comitato tecnico permanente per le costruzioni

1. ------IND- 2016 0646 RO- IT- ------ 20161227 --- --- PROJET
GOVERNO DELLA ROMANIA
DECISIONE
che modifica e sostituisce l'allegato 5 "Regolamento relativo al benestare tecnico
per i nuovi prodotti, le nuove procedure e le nuove attrezzature nell'edilizia"
alla decisione del governo n. 766/1997 recante approvazione di talune
regolamentazioni in materia di qualità nelle costruzioni
Viste le disposizioni dell'articolo IV, lettera c) della legge n. 177/2015 che
modifica e integra la legge n. 10/1995 sulla qualità nelle costruzioni,
tenuto conto dell'articolo 108 della costituzione rumena, come ripubblicato,
il governo della Romania adotta la presente decisione.
Articolo I - L'allegato 5 - Regolamento relativo al benestare tecnico per i nuovi
prodotti, le nuove procedure e le nuove attrezzature nell'edilizia" - alla decisione
del governo n. 766/1997 recante approvazione di talune regolamentazioni in
materia di qualità nelle costruzioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Romania, parte I, edizione n. 352 del 10 dicembre 1997, con le successive modifiche
e aggiunte, è modificato e sostituito dall'allegato che costituisce parte integrante
della presente decisione.
Articolo II - La presente decisione entra in vigore 180 giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I.
IL PRIMO MINISTRO
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Allegato
alla decisione del governo n. _________
/___________2016
(allegato 5 della decisione del governo n.
766/1997)
Regolamento relativo ai benestare tecnici nell'edilizia
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Il presente regolamento istituisce il quadro legislativo generale, il
contenuto quadro e gli elementi principali per l'organizzazione delle attività relative ai
benestare tecnici nell'edilizia, nonché gli obblighi e le responsabilità dei fabbricanti, dei
loro rappresentanti autorizzati, degli importatori e degli organismi responsabili del rilascio
di benestare tecnici nell'edilizia.
Articolo 2 – (1) Nel settore dell'edilizia, un benestare tecnico è un parere tecnico
favorevole, espresso in un documento scritto, riguardante l'idoneità all'impiego di taluni
prodotti o insiemi, di seguito indicati come prodotti da costruzione, che non sono soggetti
a una specifica tecnica, ai sensi dei requisiti fondamentali applicabili alle costruzioni
previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 10/1995 sulla qualità nelle costruzioni.
(2) Le specifiche tecniche sono:
a) specifiche tecniche armonizzate, che includono le norme europee armonizzate e i
documenti europei di valutazione;
b) specifiche tecniche non armonizzate, che includono norme internazionali e
documenti di normalizzazione, norme europee non armonizzate e documenti di
normalizzazione approvati dall'Associazione rumena di normalizzazione a livello nazionale
nonché norme rumene originali.
Articolo 3 - (1) Un benestare tecnico nell'edilizia è elaborato da un organismo
responsabile del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia autorizzato dal ministero dello
Sviluppo regionale e dell'amministrazione pubblica (MSRAP).
(2) Per fabbricante si intende una persona fisica o giuridica che realizzi un prodotto
da costruzione e venda tale prodotto con il proprio nome o marchio.
(3) Il rappresentante autorizzato del fabbricante è una persona fisica o giuridica con
sede nell'Unione europea che riceva dal fabbricante il potere, mediante mandato scritto, di
agire per suo conto in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento.
(4) I benestare tecnici sono rilasciati ai loro titolari solo per prodotti da costruzione
correttamente definiti in termini di loro struttura, forma e caratteristiche e la cui
fabbricazione e utilizzo in servizio possano essere garantiti dai fabbricanti e dagli
appaltatori affinché mantengano la qualità e la coerenza delle proprie caratteristiche
pertinenti durante il processo di fabbricazione, a condizione che il loro utilizzo e il modo in
cui sono utilizzati siano conformi a quanto specificato dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato e siano inclusi nel rispettivo benestare tecnico.
(5) Il titolare del benestare tecnico nell'edilizia è la persona che lo richiede.
(6) Quando si rilascia un benestare tecnico nell'edilizia, il titolare consegna la
dichiarazione di conformità del fabbricante a tale benestare tecnico all'organismo preposto
al rilascio.
