Art. 5. Procedura di vendita

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CITTÀ DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO
REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE
Approvato con delibera di C.C. n. 101 del 26/09/2003
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Versione così come
modificata in prima
commissione del 4.09.03
CITTÀ DI CARMAGNOLA
Provincia di Torino
REGOLAMENTO
Alienazione
del
PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE
Art. 1.Finalità del regolamento……………………………………………………………………………………
Art. 2. Beni immobili alienabili…………………………………………………………………………………
Art. 3.Programmazione delle alienazioni………………………………………………………………
Art. 4.Individuazione del valore base di vendita………………………………………
Art. 5.Procedure di vendita………………………………………………………………………………………………
Art. 6.Trattativa privata o gara informale………………………………………………………
Art. 7.Diritto di prelazione……………………………………………………………………………………………
Art. 8.Fondi interclusi…………………………………………………………………………………………………………
Art. 9.Asta pubblica…………………………………………………………………………………………………………………
Art.10.Avviso d’asta…………………………………………………………………………………………………………………
Art.11.Partecipazione alla gara……………………………………………………………………………………
Art.12.Esperimento della gara…………………………………………………………………………………………
Art.13.Stipulazione dell’atto…………………………………………………………………………………………
Art.14.Proroga dei termini…………………………………………………………………………………………………
Art.15.Revoca …………………………………………………………………………………………………………………………………
Art.16.Ripetizione dell’asta……………………………………………………………………………………………
Art.17.Entrata in vigore………………………………………………………………………………………………………
Art. 1. Finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed alle
norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, le modalità per l’alienazione del patrimonio
immobiliare comunale.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità,
finalizzate ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili.
Art. 2. Beni immobili alienabili
1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune
e quelli del patrimonio indisponibile per i quali la cessata destinazione a pubblico servizio sia
stata dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.
2. Per i beni demaniali l’eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo
provvedimento di sdemanializzazione.
3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a
fondo perduto, è preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
4. Qualora il bene sia gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere
indicata negli avvisi di vendita ed il successivo contratto dovrà essere notificato nei modi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 3. Programmazione delle alienazioni
1. La relazione previsionale e programmatica,allegata al bilancio di previsione indica,
per ogni anno di riferimento, l’elenco dei beni immobili comunali per i quali si intendono
avviare le procedure di alienazione.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta la stima di massima del valore di ciascun
immobile da mettere in vendita e le relative modalità di alienazione.
3. La Giunta, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano
esecutivo di gestione, l’obiettivo del completamento del programma delle alienazioni per l’anno
di riferimento al responsabile dell’U.O.A. Ufficio Patrimonio, il quale ha il compito di esaurire
le procedure previste nel presente regolamento entro l’esercizio.
Art.4. Individuazione del valore base di vendita
1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato, dopo l’approvazione del bilancio
preventivo, con apposita perizia estimativa resa dall’Ufficio tecnico competente, redatta con
riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle
metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. In caso di impossibilità del Settore Tecnico, accertata e certificata del Responsabile del
servizio, l’incarico di redazione della perizia di cui al comma 1 può essere affidato a
professionista esterno nominato dal dirigente dei servizio competente.
3. La perizia deve contenere:
a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
b) la destinazione dell’immobile;
c)
d)
i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
il valore da porre a base delle procedure di alienazione, al quale devono essere
aggiunte tutte le altre spese sostenute dall’Ente nel procedimento di vendita, ivi
comprese quelle di pubblicità
4. Il valore base di vendita degli immobili è dato dalla perizia di cui al comma 3, al netto
dell’I.V.A.
5. Il prezzo base di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziative
dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto aumentato degli
importi di cui al comma 3, lett. d).
Art. 5. Procedura di vendita
1. La procedura di vendita viene avviata con atto del Responsabile del programma, che
individua l’immobile da alienare, il relativo valore (determinato con le modalità previste all’art.
4), il metodo di vendita scelto tra quelli di cui al comma seguente, le forme di pubblicità ed il
responsabile del procedimento. Con il medesimo atto viene approvato l’eventuale avviso di
gara.
2. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
a)
trattativa privata o gara informale;
b)
asta pubblica.
Art. 6. Trattativa privata o gara informale
1. Il sistema della trattativa privata può essere utilizzato per gli immobili da vendere su cui
grava un diritto di prelazione. Il sistema della gara informale può essere utilizzato per la
vendita di fondi interclusi, il cui valore viene stimato per un importo non superiore a 20.000
euro, per la cui ubicazione l’interesse all’acquisto sia ristretto ad una cerchia limitata di
abitanti della zona dove essi si trovano.
2. L’Ufficio Patrimonio potrà procedere autonomamente alle alienazioni degli immobili di
cui al comma 1, con valore non superiore a euro 5.000.
3. Per la vendita degli immobili di cui al comma 1 il cui valore è superiore a 5.001 euro si
dovrà procedere previa autorizzazione della Giunta Comunale.
4. Del procedimento della gara informale o trattativa privata viene data informazione a
tutti i potenziali interessati all’acquisto mediante procedure all’uopo ritenute più indicate.
5. Per le procedure di gara e di aggiudicazione si osservano le disposizioni contenute
nell’art.5.
6. Il sistema della trattativa privata può anche essere utilizzato in caso di una procedura
di vendita di immobili mediante asta pubblica che sia andata deserta per due volte tenendo
come prezzo base il ribasso di un quinto del prezzo iniziale fissato.
Art. 7. Diritto di prelazione.
