1. ------IND- 2016 0646 RO- IT- ------ 20161227 --- --- PROJET GOVERNO DELLA ROMANIA DECISIONE che modifica e sostituisce l'allegato 5 "Regolamento relativo al benestare tecnico per i nuovi prodotti, le nuove procedure e le nuove attrezzature nell'edilizia" alla decisione del governo n. 766/1997 recante approvazione di talune regolamentazioni in materia di qualità nelle costruzioni Viste le disposizioni dell'articolo IV, lettera c) della legge n. 177/2015 che modifica e integra la legge n. 10/1995 sulla qualità nelle costruzioni, tenuto conto dell'articolo 108 della costituzione rumena, come ripubblicato, il governo della Romania adotta la presente decisione. Articolo I - L'allegato 5 - Regolamento relativo al benestare tecnico per i nuovi prodotti, le nuove procedure e le nuove attrezzature nell'edilizia" - alla decisione del governo n. 766/1997 recante approvazione di talune regolamentazioni in materia di qualità nelle costruzioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, edizione n. 352 del 10 dicembre 1997, con le successive modifiche e aggiunte, è modificato e sostituito dall'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione. Articolo II - La presente decisione entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I. IL PRIMO MINISTRO DACIAN JULIEN CIOLOŞ Allegato alla decisione del governo n. _________ /___________2016 (allegato 5 della decisione del governo n. 766/1997) Regolamento relativo ai benestare tecnici nell'edilizia Capo I - Disposizioni generali Articolo 1 - Il presente regolamento istituisce il quadro legislativo generale, il contenuto quadro e gli elementi principali per l'organizzazione delle attività relative ai benestare tecnici nell'edilizia, nonché gli obblighi e le responsabilità dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati, degli importatori e degli organismi responsabili del rilascio di benestare tecnici nell'edilizia. Articolo 2 – (1) Nel settore dell'edilizia, un benestare tecnico è un parere tecnico favorevole, espresso in un documento scritto, riguardante l'idoneità all'impiego di taluni prodotti o insiemi, di seguito indicati come prodotti da costruzione, che non sono soggetti a una specifica tecnica, ai sensi dei requisiti fondamentali applicabili alle costruzioni previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 10/1995 sulla qualità nelle costruzioni. (2) Le specifiche tecniche sono: a) specifiche tecniche armonizzate, che includono le norme europee armonizzate e i documenti europei di valutazione; b) specifiche tecniche non armonizzate, che includono norme internazionali e documenti di normalizzazione, norme europee non armonizzate e documenti di normalizzazione approvati dall'Associazione rumena di normalizzazione a livello nazionale nonché norme rumene originali. Articolo 3 - (1) Un benestare tecnico nell'edilizia è elaborato da un organismo responsabile del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia autorizzato dal ministero dello Sviluppo regionale e dell'amministrazione pubblica (MSRAP). (2) Per fabbricante si intende una persona fisica o giuridica che realizzi un prodotto da costruzione e venda tale prodotto con il proprio nome o marchio. (3) Il rappresentante autorizzato del fabbricante è una persona fisica o giuridica con sede nell'Unione europea che riceva dal fabbricante il potere, mediante mandato scritto, di agire per suo conto in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento. (4) I benestare tecnici sono rilasciati ai loro titolari solo per prodotti da costruzione correttamente definiti in termini di loro struttura, forma e caratteristiche e la cui fabbricazione e utilizzo in servizio possano essere garantiti dai fabbricanti e dagli appaltatori affinché mantengano la qualità e la coerenza delle proprie caratteristiche pertinenti durante il processo di fabbricazione, a condizione che il loro utilizzo e il modo in cui sono utilizzati siano conformi a quanto specificato dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato e siano inclusi nel rispettivo benestare tecnico. (5) Il titolare del benestare tecnico nell'edilizia è la persona che lo richiede. (6) Quando si rilascia un benestare tecnico nell'edilizia, il titolare consegna la dichiarazione di conformità del fabbricante a tale benestare tecnico all'organismo preposto al rilascio. (7) Un