Numero 11 - Istituto dell`Autodisciplina Pubblicitaria

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Numero 11
Giugno 2011
la Newsletter dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
I claims ambientali e il ruolo dell’Autodisciplina
Si può comunicare “green” senza essere “grigi”
È una conquista sempre più marcata
nelle società moderne e, in particolare,
in quelle occidentali, aver raggiunto la
consapevolezza che l’impresa debba
operare in un’ottica di “sviluppo sostenibile”, che si traduce in un programma
concreto gestionale che investe tutta la
filiera produttiva. La politica ambientale
in senso generale ha quindi mutato approccio: da una visione esclusivamente
autoritaria consistente in divieti, vincoli e
sanzioni posti dagli stati a carico dell’impresa, ad un concetto di obiettivo aziendale da perseguire anche come fattore
di successo dell’impresa medesima, in
grado quindi di farle conseguire un vantaggio competitivo.
Questo mutamento e la necessità di comunicarlo ai consumatori ovviamente
passa anche attraverso la comunicazione commerciale, e quindi si pone la
questione in ambito autodisciplinare di
come giudicarla alla luce di questa esigenza di posizionamento, che può essere sia aziendale che di prodotto.
In verità il tema per i giudici di via Larga
non è nuovo. Già 20 anni fa il Giurì si trovò
a dovere decidere sulla liceità del claim
“Difende l’ambiente”, messo in relazione
ad un’automobile che veniva prodotta per
mezzo di un processo produttivo che utilizzava le tecniche più avanzate in chiave
ambientalistica del tempo. Da allora si è
infittito l’elenco delle decisioni assunte
dagli organi di controllo autodisciplinari
in questo ambito. Non è la sede per ripercorre questo cammino ma possiamo
riflettere su alcune delle conclusioni che
possono essere tratte da questo percorso
giurisprudenziale. Utilizzando un’espressione gergale proprio con riferimento alla
tematica ambientale in pubblicità, il Giurì (e
il Comitato di Controllo) si è sempre preoccupato di smascherare il “green washing”,
ovvero quell’operazione volta ad ammantare la comunicazione commerciale di claims
pro-ambiente, che però non reggono ( del
tutto o nella misura vantata) ad un vaglio di
merito approfondito.
Il Giurì muove dal constatare l’attenzione
crescente che il pubblico rivolge alla tematica ambientalistica, e alle consequenziali aspettative in merito al rispetto del
principio di verità. Ma questo principio in
tale ambito come può essere declinato?
Certamente una massima costante è il
divieto di presentare come risultati assoluti (che d’altra parte sono forse per definizione irraggiungibili in questo campo)
quelli che in realtà sono vantaggi, benefici raggiungibili solo in parte: e quindi, ad
esempio, non è consentito vantare come
“ecosostenibile al 100%”, o ad “impatto
zero” prodotti che tali risultati non possono ottenere. Affine a questo filone
è quello che considera ingannevole il
vanto di “ecologicità” qualora venga
espresso non considerando i “minus”
da un punto di vista ambientalistico
connessi al processo produttivo di quel
prodotto. E, infine, capitale importanza
riveste la dimostrazione in dettaglio e
con accuratezza scientifica dei claims
ambientalistici, ne più ne meno a quanto richiesto per la comunicazione di un
integratore o di un farmaco che vantino
effetti benefici sulla salute.
Insomma la giurisprudenza autodisciplinare può essere una “miniera” di
indicazioni sul come fare “green advertising” senza fare del “green washing”
o della pubblicità in stile “foglietto illustrativo” di farmaco. Queste “massime”
sono peraltro singolarmente in linea
con quanto la Federal Trade Commission dispone in tema di “environmental
claims” (vedi http://ftc.gov/bcp/grnrule/
guides980427.htm#260.7).
In questo numero
Notizie
Aggiornamenti sull’attività
dello IAP e non solo
Il caso
Ogni mese una vertenza
a tutela del consumatore
Il “post” del mese
Suggestioni, spunti di riflessione
e commenti d’autore
NOTIZIE
Rinnovo degli organi dell’Istituto
Il Consiglio Direttivo dello IAP ha provveduto all’integrazione degli organi del Codice, Giurì e Comitato di
Controllo, nominando per il biennio 2011-2012, per il
Giurì: Pasquale Barbella (Docente Master Art&Copy
del Politecnico di Milano), Carmen Leccardi (Ordinario di Sociologia della Cultura presso l’Università
di Milano-Bicocca), Giuseppe Manfredi (Ordinario di
diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di
Piacenza), Silvio Saffirio (Docente Master di Marketing e Comunicazione dell’Università di Torino).
