sono al testo vigente. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 135 b) grado di autonomia in relazione anche all’eventuale struttura sovraordinata; c) affidamento e gestione del budget; d) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; e) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; f) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; g) grado di competenza specialistico/funzionale o professionale; h) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda sanitaria; i) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche aziendali; l) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda; m) rilevanza degli incarichi all'interno dell'unità operativa o a livello aziendale; n) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; o) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. Le aziende sanitarie, sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali, attribuiscono a ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico, previa informazione alle organizzazioni sindacali seguita, su richiesta di queste, da un incontro. La retribuzione di posizione assegnata ai diversi incarichi dirigenziali grava su un apposito fondo costituito presso ciascuna azienda sanitaria. A parità di struttura organizzativa e di corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. La graduazione delle funzioni dirigenziali deve essere effettuata dalle aziende sanitarie in modo oggettivo, ossia indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dall’originaria provenienza da posizioni funzionali o 136 136 La dirigenza medica Titolo del capitolo I economiche previste dal d.p.r. n. 384/1990, che rappresenta la normativa contrattuale precedente al riordino del Servizio sanitario nazionale degli anni 1992/1993. Tale graduazione è soggetta a revisione periodica secondo le modalità della contrattazione collettiva. Nel contratto individuale del dirigente devono essere definiti, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, il trattamento economico, la durata dell'incarico, che, in ogni caso, non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, poiché in tali ipotesi la durata dell'incarico o del rinnovo dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite226. Le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono attribuite dalle aziende sanitarie nel corso del procedimento di determinazione del budget di struttura. Il conferimento degli incarichi esaminati ha una diversa ricaduta sul contratto individuale di lavoro del dirigente: nel caso di incarichi professionali o di direzione di struttura semplice il contratto originario è integrato con il provvedimento di conferimento del nuovo incarico; nel caso di assegnazione a incarico di direzione di struttura complessa o di Dipartimento è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale. La modifica dei contratti deve essere assentita dal dirigente entro trenta giorni dalla comunicazione, decorsi i quali non è possibile procedere all’affidamento del nuovo incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale (art. 24, 7° comma, C.C.N.L. 20022005). Le aziende sanitarie hanno l'obbligo, posto che i criteri per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa sono stabiliti direttamente dalla legge, di formulare, preventivamente, i criteri per la conferma e la revoca degli incarichi in questione. I criteri generali per il rinnovo dell'incarico sono integrati da elementi di valutazione che devono tenere conto delle capacità gestionali con particolare riguardo alla gestione del personale, al rapporto con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi 226 Cfr. C.F. RAMPULLA, L.P. TRONCONI, op. cit., p. 311. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 137 nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale di riferimento e dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. Gli incarichi in questione sono conferiti dall'azienda sanitaria con atto scritto e motivato, a seguito di valutazione positiva, su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza. Come sottolineato in giurisprudenza, l’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, nello stabilire che l’esito positivo delle verifiche, cui il dirigente sanitario è periodicamente sottoposto, «costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali»227, intende porre a salvaguardia dell’interesse pubblico della salute dei cittadini uno strumento per assicurare il miglior funzionamento della struttura sanitaria, giacché dette verifiche devono essere funzionalmente volte ad assicurare alla struttura medesima, e quindi agli utenti, non solo la specifica competenza professionale di chi vi opera, ma anche il corretto espletamento del servizio e la realizzazione dell’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, nonché l’efficace ed efficiente gestione delle risorse. Pertanto, alla luce dell’evidenziata ratio della suddetta normativa, si deve escludere che alla violazione delle regole endoprocedimentali, con conseguenti vizi formali, concernenti la verifica dell’attività del sanitario che abbia avuto un esito negativo possa conseguire l’effetto della conferma automatica nell’incarico, potendo semmai detta violazione rilevare ai fini risarcitori228. Quali criteri generali, le aziende tengono conto nel conferimento degli incarichi e per il passaggio a incarichi di funzioni dirigenziali diverse: a) delle valutazioni del Collegio tecnico; b) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell'area e della disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella 227 V. Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2008, n. 28714, in Mass., 2008, 1138; Ragiusan, 303, 2009, 295; Foro it., Rep. 2008, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 27 228 Cfr., Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2008, n. 28714, cit. 138 138 La dirigenza medica Titolo del capitolo I disciplina di competenza, sia con riguardo all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende sanitarie o anche con riguardo a esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, nonché alle valutazioni riportate; f) del criterio della rotazione, ove applicabile. In considerazione dell'equivalenza delle funzioni dirigenziali, è esclusa l'applicazione dell'art. 2103, comma l, cod. civ. in materia di assegnazione a mansioni diverse229. Qualora all'incarico dirigenziale da conferire aspirino più candidati, l'azienda sanitaria deve comunque procedere sulla base di un gruppo di idonei, selezionati secondo criteri e procedure formulate in via preventiva e concertate con le organizzazioni sindacali, dai direttori di Dipartimento o dai dirigenti responsabili di altre articolazioni interne interessate (Distretto sociosanitario, ecc.). Come nel caso dei direttori di struttura complessa, l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, atteso che per tutti i dirigenti medici del S.S.N., vige la norma che la durata dell'incarico deve essere correlata al raggiungimento del predetto limite. In questo modo, l'incarico dirigenziale, anche se non è scaduto il termine, cessa automaticamente al compimento del limite massimo di età. La durata dell’incarico può essere più breve di quella stabilita contrattualmente solo nei casi in cui sia disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa. 3.5. L’istituto della sostituzione e della delega di funzioni. 229 Come osservato, dalla circostanza che nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico del settore sanitario la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo consegue che l’assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ., che peraltro non si applica ai dirigenti pubblici, né da luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l’art. 36 Cost. in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato: cfr. Cass. civ., 1 ottobre 2008, n. 24373, in Foro it., 2009, I, col. 1809. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 139 Da ultimo bisogna fare riferimento a quelle specifiche situazioni in cui, a causa dell’assenza del direttore di struttura complessa per ferie, malattia o altro impedimento, l'azienda con atto formale procede alla sua sostituzione con altro dirigente. Tale istituto è stato disciplinato per quanto riguarda la figura del direttore di struttura complessa (art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992): è il medesimo direttore a individuare, tra i dirigenti assegnati alla struttura di cui è titolare, il soggetto che lo deve sostituire in tutti i casi di assenza o di impedimento. Pertanto, questi deve indicarne il nominativo entro il 31 gennaio di ciascun anno avvalendosi dei seguenti criteri: 1) il dirigente deve essere titolare dell’incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico professionale di alta specializzazione o, comunque, di un incarico di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, con riferimento ove previsto, alla disciplina di appartenenza; 2) deve essere effettuata la valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. Ulteriore ipotesi è quella relativa alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto d'impiego del direttore di struttura complessa. In questo caso l'azienda attiva una selezione pubblica, affidando l'incarico, nelle more dell'espletamento di questa, e comunque per non oltre dodici mesi, a un dirigente medico in servizio nella struttura stessa. Qualora la sostituzione del direttore di struttura complessa sia causata dalla fruizione di aspettativa senza assegni dovuta al conferimento di incarico di direttore generale o di direttore sanitario di altra azienda, o a mandato elettorale o a distacco sindacale, l'azienda deve attivare la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico per una durata pari all'aspettativa concessa, al cui termine il direttore di struttura complessa deve rientrare terminando il periodo dell'incarico a suo tempo ricevuto. Con riferimento al direttore di Dipartimento o di Distretto sociosanitario dovrebbe applicarsi la medesima disciplina. Peraltro, trattandosi, come si è visto, nelle due ipotesi di una scelta fiduciaria del direttore generale, dovrà essere quest'ultimo - possibilmente nello stesso atto formale di conferimento dell'incarico o in aderenza a 140 140 La dirigenza medica Titolo del capitolo I quanto stabilito nell'atto aziendale - a individuare il dirigente che dovrà sostituirli. Il sostituto dovrà svolgere, nei periodi di assenza o impedimento del direttore, le c.d. funzioni vicarie, ossia subentrerà a pieno titolo in tutte le sue funzioni e gli atti che questi adotterà avranno la stessa valenza di quelli adottati dal titolare della struttura. Nulla è invece stabilito, sia a livello normativo sia contrattuale, per quanto riguarda la sostituzione degli altri dirigenti medici. Molto diversa si presenta, invece, la c.d. delega di funzioni230. La delega di funzioni, che si rinviene correntemente tanto nella normativa che riguarda l’amministrazione pubblica quanto nell’ordinamento di diritto privato, si concreta in un procedimento volontario di decentramento decisionale con la conseguenza che il dirigente delegante si spoglia, in tutto o in parte, di alcune sue funzioni per affidarle a uno o ad alcuni dei suoi collaboratori. Questa delega di funzioni è regolata da alcuni principi di carattere generale231: a) si presuppone nel dirigente delegante la capacità di scelta del soggetto cui affidare il potere di adottare decisioni o svolgere funzioni in sua vece; b) la delega di funzioni o di decisioni non esime completamente il dirigente delegante dalla responsabilità per i fatti o le omissioni imputabili al dirigente delegato; c) il dirigente delegante deve esercitare un controllo sull'azione del delegato, controllo non solo generico ma esteso anche alle modalità adottate; d) in ragione di questa responsabilità, il dirigente delegante non soddisfatto del modo di svolgimento delle funzioni delegate deve procedere all’immediata revoca della delega stessa, riassumendo le funzioni o delegandole ad altro collaboratore; e) la delega deve sempre assumere la forma scritta e deve essere portata a conoscenza dei soggetti interessati (il dirigente delegato, gli 230 Ad es. nel settore ospedaliero la delega, da parte del direttore di struttura complessa, ad un suo collaboratore per la firma di chiusura della cartella clinica dei pazienti ricoverati nella struttura stessa. 231 Sulla delega di funzioni, cfr. B. PRIMICERIO, La Dirigenza medica del S.S.N. e l'istituto della delega di funzioni, in Il Policlinico. Sez. pratica, 7, 2008, pp. 333 ss. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 141 altri dirigenti della struttura, le altre strutture aziendali interessate, i soggetti sovraordinati al dirigente delegante); f) dall'atto di delega devono risultare i limiti della delega conferita e la durata di detta delega; g) il dirigente può delegare solo funzioni proprie, con assoluta esclusione di funzioni a lui delegate (dal direttore generale, dal direttore di Distretto, ecc.); h) gli atti compiuti dal dirigente delegato hanno la stessa valenza di quelli adottati dal titolare della funzione. Al dirigente delegante - ove si siano verificati disservizi a causa del comportamento del dirigente delegato - possono essere sempre imputate la culpa in eligendo (riferita alla scelta del delegato) o la culpa in vigilando (con riguardo al mancato controllo dell'esecuzione della funzione/decisione delegata). 3.6. Il sistema di valutazione e il rinnovo dell’incarico Come accennato precedentemente, il sistema degli incarichi dirigenziali non è limitato alla loro tipologia, alla loro graduazione e alle modalità del loro conferimento, ma si presenta molto più complesso giacché investe altri istituti incidenti sullo stato giuridico dei dirigenti medici. Si fa riferimento alla loro valutazione, alla verifica dei risultati da essi conseguiti, agli organi aziendali preposti a tali valutazioni e ai provvedimenti consequenziali. Né può essere trascurato il problema della conferma/rinnovo degli incarichi dirigenziali e quello, ancor più delicato, della loro revoca, in quanto strettamente connesso ai risultati della valutazione e quindi alla responsabilità dirigenziale, derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'azienda sanitaria. Inoltre, l’art. 9, comma 32 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, ha previsto che le pubbliche amministrazioni che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in conseguenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, pur in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di 142 142 La dirigenza medica Titolo del capitolo I valore economico inferiore, non applicando le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Tale disposizione dimostra il carattere necessario ma non sufficiente della valutazione positiva al termine dell’incarico per il suo rinnovo. In particolare, la nuova previsione di legge reintroduce una forte discrezionalità in capo agli organi di vertice della pubblica amministrazione nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, discrezionalità a fronte della quale non possono che configurarsi, in capo al dirigente, posizioni di mero interesse legittimo rispetto alle scelte organizzative dell’amministrazione che, se adeguatamente motivate e conformi ai principi generali di buona fede e correttezza, non sono sindacabili in sede giudiziaria232. Per quanto riguarda il sistema di valutazione dei dirigenti pubblici, questo era stato formalizzato nelle sue linee generali dal d.lgs. n. 286/1999 che dedica l'intero art. 5 alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, stabilendo in via di principio che: a) le pubbliche amministrazioni - e tra queste rientrano le aziende e gli enti sanitari - sulla base anche dei risultati del controllo di gestione233, valutano, in coerenza a quanto stabilito a riguardo dai contratti collettivi, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate; b) la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti deve tenere particolarmente in considerazione i risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La periodicità di questa valutazione è annuale; c) il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell’approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato; 232 Cfr. Cass. civ., 30 agosto, 2010, n. 18857, in Lav.giur., 2010, p. 1195, in Lav. prev. Oggi, 2011, p. 219; Ragiusan, 325, 2011, p. 303. 233 Sull'argomento, con riferimento alle aziende sanitarie, cfr.: S. CORONATO, La nuova organizzazione delle aziende sanitarie: il servizio interno di controllo, in Dir. San. Mod., 4, 1995, p. 215. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 143 d) la procedura di valutazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure negative nei confronti del dirigente, quali il mancato rinnovo dello stesso incarico, la revoca dell’incarico o, da ultimo, il recesso dal rapporto di lavoro. Quanto alla disciplina del procedimento di verifica dei risultati raggiunti e di valutazione del dirigente medico, occorre fare riferimento al d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012 e alle già accennate novità introdotte dalla l.d. 4 marzo 2009, n. 15, e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, c.d. Riforma Brunetta, nonché alla successiva contrattazione collettiva del comparto sanità. L’art. 15, 5° comma,234 del d.lgs. n. 502 stabilisce che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle Regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni. Essi sono inoltre sottoposti a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di Dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale235. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici (con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di Dipartimento) devono rilevare la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione; devono registrare gli indici di soddisfazione degli utenti, nonché provvedere alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. 234 Modificato dalla lett. c) del comma 1, art. 4, d.l. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 189/2012. 235 In tema di valutazione del Collegio tecnico, cfr. G. PERRELLA, G. DELLI COCILI, op. cit., 32 ss; L. D’ALESSIO, Le aziende pubbliche, Liguori editore, Napoli 2008, pp. 42 ss. 144 144 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico, determinando così la sua conferma o il conferimento di incarico equivalente, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, relativa al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico236. Con l’intento di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia e di efficienza, il C.C.N.L. 2006/2009 (art. 8) stabilisce che le aziende sanitarie devono dare ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali. In considerazione, poi, della puntuale correlazione esistente tra misurazione dei servizi e valutazione dell'apporto individuale, le aziende sanitarie devono, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivare i processi di valutazione per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché adoperarsi per l'incremento della qualità delle strutture sanitarie, anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate. Devono quindi definire meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, dei risultati e dell'attività professionale dei dirigenti, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse (umane, finanziarie e strumentali) effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con cui i processi di valutazione si articolano e garantendo, comunque, una seconda istanza di valutazione in aderenza a quanto stabilito dal d.lgs. n. 286/1999. 236 La Corte di legittimità, come ricordato in precedenza, ha affermato che non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale, risolvendosi il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo in un’indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché sull’osservanza delle regole di correttezza e buona fede. In un caso, relativo al mancato rinnovo dell’incarico di dirigente dell’unità operatoria di anestesia e rianimazione, la Suprema Corte nell’enunciare il principio anzidetto, ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva escluso l’ammissibilità della domanda di riesame della procedura valutativa, di per sé indenne da vizi procedurali, in quanto rimessa alla discrezionalità dell’ente: cfr. Cass. civ., 2 marzo 2009, n. 5025, in Foro it. Rep., 2009, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 858. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 145 Tale valutazione è necessaria alle aziende sanitarie e ospedaliere per razionalizzare i percorsi di carriera, motivare gli affidamenti di incarichi, gestire in modo efficiente le risorse umane, retribuire il risultato in maniera trasparente e oggettiva. 3.6.1. Gli organismi aziendali preposti alla valutazione In base all'art. 26 del C.C.N.L. 2006/2009, gli organismi aziendali preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti medici sono: A) il Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, che procede alla verifica e alla valutazione: a) di tutti i dirigenti entro la scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte e ai risultati raggiunti; b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio; c) dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale; B) il Nucleo di valutazione, che procede alla verifica e valutazione annuale: a) dei risultati di gestione dei dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice; b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. La composizione di questi due organismi può essere stabilita dalla Regione nel cui territorio insiste l'azienda sanitaria poiché normativamente competente in materia oppure, in mancanza di disposizioni regionali, dall’azienda stessa rientrando l'argomento nei poteri di autorganizzazione aziendale. Le aziende sanitarie, in relazione alla delicata funzione che i suddetti organismi sono chiamati a svolgere, sono però invitate a prevedere nella loro composizione la presenza di persone molto qualificate per professionalità e qualità. Quanto alle procedure di funzionamento dei due organi collegiali, sono essi stessi a determinarle, salvo una loro formalizzazione da parte dell'azienda interessata. La valutazione risulta, quindi, articolata su due livelli. Il primo, che coinvolge il Collegio tecnico, è regolato dal 5° comma dell’art. 15 d.lgs. 502/1992, e interessa tutti i dirigenti medici, a prescindere dallo svolgimento di incarichi dirigenziali; il secondo riguarda i dirigenti cui sono affidate effettive mansioni gestionali e organizzative di 146 146 La dirigenza medica Titolo del capitolo I strutture semplici o complesse, e si effettua secondo le previsioni dell’art. 15-ter, che rinvia in larga misura alla contrattazione collettiva, specie per quanto attiene agli aspetti procedurali. La valutazione del Collegio tecnico è elaborata in conformità ad alcuni parametri dei quali l'organismo deve tener conto: a) la collaborazione interna e il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale; b) il livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico; c) i risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi; d) l'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi; e) la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, mediante un’equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali, nonché della gestione degli istituti contrattuali; f) la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e le modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati, nonché i processi formativi e la selezione del personale; g) la capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico/terapeutiche aziendali; h) le attività di ricerca clinica applicata, le sperimentazioni, le attività di tutoraggio formativo, la docenza universitaria e la docenza nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale; i) il raggiungimento del minimo dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale ECM per l'anno di riferimento; l) il rispetto del Codice di comportamento, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto del Codice deontologico. Il Nucleo di valutazione provvede invece alla verifica e valutazione annuale dei risultati di gestione conseguiti dai dirigenti responsabili di III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 147 struttura complessa, o di struttura semplice, e di quelli raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. La valutazione annuale per i dirigenti medici responsabili di struttura riguarda: a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e ai risultati conseguiti; b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale; c) l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Invece, la valutazione annuale per tutti gli altri dirigenti concerne: a) l'osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all'incarico attribuito; b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali qualitativi e quantitativi espressamente affidati; c) 1'impegno e la disponibilità correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi. Secondo l'art. 9 del C.C.N.L. 2006/2009, la valutazione costituisce un elemento strategico del rapporto di lavoro della categoria dirigenziale ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, oltre che a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La citata norma contrattuale si presenta innovativa rispetto al passato in quanto punta il faro dell'attenzione del soggetto valutatore sulla qualità delle prestazioni e la soddisfazione dell'utenza, così come confermato dal d.lgs. 150/2009 successivamente entrato in vigore. I risultati finali relativi alla valutazione effettuata devono essere riportati nel fascicolo personale del dirigente interessato. I giudizi definitivi espressi dal Nucleo di valutazione devono costituire parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende sanitarie per le conferme nell'incarico o per il conferimento di qualsiasi altro incarico o per l'acquisizione dei benefici economici stabiliti in sede contrattuale. 148 148 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Dall’esito della verifica dipendono, quindi, la conservazione della titolarità dell’incarico precedentemente conferito (direzione di struttura complessa, semplice, incarico professionale) o la possibilità di affidamento di incarichi più importanti. A tal fine è necessario che le aziende sanitarie adottino in via preventiva i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti medici, nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di monitoraggio, criteri che devono formare oggetto di negoziato con le organizzazioni sindacali interessate. La norma contenuta nell’art. 32 del d.l. n. 229/1999 non indica i contenuti e i metodi per eseguire la verifica, per cui ogni azienda sanitaria può scegliere i propri standard di valutazione. Tuttavia il C.C.N.L. 2006/2009, all’art. 10, prescrive che le procedure di valutazione siano improntate ai seguenti principi: 1. trasparenza dei criteri utilizzati, oggettività delle metodologie adottate e obbligo di motivazione della valutazione espressa; 2. imparzialità, celerità e puntualità, al fine di garantire: a) la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito; b) la stretta connessione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi; c) l'erogazione immediata delle relative voci retributive inerenti alla retribuzione di risultato; 3. sistemi di valutazione che definiscano i tempi delle procedure valutative stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, sia effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, al fine di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un’efficace organizzazione dei servizi. Inoltre devono definire, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva siano trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato; 4. informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento, anche mediante la comunicazione e il contraddittorio nella valutazione di prima e di seconda istanza; III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 149 5. diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza, ossia del soggetto che propone la valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 6. commisurazione degli eventuali provvedimenti sanzionatori alla posizione ricoperta dal dirigente in ambito aziendale e agli scostamenti accertati in sede di valutazione. Per tutti i dirigenti, l'oggetto della valutazione deve essere rapportato, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità e ai relativi criteri di verifica dei risultati, alle procedure e distinte finalità delle valutazioni. 3.6.2. Gli effetti della valutazione L'esito positivo della valutazione annuale del dirigente medico da parte del Nucleo di valutazione comporta l'attribuzione della retribuzione di risultato e concorre, inoltre, insieme agli altri elementi, alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e all’attribuzione, nonché determinazione, dell'indennità di esclusività. L'esito positivo della valutazione di competenza del Collegio tecnico produce diversi effetti: 1. per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico, realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico dirigenziale della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico; 2. per gli altri dirigenti, invece, realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior valore professionale ed economico o di struttura semplice; 3. per i dirigenti neoassunti, al termine del quinto anno, comporta: a) l'attribuzione di incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, nonché di direzione di struttura semplice; b) l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore; c) la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, 150 150 La dirigenza medica Titolo del capitolo I il cui valore è indicato, nel tempo, dalle Tavole allegate agli artt. 3740 del C.C.N.L. 2006/2009; 4. per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, implica il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta (la quale è condizionata alla verifica triennale). Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi attribuiti a seguito dell'esito positivo della valutazione hanno la medesima durata prevista contrattualmente. A riguardo, occorre segnalare che il sistema degli incarichi dirigenziali, quale disegnato dalla contrattazione collettiva dell'area della dirigenza medica, utilizza indifferentemente i termini “conferma” e “rinnovo” per indicare la volontà aziendale di continuare a mantenere quella determinata funzione in capo al medesimo dirigente per un periodo di tempo ulteriore rispetto all’originaria durata dell'incarico stesso. Ovviamente, la conferma o il rinnovo sono subordinati, come accennato, a una valutazione positiva del dirigente per i risultati gestionali e professionali ottenuti nell'espletamento dell'incarico attribuitogli. Alla conferma e al rinnovo dell'incarico dirigenziale è equiparato il conferimento di un incarico diverso, equiparato o equiparabile a quello scaduto, ovvero di maggior rilievo gestionale ed economico. Anche in questa ipotesi, infatti, è necessario l'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico. Ben più complessa e delicata si presenta la valutazione negativa del dirigente medico, soprattutto con riguardo agli effetti che essa può produrre per la carriera dell'interessato. Tale valutazione del dirigente presenta aspetti diversi a seconda che si tratti di valutazione negativa dei risultati o di valutazione negativa delle attività professionali svolte, anche perché le valutazioni in questione investono, in determinate ipotesi, la sua responsabilità dirigenziale. Naturalmente, il sistema, soprattutto in presenza di verifiche e valutazioni negative del dirigente, permette all'interessato di contestare il giudizio negativo espresso mediante una procedura di contraddittorio prevista dal contratto collettivo e che si concreta nella partecipazione al procedimento, a seguito di un’informazione III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 151 adeguata e con la possibilità di intervenire, oltre che di persona, anche attraverso gli strumenti della comunicazione237. L'accertamento della responsabilità dirigenziale, prima della formulazione del giudizio negativo da parte dell'organismo deputato a esprimerlo, deve essere quindi preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia (legale o rappresentante sindacale). L'accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali propri della dirigenza medica, come definiti a livello aziendale e imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati sia alla posizione rivestita dal dirigente in ambito aziendale; sia all'entità degli scostamenti rilevati. Quanto agli effetti, per i dirigenti di struttura complessa o semplice, al termine del procedimento delineato, l'accertamento della responsabilità dirigenziale rilevato dal Nucleo di valutazione, a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa determinati dall'inosservanza delle direttive aziendali e all'operato non conforme ai canoni ottimali gestionali della struttura, può determinare: 1. la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno di riferimento della verifica; 2. la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di struttura complessa la revoca dell’incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore, oltre alla perdita dell'indennità di struttura complessa; 3. nell'ipotesi di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico di minor valore assegnato e conferimento di un altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore a quello revocato, fatto salvo l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro dell'azienda sanitaria per giusta causa. 237 Sull'argomento della valutazione negativa del dirigente medico e della collegata responsabilità dirigenziale, cfr. S. CORONATO, Le conseguenze negative della valutazione. Il sistema garantista, in Dossier n. 6 allegato a Servizi e Territorio 2002, 15, p. 49. 152 152 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Pertanto, il direttore di struttura complessa che alla scadenza non superi positivamente la verifica non è confermato nell’incarico, ma è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli di dirigente responsabile di struttura semplice, incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, con contestuale “congelamento” da parte dell'azienda sanitaria di un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa, ove corrisposta, e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore. Nei confronti di tutti i restanti dirigenti il risultato negativo della verifica non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta il conferimento di altro incarico della medesima categoria ma di minor valore economico, oltre il ritardo di un anno nell'attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, qualora debba essere attribuita nel medesimo anno. Per i dirigenti con meno di un quinquennio di servizio, il risultato negativo della verifica comporta il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di un nuovo incarico o nell'attribuzione dell’indennità di esclusività. Per i dirigenti titolari di incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all’inosservanza delle direttive aziendali e all'operato non conforme ai canoni ottimali descritti può invece determinare: 1. la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno di riferimento della verifica; 2. la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro incarico della stessa tipologia ma di valore economico inferiore; 3. in caso di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico assegnatogli in luogo del primo e conferimento di altro incarico di valore economico inferiore a quello precedentemente revocato, sempre fatta salva la possibilità di recesso, da parte dell'azienda sanitaria, dal rapporto di lavoro. Infine, per i dirigenti con meno di un quinquennio di anzianità, l'accertamento della responsabilità dirigenziale dovuto all'inosservanza delle direttive e all'operato non conforme ai canoni può III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 153 comportare la perdita, totale o parziale, della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica. In ogni caso, l'azienda sanitaria può disporre la revoca dell’incarico prima della sua scadenza - in entrambe le ipotesi consentite - mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico, esclusivamente a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi, accertata con la procedura descritta e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda sanitaria nei confronti del dirigente, nel rispetto delle relative procedure. Anche nel caso di esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dal dirigente medico e dei risultati raggiunti, affidato al Collegio tecnico, esso è attuato con le procedure codificate contrattualmente e imperniate sul contraddittorio con l'interessato e sulla commisurazione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori alla posizione del dirigente e agli scostamenti accertati. A tutti i dirigenti, esclusi i direttori di struttura complessa, ai quali, a seguito di valutazione negativa, siano stati inflitti i provvedimenti sanzionatori descritti in precedenza, l'azienda sanitaria deve attivare una nuova verifica l'anno successivo per l’eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza di condizioni organizzative che lo consentano, è fatta salva la facoltà delle aziende, dopo tale periodo e in base alla verifica di cui sopra, di conferire ai dirigenti con meno di cinque anni un incarico dirigenziale. L’art. 15-ter, 3° co, d.lgs. 502/1992 elenca specificatamente i casi in cui è possibile revocare gli incarichi: inosservanza delle direttive impartire dalla direzione generale o dalla direzione di Dipartimento; 154 154 La dirigenza medica Titolo del capitolo I mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; ogni altro caso previsto dai contratti di lavoro238. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E’ utile osservare che tali ultime disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 sembrano rifarsi al meccanismo previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 165 anteriormente alle modifiche introdottevi dalla l. n. 145/2002: la norma, infatti, prevedeva «la revoca dell’incarico (..) e la destinazione ad altro incarico (..) presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse»; ammettendo altresì che «in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dell’organo competente o di ripetuta valutazione negativa (..) il dirigente, previa contestazione e contraddittorio», potesse «essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni», e che «nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione» avrebbe potuto «recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi». In coerenza con il principio stabilito dal d.lgs. n. 502/1992, si è già sottolineato che i contratti collettivi dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale hanno previsto una serie di ipotesi di revoca degli incarichi dirigenziali, anche prima della loro scadenza naturale, ancorandole tutte al conseguimento di valutazioni negative da parte dei due organismi preposti alla funzione: il Collegio tecnico e il Nucleo di valutazione. In particolare, per quel che concerne le strutture semplici, l’art. 28 del C.C.N.L. 1998/01 statuisce che «la revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito dell’accertamento della sussistenza di una delle cause di cui all’art. 28», vale a dire in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, violazione di direttive, risultati negativi, responsabilità grave e reiterata, altre ipotesi previste dal contratto collettivo. L’accertamento dei risultati negativi di 238 Occorre osservare che il procedimento valutativo dei medici risulta più vincolato di quello per i dirigenti statali, poiché per i medici i criteri di valutazione sono maggiormente specificati dalla legge. III. Gli incarichi di funzione Titolo deldirigenziale capitolo I 155 gestione o l’inosservanza delle direttive impartite sono invece causa di revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29 C.C.N.L. 1998/01. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, siano essi relative a strutture semplici oppure complesse, devono comunque avvenire nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva239. Chiaramente, il mancato rispetto delle procedure determina l’illegittimità del provvedimento. L’illegittimità può essere fatta valere dagli interessati con la proposizione di un ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Al giudice ordinario, come già ricordato, è rimessa, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. In merito, le sezioni unite della Cassazione hanno statuito che la dichiarazione di illegittimità dell’eventuale revoca anticipata, poiché disposta al di fuori delle ipotesi indicate dal legislatore, determina il diritto del dirigente al reintegro nell’incarico precedentemente ricoperto240. Qualora nelle questioni inerenti al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla stessa struttura organizzativa dell’azienda, i c.d. provvedimenti di macro-organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto, invece, di impugnativa giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. 239 Il C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. (art. 34) prevede tra le ipotesi di revoca dell'incarico - oltre quelle previste espressamente dal d.lgs. n. 502/1992 sopracitate - anche i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa riferita alla struttura complessa. 240 Cfr. Cass. SS.UU., 1 dicembre 2009, n. 25254, in Giust. Civ., 3, 2010, p. 719; Mass. Giur. lav., 2010, p. 548 con nota di C. PISANI; Lav. Pubbl. Amm., 2010, p. 1053. 156 Titolo del capitolo I Capitolo IV Profili di specialità della disciplina del rapporto di lavoro dei medici dirigenti 4.1. La disciplina a seguito della privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro Il ruolo del dirigente medico ha delle caratteristiche che lo differenziano notevolmente sia dal manager privato sia dalla dirigenza delle altre amministrazioni pubbliche per il particolare servizio che rende al cittadino/paziente e le implicazioni etiche e deontologiche della professione esercitata. Le modifiche legislative, introdotte nel tempo per garantire una trasformazione delle strutture sanitarie pubbliche verso una dimensione aziendale, hanno determinato importanti innovazioni nello stato giuridico della dirigenza sanitaria che si possono sintetizzare in quattro punti fondamentali: unico livello dirigenziale; incarichi a termine sottoposti a verifica; accesso agli incarichi di direzione per meriti personali e non in base a diritti acquisiti; promozione dell’esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista economico. L’abolizione del primario “a vita” e dei tre livelli di ruolo burocratico e gerarchizzato ha fatto emergere diverse funzioni e gradi di responsabilità garantendo a tutti i medici una certa autonomia 157 157 158 158 La dirigenza medica Titolo del capitolo I nell’esercizio dell’attività professionale241: risulta, così, un solo ruolo, ma al tempo stesso più posizioni funzionali corrispondenti ai diversi gradi di responsabilità professionali e gestionali. D’altra parte, con il processo di “degerarchizzazione”, si è rafforzata sempre più la tendenza a favorire il lavoro di équipe e multi-professionale attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori all’interno della stessa struttura. L’istituzione del livello unico dirigenziale non ha quindi impedito una distinzione tra gli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice e di natura professionale per quanto riguarda le attribuzioni, le responsabilità e le procedure concorsuali. Tutte queste posizioni funzionali sono a termine e soggette a verifiche periodiche. Questo comporta una carriera professionale flessibile e dinamica tendente a valorizzare le capacità, il merito e soprattutto la responsabilità: il conferimento ed il mantenimento della funzione direzionale non è più legata alla semplice osservanza di leggi e regolamenti, ma ai risultati ottenuti in termini organizzativi, gestionali, di sviluppo e di qualità del servizio reso. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica del Servizio sanitario pubblico, a seguito della c.d. “privatizzazione” e conseguente “contrattualizzazione” del pubblico impiego, è ora disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dalla regolamentazione predisposta dalla contrattazione collettiva. Come già ricordato, fondamentali aspetti del rapporto di impiego della dirigenza medica sono tuttavia contenuti nel d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, in quanto strettamente collegati al funzionamento delle aziende sanitarie. Proprio in forza del complesso di norme, di differente valenza giuridica, da applicare alla dirigenza medica, è opportuno rilevare che, fermo restando la sussistenza dei principi della disciplina del lavoro 241 Dell’atto medico ne è ora responsabile il singolo professionista, superando così le anacronistiche concezioni che vedevano nel primario la figura cui spettava, sempre e comunque, l’ultima parola. Sul punto, L. GIZZI, Equipe medica e responsabilità penale, Ipsoa, Milano 2011, pp. 121 ss.; R. BARTOLI, Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa: un dialogo con la giurisprudenza, Firenze University Press, Firenze 2010, pp. 15 e 195. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 159 subordinato242 e la possibilità di ricorrere a istituti di flessibilità della prestazione lavorativa, vi sono principi e istituti che caratterizzano la disciplina dei dirigenti medici e che necessitano di un’approfondita disamina243. 4.2. La formazione Istituto di peculiare interesse, previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza medica, è quello della formazione che, disciplinata dal d.lgs. 165/2001 per tutta la dirigenza della pubblica amministrazione (art. 7, 4° comma)244, assume caratteristiche particolari nel settore sanitario dove sono previsti gli obblighi formativi del programma nazionale Educazione Continua in Medicina (ECM). Inoltre, per il direttore sanitario e il direttore di struttura complessa è previsto il superamento di un corso di formazione manageriale245, mentre per il direttore generale è richiesto il certificato 242 Quali la eterodirezione, ossia l'obbligo di rispettare le direttive del datore di lavoro o di chi lo rappresenta (altri prestatori di lavoro gerarchicamente sovraordinati al medico interessato); l’obbligo di fedeltà e di diligenza, la collaborazione, ossia la partecipazione del medico, una volta inserito nell'organizzazione, all'attività aziendale. 243 Per una disamina della disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza medica: F. MARRA, Le professioni mediche dell’azienda sanitaria. Rapporto di lavoro, trattamento economico, incarichi, valutazione e responsabilità, Franco Angeli, Milano 2011. 244 I contratti collettivi dei lavoratori pubblici hanno affrontato il problema della gestione della formazione del personale ispirandosi ad alcuni principi fondamentali: a) scelta del partner formativo, in relazione alla dimensione organizzativa della singola pubblica amministrazione: utilizzo di istituzioni pubbliche o private attive nel settore della formazione professionale, generale o specialistica (università, centri formativi, ecc.), o costituzione, al proprio interno, di una o più strutture formative, ovvero utilizzo di un sistema misto in cui alcuni eventi formativi sono affidati all'esterno ed altri svolti all'interno della amministrazione organizzatrice; b) universalità, intesa questa nel senso che la pubblica amministrazione deve assicurare la formazione per tutti i dipendenti, eventualmente a rotazione, a prescindere dalla loro collocazione nel contesto aziendale; c) obbligatorietà, nel senso che la formazione deve essere fornita a tutti i dipendenti, i quali devono essere considerati in servizio a tutti gli effetti nei periodi di partecipazione agli eventi. Accanto a questa obbligatorietà, come rilevato, la contrattazione collettiva prevede una formazione volontaria, a richiesta del singolo dipendente. 245 Cfr. M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 18 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in Le nuove leggi civili, Giuffrè, Milano 2012, pp. 73 ss. 160 160 La dirigenza medica Titolo del capitolo I di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria246. Ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, tali corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario mediante lo svolgimento di attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari. I contenuti - con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni - la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso, nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Un numero di ore, non inferiore a dieci, di attività didattica di ciascun corso deve essere dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. Tali corsi devono essere indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della Salute, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il contratto collettivo nazionale 1994/1997, all’art. 33 stabilisce che la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente medico devono essere assunti dalle aziende sanitarie quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate loro al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario247. 246 I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’art. 16-ter d.lgs. 502/1992, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi (non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi), nonché le modalità di conseguimento della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. 247 In tema di formazione dei medici specialisti, come precisa Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2010, n. 124 (in Foro amm.-Cons. Stato, 2010, p. 145; in Foro it., Rep., 2010, Istruzione pubblica [3820], n. 318), a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate all’art. 1, 2º comma, d.lgs. n. 29 del 1993 ed alla regolamentazione in via contrattuale del rapporto individuale di lavoro è venuta meno IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 161 Il sistema formativo in sanità individua anche altri principi caratterizzanti il binomio formazione/aggiornamento, quali la continuità formativa, con riferimento a tutta la vita lavorativa del dirigente, e la specificità dell’aggiornamento professionale. Caratteristiche queste che sono state definite dal d.lgs. n. 502/1992 nell’ambito delle linee direttrici del Programma formativo Educazione continua in medicina (ECM)248. la tradizionale distinzione sul piano terminologico fra pubblici dipendenti di ruolo, che beneficiano della stabilità del rapporto e degli istituti che lo disciplinano in via ordinaria, e dipendenti non di ruolo, qualificati avventizi, diurnisti o stagionali, trovando invece applicazione - anche per il personale della dirigenza medica - le nozioni di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato nei casi espressamente consentiti. Pertanto il d.lgs. n. 368 del 1999 nel riferirsi al «personale medico di ruolo» ha dato rilievo, quale requisito di ammissione, alla durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, escludendo quindi ogni altro rapporto di lavoro di carattere discontinuo, precario o con fissazione di limite di durata. 248 La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili ad una pratica competente ed esperta. Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della l. 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in precedenza di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Accordo Stato-Regioni dell'1 agosto 2007 che ha definito il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilito la nuova organizzazione e le nuove regole per la governance del sistema ECM del triennio 2008-2010, ha individuato infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al d.lgs. 502/1992 integrato dal d.lgs. 229/1999, che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato uno strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Con il decreto ministeriale 11 gennaio 2012, è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992. La Commissione, che dura in carica 3 anni dalla data del suo insediamento, viene nominata dal Ministro della Salute che la presiede. Con il nuovo sistema di formazione continua la Commissione nazionale per la formazione continua si avvale: del Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione; del Comitato Tecnico delle Regioni: che assicura la partecipazione di tutte le regioni e province autonome attraverso componenti designati dalla Commissione salute; dell’Osservatorio Nazionale composto da esperti di provata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato-Regioni (5 componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (6 componenti); del CoGeAPS che ha il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi; della Consulta Nazionale della formazione permanente: organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di società scientifiche, organizzazioni sindacali, associazioni di provider, associazioni di tutela. 162 162 La dirigenza medica Titolo del capitolo I L'ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e per il proprio sviluppo professionale. Il suo obiettivo è di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivise considerando che gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente adeguata. Il d.lgs. n. 502/1992, nella versione vigente, all'art. 16-bis, nell’ambito della disciplina della formazione della dirigenza medica, nel dettare la definizione di “formazione continua” chiarisce che questa si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente, specificandone caratteristiche e finalità249. Mentre l’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di laurea e di specializzazione, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita lavorativa le conoscenze professionali; la formazione permanente comprende «le attività finalizzate a migliorare competenze, abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza del servizio prestato dal Servizio sanitario nazionale». Il percorso formativo deve mirare a un continuo adeguamento della preparazione specifica del professionista o al perfezionamento degli strumenti già in suo possesso in relazione al miglioramento delle conoscenze. La formazione continua consiste, quindi, in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni 249 La rilevanza che, nel tempo, la formazione dei professionisti sanitari ha assunto viene sottolineata da tutti i Piani sanitari nazionali che si sono succeduti nel tempo. Naturalmente, gli strumenti di programmazione sanitaria posteriori al 1999 hanno fornito il giusto rilievo, nell'ambito della formazione continua, alla posizione spettante al programma nazionale ECM. Sul tema, cfr. B. PRIMICERIO, La formazione continua in sanità, in Dossier n. 1 allegato a Servizi e Territorio, 4, 2002, pp. 13 ss.; M. TANTURLI, II nuovo programma formativo ECM per i professionisti sanitari, in Dir. San. Mod., 3, 2007, pp. 197 ss.. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 163 pubbliche o private accreditate, anche attraverso la partecipazione a studi clinici controllati, ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Tale formazione continua può essere svolta sia secondo percorsi formativi autogestiti, e quindi su iniziativa dei singoli professionisti, sia attraverso programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e di quello Regionale, sia agli indirizzi aziendali nelle forme e modalità indicate dalla Commissione Nazionale (art. 16ter, 1° co.)250. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, quindi, requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private251. I contratti collettivi dell'area dirigenziale medica distinguono invece la formazione in formazione obbligatoria e formazione facoltativa (o volontaria) in conformità alle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati con le organizzazioni sindacali. Questa suddivisione deve essere comunque rivisitata alla luce del citato Programma nazionale ECM, che impone determinati obblighi con riguardo ai temi oggetto della formazione. Mentre gli eventi formativi obbligatori sono a totale carico dell'azienda sanitaria, pertanto i dirigenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti e la formazione è svolta, di regola, durante l'orario di 250 Detta commissione, presieduta dal Ministro della Salute e composta da personalità appartenenti al settore della sanità e della ricerca scientifica, alle regioni, all’ordine dei medici, ha il compito di definire un programma triennale di obiettivi formativi con particolare riguardo all’elaborazione delle linee guida e dei corrispondenti percorsi diagnostici e terapeutici. La commissione deve inoltre definire i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formativa. 251 Le competenze acquisite mediante la formazione devono, tra l’altro, permettere al dirigente di: a) migliorare le capacità relazionali, sia con i pazienti che con gli operatori sanitari della propria e delle altre strutture; b) saper organizzare il servizio al fine di ridurre le liste di attesa; c) integrarsi con i colleghi degli altri reparti; d) saper offrire agli utenti efficacia, efficienza, appropriatezza delle prestazioni, sicurezza anche in presenza di riduzione delle risorse; e) evitare di essere occupato da atti burocratici inutili. L’aggiornamento del personale sanitario dovrebbe fornire anche conoscenze e competenze che riguardino elementi di epidemiologia clinica, etica, teoria della comunicazione, antropologia, psicologia, economia sanitaria, corretto impiego delle risorse, sviluppo dei sistemi informativi. 164 164 La dirigenza medica Titolo del capitolo I lavoro, gli eventi formativi facoltativi sono a carico (totale o parziale, nell'ipotesi di partecipazione dell'azienda alle spese) dei dirigenti interessati sia in termini economici, sia in termini di utilizzo di ore riconosciute dalla contrattazione collettiva come utilizzabili per la formazione. L'art. 23 del C.C.N.L. 2002/2005 precisa, a tal proposito, che la formazione deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del dirigente medico e quindi deve essere correlata ai Piani formativi aziendali. Qualora il dirigente scelga percorsi non rientranti nei piani, o che non corrispondano alle caratteristiche di questi, le iniziative formative rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico dell’interessato. Il medesimo articolo del C.C.N.L. 2002/2005, nel confermare il carattere fondamentale della formazione continua, così come disegnata dal d.lgs. n. 502/1992, individua, inoltre, iniziative e azioni a livello regionale e aziendale che possano incentivare la partecipazione di tutti gli interessati. L’art. 16-quater, 2° co. d.lgs. n. 502/1992, affida al contratto collettivo il compito di individuare le penalizzazioni, anche economiche, per coloro che nel triennio non conseguono il numero minimo di crediti previsti. Su un altro versante, è invece prevista la partecipazione degli stessi dirigenti medici all’attività didattica nell’ambito di corsi universitari di specializzazione o master universitari di primo e secondo livello; corsi di laurea triennale o corsi di laurea specialistica; corsi di aggiornamento professionale del personale del comparto sanitario organizzati dall’azienda sanitaria; corsi di formazione professionale per i profili delle nuove professioni sanitarie; corsi di formazione di base e/o riqualificazione del personale aziendale. 4.3. L’esclusività del rapporto di lavoro Altro profilo di specialità del rapporto di impiego della dirigenza medica è quello che riguarda l'esclusività o meno del rapporto di lavoro. L’originaria disciplina del d.lgs. n. 502/1992 comportava un obbligo di esclusività, nonché un sistema di incompatibilità, per cui la IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 165 mancata scelta del rapporto esclusivo impediva il conseguimento di alcune posizioni all’interno dell’organizzazione aziendale, quali ad esempio quello di responsabile di struttura complessa. Novellato dal d.lgs. n. 229/1999 e confermato dalla contrattazione collettiva (art. 15 C.C.N.L. 8 giugno 2000, relativo al quadriennio 1998/2001), il principio dell'esclusività è stato attenuato e si è prevista la possibilità di svolgere attività libero-professionale in regime intramoenia, purché al di fuori dell'impegno di servizio252. Successivamente, lo stesso principio è stato oggetto di una riformulazione finalizzata a ridurre le limitazioni all'esercizio della libera professione extramuraria e quindi ad ampliare lo spazio di esercizio dell'attività libero-professionale riconosciuto ai medici. Attualmente, in virtù della l. 26 maggio 2004, n. 138, anche se rimane formalmente in vigore un principio generale di esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti medici, è loro riconosciuta la possibilità di optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, per il rapporto di lavoro non esclusivo253. Le Regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve, nonché di controllare le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale, anche con riferimento all'obiettivo di ridurre le 252 L’attività può essere svolta secondo le seguenti tipologie: 1. attività liberoprofessionale individuale nell'ambito delle strutture individuate dal direttore generale e dal Collegio di direzione; 2. possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali; 3. possibilità di partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con l'azienda di appartenenza e queste ultime; 4. possibilità di partecipazione ai proventi di attività libero-professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e che consentano la riduzione dei tempi di attesa. Il tema, come è noto, ha suscitato forti polemiche, specie per la diffusa inadeguatezza delle strutture all’esercizio di attività libero-professionale intramuraria: cfr. A. BOSCATI, ult. op. cit., 889. Per una ricostruzione della evoluzione normativa, Cass. civ., 11 settembre 2006, n. 19430, in Foro it., 2007, I, col. 2515. 253 In forza dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992, tutti i dirigenti medici erano stati assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo; facevano eccezione alcune categorie di dirigenti che si trovavano in particolari condizioni. Invece, alcuni anni più tardi, la l. 26 maggio 2004, n.138, ha stabilito il principio per cui il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo ed ha modificato il sistema offrendo la possibilità ai dirigenti medici di optare per una delle due forme citate di rapporto d'impiego. 166 166 La dirigenza medica Titolo del capitolo I liste di attesa. L’istituto è inoltre disciplinato, per alcuni aspetti peculiari, dalla contrattazione collettiva nazionale. Il rapporto di lavoro esclusivo prevede la totale disponibilità del dirigente medico nello svolgimento della sua attività istituzionale nell'ambito dell'incarico attribuitogli. Per i dirigenti che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, il rapporto di impiego comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende sanitarie - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle singole strutture - concordano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. I dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, possono comunque esercitare l'attività libero-professionale all’interno dell’azienda. L’opzione per l’esclusività del rapporto, quindi, determina una condizione in base alla quale è consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’azienda di appartenenza. I medici che hanno scelto un rapporto non esclusivo possono invece espletare attività libero-professionale al di fuori della struttura ospedaliera. Tale aspetto del rapporto di lavoro è regolamentato, sia sotto il profilo giuridico che economico, dal C.C.N.L. dell’8 giugno del 2000, che ha recepito i principi del d.lgs. n. 502/1992, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 299/1999. Secondo quanto stabilito dal contratto collettivo, all’art. 54, per attività libero-professionale intramuraria del personale medico s’intende l’attività che il suddetto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell’impegno di servizio, quindi al di fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale. Le relative prestazioni professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 167 strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali254. Tale attività libero-professionale è finalizzata a promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, al fine di incentivare i medici a rendere le prestazioni all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e quindi offrire servizi maggiormente qualificati ai cittadini. Tale sistema, infatti, offre all’assistito la possibilità di scegliere liberamente il professionista medico anche nell’ambito delle strutture pubbliche, dietro pagamento di un compenso. In tale prospettiva, le aziende sono tenute a favorire tale tipologia di attività, anche mediante la realizzazione, al proprio interno, di idonee strutture e spazi dedicati, oppure, in mancanza di questi ultimi, a individuare spazi sostitutivi, anche fuori dall’azienda. A seguito della legge l. 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, tale attività, però, non potrà più essere svolta presso studi professionali collegati in rete dove operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del Servizio sanitario nazionale e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. 254 Sull’attività professionale intramuraria, cfr. Corte Cost., 5 novembre 2008, n. 371, in Giur. Cost., 2008, p. 4420. In generale sull’attività libero-professionale dei dirigenti medici e sul relativo regime di incompatibilità, cfr. C. CORBETTA, Sulla possibilità del medico di optare per il rapporto non esclusivo, in Ragiusan, 291, 2008, pp. 301 ss; G. D’URGOLO, Dirigenti medici, indennità di tempo pieno e attività professionale extramoenia, in assenza di strutture per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria, in Foro it., 2007, I, col. 2515; N. GASPARRO, Le forme di flessibilità del rapporto di lavoro della dirigenza medica, in Ragiusan, 273, 2007, p. 362; M. FACCIOLI, L’attività libero-professionale intramuraria del medico dipendente alla luce del decreto Bersani, in Studium juris, 2006, p. 1121; G. CARPANI, L’irreversibile esclusività del rapporto di lavoro dei medici del SSN: cronaca di una modifica annunciata, in Sanità pubbl e privata, 2004, 6, p. 581; C. DAMI, Evoluzione della normativa in materia di libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale, in Sanità pubbl. e privata, 2003, 2, p. 145; A. BOSCATI, Dirigenza sanitaria ed esercizio di attività libero-professionale, in Gior. Dir. Amm., 2002, 6, p. 595; M. NIRONI, La disciplina della dirigenza sanitaria nella riforma del Servizio sanitario nazionale. L’esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari, in Sanità Pubbl., 2001, 4, pp. 347, 509, 651; A. NARDONE, Brevi considerazioni in tema di dirigenza medica, attività intramuraria ed ipotesi di incompatibilità nel quadro delle recenti riforme del settore sanitario, in Sanità Pubbl., 1999, 9, p. 1233; R. GIORGETTI, op. cit., pp. 169 ss. 168 168 La dirigenza medica Titolo del capitolo I L’attività libero-professionale intramoenia non modifica la natura del rapporto di lavoro dei medici, che continua a configurarsi come un rapporto subordinato alle dipendenze di aziende pubbliche e non lede il principio costituzionale della fedeltà al soddisfacimento degli interessi e dei fini della collettività, come più volte ha affermato la stessa giurisprudenza255. In ogni caso, le disposizioni contrattuali prevedono che l’esercizio dell’attività professionale intramuraria non debba essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’azienda e lo svolgimento debba essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per questo viene anche stabilito che la suddetta attività non comporti globalmente, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o di orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. In sede di definizione annuale del budget, l’azienda negozia con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, il volume delle attività istituzionali che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda anche il volume delle attività liberoprofessionale intramuraria che, come detto, non può essere superiore all’attività istituzionale, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica e indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. A riguardo, la l. 189/2012 ha istituito una commissione per l’aggiornamento delle tariffe e previsto che le aziende tratterranno il 5% dei compensi degli operatori per programmi di prevenzione o riduzione delle liste d’attesa. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude, comunque, la direzione di strutture semplici o complesse. Per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, il citato d.lgs. 502/1992, stabilisce però uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la cui determinazione rinvia ai contratti collettivi di lavoro. A partire dal C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 è stato così istituito 255 Cfr. Cons. St., Sez.VI, 8 luglio 1997, n. 1102, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1381; in Foro it., Rep. 1997, Giustizia amm., 3340, n. 238. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 169 un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”256, che rappresenta un istituto peculiare nell’ambito del lavoro pubblico. Tale indennità, definita come “elemento distinto della retribuzione”, è erogata per tredici mensilità ed è articolata in fasce che corrispondono al livello di esperienza professionale raggiunto, previa valutazione positiva257. Con disposizione vantaggiosa per il dirigente medico, si prevede che coloro che mantengono l’esclusività non perdono il beneficio economico trattandosi di indennità di esclusività e non di irreversibilità (art. 15-quater, d.lgs. n. 502/1992), garantendo il mantenimento di tale emolumento a tutti i dirigenti (sia a tempo indeterminato che determinato) che l’avevano già acquisito. Tale indennità non è estensibile ad altre categorie di dirigenti del Servizio sanitario nazionale258. Infatti, la stessa fa riferimento 256 In tema di indennità di esclusività cfr. Cass. civ., 3 marzo 2011, n. 5139, in Not. giuripr. lav., 2011, p. 405; cfr. anche Cass. civ., 29 luglio 2009, n. 17661 (in Giust. Civ., 2010, I, 1772; Ragiusan, 315, 2010, p. 357) secondo cui l’art. 5 C.C.N.L. del 8 giugno 2000 si interpreta nel senso che l’indennità di esclusività spetta ai dirigenti con l’esperienza professionale minima di cinque anni del S.S.N., maturata, senza soluzione di continuità, restando esclusa la possibilità di cumulare periodi di servizio non continuativi, pur di durata superiore al minimo contrattuale previsto per beneficiare dell’emolumento. 257 Le norme contrattuali prevedono che i compensi affluiscano all’amministrazione che provvederà alla redistribuzione degli stessi tra i soggetti partecipanti alla prestazione con apposito atto e procedura. Tuttavia, le tariffe si devono muovere all’interno dei “vincoli ordinistici” e quindi anche collettivi. Si consideri poi che una quota della tariffa, non inferiore al 5% è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per la disciplina del ruolo sanitario (ibidem lett. i); mentre in sede di contrattazione integrativa sono definiti gli incentivi economici per il personale dirigenziale appartenente a ruoli diversi che rendono possibile l’esercizio della professione sanitaria intramuraria. Le amministrazioni si devono infine uniformare, nella fissazione delle tariffe, ai principi più generali, nonché a quelli specifici alle diverse prestazioni possibili dettati nei contratti collettivi nazionali. 258 Con riguardo all’erogazione dell’indennità di esclusività ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale il Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 35, ha stabilito che deve essere corrisposta: a) in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli art. 39 l. n. 833 del 1978 e 102, 1º comma, d.p.r. n. 382 del 1980) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del S.S.N., con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica prevista dalla normativa in materia; b) se in tale ambito abbiano optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; c) secondo la quantificazione, la decorrenza e la disciplina dell’indennità di esclusività stabilite con il contratto collettivo della dirigenza medica sulla base dell’equiparazione tra le categorie di detta dirigenza e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale, non potendo essere attribuito ai docenti universitari in 170 170 La dirigenza medica Titolo del capitolo I essenzialmente ad attività di carattere medico e sanitario, non riscontrabili nei confronti delle altre posizioni dirigenziali che tali attività non svolgono. L’erogazione dell’indennità in questione non comporta, quindi, una disparità di trattamento economico tenuto conto che, nell’ambito del C.C.N.L. dell’8 giugno 2000, è stato previsto anche uno specifico emolumento per la dirigenza tecnica, professionale e amministrativa. Diversamente argomentando, il contratto collettivo avrebbe previsto l’indennità di esclusività anche per questa dirigenza, ciò a ulteriore conferma della natura dell’indennità di esclusività quale corrispettivo della rinuncia all’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, quale lo svolgimento di attività di libera professione extramuraria. Da ultimo occorre ricordare che il C.C.N.L. 8 giugno 2000, all’art. 6, prevede il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime a impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero-professionale extramuraria. In tal caso si applicano le procedure relative alla contestazione dell’addebito e alla difesa da parte dell’interessato previste dal contratto collettivo. Qualora il dirigente che ha preferito il regime di esclusività svolga invece anche attività professionale autonoma, oltre al procedimento disciplinare, sarà chiamato a risarcire il danno erariale consistente nelle indennità di esclusività, nella retribuzione di posizione e di risultato percepite259. 1.2. Il regime di incompatibilità Correlato al tema dell’esclusività del rapporto di lavoro è quello delle incompatibilità. Tale regime non si differenzia, se non per le norme relative al rapporto di esclusività, da quello valido per tutti i pubblici dipendenti e che deriva dal d.lgs. n. 165/2001. La disciplina attività assistenziale esclusiva un trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui siano equiparati (in Foro amm.-Cons. Stato, 2011, 196; in Foro it., Rep., 2011, Istruzione pubblica [3820], n. 349. 259 Cfr. Corte dei conti, sez. Giur. Calabria, sentenza, 26 ottobre 2011, n. 533 consultabile sul sito <www.sivemp.it>. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 171 di settore e il contratto collettivo non prevedono, infatti, disposizioni particolari in materia. Invero, l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, riguardante le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, rinvia, confermandola, alla disciplina delle incompatibilità stabilita per tutti i dipendenti pubblici dagli artt. 60 e segg. del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del Testo unico relativo alla mobilità tra personale pubblico e privato. La citata norma di ordine generale fa divieto al pubblico dipendente di esercitare il commercio, l'industria, o professione alcuna o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite per fini di lucro. Da parte loro, le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, salvo che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (art. 53, 2° comma)260. Per quanto concerne gli incarichi, in caso di conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché di autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, oppure da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, questi devono essere disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che devono tenere conto della specifica professionalità ed escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente261. 260 A seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 1-bis, non possono inoltre essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 261 Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. b) della l. 6 novembre 2012, n. 190. 172 172 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Al pari degli altri dirigenti pubblici, i dirigenti medici, non possono quindi assumere incarichi retribuiti da parte di altre amministrazioni se non autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, laddove per incarichi retribuiti s’intendono tutti quegli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso262. Sono tassativamente esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dall’utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti, presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le incompatibilità proprie della dirigenza medica, l'art. 4, comma 7, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria per il 1992), stabiliva che con il Servizio sanitario nazionale potesse intercorrere un unico rapporto di lavoro. Attualmente, come precedentemente esposto, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario è considerato compatibile col rapporto unico d'impiego purché si sia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo. Anche la contrattazione collettiva dell'area della dirigenza medica non prevede particolari forme di incompatibilità. Il contratto integrativo del 6 maggio 2010, all’art. 6 ribadisce, infatti, che in materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. 