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APPENDICE PRIMA
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LE CORTI COSTITUZIONALI NEGLI STATI UNITI,
IN FRANCIA, IN GERMANIA, IN SPAGNA E IN SVIZZERA
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Sommario: 1. Gli Stati Uniti: la Corte Suprema. - 2. La Francia: il Consiglio costituzionale. - 3. La Germania: il Tribunale costituzionale federale. - 4. La Spagna: il
Tribunal Constitutional. - 5. La Svizzera: il Tribunale federale.
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1. GLI STATI UNITI: LA CORTE SUPREMA
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A) Composizione e competenze
La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America è l’unico organo giudiziario espressamente previsto dalla Costituzione.
Il numero dei suoi membri è rimesso al Congresso. Attualmente vi fanno parte nove giudici (secondo quanto stabilito dal Congresso nel 1869): un
Presidente (Chief Justice) e otto membri (Associate Justices).
Essi sono nominati, quando vi è un posto rimasto vacante, dal Presidente degli Stati Uniti con l’approvazione del Senato e la loro nomina è a vita:
possono cessare la loro attività presentando le dimissioni, ritirandosi in pensione di propria iniziativa (dopo dieci anni di servizio) o al compimento del
settantesimo anno di età o, ancora, a seguito di procedura di impeachment.
La giurisdizione obbligatoria della Corte Suprema è:
— originaria o esclusiva. Si tratta della giurisdizione prevista dall’art. 3,
sez. II Cost., in cui si afferma che la Corte Suprema decide in prima e
unica istanza di controversie relative ad ambasciatori, consoli e rappresentanti stranieri, e quelli in cui sia parte uno Stato;
— d’appello o concorrente. La Corte Suprema giudica su ricorso delle parti avverso sentenze dei giudici inferiori, siano essi federali che statali.
Nel primo caso il ricorso si ha quando il giudice federale ha sindacato
una legge statale considerandola contrastante con la Costituzione, una
legge o un trattato federale. Nel secondo caso il ricorso si ha quando il
giudice statale ha negato la validità di un trattato o di una legge federale
o ha dichiarato compatibile una legge statale con la Costituzione, una
legge o un trattato federale avverso la denuncia del ricorrente.
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La giurisdizione della Corte Suprema è facoltativa, invece, qualora una
parte in causa, pur non avendo diritto di ricorso, chiede alla Corte un writ of
certiorari.
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Si tratta della richiesta, su istanza della parte in causa, al tribunale inferiore (federale o
statale) di trasmettere i documenti relativi ad una specifica causa alla Corte Suprema. Di solito
questa richiesta di esame ha come obiettivo una chiarificazione in merito ad una causa sulla
quale ci sono opinioni contrastanti o non ci sono sentenze precedenti di univoca interpretazione.
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Altro strumento di ricorso, al di fuori dei casi obbligatori, alla Corte
Suprema è la certification. In questi casi il giudice inferiore rivolge alla
Corte quesiti specifici di diritto al fine di proseguire il processo ed emanare
una sentenza conforme al parere della Corte Suprema.
Le sentenze della Corte Suprema non solo decidono la causa in questione ma vincolano anche tutti i giudici (federali e statali) per le cause successive. Le sentenze possono essere annullate:
— con l’emanazione da parte del Congresso di una legge che disciplini la
materia in modo differente rispetto al giudizio della Corte;
— con l’emanazione da parte della Corte di una sentenza che annulla implicitamente o esplicitamente la sentenza precedente.
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B) Il controllo di costituzionalità da parte della Corte Suprema (judicial review)
La Costituzione degli Stati Uniti d’America non prevede espressamente
il controllo di costituzionalità delle leggi (judicial review of legislation),
tuttavia esso è implicitamente riconosciuto laddove l’ordinamento federale
considera la Costituzione la suprema legge del Paese, al vertice della gerarchia delle fonti normative.
Il caso Marbury contro Madison
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Il controllo di costituzionalità negli USA si affermò in via giurisprudenziale soprattutto grazie alla sentenza (relativa al caso Marbury contro Madison), emessa dal giudice della Corte Suprema John Marshall nel 1803.