Sono stati nominati Consulenti Tecnici del Giurì:
Giovanni Dotelli (Associato del Dipartimento di
Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano), Enrico Gasperini (Presidente
Consulta Digitale Assocomunicazione e Presidente
Audiweb), Luca Barbarito (Associato di Economia
Applicata presso l’Università IULM di Milano) e
Luisella De Cataldo Neuburger (avvocato, docente di Psicologia Giuridica).
Per il Comitato di Controllo il Consiglio ha nominato:
Giuseppe Banderali (Dirigente medico e Direttore
Neonatologia e Patologia Neonatale presso l’Ospedale San Paolo di Milano), Carla Favaro (Nutrizionista e
pubblicista scientifica), Andrea Fossati (Associato in
Psicologia Clinica presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano), Marco Massarotto (Esperto di
new media) e Lucia Ruggerone (Ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
Cattolica di Milano). L’avv. Elisabetta Mina è stata
nominata Vice-Presidente del Comitato di Controllo,
affiancando il prof.avv. Antonio Giovati.
A
Appppuunnt taammeennt it i
Si terrà il prossimo 6 luglio presso il Teatro Strehler di Milano l’Assemblea UPA 2011, dal titolo “Che mi dici di nuovo? Linguaggi del presente, del futuro, del possibile”. Un appuntamento che annualmente
consente di riflettere sullo stato della comunicazione in Italia, illustrando i possibili sviluppi e le strade future in grado di rendere sempre più
vicino il dialogo tra le aziende e i consumatori. Quest’anno sono previsti e attesi gli interventi di George Lakoff, linguista presso l’Università
di Berkeley e di Paris Kafantaris, Marketing Vice President di Procter
& Gamble, portatori di due prospettive diverse, l’una teorica, l’altra di
mercato, sul tema annunciato nel titolo.
Assemblea UPA 2
011
Milano, 6 luglio 20
11
ore 14.30, Teatro
Strehler
Conve o
Assocomungicnaz
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Milano, 30 giugno
2011
ore 10.00, Auditor
ium Assolombard
a
6 luglio 2011, Milano, Teatro Strehler, Largo Greppi, ore 14:30.
Per info [email protected]
Si è svolto il 30 giugno 2011 a Milano la 6a edizione del convegno organizzato da Assocomunicazione
“Comunicare Domani”, occasione che annualmente consente di avere un quadro sulle dinamiche degli investimenti in comunicazione nel 2011. Interventi di Peter Michael Grosser, Vice Presidente di Assocomunicazione, Marco Muraglia, Presidente Consulta Assocomunicazione, Adam Smith, GroupM Futures Director e
Attilio Redivo, Presidente Centro Studi AssAP Servizi. Nel prossimo numero ne daremo un ampio dettaglio.
30 giugno 2011, Milano, Auditorium Assolombarda, Via Pantano 9, ore 10:00.
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Workshop su alimenti
e informazione
ai consumatori
Si è svolto lo scorso 6 giugno a Milano il
seminario organizzato da Efla (European
Food Law Association), Federalimentare
e Assolombarda dal titolo “Food products
and information to the consumers”.
Nel quadro degli eventi di avvicinamento
all’ “Expo 2015 - Nutrizione”, l’incontro si
è occupato di diritto alimentare, sviluppando in particolare il tema dell’informazione ai consumatori di prodotti alimentari, cruciale sia per le aziende operanti nel
settore che per i consumatori stessi e che
è al momento al centro di una proposta
della Commissione Europea, in vista di
una nuova regolamentazione, ancora in
discussione al Parlamento Europeo.
Il tema è stato sviluppato sia dal punto di
vista giuridico, con l’analisi della legislazione vigente in materia, sia da quello comunicazionale, affrontando in particolare
il ruolo dei cosiddetti “health claims” sulle
scelte dei consumatori e i rischi della comunicazione in relazione ai diversi media
utilizzati.
Al seminario sono intervenuti tra gli altri i
Vice Presidenti dell’Efla Alessandro Artom
e Dietrich Gorny, il Direttore Generale di
Federalimentare Daniele Rossi, il Consigliere dell’EFLA Vincente Rodriguez Fuentes, oltre al Consigliere per l’Expo Silvio
Ferrari.
