COLLANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Direttore Augusto S Sapienza Università degli Studi di Roma Comitato scientifico Paolo B Ciro Nolberto G M Università degli Studi di Enna “Kore” Aldo B Universidad Libre “Santo Tomas”, Tunja, Boiaca, Colombia Università degli Studi di Teramo Giovanni Michele P Irene B R Università degli Studi di Trieste già Direttore del Dipartimento Minoranze del Consiglio d’Europa Universidad de Córdoba Gian Luigi C Università degli Studi di Trieste Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici , sede di Gorizia Massimo P Università degli Studi di Salerno Ennio T Jovan C Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Università degli Studi di Belgrado Instituta za Uporedno Pravo Anna Lucia V Università degli Studi di Enna “Kore” Benjamin D Ugo V The University of Toledo, Ohio, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Juan Manuel D F G Claudio Z Universidad de Jaén Sapienza Università degli Studi di Roma Nella “Collana di Diritto internazionale pubblico e Diritto dell’Unione europea” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale. II direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che si scelgono: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegni, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, sotto sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio. COLLANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La “Collana di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea” ospita monografie relative a problematiche di diritto internazionale pubblico di tipo classico, come anche relative a problemi di diritto internazionale riflettenti la attualità. Così, per esempio, i limiti di “penetrabilità” della sovranità dello Stato con riferimento a un necessario punto di equilibrio tra divieto di ingerenza negli affari interni e dovere di intervento a tutela di valori e interessi superiori della Comunità internazionale degli Stati; ovvero, il “dovere di proteggere”; la relatività storica dei contenuti e dei valori protetti dalle norme di jus cogens e i rapporti tra queste e le norme erga omnes. E ancora: i diritti umani fondamentali di cosiddetta “ultima generazione”; il consolidarsi di un corpus normativo in materia di tutela internazionale dell’ambiente; i principi regolatori del commercio internazionale; i presupposti e i limiti del “diritto allo sviluppo”. Senza con ciò trascurare, come detto, temi tradizionalmente classici del diritto internazionale come, ad esempio, quello dei contenuti e limiti della sovranità statale e, ancor prima, della soggettività giuridica internazionale. I lavori monografici afferenti al diritto dell’Unione europea, che pure rientrano nelle previsioni di questa nuova Collana, prescinderanno da ogni “attrazione” per così dire internista (come, per esempio, la disciplina del libero mercato e della libera concorrenza, l’integrazione dei sistemi economici, i problemi di natura fiscale nel processo integrazionista europeo, ecc.), rivolgendosi specificamente agli aspetti per così dire pubblicistici dell’Unione europea come, tra gli altri, il dibattuto problema della soggettività giuridica internazionale della Unione, e i rapporti interordinamentali tra diritto comunitario, ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri dell’Unione e ordinamento internazionale; la discussa problematica del riparto della sovranità e delle competenze; il deficit di democraticità; la politica estera e di difesa; la cooperazione giudiziaria in materia penale come in materia civile; i rapporti dell’Unione con gli Stati terzi e i rapporti dell’Unione europea con l’Organizzazione Mondiale del Commercio; ed infine, ma sempre a titolo esemplificativo, e non certamente in ordine di importanza, le competenze dell’Unione in materia di riconoscimento e protezione dei diritti fondamentali della persona, e i rapporti tra l’Unione stessa e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Il presente volume trae origine dalla collaborazione al trattato di diritto commerciale internazionale di prossima pubblicazione a cura di Alessandro Nigro, nonché da alcuni studi sull’evoluzione storica del Jus gentium, come ordinamento moderno di diritto internazionale privato e