ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Parco Scientifico Tecnologico – Palazzo Lybra Via delle Industrie n.19/b Int.19 - 30175 MARGHERA VE tel.041/5385506 - fax 041/5388092 e-mail: [email protected] - www.farmacistivenezia.it CIRCOLARE N.7 PROT. N.782/56 Venezia – Marghera, 04 maggio 2011 Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Cannavò E’ stata confermata anche per l’anno 2011 la possibilità di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata a finanziare attività di interesse sociale. La Fondazione Francesco Cannavò, istituita dalla Federazione degli Ordini per promuovere la professione e sostenere la formazione del farmacista, rientra, infatti, tra gli enti che possono beneficiare di tali finanziamenti. Nel corso del triennio 2008-2010 la Fondazione ha realizzato numerosi corsi di formazione a distanza gratuiti per i farmacisti nell’ambito del programma di educazione continua in medicina. Sono stati così garantiti complessivamente 40 crediti a più di 20.000 farmacisti che hanno potuto completare la propria formazione obbligatoria. Per l’anno 2011 sono ancora attivi i corsi disponibili sul sito www.pharmafad.it e sono in fase di programmazione ulteriori iniziative formative. Segno del successo che hanno riscontrato i corsi Fad sono soprattutto i giudizi lusinghieri espressi dai farmacisti, tramite i questionari di gradimento Ecm, sulla qualità degli argomenti trattati e sulla loro rilevanza ed efficacia nell’esercizio professionale. La Fondazione si autofinanzia ed è per questo che il primo partner chiamato a sostenerne le attività destinate all’aggiornamento e al progresso culturale di tutta la categoria è il farmacista iscritto all’Albo. E’ per tali motivi che la Fondazione si rivolge agli iscritti per promuovere, in sede di dichiarazione dei redditi, la raccolta del 5 per mille. Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione per il finanziamento alla Fondazione Cannavò è 07840931005. Fidelity cards La Federazione degli Ordini, nel richiamare la normativa in materia di fidelity cards, raccomanda a tutti gli iscritti di evitare condotte che possano risultare illegittime oltre che deontologicamente scorrette. A seguito di alcune segnalazioni pervenute da diversi Ordini provinciali in merito ad iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso carte di fedeltà o operazioni premiali, questa Federazione ritiene opportuno rammentare quanto segue. In linea generale, l’adozione di carte di fedeltà è legittima per quanto riguarda i prodotti diversi dai medicinali, al contrario il loro utilizzo non è consentito per i medicinali. Con specifico riferimento ai medicinali SOP e OTC , tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 della legge 248/2006 (c.d. “legge Bersani”), l’uso di carte di fedeltà risulta illegittimo. Infatti, qualora dia diritto a un premio, concretizzerebbe una “operazione a premio”, come tale espressamente vietata dalla legge; inoltre, qualora desse invece diritto a uno sconto sul prezzo, si tratterebbe di uno sconto praticato solo ai possessori della carta di fedeltà e quindi solo a una determinata categoria di acquirenti, in contrasto con la disposizione in base alla quale, nella vendita di medicinali SOP e OTC, a tutti gli acquirenti deve essere praticato lo stesso prezzo. Per quanto riguarda invece i medicinali assoggettati a prescrizione medica, l’uso di carte di fedeltà risulta precluso dal disposto dell’art. 125 TULS, in base al quale il prezzo di tali medicinali è fisso e unico su tutto il territorio nazionale. Si ritiene altresì opportuno rammentare che la violazione delle suddette disposizioni costituisce anche illecito disciplinare in base all’art. 37, comma 5, del Codice Deontologico. Aggiornamento Registro degli integratori alimentari Il Ministero della Salute, con nota del 30.3.2011, ha comunicato che è stato predisposto l’aggiornamento del registro degli integratori alimentari notificati entro il 30 aprile 2010. L’aggiornamento è disponibile sul sito Internet del Ministero www.salute.gov.it, seguendo il percorso: >Temi Alimenti pericolosi e integratori>Registri>Registro integratori alimentari. Prescrizione di medicinali analgesici a carico del Servizio Sanitario nella terapia del dolore: modifica disposizioni regionali concernenti l’indicazione della posologia La Regione Veneto con nota prot. 185615/64.00.03.01 del 15.04.2011 comunica quanto seguente: “”Con riferimento alle disposizioni regionali riguardanti le prescrizioni in oggetto, e in particolare, a