262 Fatta eccezione per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione deve verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 173 4.5. La mobilità Un altro aspetto di particolare interesse della disciplina della dirigenza medica è quello che attiene alla mobilità. Questo istituto è sempre stato trattato, sia dal legislatore sia dalla contrattazione collettiva, con estrema attenzione attese le probabili ricadute negative sul servizio sanitario e sulla situazione dei dirigenti medici interessati. Le norme legislative e convenzionali che si sono succedute nel tempo hanno creato un sistema di mobilità distinto in mobilità volontaria, ossia mobilità in seguito della richiesta del dirigente interessato, e mobilità obbligatoria, vale a dire mobilità attivata dall'azienda sanitaria in determinate situazioni, quali la mobilità d'urgenza e la mobilità derivante da eccedenza di personale. Altre distinzioni pertinenti a tale istituto prendono in considerazione il suo ambito territoriale: la mobilità interna opera nell'ambito territoriale e strutturale della stessa azienda sanitaria263, mentre la mobilità esterna, ossia la mobilità verso altre aziende sanitarie diverse da quella di appartenenza, opera a livello intraregionale ed extraregionale o interregionale ed è dovuta a eccedenze di personale rispetto alla dotazione organica oppure alla richiesta del singolo dipendente264. 263 In tema di pubblico impiego contrattualizzato Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 12967, ha affermato che l’art. 20 C.C.N.L. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria, nel regolare la mobilità interna del personale dirigenziale, subordina il trasferimento all’avvenuto superamento del periodo di prova al momento della presentazione della domanda, non assumendo rilievo l’eventuale sopravvenienza del requisito, dovendosi ritenere detta previsione coerente con l’interesse generale all’efficienza della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., atteso che la celere copertura dei posti dirigenziali potrebbe restare pregiudicata ove risulti necessario attendere il maturarsi del requisito per taluno degli aspiranti. Ne consegue per la Suprema Corte che, nel caso in cui un candidato utilmente collocato in un precedente concorso chieda di ottenere l’assegnazione del posto per scorrimento della graduatoria degli idonei e l’amministrazione vi opponga l’avvenuta copertura per aver fatto ricorso alla mobilità interna, il diritto all’assunzione va riconosciuto ove il provvedimento della pubblica amministrazione riguardi, per l’appunto, il trasferimento interno di un dirigente privo del requisito del superamento della prova, quale atto illegittimo che va, dunque, disapplicato del giudice ordinario (in Giust. civ., 2011, I, p. 238; Ragiusan, 327, 2011, p. 284; in Foro it., Rep. 2011, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 448). 264 Con riguardo al trasferimento, Cass. civ., 19 marzo 2009, n. 6687, in Foro it., Rep. 2009, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 641, ha stabilito che in mancanza di 174 174 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Con riguardo al numero dei soggetti coinvolti, è possibile parlare di mobilità singola, se riferita a un solo dirigente medico, e di mobilità collettiva se investe più dirigenti. È necessario anche ricordare che l'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 disciplina la mobilità tra settore pubblico e settore privato e prevede che i dirigenti della pubblica amministrazione, tra i quali figurano anche i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, possano a domanda essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Tale periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Accanto a queste forme di mobilità, esiste il trasferimento conseguente al “comando” del dirigente medico presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, anche di altro comparto, con oneri a carico di quest'ultima. La mobilità, con riferimento al dirigente medico, può attivarsi solo a parità di qualifica, disciplina e area di appartenenza, fatte salve le eccezioni stabilite da norme contrattuali collettive. Infatti, per i dirigenti medici non titolari di struttura complessa dichiarati in esubero, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza purché l'interessato possieda i requisiti per l'accesso al relativo pubblico concorso, ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali non sia richiesta una particolare specializzazione. Questa tipologia di mobilità non si applica, però, ai direttori di struttura complessa per i quali il passaggio specifiche discipline recate dai contratti collettivi, il diritto del pubblico dipendente non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dall’art. 2103 cod. civ., che non risulta derogato per questa parte dall’art. 52 d.lgs. 165/2001 con la conseguenza che il datore non può trasferire il dipendente da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, in M. PACIFICO, E. PACIFICO, M. PACIFICO, Nuovo repertorio di giurisprudenza del lavoro. Gennaio 2008 – Dicembre 2009, Giuffrè, Milano 2010, p. 92. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 175 ad altra azienda sanitaria deve avvenire nel rispetto della procedura prevista dal d.p.r. n. 484/1997. Le aziende sanitarie, in tutte le ipotesi di ristrutturazione della dotazione organica, al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, devono quindi esperire ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, oppure mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali per il cui svolgimento non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende sanitarie e le organizzazioni sindacali possono anche essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti medici (con esclusione dei direttori di struttura complessa) tra le stesse aziende, anche di diversa regione. Tali accordi possono essere conclusi per prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria e, una volta intervenuta la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità265. La stipulazione degli accordi in questione avviene, per l'azienda sanitaria, tra il titolare del potere di rappresentanza (il direttore generale o altro dirigente da lui delegato) e i rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per il personale, le organizzazioni sindacali aziendali, anche se si tratta di aziende di diversa regione266. Tali accordi devono essere sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi (Ministro della funzione pubblica) da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 33 d.lgs. n. 165/2001. 265 Dalla data della richiesta di una delle due parti (azienda sanitaria e organizzazioni sindacali) i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa a disposizione dei dirigenti sono sospesi per sessanta giorni. Peraltro, la mobilità a seguito degli accordi stipulati è possibile anche dopo tale termine sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità d'ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda sanitaria. 266 Gli accordi devono contenere alcune indicazioni minime quali: le aziende riceventi e il numero di posti messi a disposizione, le aziende cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero, la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo la normativa in vigore, il termine di scadenza del bando di mobilità, le forme di pubblicità da dare all'accordo. Quanto alla pubblicità, copia dell'accordo deve essere comunque affissa in luogo accessibile a tutti. 176 176 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Gli accordi di mobilità sono tuttora disciplinati dall’art. 31 del C.C.N.L. 1994/1997, grazie alla conferma della sua vigenza da parte del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 (art. 17), e sono finalizzati, ove possibile, a evitare, risolvere o a limitare il problema delle conseguenze delle eccedenze di personale rispetto alla dotazione organica, ovvero nelle ipotesi di ristrutturazione della dotazione organica aziendale. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si deve perciò tenere conto dei principi stabiliti nei C.C.N.L. 1994/1997 e 1998/2001, pertanto l'azienda sanitaria deve esperire ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza, anche in discipline diverse di cui i dirigenti interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso (art. 31, comma 1, C.C.N.L. 1994/1997); deve prevedere l’attribuzione di incarico diverso da quello precedentemente rivestito, ma di pari valore economico, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente (art. 39, comma 8, C.C.N.L. 1998/2001)267. Con riguardo al passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza, l’art. 17 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, nel confermare la disciplina generale degli accordi di mobilità stabilita dall'art. 31 del C.C.N.L. 1994/1997, fa espresso riferimento all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001268. Questo prevede che, conclusasi la procedura relativa alla mobilità, al fine di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impegnare diversamente nel proprio ambito, l'azienda sanitaria interessata deve trasmettere a tutte le aziende operanti nell'ambito regionale l'elenco 267 Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 CCNQ 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità di urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, previo nulla osta della sua organizzazione sindacale o della rappresentanza sindacale aziendale di cui sia componente. 268 I commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 tuttavia sono stati sostituiti dall'art.16, l. 12 novembre 2011, n. 183 che prevede delle nuove procedure. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 177 dei dirigenti in eccedenza, distinti per disciplina, per rendere nota la loro disponibilità al passaggio diretto. L’azienda sanitaria deve comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiedere le conseguenti assegnazioni269. I trasferimenti dei dirigenti medici in eccedenza effettuati in relazione alle procedure di passaggio diretto ad altre amministrazioni non comportano novazione del rapporto di lavoro, di conseguenza il fascicolo personale del dirigente è inviato all’amministrazione di destinazione. Come nell'ipotesi di mobilità volontaria del direttore di struttura complessa, questi, se trasferito, perde la qualifica e gli è attribuito un incarico di minor valore. Nell'ipotesi di più domande, l’azienda deve operare le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata dei curricula professionali e di servizio prodotti dagli interessati in relazione al posto da ricoprire. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi da inviare, unitamente al curriculum, alle aziende di appartenenza e di destinazione entro quindici giorni. Il dirigente, se in possesso dei requisiti, è perciò trasferito entro il quindicesimo giorno successivo e il suo rapporto di lavoro continua con la nuova azienda. Come segnalato in precedenza, la mobilità interna alla stessa azienda sanitaria si distingue invece in mobilità ordinaria, suddivisa a sua volta in mobilità ordinaria per conferimento di incarico dirigenziale e mobilità ordinaria a domanda, e mobilità d'urgenza, da attivarsi in presenza di situazioni di emergenza. La mobilità ordinaria e la mobilità di urgenza differiscono per quanto riguarda la durata degli effetti sul rapporto di impiego: infatti, la prima è definitiva, sicché i suoi effetti durano per tutto il tempo di 269 Analoga richiesta viene diretta anche agli altri enti ed amministrazioni di diverso comparto presenti a livello provinciale e regionale al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Tali amministrazioni, se interessate, seguono le medesime procedure già descritte per le aziende sanitarie. 178 178 La dirigenza medica Titolo del capitolo I vita dell'incarico dirigenziale conferito al dirigente, mentre la mobilità d'urgenza è limitata nel tempo, poiché è disposta per il tempo strettamente necessario a risolvere la situazione emergenziale. La mobilità all'interno dell'azienda sanitaria dei dirigenti medici in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi dirigenziali in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, che deve risultare dal contratto individuale di lavoro. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponde uno di pari livello a quello rivestito dal dirigente richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali270. Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate, in presenza di eventi contingenti e non prevedibili cui non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione mediante assunzioni a tempo determinato. Tale forma di mobilità, ferma restando la necessità di assicurare il funzionamento della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare, salvo consenso espresso del dirigente interessato, sia per la proroga sia per la durata. Essa deve essere effettuata, per quanto possibile, a rotazione tra tutti i dirigenti, qualunque sia l'incarico loro conferito. I dirigenti interessati hanno diritto all’indennità di trasferta, se e in quanto dovuta, per tutta la durata dell'assegnazione provvisoria. 270 In tema di mobilità dei dirigenti medici, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2009, n. 24449, (in Riv. it. dir. lav., II, 2010, p. 645; Ragiusan, 315, 2010, p. 358) ha stabilito che l’art. 20, 3º comma, del C.C.N.L. della dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000, che prevede che «la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro», va interpretato nel senso che, sebbene il rapporto di lavoro prosegua con la nuova azienda e, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, mantenga la sua unità e l’anzianità di servizio già maturata, in caso di mobilità non opera un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento (per la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente fissa, garantita dall’art. 39 stesso C.C.N.L). IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 179 Nelle ipotesi in cui la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di Dipartimento o di direttore di struttura complessa e l'azienda sanitaria non possa far ricorso all'istituto delle sostituzioni, l'azienda stessa può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente. La mobilità volontaria è regolata dall'art. 20 del C.C.N.L. 1998/2001 con le modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 22 del C.C.N.L. successivo. La mobilità volontaria, tra le aziende e gli enti del Comparto sanità (IRCCS, Istituti zooprofilattici, ARPA, ecc.) anche di regioni diverse, in caso di vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. Il nulla osta dell'azienda di appartenenza, qualora non sia rilasciato entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi271. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali (direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo) l'azienda sanitaria di destinazione deve tener conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni272. 271 Sono previste due deroghe al diritto del dirigente alla mobilità volontaria: il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento, preventivamente individuati a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda, anche nell'ambito dell’ECM, deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neoassunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione, comprensivi del preavviso di tre mesi. 272 Per ciascun dirigente medico, l'ufficio del personale dell’azienda sanitaria di appartenenza deve conservare in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti prodotti dall’azienda o dello stesso dirigente (es. crediti ECM conseguiti, titoli di studio e professionali trasmessi all'azienda, ecc.) ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale deve essere assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice della privacy. Il dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti in esso inseriti. Non sono soggette al pagamento delle spese le copie 180 180 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Se richiesta da un direttore di struttura complessa, la mobilità volontaria comporta, come accennato, alla perdita dell'incarico. Per questo motivo l'azienda di destinazione deve provvede all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi previsti dall'art. 27, co. l°, lett. b) e c) del C.C.N.L. 1998/2001: direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. L'incarico di direzione di struttura complessa può essere conferito dalla nuova azienda sanitaria esclusivamente secondo quanto disposto dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 e seguendo le procedure stabilite dal d.p.r. n. 484/1997. Questo sistema di mobilità volontaria si applica anche nei casi di mobilità intercompartimentale dei dirigenti medici da e verso le aziende sanitarie, purché le amministrazioni interessate abbiano dato il loro nullaosta. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità del dirigente medico può essere attuata anche mediante l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto, anche di diversa regione, oppure da e verso amministrazioni di diverso comparto che abbiano fornito il loro assenso. Il comando è disposto per un tempo determinato e in via eccezionale, con il consenso del dirigente, e alla spesa provvede direttamente l'azienda o l'amministrazione di destinazione. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità, mentre il posto vacante, temporaneamente ricoperto dal dirigente comandato, è considerato disponibile sia a fini concorsuali sia dei trasferimenti. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento. richieste per le procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi dirigenziali presso la stessa azienda sanitaria. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 181 Altra forma di comando è rappresentata dal c.d. comando per aggiornamento, che prevede che il dirigente possa chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato - nel limite massimo di due anni nel quinquennio - presso centri, istituti e laboratori nazionali e internazionali o altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. Il comando per finalità di aggiornamento è senza assegni, ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali. Nel caso in cui il comando per aggiornamento sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. 4.6. I principi generali che regolano il rapporto di lavoro Tra i principali criteri di carattere generale contenuti nella normativa in materia di rapporto di lavoro, occorre fare riferimento alla richiesta di qualità delle prestazioni assistenziali erogate e all'obbligo di appropriatezza delle prestazioni e dei comportamenti tenuti dal dirigente medico273. L’obbligo di erogare prestazioni assistenziali di qualità trova il suo fondamento nell’art. 10 del d.lgs. n. 502/1992 laddove, trattando in generale del controllo di qualità, è affermata la garanzia della qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, mediante l'adozione ordinaria del metodo della verifica e del controllo della qualità, secondo l'utilizzo degli appositi indicatori (di efficienza e di qualità) stabiliti dal Ministero della Salute. Il principio allinea così il sistema scelto dal Servizio sanitario pubblico per il controllo di qualità ai sistemi internazionali di gestione della qualità secondo la normativa ISO 9000:2008274. 273 Cfr. G. PERRELLA, G. DELLI COCILI, Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica amministrazione, Franco Angeli, Milano 2009, p. 32. 274 In tema di sistemi di gestione della qualità totale, con riferimento al settore sanitario, cfr.: G. CONTIERI, B. PRIMICERIO, M. TRONCI, Vision 2000 & Sanità, Pozzi Editore, Roma 2004. In materia di certificazione delle prestazioni professionali, cfr. ISIPM - ISTITUTO 182 182 La dirigenza medica Titolo del capitolo I A tale principio si affianca l'obbligo di appropriatezza delle prestazioni e dei comportamenti, di cui all’art. 15-decies del d.lgs. n. 502/1992. Ai sensi di tale articolo i medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del sistema sanitario, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all’atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali o accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, a questi sanitari è posto il divieto di impiegare il ricettario del S.S.N. per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio sanitario, nonché di prescrivere, a carico del medesimo, medicinali senza l’osservanza delle condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, se non vogliono incorrere in gravi sanzioni. Circa i principi generali che regolano il rapporto di lavoro, il dirigente medico del Servizio sanitario nazionale deve conformare la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà sanciti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ. e deve contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Inoltre il suo comportamento deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, e deve operare nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62), di cui deve impegnarsi a osservare tutte le disposizioni275, nonché dei codici di ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT, a cura di M. DAL MASO, E. MASTROFINI, E. RAMBALDI, Guida alla certificazione base di project management in sanità, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 125 ss. 275 Tale provvedimento ha inteso assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico ed ha completato alcuni precedenti interventi normativi tra cui le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il nuovo codice relativo alle norme di comportamento, di cui al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, riguarda tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione e richiama le raccomandazioni dell'OCSE in merito all'integrità etica pubblica. Tra le principali novità, sono previsti a carico dei lavoratori pubblici: l'obbligo di astensione da qualunque atto del proprio ufficio nell'eventualità in cui si prospetti un conflitto IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 183 comportamento adottati dalle aziende sanitarie ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle carte dei servizi276. Proprio per dare la più ampia diffusione ai contenuti di questi ultimi due documenti di comunicazione aziendale, entrambi peraltro previsti dalla legge, ove emanati, devono essere affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti, o pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda, ex art. 55, 2° comma d.lgs. 165/2001. Mentre per il Codice di comportamento aziendale l'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 ne suggerisce solo l'adozione, per quanto riguarda la Carta dei servizi pubblici sanitari, l’adozione di tale documento è obbligatoria per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, che di interessi, anche solo potenziale (previsti specifici obblighi di comunicazione; il divieto di chiedere o accettare regali, compensi o altre utilità di valore superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto); per i dirigenti, nuove regole di trasparenza e di tracciabilità dei processi decisionali adottati (regole che annoverano anche precisi obblighi di comunicazione prima dell'assunzione delle loro funzioni), comprovati da adeguati supporti documentali. Assoluto il divieto dell'uso privato di informazioni acquisite per ragioni d'ufficio. Inoltre, il Codice di comportamento sancisce espressamente che l'utilizzo delle attrezzature e del materiale di servizio (telefono, auto, dotazioni telematiche e quant'altro), va strettamente limitato, nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione statale. I dipendenti devono anche comunicare l'eventuale appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (ad esclusione dei partiti politici e dei sindacati) i cui settori d'interesse possano influenzare lo svolgimento delle attività d'ufficio. Sono previste pene molto più severe per le violazioni (che sono fonti di responsabilità disciplinare), tenuto conto della gravità del comportamento e del pregiudizio (anche morale) cagionato «al decoro o al prestigio dell'amministrazione»: in casi di particolare rilevanza o nell'ipotesi di recidiva, gli illeciti possono comportare anche il licenziamento. 276 La Carta dei servizi pubblici sanitari rientra nel sistema delle Carte dei servizi pubblici essenziali (sanità, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazioni e trasporti, energia elettrica, acqua, gas) e deve essere ispirata ad alcuni principi fondamentali: a) eguaglianza dei diritti degli utenti; b) imparzialità; c) continuità; d) diritto di scelta del soggetto erogatore ove consentito; e) partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico; f) efficienza ed efficacia del servizio. Lo schema-tipo della Carta dei servizi sanitari è stato approvato con d.p.c.m. 19 maggio 1995 quale documento che, oltre a ribadire i diritti dell'utenza, illustra gli strumenti che la Pubblica Amministrazione pone a disposizione del cittadino/utente quale espressione di un potere di controllo diretto alla qualità dei servizi erogati. A termini del d.lgs. n. 286/1999, art. 11, le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. 184 184 La dirigenza medica Titolo del capitolo I erogano assistenza, in base alla l. n. 273/1995 e al d.p.c.m. 19 maggio 1995 quale strumento di tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario. Entrambi tracciano le linee generali di un modello comportamentale che i dirigenti sono tenuti a rispettare in servizio e, in taluni casi, anche fuori servizio. Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è imposto al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico277. Naturalmente, tale regolamento contiene norme comportamentali di carattere generale valide per tutti i pubblici dipendenti e non specifiche per singole categorie di lavoratori. Di conseguenza i riferimenti ai comportamenti dei dirigenti medici si presentano come indicazioni generali che necessitano di essere adattati alla realtà delle strutture sanitarie, le quali costituiscono realtà operative particolari, molto complesse. Pertanto, l'osservanza del Codice deve avvenire anche alla luce di quelle che sono le norme contrattuali, gli ordini di servizio interni, i protocolli operativi e alcune particolari disposizioni contrattuali collettive, sia di primo (contrattazione nazionale) che di secondo livello (contrattazione integrativa). Il dirigente medico, ex art. 6 comma 3 del C.C.N.L. integrativo del 6 maggio 2010, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’azienda e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni 277 Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 185 interpersonali, all’interno dell’azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’azienda; d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando e assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente; e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare; g) informare l’azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’azienda; h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore; i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco delle 24 ore, nell’ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente; j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultati diagnostici; k) rispettare le norme di legge, contrattuali e aziendali in materia di espletamento dell’attività libero-professionale; 186 186 La dirigenza medica Titolo del capitolo I l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia; m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia. Ai sensi del 4° comma, il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza e accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. 4.7. L’utilizzo di contratti di lavoro flessibile Per quanto riguarda l’utilizzo, da parte della dirigenza medica, di prestazioni lavorative svolte secondo modalità flessibili, introdotte nel lavoro pubblico dal d.lgs. n. 29/1993 e successivamente confermate dal d.lgs. n. 165/2001 all’art. 36, occorre segnalare che, nell’ambito dei rapporti lavorativi c.d. atipici, diversi da quello standard a tempo pieno e indeterminato278, a interessare la dirigenza medica è soprattutto il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (c.d. a impegno ridotto). Queste tipologie contrattuali sono già disciplinate da disposizioni legislative per il settore del lavoro privato, nonché dal d.lgs. n. 165/2001 e da Accordi nazionali quadro per quanto riguarda l'estensione di tali istituti al lavoro pubblico, ma per la dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale esse assumono connotati e limiti particolari. La disciplina del contratto a termine è stata già esaminata nel precedente capitolo, pertanto è necessario ora approfondire la disciplina del lavoro a tempo parziale. Questa tipologia contrattuale è stata più di recente modificata dall'art. 73 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella l. 6 agosto 278 Allo stato, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni di fare ricorso a rapporti di lavoro: a tempo determinato per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, a tempo parziale (c.d. lavoro ad impegno ridotto), di formazione e lavoro, nonché agli altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 187 2008, n. 133, che ha stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può essere concessa automaticamente ma solo a discrezione dell'amministrazione di appartenenza, coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici e dei servizi279. Questa modalità di prestazione lavorativa ha assunto la denominazione, con riferimento specifico all'orario di lavoro del dirigente, di «rapporto di lavoro a impegno ridotto». L’estensione dell’istituto ai dirigenti medici è avvenuta con ritardo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici per timore di disfunzioni organizzative, soprattutto con riferimento alle strutture sanitarie svolgenti la loro attività assistenziale nell'arco delle ventiquattro ore280. È stato così necessario attendere l’art. 2 dell’Accordo del 22 febbraio 2001, contratto collettivo nazionale 279 Con l'espressione "tempo parziale" si indica l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale che risulti ridotto rispetto a quello normale di lavoro (tempo pieno). Sul rapporto di lavoro part-time in generale e sulla sua applicazione alla dirigenza pubblica, cfr.: A. MINERVINI, Il lavoro a tempo parziale, Giuffrè, Milano 2009, pp. 178 ss; F. BARONE, La dirigenza e il rapporto di lavoro a tempo parziale, in Ragiusan, 193/194, 2000; S. CORONATO, Il rapporto di lavoro a tempo parziale nella P.A., in Dossier n. 5 allegato a Servizi e Territorio, 13, 2002, p. 9. In tema di deroga del contratto collettivo alla disciplina legale della dirigenza sanitaria si è pronunciata la Corte Cost., 19 ottobre 2001, n. 336, in Lav. Pubbl. Amm., 2002, pp. 123 ss, che l’ha considerata legittima. 280 Diverse pronunce avevano sancito la inapplicabilità della disciplina del lavoro a tempo parziale recata dall’art. 57 l. 23 dicembre 1996 n. 662 nei confronti del personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, atteso che il regime a tempo parziale risulta incompatibile con le responsabilità e le prerogative proprie della posizione dirigenziale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2243 (in Ragiusan, 275, 2007, p. 454; Foro it., Rep. 2007, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 77); Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6183 (in Ragiusan, 239, 2004, p. 646); Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4453 (in Ragiusan, 239, 2004, p. 646; Foro it., Rep. 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 118); Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4234 (in Ragiusan, 239, 2004, p. 646, Foro it., Rep 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 118); Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1367 (in Cons. Stato, 2001, I, p. 648; Rass. amm. sanità, 2001, p. 83; Ragiusan, 204, 2001, p. 234; Foro amm., 2001, p. 363); T. Milano, 28 marzo 2000 (in Riv. critica dir. lav., 2000, p. 735; Foro it., Rep. 2001, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 322). Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4697 (in Ragiusan, 239, 2004, p. 646; Foro it., Rep. 2004, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 118) ha precisato che tale preclusione è applicabile anche al personale sanitario non medico, ma pur sempre dirigente, da un lato perché le due categorie sono unitariamente considerate dalla norma sancita dall’art. 39, comma 18bis, l. n. 449 del 1997; dall’altro, per ineludibili esigenze di coerenza organizzativa dell’intero comparto della sanità e per non alimentare esegesi foriere di disparità di trattamento fra dirigenti medici e non. 188 188 La dirigenza medica Titolo del capitolo I integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 dell'area medica e veterinaria del S.S.N., per avere una disciplina dell'istituto riferito alla dirigenza medica281. Per la dirigenza sanitaria, ivi compresa quella medica, però, l'art. 3 della l. 3 agosto 2007, n. 120, restringe notevolmente l'ambito di azione di tale istituto ammettendone il ricorso esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale, e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività liberoprofessionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento282. L'accesso all'impegno ridotto non può, inoltre, essere richiesto per periodi inferiori ad un anno e il dirigente medico deve essere in servizio da almeno sei mesi. L'azienda sanitaria e il dirigente devono concordare, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'accesso al regime di impegno ridotto e la sua decorrenza. Il dirigente ha poi l'obbligo di informare il direttore o il responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso al rapporto di lavoro part time. L'accesso al regime di impegno ridotto non è consentito ai dirigenti medici titolari di incarico di struttura complessa o responsabili di struttura semplice che non costituisca articolazione interna di una struttura complessa (le c.d. strutture semplici dipartimentali). Inoltre, l'azienda sanitaria può ammettere all'impegno ridotto i dirigenti medici in misura non superiore al 10% della dotazione organica complessiva dell'area della dirigenza medico/veterinaria (i dirigenti medici, veterinari e odontoiatri). Tale misura può essere incrementata, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base (10%), di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità 281 Le aziende sanitarie non possono procedere ad assunzioni di personale dirigente medico con la clausola dell'impegno ridotto, ma possono solo procedere ad accogliere, nei limiti previsti dal C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a impegno ridotto. 282 A titolo indicativo l'art. 2 del citato C.C.N.L. riconduce le particolari esigenze ai casi di assistenza ai figli sino a otto anni di età, ai parenti stretti ed ai gravi motivi individuati dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 189 e va ripartita dall'azienda tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi. Ne deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali283. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del dirigente medico, l'azienda sanitaria, su richiesta del dirigente responsabile della struttura, può valutare la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno consentano la relativa disponibilità organica. L'orario di lavoro settimanale del dirigente medico può essere ridotto da un minimo del 30% a un massimo del 50%; in ogni caso la somma delle frazioni di posti a impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno. L’impegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicate in precedenza284. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito di fasce orarie individuate. 283 Qualora il numero delle richieste di accesso all'impegno ridotto ecceda i contingenti fissati, l'azienda deve dare la precedenza ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psicofisiche, o affetti dalle patologie più gravi, o anziani dichiarati non autosufficienti; genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età. 284 I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestato nel corso dell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge o dal contratto collettivo, comprese le assenze per malattia. 190 190 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Ai dirigenti medici a impegno ridotto, sia orizzontale sia verticale, è precluso lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità, inoltre è sospesa, per l'intera durata dell'impegno ridotto, l'attività liberoprofessionale intramuraria comunque classificata. Previo consenso del dirigente medico interessato, l'azienda sanitaria può far svolgere prestazioni di lavoro straordinario al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo individuale annuo di venti ore. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno ridotto di tipo orizzontale, previo loro consenso, essi possono essere chiamati a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata, riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise. La normativa descritta si applica, oltre che ai dirigenti medici a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche ai dirigenti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni. Secondo il principio generale del pro rata temporis, il trattamento economico è ridotto proporzionalmente all'impegno orario di lavoro. Qualora il dirigente con regime a impegno ridotto non rispetti il rapporto di lavoro esclusivo e svolga attività libero-professionale extramuraria, è prevista l'attivazione del recesso per giusta causa da parte dell' azienda sanitaria. Il rientro del dirigente al regime dell'impegno pieno può essere anticipato rispetto al periodo di tempo concordato tra le parti - su richiesta del dirigente o dell'azienda sanitaria - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato. 4.8. L’orario di lavoro e le sue articolazioni Per quanto riguarda la disciplina dell’orario di lavoro a tempo pieno, questa è stabilita dagli artt. 14 (per i dirigenti medici) e 15 (per IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 191 i direttori medici di struttura complessa) del C.C.N.L. 2002/2005, che hanno sostituito gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo precedente285. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, quale si evince dall'atto aziendale di diritto privato di organizzazione e funzionamento, i dirigenti medici devono assicurare la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro articolando, con le procedure di negoziazione stabilite in sede contrattuale286, in modo flessibile l'impegno di servizio al fine di collegarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato loro, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare287. Il carico di lavoro richiesto all'équipe, e i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse, devono essere definiti in sede di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il conseguimento degli obiettivi in termini di prestazioni eccedenti l'orario dovuto deve essere negoziato con le organizzazioni sindacali. In tale ambito sono anche individuati gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. La durata del tempo di lavoro dei dirigenti medici - ivi compresi i dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo - è fissata dal 285 Cfr. M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), Lavoro, competitività, welfare, tomo II, Dal DL n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, Utet Giuridica, Torino 2009, pp. 165 ss. 286 La procedura di concertazione (art. 6, 1° comma, lett. b, del C.C.N.L. 2002/2005) prende le mosse dall’informazione pervenuta alle organizzazioni sindacali dall'amministrazione aziendale. Le organizzazioni sindacali possono attivare, una volta ricevuta l'informazione, mediante richiesta scritta, la concertazione e la consultazione sui criteri generali dell'orario di lavoro. La concertazione si svolge in appositi incontri tra le Parti, che iniziano entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, e si conclude improrogabilmente entro 30 giorni da tale data. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti. 287 Le aziende sanitarie, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (es. buoni pasto, ecc.). Tutti i dirigenti medici, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, hanno diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in sede aziendale mediante la concertazione con le organizzazioni sindacali. Il pasto non è monetizzabile. 192 192 La dirigenza medica Titolo del capitolo I contratto collettivo in 38 ore settimanali. Tale misura assicura il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e favorisce lo svolgimento delle attività gestionali e professionali collegate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché le attività di didattica, ricerca e aggiornamento. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio è verificato trimestralmente dal Nucleo di valutazione che ne definisce parametri e standard di riferimento. Nell’ambito delle 38 ore settimanali, 4 ore devono essere destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di regola, con cadenza settimanale ma, anche per particolari esigenze di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per gli impieghi precedentemente specificati, oppure utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, 1° comma, primo alinea del C.C.N.L. 1994/1997 e stabilite nel limite massimo di otto giorni l’anno288. Inoltre, la riserva in questione deve essere resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. L'azienda sanitaria, in sede di definizione del budget, può utilizzare in forma cumulata trenta minuti settimanali delle quattro ore destinate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di 26 ore annue, prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa, oppure per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti in sede di determinazione del budget. Nell'ipotesi in cui, per il raggiungimento degli obiettivi eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda sanitaria, sulla base degli indirizzi regionali e se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe 288 Si tratta della partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 193 interessata l'applicazione della partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento a condizione che ne siano stati garantiti gli obiettivi negoziati. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende sanitarie, nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante un’opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia289. Perciò, indipendentemente dall’esclusività o meno del rapporto, tutti i dirigenti medici sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia (art. 16 del C.C.N.L. 2002/2005, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7 del C.C.N.L. 2006/2009) e di pronta disponibilità. L'istituto della pronta disponibilità è un servizio caratterizzato dall’immediata reperibilità del dirigente medico e dall'obbligo, per quest'ultimo, di raggiungere il presidio di riferimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda sanitaria per fare fronte a situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica e agli aspetti organizzativi delle singole strutture operative 289 È compito dell'azienda individuare i servizi in cui garantire la presenza medica attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, anche in relazione a quanto precisa l'art. 7 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001: «svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore». Nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le urgenze o emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, dei servizi territoriali sono assicurate, previa procedura di concertazione tra amministrazione aziendale e organizzazioni sindacali, mediante: il dipartimento di emergenza, ove istituito, eventualmente integrato ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; la guardia medica di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; la guardia medica nei servizi territoriali, ove prevista. Le parti, a titolo esemplificativo, nell'allegato 2 del citato contratto collettivo hanno individuato le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi tra tutti i componenti l'équipe. Il compenso per turno di guardia notturno prestato fuori dell'orario di lavoro non viene erogato qualora l'azienda abbia proceduto al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno. Il compenso per turno di guardia notturno compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente. 194 194 La dirigenza medica Titolo del capitolo I aziendali290. In base all'art. 17 del C.C.N.L. 2002/2005, in coerenza con il piano aziendale, tutti i dirigenti medici - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali e con esclusione dei direttori di struttura complessa - sono tenuti a prestare il servizio di pronta disponibilità291. Tale istituto si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dell’orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa292. Come già ricordato, sono 290 In sede aziendale e con le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nelle strutture ospedaliere e, ove previsto, in quelle territoriali può essere sostitutivo o integrativo dei servizi di guardia medica (divisionale e interdivisionale) ed è organizzato utilizzando dirigenti medici appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si può prevedere esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. 291 Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità possono essere previsti solo per le giornate festive. Inoltre, di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente medico più di dieci turni di pronta disponibilità nel corso del mese. Al dirigente che presta servizio di pronta disponibilità spetta una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minor durata - che in ogni caso non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo, al dirigente spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 292 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2009, n. 5270, in Giurisdiz. amm., 2009, I, p. 1207; in Foro it., 2010, III, col. 6. Con tale decisione il Consiglio di Stato ha anche statuito che con riguardo al diritto al riposo compensativo allorquando il turno di reperibilità, senza svolgimento di effettiva attività lavorativa, sia caduto in un giorno festivo, esso, non comportando riduzione del debito orario settimanale, presuppone la domanda del dipendente cui spetta di valutare la convenienza di utilizzare il giorno di riposo con prolungamento dell’orario di lavoro negli altri giorni della settimana: conseguentemente, la previsione del 5º comma dell’art. 18 d.p.r. 20 maggio 1987 n. 270, e dell’art. 20, 6º comma, del C.C.N.L. dell’area dirigenza medica 1996, nell’attribuire al dipendente che ha prestato la pronta disponibilità in giorno festivo senza svolgere tuttavia attività lavorativa (c.d. reperibilità passiva) un riposo compensativo, gli ha sostanzialmente attribuito la facoltà di eseguire la propria ordinaria obbligazione lavorativa (trentasei ore settimanali) in modo da poter recuperare il mancato riposo festivo, previa apposita domanda all’amministrazione. Successivamente Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2010, n. 9461, (in Foro amm.-Cons. Stato, 2010, p. 2691; Foro it., Rep. 2011, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 84) ha stabilito che i medesimi articoli, nell’attribuire al sanitario dipendente di azienda sanitaria IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 195 esclusi dal servizio di pronta disponibilità i dirigenti medici con rapporto a impegno ridotto. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia medica (divisionale e interdivisionale), di regola, è di competenza di tutti i dirigenti medici, compresi i direttori di struttura complessa. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia, invece, coinvolge a turno individuale solo i dirigenti medici. Per quanto riguarda il direttore medico di struttura complessa, il “debito” orario settimanale è di 38 ore, di cui quattro da destinare, come accade per gli altri dirigenti medici, ad attività non assistenziale. Questo deve comunicare preventivamente e documentare - con modalità condivise con l'azienda sanitaria - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, ecc.) e i giorni e gli orari dedicati all’attività libero-professionale intramuraria. Sono esclusi dal servizio di guardia e dal servizio di pronta disponibilità, mentre sono compresi nel servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia. 4.8.1. I riposi e il lavoro notturno L'art. 7 del C.C.N.L. 2006/2009 interviene con alcune disposizioni in tema di riposo giornaliero allo scopo di tutelare sia i dirigenti che gli utenti. Così, nel rispetto dell’obbligo di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende sanitarie devono definire in sede di contrattazione integrativa le locale, che ha prestato il servizio di pronta disponibilità in giorno festivo senza però svolgere attività lavorativa, un riposo compensativo, gli hanno attribuito la facoltà di fruire di un giorno di riposo, ma con conseguente variazione in aumento della durata dell’attività lavorativa prestata o da prestare negli altri giorni, tale essendo il senso che deve ragionevolmente riconoscersi all’espressione «senza riduzione del debito orario lavorativo», che si legge nelle norme succitate. Per Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4688, (in Foro it., Rep. 2011, Cassazione civile [1140], n. 205) il servizio di pronta disponibilità del dirigente medico previsto dalla disciplina collettiva non equivale, qualora non abbia comportato effettivo lavoro, ad una prestazione lavorativa e, se svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, attribuisce il diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che la concessione del riposo, implicando il prolungamento dell’orario di lavoro negli altri giorni della settimana al fine di rispettare il «debito orario settimanale», deve ritenersi subordinata alla valutazione di convenienza ed alla conseguente richiesta dell’interessato. 196 196 La dirigenza medica Titolo del capitolo I modalità di riposo nelle 24 ore, in modo da garantire idonee condizioni di lavoro, il pieno recupero delle energie psicofisiche, nonché prevenire il rischio clinico. Circa il lavoro notturno, l'art. 7 C.C.N.L. 2006/2009 ha introdotto il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, deve prevedere, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuato, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva al fine di assicurare ai dirigenti medici una protezione della loro salute psicofisica293. A coloro che prestano lavoro notturno spetta la corresponsione delle indennità di lavoro notturno e festivo. Salvo che non ricorra l'applicazione dell'istituto del passaggio ad altra funzione del dirigente medico per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno accertata dal medico competente 294, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza. 4.8.2. Il lavoro straordinario La contrattazione collettiva del settore prevede anche ipotesi di ricorso al lavoro straordinario benché il contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 (art. 28) abbia ripetuto il carattere di eccezionalità di tali prestazioni di lavoro295, stabilendo che tale istituto 293 Sull'argomento, cfr.: G. GARRAFFO, B. PRIMICERIO, Il C.C.N.L. 2006/2009 della Dirigenza medico/veterinaria del S.S.N. commentato, Pozzi Editore, Roma 2009. 294 Ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81, il medico competente è un medico in possesso di particolari titoli ed esperienze professionali che viene incaricato dal datore di lavoro della sorveglianza medica dei lavoratori. 295 Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo. Per i dirigenti medici ad impegno ridotto verticale è possibile nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa e nel limite delle 20 ore annue (art. 3 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/200l sul part-time). IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 197 non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività lavorative e che deve rispondere a effettive esigenze di servizio296. Con l'espressione "lavoro straordinario" viene indicata qualsiasi prestazione lavorativa eccedente il debito orario settimanale (38 ore settimanali) che il dirigente medico sia tenuto ad effettuare in ragione del rapporto di lavoro che lo lega all'azienda sanitaria. In ragione del carattere meramente eventuale ed eccezionale del ricorso a detto istituto, ogni pretesa retributiva al predetto titolo resta condizionata a un preventivo e motivato atto deliberativo dell’azienda ospedaliera, che identifichi condizioni e presupposti per il ricorso al lavoro straordinario (che in ogni caso non può costituire fattore ordinario di programmazione del lavoro) sulla base del quale vanno rilasciate le singole autorizzazioni, che costituiscono l’atto tipico e nominato per accedere al compenso aggiuntivo. La citata norma pattizia conferma anche un’altra regola contrattuale: l'esclusione dalla corresponsione del lavoro straordinario dei direttori di struttura complessa, in quanto lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti medici per i servizi di guardia, di pronta disponibilità e per altre attività non programmabili297. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate, a richiesta del dirigente medico interessato, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo a quello in cui sono state prestate, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite. Egualmente come lavoro straordinario possono essere compensate le ore di servizio prestate dal dirigente 296 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7756, in Foro amm.-Cons. Stato, 2010, p. 2432. 297 Cfr. Cass. SS.UU., 17 aprile 2009, n. 9146, (in Foro it., Rep. 2009, Lavoro (contratto) [3850], n. 27) che, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativo anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli. 198 198 La dirigenza medica Titolo del capitolo I nelle festività infrasettimanali in luogo della fruizione del riposo compensativo, a seguito della richiesta dell'interessato. 4.9. Le ipotesi di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa Gli istituti delle ferie, festività e riposi settimanali sono tuttora disciplinati per la dirigenza medica dal C.C.N.L. 1994/1997 (artt. 21 e 22), come modificati dalla contrattazione collettiva successiva298. 4.9.1. Le ferie Per ciascun anno di servizio prestato, il dirigente medico ha diritto a fruire di un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dalla legge n. 937/1977 (le c.d. festività soppresse). Il dirigente neo-assunto, nei primi tre anni di servizio, ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di festività soppresse. A fronte della rilevanza delle prestazioni erogate, le ferie sono fruite, anche frazionatamene, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria299. In relazione alle esigenze 298 Il diritto alle ferie è un diritto soggettivo tutelato dall'art. 36 Cost., 3° comma, pertanto irrinunciabile. Conserva il diritto alle ferie quindi il dirigente che si assenta dal servizio con diritto alla retribuzione. Tuttavia, in determinate circostanze, la contrattazione collettiva, in deroga al principio generale, ne ammette la monetizzazione: cfr. art. 5 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001. In tema di compenso sostitutivo delle ferie non godute, cfr. T.AR. Basilicata-Potenza, sez. I, 5 marzo 2009, n. 51, in Rass. Dir. farmaceutico, 2009, p. 576; Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5057, in Foro amm.-Cons. Stato, 2006, p. 2217. Per Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2012, n. 2798, (in Giurisdiz. amm., I, 2012, p. 943; Foro it., Rep. 2012, Sanità pubblica [6020], n. 527) l’art. 21, 8º comma, C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria, che stabilisce l’irrinunciabilità del diritto alle ferie e la sua non monetizzabilità, non richiede, al fine di poter dimostrare l’impedimento oggettivo derivato da esigenze di servizio al godimento delle ferie, e la conseguente monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che il dirigente alleghi atti dell’organo di governo dell’azienda da cui risultino le dette esigenze di servizio ostative o il rifiuto dell’amministrazione di consentire al dipendente le ferie richieste. 299 Nell'ipotesi in cui, presso la struttura cui il dirigente è assegnato, l'orario settimanale di lavoro sia articolato in cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 199 connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di regola, il godimento di almeno quindici giorni consecutivi di ferie ricadenti nel periodo 10 giugno/30 settembre. Oltre alle ferie, il dirigente medico ha diritto a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare in attuazione della l. n. 937/1977300. A conferma dell’irrinunciabilità delle ferie stabilita dall’art. 36, 3° comma Cost., il 2° comma dell'art. 5 del C.C.N.L. citato stabilisce che, in tutti i casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio ad una nuova azienda, salvo diverso accordo tra l'azienda di provenienza e il dirigente. Al pari delle ferie, i riposi settimanali costituiscono per il dirigente un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e tutelato dall’art. 36 Cost. e non monetizzabile301. spettanti sono ridotti rispettivamente a 28 e 26, sempre comprensivi delle due giornate di festività soppresse. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Nell'ipotesi in cui il dirigente medico sia costretto ad anticipare il rientro dalle ferie per necessità di servizio, ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, oltre all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha anche diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie di durata superiore a tre giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, ma l'azienda sanitaria, cui deve essere comunque inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno, le ferie devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. 300 Solo i dirigenti che, al fine di assicurare il servizio, prestano la loro attività nelle festività coincidenti con la domenica hanno diritto di fruire del riposo compensativo in altro giorno (art. 6 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/200l). Per l'art. 22 del C.C.N.L. 1994/1997, infatti, il riposo settimanale, in relazione all'assetto organizzativo dell'azienda e all'orario di lavoro, coincide di regola con la domenica. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente medico è fissato in numero di 52 all'anno; in questo numero sono conteggiate le domeniche ricadenti nei periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Qualora il riposo settimanale non possa essere goduto nella giornata domenicale, esso deve essere fruito in altro giorno, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Sono considerati giorni festivi sia le solennità nazionali che religiose (1° e 6 gennaio, 25 aprile, lunedì dopo Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre) che la ricorrenza del Santo Patrono. 301 Cfr. Cass. SS.UU., 7 ottobre 2008, n. 24712, in Nuova Giur. Civ., I, 2009, p. 229. 200 200 La dirigenza medica Titolo del capitolo I 4.9.2. Le assenze per malattia Il rapporto di lavoro della dirigenza medica, come per gli altri pubblici dipendenti, è soggetto anche ad altre interruzioni e sospensioni a causa di malattie, infortuni, congedi di varia natura. Non tutte queste interruzioni e sospensioni dell'attività lavorativa comportano la corresponsione della retribuzione, in tutto o in parte, al dirigente che ne usufruisce302. L'art. 24 del C.C.N.L. 1994/1997, come completato dall'art. 9 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, disciplina le assenze per malattia. La regola è rappresentata dal diritto per il dirigente medico che abbia superato il periodo di prova, assente per malattia, alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Nei casi particolarmente gravi, al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento dei diciotto mesi di assenza per malattia, l'azienda sanitaria può concedere di assentarsi per un ulteriore periodo di pari durata, ma senza retribuzione; altrimenti, il dirigente può essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, al 302 In virtù dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994/1997, come integrato dall'art. 14 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, e dall'art. 24 del C.C.N.L. 2002/2005, il dirigente medico può assentarsi senza perdita della retribuzione nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio, nel limite massimo di giorni otto all'anno; b) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, nel limite di tre giorni consecutivi per evento; c) particolari motivi familiari e personali, comprese le nascite di figli, nel limite di diciotto ore all'anno (art. 27, 3° comma, C.C.N.L. 2006/2009); d) matrimonio, quindici giorni consecutivi; questa tipologia di permesso retribuito può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento matrimoniale; e) testimonianze per fatti non d'ufficio; f) assenze motivate da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli al dirigente disposti dalla competente Autorità. Le assenze retribuite sopraindicate sono cumulabili nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. Inoltre, il dirigente ha diritto ad assentarsi, conservando la retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge (tra i quali la donazione di sangue e di midollo osseo). Infine, le aziende sanitarie devono favorire la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono cariche nei relativi organi di rappresentanza senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro l'espletamento del mandato. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 201 fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Il nuovo art. 55-octies del d.lgs. 165/2001 prevede però che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio del dipendente, le amministrazioni pubbliche possano risolvere il rapporto di lavoro303. Pertanto, una volta superato il periodo di conservazione del posto (diciotto o trentasei mesi), nell'ipotesi in cui il dirigente, a seguito di accertamento, sia stato dichiarato assolutamente e permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda sanitaria può procedere al licenziamento corrispondendogli l'indennità sostitutiva di preavviso304. Durante il periodo di malattia, l'azienda sanitaria non può richiedere la visita medica per verificare a quali attività il dirigente medico possa essere adibito o per accertare l'eventuale inidoneità assoluta a proficuo lavoro se non sono trascorsi almeno diciotto mesi. Diversamente, l'anticipazione della visita medica durante il periodo di comporto può essere richiesta dal dirigente. Nei casi di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, o altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale della azienda sanitaria locale competente territorialmente (emodialisi, chemioterapia, trattamento per l'infezione da HIV) nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnoski), ovvero di donazione di organi tra vivi, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura 303 Con circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, l’Inps ha fornito indicazioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica. Il d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171, ne ha regolamentato la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico. 304 I periodi di assenza per malattia, eccezion fatta per i secondi diciotto mesi utili esclusivamente alla conservazione del posto, non interrompono la maturazione a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio. Restano in vigore le disposizioni di legge a tutela degli affetti da tbc. 202 202 La dirigenza medica Titolo del capitolo I convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione305. Al fine di agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende devono inoltre favorire un’idonea articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei dirigenti interessati (art. 71 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133). 306. Nell'ipotesi in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo (es. incidente stradale), il dirigente deve darne comunicazione all'azienda e il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dirigente all'azienda fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi i relativi oneri riflessi. Questo non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda sanitaria, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 4.9.3. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali Una disciplina analoga a quella delle assenze per malattia, anche se più favorevole per il dirigente medico, è prevista in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, nonché di malattie per causa di servizio307: la normativa contrattuale si è così allineata alle disposizioni del Testo unico degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni), ma soprattutto alla ormai consolidata giurisprudenza che applica la medesima disciplina prevista per le c.d. 305 La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente medico ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento ove l'esito sia favorevole. In ogni caso, l'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'azienda sanitaria, cui deve essere inviata la relativa certificazione medica. L'azienda sanitaria può disporre il controllo della malattia nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. 306 Il dirigente che durante l'assenza per malattia dimori per particolari motivi in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria da cui dipende, precisando l'indirizzo al quale può essere reperito. 307 Come è noto i dirigenti medici devono essere obbligatoriamente assicurati presso l'Inail contro gli infortuni e le malattie per causa di servizio. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 203 "malattie professionali tabellate", espressamente elencate in allegato al citato Testo unico308, a tutte le malattie contratte in servizio e per causa di servizio. La materia è regolata dall'art. 25 del C.C.N.L. 1994/1997 in forza del quale il dirigente medico ha diritto sia alla conservazione del posto sino alla completa guarigione clinica e, comunque, per un periodo non superiore a trentasei mesi, ossia un periodo doppio rispetto a quello previsto per le assenze dovute a malattia, sia all’intera retribuzione per tutto il periodo di comporto. Inoltre, l'assenza in questione è considerata, ai fini dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti come servizio prestato. Tale trattamento consegue al riconoscimento del danno ingiusto, fisico o psichico, patito dal dirigente quale conseguenza dell'esercizio della sua attività professionale ed ha valore sia nei confronti del dirigente che abbia superato il periodo di prova, sia nei confronti del dirigente in prova, nonché dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Una volta che siano trascorsi i trentasei mesi previsti dal contratto collettivo, o nell'ipotesi in cui il dirigente sia stato sottoposto ad accertamenti circa le sue condizioni di salute e sia stato riconosciuto permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda sanitaria può procedere, come detto, alla risoluzione corrispondendo all'interessato l'indennità sostitutiva del preavviso309. Infine, il C.C.N.L. 1994/1997 fa salve le disposizioni in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la corresponsione del c.d. “equo indennizzo”, laddove con tale espressione s’intende quel beneficio economico che spetta al dirigente quale risarcimento del danno subito per la perdita dell'idoneità fisica o 308 L'art. 139 del t.u. prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia approvato l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia. In attuazione di detta norma è stato emanato il d.m. 27 aprile 2004, con cui è stato definito detto elenco che prevede tre liste distinte: 1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; 2) malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; 3) malattie la cui origine lavorativa è possibile. Le malattie di cui al n. 1 costituiscono la base per la revisione delle c.d. "malattie tabellate". 309 Peraltro, nel caso in cui l'azienda sanitaria decida di non procedere alla risoluzione del rapporto, per l'ulteriore periodo di assenza dal servizio al dirigente non spetta alcuna retribuzione. 204 204 La dirigenza medica Titolo del capitolo I psichica conseguente ad una patologia contratta per causa di servizio310. 4.9.4. Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico fisiche o portatori di handicap Il contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 ha poi introdotto un vasto sistema di tutele nei confronti dei dirigenti medici che si trovino in particolari condizioni psicofisiche311, o siano portatori di handicap312. Si tratta della conservazione del posto, della 310 L'art. 70 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008, stabilisce che nei confronti dei pubblici dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tabella delle lesioni di infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo (d.p.r. n. 915/1978), fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 311 In questo caso l'art. 12 del citato C.C.N.L., con la primaria finalità di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti con rapporto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o accreditata, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, prevede una serie di misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo e di esecuzione del progetto terapeutico Una volta completato il programma terapeutico di recupero, il dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda sanitaria entro 15 giorni da detta data. Il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto terapeutico di recupero, con corresponsione del trattamento economico nella misura e con i limiti stabiliti dall'art. 24 C.C.N.L. 1994/1997 per le assenze per malattia. I periodi di assenza eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti. E’ inoltre prevista: la concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore ciascuno per tutta la durata del progetto; la riduzione dell'orario di lavoro, con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro ad impegno ridotto (tempo parziale), limitatamente alla durata del progetto di recupero; l’assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. Qualora risulti, su segnalazione della struttura che segue il progetto, che il dirigente che ha ottenuto i benefici in precedenza descritti non si sottoponga per sua volontà alle previste terapie, l'azienda sanitaria dispone, con le modalità di legge, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 312 Lo stesso art. 12 prevede anche misure di sostegno nei riguardi dei dirigenti medici i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i cui conviventi stabili, sia stato accertato, da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero. I dirigenti nella descritta situazione possono fruire dell'aspettativa per motivi familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di due anni e una sola volta nell'arco della vita lavorativa. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 205 concessione di permessi giornalieri, della riduzione dell’orario di lavoro e dell’assegnazione a compiti diversi313. In caso di passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente medico, l’art. 29 del C.C.N.L. 1994/1997 prescrive che l'azienda sanitaria debba esperire ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. Di conseguenza l'azienda deve accertare - per il tramite del Collegio medico legale dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente - le attività che il dirigente, in relazione alla disciplina e area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime. Laddove non sia possibile rinvenire incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, questi a domanda può essere assegnato dall'azienda sanitaria ad altro incarico di livello inferiore a quello di provenienza compatibile con il suo stato di salute. Invece, qualora nelle condizioni di salute sopradescritte si trovi un direttore di struttura complessa si applicano, a domanda dell'interessato, le disposizioni dell’art. 34, comma 4, del C.C.N.L. 1998/2001 che stabiliscono il mantenimento in servizio con altro incarico tra quelli professionali, “bloccando” contestualmente un posto di dirigente medico. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per il passaggio ad altra funzione l'azienda sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro. 313 Nella seconda ipotesi, l’art. 13 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, al fine di favorire la riabilitazione e il recupero del dirigente a rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui sia stato accertato, sempre da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, la condizione di portatore di handicap e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, stabilisce le medesime misure di sostegno alle stesse condizioni previste a tutela del dirigente in particolari situazioni psicofisiche. Peraltro, durante la realizzazione dei progetti di recupero, i permessi previsti dalla l. 104/1992 non si cumulano con quelli spettanti per i progetti di recupero. Sono anche previste le stesse misure di sostegno, già stabilite per i dirigenti in particolari condizioni psicofisiche, in favore dei dirigenti ai cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado o i conviventi stabili sia stato accertato la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. 206 206 La dirigenza medica Titolo del capitolo I 4.9.5. Congedi e aspettative I congedi per eventi e cause particolari sono disciplinati dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, disposizione che fa rinvio a quelli previsti dall'art. 4, 1° comma, della l. n. 53/2000314. La materia delle astensioni obbligatorie dal servizio delle dirigenti per gravidanza e puerperio e delle astensioni facoltative dei genitori lavoratori per i c.d. congedi parentali è disciplinata in via generale dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, cui il C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 (art. 15) fa puntuale riferimento. Queste norme di tutela sono applicabili anche ai genitori adottivi o affidatari315. 314 Sono il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno per documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, purché la stabilità risulti da certificazione anagrafica. In alternativa a questi tre giorni di permesso retribuito, il dirigente può concordare con l'azienda diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. L'art. 14 citato esclude, però, dalla disciplina degli eventi e cause particolari, il decesso del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente stabile - invece previsto dall'art. 4, comma l, della l. n. 53/2000 - riconducendolo alla normativa contrattuale dei permessi di lutto che prevede tre giorni consecutivi di permesso retribuito per ciascun evento. 315 Il citato art. 15 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 stabilisce solo alcune regole in ordine al trattamento economico spettante ai dirigenti interessati e in ordine alle modalità per la fruizione dei benefici di legge. Nel periodo di astensione obbligatoria (alla dirigente o al dirigente anche nella ipotesi di dirigente che usufruisce del diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla dirigente in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) spettano l'intera retribuzione fissa mensile. In caso di parto prematuro alle dirigenti spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. Per la dirigenza medica, l'art. 15 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001 ha inoltre individuato ulteriori criteri. La lavoratrice madre è inoltre esentata, ex art. 53, 2º comma, lett. a) d.lgs. 151/2001 da prestazioni lavorative notturne. Tale esenzione opera anche rispetto alla c.d. pronta disponibilità prevista dal contratto collettivo: cfr. T. Vasto, 23 giugno 2003 che, sulla base di tale principio di diritto, ha ordinato ex art. 700 cod. proc. civ. al datore di lavoro di non adibire la lavoratrice madre nel servizio di pronta disponibilità in orario compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ravvisandosi il periculum in mora nel pregiudizio della «essenziale funzione familiare» della donna lavoratrice e della protezione dovuta alla prole ex art. 37 Cost. (in Foro it., Rep. 2006, Lavoro (rapporto) [3890], n. 1212. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 207 Il regime delle aspettative è, invece, regolamentato dagli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 1998/2001316. Al dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o familiari senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Tale aspettativa, che è fruibile anche in modo frazionato, non si cumula con le assenze per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia a causa di servizio e può esser fruita decorsi trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti317. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è anche concessa, a domanda, al dirigente a rapporto di lavoro a tempo indeterminato in alcuni specifici casi318. 316 In via generale, si deve ricordare che la contrattualizzazione del pubblico impiego ha comportato che l’istituto dell'aspettativa sia oggi applicabile alla sola aspettativa per motivi personali e familiari, in quanto le ipotesi di aspettativa per malattia o per servizio militare sono state disciplinate contrattualmente quali istituti a sé stanti. Il servizio di leva è stato sospeso, per cui l'art. 27 del C.C.N.L. 1994/1997 è tuttora in vigore per la sola ipotesi di servizio militare a seguito di richiamo alle armi. 317 Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli sino al 6° anno di età, i periodi in questione, pur non essendo utili a fini retributivi e di anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. l, comma 40, lett. a) e b), della l. n. 