pubblico, comparsi su riviste a diffusione cartacea e telematica dell’ultimo decennio. Massimo Panebianco Jus gentium – Commerciale moderno Copyright © MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Quarto Negroni, Ariccia (RM) () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: marzo INDICE 11 Premessa Conflitto ed armonia di leggi statali nel diritto commerciale internazionale 1. I tre livelli italiano, unionistico-comunitario europeo e globale di formazione del diritto del commercio internazionale, 11 – 2. La tradizione internazionalistica del diritto commerciale, 12 – 3. Diritto commerciale internazionale e diritto internazionale commerciale, 14 – 4. Tradizione del diritto civile-commerciale internazionale nei conflitti di leggi di Stati diversi, 18 – 5. Delimitazione delle fonti italiane regolatrici del diritto commerciale internazionale tra codificazione e legge di sistema di diritto internazionale privato e processuale, 22 – 6. Fonti euro-internazionali di armonizzazione e unificazione del diritto applicabile ai rapporti civili e commerciali internazionali, 23 – 7. Tipologia della legge applicabile fra lex contractus e lex societatis degli operatori economici, pubblici e privati, 25 – 8. Lex mercatoria e risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra “lex fori” e “forum shopping”, 26 – 9. Il futuro dei conflitti di leggi nel diritto pubblico del commercio internazionale e prospettive del diritto uniforme a-conflittuale, 28. PARTE I Diritto internazionale privato e diritto commerciale internazionale 33 Capitolo I I diritti umani nel diritto commerciale internazionale: una prospettiva storica 1.1 Tradizione e novità nel diritto commerciale internazionale in Italia, 33 – 1.2. Il sub-sistema privato-commerciale internazionale attuale, 36 – 1.3. Le origini degli “human rights” commerciali nel jus gentium pre-moderno, 40 – 1.4. La legge applicabile agli operatori ed alle operazioni del commercio internazionale, 43 – 1.5. Rinvio alla disciplina 8 Indice normativa euro-internazionale, 45 – 1.6. Il diritto fondamentale alla libertà di scelta del diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali, 47 – 1.7. La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali degli “imprenditori” e “parti deboli”, 48 – 1.8. Le norme di applicazione necessarie o internazionalmente “imperative”, 50 – 1.9. Le società commerciali, 54. 57 Capitolo II L’europeismo nel diritto commerciale internazionale: alla ricerca delle norme “anti-conflitto” 2.1. Fonti euro-internazionali, 57 – 2.2. Formazione dell’europeismo privato-commerciale e gerarchia tra norme europee ed internazionali sulla legge applicabile, 59 – 2.3. Convenzione di Roma del 19/06/1980, 61 – 2.4. Regolamento Roma I n. 593/2008, 66 – 2.5. Legge del contratto e norme commerciali internazionali, 68 – 2.6. Limitazioni e divieti alla scelta della legge applicabile: norme imperative e ordine pubblico, 70 – 2.7. Vicende contrattuali rientranti nell’ambito della legge applicabile, 71 – 2.8.Contratti internazionali tipici, 74 – 2.9. Legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali secondo il regolamento Roma II (Reg. CEE 17/07/2007 n. 864/207), 77 – 2.10. Statuto europeo dei gruppi di società commerciali, 79. 81 Capitolo III Diritto commerciale globale e “scelta della legge” 3.1. Geopolitica del diritto e formazione dello spazio giuridico commerciale universale mediante norme di rinvio conforme al diritto statale applicabile, 81 – 3.2. Determinazione dello spazio giuridico commerciale mediante clausole di universalità nei regolamenti comunitari sulla legge applicabile, 85 – 3.3. Norme uniformi di soluzione giurisdizionale e arbitrale di soluzione delle controversie, 86 – 3.4. Organizzazioni internazionali competenti alla produzione di norme uniformi regolatrici dei contratti commerciali internazionali, 89– 3.5. Unificazione del diritto dei contratti internazionali mediante diritto materiale uniforme, 90 – 3.6. Contratti internazionali di settore, 92 – 3.7. Lex mercatoria come legge uniforme mediante clausole d’uso, 94 – 3.8. Dalla legge del contrat- Indice 9 to al contratto senza legge, 96 – 3.9. Universalità dei principi generali regolatori degli “international commercial contracts” tra “choice of law” e “public choice”, 98. PARTE II La formazione dei grandi spazi giuridici internazionali 109 Capitolo IV La formazione dell’area europea dei conflitti di leggi nell’era moderna 4.1. La tradizione europea moderna per la soluzione dei conflitti di leggi di vita civile e commerciale internazionale, 109 – 4.2. Lo spazio europeo come ambito del pluralismo legislativo del ‘700, 111 – 4.3. La “commutatio legum” nell’epoca della Scuola universalistica italiana, 114 – 4.4. La tradizione dello “jus civile” nell’epoca delle precodificazioni e delle codificazioni nazionali, 118 – 4.5. Il diritto civile internazionale nella dottrina italiana post-unitaria, 121 – 4.6. La segmentazione dello spazio pubblico europeo nell’epoca delle Costituzioni nazionali, 123 – 4.7. I diritti dei popoli alla “Respublica costituenda” e i diritti dell’uomo nella Scuola romano-veneta di fine ‘700, 128 – 4.8. Le scuole romanistiche tradizionali e la scuola “romana” dopo Westfalia(1648), 131– 4.9. La soluzione “razionale” dei conflitti di leggi nell’era dei diritti umani, 134 – 4.10. Verso il diritto euro-globale, 137. 143 Capitolo V Le origini internazional-privatistiche del diritto euro-americano 5.1. Lo spazio euro-americano fra Costituzione USA del 1787 e diritto europeo continentale pre-esistente, 143 – 5.2. Costituzioni e Codici nella dottrina degli Stati europei ed italiani pre-unitari, 146 – 5.3. La tradizione integrazionista del jus civile romanorum, 149 – 5.4. Il diritto civile e commerciale internazionale dagli statuti alle codificazioni, 152 – 5.5. Il diritto naturae et gentium come diritto universale, 154 – 5.6. Il diritto Novi Orbis dei popoli e degli individui, 158. 10 Indice 163 Capitolo VI La costituzione internazionale pubblico-privato degli “Arab Gulf States” 6.1. I “Gulf States”: comunità regionale araba tra Occidente ed Islam, 163 – 6.2. La Costituzione interno-esterna tra politica interna e politica estera, 167 – 6.3. Forme di Stato e di Governo, 169 – 6.4. Sviluppi democratici e comparsa dell’ISIS (Stato Islamico di Iraq - Siria), 170 – 6.5. Relazioni economiche esterne e rapporti commerciali e finanziari internazionali. La sicurezza finanziaria. Anti-terrorismo, 171 – 6.6. Rapporti bilaterali con l’Italia, 173 – 6.7. Il Golfo come regione globale “pro-NATO” e “pro-G20”, 174. 179 Indice degli autori PREMESSA Conflitto ed armonia di leggi statali nel diritto commerciale internazionale SOMMARIO: 1. I tre livelli italiano, unionistico-comunitario europeo e globale di formazione del diritto del commercio internazionale, 11 – 2. La tradizione internazionalistica del diritto commerciale, 12 – 3. Diritto commerciale internazionale e diritto internazionale commerciale, 14– 4. Tradizione del diritto civile-commerciale internazionale nei conflitti di leggi di Stati diversi, 18 – 5. Delimitazione delle fonti italiane regolatrici del diritto commerciale internazionale tra codificazione e legge di sistema di diritto internazionale privato e processuale, 22 – 6. Fonti euro-internazionali di armonizzazione e unificazione del diritto applicabile ai rapporti civili e commerciali internazionali, 23 – 7. Tipologia della legge applicabile fra lex contractus e lex societatis degli operatori economici, pubblici e privati, 25 – 8. Lex mercatoria e risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra “lex fori” e “forum shopping”, 26 – 9. Il futuro dei conflitti di leggi nel diritto pubblico del commercio internazionale e prospettive del diritto uniforme a-conflittuale, 28. 1. I tre livelli italiano, unionistico-comunitario europeo e globale di formazione del diritto del commercio internazionale Come in altri Paesi anche in Italia l’ordinamento dei conflitti di leggi, in materia di fatti e rapporti della vita del commercio internazionale, si compone di tre livelli normativi. Essi rispettivamente concernono: a) Norme interne italiane di diritto internazionale privato del commercio internazionale (latu sensu) o del commercio con l’estero (strictu sensu). b) Norme di diritto internazionale privato di origine euro-internazionale, con particolare riferimento al diritto euro-unionistico o diritto comunitario dei conflitti di leggi. c) Norme di diritto universale uniforme di doppia origine sia internazionale pubblica o inter-individuale privata (c.d. lex mercatoria). Gli aspetti positivi e negativi di tale complessa struttura tripartita appaiono abbastanza evidenti. Da un lato essa risulta essere di carattere necessario ed indispensabile dell’autonomia e dell’autosufficienza della disciplina. In nessuno dei tre livelli normativi la disciplina potrebbe vivere con piena efficienza. 