L’attività va fatta in coppie o piccoli gruppi misti per nazionalità. Dal concetto generale di norma, norma giuridica, si passa alla “norma-madre” di un paese: la Costituzione. Alcuni tra i 12 articoli fondamentali sono stati scelti (articoli della costituzione), semplificati linguisticamente (articoli semplificati) e stravolti (articoli fasulli). Stampare una copia per ogni gruppo, tagliare lungo le linee. Consegnare gli articoli semplificati e gli articoli fasulli e chiedere agli studenti di leggere e di riconoscere quale, di ogni articolo, è vero e quale stravolto. Arrivati al risultato, controllare e poi consegnare il vero articolo della costituzione che a questo punto risulterà già compreso. ARTICOLI SEMPLIFICATI ARTICOLI COSTITUZIONE ARTICOLI FASULLI ART. 1 ART. 1 ART. 1 L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Il popolo sceglie chi deve fare le leggi e governare. L’Italia è una Repubblica democratica , fondata sul lavoro. L’Italia è una repubblica fondata sul reddito e sul patrimonio. I cittadini più ricchi, in possesso di una maggiore quantità di beni mobili e immobili governano e fanno le leggi per il popolo. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. ART. 3 ART. 3 ART. 3 Tutti i cittadini devono essere rispettati. La legge li deve trattare allo stesso modo, anche se parlano lingue diverse, credono in Dio o no, sono ricchi o poveri, maschi o femmine, di razza bianca o nera o di altro colore e anche se hanno idee politiche diverse. I cittadini che non possono essere liberi o non possono vivere come gli altri perché sono poveri o vivono in condizioni difficili, devono essere aiutati. La Repubblica deve eliminare le cause della loro inferiorità in modo che possano partecipare alla vita sociale come gli altri. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso; di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. A seconda del colore della pelle, della religione professata e delle idee politiche, i cittadini godono o meno, di privilegi nella società e nel mondo del lavoro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lo Stato non ha il compito di rimuovere le differenze economiche e sociali che impediscono lo sviluppo della personalità e la piena partecipazione dei cittadini all’organizzazione economica, sociale e politica del paese. A ciò deve pensare ognuno per sé. ART. 4 ART. 4 ART. 4 Tutti hanno il diritto di lavorare. La Repubblica deve fare in modo che ci sia lavoro per tutti. Ogni cittadino ha il diritto di scegliere il lavoro che riesce a fare meglio e che preferisce, in modo da contribuire al progresso materiale e spirituale della società. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Tutti i cittadini devono dedicarsi al lavoro senza differenze di capacità, possibilità e scelta. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Lo Stato non riesce a collocare ciascuna persona nel mondo del lavoro. Ognuno quindi deve cercare di fare non la professione per cui è preparato ma ciò che è in quel momento disponibile. ART. 8 ART. 8 ART. 8 In Italia possono vivere liberamente i fedeli di ogni religione (cattolici, protestanti, buddisti, ebrei, musulmani, induisti, ecc.). essi possono organizzarsi secondo le proprie regole, purchè rispettino le leggi dello Stato italiano. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. L’Italia per tradizione è Cattolica Apostolica e Romana. Tutti i cittadini che professano questa religione hanno diritto di riunirsi e ritrovarsi come richiesto dalla loro religione. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico I cittadini di confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno diritto italiano. di organizzarsi secondo i propri statuti e I loro rapporti con lo Stato sono regolati possono professare la propria fede solo per legge sulla base di intese con le in ambito privato. relative rappresentanze. ART. 11 ART. 11 ART. 11 L’Italia rifiuta la guerra, come offesa ad altri popoli. I contrasti con altri governi devono essere risolti con metodi pacifici (incontri, discussioni, accordi, trattati). L’Italia deve sempre agire perché sia assicurata la pace e la giustizia tra le Nazioni, collaborando con le organizzazioni internazionali. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Anche l’Italia partecipa alle guerre inviando in terra straniera i propri militari. Non prende quindi parte ad organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia fra le Nazioni.