quanto riportato nella nota prot.n.89934/64.00.03.01 del 23 febbraio u.s. sono pervenute alcune segnalazioni di difficoltà connesse all’attuazione delle disposizioni stesse. Viene segnalato che, in molti casi, la restrizione introdotta nella dispensazione delle confezioni di medicinali, in assenza di posologia, ha sortito l’effetto di un disagio posto maggiormente a carico dell’assistito, che è costretto a tornare nello studio medico e in farmacia per ottenere il numero di confezioni adeguato alle sue necessità terapeutiche. Si ritiene pertanto necessario disporre, a rettifica delle disposizioni regionali precedentemente stabilite riguardo la posologia, che nelle prescrizioni su ricettario regionale SSN di medicinali di Tab. II Sez. D nella terapia del dolore, pur essendo auspicabile che il medico indichi la posologia, qualora la stessa sia mancante, venga consegnato all’assistito il numero di confezioni prescritte dal medico, che, si ricorda, può prescrivere una cura di durata fino a trenta giorni di terapia. Nei casi in cui dovessero sorgere dubbi su prescrizione prive di posologia, il farmacista può interpellare il medico al riguardo, così come l’Azienda ULSS può disporre le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente sulle prescrizioni a carico del SSN. Si ricorda che permane l’obbligo dell’indicazione della posologia per le prescrizioni su ricettario SSN, per la terapia del dolore, di medicinali di Tab. II sez A, ancorchè ricompresi nell’Allegato IIIbis, per effetto di quanto previsto dal D.P.R. n.309/1990, Testo Unico in materia di stupefacenti.”” ENPAF - newsletter del 27 aprile 2011 Si riporta quanto comunicato dall’Enpaf: “”CONTRIBUTI – Riaccertamento posizioni contributive Sono state inviate alcune note al fine di accertare la posizione sia degli iscritti cui è stata riconosciuta la quota contributiva ridotta per lavoro dipendente ma che sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di impresa o di redditi prodotti in forma associata, sia di coloro a quota ridotta in quanto disoccupati involontari ma risultati comunque percettori di reddito incompatibile con la disoccupazione a suo tempo dichiarata. Il termine per rispondere alla richiesta di informazioni è stato fissato nel 16 maggio per coloro che risultano in stato di disoccupazione e nel 31 maggio per i lavoratori dipendenti. L’ENPAF ha, inoltre, avviato il tradizionale riaccertamento della posizione degli iscritti (quest’anno l’operazione ha riguardato i nati nel 1960), che risultino esercenti attività professionale con altra copertura previdenziale obbligatoria e che, per questo motivo, usufruiscono della riduzione contributiva. A questi soggetti è stata inviata la modulistica necessaria affinché dichiarino la loro attuale posizione lavorativa. Scopo dell’operazione è quello di verificare se l’aliquota contributiva applicata è quella corretta e se l’attività svolta è qualificabile come attività professionale del farmacista anche in vista del futuro pensionamento. Infatti, relativamente a quest’ultimo profilo, il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, in data 10 luglio 2003, ha deliberato che l’iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito dell’attività professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR n. 445 / 2000), ma nel contempo ha incaricato gli uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti, a partire da quelle più risalenti nel tempo.”” “”Ampliamento servizi informatici iscritti e pensionati ENPAF - Prelevamento copia bollettino bancario MAV di pagamento del contributo previdenziale e assistenziale. Nell’ambito dell’ampliamento dei servizi telematici in favore degli iscritti ENPAF, si rappresenta che, allo stato, è possibile stampare direttamente il duplicato dei bollettini bancari MAV per il pagamento dei contributi in caso di smarrimento o mancata ricezione degli stessi. Come per gli attestati di pagamento è necessario essere iscritti ad ENPAF online poiché la procedura richiede una password che è quella rilasciata al momento della registrazione per l’accesso all’area riservata. Al riguardo si comunica che, per adeguarsi ad uno standard di sicurezza ritenuto più congruo, in questi giorni, in caso di accesso all’area riservata il programma chiederà agli iscritti di rigenerare la password sostituendo quella rilasciata al momento della registrazione con una indicata dall’iscritto stesso e conosciuta solo dall’interessato.”” IL SEGRETARIO Dr.Renato Vecchiato IL PRESIDENTE Dr.Fiorenzo Zago