prodotto da costruzione è un prodotto o insieme fabbricato e immesso nel mercato per essere incorporato in via permanente nelle strutture dell'edificio o in sue parti e le cui prestazioni influenzano le prestazioni delle strutture dell'edificio riguardo ai requisiti fondamentali applicabili all'edilizia. (8) I documenti che includono un benestare tecnico sono: a) il benestare tecnico vero e proprio; 2 b) il fascicolo tecnico; c) gli allegati, ove applicabili. (9) Il fascicolo tecnico di un benestare tecnico contiene: - la documentazione di riferimento del prodotto da costruzione, compresi i disegni, compilata dal richiedente e verificata dall'organismo preposto al rilascio; - i documenti relativi agli esiti delle attività di valutazione del prodotto: relazioni sulle prove, relazioni riguardanti gli esperimenti; - i documenti relativi alla valutazione dell'impianto di fabbricazione, se applicabile; - gli estratti dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato. (10) I prodotti incorporati nelle attrezzature di fabbricazione tecnologiche e negli impianti non sono considerati prodotti da costruzione. (11) Le semplici descrizioni o la documentazione tecnica dei progetti e le cianografie di taluni prodotti da costruzione non sono soggette a benestare tecnico, a meno che non siano accompagnate dagli esiti dei collaudi o delle prove richiesti per l'elaborazione del benestare tecnico nell'edilizia, che dovrebbe dimostrare che i requisiti specifici sono rispettati. Articolo 4 – (1) I collaudi o le prove richiesti ai fini dell'elaborazione del benestare tecnico nell'edilizia sono eseguiti in laboratori accreditati da un organismo di accreditamento nazionale ai sensi e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o in laboratori che siano autorizzati dall'Ispettorato statale dell'edilizia a fornire servizi a terze parti; i laboratori devono essere accreditati per i collaudi o le prove previsti dal rispettivo benestare tecnico. (2) L'organismo responsabile del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia è altresì responsabile della selezione dei laboratori previsti al paragrafo 1 che devono eseguire i collaudi e le prove sui prodotti da costruzione e tale selezione è concordata con il titolare del rispettivo benestare tecnico. Articolo 5 – (1) I prodotti da costruzione per i quali sono stati rilasciati i benestare tecnici sono sottoposti a un processo di controllo della produzione in fabbrica eseguito dal fabbricante, che deve far sviluppare il proprio sistema di gestione della qualità conformemente ai requisiti applicabili della norma SR EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione della qualità, al fine di mantenere la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti dei prodotti da costruzione durante il processo di fabbricazione. (2) Se il benestare tecnico si riferisce a un insieme, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai prodotti componenti dell'insieme recanti un marchio CE applicato conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Articolo 6 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano, secondo i casi, a tutti i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori che realizzano, forniscono o vendono prodotti da costruzione, nonché agli inventori, progettisti, appaltatori, titolari e utilizzatori delle strutture degli edifici in cui i prodotti in questione devono essere utilizzati. Capo II - Contenuti quadro e principali elementi organizzativi del benestare tecnico nell'edilizia Articolo 7 – (1) Un benestare tecnico è valido per tre anni. (2) Un benestare tecnico nell'edilizia è valido solo se accompagnata da un valido parere tecnico rilasciato dal Comitato tecnico permanente per le costruzioni (CTPC). 