Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna IL QUADRO INTERNAZIONALE DEI DELITTI D’ONORE: RIFLESSIONI ANTROPOLOGICHE Simone Borile Direttore Generale alla Scuola Superiore Universitaria per mediatori linguistici CIELS di Padova, Gorizia, Mantova e Milano. Docente di Antropologia della violenza e dell’aggressività presso il corso di Laurea in Scienze della mediazione Linguistica ABSTRACT: La configurazione del reato culturale d’onore si inserisce in una dinamica internazionale in quanto, molto spesso, i Paesi sebbene muniti di un apparato giuridico volto a scardinare l’atroce consuetudine, ignorano e sottovalutano gli episodi criminosi, adducendo, il più delle volte, a comportamenti potenzialmente giustificabili in quanto volti a ripristinare la dignità del gruppo. La valenza collettiva dell’azione distruttiva ha dei presupposti culturali che fondano le loro radici, nelle tradizioni islamiche organizzate e strutturate in gruppi parentali tali da rendere l’azione a carattere di imputabilità collettiva. Proprio per questa dimensione prettamente “collettiva” la possibilità di evitare il giudizio e il relativo castigo diviene assai improbabile, data l’onda di vergogna che la donna, culturalmente educata alla sottomissione e ai rischi derivanti da comportamenti inappropriati e innocui, rischia di infondere sull’intera famiglia. Il contatto con l’Occidente ha messo in atto delle spinte innovative positive, legate allo sviluppo scientifico e tecnologico, nonché all’assunzione di idee e di ordinamenti istituzionali più o meno democratici, che stanno producendo delle sensibili trasformazioni. Si pensi al lento processo di democratizzazione delle società islamiche con l’introduzione di libertà civili e di elezioni libere, seguite dagli osservatori internazionali. Da una parte abbiamo una posizione che definiamo modernista-liberale, difesa da coloro che scelgono la modernizzazione, facendo proprie le spinte innovative che aprono a un processo di laicizzazione e di secolarizzazione delle società islamiche, sostenendo la necessità di emanciparsi dalle forme e dalle concezioni proprie del patrimonio tradizionale musulmano. Dall’altra parte abbiamo invece una posizione che definiamo fondamentalista-apologetica,sostenuta da coloro che ribadiscono la validità perenne del modello musulmano classico, attribuendo l’attuale stato di decadenza e arretratezza delle società islamiche non all’inadeguatezza di questo stesso modello, che dovrebbe essere riformato, quanto invece alla mancata applicazione dei valori musulmani in forme più sistematiche e coerenti. Altri intellettuali invece, minoritari ma più coraggiosi, accettano il rischio di mettere in pericolo la propria sicurezza personale, cercando di affrontare il problema del rapporto fra tradizione islamica e rinnovamento da un punto di vista che non riduca la questione alla semplice accettazione o al rigetto della modernità e della cultura occidentale, ma che apra a delle ipotesi di mediazione. The configuration of cultural “honour” killing should be seen in the context of international dynamics. Eventhough they have laws that could eradicate the appalling crime, national states often ignore orunder estimate criminal episodes by explaining them with behaviours that can be justified by the need to restore the dignityof a group. The cultural assumptions behind the collectiv evalue of such www.koreuropa.eu destructive acts are rooted in Islamic traditions based on family groups, whos every organizationand structure make it possible to ascribe the crime to the collectivity. Itis this collective dimension that makes it very difficult for the victim to avoid judgment and the ensuring punishment: the innocuous and inappropriate behaviour of a woman, and the wave of shame that follows it, may indeed end up disgracing the whole family. The contact with the West has put into action innovative and positive pushes as far as scientific and technological advances are concerned, and furthermore the introduction of more or less democratic ideas and institutional systems that are producing substantial transformations. Think of the slow