12 Premessa Non sarebbe autonomo come diritto interno codicistico o legislativo e non sarebbe autosufficiente come diritto derivato da soli trattati ed usi internazionali. E neppure sembra allo stato configurare un diritto uno-unico-universale come diritto commerciale uniforme del tutto indipendente dal primo e dal secondo livello, peraltro parti complementari nelle origini e negli sviluppi storici della stessa disciplina (ius civile-gentium naturale). Ciò premesso è evidente per qual ragioni tale diritto commerciale dei conflitti di leggi sia materia abbastanza tecnica e specialistica. Si comprende la ragione per la quale il suo linguaggio sia molto mutevole e talora di difficile comprensione. E si capisce altresì come la sua unità logico-sistematica risenta di un notevole particolarismo dei suoi singoli settori e quasi di un certo relativismo dei suoi istituti propri dei soggetti e dei rapporti contrattuali della vita del commercio internazionale. 2. La tradizione internazionalistica del diritto commerciale La prova più evidente della internazionalità del diritto commerciale deriva dalle vicissitudini incontrate dalla sua denominazione1. Nella sua tradizione storica il nome stesso ondeggia tra “commercio” in senso lato, rispetto al commercio estero, internazionale o mondiale in senso stretto. Siffatta parola non sta ad escludere un naturale conflitto di posizioni o di interesse tra due o più operazioni commerciali, intesi come protagonisti della vita internazionali fra Stati o addirittura nella intera comunità degli Stati. Ma il nome indica un qualcosa in più. Segnala cioè come in ogni scambio di beni o di servizi esista un elemento comunitario o non conflittuale, idoneo a condurre ad un regime eguale o equitativo di reciproca utilità e commutazione di trattamento negoziale. Un secondo fattore storico di internazionalità dipende dal contesto dell’ambiente non solamente terrestre, ma anche marittimo in cui il commercio si Sulla tradizione storica del commercio, come fenomeno internazionale, nelle sue varie fasi antiche, pre-moderne e moderne cfr. le classiche opere: BONFANTE P., Storia del commercio, Milano, 1982; GOLDSCHMIDT W., Derecho internacional privado – Basado en la teoria trialistica del mundo juridico, Buenos Aires, II ed., 1974. Per una sintesi accademica cfr. BAREL B.-ARMELLINI S., Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, VIII ed., 2014. 1 Leggi statali nel diritto commericale internazionale 13 muove. È noto come le fonti del diritto comune nel mare Mediterraneo premoderno, nonché in quello degli oceani del mondo moderno, siano propri di un diritto commerciale-marittimo2. Questa combinazione consente di mettere in luce la doppia origine del diritto commerciale, con sede naturale nel diritto dei mercati territoriali urbani, ma anche e soprattutto nella circolazione dei mercanti e delle loro merci al di qua ed al di la delle frontiere di Stati diversi3. Il terzo ed ultimo fattore di internazionalità deriva dallo statuto degli imprenditori organizzati in forma di società commerciali, sia pubbliche che private4. È classica l’espressione in virtù della quale il commercio è inteso come un sintomo importante della “ricchezza delle Nazioni”. E ciò perché esso è sinonimo non solo della naturale libertà del commercio, ma soprattutto perché è oggetto di politiche pubbliche di varia natura (marittima, doganale, monetaria ecc.). Lo statalismo del diritto commerciale è quindi intrinseco alla natura stessa del fenomeno. Ma ogni Stato manifesta un naturale bilanciamento fra se e gli altri, cioè uno statuto commerciale allo stesso tempo “chiuso” e “aperto”, per cui qualsivoglia legislazione commerciale pre-moderna, nonché qualsivoglia codice civile o di commercio dell’età moderna, ha contrassegnato lo “stato del commercio”, come statuto di classe proprio dei soli “operatori” inter-multi o sovra-nazionali5. La più diffusa raccolta di norme di diritto commerciale-marittimo (c.d. consolato de mare), invisore per molti secoli come ius commune fra i Paesi del Mediterraneo trovasi allegato alla più classica opera dottrinale della materia cfr. CASAREGIS L.G.M., Discursus legale de commercio, tomi II, Firenze, 1719 con allegato testo Consolato del mare con la spiegazione di CASAREGIS, Firenze, 1719. 