3 (3) Il contenuto quadro di un benestare tecnico nell'edilizia è specificato nell'allegato 1 del presente regolamento. (4) Il contenuto quadro di un parere tecnico è specificato nell'allegato 2 del presente regolamento. (5) Il contenuto quadro di una proroga del parere tecnico è specificato nell'allegato 3 del presente regolamento. Articolo 8 – Il Comitato tecnico permanente per le costruzioni, nel prosieguo CTPC, si assicura che le attività relative ai benestare tecnici nell'edilizia siano effettuate mediante commissioni tecniche specializzate, al fine di avallare i benestare tecnici nell'edilizia, prorogare o modificare i benestare tecnici nell'edilizia e prorogare i pareri tecnici per i benestare tecnici validi. Articolo 9 – (1) I membri delle commissioni tecniche specializzate sono specialisti nominati mediante decisione del presidente del CTPC tra gli specialisti proposti dalle università tecniche pertinenti, dalle autorità responsabili della vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione, del ministero della Salute, dell'Ordine degli architetti rumeno o delle associazioni professionali che operano nel settore dell'edilizia e dei relativi impianti. (2) Le commissioni tecniche specializzate responsabili dell'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia sono organizzate per categoria di prodotti da costruzione, come segue: a) Commissione tecnica n. 1 - prodotti/insiemi utilizzati per gli elementi strutturali e le fondamenta; dispositivi di chiusura ed elementi di compartimentalizzazione, pareti non strutturali, falegnameria e superfici in vetro; protezione antincendio, riscaldamento e tecnologia acustica, protezione idrofobica e rivestimenti; finiture, anticorrosione e protezione speciale, intonacatura, compensato e pavimenti, sostanze pericolose; b) Commissione tecnica n. 2 - prodotti/insiemi utilizzati in edilizia per: riscaldamento, aria condizionata, ventilazione, sanitari, impianti a gas ed elettrici; sistemi domotici, sostanze pericolose; c) Commissione tecnica n 3 - prodotti/insiemi utilizzati per le strade, i ponti stradali, i porti e gli aeroporti. Articolo 10 – Le commissioni tecniche specializzate responsabili dell'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia sono costituite da 7-15 membri, uno dei quali ricopre il ruolo di presidente. Articolo 11 - Quando il benestare tecnico è stato approvato dalla commissione tecnica specializzata, viene rilasciato un parere tecnico firmato dal presidente del CTPC dopo essere stato sottoscritto dal rappresentante del segretariato tecnico del CTPC in seno al MSRAP. Articolo 12 – (1) Un parere tecnico è valido per due anni. (2) Qualora le condizioni relative al mantenimento della qualità e coerenza delle caratteristiche pertinente del prodotto da costruzione durante il processo di fabbricazione continuino a essere soddisfatte per l'intero periodo di validità del parere tecnico iniziale, esso è prorogato di un altro anno alla scadenza del periodo di validità del benestare tecnico di cui all'articolo 7, paragrafo 1. (3) La validità del parere tecnico è prorogata sulla base di una relazione favorevole elaborata dall'organismo che ha rilasciato il benestare tecnico in questione. Articolo 13 – All'interno degli organismi responsabili del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia vengono formati gruppi specializzati mediante una decisione del presidente del CTPC. Articolo 14 - Tali gruppi specializzati sono organizzati in base all'ambito specialistico come segue: Gruppo specializzato n. 1: elementi strutturali e fondamenta; Gruppo specializzato n. 2: dispositivi di chiusura, elementi di compartimentalizzazione, pareti non strutturali, falegnameria, superfici in vetro e sostanze pericolose; 4 Gruppo specializzato n. 3: protezione antincendio, riscaldamento e tecnologia acustica, protezione idrofobica e rivestimenti; Gruppo specializzato n. 4: finiture, anticorrosione e protezione speciale, intonacatura, compensato, pavimenti e sostanze pericolose; Gruppo specializzato n. 5: prodotto per impianti utilizzati in edilizia, riscaldamento, aria condizionata, ventilazione, sanitari, impianti a gas ed elettrici e sostanze pericolose; Gruppo specializzato n. 6: sistemi domotici, prodotti integrati nelle strutture degli edifici; Gruppo specializzato n. 7: strade, ponti stradali, porti e aeroporti. Articolo 15 – (1) I gruppi specializzati svolgono attività relative all'elaborazione dei benestare tecnici nell'edilizia, alla vigilanza del mantenimento della qualità e della coerenza delle caratteristiche dei prodotti da costruzione durante il processo di fabbricazione e al monitoraggio del comportamento di tali prodotti durante l'uso. (2) I benestare tecnici nell'edilizia che corrispondono ai prodotti da costruzione rientranti nell'area di competenza di vari gruppi specializzati sono elaborati con la partecipazione di specialisti dei rispettivi