(7) Un prodotto da costruzione è un prodotto o insieme fabbricato e immesso nel
mercato per essere incorporato in via permanente nelle strutture dell'edificio o in sue parti
e le cui prestazioni influenzano le prestazioni delle strutture dell'edificio riguardo ai
requisiti fondamentali applicabili all'edilizia.
(8) I documenti che includono un benestare tecnico sono:
a) il benestare tecnico vero e proprio;
2
b) il fascicolo tecnico;
c) gli allegati, ove applicabili.
(9) Il fascicolo tecnico di un benestare tecnico contiene:
- la documentazione di riferimento del prodotto da costruzione, compresi i disegni,
compilata dal richiedente e verificata dall'organismo preposto al rilascio;
- i documenti relativi agli esiti delle attività di valutazione del prodotto: relazioni
sulle prove, relazioni riguardanti gli esperimenti;
- i documenti relativi alla valutazione dell'impianto di fabbricazione, se applicabile;
- gli estratti dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato.
(10) I prodotti incorporati nelle attrezzature di fabbricazione tecnologiche e negli
impianti non sono considerati prodotti da costruzione.
(11) Le semplici descrizioni o la documentazione tecnica dei progetti e le cianografie
di taluni prodotti da costruzione non sono soggette a benestare tecnico, a meno che non
siano accompagnate dagli esiti dei collaudi o delle prove richiesti per l'elaborazione del
benestare tecnico nell'edilizia, che dovrebbe dimostrare che i requisiti specifici sono
rispettati.
Articolo 4 – (1) I collaudi o le prove richiesti ai fini dell'elaborazione del benestare
tecnico nell'edilizia sono eseguiti in laboratori accreditati da un organismo di
accreditamento nazionale ai sensi e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o in
laboratori che siano autorizzati dall'Ispettorato statale dell'edilizia a fornire servizi a terze
parti; i laboratori devono essere accreditati per i collaudi o le prove previsti dal rispettivo
benestare tecnico.
(2) L'organismo responsabile del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia è altresì
responsabile della selezione dei laboratori previsti al paragrafo 1 che devono eseguire i
collaudi e le prove sui prodotti da costruzione e tale selezione è concordata con il titolare
del rispettivo benestare tecnico.
Articolo 5 – (1) I prodotti da costruzione per i quali sono stati rilasciati i benestare
tecnici sono sottoposti a un processo di controllo della produzione in fabbrica eseguito dal
fabbricante, che deve far sviluppare il proprio sistema di gestione della qualità
conformemente ai requisiti applicabili della norma SR EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione
della qualità, al fine di mantenere la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti
dei prodotti da costruzione durante il processo di fabbricazione.
(2) Se il benestare tecnico si riferisce a un insieme, le disposizioni del paragrafo 1
non si applicano ai prodotti componenti dell'insieme recanti un marchio CE applicato
conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio.
Articolo 6 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano, secondo i casi, a
tutti i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori che
realizzano, forniscono o vendono prodotti da costruzione, nonché agli inventori,
progettisti, appaltatori, titolari e utilizzatori delle strutture degli edifici in cui i prodotti in
questione devono essere utilizzati.
Capo II - Contenuti quadro e principali elementi organizzativi del benestare
tecnico nell'edilizia
Articolo 7 – (1) Un benestare tecnico è valido per tre anni.
(2) Un benestare tecnico nell'edilizia è valido solo se accompagnata da un valido
parere tecnico rilasciato dal Comitato tecnico permanente per le costruzioni (CTPC).
3
(3) Il contenuto quadro di un benestare tecnico nell'edilizia è specificato
nell'allegato 1 del presente regolamento.
(4) Il contenuto quadro di un parere tecnico è specificato nell'allegato 2 del
presente regolamento.
(5) Il contenuto quadro di una proroga del parere tecnico è specificato nell'allegato
3 del presente regolamento.
Articolo 8 – Il Comitato tecnico permanente per le costruzioni, nel prosieguo CTPC,
si assicura che le attività relative ai benestare tecnici nell'edilizia siano effettuate
mediante commissioni tecniche specializzate, al fine di avallare i benestare tecnici
nell'edilizia, prorogare o modificare i benestare tecnici nell'edilizia e prorogare i pareri
tecnici per i benestare tecnici validi.