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, e nei limiti ivi previsti. L'azienda sanitaria, nell'ipotesi in cui vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, a sua volta, per le medesime motivazioni e negli stessi termini (dieci giorni di preavviso) può riprendere servizio di sua iniziativa. Nel caso in cui il dirigente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o dei dieci giorni di preavviso, salvo casi di comprovato impedimento, l'azienda sanitaria procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza che spetti alcun diritto ad indennità sostitutiva di preavviso, adottando il procedimento disciplinare previsto dal contratto collettivo. 318 A) Per un periodo massimo di sei mesi, se il dirigente è assunto presso la stessa o altra azienda sanitaria o ente o amministrazione del comparto del S.S.N. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; nel caso in cui il dirigente, al termine di questa tipologia di aspettativa, non rientri in servizio, il rapporto di lavoro è risolto dall'azienda sanitaria senza necessità di alcun preavviso; B) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altra amministrazione pubblica di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 (disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da organismi pubblici o privati dell'Unione europea o da ospedali pubblici dei Paesi dell'Unione europea o da Organismi 208 208 La dirigenza medica Titolo del capitolo I La contrattazione collettiva si è anche fatta carico di disciplinare ulteriori tipologie di aspettativa, già regolate in via generale da specifiche disposizioni di legge319. internazionali (es. O.M.S., O.N.U., ecc.); l'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è sospeso per tutta la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, si applica la normativa sulle sostituzioni (art. 18, commi 1 e 5, C.C.N.L. 1998/2001). Il dirigente che non intenda riprendere servizio al termine di questa tipologia di aspettativa è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà quindici giorni prima della scadenza. Ove il dirigente non rientri al termine del periodo di prova presso altra azienda, non viene richiesto alcun preavviso; C) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della l. n. 53/2000, dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, che regolamenta i congedi per eventi e cause particolari previsti dalla citata l. n. 53/2000; tale aspettativa può esser fruita anche in modo frazionato e può esser cumulata con l'aspettativa per esigenze personali o di famiglia se utilizzata allo stesso titolo. Il dirigente rientrato in servizio dall'aspettativa non può usufruire di un altro periodo per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative previste sub lettere A) e B) laddove non siano trascorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, eccezion fatta per l'ipotesi sub C). 319 1) Aspettativa per cariche pubbliche elettive: questa tipologia di aspettativa, definita "aspettativa per mandato parlamentare", è regolamentata dall'art. 68 del d.lgs. n. 165/2001, che la prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali. Questi sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato e possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 2) Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, con rinvio alla l. 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni; aspettative e distacchi sindacali, regolamentati dal C.C.N.Q. per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004/2005. 3) Aspettativa senza assegni per motivi di studio, riservate ai dirigenti con rapporto a tempo determinato, nei seguenti casi: a) per partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della l. n. 476/1984, per tutta la durata del corso; b) per fruizione delle borse di studio di cui alla l. n. 398/1989, per tutta la durata della borsa di studio; c) aspettativa per ricongiungimento al coniuge. Il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all'estero del coniuge o del convivente stabile, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. Tale aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata, ma può essere revocata in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali esigenze di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia, ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli per motivi di studio e per ricongiungimento al coniuge senza che sia trascorso un periodo di servizio attivo IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 209 4.9.6. La sospensione cautelare A differenza del restante personale di comparto, per il quale il relativo C.C.N.L. prevede che sospensioni cautelari possano discendere da un procedimento disciplinare o da un procedimento penale, nei confronti della dirigenza medica l’art. 10 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008, prevede esclusivamente un sistema di sospensioni cautelari derivanti dal procedimento penale. Il dirigente medico colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente. Il dirigente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del suddetto C.C.N.L. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 cod. pen., lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 cod. pen., lett. b), e c), del d.lgs. n. 267 del 2000 e fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, del C.C.N.L. 2006-2009 integrativo qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del di almeno sei mesi. Questo limite non si applica alle aspettative per cariche pubbliche elettive e alle aspettative e distacchi sindacali, né alle assenze a tutela della maternità e paternità di cui al d.lgs. 151/2001. 210 210 La dirigenza medica Titolo del capitolo I medesimo C.C.N.L. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della l. n. 97/2001 (artt. 314, 1° comma, 317, 3-18, 319, 319-ter e 320 cod. pen. e dall'art. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383) trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata l. n. 97/2001. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l’azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del suddetto C.C.N.L. Nei casi indicati in precedenza si applica, comunque, quanto previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo. Ove l’azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, la sospensione del dirigente conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata e il dirigente è riammesso in servizio, salvo le ipotesi nelle quali, in caso di reati che comportano l’applicazione dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2, l’azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte degli utenti e comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione dei motivi che ne avevano determinata la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 8 (codice disciplinare). IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 211 211 Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del citato articolo sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare deve essere conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 11, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso è conguagliato a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione in caso di misura restrittiva della libertà personale o di provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, nonché quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Ovviamente tutti i provvedimenti di sospensione cautelare adottati dall'azienda sanitaria devono essere congruamente motivati. 4.10. Il trattamento economico Al pari del lavoro subordinato privato, nel quale il diritto agli emolumenti economici è configurato come controprestazione legata da vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza con le pubbliche amministrazioni si caratterizza per l’onerosità e la corrispettività delle prestazioni. Per la qualificazione delle voci retributive occorre fare riferimento alle eventuali 212 212 La dirigenza medica Titolo del capitolo I definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento, tuttavia si può individuare una struttura della retribuzione articolata in un trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico accessorio320. Secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, anche la struttura della retribuzione dei dirigenti medici del S.S.N, si compone di queste due voci. Del trattamento fondamentale fanno parte: 1) lo stipendio tabellare; 2) l’indennità integrativa speciale; 3) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) l’indennità di specificità medicoveterinaria; 5) la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata; 6) gli assegni personali, ove spettanti. Il trattamento accessorio è composto da: 1) la retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante; 2) l’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. 8 giugno 2000; 3) la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996321; 4) la retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; 5) lo specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del C.C.N.L. 8 giugno 2000). L'indennità di esclusività, come già segnalato, costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, II biennio. Ai dirigenti, ove 320 Sia permesso rinviare a G. PERONE, A. D’ANDREA, La retribuzione e il T.F.R. nel rapporto di lavoro subordinato, Utet Giuridica, Torino 2009, p. 66 ss. 321 Per Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 2012, n. 8958, il principio, sancito dall’art. 65 C.C.N.L. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il conseguimento dell’obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all’intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto; ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario (in Foro it., Rep. 2012, Lavoro (rapporto) [3890], n. 1065). IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 213 spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della l. 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. 4.11. Le cause di estinzione del rapporto di lavoro Specifica rilevanza riveste in tale materia, la regolamentazione dei contratti collettivi che si aggiunge alla disciplina legale prevista. In particolare, occorre fare riferimento al C.C.N.L. 1994/1997 per le cause di cessazione del rapporto (art. 34), per i conseguenti obblighi delle parti (art. 35), per il recesso dell'azienda sanitaria (art. 36), per il collegio di conciliazione (art. 37), per la nullità del recesso (art. 38) e per i termini di preavviso (art. 39); al C.C.N.L. 1998/2001 per la risoluzione consensuale (art. 22) e per il Comitato dei garanti (art. 23) secondo l'interpretazione autentica del C.C.N.L. 24 ottobre 2001; al C.C.N.L. 2002/2005 per le modifiche apportate alla disciplina del Comitato dei garanti (art. 20); al C.C.N.L. del 6 maggio 2010 integrativo di quello 2006/2009 per le norme disciplinari322. Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, la causa è di regola lo spirare del termine fissato dal contratto di lavoro, anche se ciascuna delle due parti (azienda datrice di lavoro e dirigente medico) può recedere prima del tempo rispettando le modalità e le procedure previste dalla contrattazione collettiva. Costituisce un’eccezione al principio del rispetto dell'intera durata dell'arco di tempo pattuito il verificarsi di un evento non previsto né prevedibile323, oppure l'assunzione di personale dirigenziale medico al termine di una procedura concorsuale di reclutamento prima della 322 Con riferimento alle vicende estintive relative al rapporto della dirigenza medica, cfr. D.M. MIELE, Il licenziamento del dirigente pubblico: il caso della dirigenza medica, in Nuova Rassegna Leg. Dottr. Giur., 14, 2005, p. 1557; A. BOSCATI, Licenziamento disciplinare del dirigente medico e parere del comitato dei Garanti (nota a App. Firenze, 31 gennaio 2006), in Lav. Pubbl. Amm., 2006, p. 69; C. RUSSO (a cura di) Il licenziamento nel rapporto di lavoro pubblico e privato, Giappichelli, Torino 2011, pp. 522 ss. e la giurisprudenza ivi richiamata (Cass. civ., 8 aprile 2010, n. 8329; T. Napoli, ordinanza, 16 ottobre 2004; T. Civitavecchia, 6 febbraio 2002; T. Roma, 20 luglio 2000). 323 Ad esempio il rientro in servizio prima del termine del dirigente titolare del posto attribuito a tempo determinato e che abbia diritto alla conservazione del posto. 214 214 La dirigenza medica Titolo del capitolo I scadenza del termine ipotizzato dal contratto individuale a tempo determinato. In caso di personale dirigente a tempo indeterminato, oltre alle ipotesi specifiche dell’assenza per malattia di durata superiore ai diciotto mesi, assenza per infortunio o per malattia a causa di servizio di durata superiore ai trentasei mesi, mancato rientro in servizio al termine del periodo di richiamo al servizio militare, ecc., le cause di risoluzione del rapporto di lavoro possono essere ricondotte a cause naturali (raggiungimento del limite massimo di età, decesso, inidoneità permanente al lavoro), al recesso da parte del dirigente o dell’azienda/ente. Nell’ipotesi di raggiungimento del limite di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età ma l’azienda o l’ente deve comunicare, comunque, per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. In caso di decesso del dirigente, l’azienda o ente deve corrispondere agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 cod. civ., nonché una somma pari ai giorni di ferie maturate e non godute324. Il recesso su richiesta del dirigente, fatta eccezione per l'ipotesi di risoluzione consensuale325, si concreta, di fatto, nelle dimissioni dal servizio326. Trattasi di atto unilaterale recettizio, che deve assumere la 324 In tema di indennità di morte ex art. 2122 cod. civ. sia consentito rinviare a A. D’ANDREA, “Art. 2122 codice civile – Indennità in caso di morte”, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, in Dell’impresa e del lavoro a cura di O. CAGNASSO, A. VALLEBONA, Artt. 2118 – 2187, vol. III, Utet Giuridica, Torino 2013, pp. 211-223. 325 A tali fini, l’azienda disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 6, lett. b). L’azienda può erogare una indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità di specificità medico veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell’indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto. 326 Nel caso di annullamento d'ufficio dell'atto di nomina a pubblico impiego, tale provvedimento gravemente lesivo richiede la valutazione e comparazione degli interessi coinvolti, qualora l'atto viziato abbia prodotto da tempo i suoi effetti, abbia instaurato rapporti IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 215 forma scritta e nel quale devono essere indicati i termini di preavviso327, stabiliti in tre mesi dall'art. 39 del C.C.N.L. 1994/1997, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese328. Le altre ipotesi di cessazione del rapporto per volontà dell’azienda o dell’ente pubblico consistono in quelle previste dal codice civile e dalle leggi in materia. Tra queste, il licenziamento per giusta causa (art. 2119 cod. civ.), laddove per giusta causa s’intende fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro, e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo329 e oggettivo330, ex l. 15 luglio 1966 n. 604. Altra ipotesi è costituita dal licenziamento disciplinare. ed abbia ingenerato affidamenti ed aspettative: cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 20 aprile 1998, n. 242, in Cons. Stato, 1998, I, p. 700; Foro amm., 1998, p. 2150. 327 In tutti i casi in cui si prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. In caso di dimissioni del dirigente il termine è di tre mesi. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. In tema di indennità di preavviso cfr., A. D’ANDREA,“Art. 2121 codice civile – Computo dell’indennità di mancato preavviso”, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, in Dell’impresa e del lavoro a cura di O. CAGNASSO, A. VALLEBONA, Artt. 2118 – 2187, vol. III, Utet Giuridica, Torino 2013, pp. 201-210. 328 Le dimissioni possono essere revocate sino al momento in cui il dirigente abbia ricevuto formalmente comunicazione della loro accettazione da parte dell’Amministrazione: Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3968, in Guida al pubbl. impiego, 2011, fasc. 7, p. 65 e Foro it., Rep. 2011, Impiegato dello Stato e pubblico [3440], n. 895; Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2002, n. 1927, in Giur. it., 2001, p. 1727. 329 Il recesso dal rapporto di lavoro va considerato quale istituto di carattere generale cui ricorrere in presenza di determinate situazioni tali da non consentire la prosecuzione del rapporto precedentemente instaurato e quindi anche in presenza di fatti e comportamenti, pure estranei alla prestazione lavorativa, ma di gravità tale da far venir meno l'"intuitus fiduciae" 216 216 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Una particolare ipotesi di recesso unilaterale aziendale viene proposto dall'art. 34 C.C.N.L. 1998/2001 e riguarda il caso di una valutazione negativa (annuale, triennale e al termine dell'incarico) da parte degli organismi aziendali a ciò deputati (Collegio tecnico e Nucleo di valutazione) definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa. In caso di risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'amministrazione dell'azienda sanitaria, la contrattazione collettiva impone, prima del licenziamento, l'intervento di un apposito organo, estraneo al rapporto di lavoro, al fine di fornire al dirigente ogni garanzia sulla correttezza del procedimento: il Comitato dei garanti. I tre componenti di tale organo, nel rispetto del principio di genere, sono così nominati: uno dalla Regione stessa, sentito l’organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro, un esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati o esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico nel settore sanitario. I membri del Comitato durano in carica tre anni senza possibilità di rinnovo. Per l’Area dirigenziale medico-veterinaria il Comitato dei garanti è stato istituito dall’art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001 presso ciascuna regione331. La necessità del parere conforme alla “proposta sanzionatoria” era, prima della c.d. Riforma Brunetta, obbligatorio per tutti i dirigenti che impronta di sé la relazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6313, sul sito <www.guidelegali.it>. 330 È tuttavia illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad un dirigente medico, in mancanza di prova dell’impossibilità di adibizione a mansioni compatibili con l’organizzazione aziendale: cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sentenza, 18 dicembre 2012, n. 23330, in Foro it., 2013, parte I, col. 467. 331 L’art. 23 è stato sottoposto per due volte ad interpretazione autentica nel C.C.N.L. 24 ottobre 2001 e C.C.N.L. 29 settembre 2004, a seguito delle sentenze del T. Trapani n. 198/2001 e C. Appello Campobasso, n. 90/2003, ed è stato integrato dal C.C.N.L. 2002/2005. IV. 3ro¿li di VSecialitj della diVciSlina del raSSorto di lavoroTitolo dei medici dirigentiI del capitolo 217 solo nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale332. Oggi invece, il nuovo art. 22 del d.lgs. n. 165/2001, prevede che il Comitato dei garanti venga consultato sia nell’ipotesi di responsabilità dirigenziale, sia in quella di responsabilità disciplinare. Tale parere, però, non è più vincolante e perciò l’amministrazione ha il dovere formale di richiedere il parere, ma sia che esso sia negativo sia che esso non venga reso entro 45 giorni dalla richiesta, la sanzione può essere comunque irrogata. Tale riforma è dunque intervenuta sulle caratteristiche dell’intervento stesso del Comitato dei garanti, sminuendo il ruolo e l’incidenza di tale organismo sui processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro della dirigenza pubblica in quanto il parere del Comitato viene degradato a semplice parere obbligatorio, come tale soggetto ad essere eventualmente disatteso. Ciò, chiaramente, è stato visto come un ridimensionamento del ruolo di garanzia del Comitato. Tuttavia, estendendone il raggio d’azione ad entrambe le forme di responsabilità, il legislatore delegato è intervenuto a procedimentalizzare le due forme di addebito, muovendosi sui binari giurisprudenziali del “giusto procedimento” 333. Il dirigente può chiedere un’audizione presso il Comitato da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito il dirigente deve essere in ogni caso informato obbligatoriamente. 332 In tema di obbligo di acquisizione del parere del Comitato dei garanti a pena di nullità in caso di responsabilità dirigenziale, cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 2010, n. 21749 (in Giust. civ., 2011, I, p. 795; in Foro it., Rep., 2011, Sanitario e personale della sanità [6030], n. 35); Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8329, (in Giurisdiz. amm., 2010, III, p. 388; Giust. civ., 2011, I, p. 797; Ragiusan, 315, 2010, p. 363) relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte della A.S.L. 333 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 104 ( 23 marzo) del 2007, cit., dove si afferma che «la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti (direttori generali di A.S.L.) può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato». In dottrina, cfr. G. CORSO, G. FARES, op. cit., pp. 98 ss. 218 Titolo del capitolo I Capitolo V La responsabilità del dirigente medico 5.1. Le forme di responsabilità del dipendente pubblico Ogni pubblico dipendente è responsabile in sede civile, penale, amministrativa334. Ai sensi dell'art. 28 Cost., infatti, «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Come è noto, si ha responsabilità civile qualora il lavoratore arrechi danni a terzi, intranei o estranei all’amministrazione, o alla stessa amministrazione. 334 Ad una prima interpretazione della giurisprudenza che, in difetto di puntuali disposizioni legislative, applicava le norme del codice civile relative alla responsabilità indiretta per fatto altrui, scagionando così lo Stato e sancendo la sua immunità in quanto non poteva commettere atti illeciti costituendo l'espressione stessa del diritto, sicché i suoi dipendenti divenivano i soli responsabili dei fatti che avevano cagionato il danno - ha fatto seguito una interpretazione che ha riconosciuto una responsabilità statale indiretta, conseguente ad una culpa in eligendo o ad una culpa in vigilando. Successivamente è stata riconosciuta dalla giurisprudenza una duplice responsabilità diretta, della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, sicché il terzo, che aveva subito il danno, poteva rivalersi nei confronti della amministrazione pubblica in virtù del particolare rapporto organico che lega il dipendente all'ufficio cui è preposto. Quest'ultima interpretazione ha aperto la strada al dettato dell'art. 28 Cost.. 219 219 220 220 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Tale forma di responsabilità può essere di natura contrattuale o extracontrattuale: l'art. 2049 cod. civ. afferma la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito dei suoi dipendenti, mentre l'art. 2043 cod. civ. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che abbia causato ad altri un danno ingiusto, obbliga colui o coloro che lo hanno commesso a risarcire il danno335. Si ha invece responsabilità penale qualora il dipendente ponga in essere comportamenti qualificati dalla legge come reato. Il lavoratore pubblico può così incorrere sia in reati propri, laddove sia anche qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia in reati comuni che siano stati compiuti in occasione dell’attività lavorativa336. La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ricoperta dal reo o dalla vittima costituisce inoltre aggravante generica o specifica e, in alcuni casi, muta la fattispecie di reato. Per responsabilità amministrativa s’intende invece la responsabilità per i danni causati all’ente pubblico nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre quindi che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un 335 Sul tema della colpa per imperizia o per imprudenza o negligenza: v. Cass. civ., sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440, in Riv. Giur. circolaz. e trasp., 1998, p. 67; Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2005, n. 26; Trib. Varese, sez. I civ., 26 novembre 2012, n. 1406. In dottrina, M. COMPORTI, Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, Giuffrè, Milano 2009; A. FERRARIO, P. MARIOTTI, A. SERPETTI, La responsabilità medica. Questioni processuali, Giuffrè, Milano 2010; G. GIUSTI, Trattato di medicina legale e scienze affini, vol. I, Wolters Kluwer Italia, Milano 2009, p. 45; G. IADECOLA, M. BONA, op. cit.; P. IAMICELI, La responsabilità civile del medico, Cedam, Padova 1999. 336 Cfr. A. ALEO, A. CENTONZE, E. LANZA, La responsabilità penale del medico, Giuffrè, Milano 2007; L. GIZZI, Equipe medica e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2011, p. 120. In giurisprudenza: Cass. civ., sez. IV, 23 dicembre 2005, in Cass. Pen., 2007, p. 143, con nota di G. IADECOLA; Cass, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 20584; Cass, sez. IV, 17 novembre 1999, in Dir. Pen. Proc., 2000, p. 1626; Cass. civ., sez. IV, 28 giugno 1996, in Cass. Pen., 1997, p. 3034; Cass. civ., sez. IV, 8 novembre 1988, in Cass, Pen., p. 245; C. App. Caltanisetta, 15 gennaio 2003, in Foro it., 2005, II, col. 621. In tema di colpa medica penalmente rilevante, cfr. la rassegna giurisprudenziale in AA.VV., Del reato, in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. II, Il reato: libro I, artt. 39-58bis, Giuffrè, Milano 2010, pp. 64ss. V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 221 221 danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di tale condotta337. Particolare forma di responsabilità amministrativa è quella contabile. Con l'espressione "responsabilità contabile" s’intende la responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuta la disponibilità materiale, non adempiano all’obbligo di restituzione che a loro incombe. Gli elementi costitutivi della responsabilità contabile sono quelli della responsabilità amministrativa ossia: dolo o colpa grave, azione od omissione, danno, nesso causale, assenza di scriminanti. La principale differenza tra i due tipi di responsabilità sta nel fatto che per la responsabilità amministrativa è la Procura della Corte dei Conti a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'Erario, mentre per la responsabilità contabile tale colpevolezza si presume: si assiste in questo caso all'inversione dell'onere della prova. Altre norme della Costituzione integrano il principio dell’art. 28 prevedendo che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore» (2° comma, art. 54 Cost.) e che «nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari» (3° comma, art. 97 Cost.). Di conseguenza «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» (art. 113 Cost.). A integrazione delle norme costituzionali, una serie di disposizioni di legge, succedutesi nel tempo, affermano la responsabilità diretta della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, quali il Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d.p.r. n. 3/1957) e, più recentemente, il d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009338. 337 In argomento, D. MORTINARO, Dirigenza sanitaria e responsabilità amministrativa, in C. LORÉ, Tra scienza e società, Giuffrè, Milano 2008, pp. 271ss. 338 In particolare, la c.d. Riforma Brunetta, d.lgs. 150/2009, ha affrontato la materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici agli artt. 67-73. Gli obiettivi dell’intervento riformatore, in questo ambito, sono stati il potenziamento del livello 222 222 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il d.lgs. n. 150/2009 è in particolare intervenuto in materia di violazione degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, dalla legge o dal codice di comportamento prevedendo varie ipotesi di responsabilità disciplinare e definendo un catalogo di infrazioni assoggettate al licenziamento, che può essere ampliato, ma non diminuito dalla contrattazione collettiva339. È possibile individuare alcuni principi basilari su cui si fonda il procedimento disciplinare nel lavoro pubblico. Innanzitutto l’obbligatorietà dell’azione disciplinare. A differenza di quanto previsto nell’impiego privato, dove la scelta datoriale di sanzionare o meno il lavoratore è discrezionale, nell’impiego presso le amministrazioni pubbliche l’azione disciplinare è obbligatoria, poiché rispondente ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione e di legittimità dell’azione amministrativa, al cui doveroso perseguimento è di ostacolo la impunita tolleranza di comportamenti vietati. Pertanto, la mancata attivazione di procedimenti disciplinari o il loro immotivato abbandono è causa di responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile ed eventualmente penale in capo all’inerte (o colluso) dirigente. di efficienza degli uffici pubblici ed il contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo. Le norme del decreto hanno inteso determinare una semplificazione dei procedimenti ed un incremento della loro funzionalità, soprattutto attraverso l’estensione dei poteri del dirigente della struttura, la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento dell’istruttoria, l’abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell’amministrazione (artt. 6869). È stato poi disciplinato il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospenderli in attesa del giudizio penale e prevedendo, peraltro, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale (art.69, nel d.lgs. 165/2001 art. 55-ter). In ordine al controllo delle assenze sono state confermate le misure introdotte dal d.l. n. 112/2008. Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni molto incisive, anche di carattere penale, non soltanto nei confronti del dipendente, ma altresì del medico eventualmente corresponsabile (art. 69, nel d.lgs. 165/2001 sub 55-septies). 339 La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha ex novo regolamentato la responsabilità disciplinare (art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e la responsabilità dirigenziale (art. 21 del medesimo d.lgs. n. 165), mentre non ha innovato la previgente disciplina sulle tre restanti responsabilità, ovvero quella civile, penale ed amministrativocontabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativa disciplina legislativa di settore ad opera dell’art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 165. V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 223 223 Principio generale del “diritto punitivo” (sanzioni penali, amministrative ex art. 11 della l. n. 689 del 1981, ecc.) è la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi. Il sistema sanzionatorio disciplinare deve ispirarsi alla progressiva e graduale crescita delle sanzioni comminabili secondo la gravità dell’infrazione. Tale regola è trasfusa nell’art. 2106 cod. civ., richiamato dall’art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. Come nell’impiego privato, anche in quello pubblico l’attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare deve essere tempestiva, per garantire sia l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato (giacché, minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta infrazione e il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità per l'incolpato di reperire valide argomentazioni difensive e prove di supporto), sia l'interesse del datore ad una pronta reazione, esemplare anche per gli altri lavoratori. Le sanzioni disciplinari sono inoltre tassative. Come in altri rami del diritto, anche in quello disciplinare le misure datoriali comminabili al lavoratore sono un numerus clausus per esigenze di certezza. Queste ultime sono: rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); sanzione pecuniaria; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; licenziamento con preavviso; licenziamento senza preavviso. Eventuali sanzioni inflitte al di fuori di tale elenco tipico sono illegittime. Inoltre, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro (art. 7, l. 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori). Altro fondamentale principio, sostanziale e processuale, che caratterizza ogni procedimento disciplinare, è costituito dal contraddittorio, ossia il diritto dell’incolpato di potersi difendere, venendo sentito o producendo prove e documenti, prima che l’organo titolare di potestà sanzionatoria adotti misure afflittive. A tali forme di responsabilità, comuni a tutti i dipendenti pubblici, si deve aggiungere la responsabilità dirigenziale, circoscritta alla categoria dei dirigenti pubblici, prevista dall’art. 21 d.lgs. 165/2001. Trattasi di una responsabilità di risultato, per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza di direttive da parte del dirigente. L’accertamento di tale responsabilità, ferma restando l’eventuale 224 224 La dirigenza medica Titolo del capitolo I responsabilità disciplinare, comporta l’impossibilità di rinnovo del medesimo incarico e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico, collocando il dirigente a disposizione nei ruoli previsti per la dirigenza. Queste forme di responsabilità non sono tra loro incompatibili o alternative, in quanto la medesima condotta illecita può violare diversi precetti legislativi o contrattuali, originando concorrenti reazioni ad opera dell’ordinamento. Per questo vi sono norme volte a regolare il concorso di tali azioni concorrenti, che tuttavia, in generale, sono tra loro autonome e seguono distinti “binari” procedurali. In questo sistema sanzionatorio generale, s’inserisce il delicato problema della responsabilità della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, che si presenta complesso in relazione alle tipologie di responsabilità che gravano su di essa soprattutto in funzione dell’attività professionale svolta. Infatti, l’art. 1176 cod. civ., nello stabilire le caratteristiche della diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, ritiene che la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In effetti, la sanità, in ragione dei servizi prestati, è il settore nel quale maggiormente è presente il pericolo che possa verificarsi un episodio negativo, causato dai c.d. eventi avversi: l'errore e l'incidente. L’errore può essere causato dagli operatori, dal paziente, dal pubblico o dalla fatalità e può investire qualsiasi attività sanitaria in qualunque momento. L'incidente non è imputabile all’attività sanitaria ma a fattori esterni; esso solo raramente si traduce in un errore umano, ma in genere investe l'organizzazione sanitaria. Da ciò consegue la peculiarità della responsabilità medica e delle diverse responsabilità che gravano sul dirigente medico, sia verso i terzi, che altri soggetti, quali la stessa o altra pubblica amministrazione, sia verso l'ordine professionale340. 340 Cfr. G. BUONOMO, La responsabilità professionale del medico, Il Pensiero Scientifico, Roma 2008; A. FARNETI, M. CUCCI, S SCARPATI (a cura di), Problemi di responsabilità sanitaria, Giuffrè, Milano 2007; E. SECCHI, La responsabilità medica. Percorsi giurisprudenziali, Giuffrè, Milano 2010; M. DE LUCA, A. GALLONE, S. MACCIONI, La responsabilità medica, Il Sole 24Ore, Milano 2004; F. BILANCETTI, M. BILANCETTI, La responsabilità penale e civile del medico, Il Sole 24Ore, Milano 2010; G. MARSEGLIA, L. V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 225 225 5.2. La responsabilità professionale del dirigente medico Nell’esercizio della sua attività, il dirigente medico è sottoposto alla specifica responsabilità professionale che, legata ad atti o fatti o comportamenti connessi alla pratica di tale attività, è di regola gestita dall’ordine professionale. La responsabilità professionale del dirigente medico è quindi strettamente collegata ai suoi compiti, alla sua attività e alle sue funzioni, in relazione ai quali assume rilevanza il codice deontologico, approvato il 15 dicembre 2006, che contiene principi e regole che il dirigente deve osservare nell'esercizio della professione medica, sia pure alle dipendenze di una pubblica amministrazione, quali le aziende e gli enti sanitari341. Il potere disciplinare dell’ordine professionale è previsto e disciplinato dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, e dal d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del Decreto Legislativo 13 settembre 1946 n. 233”. Esso si sostanzia nella potestà riconosciuta dalla legge all'Ordine di irrogare sanzioni nei VIOLA, La responsabilità penale e civile del medico, Halley Editrice, Macerata 2007; M. SELLA, La quantificazione dei danni da malpractice medica, Giuffrè, Milano 2009; G. IADECOLA, M. BONA, La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie. Profili penali e civili, Giuffrè, Milano 2009; M. CANNAVÒ, G. LIGUORI, M. ORRICO, La responsabilità medica. Dalla teoria alla pratica processuale, Maggioli, Rimini 2011; A. FIORI, D. MARCHETTI, op. cit.; A. BUZZONI, Medico e paziente. Le responsabilità civili e penali del medico e dell’équipe medica, FAG, Milano 2007; G. BELLAGAMBA, G. CARITI, A. DEL RE, La tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale, civile, penale e amministrativa: giurisdizione, servizio sanitario nazionale, trattamenti sanitari, colpa del medico, responsabilità della struttura sanitaria, Giuffrè, Milano 2004; M. DRAGONE, Responsabilità medica, danni da trasfusione e da contagio, Giuffrè, Milano 2007; V. OCCORSIO, Cartella clinica e responsabilità medica, Giuffrè, Milano 2011; AA.VV (a cura di U. RUFFOLO), La responsabilità medica. Le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, per colpa ed oggettive, del medico e degli enti sanitari (privati e pubblici), Giuffrè, Milano 2004. 