osservazioni e riflessioni sulla funzione del bilancio nell

GIUSEPPE C ERIANI
OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI SULLA FUNZIONE
DEL BILANCIO NELL' ATTUALE CONTESTO
(WORKING PAPER)
Considerazioni preliminari
Come è unanimemente e correttamente riconosciuto, il bilancio di esercizio è uno strumento che
permette 1'indagine intorno alle condizioni di equilibrio dinamico della gestione d'impresa da parte dei
soggetti che dallo svolgimento di quest'ultima attendono il soddisfacimento diretto o indiretto dei propri o
altrui bisogni.
Il bilancio di esercizio si presenta, quindi, come un punto di riferimento per le multiformi esigenze
conoscitive di tutti quei soggetti che hanno degli interessi confluenti nella gestione d'impresa.
Nel caso delle imprese rette da società di capitali la compilazione del bilancio di esercizio acquista
notevole rilievo, in quanto vengono coinvolti al massimo grado tutti coloro che sono portatori di interessi
attinenti alle alterne vicende della società che regge l'istituzione economica destinata a perdurare nel tempo,
provocando ripercussioni anche nella sfera del diritto.
Per tali tipi di imprese il codice civile prevede espressamente l'obbligo di pubblicare, nelle forme e
nei modi prescritti, il documento in questione che propriamente si denomina bilancio di esercizio destinato a
pubblicazione o bilancio di esercizio pubblico o bilancio di esercizio civilistico.
A onor del vero, anche per le imprese nelle quali il soggetto giuridico è una persona fisica o una
società di persone è giuridicamente sancito l'obbligo di compilare l'inventario che si deve chiudere con il
bilancio di esercizio, nonché quello di adottare - per quanto applicabili - i criteri di valutazione previsti per le
imprese rette da società di capitali, pur non prescrivendo il deposito e la pubblicazione di tale bilancio.
Il processo di formazione del bilancio di esercizio
Il processo di formazione del bilancio di esercizio si articola sostanzialmente e preliminarmente in
due momenti: il primo consiste nella raccolta dei costi e dei ricavi rilevati numerariamente durante il periodo
amministrativo; il secondo attiene all'assestamento di tali costi e ricavi affinché essi esprimano il valore della
produzione ottenuta ed i costi dei fattori a tal fine impiegati.
La trasformazione dei dati "grezzi" in dati esprimenti la "competenza in ragione di esercizio" implica
la valutazione delle operazioni in corso di svolgimento al termine del periodo amministrativo.
II processo di attribuzione dei valori sotteso alla valutazione delle operazioni in corso di svolgimento
alla fine dell'esercizio comporta ragionevolmente la previsione del loro probabile futuro esito: è così necessario fissare anzitutto delle ipotesi sull'andamento dei mercati di sbocco dei prodotti e dei mercati di incetta
dei fattori produttivi, nonché sulle modalità di utilizzo di questi ultimi nell'ambito dell'economia
dell'impresa.
Questo processo di attribuzione dei valori genera quantità di natura stimata frutto di previsioni, le
quali richiedono ipotesi e congetture sui futuri svolgimenti gestionali.
Ne consegue che nei due dittici di bilancio non vi sono solamente quantità che riflettono scambi
avvenuti, ma anche altre quantità che esprimono scambi a venire: queste ultime trovano opportuna sintesi
diretta nel capitale di funzionamento e, direttamente o indirettamente nel conto economico.
GIUSEPPE C ERIANI - Osservazioni e riflessioni sulla funzione del bilancio nell'attuale contesto
Il processo di attribuzione dei valori agli elementi del capitale di funzionamento è strumentale alla
quantificazione del reddito di esercizio, in quanto consente di porre in evidenza i molteplici legami e le varie
ripercussioni che le operazioni in corso di svolgimento avranno sui redditi futuri.
