23 *Agostina Lodde I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale DOI: 10.14609/Ti_1_16_2i Parole chiave: Proprietà - Registrazione della proprietà - Registri Immobiliari - Grundbuch Civil law - Common law - Deed system - Title system - Diritto Ipotecario - Diritti reali - Diritti di credito - Informazione immobiliare - Conservatore dei registri immobiliari - Giudice tavolare ELRA - Commissione Europea - Giustizia civile - Tutela dei diritti. Abstract Il presente lavoro offre una panoramica generale dei sistemi di registrazione immobiliare in Europa. L’analisi comparatistica parte dalla distinzione dei sistemi giuridici di trasmissione della proprietà all’interno delle due grandi famiglie del “Civil Law” e del “Common Law”. Su tali basi, infatti, poggiano gli istituti giuridici e le organizzazioni nazionali che soprintendono alla registrazione immobiliare. Sono stati esaminati pertanto i vari sistemi di “Land Registration” con riferimento ai principali fattori caratterizzanti, quali l’organizzazione del Registro, il contenuto della registrazione, i suoi effetti sostanziali, la protezione della buona fede e gli effetti verso i terzi. * Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare 24 Agostina Lodde INTRODUZIONE Il presente contributo nasce dall’esperienza acquisita nei passati cinque anni in qualità di referente e contact point dell’associazione europea dei Registri Immobiliari ELRA1 (European Land Registry Association), cui l’Agenzia ha aderito sin dal 2011. L’associazione opera a livello europeo per la diffusione della cultura giuridica e delle migliori pratiche nel vasto ambito della “Registrazione della proprietà”, in quel settore che noi italiani definiamo “Diritto Ipotecario” e che ha il suo principale riferimento normativo nel Libro VI del nostro codice civile intitolato alla “Tutela dei diritti”. A livello di istituzioni europee, la materia rientra nel campo di attività della D.G. Giustizia della Commissione Europea2 la quale finanzia e si avvale dei contributi e progetti di associazioni e gruppi di interesse per promuovere la libera e sicura circolazione dei diritti nello spazio comune europeo.3 Si è inteso descrivere il panorama europeo nel settore della “Pubblicità Immobiliare”, allo scopo di apportare un umile e parziale contributo alla conoscenza di uno dei campi più delicati (ed anche più specialistici) del diritto della proprietà, che poggia su principi giuridici e tradizioni istituzionali tra le più variegate ma che persegue ovunque il medesimo interesse pubblico: quello della tutela della proprietà, del credito e della loro sicura circolazione. La prima parte dell’articolo esamina, comparandoli, i principali sistemi europei di trasmissione del diritto di proprietà e costituzione, modifica e trasmissione degli altri diritti reali, le loro origini e la loro evoluzione, con l’intento di riassumere i principi di diritto sui quali poggiano gli istituti e le regole tecniche della registrazione immobiliare (Land Registration Systems) in Europa. Nei paragrafi successivi si è svolta una breve disamina dei sistemi di registrazione della proprietà, evidenziandone le comuni caratteristiche e le fondamentali differenze sulla base di cinque criteri di comparazione: 1. 2. 3. 4. 5. L’organizzazione del Registro; Il contenuto della registrazione; Gli effetti sostanziali della registrazione; La protezione (o la non protezione) della buona fede; Gli effetti verso i terzi. PREMESSA La proprietà immobiliare svolge da sempre un ruolo fondamentale nell’economia di un paese. La terra costituisce non solo un’importante risorsa di per sé ma svolge una funzione essenziale come garanzia del credito, riducendo i costi delle transazioni nell’ambito dell’attività creditizia e rendendola possibile su larga scala e senza necessità di ricorrere a ulteriori garanzie personali. 1 www.elra.eu 2 Si veda il portale www.ejustice.eu e la pagina http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm 3 Uno di tali progetti, che si trova oggi in una fase pilota, attiene all’interconnessione dei registri europei della proprietà immobiliare, al fine di realizzare un accesso transfrontaliero agli stessi e dunque una più agevole circolazione delle informazioni immobiliari per professionisti e cittadini. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 25 Questa incontrovertibile affermazione ha condotto le principali organizzazioni di aiuto e cooperazione internazionale a promuovere progetti di gestione delle terre e formalizzazione dei suoi titoli, tanto nei paesi in via di sviluppo come nei paesi del passato regime comunista.4 Parallelamente, i sistemi di trasferimento immobiliare, con il loro complesso bagaglio di istituti giuridici e organizzazione strutturale, sono oggi oggetto di dispute e riforme nei rispettivi paesi sviluppati. Si fa avanti, da un lato, la convinzione che alcune delle figure professionali tradizionalmente impegnate nei processi di gestione e trasferimento delle proprietà immobiliari siano divenute obsolete, come conseguenza delle trasformazioni dei mercati e della tecnologia. Per altro verso, pare che si sia prodotto un certo oblio delle basi organizzative degli istituti giuridici creati con considerevole sforzo durante la seconda metà del secolo XIX. Inoltre si è creato un vuoto tra le necessità dei riformatori e degli amministratori ed il mondo scientifico chiamato a offrire loro le possibili soluzioni. A differenza dei diritti di credito, aventi efficacia “relativa” ed azionabili esclusivamente nei confronti della persona obbligata, i diritti reali (jura in rem), tra i quali quello di proprietà è il più ampio, hanno la caratteristica di conferire al titolare un potere assoluto sulla cosa, e possono essere pregiudicati o limitati solo col consenso del titolare. A parità di altre condizioni, i diritti reali (ed in particolare quelli immobiliari) godono di maggiore certezza in ordine alla loro realizzazione. In termini economici, le parti sostengono costi inferiori per renderli effettivi. Si pensi, ad esempio, alla minore garanzia che assicura un diritto di credito personale rispetto ad uno ipotecario. La maggiore forza del diritto reale proviene dalla sua esclusività che obbliga al suo rispetto tutto il mondo (efficacia erga omnes) e non solo il trasmittente. Tale requisito garantisce l’esercizio indisturbato del diritto; tuttavia, quando sopra un medesimo bene concorrano o si pretenda di costituire più diritti reali, l’esigenza di ottenere il necessario consenso del titolare dello stesso può risultare costosa.5 4 Si veda la più recente pubblicazione del World Bank Group “Hilhorst, Thea and Frederic Meunier, eds 2015, How Innovations in Land Administration Improve Reform on Doing Business: cases from Lithuania, the Republic of Korea, Rwanda and the United Kingdom. Washington DC. World Bank 5 Nel suo prezioso lavoro intitolato “La contratación de derechos de propiedad: Un análisis económico”, Madrid, 2004, Benito Arruñada, professore di business della Università Pompeu Fabra di Barcellona, partendo dall’analisi economica degli istituti giuridici e delle organizzazioni che governano, in tutto il mondo, il diritto di proprietà e la sua circolazione giuridica, così introduce il lettore nel complesso mondo del Diritto Immobiliare: • “La specializzazione delle risorse produttive incrementa la loro produttività ed è il principale motore dello sviluppo economico. Tuttavia la specializzazione è utile solo a condizione che gli agenti economici scambino le loro risorse. Ma gli scambi comportano dei costi e tali costi frenano la specializzazione e lo sviluppo. Per ridurli, gli esseri umani utilizzano molti istituti giuridici e impiantano organizzazioni adattandoli alle caratteristiche di ogni attività. Il lavoro analizza una parte di tali soluzioni istituzionali ed organizzative: quelle che rendono possibile l’esistenza e la contrattazione a basso costo del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sugli immobili. La loro funzione è quella di proteggere tali diritti e ridurre le asimmetrie informative che possono insorgere tra coloro che scambiano tali beni. Queste soluzioni sono, per un verso, ciò che gli anglosassoni chiamano Property Law e che noi chiamiamo Diritto della Proprietà; per altro verso sono le organizzazioni che forniscono i diversi tipi di servizi professionali, amministrativi e giudiziari, mediante i quali si applica tale Diritto, garantendo i diritti e rendendo possibili le transazioni. • Gli istituti giuridici che distinguono il moderno Diritto della Proprietà dal Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti, poggiano fondamentalmente su tre principi. Il primo è quello della maggiore efficacia dei diritti reali (ius