ministero delle politiche agricole e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 aprile 2002
Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione
nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto
concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.
L MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio n.91/683/CEE del 19
dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel
territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Vista la direttiva del Consiglio n.2000/29/CE, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità;
VISTA la decisione della Commissione n°2001/536/CE del 6
luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro
l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del
mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori
destinate alla piantagione;
Considerato che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno
Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli
altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di
virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei
rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate;
Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario
effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici
disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi
effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per
la salute delle piante nella Comunità, in particolare per quanto
concerne la produzione protetta di pomodori;
Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in
numerosi Paesi terzi;
Considerato che è probabile che i semi di pomodori possano essere
causa dell'infezione;
Considerato la necessità di recepire la decisione della
Commissione n°2001/536/CE del 6 luglio 2001, relativa a misure
provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella
Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le
piante di pomodori destinate alla piantagione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002 ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
A norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n.428;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunità di piante
di pomodori, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del
pepino.
Art. 2
Le piante di pomodori destinate alla piantagione, originarie dei
paesi terzi, soddisfano le condizioni stabilite al punto 1 o 2
dell'allegato al presente decreto e sono ispezionate presso il primo
punto di entrata per individuare la presenza del virus del mosaico
del pepino, conformemente al decreto ministeriale 31 gennaio
1996.
Art. 3
Le piante di pomodori destinate alla piantagione originarie della
Comunità possono essere spostate dal luogo di produzione
unicamente qualora soddisfino le condizioni stabilite al punto 3 o 4
dell'allegato al presente decreto.
Il paragrafo 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla
vendita ai consumatori finali, che non si occupano della
produzione di piante a titolo professionale, purché l'imballaggio
delle stesse o altro dispositivo indichi chiaramente tale
destinazione.
Art. 4
I Servizi fitosanitari regionali effettuano studi ufficiali per
individuare la presenza del virus del mosaico del pepino almeno
negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di
pomodori.
I risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono inviati al Ministero
per le politiche agricole e forestali, per la notifica alla
Commissione e agli altri Stati membri, entro il 10 settembre 2002.
Art. 5
Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31
dicembre 2002.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, li 4 aprile 2002
Il Ministro : Alemanno
ALLEGATO
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, punto
13, della direttiva 2000/29/CE, le piante di pomodori
destinate alla piantagione, diverse dalle sementi,
originarie dei paesi terzi sono accompagnate dal
certificato indicato all'articolo 7 o 8 della direttiva
2000/29/CE attestante che:
a. le piante provengono da zone indenni dal
virus del mosaico del pepino; oppure
b. se ottenute in impianti adibiti alla produzione
di piante di pomodori e di pomodori, la
produzione e l'imballaggio dei pomodori sono
nettamente separati dalla produzione e
dall'imballaggio delle piante per evitare la
contaminazione e
ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato
alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in
occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta
durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo
di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è
stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è
constatato, una volta eseguite le procedure appropriate
di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era
indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione
delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove e della
sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato;
oppure
bb) il virus del mosaico del pepino non è stato
riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari
prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel
luogo di produzione almeno una volta durante un
periodo di quattro settimane; oppure il virus del
mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di
produzione, ma prove supplementari effettuate su
ciascuna partita hanno successivamente dimostrato
che le partite erano indenni dal suddetto virus.
2. I semi di pomodoro originari dei paesi terzi sono
accompagnati dal certificato di cui all'articolo 7 o 8 della
direttiva 2000/29/CE attestante che i semi sono stati
ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante
acido e che
a. detti semi provengono da zone indenni dal
virus del mosaico del pepino; o
b. nessun sintomo del virus del mosaico del
pepino è stato osservato sulle piante nel
luogo di produzione durante un ciclo
vegetativo completo; o
c. i semi sono stati sottoposti ad un controllo
ufficiale per individuare la presenza del virus
del mosaico del pepino, mediante trattamento
di un campione rappresentativo con metodi
adeguati, e sono risultati indenni dal virus
suddetto.
3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione,
diverse dalle sementi, originarie della Comunità
possono essere trasportate dal luogo di produzione
unicamente se rispettano le seguenti condizioni:
a. provengono da zone indenni dal virus del
mosaico del pepino; o
b. se ottenute in impianti adibiti alla produzione
di piante di pomodori e di pomodori, la
produzione e l'imballaggio dei pomodori sono
nettamente separati dalla produzione e
dall'imballaggio delle piante per evitare la
contaminazione e
ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato
alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in
occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta
durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo
di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è
stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è
constatato, una volta eseguite le procedure appropriate
di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era
indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione
delle ispezioni ufficiali e, sel caso, delle prove e della
sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato;
oppure
bb) il virus del mosaico del pepino non è stato
riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari
prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel
luogo di produzione almeno una volta durante un
periodo di quattro settimane; oppure il virus del
mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di
produzione, ma prove supplementari effettuate su
ciascuna partita hanno successivamente dimostrato
che le partite erano indenni dal suddetto virus.
4. I semi di pomodori originari della Comunità possono
essere trasportati dal luogo di produzione soltanto se
sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione
mediante acido e se
a. provengono da zone indenni dal virus del
mosaico del pepino; o
b. nessun sintomo dal virus del mosaico del
pepino è stato osservato sulle piante nel
luogo di produzione durante un ciclo
vegetativo completo; o
c. i semi sono stati sottoposti ad un controllo
ufficiale per individuare la presenza del virus
del mosaico del pepino, mediante trattamento
di un campione rappresentativo con metodi
adeguati, e sono risultati indenni dal virus
suddetto.