Si noti che le stime, le ipotesi e le congetture variano in ordine ai fini che si intende perseguire
mediante la determinazione del reddito di esercizio e del connesso capitale di funzionamento.
Il bilancio di esercizio non può dunque essere considerato la pedissequa raccolta ed esposizione di
quantità sostanzialmente oggettive, in quanto il reddito di esercizio ed il connesso capitale di funzionamento
non esprimono solo valori certi ed univoci.
Pertanto, il bilancio di esercizio compilato nelle imprese si estrinseca, in ultima istanza, in un
complesso ragionamento sulle prospettive intessute intorno all'economia dell'impresa.
Affinché tale ragionamento sia coerentemente condotto è ne cessario esplicitare le finalità che ne
costituiscono la giustificazio ne logica e che sono perseguite mediante la redazione del bilancio di esercizio
stesso.
I soggetti interessati alla redazione del bilancio d'esercizio
I soggetti portatori di interessi le gati alle alterne vicende dell'impresa, i quali, in ultima istanza,
rappresentano il logico fondamento a cui si ispirano le finalità di cui sopra, sono molteplici .
Tra questi va anzitutto menzionato il soggetto economico, interessato alla conoscenza del reddito di
esercizio per attuare la politica di rimunerazione del capitale proprio investito, nella prospettiva di assicurare
la sopravvivenza dell'istituto economico-aziendale destinato a perdurare nel tempo in condizioni di normale
continuità operativa . Tale sopravvivenza implica la salvaguardia dell'adeguatezza delle remunerazioni
economiche future al capitale proprio, anche a scapito di quella attuale. Sotto questo profilo, in sede di
attribuzione dei valori, assumono particolare significato le nozioni di valore di presunto realizzo diretto e
indiretto nonché quello di presunta estinzione.
D'altra parte, la distribuzione del reddito distoglie mezzi monetari dall'economia dell'impresa
potendo creare un pregiudizio per i terzi creditori: questi ultimi ravvisano nel patrimonio dell'impresa una
sorta di garanzia sulla quale poter contare per soddisfare le loro legittime ragioni di credito.
Alla produzione della ricchezza nell'ambito dell'impresa è interessata anche l'Amministrazione
finanziaria ; in effetti, il Fisco attraverso il gettito tributario - e, nella fattispecie, quello delle imposte dirette raccoglie i mezzi idonei a fronteggiare la spesa pubblica.
Si noti che l'interesse dell'Amministrazione finanziaria potrebbe portare a prelievi di ricchezza sotto
forma di imposte dirette anche a scapito della stessa sopravvivenza dell'impresa, nonché dell'interesse dei
terzi creditori al mantenimento o all'incremento della solidità patrimoniale.
D'altra parte, i terzi creditori potrebbero, a loro volta, spingere il loro interesse fino ad inibire qualora potessero farlo - qualunque distribuzione di utili in modo tale da impedire il depauperamento del
patrimonio aziendale.
A ben vedere, all'interno delle imprese rette da società si potrebbero creare conflitti di interesse
anche nella compagine sociale tra i soci di maggioranza e quelli di minoranza, in particolare tra coloro che
non manifestano alcun interesse durevole per la sopravvivenza dell'impresa e coloro che sono interessati
anche al suo sviluppo.
I molteplici interessi coinvolti nella gestione dell'impresa si trovano, dunque, assai spesso in
contrapposizione tra di loro, tanto da rendere difficoltoso qualunque ragionevole intento compromissorio
fino ad arrivare, alle volte, ad impedirlo.
E', quindi, necessario giungere alla formazione di bilanci di esercizio che permettano ai diversi
soggetti, interessati direttamente o indirettamente allo svolgimento dell'impresa, di esprimere un giudizio
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GIUSEPPE C ERIANI - Osservazioni e riflessioni sulla funzione del bilancio nell'attuale contesto
sulle condizioni di equilibrio dinamico della gestione in rapporto al grado di appagamento conseguito e
conseguibile dalle loro istanze.