gruppi specializzati. Articolo 16 - Le seguenti modifiche possono verificarsi durante il periodo di validità dei benestare tecnici nel settore dell'edilizia: a) proroga della validità del parere tecnico, secondo le condizioni previste dall'articolo 12; b) modifica del benestare tecnico nell'edilizia, su iniziativa del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato in seguito a modifiche apportate al prodotto, alla tecnologia di fabbricazione o all'ambito di utilizzato, in seguito a modifiche dei dettagli che identificano il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, il titolare o il gruppo specializzato che l'ha elaborata o in seguito alla scoperta di non conformità; la modifica del benestare tecnico nell'edilizia è effettuata mantenendo il periodo di validità iniziale del benestare tecnico; c) proroga del benestare tecnico nell'edilizia con l'approvazione del titolare, che nomina anche un altro titolare, un altro ambito di utilizzo o estende il numero di prodotti inclusi nel benestare tecnico; la proroga è effettuata mantenendo il periodo di validità iniziale del benestare tecnico; d) sospensione del benestare tecnico nell'edilizia su iniziativa del gruppo specializzato e con l'approvazione del presidente del CTPC, sulla base di una relazione redatta dal gruppo specializzato dell'organismo che l'ha elaborato o delle autorità responsabili della vigilanza del mercato di prodotti da costruzione, se applicabile, se si è riscontrato che le caratteristiche e le condizioni di fabbricazione e di utilizzo non sono state rispettate o che i prodotti da costruzione hanno prestazioni inadeguate durante l'uso; la sospensione è notificata per iscritto al titolare, che può inviare una richiesta di riesame del caso al segretariato tecnico del CTPC, entro 6 mesi e una volta eliminate le cause che hanno portato alla sospensione. Ciò comporta un riesame del relativo benestare tecnico; e) ritiro del benestare tecnico nell'edilizia su iniziativa del gruppo specializzato e con l'approvazione del presidente del CTPC, sulla base di una relazione del gruppo specializzato dell'organismo che l'ha elaborato o delle autorità responsabili della vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione, come applicabile, qualora, durante la revisione o il riesame del benestare dopo la sua sospensione, siano identificate circostanze che portino a tale decisione; f) ritiro del benestare tecnico nell'edilizia su richiesta del titolare, sulla base di una relazione elaborata dal segretariato tecnico del CTPC e con l'approvazione del presidente del CTPC. Articolo 17 - (1) La proroga della validità del parere tecnico e la proroga e sospensione dei benestare tecnici nell'edilizia sono specificate negli elenchi dei benestare tecnici validi pubblicati dal segretariato tecnico del CTPC nel sito Web del MSRAP, separatamente per ogni anno civile. 5 (2) Il ritiro di un benestare tecnico nell'edilizia avviene attraverso la sua cancellazione dagli elenchi previsti nel paragrafo 1. Capo III - Obblighi e responsabilità Articolo 18 - I fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati hanno i seguenti obblighi e responsabilità: a) chiedere al segretariato tecnico del CTPC, attraverso gli organismi di approvazione tecnica, di elaborare il benestare tecnico per i prodotti da costruzione; b) fornire ai gruppi specializzati responsabili dell'elaborazione dei benestare tecnici tutti i dati e le informazioni di cui hanno bisogno riguardo al relativo prodotto da costruzione; c) agevolare e fornire agli organismi responsabili del rilascio del benestare tecnico nell'edilizia, nonché ai gruppi specializzati, le condizioni di cui hanno bisogno per svolgere tutte le attività richieste per elaborare il benestare tecnico, tra cui: - esame e valutazione delle aree di produzione in termini di attrezzature disponibili e conoscenza dei processi di fabbricazione, nonché la capacità di garantire che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti del prodotto da costruzione siano mantenute durante il processo di fabbricazione; - esecuzione delle verifiche e delle prove solo presso laboratori accreditati da un organismo di accreditamento nazionale ai sensi e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 o presso laboratori che siano autorizzati dall'Ispettorato statale dell'edilizia