Ing. Mauro Malizia - Impianti fotovoltaici v2 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012: Guida per l'installazione degli impianti
fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012".
Quesiti (Nota prot EM 622/867 del 18/02/2011; Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014)
Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
In allegato si trasmette un aggiornamento della guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, redatta da un apposito gruppo di
lavoro, costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal C.C.T.S.
La guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.
La presente guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.
Allegato alla nota prot n. 1324 del 7 febbraio 2012
GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Edizione Anno 2012.
Premessa
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122".
In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche
elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.( 1) L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per
il fabbricato servito, in termini di:

interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);

ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;

rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza
di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica
della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1
agosto 2011.( 2)
1
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle attività soggette
di categorie B e C, devono richiedere al Comando provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2
DPR n. 151/2011 Art. 4 comma 6: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto
in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
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Inoltre, risulta necessario valutare l'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore VV.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione. Si evidenzia che ai sensi
del D.Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative
operazioni di manutenzione e controllo.
Campo di applicazione
Rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in corrente
continua (c.c.) non superiore a 1500 V.
In allegato I sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui si
farà riferimento.
Requisiti tecnici
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte.
Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o
dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati a regola d'arte.
Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali
applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN
61730-1 e CEI EN 61730-2.
L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata
qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984
oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i
moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno
El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM
10/03/2005).
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di
tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un
fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante "Classi di
reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto
il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto
funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti,
nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i
quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.
Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno
dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare
almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. L'impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti
caratteristiche:
- in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare
i pericoli determinati dall'innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D.Lgs.
81/2008 - allegato XLIX;
- nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore
fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili;
- i componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai
sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio alle vie di esodo;
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- le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di
cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo conto delle variate
condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Si precisa che per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.
Documentazione
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non
delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20
kW dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.l. Prot. n.
P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Verifiche
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere
eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con
particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
Segnaletica di sicurezza
- L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica
dovrà riportare la seguente dicitura:
ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE (.... Volt).
La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i
tratti di conduttura.
- Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica
dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.
- I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di
sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.
Salvaguardia degli operatori VV.F.
Per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori VV.F. si rimanda a quanto indicato nella nota
PROT EM 622/867 del 18/02/2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco". Si segnala che è stata presa in
considerazione l'installazione di dispositivi di sezionamento per gruppi di moduli, azionabili a
distanza, ma ad oggi non se ne richiede l'obbligatorietà in quanto non è nota l'affidabilità nel
tempo, né è stata emanata una normativa specifica che ne disciplini la realizzazione, l'utilizzo e
la certificazione.
Impianti esistenti
Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a
servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli
adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.
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ALLEGATO I
Le seguenti definizioni sono ricavate dalla Norma CEI 64-8, Sezione 712 e dalla Guida CEI 82-25.
Dispositivo fotovoltaico
Componente che manifesta l'effetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi FV sono: celle, moduli,
pannelli, stringhe o l'intero generatore FV.
Cella fotovoltaica
Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla radiazione
solare.
Modulo fotovoltaico
Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante
(CEI EN 60904-3).
Pannello fotovoltaico
Gruppo di moduli preassemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati elettricamente. In
pratica è un insieme di moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori collegati tra di loro meccanicamente ed elettricamente (Il termine pannello è a volte utilizzato impropriamente come
sinonimo di modulo).
Stringa fotovoltaica
Insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie.
Generatore FV (o Campo FV)
Insieme di tutti i moduli FV in un dato sistema FV.
Quadro elettrico di giunzione del generatore FV
Quadro elettrico nel quale tutte le stringhe FV sono collegate elettricamente ed i possono essere
situati dispositivi di protezione, se necessario
Cavo principale FV c.c.
Cavo che collega il Quadro elettrico di giunzione ai terminali c.c. del convertitore FV.
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata
Insieme di inverter (Convertitori FV) installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il generatore fotovoltaico.
Sezione di impianto fotovoltaico
Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a.
e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.
Cavo di alimentazione FV
Cavo che collega i terminali c.a. del convertitore PV con un circuito di distribuzione dell'impianto
elettrico.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico
Insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto
fotovoltaico. Esso è composto dal Generatore FV e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del
distributore.
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Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012
Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione
degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"
Con riferimento all'oggetto, pervengono alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche del Corpo,
di associazioni di categoria e di liberi professionisti.