process of democratization of Islamic societies with the introduction of civil liberties and free elections monitored by international observers. On one side we have a position which can be defined as modernist-liberal that has been taken by those countries which have chosen the modernization according to the innovative pushes that open to a process of laicization and secularization of the Islamic societies which sustain the need to get emancipated from the forms and conceptions that belong to the traditional Moslem heritage. On the other side we have a position that, on the contrary, can be defined fundamentalist-apologetic, sustained by those people who believe in the perennial validity of the classical Moslem model, do not attribute the present state of decadence and backwardness of the Islamic societies to the inadequacy of this same model, which should be reformed, but to the non-application of the Moslem values in more systematic and coherent ways. Other intellectual people, a minority, but brave, accept the risk to put in danger their own personal safety, trying to face the problem of the gap between the Islamic tradition and its renewal from a point of view that doesn't reduce the matter to the simple acceptance or to the rejection of the modernity and the western culture, but that is open to hypothesis of mediation. 1. I reati culturalmente orientati Un reato culturalmente orientato è una condotta compiuta da un soggetto che si conforma, mediante il suo comportamento, al contesto culturale di provenienza caratterizzato da connotazioni distruttive e violente. È una disciplina violenta sostenuta culturalmente da una collettività la cui attuazione diviene elemento di appartenenza a quel gruppo. In essa, pertanto è facile attribuire una imputabilità collettiva culturale in quanto, proprio perché precettata da una intera comunità culturale, essa si configura come un reato collettivo1. La collettività, culturalmente parlando, si afferma mediante costrutti culturali e interazionismi simbolici ai quali, proprio caratterizzati per la loro interrelazione sociale, affidano a comportamenti e tradizioni semantiche talora afferenti alla sfera illegale per la cultura occidentale. Sebbene essi vengano negoziati, rivisiti e accettati, consentono al singolo individuo l’affiliazione all’appartenenza a quel gruppo evitando una pericolosa e imbarazzante esclusione. Non solo, il mancato raggiungimento dell’azione culturale 1 BAILIE, Violenza svelata: l’umanità al bivio, New York, 1995. criminogena comporterebbe, al soggetto, un’esclusione sociale dal gruppo compromettendolo all’esposizione di possibili ritorsioni o punizioni in quanto “infedele” alle tradizioni. La violenza, quindi, diviene elemento caratterizzante di alcune culture, le cui tradizioni sopravvivono e si alimentano quotidianamente da azioni, condotte e comportamenti legittimati dalla comunità ma ritenuti inaccettabili dalle culture differenti. Tra i reati culturali, ovvero tra quei comportamenti culturali criminogeni sostenuti e promossi culturalmente (e condonati) da una comunità, si inseriscono a pieno titoli i delitti d’onore2. Essi, denominati anche delitti di passione, trovano la loro valenza e attuazione nei contesti in cui determinati comportamenti ritenuti inappropriati dalla famiglia di appartenenza obbligano gli appartenenti alla stessa al ripristino dell’onore mediante un’azione punitiva, sanzionatoria se non, come nella maggior parte dei casi, omicidiaria, quale unica soluzione possibile. Appartengono alla cultura dell’uomo da molti anni e non solo nelle culture afroasiatiche o medio orientali, ma anche nei Paesi occidentali, sebbene oggigiorno suddette tradizioni a carattere punitivo siano circoscritte in alcuni territori ben precisi. Il delitto di fede pertanto sopravvive in un contesto culturale in cui, la legislazione vigente, consente o meglio non interviene direttamente, in quelle condotte che hanno leso l’onore famigliare: pertantol’onore si configura con una importanza maggiore rispetto al valore di una vita umana. Tale delitto o c.d. passionale, si configura a pieno titolo come un’azione