Il camion-vela è pubblicità ordinaria

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SENTENZE TRIBUTARIE
Il camion-vela è
pubblicità ordinaria
L’imposta di pubblicità sui camion-vela non è
riconducibile alle disposizioni sulla pubblicità
eseguita con i veicoli, e osserva, invece, le regole
della pubblicità ordinaria; conseguentemente,
relativamente all’imposta di pubblicità, la
legittimazione passiva è in capo a colui che ha
avuto a disposizione il mezzo per la diffusione
pubblicitaria e non al proprietario del veicolo.
Sono le motivazioni della sentenza n. 914/10/14
emessa dalla sezione decima della Commissione
tributaria provinciale di Bergamo. L’imposta sui
veicoli, infatti, viene determinata sulla base della
portata in chilogrammi e, spesso, è più favorevole
di quella calcolata secondo i canoni della pubblicità
ordinaria che tiene in considerazione la superficie
complessiva dei mezzi pubblicitari. In tal caso,
secondo quanto stabilito anche dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 5858/12 del 13 aprile
2012, «avuto riguardo alla particolare peculiarità
del mezzo, deve ritenersi che si verta in tema di
pubblicità ordinaria e che trovi applicazione
la relativa disciplina». Ne deriva che, quando
l’attività pubblicitaria sia eseguita con mezzi
e strumentazione installata su veicoli costruiti
o strutturalmente trasformati per l’esercizio
esclusivo o prevalente di tale attività (come nel
caso dei camion-Vela) la stessa attività non può
essere ricondotta alle disposizioni riguardanti
la pubblicità effettuata con i veicoli. Questa
particolarità comporta che la legittimazione
passiva e la imputazione degli accertamenti relativi
all’imposta di pubblicità in base al comma primo
dell’articolo 6 del dlgs n. 507/93 devono essere
rivolti nei confronti del soggetto destinatario della
pubblicità che ha avuto a disposizione il camionvela e non nei confronti dell’intestatario del
veicolo.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
La sentenza di cui al commento, la
n. 914/10/14 emessa dalla sezione
decima della Commissione tributaria
provinciale di Bergamo, ci offre lo
spunto per trattare la questione relativa
all’imposta di pubblicità a carico dei
c.d. camion-vela. Il fatto riguarda
alcuni avvisi di accertamento per il
periodo relativo all’anno 2013 emessi
dalla I.C.A. srl (Imposte Comunali
Affini) per la pubblicità nel territorio
dei comuni di Carobbio degli Angeli
(Bg) e Cenate Sotto (Bg) imputata
(erroneamente secondo la Ctp di
Bergamo) agli intestatari del CamionVela. Secondo la società emittente gli
accertamenti, l’automezzo sostava per
lunghi periodi, anche per giorni, per
cui non poteva, ai fini delle pubbliche
affissioni, essere ritenuto un mezzo
circolante. Il calcolo dell’imposta di
pubblicità ordinaria si determina in
base alla superficie della minima figura
piana geometrica in cui e’ circoscritto il
mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi in esso
contenuti. Le superfici inferiori a
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un metro quadro, si arrotondano,
per eccesso al metro quadrato e le
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo
metro quadrato e non si fa luogo ad
applicazione di imposta per superfici
inferiori a 300 centimetri quadrati. Per
i mezzi pubblicitari aventi dimensioni
volumetriche l’imposta e’ calcolata
in base alla superficie complessiva
risultante dallo sviluppo del minimo
solido geometrico in cui può essere
circoscritto il mezzo stesso. Diverso
è il caso della pubblicità effettuata
con i veicoli; è il caso per esempio dei
veicoli a uso pubblico o privato, per
esempio autobus o taxi che pagano
l’imposta in maniera più conveniente
rispetto all’imposta ordinaria.
La
ricorrente,
proprietaria
dell’autocarro «a vela» opponeva gli
accertamenti palesando che la società
ha per oggetto sociale il noleggio
dei veicoli senza conducente ai
fini pubblicitari, e che l’automezzo
oggetto dell’asserita trasgressione
era stato concesso in locazione a una
«tale» società, che doveva essere la
destinataria dell’accertamento secondo
i canoni «ordinari» dell’imposta sulla
pubblicità. Precisava che il comma 1
dell’articolo 6 del dlgs n. 507/93 dispone
che «il soggetto passivo dell’imposta
sulla pubblicità tenuto al pagamento
in via principale, è colui che dispone
a qualsiasi titolo del mezzo attraverso
il quale il messaggio pubblicitario
viene diffuso» e che, nel caso di specie
(se la pretesa fosse risultata fondata)
il soggetto tenuto a corrispondere
l’imposta di pubblicità doveva essere
colui che ha avuto a disposizione il
mezzo con cui il messaggio è stato
diffuso; pertanto esiste una carenza
di legittimazione passiva in capo alla
ricorrente, proprietaria del CamionVela e destinatario degli accertamenti.
Il collegio provinciale lombardo non
ha avuto dubbi e ha accolto i ricorsi
della società ricorrente con la condanna
alle spese di lite nella misura di Euro
cinquecento a carico della società
I.C.A. che ha emesso gli accertamenti
illegittimi.
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