PS9115 - HENKEL ITALIA-DIXAN NUOVA FORMULA Provvedimento n. 24873 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; VISTO l’articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/14; VISTI gli atti del procedimento; LE PARTI 1. Henkel Italia S.p.A., (di seguito anche Henkel) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per la pulizia della casa e per la pulizia e igiene personale, ecc.. La società presenta, al 31 dicembre 2012, un fatturato pari a circa un miliardo di euro1. 2. Procter & Gamble S.r.l. (di seguito anche P&G) principale concorrente del professionista, in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di spot televisivi e di messaggi pubblicitari contenuti sulla confezione del prodotto dal claim: “Nuovo Dixan” – “Dixan Nuova formula”. In particolare, il segnalante lamenta che il professionista a partire dal mese di aprile 2013 avrebbe commercializzato sul mercato confezioni di prodotto individuate dalla dicitura Dixan Nuova formula, mentre in realtà la formula chimica del detersivo contenuto nella confezione sarebbe rimasta invariata. Anche gli spot televisivi – in onda dal 23 giugno 2013 – enfatizzavano, tramite una voce fuori campo, la circostanza che il detersivo Dixan fosse nuovo e con un’efficacia di pulizia superiore rispetto al concorrente: “Nuovo Dixan – rimuove le macchie meglio del principale concorrente già alle basse temperature”, mentre sullo schermo compariva l’indicazione: “Formula extra brillantezza”. In calce al messaggio compariva un super con caratteri piccolissimi nel quale si specificava che la comparazione era stata effettuata su una sola tipologia di macchia (uova). III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 18 novembre 2013 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9115 nei confronti del professionista Henkel per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1 lettera b), comma 2, lettera a), e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario posto che: - prospetterebbe caratteristiche di efficacia e risultati raggiungibili con il prodotto pubblicizzato in maniera non veritiera ed ambigua, utilizzando l’indicazione “Nuova formula” facendo credere in tal modo ai consumatori che il detersivo proposto sia diverso e migliore del precedente Dixan mentre in realtà – almeno fino al mese di giugno 2013 - si è trattato del detersivo con la medesima composizione chimica del precedente; - realizzerebbe una forma di pubblicità comparativa illecita utilizzando parametri non corretti di comparazione dei due prodotti, trattandosi di un confronto effettuato su un’unica tipologia di macchia. 5. P&G ha inviato in data 8 agosto 2013 una richiesta di intervento e, successivamente, ha fatto pervenire una memoria in data 17 febbraio 2014. 6. Henkel ha inviato la documentazione richiesta in sede di avvio in data 23 dicembre 2013 ed una memoria conclusiva in data 17 febbraio 2014. 7. In data 7 febbraio 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 1 [Bilancio Henkel al 31 dicembre 2012 ] 2) Le evidenze acquisite 8. Nel corso del 2013 Henkel ha innovato il detersivo Dixan in due diversi momenti apportando, ogni volta, cambiamenti rilevanti alla composizione chimica del prodotto: - da luglio 2011 a marzo 2011 Henkel ha prodotto e commercializzato una versione tradizionale di Dixan classico 28 lavaggi, c.d. di "prima generazione"; dall'8 marzo 2011 sino ai primi di giugno 2013, la società ha introdotto una formula di matrice internazionale in tutta Europa (c.d. Rocket 13), "nuova" rispetto a quella del Dixan di prima generazione. Henkel ha commercializzato il Dixan Rocket 13 a partire dalla fine del mese di marzo 2013, coerentemente con la produzione e con il progressivo smaltimento delle scorte del Dixan di prima generazione e lo ha pubblicizzato come "Nuova Formula", tramite l’etichetta apposta sui prodotti, proprio al fine di segnalare l'introduzione di una diversa composizione chimica (c.d. Dixan di "seconda generazione"); - dai primi di giugno 2013 fino a tutt'oggi, Henkel produce e distribuisce esclusivamente in Italia Nuovo Dixan (Boosted) c.d. di “terza generazione”. 9. Dalle schede dei vari prodotti emergono le seguenti differenze nelle formulazioni chimiche dei 3 prodotti: Dixan Classico 28 lavaggi/di prima generazione presentava la seguente composizione di enzimi: [omissis]2; Dixan Rocket 13/di seconda generazione presentava la seguente composizione di enzimi: [omissis]; Dixan Boosted/di terza generazione presenta la seguente composizione di enzimi: [omissis]. 