Diritto ecclesiastico
comparato
Sistemi di relazione tra Stato e
Confessioni religiose
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Sistemi di relazione
• I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose:
a) Modelli astratti;
b) Non universalmente condivisi;
c) Assetti risultanti da elementi assai diversi legati alle
identità nazionali, costituzionali;
d) Modelli di riferimento teorico, di valore
approssimativo, empirico legati a elementi storici,
sociologici, politici.
e) Tratti dominanti comuni a più sistemi (sist. misti)
Sistemi di relazione
• Modelli di classificazione dei sistemi di relazione:
a)
Unione/subordinazione
b)
Separazione : sistemi laici
c)
Coordinazione: sistemi laici su base pattizia/concordataria
d)
Misti
Sistemi di relazione
• Sistemi di Unione/subordinazione: cesaro-papismo,
girisdizionalismo, teocrazia.
 Unione del potere politico con quello religioso;
 Subordinazione della Chiesa allo stato (giurisdizionalismo);
 Posizione di “formale” privilegio di una o alcune chiese che comporta:
 Stato giuridico rinforzato : pubblicizzazione della Chiesa dominante
 Pubblicizzazione del suo diritto
 Esclusione di accordi e intese
 Controlli penetranti dello Stato negli affari e nomine ecclesiastiche
 Esclusione di autonomia e indipendenza della Chiesa
I sistemi di relazione fra Stato e confessioni
religiose possono derivare:
A) dai rapporti tra potere politico e potere
religioso;
B) dai principi su cui si basa la struttura
costituzionale;
I sistemi di relazione fra Stato e confessioni
religiose
A) Sono rapporti tra potere politico e potere religioso:
modelli unionista e separatista
1. modello unionista:
- autorità politica è a capo della Chiesa nazionale
cesaropapismo;
- autorità religiosa è a capo della comunità statale teocrazia
(Stato Città del Vaticano, Monte Athos, Principato di
Andorra);
segue: I sistemi di relazione fra Stato e confessioni
religiose
2. modello separatista:
- - esercizio dei poteri politici e di amministrazione
pubblica sono separati da quelli della Chiesa;
- - usualmente non c’è disciplina bilaterale dei rapporti;
- - alcuni aspetti interni delle confessioni possono essere
disciplinati direttamente dall’autorità statale
(giurisdizionalismo es. decr. n. 1731/1930, legge 1159/29)
Sistemi di relazione
B) Derivano dai principi su cui si basa la struttura
costituzionale il:
a) 1. modello confessionista – l’ordinamento statuale fa
propri i principi di una o più religioni nelle scelte
legislative riguardanti tematiche etiche, morali…
(Regno d’Italia/regime fascista);
Sistemi di relazione
• I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose:
a)
2. modello laico:
- si da atto della reciproca indipendenza tra stato e chiese
(c.d. ordini distinti);
- In cui si fa divieto di ingerenze in condizione di reciprocità
(es. C. Cost. sent. 334/1996);
- Ammette disciplina bilaterale dei rapporti Stato Chiese
Sistemi di relazione
• nello spirito europeo sta svanendo la ricerca
delle distinzioni;
• Si cerca di definire i tratti delle tradizioni comuni
( «tradizioni costituzionali comuni» nella tutela
dei diritti fondamentali art. 6.3 TUE)
Sistemi di relazione
- I tratti comuni sono:
A) Garanzia della libertà religiosa;
B) Incompetenza dello stato nelle questioni religiose;
C) Cooperazione stati-confessioni;
Sistemi di relazione in Europea
•
•
•
•
•
•
•
Religione di stato o stabilita:
Danimarca,
Inghilterra;
Finlandia;
Grecia;
Svezia;
Cipro, Malta ;
Sistemi di relazione in Europa
•
•
•
•
•
Modelli separatisti:
Francia;
Irlanda;
Paesi Bassi;
Belgio
Sistemi di relazione in Europa
•
•
•
•
•
•
•
Disciplina bilaterale:
Austria,
Lussemburgo;
Germania;
Italia;
Spagna;
Portogallo;
sistemi
•
•
•
•
Sistemi di unione
Sistemi separatistici
Sistemi di Cooperazione
Sistemi misti
• Sistema «cesaro-papista (evoluto)» greco
 Subordinazione della Chiesa allo Stato
Sistemi di relazione
Sistemi di unione
Stati:
Grecia
riguardo all’organizzazione e
amministrazione interna;
 La Chiesa è un ente di diritto pubblico;
 La Chiesa ha potere di autogoverno
secondo regole organizzative fissate da
leggi dallo Stato;
 si ha incorporazione di norme di diritto
confessionale nelle leggi statali;
 “costituzionalizzazione” dei sacri canoni
per effetto del richiamo costituzionale (art.