Articolo 9 – (1) I membri delle commissioni tecniche specializzate sono specialisti
nominati mediante decisione del presidente del CTPC tra gli specialisti proposti dalle
università tecniche pertinenti, dalle autorità responsabili della vigilanza sul mercato dei
prodotti da costruzione, del ministero della Salute, dell'Ordine degli architetti rumeno o
delle associazioni professionali che operano nel settore dell'edilizia e dei relativi impianti.
(2) Le commissioni tecniche specializzate responsabili dell'approvazione dei
benestare tecnici nell'edilizia sono organizzate per categoria di prodotti da costruzione,
come segue:
a) Commissione tecnica n. 1 - prodotti/insiemi utilizzati per gli elementi strutturali
e le fondamenta; dispositivi di chiusura ed elementi di compartimentalizzazione, pareti
non strutturali, falegnameria e superfici in vetro; protezione antincendio, riscaldamento e
tecnologia acustica, protezione idrofobica e rivestimenti; finiture, anticorrosione e
protezione speciale, intonacatura, compensato e pavimenti, sostanze pericolose;
b) Commissione tecnica n. 2 - prodotti/insiemi utilizzati in edilizia per:
riscaldamento, aria condizionata, ventilazione, sanitari, impianti a gas ed elettrici; sistemi
domotici, sostanze pericolose;
c) Commissione tecnica n 3 - prodotti/insiemi utilizzati per le strade, i ponti
stradali, i porti e gli aeroporti.
Articolo 10 – Le commissioni tecniche specializzate responsabili dell'approvazione
dei benestare tecnici nell'edilizia sono costituite da 7-15 membri, uno dei quali ricopre il
ruolo di presidente.
Articolo 11 - Quando il benestare tecnico è stato approvato dalla commissione
tecnica specializzata, viene rilasciato un parere tecnico firmato dal presidente del CTPC
dopo essere stato sottoscritto dal rappresentante del segretariato tecnico del CTPC in seno
al MSRAP.
Articolo 12 – (1) Un parere tecnico è valido per due anni.
(2) Qualora le condizioni relative al mantenimento della qualità e coerenza delle
caratteristiche pertinente del prodotto da costruzione durante il processo di fabbricazione
continuino a essere soddisfatte per l'intero periodo di validità del parere tecnico iniziale,
esso è prorogato di un altro anno alla scadenza del periodo di validità del benestare
tecnico di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
(3) La validità del parere tecnico è prorogata sulla base di una relazione favorevole
elaborata dall'organismo che ha rilasciato il benestare tecnico in questione.
Articolo 13 – All'interno degli organismi responsabili del rilascio dei benestare
tecnici nell'edilizia vengono formati gruppi specializzati mediante una decisione del
presidente del CTPC.
Articolo 14 - Tali gruppi specializzati sono organizzati in base all'ambito
specialistico come segue:
Gruppo specializzato n. 1: elementi strutturali e fondamenta;
Gruppo
specializzato
n.
2:
dispositivi
di
chiusura,
elementi
di
compartimentalizzazione, pareti non strutturali, falegnameria, superfici in vetro e
sostanze pericolose;
4
Gruppo specializzato n. 3: protezione antincendio, riscaldamento e tecnologia
acustica, protezione idrofobica e rivestimenti;
Gruppo specializzato n. 4: finiture, anticorrosione e protezione speciale,
intonacatura, compensato, pavimenti e sostanze pericolose;
Gruppo specializzato n. 5: prodotto per impianti utilizzati in edilizia, riscaldamento,
aria condizionata, ventilazione, sanitari, impianti a gas ed elettrici e sostanze pericolose;
Gruppo specializzato n. 6: sistemi domotici, prodotti integrati nelle strutture degli
edifici;
Gruppo specializzato n. 7: strade, ponti stradali, porti e aeroporti.
Articolo 15 – (1) I gruppi specializzati svolgono attività relative all'elaborazione dei
benestare tecnici nell'edilizia, alla vigilanza del mantenimento della qualità e della
coerenza delle caratteristiche dei prodotti da costruzione durante il processo di
fabbricazione e al monitoraggio del comportamento di tali prodotti durante l'uso.