Per conseguenza, il ragionamento che conduce logicamente e razionalmente alla determinazione del
reddito di esercizio e del connesso capitale di funzionamento deve astrattamente scomporsi in relazione al
tipo di bilancio di esercizio che potrebbe venire compilato per soddisfare ad una specifica esigenza
conoscitiva.
Si avrebbero, in tal modo, i cosiddetti "bilanci differenziati" mediante i quali si renderebbe possibile
concretizzare le esigenze conoscitive di determinate categorie omogenee di soggetti ai risultati della gestione
aziendale, attraverso ragionamenti finalizzati al perseguimento degli interessi sottesi a tali diverse categorie.
E' opportuno precisare, tuttavia, che il vincolo imprescindibile comune a tutti questi possibili
ragionamenti è rappresentato dall'intento di non pregiudicare le condizioni di sopravvivenza dell'impresa nel
tempo.
Pertanto, non è possibile pensare ad un bilancio di esercizio ispirato a "logiche" valutative che
sottintendano l'ampliamento o il dissolvimento dell'istituto economico-aziendale destinato a perdurare nel
tempo in condizioni di normale continuità operativa.
Tutela degli interessi dei diversi soggetti e funzione del bilancio di esercizio
Il Legislatore, nel disciplinare il bilancio di esercizio, si è certamente posto il problema della
composizione dei potenziali attriti derivanti dalla contrapposizione della globalità dei differenti interessi
confluenti nell'impresa, affinché i soggetti più "deboli" siano adeguatamente tutelati.
D'altra parte, la composizione dei potenziali conflitti di interessi presuppone un'opportuna gerarchia degli
stessi, i quali comunque debbono essere subordinati al perseguimento del fine istituzionale dell'impresa.
Non bisogna, infatti, dimenticare che molteplici interessi che gravitano intorno all'impresa hanno la
possibilità di autotutelarsi intervenendo direttamente o indirettamente nel processo di formazione del bilancio di
esercizio.
Ne consegue che il principio informatore della disciplina normativa del documento citato è quello di
tutelare gli interessi di coloro che, di contro, non hanno alcuna possibilità concreta di poter influire in tale sede.
E' di tali interessi che il Legislatore deve preoccuparsi e in modo particolare di quelli che dal bilancio di
esercizio possono venire maggiormente pregiudicati, assegnando a tale documento una funzione giuridicamente
rilevante.
In questo contesto, quindi, si legittimano gli interventi del Legislatore in materia di bilancio di esercizio: è
necessario ricercare, attraverso la mediazione, una possibile, soddisfacente e positiva convivenza delle diverse
classi di interessi confluenti nella gestione delle imprese.
Il bilancio di esercizio è disciplinato in relazione soprattutto alla rilevazione e alla distribuzione del
reddito di esercizio; quest'ultimo è giudicato ripartibile solamente se non pregiudica la garanzia dei terzi creditori.
Per conseguenza, si deve concludere che il significato degli interventi del Legisla tore in merito al
documento in questione, redatto nelle imprese rette da società di capitali, consiste nella tutela dei terzi
creditori, attuata garantendo la salvaguardia della solidità patrimoniale della società.
Tutti gli altri interessi confluenti nell'impresa risultano, pertanto, tutelati indirettamente e
compatibilmente con l'interesse dei terzi creditori
II bilancio di esercizio nelle imprese rette da società di capitali ha dunque la funzione preminente di
determinare l'esistenza e la quantità di utili distribuibili, attraverso una composizione del conflitto di interessi tra i
soci e i creditori.
In effetti, i soci possono anche tendere a massimizzare la lo ro rimunerazione sotto forma di utili
distribuiti, mentre i terzi creditori cercano di incrementare o quanto meno di non intaccare la garanzia delle loro
legittime ragioni di credito rappresentata dal capitale sociale.