all’interno della nomenclatura culturale scientifica dei reati culturalmente orientati: ovvero, azioni criminogeneticamotivate principalmente da una educazione culturale e non da una motivazione esclusivamente clinica3. In quanto reato culturale, esso assume le caratteristiche di un comportamento violento sanzionatorio e punitivo nei confronti di un soggetto prettamente di natura femminile. Il comportamento, in quanto collettivamente accettato, acquisisce un’imputabilità collettiva non solo perché attuato da diversi autori di reato, bensì in quanto condiviso e legittimato da soggetti plurimi. Non ultimo, nei casi in cui il reato si 2 3 BORILE, Nei labirinti dell’aggressività, Milano, 2013. CAPIZZANO, Cervello e comportamento criminale, Roma, 2013. realizzi, l’imputazione e la relativa condanna vengono attenuate, di norma,soprattutto in base al Paese in cui il crimine viene consumato, da sentenze che prefigurano una detenzione dai due ai sei mesi. I soggetti che di norma si “autorizzano” (culturalmente e giuridicamente) a compiere un delitto di onore sono famigliari oppure il coniuge secondo il quale, la donna avrebbe mediante una sua condotta inappropriata e inadeguata, disonorato l’intero nucleo famigliare. Un disonore al quale l’uccisione della colpevole si conforma come unica possibilità, culturalmente accettata, per la riacquisizione dello status onorifico del coniuge offeso e dell’intera famiglia. L’offesa subita dalla condotta acquisisce contorni e risvolti culturali e giuridici di estremo interesse: culturali, in quanto si ritiene che il recupero dell’onore famigliare sia riacquisito solo attraverso una punizione corporale a carattere pubblico e plateale. È opportuno riflettere sulla platealità dell’azione punitiva: in essa devono prevalere sostanzialmente alcuni elementi identificativi: 1) la presenza tra gli “ spettatori” del coniuge e o del famigliare disonorato; 2) la fermezza e la durezza con cui la folla aggredisce (punisce) la colpevole; 3) l’imputabilità collettiva nell’uccisione della vittima. Relativamente alla presenza di soggetti plurimi che partecipano alla lapidazione e o all’uccisione, questa si configura come elemento imprescindibile, in quanto soddisfa pienamente due componenti perdute: innanzitutto la famiglia intera è stata lesa dal disonore e quindi è compito e dovere di tutta la famiglia compartecipare al recupero del valore perduto. In secondo luogo, la spettacolarità della punizione è elemento di rinforzo, da parte del famigliare disonorato, nel suo processo di riacquisizione dei valori dignitari perduti a causa del gesto colpevole dell’infedele fedifrago. Proprio per la suddetta motivazione, la fermezza dell’azione, requisito fondamentale per il recupero dell’onore perduto,e quella della punizione, ristabiliscono l’ordine e i valori famigliari infranti e riflettono la determinazione e la volontà nell’acquisizione di ciò che è stato perduto, riconducendo ad un principio di estraneità il famigliare rispetto al comportamento deprecabile del soggetto colpevole4. La punizione che di fatto, si realizza mediante una azione collettiva famigliare vede la partecipazione del coniuge disonorato, dei membri della famiglia, figli inclusi e parte della comunità volta ad assistere e a sostenere la punizione dovuta. Spesso, la presenza dei vicini soddisfa un ruolo funzionale-organizzativo tale danon consentire al soggetto di allontanarsi o di sottrarsi alla punizione rieducativa. Anche i figli prendono parte al martirio della madre, in quanto educati dalla stessa, mediante la trasmissione di precetti di obbedienza distruttiva della figura della donna (di qualsiasi età) e sarà proprio la partecipazione all’atto, a consacrare la loro educazione valoriale di superiorità del soggetto maschile nei confronti di quello femminile. Il gesto quindi, di natura collettiva, assume una dinamica tipica di rito sacrale. L’azione violenta è vista come imprescindibile e la sua esecuzione avviene tramite modalità rituali previste dalla cultura del luogo. Di sovente, è il famigliare più anziano a procedere all’atto definitivo in quanto meno perseguibile dalla