art. 15, comma Il-bis, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95

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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il Direttore
Prot. n. .~g.~.4../
Ancona,
ARS
J.~..~.~!~.~.Q.1~
FAX
Al Direttore Generale dell' ASUR
Ai Direttori delle Az. Ospedaliere
Al Direttore Generale dell'INRCA
Ai Direttori delle Aree Vaste
Alla Federfarma Marche
Alla Conferservizi Marche Assofarm
e, p.c. Ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
LORO
SEDI
Oggetto: art. 15, comma Il-bis, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito,
modificazioni, in L. 7 agosto 2012 n. 135 - chiarimenti-
con
Si rende noto che è stata pubblicata
nel Supplemento
Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2012 la Legge 7 agosto 2012, n° 135 con
modificazioni D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ("Spending Review)."
L'art. 15 comma Il-bis dispone che: «n medico che curi un paziente, per la
prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia
non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è
tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. n medico ha facoltà di
indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo; tale indicazione è vincolante per ilfarmacista ove in essa sia
inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di
non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. nfarmacista
comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.»
Si ritiene opportuno
riportare
dei chiarimenti,
anche in riferimento
a
quanto comunicato
dal Ministero della Salute nelle date 31 luglio e 3 agosto
2012, in merito alle nuove disposizioni in materia di:
Via
Gentile.
da Fabriano
3
- 60125
ANCONA
- Tel. (0039) 071-8064057
e-mai! [email protected]
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-
- Fax (0039) 071-8064056
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prescrizioni su ricetta SSN di Farmaci equivalenti;
prescrizioni a pazienti trattati per la prima volta per patologia cronica o per
il ripresentarsi
di nuovi episodi di patologie non croniche.
Il farmacista
è tenuto a dispensare
il farmaco all'assistito,
con onere a
carico del SSN, solo su presentazione
di ricetta SSN compilata dal medico
prescrittore e riportante la denominazione del Principio Attivo (PA), eventualmente
accompagnato
da altri elementi identificativi
il medicinale:
dosaggio, forma
farmaceutica
e se necessaria, via di somministrazione.
La nuova norma non si applica ai medicinali
per i quali non sono
disponibili equivalenti (e comunque a quelli non inseriti nelle liste di trasparenza),
ai medicinali non rimborsabili SSN e a quelli prescritti su ricetta bianca. In tali
situazioni potrà essere prescritto solo il nome del farmaco di "marca" e l'eventuale
apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità non necessita
di specifica motivazione.
Il farmacista, sulla base di quanto stabilito dall' art. Il, comma 12 del DL
n° 1/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/2012, è tenuto a fornire
all'assistito,
il medicinale, con PA riportato dal medico in ricetta SSN, con il
prezzo più basso.
In presenza di più medicinali con il medesimo prezzo più basso, potrà
essere erogato uno qualsiasi di questi oppure, eventualmente,
quello preferito
dall'assistito.
All'assistito
rimane la possibilità
di scegliere liberamente
un
medicinale (con PA riportato dal medico in ricetta SSN), avente prezzo più alto di
quello a priorità d'erogazione, ma in questo caso, avrà l'onere di spesa, riferito
alla differenza di costo tra i due, a proprio carico.
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) aggiorna mensilmente
le Liste di
Trasparenza
sui prezzi massimi
di rimborso
per i medicinali
equivalenti,
consultabili
sul portale:
htt
www.aenziafarmaco.ov.itit
content liste-ditrasparenza-e-rimborsabilita
Il medico in presenza
di malattia
cronica dell'assistito,
ha facoltà di
aggiungere alla prescrizione su ricetta SSN, oltre al PA, che rimane obbligatorio,
anche il nome commerciale
del farmaco sia esso di fantasia o generico con
denominazione
del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC).
In quest'ultimo
caso, l'indicazione non è vincolante per il farmacista che
dovrà, comunque,
suggerire il farmaco equivalente/generico
a prezzo più basso,
ma potrà dispensare
il farmaco
a costo maggiore
richiesto
liberamente
dall'assistito,
dietro pagamento
da parte dello stesso, ugualmente
a quanto
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precedentemente
riportato, della differenza tra il farmaco fornito ed il prezzo di
riferimento per il SSN riportato nella lista di trasparenza dell'AIFA.
Il vincolo per il farmacista
sussiste
qualora
il medico,
oltre alla
denominazione
del PA e del nome commerciale, riporti, sulla ricetta SSN, la "non
sostituibilità",
già prevista dalla normativa vigente, corredata, obbligatoriamente
da una sintetica motivazione (es. intolleranza ad un eccipiente, M.C. per malattia
cronica,
L.A.S.A. per Look-Alike/Sound-Alike):
all'erogazione
del medicinale,
corrisponderà
il pagamento della differenza da parte dell'assistito.