a fornire servizi a terze parti; i laboratori devono essere accreditati/autorizzati per i collaudi o le prove previsti nel benestare tecnico in questione; - esecuzione del monitoraggio del comportamento del prodotto da costruzione in uso per l'intero periodo di validità del benestare tecnico. d) rispondere del mancato raggiungimento, da parte del prodotto da costruzione, del livello di prestazioni menzionato nella dichiarazione di conformità; e) farsi carico dei costi generati dall'elaborazione e dall'approvazione dei benestare tecnici, conformemente alle disposizioni di legge. Articolo 19 - Gli organismi responsabili del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia hanno i seguenti obblighi e responsabilità: a) soddisfare sempre i criteri organizzativi, tecnici ed etici in base ai quali sono stati autorizzati, secondo i documenti e le procedure applicabili; b) garantire il funzionamento dei gruppi specializzati; c) svolgere le attività relative all'elaborazione dei benestare tecnici; d) svolgere le attività associate al monitoraggio del comportamento dei prodotti da costruzione in uso; e) eseguire periodicamente, ma almeno una volta all'anno, le attività relative alla verifica e alla vigilanza sul controllo della produzione in fabbrica, sulla base dei contratti conclusi con i richiedenti di tali benestare tecnici nell'edilizia; f) essere responsabili della precisione dei dati inseriti nei benestare tecnici e dei collaudi o delle prove in base ai quali tali benestare sono stati redatti; g) mantenere la riservatezza professionale riguardo alle informazioni concernenti i documenti in base ai quali sono stati rilasciati i benestare tecnici nell'edilizia. Articolo 20 - I gruppi specializzati hanno i seguenti obblighi e responsabilità: a) soddisfare sempre i criteri organizzativi, tecnici ed etici vigenti al momento della loro istituzione; b) garantire la collaborazione tra specialisti, affinché le attività relative all'elaborazione dei benestare tecnici possano essere svolte in maniera competente; c) garantire che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti dei prodotti da costruzione siano mantenute durante l'intero processo di fabbricazione; d) partecipare all'esecuzione di verifiche e collaudi dei prodotti per i quali hanno elaborato i benestare tecnici nell'edilizia; 6 e) partecipare al monitoraggio del comportamento durante l'uso dei prodotti per i quali hanno elaborato i benestare tecnici nell'edilizia; f) giustificare l'opportunità di prorogare i pareri tecnici. Articolo 21 - I titolari dei benestare tecnici hanno l'obbligo: a) di fornire a progettisti, appaltatori, distributori, utenti, verificatori certificati dei progetti ed esperti tecnici certificati, su loro richiesta, una copia del benestare tecnico nell'edilizia e della dichiarazione di conformità elaborata dal fabbricante per il rispettivo prodotto, per posta o con mezzi elettronici; c) verificare che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti dei prodotti da costruzione siano mantenute durante l'intero processo di fabbricazione. Articolo 22 - Le commissioni tecniche specializzate hanno i seguenti obblighi e responsabilità: a) analizzare l'opportunità di approvare i benestare tecnici nell'edilizia, compresa la loro proroga o modifica; b) analizzare i benestare tecnici nell'edilizia per ambito di attività per cui sono stati elaborati; c) analizzare l'opportunità di prorogare i pareri tecnici di benestare tecnici validi; d) mantenere la riservatezza professionale riguardo alle informazioni concernenti i documenti in base ai quali sono stati rilasciati i benestare tecnici nell'edilizia. Capo IV - Disposizioni finali Articolo 23 - Gli allegati da 1 a 3 di cui all'articolo 7 costituiscono parte integrante nel presente regolamento. Articolo 24 - La presente decisione entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di Romania, parte I. Articolo 25 - Un benestare tecnico nell'edilizia non attribuisce al suo titolare i diritti di commercializzazione esclusiva del prodotto per il quale è stato rilasciato. Articolo 26 - Qualsiasi riferimento a un benestare tecnico nell'edilizia nella corrispondenza commerciale, negli annunci pubblicitari o nei contratti deve menzionarne il numero e la data di approvazione. Articolo 27 - Il benestare tecnico nell'edilizia può essere riprodotto solo nella sua interezza e con il consenso del titolare. 