3 Cost. par.1, 9 giugno 1975);
 Divieto di proselitismo (art. 13 cost.)
esteso a beneficio di tutte le confessioni
religiose;
Art. 3.
1)
Costituzione greca – 9 giugno
1975
Atr. 3 cost.
La religione predominante in
Grecia è quella della Chiesa
orientale ortodossa cristiana. La
Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo
come capo Nostro Signore Gesù Cristo, e
indissolubilmente unita, quanto al
dogma,
alla
Grande
Chiesa
di
Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese
cristiane
ortodosse,
osservando
immutabilmente, come le altre Chiese, i
santi canoni apostolici e sinodali, come pure
le sante tradizioni. Essa è autocefala e
amministrata dal Santo Sinodo, composto
da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo
Sinodo permanente che da esso deriva,
costituito come è prescritto dalla Carta
statutaria della Chiesa, in conformità alle
disposizioni del Tomo Patriarcale del 29
giugno 1850 e dell’Atto Sinodale del 4
settembre 1928.
Art. 3.
Costituzione greca – 9 giugno
1975
Atr. 3 cost.
2) Il regime ecclesiastico stabilito
in determinate Regioni dello
Stato non dev’essere considerato
contrario alle disposizioni del
paragrafo precedente.
3) Il testo delle Sante Scritture sarà
mantenuto inalterato. La sua
traduzione ufficiale in un’altra
lingua, senza il consenso
preliminare
della
Chiesa
autocefala greca e della Grande
Chiesa
di
Cristo
di
Costantinopoli, è vietata.
Gruppi confessionali di
minoranza
Art. 13.
Costituzione greca – 9 giugno
1975
Sistemi di unione
Stati: Grecia
Art. 13 cost.
• 1) La libertà di coscienza è
inviolabile. Il godimento dei
diritti individuali e politici non
dipende mai dalle convinzioni
religiose di ciascuno.
• 2) Tutte le religioni riconosciute
sono libere; le pratiche del
proprio culto si esercitano senza
intralci sotto la protezione delle
leggi. L’esercizio del culto non
può portare pregiudizio all’ordine
pubblico od ai buoni costumi. Il
proselitismo è vietato.
Gruppi confessionali di minoranza
Art. 13. –
• 3) I ministri di tutte le religioni
Costituzione greca – 9 giugno
1975
Sistemi di unione
Stati: Grecia
Art. 13 cost.
riconosciute sono sottoposti alla
stessa sorveglianza da parte dello
Stato e ad obblighi verso di esso
uguali a quelli della religione
predominante.
• 4) Nessuno può essere dispensato
dall’adempimento dei propri doveri
verso lo Stato o rifiutare
l’applicazione delle leggi a causa
delle proprie convinzioni religiose.
• 5) Non può essere imposto alcun
giuramento se non in virtù di una
legge che ne specifichi anche la
formula.
• Libertà religiosa e confessioni
religiose in Grecia
Art. 13, 2°co.
Sistemi di relazione
Stati: Grecia
Tutte le religioni riconosciute sono
libere; le pratiche del proprio culto si
esercitano senza intralci sotto la
protezione delle leggi. L’esercizio del
culto non può portare pregiudizio
all’ordine pubblico od ai buoni costumi.
Il proselitismo è vietato.
Sono enti di diritto pubblico:
 Comunità ebraiche;
Altre comunità religiose hanno personalità
di
diritto privato
Sistemi di relazione
• Sistemi separatisti: / Non-sistemi
Separazione delle Chiese dallo Stato – tratti comuni
 Assicurazione di trattamento egualitario a tutte le
confessioni religiose
 Neutralità dei pubblici poteri / laicità
 Rifiuto di accordi e intese con le confessioni religiose
 Esclusione di forme di finanziamento o sostegno
economico alle religioni/confessioni
• Sistema separatista francese
 Preambolo cost.
Il popolo francese proclama solennemente la sua
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Francia
fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della
sovranità nazionale così come sono stati definiti
dalla
dichiarazione del 1789, confermata ed integrata
dal
preambolo della Costituzione del 1946.
 Art. 2 Cost.
