CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA` (Columba livia forma

SETTORE URBANISTICO – SERVIZIO AMBIENTE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525111 - Fax 0431/520910
email: [email protected]
Responsabile Procedimento: Luca Marcatti
Referente: Ennio Borghello (tel. 0431.525134)
Email: [email protected]
ORDINANZA N. 78
CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA’ (Columba livia forma domestica)
IL SINDACO
PREMESSO:
- che i piccioni o colombi di città (Columba livia forma domestica) sono uccelli granivori ad abitudini
stanziali, ovvero non migrano ma vivono in modo stabile nel territorio;
- che si sono adattati all'ambiente urbano e sono divenuti onnivori;
- che la colonizzazione da parte dei piccioni nei centri abitati e nelle zone periferiche è favorita dalla
condizione microclimatica, dalla disponibilità di siti di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla
quasi assenza di predatori specifici.
TENUTO CONTO delle problematiche ambientali e sanitarie connesse alla presenza dei piccioni nei centri
urbani, dei disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l’uomo e per gli animali domestici, e
di compromissione dell’integrità del patrimonio edilizio.
DATO che specificamente il colombo urbano può rappresentare per l’uomo e per gli animali domestici un
potenziale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microrganismi patogeni (zoonosi), sia indiretto, con
fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 13.06.2014 n. 1112 avente a oggetto “Piano di controllo del
colombo di città (Columbia livia forma domestica)”.
VISTA la nota dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio
Igiene e Sanità Pubblica, 01.09.2014 prot. 23730, con la quale si suggerisce di adottare un ordinanza per
imporre ai privati l’adozione di opportuni sistemi atti a impedire l’insediamento di colonie di piccioni nel centro
abitato.
CONSIDERATO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela
della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per
l’eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l’uomo.
RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della proliferazione
entro termini accettabili.
RITENUTO quindi di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale
specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:
1. vietare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari;
2. ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, pertugi nei muri dei palazzi, edifici
dismessi;
Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00
Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74
33053 Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
Certificata (PEC): [email protected]
Tel. Centralino: 0431/525111
Dati Fiscali Ente
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147
3. ridurre i luoghi di sosta.
VISTI:
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32, che assegna al
Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ORDINA
1) è fatto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti
allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze di scarto o
avanzi alimentari;
2) ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati in ambito urbano, interessati dalla
nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:
• rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo
accessibile facendo seguire l’intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici
interessate;
• mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di
piccioni;
• il posizionamento di idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti a impedire la sosta e la
nidificazione dei piccioni;
3) le violazioni alla presente Ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
all’art 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per un importo compreso tra un minimo di Euro 25,00 ad un
massimo di Euro 500,00.
Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti dalla Legge
poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente
Ordinanza.
Si informa che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, ovvero entro
120 giorni al Capo dello Stato.
Dalla Residenza Municipale, lì 11 maggio 2015
IL SINDACO
f. to dott. Salvatore Piero Maria Benigno
Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 8:00 – 13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00 – 13:00
Giovedì: 10:00 – 13:00 15:00 – 17:00
Venerdì: 10:00 – 13:00
Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74
33053 Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
Certicata (PEC): [email protected]
Tel. Centralino: 0431 / 525 111
Dati Fiscali
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147