10. Le date di commercializzazione dei prodotti con le diverse formulazioni sono le seguenti: Dixan di prima generazione da luglio 2011 a fine marzo 2013; Dixan di seconda generazione da fine marzo 2013 fino all’11 giugno 2013 Dixan di terza generazione dal 12 giugno 2013 a tutt'oggi. 11. Da marzo 2013 è stata utilizzata la nuova etichetta con la dicitura “Nuova formula”, mantenuta invariata anche a seguito della modifica della formula chimica del prodotto intervenuta a giugno 2013 ed attualmente ancora utilizzata. I risultati ottenuti dai test comparativi su Dash Actilift e Dixan Classico Nuova formula secondo il protocollo AISE in due diverse condizioni di temperatura di lavaggio (20 °C e 40 °C) mettono in evidenza una sostanziale parità di potere detergente per i due detersivi ad entrambe le temperature di lavaggio, riportando rispettivamente: a 20 °C => Dash 4 superiorità e Dixan Classico Nuova Formula 3 superiorità e 20 uguaglianze a 40 °C => Dash 5 superiorità e Dixan Classico Nuova Formula 6 superiorità e 16 uguaglianze. Gli spot televisivi relativi al Dixan di terza generazione sono stati diffusi nel periodo 24 giugno - 14 luglio 20133. 3) Le argomentazioni difensive Parti Argomentazioni Henkel 12. L'utilizzo del claim "Nuovo Dixan" - "Dixan- Nuova Formula" sulle confezioni dei prodotti Dixan Rocket 13 a partire da aprile 2013 è assolutamente in linea con i criteri di diligenza professionale previsti dal Codice del Consumo considerato che esistono tre formule con composizioni chimiche differenti e, segnatamente, delle novità in termini di caratteristiche e risultati raggiungibili con il Dixan di seconda generazione rispetto alla formula precedente. A fronte infatti delle novità introdotte a livello di composizione chimica e di performance, la società ha correttamente lasciato intendere ai consumatori che il Dixan di seconda generazione, nel brevissimo periodo (qualche settimana) in cui è stato in commercio, costituiva un prodotto nuovo e diverso da quello tradizionale. Analogamente, il Dixan di terza generazione risulta attualmente un'ulteriore novità rispetto alla formula precedente del Dixan Rocket 13, senza peraltro che questo crei alcuna confusione, considerato che i prodotti di seconda generazione non sono più in commercio dal mese di giugno 2013. 13. Gli spot televisivi in onda dal 23 giugno 2013, in cui una voce fuori campo enfatizzava la novità di Dixan e l'efficacia di pulizia superiore rispetto al concorrente, si riferiscono esclusivamente al Dixan di terza generazione, unico prodotto in commercio all'epoca della diffusione del messaggio pubblicitario di cui trattasi. Tale campagna promozionale si è resa necessaria per far fronte all'attacco mediatico realizzato dal principale concorrente, Procter & Gamble, tramite la diffusione di una campagna pubblicitaria particolarmente estesa ed invasiva. Al fine, quindi, di veicolare correttamente ai consumatori le informazioni circa le nuove proprietà del Dixan di terza generazione, a partire dalla fine di giugno 2013 Henkel ha utilizzato il claim "Nuovo Dixan-rimuove le macchie meglio del principale concorrente già alle basse temperature" claim ampiamente documentato e verificato da tre diversi test svolti dall'istituto indipendente WKF (v. Allegati 4, 5 e 6 alla Risposta), con il metodo AISE. Tali test hanno, infatti, dimostrato le proprietà detergenti ancor più concentrate ed efficaci del Dixan di terza generazione non solo rispetto alla formula precedente di Dixan, ma anche nel confronto con il detersivo Dash, indicando univocamente che sia a 20 gradi che a 40 gradi (ovvero alle basse temperature), il Nuovo Dixan raggiunge risultati più efficaci e performanti con minor impiego di detersivo rispetto a quelli ottenuti con maggiori quantità di Dash da P&G. 2 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 3 [Tutte le evidenze acquisite emergono dalla Memoria e dai documenti allegati depositati dalla società Henkel il 23 dicembre 2013] 14. In questo contesto, la circostanza che nel super dei suddetti spot televisivi venga precisato che la assoluta superiorità del Nuovo Dixan riguarda solo le macchie causate da uovo (laddove nel claim si fa riferimento, più in generale, alla capacità del Nuovo Dixan di rimuovere meglio "le macchie") non costituisce affatto una forma di pubblicità comparativa illecita. I test in questione, infatti, si riferiscono a rapporti tra un misurino di Dash da 73 ml e un misurino di Dixan da 66 ml, ovvero con una differenza pari a circa il 10% di prodotto. E' fuor di dubbio, quindi, che, aggiungendo 7 ml in più di Dixan, si evidenzierebbe una maggiore efficacia detergente e performante del prodotto di terza generazione, rispetto al Dash, in relazione anche a tutte le altre macchie. 