legge e, in ogni caso, soggetto ad una sanzione più ridotta rispetto a quella di un giovane. Le donne,concepite come estensione del dominio e del potere maschile, sono proprietà della famiglia e della comunità, non hanno un’identità autonoma, non sono soggetti autonomi e indipendenti, e non godono di alcuno status giuridico. In quanto prodotto di appartenenza all’uomo e dell’uomo ogniqualvolta esse violano le regole comunitarie, l’uomo si sente minato nella propria identità. Tale concetto di possessoviene insegnato,infondere questi principi anche nei loro figli, pena aver fallito nel ruolo di madre e di educatrice. Infatti la gratificazione famigliare nel processo educativoavviene quando è lo stesso figlio, che congiuntamente al padre, inizia e partecipaalla lapidazione. Coloro i quali compiono e agiscono in nome e per conto al fine di recuperare l’onore famigliare, sono considerati eroi e vittime del comportamento disonorante della donna. Giova ricordare, però, che molti delitti d’onore avvengono a causa di denaro ed eredità; questo è il caso in cui un fratello uccide la sorella, affermando che ella aveva commesso un 4 AYSE, Delitti d’onore. Storie di donne massacrate dai familiari, Torino, 2009. atto tale da disonorare la famiglia, solo per ottenerne l’eredità,oppure casi in cui, il marito intende liberarsi della moglie, in modo da sostituirla con un’altra donna. Le modalità con le quali i delitti di onore si realizzano sono diverse: avvelenamento, arma da fuoco,accoltellamento, soffocamento, o addirittura lapidazione, decapitazione, pugnalamento, seppellimento (da vive) e non ultimo, molto diffuso solitamente in Bangladesh, bruciatura con acido. Si contano circa cinquemila donne all’anno con particolare aumento nell’ultimo decennio, rilevato probabilmente, grazie alle inchieste dei mass media sui reati culturali perpetrati in Occidente. Tuttavia, sostengono attivisti e alcune ONG, se si considera il fatto che spesso gli omicidi non sono segnalati, e quindi producendo un incalcolabile numero oscuro, il numero delle vittime salirebbe almeno fino a 20.000 all’anno. Molto spesso i carnefici, motivano l’uccisione della donna con un suicidio, in quanto proprioperché illegale, condonato e proibito dalla religione, si cerca di giustificare tale infamante consuetudine mediante un rapporto dei testimoni d’innanzi ad una precisa volontà suicidaria della vittima. Le autorità, di sovente, accolgono questa versione per chiudere facilmente il caso e poiché, in fondo, loro stesse sono frutto di un’educazione in cui il delitto d’onore è considerato una tradizione inviolabile e da preservare. 1. Localizzazione del delitto d’onore Tale forma di delitto è diffusa in tutti i paesi caratterizzati da una società rigidamente e tradizionalmente patriarcale: infatti, questi assassini sono principalmente consumati nel Medio Oriente, nei Balcani, nel Mediterraneo meridionale,tra indù e sikh in Asia meridionale e nell'Occidente, come pure tra i cristiani e le altre minoranze in Medio Oriente. In questo tipo di comunità patrilineari, la famiglia è la fondamentale base economica, politica e socialedell’intera collettività. La continuità di tale struttura dipende dalle donne e dalla loro capacità di partorire una prole legittima: da qui deriva il ferreo controllo del potere riproduttivo e sessuale femminile. Generalmente, in queste società, i diritti individuali sono subordinati a quelli del gruppo (KHUN) di cui si fa parte e le donne non godono della facoltà di operare scelte autonome: è in questo contesto che esse, nel corso della loro vita, passano dall’essere una proprietà dei loro padri ad essere una proprietà dei loro mariti. Tuttavia, si pone la questione del perché i delitti d'onore oggi si registrano maggiormente nel mondo musulmano e tra le comunità musulmane presenti in Occidente5. Anche nel moderno Occidente le percentuali di suddette violenze sono in crescita: in Gran Bretagna, in Belgio, in Russia, in Canada. Nel febbraio 2008, il quotidiano britannico The Independent ha denunciato che annualmente nel Regno Unito sono vittime di cosiddetti crimini di onore (rapite, segregate