341 Sul tema, M. TAVANI, M. PICOZZI, G. SALVATI, Manuale di deontologia medica, Giuffrè, Milano 2007; G.A. NOVELLI, Una riflessione medico legale sulla responsabilità professionale, in R. BARTOLI, Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa: un dialogo con la giurisprudenza, Firenze University Press, Firenze 2010, pp. 189 ss. 226 226 La dirigenza medica Titolo del capitolo I confronti dei propri iscritti all’Albo dei medici chirurghi e all’Albo degli odontoiatri. Il procedimento disciplinare davanti all’Ordine è un procedimento amministrativo che si conclude, laddove sia riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatoria. Ne consegue che non possono essere perseguiti disciplinarmente coloro che non sono iscritti all’Albo, anche se esercitano, senza titolo, la professione medica od odontoiatrica. A seguito della legge 24 luglio 1985, n. 409 “Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli iscritti all'Albo degli odontoiatri è affidato, rispettivamente, alla Commissione iscritti Albo medici chirurghi e alla Commissione iscritti Albo odontoiatri. L’art. 3, lettera f) del d.p.c.p.s. 233/1946 dispone che spetta all’Ordine «esercitare il potere nei confronti dei sanitari libero professionisti iscritti all’Albo». Inoltre, l’art 10 del d.p.r. 221/1950 nel consentire la facoltà di iscrizione all’Albo dei sanitari impiegati in una pubblica amministrazione, precisa al comma 2 che «essi sono soggetti alla disciplina dell’Ordine e del Collegio, limitatamente all’esercizio della libera professione». Ciò significa che l’Ordine non è competente a perseguire disciplinarmente il sanitario per quelle attività che costituiscono adempimenti degli obblighi inerenti al rapporto d’impiego e non riconducibili neppure informa indiretta all’esercizio della libera professione. Il principio della duplice e distinta competenza disciplinare, della pubblica amministrazione e dell’Ordine professionale, derivante per il sanitario dal riflesso della duplicità del suo stato di pubblico impiegato e libero-professionista, esclude quindi il potere disciplinare dell’Ordine con riferimento a quei fatti avvenuti nell’ambito del lavoro pubblico, essendo riservata solo alla pubblica amministrazione la valutazione dei doveri del dipendente. V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 227 227 Tuttavia, il concetto di responsabilità disciplinare è stato approfondito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 8239 del 23 luglio 1993342. La Corte ha ritenuto, formando in materia un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che, quando una condotta lesiva dei doveri del dipendente costituisca contemporaneamente una violazione delle norme etico-sociali, l’Ordine ha il potere di intervenire disciplinarmente e non vi sarà una sovrapposizione di competenza qualora il fatto concreti anche un illecito deontologico inerente ai doveri dell’iscritto all’Albo, seppure avvenuto in attività svolta in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale appena descritto la Corte di Cassazione civile sezione III, con sentenza n. 6469 del 18 maggio 2000, ha stabilito che «va riconosciuta la competenza dell’Ordine professionale a irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti contrari alla deontologia professionale ai soggetti che, iscritti all’Albo, siano contemporaneamente dipendenti di una pubblica amministrazione. Il professionista, finché conserva l’iscrizione all’Albo, è, infatti, tenuto all’osservanza degli obblighi non soltanto nei confronti dell’Amministrazione dalla quale dipende, ma anche nei confronti dell’Ordine al quale appartiene in relazione a quel complesso di norme etico-sociali che costituiscono la deontologia professionale, atteso che si tratta di obblighi di comportamento che ineriscono allo stesso soggetto, anche se si pongono su piani diversi»343. Il vigente Codice di deontologia medica, all’art. 68 “medico dipendente o convenzionato”, stabilisce, infatti, che «il medico che 342 Cass. SS. UU., sentenza, 23 luglio 1993, n 8239, in Foro it., Rep. 1993, voce Professioni intellettuali, n. 135. 343 Il caso in esame era riferito a un farmacista dirigente di una A.S.L. sottoposto a custodia cautelare in relazione al delitto di corruzione per aver accettato in uso da una ditta fornitrice un’auto di gran valore. Nei confronti dell’interessato, l’Ordine di appartenenza irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi, motivando la pena, poiché la posizione di farmacista dirigente coinvolgeva le sue qualità professionali e aveva “comunque” riflessi sul buon nome della categoria di appartenenza e sostenendo che sussisteva l’illecito disciplinare atteso che il comportamento addebitato era lesivo della reputazione degli iscritti dell’Ordine. 228 228 La dirigenza medica Titolo del capitolo I presta la propria opera a rapporto di impiego o di convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale». I fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare sono stabiliti dall’art. 38 del d.p.r. n. 221/1950: «I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti al procedimento disciplinare». Tale articolo, oltre ad attribuire all’Ordine il potere disciplinare, riconosce allo stesso la potestà di emanare regole deontologiche che danno concretezza all’espressione «fatti disdicevoli al decoro professionale». Il Codice deontologico costituisce un corpus formalizzato di regole di autodisciplina a cui gli iscritti devono adeguare la loro condotta professionale al fine di evitare comportamenti illeciti, mantenere la fiducia dei cittadini, legittimare la professione. Pertanto, i fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare sono innanzitutto quelli derivanti dall’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal vigente Codice, ed ogni azione od omissione comunque disdicevole al decoro o al corretto esercizio della professione (art. 2 “Potestà e sanzioni disciplinari”). L’art. 38 del citato decreto presidenziale non descrive compiutamente le azioni e le omissioni vietate, a differenza delle norme penali soggette al principio della stretta legalità, ma pone delle clausole generali il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale la cui enunciazione, interpretazione ed applicazione nei procedimenti disciplinari è rimessa all’autonomia dell’Ordine professionale. Altra situazione in cui l’Ordine deve intervenire è quella prevista dall’art. 44 del d.p.r. n. 221/1950 per cui «il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso». Di grande importanza è, per una corretta delineazione dei fatti che possono assumere rilevanza disciplinare, il dettato del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 229 229 professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148”. In particolare, sono tre i punti che, sulla scorta della nuova regolamentazione, vengono ad assumere rilievo disciplinare: la libera concorrenza e la pubblicità informativa, l’obbligo di assicurazione a carico del professionista e l’obbligo della formazione continua, ovvero, per i sanitari, dell’educazione continua in medicina. In merito alla pubblicità informativa l’art. 4 “Libera concorrenza e pubblicità informativa” del citato decreto stabilisce che: 1. è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni; 2. la pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria; 3. la violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed integra una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e 2 agosto 2007, n. 145, “Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”. Con riferimento all’obbligo di assicurazione previsto a carico del professionista questo si concreta nell’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione idonea a garantire il cliente contro i danni eventualmente derivanti dall’espletamento dell’attività professionale. Il professionista ha anche l’obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della polizza nonché il massimale previsto nel momento dell’assunzione dell’incarico. Anche la violazione di tali disposizioni può costituire, ex art. 5 d.p.r. n. 137/2012, illecito disciplinare344. Per quanto concerne, infine, l’obbligo della formazione continua, resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in 344 Termine ultimo per la stipula della polizza di assicurazione sull’attività professionale è quello di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. 230 230 La dirigenza medica Titolo del capitolo I medicina. La violazione degli obblighi di formazione può configurare, ex art. 7 d.p.r. 137/2012, illecito disciplinare. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono tassativamente previste dall’art. 40 del d.p.r. 221/1950: 1. l’avvertimento, che consiste nella diffida a non ripetere una mancanza commessa; 2. la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo. 3. la sospensione dall’esercizio della professione per una durata minima di 1 mese fino a un massimo di 6 mesi; 4. la radiazione dall’Albo. La sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione possono discendere automaticamente da alcuni provvedimenti cautelari e di sicurezza emessi dall’Autorità giudiziaria. Inoltre, anche la sospensione dall’esercizio della professione può rappresentare una sanzione disciplinare qualora espressamente prevista dalla legge, quale quella contemplata dall’art. 8, 1° comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 175345. Laddove, invece, possa essere dimostrata soltanto l'esistenza di un comportamento colposo da parte dell'iscritto (ad esempio, insufficiente ed omessa vigilanza) possono essere irrogate soltanto le ordinarie, più lievi, sanzioni previste dall'art. 40 del d.p.r. n. 221/1950. È da segnalare una situazione particolare che può colpire indirettamente uno o più professionisti, indipendentemente dalle loro personali responsabilità, rappresentata da quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, sez. II penale, con sentenza n. 4703 del 7 febbraio 2012. Infatti, con tale sentenza la Cassazione accenna alla possibilità di applicare le norme in materia di responsabilità 345 Che così recita: «Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno». In questo specifico caso, occorre precisare che la condotta illecita prevista dalla predetta legge, che fa esplicito riferimento al favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione, si viene ad integrare solo laddove esista l'elemento soggettivo del dolo generico, previsto dal codice penale in riferimento al reato di cui all'art. 348 c.p., cioè la coscienza e la volontà di porre in essere atti diretti a favorire l'esercizio indebito della professione da parte di un soggetto non abilitato. Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 834/2007: «lo scopo ulteriore che l'agente si deve prefiggere è quello di permettere o comunque agevolare l'esercizio abusivo della professione» (in MINISTERO DELLA SALUTE, a cura di M.T. CAMERA, R. DATI, Massimario CCEPS 2011. V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 231 231 amministrativa degli enti ex art.13 d.lgs. n. 231/2001 anche alle attività professionali strutturate in forma societaria346. Il d.p.r. n. 221/1950 non impone una automatica corrispondenza fra la sanzione da applicare e la contestazione disciplinare, rimettendo così la valutazione della sanzione al prudente apprezzamento della Commissione. Anche il Codice di deontologia medica, che rappresenta la fonte regolamentare della responsabilità disciplinare, non prevede l’entità della sanzione da applicare per ogni violazione commessa. L’applicazione della sanzione è dunque lasciata alla discrezionalità del giudice disciplinare il quale dovrà valutare la gravità della mancanza, la personalità dell’incolpato e le modalità di verificazione dei fatti, evitando con scrupolo eventuali disparità di trattamento, anche se vi sono alcune leggi che limitano l’autonomia dell’Ordine nella scelta della sanzione in caso di infrazione347. In ogni caso non è legittima un’irrogazione delle sanzioni disciplinari che prescinda dall’instaurarsi di un procedimento disciplinare. Circa le modalità con cui l’Ordine può avere notizia del fatto, ciò può avvenire sulla base di una conoscenza diretta, oppure a seguito di denuncia di terzi, oppure su istanza della Procura della Repubblica o del Ministero della Salute. Non vi è obbligo da parte degli uffici giudiziari però di «informare gli Ordini dell’inizio e dell’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti dei professionisti iscritti, onde consentire il corretto e tempestivo esercizio dei poteri disciplinari. Si deve segnalare che il caso dedotto non rientra tra le previsioni dell’art. 129 disp. Att. cod. proc. pen. che disciplina le ipotesi in cui si devono fornire informazioni sull’azione penale. Le notizie e gli atti ritenuti utili per le determinazioni da assumere in sede disciplinare, potranno essere 346 Sul sito <ilsole24ore.com>. Con la sentenza de qua, infatti, la Corte Suprema ha ritenuto legittimo applicare ad un ambulatorio odontoiatrico, strutturato in forma di società in accomandita semplice, la grave sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per un anno. 347 Ad esempio, per i reati fiscali la piena autonomia sanzionatoria dell’Ordine appare limitata dall’art. 6 d.l. 1 ottobre 1982, il quale stabilisce che, a seguito di notifica di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può proporre all’Organo disciplinare la sospensione dell’iscrizione all’Albo per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. 232 232 La dirigenza medica Titolo del capitolo I richiesti all’Autorità giudiziaria – ai sensi dell’art 116 c.p.p. nell’ambito dei singoli procedimenti348». Sulla necessità di ottenere informazioni sull’inizio e sull’esito delle azioni penali nei confronti degli iscritti da parte delle competenti il Procuratore Generale della Repubblica, con nota del 28 febbraio 2011, ha ribadito sostanzialmente quanto affermato dal Ministero di Giustizia349. Qualora pervenga a conoscenza dell’Ordine un fatto in base ad una denuncia anonima, conformemente a quanto previsto dall’art. 333, comma 3, cod. proc. pen., nessun accertamento preliminare verrà svolto né della denuncia verrà fatto alcun uso. Tuttavia, qualora una segnalazione, se pur anonima, sia corredata da elementi probatori oggettivi che forniscono all’Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, potrà essere dato seguito all’accertamento dei fatti così conosciuti, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 38 del d.p.r. n. 221/1950 che prevede la possibilità di aprire il procedimento disciplinare d’ufficio350. 348 In tal senso si è espresso il Direttore del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, del Ministero di Giustizia con nota del 31 agosto 2010. 349 A seguito delle comunicazioni n. 35 del 23 aprile 2010, n. 61 del 13 settembre 2010, n. 18 del 15 marzo 2011 della Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha aggiunto che: «apparendo, peraltro, giustificata l’esigenza dei Consigli dell’Ordine di promuovere tempestivamente i procedimenti disciplinari di loro competenza, ritengo opportuno che i Presidenti dei singoli Ordini Provinciali prendano contatto con i competenti Procuratori della Repubblica per ottenere le informazioni necessarie, specialmente nel caso in cui dalla stampa vengano riportate notizie circa le indagini in corso o circa misure cautelari emesse nei confronti di appartenenti all’ordine». 350 Il cittadino o un’associazione che abbiano presentato all’Ordine un esposto contro un medico o un odontoiatra non possono assumere il ruolo di contraddittore necessario nel procedimento disciplinare, essendo i contraddittori tassativamente indicati dalla legge: il Ministro della Salute e il Procuratore della Repubblica, unitamente al medico incolpati e sanzionati dall’Ordine. Ugualmente, godono della capacità di essere parte dinanzi alla Cassazione l’Ordine e la Federazione, ognuna nell’ambito della propria competenza. La sentenza chiarisce che colui che presenta esposti o denunce, da cui possa scaturire un procedimento disciplinare non è parte del procedimento stesso e, pertanto, non si configura il reato di omissione di atti d’ufficio nei confronti del Presidente dell’Ordine che, a seguito di un esposto, non attivasse un procedimento disciplinare. In altri termini, il ricorrente non è parte del procedimento disciplinare che rientra nell’ambito dei procedimenti amministrativi e, quindi, non costituisce nei suoi confronti, in nessun modo indebito rifiuto di atti d’ufficio la mancata attivazione del procedimento disciplinare. Questo, ovviamente, non comporta che l’Ordine non debba verificare con estrema attenzione tutte le notizie di reato pervenute, sulle quali ha l’obbligo di valutare la sussistenza o meno degli estremi per aprire procedimento V. /a reVSonVaEilitjTitolo del dirigente medicoI del capitolo 233 233 La Corte di Cassazione civile, sezione III, con sentenza n. 743 del 23 gennaio 2002, ha espressamente ammesso che, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri deontologici, l’Ordine ha facoltà di promuovere ispezioni presso lo studio dell’iscritto servendosi anche di terzi351. Del resto, l’art. 8, comma 2, della l. n. 175/1992 stabilisce che gli ordini e i collegi professionali hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. Per l’accertamento dei fatti, l’Ordine può avvalersi di prove assunte da altri e può formare il proprio convincimento su testimonianze indirette sempre che sia riferita la fonte dell’informazione352. I fatti s’intendono provati quando gli stessi derivano da accertamenti eseguiti da pubblici ufficiali o ufficiali con funzioni di polizia giudiziaria nell’esercizio dei propri compiti353. Gli stessi fanno fede fino a querela di falso, ancorché di tali fatti si possano dare interpretazioni divergenti da quelle fornite dagli autori dei verbali. Naturalmente non occorre da parte dell’Ordine un autonomo accertamento dei fatti rispetto al giudizio penale quando la contestazione degli addebiti sia fondata sulle prove raccolte con garanzie di legge nel corso del procedimento penale, nel corso della relativa istruttoria o nel dibattimento, ancorché sia intervenuta una causa estintiva del reato, quale, ad esempio, un provvedimento di amnistia o la prescrizione. Inoltre, quando la sussistenza dei fatti materiali è accertata con sentenza passata in giudicato, è impedito all’Ordine di compiere nuovi accertamenti. disciplinare. A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 79 del 4 gennaio 2012 sul sito <ilsole24ore.com>. 351 Sul sito <diritto sanitario.net>. 352 Competenti a valutare i fatti segnalati a carico degli iscritti all’Albo dell’Ordine sono le Commissioni degli iscritti ai due Albi. Se il sanitario risulta iscritto ad ambedue gli Albi, la competenza è determinata per materia. Se il fatto esula dall’attività professionale, il sanitario iscritto ai due Albi è perseguito con doppio giudizio: in tal caso è necessario un raccordo tra le due Commissioni. Nell’ipotesi in cui un sanitario, nei cui confronti sia stato aperto procedimento disciplinare, sia successivamente eletto a incarico ordinistico, la competenza rimane dell’Organo ove è stato incardinato il procedimento disciplinare. 353 Verbali ispettivi dei Carabinieri del N.A.S., Guardia di Finanza, Ispettori della Azienda sanitaria locale, ecc. 234 234 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Per quanto riguarda l’iscritto che subisce un procedimento disciplinare, questi può avere accesso integrale ai dati idonei a individuare il denunciante e all’esposto che ha determinato l’avvio del procedimento stesso354. Il Consiglio di Stato ha, infatti, rilevato che «il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’ammi-nistrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere355, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un processo ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3061). Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell’esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’appellato, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della propria onorabilità: il che rende del tutto privi di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull’uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell’esposto che ha dato luogo al procedimento disciplinare in danno del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano determinare un vulnus intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell’onore»356. 354 Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5132/2012 (sul sito <www.giustiziaamministrativa.it>), ha sancito che una pubblica amministrazione deve consentire al soggetto che subisce un procedimento disciplinare l’accesso integrale (completo dei dati idonei ad individuare il denunciante) all’esposto che abbia determinato l’avvio del procedimento stesso. 355 V. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081, sul sito <www.giustizia-amministrativa.it>. 356 Occorre comunque sottolineare che, con riferimento alla fase preliminare descritta, il Consiglio di Stato, già con decisione n. 4467/2005 (sul sito <www.giustiziaamministrativa.it>), aveva stabilito il diritto d’accesso del sanitario, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, anche agli atti relativi alla fase istruttoria, quando ancora il procedimento V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 235 235 Per quanto concerne l’eventuale opposizione alle decisioni assunte dall’Ordine da parte degli autori di un esposto si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 5685, 8 novembre 2012357. Il Consiglio di Stato ha rilevato che «la presentazione di un esposto non costituisce di per sé atto di impulso procedimentale e non fa assumere al suo autore la qualità di parte del procedimento che eventualmente venga iniziato (d’ufficio) in conseguenza dell’esposto stesso», ha sottolineato inoltre che «il procedimento disciplinare non ha la funzione di tutelare le situazioni giuridiche soggettive dei terzi, e del resto è strutturalmente inidoneo a farlo. Eventuali lesioni ai diritti e agli interessi legittimi dei terzi derivano dal comportamento del professionista, o anche, eventualmente, dai provvedimenti amministrativi che da quel comportamento siano scaturiti; tali lesioni debbono ricevere dall’ordinamento le appropriate tutele restitutorie ovvero ripristinatorie o risarcitorie, ma la sanzione disciplinare non è lo strumento appropriato per produrre effetti di questo genere e in realtà non li produce». In questo modo il Consiglio di Stato ha sancito che colui che presenta un esposto all’Ordine non può opporsi alle decisioni adottate dallo stesso. Sempre con riguardo al diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare, l’art. 22 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che per “interessati” debbano intendersi «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso». disciplinare non abbia avuto inizio, dal momento che non si può escludere che tali atti abbiano un’incidenza nel procedimento disciplinare e si riverberino su di esso. Così come non è consentito il diniego del diritto di accesso agli atti da parte del sanitario che ne abbia fatto richiesta, qualora abbia avuto inizio il procedimento disciplinare. Anche per Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923, sul sito <www.giustizia-amministrativa.it> chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza. La stessa Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 460, ha riconosciuto la prevalenza del diritto d’accesso anche rispetto a taluni segreti ogniqualvolta il richiedente l’esibizione miri a conoscere gli atti utilizzati in un procedimento conclusosi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti. 357 La sentenza trae origine dalla presentazione di un esposto da parte del Codacons al Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al fine di sollecitare l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di un medico. 236 236 La dirigenza medica Titolo del capitolo I A tal riguardo, la sentenza n. 7 del 2006 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria e la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5107 del 2007 fanno riferimento all’art. 24 Cost. e al disposto dell’art. 22 della l. n. 241/1990, riconoscendo, solo in taluni casi, il diritto dell’esponente all’accesso ai documenti del procedimento disciplinare358. La trattazione del procedimento disciplinare consiste in una fase dibattimentale e, successivamente, in una fase deliberativa in Camera di Consiglio359. Poiché il giudice disciplinare dovrà pronunciarsi in assoluta obiettività, gli istituti dell’astensione e ricusazione previsti dagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. sono applicabili anche nel procedimento disciplinare. Ciò si potrà verificare tutte le volte che un membro della Commissione avrà un interesse personale e diretto nel procedimento o quando esistano rilevanti ragioni di convenienza o di inimicizia grave. In ogni caso, la ricusazione non può essere rivolta nei confronti dell'organo collegiale nel suo complesso, poiché l'astensione e la ricusazione sono possibili solo per cause riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica360. L’insussistenza dei motivi di ricusazione e di astensione potrà essere accertata dalla stessa Commissione giudicante361. Il componente che si astiene per tali motivi dovrà allontanarsi dalla sala ove si svolge il procedimento e non va ricompreso nel quorum. 358 Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006, n. 7 e T.A.R. Lazio, sede di Roma, 14 marzo 2007, n. 5107 sul sito <www.giustizia-amministrativa.it>. 359 La seduta perciò non è pubblica. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e la decisione è assunta a maggioranza dei voti (per maggioranza di voti si intende la metà più uno dei componenti), con voto palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti volontari che partecipano alla votazione vanno conteggiati ai fini del quorum. La composizione del Collegio giudicante deve rimanere immutata, anche in caso di aggiornamento della seduta, perché solo chi ha assistito a tutte le fasi del procedimento, con l’esposizione dell’accusa e della difesa,è in grado di esprimere con cognizione di causa il proprio convincimento. 360 Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4657/2006, ined. Sulla istanza di ricusazione decide la stessa commissione in quanto per queste ipotesi non esiste alcun organo superiore competente a pronunciarsi: cfr. Decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 55/2002. 361 Cfr. Cass. SS. UU. n. 3350/1964, in F. RAIMONDI, L. RAIMONDI, Il procedimento disciplinare nelle professioni sanitarie. Potere disciplinare-procedimento-sanzioni, Giuffrè, Milano 2006, p. 99 V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 237 237 La decisione deve essere sottoscritta da tutti i membri del collegio giudicante. Tuttavia le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 323/2001, hanno stabilito che la decisione della Commissione è valida anche se non sottoscritta da tutti i presenti poiché la norma contenuta nell’art. 47 del d.p.r. n. 221/1950, che stabilisce l’obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i membri della Commissione, può essere disattesa in quanto si pone in contrasto con il principio generale secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal Presidente e dall’estensore. Il verbale deve però riportare la motivazione del voto espresso da ciascuno degli eventuali astenuti o contrari. La decisione assunta dalla Commissione deve essere comunicata, a cura del Presidente, al Segretario e al Presidente dell’Ordine, va pubblicata mediante deposito dell’originale nell’ufficio della Segreteria e notificata all’interessato362, con l’avviso che può ricorrere entro trenta giorni dalla data della notifica alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) e che detto termine è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 16 settembre. Il Presidente dell’Ordine deve notificare la decisione al Ministro della Salute e al Procuratore della Repubblica territorialmente competente i quali possono anch’essi ricorrere alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Trascorsi invano i termini per l’impugnazione o qualora essa sia respinta, il provvedimento è immediatamente esecutivo, rispettivamente, alla data di scadenza dei termini per l’impugnazione e a quella di notificazione della decisione all’interessato da parte della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. 362 La normativa non fissa alcun termine per il deposito dell’originale né per la comunicazione all’interessato. Il sanitario ha diritto a ricevere copia integrale del provvedimento con l’attestazione che trattasi di copia conforme all’originale a firma del Segretario. Le comunicazioni o notificazioni devono essere eseguite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC ex l. 2/2009. Occorre, altresì, segnalare nella comunicazione all’interessato che la trasmissione del ricorso alla CCEPS consiste in un “deposito”, mentre per quanto riguarda la notifica del ricorso stesso, che è obbligatoria, al Ministro della Salute presso l‘Avvocatura dello Stato, alla Procura della Repubblica territorialmente competente e all’Ordine che ha emanato il provvedimento, trattasi di notifica da effettuarsi a norma di legge. 238 238 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Per l’esecuzione della sanzione della sospensione e dell’interdizione ex art. 8 l. n. 175/1992, spetta all’Ordine fissarne la decorrenza specificandone l’inizio e la fine. La sanzione della radiazione diventa invece immediatamente esecutiva con la notifica, senza necessità di ulteriori atti da parte dell’Ordine363. Avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è proponibile ricorso avanti la Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. In questo caso, il ricorso non ha effetto sospensivo. Nel caso in cui la sanzione consista nella sospensione dall’esercizio professionale, l’interessato conserva lo status di iscritto all’Albo con le relative attribuzioni e incombenze. Nel caso in cui l’interessato non sospenda l’esercizio della professione dopo averne ricevuta comunicazione, sarà passibile di denuncia all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. L’art. 43 del DPR 221/50 stabilisce i casi in cui la sospensione dall’esercizio della professione opera di diritto quale conseguenza di provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria. Questi sono: 1. misure cautelari coercitive quali gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura; 363 È il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo che deve comunicare al Presidente dell’Ordine il passaggio in giudicato della decisione o per la mancata proposizione di gravame alla CCEPS oppure a seguito della notificazione della decisione di rigetto del ricorso da parte della CCEPS. È di competenza del Presidente dell’Ordine, che presiede il Consiglio Direttivo cui compete la tenuta dell’Albo, in caso di sospensione o radiazione, comunicare il relativo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, a tutti gli Ordini e alle autorità ed enti ai quali deve essere inviato l’Albo a norma dell’art. 2 del d.p.r. 221/1950. L’art. 42 della legge 221/1950 ha risentito di varie pronunce della Corte Costituzionale (Cfr. Corte Cost., sent. 16 dicembre 1986, n. 270; 12 ottobre 1988, n. 971; 31 gennaio 1990, n. 40 sul sito <www.cortecostituzionale.it>) e della Cassazione civile che a Sezioni Unite ha precisato: “L’art. 42 del d.p.r. n. 221/1950, è illegittimo e pertanto, essendo privo dell’efficacia formale della legge, va disapplicato da parte del giudice, prevedendo la radiazione di diritto dall’Albo del professionista che abbia riportato condanne penali, sia che tale sanzione venga fatta discendere dalla condanna per reati genericamente indicati con riferimento alla generica pena edittale comminata, sia che essa venga collegata a specifici titoli di reato per i quali la condanna stessa sia stata pronunciata, in violazione del principio generale dell’ordinamento che vieta l’irrogazione automatica di siffatte sanzioni, senza l’apertura e lo svolgimento del preventivo procedimento disciplinare (quale sede propria per la indispensabile valutazione dei fatti e della correlata gradualità sanzionatoria)” (Cass., SS. UU. n. 9228/1990, in CCEPS, a cura di M.C. RUSSO, Massimario delle decisioni anno 2002). V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 239 239 2. provvedimenti di fermo; 3. l’interdizione dai pubblici uffici; 4. l’applicazione di misure di sicurezza non detentive previste dal codice penale quali la libertà vigilata, il divieto di soggiorno, il divieto di frequentare pubblici spacci di bevande alcoliche. Ove ricorrano i casi elencati, l’Ordine non ha alcun potere discrezionale relativo alla possibilità di comminare la sanzione e la sua durata, ma deve limitarsi a “dichiarare” la sospensione dall’esercizio professionale con delibera del Consiglio Direttivo364. La sospensione ha durata pari a quella prevista nella sentenza o nel provvedimento in cui essa è stata determinata. Vige in tal modo un automatismo tra la sospensione dall’esercizio della professione e la sussistenza della causa che l’ha determinata365. Il Presidente comunicherà la dichiarata sospensione, ai sensi dell’art. 48, 2° comma, del d.p.r. 221/1950, alle Autorità e agli Enti di cui all’art. 2 del Regolamento stesso. Laddove la sanzione della sospensione derivi dall’applicazione di una misura cautelativa emessa da un giudice penale, nulla osta alla successiva erogazione allo stesso sanitario della sospensione disciplinare. Il sanitario condannato alla sospensione da due diversi organismi ha però diritto a che i due provvedimenti non si sommino ma si sottraggano, nel senso che la pena inflitta da parte del giudice si “detrae” da quella comminata dall’Ordine366. L’art. 42 del d.p.r. n. 221/1950 stabilisce, invece, i casi in cui la radiazione dall’Albo opera di diritto quale conseguenza di 364 Competente a dichiarare la sospensione è il Consiglio Direttivo e non la Commissione, in considerazione del fatto che la sospensione medesima non discende da un provvedimento disciplinare e che il Consiglio Direttivo medesimo ha conservato tra le proprie attribuzioni la tenuta e la formazione dell’Albo. 365 È opportuno, pertanto, che nella deliberazione di sospensione adottata in conseguenza di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sia riportata esplicitamente la previsione: “la sospensione ha durata fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata” in quanto detta procedura consente al medico o all’odontoiatra di riacquistare automaticamente il diritto all’esercizio professionale senza il successivo intervento dell’Ordine. 366 Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 592 (in Nuova giur. civ. commentata, 5, 2001, p. 530, con nota di G.M. TAVELLA): «detrarre la misura cautelativa da quella disciplinare risponde a un principio di ragionevolezza». 240 240 La dirigenza medica Titolo del capitolo I provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria, così come modificati da successive leggi penali: 1. interdizione dai pubblici uffici o dalla professione perpetua o di durata superiore a tre anni; 2. ricovero in una casa di cura; 3. applicazione della misura di sicurezza preventiva; 4. commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; 5. istigazione all’aborto e atti abortivi su donna ritenuta incinta. La radiazione ope legis è stata però censurata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione che aderisce367, per ciò che attiene all’applicazione dell’art. 42, all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui vanno ritenute illegittime le sanzioni disciplinari di carattere rigido, la cui applicazione risulti avulsa da una valutazione368. Con tale decisione è venuto meno ogni automatismo nell’applicazione di tale sanzione, alla stregua del principio di adeguatezza delle sanzioni al caso concreto369. L’interdizione dall’esercizio della professione (art. 30 cod. pen.) è disciplinata dalla legge penale e costituisce una pena accessoria (art. 19 cod. pen.) conseguente alla condanna per un delitto commesso con l’abuso della professione. La pronuncia del giudice penale costituisce, quindi, presupposto e condizione dell’irrogazione della sanzione disciplinare. L’interdizione dalla professione priva il condannato della capacità di esercitare la professione durante il periodo di interdizione disposto 367 Cass. SS.UU., 7 settembre 1990, n. 9228, ined. Cfr. Corte Cost., sent. 16 dicembre 1986, n. 270; 12 ottobre 1988, n. 971; 31 gennaio 1990, n. 40 sul sito <www.cortecostituzionale.it>. 369 Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 221/1950 il sanitario radiato può essere iscritto di nuovo all’Albo, decorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e nel caso di condanna penale, quando sia avvenuta la riabilitazione del medesimo sancita da sentenza passata in giudicato. Sull’istanza di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo: conditio sine qua non per la nuova iscrizione è che il radiato abbia tenuto nel corso del periodo di applicazione della sanzione una condotta irreprensibile (cfr. CCEPS nn. 30/2010 e 40/2010). La valutazione relativa alla tenuta di una condotta irreprensibile è rimessa all’autonomia e discrezionalità del consiglio dell’Ordine. 368 V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 241 241 e importa la decadenza dall’abilitazione professionale (art. 30 cod. pen.)370. Mentre il procedimento disciplinare è autonomo rispetto ai procedimenti civili e amministrativi, a seguito dell’emanazione della l. 27 marzo 2001 n. 97, all’art. 653 cod. proc. pen. è stato introdotto il comma 1-bis secondo il quale «la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso». Il medesimo effetto di giudicato, ai sensi del comma 1 del citato articolo, è riconosciuto anche alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso371. La necessità di attenersi al giudicato penale produce importanti riflessi per quanto riguarda la prescrizione dell’illecito disciplinare. Infatti, la Commissione, in pendenza di un giudicato per lo stesso fatto oggetto del procedimento disciplinare, avvierà il relativo procedimento salvo sospenderlo immediatamente sino all’esito del giudizio penale per riavviarlo una volta pronunciata la sentenza penale irrevocabile compresa quella di patteggiamento. In ogni caso, l’Ordine, laddove per lo stesso fatto per il quale sia stata emessa sentenza definitiva di assoluzione o di condanna, anche mediante il patteggiamento, abbia in corso un procedimento disciplinare, è vincolato a tale decisione, con riferimento all’accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità dell’imputato. Pertanto, qualora la sentenza sia stata di condanna, l’Ordine dovrà giudicare il fatto ai soli fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, essendo sottratte al suo potere valutazioni circa la 370 Come conseguenza, l’Ordine procede alla cancellazione dal relativo Albo in quanto è venuto meno un requisito essenziale quale, appunto, quello dell’abilitazione all’esercizio della professione. Terminato il periodo di interdizione ai fini della reiscrizione all’Albo sarà necessario sostenere nuovamente l’esame di abilitazione alla professione, ferme restando le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ivi compreso il requisito della buona condotta. 371 Nel caso del cosiddetto “patteggiamento”, l’inciso nell’art. 445 cod. proc. pen. attribuisce alla sentenza di patteggiamento, agli effetti del giudizio disciplinare, il valore di una vera e propria sentenza di condanna. 