Con la presente si intende chiarire che la guida in oggetto rappresenta uno strumento di indirizzo
non limitativo delle scelte progettuali e individua alcune soluzioni utili al perseguimento dagli
obiettivi di sicurezza dettati all'allegato I, punto 2 al regolamento (Ue) n. 305/2011 del 9 marzo
2011.
Altre soluzioni utili al perseguimento dei richiamati obiettivi possono essere individuate mediante
lo strumento della valutazione dei rischi.
Nella tabella riportata in allegato alla presente sono evidenziati i chiarimenti alla guida ritenuti
opportuni.
Allegato
Tabella di chiarimento alla nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012
Testo della nota prot. n. 1324 del
7-2-2012 oggetto di chiarimento
Paragrafo
Testo
Chiarimento, dai intendersi valido ai soli fini dell'applicazione
della nota prot. n. 1324 del 7-2-2012
Premessa
In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione
delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle
relative modalità di posa in
opera, può comportare un
aggravio del preesistente
livello di rischio di incendio.
Nel valutare l'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere valutati i seguenti aspetti:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura
evacuatori);
- modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme
all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla
copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica
della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono
compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
- sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Detta valutazione dovrà consentire l'individuazione degli adempimenti
previsti al comma 6 dell'articolo 4 del DPR 151/2011.
Premessa
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta
ai controlli di Premessa
prevenzione incendi richiede gli adempimenti
previsti dal comma 6
dell'articolo 4 del DPR n.
151 del 1° agosto 2011.
Per "impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi" si intende un impianto FV incorporato nell'attività
soggetta, secondo la definizione chiarita nel seguito, indipendentemente
dall'utilizzatore finale.
Premessa
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta
ai controlli di prevenzione
incendi richiede gli adempimenti
previsti
dal
comma 6 dell'articolo 4 del
DPR n.· 151 del 1 agosto
2011.
Qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti riferiti al
DPR 151/2011:
- per le attività in categoria A - Presentazione di Scia a lavori ultimati;
- per le attività in categoria B e C - Presentazione del progetto ai fini della
valutazione e Scia a lavori ultimati.
Qualora invece dalla valutazione del rischio incendio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti
della/e attività soggette, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia.
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In caso di presentazione della Scia senza preventiva approvazione del
progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del
rischio.
Il corrispettivo da pagare, ai sensi del DPR 151, sarà quello relativo all'attività principale rispetto alla quale l'impianto FV è "a servizio" così come
chiarito al punto precedente.
Requisiti
tecnici
L'installazione dovrà essere eseguita in modo da
evitare la propagazione di
un incendio dal generatore
fotovoltaico al fabbricato
nel quale è incorporato.
Tale condizione si ritiene
rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un'opera di costruzione, venga installato
su strutture ed elementi di
copertura e/o di facciata
incombustibili (Classe 0
secondo il DM 26 giugno
1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10 marzo
2005).
Requisiti
tecnici
L'installazione dovrà essere eseguita in modo da
evitare la propagazione di Tale condizione è soddisfatta eseguendo una qualsiasi delle possibili opun incendio dal generatore zioni riassunte nell'allegato B.
fotovoltaico al fabbricato
nel quale è incorporato.
Requisiti
tecnici
Risulta, altresì equivalente
l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano
di appoggio, di uno strato
di materiale di resistenza
al fuoco almeno EI 30 ed
incombustibile (Classe 0
secondo il Dm 26 giugno
1984 oppure classe A1 secondo il Dm 10 marzo
2005).
Gli strati EI 30 incombustibili possono essere provati con qualsiasi orientamento (in verticale, in orizzontale) e con esposizione al fuoco sulla faccia prospiciente i moduli FV. È sufficiente che sia garantita l'incombustibilità anche di un solo "layer" continuo costituente il pacchetto della strato
(vedi allegato B). Uno strato può essere costituito da più "layer". In caso
di strato omogeneo, esso coincide con il "layer".
Requisiti
tecnici
In alternativa potrà essere
effettuata una specifica
valutazione del rischio di
propagazione dell'incendio, tenendo conto della
classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e
delle coperture di tetti (secondo Uni En 135015:2009 classificazione al
fuoco dei prodotti e degli
elementi da costruzione parte 5: classificazione in
base ai risultati delle prove
di esposizione dei tetti a
un fuoco esterno secondo
UNI ENV 1187:2007) e
della classe di reazione al
Oltre alla valutazione del rischio da effettuarsi "tenendo conto della classe
di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della
classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico" sono ammissibili altre
valutazioni finalizzate alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi della guida. In allegato B sono state riassunte le diverse modalità per
soddisfare il requisito di sicurezza relativo al rischi di propagazione dell'incendio.
Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi
esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco
del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell'allegato B), possono ritenersi, in
generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:
- tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione
al fuoco;
- tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente
di reazione al fuoco
- strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti)
classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe
2 o equivalente di reazione al fuoco.
Per "incorporato" si intende un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale
avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi
aggetti e sporti di gronda). A mero titolo esemplificativo, si veda l'allegato
"A" alla presente nota esplicativa.
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fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le
procedure di cui all'articolo
2 del DM 10 marzo 2005
recante "classi di reazione
al fuoco per i prodotti da
costruzione" da impiegarsi
nelle opere per le quali è
prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio.
La classificazione dei tetti e delle coperture di tetti deve far riferimento
alle procedure di attestazione della conformità applicabili (marcatura CE)
o in assenza di queste a dichiarazione del produttore sulla base di rapporto di prova rilasciato da laboratorio italiano autorizzato ai sensi del
decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE.
Ai fini della valutazione della classe di resistenza agli incendi esterni dei
tetti e delle coperture di tetti si fa presente che è stata pubblicata nel
febbraio 2012 1a versione UNI CEN /TS 1187 in sostituzione della UNI
ENV 1187:2007 citata nella guida tecnica. A titolo informativo si fa presente che nelle decisioni della Commissione europea 2001/671/Ce (GUCE
L 235 del 4 settembre 2001) e 2005/823/Ce (GUCE L 307 del 25 novembre 2005) e riportato il sistema di classificazione per la resistenza agli
incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti.
Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del Pannello fotovoltaico si fa presente che estata emanata in data 28 marzo 2012 apposita risoluzione dell'Area V della DCPST - Settore reazione al fuoco,
sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli
FV. (allegato C). La risoluzione prevede che i laboratori emettano apposito certificato di prova nel quale verrà indicato come impiego "PANNELLO
FOTOVOLTAICO". Il certificato di prova è legato al pannello stesso e non
al luogo di utilizzo Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte
da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno.
Requisiti
tecnici
In ogni caso i moduli, le
condutture, gli inverter, i
quadri ed altri eventuali
apparati non dovranno essere installati nel raggio di
1 m dagli EFC.
Tale indicazione è un utile riferimento anche per lucernari, cupolini e
simili, fatta salva la possibilità di utilizzare la valutazione del rischio oppure di individuare altre soluzioni nel rispetto degli obiettivi di sicurezza
del regolamento UE 305/2011.
Requisiti
tecnici
Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio,
posti all'interno dell'attività sottostante al piano di
appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà
distare almeno 1 m dalla
proiezione di tali elementi.
Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da
elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per
un tempo compatibile con la classe del compartimento.
Requisiti
tecnici
L'impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti
caratteristiche: - essere
provvisto di un dispositivo
di comando di emergenza,
ubicato in posizione segnalata ed accessibile che
determini il sezionamento
dell'impianto
elettrico,
all'interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso
l'impianto fotovoltaico.
Il dispositivo di emergenza deve essere in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da evitare che l'impianto elettrico all'interno del compartimento/fabbricato possa rimanere in tensione ad opera
dell'impianto fotovoltaico stesso.
Si rimarca che il dispositivo di comando di emergenza deve essere sempre ubicato in posizione segnalata ed accessibile agli operatori di soccorso, mentre per indicazioni relative alla ubicazione del o dei dispositivi
di sezionamento del generatore fotovoltaico si rimanda a quanto previsto
nelle norme CEI, in particolare nella norma CEI 64-8/7 capitolo 712 e
Guida CEI 82/25 paragrafo 7.
Requisiti
tecnici
Le strutture portanti, ai
fini del soddisfacimento
dei livelli di prestazione I riferimenti per l'effettuazione di tali verifiche sono riportati nel capitolo
contro l'incendio di cui al 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio
DM 9 marzo 2007, do- 2008 e nella relativa circolare esplicativa prot. n. 617 del 2 febbraio 2009.
vranno essere verificate e
documentate
tenendo
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conto delle variate condizioni dei carichi strutturali
sulla copertura, dovute
alla presenza del generatore fotovoltaico, anche
con riferimento al DM 141-2008 "Norme tecniche
per le costruzioni".