Secondo Marshall, è compito di ciascun giudice interpretare le leggi, al
fine di decidere le controversie ad esso sottoposte e poiché anche la
Costituzione è una legge (posta su un piano superiore rispetto a quello
di tutte le altre leggi), spetta alla Corte Suprema (come a qualsiasi altro
giudice) il diritto-dovere di interpretare la Costituzione e accertare che
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Le Corti costituzionali in altri Stati
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una legge sia a questa conforme. Nel caso di difformità, compete al
giudice dichiarare la legge nulla e improduttiva di effetti.
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Il judicial review of legislation statunitense, preso a modello da tutti gli
ordinamenti anglosassoni (ad es. del Canada, dell’Irlanda e dell’Australia),
è a carattere diffuso, dal momento che ciascun giudice può disapplicare la
legge che egli accerti essere incostituzionale.
In base al dettato della Costituzione federale, dunque, il judicial review
non compete alla Corte Suprema in via esclusiva, bensì viene da questa
esercitato solo in quanto organo di vertice del sistema giudiziario statunitense. Alla Supreme Court spetta in via tassativa solo la cd. giurisdizione
originaria, comprendente i casi (riguardanti i rappresentanti diplomatici e
le controversie in cui uno Stato sia parte in causa), in cui essa giudica in
primo e unico grado.
Nelle altre ipotesi, il giudizio di costituzionalità della Corte viene attivato solo su ricorso (mediante appello, writ of certiorari e certification of
questions), presentato dalle corti distrettuali.
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Fino al 1988, la giurisdizione d’appello della Suprema Corte aveva natura obbligatoria. In
seguito alla riforma procedurale intervenuta nel 1988, alla Corte è stata riconosciuta la facoltà
di scegliere insindacabilmente le questioni di costituzionalità che intende risolvere.
Col writ of certiorari la Corte (su espressa richiesta di una delle parti del giudizio principale) impartisce ai giudici, dinanzi ai quali pende la controversia, di consegnarle gli atti, affinché essa ne accerti la validità (osservanza delle norme sulla competenza e assenza di errori di
diritto). Normalmente l’emanazione del certiorari costituisce espressione di un potere discrezionale della Corte Suprema.
Meno frequente, infine, è la certification of questions. Tale procedura è attivata su richiesta di una Corte federale inferiore, nell’ipotesi in cui necessiti di istruzioni «o perché i precedenti della Corte Suprema appaiono inconciliabili (come quando la sua giurisprudenza è in via
di evoluzione), o in quanto il caso risulta a tal punto nuovo e singolare che sembra non potersi
fare riferimento in alcun modo ai precedenti onde pervenire a una pronuncia» (PEGORARO).
In seguito alla richiesta di certification, la Corte Suprema può avocare la causa, oppure rinviarla con istruzioni vincolanti.
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La decisione della Corte Suprema è limitata al caso concreto e alle parti
del relativo giudizio. Tuttavia, il principio dello stare decisis (vincolatività
del precedente) impone ai giudici inferiori di uniformarsi alle decisioni dei
giudici di grado superiore e ciò in sostanza rende la legge dichiarata incostituzionale totalmente inefficace.
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2. LA FRANCIA: IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE
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A) Composizione
Una novità della Quinta Repubblica, rispetto alla storia istituzionale francese, è la previsione di un organo che giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi: il Consiglio costituzionale.
Ad esso è dedicato il Titolo VII della Costituzione (artt. 56-63).
L’art. 56 Cost. disciplina la composizione dell’organo, il quale è formato da nove membri, dei quali:
— tre sono nominati dal Presidente della Repubblica;
— tre sono nominati dal Presidente dell’Assemblea Nazionale;
— tre sono nominati dal Presidente del Senato.
Vi fanno parte di diritto, inoltre, gli ex Presidenti della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica, tra uno dei membri del Consiglio stesso. Il ruolo svolto dal
Presidente è molto importante, perché oltre a dirigere i lavori del Consiglio,
è il suo voto a prevalere in caso di parità su una discussione.
I membri del Consiglio costituzionale sono designati per un periodo di
nove anni e non sono né revocabili, né rinnovabili.
In effetti, malgrado la diretta provenienza politica dei membri, sono proprio il lungo periodo della carica, l’impossibilità di una revoca e di un rinnovo, la garanzia primaria della loro indipendenza.