in casa, rese schiave, costrette a matrimoni combinati anche all'estero, assassinate), ben 17.000 donne. Casi analoghi sono stati denunciati anche in Italia, a Brescia ricordo l'assassinio di Hina Saleem6, uccisa dal padre e dai maschi della famiglia di origini pakistane, per avere adottato stili e comportamenti “troppo occidentali”.La stessa tragedia avvenuta di recente si ricorda come in Germania, a Berlino,dove una giovane ragazza musulmana, con nazionalità tedesca, è stata assassinata dal fratello, perché “si era comportata come una tedesca”. Relativamente al numero preciso dei delitti d’onore, la procedura di raccoglimento dati si rivela estremamente difficoltosa, in quanto i casi non vengono riportati, in primo luogo per evitare un disonore mediatico e in secondo luogoper l’elevato numero oscuro di reati che non vengono denunciati, dichiarati o scoperti. Interessante è l’analisi dei dati di una ricerca risalente al 2013 dell’Università di Cambridge, pubblicata sulla rivista di criminologia Aggressive Behavior. Lo studio, condotto da alcuni ricercatori dell’Istituto Universitario di Criminologia, ha rivelato, infatti, che quasi la metà dei ragazzi ed una ragazza su cinque, credono che l’omicidio di una figlia, di una sorella o di una moglie, che ha disonorato la famiglia, sia giustificato. I ricercatori hanno intervistato più di 850 studenti di Amman, evidenziando che il 33,4% si sono dichiarati “d’accordo” o “fortemente d’accordo” con il delitto d’onore. Inoltre, tra gli adolescenti provenienti da contesti sociali dove l’educazione scolastica è più bassa, il 61% ha dichiarato di essere favorevole al delitto d’onore. Al contrario, in quei contesti familiari in cui vi è almeno un laureato, favorevole a tale pratica è solo il 21,1%, dimostrando come l’educazione scolastica sia un elemento importante. Gli studiosi riferiscono che tale pratica non è correlata 5 6 KILANI, RIVERA, GALISSAT, L’imbroglio etnico: in quattordici parole-chiave, Bari, 2001. AYSE, Delitti d’onore. Storie di donne massacrate dai familiari, Torino, 2009. alla religione, ma piuttosto a tradizioni collegate ad una società patriarcale7, a un sistema valoriale tradizionale e conservatore, nell’enfasi posta sulla necessaria “virtù” femminile e nella generale convinzione che la violenza contro gli altri è moralmente giustificata. Come ribadito dal professore Manuel Eisner, che ha diretto lo studio: “mentre traspare che ad essere più favorevoli al delitto d’onore siano i ragazzi cresciuti in famiglie tradizionali e con un basso livello di istruzione, abbiamo notato che anche una sostanziosa minoranza femminile ben istruita così come teenager non religiosi lo considerino moralmente legittimo, il che suggerisce un persistente quanto esteso appoggio della società domestica alle norme della tradizione”. 2. Presupposti teologici È opportuno considerare eventuali aspetti giuridici tali da comprendere in pieno l’elemento culturale omicidiario se realmente avvalorato dalla religione di appartenenza. Nel diritto islamico, la presenza dei delitti d’onore, viene regolamentata o quanto meno citata. Innanzitutto, giova ricordarlo, come il diritto islamico sia contenuto nelle rivelazioni fatte a Maometto e non in una attività giuridica affidata a legislatori. Il Corano quindi, testo sacro e rivelatorio per gli islamici, è il documento di partenza attraverso il quale, Maometto interpretando le parole rivelatorie di Allah avrebbe trascritto circa 300 versi su cui l’intero apparato giuridico civile e penale arabo avrebbe dovuto reggersi. Da questi trecento versi, le scuole giuridiche e il legislatori avrebbero interpretato, estendendo la semantica giuridica di quanto affermato da Maometto, dandone più spazio e coprendo vari ambiti della vita civile, ovunque esso si trovi. A questo proposito, si ricordi come il diritto islamico abbia valenza su tutti coloro i quali adottino la religione musulmana a prescindere dal luogo fisico in cui essi si trovino. Contrariamente alla giurisprudenza occidentale secondo cui la condotta illegale risponde alla giurisdizione del Paese ove si è svolta, per il diritto islamico