REGIONE PIEMONTE
Assessorato alla Sanità – Direzione Sanità Pubblica
La febbre catarrale degli ovini è una malattia virale
delle pecore, che si diffonde attraverso la puntura di
insetti.
Minuscole zanzare, i ccuulliiccooiiddii,
così piccole da
attraversare le normali reti antizanzare, dopo aver
succhiato il sangue di animali malati o portatori, sono
in grado di trasmettere l’infezione ad altri
allevamenti. I venti possono trasportare gli insetti per
lunghe distanze, favorendo la diffusione geografica
della infezione.
In Italia la malattia è arrivata nel 2000, probabilmente
a partire dal continente africano, e ha interessato
inizialmente le isole maggiori e la Calabria. Nonostante
le misure adottate (limitazione degli scambi di animali,
vaccinazioni), l’infezione ha continuato a risalire la
penisola, fino a interessare tutto il sud e il centro: e’
arrivata alle porte della Liguria, con l’interessamento
della provincia di Massa.
L’eventuale introduzione della malattia in Piemonte
causerebbe danni economici eccezionalmente gravi,
poiché il commercio di ruminanti dovrebbe subire
rigide restrizioni in vaste aree.
La malattia è chiamata bblluueettoonngguuee, che significa lingua blu, a causa di uno
dei sintomi che può provocare nelle PECORE, la specie colpita più
frequentemente.
La malattia inizia con la febbre e uno stato di malessere e deperimento di
alcuni soggetti del gregge. Si possono
notare segni caratteristici:
infiammazioni e ulcere nella bocca
e intorno alla bocca;
scolo nasale di muco o pus e
formazione di croste al musello;
gonfiore della testa: le labbra e la
lingua possono diventare tumefatte
e cianotiche;
zoppie dovute a lesioni
all’attaccatura degli unghielli;
indebolimento e distacco del vello;
emorragie visibili sotto la pelle,
soprattutto sul ventre.
Ci può essere una certa mortalità, ffiinnoo aall 3300%%, soprattutto negli agnelli.
Non esiste alcuna terapia efficace contro la febbre catarrale degli ovini.
I vaccini devono essere controllati per la loro innocuità e utilizzati solo in
casi di necessità particolari (aree in cui la malattia è endemica) o per
ragioni di polizia veterinaria (cosiddetta vaccinazione accerchiante).
Una misura utile è la lotta agli
insetti con prodotti di buona
efficacia, che devono essere
innocui per gli animali e
persistenti.
ATTENZIONE:
I bovini e le capre si infettano ma di solito
non mostrano nessun segno della malattia.
La prima regola è PPRREEVVEENNIIRREE: evitare di introdurre animali che
provengono dalle regioni in cui la malattia è presente o soggetti di
provenienza ignota.
L’ identificazione è fondamentale : nelle pecore il
tatuaggio
all’orecchio o alla grassella indica l’azienda di origine, la marca indica
il numero di identificazione dell’animale.
La certificazione sanitaria è una garanzia: il modello 4 deve riportare
l’azienda di origine e la sua qualifica.
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Dalle zone colpite dalla malattia il commercio di bovini, ovini e
caprini può essere vietato: è consigliabile non prendere accordi
commerciali prima di avere verificato con il Servizio Veterinario che
sia possibile acquistare animali fuori dal Piemonte. E’ sempre
meglio informarsi con anticipo, perché è necessario assumere
informazioni ufficiali dai Servizi Veterinari della zona di origine e
controllare i requisiti previsti dalla regolamentazione.
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La seconda regola è SSEEG
GNNAALLAARREE: qualsiasi segno di anormalità delle
pecore che possa far sospettare la malattia deve essere
immediatamente segnalato al Servizio Veterinario dell’ASL. Non
segnalare il fatto comporta la denuncia, pene molto severe e la
perdita al diritto di tutti gli indennizzi previsti in caso di malattia
La terza regola è IIG
GIIEENNEE: buone condizioni di pulizia e di igiene, con
rimozione frequente del letame, e la lotta agli insetti riducono la
possibilità di diffusione e la gravità della malattia.
La blue tongue potrebbe arrivare in Piemonte con il commercio clandestino
di animali dalle zone infette, causando un’emergenza.
• Se colpisse i bovini, non si vedrebbe nessun segno di malattia:
sarebbero le indagini di laboratorio a mettere in evidenza la presenza
del pericoloso virus.
• Quando invece l’infezione interessa gli ovini, i sintomi sono in genere
evidenti, ma il sospetto deve comunque essere confermato dal
laboratorio.
Le misure per arrestare la malattia sono problematiche: gli animali infetti
vengono eliminati, ma questo non sempre è sufficiente perché i culicoidi
possono aver diffuso il contagio agli allevamenti circostanti. Le autorità
sanitarie decidono le misure da adottare verificando le informazioni che
provengono dalla rete di sorveglianza permanente (allevamenti sentinella) e
dai controlli straordinari eseguiti dai Servizi Veterinari nella fase di
emergenza.
Quando si verifica un focolaio, nella zona tutti gli scambi di bovini, ovini e
caprini sono precauzionalmente vietati.
Per proteggere gli animali dal contagio, è anche necessario limitare
l’esposizione agli insetti vettori, mantenendo una buona igiene, utilizzando
insetticidi e ricoverando al chiuso gli animali dopo il tramonto, per quanto
possibile.
CIRCOSTANZE DI EMERGENZA È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE ATTENERSI ALLE
DISPOSIZIONI DEI SERVIZI VETERINARI, PERCHÉ SI POSSA RISOLVERE IL PROBLEMA E
CHIUDERE IL CASO CON IL MINOR DANNO POSSIBILE PER TUTTI.
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Indennizzi adeguati ai prezzi di mercato sono previsti per tutti gli
allevatori i cui capi sono abbattuti per ordine dell’autorità sanitaria.
IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE
Gli animali devono essere identificati tramite:
TATUAGGIO alla grassella o all’orecchio sinistro: IT + codice
aziendale
MARCHIO individuale all’orecchio destro
A partire dal 9 luglio 2005 gli animali dovranno essere identificati tramite
un doppio marchio auricolare (IT + 13 cifre).
REGISTRO DI CARICO-SCARICO
Tutte le aziende devono detenere un registro di carico e scarico degli
animali che riporti:
- alla data del 15 marzo di ogni anno: il numero di capi presenti in
allevamento;
- ogni 90 giorni: il numero di femmine che hanno raggiunto l’età di 12
mesi o che hanno figliato;
- il numero di animali entrati con l’indicazione dell’origine, la data ed
il numero del certificato (modello 4);
- il numero degli animali usciti con l’indicazione della destinazione, la
data ed il numero del certificato (modello 4).