STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI SOCIETA’ SEMPLICE DOTT. LUIGI FRANCO DOTT. GIOVANNI GALETTO Revisori Contabili Consulenti Tecnici del Giudice VIA DONATI 14 10121 TORINO TEL. 011/5613862 FAX 011/5176171 E-MAIL:[email protected] Torino, 09/03/06 Spett.li Clienti Loro sedi Intendiamo, con la presente circolare, chiarire i dubbi che numerose aziende hanno, con riferimento alla normativa fiscale da applicarsi alle autovetture e fornire alcuni chiarimenti circa il versamento della tassa di cc.gg. per la vidimazione dei libri sociali che scadrà il prossimo 16/03. La disciplina fiscale degli automezzi aziendali (o degli automezzi impiegati nell’esercizio dell’attività professionale) è sempre oggetto di attenzione da parte delle aziende e dell’Amministrazione Finanziaria. Nel seguito ne vengono riepilogati gli aspetti principali desunti dalla normativa ad oggi vigente. Aziende e professionisti che utilizzano autovetture, nello svolgimento della propria attività, devono dunque confrontarsi con i limiti previsti per la deducibilità dei costi e per la detraibilità dell’IVA. La disciplina delle auto aziendali interessa: gli imprenditori individuali; le società di persone e di capitali; gli enti commerciali; i professionisti, artisti e loro associazioni; Il diverso trattamento fiscale dipende dalla tipologia di autoveicolo, dall’uso che ne viene fatto e dall’utilizzatore dello stesso. A) IMPOSTE SUL REDDITO VEICOLI PER QUALI È PREVISTA LA DEDUZIONE INTEGRALE DEL COSTO Ai sensi dell’art. 164, co. 1 lett. a) Tuir tutte le spese e gli altri componenti relativi alle autovetture ed autocaravan a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono interamente deducibili nel caso in cui siano: destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Per rientrare in questa fattispecie deve trattarsi di beni “indispensabili” per lo svolgimento dell’attività; adibiti ad uso pubblico: questa destinazione può essere dimostrata sulla base di un apposito atto della Pubblica amministrazione; dati in uso promiscuo ai dipendenti (uso aziendale ed uso personale) per la maggior parte del periodo d’imposta. Tale condizione può essere dimostrata attraverso idonea documentazione (ad es. una particolare clausola all’interno del contratto di lavoro). In questo caso sono integralmente deducibili i relativi costi. VEICOLI PER QUALI È PREVISTA LA DEDUZIONE PARZIALE DEL COSTO Ai sensi dell’art. 164, co. 1 lett. b) Tuir tutte le spese e gli altri componenti relativi alle autovetture ed autocaravan a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili al 50% se l’utilizzo non rientra nell’oggetto dell’attività d’impresa o deducibili all’80% se si tratta di veicoli acquistati da agenti o rappresentanti. Il limite di deducibilità (50% oppure 80%) deve essere applicato al costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto: Il limite assoluto Acquisto 18.075,99 Euro Noleggio 3.615,20 Euro Per gli agenti e rappresentanti di commercio il limite viene elevato ad Euro 25.822,85. Se il bene è acquisito in locazione finanziaria la deducibilità massima prevista dei costi (quota di canone di leasing proporzionale) è pari ad Euro 18.075,99 (limite elevato ad Euro 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio). ESEMPIO: La Società Alfa, produttrice di laminati metallici, acquista una autovettura per un importo pari ad Euro 50.000,00. Avremo quindi che: (50.000,00 – 18.075,99) = Euro 31.924,01 costo fiscalmente indeducibile. (18.075,99* 50%) = 9.038,00 costo fiscalmente deducibile. Il costo fiscalmente deducibile di Euro 9.038,00 andrà imputato per quote di ammortamento nei vari esercizi. La Società manifatturiera Delta acquista una autovettura per un importo pari ad Euro 13.000. Il costo sostenuto è inferiore alla soglia sopra indicata e dunque il costo fiscalmente rilevante corrisponde al 50% dello stesso: (13.000*50%) = 6.500,00 (ammortamento complessivamente deducibile per questo mezzo). Nel costo di acquisto si deve considerare anche l’IVA non ammessa in detrazione (si veda nel prosieguo). NOTE: Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa al 50% limitatamente ad un solo veicolo. Per considerare un’autovettura ad uso aziendale occorre: che questa sia intestata alla ditta; che sia effettivamente utilizzata per l'esercizio di attività di impresa. ACQUISTO DI AUTOVETTURA CHE NON FORMA OGGETTO DELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA E’ stato prorogato fino al 31.12.2006 l’attuale regime di indetraibilità parziale dell’IVA relativa ad operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lett. C) co. 1 dell’art. 19-bis1 DPR 633/72, qualora gli stessi non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. E’ previsto a tale scopo che per l’acquisto o l’importazione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti beni, viene consentita la parziale detrazione dell’imposta addebitata nella misura del 15% dell’imposta stessa, elevata al 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna (veicoli elettrici). Ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. C) del DPR 633/72 e come ribadito dalla Circolare Entrate n. 41/E/2005 si ribadisce che resta ferma la totale indetraibilità dell’imposta assolta ed addebitata in via di rivalsa a fronte dell’acquisizione dei componenti e ricambi, per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione nonché per l’approvvigionamento di carburanti e lubrificanti. AGENTI E RAPPRESENTANTI; SOGGETTI CHE ACQUISTANO UNA AUTOVETTURA RIENTRANTE NELL’ OGGETTO DELL’ATTIVITÀ PROPRIA DI IMPRESA Per queste categorie è prevista l’intera detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. C) del DPR 633/72 relativa alle operazioni di acquisizioni dei componenti e ricambi, ai servizi di impiego e custodia, manutenzione, riparazione e all’approvvigionamento di carburanti e lubrificanti. B) IL REDDITO IN CAPO AL DIPENDENTE PER L’USO DEL VEICOLO L’art. 51 del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L’uso dell’autovettura aziendale costituirà dunque un benefit (compenso in natura) da tassare in capo al dipendente: in sostanza vi è una “presunzione” di reddito per il dipendente. Per le auto concesse al dipendente esclusivamente per uso personale la tassazione interesserà il valore normale: il datore di lavoro presta un servizio al proprio dipendente il cui valore è quantificabile utilizzando le tariffe ordinarie applicate dalle imprese di noleggio auto. Il comma quarto dell’art. 51 TUIR precisa che per le autovetture concesse in uso promiscuo (personale e aziendale), si assume come reddito di lavoro dipendente per il lavoratore stesso il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle che l’ACI elabora annualmente. Il reddito da imputare al dipendente sarà pertanto pari al 30% del risultato di questa formula: (costo Km da tariffa ACI x 15.000 Km) Se il prestatore di lavoro corrisponde al proprio datore di lavoro una somma a titolo di corrispettivo per l’uso dell’auto aziendale tale importo andrà a ridurre il compenso in natura da tassare. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI Entro il prossimo 16 Marzo deve essere corrisposta la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. SOGGETTI INTERESSATI Sono interessate a questo versamento: Le società per azioni; Le società a responsabilità limitata; Le società in accomandita per azioni; Le società consortili a responsabilità limitata; Le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali (indicati nel D.Lgs. n. 142 del 1990). Anche le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure concorsuali (ma non fallite) devono rispettare questa scadenza purchè sussista l’obbligo di tenuta dei libri sociali da vidimare. SOGGETTI ESCLUSI Da questo obbligo sono invece escluse: Le società cooperative e di mutua assicurazione; Le società di capitali dichiarate fallite; I consorzi che non hanno forma di società consortile. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 – Tassa Annuale vidimazione libri sociali. L’anno di riferimento da indicare è il 2006. Il termine è quello previsto per il saldo IVA per l’anno 2005 e quindi è il 16 Marzo 2006. GLI IMPORTI DA VERSARE L’importo dovuto dipende dalla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione esistente alla data del 1° Gennaio dell’anno con riferimento al quale deve essere effettuato il versamento. Non ha nessuna rilevanza, a tal fine, numero di pagine o di registri-libri tenuti. IMPORTO DEL CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE AL IMPORTO DOVUTO 1° GENNAIO 2006 Minore o uguale a 516.456,90 E. E. 309,87 Superiore ad E. 516.456,90 E. 516,46 Nel rinnovarVi la nostra disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.studiofrancoegaletto.com sul quale potete trovare, oltre alla presente circolare, le ultime novità, le scadenze fiscali ed altri argomenti di estremo interesse per le aziende. DOTT. LUIGI FRANCO DOTT. GIOVANNI GALETTO