Diritto ecclesiastico comparato Sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose Slide 2016 Sistemi di relazione • I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose: a) Modelli astratti; b) Non universalmente condivisi; c) Assetti risultanti da elementi assai diversi legati alle identità nazionali, costituzionali; d) Modelli di riferimento teorico, di valore approssimativo, empirico legati a elementi storici, sociologici, politici. e) Tratti dominanti comuni a più sistemi (sist. misti) Sistemi di relazione • Modelli di classificazione dei sistemi di relazione: a) Unione/subordinazione b) Separazione : sistemi laici c) Coordinazione: sistemi laici su base pattizia/concordataria d) Misti Sistemi di relazione • Sistemi di Unione/subordinazione: cesaro-papismo, girisdizionalismo, teocrazia. Unione del potere politico con quello religioso; Subordinazione della Chiesa allo stato (giurisdizionalismo); Posizione di “formale” privilegio di una o alcune chiese che comporta: Stato giuridico rinforzato : pubblicizzazione della Chiesa dominante Pubblicizzazione del suo diritto Esclusione di accordi e intese Controlli penetranti dello Stato negli affari e nomine ecclesiastiche Esclusione di autonomia e indipendenza della Chiesa I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose possono derivare: A) dai rapporti tra potere politico e potere religioso; B) dai principi su cui si basa la struttura costituzionale; I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose A) Sono rapporti tra potere politico e potere religioso: modelli unionista e separatista 1. modello unionista: - autorità politica è a capo della Chiesa nazionale cesaropapismo; - autorità religiosa è a capo della comunità statale teocrazia (Stato Città del Vaticano, Monte Athos, Principato di Andorra); segue: I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose 2. modello separatista: - - esercizio dei poteri politici e di amministrazione pubblica sono separati da quelli della Chiesa; - - usualmente non c’è disciplina bilaterale dei rapporti; - - alcuni aspetti interni delle confessioni possono essere disciplinati direttamente dall’autorità statale (giurisdizionalismo es. decr. n. 1731/1930, legge 1159/29) Sistemi di relazione B) Derivano dai principi su cui si basa la struttura costituzionale il: a) 1. modello confessionista – l’ordinamento statuale fa propri i principi di una o più religioni nelle scelte legislative riguardanti tematiche etiche, morali… (Regno d’Italia/regime fascista); Sistemi di relazione • I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose: a) 2. modello laico: - si da atto della reciproca indipendenza tra stato e chiese (c.d. ordini distinti); - In cui si fa divieto di ingerenze in condizione di reciprocità (es. C. Cost. sent. 334/1996); - Ammette disciplina bilaterale dei rapporti Stato Chiese Sistemi di relazione • nello spirito europeo sta svanendo la ricerca delle distinzioni; • Si cerca di definire i tratti delle tradizioni comuni ( «tradizioni costituzionali comuni» nella tutela dei diritti fondamentali art. 6.3 TUE) Sistemi di relazione - I tratti comuni sono: A) Garanzia della libertà religiosa; B) Incompetenza dello stato nelle questioni religiose; C) Cooperazione stati-confessioni; Sistemi di relazione in Europea • • • • • • • Religione di stato o stabilita: Danimarca, Inghilterra; Finlandia; Grecia; Svezia; Cipro, Malta ; Sistemi di relazione in Europa • • • • • Modelli separatisti: Francia; Irlanda; Paesi Bassi; Belgio Sistemi di relazione in Europa • • • • • • • Disciplina bilaterale: Austria, Lussemburgo; Germania; Italia; Spagna; Portogallo; sistemi • • • • Sistemi di unione Sistemi separatistici Sistemi di Cooperazione Sistemi misti • Sistema «cesaro-papista (evoluto)» greco Subordinazione della Chiesa allo Stato Sistemi di relazione Sistemi di unione Stati: Grecia riguardo all’organizzazione e amministrazione interna; La Chiesa è un ente di diritto pubblico; La Chiesa ha potere di autogoverno secondo regole organizzative fissate da leggi dallo Stato; si ha incorporazione di norme di diritto confessionale nelle leggi statali; “costituzionalizzazione” dei sacri canoni per effetto del richiamo costituzionale (art. 3 Cost. par.1, 9 giugno 1975); Divieto di proselitismo (art. 13 cost.) esteso a beneficio di tutte le confessioni religiose; Art. 3. 1) Costituzione greca – 9 giugno 1975 Atr. 3 cost. La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana. La Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo Nostro Signore Gesù Cristo, e indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure le sante tradizioni. Essa è autocefala e amministrata dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo Sinodo permanente che da esso deriva, costituito come è prescritto dalla Carta statutaria della Chiesa, in conformità alle disposizioni del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell’Atto Sinodale del 4 settembre 1928. Art. 3. Costituzione greca – 9 giugno 1975 Atr. 3 cost. 2) Il regime ecclesiastico stabilito in determinate Regioni dello Stato non dev’essere considerato contrario alle disposizioni del paragrafo precedente. 