LA TUTELA DI UN SITO WEB
Autore: Simone Milli
Articolo pubblicato in Bugnion News n.15 (marzo 2016)
In piena era digitale, la maggior parte del flusso informativo relativo ai servizi si è già spostata dal mondo
reale a quello virtuale della rete internet.
Ordinazioni e consegne di prodotti attraverso internet, cartelle medico sanitarie elettroniche, servizi di
internet banking assicurativi e bancari, sono solo alcuni esempi che da soli ci possono far riflettere su come
sia enormemente cambiata, in così pochi decenni, la nostra società.
Il sito web dell’azienda è diventato oggi, quindi, più di una vetrina e di un vestito su misura per l’azienda: è
infatti la dorsale informatica su cui l’azienda fonda le proprie attività.
Da questo, ne discende l’importanza per ogni azienda di tutelare per quanto possibile e in ogni modo
possibile il proprio sito web, per evitare che terzi possano replicarne il layout così da sviarne i visitatori,
creare confusione e truffe per gli utenti o, invece, utilizzare l’immagine dell’azienda per scopi parassitari.
Come?
La proprietà intellettuale ed industriale fornisce efficaci strumenti che, se usati in modo appropriato
attraverso l’attento consiglio di un consulente in materia, possono consentire una efficace tutela del proprio
sito web.
La tutela mediante il diritto d’autore
La struttura grafica e testuale di un sito web nasce dal Software che ne è alla base. L’HTML ad esempio è
uno dei linguaggi di programmazione che consente la creazione sia della struttura grafica che testuale di un
sito web. Certamente esistono molti altri linguaggi (php, aps, javascript, java, etc.) che possono essere
utilizzati in particolare per realizzare effetti grafici ed animazioni particolarmente performanti.
La scrittura di codice SOFTWARE fa nascere in capo all’autore un diritto ai sensi della Legge sul diritto di
Autore (Legge 22 Aprile 1941 e s.m.i.), riconosciuto anche in altri stati attraverso la convenzione
internazionale di Berna.
E’ quindi opportuno, nel momento in cui si realizza un nuovo layout o si effettua il restyling di un sito web,
adottare poche e semplici regole che possano, in futuro, garantire l’azionabilità del diritto d’autore nei
confronti di chi dovesse copiare il SOFTWARE sorgente per replicarlo nel proprio sito web.
1) Documentare la divulgazione dei contenuti nel sito web cercando, per quanto possibile, di tenere traccia
del contenuto del sorgente divulgata e della data di divulgazione.
2) Consultarsi con il proprio consulente in proprietà industriale per effettuare uno o più depositi presso la
SIAE (presso il Registro Pubblico Programmi per Elaboratore presso la Sezione O.L.A.F). Il deposito SIAE
ha la finalità di attribuire ad un certo contenuto informatico depositato dal richiedente una data certa al fine di
rendere particolarmente agevole l’assolvimento dell’onere probatorio in merito all’esistenza del diritto di
autore.
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La tutela mediante l’istituto del design
Non è solo il sorgente di un sito web che può essere protetto, ma può essere protetto anche il layout dello
stesso sito web così come appare sul browser ovvero l’insieme delle maschere, delle interfacce, le
combinazioni cromatiche, la struttura delle finestre e delle cornici.
Certamente qualunque programmatore ben conosce che una certa grafica può essere ottenuta con differenti
linguaggi di programmazione, senza che l’utente possa averne in alcun modo consapevolezza.
In tal senso, una criticità sovente evidenziata con riferimento alla tutela del SOFTWARE per mezzo del diritto
d’autore è quella per cui tale tutela è vincolata all’insieme di istruzioni utilizzate nella stesura del sorgente dal
codificatore del SOFTWARE ovvero al linguaggio di programmazione scelto.
Per superare questa criticità è possibile ricorrere, sotto certe condizioni, alla tutela del layout grafico come
Disegno o modello ai sensi del Codice di Proprietà Industriale e del Regolamento (CE) N. 6/2002 del
consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.
Ciò che di un sito web viene ad essere tutelato mediante l’istituto del design è l’insieme delle caratteristiche
grafiche costituite dalle linee, dai contorni e/o dai colori e/o dalla disposizione del testo.
Prendendo ad esempio la home page del sito BUGNION, risulta di immediata evidenza la presenza di
sfumature di colori caratterizzanti (sfumature di grigio, menu in blu), così come la presenza di tre riquadri che
incorporano e suddividono l’informazione testuale.
L’apparenza complessiva del sito web, data dall’insieme di queste caratteristiche, potrebbe essere
validamente tutelata mediante il deposito di un design.
E’ opportuno tutelare tutte le pagine web che compongono un sito, o perlomeno quelle principali, mediante il
deposito di corrispondenti domande di design: in tal senso è possibile depositare una domanda per design
multiplo che contiene tutte le pagine web che si vorrebbero tutelare. Ciascuna pagina verrebbe così tutelata,
indipendentemente ed autonomamente dalle restanti.
Il primo requisito per la tutela di un sito web mediante l’istituto del design, ai sensi della vigente normativa, è
quello della “novità”, ovvero il fatto che il sito non deve essere identico a siti divulgati anteriormente alla data
di deposito del design. Fa eccezione a questa regola la divulgazione del sito web da parte dell’autore per la
quale il legislatore ha previsto un anno di grazia per il deposito del design a partire dalla prima divulgazione.
In secondo luogo, il sito per cui si chiede tutela attraverso il design deve possedere “carattere individuale”,
vale a dire che deve differenziarsi dai siti web già noti al pubblico in modo che l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato sia differente.
In altre parole, se con il requisito della novità si valuta sostanzialmente l’assenza di identità rispetto ai siti
web già noti, con il requisito del carattere individuale si valuta il grado di “differenziazione” rispetto ai siti già
noti.
Si riportano nel seguito alcuni esempi di design depositati per siti web (estratti dalla classe di Locarno la
14.04 relativa ad interfacce utente ed icone).
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La tutela mediante l’istituto del brevetto per invenzione industriale
Non è infrequente il caso che un sito implementi funzionalità che possano essere meritevoli di tutela
mediante l’istituto del brevetto per invenzione industriale.
In tal caso, al fine di poter accedere alla tutela, la normativa prevede che debbano sussistere i requisiti della
novità (Art. 46 del Codice di Proprietà Industriale), vale a dire che la funzionalità che si intenderebbe
tutelare non deve essere presente nello stato dell’arte, e quello dell’attività inventiva (Art. 48 del Codice di
Proprietà Industriale), vale a dire che la funzionalità deve risolvere, rispetto al notorio, in modo non ovvio un
problema tecnico.
Le invenzioni in tali ambito sono note presso l’ufficio brevetti europeo sotto la denominazione “computer
implemented invention” ovvero come invenzioni attuate mediante un elaboratore.
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Come abbiamo potuto evidenziare, la normativa italiana e comunitaria fornisce una serie di strumenti che, se
usati in modo attento, possono fornire una efficace barriera contro terzi che volessero replicare il sito web
aziendale.
© BUGNION S.p.A. – Marzo 2016