corsi di formazione a distanza 2010

annuncio pubblicitario
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Parco Scientifico Tecnologico – Palazzo Lybra
Via delle Industrie n.19/b Int.19 - 30175 MARGHERA VE
tel.041/5385506 - fax 041/5388092
e-mail: [email protected] - www.farmacistivenezia.it
CIRCOLARE N.7
PROT. N.782/56
Venezia – Marghera, 04 maggio 2011
Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Cannavò
E’ stata confermata anche per l’anno 2011 la possibilità di destinare, in sede di dichiarazione dei
redditi, una quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata a finanziare attività di interesse sociale. La
Fondazione Francesco Cannavò, istituita dalla Federazione degli Ordini per promuovere la
professione e sostenere la formazione del farmacista, rientra, infatti, tra gli enti che possono
beneficiare di tali finanziamenti.
Nel corso del triennio 2008-2010 la Fondazione ha realizzato numerosi corsi di formazione a
distanza gratuiti per i farmacisti nell’ambito del programma di educazione continua in medicina.
Sono stati così garantiti complessivamente 40 crediti a più di 20.000 farmacisti che hanno potuto
completare la propria formazione obbligatoria. Per l’anno 2011 sono ancora attivi i corsi disponibili
sul sito www.pharmafad.it e sono in fase di programmazione ulteriori iniziative formative.
Segno del successo che hanno riscontrato i corsi Fad sono soprattutto i giudizi lusinghieri espressi
dai farmacisti, tramite i questionari di gradimento Ecm, sulla qualità degli argomenti trattati e sulla
loro rilevanza ed efficacia nell’esercizio professionale.
La Fondazione si autofinanzia ed è per questo che il primo partner chiamato a sostenerne le
attività destinate all’aggiornamento e al progresso culturale di tutta la categoria è il farmacista
iscritto all’Albo. E’ per tali motivi che la Fondazione si rivolge agli iscritti per promuovere, in sede di
dichiarazione dei redditi, la raccolta del 5 per mille. Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione
per il finanziamento alla Fondazione Cannavò è 07840931005.
Fidelity cards
La Federazione degli Ordini, nel richiamare la normativa in materia di fidelity cards,
raccomanda a tutti gli iscritti di evitare condotte che possano risultare illegittime oltre che
deontologicamente scorrette.
A seguito di alcune segnalazioni pervenute da diversi Ordini provinciali in merito ad iniziative di
fidelizzazione della clientela attraverso carte di fedeltà o operazioni premiali, questa Federazione
ritiene opportuno rammentare quanto segue.
In linea generale, l’adozione di carte di fedeltà è legittima per quanto riguarda i prodotti diversi dai
medicinali, al contrario il loro utilizzo non è consentito per i medicinali.
Con specifico riferimento ai medicinali SOP e OTC , tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 della
legge 248/2006 (c.d. “legge Bersani”), l’uso di carte di fedeltà risulta illegittimo.
Infatti, qualora dia diritto a un premio, concretizzerebbe una “operazione a premio”, come tale
espressamente vietata dalla legge; inoltre, qualora desse invece diritto a uno sconto sul prezzo, si
tratterebbe di uno sconto praticato solo ai possessori della carta di fedeltà e quindi solo a una
determinata categoria di acquirenti, in contrasto con la disposizione in base alla quale, nella
vendita di medicinali SOP e OTC, a tutti gli acquirenti deve essere praticato lo stesso prezzo.
Per quanto riguarda invece i medicinali assoggettati a prescrizione medica, l’uso di carte di fedeltà
risulta precluso dal disposto dell’art. 125 TULS, in base al quale il prezzo di tali medicinali è fisso e
unico su tutto il territorio nazionale.
Si ritiene altresì opportuno rammentare che la violazione delle suddette disposizioni costituisce
anche illecito disciplinare in base all’art. 37, comma 5, del Codice Deontologico.
Aggiornamento Registro degli integratori alimentari
Il Ministero della Salute, con nota del 30.3.2011, ha comunicato che è stato predisposto
l’aggiornamento del registro degli integratori alimentari notificati entro il 30 aprile 2010.
L’aggiornamento è disponibile sul sito Internet del Ministero www.salute.gov.it, seguendo il
percorso: >Temi Alimenti pericolosi e integratori>Registri>Registro integratori alimentari.
Prescrizione di medicinali analgesici a carico del Servizio Sanitario nella terapia del
dolore: modifica disposizioni regionali concernenti l’indicazione della posologia
La Regione Veneto con nota prot. 185615/64.00.03.01 del 15.04.2011 comunica quanto
seguente:
“”Con riferimento alle disposizioni regionali riguardanti le prescrizioni in oggetto, e in particolare, a
quanto riportato nella nota prot.n.89934/64.00.03.01 del 23 febbraio u.s. sono pervenute alcune
segnalazioni di difficoltà connesse all’attuazione delle disposizioni stesse.