3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto inalterato. La sua traduzione ufficiale in un’altra lingua, senza il consenso preliminare della Chiesa autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli, è vietata. Gruppi confessionali di minoranza Art. 13. Costituzione greca – 9 giugno 1975 Sistemi di unione Stati: Grecia Art. 13 cost. • 1) La libertà di coscienza è inviolabile. Il godimento dei diritti individuali e politici non dipende mai dalle convinzioni religiose di ciascuno. • 2) Tutte le religioni riconosciute sono libere; le pratiche del proprio culto si esercitano senza intralci sotto la protezione delle leggi. L’esercizio del culto non può portare pregiudizio all’ordine pubblico od ai buoni costumi. Il proselitismo è vietato. Gruppi confessionali di minoranza Art. 13. – • 3) I ministri di tutte le religioni Costituzione greca – 9 giugno 1975 Sistemi di unione Stati: Grecia Art. 13 cost. riconosciute sono sottoposti alla stessa sorveglianza da parte dello Stato e ad obblighi verso di esso uguali a quelli della religione predominante. • 4) Nessuno può essere dispensato dall’adempimento dei propri doveri verso lo Stato o rifiutare l’applicazione delle leggi a causa delle proprie convinzioni religiose. • 5) Non può essere imposto alcun giuramento se non in virtù di una legge che ne specifichi anche la formula. • Libertà religiosa e confessioni religiose in Grecia Art. 13, 2°co. Sistemi di relazione Stati: Grecia Tutte le religioni riconosciute sono libere; le pratiche del proprio culto si esercitano senza intralci sotto la protezione delle leggi. L’esercizio del culto non può portare pregiudizio all’ordine pubblico od ai buoni costumi. Il proselitismo è vietato. Sono enti di diritto pubblico: Comunità ebraiche; Altre comunità religiose hanno personalità di diritto privato Sistemi di relazione • Sistemi separatisti: / Non-sistemi Separazione delle Chiese dallo Stato – tratti comuni Assicurazione di trattamento egualitario a tutte le confessioni religiose Neutralità dei pubblici poteri / laicità Rifiuto di accordi e intese con le confessioni religiose Esclusione di forme di finanziamento o sostegno economico alle religioni/confessioni • Sistema separatista francese Preambolo cost. Il popolo francese proclama solennemente la sua Sistemi di relazione Sistemi separatisti Stati: Francia fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946. Art. 2 Cost. La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze. Laїcité de combat: ostile verso il fenomeno religioso Laїcité ouverte: Sistemi di relazione Modelli di separatismo francese Tolleranza verso il fenomeno religioso Neutralità in materia religiosa Rispetto di tutte le credenze e le fedi Garanzia del libero esercizio dei culti Equidistanza dalle confessioni e dalle fedi Rifiuto del ricorso a forme di cooperazione normativa Gruppi religiosi sottoposti al diritto privato esclusione del finanziamento pubblico alle confessioni • Legge del 9 dicembre 1905 Sistemi di relazione Sistemi separatisti Stati: Francia relativa alla separazione delle Chiese dallo Stato Articolo 1 La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa garantisce il libero esercizio dei culti con le sole restrizioni di seguito enunciate nell'interesse dell'ordine pubblico. Articolo 2 Sistemi di relazione Sistemi separatisti Stati: Francia La Repubblica non riconosce né finanzia né sovvenziona alcun culto.(…. omissis) • Norme particolari di privilegio per la Chiesa cattolica: - l. 25/12/1942 su associazioni di culto: • equiparazione della capacità patrimoniale delle associaz. cattoliche a quelle di pubblico utilità Separatismo in Olanda Forte impronta multiculturale Sistemi di relazione Sistemi separatisti Stati: Olanda Non incline a separazione antiecclesiastica Assenza di accordi di tipo concordatario Previsione di forme di sostegno finanziario pubblico per favorire l’esercizio della libertà religiosa individuale Esclusione di forme di sostegno economico alle religioni/confessioni Assicurazione di trattamento egualitario a tutte le confessioni religiose segue Sistemi separatisti Non applicabilità alle chiese di norme di carattere generale relative alle persone giuridiche Stati: Olanda Salvaguardia dell’autonomia organizzativa Equidistanza dei pubblici poteri dalle confessioni religiose Sistemi di relazione • Sistemi di Cooperazione Sistema di separazione con cooperazione Sistemi di cooperazione ad impronta confessionista Reciproca indipendenza e autonomia delle Chiese/Confessioni e dello Stato Esistenza di “accordi” o “intese” fra le due entità sistemi di separazione/coordinazione: a) Facilità/difficoltà di accesso Sistemi di relazione Separazione/coordinazione: Stati: Austria -Spagna Portogallo - Germania Italia – Lussemburgo Polonia – Slovacchia Repubblica Ceca – Repubblica di Malta Lettonia – Lituania Estonia – Slovenia – Romania - Croazia al sistema pattizio; b) I contenuti degli accordi sono: Fonte di privilegi Riconoscimento/tutela delle specifiche identità religiose Trattamento egualitario = trattamento non uniforme • Fonti : • Non vi è religione di statao vige neutralità Sistemi di relazione Concordato del 1933 e successivi accordi Stato/Chiesa cattolica; Leggi unilaterali speciali (es. regimi Austria giuridici particolari) ne fruiscono: Chiese protestanti, ortodossa greca e orientale, Comunità ebraica e musulmana. Legge generale del 1998 disciplina le per il riconoscimento pubblico delle comunità religiose. La Ch. Cattolica, protestante e vetero-cattolica sono autorizzate ad esigere la tassa ecclesiastica. Costituzione Austria • Art. 7 – l) Tutti i cittadini della Federazione sono eguali davanti alla legge. Privilegi di nascita, sesso, ceto, classe, confessione religiosa, sono esclusi. …. • Austria Salvaguardia dell’autonomia Sistemi di relazione Austria ed indipendenza delle confessioni (art. 15 legge fondamentale sui diritti generali dei cittadini (1867)); Riconoscimento alle confessioni dell’autonomia regolamentare e amministrativa interna; Le associazioni religiose possono essere riconosciute come persone giuridiche di diritto comune senza scopo di lucro; Le confessioni sono segue Austria riconosciute come enti di diritto pubblico; Gli statuti delle confessioni hanno natura pubblicistica; Sono applicabili alle confessioni le disposizioni generali relative agli enti di diritto pubblico (es. il diritto di recesso di un fedele da una confessione prevede una dichiarazione resa dinanzi ad una amministrazione pubblica) I gruppi religiosi registrati: I gruppi religiosi possono segue Austria essere riconosciuti come persone giuridiche private ed acquisire lo status di comunità religiosa registrata (legge sulla condizione delle comunità religiose 1998). I gruppi religiosi registrati ottengo una «certificazione di qualità» attinente alla loro dimensione religiosa; tale registrazione non equivale al riconoscimento pubblicistico delle confessioni; • Sistema di Cooperazione in Portogallo Art. 41 Cost. 1976 : “le chiese Sistemi di relazione Portogallo e le altre comunità religiose sono separate dallo Stato e sono libere quanto alla loro organizzazione ed all’esercizio delle loro funzioni e del culto”. Nuovo Cocordato nel 2004 in sostituzione di quello del 1940 (Salazar) Legge organica sulla libertà religiosa (L. n. 16 /2001) : eguaglianza delle diverse confessioni; - neutralità delle istituzioni pubbliche. L. n. 16 del 2001 Art. 3 : ribadisce il principio di separazione; Sistemi di relazione Portogallo Legge organica sulla libertà religiosa (L. n. 16 /2001) Art. 4 : sancisce il principio di non confessionalità dello Stato; Art. 5: sancisce il principio di cooperazione; Artt. 37 e 51: agli accordi possono accedere solo i gruppi religiosi che vantino la qualità di chiese o comunità religiose radicate nel Paese. La qualifica di chiese o Sistemi di relazione Portogallo Legge organica sulla libertà religiosa (L. n. 16 /2001) comunità religiose radicate nel Paese è certificata dal ministero della Giustizia su parere della Commissione per la libertà religiosa; Art. 37: i requisiti per tale qualifica sono • Consistenza numerica; • Durata della presenza organizzata sul territorio. La Commissione è mista, composta da rappresentanti delle confessioni della Chiesa cattolica e dal governo. La legge ha introdotto un sistema di graduazione della libertà delle confessioni - 5 livelli: Sistemi di relazione Portogallo Legge organica sulla libertà religiosa l. n. 16 2001 1) Art. 58: detta una clausola di “salvaguardia” per la Chiesa cattolica avente ad oggetto il Cocordato, e le altre leggi riguardanti la stessa confessione. La Chiesa cattolica mantiene una posizione di particolare vantaggio e stipula con lo Stato accordi di diritto internazionale. 2) Artt. 45 ss. : lo Stato stipula con le confessioni ammesse accordi di “diritto interno” aventi natura atipica. Sistemi di relazione Portogallo Legge organica sulla libertà religiosa l. n. 16 2001 3) Confessioni radicate nello Stato (certificate); 4) confessioni registrate; 5) gruppi religiosi riconosciuti come persone giuridiche secondo diritto comune cod. civ. (art. 44) Repubblica di malta Paese concordatario ad Sistemi di relazione impronta confessionista orientata in senso cattolico; Costituzione del 1974: Repubblica di Malta • La religione di Malta è la Religione cattolica; • Le autorità della Chiesa cattolica hanno il diritto dovere di insegnare quali principi sono giusti, • Ogni seduta del Parlamento è preceduta dalla recita di una preghiera cattolica • Ogni sessione dei lavori del Sistemi di relazione Repubblica di Malta Parlamento è preceduta dalla celebrazione di una messa cattolica. • Sono previsti accordi tra Santa Sede e Stato su materie specifiche: matrimonio, effetti civili, sentenze ecclesiastiche. • Abbandono del comunismo con le sue connotazioni ateistiche; Paesi ex comunisti . • Riemersione dei fenomeni religiosi; • forme separazione collaborativa: riconoscimento delle reciproche autonomie; • Pratiche giurisdizionaliste di controllo delle confessioni di minoranza; • Difficoltà delle pratiche di riconoscimento delle confessioni; Paesi ex comunisti . • Nelle normative ordinarie la libertà di: auto-organizzazione delle confessioni è scarsamente garantita; • Sono previsti finanziamenti per le confessioni; Romania • La Costituzione romena non fa riferimento al separatismo o alla chiesa della maggioranza. Sistemi di relazione Romania • Lo spirito costituzionale supera l’idea di cooperazione tipica dei sistemi occidentali e favorisce una sorta di strettissima connessione fra nazionalismo e religione dominante ortodossa fondata su una essenziale unità delle istituzioni statele e religiosa in un unico ordine. Sebbene i riferimenti costituzionali interpretabili in chiave confessionistica non siano molti”. Romania Sistemi di relazione Romania Art. 29, par. 3 Cost.: “Tutte le religioni sono libere e organizzate secondo i propri statuti, nei termini definiti dalle leggi”; Art. 29, par. 5 Cost.: “I gruppi religiosi sono autonomi rispetto allo Stato e godono del suo sostegno, che prevede misure atte ad agevolare l’assistenza religiosa nell’esercito, negli ospedali, carceri, asili e orfanotrofi”. Legge sulla libertà di religione e sul regime generale dei culti (2006) - emanata in attuazione dell’art. 73 cost. Sistemi di relazione Romania art. 7: Lo Stato rumeno riconosce l’importante ruolo della Chiesa ortodossa rumena e delle altre chiese e culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita della società rumena” Le confessioni riconosciute su decisione del Governo sono considerate come persone giuridiche di pubblica utilità Gli enti esponenziali delle confessioni riconosciute su decisione del governo acquisiscono automaticamente la personalità giuridica, in conformità al diritto confessionale. Sistemi di relazione Romania Le associazioni religiose posso “registrarsi” presso i tribunali. • Il 2 ottobre 2007 lo Stato rumeno ha sottoscritto un Protocollo di cooperazione con la Chiesa ortodossa in materia di “assistenza sociale” . Esso rappresenta un riconoscimento del ruolo naturale che le Chiese ortodosse hanno svolto nella vita della società rumena. Sistemi di relazione • Sistemi misti Ricorso di elementi tipici caratterizzanti diversi modelli di sistemi teorici Neutralità delle pubbliche istituzioni Impegno a forme di sostegno finanziario alle religioni Reciproca indipendenza e autonomia delle Chiese/Confessioni e dello Stato Costituzione belga • Art. 19 La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di tali libertà. • Art. 20 Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né ad osservarne le festività. Belgio - Sistema misto o ibrido in cui ritroviamo la convivenza di aspetti caratterizzanti sistemi diversi: Sistemi di relazione Belgio Neutralità delle istituzioni pubbliche e promozione del pluralismo Impegno statale, costituzionalmente sancito, a retribuire i ministri di culto (art. 181 cost.) anche delle organizzazioni non confessionali che offrano assistenza spirituale ai non credenti riconoscimento, attraverso provvedimenti legislativi, dei culti Belgio Risalente tradizione cattolica Sistemi di relazione Belgio Forte processo di secolarizzazione Massiccia immigrazione prevalentemente di fedeli di tradizione musulmana; Costituzione belga • Art. 21 Lo Stato non ha il diritto d'intervenire né nella nomina, né nell'insediamento dei ministri di un qualsiasi culto, né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazioni. Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso Costituzione belga • Art. 181 Gli stipendi e le pensioni dei ministri del culto sono a carico dello Stato; le somme necessarie per fa fronte a tale spesa sono riportate annualmente nel bilancio di previsione. § 2. Gli stipendi e le pensioni dei delegati delle organizzazioni sconosciute dalla legge che offrono un'assistenza morale secondo una concezione filosofica non confessionale sono a carico dello Stato; le somme necessarie per farvi fronte sono annualmente riportate nel bilancio di previsione.