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IAP & media
Lo IAP al tg di France 2
L’edizione delle 13:00 del 21
giugno del telegiornale del canale francese France 2 ha mandato in onda un servizio sul tema
della tutela dell’immagine della
donna nella pubblicità italiana,
che è spesso al centro di dibattiti
e opinioni critiche. Inevitabile il
riferimento all’attività dell’Autodisciplina, da sempre impegnata affinché la pubblicità veicoli contenuti che non offendano la dignità della persona e
che di recente ha dato al tema un impulso rilevante, firmando tra l’altro un Protocollo d’intesa con il
Ministero per le Pari Opportunità. I giornalisti francesi hanno infatti intervistato anche il Segretario
Generale Vincenzo Guggino, che ha avuto modo
di mostrare alcuni esempi di interventi tempestivi
dello IAP in casi in cui vi era un palese uso inopportuno di figure femminili per pubblicizzare beni
o servizi.
Decisioni a confronto
Accade molto raramente, ma può capitare che
una comunicazione commerciale sottoposta
al vaglio delle diverse Autorità di controllo
venga valutata in modo differente e sia pertanto ritenuta accettabile in un caso e censurabile in un altro.
Di recente, ad esempio, con il provvedimento n.
PS5921 del 28/4/2011, l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato si è espressa in termini assolutori nei confronti dei messaggi pubblicitari istituzionali di una concessionaria operante nel settore dei giochi e delle scommesse,
di cui anche il Giurì a suo tempo si era occupato
con la decisione n. 60/2010 del 15/6/2010 (vedi
anche Newsletter n. 3). In particolare, il Giurì
aveva esaminato un telecomunicato della più
ampia campagna, nel quale una donna, le cui
AGCM
4
fattezze erano camuffate attraverso vari colori
frutto di un’elaborazione grafica, affermava: “Io
gioco perché ho un bisogno e necessità dell’ormone della felicità: la serotonina. Mi fa eccitare
la vincita. Puoi intuire la persona di fronte dal
modo in cui gioca”. Sullo schermo compariva il
claim “l’ormone della felicità”; nonché l’analogo
messaggio stampa con il claim “il gioco è l’ormone della felicità”.
Il Giurì era giunto a considerare i messaggi in
questione in contrasto con gli articoli 1, 11 e 12,
comma 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Poniamo a confronto alcuni stralci delle diverse
motivazioni addotte, rinviando alle decisioni integrali chi volesse svolgere una disamina completa del caso.
“[…] si ritiene che i messaggi oggetto
del procedimento, per le espressioni
utilizzate e/o le modalità di rappresentazione, possano essere considerati
come mere iperboli pubblicitarie, ovvero dichiarazioni esagerate, riguardanti, peraltro, il soggetto intervistato,
non suscettibili in quanto tali di essere
prese alla lettera dagli altri destinatari
del messaggio e di indurli ad assumere
una decisione che non avrebbero altrimenti preso. Il professionista ha inoltre
predisposto e attuato una politica di
verifica del rispetto del divieto normativo di gioco per i minori di 18 anni da
parte dei propri punti di gioco. Tale cir-
costanza, da un lato, appare idonea a
escludere che i messaggi in questione
possano raggiungere i minori o porre
in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, inducendoli ad assumere
una decisione che non avrebbero altrimenti preso, ai sensi dell’articolo 21,
commi 3 e 4, del Codice del Consumo,
e, dall’altro, esclude che le dimensioni
o le modalità e durata di raffigurazione
del logo “+18” nell’ambito dei messaggi in questione possano avere rilievo – nel contesto di espressioni iperboliche come quelle in esame – ai fini
della determinazione del consumatore
all’acquisto o meno […]”.
Il provvedimento dell’AGCM riporta anche il parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che invece ha considerato la pratica commerciale
AGCOM
scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21,
commi 3 e 4, del Codice del Consumo, sulla base
delle seguenti motivazioni:
“poiché le espressioni contenute nei
messaggi in esame sono particolarmente accattivanti, esse possono indurre il consumatore a trascurare le
normali regole di prudenza e di vigilanza, anche perché non accompagnate
da un’adeguata informazione circa il
carattere riservato ai maggiorenni del
gioco. In particolare, i messaggi in esame possono anche raggiungere sog-
getti di giovanissima età, quali fruitori
dei servizi e dei contenuti pubblicizzati.