La Francia è una Repubblica indivisibile,
laica, democratica e sociale. Essa
assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge
a tutti i cittadini senza distinzione di
origine, di razza o di religione. Essa
rispetta tutte le credenze.
 Laїcité de combat:
 ostile verso il fenomeno religioso
 Laїcité ouverte:
Sistemi di relazione
Modelli di separatismo
francese





Tolleranza verso il fenomeno religioso
Neutralità in materia religiosa
Rispetto di tutte le credenze e le fedi
Garanzia del libero esercizio dei culti
Equidistanza dalle confessioni e dalle
fedi
 Rifiuto del ricorso a forme di
cooperazione normativa
 Gruppi religiosi sottoposti al diritto
privato
 esclusione del finanziamento pubblico
alle confessioni
• Legge del 9 dicembre 1905
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Francia
relativa alla separazione delle
Chiese dallo Stato
Articolo 1
La Repubblica assicura la libertà di
coscienza. Essa garantisce il libero
esercizio dei culti con le sole restrizioni di
seguito enunciate nell'interesse dell'ordine
pubblico.
Articolo 2
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Francia
La Repubblica non riconosce né finanzia né
sovvenziona alcun culto.(…. omissis)
• Norme particolari di privilegio per la
Chiesa cattolica:
- l. 25/12/1942 su associazioni di culto:
•
equiparazione della capacità patrimoniale
delle associaz. cattoliche a quelle di
pubblico utilità
 Separatismo in Olanda
 Forte impronta multiculturale
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Olanda
 Non incline a separazione antiecclesiastica
 Assenza di accordi di tipo concordatario
 Previsione di forme di sostegno
finanziario pubblico per favorire
l’esercizio della libertà religiosa
individuale
 Esclusione di forme di sostegno
economico alle religioni/confessioni
 Assicurazione di trattamento
egualitario a tutte le
confessioni religiose
segue
Sistemi separatisti
 Non applicabilità alle chiese di
norme di carattere generale
relative alle persone giuridiche
Stati: Olanda
 Salvaguardia dell’autonomia
organizzativa
 Equidistanza dei pubblici
poteri dalle confessioni
religiose
Sistemi di relazione
• Sistemi di Cooperazione
 Sistema di separazione con cooperazione
 Sistemi di cooperazione ad impronta confessionista
 Reciproca indipendenza e autonomia delle
Chiese/Confessioni e dello Stato
 Esistenza di “accordi” o “intese” fra le due entità
sistemi di
separazione/coordinazione:
a) Facilità/difficoltà di accesso
Sistemi di relazione
Separazione/coordinazione:
Stati:
Austria -Spagna
Portogallo - Germania
Italia – Lussemburgo
Polonia – Slovacchia
Repubblica Ceca –
Repubblica di Malta Lettonia – Lituania Estonia – Slovenia –
Romania - Croazia
al sistema pattizio;
b) I contenuti degli accordi
sono:
 Fonte di privilegi
 Riconoscimento/tutela
delle specifiche identità
religiose
 Trattamento egualitario
= trattamento non
uniforme
• Fonti :
• Non vi è religione di statao vige
neutralità
Sistemi di relazione
 Concordato del 1933 e successivi
accordi Stato/Chiesa cattolica;
 Leggi unilaterali speciali (es. regimi
Austria
giuridici particolari) ne fruiscono:
Chiese protestanti, ortodossa greca
e orientale, Comunità ebraica e
musulmana.
 Legge generale del 1998 disciplina
le per il riconoscimento pubblico
delle comunità religiose.
 La Ch. Cattolica, protestante e
vetero-cattolica sono autorizzate
ad esigere la tassa ecclesiastica.
Costituzione Austria
• Art. 7 – l) Tutti i cittadini della Federazione sono
eguali davanti alla legge. Privilegi di nascita, sesso,
ceto, classe, confessione religiosa, sono esclusi. ….
• Austria
 Salvaguardia dell’autonomia
Sistemi di relazione
Austria
ed indipendenza delle
confessioni (art. 15 legge
fondamentale sui diritti
generali dei cittadini (1867));
 Riconoscimento alle
confessioni dell’autonomia
regolamentare e amministrativa
interna;
 Le associazioni religiose
possono essere riconosciute
come persone giuridiche di
diritto comune senza scopo di
lucro;
 Le confessioni sono
segue
Austria
riconosciute come enti di
diritto pubblico;
 Gli statuti delle confessioni
hanno natura pubblicistica;
 Sono applicabili alle
confessioni le disposizioni
generali relative agli enti di
diritto pubblico (es. il diritto di
recesso di un fedele da una
confessione prevede una
dichiarazione resa dinanzi ad
una amministrazione pubblica)
I gruppi religiosi registrati:
 I gruppi religiosi possono
segue
Austria
essere riconosciuti come
persone giuridiche private ed
acquisire lo status di comunità
religiosa registrata (legge
sulla condizione delle comunità
religiose 1998).
 I gruppi religiosi registrati
ottengo una «certificazione di
qualità» attinente alla loro
dimensione religiosa; tale
registrazione non equivale al
riconoscimento pubblicistico
delle confessioni;
• Sistema di Cooperazione in
Portogallo
 Art. 41 Cost. 1976 : “le chiese
Sistemi di relazione
Portogallo
e le altre comunità religiose
sono separate dallo Stato e
sono libere quanto alla loro
organizzazione ed all’esercizio
delle loro funzioni e del culto”.
 Nuovo Cocordato nel 2004 in
sostituzione di quello del 1940
(Salazar)
 Legge organica sulla libertà
religiosa (L. n. 16 /2001) : eguaglianza delle diverse
confessioni; - neutralità delle
istituzioni pubbliche.
L. n. 16 del 2001
 Art. 3 : ribadisce il principio
di separazione;
Sistemi di relazione
Portogallo
Legge organica sulla
libertà religiosa
(L. n. 16 /2001)
 Art. 4 : sancisce il principio
di non confessionalità dello
Stato;
 Art. 5: sancisce il principio di
cooperazione;
 Artt. 37 e 51: agli accordi
possono accedere solo i
gruppi religiosi che vantino la
qualità di chiese o comunità
religiose radicate nel Paese.
 La qualifica di chiese o
Sistemi di relazione
Portogallo
Legge organica sulla
libertà religiosa
(L. n. 16 /2001)
comunità religiose radicate
nel Paese è certificata dal
ministero della Giustizia su
parere della Commissione
per la libertà religiosa;
 Art. 37: i requisiti per tale
qualifica sono
• Consistenza numerica;
• Durata della presenza
organizzata sul territorio.
 La Commissione è mista,
composta da rappresentanti
delle confessioni della Chiesa
cattolica e dal governo.
 La legge ha introdotto un sistema
di graduazione della libertà delle
confessioni - 5 livelli:
Sistemi di relazione
Portogallo
Legge organica sulla
libertà religiosa
l. n. 16 2001
1) Art. 58: detta una clausola di
“salvaguardia” per la Chiesa
cattolica avente ad oggetto il
Cocordato, e le altre leggi
riguardanti la stessa confessione.
La Chiesa cattolica mantiene una
posizione di particolare vantaggio e
stipula con lo Stato accordi di diritto
internazionale.
2) Artt. 45 ss. : lo Stato stipula con le
confessioni ammesse accordi di
“diritto interno” aventi natura
atipica.
Sistemi di relazione
Portogallo
Legge organica sulla
libertà religiosa
l. n. 16 2001
 3) Confessioni radicate nello
Stato
(certificate);
 4) confessioni registrate;
 5) gruppi religiosi
riconosciuti come persone
giuridiche secondo diritto
comune cod. civ. (art. 44)
 Repubblica di malta
 Paese concordatario ad
Sistemi di relazione
impronta confessionista
orientata in senso cattolico;
Costituzione del 1974:
Repubblica di Malta
• La religione di Malta è la
Religione cattolica;
• Le autorità della Chiesa
cattolica hanno il diritto dovere
di insegnare quali principi sono
giusti,
• Ogni seduta del Parlamento è
preceduta dalla recita di una
preghiera cattolica
• Ogni sessione dei lavori del
Sistemi di relazione
Repubblica di Malta
Parlamento è preceduta dalla
celebrazione di una messa
cattolica.
• Sono previsti accordi tra
Santa Sede e Stato su materie
specifiche: matrimonio,
effetti civili, sentenze
ecclesiastiche.
• Abbandono del comunismo
con le sue connotazioni
ateistiche;
Paesi ex comunisti
.
• Riemersione dei fenomeni
religiosi;
• forme separazione
collaborativa:
riconoscimento delle
reciproche autonomie;
• Pratiche giurisdizionaliste di
controllo delle confessioni
di minoranza;
• Difficoltà delle pratiche di
riconoscimento delle
confessioni;
Paesi ex comunisti
.