(2) I benestare tecnici nell'edilizia che corrispondono ai prodotti da costruzione
rientranti nell'area di competenza di vari gruppi specializzati sono elaborati con la
partecipazione di specialisti dei rispettivi gruppi specializzati.
Articolo 16 - Le seguenti modifiche possono verificarsi durante il periodo di validità
dei benestare tecnici nel settore dell'edilizia:
a) proroga della validità del parere tecnico, secondo le condizioni previste
dall'articolo 12;
b) modifica del benestare tecnico nell'edilizia, su iniziativa del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato in seguito a modifiche apportate al prodotto, alla tecnologia di
fabbricazione o all'ambito di utilizzato, in seguito a modifiche dei dettagli che identificano
il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, il titolare o il gruppo specializzato che
l'ha elaborata o in seguito alla scoperta di non conformità; la modifica del benestare
tecnico nell'edilizia è effettuata mantenendo il periodo di validità iniziale del benestare
tecnico;
c) proroga del benestare tecnico nell'edilizia con l'approvazione del titolare, che
nomina anche un altro titolare, un altro ambito di utilizzo o estende il numero di prodotti
inclusi nel benestare tecnico; la proroga è effettuata mantenendo il periodo di validità
iniziale del benestare tecnico;
d) sospensione del benestare tecnico nell'edilizia su iniziativa del gruppo
specializzato e con l'approvazione del presidente del CTPC, sulla base di una relazione
redatta dal gruppo specializzato dell'organismo che l'ha elaborato o delle autorità
responsabili della vigilanza del mercato di prodotti da costruzione, se applicabile, se si è
riscontrato che le caratteristiche e le condizioni di fabbricazione e di utilizzo non sono
state rispettate o che i prodotti da costruzione hanno prestazioni inadeguate durante l'uso;
la sospensione è notificata per iscritto al titolare, che può inviare una richiesta di riesame
del caso al segretariato tecnico del CTPC, entro 6 mesi e una volta eliminate le cause che
hanno portato alla sospensione. Ciò comporta un riesame del relativo benestare tecnico;
e) ritiro del benestare tecnico nell'edilizia su iniziativa del gruppo specializzato e
con l'approvazione del presidente del CTPC, sulla base di una relazione del gruppo
specializzato dell'organismo che l'ha elaborato o delle autorità responsabili della vigilanza
sul mercato dei prodotti da costruzione, come applicabile, qualora, durante la revisione o
il riesame del benestare dopo la sua sospensione, siano identificate circostanze che portino
a tale decisione;
f) ritiro del benestare tecnico nell'edilizia su richiesta del titolare, sulla base di una
relazione elaborata dal segretariato tecnico del CTPC e con l'approvazione del presidente
del CTPC.
Articolo 17 - (1) La proroga della validità del parere tecnico e la proroga e
sospensione dei benestare tecnici nell'edilizia sono specificate negli elenchi dei benestare
tecnici validi pubblicati dal segretariato tecnico del CTPC nel sito Web del MSRAP,
separatamente per ogni anno civile.
5
(2) Il ritiro di un benestare tecnico nell'edilizia avviene attraverso la sua
cancellazione dagli elenchi previsti nel paragrafo 1.
Capo III - Obblighi e responsabilità
Articolo 18 - I fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati hanno i seguenti
obblighi e responsabilità:
a) chiedere al segretariato tecnico del CTPC, attraverso gli organismi di
approvazione tecnica, di elaborare il benestare tecnico per i prodotti da costruzione;
b) fornire ai gruppi specializzati responsabili dell'elaborazione dei benestare tecnici
tutti i dati e le informazioni di cui hanno bisogno riguardo al relativo prodotto da
costruzione;
c) agevolare e fornire agli organismi responsabili del rilascio del benestare tecnico
nell'edilizia, nonché ai gruppi specializzati, le condizioni di cui hanno bisogno per svolgere
tutte le attività richieste per elaborare il benestare tecnico, tra cui:
- esame e valutazione delle aree di produzione in termini di attrezzature disponibili
e conoscenza dei processi di fabbricazione, nonché la capacità di garantire che la qualità e
la coerenza delle caratteristiche pertinenti del prodotto da costruzione siano mantenute
durante il processo di fabbricazione;
- esecuzione delle verifiche e delle prove solo presso laboratori accreditati da un
organismo di accreditamento nazionale ai sensi e in conformità delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 765/2008 o presso laboratori che siano autorizzati dall'Ispettorato
statale dell'edilizia a fornire servizi a terze parti; i laboratori devono essere
accreditati/autorizzati per i collaudi o le prove previsti nel benestare tecnico in questione;
- esecuzione del monitoraggio del comportamento del prodotto da costruzione in uso
per l'intero periodo di validità del benestare tecnico.