Al riguardo, proprio in relazione a tale
categoria di consumatori, l’articolo
20, comma 3, del Codice del Consumo evidenzia l’esigenza di una tutela
specifica e rafforzata, in riferimento
all’accentuata idoneità della pratica ad
alterare il comportamento economico
di tali soggetti”.
Infine, la valutazione del Giurì:
IAP
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“[…] è necessario che le comunicazioni
pubblicitarie che riguardano questa materia, cioè il gioco nelle sue molteplici declinazioni, siano improntate a quel senso
di responsabilità reso necessario dalle
implicazioni sociali ed individuali che
esso comporta e dalle molteplici forme,
anche patologiche, nelle quali esso si
può tradurre. […] il gioco anche se ‘lecito’ può assumere forme patologiche e
che questa evenienza impone particolari
cautele alla comunicazione pubblicitaria,
soprattutto per quanto riguarda i minori
[…] In questa pubblicità si evidenziano
alcuni concetti come il ‘bisogno’, la ‘necessità, ‘l’eccitazione della vincita’, la ‘felicità’ che caratterizzano, appunto, il gioco d’azzardo quando diventa patologico
[…] il contenuto della comunicazione in
oggetto è tutt’altro che ‘retorico’, dal momento che richiama esattamente tutti gli
elementi costitutivi (bisogno, necessità,
eccitazione) che la ricerca psico-sociale
e psichiatrica in tema di dipendenze indica come specifici del gioco d’azzardo
patologico, senza neppure un richiamo
alla cautela e un avvertimento dei rischi
che il gioco d’azzardo può comportare.
Di particolare gravità è il richiamo alla
serotonina comunemente associato, almeno a livello divulgativo, alla felicità ed
al buon umore che nella pubblicità in oggetto, viene collegato, come ulteriore decisivo vantaggio, all’emozione del gioco
[…] Gli adolescenti hanno invece serie
difficoltà alla decodifica del messaggio che li può lasciare confusi e indifesi
quando crea, come nel caso in esame,
una sorta di realtà parallela che essendo vivida e di facile interpretazione, può
prevalere, con conseguenze facilmente
intuibili, sull’effettivo dato di realtà.
IL CASO
Ogni mese la sintesi di una vertenza
avviata dal Comitato di Controllo a
tutela del consumatore e conclusasi avanti al Giurì.
Il Comitato di Controllo ha
chiesto l’intervento del Giurì in
relazione a un messaggio pubblicitario relativo ad una scarpa
sportiva, ritenendolo in contrasto
con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale.
Ad avviso del Comitato, infatti, i
claim del messaggio “la scarpa
progettata per tonificare gambe
e glutei”, “gambe e glutei tonici
passo dopo passo” inducevano
il pubblico delle consumatrici a
ritenere che il solo utilizzo della
scarpa pubblicizzata nello svolgimento delle attività quotidiane,
come mostrava lo spot, fosse
in grado di agire efficacemente
sulla tonicità muscolare di
gambe e glutei, mentre, a
fronte della documentazione prodotta dall’azienda
inserzionista, erano state
riscontrate solo lievi variazioni dell’attività elettrica di
alcuni muscoli, difficilmente
traducibili nel vantato accrescimento della tonicità
muscolare. Inoltre, l’organo di controllo riteneva che
il campione su cui era stato condotto lo studio fosse
numericamente esiguo - 5
donne con un’età media di
26 anni - e pertanto privo di
significatività statistica.
L’inserzionista ha eccepito
che: i) il beneficio vantato
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sarebbe derivato da un innovativo sistema di capsule inserite
nell’intersuola delle scarpe, in
grado di rendere leggermente
instabile la camminata, cosa che
avrebbe costretto i muscoli degli
arti inferiori a svolgere un lavoro
più intenso, al fine di ripristinare
l’equilibrio; ii) l’aumento della tonicità muscolare sarebbe stato
direttamente proporzionale all’utilizzo del prodotto, cosa che a
suo avviso emergeva chiaramente dallo spot, in cui le donne rappresentate, pur compiendo attività ordinarie, si concentravano
per aumentare l’esercizio fisico
normalmente necessario; iii) i test
condotti sul campione, non solo
avrebbero dimostrato l’aumento
dell’attività elettrica dei muscoli,
che peraltro si traduceva in un
aumento della tonicità muscolare
come avrebbero attestato numerosi studi scientifici, ma sarebbero stati anche statisticamente
rilevanti, vista l’assoluta omogeneità dei risultati ottenuti.