Impianti
esistenti
Gli impianti fotovoltaici,
posti in funzione prima
dell'entrata in vigore della
presente guida ed a servizio di un'attività soggetta
ai controlli di prevenzione
incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti
previsti dal comma 6
dell'articolo 4 del DPR n.
151 del 1° agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del
comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le
verifiche di cui al precedente paragrafo.
Per "impianto fotovoltaico" posto in funzione si intende un impianto che
produce energia elettrica.
Per gli impianti fotovoltaici a servizio di un'attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi, posti in funzione dopo l'entrata in vigore del DPR
151/2011 (7 ottobre 2011) e prima dell'entrata in vigore della nota 1324
sono richiesti gli adempimenti previsti al comma 6 dell'articolo 4 del DPR
n. 151 del 1° agosto 2011; per detti impianti dovranno essere rispettate
le indicazioni contenute nella precedente nota n. 5158 del 26 marzo 2010
con i seguenti ulteriori adempimenti:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste dalla
nota 1324.
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Nota prot EM 622/867 del 18/02/2011
Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli
operatori vigili del fuoco
Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito alla sicurezza delle
operazioni di soccorso in presenza di impianti fotovoltaici (PV).
In attesa che la problematica venga adeguatamente approfondita, sperimentata e valutata, occorre fornire alcune indicazioni operative che traggono origine dall'analisi dei seguenti rischi:
a) Rischio di caduta.
Si tratta del rischio più comune nel caso di impianto collocato su di un tetto, soprattutto in caso
di buio e/o in presenza di fumo. Alcuni impianti sono integrati con il tetto: ciò riduce fortemente
il pericolo di inciampo ma non quello di scivolamento a causa della superficie di vetro di alcuni
moduli cristallini. Gli operatori Vigili del Fuoco dovranno utilizzare i comuni d.p.i. previsti nel caso
di lavori in altezza, soprattutto se non si può evitare eli camminare sui pannelli.
b) Rischio di crollo della struttura e di caduta dei pannelli
A causa del sovraccarico dovuto alla presenza dei pannelli PV, il rischio di collasso della copertura
sotto l'azione del fuoco è da prendere in maggiore considerazione.
Un altro pericolo da non trascurare è quello della caduta dei pannelli sia a causa del loro distacco
dalle strutture di fissaggio sia a causa del crollo del tetto stesso.
necessario che i soccorritori, ancorché dotati dei d.p.i. previsti dalle procedure operative standard, valutino attentamente l'evoluzione dello scenario incidentale.
È
c) Rischio di propagazione dell'incendio
La nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010 avente come oggetto "Guida per l'installazione degli
impianti fotovoltaici” ha già ampliamente analizzato le problematiche relative alla propagazione
dell’incendio. È appena il caso di evidenziare che i componenti plastici dell’impianto saranno
interessati dalla combustione.
d) Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi
In condizioni normali, i materiali usati per gli impianti PV sono considerati non pericolosi; essi
possono diventare pericolosi in caso di esposizione all'incendio o in caso di esplosione. Infatti, in
queste situazioni i pannelli PV possono rilasciare sostanze chimiche tra cui il boro, il tellurio di
cadmio, l’arseniuro di gallio e il fosforo. Alcuni di tali prodotti sono noti perché possono comportare problemi di natura tossicologica o causare danni all'ambiente.
In particolare, il tellurio di cadmio è un cancerogeno la cui principale via di assunzione è quella
respiratoria (si tratta, naturalmente, di un rischio derivante da un'esposizione cronica e non
acuta). Le polveri e i fumi contaminati dal cadmio e dai suoi composti possono causare irritazioni
del naso e della gola. L'esposizione ad elevate concentrazioni può provocare tosse, dolore al
petto, sudore, sensazione di freddo, insufficienza respiratoria. L'edema polmonare (danno irreversibile agli alveoli polmonari) rappresenta la conseguenza più grave.
I fumi dei composti del fosforo sono considerati molto tossici.