Per le terapie croniche già in corso (non distinguibili dal farmacista dalle
nuove), le prescrizioni rimangono disciplinate dall'Art. Il, comma 12 della Legge
n027/2012
(secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute in data 31
luglio 2012 "il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse
provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa
del passaggio da un medicinale all'altro, sia pur di uguale composizione").
Tali disposizioni
si applicano per tutte le prescrizioni a carico
comprese quelle in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica.
Al fine di semplificare l'applicazione
della nuova normativa,
schema con le tipologie prescrittive per il medico e la dispensazione
da parte del farmacista.
del SSN
si allega lo
delle ricette
Infine, si raccomanda
ai medici prescrittori di indicare in tutte le ricette,
oltre al proprio numero telefonico professionale, obbligatorio per gli stupefacenti,
ai sensi dell'art. 43 letto c del DPR 309/1990 e s.m.i., anche quello dell'assistito
(nel rispetto della privacy) al fine di superare
eventuali criticità dovute alla
corretta erogazione della prestazione sanitaria fornita.
Si riserva di fornire ulteriori indicazioni qualora dovessero pervenire nuovi
indirizzi da parte del Ministero della Salute e si invitano le SS.LL., per quanto di
competenza,
ad informare tutti i farmacisti ed i medici compresi tutti quelli
convenzionati.
Cordiali saluti.
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Modifiche introdotte nella prescrizione dei farmaci dal decreto cosiddetto "Spending review"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2012.
1.
PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA, GIA' IN CURA
MEDICO
FARMACISTA
Il medico può continuare a prescrivere come prima:
Come previsto dalla precedente normativa:
.
·
.
·
----------------------------------------------------------------------
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo
11, comma 9; convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche;
decreto-legge n. 1 del 2012, art. 11, comma 9
coordinato con lo legge di conversione
24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12;
circolare 10 08 2011
Prat. 4233
deIl'ARS-
Regione Marche;
circolare19 04 2012 Prat. 4080 dell'ARSRegione Marche.
---------------------------------------------------------------------
A. Il medicoprescriveun farmaco originatoreo un A. Il medico prescrive un farmaco originatore o
un farmaco equivalente specificando la
farmaco equivalente specificando la ditta
"marca"
farmaceutica("marca")
Es: per un pazinete iperteso (malattia cronica), già in
trattamento con Triatec, potrà tranquillamente essere
redatta una ricetta SSN come in precedenza.
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Via Garlbaldl
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se il farmaco prescritto rientra tra quelli che
hanno il prezzo più basso nell'ambito della lista
di riferimento, il farmacista è tenuto a dare
ali'assistito quello prescritto;
·
nel caso in cui il medico prescriva un farmaco di
·
prezzo superiore a quelli di prezzo più basso
presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a
fornire ilfarmaco di prezzo più basso;
la dispensazione di farmaci aventi le medesime
caratteristiche, ma prezzo di vendita al pubblico
più alto di quello di rimborso è possibile su
espressa
richiesta
dell'assistito
e previa
corresponsione
da parte di questo della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso; tale regola vale anche in caso di non
disponibilità del farmaco con prezzo uguale a
quello di riferimento da parte di farmacie e
distributori intermedi.
La motivazione della sostituzione di un farmaco con un
altro di eguale composizione, forma farmaceutica etc...,
avente però diverso AIC, deve essere sempre annotata dal
farmacista sulla ricetta, anche nel caso di sostituzione di
un originatore (branded) con il farmaco avente prezzo di
riferimento più basso.
Via Gentile.da Fabriano 3 - 60125 ANCONA- Tel. (0039) 071-8064057- Fax (0039) 071-8064056
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Il Direttore
B. Il medico prescrive il principio attivo
B. Il medico prescrive il principio attivo
Se si tratta di un principio attivo relativo a fannaci non
appartenenti a liste di riferimento il fannacista dispensa,
tra le specialità disponibili, quella corrispondente per
dosaggio e fonna fannaceutica.
Se si tratta di principio attivo di fannaci equivalenti, il
fannacista consegnerà quello a prezzo più basso presente
nella lista; il paziente ha facoltà di scegliere un fannaco
diverso presente nella lista pagando l'eventuale
differenza di prezzo.