3 La bibliografia sul diritto commerciale come statuto territoriale (feudale-comunale-statale) risulta particolarmente ampia nei tre secoli del pre-moderno (1500-1700) cfr. FRECCIA M., De subfeudis baronum et institutis feudorum, Venezia, 1579 (riferito agli statuti del Regno di Napoli); STRACCA B., Tractatus de mercatura seu de mercatore, Venezia, 1575; ANSALDI A., De commercio et mercatura discursus legales, Roma, 1689. 4 ZANCHIUS C., Tractatus de societate, Roma, 1786, riedizione Torino, 1972, Bottega di Erasmo (fonti per la storia del diritto commerciale e del diritto marittimo). 5 DE JORIO M., Istituzionidi commercio e suo stato antico e moderno, Napoli, 1804; MARGHERI A., Manuale di diritto commerciale italiano, Napoli, 1902. 2 14 Premessa 3. Diritto commerciale internazionale e diritto internazionale commerciale Senza entrare in approfondimenti storici6 o di attualità7, è evidente come al primo dei livelli predetti il fondamento nazionale dell’ordinamento giuridico 6 In Europa non esiste un codice civile o commerciale unico, regolatore dei c.d. conflitti internazionali di leggi, appartenenti a Stati diversi, ma piuttosto una pluralità di codici nazionali e di sistemi legislativi concorrenti fra loro. Ancora oggi in Europa, durante tutta la sua storia, il diritto commerciale internazionale ha subito la vis attractiva di altri diritti concorrenti, come il civile internazionale, l’amministrativo internazionale e il diritto internazionale pubblico. Viceversa esso ha sempre espresso un altrettanto forte vis expansiva, in chiave di autonomia ordinamentale propria, come dimostra anche il diritto commerciale internazionale italiano della tradizione codicistica civile-commerciale di oltre un secolo e mezzo (1865-1883-1942), secondo il modello francese dei codici napoleonici, inaugurato nel primo decennio del XIX secolo (1805-1807). Di tale situazione si accertò l’esistenza in occasione dei lavori preparatori al codice di commercio approvato con R.D. 2 aprile 1882 (vigente dal 1883). Cfr. PADOA SCHIOPPA A., Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, 1992 che descrive il completo itinerario del diritto commerciale italiano dalla legislazione pre-unitaria a quella del codice di commercio, comprensiva della legislazione del diritto societario. Di tale esistenza c’è prova nella ricca documentazione raccolta dai commentatori dell’epoca, in occasione dei lavori preparatori al codice di commercio approvato con R.D. 2 aprile 1882, n. 681. Cfr. SCALAMANDRÈ G.-DE CAROLIS V. (a cura di), Commento del diritto commerciale, Napoli, 1882, vol. IV (il volume I contenente precedenti legislativi e dottrinali, progetti delle commissioni parlamentari si conclude con la relazione del Ministro di grazia e giustizia MANCINI P.S. p. 685-715. Il volume II contiene il testo del codice; il volume III le norme sull’assegno e sulla cambiale; il volume IV concerne il fallimento). Viceversa le coeve disposizioni del diritto internazionale privato, altrimenti dette di diritto civile internazionale, presenti nelle disp. prel. al cod. civ. 1865 si trovano commentate, in ampia prospettiva dottrinale e nello stesso decennio di emanazione del codice di commercio a cura di vari autori. Cfr. LAURENT F., Diritto civile internazionale, traduzione italiana a cura di MARGHIERI A., Napoli, 1885; FIORE P. (a cura di), Disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi, in FIORE P. (a cura di) Commentario al diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 1890. 