Nessun requisito è prescritto per la nomina a membri del Consiglio costituzionale, a differenza di quanto avviene per la nostra Corte costituzionale
che richiede una comprovata esperienza giuridica. In effetti non è prescritta
neanche una competenza giuridica per essere scelti, anche se poi le nomine
fatte tendono, generalmente, a compensare esigenze politiche e capacità dei
soggetti scelti.
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Ai sensi dell’art. 57 Cost., le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con
quelle di Ministro o di parlamentare. Una legge organica ha poi reso più rigida questa previsione, includendo, dapprima l’appartenenza al Consiglio economico e sociale, quindi tutti i mandati elettorali, oltre a una serie di incompatibilità professionali.
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B) Attribuzioni
Le funzioni del Consiglio Costituzionale ineriscono:
— il controllo della regolarità delle elezioni presidenziali (art. 58), parlamentari (art. 59) e dei referendum (art. 60). In questo campo il Consiglio è chiamato
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Le Corti costituzionali in altri Stati
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a prendere una serie di decisioni; in effetti prende parte all’organizzazione
delle elezioni presidenziali, vigilando che i candidati abbiano i requisiti posti
dalla Costituzione e dalla legge per concorrere alle elezioni. Esso assicura la
sorveglianza sulle operazioni elettorali, nominando un certo numero di delegati sul territorio nazionale, per sovrintendere alla regolarità delle elezioni.
Infine, proclama ufficialmente i risultati delle elezioni presidenziali.
Se l’intervento nelle elezioni presidenziali, da parte del Consiglio, è dovuto, per quanto concerne le elezioni parlamentari esso interviene solo
in caso di ricorso, decidendo sui reclami presentati nei dieci giorni seguenti la proclamazione dei risultati elettorali.
Per quanto concerne i referendum (quello previsto dall’articolo 11, quello
di revisione costituzionale ex art. 89 e quelli contemplati nel titolo XV
relativo alla partecipazione al processo di integrazione europeo), il Consiglio sorveglia la regolarità delle operazioni e ne proclama i risultati;
— il controllo della legittimità costituzionale delle leggi organiche, dei
regolamenti parlamentari e delle leggi ordinarie (art. 61). È certamente
la funzione più importante svolta dal Consiglio; si tratti di un controllo
preventivo, poiché il Consiglio è chiamato ad esaminare degli atti non
ancora promulgati, e può essere:
a) obbligatorio, per le leggi organiche prima della promulgazione e
per i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore;
b) facoltativo, per le leggi dopo la loro approvazione, ma prima della
loro promulgazione.
I soggetti che possono deferire una legge all’esame del Consiglio sono il
Presidente della Repubblica; il Primo Ministro; il Presidente dell’Assemblea Nazionale; il Presidente del Senato; 60 deputati o 60 senatori
(ciò è possibile solo dopo una riforma costituzionale operata nel 1974, a
tutela delle minoranze parlamentari).
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Gli stessi soggetti possono, ai sensi dell’art. 54 Cost., ricorrere al Consiglio costituzionale
sul contenuto di un trattato, per verificare se l’impegno con esso assunto dalla Francia
comporti clausole contrarie alla Costituzione e la necessità di procedere, pertanto, alla
revisione della Costituzione stessa.
In tutti questi casi il Consiglio deve decidere entro un mese, a meno che
su richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine venga abbreviato
ad otto giorni.
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Fintanto che la legge è all’esame del Consiglio, ne è sospesa la promulgazione. Se il Consiglio decide per la legittimità dell’atto, esso sarà poi promulgato. Al contrario, se esso è dichiarato non conforme nella sua totalità o
se alcune disposizioni sono giudicate tali ma inseparabili dal contesto, la
legge non potrà essere promulgata (o il regolamento parlamentare non potrà
entrare in vigore);
— la collaborazione e la vigilanza su altre istituzioni. In questo campo si
possono segnalare alcune funzioni, quali la dichiarazione di impedimento
del Presidente della Repubblica che esso è chiamato a rilasciare e della
cui questione deve essere investito dal Governo oppure il parere che
esso deve rendere, in merito alla decisione, da parte del Presidente della
Repubblica, di assumere le misure eccezionali previste dall’art. 16 Cost.