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GIUSEPPE C ERIANI - Osservazioni e riflessioni sulla funzione del bilancio nell'attuale contesto
Gli interessi dei soci trovano, peraltro, una sostanziale tutela sia nel diritto di voto in sede assembleare,
sia nel diritto di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio, ecc.
Gli interessi dei creditori sono, invece, garantiti da un complesso di disposizioni normative - alcune delle
quali risultano anche penalmente sanzionate - tanto sulla struttura del documento quanto sulla valutazione delle
operazioni in corso di svolgimento alla chiusura dell'esercizio.
In altri termini, lo scopo di tutelare i terzi creditori può essere raggiunto sia con interventi di natura
sostanziale sui criteri di valutazione delle operazioni in corso di svolgimento alla fine dell'esercizio sia con
interventi di natura formale riguardanti la forma espositiva in cui vengono rappresentati i risultati.
La problematica attinente al contenuto del bilancio di esercizio, cioè di che cosa si possa o si debba in
esso iscrivere, è evidentemente pregiudiziale a quello della valutazione delle poste così individuate; in effetti,
quasi del tutto inutili si dimostrerebbero rigidi criteri di valutazione quando venisse a mancare l'obbligatorietà
dell'iscrizione di determinate poste oppure l'iscrizione di altre venisse compiuta in modo indebito.
La forma espositiva porta a dimostrare con chiarezza i risultati correttamente determinati attraverso i
criteri di valutazione adottati.
Si può, quindi, affermare che il reddito di esercizio consente di risolvere il problema della periodica
rimunerazione del capitale proprio investito, mentre il capitale di funzionamento serve soprattutto per dare al
creditore un quadro della garanzia patrimoniale che giustifica la distribuzione del reddito stesso.
Il bilancio di esercizio è disciplinato in relazione soprattutto alla rilevazione ed alla distribuzione del
reddito di esercizio, poiché quest'ultimo è giudicato ripartibile solamente se rappresenta un surplus rispetto alla
garanzia dei terzi creditori.
La legge, infatti, ha disciplinato il bilancio di esercizio in funzione della contrapposizione dell'attivo al
passivo, per dare conto dello stato della garanzia che il patrimonio della società debitrice offre ai terzi creditori.
Lo stesso utile è stato concepito dal Legislatore essenzialmente come un "margine", dedotta la
garanzia essenziale dei creditori rappresentata dalle parti ideali del capitale netto iniziale (capitale sociale,
riserve, utili non distribuiti): è questo margine che può essere considerato come utile distribuibile ai soci e, suc cessivamente, solo questo può essere distribuito.
Per conseguenza, il concetto informatore della disciplina civilistica del bilancio di esercizio non può che
essere l'interesse del creditore sociale, che è il primo interessato alla sussistenza ed alla conservazione del capitale
sociale, della riserva legale e delle altri parti ideali positive che la legge riconosce per dare garanzia in senso
stretto ai suoi diritti.
I criteri di valutazione contenuti nel codice civile sono quindi informati ad un principio generale di
estrema prudenza e cautela, volto ad assicurare l'integrità sostanziale della garanzia dei terzi creditori.
In effetti, i criteri giuridici di valutazione afferenti gli ele menti attivi patrimoniali impongono dei valori
massimi oltre i quali non è possibile spingersi senza incorrere nelle sanzioni civili e penali all'uopo previste.
D'altra parte, il Legislatore, concentrandosi esclusivamente sulle attività, non ha ritenuto conveniente fissare dei valori minimi, in quanto in questo senso già agiscono i soggetti interessati alla determinazione ed alla
conseguente distribuzione degli utili rilevati.
Accanto alla disciplina civilistica del bilancio di esercizio coesiste una normativa fiscale, in quanto anche
l'Amministrazione finanziaria è direttamente interessata ai risultati della gestione d'impresa.