15. I confronti effettuati, dunque, come risulta dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento, confermano la correttezza oggettiva della comparazione utilizzata da Henkel e, conseguentemente, del relativo messaggio promozionale veicolato al consumatore. Argomentazioni P&G 16. Henkel ha intrapreso, nel periodo marzo-giugno 2013, la commercializzazione di due diverse formulazioni di Dixan, entrambe contraddistinte da identica confezione ed etichetta, che lasciavano intendere che entrambe erano caratterizzate dalla nuova formula del prodotto. Ciò ha determinato un grave e persistente inganno per i consumatori i quali acquistando il Dixan "figlio" presente per un lungo lasso di tempo sugli scaffali dei nostri supermercati, ritenevano, invece, di aver acquistato il "nipote", non avendo modo di distinguere le due confezioni connotate da identica etichetta contraddistinta dalla indicazione "Nuova formula". Pertanto, Henkel avrebbe contraddistinto, con la medesima etichetta, qualificandole entrambe "nuove", formulazioni del proprio prodotto "divergenti" (Dixan "figlio/nipote"), arbitrariamente identificate con il medesimo codice EAN. Con conseguente inganno per il consumatore, non in condizione di rendersi conto che la dizione "Dixan Nuova Formula" camuffava, in realtà, due diverse generazioni di Dixan. 17. In merito alla pubblicità comparativa, la documentazione prodotta da Henkel risulta del tutto inidonea a provare la superiorità vantata con lo spot in esame, rivendicazione che lascia immaginare una superiore performance smacchiante del Nuovo Dixan che inizia a temperature basse e persiste a tutte le altre temperature. Infatti, nel test condotto da WFK, su richiesta di Henkel, a 40° è documentata una parità su 16 macchie, a fronte di 6 macchie per cui vi è una superiorità di Dixan e di 5 macchie favore di Dash. Se poi si considera il panel AISE, risulta addirittura acclarata un’ inferiorità sotto il profilo prestazionale del Nuovo Dixan, essendo esso superiore a Dash nell’efficacia solo su 3 macchie, a fronte di una superiorità di Dash rispetto a Dixan su 4 macchie ed una parità tra i due prodotti raggiunta rispetto alle prestazioni di entrambi i prodotti su 7 macchie. 18. Ancora più netti i risultati WFK nel test condotto a 20°, ove si raggiunge una parità su 20 macchie ed una superiorità di Dash rispetto a Dixan su ben 4 macchie, a fronte delle sole 3 macchie a favore di Dixan. La generalizzazione dei risultati ottenuti su una sola macchia (e per di piú di uovo) risulta palesemente arbitraria, essendo fondata su una base comparativa indiscutibilmente limitata. Né si può trascurare il fatto che Henkel abbia scelto una macchia che non è neppure contemplata dal protocollo AISE, pur essendosi essa fatta paladina della corretta applicazione di tale metodologia nel precedente procedimento svoltosi tra le medesime parti dinanzi a codesta Autorità. IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche per via televisiva, in data 27 febbraio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 19 marzo 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - gli spot televisivi evidenziano genericamente la “novità” del nuovo detersivo Dixan, non chiarendo l’equivoco tra le diverse versioni del prodotto succedutesi rapidamente nel tempo o presenti (in ipotesi anche solo per breve lasso di tempo) contemporaneamente sul mercato. Tali messaggi televisivi devono quindi ritenersi funzionali alla più ampia strategia promozionale precedentemente iniziata nell’aprile 2013 con l’impiego della denominazione “nuova formula” sulle confezioni del prodotto. All’impiego di tale denominazione, come visto, non si è tuttavia accompagnato un mutamento sostanziale della formula chimica; - gli spot televisivi rivendicano un’efficacia pulente maggiore del prodotto Dixan rispetto a quella del principale concorrente (chiaramente identificabile con il detersivo Dash), specificando, solo in calce al messaggio ed in caratteri molto ridotti, che la comparazione è circoscritta ad una sola tipologia di macchia (nella specie la macchia di uovo); - la comunicazione, finalizzata a promuovere il prodotto, si basa sostanzialmente su di una forma di comparazione non corretta e nel contempo non risolve l’equivoco tra le diverse “versioni” del prodotto succedutesi nel tempo. Pertanto, la comunicazione stessa risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di una erronea rappresentazione delle caratteristiche del prodotto e degli effetti derivanti dall’impiego dello stesso. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20. Oggetto del presente provvedimento è la campagna pubblicitaria diffusa dalla società Henkel, articolatasi tramite diverse forme comunicazionali del prodotto Dixan, definito con l’utilizzo del termine “Nuova formula”. Come emerso dalla documentazione acquisita in istruttoria, il professionista ha messo a punto una nuova formula del detersivo commercializzato a marchio Dixan attraverso delle variazioni effettuate sulle diverse componenti del prodotto. Questo processo di modifica e variazione degli ingredienti si è sviluppato nel tempo, a partire dal mese di marzo del 2013, per concludersi nel mese di giugno 2013, con l’effettiva messa in commercio sul mercato di un detersivo con una nuova formulazione rispetto a quella venduta fino a marzo 2013. Il professionista, però, già dal mese di marzo 2013, aveva provveduto a modificare l’etichetta del prodotto all’epoca in commercio utilizzando, senza alcuna specificazione, su tutte le confezioni la dicitura “Nuova formula”. 21. Da un punto di vista del consumatore, la prospettazione di un detersivo che utilizza una nuova combinazione di ingredienti non sembra presentare un particolare effetto attrattivo. La formula di un detersivo per lavatrici è una formula chimica di difficile comprensione per i consumatori. Peraltro, come emerso nel corso del procedimento, per modificare l’efficacia pulente di un detersivo è sufficiente apportare lievi modifiche alla composizione, dello stesso per ottenere diversi risultati di lavaggio. Il consumatore medio non è in grado di apprezzare modifiche chimiche e differenze di risultati, soprattutto considerando che si tratta di lievi apporti alla composizione, a meno che questi nuovi apporti non vengano dettagliati in modo comprensibile. Si consideri infine, da un punto di vista sia formale e che sostanziale, che il claim, “Nuova formula” a seguito delle diverse formule chimiche utilizzate nel corso del tempo all’interno delle confezioni messe in vendita dall’operatore, è risultato veritiero. 22. Alla luce di quanto esposto, in difformità del parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che il messaggio pubblicitario in esame non sia ingannevole, in quanto l’utilizzo della generica affermazione di cui si discute, presente sulle confezioni del detersivo di una "Nuova formula", non risulta idonea ad indurre in inganno i consumatori ed ad orientarli ad una scelta commerciale non consapevole. 23. In merito, invece, alla fattispecie di pubblicità comparativa contestata all’operatore tra il nuovo detersivo Dixan ed il detersivo del principale concorrente, si rileva che la comparazione viene effettuata in termini generici senza specificare a cosa ci si riferisce, salvo indicare con caratteri piccolissimi in modo praticamente illeggibile negli spot, che la superiorità del prodotto sarebbe riferita alla sola macchia di uovo. 24. Prospettare la possibilità di ottenere prestazioni di lavaggio migliori rispetto, non solo alla precedente formula chimica del medesimo prodotto, ma anche, e, soprattutto, rispetto ai concorrenti, accredita agli occhi dei consumatori l'immagine di un detersivo nuovo con caratteristiche diverse e "superiori" rispetto a quelle che il messaggio lascia intendere. Sul punto, dalle risultanze istruttorie, è emerso che anche nella nuova formulazione del prodotto Dixan, tra i due detersivi Dixan e Dash vi è una sostanziale parità di efficacia in termini di risultati di lavaggio. Risulta agli atti che nel test condotto da WFK, su richiesta di Henkel, a 40° è documentata una parità di efficacia dei due prodotti su 16 macchie, a fronte di una superiorità di Dixan su 6 tipi di macchie e una superiorità di Dash su 5 tipi di macchie. Se poi si considera il panel AISE, risulta addirittura acclarata un’ inferiorità del Nuovo Dixan essendo quest’ultimo superiore a Dash solo su 3 tipi di macchie, a fronte di una superiorità di Dash su Dixan su 4 tipi di macchie ed una parità tra i due prodotti raggiunta su 7 tipi di macchie. Ancora più netti i risultati WFK nel test condotto a 20°, ove si raggiunge una parità tra i due prodotti su 20 tipi di macchie (doc. 6 avversario) ed una superiorità di Dash su Dixan su ben 4 tipi di macchie, a fronte delle sole 3 macchie a favore di Dixan4. 