7 Allegato n. 1 al regolamento relativo ai benestare tecnici nell'edilizia MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI BENESTARE TECNICO (000-00) 000-0000 (Nome del prodotto, procedura o insiemi di prodotti): ……………………… (rumeno) ………………………….. (francese) ..…..…………………….. (inglese) …….……..……………… (tedesco) TITOLARE: PRODUTTORE: ………………… (nome del produttore) (indirizzo completo) (telefono, fax) ……………………. ……………………. ………………………………………………………….. (Nome e indirizzo del titolare del benestare tecnico) ORGANISMO RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL BENESTARE TECNICO: ……………………….. (Nome e indirizzo dell'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico) ………………………………………. (N. del gruppo specializzato e nome completo del gruppo specializzato) Il presente benestare tecnico è valido fino al 00.00.0000, ma solo se accompagnato da un PARERE TECNICO rilasciato dal Comitato tecnico permanente per le costruzioni e non sostituisce un certificato di qualità. 8 COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI Il gruppo specializzato n. … all'interno di ………… avendo analizzato la documentazione trasmessa con la domanda di benestare tecnico, presentata da ………… registrata con il n. ……, del ……, relativa a (il prodotto/la procedura o gli insiemi di prodotti)…………………….. fabbricati da…………….., rilascia il presente benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, conformemente agli atti legislativi applicabili all'ambito di riferimento dell'attività validi in questa data. 1. Definizione sintetica 1.1. Descrizione sintetica 1.2. Identificazione dei prodotti 2. Benestare tecnico TA 000-00/0000-0000 Pagina 2 di 7 2.1. Ambiti accettati di utilizzo in edilizia: (per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "Per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile, .................................... deve disporre di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica") 2.2. Pareri relativi a prodotto (procedura o insiemi di prodotti) 2.2.1. Idoneità all'uso in edilizia Resistenza meccanica e stabilità Sicurezza antincendio Igiene, salute e ambiente Sicurezza e accessibilità durante l'uso Protezione acustica Risparmi energetico e isolamento termico Uso sostenibile delle risorse umane 2.2.2. Durabilità (affidabilità) e manutenzione del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti 2.2.3. Fabbricazione e controllo 2.2.4. Utilizzo in servizio 2.3. Specifiche tecniche 2.3.1. Condizioni di progettazione (Il regolamento tecnico applicabile al prodotto, alla procedure o agli insiemi di prodotti e l'utilizzo in servizio devono essere specificati). 2.3.2. Condizioni di fabbricazione Il metodo utilizzato per verificare che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti per le costruzioni siano mantenuti durante il processo o la procedura di fabbricazione devono essere specificati chiaramente. Viene specificata la fase di attuazione del sistema di gestione della qualità. 2.3.3. Condizioni di consegna Alla consegna, il prodotto/procedura o gli insiemi dei prodotti devono essere accompagnati da un documento che attesti che il prodotto/procedura/insiemi di prodotti sono conformi al benestare tecnico, ai sensi della normativa rumena in vigore, con l'indicazione esplicita del nome del presente documento e del rispettivo regolamento. Sempre alla consegna, inoltre, il prodotto/procedura/insiemi di prodotti devono essere accompagnati dalle istruzioni per l'uso in rumeno. 2.3.4. Condizioni di utilizzo in servizio Il nome del regolamento tecnico interno e del regolamento rumeno che deve essere rispettato per l'uso in servizio devono essere specificati. Conclusioni Parere complessivo Un parere favorevole è qui rilasciato per l'uso del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti negli ambiti accettati di utilizzato, ai sensi delle condizioni specifiche vigenti in Romania, a condizione che le disposizioni del presente benestare siano rispettate. (per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "Per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile, .................................... deve disporre di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica") Condizioni La qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti del prodotto/procedura/insiemi di prodotti sono state esaminate e giudicate adeguate e devono essere mantenute costantemente durante l'intero periodo di validità del presente benestare. Ogni qualvolta nel presente benestare si faccia riferimento ad atti legislativi o regolamenti tecnici, occorre rammentare che si tratta di quelli vigenti alla data di rilascio del presente benestare. Ai fini della concessione del presente benestare, il Comitato tecnico permanente per le costruzioni non è coinvolto nella presenza e/o assenza dei diritti legati della società di vendere, installare o effettuare la manutenzione del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti. TA 000-00/0000-0000 Pagina 3 di 7 Qualsiasi raccomandazione sulle modalità di utilizzo sicuro del presente prodotto/procedura/insiemi di prodotti contenuta nel presente documento o a cui il documento di benestare tecnico faccia riferimento rappresenta i requisiti minimi da soddisfare durante l'uso in servizio. L'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico è responsabile della precisione dei dati inseriti nel benestare oltre che dei collaudi o delle prove che rappresentano la base per tali dati. Il benestare tecnico non solleva i fornitori e/o gli utenti dalle responsabilità che competono loro ai sensi delle norme di legge vigenti. L'opportunità di elaborare il benestare tecnico è stabilita dall'organismo responsabile del rilascio dei benestare tecnici. Il mantenimento da parte del prodotto/procedura/insiemi di prodotti dell'idoneità all'uso è verificato ai sensi del programma stabilito dall'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico (collaudi/verifiche di laboratorio, tipo e frequenza dei collaudi). Le attività incluse nel programma e il modo in cui sono eseguite sono conformi agli atti legislativi e ai regolamenti tecnici in vigore. L'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico (o altro organismo responsabile del rilascio di benestare tecnici che sia autorizzato dal CTPC nel caso in cui quello iniziale cessi la propria attività) informa il Comitato tecnico permanente per le costruzioni dell'esito delle verifiche e, qualora queste non dimostrino il mantenimento dell'idoneità all'uso, chiede al segretariato tecnico del CTPC di annullare il benestare tecnico e di rimuoverlo dalla banca dati. Il benestare tecnico viene annullato, inoltre, se le ispezioni effettuate dagli organismi di vigilanza del mercato identificano difetti nel costante mantenimento delle condizioni di fabbricazione e utilizzo riguardo al prodotto/procedura. Qualora il titolare del benestare tecnico non rispetti le disposizioni contenute nel presente documento, l'organismo di rilascio chiede il ritiro del benestare tecnico e la sua rimozione dalla banca dati del segretariato tecnico del CTPC. Validità: (giorno, mese, anno) L'eventuale proroga della validità del parere tecnico deve essere richiesta almeno tre mesi prima della data di scadenza. In caso di mancata proroga dalla validità del parere tecnico, il benestare diventa nullo. Qualsiasi modifica/proroga del benestare tecnico viene effettuata osservando il periodo iniziale di validità. Per il gruppo specializzato n. ...... Presidente (nome, cognome, firma) DIRETTORE (organismo di rilascio) (nome, cognome, firma) TA 000-00/0000-0000 Pagina 4 di 7 3. Ulteriori commenti del gruppo specializzato Il testo si riferisce alle previsioni relative al comportamento del prodotto, della procedura o dell'insieme di prodotti in uso, a qualsiasi riserva riguardo al loro comportamento nel tempo e a qualsiasi altro argomento che riguardi il benestare tecnico concesso. In caso di proroga del benestare tecnico, si dovrà fare riferimento al suo comportamento in uso per l'intero periodo di validità del benestare iniziale. Le conclusioni dei rappresentanti del gruppo specializzato durante la visita allo stabilimento del fabbricante possono anch'esse essere documentate nel presente documento. Sintesi delle relazioni sulle prove (in formato tabella). Nel fascicolo relativo al benestare tecnico, la presente sintesi sarà integrata dalle relazioni sulle prove. I collaudi o le prove richiesti ai fini dell'elaborazione dei benestare tecnici sono effettuati in laboratori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 o in laboratori autorizzati dall'Ispettorato statale dell'edilizia che forniscono servizi a terze parti. Per le relazioni sulle prove elaborate da terze parti, l'organismo di rilascio dichiara di assumersi la responsabilità dei risultati indicati in tali relazioni. 