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un
farmaco la dichiarazione di non sostituibilità
C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un
farmaco la dichiarazione di non sostituibilità
Se il medico vuole che il fannacista si attenga "alla lettera"
alla prescrizione e non consegni al paziente un fannaco
"generico" contenente lo stesso principio attivo, egli dovrà
apporre la clausola "NON SOSTITUIBILE".
Tale clausola potrà essere indicata senza motivazione
sintetica.
Non è possibile per il fannacista distinguere se la
prescrizione che è chiamato a spedire sia relativa ad una
nuova terapia o ad una in corso.
Il fannacista, ogni qual volta il medico abbia apposto la
dizione di NON SOSTITUIBILITÀ, è tenuto a
consegnare esattamente il fannaco prescritto a meno che.
per indisponibilità o per carattere di urgenza. il medico
prescrittore. contattato dal fannacista. non modifichi la
sua prescrizione.
La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un fannaco
con prezzo superiore a quello di riferimento, comporta il
pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla
differenza tra il prezzo del fannaco erogato e quello di
riferimento.
Es:
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Rossi
Mario
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Tel. 071.654321
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2. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA PERIL QUALE SI INIZIA LA CURA:
MEDICO
FARMACISTA
Nei casi cronici, alla prima prescrizione della terapia il
medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome
del principio attivo.
Come previsto dalla precedente normativa:
.
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo
11, comma 9; convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche;
.
decreto-legge
.
coordinato con lo legge di conversione
24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12;
circolare 10 08 2011 Prat. 4233 dell'ARS -
n. 1 del 2012, art. 11, comma 9
Regione Marche;
circolare 19 04 2012 Prot. 4080 dell'ARS Regione Marche.
---------------------------------------------------------------------
.
---------------------------------------------------------------------
A. Il medico prescrive il principio attivo
A. Il medico prescrive il principio attivo
Es:
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Bianchi
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Francesco
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Se si tratta di un principioattivo relativo a farmaci
non appartenenti a liste di riferimento ilfarmacista
dispensa, tra i farmaci disponibili,quello
corrispondente per dosaggio e forma farmaceutica.
Se si tratta di principio attivo di farmaci equivalenti,
ilfarmacista consegnerà quello a prezzo più basso
presente nella lista di trasparenza dell'AIFA;
il paziente ha facoltà di scegliere un farmaco diverso
presente nella lista pagando l'eventuale
differenziale di prezzo.
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T.I. 071.615131
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MEDICO
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B. Il medico prescritto re può aggiungere, nella
ricetta, al principio attivo, un nome
commerciale
---------------------------------------------------------------------
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B. Il medico aggiunge, nella ricetta, al principio
attivo, un nome commerciale
.
·
prescritto rientra tra quelli che
hanno il prezzo più basso nell'ambito della lista
di riferimento, il farmacista è tenuto a dare al
paziente quello prescritto;
nel caso in cui il medico prescriva un farmaco di
prezzo superiore a quelli di prezzo più basso
presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a
Se il farmaco
fornire il farmaco di prezzo più basso;
Via Gentile. da Fabriano 3 - 60125 ANCONA - Tel. (0039) 071-8064057
e-mai! [email protected]
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Il Direttore
Es:
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Bianchi
Francesco
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Via D'az 24 - Ancona
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Tel.071.615131
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la dispensazione di farmaci aventi le medesime
caratteristiche ma prezzo di vendita al pubblico
più alto di quello di rimborso è possibile su
espressa richiesta dell'assistito e previa
corresponsione da parte di questo della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso; tale regola vale anche in caso di non
disponibilità del farmaco con prezzo uguale a
quello di riferimento da parte di farmacie e
distributori intermedi.
La motivazione della sostituzione di un farmaco con un
altro di eguale composizione, forma farmaceutica etc..,
avente però diverso AIC, deve essere sempre annotata dal
farmacista sulla ricetta, anche nel caso di sostituzione di
un originatore (branded) con il farmaco avente prezzo di
riferimento più basso.
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
c. Il medico aggiunge alla prescrizione di un C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un
farmaco la dichiarazionedi non sostituibilità
farmaco la dichiarazione di non sostituibilità
Se il medico ritiene che il farmaco di "marca" prescritto
non sia sostituibile appone la clausola di NON
SOSTITUIBILITÀ e deve obbligatoriamente inserire una
sintetica motivazione come nel seguente esempio (M.C . =
motivi clinici).
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Francesco
Via Dlaz 24
- Ancona
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Il farmacista, ogni qual volta il medico abbia apposto
la dizione di NONSOSTITUIBILlTÀ,
è tenuto a
consegnare esattamente il farmaco prescritto a
meno che, per indisponibilità o per carattere di
urgenza, il medico prescritto re, contattato dal
farmacista, non modifichi la sua prescrizione.