d) rispondere del mancato raggiungimento, da parte del prodotto da costruzione,
del livello di prestazioni menzionato nella dichiarazione di conformità;
e) farsi carico dei costi generati dall'elaborazione e dall'approvazione dei benestare
tecnici, conformemente alle disposizioni di legge.
Articolo 19 - Gli organismi responsabili del rilascio dei benestare tecnici nell'edilizia
hanno i seguenti obblighi e responsabilità:
a) soddisfare sempre i criteri organizzativi, tecnici ed etici in base ai quali sono stati
autorizzati, secondo i documenti e le procedure applicabili;
b) garantire il funzionamento dei gruppi specializzati;
c) svolgere le attività relative all'elaborazione dei benestare tecnici;
d) svolgere le attività associate al monitoraggio del comportamento dei prodotti da
costruzione in uso;
e) eseguire periodicamente, ma almeno una volta all'anno, le attività relative alla
verifica e alla vigilanza sul controllo della produzione in fabbrica, sulla base dei contratti
conclusi con i richiedenti di tali benestare tecnici nell'edilizia;
f) essere responsabili della precisione dei dati inseriti nei benestare tecnici e dei
collaudi o delle prove in base ai quali tali benestare sono stati redatti;
g) mantenere la riservatezza professionale riguardo alle informazioni concernenti i
documenti in base ai quali sono stati rilasciati i benestare tecnici nell'edilizia.
Articolo 20 - I gruppi specializzati hanno i seguenti obblighi e responsabilità:
a) soddisfare sempre i criteri organizzativi, tecnici ed etici vigenti al momento della
loro istituzione;
b) garantire la collaborazione tra specialisti, affinché le attività relative
all'elaborazione dei benestare tecnici possano essere svolte in maniera competente;
c) garantire che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti dei prodotti
da costruzione siano mantenute durante l'intero processo di fabbricazione;
d) partecipare all'esecuzione di verifiche e collaudi dei prodotti per i quali hanno
elaborato i benestare tecnici nell'edilizia;
6
e) partecipare al monitoraggio del comportamento durante l'uso dei prodotti per i
quali hanno elaborato i benestare tecnici nell'edilizia;
f) giustificare l'opportunità di prorogare i pareri tecnici.
Articolo 21 - I titolari dei benestare tecnici hanno l'obbligo:
a) di fornire a progettisti, appaltatori, distributori, utenti, verificatori certificati dei
progetti ed esperti tecnici certificati, su loro richiesta, una copia del benestare tecnico
nell'edilizia e della dichiarazione di conformità elaborata dal fabbricante per il rispettivo
prodotto, per posta o con mezzi elettronici;
c) verificare che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti dei prodotti
da costruzione siano mantenute durante l'intero processo di fabbricazione.
Articolo 22 - Le commissioni tecniche specializzate hanno i seguenti obblighi e
responsabilità:
a) analizzare l'opportunità di approvare i benestare tecnici nell'edilizia, compresa la
loro proroga o modifica;
b) analizzare i benestare tecnici nell'edilizia per ambito di attività per cui sono stati
elaborati;
c) analizzare l'opportunità di prorogare i pareri tecnici di benestare tecnici validi;
d) mantenere la riservatezza professionale riguardo alle informazioni concernenti i
documenti in base ai quali sono stati rilasciati i benestare tecnici nell'edilizia.
Capo IV - Disposizioni finali
Articolo 23 - Gli allegati da 1 a 3 di cui all'articolo 7 costituiscono parte integrante
nel presente regolamento.
Articolo 24 - La presente decisione entra in vigore 180 giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di Romania, parte I.
Articolo 25 - Un benestare tecnico nell'edilizia non attribuisce al suo titolare i diritti
di commercializzazione esclusiva del prodotto per il quale è stato rilasciato.
Articolo 26 - Qualsiasi riferimento a un benestare tecnico nell'edilizia nella
corrispondenza commerciale, negli annunci pubblicitari o nei contratti deve menzionarne il
numero e la data di approvazione.