l’atto compiuto da un fratello musulmano dovrà essere giudicato, altresì, dalle autorità musulmane a prescindere da territorio in cui è stato consumato l’atto. Da qui, esso si configura come un diritto di 7 CHAPMAN., Lo stereotipo del criminale. Componenti ideologiche e di classe nella definizione del crimine, Torino, 1971. sangue acquisito e inscindibile, preposto alla somma autorità degli anziani (dei villaggi) o dei padri nelle grandi città. Per intenderci: una azione illegale compiuta in Germania verrebbe giudicata dai tribunali tedeschi infliggendo la relativa pena, ma non percepita tale dalle autorità culturali consuetudinarie musulmane. Molto spesso, nei casi soprattutto dei delitti d’onore, le azioni criminogene svolte da musulmani per la salvaguardia e il ripristino dell’onore perduto, viene condonato se non addirittura premiato da alcune autorità musulmane di relativa appartenenza.8 Il diritto islamico quindi nasce dall’interpretazione ontologica del libro di Maometto e dall’estensioni semantiche dei giuristi che ampliano gli ambiti giuridici secondo i precetti presenti all’interno del Corano9. Tuttavia però, la legislazione musulmana non si basa solo su realtà giuridiche legiferate da uomini dello Stato, bensì da tradizioni orali di origine popolare e locale. Suddette tradizioni, vere e proprie scuole di pensiero religioso e morale, sono tramandate oralmente e sono negoziate dagli anziani attraverso contesti e percorsi molto spesso considerati più vantaggiosi ed opportuni. Trattandosi quindi di norme applicate all’occorrenza esse, sebbene sostenute da precetti religiosi condivisi, vengono costantemente riviste, rimodulate, adottate in base ai soggetti, ai reati commessi e alla tipologia degli stessi. Le fonti del diritto islamico, pertanto si basano su due differenti provenienze: la prima, la religione di stato, quella Coranica considerata divina, quella ideale, professata da Maometto e precettata dai giuristi ed estesa a tutto il territorio islamico; la seconda, quella di tradizione locale, veicolata oralmente, più concreta e più vicina ai bisogni e ai pensieri della gente. Il diritto islamico, quindi, deve rispondere a due diverse nature giuridiche che convergono soprattutto nelle decisioni e nelle sentenze giuridiche. Si tratta quindi di obiettivi che devono essere condivisi e che spesso si intrecciano quantomeno, si ascoltano nella fase giudiziaria della pena10. Non dimentichiamoci che i legislatori e i giudici sono loro stessi figli di un patrimonio culturale locale estremamente impregnato, creduto e vissuto dal territorio al quale difficilmente riescono a disgiungere nella loro valutazione giuridica dai precetti del 8 In questo caso, il fenomeno avviene soprattutto nei casi in cui il soggetto appartenga a un gruppo culturale territorialmente localizzato in una zona rurale, lontano dai tribunali delle grandi città. 9 GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, 1980. 10 DE MAGLIE, Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, vol. I. diritto di stato. Le consuetudini, le ‘urf, trovano elementi di convergenza congli ‘Ulama, i teologi-giuristi, i quali hanno l’obbligo di negoziare le istanze tribali e adeguarle alle istanze divine, utopiche, quelle appunto Coraniche. Le consuetudini vengono riformulate, negoziate, tramandate oralmente: esse rappresentano la decentralizzazione del potere di stato, e l’indipendenza dell’esercizio della formulazione di sanzioni e legalità L’ordine sociale dello Stato islamico comprende tre principi indissolubili: una uniformità di sangue, una uniformità territoriale e una uniformità progettuale. La prima auspica ad un unico stato (uniformità territoriale), composto da fratelli musulmani (unità di sangue) con obiettivi e finalità condivise (uniformità progettuale). La famiglia è la rappresentazione dell’unione dei tre principi coranici. La famiglia gode, quindi, di pieni diritti. La famiglia è un’unione indissolubile in cui non vi sono soggetti maschili e o femminili bensì esiste un “Noi”; è un gruppo, un clan diretto da una figura autoritaria, un capo chiamato Khun la cui discendenza non dipende da legami di sangue ma da altrettante qualità proprie di un leader. 