242 242 La dirigenza medica Titolo del capitolo I sussistenza dell’addebito, la sua illiceità e la responsabilità dell’agente. Laddove sia stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, l’Ordine non potrà che archiviare. Invece, nel caso di sentenza di assoluzione perché il fatto, pur essendo stato accertato, non costituisce reato o nel caso di pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione, l’Ordine potrà giudicare la condotta del sanitario ai soli fini deontologici e disciplinari, sul rilievo che una stessa condotta, pur non costituendo reato, può configurare la violazione di norme deontologiche. L’Ordine, d’altra parte, ha facoltà di perseguire disciplinarmente comportamenti che, se possono essere “consentiti” a tutti gli altri cittadini, potrebbero essere invece ritenuti offensivi del decoro professionale dalla categoria medica. Ai sensi dell’art. 51 d.p.r. n. 221/1950 l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni. La giurisprudenza è ormai univoca nell’individuare il dies a quo a seconda che si tratti di violazione deontologica di carattere istantaneo (ossia si consuma e si esaurisce nel momento in cui è posto in essere) o continuato. Nella prima ipotesi l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. Nel secondo caso, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere dalla data di cessazione della condotta medesima. Una volta aperto un procedimento disciplinare entro il tempo utile, inizia, in virtù della natura squisitamente amministrativa del procedimento, un nuovo periodo di prescrizione quinquennale a decorrere dalla data di apertura del procedimento. Quando, dopo l'apertura del procedimento disciplinare, lo stesso viene sospeso in pendenza di un processo penale che ha ad oggetto il medesimo fatto valutato in sede di procedimento disciplinare, si ritiene tale sospensione “necessaria”, quindi, non può che esplicare effetti permanenti per tutta la durata del procedimento penale e il termine quinquennale di prescrizione inizierà a decorrere dalla data in cui la sentenza penale sia divenuta definitiva. Si parla, in questo caso, di “interruzione della prescrizione ad effetti permanenti”. Si propende, pertanto, per una sospensione “necessaria” piuttosto che per una sospensione “facoltativa”. In quest’ultimo caso varrebbe il V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 243 243 principio di diritto, peraltro più volte enunciato in passato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, nel procedimento disciplinare promosso dall’Ordine nei confronti di un iscritto, in applicazione della regola della necessità di una pronta definizione del procedimento, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare è soggetto a «interruzione con effetti istantanei», iniziando a decorrere dalla data di sospensione del procedimento disciplinare e non da quella in cui la sentenza penale sia divenuta definitiva372. Se da un lato non è individuabile una disposizione di legge che esplicitamente prevede la sospensione necessaria del procedimento amministrativo in pendenza di quello penale, riguardante l’accertamento degli stessi fatti, dall’altro è necessario dare rilievo agli effetti che il giudicato penale può avere negli altri giudizi ai fini di un’eventuale sospensione. Dal combinato disposto degli artt. 211 norme att., coord. e trans., cod. proc. pen., e 295 cod. proc. civ., si evince che l’istituto della sospensione necessaria ricorre, oltre che nei casi previsti da una specifica disposizione di legge, anche nei casi in cui la decisione di un giudizio ha efficacia di giudicato in un altro procedimento volto ad accertare lo stesso fatto, di modo che non possa verificarsi un conflitto di giudicati. Se non vi fosse la sospensione del giudizio pregiudicato si potrebbe anche giungere a un esito paradossale che potrebbe vedere l’incolpato condannato e assolto nello stesso tempo per opposte conclusioni sulla sussistenza del fatto. La volontà del legislatore è stata quella di estendere al giudizio disciplinare, con riguardo all’accertamento del fatto, anche gli effetti 372 Cass. SS. UU. n. 14629/2003, in MINISTERO DELLA SALUTE, a cura di A. LAPREA, R. DATI, M.R. CONFORTI, La giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, Massimario anno 2004. L’orientamento giurisprudenziale che nega il carattere permanente dell’interruzione si fonda sul fatto che la sospensione è necessaria solamente se ricorre il rapporto di pregiudizialità indicato dall’articolo 295c.p.c. o se la sospensione sia prevista da un’altra specifica disposizione di legge e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. e «poiché l’efficacia del giudicato è limitata alla sola sentenza di assoluzione, nel procedimento disciplinare nessun effetto può esplicare una pronuncia di condanna; con la conseguenza che, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità nel senso lato sopra indicato, deve escludersi che possa farsi luogo alla sospensione necessaria del procedimento disciplinare in caso di contemporanea pendenza del processo penale». 244 244 La dirigenza medica Titolo del capitolo I del giudicato di una possibile sentenza di condanna, non limitando questi soltanto alla sentenza di assoluzione. L’art. 44 del d.p.r. n. 221 del 1950 stabilisce che il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso, riconoscendo efficacia di giudicato alla sentenza penale nel giudizio disciplinare. Sussiste, pertanto, un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare in relazione all’accertamento della sussistenza o meno del fatto. I due procedimenti rimangono, invece, autonomi relativamente alla valutazione del fatto e alle sanzioni da applicare, in base ai propri ordinamenti. 5.3. La responsabilità civile del dirigente medico Mentre non si segnalano significative peculiarità circa le forme di responsabilità penale373, amministrativa e contabile374, particolare interesse desta la responsabilità civile del dirigente medico. 373 Secondo Cass. pen., 22 gennaio 2003, n. 890 (in Foro it., Rep. 2004, voce Abuso di poteri, n. 38), il medico ospedaliero che, non avendo optato per l’attività libero-professionale intramuraria, effettui in orario di lavoro, servendosi dei locali e delle risorse dell’istituto di appartenenza, visite sanitarie, agisce nella propria qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che questi commette il delitto di abuso di ufficio in quanto, facendo uso di beni di pertinenza pubblica (ivi compreso il suo stesso tempo di lavoro), percepisce privatamente un compenso dal paziente visitato, così esercitando abusivamente attività intramuraria in violazione della relativa disciplina. Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n. 27, secondo cui il medico specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione di cui al d.m. 31 marzo 1994, art. 6, indirizzi un paziente verso un laboratorio in cui esso sia socio, per l’espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire anche presso una struttura pubblica della stessa città, integra il delitto di abuso di ufficio. In generale, con riguardo al reato di abuso di ufficio, Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012, n. 41215 e le conformi: n. 25162 del 2008, n.. 35048 del 2008, n. 27453 del 2011, n. 9862 del 2009. Cfr. anche n. 25180 del 2012 e le Sezioni unite n. 155 del 2012. 374 Sulla responsabilità per danno erariale del medico ospedaliero a tempo pieno, il quale, violando l’obbligo di esclusività, abbia prestato attività professionale in strutture private esterne, cfr. Corte conti, sez. giur. reg. Umbria, 16 febbraio 2005, n. 49, in Foro it., Rep. 2005, voce Responsabilità contabile, n. 350; Corte conti, sez. giur. reg. Puglia 5 agosto 2004, n. 647, in Foro it., Rep. 2005, voce Responsabilità contabile, n. 564; Corte conti, sez. III giur. centr. app. 16 aprile 2003, n. 175/A, in Foro it., Rep. 2003, voce Responsabilità contabile, n. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 245 245 Anche la responsabilità civile dell’esercente le professioni sanitarie è direttamente collegata alla responsabilità regolata dagli artt. 2043 e 2049 cod. civ., che prevedono il coinvolgimento solidale in tale forma di responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti. La Corte di Cassazione ha avuto modo, negli anni, di esaminare funditus il problema della responsabilità civile nel settore sanitario, affermando di recente, prima con la sentenza n. 21619/2007375, poi con la pronuncia n. 581/2008 delle sezioni unite376, che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “più probabile che non”377. Il nesso di causalità, dunque, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso378. Circa il titolo della responsabilità del medico, ad avviso dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, questa ha natura negoziale, sussistendo un rapporto contrattuale, anche se fondato sul solo contatto sociale379. Tale natura contrattuale della responsabilità medica comporta delle conseguenze sul riparto degli oneri probatori: essa, infatti, rende operativa la clausola generale di cui all’art. 1218 cod. civ., come interpretata dalle sezioni unite n. 13533 del 2001380, e dunque «il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto e 490, e Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 1438. Sulla responsabilità di coloro che abbiano autorizzato o consentito l’erogazione sine titulo dell’indennità di tempo pieno, cfr. Corte conti, sez. giur. reg. Puglia, 16 febbraio 1994, n. 13, in Foro it., Rep. 1994, voce Responsabilità contabile, n. 945. 375 Cfr. Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corriere Giur., 1, 2008, pp. 42 ss. 376 Cfr. Cass. SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581, in F. ALCARO, C. FENGA, E. MOSCATI, F. PERNICE, R. TOMMASINI (a cura di), Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto, Firenze University Press, Firenze 2008 p. 81. 377 V. Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, in Foro it., 2009, I, col. 36. 378 Cfr. Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009 n. 975, in Resp. Civ., 2010, p. 375 con nota di G. MIOTTO; in Giust. Civ., 2010, I, p. 2927. Sul tema, M.G. DI PENTIMA, L’onere della prova nella responsabilità medica, Giuffrè, Milano 2007; G. IADECOLA, La causalità medica in sede civile: discrasie e problematicità, in Riv. It. Med. Leg., 2007, p. 573. 379 Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12362, in Foro it., Rep. 2006, Cassazione civile [1140], n. 208. 380 Cfr. Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Pacta sunt Servanda Giurisprudenza, allegato al n. 16 “Risoluzione per inadempimento”, 2006, pp. 1-6. 246 246 La dirigenza medica Titolo del capitolo I allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento»381. Tuttavia, si deve rilevare come, sullo sfondo di tali principi, si collochi ora l’art. 3 comma 1° del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, in materia di responsabilità dell'esercente le professioni sanitarie. Tale norma stabilisce che questo, se nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve, anche se in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di risarcimento per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. Inoltre, il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere debitamente conto della condotta tenuta in conformità alle linee guida e alle buone pratiche382. Nella versione originaria, la norma prevedeva che «fermo restando il disposto dell’art. 2236 cod. civ., nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale» codificando i principi affermati dalla giurisprudenza. La l. n. 189/2012, di conversione in legge del d.l. n. 158/2012, ha invece modificato in modo integrale la disposizione sopra illustrata. La norma, con la dichiarata finalità di intervenire contro il dilagante 381 V. Cass. SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577, in Rep. Civ. e prev., 4, 2008, p. 849 dove si legge «il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione; all’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che il danno non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico». Cfr. anche Cass. civ., 19 maggio 1999, n. 4852, in Danno e responsabilità, 1999, p. 1104; Cass. civ.,1 luglio 2002, n. 9556, in Dir. e giust., 34, 2002, p. 21; Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13066, in Danno e resp, 2005, p. 537 con nota di F. AGNINO; Giust. Civ., 2005, I, p. 2703; Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10297, in Dir e giust., 28, 2004, p. 37; cfr. inoltre la casistica riportata in U. GENOVESE, F. MARTINI, op. cit., pp. 104 ss. In dottrina, G. ALPA, La responsabilità medica, in Riv. It. Med. Leg., 1999, 15; R. BARTOLI, op. cit., pp. 16 ss. 382 Una critica verso l’utilizzo delle linee guida è in U. GENOVESE, F. MARTINI, op. cit., pp. 98 ss. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 247 247 fenomeno della c.d. “medicina difensiva”383, ha introdotto una sorta di esimente speciale nella responsabilità penale medica, circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave e dolo. Per il caso della colpa lieve, tuttavia, dichiara la persistenza della responsabilità civile del medico individuando quale base normativa non già l’art. 1218 cod. civ., bensì l’art. 2043 cod. civ. Sussiste un vivace dibattito circa la corretta interpretazione della disposizione di nuovo conio384. Secondo una certa lettura, la previsione si concilierebbe con l’intento di scongiurare i rischi legati alla richiamata “medicina difensiva” e, pertanto, restaurerebbe il regime di responsabilità civile anteriore al revirement del 1999 in cui, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno, ossia per malattia prodotta dall’uso di farmaci, o comunque determinata nell’organismo dall’intervento del medico, esercitando l’azione aquiliana. In altri termini, il “legislatore 385 consapevole” avrebbe indicato agli interpreti la preferenza per l’orientamento giurisprudenziale che consigliava l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e non anche lo schema del c.d. contratto sociale qualificato386. Aderendo a questo approccio ermeneutico si realizza la finalità perseguita dal legislatore (contrasto alla medicina difensiva) poiché è alleggerito l’onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l’onere (non richiesto dall’art. 1218 cod. civ.) di offrire dimostrazione giudiziale dell’elemento soggettivo di imputazione della responsabilità. L’adesione al modello di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. ha anche, come effetto, quello di ridurre i tempi di prescrizione, non più di dieci anni, bensì di cinque387. 383 Sulla medicina difensiva, cfr., A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Giuffrè, Milano 2012. 384 Cfr. U. GENOVESE, F. MARTINI, op. cit., pp. 27ss. 385 Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958, in Giust. Civ., 2008, I, p. 1959 per la quale il canone interpretativo del “legislatore consapevole” è un criterio che deve orientare l’interprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà sovrana del popolo come rappresentato nelle Camere. 386 Cfr., ad es., Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1998, n. 11743, in Foro it., Rep. 1998, Professioni intellettuali [5230], n. 165. 387 Con riguardo alla compatibilità costituzionale di tale disposizione, occorre ricordare che nel vigore dell’orientamento pretorio, che proponeva come modello di azione l’art. 2043 cod. civ., non si era dubitato della costituzionalità di una impostazione del genere. 248 248 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Secondo altra lettura, il riferimento all’art. 2043 cod. civ. costituirebbe semplicemente una svista del legislatore, inidonea a mutare il senso della giurisprudenza costante in tema di applicabilità dello statuto della responsabilità contrattuale388. 5.3.1. Il sistema di copertura assicurativa e di tutela legale del medico A causa della necessità di rafforzare la tutela della dirigenza medica, da tempo è stato previsto un sistema di copertura assicurativa389. La contrattazione collettiva ha così introdotto l’obbligo per le aziende e gli enti sanitari del Servizio sanitario nazionale di assicurare la dirigenza medica per eventuali danni cagionati a terzi. Tale copertura assicurativa si è via via ampliata fino a ricoprire la responsabilità civile di tutti i dirigenti medici, comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Alla copertura degli oneri assicurativi dei dirigenti le aziende sanitarie hanno provveduto finora con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con una trattenuta di misura pro-capite390, posta 388 La Suprema Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha ammesso che il legislatore può, di fatto anche in via implicita, intervenire con sue norme di nuova introduzione per avallare una determinata interpretazione. É quanto avvenuto, ad esempio, in tempi recenti quando la Suprema Corte ha intravisto nell’adozione del d.p.r. n. 37 del 2009 e del d.p.r. n. 191 del 2009 “la volontà del Legislatore di prendere posizione sulla questione interpretativa dell’art. 2059 c.c.” in tema di danno c.d. morale. Cfr. Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292 (in Foro it. Rep., 2012, Danni civili [2020], n. 215) in cui la Corte reputa che i d.p.r. sopra citati abbiano “inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore” di discostarsi dai principi enunciati dalle SS.UU. del 2008, in tema di “presunta” somatizzazione del danno morale in seno al danno biologico. 389 In tema di responsabilità delle strutture sanitarie, P. CENDON, Il risarcimento del danno non patrimoniale, vol. II Parte speciale, Tomo II: Integrità psicofisica-Malpractice medica-Casa e ambiente-Famiglia, Hoepli, Milano 2009, pp. 1243 ss. 390 La trattenuta in questione decorre dalla data di entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata; di questo le aziende devono informare le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Sono comunque fatte salve le eventuali iniziative regionali per la V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 249 249 a carico di ciascun dirigente per la copertura di “ulteriori rischi” non coperti dalla polizza generale. Per “ulteriori rischi” s’intende sia la copertura da parte del dirigente, mediante gli oneri a suo carico, di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta, sia la copertura del rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave391. Proprio al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, nonché cercare di ridurne i costi, con la recente l. 189/2012, di conversione in legge del d.l. 158/2012 è stato stabilito che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate - dovranno essere disciplinati i requisiti minimi e uniformi e le procedure per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il Fondo dovrà essere finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medicoprofessionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso; copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione paritetica nazionale istituita dal C.C.N.L. 1998/2001 al fine di monitorare il problema. 391 Nota esplicativa all'art. 21 del C.C.N.L. 2002/2005. In argomento, M. HAZAN, D. ZORZIT, Responsabilità sanitaria e assicurazione, Giuffrè, Milano 2012. 250 250 La dirigenza medica Titolo del capitolo I b) determinare il soggetto gestore di tale Fondo e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva. E’ stato anche statuito che il danno biologico, conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, riguardanti l'attività medica. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente392. Attualmente è previsto, ad esempio, che le aziende stipulino anche apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali ipotesi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio. La polizza in questione è diretta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o di 392 Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, di cui all'art. 13 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento (ai sensi dell’art. 3, 5° comma d.l. 158/2012, modificato dalla l. 189/2012). V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 251 251 decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto393. Gli importi liquidati dalle società di assicurazione per morte o per gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e da quelle precedentemente indicate, sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. Le aziende sanitarie devono fornire ai dirigenti con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e alle modalità della copertura assicurativa (art. 16 C.C.N.L. 2006/2009) assicurando l’informazione e la trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche, in modo da fornire il costante aggiornamento delle garanzie assicurative in atto. Strettamente collegata alla responsabilità e all'istituto della copertura assicurativa è la tutela legale del dirigente medico. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, ai sensi dell’art. 16 CCNL 2006-2009 si devono adoperare per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato il quale, da parte sua, dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. Ex art. 25 del medesimo contratto collettivo, le aziende sanitarie, nell'ambito della tutela dei propri interessi, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo 393 Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui sopra, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. I massimali delle relative polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. Qualora l'azienda sanitaria non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. Le differenze rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, sarà finanziata con il Fondo per le condizioni di lavoro purché esso presenti la necessaria capienza. 252 252 La dirigenza medica Titolo del capitolo I assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso394. Qualora il personale medico abbia accettato il legale aziendale, in caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda sanitaria procederà al rimborso delle spese legali, nel limite massimo della tariffa a suo carico395. In caso, invece, di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti accaduti, commessi con dolo o colpa grave, l'azienda sanitaria dovrà esigere gli oneri sostenuti per la sua difesa. Nel caso in cui il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno invece interamente a carico dell'interessato. 5.3.2. Il risk management e il governo clinico La predetta copertura assicurativa non esime, comunque, le aziende sanitarie dall’attivare sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, diretti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'intento di diminuire il livello di errore e, quindi, di responsabilità professionale, nonché di ridurre la complessiva onerosità delle strutture sanitarie. Anche di questa attività le aziende devono informare i soggetti sindacali al fine di favorire i relativi processi di gestione. Occorre, in verità, sottolineare che la necessità di una efficiente gestione dei rischi non è esclusiva del settore sanitario: rischi specifici e di vario genere sono sempre in agguato nelle organizzazioni complesse (rischi legali, rischi di danni ambientali, rischi di tecnologia, rischi finanziari, rischi legati alla gestione operativa). Tali rischi sono connaturati alle attività produttive e sono perciò ineliminabili396. Tuttavia, il livello di rischio può essere ridotto a 394 Il C.C.N.L. 1998/2001 ha perfezionato ed esteso l'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del S.S.N. anche ai giudizi dinanzi al Giudice contabile, ovvero la Corte dei Conti. 395 Che comunque non può essere inferiore alla tariffa minima prevista dall’ordine. 396 Cfr. G. TROINA, Lezioni di Economia aziendale, CISU, Roma 2006, pp. 25 ss. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 253 253 condizioni ragionevoli397, attraverso una sua corretta gestione mediante un sistema che monitorizzi e tenga sotto controllo i pericoli con l'obiettivo di ridurli, attesa l'impossibilità di una loro assoluta eliminazione. Il sistema dei controlli deve essere, perciò, diretto in primis ad identificare i fattori di rischio, al fine di ottenere una loro drastica riduzione, per poi operare sulle condizioni nelle quali hanno maggiore probabilità di verificarsi. Proprio per combattere in modo sistematico l'eventualità del verificarsi di errori o incidenti è stato messo a punto e reso obbligatorio, nelle aziende sanitarie, il sistema di risk management, ossia quel complesso di attività controllate, finalizzate ad identificare gli eventi avversi ed i pericoli a questi connessi398. Ai sensi dell’art. 3-bis, del d.l. n. 158/2012, modificato dalla l. n. 189/2012, relativo alla gestione e monitoraggio dei rischi sanitari, proprio al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione, ma senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono chiamate a curarne l'analisi, studiare e adottare le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della Salute e le Regioni, da parte loro, devono monitorare, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico. 397 Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1996, n. 312 (in Foro it., 1996, I, col. 2957) e 14 giugno 2007, n. 190 (in Foro it., 2009, I, col. 1358) nonché Cass. civ., 25 maggio 2006, n. 12445 (in Foro it., 2006, I, col. 2738) la quale per la salvaguardia del principio costituzionale della necessaria determinatezza delle previsioni della legge penale, che impedisce di sostituire alla discrezionalità dell’imprenditore «il giudice penale e di fatto spesso il suo perito» ha affermato, con riferimento a precetti legali generici (come nella specie quello relativo alle misure da adottare contro il rischio da rumore), che la sola via per rendere indenne tale tecnica dalla «denunciata violazione dell’art. 25 Cost. è quella di fornire in sede applicativa una lettura tale da restringere in maniera considerevole la discrezionalità dell’interprete», cioè «restringere in una interpretazione costituzionalmente vincolata la potenzialità della disposizione», ritenendo che «il legislatore si riferisce alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive». 398 Sull'argomento del risk management, cfr.: A. BUSCEMI (a cura di): Il risk management in sanità. Gestione del riscio, errori, responsabilità, Franco Angeli, Milano 2009. 254 254 La dirigenza medica Titolo del capitolo I L'attività principale della struttura proposta a questa funzione è, in genere, quella di porre la massima attenzione al verificarsi dei c.d. “eventi sentinella”, ossia quegli eventi avversi di particolare gravità e frequenza che costituiscono un indicatore privilegiato di un serio malfunzionamento del sistema e uno strumento indispensabile per la prevenzione e per la promozione della sicurezza dei pazienti. La struttura preposta in azienda alla gestione dei rischi deve inoltre utilizzare tutti gli interventi possibili e disponibili perché i rischi siano almeno controllabili. La lotta agli eventi avversi, in genere, segue due linee direttrici. La prima si focalizza sul comportamento umano quale fonte di errore; il rimedio ipotizzato è la riduzione della “variabilità inappropriata” del comportamento umano che, quindi, comporta uno sforzo di prevenzione dell'errore concentrato sul miglioramento della conoscenza e della formazione individuale. La seconda azione si concentra invece sulle condizioni nelle quali accade l'errore, cercando di individuare i problemi nascosti e profondi che possono esserne la causa e predisponendo la conseguente reingegnerizzazione dei processi assistenziali. Il processo operativo di gestione dei rischi in sanità si può quindi scandire in una serie di fasi: la definizione del rischio; il monitoraggio delle attività svolte al fine di quantificare le situazioni a rischio; la definizione del rischio che si intende sopportare nel medio termine; l'individuazione delle aree critiche, della gravità dei rischi e frequenza degli eventi avversi sui quali intervenire, con conseguente “mappatura dei rischi"; lo sviluppo di un programma di informazione/formazione, mediante l'implementazione della comunicazione interna, articolato in funzione dei possibili soggetti agenti (operatori, agenti, pubblico). Collegato al rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti è il governo clinico, che rappresenta un moderno sistema di gestione delle strutture sanitarie399. Il governo clinico è definito dal Ministero della Salute come «un approccio integrato per l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e 399 Cfr. in proposito: B. PRIMICERIO, Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dei Dirigenti medici del S.S.N., in Dir. San. Mod., 4, 2008, p. 231. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 255 255 le responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità»400. Un aspetto fondamentale del governo clinico è rappresentato dalla sicurezza dei pazienti e delle prestazioni loro erogate, la quale costituisce una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza, che ha indotto il Ministero della Salute a redigere un glossario per la sicurezza dei pazienti e per la gestione del rischio clinico, nonché ad istituire, con il d.m. 10 gennaio 2007, il sistema nazionale di riferimento per la sicurezza dei pazienti401. 5.4. Le specificità della responsabilità dirigenziale del medico Con riguardo alla responsabilità dirigenziale, già con l’art. 19 del d.p.r. n. 748/1972 fu sancita la responsabilità dei dirigenti per il buon andamento, l’imparzialità e la legittimità dell’azione degli uffici a loro sottoposti. Tale responsabilità deve essere valutata con riferimento all’osservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, con riguardo al conseguimento dei risultati dell’azione degli uffici cui è preposto il dirigente, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dimostrate402. 400 Cfr. sul sito del Ministero della Salute, <www.salute.gov.it/qualita/>. Al fine di attivare una nuova cultura della sicurezza dei pazienti, si presenta di rilevante importanza il coinvolgimento dei pazienti stessi nei propri processi di cura, anche perché il ruolo attivo del paziente nella definizione delle procedure cliniche ed assistenziali favorisce una maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia tra il cittadino e il sistema sanitario. 402 Cfr. M.U. FRANCESE, La responsabilità dirigenziale dei dirigenti della P.A. nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in Foro Amm., 1994, p. 2623; L. TORCHIA, La responsabilità dirigenziale, in Giorn. Dir. Amm., 9, 1995, p. 943; L. IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica Amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. Amm., 1, 1999, pp. 57 ss. dello stesso autore vedi anche Scienza e realtà: l’oggetto della scienza del diritto amministrativo tra essere e divenire, in Dir. Amm., 4, 1996, pp. 579 ss.; La considerazione del risultato nel processo amministrativo: dall’interesse legittimo al buon diritto, in Dir. Proc. Amm., 2, 1998 p. 327 ss.; Principio di legalità e amministrazione di risultato, in C. PINELLI (a cura di), Amministrazione e legalità, Giuffrè, Milano 2000, pp. 37 ss. 401 256 256 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Il d.lgs. n. 165/2001, all’art. 21, come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha più puntualmente individuato la responsabilità dirigenziale nel mancato raggiungimento degli obiettivi o nell'inosservanza delle direttive impartite, laddove esse siano imputabili al dirigente interessato, stabilendo che venga accertata mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui al Titolo II del d.lgs. n. 150/2009, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può non rinnovare l’incarico dirigenziale ed anche revocarlo, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 d.lgs. n. 165/2001, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Da tempo anche la giurisprudenza ha cercato di tracciare gli aspetti salienti di tale responsabilità. Il Consiglio di Stato, delineandone le differenze dalla responsabilità disciplinare, l’ha qualificata come un tipo di responsabilità che «trascende i limiti del comportamento personale del soggetto e comprende anche l’azione complessiva dell’ufficio avvicinandosi …ad alcune ipotesi di responsabilità civile per fatto altrui (culpa in eligendo, culpa in vigilando)», seppur «con tutti i limiti che la cautela impone in siffatti raffronti». Tale responsabilità, per il Giudice amministrativo «implica un giudizio non tanto di colpevolezza, quanto di accertata inidoneità all’esercizio di determinate funzioni o di insussistenza di un rapporto fiduciario», le cui conseguenze danno luogo non a sanzioni vere e proprie, «bensì alla rimozione da quelle funzioni, eventualmente anche alla destinazione a funzioni diverse» ed, in caso di rilevante gravità, al collocamento immediato a riposo per ragioni di servizio. Per questo motivo, non rileva tanto che il dirigente abbia o meno assolto i propri doveri (profilo questo valutabile sotto l’aspetto disciplinare), bensì valore assorbente assume il fatto che «i risultati complessivi dell’azione dell’ufficio siano più o meno corrispondenti, quantita- V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 257 257 tivamente e qualitativamente, alle ragionevoli attese403» dell’organo di indirizzo. L’inosservanza delle direttive, di per sé, pur potendosi configurare come un’infrazione sotto altro profilo, quale ad esempio quello disciplinare, costituisce causa necessaria ma non sufficiente per configurare un’ipotesi di responsabilità dirigenziale. Analogamente, il risultato negativo della gestione senza l’intervenuta inosservanza della direttiva non configura neanche esso un’ipotesi di responsabilità dirigenziale, dovendosi, in tal caso, far risalire ed imputare all’organo che ha posto la direttiva, l’esito negativo della gestione404. La giurisprudenza non ha esitato a parlare di responsabilità manageriale, paragonandola alla responsabilità propria degli 403 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24.5.1983, n. 330, in Cons. St., I, 1983, p. 497. Sulla distinzione tra responsabilità gestionale e amministrativa; cfr. anche Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, 13 aprile 2000, n. 1192/EL/2000, in Riv. Corte Conti, 2000, 5, p. 98 e con nota di L. OLIVIERI, Il potere di direttiva dell’organo politico nei confronti dei dirigenti contenuti dell’attività direttiva e confini con quella gestionale, in <www.diritto.it>, secondo il quale la sentenza con chiara argomentazione giuridica contribuisce a sgomberare il campo dell'indagine da un equivoco di fondo: la responsabilità gestionale, ed in particolare quella che incombe sui dirigenti, è cosa diversa dalla responsabilità amministrativa. Quest'ultima scatta e si verifica in presenza degli elementi psicologici del dolo e della colpa grave, qualora si accompagnino ad un'azione causativa dell'effetto di un danno all'erario, derivante dalla violazione di regole di condotta amministrativa ed in particolare dalla violazione delle norme sostanziali e procedimentali poste a guida dell'attività gestionale. Estremamente efficace è il passaggio della sentenza, ove si sottolinea che «il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della pubblica amministrazione, dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata)». Secondo S. BATTINI, Il personale, in S. CASSESE. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, tomo I, Giuffrè, Milano 2003, pp. 548-549, in base al principio della responsabilità dirigenziale, il dirigente non incorre in responsabilità per propri comportamenti e decisioni, adottati in violazione di norme giuridiche, ma per i risultati complessivi dell’attività della struttura cui è preposto, nel caso in cui essi siano negativi sul piano del rapporto costirendimenti (efficienza), oppure non rappresentino la realizzazione degli obiettivi prefissati (efficacia): si tratta, dunque, di una responsabilità per inidoneità alla funzione (e non per colpa) e per fatto altrui, o, meglio, per un risultato determinato anche da comportamenti di altri soggetti. Per A. PATRONI GRIFFI, Politica e amministrazione nella funzione di governo in Italia, Francia e Regno Unito, Esperia Publications Ltd, London, 1999, pp. 104-107, che sottolinea la necessità di tale forma di responsabilità in un sistema caratterizzato da un rapporto di separazione fra politica ed amministrazione al fine di garantire l’omogeneità tra indirizzo e gestione. 404 Cfr. M.U. FRANCESE, op. cit., pp. 2627 e 2629. 258 258 La dirigenza medica Titolo del capitolo I amministratori e dirigenti delle grandi imprese. A riguardo, infatti, occorre sottolineare come il Giudice amministrativo abbia avvertito l’esigenza di un raffronto tra amministrazione pubblica e impresa privata, nonché di valutazione dell’attività dell’amministrazione pubblica secondo i tipici canoni aziendali, sia pure con tutte le differenze di finalità e di metodo che corrono tra la pubblica amministrazione e l’impresa, ritenendo necessario valutare l’operato anche della prima in termini di efficacia (rapporto tra fini perseguiti e risultati ottenuti) e in termini di efficienza (rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti)405. Il principio di legalità assume così un ruolo ancor più pregnante perché teso al raggiungimento di un risultato406, il quale comporta che, ai fini della valutazione del dirigente, sia essenziale non solo il raggiungimento effettivo dei risultati attesi, ma anche la modalità ed i termini in cui gli obiettivi ed i risultati sono definiti407. Occorre però ricordare che la Consulta ha affermato che la disciplina (privata) del rapporto di lavoro pubblico non può travalicare i limiti sanciti dall’art. 97 Cost., nonché condurre verso un’assimilazione con il lavoro privato tale da sfociare nel libero arbitrio di parte (pubblica) datoriale408, con riferimento ai principi di buon andamento, 405 La modernità di tali affermazioni risulta evidente se si considera che lo stesso Consiglio di Stato, nel parere reso dall’Adunanza Generale il 31 agosto 1992, in relazione al disegno di legge della delega n. 421/1992 (pubblicato in Foro It., 1993, III, col. 4) escludeva la possibilità e la convenienza di adottare, sia pure parzialmente, la disciplina privatistica del lavoro, la quale attiene solamente a rapporti di dare e avere, di fare e di dare, di dirigere con efficienza e di eseguire con esattezza, nell’ambito di un’attività imprenditoriale guidata dalle regole del mercato. Sulla responsabilità dirigenziale cfr. anche Cons. Stato, VI, 14 novembre 1988 n. 1236, in Foro it., 1989, III, col. 278; Corte dei Conti Piemonte, sez. giurisd, 13 aprile 2000, n. 1192/EL, cit. In dottrina, cfr. L. IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica Amministrazione: dagli interessi ai beni, cit., pp. 57 ss., ID., Scienza e realtà: l’oggetto della scienza del diritto amministrativo tra essere e divenire, cit., pp. 579 ss.; ID., La considerazione del risultato nel processo amministrativo: dall’interesse legittimo al buon diritto, cit., pp. 327 ss.; ID., Principio di legalità e amministrazione di risultato, in C. PINELLI (a cura di), op. cit., pp. 37 ss. 406 Sul rapporto tra legalità e risultato, cfr. il contributo di M.R. SPASIANO, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Giappichelli, Torino 2003, tendente ad inglobare la previsione di risultato nel principio di legalità. 