Un’ulteriore competenza è quella di determinare se le disposizioni sottoposte al suo giudizio siano, in alcuni casi, di natura legislativa o regolamentare. Ciò avviene quando il Governo vuole modificare per decreto dei
testi legislativi intervenuti (prima della Costituzione del 1958) a disciplinare materie che in base al riparto di competenza operato dalla nuova Costituzione, ricadono nel «dominio del regolamento». In quel caso il Governo
potrà intervenire con decreto solo se il Consiglio costituzionale abbia dichiarato la natura regolamentare della disposizione in discussione (art. 37).
In maniera analoga se durante una discussione di una legge, il Governo
si oppone ritenendo che essa non rientri nel «dominio della legge» e il Presidente dell’Assemblea non è d’accordo, sarà il Consiglio costituzionale a
sciogliere la questione, su domanda di uno dei due soggetti (art. 41).
3. LA GERMANIA: IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE
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La giustizia costituzionale tedesca si articola nei vari Tribunali costituzionali di ciascun Land e nel Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), col compito di salvaguardare la legalità costituzionale.
Il Tribunale costituzionale è disciplinato dalla Legge Fondamentale e
dalla legge istitutiva del 1951; è composto da due sezioni permanenti,
denominate senati, indipendenti l’uno dall’altro e aventi competenze ripartite dalla legge, che si riuniscono in sessione plenaria nel caso in cui
intendano discostarsi dalla precedente giurisprudenza.
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I senati sono formati ciascuno da otto membri, di cui tre devono appartenere a una delle
cinque giurisdizioni federali superiori mentre gli altri devono essere giuristi ultraquarantenni.
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Le Corti costituzionali in altri Stati
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Essi sono eletti per la durata di dodici anni e senza possibilità di rielezione, per metà dal
Bundestag e per metà dal Bundesrat, a maggioranza di due terzi.
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Le competenze del Tribunale costituzionale sono contenute nell’art.
93 LF, ma altre competenze sono ad esso assegnate da leggi federali.
Le sue attribuzioni sono molto vaste, a segnalare lo svolgimento di un
ruolo politico generale nell’ambito del sistema federale (LABRIOLA). Il
Tribunale, tra le altre funzioni:
— giudica sulla costituzionalità delle leggi federali e dei Länder, in virtù di
un’eccezione incidentale o su ricorso dei soggetti determinati dalla legge (Governo federale, Länder, 1/3 dei membri del Bundestag);
— esercita la giurisdizione penale costituzionale nei confronti del Presidente federale;
— decide sui ricorsi contro la regolarità delle elezioni politiche;
— assicura l’unitarietà della giurisprudenza costituzionale tra i Tribunali
costituzionali dei Länder e dei Länder rispetto al Tribunale federale
stesso;
— accerta la conformità dei partiti politici alla Legge Fondamentale;
— dispone la perdita dei diritti fondamentali della persona che ne abbia
abusato per contrastare i principi dell’ordinamento democratico;
— decide sui ricorsi del cittadino che lamenti una lesione dei diritti fondamentali da parte dei pubblici poteri;
— decide sull’interpretazione della Legge Fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri degli organi supremi federali o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla
Legge Fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo
federale;
— decide sulle controversie tra la Federazione e i Länder, tra i Länder e tra
gli organi di un Land;
— decide dei poteri, diritti ed obblighi, derivanti dalla Legge Fondamentale (o dal regolamento di autonomia) agli organi supremi federali;
— decide sui ricorsi degli enti locali che lamentino la violazione legislativa
della propria autonomia.
Due competenze meritano di essere approfondite: il controllo di legittimità delle leggi federali e di quelle dei Länder e i ricorsi costituzionali.
Il controllo di legittimità delle leggi esercitato dal Tribunale è di tipo
successivo. Si distingue, poi, tra un controllo astratto ed uno concreto.
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I ricorsi costituzionali diretti
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Il controllo del primo tipo può essere sollecitato dal Governo federale, da
almeno 1/3 dei componenti del Bundestag, oppure dai Governi dei Länder.
Il controllo concreto, che è il più frequente, si esercita invece in via
incidentale attraverso le Corti ordinarie nei termini fissati dall’art. 100 LF:
se una Corte ritiene incostituzionale la legge dalla cui validità dipende la
decisione di una controversia, il procedimento deve essere sospeso; se si
tratta della violazione della Costituzione di un Land, la Corte deve rivolgersi al Tribunale costituzionale del Land, se si tratta della violazione della
Legge Fondamentale, o anche dell’incompatibilità della legge di un Land
con una legge federale, deve rivolgersi al Tribunale costituzionale federale.