in rem) rispetto a quella dei diritti personali o di obbligazione (ius in personam); in secondo luogo, la regola della priorità, stabilita per i diritti reali nel momento della loro pubblicità, a fronte del principio generale (prior in tempore potior in jure) che regola l’ordine gerarchico dei diritti personali in funzione della data di perfezionamento del contratto. Per ultimo, nell’aggiudicazione di diritti in contestazione, si accorda protezione all’acquirente in buona fede anche nei confronti del vero proprietario, il che si realizza principalmente in quegli ordinamenti giuridici che si sono dotati di un “registro di diritti”, ma anche, in modo più generico, in altri ambiti, come quello della contrattazione commerciale. • Quanto alle organizzazioni, vi sono vari settori di attività professionali, di considerevole importanza, caratterizzate in ciascun paese in ragione delle diverse modalità di contrattazione (notai, avvocati, licensed conveyancers etc e assicuratori di titoli), incaricati di preparare i contratti privati o di dotare il titolo di copertura assicurativa. Per quanto attiene ai registri della proprietà, questi si riscontrano nella loro doppia natura di “registri di documenti” e “Registri di diritti”, col compito di dare pubblicità ai titoli e proteggere i diritti reali dei terzi.” 26 Agostina Lodde Quando ciò accade alcuni di tali diritti possono risultare incompatibili, a meno che le parti ottengano il consenso dei titolari interessati, incorrendo però in costi notevoli di transazione che potrebbero porre in pericolo il traffico giuridico sui beni stessi. Quale compromesso tra i vantaggi di una più semplice realizzazione del diritto (enforcement), da un lato, e i costi economici delle transazioni occorrenti per liberarlo (purgarlo) da diritti confliggenti di terze parti, dall’altro, si utilizzano diverse soluzioni giuridiche, la cui principale funzione è quella di rendere possibile, a basso costo, il consenso dei potenziali titolari di diritti confliggenti. Per ottenerlo i sistemi giuridici moderni richiedono che si rendano pubblici o i contratti privati o i diritti reali cui essi danno luogo. La pubblicità dei contratti si ottiene semplicemente archiviandoli in un registro di documenti (Deed system), ferma restando la facoltà per le parti di prevedere forme accessorie e obbligazionarie di garanzia del titolo. La pubblicità dei diritti (Title system) richiede invece un intervento imparziale che nella pratica ha un carattere lato sensu “giudiziale” avente il principale scopo di verificare che nessun diritto preesistente collida con il nuovo diritto generato dall’ultima transazione. La storia dei sistemi di pubblicità immobiliare è dunque la storia dell’evoluzione degli ordinamenti giuridici verso forme di tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali immobiliari in grado di soddisfare, bilanciandole, l’esigenza di garantire il proprietario da azioni potenzialmente lesive del suo diritto e quella di tutelare i terzi rimasti estranei all’accordo i quali potrebbero vantare sullo stesso bene diritti confliggenti, il tutto in funzione del perseguimento dell’interesse collettivo alla speditezza, economicità e sicurezza dei traffici immobiliari. TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E COSTITUZIONE, MODIFICA E TRASMISSIONE DEGLI ALTRI DIRITTI REALI: SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO. Due tradizioni giuridiche dominanti si trovano oggi rappresentate in Europa (e nel mondo intero): quella di Civil Law, prevalente nell’Europa continentale, e quella di Common Law, di tipo anglosassone.6 All’interno di tali macro raggruppamenti si riscontrano non poche differenze che rendono l’esame comparatistico alquanto complicato. L’analisi che segue tenterà di distinguere, nell’ambito delle due differenti tradizioni giuridiche che hanno tracciato l’evoluzione del diritto europeo, le diverse soluzioni adottate dai singoli ordinamenti giuridici per dare attuazione e concreta tutela al diritto di proprietà ed agli altri jura in rem, stabilendo le modalità per la loro costituzione, modificazione e trasmissione. Area di Civil Law Il Civil Law trae la sua principale ispirazione dal diritto romano classico e in particolare dal diritto giustinianeo (VI secolo d.C.) conoscendo poi un notevole sviluppo nel medioevo attraverso il diritto canonico. Un’importante caratteristica del Civil Law, a parte le sue origini nel diritto romano, è stata la codificazione del diritto romano tramandato, ossia la sua inclusione nei codici civili. Tra il VI e VII secolo apparvero i primi Codici germanici per delineare chiaramente il diritto in vigore per le classi germaniche privilegiate rispetto ai loro sudditi romani e armonizzare quelle leggi con il diritto popolare. Vennero così registrate le consuetudini, gli usi e le più importanti decisioni dei tribunali feudali. Tali raccolte vennero poi adottate come leggi ufficiali da alcuni monarchi europei allo scopo 6 Curiosamente, però, non esiste una assoluta corrispondenza tra la tradizione giuridica vigente in un determinato Paese e la soluzione tecnica adottata per la gestione dei registri della proprietà. Ad esempio in Inghilterra e Galles, Paesi di Common Law, si adotta un registro di diritti così come in Spagna, paese di Civil Law. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 27 di consolidare il proprio potere, contribuendo così alla nascita delle grandi codificazioni dell’era moderna.7 Il concetto di codificazione fu ulteriormente sviluppato durante il XVII e il XVIII secolo, come espressione sia del giusnaturalismo che delle idee dell’illuminismo. L’ideale politico di quell’epoca era espresso dai concetti di democrazia, di protezione della proprietà e del principio di legalità e richiedeva, per la sua realizzazione, la certezza del diritto e la sua uniforme applicazione. Alla fine, malgrado le resistenze opposte dai detrattori della legge scritta, che paventavano il pericolo di una sua cristallizzazione che l’avrebbe allontanata dal diritto vivente, la codificazione del diritto privato europeo progredì8 e diede luogo, in molti stati, ad un corpus organico di norme giunto, pur con varie trasformazioni, fino ai giorni nostri. All’interno del vasto territorio rimasto sotto l’influenza del Civil Law, si formarono però differenti sistemi giuridici caratterizzati, ciascuno, dall’aver recepito il diritto romano unitamente agli usi e consuetudini della popolazione presente in quel particolare stato o regione. Nacquero così le grandi famiglie giuridiche che rappresentano il panorama continentale del diritto civile. Per ciascuna di queste, si esporranno brevemente le soluzioni adottate dal diritto sostanziale per realizzare l’effetto traslativo quando oggetto del contratto siano i beni immobili. Paesi del Centro Europa, Spagna e Olanda La prima famiglia giuridica è quella che vede raggruppati quei sistemi nei quali la trasmissione dei diritti reali sugli immobili si realizza in due fasi: l’accordo, di natura obbligatoria e la traditio vera e propria, cioè l’atto traslativo che ad esso segue. La prima fase si svolge tra le parti private con l’assistenza del notaio latino, ed ha la funzione di regolare i rapporti tra venditore e acquirente in relazione alla vicenda traslativa posta in essere. La seconda necessita, oltre che del consenso delle parti, dell’imprimatur del potere statale che sancisce, attraverso l’iscrizione nel registro, il passaggio del bene o del diritto da un soggetto all’altro con valore di pubblica fede. All’interno di tale schema, si collocano i sistemi centro-europei di Germania, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia e Rodi. Anche nelle c.d. nuove province italiane, per le quali il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 ha mantenuto il sistema austriaco previgente, è ancora vigente un sistema “tavolare”. Ma anche nei Paesi Bassi, che storicamente sono anch’essi eredi - come Italia, Belgio e Lussemburgo - del diritto Napoleonico, l’acquisto della proprietà richiede più passaggi per perfezionarsi. La distinzione opera inoltre in Spagna e Grecia. In tali paesi il diritto romano ha influenzato il modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo. Nel diritto romano si distingueva infatti tra “titulus” e “modus” del trasferimento e si richiedevano entrambi per il suo perfezionamento. La distinzione, 7 Ne sono esempi: il Coutume de Paris (scritto nel 1510; rivisto nel 1580), che servì da base per il Codice napoleonico, e il Sachsenspiegel (ca. 1220) delle diocesi di Magdeburgo e Halberstadt, che fu utilizzato nella Germania settentrionale, in Polonia e nei Paesi Bassi. 