Tel.071.615131
La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un farmaco
con prezzo superiore a quello di riferimento, comporta il
pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla
differenza tra il prezzo del farmaco erogato e quello di
riferimento.
Naturalmente, verificata l'efficacia e la tollerabilità del
farmaco effettivamente assunto dall'assistito, le successive
prescrizioni seguiranno le modalità di cui al punto l).
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Il Direttore
3. PAZIENTE AFFETTO DA UN NUOVO EPISODIO DI PATOLOGIA NON CRONICA
(comprendendo anche, secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute con la sua circolare del
3/08/2012, un nuovo episodio di patologia non cronica, che si verifica a distanza di tempo da altro
episodio analogo)
MEDICO
FARMACISTA
Il medico prescrittore dovrà sempre indicare in
ricetta il nome del principio attivo
Come previsto dalla precedente normativa:
· decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo
11, comma 9; convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche;
·
decreto-legge
n. 1 del 2012, art. 11, comma 9
coordinato con lo legge di conversione
24.03.2012, n. 27, art. 11, comma 12;
---------------------------------------------------------------------
·
circolare
·
Regione Marche;
circolare 19 04 2012 Prat. 4080 dell'ARS
Regione Marche.
10 08 2011 Prat. 4233
dell'ARS
--------------------------------
A. Ilmedico prescrive il principio attivo
A. Il medico prescrive il principio attivo
Nei casi di patologie non croniche, es. faringo-tonsillite, il
medico prescrittore d'ora in poi sarà sempre tenuto a
indicare in ricetta il nome del principio attivo. Nel caso del
Clavulin, ad esempio, agirà come segue:
Se si tratta di un principio attivo relativo a farmaci
non appartenenti a liste di riferimento ilfarmacista
dispensa, tra le specialità disponibili,quella
corrispondente per dosaggio e forma farmaceutica.
Se si tratta di principioattivo di farmaci equivalenti,
ilfarmacista consegnerà quello a prezzo più basso
presente nella lista; il paziente ha facoltà di
scegliere un farmaco diverso presente nella lista
pagando l'eventuale differenziale di prezzo.
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Via Colonna
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Tel. 071.654123
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B. Il medico prescrittore può aggiungere, nella
ricetta,
al principio attivo, un nome
commerciale
Es:
. Verdi Merle Via Colonna
34 - Ancona
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Tel.071.654123
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un
farmaco la dichiarazione di non sostituibilità
Qualora il medico prescrittore voglia indicare un
particolare nome commerciale e renderlo vincolante per il
farmacista dovrà redigere la ricetta come segue, cioè
apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla
sinteticamente (L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike)vedi esempio
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B. Il medico aggiunge, nella ricetta, al principio
attivo, un nome commerciale
· Se il farmaco prescritto rientra tra Quelli che
hanno il prezzo più basso nell'ambito della lista
di riferimento, il farmacista è tenuto a dare al
paziente Quelloprescritto;
· nel caso in cui il medico prescriva un farmaco di
prezzo superiore a quelli di prezzo più basso
presenti nelle liste, il farmacista è tenuto a
fornire ilfarmaco di prezzo più basso;
· la dispensazione di medicinali aventi le
medesime caratteristiche ma prezzo di vendita
al pubblico più alto di quello di rimborso è
possibile su espressa richiesta dell'assistito e
previa corresponsione da parte di questi della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso; tale regola vale anche in caso di non
disponibilità del farmaco con prezzo uguale a
quello di riferimento da parte di farmacie e
distributori intermedi.
La motivazionedella sostituzionedi un farmacocon un
altro di egualecomposizione,forma farmaceuticaetc..,
avente però diverso AIC, deve essere sempre annotata
dal farmacistasullaricetta,anchenel casodi sostituzione
di un originatore(branded)con il farmacoaventeprezzo
di riferimentopiù basso.
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C. Il medico aggiunge alla prescrizione di un
farmaco la dichiarazione di non sostituibilità
Il farmacista, ogni qual volta il medico abbia apposto la
dizione di NON SOSTITUIBILITÀ, è tenuto a
consegnare esattamente il farmaco prescritto a meno che,
per indisponibilità o per carattere di urgenza, il
medico prescrittore, contattato dal farmacista,
non modifichi la sua prescrizione.
La spedizione di qualsiasi ricetta contenente un farmaco
con prezzo superiore a quello di riferimento, comporta il
pagamento, da parte dell'assistito, di una quota pari alla
differenza tra il prezzo del farmaco erogato e quello di
riferimento.
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