Quest’ultimo è anche competente a risolvere i dubbi che in una controversia giudiziaria insorgano circa l’efficacia nell’ordinamento tedesco di una
norma di diritto internazionale.
La legge federale o statale che il Tribunale abbia giudicato contrastante
con la Legge Fondamentale è annullata con effetto retroattivo ed erga omnes.
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Si tratta di un rimedio che è messo a disposizione di chiunque (anche un
semplice cittadino) ritenga di essere stato leso in uno dei suoi diritti fondamentali ad opera di un pubblico potere e per questo motivo può chiedere direttamente (ricorso diretto o direkte Verfassungsbeschwerde) al
Tribunale costituzionale federale che tale comportamento sia sanzionato
(art. 93, comma 4a).
Alcune Costituzioni contemporanee, infatti, operano una distinzione tra
diritti fondamentali e diritti di carattere sociale, economico e culturale ed
accordano ai primi una tutela differenziata e più incisiva. È questo il caso
della Legge fondamentale tedesca che considera diritti fondamentali quelle situazioni giuridiche specificate negli articoli da 1 a 19; il testo originario della carta costituzionale tedesca prevedeva il ricorso diretto soltanto
per la tutela di questi diritti. Una successiva legge costituzionale del 1969
lo ha esteso anche ad altre situazioni giuridiche quali il diritto di resistenza (art. 20, co. 4), l’accesso ai pubblici uffici (art. 33), il diritto di voto (art.
38), il diritto al giudice precostituito per legge (art. 101), il diritto di essere ascoltato dal tribunale secondo legge (art. 103) e le garanzie cui si ha
diritto nel caso di detenzione (art. 104).
Per la tutela dei diritti fondamentali l’ordinamento tedesco (ma un meccanismo simile è previsto anche nell’ordinamento spagnolo) ha posto a
garanzia del cittadino la possibilità di accedere direttamente al Tribunale
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costituzionale federale, senza la necessità di dover sollevare una questione di costituzionalità in via incidenale.
Il Tribunale costituzionale federale, infatti, è considerato l’organo primo di
tutela dei diritti individuali, in virtù del fatto che può ricorrere ad esso (senza spese e senza obbligo di assistenza da parte di un avvocato) chiunque
risieda sul territorio tedesco, indipendentemente dalla sua nazionalità, o
chiunque, anche all’estero, sia stato in contatto con autorità pubbliche di
quello Stato e asserisca di essere stato leso dal potere pubblico in uno dei
suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti prima elencati.
Tale ricorso, tuttavia, è esperibile solo se non esistono altri rimedi giurisdizionali ed è lo stesso Tribunale a stabilire, attraverso dei collegi ristretti, l’ammissibilità o meno dell’azione proposta dal cittadino (valutazione estremamente restrittiva e che nella generalità dei casi porta alla
dichiarazione di irricevibilità).
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4. LA SPAGNA: IL TRIBUNAL CONSTITUTIONAL
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L’organo di giustizia costituzionale spagnolo è il Tribunal Constitutional (Tribunale costituzionale) previsto e disciplinato dal Titolo IX Cost.
Esso è composto da 12 membri nominati dal Re: 4 su proposta del Congresso, 4 su proposta del Senato, 2 su proposta del Governo e 2 su proposta del
Consiglio generale del potere giudiziario.
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I suoi membri sono scelti tra magistrati, professori ed avvocati con almeno 15 anni di
attività professionale, sono eletti per 9 anni e sono rinnovati, per un terzo, ogni 3 anni.
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Le competenze attribuite a quest’organo, che ha giurisdizione su tutto il
territorio spagnolo, sono le seguenti:
— pronunce sui ricorsi di incostituzionalità avverso leggi o disposizioni normative aventi forza di legge. Gli organi legittimati a proporre il ricorso di
incostituzionalità in via diretta sono il Presidente del Governo, il Defensor de
Pueblo, 50 deputati, 50 senatori, organi delle Comunità autonome. La sentenza dichiarativa di incostituzionalità produce l’annullamento erga omnes della
norma in questione, ferme restando le pronunce passate già in giudicato.