8 Le codificazioni furono completate dalla Danimarca (1687), dalla Svezia (1734), dalla Prussia (1794), dalla Francia (Codice napoleonico, 1804) e dall’Austria (Codice civile, 1811). I codici francesi furono importati nelle aree conquistate dall’imperatore Napoleone e in seguito adottati con modificazioni in Polonia (Ducato di Varsavia/Regno del Congresso; Kodeks cywilny, 1806/1825), Louisiana (1807), Cantone di Vaud (Svizzera; 1819), Paesi Bassi (Burgerlijk Wetboek, 1838), Italia e Romania (1865), Portogallo (1867) e Spagna (1888). La Germania (Bürgerliches Gesetzbuch, 1900) e la Svizzera (Codice civile, 1912) adottarono le proprie codificazioni. Queste codificazioni furono a loro volta importate nelle colonie una volta o l’altra dalla maggior parte di questi paesi. La versione svizzera fu adottata in Brasile (1916) e Turchia (1926). 28 Agostina Lodde facilmente applicabile in materia di beni mobili (laddove il modus è rappresentato dalla traditio cioè dal passaggio del possesso, ha richiesto per gli immobili la predisposizione di strumenti giuridici differenti. Così la traditio è stata sostituita in modo non omogeneo nei vari paesi.9 Paesi del “Code Napoléon” La seconda famiglia giuridica presente nell’area di Civil Law è quella che raccoglie i paesi di tradizione napoleonica e il cui paradigma è rappresentato dal codice civile francese. Ne fanno parte, insieme alla Francia,10 l’Italia (con esclusione dei territori in cui vige il sistema tavolare di derivazione austriaca),11 il Belgio e il Lussemburgo. Vedremo in seguito come però tali sistemi “basici” abbiano dato origine a diversi sistemi di registrazione della proprietà, a forme per così dire ibride di registri che non riflettono perfettamente e coerentemente il sistema di diritto sostanziale che le supporta. Per quanto attiene alla trasmissione della proprietà e degli altri diritti reali immobiliari, i sistemi “puri” di origine napoleonica poggiano sul principio di diritto sostanziale dell’efficacia non meramente obbligatoria ma costitutiva del consenso trasfuso nell’atto. In altri termini, il trasferimento del diritto di proprietà non richiede altro che il mero consenso delle parti legittimamente manifestato per iscritto. Tale principio è sancito dall’attuale art. 1376 del codice civile italiano del 1942, che riproduce, con alcune precisazioni, l’art. 1125 del codice civile del 1865, a sua volta mutuato dal “Code Napoléon”. Tale principio, espressione dell’ideale giusnaturalistico del primato dell’individuo e della sua volontà come reazione al dominio feudale, condusse all’affermazione di una volontà privata, trasfusa nell’accordo, da sola capace di produrre effetti non solo tra le parti ma anche erga omnes.12 In Italia, il principio del consenso traslativo, recepito dal codice civile del 1865 per il tramite della categoria del contratto ad effetti reali, fu contemperato da un sistema di regole per la trascrizione dei contratti traslativi mutuato dalla legislazione francese del 1855. Ma non mancarono in dottrina le critiche, ed i tentativi di superarlo si susseguirono fino al momento della riforma del codice civile. 9 In Germania, il contratto relativo al trasferimento della proprietà è astratto rispetto al sottostante accordo obbligatorio avente ad oggetto le condizioni della compravendita. La successiva iscrizione nel Grundbuch sostituisce la traditio (tipica dei beni mobili): • in Austria l’intavolazione è diventata oggi il modus; • in Spagna, la traditio dell’immobile è stata sostituita dalla trasmissione del titolo formale (la “escritura” o atto autentico che contiene il contratto) così che in pratica, per aversi un valido trasferimento il solo requisito è un valido contratto redatto in forma pubblica (come nei sistemi di tipo napoleonico), ma dal punto di vista dogmatico questo è considerato sia come titulus che come modus; • in Olanda il modus è duplice in quanto comprende sia un accordo separato sul trasferimento della proprietà sia la registrazione. 10 Con la parziale eccezione dell’Alsazia e della Mosella, in cui vige un sistema di registrazione immobiliare ispirato al Grundbuch tedesco, ma con esclusione del principio costitutivo e della protezione della buona fede registrale, come nel resto della Francia. 11 I territori “irredenti” dopo il primo conflitto mondiale, vale a dire le attuali province di Trieste, Gorizia, Trento e Bolzano, alcuni comuni della provincia di Udine (Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, ChioprisViscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco), nel comune di Pedemonte e l’ex comune di Casotto (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in tre comuni della Provincia di Belluno (Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana). 12 Tale fu la forza dogmatica del principio che il ”Code Napoléon” si disinteressò totalmente dell’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi contro possibili alienazioni occulte e quindi della circolazione giuridica dei beni, tanto che ripudiò il sistema delle trascrizioni introdotto durante la rivoluzione francese (il Code hypothécaire del 9 messidoro, anno III, ossia del 27 giugno 1795) con la legge 11 brumaio dell’anno VII ( 1° novembre 1978). Ma l’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi e di garantire un sistema di regole per la corretta circolazione dei beni costrinse alla fine il legislatore francese a rivedere questa scelta, emanando una legislazione organica sulla trascrizione immobiliare con la legge 23 marzo 1855. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 29 Fu avanzata in quella sede una proposta rivoluzionaria: il ritorno alla distinzione tra titulus e modus adquirendi: l’atto traslativo, modificativo o estintivo di un diritto reale non avrebbe prodotto effetti fino a quando non fosse stato trascritto. Tuttavia in sede di stesura finale del nuovo codice si preferì restare ancorati alla applicazione rigorosa e coerente del principio del consenso traslativo e tutta la materia della trascrizione, benché ampiamente innovata rispetto al vecchio codice, restò pur sempre quella di ispirazione francese, soprattutto per quel che riguarda gli effetti della trascrizione, che veniva concepita come mezzo per l’opponibilità ai terzi dell’acquisto e non già ai fini del perfezionamento anche inter partes del trasferimento. Area di “Common Law” Contrapposto al Civil Law è il c.d. Common Law, che è il sistema giuridico sviluppatosi inizialmente in Inghilterra, e in seguito tra gli altri popoli di lingua inglese. Similmente a quanto accaduto per il Civil Law, che recepì le tradizioni e gli usi delle popolazioni interessate, fondendole coi principi del diritto romano ricevuto, il diritto inglese si sviluppò dal diritto consuetudinario normanno e anglosassone, ulteriormente perfezionato dalla giurisprudenza e dalla legislazione. Tuttavia vi sono due differenze fondamentali che caratterizzano il processo di formazione dei due sistemi: 1. il diritto romano aveva cristallizzato molti dei suoi principi giuridici nella codificazione giustinianea, che era stata arricchita con l’apporto della giurisprudenza, dei commentatori e delle leggi senatoriali; 2. la giurisprudenza del Civil Law ha un’autorità non vincolante laddove quella di Common Law ha un valore cogente al pari della legge. Con l’espressione Common Law si intende dunque un sistema giuridico di diritto non codificato13 che si basa su un modello di “precedente giurisprudenziale”, attraverso il quale i giudizi sono formati sulla base di precedenti sentenze rese in casi tra loro molto simili, consolidando e stabilizzando nel tempo il principio giuridico che ne sta alla base. I sistemi di Civil Law, al contrario, si basano su diritti codificati, ovvero su un sistema di norme suddivise in categorie e sottocategorie, che regolano i rapporti tra privati e tra questi e il potere pubblico (codice civile, penale, di procedura civile e penale). Le ragioni strutturali che hanno consentito uno sviluppo così differente del Common Law rispetto al Civil Law sono da ricercarsi non soltanto nella mancanza di codificazioni generali in Gran Bretagna ma in un complesso di circostanze quali: • • • • • • il mancato recepimento del diritto romano, salvo qualche influenza marginale su opere dottrinali; la diversa formazione del giurista di Common Law rispetto al giurista di Civil Law (formazione pratica nel primo, universitaria nel secondo); la diversità nel sistema delle fonti del diritto (la giurisprudenza è la principale fonte del diritto nei sistemi di Common Law, con un ridotto intervento della fonte legislativa, che viceversa è prevalente nei paesi di Civil Law”; l’obbligatorietà del principio dello stare decisis (a partire dalla metà del XIX secolo); la mancanza del notariato di tipo latino, le cui funzioni sono svolte dagli avvocati; la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, i barrister (selezione burocratica dei giudici di Civil Law); 13 La codificazione, tuttavia, non è affatto una caratteristica definitoria di un sistema di Civil Law. Per esempio, le leggi scritte che governano i sistemi di Civil Law della Svezia e degli altri paesi nordici o paesi romano-olandesi non sono raggruppate in codici più grandi, ampi come quelli che si trovano in Francia e Germania. 