7 Nell’ordinamento italiano dei conflitti internazionali di leggi, è durato oltre un secolo il dominio codicistico e legislativo fino alla legge di sistema 31 maggio 1995, n. 218. Lo stesso successivamente è collegato al dominio costituzionale, introdotto dal nuovo testo dell’art. 117 Cost. commi 2 e 3 (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Quest’ultima ha costituzionalizzato la materia del “commercio con l’estero”, collocata in cima all’elenco delle materie di competenza legislativa, statual-regionale (art. 117 comma 3 Cost.), nel rispetto della c.d. globalizzazione e della internazionalizzazione Leggi statali nel diritto commericale internazionale 15 italiano stia sulla base del diritto codicistico-legislativo o del diritto pubblicocostituzionale. Il primo regola i c.d. conflitti internazionali orizzontali fra leggi commerciali di Stati diversi. Il secondo, viceversa, disciplina i c.d. conflitti verticali fra potestà legislative superiori (statuali internazionali) o inferiori (c.d. conflitti interni fra competenze legislative concorrenti statual-regionali e regionali fra loro). Il primo settore di diritto codicistico-legislativo viene anche denominato diritto commerciale internazionale, come diritto a fonte interna o nazionale. Il secondo pubblico-costituzionale viene anche chiamato diritto internazionale commerciale in ragione della sua fonte statuale-internazionale. Con tutta evidenza le due fonti interna ed internazionale sono due facce della stessa medaglia e sono coesistenti nella vita dell’ordinamento. Nell’ordinamento giuridico italiano la predetta connessione fra norme di diritto commerciale-internazionale e internazionale-commerciale si denomina diritto internazionale privato commerciale. Quest’ultimo risulta regolato dalla legge 315/1995, n. 218 sul sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale (art. 2). La sua natura generale consente a tale legge di presentarsi come legge organica o di sistema, in sostituzione delle precedenti norme del codice civile e di procedura civile da essa abrogate. Altrettanto generale si presenta il rinvio alle corrispondenti norme euro-internazionali da essa espressamente richiamate per la disciplina dei due connessi settori del diritto internazionale privato e processuale (clausola generale di rinvio ex art. 2 co. 1-2, legge 31/05/1995, n. 218). Come ha sottolineato la dottrina, la predetta inter-connessione o intersezione fra i due blocchi di norme non deve far sotdelle imprese (comma 3). Essa è intesa come materia di competenza legislativa concorrente tra competenza statale e competenze regionali, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei (c.d. conflitti legislativi interni o interregionali). Lo stesso art. 117 Cost. ha costituzionalizzato la materia della c.d. nazionalità delle imprese, tripartita tra cittadinanza italiana, cittadinanza europea e cittadinanza dei soggetti non appartenenti all’Unione Europa (art. 117, comma 2, lettera a) e b) Cost.). Sono i c.d. conflitti interpersonali fra statuti di cittadinanze diversi. Sempre lo stesso art. 117, comma 2, lettera e), ha operato lo scorporo dal commercio estero delle materie proprie del diritto italiano ed euro-internazionale dell’economia come settore di competenza legislativa esclusiva statuale (moneta, concorrenza, credito, risparmio e mercati finanziari, armonizzazione dei bilanci pubblici, sistema contabile tributario nazionale, perequazione tributaria). Sulla disciplina di tali conflitti di leggi c.d. interni e sulla natura pubblicistica della relativa regolazione si rinvia alle classiche opere di AGO R., Teoria generale del diritto internazionale privato, Padova, 1934 e QUADRI R., Lezione di diritto internazionale privato, Napoli, 1968. 16 Premessa tacere l’origine sostanzialmente codicistica del sistema italiano8, evidentemente distinta da quella particolaristica del sistema europeo di diritto internazionale privato (c.d. “EU - Private International law”)9. Nell’ultimo mezzo secolo quest’ultimo è stato sottoposto ad un processo di formazione graduale e differenziale per l’emanazione di norme convenzionali e regolamentari distinte e separate. In tale generica clausola di rinvio deve ovviamente ritenersi incluso il richiamo alle norme di terzo livello10, identificate Il secondo e superiore livello normativo di diritto commerciale-unionistico-comunitario europeo, inteso come ordinamento dotato di fonti proprie ed istituti peculiari, viene più frequentemente fatto oggetto di trattazione all’interno dei manuali nazionali di diritto internazionale privato, nonché di quelli dedicati al diritto commerciale internazionale in senso lato. Nel primo senso vedi: MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., Diritto internazionale privato e processuale, parte generale e obbligazioni, V ed., Milano, 2010. Cfr inoltre BALLARINO T., Diritto internazionale privato italiano, VII ed., Padova, 2011; ID., Diritto internazionale privato, III ed., Padova, 1999; CARBONE S.M.