• Nelle normative ordinarie la
libertà di:
auto-organizzazione delle
confessioni è scarsamente
garantita;
• Sono previsti finanziamenti
per le confessioni;
Romania
•
La Costituzione romena non fa
riferimento al separatismo o alla chiesa
della maggioranza.
Sistemi di relazione
Romania
•
Lo spirito costituzionale supera l’idea di
cooperazione tipica dei sistemi occidentali e
favorisce una sorta di strettissima
connessione fra nazionalismo
e religione dominante ortodossa fondata
su una essenziale unità delle istituzioni
statele e religiosa in un unico ordine.
Sebbene i riferimenti costituzionali
interpretabili in chiave confessionistica
non siano molti”.
Romania
Sistemi di relazione
Romania
Art. 29, par. 3 Cost.: “Tutte le
religioni sono libere e
organizzate secondo i propri
statuti, nei termini definiti
dalle leggi”;
Art. 29, par. 5 Cost.: “I gruppi
religiosi sono autonomi
rispetto allo Stato e godono
del suo sostegno, che prevede
misure atte ad agevolare
l’assistenza religiosa
nell’esercito, negli ospedali,
carceri, asili e orfanotrofi”.
Legge sulla libertà di
religione e sul regime
generale dei culti (2006)
- emanata in attuazione dell’art. 73 cost.
Sistemi di relazione
Romania
 art. 7: Lo Stato rumeno riconosce
l’importante ruolo della Chiesa
ortodossa rumena e delle altre
chiese e culti riconosciuti presenti
nella storia nazionale della
Romania e nella vita della società
rumena”
 Le confessioni riconosciute su
decisione del Governo sono
considerate come persone
giuridiche di pubblica utilità
 Gli enti esponenziali delle
confessioni riconosciute su decisione
del governo acquisiscono
automaticamente la personalità
giuridica, in conformità al diritto
confessionale.
Sistemi di relazione
Romania
 Le associazioni religiose posso
“registrarsi” presso i tribunali.
• Il 2 ottobre 2007 lo Stato rumeno ha
sottoscritto un Protocollo di
cooperazione con la Chiesa ortodossa in
materia di “assistenza sociale” .
Esso rappresenta un riconoscimento del
ruolo naturale che le Chiese ortodosse
hanno
svolto nella vita della società rumena.
Sistemi di relazione
• Sistemi misti
 Ricorso di elementi tipici caratterizzanti diversi modelli di
sistemi teorici
 Neutralità delle pubbliche istituzioni
 Impegno a forme di sostegno finanziario alle religioni
 Reciproca indipendenza e autonomia delle
Chiese/Confessioni e dello Stato
Costituzione belga
• Art. 19
La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio così
come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni
materia sono garantite, salvo la repressione dei delitti
commessi in occasione dell'uso di tali libertà.
• Art. 20
Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi
maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né ad
osservarne le festività.
Belgio - Sistema misto o ibrido in cui
ritroviamo la convivenza di aspetti
caratterizzanti sistemi diversi:
Sistemi di relazione
Belgio
 Neutralità delle istituzioni
pubbliche e promozione del
pluralismo
 Impegno statale,
costituzionalmente sancito, a
retribuire i ministri di culto (art.
181 cost.) anche delle
organizzazioni non confessionali
che offrano assistenza spirituale ai
non credenti
 riconoscimento, attraverso
provvedimenti legislativi, dei culti
Belgio
 Risalente tradizione cattolica
Sistemi di relazione
Belgio
 Forte processo di
secolarizzazione
 Massiccia immigrazione
prevalentemente di fedeli di
tradizione musulmana;
Costituzione belga
• Art. 21
Lo Stato non ha il diritto d'intervenire né nella nomina,
né nell'insediamento dei ministri di un qualsiasi culto,
né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro
superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in
quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia
di stampa e di pubblicazioni. Il matrimonio civile dovrà
sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le
eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso
Costituzione belga
• Art. 181
Gli stipendi e le pensioni dei ministri del culto sono a
carico dello Stato; le somme necessarie per fa fronte a tale
spesa sono riportate annualmente nel bilancio di previsione.
§ 2. Gli stipendi e le pensioni dei delegati delle
organizzazioni sconosciute dalla legge che offrono
un'assistenza morale secondo una concezione filosofica
non confessionale sono a carico dello Stato; le somme
necessarie per farvi fronte sono annualmente riportate nel
bilancio di previsione.