30 Agostina Lodde • • • la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all’assolutismo); il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale); l’antica affermazione della Rule of Law (concetto analogo a stato di diritto). Quanto alla tutela della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili, occorre premettere che il Common Law, in maniera molto pratica, pone in luce il valore d’uso del bene, cioè il valore derivante dalle utilità che si possono trarre direttamente dal bene, e, soprattutto, il valore di scambio, cioè il valore che il bene assume nella circolazione giuridica normalmente affidata al mercato. Nel Common Law il termine Real Property non ha un significato univoco perché indica, ora una vasta gamma di diritti che hanno quale riferimento un bene, ora il bene stesso oggetto del diritto: all’origine di questa pluralità di significati sta la peculiarità delle situazioni reali note al Common Law. In linea di principio la terra è proprietà della Corona o dello Stato, e i privati sono titolari di diritti di godimento, diversi per ampiezza di poteri e durata, che non possono essere qualificati né quali diritti di proprietà in senso tradizionale né quali diritti su cosa altrui, ma quali concessioni di godimento. È questo un retaggio della tradizione feudale nella quale il sovrano, Lord, signore di tutte le terre, concedeva il godimento ai suoi vassalli, detti Tenants, i quali potevano poi sub-concedere la terra a terzi, divenendo Men Lords. Una volta liberati dai vincoli feudali, i diritti reali sugli immobili acquistano una durata complessiva corrispondente a quella del dominium nei Paesi continentali: si distinguono l’Estate for life, concessione limitata alla vita del titolare, l’Estate in fee tail, concessione estesa fino all ultimo discendente del titolare originario, l’Estate in fee simple, concessione estesa all’ultimo erede degli eredi. In tal modo il regime feudale, pur soggetto ad un’opera di dissoluzione, non viene mai interamente abolito e le varie figure di Estates, pongono a disposizione dei privati una gamma molto vasta di diritti di godimento, capace di soddisfare nel modo migliore tutte le esigenze e di dare la piena tutela alle diverse sfumature della volontà degli interessati. Nei sistemi di Common Law, dunque, la proprietà si identifica con la titolarità di situazioni giuridiche soggettive di contenuto patrimoniale, connesse in modo diretto o indiretto con un bene e nelle quali è implicato un valore economico rilevante. Il modello anglo-sassone, sia in relazione al procedimento di trasferimento, sia in relazione al procedimento della sua “pubblicità” mira a garantire, come del resto tutti i sistemi pretendono di fare per le fondamentali ragioni economiche citate in premessa, la certezza del trasferimento da un lato, e la sua rapidità dall’altro. Nel mondo anglosassone, una volta poste in essere le “forme” previste per il trasferimento, questo era (ed è) da considerarsi senz’altro attuato.14 14 Ciò comporta, in linea teorica, pur con notevoli attenuazioni: a - un valore assoluto del procedimento formale, che sebbene rimanga esclusivamente privato, almeno nel sistema tradizionale inglese ed ancora nel sistema americano, viene rigidamente normato; b - un rilievo quasi inesistente della volontà e dei suoi vizi; c - una prevalenza del principio “caveat emptor”, quindi una responsabilità del venditore, configurata in termini di obbligo di “trasparenza” (disclosure), ma solo per i vizi legali del titolo non apparenti, con corrispondente onere dell’acquirente di preoccuparsi di verificare tutto il resto. Il sostanziale disinteresse per la tutela del contraente che il Civil Law considera “debole” è ancor oggi, in effetti, tratto caratteristico dell’intero sistema anglosassone, dove è del tutto assente il pensiero che lo “Stato” (cioè un’autorità centrale) si preoccupi di tutelare il singolo nello svolgimento delle sue transazioni private. Mentre l’acquirente italiano, anche in assenza di espresse assunzioni di responsabilità da parte del venditore, è protetto dalla disciplina dettata dal codice civile in materia di garanzia per vizi ed evizione, l’acquirente anglosassone deve – autonomamente ed individualmente – provvedere a tutelarsi per tali profili. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 31 Sotto il profilo più strettamente procedurale - e volendo fare una comparazione con il sistema di Civil Law - con ampia approssimazione, si potrebbe dire che il modello inglese si avvicina oggi al modello tedesco, nel senso che ha mantenuto la distinzione tra contratto di vendita (regolato dal diritto delle obbligazioni) ed atto formale di trasferimento (regolato dalla “law of property”). Vi si distinguono infatti diverse fasi: • Il “Contract”, cioè l’accordo tra le parti che tuttavia non corrisponde esattamente al nostro contratto, avente sia efficacia obbligatoria, per la “common law” (at law) ma già “reale”, traslativa, per l’”equity”, per applicazione della c.d.“conversion rule” e la conseguente creazione di un “constructive trust” legale. Ciò comporta il riconoscimento, in capo al futuro acquirente, della “equitable ownership” e del conseguente rimedio del “tracing” (cioè la possibilità di conseguire ciò che gli spetta anche nei confronti del terzo acquirente).15 • L’“investigation of title”. E’ il periodo intermedio dedicato alla valutazione della legittimazione del venditore ed alla determinazione della esatta configurazione dei diritti da questi trasferiti. Questa costituisce la fase più insicura, complessa e costosa della procedura anglo-sassone, le cui difficoltà sembrano riportabili, essenzialmente: a) al numero tendenzialmente illimitato di “diritti sui beni immobili”, che rende estenuanti le ricerche sul contenuto effettivo del diritto trasferito, a tutela dell’acquirente e dei terzi; b) alla mancanza di “tassatività” dei titoli che sono “annotabili” nei registri immobiliari (cioè alla mancanza di una dettagliata ed esclusiva identificazione legale dei titoli/documenti e del contenuto dei diritti trasferiti); nonché c) alla mancanza di un registro centralizzato facente “pubblica fede”, della cui completezza, accuratezza e precisione qualche soggetto “pubblico” assuma la responsabilità; • La “Conveyance”, cioè l’atto formale di trasferimento del diritto “at law” (“legal estate”) posto in essere tramite – obbligatoriamente – un “deed” (atto formale c.d. “under seal”); atto unilaterale la cui consegna – almeno nel sistema tradizionale – trasferisce l’”estate”. Per realizzare ciascuno di tali passaggi è indispensabile l’intervento di diverse figure professionali.16 Quanto ai sistemi di conoscibilità o pubblicità delle transazioni immobiliari nel mondo di Common Law, in Inghilterra e Galles una riforma legislativa del 2002 ha modificato profondamente, di fatto, la procedura appena riportata, avvicinando molto il sistema inglese attuale – almeno tendenzialmente – al sistema continentale e soprattutto al modello tedesco. Di tale sistema si parlerà diffusamente nei due paragrafi seguenti. Così come si affronteranno in seguito le differenze e le analogie tra il sistema Inglese attuale, e gli altri sistemi di Common Law di area europea (Scozia, Irlanda), tralasciando di considerare, in questa sede, il sistema americano (che sostanzialmente è una forma di trascrizione di atti (Deed recording) ed il sistema Torrens, vigente soprattutto in Australia. 15 Si potrebbero avvicinarne gli effetti a quelli di una vendita con riserva di proprietà. 16 www.landreg.gov.uk • Land Registration Act 2002 – a brief guide, Taylor Wessing (www.taylorwessing.com/topical/private_client/land_registration_act2002.html Sulla e-conveyancing in Inghilterra: • sito governativo: www.e-conveyancing.gov.uk • www.propertylawuk.net/conveyancing.html (Land registry and e-conveyancing) 32 Agostina Lodde I DIVERSI SISTEMI DI REGISTRAZIONE IMMOBILIARE Ai fini di una analisi comparatistica tra i diversi sistemi di registrazione immobiliare in Europa, molti reports in materia17 riportano la distinzione tra cinque “famiglie giuridiche” di base: 1. 2. 3. 4. 