SCHEDA 2 Etica, ricerca e sperimentazioni cliniche: documenti “Ogni giorno il medico fa degli esperimenti farmacologici sui malati ed il chirurgo delle vivisezioni sui suoi pazienti. È lecito pertanto sperimentare sull'uomo, ma entro quali limiti? Si ha il dovere e quindi il diritto di eseguire sull'uomo un esperimento tutte le volte che esso può salvargli la vita, guarirlo o procurargli in genere un vantaggio personale. La base della moralità medica e chirurgica consiste perciò nel non fare mai sull'uomo un esperimento che potrebbe nuocergli minimamente, anche se il risultato di quell'esperimento può essere di grande interesse per la scienza, cioè per la salute degli altri. Ma ciò non impedisce che, anche facendo gli esperimenti e le operazioni sempre unicamente nell'interesse del paziente, i risultati non possano tornare nello stesso tempo a profitto della scienza”. (BERNARD C., Introduzione allo studio della medicina sperimentale, Feltrinelli, Milano 19732, 113) “La morale non proibisce di far esperimenti sul prossimo né su noi stessi; nella vita di tutti i giorni ogni uomo fa esperimenti sugli altri uomini. La morale cristiana proibisce solo di far del male al prossimo. Perciò fra tutti gli esperimenti che si possono fare sull'uomo, bisogna proibire quelli che possono nuocere; gli esperimenti innocui invece devono essere permessi e quelli che possono fare del bene devono essere comandati”. (BERNARD C., Introduzione allo studio della medicina sperimentale, Feltrinelli, Milano 19732, 114) La prima regolamentazione della sperimentazione di cui si abbia notizia è una Direttiva del Ministro Prussiano per gli Affari Religiosi, Educativi e Medici, datata 29 dicembre 1900, nella quale si proibivano gli interventi medici che non fossero diagnosi, terapie o immunizzazione se «1) la persona in questione è minorenne o non pienamente capace per altre ragioni; 2) la persona interessata non abbia inequivocabilmente dichiarato di consentire all'intervento; 3) la dichiarazione non è stata fatta sulla base di una spiegazione adeguata circa le conseguenze negative che possono risultare dall'intervento». (FLUSS S. S. , «La regolamentazione della sperimentazione umana e il ruolo dell’OMS» in Sanare Infirmos, 6, 4 (1988), 85) “I corsi di formazione accademica dovrebbero in ogni occasione idonea sottolineare gli speciali doveri del medico quando egli effettua una nuova forma di terapia o di esperimento scientifico e quando ne pubblica i risultati” (art.14). (Direttive sulla sperimentazione umana del Ministro degli Interni Tedesco, 1931)