Il Giurì, dopo aver tracciato un
profilo socio-psicologico della
consumatrice cui il messaggio
era rivolto, ha condiviso la lettura presentata dal Comitato di
Controllo. Infatti l’impianto comunicazionale, costruito attorno
alla rappresentazione di donne
giovani e attive, che esponevano un fisico impeccabile e che,
nello svolgere le azioni della
vita quotidiana, indossavano le
scarpe reclamizzate, suggeriva
che tutte le attività passate in
rassegna, anche quelle che non
apportano alcun beneficio per la
forma fisica, se effettuate indossando il prodotto, possono
garantire dei risultati estetici positivi.
Tuttavia ad avviso del Giurì
l’onere probatorio in relazione a tale promessa non
poteva essere ritenuto assolto dalla documentazione
prodotta dalla resistente,
per la limitatezza numerica
del campione testato, per
l’omogeneità dei soggetti
che lo componevano e per
la mancanza di un vaglio
della comunità scientifica
circa l’attendibilità dei risultati promessi. Il messaggio
è stato quindi ritenuto idoneo ad indurre in errore i
consumatori.
(Pronuncia 8/2011)
IL “POST” DEL MESE
Antitrust e consumatori:
un bilancio dell’attività svolta in questi ultimi sette anni.
di Francesca Romana Ferri,
Vice Segretario Generale
Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Nel corso della presentazione
in Parlamento della relazione
annuale dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, il Presidente Antonio Catricalà ha tracciato un bilancio
dell’esperienza svolta durante
il suo mandato che scadrà a
marzo del 2012.
Dopo aver delineato le scelte di
politica della concorrenza che
hanno caratterizzato l’azione
dell’Antitrust in questi anni, il
Presidente si è ampiamente
soffermato sugli indirizzi che il
Collegio ha adottato nello stesso periodo in materia di tutela
del consumatore, sottolineando che: “l’Autorità in questi
anni ha ritenuto che l’effettiva
libertà di scelta del consumatore e la competizione tra imprese siano facce della stessa
medaglia. È una realtà che non
può essere trascurata nell’attività di controllo del mercato nel
senso in cui la società civile la
immagina e richiede. A quelle
istanze abbiamo dato risposte
concrete”.
Fin dall’inizio del suo mandato,
il Presidente Catricalà ha dato
una forte spinta allo sviluppo
dell’attività dell’Antitrust, con
particolare riguardo alla tutela
dei consumatori.
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Al momento del suo insediamento, tutta l’attività istruttoria
era infatti svolta da un’unica
Direzione Generale composta
da cinque Direzioni Settoriali che avevano il compito di
istruire sia casi di concorrenza
che di pubblicità ingannevole
e comparativa illecita. L’attività degli uffici istruttori era incentrata prevalentemente sulla
tutela della concorrenza e del
mercato.
Con il conferimento dei nuovi
poteri sanzionatori in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa illecita (legge
6 aprile 2005, n. 49, c.d. legge Giulietti) l’Autorità è stata in
grado di incidere maggiormente su questa materia, istituendo un’apposita Direzione.
Per il Presidente Catricalà era
chiaro fin da subito che l’attività dell’Antitrust doveva essere
sul tema ancora più incisiva,
meno formale e più orientata
a rispondere alle istanze dei
cittadini. Questo perché, come
ha sempre affermato, “la legittimazione di una autorità indipendente si fonda sulle reali
utilità che riesce a conseguire
per i contribuenti”.
In questa ottica, è stato predisposto un indirizzo informatico
dedicato per fornire al pubblico indicazioni sulle modalità di
presentazione delle denunce e
una prima valutazione dei casi
segnalati.
La risposta dei cittadini è stata immediata. Vi è stata un’intensificazione dell’attività in
questo settore grazie anche al
forte aumento delle denunce
provenienti soprattutto da singoli consumatori e da loro associazioni.
Così dalla riforma del 2005 alla
prima metà del 2007 sono stati conclusi circa 700 procedimenti di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, per un
totale di sanzioni erogate pari a
oltre 10 milioni di euro. Particolare attenzione è stata prestata alla pubblicità occulta, alla
pubblicità di prodotti dannosi
per la salute, ai messaggi pubblicitari nocivi per la psiche dei
minori, nonché a tutta quella
pubblicità di prodotti o servizi
che andava a incidere e colpire
i ceti più deboli.