3. Risposte giuridiche al delitto d’onore La violenza contro le donne, purtroppo, non è un fenomeno nuovo. Essa si verifica in tutti i Paesi e in tutte le società, ma le società differiscono tra loro nella loro risposta legale a tale fenomeno. In epoca moderna, il mondo occidentale utilizza il diritto penale al fine di condannare la violenza contro le donne. Ci è voluto del tempo per riconoscere dei diritti, specie quando alle spalle c’è una tradizione, una cultura millenaria. In Gran Bretagna, al marito era permesso di violentare sua moglie11, e ciò non è stato considerato un reato fino al 1991, quando la legge fu cambiata. Se pensiamo all’Italia, il delitto d’onore era previsto dal Codice Penaleall’art. 587: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, 11 FROMM , L’arte di amare, Milano, 1991. nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”, ma è stato abolito nel marzo del 1981.Veniva sanzionato con pene attenuate rispetto all’analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l’offesa all’onore arrecata da una condotta “disonorevole” valeva di gravissima provocazione e la riparazione dell’onore non causava riprovazione sociale, anzi, l´assassino era un esempio per tutti, un vero uomo, un eroe che veniva sempre giustificato. Ad esempio, è cronaca del 2006 l’uccisione a Messina di Bruna Morabito da parte del fratello Giovanni che si è costituito dicendo: “Volevo uccidere mia sorella perché aveva infangato la nostra famiglia, separandosi dal marito e facendo un figlio con un altro uomo”. Relativamente ad uno scenario internazionale, i Diritti Umani e il Diritto Internazionale12riconoscono i diritti degli immigrati nella loro diversità culturale poiché viene riconosciuta lacentralità della cultura originale della persona nel processo di socializzazione e nella formulazione della vita della persona stessa. Questo è il diritto di vivere in conformità con la loro cultura, di agire secondo le proprie usanze culturali, di mantenere una vita sociale e comunitaria in base alla loro cultura e di trasmettere il loro patrimonio culturale ai loro figli. E finché preservare la cultura originaria non comporta alcuna violazione della legge, la società ospitante non ha motivo di intervenire con mezzi legali;tuttavia, quando conservare la cultura originale comporta la commissione di un atto che viene considerato un reato ai sensi delle leggi del Paese ospitante. Come fenomeno mondiale, i crimini cultural-based includono tutti i tipi di reato, ma soprattutto omicidi, reati sessuali e gravi lesioni corporali a donne e bambine. 4. Delitto d’onore e femminicidio Può il delitto di onore, la violenza esercitata da un uomo nei confronti di una donna essere derubricato come una violenza domestica intrafamigliare13? 12 QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1989, V ed; SINAGRA , BARGIACCHI , Lezioni di diritto internazionale pubblico, Milano, 2009. 13 CHESLER , I delitti d’onore sono semplicemente violenza domestica?, Primavera, 2009. Di fatto la maggior parte dei delitti d'onore non viene classificato e viene raramente processato, sia perché non è riconosciuto in quanto tale sia perché le famiglie non vogliono far sapere del disonore subito. È opportuno quindi differenziare i delitti d’onore dal femminicidio occidentale(uccisione di donne). Si ritiene che la differenza tra i delitti d’onore di una volta e quelli passionali stia nel fatto che i primi venivano commessi, oltre che dal marito, anche dal padre e dal fratello della vittima per salvaguardare il presunto onore e lo status della famiglia all’interno della società, mentre nei secondi l’azione lesiva e/o omicidiaria, verrebbe direttamente compiuta dal partner. L’umiliazione e il tradimento risulterebbero essere le cause dei femminicidi; non solo, mail disonore per essere stato lasciato, per aver cioè perso il controllo su una donna vista come una proprietà, risulta essere tale da indurre il soggetto a compiere il gesto estremo. Nella violenza domestica ordinaria occidentale non è frequente la tipologia omicidi aria fratello-sorella, cugino-cugina, cosa che caratterizza enormemente i delitti d’onore. Precisiamo che ci sono almeno due tipi di delitti d'onore e/o due differenti popolazioni vittima. Il primo è quello relativo all’età della donna/ bambina uccisa.