Articolo 27 - Il benestare tecnico nell'edilizia può essere riprodotto solo nella sua
interezza e con il consenso del titolare.
7
Allegato n. 1
al regolamento
relativo ai benestare
tecnici nell'edilizia
MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
BENESTARE TECNICO
(000-00) 000-0000
(Nome del prodotto, procedura o insiemi di prodotti): ………………………
(rumeno)
…………………………..
(francese)
..…..……………………..
(inglese)
…….……..………………
(tedesco)
TITOLARE:
PRODUTTORE:
…………………
(nome del produttore)
(indirizzo completo)
(telefono, fax)
…………………….
…………………….
…………………………………………………………..
(Nome e indirizzo del titolare del benestare tecnico)
ORGANISMO RESPONSABILE DEL RILASCIO DEL BENESTARE
TECNICO: ………………………..
(Nome e indirizzo dell'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico)
……………………………………….
(N. del gruppo specializzato e nome completo del gruppo specializzato)
Il presente benestare tecnico è valido fino al 00.00.0000, ma solo se accompagnato da
un PARERE TECNICO rilasciato dal Comitato tecnico permanente per le costruzioni
e non sostituisce un certificato di qualità.
8
COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
Il gruppo specializzato n. … all'interno di ………… avendo analizzato la documentazione
trasmessa con la domanda di benestare tecnico, presentata da ………… registrata con il n. ……,
del ……, relativa a (il prodotto/la procedura o gli insiemi di prodotti)…………………….. fabbricati
da…………….., rilascia il presente benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, conformemente agli atti
legislativi applicabili all'ambito di riferimento dell'attività validi in questa data.
1. Definizione sintetica
1.1. Descrizione sintetica
1.2. Identificazione dei prodotti
2. Benestare tecnico
TA 000-00/0000-0000
Pagina 2 di 7
2.1. Ambiti accettati di utilizzo in edilizia:
(per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "Per il suo uso previsto a contatto con l'acqua
potabile, .................................... deve disporre di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica")
2.2. Pareri relativi a prodotto (procedura o insiemi di prodotti)
2.2.1. Idoneità all'uso in edilizia
 Resistenza meccanica e stabilità
 Sicurezza antincendio
 Igiene, salute e ambiente
 Sicurezza e accessibilità durante l'uso
 Protezione acustica
 Risparmi energetico e isolamento termico
 Uso sostenibile delle risorse umane
2.2.2. Durabilità (affidabilità) e manutenzione del prodotto, della procedura o degli insiemi di
prodotti
2.2.3. Fabbricazione e controllo
2.2.4. Utilizzo in servizio
2.3. Specifiche tecniche
2.3.1. Condizioni di progettazione
(Il regolamento tecnico applicabile al prodotto, alla procedure o agli insiemi di prodotti e
l'utilizzo in servizio devono essere specificati).
2.3.2. Condizioni di fabbricazione
Il metodo utilizzato per verificare che la qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti
del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti per le costruzioni siano mantenuti durante il
processo o la procedura di fabbricazione devono essere specificati chiaramente.
Viene specificata la fase di attuazione del sistema di gestione della qualità.
2.3.3. Condizioni di consegna
Alla consegna, il prodotto/procedura o gli insiemi dei prodotti devono essere accompagnati da
un documento che attesti che il prodotto/procedura/insiemi di prodotti sono conformi al benestare
tecnico, ai sensi della normativa rumena in vigore, con l'indicazione esplicita del nome del presente
documento e del rispettivo regolamento.
Sempre alla consegna, inoltre, il prodotto/procedura/insiemi di prodotti devono essere
accompagnati dalle istruzioni per l'uso in rumeno.
2.3.4. Condizioni di utilizzo in servizio
Il nome del regolamento tecnico interno e del regolamento rumeno che deve essere rispettato
per l'uso in servizio devono essere specificati.
Conclusioni


Parere complessivo
Un parere favorevole è qui rilasciato per l'uso del prodotto, della procedura o degli insiemi di
prodotti negli ambiti accettati di utilizzato, ai sensi delle condizioni specifiche vigenti in Romania,
a condizione che le disposizioni del presente benestare siano rispettate.