Una fondamentale preoccupazione del Legislatore fiscale è quella di eliminare - per quanto possibile - il
campo della discrezionalità nella valutazione di cospicui gruppi di componenti reddituali attraverso l'applicazione
di criteri automatici e forfettari, in modo da garantire o ridare certezza e speditezza al rapporto tributario.
Infine, la normativa fiscale si propone anche di ridurre al minimo l'evasione tributaria in modo da
garantire una più equa ripartizione del carico tributario nella prospettiva di difendere il contribuente onesto e
scrupoloso.
La disciplina fiscale per la tassazione del reddito d'impresa è basata sulla riclassificazione di alcuni valori
indicati nel bilancio di esercizio destinato alla pubblicazione, in modo da fissare dei limiti massimi per la
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GIUSEPPE C ERIANI - Osservazioni e riflessioni sulla funzione del bilancio nell'attuale contesto
deducibilità dei costi e dei limiti minimi di imponibilità dei ricavi, ai quali, ovviamente, corrispondono dei limiti
minimi per le attività e dei limiti massimi per le passività che vengono corrispondentemente a determinarsi.
D'altra parte, tale riclassificazione conduce, in buona sostanza, alla redazione di un vero e proprio
bilancio che può essere denominato fiscale - che gode della caratteristica dell'autonomia - la cui compilazione è
informata al preciso scopo di rendere possibile il massimo prelievo tributario, compatibilmente con l'osservanza
della normativa fiscale.
Nel bilancio di esercizio civilistico il problema della distribuzione dell'utile viene posto in relazione con
la salvaguardia della garanzia dei terzi creditori.
Nel bilancio fiscale, invece, il problema del prelievo da parte dell'Amministrazione finanziaria viene
posto in relazione all'intento di soddisfare le esigenze del gettito tributario con criteri di automaticità, di giustizia
tributaria e di lotta all'evasione.
Nel bilancio interno - stilato nel rispetto della teoria economico-aziendale - il problema della
distribuzione viene posto in rapporto con le condizioni di sopravvivenza dell'istituto economico-aziendale
destinato a perdurare nel tempo nella fase di normale funzionamento operativo.
Il bilancio interno è, dunque, il ragionamento preliminare da cui trae origine al documento-base che
permette di procedere alla redazione degli altri bilanci.
In altri termini, il bilancio di esercizio civilistico e il bilancio fiscale promanano dal bilancio interno che
si pone, quindi, come la matrice di tutti i bilanci di impresa.
Nella concreta realtà il bilancio di esercizio nelle imprese individuali ed in quelle rette da società di
persone non è soggetto a pubblicazione, in quanto il Legislatore ritiene che i terzi creditori ritrovino adeguata
tutela dei loro diritti ed interessi nel patrimonio personale della persona fisica o del gruppo di persone fisiche che
costituiscono il soggetto giuridico titolare dell'impresa stessa.
D'altra parte, nelle imprese individuali ed in quelle rette da società di persone, il bilancio fiscale non
sempre sussiste in forma completa.
In effetti, la normativa tributaria consente alle imprese in questione di non procedere alla compilazione di
un vero e proprio bilancio fiscale formale quando il loro volume d'affari annuo è in feriore ad un determinato
ammontare.
La funzione informativa del bilancio di esercizio civilistico è, infine, concretamente attuata con la
pubblicazione, nelle forma e nei modi stabiliti dall'art. 2435 c.c.
Conclusioni
E' opportuno sottolineare che, nel bilancio interno, il reddito di esercizio ed il connesso capitale di
funzionamento, più che essere espressi in un unico valore, sono esprimibili in zone di valori.
Con particolare riferimento al reddito di esercizio (nel quale si riflette l'attribuzione dei valori agli
elementi del capitale di funzionamento) il limite inferiore è individuato allorché si considerino come componenti
positivi di reddito solo quei valori che troveranno in futuro indiscussa verificazione e, nel contempo, si detraggano
da essi tutti i componenti negativi di reddito anche di incerta o poco probabile manifestazione futura.