1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti
disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al
titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio
indisponibile che sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di valido titolo, in regola
con il pagamento dei canoni di locazione o corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
4. L’offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti
e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà
essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine
perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la
prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
5. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate dovrà avvenire con lettera
raccomandata RR contenente la prova della presentazione della cauzione pari al 10% del
prezzo e comunque non superiore a 3000 euro. La cauzione, qualora non sia versata in
tesoreria, potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa, in tal caso la
fideiussione dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del
debitore principale.
Art. 8. Fondi interclusi
1. Si procede alla vendita con gara informale per i terreni che possono essere classificati
come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali bene a se stanti, sia ridotta
a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di
mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe. Il
valore stimato dell’immobile non deve essere superiore a 20.000 euro.
2. In tale fattispecie l’Amministrazione comunale procederà all’alienazione del bene
individuando il contraente mediante avviso di gara informale, da pubblicarsi all’albo pretorio
del Comune, cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi,
identificati a seguito di apposito accertamento, e ai quali sarà data anche comunicazione in
forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.
3. Nel caso suddetto l’alienazione sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l’aumento
maggiore sul prezzo di stima fissato dall’Ufficio Patrimonio immobiliare, nei modi stabiliti al
comma 3 dell’art.7
ASTA PUBBLICA
Art.9. Asta pubblica
1. In via generale il patrimonio immobiliare del Comune viene alienato con il sistema
dell’asta pubblica.
2. Si procede alla vendita mediante asta pubblica degli immobili che risultino liberi da
persone e cose, con l’esclusione dei casi previsti al comma 1 dell’art.6, secondo le procedure
di cui agli articoli seguenti.
Art.10. Avviso d’asta
L’avviso d’asta è pubblicato all’albo pretorio comunale, tramite manifesti da affiggere nel
territorio e nel sito internet del Comune almeno trenta giorni prima di quello fissato per la
gara.
1.L’avviso deve indicare:
a. L’autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento
della gara;
b. Il bene oggetto d’asta;
c. Il prezzo posto a base di gara;
d. I termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e
quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
e. Gli Uffici comunali presso i quali far pervenire l’offerta;
f. Il responsabile del procedimento.
2.Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità sui quotidiani di interesse
nazionale e/o periodici locali, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna
dall’Amministrazione comunale.
3.Quando il prezzo di base raggiunge la somma di euro 25.822,84, gli avvisi devono essere
pubblicati su siti informatici di cui all’art.24 della legge N. 340/2000, nonché su quello
comunale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’incanto.
4. Quando il prezzo di base d’ asta raggiunge Euro 103.291,38, gli avvisi devono inoltre essere
pubblicati almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l’incanto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nonché sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e su almeno un
quotidiano a tiratura nazionale.
Art.11. Partecipazione alla gara
1. L’asta viene effettuata con il metodo delle offerte segrete al rialzo.
2. L’offerta segreta, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta
legale, dovrà pervenire nei termini specificati nell’avviso di gara.
Art.12. Esperimento della gara
1. L’asta si terrà nel luogo, nel giorno ed ora specificati nell’avviso d’asta e chiunque vi
abbia interesse sarà ammesso a partecipare ed assistere all’apertura dei plichi contenenti le
offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo verbale.
2. L’asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere
valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta indicato nel bando.
3. Le offerte di cui sopra devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del
Comune o spedite mediante raccomandata RR la cui data di spedizione varrà ai fini
dell’osservanza del termine di presentazione.
4. Le offerte pervenute vengono analizzate da una commissione appositamente costituita,
che si attiene a quanto per ciò previsto dall’ordinamento giuridico – contabile.
5. Con specifico verbale sarà dichiarata la aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha
presentato la maggiore offerta, procedendo nel modo indicato dall’art. 77 del R.D. 23.5.1924
N. 827 qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo.
6. L’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata al versamento alla tesoreria
comunale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione
e comunque non superiore a 3000 euro. In caso di inadempimento dell’aggiudicatario
provvisorio, trascorso il termine di cui sopra si può procedere ad aggiudicare il bene al
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore.
7. Le cauzioni provvisorie, versate da tutti i partecipanti all’asta, sono svincolate entro 10
giorni dalla gara, ad eccezione di quella prodotta dall’aggiudicatario che viene svincolata solo
dopo la stipula del contratto di vendita.
8. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto.
Art.13 Stipulazione dell’atto
1. La stipulazione dell’atto deve avvenire entro 6 mesi dalla aggiudicazione definitiva. Tutte
le spese relative e consequenziali all’atto stesso faranno capo all’aggiudicatario.
2. Il pagamento del residuo prezzo deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito,
mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal tesoriere comunale a seguito di
versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al tesoriere comunale.
Non è prevista la possibilità di dilazione di pagamento.
Art.14. Proroga dei termini
1. Il termine dei sei mesi, fissato per la stipula dell’atto di compravendita, potrà essere
prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l’acquirente abbia presentato richiesta di
mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del
soggetto.
Art.15 Revoca
1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto
dell’interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l’atto con cui si dispone
l’alienazione verrà revocato e sarà trattenuta dall’Amministrazione Comunale la cauzione
versata.
Art.16 Ripetizione dell’asta
1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento d’asta, gara informale
o trattativa privata dia esito negativo, potrà ripetersi la procedura di vendita mediante asta
pubblica con il ribasso di un quinto sul prezzo iniziale fissato, subordinando l’aggiudicazione
definitiva all’esercizio degli eventuali diritti di prelazione.
Art. 17 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per quindici giorni
all’albo pretorio del Comune, a seguito dell’esecutività dell’atto consiliare di approvazione.
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