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Il Defensor de pueblo (Difensore civico), Alto Commissario delle Cortes, è previsto dall’art. 54 del Titolo I Cost. e la sua istituzione è regolata da legge organica del 1981. Nominato dalle Cortes a maggioranza dei tre quinti e in carica per cinque anni, ha il compito di
difendere i diritti compresi nel Titolo I Cost., anche avviando indagini sull’operato della
pubblica amministrazione. Qualora accerti un comportamento scorretto nei confronti dei
cittadini, il difensore può — oltre che riferire alle Cortes — proporre ricorsi di incostituzionalità e di amparo;
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— pronunce sulle questioni di incostituzionalità in via incidentale, sollevate da qualsiasi organo giudiziario interessato. La sentenza del Tribunale ha lo stesso effetto dei casi dei ricorsi in via diretta (vedi supra);
— pronunce sul ricorso di amparo (ricorso di tutela) contro ogni violazione
dei diritti e delle libertà fondamentali. La sentenza del Tribunale può avere come effetto l’annullamento dell’atto che ha leso il diritto o libertà del
soggetto, il riconoscimento del diritto o libertà, la reintegrazione del soggetto nel suo diritto o l’adozione di misure per conservarne la libertà.
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L’istituto dell’amparo
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L’istituto dell’amparo è stato mutuato dalla Costituzione messicana del
1917. Nella Costituzione spagnola del 1931 era previsto come ricorso di
ultima istanza al Tribunal de Garancias Constitucionales quando il ricorso all’autorità giudiziaria era stato «ineficaz». Nella Costituzione del 1978
è un procedimento speciale per la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14-30 nel caso di gravi violazioni originate da disposizioni, atti giuridici o semplici comportamenti di un pubblico potere dello
Stato o delle Comunità autonome.
Può essere promosso dal Defensor de Pueblo, dal Ministerio Fiscal (Pubblico Ministero) e da chi è stato parte nel processo. La sentenza di accoglimento del ricorso di amparo avrà l’effetto di annullare l’atto o la disposizione, di riconoscere il diritto garantito dalla Costituzione e il reintegro
dei diritti del ricorrente;
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— ulteriori competenze sono disciplinate con legge organica del 3 ottobre
1979, specie sui conflitti d’attribuzione tra organi e poteri dello Stato.
L’operato del Tribunale Costituzionale è fondamentalmente un controllo di costituzionalità successivo; solo nel caso di trattati internazionali, l’art.
95 Cost. prevede la possibilità per il Governo o una delle due Cortes di
richiedere preventivamente che il Tribunale Costituzionale dichiari l’esistenza o meno di un contrasto tra le clausole del trattato internazionale e la
Costituzione.6.
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5. LA SVIZZERA: IL TRIBUNALE FEDERALE
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La giurisdizione costituzionale federale si basa sul Tribunale federale,
organo che svolge diverse funzioni di giudice ordinario, ma esercita anche compiti che lo avvicinano alla tipologia delle Corte costituzionali.
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Infatti, ai sensi dell’art. 189 Cost. il Tribunale federale giudica:
— sui ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
— sui ricorsi per violazione dell’autonomia comunale e di altre garanzie
cantonali in favore di enti di diritto pubblico;
— sui ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali;
— sulle controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o
tra i Cantoni.
Ai sensi dell’art. 191 Cost., le leggi federali e il diritto internazionale
sono determinanti per il Tribunale federale e per ogni altra autorità incaricata dell’applicazione del diritto. Tale regola, se vale a sottrarre le leggi
federali al controllo di costituzionalità, non sottrae tuttavia a tale controllo,
come accadeva con la Costituzione precedente, anche le ordinanze e i decreti dell’Assemblea federale (CHIMENTI).
È da ricordare, inoltre, il controllo pregiudiziale generale, che consiste
nell’accertamento della conformità alle norme gerarchicamente sopraordinate compiuto obbligatoriamente da qualsiasi autorità in ordine alle disposizioni che intende applicare. Oltre ad avere ad oggetto le leggi federali, esso concerne anche le ordinanze governative, quelle del Tribunale federale, nonché
gli atti normativi cantonali ed, entro limiti ristretti, le stesse Costituzioni cantonali.
Occorre, infine, segnalare che la pronuncia del Tribunale federale può
avere svariate conseguenze fra cui l’annullamento dell’atto impugnato nonché l’ingiunzione all’autorità cantonale in questione di adottare determinati
provvedimenti.