407 Cfr. G. ROSSI, op. cit., pp. 93ss. 408 Corte Cost. 25 luglio 1996 n. 313, in Foro it., 1997, I, col. 34; v. anche Corte Cost., ordinanza, 30 gennaio 2002 n. 11, in Foro it., 2002, I, col. 2964; in Gior. Dir. Amm., 4, 2002, pp. 377 ss. con commento di A. ZUCCARO, La privatizzazione del rapporto dei dirigenti V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 259 259 imparzialità e ragionevolezza. Invero, proprio con riferimento al licenziamento per responsabilità dirigenziale, la Corte ha precisato che l’applicabilità al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni previste dal codice civile non comporta di per sé che la pubblica amministrazione possa liberamente e tout court recedere dal rapporto di impiego, ma semplicemente che la valutazione dell’idoneità professionale sia affidata a criteri e procedure di carattere oggettivo - assistite da un’ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio - a conclusione delle quali può esercitare il recesso409. A seguito della privatizzazione del rapporto, inoltre, alle posizioni della dirigenza, a parere del Giudice delle leggi, deve attribuirsi la qualificazione di diritto soggettivo. Pertanto il maggior rigore della responsabilità dirigenziale, conseguente alla distinzione tra indirizzo e gestione, deve essere accompagnato da un rafforzamento delle garanzie di conservazione del rapporto di impiego. Tale rafforzamento deve effettuarsi attraverso la specificazione delle peculiari responsabilità, la tipicizzazione delle misure sanzionatorie adottabili, nonché la previsione di adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati e dell’osservanza delle direttive ministeriali e, inoltre, con la previsione del modo e dei tempi in cui si possa pervenire alla risoluzione definitiva del rapporto410. Per questo l’art. 21 d.lgs. n. 165/2001, nell’attuale versione, àncora l’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi alle risultanze del sistema di valutazione previsto dal d.lgs. n. 150 e legittima la revoca soltanto nei casi di responsabilità dirigenziale, nel rispetto di precise garanzie procedimentali, ossia secondo il principio del giusto procedimento (adozione della revoca con atto comunicato generali davanti alla Corte Costituzionale. In dottrina, cfr. S. CASSESE, Il nuovo regime dei dirigenti pubblici, in Gior. Dir. Amm., 2002, pp. 1341 ss.; G. PASTORI, La pubblica amministrazione, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di Diritto Pubblico, Il Mulino, Bologna 1994, p. 533; A. CARIOLA, La nozione costituzionale di pubblico impiego, Giuffrè, Milano 1991, pp. 28 e 59 ss. 409 Cfr. Corte Cost., ordinanza, 30 gennaio 2002 n. 11, cit.; cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 2001, n. 275, cit. 410 Corte Cost., 16 maggio 2002 n. 193, in Foro it., 2002, I, col. 2964; in Guida al Diritto, 31, 2002, pp. 98 ss.; Gior. Dir. Amm., 9, 2002, pp. 939 ss. Cfr. anche Corte Cost. 23 luglio 2001 n. 275, cit. 260 260 La dirigenza medica Titolo del capitolo I al dirigente con congruo preavviso, motivato e previo contraddittorio)411 e con le procedure e le garanzie stabiliti sia dal d.lgs. n. 286/1999 (di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni), sia dal contratto nazionale di lavoro. L'accertamento della responsabilità dirigenziale deve essere, perciò, strettamente collegato con la valutazione negativa del dirigente medico da parte degli organi competenti, Collegio tecnico e Nucleo di valutazione, che possono determinare una serie di provvedimenti da parte dell'azienda sanitaria, graduati, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, in relazione a quanto emerge dalla valutazione negativa stessa. Si possono, pertanto, incontrare gli accennati diversi gradi di responsabilità: a) lieve, che comporta la revoca dell’incarico e lo spostamento ad altro incarico del medesimo livello; b) meno lieve che può provocare, oltre la revoca dell'incarico, il conferimento di un incarico di minor livello economico; c) grave, cui può conseguire anche il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'azienda sanitaria. La disamina della normativa lascia quindi emergere come la qualifica dirigenziale abbia una caratteristica peculiare: mentre con il concorso pubblico il dirigente accede al ruolo, è poi l’incarico 411 La comunicazione dell’avvio del procedimento favorisce l’instaurarsi di una dialettica tra le parti della relazione lavorativa il cui effetto è un giusto contemperamento tra l’interesse personale di chi intende evitare una modificazione peggiorativa del proprio status personale e l’interesse pubblico della stessa organizzazione ad una più completa e adeguata rappresentazione di tutti gli elementi da valutare per una corretta collocazione del personale dirigenziale: cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 27 maggio 2005 n. 7184; T.A.R. Liguria 18 gennaio 2003 n. 76; T.A.R. Puglia, Lecce, 14 dicembre 2001 n. 7900. Tali tribunali regionali si sono anche espressi favorevolmente per l’estensione delle regole garantiste ex l. 241/1990 agli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. In senso contrario, Cass, 14 aprile 2008, n. 9814 (in Giust. Amm., 2, 2008, p. 305; Giust. Civ., I, 2008, p. 3046; Funzione pubbl., 2, 2008, p. 331) per la quale gli atti di conferimento o di revoca dell’incarico dirigenziale non sono ascrivibili tra gli atti amministrativi, ma hanno natura negoziale, con loro sottrazione quindi alle regole del procedimento e connessa applicazione delle norme del codice civile, tra cui gli artt. 1175 e 1375 c.c. Ritengono applicabili gli articoli del cod. civ. appena citati, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 cost., anche Cass. civ., 30 settembre 2009, n. 20979, in Giust. Civ., I, 2010, p. 2350, e Cass. civ., 12 ottobre 2010, n. 21088, in Foro it., 2011, I, col. 804 con nota di G. D’AURIA. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 261 261 conferito a delineare l’oggetto della prestazione cui egli è tenuto, sicché le forme lievi e medie di responsabilità incidono su una fase del rapporto dirigenziale, mentre la responsabilità grave può interrompere definitivamente il rapporto, incidendo sul contratto di lavoro412. Al di fuori dei casi predetti, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la retribuzione di risultato deve essere decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all’ottanta per cento413. Tuttavia, nonostante l’apprezzabile sforzo del legislatore nel voler ancorare l’operato della dirigenza a parametri oggettivi, quali la tangibilità del risultato raggiunto e la misurabilità del risultato, anche attraverso la percezione del servizio pubblico da parte del cittadinoutente, nell’ottica della innovativa “cultura della valutazione”, questi ed altri dubbi permangono. Come esposto in precedenza, il dirigente 412 Cfr. T. Milano, sez. lavoro, ordinanza, 11 aprile 2000, in Giust. Civ., I, 2000, p. 3032; T. La Spezia, sez. lav., ordinanza, 26 aprile 1999, in Giust. Civ., I, 1999, p. 2189; T. Isernia, ordinanza, 20 gennaio 1999, in Foro it., 1999, I, col. 3669; P. Venezia, ord. 21 aprile 1999, in Giust. Civ., I, 1999, p. 2190; P. Napoli, ordinanza, 24 marzo 1999, in Giust. Civ., 1999, I, p. 3504; P. Napoli, ord. 11 dicembre 1998, in Giust. Civ., I, 1999, p. 3167. In dottrina cfr., F. FIGORILLI, Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino 2002; C. ZOLI, Subordinazione e poteri del datore di lavoro privato e pubblico a confronto, in Dir. Pubbl., 1997, p. 406; M. CLARICH, La nuova disciplina del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in L. VANDELLI, L. BOTTARI, O. ZANASI, (a cura di), Organizzazione amministrativa e pubblico impiego, Maggioli, Rimini 1995, pp. 22 ss. 413 Non sono, però, mancati commenti critici: innanzitutto perché si opera un’ulteriore «proliferazione di fattispecie sanzionabili, ritagliando nell’ambito di fattispecie più ampie fattispecie più ristrette e collegando a certi comportamenti certe misure, secondo una logica in palese controtendenza rispetto all’esigenza di semplificare un quadro oltremodo complesso.(...). Ed ancora, la vigilanza sull’operato dei singoli non rientra forse tra le competenze organizzative della dirigenza? Se così è, qual è il motivo per applicare una misura solo economica?»: v. A. BOSCATI, Dirigenza pubblica: poteri e responsabilità tra organizzazione del lavoro e svolgimento dell’attività amministrativa, in Lav. Pubb. Amm., 2009, p. 53. 262 262 La dirigenza medica Titolo del capitolo I potrebbe non raggiungere l’obiettivo per cause ad esso non imputabili o per impossibilità della prestazione, come realisticamente potrebbe accadere qualora l’amministrazione non gli abbia fornito le risorse umane e materiali necessari. 5.5. Le specificità della responsabilità personale dirigenziale del S.S.N. disciplinare del Correlata alla responsabilità dirigenziale si presenta la responsabilità disciplinare del dirigente medico. La responsabilità disciplinare attiene al rapporto di lavoro vero e proprio e non già all’incarico. Essa nasce in ragione dell’inadempimento degli obblighi di comportamento assunti dal dirigente con il contratto di lavoro a seguito del concorso o della selezione pubblica, in cui assumono particolare rilevanza anche la fedeltà d’ufficio e la finalizzazione all’interesse pubblico. A questo si aggiunge la previsione dell'obbligo, in capo ai dipendenti pubblici, del rispetto del citato Codice di comportamento414, richiesto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001415. A differenza della responsabilità dirigenziale, quella disciplinare non può mai prescindere dalla verifica in concreto dell’elemento soggettivo, ossia da dolo e colpa, e si sostanzia nella fattispecie prevista dall’art. 1218 cod. civ., secondo il quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In materia, nel lavoro pubblico si è registrata una imponente movimentazione normativa, di cui il più recente intervento è costituito 414 Come già ricordato, è entrato in vigore un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in omaggio alla l. 190/2012, con il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, dove “sotto tiro” sono soprattutto i comportamenti potenzialmente corruttivi: dal conflitto d'interessi all'insider ai rapporti con i privati. 415 Cfr. in proposito: B. PRIMICERIO, Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dei Dirigenti medici del S.S.N., cit., p. 231. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 263 263 dal citato d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, oltre che efficienza e trasparenza dello stesso416. Tale intervento legislativo si è caratterizzato per una forte ripresa della preminenza della fonte legislativa. La affermata permanenza di un ruolo della contrattazione collettiva nella regolazione del potere disciplinare è stata infatti significativamente delimitata dalla circostanza che il legislatore ha riservato a se stesso una larga parte della materia, sia procedimentale, sia sostanziale, consentendo all’autonomia sindacale un’attività solo residuale (art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sub art. 68 d.lgs. n. 150/2009) nella definizione delle infrazioni e corrispondenti sanzioni, ferme le ipotesi legalmente tipizzate, escludendo altresì (art. 55, comma 3) ogni attività giurisdizionale privata di tipo arbitrale, per l’impugnazione delle sanzioni adottate. La recente riforma, nell’attribuire un ruolo preminente alla fonte legale, è intervenuta sia sul piano organizzativo e gestionale definendo le modalità, i soggetti e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni (doppio procedimento e diversa tempistica, a seconda della gravità della sanzione da comminare), che prima erano regolate dai contratti collettivi sulla base di alcuni principi generali dettati dalle disposizioni legislative -, sia su quello più sostanziale, in quanto disciplina anche alcune tipologie di sanzioni (tra cui quelle più gravi relative alle sospensioni e al licenziamento). Oltre alle sanzioni legate alle omissioni o infrazioni, il decreto ha inoltre previsto, nella prospettiva di responsabilizzare la dirigenza all’esercizio del potere direttivo, anche una serie di misure dirette a sanzionare la mancata attivazione dell’azione disciplinare ovvero la decadenza della stessa per inerzia del dirigente responsabile. 416 Cfr. G. CORSO, Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. 150/2009, in Lav. Pubbl. Amm., 1, 2010, pp. 159 ss. F. RAVELLI, Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 5, 201, pp. 1348 ss.; L. DI PAOLA, Il potere disciplinare nel lavoro privato e nel pubblico impiego privatizzato, Giuffrè, Milano 2010, pp. 351 ss.; L. MARTUCCI, La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego, Giuffrè, Milano 2010. Per un quadro della problematica, è utile anche la consultazione della circolare 23 dicembre 2010, n. 14, Pres. Cons. Min - Dip. Funzione Pubblica, avente ad oggetto proprio la nuova disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari. 264 264 La dirigenza medica Titolo del capitolo I Anche per quanto riguarda il procedimento, un importante elemento di rafforzamento dei poteri datoriali si rinviene nel principio della separazione tra procedimento penale e procedimento disciplinare, in virtù del quale è ora possibile portare a termine il procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale, senza la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale che in genere richiede tempi molto lunghi. In tale quadro, non va trascurato che il legislatore, attribuendo alle citate disposizioni di legge il carattere di “norme imperative”, ne ha sancito l’inderogabilità, prevedendo, altresì, meccanismi di caducazione automatica e di etero-integrazione delle clausole contrattuali non coerenti con il quadro legislativo mediante il richiamo agli artt. 1339 e 1419 cod. civ., che impongono la sostituzione automatica delle clausole difformi con quelle imperative derogate, con la conservazione del contratto in caso di nullità parziale. Occorre, quindi, soffermarsi sulle specifiche causali che sono state recentemente introdotte. L’art. 55-bis, comma 7°, commina la sanzione della privazione della retribuzione fino a 15 giorni nell’ipotesi di rifiuto ingiustificato del dirigente a testimoniare o collaborare in un procedimento disciplinare pendente nei confronti di un dipendente appartenente alla stessa amministrazione, di cui sia a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio. L’art 55-sexies, comma 3°, stabilisce la sospensione del servizio con privazione della retribuzione nell’ipotesi di mancato esercizio o decadenza, dovuti all’omissione o al ritardo ingiustificato, dell’azione disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, nei confronti di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare (si tenga in considerazione che la privazione della retribuzione deve essere proporzionale all’entità della condotta non perseguita e che può essere irrogata fino ad un massimo di tre mesi nell’ipotesi di mancato azionamento di condotte punibili con il licenziamento)417. L’art. 55417 Una riflessione particolare meritano le disposizioni normative sub b) e c), definite sanzioni da “mancata sanzione”. Attraverso tali previsioni il legislatore ha inteso responsabilizzare disciplinarmente i dirigenti in quanto chi non persegue è perseguito. La logica sottesa a quest’ultima disposizione è stata definita neo-autoritativa: infatti la vigenza dell’obbligo sanzionatorio finisce per esautorare il dirigente di quella delicata valutazione V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 265 265 septies prevede, nei confronti del dirigente o del soggetto responsabile che riveste qualifica dirigenziale, che abbia omesso il controllo sulle condotte assenteistiche, la sanzione della sospensione dal servizio con annessa privazione del trattamento retributivo. Più in generale, si statuisce: l’estensione dei poteri del dirigente sui dipendenti della struttura, essendo competente all’applicazione della misura della sospensione dal servizio fino a dieci giorni; la riduzione e la perentorietà dei termini; il potenziamento dell’istruttoria; la possibilità di utilizzazione della posta elettronica. Tale sforzo legislativo ha inteso favorire un comportamento del dirigente che fosse improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui deve osservare tutte le disposizioni, nonché dei singoli Codici di comportamento eventualmente adottati dalle aziende sanitarie e di quanto stabilito dalla Carta dei servizi pubblici sanitari. In caso di accertata responsabilità del dirigente, è necessario che l’amministrazione, nelle vesti di datore di lavoro pubblico, attivi la contestazione di addebito nei suoi confronti, procedendo all’instaurazione del contraddittorio con il medesimo, dopo aver ascoltato il parere del citato Comitato dei garanti. Prima dell’intervento “Brunetta”, infatti, un parere conforme alla “proposta sanzionatoria” era obbligatorio solo nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale; dunque, la richiesta o meno di suddetto parere consentiva la demarcazione tra due diversi tipi di responsabilità: la responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare. Attualmente, invece, il nuovo art. 22 del d.lgs. n. 165/2001, prevede che il Comitato dei garanti sia sentito sia nell’ipotesi d responsabilità dirigenziale sia in quella di responsabilità disciplinare, ma tale parere non è più considerato vincolante, sicché la sanzione può essere comunque irrogata. Il nuovo testo dell’art. 22, sulla opportunità di avviare i procedimenti disciplinari. Non remoto si presenta dunque il rischio che i dirigenti, al fine di non incorrere in onerose decurtazioni della retribuzione ed in rimproveri disciplinari, avviino, in ogni caso, procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti loro sottoposti. 266 266 La dirigenza medica Titolo del capitolo I inoltre, elimina il riferimento alla necessità di un “parere conforme” del Comitato riguardo ai provvedimenti conseguenti all’accertamento di responsabilità dirigenziale, prevedendo che esso debba essere solo sentito nel corso dei relativi procedimenti. La riforma è dunque intervenuta sulle caratteristiche dell’intervento del Comitato dei garanti, di cui risulta ridimensionato il ruolo di garanzia e l’incidenza sui processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, degradando il parere conforme del Comitato a semplice parere obbligatorio, come tale soggetto ad essere eventualmente disatteso. Occorre nondimeno segnalare che, estendendone il raggio d’azione ad entrambe le forme di responsabilità, il legislatore delegato ha procedimentalizzato le due forme di addebito, muovendosi sul solco del “giusto procedimento” da tempo tracciato dalla giurisprudenza418. In ossequio al principio per il quale la contrattazione collettiva in materia di lavoro pubblico deve sempre restare entro i limiti stabiliti dalla legge, assecondando i dettami dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001, la novella del 2009 si è preoccupata di rivedere la posizione della legge in materia di licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici. Così, il nuovo art. 55-quater del novellato d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che «ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo», è «comunque» irrogata la «sanzione disciplinare del licenziamento» al ricorrere di ben precise fattispecie indicate dal testo unico. La norma sembrerebbe introdurre un automatismo sanzionatorio, come sembra dedursi dall’esistenza dell’avverbio “comunque”. Tale previsione di automaticità è però incoerente in quanto, trattandosi di sanzione disciplinare, essa può essere comminata solo dopo un “giusto” procedimento disciplinare, che perderebbe la sua funzione garantistica in re ipsa qualora potesse condurre ad un inevitabile esito: il licenziamento disciplinare. Per tale ragione, l’avverbio “comunque” è da intendersi quale raccomandazione alla contrattazione collettiva al 418 Vedi sentenze Corte Cost. nn. 103 e 104 del 2007, cit., dove si afferma che: «La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti (…) può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato». V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 267 267 fine di delimitare la possibilità di introdurre nuove fattispecie che diano luogo al licenziamento, ferme restando, ineludibili, quelle consacrate ex lege. Le ipotesi legali di licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici sono distinguibili a seconda della previsione o meno del preavviso. La sanzione più grave del licenziamento senza preavviso consegue a: falsa attestazione della presenza in servizio (mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente), ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive della dignità personale altrui; condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Il licenziamento è invece con preavviso nei casi di: assenza priva di giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; reiterata inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze per malattia.419 Per quanto riguarda le disposizioni del contratto collettivo del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, occorre rilevare che la fase negoziale, che si è conclusa il 6 maggio 2010 per 419 In giurisprudenza era già stato sottolineato che «mentre nel rapporto dirigenziale privato vale il principio della recedibilità ad nutum, a norma dell’art. 2118 cod. civ., nel pubblico impiego il mancato raggiungimento degli obiettivi non comporta la possibilità di risoluzione ad nutum del rapporto con il dirigente, ma tre sbocchi graduati a seconda della gravità del caso, tutti causali: l’impossibilità di rinnovo dell’incarico, la revoca dello stesso, il recesso del rapporto di lavoro». Peraltro, «il dirigente pubblico può rimanere senza incarico, senza per questo perdere il suo status di pubblico dipendente con qualifica dirigenziale»: cfr. Cass. civ., 1 febbraio 2007, n. 2233, cit. 268 268 La dirigenza medica Titolo del capitolo I l’Area IV, è stata connotata da rilevanti novità per la dirigenza medica, ulteriori rispetto a quelle della dirigenza pubblica in generale. Tale contratto collettivo presenta, infatti, importanti innovazioni in materia, nonché la revisione di istituti già esistenti, confermandone l’elevato grado di specialità rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione. Il contratto ha inteso costruire un assetto normativo sul versante disciplinare che, pur rispettando una sostanziale omogeneità con la disciplina esistente per gli altri dipendenti pubblici (dirigenti e non), tenesse conto dell’elevata specificità del settore in esame, connesse alle peculiari connotazioni delle attività medico-sanitarie, nonché al ruolo esercitato da tali particolari categorie della dirigenza pubblica nel proprio ambito lavorativo. Innanzitutto, nel sistema sono stati fissati i principi generali che contraddistinguono la responsabilità disciplinare, poiché essa ha un’autonoma configurazione e, come esaminato, diversamente da quella dirigenziale, non è collegata ai risultati conseguiti dal dirigente, ma sorge dalla violazione dei suoi obblighi di comportamento personale. Al fine di evidenziare le distinzioni tra le due tipologie di responsabilità, nel contratto collettivo sono stati quindi sinteticamente enunciati i contenuti e le caratteristiche, anche procedurali, delle due diverse tipologie di responsabilità, al fine di evitare possibili ambiguità applicative. La novità più rilevante è costituita dalla disciplina della materia delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari. La precedente regolamentazione contrattuale già prevedeva alcune disposizioni in tema di licenziamento. Con la tornata 2006-2009, invece, tutti i contratti della dirigenza pubblica hanno introdotto per tale forma di responsabilità anche la previsione di sanzioni conservative, dando attuazione alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 che ha previsto la necessità di applicare a tutti i dipendenti pubblici, dirigenti e non, un più rigoroso sistema disciplinare. Sono stati inoltre apportati importanti principi di garanzia per i dirigenti di cui il più significativo è l’introduzione dell’istituto della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato. Tale istituto, finora non previsto, in analogia con quanto avviene nel settore V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 269 269 privato, è stato regolato a seguito dei principi affermati in sede giurisprudenziale, nell’ottica di valorizzare gli aspetti di specificità del rapporto di lavoro della dirigenza pubblica. Particolare importanza riveste anche la definizione della procedura di determinazione concordata delle sanzioni, nonché, in alcune limitate ipotesi specificatamente previste, il soggetto che adotta i provvedimenti conclusivi delle sanzioni. Nell’ambito delle materie di competenza contrattuale, l’aspetto più importante è senza dubbio quello relativo alla individuazione delle tipologie delle sanzioni e delle relative infrazioni. Tali ipotesi si aggiungono a quelle relative alla sospensione e al licenziamento previste dal decreto, richiamate anche nel testo contrattuale. Diversamente dagli altri contratti per il personale dirigenziale, l’articolazione delle sanzioni è più ampia in quanto ricomprende, per le infrazioni più lievi, il rimprovero scritto, che non è prevista per il restante personale dirigenziale pubblico. Invece, le altre sanzioni sono la sanzione pecuniaria (da un minimo di 200,00 a un massimo 500,00), la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, di cui sono previste distinte fattispecie, fino a un massimo di sei mesi, il licenziamento con preavviso e senza preavviso. Nel testo dell’art. 8 (Codice disciplinare) del C.C.N.L. sono elencate, in ordine crescente di gravità, tutte le diverse tipologie di infrazioni e le relative misure sanzionatorie applicabili. Si tratta di fattispecie in gran parte comuni a quelle già previste nella corrispondente disciplina del personale con qualifica dirigenziale di altri settori del lavoro pubblico, con le integrazioni e le più volte richiamate specificità connesse alla funzione svolta dai dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Sotto il profilo delle tutele per il dirigente, il contratto evidenzia i principi precedentemente richiamati quali, ad esempio, quello relativo alla gradualità e proporzionalità che deve intercorrere tra la tipologia dell’infrazione e l’entità della sanzione. Tale gradualità va considerata alla luce di alcuni criteri: - intenzionalità del comportamento, grado di negligenza dimostrato, rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; 270 270 La dirigenza medica Titolo del capitolo I - responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’azienda; - l’entità del danno provocato a cose o persone, ivi compresi gli utenti; - eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone. Invece, per quanto concerne le modalità attuative della sanzione disciplinare della sospensione, per il settore medico si prevedono due apposite clausole contrattuali, in considerazione sia dell’esigenza di consentire alle aziende un’agevole ed effettiva applicazione della normativa, sia della richiamata peculiarità della funzione medica, con particolare riguardo all’esigenza di garantire la continuità assistenziale, intrinsecamente connessa alla prestazione tecnicoprofessionale resa dai dirigenti medici. Pertanto, tali clausole contrattuali, mediante l’individuazione di alcune condizioni per l’esercizio delle facoltà ivi riconosciute, prevedono la possibilità di: - differire la data di esecuzione della sanzione per un massimo di trenta giorni rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali; - trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004. Quest’ultima disposizione non si applica ai casi di sospensione previsti dal d.lgs. n. 150 del 2009, espressamente richiamati nel testo contrattuale. Da ultimo, occorre segnalare la netta separazione del procedimento penale da quello disciplinare. Le disposizioni dedicate a tale tematica prevedono che il procedimento disciplinare possa essere proseguito e concluso anche in pendenza di un procedimento penale, senza la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale prima di poter irrogare la sanzione disciplinare. Anche la materia relativa alla determinazione concordata della sanzione disciplinare rientra tra gli aspetti demandati dalla legge alla contrattazione collettiva. Tale istituto consiste nella possibilità che V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 271 271 l’autorità disciplinare competente e il dirigente interessato possano concordare, in via preventiva rispetto alla chiusura del procedimento disciplinare, la sanzione da applicare in relazione all’infrazione contestata. Di esso sono definite le relative modalità applicative in analogia con quanto previsto in altri contratti collettivi della dirigenza. In linea con quanto precisato nel citato decreto legislativo, tale possibilità è esclusa in relazione a quelle infrazioni per le quali sia la legge sia il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento con o senza preavviso. Un altro elemento di grande portata innovativa è costituito dalla reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato e dalla possibilità di corresponsione di un’indennità sostitutiva, riconoscendo maggiori tutele dei dirigenti in caso di licenziamento illegittimo. Tale disposizione fornisce la possibilità, al dirigente, nei cui confronti sia stato disposto un licenziamento illegittimo o ingiustificato, di essere reintegrato in servizio, previa domanda, dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, con il conferimento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Sotto il profilo retributivo, al dirigente spetta il trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riguardo alla retribuzione di posizione percepita al momento. Per quanto riguarda, invece, l’indennità sostitutiva della reintegrazione, occorre precisare che la stessa è prevista in alternativa alla reintegrazione. L’inserimento di questa fattispecie trova la sua ratio nell’esigenza di consentire alle parti, ove lo ritengano opportuno, di evitare, a seguito della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e della conseguente reintegrazione, la prosecuzione necessaria di un rapporto di lavoro che potrebbe essere incrinato sotto il profilo del reciproco rapporto fiduciario. Il contratto collettivo dell’area dirigenziale medica, pur riprendendo i principi generali che presiedono a tutti i sistemi disciplinari pubblici, sia delle altre aree dirigenziali che dei comparti, contengono numerose disposizioni, non rinvenibili in altri contratti collettivi, che presentano indubbi profili di specialità direttamente correlati alla funzione medica e alle connotazioni proprie dell’assetto organizzativo e funzionale del Servizio sanitario nazionale. Sotto tale aspetto è stata 272 272 La dirigenza medica Titolo del capitolo I posta particolare attenzione nel fornire elementi di chiarezza ed uniformità per la fase applicativa, nonché favorire l’attuazione di meccanismi idonei a garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Per questo, a differenza di altri settori, sono espressamente richiamati nel testo contrattuale i principi, già consolidati anche in ambito giurisprudenziale, che prevedono, da una parte, che l’irrogazione della sanzione si basi su elementi certi ed obiettivi e che sia comunicata tempestivamente al dirigente, ma che escludono, dall’altra, la possibilità che sia applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo. Profili di specialità si rinvengono anche per quanto riguarda la definizione degli “obblighi” che consistono in una serie di regole comportamentali, la cui violazione dà luogo all’applicazione, nei confronti del dirigente, delle sanzioni disciplinari. In relazione alla finalità di garantire la migliore qualità dei servizi erogati ed il conseguimento di sempre più elevati standard, è, pertanto, riportata nel testo contrattuale un’ampia elencazione di tutti gli obblighi e dei doveri cui deve attenersi il dirigente, in considerazione sia del suo ruolo all’interno della struttura amministrativa, sia delle responsabilità collegate allo svolgimento delle funzioni e delle attività che formano oggetto dell’incarico affidato. Per quanto riguarda gli obblighi generali previsti in modo analogo per tutti i dipendenti pubblici, è evidenziata la necessità che gli stessi assicurino il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e di imparzialità stabiliti dalla Carta costituzionale, nonché delle leggi e delle direttive generali. Inoltre, essi sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi di correttezza, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’azienda sanitaria. Con riguardo ai rapporti interpersonali, è richiamata l’esigenza di stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione sia all’interno dell’azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, che all’esterno nei confronti dell’utenza, nell’ambito delle attività assistenziali. Accanto a questi obblighi generali ne sono previsti altri che si concretano in condotte concernenti in modo specifico l’esercizio della professione medica e che riguardano la tenuta di cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, il rispetto delle norme in materia di V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 273 273 attività libero-professionale, nonché di quelle relative alle attestazioni ed alle certificazioni delle assenze per malattia. Peraltro, come profilo di ulteriore specialità, inerente gli aspetti prettamente procedurali, sono stati introdotti anche elementi legati alla fase di contestazione, quella del contraddittorio, in stretta osservanza dal consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’avvio del procedimento disciplinare ed alle garanzie da assicurare al dipendente destinatario dello stesso. In tal senso un’apposita clausola individua alcuni requisiti della contestazione degli addebiti disciplinari, che deve essere specifica e tempestiva e contenere una esposizione chiara e puntuale dei fatti verificatisi in concreto. Nel testo si esplicita, inoltre, la finalità della stessa, che consiste nel rendere effettivo l’esercizio del diritto di difesa del dirigente tramite la conoscenza dei fatti a lui addebitati. In conformità alle regole generali, comuni anche al personale non dirigente, è previsto, in un’apposita dichiarazione congiunta, che non può tenersi conto, ai fini di un altro procedimento disciplinare (c.d. recidiva), delle sanzioni eventualmente già inflitte decorsi due anni dalla loro applicazione. 5.6. Responsabilità per illecito trattamento dei dati personali Da ultimo, occorre richiamare una forma di responsabilità introdotta dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) ed ora prevista dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” o c.d. Codice della privacy). Si tratta di una forma di responsabilità che investe tutti coloro che accedono, o trattano, dati personali e dati c.d. sensibili dei cittadini. Tra i dati sensibili, assoggettati a una disciplina più restrittiva rispetto a quella concessa ai dati personali, figurano in particolare i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il sistema di tutela della privacy prevede alcune garanzie in capo agli interessati quali: il diritto di accesso ai propri dati e il conseguente consenso ad una loro divulgazione o trattamento, nonché il diritto alla riservatezza in ordine ai propri dati sensibili, in modo tale che 274 274 La dirigenza medica Titolo del capitolo I qualsiasi attività che tratti dati personali sia svolta nell’interesse della persona a cui si riferiscono le informazioni. La tutela ha un carattere inibitorio più che risarcitorio e il titolare del diritto può ricorrere sia all’autorità giudiziaria che al Garante della privacy al fine di ottenere un ordine di fare. Infatti, con riguardo al sistema sanzionatorio, il Codice della privacy prevede una duplice tipologia di sanzioni e, quindi, un doppio binario delle procedure di attivazione delle sanzioni stesse: sanzioni penali, comminate dall'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla gravità dell'illecito commesso, e sanzioni amministrative di spettanza del Garante della privacy420. Il Codice della privacy dedica soprattutto il Titolo V al “Trattamento dei dati personali in ambito sanitario”. In particolare l’art. 76 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico trattano i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante della privacy, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato. Tali soggetti possono trattare i dati personali senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità riguarda un terzo o la collettività. In ogni caso, se la richiesta d’informazioni arriva dall’Autorità giudiziaria il medico non è più tenuto a rispettare il segreto professionale previsto dall’art. 51 cod. pen., relativo all’adempimento di un dovere421. Parallelamente, l’art. 11 del Codice di deontologia medica stabilisce che ogni medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti alla sua salute e la vita sessuale. Pertanto, al medico 420 In argomento, G. ARCUDI, V. POLI, Il diritto alla riservatezza: profili amministrativi, civili, penali, contabili e deontologici della privacy con particolare riguardo al settore sanitario, Ipsoa, Milano 2000. 421 Il medico, nel caso sia stato chiamato come testimone, ha inoltre la facoltà di sottrarsi alla testimonianza, secondo quanto previsto dall’art. 200 cod. proc. pen. non incorrendo così nel reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.). Diversamente, l’art. 9 del codice deontologico prevede il divieto di testimoniare per il medico e non consente di poter scegliere. V. /DUHVSRQVDELOLWjGHOGLULJHQWHPHGLFR Titolo del capitolo I 275 275 è consentito il trattamento dei dati personali, idonei a rivelare lo stato di salute del paziente, previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa. É comunque permesso il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente qualora sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge, ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e di intendere e di volere422. Con riferimento alla cartella clinica, posto che devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati, eventuali richieste di presa visione o di rilascio copia da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di tutelare, far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 422 In quest’ultima situazione, peraltro, è necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato qualora vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. Bibliografia ALEO A., CENTONZE A., LANZA E., La responsabilità penale del medico, Giuffré, Milano 2007. 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