Il rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi è minimo nel caso di piccoli impianti PV coinvolti
in un incendio o in un'esplosione. Ben più elevato è il rischio di inalazione nel caso di impianti PV
di elevate dimensioni; tale rischio può essere minimizzato mediante gli usuali dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
e) Rischi di natura elettrica
Ai rischi visti nei punti precedenti bisogna aggiungere quello di eventuali shock elettrici dovuti a
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contatti con impianti elettrici in tensione. 1
Si rammenta che già la predetta nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010 riportava testualmente
che "Dal punto di vista della sicurezza occorre tenere conto che è impossibile porre fuori tensione
il sistema (fotovoltaico, n.d.r.) in presenza di luce solare".
Quindi, finché c'è presenza di luce, l'impianto PV continua a generare energia elettrica. Di conseguenza, le squadre di soccorso devono considerare il sistema PV ed i suoi componenti costantemente in tensione ed adottare le procedure operative standard previste in caso di interventi
con presenza di sistemi connessi all'alimentazione elettrica. D'altra parte, in assenza di luce i
moduli PV non generano energia elettrica; pertanto le operazioni effettuate durante la notte
garantiscono un maggior livello di sicurezza 2.
Lo sgancio elettrico di emergenza, previsto dalle norme, consente di disalimentare l'impianto
elettrico a valle dell'inverter. Invece, i conduttori ed i componenti elettrici posti tra i moduli PV
ed il punto di sgancio di emergenza, in caso di esposizione alla luce solare, rimangono in tensione. Pertanto, i soccorritori devono fare molta attenzione a non rompere o danneggiare i conduttori o le apparecchiature elettriche, avendo cura, come è stato detto in precedenza, di considerarli costantemente in tensione 3.
Infine, nel corso di un intervento di soccorso con presenza di impianti PV si possono presentare
due situazioni che possono risultare particolarmente difficoltose:
a)
quando, a causa delle conseguenze del sinistro, l'integrità del pannello e/o dei conduttori
non è più garantita;
b)
quando risulta necessario lo smontaggio dei pannelli (azioni complementari allo spegnimento, ecc.)
In queste situazioni, dovendo procedere all'effettuazione di operazioni dirette sui pannelli, sì
valuterà se è possibile rinviarle alle ore notturne.
Sulla base delle valutazioni riportate nei punti precedenti, si è in grado di fornire le seguenti
prime indicazioni:
a)
identificare il tipo di impianto con cui si ha a che fare (termico o fotovoltaico) richiedendo
informazioni, qualora necessario, al proprietario dell'impianto stesso;
b)
informare immediatamente il ROS che si è presenza di un impianto PV in modo che possano
essere adottate le procedure previste in funzione della valutazione del rischio;
c)
evitare di rompere, rimuovere o camminare sui moduli PV e, se possibile, stare lontano dai
moduli stessi, dai componenti e dai conduttori perché in tensione. Qualora fosse necessario
camminare sui pannelli, utilizzare tutti i dispositivi necessari in dotazione della squadra di
soccorso al fine di limitare il rischio di caduta.
Durante le ore diurne:
a)
sganciare il circuito al livello dell'inverter. Ciò consente solo di eliminare il rischio di elettrocuzione a valle dell’inverter stesso. Si raccomanda, inoltre, di provvedere sempre allo sgancio dell'alimentazione elettrica generale dell'intero edificio ricordando che ciò non interrompe
l'alimentazione elettrica dell'impianto PV;
1
Nel caso di impianti solari termici, tale rischio non è presente ma è necessario tenere in considerazione il
rischio di ustioni dovute alla presenza di fluidi bollenti,
2
L'illuminazione artificiale utilizzata sulla scena dell'intervento durante le ore notturne, in genere, non è
grado di fornire sufficiente energia luminosa perché il sistema PV possa generare livelli pericolosi di energia elettrica,
3
Si rammenta che le grandezze elettriche che si possono generare ai morsetti dei moduli PV devono essere
tenute in debita considerazione per due ragioni:
- si tratta di corrente continua;
- in caso di shock elettrico il rischio di fibrillazione ventricolare è quattro volte meno importante che con
la corrente alternata ma il fenomeno di elettrolisi derivante dalla corrente continua può comportare la
formazione di grumi di sangue
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b)
si consiglia di evitare, se possibile, ogni intervento diretto sui moduli in tensione. Se tale
intervento risulta necessario e, soprattutto, se i pannelli risultano accessibili, potrebbe essere necessario coprire tutti i moduli PV con materiali opachi (non trasparenti alla luce) in
modo da eliminare il rischio di generazione dell'energia elettrica. Ad esempio, per piccoli
impianti PV si potrebbero adottare dei teloni opachi facendo attenzione a garantire l'ancoraggio degli stessi alla struttura in modo da evitare che il vento o le stesse attrezzature di
soccorso (ad esempio: le manichette antincendio) impiegate ne comportino l'allontanamento dall'impianto. Tale azione, ancorché risulti ancora allo studio anche in ambito internazionale, potrebbe risultare di non facile attuazione soprattutto a causa della distribuzione
dei moduli PV e delle elevate superfici in gioco (parecchie centinaia o migliaia di mq) 4.