-IVALDI P., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 2000; CONETTI G.-TONOLO S.-VISMARA F., Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, Legge 31 maggio 1995, n. 218, Torino, 2013; MENGOZZI P., Il diritto internazionale privato italiano, Napoli, 2004; ID., Diritto internazionale privato italiano, Torino, 1987; PAGANO E., Diritto internazionale privato, Parte generale, IV ed., Napoli, 2012; PANEBIANCO M.MARTINO G., La riforma del diritto internazionale privato fra attualità e storia (ItaliaEuropa-America), con importanti contributi di CAPOTORTI F.-MONACO R. e VITTA E., Salerno, 1992; Id., La riforma italiana di diritto internazionale privato, Salerno, 1992. Nel secondo senso onnicomprensivo della materia commercialistica delle varie fonti regolatrici vedi: BORTOLOTTI F., Manuale di diritto del commercio internazionale, Padova, 2010; PATRONI GRIFFI U. (a cura di.), Manuale di diritto commerciale internazionale, Milano, 2012. Per un ampia documentazione del testo normativo italiano collegato con le fonti di origine euro-internazionale vedi: CLERICI R.-MOSCONI F.-POCAR F., Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati, V ed., Milano, 2007; BAREL B.-ARMELLINI S., Manuale breve di diritto internazionale privato, VII ed., Milano, 2012. 9 Nel senso di una ricostruzione scientifica autonoma e indipendente del c.d. “Eu Private international law”, comprensivo di “civil” e “commercial” cfr. BOGDAN M., EU Private International Law: An ACJ Casebook, Groningen, 2012; STONE P., EU Private International Law, Cheltenham, 2012; KUIPERS J.J., EU Law and Private international Law, Leiden, 2011; DIAZ B.C., Latest developments in Eu private international law, Cambridge, 2011; BARIATTI S., Cases and materials on Eu private international law, Oxford, 2011; VAN CALSTER G., European private international law, Oxford, 2012; FALLON M., Building european private international law, Cambridge, 2011; BOGDAN M., Concise introduction to Eu private international law, Groningen, 2011. 10 Al terzo livello di diritto uniforme, nella prospettiva universale dell’economia politica dei mercati globale e regionali, viene inserito il settore del commercio interna8 Leggi statali nel diritto commericale internazionale 17 con quelle di diritto uniforme di origine convenzionale pubblica o privata(principi generali dei contratti internazionali civili e commerciali)11. Una sommaria distinzione della disciplina europea predetta, limitata ai due soli settori inquadrabili nella clausola di rinvio della legge italiana del 31/05/ 1995 n. 218, consente di stilare il seguente sommario elenco: a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Roma 19/06/1980, primo e secondo protocollo sull’interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Bruxelles 15/11/1988; b) Regolamento (CEE) n. 593/2008 del 17/06/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); regolamento (CEE) n. 86/ 2007 del 11/06/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II); c) Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; regolamento (CEE) n. 44/2001 del 22/12/2000 concernente la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I). zionale, inteso come commercio tra Stati (“Trade law”) e tra imprenditori privati (“merchants law”). Cfr. CAPUL J.Y.-GARNIER O., Dictionnaire d’economie et de sciences sociales, Paris, 2011. Di recente v. per tutti la ampia trattazione manualistica di KESSEDJIAN C., Droit du commerce International, Paris, 2013 (fonti-operatori-operazionicontroversie). L’espressione diritto commerciale internazionale globale si è molto arricchita nel secolo scorso, fino a ricomprendere i più recenti settori dell’“elettronic commerce” ed “internet law”, inteso come diritto di contratti elettronici materialmente interconnessi nel c.d. spazio cibernetico. Cfr., in generale, BONOMI A., Yearbook of private international law, Monaco, 2011-2012-2013. Su temi specifici cfr. SVANTESSON D., Private international law and the internet, The Hague, 2011; JOERGES C., Karl Polayi, Globalization and the potential of law in transnational markets, Oxford, 2011; TEUBNER G., Networks as connected contracts, Oxford, 2011. Sull’unificazione del diritto privato specificamente perseguita in sede Unidroit Roma cfr. PETERS L., International institute for the unification of private law (Unidroit), The Haugue, 2011. 