5. Common Law; Civil Law dei paesi del codice napoleonico; Civil Law della Germania (o del Centro Europa); Civil Law dei paesi ex comunisti; diritto dei paesi nordici. Ciò permette di identificare un determinato sistema di registrazione immobiliare all’interno di una certa famiglia giuridica in base ad alcune caratteristiche tipiche che non si possono riscontrare in un’altra famiglia. Numerosi sono i fattori distintivi tra le cinque famiglie sopra elencate, ma sono cinque quelli che maggiormente agevolano la comparazione: 1. 2. 3. 4. 5. l’organizzazione del Registro il contenuto della registrazione gli effetti sostanziali della registrazione la protezione (o la non protezione) della buona fede gli effetti verso i terzi. Ognuno di tali fattori comporta, a sua volta, diversi elementi caratterizzanti dei quali si farà in questa sede solo un breve cenno. Interessa inoltre sottolineare che tra i vari fattori di classificazione delle diverse categorie o famiglie giuridiche esistono delle correlazioni che chiariscono meglio la natura ed il funzionamento di un determinato sistema. L’organizzazione del registro Tutti gli stati europei affidano ad una autorità nazionale la competenza in tema di registrazione della proprietà e degli altri diritti reali immobiliari. Si parla in proposito, con terminologia ormai consolidata a livello europeo, di “land registers”,18 per indicare le diverse istituzioni pubbliche competenti in 17 Si veda, tra i più completi, ancorché risalente al 2005, lo studio condotto dall’ European University Institute (EUI) Florence/European Private Law - www.iue.it - Forum Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg: “Real Property Law and Procedure in the European Union - General Report”, 31.5.2005. Oltre alla ricerca di cui sopra, di estrema utilità per qualsiasi approccio comparatistico è inoltre il sito dell’Associazione Europea dei Registri Immobiliari - European Land Registry Association - ELRA (www.elra.eu ) e del suo network, European Land Registry Network, nel quale la rete dei contact point dell’associazione fornisce un costante e sempre aggiornato quadro dei diversi istituti di registrazione immobiliare in ambito europeo. 18 Si parla anche di “public register” a significare la natura necessariamente pubblica dell’istituzione registrale. Si veda in proposito, il report pubblicato dalla commissione europea nel 2004: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/docs/home-loans/2004-report-integration_en.pdf I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 33 materia.19 Occorre inoltre segnalare il fatto che all’interno di alcuni sistemi giuridici nazionali esistono differenti tipologie di registri: In Italia, come noto, nei territori “irredenti” appartenenti all’Austria anteriormente al primo conflitto mondiale, ed in Francia, nei dipartimenti dell’Alto Reno, Basso Reno e Mosella, sono stati mantenuti i sistemi del Libro Fondiario (Livre Foncier e Grundbuch), mentre nella gran parte del territorio nazionale continua ad applicarsi il sistema del “Registro Ipotecario” (Mortgage Register). In Grecia, in alcune isole del Dodecaneso fu introdotto durante la dominazione italiana, il sistema del Landbuch di origine austro tedesca, sistema ancora oggi in vigore in quei territori. In Irlanda e Scozia, infine, i vecchi sistemi del Register of Deeds e del Register of Sasins coesistono con un nuovo sistema di registrazione di diritti (“Land Registry” nella terminologia Irlandese e “Land Register” in quella scozzese). In Inghilterra infine, in uno stesso registro esistono due metodi di registrazione: il vecchio sistema di registrazione di atti ed il nuovo sistema di registrazione di diritti. Rapporti tra Registro e Catasto (“land survey” nella terminologia europea) In linea generale, due differenti autorità hanno competenza in materia di proprietà immobiliare: il catasto e il registro immobiliare. Anche se vi è solo una agenzia a detenere entrambe le funzioni, tali funzioni sono ancora chiaramente distinte dalla legge. In particolare: • una separata autorità catastale esiste in gran parte dei paesi della famiglia giuridica del Codice napoleonico e in quella germanica (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia e Spagna). La Grecia ha iniziato a costituire un catasto separato, non esistendo fino a questo momento un sistema catastale nazionale; • in un secondo gruppo, catasto e registri immobiliari mantengono separate le funzioni ma fanno parte della stessa agenzia, chiamata Agenzia delle Entrate in Italia, o sistema di informazione immobiliare in Svezia e Finlandia, dove un singolo data base unisce due differenti agenzie; • nei Paesi Bassi le funzioni del catasto e dei registri immobiliari sono distinte: comunque lo stesso pubblico ufficiale è responsabile di entrambe le funzioni; 19 Nei vari sistemi giuridici tale autorità assume nomi diversi: • in Austria “Grundbuch”, • in Belgio “conservation des hypothèques”, • nella repubblica Ceca “katastru nemovitostí”, • in Danimarca “tinglysningskontoret”, • in Finlandia “lainhuutorekisteri” (title register) e “kiinnitysrekisteri” (mortgage register), • in Francia “conservation des hypothèques” (in Alsace-Moselle “bureau foncier“), • in Germania “Grundbuchamt”, • in Grecia “Ypothicofilakia”, • in Inghilterra e Galles “Land Registry”, • in Irlanda “Registry of Deeds” (il vecchio tipo) e “Land Registry” (il nuovo tipo), • in Italia “registri immobiliari”, • in Lussemburgo “conservation des hypothèques”, • in Olanda “kadaster”, • in Polonia “ksi ga wieczysta”, • in Portogallo “Conservatória do Registro Predial”, • in Scozia “Land Register” (oltre al più vecchio tipo “Register of Sasins”, che è stato sostituito gradualmente), • in Slovacchia “katastru nemovitostí”, • in Slovenia “zemljiške knjige”, • in Spagna “Registro de la Propriedad”, • in Svezia “inskrivningsmyndigheter”, • in Svizzera “Grundbuch”, • in Ungheria “földhivatala”. 34 Agostina Lodde • • i sistemi di Common Law sono gli unici nei quali le funzioni catastali e di registrazione immobiliare sembrano essere più o meno incorporate, in quanto un’unica agenzia detiene entrambe le funzioni in un singolo registro;20 in qualche stato il catasto serve anche per fini fiscali in particolare nei paesi del codice napoleonico, come ad esempio Spagna e Italia. In realtà occorre ribadire che il catasto e la registrazione dei diritti immobiliari rappresentano, a livello europeo, due differenti funzioni che necessitano di differenti percorsi formativi, rispettivamente tecnico e giuridico-legale; pertanto sarebbe raccomandabile attribuire la responsabilità dei due differenti registri a diverse professionalità: una per le questioni tecniche, l’altra per le questioni giuridiche.21 In ogni caso, la registrazione immobiliare richiede un sistema catastale funzionante ed un efficiente e permanente scambio di dati con esso. I paesi che non si avvalgono di un sistema catastale funzionante sono infatti un’eccezione in Europa.22 Integrazione dei registri nel sistema giudiziario o nel sistema amministrativo Nella maggior parte dei sistemi giuridici europei, i registri della proprietà sono incardinati nel sistema giudiziario come organismi di volontaria giurisdizione. In particolare tale tipo di organizzazione è presente nel registro di tipo “centro-europeo”, di cui fanno parte Germania, Austria, Croazia, Grecia, Slovenia, Svizzera; tuttavia ve ne sono esempi anche nei sistemi di derivazione napoleonica, quali quelli di Polonia, Portogallo e Spagna, come anche in alcuni sistemi “nordici” (Danimarca). Vi sono poi i sistemi giuridici nei quali la gestione del registro è affidata ad un’autorità amministrativa subordinata, incardinata nella struttura di un ministero. In particolare, tale struttura organizzativa è presente nei paesi con il “registro ipotecario” di tipo francese (Francia, Belgio e Lussemburgo) subordinato al Ministero delle Finanze.23 In un gruppo intermedio tra i due precedentemente descritti si potrebbero riunire i sistemi nei quali il registro è gestito da un’autorità amministrativa indipendente, come in Irlanda, Inghilterra, Scozia, Olanda e, a partire dal 2000, in Italia. Requisiti formativi per i “Land Registrars” I requisiti formativi richiesti per i funzionari responsabili dei registri in Europa variano da un sistema all’altro; tuttavia la funzione registrale è eseguita quasi ovunque sotto la supervisione di esperti giuristi, e spesso da magistrati. Lo standard più alto si raggiunge in qualche Stato del sistema napoleonico, dove il registratore deve fondamentalmente possedere alcuni requisiti che sono gli stessi richiesti per il notaio latino, come accade in Spagna e Portogallo. In qualche altro stato i “Land Registrars” sono veri e propri legali abilitati; nella maggioranza degli ordinamenti essi sono tuttavia pubblici impiegati - “Court clerck” o funzionari amministrativi di livello superiore. Spesso questi pubblici ufficiali hanno una formazione giuridica altamente specializzata. 