c)
se, nel corso dell'intervento di soccorso, si rende necessario rompere un pannello o smontarlo di deve, con molta accuratezza:
d)
- disconnettere il modulo PV;
- smontare i pannelli integrati nel tetto e tagliare le strutture di fissaggio nel caso si
tratti di pannelli collocati su strutture;
- portare i pannelli a terra e conservarli con la faccia sul terreno;
- coprire i pannelli collocati a terra per evitare che l'acqua raggiunga le scatole elettriche.
in caso di fuga di gas o in presenza di atmosfera infiammabile bisogna non trascurare la
possibilità di formazione di archi elettrici in prossimità di elementi in tensione degli impianti
PV;
e ) in caso di incendio generalizzato che coinvolge anche l'impianto PV e che non permette di
accedere ai pannelli è necessario ricordare la necessità di adottare tutte le precauzioni previste dalle procedure operative standard in caso di incendio coinvolgente impianti elettrici in
tensione (cfr. Elettrotecnica applicata ai servizi antincendi redatta dalla Direzione Centrale
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica).
I contenuti della presente informativa saranno portati a conoscenza di tutto il personale.
Si allega:
a) Flow chart di sintesi delle procedure da adottare;
b) Estratto della dispensa "Elettrotecnica applicata ai servizi antincendi".
(… omissis …)
4
Il ricorso a, liquidi cosiddetti "sporcanti" quali schiume particolari o altri materiali utilizzati per ridurre in
maniera significativa l'irraggiamento solare sulla superficie fotoelettricamente attiva delle celle deve essere ancora studiato, anche in funzione della capacità di adesione, del tempo di permanenza e dell'eventuale danno arrecato al pannello PV. In ogni caso, non si tratta di una tecnica immediatamente operabile.
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Nota DCPREV prot. n. 12563 del 2 settembre 2010
Installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco
di cui alla nota del 26 marzo 2010.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesta Direzione
Regionale.(*)
Ad ogni buon fine si ribadisce il contenuto della nota in oggetto secondo il quale, la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio di incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità e in caso di aumento di tale rischio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione dovrà essere effettuato l'aggiornamento della
valutazione del rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, con la conseguente presentazione di
un nuovo parere di conformità ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.
Qualora il Comando ravvisi che l'installazione di pannelli fotovoltaici costituisca aggravio di
rischio o modifica delle misure di prevenzione e/o protezione adottate, ha l'obbligo di richiedere
l'aggiornamento della valutazione del rischio, con la presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del DPR 37/98, del DM 4 maggio 1998 e ss.mm.ii.
(*)
Un'ulteriore valutazione del rischio dovrebbe essere effettuata sulle possibili sovrapposizioni di
effetti in caso di evento incidentale, sulle possibili interferenze con le vie di veicolazione di incendi, ecc. Nei casi in cui i pannelli non costituiscano aggravio di rischio si ritiene che un'ulteriore
valutazione non debba essere effettuata.
Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014
Quesito su impianti fotovoltaici.
Facendo seguito alla nota … recante il quesito in oggetto, si concorda con quanto espresso da
Codesta Direzione Regionale(*) e si significa quanto segue.
La valutazione dell’aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a
servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza
evidenziati nelle note n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche
contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il
professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni
alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio.
Premesso quanto sopra, ed in coerenza con quanto chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012,
solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di
impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3( 7 ) del DPR
151/2011.
Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione
del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art.
4( 8 ) del DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M.
07/08/2012.
Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le note ministeriali n. 1324
del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012:
(*)
- L’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all’art.4, comma 6, del
DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 (1° chiarimento della tabella allegata) forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto
fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del
7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l’assenso preliminare
7
Valutazione dei progetti.
8
Controlli di prevenzione incendi – presentazione della SCIA.
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del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella
citata nota di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata).
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a
quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).
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