Nonostante i numerosi interventi in entrambi i settori di
competenza, il Presidente Catricalà sottolineava nel giugno
2007, nel corso della consueta
presentazione in Parlamento
della relazione annuale, che
“la società civile ci chiede più
di quanto la legge ci consenta. Anche se le recenti riforme
hanno fortificato la nostra Autorità, non siamo ancora legittimati a rispondere efficacemente ai tanti abusi che spesso il
mercato evidenzia e i cittadini
denunziano”. Egli si riferiva, in
particolare, a tutti quei casi in
cui non erano facilmente individuabili posizioni dominanti cui
ricollegare eventuali comportamenti scorretti.
E infatti, con il recepimento
della direttiva comunitaria sulle pratiche commerciali sleali,
l’Autorità ha ottenuto gli strumenti necessari in un’ottica di
complementarietà con la tutela
della concorrenza.
Nel 2007, per esercitare fin da
subito e con maggiore incisività i nuovi poteri di tutela dei
consumatori, veniva istituita
una Direzione Generale Tutela del Consumatore. Inoltre,
nell’obiettivo di migliorare e
ampliare i rapporti con i cittadini, nel novembre dello stesso
anno, è stato creato un apposito centro d’ascolto, accessibile
tramite un numero verde, con
lo scopo di offrire ai cittadini
un mezzo immediato per veicolare le proprie istanze e, nel
contempo, di conoscere con
prontezza il grado di insoddisfazione dei consumatori rispetto a determinate condotte.
Sempre allo scopo di fornire
un servizio ai cittadini, dal 21
giugno di questo anno è possibile inviare le denunce tramite internet, compilando sul
sito dell’Antitrust un’apposita
scheda di segnalazione.
Sono ormai passati circa quattro anni dall’entrata in vigore delle norme sulle pratiche
commerciali scorrette e in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa illecita e l’intervento dell’Autorità in tale ambito è stato – e continua ad esse8
re – particolarmente rilevante
in tutti i settori di attività del
nostro Paese. I dati lo dimostrano: dal 2007 a oggi sono
stati istruiti circa 7000 casi.
Le istruttorie sono state circa
1200 per un totale di sanzioni
erogate pari a oltre 93 milioni
di euro.
I settori d’intervento più rilevanti in materia sono le telecomunicazioni, il credito, le assicurazioni, i trasporti, il settore
dell’energia, la distribuzione
organizzata, il settore alimentare e il turismo.
La scelta compiuta dal Legislatore italiano di concentrare la
competenza a favore di un’unica autorità amministrativa indipendente ha consentito così
di assicurare un’integrazione
sinergica tra tutela della concorrenza e del mercato e tutela
dei consumatori. L’Antitrust è
in grado di operare sul duplice
versante dell’offerta e della domanda. Sul versante dell’offerta gli interventi sono volti a impedire che le imprese agiscono
in modo tale da ostacolare
il processo concorrenziale a
danno dell’interesse generale.
Dal lato della domanda, le misure sono dirette a garantire la
libertà e la consapevolezza effettive delle scelte economiche
del consumatore. La possibilità dei singoli di poter scegliere
liberamente e, soprattutto, in
modo consapevole è in grado
a sua volta di assicurare una
maggiore concorrenza.
In tale quadro di azione, si
rendono sempre necessarie - per gran parte dei settori
economici - regole di trasparenza e correttezza finalizzate
a riequilibrare le asimmetrie
informative. Le informazioni
fornite ai consumatori devono
essere chiare e significative,
permeando l’intero rapporto di consumo, ossia la fase
pre-contrattuale, il contenuto
del contratto e lo svolgimento
del rapporto. A tal fine l’attività
dell’Antitrust e quella dello IAP
devono considerarsi complementari e sinergiche, per garantire risultati effettivi, senza
però deprimere ulteriormente
un sistema economico ormai
in crisi da parecchi anni.
Newsletter a cura di
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Via Larga 15
20122 Milano
tel. +39 (0) 258304941 r.a.
fax +39 (0) 258303717
www.iap.it
[email protected]
Progetto grafico
Anthelios Comunicazione
Per segnalare messaggi ritenuti non conformi al Codice:
http://www.iap.it/it/modulo.htm
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