(per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "Per il suo uso previsto a contatto con
l'acqua potabile, .................................... deve disporre di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica")
Condizioni
 La qualità e la coerenza delle caratteristiche pertinenti del prodotto/procedura/insiemi di prodotti
sono state esaminate e giudicate adeguate e devono essere mantenute costantemente durante
l'intero periodo di validità del presente benestare.
 Ogni qualvolta nel presente benestare si faccia riferimento ad atti legislativi o regolamenti tecnici,
occorre rammentare che si tratta di quelli vigenti alla data di rilascio del presente benestare.
 Ai fini della concessione del presente benestare, il Comitato tecnico permanente per le costruzioni
non è coinvolto nella presenza e/o assenza dei diritti legati della società di vendere, installare o
effettuare la manutenzione del prodotto, della procedura o degli insiemi di prodotti.
TA 000-00/0000-0000
Pagina 3 di 7








Qualsiasi
raccomandazione
sulle
modalità
di
utilizzo
sicuro
del
presente
prodotto/procedura/insiemi di prodotti contenuta nel presente documento o a cui il documento di
benestare tecnico faccia riferimento rappresenta i requisiti minimi da soddisfare durante l'uso in
servizio.
L'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico è responsabile della precisione dei
dati inseriti nel benestare oltre che dei collaudi o delle prove che rappresentano la base per tali
dati. Il benestare tecnico non solleva i fornitori e/o gli utenti dalle responsabilità che competono
loro ai sensi delle norme di legge vigenti.
L'opportunità di elaborare il benestare tecnico è stabilita dall'organismo responsabile del rilascio
dei benestare tecnici.
Il mantenimento da parte del prodotto/procedura/insiemi di prodotti dell'idoneità all'uso è
verificato ai sensi del programma stabilito dall'organismo responsabile del rilascio del benestare
tecnico (collaudi/verifiche di laboratorio, tipo e frequenza dei collaudi).
Le attività incluse nel programma e il modo in cui sono eseguite sono conformi agli atti legislativi
e ai regolamenti tecnici in vigore.
L'organismo responsabile del rilascio del benestare tecnico (o altro organismo responsabile del
rilascio di benestare tecnici che sia autorizzato dal CTPC nel caso in cui quello iniziale cessi la
propria attività) informa il Comitato tecnico permanente per le costruzioni dell'esito delle
verifiche e, qualora queste non dimostrino il mantenimento dell'idoneità all'uso, chiede al
segretariato tecnico del CTPC di annullare il benestare tecnico e di rimuoverlo dalla banca dati.
Il benestare tecnico viene annullato, inoltre, se le ispezioni effettuate dagli organismi di vigilanza
del mercato identificano difetti nel costante mantenimento delle condizioni di fabbricazione e
utilizzo riguardo al prodotto/procedura.
Qualora il titolare del benestare tecnico non rispetti le disposizioni contenute nel presente
documento, l'organismo di rilascio chiede il ritiro del benestare tecnico e la sua rimozione dalla
banca dati del segretariato tecnico del CTPC.
Validità:
(giorno, mese, anno)
L'eventuale proroga della validità del parere tecnico deve essere richiesta almeno tre mesi prima
della data di scadenza.
In caso di mancata proroga dalla validità del parere tecnico, il benestare diventa nullo.
Qualsiasi modifica/proroga del benestare tecnico viene effettuata osservando il periodo iniziale di
validità.
Per il gruppo specializzato n. ......
Presidente
(nome, cognome, firma)
DIRETTORE
(organismo di rilascio)
(nome, cognome, firma)
TA 000-00/0000-0000
Pagina 4 di 7
3. Ulteriori commenti del gruppo specializzato
Il testo si riferisce alle previsioni relative al comportamento del prodotto, della procedura o
dell'insieme di prodotti in uso, a qualsiasi riserva riguardo al loro comportamento nel tempo e a
qualsiasi altro argomento che riguardi il benestare tecnico concesso.
In caso di proroga del benestare tecnico, si dovrà fare riferimento al suo comportamento in
uso per l'intero periodo di validità del benestare iniziale.
Le conclusioni dei rappresentanti del gruppo specializzato durante la visita allo stabilimento
del fabbricante possono anch'esse essere documentate nel presente documento.