4. Allegati Estratti significativi dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato. Vengono specificati il numero e la data dei verbali, che devono essere documentati in un registro apposito con pagine numerate e timbrate. I nomi e cognomi dei partecipanti alla riunione sono anch'essi indicati. Proposta del gruppo specializzato di approvare il benestare tecnico. Il fascicolo tecnico del benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, contenente ……… pagine, è parte integrante del presente benestare tecnico. TITOLARI DEL BENESTARE TECNICO (se applicabile) Portavoce del gruppo specializzato n. ...... (nome e cognome, firma) Membri del gruppo specializzato (nome, cognome, firma) ………………… ………………… ………………… Nota: il fascicolo tecnico di un benestare tecnico contiene: - la documentazione di riferimento del prodotto, compresi i disegni, compilata dal richiedente e verificata dall'organismo preposto al rilascio; - i documenti relativi agli esiti delle attività di valutazione del prodotto: relazioni sulle prove, relazioni riguardanti gli esperimenti; - i documenti relativi alla valutazione dell'impianto di fabbricazione, se applicabile; - gli estratti dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato. TA 000-00/0000-0000 Pagina 5 di 7 Allegato n. 2 al regolamento ROMANIA MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI PARERE TECNICO Sulla base della dichiarazione n. .............., del ..................., rilasciata dalla commissione tecnica specializzata n. ..... per l'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia: IL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI APPROVA: il benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, elaborato da ......................., per ...................................., il cui fabbricante è ................................ Il presente PARERE TECNICO è valido fino al ...................... e può essere prorogato se il titolare dimostra che l'idoneità all'uso del prodotto soggetto a benestare tecnico è stata mantenuta, ai sensi delle disposizioni previste nel capo Condizioni del benestare tecnico. (per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "sulla base del presente parere tecnico, il prodotto/procedura/insieme di prodotti: ".................................... può essere impiegato per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile, ma solo a condizione che disponga di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica") Il benestare tecnico è valido fino al .......................... per il titolare, il fabbricante e i distributori specificati nell'allegato del benestare tecnico. IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI ……………. rappresentante del segretariato tecnico del CTPC ........................... TA 000-00/0000-0000 Pagina 6 di 7 Allegato n. 3 al regolamento ROMANIA MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI PARERE TECNICO PROROGA Ai sensi della dichiarazione n. ..... del .............. della commissione n. ........... per l'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia, la commissione ha riscontrato che il titolare ha dimostrato che l'idoneità all'uso del prodotto soggetto a benestare tecnico è stata mantenuta, conformemente alle disposizioni di cui al capo Condizioni del benestare tecnico. Il COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI proroga pertanto il PARERE TECNICO del benestare tecnico n. 000-00/0000-0000 riguardante: ......................, fabbricato da ........... fino alla data del .......................... (per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "sulla base della presente proroga del parere tecnico, il prodotto/procedura/insieme di prodotti: ".................................... può essere impiegato per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile, ma solo a condizione che disponga di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica") IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI .................................. rappresentante del segretariato tecnico del CTPC .................................. TA 000-00/0000-0000 Pagina 7 di 7