Il limite superiore viene, invece, delineato allorché si facciano concorrere alla determinazione del reddito
tutti i componenti positivi di reddito, anche se di improbabile verificazione futura, e si deducano da essi solo quei
componenti negativi di reddito di sicuro sostenimento futuro.
La zona di valori circoscritta dai due limiti indica livelli di reddito sempre più elevati, ma sempre meno
affidabili; per conseguenza, è possibile affermare che il limite inferiore della zona in questione indica un reddito
modesto che, tuttavia, può "resistere" anche di fronte a sfavorevoli andamenti gestionali, mentre il limite superiore
segnala un reddito elevato ma correlato a condizioni di gestione eccezionalmente favorevoli.
Anche seguendo i criteri di valutazione prescritti dalla normativa civilistica, vi sono margini di
discrezionalità nella concreta attribuzione dei valori; si rifletta, in particolare, su tutte le "facoltà" concesse dall'art.
2426 c.c.
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In via del tutto analoga, anche la normativa fiscale consente di fissare i componenti negativi e positivi di
reddito secondo margini di discrezionalità più o meno ampi.
Per questi motivi, la concreta attribuzione dei valori nel bilancio di esercizio civilistico trova il suo
fondamento nei limiti della zona di valori del bilancio interno e approda alla fissazione del concreto valore
attraverso un processo iterativo volto a conciliare le problematiche valutative civilistiche con quelle fiscali.
E' evidente che ne risulta un ibrido compromesso, di cui, citando le parole di Pietro Onida, non si può
"fare la teoria", così come "non è possibile dare la formula generale dell'acqua che scorre sulla strada".
In ogni caso, il reddito di esercizio effettivamente distribuito dovrebbe attestarsi tanto più al di sotto del
valore rilevato quanto più quest'ultimo sia stato quantificato in misura prossima al limite superiore della suddetta
zona enucleata nel processo di formazione del bilancio di esercizio interno.
Solo tenendo in debita considerazione tutto ciò, si possono giustificare le norme statuite dai principi
contabili, i quali possono trovare la ragione della propria esistenza solo come indicatori di possibili soluzioni di
compromesso o di contemperamento per la soluzione pratica dei singoli casi concreti.
D'altra parte, rimane fermo che, sempre con le parole del citato Autore, "le regolette, belle e pronte, da
applicare come comode formule, senza ragionamento, riescono di solito vane, data la molteplicità e la mutabilità
delle condizioni nelle quali si pongono i problemi di bilancio. Nella materia economica delle valutazioni, più che
la formula, giova conoscere il modo per ricavarla. I prontuari, utili in matematica, non sogliono esserlo in
economia, al di là della pura materia di calcolo".
In termini completamente diversi si pone la problematica del bilancio consolidato, al quale è assegnata la
finalità generale della determinazione del reddito e del capitale del gruppo; in effetti, anche di queste ultime
quantità possono aversi molteplici configurazioni, in relazione ai differenti fini perseguiti dai soggetti variamente
interessati alla loro determinazione, potendosi ripetere le stesse considerazioni formulate relativamente al bilancio
di esercizio.