Viene segnalato che, in molti casi, la restrizione introdotta nella dispensazione delle confezioni di
medicinali, in assenza di posologia, ha sortito l’effetto di un disagio posto maggiormente a carico
dell’assistito, che è costretto a tornare nello studio medico e in farmacia per ottenere il numero di
confezioni adeguato alle sue necessità terapeutiche.
Si ritiene pertanto necessario disporre, a rettifica delle disposizioni regionali precedentemente
stabilite riguardo la posologia, che nelle prescrizioni su ricettario regionale SSN di medicinali di
Tab. II Sez. D nella terapia del dolore, pur essendo auspicabile che il medico indichi la posologia,
qualora la stessa sia mancante, venga consegnato all’assistito il numero di confezioni prescritte
dal medico, che, si ricorda, può prescrivere una cura di durata fino a trenta giorni di terapia.
Nei casi in cui dovessero sorgere dubbi su prescrizione prive di posologia, il farmacista può
interpellare il medico al riguardo, così come l’Azienda ULSS può disporre le verifiche e i controlli
previsti dalla normativa vigente sulle prescrizioni a carico del SSN.
Si ricorda che permane l’obbligo dell’indicazione della posologia per le prescrizioni su ricettario
SSN, per la terapia del dolore, di medicinali di Tab. II sez A, ancorchè ricompresi nell’Allegato IIIbis, per effetto di quanto previsto dal D.P.R. n.309/1990, Testo Unico in materia di stupefacenti.””
ENPAF - newsletter del 27 aprile 2011
Si riporta quanto comunicato dall’Enpaf:
“”CONTRIBUTI – Riaccertamento posizioni contributive
Sono state inviate alcune note al fine di accertare la posizione sia degli iscritti cui è stata riconosciuta la
quota contributiva ridotta per lavoro dipendente ma che sono risultati percettori di redditi da lavoro
autonomo, di impresa o di redditi prodotti in forma associata, sia di coloro a quota ridotta in quanto
disoccupati involontari ma risultati comunque percettori di reddito incompatibile con la disoccupazione a
suo tempo dichiarata. Il termine per rispondere alla richiesta di informazioni è stato fissato nel 16 maggio
per coloro che risultano in stato di disoccupazione e nel 31 maggio per i lavoratori dipendenti.
L’ENPAF ha, inoltre, avviato il tradizionale riaccertamento della posizione degli iscritti (quest’anno
l’operazione ha riguardato i nati nel 1960), che risultino esercenti attività professionale con altra copertura
previdenziale obbligatoria e che, per questo motivo, usufruiscono della riduzione contributiva. A questi
soggetti è stata inviata la modulistica necessaria affinché dichiarino la loro attuale posizione lavorativa.
Scopo dell’operazione è quello di verificare se l’aliquota contributiva applicata è quella corretta e se l’attività
svolta è qualificabile come attività professionale del farmacista anche in vista del futuro pensionamento.
Infatti, relativamente a quest’ultimo profilo, il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, in data 10 luglio
2003, ha deliberato che l’iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito
dell’attività professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR n. 445 / 2000), ma nel
contempo ha incaricato gli uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti, a partire
da quelle più risalenti nel tempo.””
“”Ampliamento servizi informatici iscritti e pensionati ENPAF - Prelevamento copia bollettino
bancario MAV di pagamento del contributo previdenziale e assistenziale.
Nell’ambito dell’ampliamento dei servizi telematici in favore degli iscritti ENPAF, si rappresenta che, allo
stato, è possibile stampare direttamente il duplicato dei bollettini bancari MAV per il pagamento dei
contributi in caso di smarrimento o mancata ricezione degli stessi. Come per gli attestati di pagamento è
necessario essere iscritti ad ENPAF online poiché la procedura richiede una password che è quella
rilasciata al momento della registrazione per l’accesso all’area riservata. Al riguardo si comunica che, per
adeguarsi ad uno standard di sicurezza ritenuto più congruo, in questi giorni, in caso di accesso all’area
riservata il programma chiederà agli iscritti di rigenerare la password sostituendo quella rilasciata al
momento della registrazione con una indicata dall’iscritto stesso e conosciuta solo dall’interessato.””
IL SEGRETARIO
Dr.Renato Vecchiato
IL PRESIDENTE
Dr.Fiorenzo Zago
Scarica