Regolamento dell’Ufficio
comunale di Statistica
approvato con atto di G.C. n. 627 del 12/10/1993
REGOLAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA
- Il presente regolamento disciplina la struttura, la collocazione e le funzioni
dell'Ufficio comunale di statistica, nonché le relazioni con gli altri servizi comunali
per lo svolgimento dell'attività statistica, sia essa di interesse locale, sia di
interesse nazionale.
- L'Ufficio comunale di statistica (U.C.S.) fa parte del Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) e produce dati statistici sia per la struttura comunale, sia per il SISTAN.
- L'attività dell'U.C.S. è regolata dal programma statistico nazionale è dal
programma statistico locale.
- Per lo svolgimento della funzione statistica l’U.C.S. opera in collegamento
diretto con gli altri uffici del SISTAN.
- I compiti, la struttura ed funzionamento dell'U.C.S. sono quelli stabiliti dalle
Direttive ISTAT.
COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA
- L'U.C.S. si riunisce almeno ogni due mesi (in linea indicativa alle ore 8,30 del
primo giovedì di ogni mese pari) e svolge i seguenti compiti:
a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione
dei dati statistici che interessano l'Amministrazione comunale, nell'ambito del
programma statistico nazionale e del programma statistico locale
b) fornisce al SISTAN i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi
all'Amministrazione comunale anche in forgia individuale ma non nominativa, ai
fini,della successiva elaborazione statistica.
c) collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste
dal programma statistico nazionale;
d) coordina tutta la produzione statistica comunale nonché l'attività dei servizi
comunali limitatamente alla promozione a fini statistici degli archivi gestionali o
della raccolta di dati amministrativi; a tale scopo ciascun ufficio è tenuto ad
inviare all'U.C.S. copia di ogni statistica di futura redazione.
e) cura, le pubblicazioni statistiche ufficiali del Comune, nel frontespizio delle
quali dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Sistema statistico nazionale Comune di Piove di Sacco- Ufficio statistica";
f) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi
statistici dell'Amministrazione comunale con il SISTAN secondo le direttile
emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento statistico;
g) impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per
la formazione della cartografia di base del piano topografico e di quello ecografico
agli uffici tecnici competenti;
h) esprime, nella fase istruttoria di provvedimenti in cui si faccia uso di dati
statistici, un parere tecnico di correttezza metodologica, che deve essere richiesto
da parte degli uffici o degli organi cui compete l'adozione dei provvedimenti
stessi;
i) accerta le violazioni di legge in materia statistica;
l) partecipa ai gruppi di lavoro, in ambito comunale, in cui si tratta materia
statistica;
m) fornisce all'ISTAT gli elementi per la formazione del programma statistico
nazionale, redige il programma,statistico locale ed invia al Sindaco ed al
Presidente dell'ISTAT il rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.
- L'U.C.S. ha accesso a tutti. i dati statistici in possesso dell'Amministrazione
comunale salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza
espressamente previste dalla legge; può richiedere ai vari Servizi comunali, la
fornitura e l'elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal
programma statistico nazionale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI
- E' fatto obbligo alle persone fisiche ed agli enti e società, nonché agli uffici del
Comune di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richieste per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale emanato con apposito
D.P.R.
SANZIONI
- Coloro i quali non forniscono i dati di cui al punto precedente o li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall’art. 11 del d.1. 332/89 (da uno a quattro
milioni per le violazioni da parte di persone fisiche, da uno a dieci milioni per
gli Enti e le Società).
SEGRETO D'UFFICIO A TUTELA DEL SEGRETO STATISTICO
- Gli addetti all'U.C.S.,sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio secondo le
norme previste dal vigente ordinamento dell'impiego pubblico.
- I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati
se non in forma aggregata in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento
individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Non possono
essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non
nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della
pubblica amministrazione (art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n.
322).
RILEVAZIONI LOCALI TRAMITE U.C.S.
- L'Amministrazione comunale può condurre per propri scopi conoscitivi,
avvalendosi del proprio U.C. S. ed attenendosi ai criteri generali sull'attività
statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, rilevazioni non inserite nel programma statistico nazionale. Di tali
iniziative
dovrà comunque darsi
notizia all'ISTAT, il
quale fornirà
all'amministrazione comunale eventuali indicazioni di carattere tecnico. Per la
diffusione dei dati statistici derivanti da tali rilevazioni è necessario l'assenso del
responsabile dell'U.C.S.
AUTONOMIA FUNZIONALE E COLLOCAZIONE STRUTTURALE
- L'U.C.S. deve avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi
del Comune). Il Sindaco o un Assessore con delega nella veste di ufficiale di
governo, sovrintende all'attività dell'U.C.S., fermo restando la dipendenza
gerarchica del Dirigente di tale servizio dal Segretario Generale e nel
rispetto del Regolamento di Organizzazione.
- A norma dell'art. 3 del d.l. n. 322/89 il Comune potrà istituire l'ufficio di
statistica in forma associata con altri Comuni secondo le indicazioni che verranno
emanate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica.
- Il personale dell'U.C.S. deve essere qualitativamente e quantitativamente
adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione
professionale statistico-informatica necessaria.
IL RESPONSABILE DELL’U.C.S.
- Il responsabile dell'U.C.S. deve essere un dirigente che abbia precedenti
esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato
particolari indagini statistiche, oppure sia laureato o diplomato in scienze
statistiche o abbia conseguito un diploma di laurea che preveda il superamento di
almeno un esame di statistica, o abbia superato corsi di qualificazione
professionale in materia statistica o, ancora, abbia svolto ricerche o pubblicato
lavori di rilievo nello stesso campo.
- In assenza di personale con i requisiti descritti, la responsabilità dell'ufficio potrà
essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media
superiore, per il quale dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di
preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.
ATTREZZATUIRA DELL’U.C.S.
- L'attrezzatura minima di cui l'U.C.S. deve poter disporre è la seguente:
- linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;
- almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD
con l'ISTAT per trasmettere dati ed informazioni;
- almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word
processing ed un pacchetto di gestione di data base;
- un'apparecchiatura fax.