ARTICOLI SEMPLIFICATI

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L’attività va fatta in coppie o piccoli gruppi misti per nazionalità.
Dal concetto generale di norma, norma giuridica, si passa alla “norma-madre” di un paese: la Costituzione. Alcuni tra i 12 articoli fondamentali
sono stati scelti (articoli della costituzione), semplificati linguisticamente (articoli semplificati) e stravolti (articoli fasulli).
Stampare una copia per ogni gruppo, tagliare lungo le linee. Consegnare gli articoli semplificati e gli articoli fasulli e chiedere agli studenti di
leggere e di riconoscere quale, di ogni articolo, è vero e quale stravolto. Arrivati al risultato, controllare e poi consegnare il vero articolo della
costituzione che a questo punto risulterà già compreso.
ARTICOLI SEMPLIFICATI
ARTICOLI COSTITUZIONE
ARTICOLI FASULLI
ART. 1
ART. 1
ART. 1
L’Italia è una repubblica fondata sul
lavoro.
Il popolo sceglie chi deve fare le leggi e
governare.
L’Italia è una Repubblica democratica ,
fondata sul lavoro.
L’Italia è una repubblica fondata sul
reddito e sul patrimonio. I cittadini più
ricchi, in possesso di una maggiore
quantità di beni mobili e immobili
governano e fanno le leggi per il
popolo.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
ART. 3
ART. 3
ART. 3
Tutti i cittadini devono essere rispettati.
La legge li deve trattare allo stesso
modo, anche se parlano lingue diverse,
credono in Dio o no, sono ricchi o
poveri, maschi o femmine, di razza
bianca o nera o di altro colore e anche
se hanno idee politiche diverse.
I cittadini che non possono essere liberi
o non possono vivere come gli altri
perché sono poveri o vivono in
condizioni difficili, devono essere
aiutati. La Repubblica deve eliminare le
cause della loro inferiorità in modo che
possano partecipare alla vita sociale
come gli altri.
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso; di razza, di
lingua di religione di opinioni politiche
di condizioni personali e sociali.
A seconda del colore della pelle, della
religione professata e delle idee
politiche, i cittadini godono o meno, di
privilegi nella società e nel mondo del
lavoro.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Lo Stato non ha il compito di rimuovere
le differenze economiche e sociali che
impediscono lo sviluppo della
personalità e la piena partecipazione
dei cittadini all’organizzazione
economica, sociale e politica del paese.
A ciò deve pensare ognuno per sé.
ART. 4
ART. 4
ART. 4
Tutti hanno il diritto di lavorare.
La Repubblica deve fare in modo che ci
sia lavoro per tutti. Ogni cittadino ha il
diritto di scegliere il lavoro che riesce a
fare meglio e che preferisce, in modo
da contribuire al progresso materiale e
spirituale della società.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Tutti i cittadini devono dedicarsi al
lavoro senza differenze di capacità,
possibilità e scelta.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Lo Stato non riesce a collocare ciascuna
persona nel mondo del lavoro. Ognuno
quindi deve cercare di fare non la
professione per cui è preparato ma ciò
che è in quel momento disponibile.
ART. 8
ART. 8
ART. 8
In Italia possono vivere liberamente i
fedeli di ogni religione (cattolici,
protestanti, buddisti, ebrei, musulmani,
induisti, ecc.). essi possono organizzarsi
secondo le proprie regole, purchè
rispettino le leggi dello Stato italiano.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
L’Italia per tradizione è Cattolica
Apostolica e Romana. Tutti i cittadini
che professano questa religione hanno
diritto di riunirsi e ritrovarsi come
richiesto dalla loro religione.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico I cittadini di confessioni religiose
diverse dalla cattolica non hanno diritto
italiano.
di organizzarsi secondo i propri statuti e
I loro rapporti con lo Stato sono regolati
possono professare la propria fede solo
per legge sulla base di intese con le
in ambito privato.
relative rappresentanze.
ART. 11
ART. 11
ART. 11
L’Italia rifiuta la guerra, come offesa ad
altri popoli. I contrasti con altri governi
devono essere risolti con metodi
pacifici (incontri, discussioni, accordi,
trattati). L’Italia deve sempre agire
perché sia assicurata la pace e la
giustizia tra le Nazioni, collaborando
con le organizzazioni internazionali.
L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Anche l’Italia partecipa alle guerre
inviando in terra straniera i propri
militari.
Non prende quindi parte ad
organizzazioni internazionali che
assicurino la pace e la giustizia fra le
Nazioni.
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