Con riferimento alla redazione del bilancio di esercizio delle società soggette al consolidamento possono,
allora, aprirsi distinti scenari:
1) il bilancio consolidato risponde alle medesime finalità del bilancio di esercizio: in tal caso, i
singoli bilanci d'esercizio rappresentano le basi per operare il processo di consolidamento; è ovvio che in tal
modo il bilancio consolidato riflette i principi i criteri ed i valori che hanno informato l'iter formativo dei
singoli bilanci d'esercizio medesimi;
2) il bilancio consolidato risponde a finalità differenti rispetto ai singoli bilanci di esercizio; in tal
caso, il processo di consolidamento, a rigore, richiederebbe la preliminare stesura di appropriati "bilanci di
esercizio", diversi da quelli portati in assemblea e destinati a pubblicazione, ottenuti partendo dai dati grezzi
della contabilità generale, da utilizzare come base per la formazione del bilancio consolidato; ovviamente
risulterà diverso il processo di attribuzione dei valori;
3) il bilancio consolidato non rispecchia le finalità proprie dei singoli bilanci d'esercizio, pertanto
questi ultimi devono essere piegati attraverso un processo di assestamento, rettifica e integrazione, laddove
ciò sia possibile, per poter fornire le basi atte alla redazione del bilancio consolidato non più partendo dai
dati grezzi della contabilità generale, bensì dal sistema di valori rappresentati nel bilancio di esercizio portato
in assemblea e destinato a pubblicazione;
4) al bilancio consolidato vengono assegnate finalità incompatibili con quella della rappresentazione
veritiera e corretta tipica dei singoli bilanci di esercizio destinati a pubblicazione. In tali circostanze si
potrebbe pensare di redigere il bilancio di esercizio secondo due finalità distinte, alle quali siano
rispettivamente informati i due documenti principali: stato patrimoniale e conto economico. Lo stato
patrimoniale dovrebbe essere redatto in ossequio ad una particolare finalità assegnata al bilancio consolidato
(per esempio il framework degli IFRS). Ciò richiederebbe, in ogni caso, la distinta indicazione dei valori
patrimoniali strumentali alla determinazione del reddito di esercizio da evidenziare nel bilancio destinato a
pubblicazione da quelli emergenti applicando criteri di valutazione diversi e strumentali alla particolare
finalità assegnata al bilancio consolidato: i primi dovrebbero sempre comportare valori delle attività più
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elevati e sempre valori delle passività più bassi. Il conto economico verrebbe, invece, compilato nel pieno
rispetto della finalità che informa il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, con particolare
riferimento alle problematiche suscitate dalla distribuibilità del reddito di esercizio. In merito al
coordinamento tra stato patrimoniale e conto economico, è necessario sottolineare che quest'ultimo deve
essere influenzato esclusivamente da poste e valori dello stato patrimoniale che rispondono alla prudenziale
logica della distribuibilità del risultato economico evidenziato. Ogni altro valore che esulasse da tale logica
dovrebbe interessare esclusivamente poste dello stato patrimoniale, senza transitare dal conto economico.
5) il bilancio consolidato riflette finalità incompatibili con quelle proprie dei singoli bilanci di
esercizio: i due dittici del bilancio di esercizio vengono compilati seguendo i principi, i criteri e i valori che
informano il processo di attribuzione degli stessi secondo le finalità assegnate del bilancio consolidato. In
quest'ultimo caso si renderebbe necessario sovrapporre al conto economico così ottenuto un secondo conto
economico redatto seguendo il tradizionale iter formativo del bilancio destinato a pubblicazione, in modo
tale da "bloccare" la componente di utile non distribuibile, che deve essere, in ogni caso, "congelata" in una
riserva non distribuibile evidenziata nello stato patrimoniale. Lo stretto collegamento e coordinamento tra
stato patrimoniale e conto economico implicherebbe, peraltro, in perfetta analogia con quanto visto per il
conto economico, la contestuale sovrapposizione allo stato patrimoniale di un secondo stato patrimoniale
redatto in conformità ai medesimi principi, criteri e valori tipici dell'iter formativo del bilancio di esercizio
destinato a pubblicazione. E' ovvio che dovranno essere fornite adeguate informazioni nella nota integrativa
o nelle note esplicative obbligatorie, in modo da rendere edotto il lettore del bilancio del significato assunto
dai sistemi di valori esposti nei diversi documenti, collegandoli strettamente con le relative finalità.
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Verona, 15 gennaio 2004
Prof. Giuseppe Ceriani
Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona
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