11 Nella prospettiva del diritto uniforme di origine euro-internazionale e di matrice propria dell’autonomia contrattuale-individuale, propria delle imprese e delle società commerciali (“commercial contracts” e “private public companies”) si configura un corpus giuridico denominato per convenzione lex mercatoria. Quest’ultima è da intendersi come sistema autonomo di diritto della contrattazione internazionale d’impresa ovvero come principi o standards di spontanea osservanza e di libera recezione nei contratti internazionali, dove i privati sono allo stesso tempo produttori e consu- 18 Premessa 4. Tradizione del diritto civile-commerciale internazionale nei conflitti di leggi di Stati diversi Nell’attuale situazione della disciplina giuridica del commercio internazionale nei conflitti di leggi, ci si riferisce ad una tradizione di doppia fonte normativa codicistico-legislativa ed insieme di trattati e consuetudini internazionali. Allo scopo di fondare l’autonomia ordinamentale delle fonti normative e del sistema giuridico si concepì il commercio internazionale come una parte speciale se non isolata della vita privata internazionale. Essa venne così a trovare la sua doppia sedes materiae prima nei codici e nelle leggi civili e di commercio12, poi nelle convenzioni internazionali, prodotte da un movimento unificazionista nel periodo che va dalla Società delle Nazioni. Negli anni ‘30 si registrò il sistema ginevrino del diritto uniforme dei titoli di credito(dalla cambiale all’assegno bancario). Dagli anni ’50 del secolo XX si formò il diritto dell’Aja-New York, nella materia molto variegata della legge applicabile ai contratti internazionali e dei mezzi di soluzione delle relative controversie13. matori del diritto uniforme e relativi usi o standards commercialmente riconosciuti. Cfr. P ATRONI GRIFFI U., Manuale ... op. cit., in particolare i passi di CALDENAZZI R., Lex mercatoria, p. 57 ss., e ID., I principi Unidroit, p. 68 ss. (con ulteriori citazioni bibliografiche e giurisprudenziali). 12 Al livello di diritto interno italiano, la denominazione diritto commerciale internazionale, normalmente seguita, adoperata e usata nel presente lavoro come disciplina di primaria origine codicistica nazionale, risale alla dottrina degli inizi del secolo scorso. Cfr. DIENA G., Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto internazionale privato commerciale, Firenze, 1900-1905, vol. III (vol. I: Parte generale - vol. II: I contratti - vol. III: Il diritto cambiario e il marittimo - Il fallimento); FEDOZZI P., Il diritto internazionale privato teorie generali e diritto civile, in Tratt. di dir. int., Padova, 1939 (preparatorio del successivo assorbimento della disciplina delle obbligazioni commerciali nel libro IV del vigente c.c. e della connessa disciplina dell’imprenditore e delle società commerciali nel libro V dello stesso Codice). 13 Al secondo livello di convenzioni e consuetudini fra Stati si riscontra l’altra denominazione diritto internazionale commerciale, come disciplina di origine, contenuto e finalità prevalentemente euro-internazionali in materia di rapporti privato-commerciali. Tale disciplina deriva dall’imponente movimento convenzionale sviluppatosi nel secolo scorso in più continenti e poi consacrato in sede di Società delle Nazioni (diritto uniforme della cambiale e dei titoli di credito) e dopo il 1945 in sede di Nazioni Unite (leggi uniformi in materia di contratti internazionali come la vendita internazionale di merci e relativi contratti di trasporto ed assicurazione). In vero tale denominazione comincia a riscontrarsi nella dottrina italiana ed europea della prima metà del ‘900, in un epoca caratterizzata dalla presenza della Società delle Nazioni e dei suoi “bureaux