Sintesi delle relazioni sulle prove (in formato tabella). Nel fascicolo relativo al benestare
tecnico, la presente sintesi sarà integrata dalle relazioni sulle prove.
I collaudi o le prove richiesti ai fini dell'elaborazione dei benestare tecnici sono effettuati in
laboratori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 o in laboratori autorizzati dall'Ispettorato statale
dell'edilizia che forniscono servizi a terze parti.
Per le relazioni sulle prove elaborate da terze parti, l'organismo di rilascio dichiara di
assumersi la responsabilità dei risultati indicati in tali relazioni.
4. Allegati





Estratti significativi dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato. Vengono
specificati il numero e la data dei verbali, che devono essere documentati in un registro apposito
con pagine numerate e timbrate.
I nomi e cognomi dei partecipanti alla riunione sono anch'essi indicati.
Proposta del gruppo specializzato di approvare il benestare tecnico.
Il fascicolo tecnico del benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, contenente ……… pagine, è
parte integrante del presente benestare tecnico.
TITOLARI DEL BENESTARE TECNICO (se applicabile)
Portavoce del gruppo specializzato n. ......
(nome e cognome, firma)

Membri del gruppo specializzato
(nome, cognome, firma)
…………………
…………………
…………………
Nota: il fascicolo tecnico di un benestare tecnico contiene:
- la documentazione di riferimento del prodotto, compresi i disegni, compilata dal richiedente e
verificata dall'organismo preposto al rilascio;
- i documenti relativi agli esiti delle attività di valutazione del prodotto: relazioni sulle prove,
relazioni riguardanti gli esperimenti;
- i documenti relativi alla valutazione dell'impianto di fabbricazione, se applicabile;
- gli estratti dei verbali della riunione di delibera del gruppo specializzato.
TA 000-00/0000-0000
Pagina 5 di 7
Allegato n. 2
al regolamento
ROMANIA
MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
PARERE TECNICO
Sulla base della dichiarazione n. .............., del ..................., rilasciata dalla commissione
tecnica specializzata n. ..... per l'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia:
IL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
APPROVA:
il benestare tecnico n. 000-00/0000-0000, elaborato da ......................., per ...................................., il
cui fabbricante è ................................
Il presente PARERE TECNICO è valido fino al ...................... e può essere prorogato
se il titolare dimostra che l'idoneità all'uso del prodotto soggetto a benestare tecnico è stata mantenuta,
ai sensi delle disposizioni previste nel capo Condizioni del benestare tecnico.
(per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "sulla base del presente parere tecnico, il
prodotto/procedura/insieme di prodotti: ".................................... può essere impiegato per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile, ma solo a
condizione che disponga di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica")
Il benestare tecnico è valido fino al .......................... per il titolare, il fabbricante e i
distributori specificati nell'allegato del benestare tecnico.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE
COSTRUZIONI
…………….
rappresentante del
segretariato tecnico del
CTPC
...........................
TA 000-00/0000-0000
Pagina 6 di 7
Allegato n. 3
al regolamento
ROMANIA
MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
PARERE TECNICO
PROROGA
Ai sensi della dichiarazione n. ..... del .............. della commissione n.
........... per l'approvazione dei benestare tecnici nell'edilizia, la commissione ha
riscontrato che il titolare ha dimostrato che l'idoneità all'uso del prodotto soggetto a
benestare tecnico è stata mantenuta, conformemente alle disposizioni di cui al capo
Condizioni del benestare tecnico.
Il COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE COSTRUZIONI
proroga pertanto il PARERE TECNICO del benestare tecnico n. 000-00/0000-0000
riguardante: ......................, fabbricato da ........... fino alla data del ..........................
(per prodotti che vengono a contatto con acqua potabile, viene aggiunta la seguente dichiarazione: "sulla base della presente proroga del parere
tecnico, il prodotto/procedura/insieme di prodotti: ".................................... può essere impiegato per il suo uso previsto a contatto con l'acqua potabile,
ma solo a condizione che disponga di un permesso sanitario/notifica rilasciato dall'Istituto nazionale di salute pubblica")
IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LE
COSTRUZIONI
..................................
rappresentante del
segretariato tecnico del
CTPC
..................................
TA 000-00/0000-0000
Pagina 7 di 7