SENTENZE TRIBUTARIE Il camion-vela è pubblicità ordinaria L’imposta di pubblicità sui camion-vela non è riconducibile alle disposizioni sulla pubblicità eseguita con i veicoli, e osserva, invece, le regole della pubblicità ordinaria; conseguentemente, relativamente all’imposta di pubblicità, la legittimazione passiva è in capo a colui che ha avuto a disposizione il mezzo per la diffusione pubblicitaria e non al proprietario del veicolo. Sono le motivazioni della sentenza n. 914/10/14 emessa dalla sezione decima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. L’imposta sui veicoli, infatti, viene determinata sulla base della portata in chilogrammi e, spesso, è più favorevole di quella calcolata secondo i canoni della pubblicità ordinaria che tiene in considerazione la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari. In tal caso, secondo quanto stabilito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5858/12 del 13 aprile 2012, «avuto riguardo alla particolare peculiarità del mezzo, deve ritenersi che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina». Ne deriva che, quando l’attività pubblicitaria sia eseguita con mezzi e strumentazione installata su veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esercizio esclusivo o prevalente di tale attività (come nel caso dei camion-Vela) la stessa attività non può essere ricondotta alle disposizioni riguardanti la pubblicità effettuata con i veicoli. Questa particolarità comporta che la legittimazione passiva e la imputazione degli accertamenti relativi all’imposta di pubblicità in base al comma primo dell’articolo 6 del dlgs n. 507/93 devono essere rivolti nei confronti del soggetto destinatario della pubblicità che ha avuto a disposizione il camionvela e non nei confronti dell’intestatario del veicolo. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA La sentenza di cui al commento, la n. 914/10/14 emessa dalla sezione decima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, ci offre lo spunto per trattare la questione relativa all’imposta di pubblicità a carico dei c.d. camion-vela. Il fatto riguarda alcuni avvisi di accertamento per il periodo relativo all’anno 2013 emessi dalla I.C.A. srl (Imposte Comunali Affini) per la pubblicità nel territorio dei comuni di Carobbio degli Angeli (Bg) e Cenate Sotto (Bg) imputata (erroneamente secondo la Ctp di Bergamo) agli intestatari del CamionVela. Secondo la società emittente gli accertamenti, l’automezzo sostava per lunghi periodi, anche per giorni, per cui non poteva, ai fini delle pubbliche affissioni, essere ritenuto un mezzo circolante. Il calcolo dell’imposta di pubblicità ordinaria si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a 8 un metro quadro, si arrotondano, per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato e non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Diverso è il caso della pubblicità effettuata con i veicoli; è il caso per esempio dei veicoli a uso pubblico o privato, per esempio autobus o taxi che pagano l’imposta in maniera più conveniente rispetto all’imposta ordinaria. La ricorrente, proprietaria dell’autocarro «a vela» opponeva gli accertamenti palesando che la società ha per oggetto sociale il noleggio dei veicoli senza conducente ai fini pubblicitari, e che l’automezzo oggetto dell’asserita trasgressione era stato concesso in locazione a una «tale» società, che doveva essere la destinataria dell’accertamento secondo i canoni «ordinari» dell’imposta sulla pubblicità. Precisava che il comma 1 dell’articolo 6 del dlgs n. 507/93 dispone che «il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso» e che, nel caso di specie (se la pretesa fosse risultata fondata) il soggetto tenuto a corrispondere l’imposta di pubblicità doveva essere colui che ha avuto a disposizione il mezzo con cui il messaggio è stato diffuso; pertanto esiste una carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, proprietaria del CamionVela e destinatario degli accertamenti. Il collegio provinciale lombardo non ha avuto dubbi e ha accolto i ricorsi della società ricorrente con la condanna alle spese di lite nella misura di Euro cinquecento a carico della società I.C.A. che ha emesso gli accertamenti illegittimi.