20 Inghilterra, Irlanda e Scozia. 21 Nei Paesi Bassi, dove le due funzioni (o i due registri) sono state incorporate in un’unica struttura e funzione, sembra che normalmente i funzionari formati giuridicamente siano responsabili per l’aggiornamento di entrambi i registri. In altre parole: il registro immobiliare detiene un ruolo leader anche se la autorità è chiamata “Kadaster”. 22 La Grecia non ha ancora completato l’impianto catastale ed i paesi dell’area ex comunista affrontano oggi le difficoltà connesse alla assenza di un sistema catastale. 23 L’Italia ha modificato il precedente disegno organizzativo (che era pressoché identico a quello degli altri paesi di diritto napoleonico), per adottare una organizzazione di tipo “Agenziale” nel 2000. Secondo tale modello, il Ministero dell’economia e finanze non esercita più i classici poteri gerarchici sugli uffici periferici ma svolge un ruolo di programmazione e di controllo sull’Agenzia attraverso il Dipartimento dell’Economia e Finanze (DEF). L’insieme dei rapporti tra quest’ultimo e l’Agenzia è regolato da una convenzione annuale. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 35 Come regola, essi esercitano i loro compiti sotto la supervisione di un giudice nei sistemi giudiziari, o di un giurista nei sistemi di tipo amministrativo. Nel complesso panorama europeo dei registri della proprietà il ruolo del “Land Registrar” è considerato unanimemente di fondamentale importanza per il funzionamento, l’efficienza e l’affidabilità del registro pubblico. Pertanto da più parti24 si sottolinea la necessità di delinearne un profilo, uno status, che tenga conto dei necessari requisiti formativi, poteri e limiti che, pur coerenti col sistema giuridico di appartenenza, siano in qualche modo condivisibili in ogni ordinamento. Alcuni aspetti, già condivisi dalla gran parte dei sistemi giuridici europei, possono riassumersi di seguito: Il Land Registrar è un’autorità nazionale preposta alla funzione dallo Stato. Le sue decisioni sono espressione del potere statale. Il Land Registrar svolge un’attività di interesse pubblico e pertanto dovrebbe godere di stabilità nel suo ufficio e di protezione legale della sua integrità professionale. Il Land Registrar deve essere un esperto in diritto civile e della proprietà in particolare. Le decisioni del Land Registrar devono essere indipendenti. Contenuti della registrazione Sotto il profilo contenutistico, i sistemi di registrazione immobiliare in Europa possono essere classificati secondo i parametri che seguono. Quanto si trascrive: obbligatorietà o facoltatività della registrazione La registrazione dell’acquisto del diritto può essere obbligatoriamente richiesta dal sistema oppure lasciata all’iniziativa delle parti. Dalla volontarietà o meno della registrazione dipende dunque la percentuale di titoli registrati in un dato ordinamento. Sotto tale profilo si possono ancora una volta distinguere i sistemi Centro europei del Land book e i sistemi Nordici da un lato, ove l’obbligatorietà della registrazione fa sì che oltre il 95% del territorio sia coperto dalla registrazione dei relativi titoli di proprietà, con la sola eccezione delle terre appartenenti allo Stato o agli enti territoriali (come le strade, le foreste etc.). Anche nei paesi nei quali la registrazione non è obbligatoria per l’acquisto del diritto, cioè i paesi con un sistema derivato dal diritto napoleonico, come Francia, Belgio, Italia e Grecia, la gran parte del territorio è coperta quantomeno dalla registrazione dei trasferimenti di proprietà. Tra i sistemi di Common Law la Scozia detiene il primato della totale copertura geografica di titoli registrati, poiché la registrazione è obbligatoria per i trasferimenti di proprietà fin dal 1617. In Inghilterra, vigente il vecchio sistema di registrazione di atti (cioè fino all’anno 2002), la registrazione non era obbligatoria. Attualmente, tuttavia, risulta coperta dalla registrazione una percentuale dell’86% del territorio, corrispondente secondo recenti stime alla quasi totalità del territorio “produttivo”.25 In generale può affermarsi che allo stato attuale, la registrazione dei titoli di acquisto è obbligatoria nella gran parte dei sistemi giuridici e, nell’Europa occidentale, copre oltre il 95% dell’intero territorio. Nei paesi del dissolto regime comunista, tale percentuale ovviamente è più ridotta; persino in Germania vi sono regioni dell’est nelle quali gli ultimi aggiornamenti dei registri per le terre non valutabili economicamente (come ad esempio le foreste) dovrebbero risalire agli inizi del XX secolo. 24 Si veda Mihai Taus, Land registrar’s status in Europe, in “XIX CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO REGISTRAL”-Chile 2014-tirant lo blanch-Valencia, 2016. 25 Fonte: World Bank- Doing Business. 36 Agostina Lodde Cosa si registra: registrazione di diritti (Title systems) e registrazione di atti (Deed systems) La summa divisio, sotto il profilo contenutistico, dei sistemi di registrazione immobiliare è basata sulla distinzione tra sistemi di registrazione di atti o documenti (trascrizione o Deeds recording) e sistemi di registrazione di diritti (Iscrizione nei libri fondiari o Title registration). In ambito europeo la registrazione dei titoli rappresenta il sistema più diffuso, sia per numero di stati sia per popolazione. Una mera registrazione di documenti è quella eseguita dai “registri ipotecari” di tipo francese nonché dai registri britannici di vecchio tipo (ormai abbandonati).26 Tuttavia tra i paesi del Deed system- Francia, Belgio, Italia, Grecia e Lussemburgo- esistono notevoli differenze dovute all’evoluzione di alcuni istituti giuridici e dei sistemi organizzativi che rendono più o meno “forte” un determinato registro.27 Come si registra: format della registrazione (realfolium / personalfolium) Ogni ordinamento disciplina dettagliatamente il procedimento di registrazione, assicurando certezza ed uniformità delle sue fasi in funzione delle esigenze di rapidità e facilità della successiva consultazione del registro.28 Come regola generale, la registrazione di diritti (Title system) si avvale del sistema del “realfolium”, cioè di un’archiviazione di tipo reale, nella quale oggetto di ricerca è il bene. La registrazione di documenti (Deed system) è generalmente eseguita nella forma del “personalfolium”, cioè ordinata in base al nome del titolare. Non esiste un formato di registrazione uniforme in Europa e conseguentemente non esiste un comune sistema di ricerca immobiliare. Tuttavia la Commissione europea finanzia da tempo progetti per la creazione di una interconnessione tra i registri europei con la finalità di agevolare i cittadini e le istituzioni (soprattutto quelle operanti nell’ambito della giustizia civile) nella consultazione dei registri della proprietà.29 Nella maggior parte dei sistemi europei la struttura del “foglio reale” si compone di tre parti: 1. Descrizione della proprietà, identificata solitamente con un numero univoco; 2. Titolarità del bene; 3. Diritti altrui sul bene, pesi ed ipoteche. 26 Si deve rammentare però che i registri ipotecari spagnolo, portoghese e polacco registrano diritti e non esclusivamente documenti. 27 Ad esempio, il registro ipotecario italiano, si discosta in parte da quello francese e belga per alcune caratteristiche di tipo organizzativo, quali l’evoluzione informatica, gli stretti rapporti col catasto etc., e di tipo prettamente giuridico, quali il principio della c.d. pubblicità sanante (art. 2652, n.6, 2° cpv., cod. civ.) in virtù del quale la trascrizione, unita alla buona fede dell’acquirente ed al trascorrere del tempo, “sana” cioè rende inopponibile al terzo acquirente il vizio ( persino quello più radicale della nullità) dell’atto trascritto, effetto questo non troppo distante dall’attribuzione della pubblica fede tipica del sistema tavolare austriaco e di quello delle province italiane del nord-est. 28 Per una approfondita ricerca dei diversi sistemi di tenuta dei registri, si può consultare il sito www.elra.eu che raccoglie, attraverso il network “ELRN”, i contributi dei singoli contact points nazionali in merito ai vari aspetti della registrazione immobiliare in Europa. 29 Uno di tali progetti, denominato IMOLA (Interoperability Model for Land Administrations), recentemente conclusosi con successo, ha sviluppato un modello informatico uniforme per l’accesso all’informazione dei registri europei, articolato in tre parti (o sezioni): A- dati relativi al bene; B-Titolarità; C- diritti reali limitati, pesi e ipoteche. Per approfondire l’argomento, si veda www.elra.eu nella sezione dedicata al progetto. Si veda inoltre il portale europeo “e-Justice”. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 37 Tra i registri ipotecari di tipo napoleonico, i registri immobiliari italiani hanno introdotto per primi un sistema meccanizzato nelle conservatorie a seguito della fondamentale riforma attuata nel 1985 con la legge n. 52.30 L’art. 17 di tale legge ha introdotto l’obbligo, pena il rifiuto della formalità, di presentare le note su appositi modelli meccanografici e non più in formato libero come in passato. Tali modelli, aggiornati nel tempo in ragione della progressiva evoluzione informatica dei sistemi, si compongono di tre sezioni obbligatorie, cui se ne aggiunge una quarta, eventuale, in formato libero: • la sezione A comprende i dati relativi al titolo, alla convenzione, all’ipoteca o all’annotazione e i dati a cura dell’ufficio; • la sezione B comprende i dati relativi all’immobile negoziato oggetto dell’atto; • la sezione C comprende i soggetti “a favore e contro”, con i rispettivi dati identificativi, e i diritti reali negoziati da ciascuno, con eventuali quote e indicazione del regime patrimoniale per le persone coniugate; • la sezione D contiene di solito, in formato libero, altre informazioni non obbligatorie ma che il richiedente ritiene utile pubblicare. Tra queste, ad esempio, la descrizione della condizione, o di altri patti di natura obbligatoria connessi all’esecuzione del contratto; le clausole del mutuo nell’ipoteca etc.31 Effetti della registrazione Effetti sostanziali della registrazione in generale In termini generali, possono distinguersi tre principali effetti sostanziali della registrazione: 1. La registrazione può spiegare, da un lato, effetti costitutivi, nel senso che il trasferimento della proprietà o la creazione del diritto reale immobiliare si compie o si completa solo con la registrazione; dall’altro, effetti meramente dichiarativi, nel senso che il trasferimento della proprietà o la costituzione degli altri diritti reali immobiliari sono indipendenti dalla registrazione e sono riferibili al momento della conclusione del contratto. In tale ultimo caso si parla di “registrazione negativa” o sistema negativo, in quanto l’effetto principale della stessa è quello di “bloccare” altri diritti sullo stesso bene. 2. La registrazione può determinare il grado (l’ordine di priorità) tra diversi diritti reali immobiliari. 3. La registrazione può essere sufficiente per ottenere protezione dall’ordinamento, con irrilevanza dell’elemento della buona fede dell’acquirente, oppure non esserlo. Due diversi sistemi si contrappongono, pertanto, sotto tale profilo: i sistemi positivi, nei quali l’acquirente di buona fede può confidare sul contenuto del registro, ed i sistemi negativi, nei quali la buona o mala fede dell’acquirente non ha alcun effetto per l’ordinamento. 30 L’evoluzione del sistema ha condotto, ad oggi, alla completa digitalizzazione dei flussi in entrata e al rilascio dell’informazione registrale attraverso il canale telematico, a partire dagli atti trascritti nel periodo automatizzato (che varia per ogni servizio di pubblicità immobiliare competente per territorio). Si veda nel sito www.agenziaentrate.it la pagina: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/serv_terr 31 Per una approfondita analisi delle modalità di esecuzione delle “formalità” nel registro ipotecario italiano, si può consultare la fondamentale circolare n. 128T del Ministero delle Finanze-Dipartimento del Territorio, del 2 maggio 1995 e la sua successiva integrazione, adottata con circolare n.3 del 17 giugno 2015. 38 Agostina Lodde Effetto costitutivo o dichiarativo Il paradigma dei sistemi “costitutivi” è rappresentato dal sistema tedesco. In particolare, la legge (§ 873 comma1 BGB) stabilisce che “Il trasferimento della proprietà immobiliare, la creazione di un diritto reale immobiliare limitato, il trasferimento o il vincolo di tale diritto limitato richiedono un accordo del titolare del diritto e dell’altra parte sul trasferimento del titolo e la registrazione del mutamento giuridico nel registro, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge.” Per comprendere l’effetto dichiarativo della registrazione è sufficiente fare riferimento alla legge francese (art. 30, comma1, del decreto 4 gennaio 1955) o al codice civile italiano (art.2644): in entrambi i casi l’effetto dichiarativo si spiega con la possibilità di opporre ai terzi estranei all’accordo traslativo solo gli atti trascritti, con la condizione dell’anteriorità della trascrizione stessa rispetto ad atti riguardanti gli stessi beni. Effetto costitutivo per alcuni diritti reali limitati e per le ipoteche Per completare il quadro comparativo, occorre ricordare che in alcuni paesi del sistema napoleonico, la trascrizione può avere effetti costitutivi non per il trasferimento della proprietà ma per la creazione di taluni diritti limitati (in Italia, ad esempio, il vincolo del pignoramento si costituisce con la trascrizione - Art. 555 c.p.c.).32 Inoltre, l’iscrizione dell’ipoteca nel registro spiega, in tali paesi, effetti costitutivi (Così in Italia, Polonia e Spagna). Buona fede e sua rilevanza (o irrilevanza) In quasi tutti i paesi nei quali la registrazione ha effetti costitutivi, la buona fede nel registro risulta protetta (Austria, Germania, Svizzera, Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia Slovacchia, Slovenia, Inghilterra e Scozia,33 con eccezione della Grecia dove, pur avendo la registrazione effetti costitutivi, la buona fede non è protetta). Per converso, in alcuni paesi nei quali la registrazione ha effetti dichiarativi, la buona fede nel registro è protetta (Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia). In un terzo gruppo si possono classificare i sistemi di registrazione meramente dichiarativi e senza protezione della buona fede nei registri (Italia, Belgio, Francia e Lussemburgo). 32 Art. 555 Forma del pignoramento. I. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. II. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note. III. Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra. 33 Più precisamente, in Inghilterra, Irlanda e Scozia la proprietà si acquista nonostante il venditore non sia il vero proprietario. Le ragioni di tale protezione non risiedono però nella protezione della buona fede dell’acquirente, ma nella norma, introdotta in Inghilterra nel 2002 (art. 23, par.1 LRA) che garantisce a chiunque sia stato registrato come titolare il potere di disporre dell’immobile. Questa regola risulta in parte temperata dalla possibilità riconosciuta al possessore con titolo “equitable” di essere protetto contro alterazioni del registro (sec. 65, sched.4 LRA 2002). I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 39 Correlazione tra i diversi fattori di classificazione: sintesi dei vari tipi di registri in Europa Registrazione di diritti + protezione della buona fede Effetto costitutivo Registrazione di diritti / NO protezione buona fede Registrazione di documenti / NO protezione buona fede Sistemi delle Isole Britanniche (“La registrazione è il diritto”): Inghilterra, Irlanda (nuovo Land Registry), Scozia (nuovo Land Register) “Land book Centro europeo (Grundbuch) - tipo classico=parte del sistema giudiziario (non contenzioso): Austria, Croazia, Slovenia, Territori ex austriaci del nord est italiano, Rodi (Grecia), Germania e Svizzera Sistema ibrido di Grundbuch e registro ipotecario: Grecia Sottogruppo con un Land buch tenuto dal Catasto: Rep. Ceca, Ungheria e Slovacchia Olanda (si differenzia per una limitata protezione della buona fede) Sistemi misti (costitutivo solo per ipoteche) Sistemi ibridi (tra registro ipotecario e Grundbuch): Polonia (sistema costitutivo per le ipoteche) Effetto dichiarativo (opponibilità) Registro ipotecario di tipo ispanico: Portogallo, Spagna Registro ipotecario - Italia (Costitutivo per le ipoteche ma non accorda protezione alla buona fede) Ibrido: Alsazia e Mosella Registro ipotecario del Code Napoléon (conservation des hypothèques): Belgio, Francia e Lussemburgo Paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Svezia Sistemi classici di common law: Isole Britanniche V.T. Effetti della registrazione per i terzi Priorità e grado dei diritti reali limitati Si deve premettere che l’ordine (o sequenza) delle registrazioni relative ai diritti reali limitati determina il grado degli stessi in tutti gli ordinamenti. In particolare, in un sistema costitutivo, la registrazione è una precondizione per l’esistenza dell’ipoteca e, di conseguenza, essa ne determina anche il grado. Ciò accade in Austria, Inghilterra, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Scozia, Ungheria). Nei sistemi con una registrazione di tipo dichiarativo, il grado può dipendere o dal tempo della registrazione o da quello della richiesta, ma generalmente tali date coincidono in quanto tutti gli ordinamenti34 richiedono che le formalità di registrazione siano eseguite o rigettate dal Pubblico Registro nel loro rispettivo ordine di ricevimento. 