È molto raro, in occidente, che non ci sono tracce culturali di padri occidentali che uccidano le figlie adolescenti o giovani adulte. Non ci è noto di un qualsiasi uomo violento che sia aiutato a commettere l'omicidio, da fratelli o cugini o da altri membri della famiglia. Occasionalmente, i parenti dell'uomo possono essere in casa quando l'omicidio avviene, ma è piuttosto raro e, soprattutto non partecipano a questi omicidi, nella pianificazione, nel perpetrarli, nel giustificarli e nel valorizzarli. La seconda tipologia di donne si caratterizza dall’età media di queste ultime di circa trentasei anni, generalmente soggette a morti con tortura. I delitti d'onore di questo gruppo potrebbe sembrare simile al femminicidio domestico di stile occidentale. La vittima è una donna sposata più anziana, abitualmente una madre, che viene spesso uccisa da suo marito ma pure da perpetratori multipli (30% dei casi), quali membri o della sua famiglia d'origine per circa i due terzi dei casi, o quelli della famiglia d'origine del marito. Questo ultimo punto è estremamente raro nel femminicidio domestico occidentale, in quanto il marito che uccide la moglie in Occidente è raramente assistito dai membri della sua famiglia d'origine o dai suoi parenti acquisiti. Le cause di questi omicidi sono sempre le stesse: esse sono accusate di essersi troppo occidentalizzate. Non ultima caratteristica, a differenza della maggior parte di violenza domestica occidentale, i delitti d'onore vengono accuratamente pianificati dai saggi del villaggio o dal khun famigliare; pianificazione collettiva che spesso non si riscontra negli omicidi occidentali.La vittima è ripetutamente avvisata, anche per anni, che verrà uccisa se disonora la sua famiglia qualora rifiuti un matrimonio combinato, o come detto prima, se troppo occidentalizzata. Inoltre solo i delitti d'onore coinvolgono molteplici membri della famiglia: padri, madri, cugini maschi, zii, e a volte persino nonni commettono l'omicidio; anche altre figure possono entrare in gioco tra cui madri e sorelle. Molto spessoalcune madri collaborano e pianificano l'omicidio attivamente per poi assistere all'atto. In alcuni casi, anche i vicini di casa, i membri della moschea impediscono alla donna di fuggire, riferendo dettagli sul luogo, dove si trova la vittima e ostacolando le investigazioni della polizia. Possono essere scelti per effettuare l'omicidio parenti molto anziani così da ridurre il tempo di detenzione, qualora venissero presi. Altro aspetto è la platealità dell’azione in questi delitti: i membri familiari li conducono con eccessiva violenza, in scenari collettivi e con modalità estreme. Nei casi di violenza domestica occidentale non sono presenti queste condotte omicidiarie. In conclusione la violenza domestica raramente viene esaltata, persino dai perpetratori. In Occidente, quelli che esercitano violenzanei confronti della donna vengono definiti e giustificati in termini clinici. La reazione di coloro i quali salverebbero l’onore famigliare è diversa, sono considerati comportamenti da eroi e vedono l'omicidio come adempimento ad un'obbligazione religiosa; gli autori del reato non vengono socialmente stigmatizzati. Anzi l’omicidio ha il suo effetto sociale previsto, permettendo alla famiglia di riguadagnare il suo status sociale originario. Si ritiene opportuno sottolineare come molteplici strutture occidentali non siano preparate alla gestione dei crimini legati al delitto di onore. Inoltre, giova ricordarlo, le donne vittime, cresciute culturalmente in un contesto di gestione di potere e di proprietà patriarcale, ritengono giusto l’esistenza delle punizioni per il recupero dell’intero gruppo famigliare. Considerando quindi l’azione criminogena coerente con la sua religione ed educazione, è la donna stessa che esegue l'azione contro se stessa, ovviamente sostenuta da altri membri della sua comunità.