Scarica Allegato - Comune di Molfetta

CONVENZIONE tra il COMUNE DI MOLFETTA e i “C.A.A.F.” presenti sul territorio.
L'anno 20___ il giorno_____________________del mese di ___________________. in Molfetta,
tra
Il
Comune
di
Molfetta
_____________________
e
iscrizione
il
CAAF
all’albo
___________________________________,
n°_____________________
con
_____________________ – CAP ____________ – Via _____________________.
seguito
denominato
semplicemente
CAAF,
rappresentata
dalla
sede
p.iva
in
N. ______ in
società
di
servizio______________________________ con esso convenzionata, nella persona del legale
rappresentante
___________________________________________________
o
suo
delegato___________________________________________________.
PREMESSO CHE

Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001, n. 337, deve ricevere le domande
relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli
minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima,
deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al
richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei
soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda
affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono
presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intenda affidare a
terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

Che l’INPS ha stipulato in data 26/11/2001 e rinnovata il 12/02/2003, apposite
convenzioni con i CAAF sopraindicati per affidare a questi, in base a quanto
previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000,
n.130 e dall’art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l’invio, tramite
trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all’Istituto, la conseguente
consegna all’utente del calcolo e dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della
situazione economica equivalente;

Che i predetti CAAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal D.lgs.
28 dicembre 1998, n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a
svolgere l’attività di assistenza fiscale;

Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale i predetti CAAF possono avvalersi di società di
servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle
associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle
organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Che le Società predette, sulla base delle rispettive convenzioni, svolgono
materialmente, per conto dei rispettivi CAAF, anche l'attività relativa alla
compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all’INPS;

Che le stesse Società, in virtù dell’esperienza maturata quali società che svolgono,
per conto dei CAAF, tutte le attività che da questi sono state attribuite, ed in
particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i
servizi che formano oggetto della presente convenzione;
VISTO

Che il D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, ha
definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal
D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate
per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del
richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per
la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra
citato;

Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal
D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede
I.N.P.S. competente per territorio;

Che ai sensi dell’ art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a seguito
del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sono stati determinati i criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute,
nonché anche per i soggetti definiti con il comma 9, dell’art. 3, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, come convertito in legge;

Che ai sensi dei commi 9 e 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, le
stesse categorie di persone che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa
per la fornitura di gas naturale.

Che i citati Decreti interministeriali sopra detti hanno previsto che il cittadino debba
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

che l’Amministrazione Comunale, per l’espletamento delle attività inerenti la
concessione del Bonus energia, ha siglato convenzioni con i CAAF aderenti
all’iniziativa, aventi sportello operativo sul territorio comunale;

che con Determinazione Dirigenziale - Settore Socio-Educativo del Comune di
Molfetta n.10 del 18/01/2010, è stata approvata l’integrazione dell’oggetto delle
medesime convenzioni con l’espletamento delle attività inerenti la concessione del
Bonus gas;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 27/05/2014 è stato approvato atto
di indirizzo per la prosecuzione del convenzionamento con i CAAF resisi disponibili
sul territorio per l’attuazione dello stesso;

che i CAAF convenzionati con l’Amministrazione Comunale hanno comunicato la
disponibilità all’espletamento delle attività inerenti la concessione del Bonus Gas, di
assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L.
23/12/1998, n. 448), assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per
fruire di altri servizi a domanda individuale forniti dal Comune;

che il termine della presente convenzione viene stabilito al 31/12/2017;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Servizio ISEE)
Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A. assistenza nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta
per l’accesso al relativo servizio e raccolta delle richieste:
-
di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L.
23/12/1998, n. 448),domande per l’accesso alla compensazione per la tariffa
sociale agevolata (bonus energia);
In relazione alle stesse la Società effettuerà:
l’accoglienza dei richiedenti le suddette prestazioni, fornendo loro tutte le
informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta previsto;
- la verifica dell’esistenza ed aggiornamento dell’attestazione INPS relativa
al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove questa non
fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della
dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto
l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;
- la consegna al Comune entro 20 gg. della copia delle domande per
l’autorizzazione alla concessione degli stessi;
- l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a
disposizione del Comune, per 24 mesi;
- trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni
sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite per legge.
B. assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per fruire di altri servizi a
domanda individuale forniti dal Comune
In particolare, la Società effettuerà:
- refezione scolastiche;
- trasporto scolastico;
- domanda asilo nido e sezione primavera
-
-
case di riposo
-
ed altri servizi che la Giunta potrà disporre
In relazione alle stesse la Società effettuerà:
-
-
l’accoglienza dei richiedenti per prestazioni di altri servizi a domanda individuale
deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica
prestazione così come predisposto, nei contenuti e nella forma dal Comune;
la verifica dell’esistenza ed aggiornamento dell’attestazione INPS relativa al calcolo
dell’indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del
richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica
all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;
la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata
entro 10 giorni;
-
l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del
Comune, per 24 mesi.
Art. 2
Il Comune si impegna a:
-
diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto
della presente convenzione e l’elenco;
-
informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il
servizio;
-
istituire apposito sportello per i CAAF, aperto due giorni la settimana, a cui
potranno presentare le domande o trasmetterle tramite PEC.
Art. 3
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF informerà gli interessati che la
dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi per il
raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o
informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal
richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Art. 4
Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per
gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze
commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa
convenzione.
Il CAAF dichiara di sollevare il Comune di Molfetta rispetto a qualsiasi danno provocato
da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione
delle pratiche oggetto della convenzione.
Art. 5
Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere:
-
Bonus Energia euro 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita
dalla piattaforma SGATE e consegnata in formato cartaceo al Comune.
-
assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L.
23/12/1998, n. 448 e succ. modificazioni e integrazioni) euro 7,64 + IVA per ogni
pratica trasmessa dal CAAF e consegnata in formato cartaceo al Comune
-
altri servizi a domanda individuale forniti dal Comune euro 4,00 + IVA per ogni
pratica trasmessa dal CAAF e consegnata in formato cartaceo al Comune.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, corredati di elenchi relativi a
ciascun servizio con cadenza semestrale.
Art. 6
I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai
servizi oggetto della presente convenzione.
Art. 7
La durata della presente convenzione prevista è della durata di tre anni dalla data di
sottoscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto
Data,
per il Comune di Molfetta
il Dirigente del Settore Welfare Cittadino
_______________________
per il CAAF
_______________________
1. Ciascuna Società garantisce l’accesso da parte del Comune ai propri archivi per
l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del
caso.
2. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.
Lgs 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di
sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.