25. Ciò posto, si rileva che, come noto, l’articolo 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, detta le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, richiamata espressamente dall’articolo 21, comma 2 lettera a) del Codice del Consumo, il quale prevede che la pubblicità comparativa, per essere lecita, deve essere veritiera ed oggettiva. Il Codice del Consumo considera una pratica commerciale scorretta quando questa è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori, in relazione al prodotto pubblicizzato. Il Codice del Consumo, inoltre, qualifica come ingannevole una pratica commerciale che, in relazione alla natura ed alle caratteristiche principali del prodotto, nonché alle condizioni di utilizzo per il consumatore, contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Altresì qualifica come ingannevole una pratica commerciale che induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, quando nel corso di una qualsivoglia attività di commercializzazione di un prodotto si tenda ad ingenerare confusione con prodotti, manchi, denominazione sociale ed altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita. Il Codice, poi, qualifica come ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale ed induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad 4 [cfr. in tal senso doc. 5, doc. 6 e doc. 8, memoria Henkel del 23 dicembre 2013.] assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Infine, la citata norma afferma che si è in presenza di un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo informazioni ritenute rilevanti sulle caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione ed al prodotto stesso, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questo non risulti già evidente dal contesto, nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 26. Il messaggio de quo, pertanto, la cui portata decettiva deve essere valutata in termini oggettivi, sotto tale profilo risulta ingannevole, in quanto, in violazione dell’articolo 21, comma 2, lettera a), effettua una comparazione illecita tra prodotti contenendo informazioni non vere circa le caratteristiche ed i risultati conseguibili con il prodotto pubblicizzato. 27. La condotta del professionista risulta inoltre non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che Henkel è uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di detersivi, cosmetici e prodotti per la casa, a livello mondiale, il quale, dovrebbe, in base ai principi minimi del canone di buona fede e correttezza, assicurare ai consumatori non solo un’informazione completa, esaustiva e veritiera in merito alle reali caratteristiche del prodotto pubblicizzato ma anche corretta nella sua presentazione complessiva non potendo utilizzare meccanismi di accreditamento ambigui e scorretti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 28. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 30. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza del professionista trattandosi di uno dei principali operatori a livello mondiale; inoltre, la pubblicità è stata veicolata tramite emittenti televisive nazionali ed ha, pertanto, raggiunto una vasta categoria di consumatori. 31. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere nel mese di giugno 2013 attraverso diversi passaggi televisivi giornalieri sulle principali emittenti televisive nazionali, anche satellitari5. 32. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Henkel Italia S.p.A.. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 2, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante una prospettazione ambigua e non veritiera, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Henkel Italia S.p.A.. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 2, lettera a), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Henkel Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 5 [Cfr. Allegati memoria Henkel del 23 dicembre 2013] Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 12quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella