SETTORE URBANISTICO – SERVIZIO AMBIENTE Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431/525111 - Fax 0431/520910 email: [email protected] Responsabile Procedimento: Luca Marcatti Referente: Ennio Borghello (tel. 0431.525134) Email: [email protected] ORDINANZA N. 78 CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA’ (Columba livia forma domestica) IL SINDACO PREMESSO: - che i piccioni o colombi di città (Columba livia forma domestica) sono uccelli granivori ad abitudini stanziali, ovvero non migrano ma vivono in modo stabile nel territorio; - che si sono adattati all'ambiente urbano e sono divenuti onnivori; - che la colonizzazione da parte dei piccioni nei centri abitati e nelle zone periferiche è favorita dalla condizione microclimatica, dalla disponibilità di siti di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla quasi assenza di predatori specifici. TENUTO CONTO delle problematiche ambientali e sanitarie connesse alla presenza dei piccioni nei centri urbani, dei disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l’uomo e per gli animali domestici, e di compromissione dell’integrità del patrimonio edilizio. DATO che specificamente il colombo urbano può rappresentare per l’uomo e per gli animali domestici un potenziale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microrganismi patogeni (zoonosi), sia indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni. VISTA la Delibera della Giunta Regionale 13.06.2014 n. 1112 avente a oggetto “Piano di controllo del colombo di città (Columbia livia forma domestica)”. VISTA la nota dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, 01.09.2014 prot. 23730, con la quale si suggerisce di adottare un ordinanza per imporre ai privati l’adozione di opportuni sistemi atti a impedire l’insediamento di colonie di piccioni nel centro abitato. CONSIDERATO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per l’eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l’uomo. RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della proliferazione entro termini accettabili. RITENUTO quindi di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover: 1. vietare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari; 2. ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, pertugi nei muri dei palazzi, edifici dismessi; Orario Apertura al Pubblico Lunedì: 10:00–13:00 Martedì: CHIUSO Mercoledì: 10:00–13:00 Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30 Venerdì: 10:00–13:00 Comune di Latisana Piazza Indipendenza, 74 33053 Latisana (UD) www.comune.latisana.ud.it Certificata (PEC): [email protected] Tel. Centralino: 0431/525111 Dati Fiscali Ente C.F. 83000470308 P.IVA 00985920305 Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147 3. ridurre i luoghi di sosta. VISTI: - il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modifiche ed integrazioni; - la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica; - il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ORDINA 1) è fatto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie, sostanze di scarto o avanzi alimentari; 2) ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici e privati in ambito urbano, interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a: • rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l’intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate; • mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni; • il posizionamento di idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti a impedire la sosta e la nidificazione dei piccioni; 3) le violazioni alla presente Ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per un importo compreso tra un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti dalla Legge poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza. Si informa che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Dalla Residenza Municipale, lì 11 maggio 2015 IL SINDACO f. to dott. Salvatore Piero Maria Benigno Orario Apertura al Pubblico Lunedì: 8:00 – 13:00 Martedì: CHIUSO Mercoledì: 10:00 – 13:00 Giovedì: 10:00 – 13:00 15:00 – 17:00 Venerdì: 10:00 – 13:00 Comune di Latisana Piazza Indipendenza, 74 33053 Latisana (UD) www.comune.latisana.ud.it Certicata (PEC): [email protected] Tel. Centralino: 0431 / 525 111 Dati Fiscali C.F. 83000470308 P.IVA 00985920305 Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147