34 Ciò risponde anche alla raccomandazione n. 31 del Forum Group on Mortgage Credit, 31. “For filings of applications for registration/notification, the Commission should allow Member States to decide that priority be determined according to the time at which the application was received (not actual registration). In this scenario, the Member State should ensure that filings of applications must be registered or rejected by the Public Register in the order of receipt.” 40 Agostina Lodde Priorità nei trasferimenti di proprietà Diverse soluzioni si prospettano, con riferimento al conflitto tra differenti acquirenti dello stesso bene, nei due principali sistemi giuridici di trasferimento della proprietà. Nei sistemi costitutivi, la proprietà si trasferisce con l’iscrizione e non può esservi conflitto tra diversi acquirenti dello stesso bene. Nei sistemi dichiarativi, la proprietà si trasferisce col consenso manifestato nel contratto, e dunque la trascrizione dell’acquisto (e il tempo in cui è stata eseguita) serve a dirimere conflitti tra più aventi causa dal medesimo autore. Forma per la registrazione dei titoli La quasi totalità dei sistemi di registrazione immobiliare esige la presenza di determinati requisiti formali per l’adempimento delle formalità, cioè per la richiesta di registrazione.35 In particolare, nel registro ipotecario dei paesi del codice napoleonico (Francia, Belgio, Lussemburgo) possono essere registrati solo gli atti autentici (atti pubblici e scritture private autenticate). In Italia, ai sensi dell’art. 2657, comma 1, del codice civile “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente” e lo stesso vale per le iscrizioni ipotecarie (artt. 2821, comma 1, e 2835, comma 1, del codice civile). La presenza di tale requisito formale è richiesta a pena del rifiuto della formalità da parte del conservatore (art. 2674 del codice civile). Il registro di tipo centro europeo richiede un certificato di firma. Nelle isole britanniche, sia il vecchio che il nuovo registro ammettono solo atti sottoscritti alla presenza di testimoni. Solamente i sistemi nordici non richiedono per la registrazione particolari forme. Accesso all’informazione Nella gran parte degli stati l’accesso alle informazioni del registro è consentito a chiunque. Tuttavia vi sono paesi che restringono le possibilità di consultazione a soggetti che possono dimostrare un legittimo interesse. Così accade in Spagna, Belgio, Germania. Anche il registro francese e quello polacco adottano restrizioni nell’accesso agli archivi. Recentemente, le regole europee e nazionali sulla tutela della privacy hanno determinato in molti paesi la necessità di riconsiderare, alla luce di tale normativa, l’opportunità di una apertura senza condizioni del registro. Si sostiene da più parti che la tutela del diritto alla riservatezza dovrebbe indurre il legislatore a pensare nuove modalità di rilascio dell’informazione registrale, che siano più rispettose dei diritti della persona. In un sistema su base personale, come quello italiano della trascrizione, nel quale oltre alle note che formano i registri si conservano gli atti, il problema non pare di facile soluzione, ma si potrebbe ad esempio restringere l’esame del titolo (oggi pubblico come la nota) a soggetti aventi un legittimo interesse, quali i pubblici ufficiali che devono stipulare l’atto, i giudici, la pubblica autorità in genere. 35 Per uno studio approfondito sull’argomento dell’autenticità del titolo come requisito per la registrazione, si veda l’interessante lavoro di Gaetano Petrelli “L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e nel diritto comparato” in Rivista di diritto civile, n. 5 del 2007, CEDAM, Padova, 2007. I sistemi europei di registrazione immobiliare: panorama generale 41 Conclusioni Dalla breve disamina dei sistemi di registrazione immobiliare in Europa si possono trarre alcune considerazioni conclusive. La prima osservazione attiene alla varietà di tali sistemi i quali traggono origine da tradizioni giuridiche assai differenti, e adottano soluzioni tecniche altrettanto diverse per realizzare le finalità comuni della pubblicità immobiliare. Così come nel nostro ordinamento, in ogni ordinamento nazionale, esiste un corpo di norme che disciplinano la complessa materia. E’ principio consolidato a livello di legislazione europea, quello del rispetto delle legislazioni nazionali vigenti in ciascuno stato membro in materia di registrazione della proprietà, materia tradizionalmente coperta dal principio del “locus rei sitae”, che solo eccezionalmente può essere toccata da una disciplina o regola comune europea. Ed è proprio nel rispetto di tali diversità che si sviluppano le iniziative ed i progetti, cui si è fatto cenno nel testo, aventi come obiettivo quello di facilitare le istituzioni, i professionisti e i cittadini europei nella cura e nella tutela dei diritti reali e del credito.36 La seconda osservazione attiene all’organizzazione del “sistema registrale” ed al suo mantenimento. Tutti gli ordinamenti giuridici hanno predisposto precisi strumenti per supportare i delicati processi di aggiornamento e rilascio delle informazioni relative. Con tali organizzazioni si confrontano quotidianamente professionisti (notai, avvocati, agenti immobiliari, banche), istituzioni ( altre P.A., giudici, corpi di polizia etc) e semplici cittadini per far circolare beni o concedere crediti, per tutelare le pretese erariali, per ricostruire la catena dei titoli che fondano i diritti di ciascuno o i pesi ed i vincoli cui sono sottoposti. Tale sistema va assolutamente tutelato, cioè protetto dal rischio di troppo affrettate semplificazioni amministrative che possono facilmente condurre all’oblio delle ragioni e dei principi che sono stati alla base della loro creazione. In un recentissimo documento pubblicato dall’associazione ELRA sul proprio sito il 26 maggio scorso, si legge quanto segue: “ELRA rappresenta 31 organizzazioni ufficiali di 22 stati membri dell’Unione Europea. Lo scopo primario dell’associazione è quello di supportare lo sviluppo e la comprensione del ruolo della registrazione immobiliare nel campo della proprietà e dei mercati di capitali in Europa. Il Consiglio di ELRA è al corrente di proposte volte alla riorganizzazione e ristrutturazione dei registri immobiliari. Naturalmente, non rientra nei compiti del Consiglio entrare nel merito delle singole proposte. In ogni caso, basandoci sula nostra esperienza, vorremmo svolgere alcune osservazioni generali: 1. In ogni paese i Land Registrars sono gli esperti nel loro campo. Pertanto noi crediamo che il loro parere debba essere tenuto in considerazione nelle fasi iniziali del processo. 2. È buona pratica che le parti interessate, tra cui proprietari, notai e registratori siano consultati prima che le proposte siano tradotte in atti. 3. Ogni proposta di riorganizzazione o ristrutturazione dovrebbe tenere presente il fatto che, al fine di conferire certezza legale e mantenere la fiducia del mercato, i registri devono svolgere le loro funzioni con indipendenza. Non deve esistere alcuna reale o percepita influenza politica o economica o conflitto di interesse. 4. Qualunque proposta diretta al passaggio da un sistema di registrazione di atti ad uno di registrazione di diritti o catastale deve assicurare la continuità dei diritti reali degli esistenti titolari. 36 Alcuni di tali progetti sono stati sviluppati dall’associazione ELRA, L’ultimo in ordine di tempo è stato il progetto IMOLA, i cui risultati hanno condotto alla progettazione di un modello elettronico comune per il rilascio delle informazioni desumibili dai registri della proprietà, accompagnato da un corredo di informazioni giuridiche necessario a contestualizzare e comprendere meglio i dati disponibili. 42 Agostina Lodde Bibliografia Boni F. (2015), La tutela dei diritti, Linotipia veronese Ghidini e Fiorini, Verona 1954 Cervelli S. (2015), Trascrizione ed ipoteca, Giuffrè Gabrielli G. (2012), Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, La Pubblicità Immobiliare, vol. 4, Utet giuridica Gazzoni F. (1998), La trascrizione immobiliare. Artt. 2643-2645 bis, Giuffrè Mariani B. (1951), Ipoteca e trascrizione: guida pratica, Giuffrè Nicolò R. (1973), La trascrizione, Giuffrè Zaccaria A., Troiano S. (2008), Gli effetti della trascrizione, Giapichelli Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0