LIBERO
Aderente alla FALCRI
castigat ridendo mores
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Telefonate ai clienti: limiti di legge!
TECNICHE DI
AUTODIFESA
A volte non telefonare ‘ti salva la vita’.
FASCICOLO 2
Tecnica 3: ‘telefona al cliente’.
Sembra che in alcune agenzie ci sia l’uso, nelle varie ‘campagne’ con tanto
di elenco di attuali o ‘potenziali’ clienti da contattare, di telefonare a
questi per effettuare promozioni finanziarie.
Vorremmo che la cosa fosse chiara: E’ CONTRO LA LEGGE!!!!
Qui non stiamo parlando di trasgredire qualche normativa interna con
rischio di sanzioni disciplinari (cosa di per sé già molto grave vista
ultimamente la pesantezza assurda E SCRITERIATA di tali sanzioni).
Qui si parla di conseguenze penali, da 6 mesi a 4 anni di reclusione +
multa, con tutte le rogne conseguenti (tra cui oltretutto il probabile
licenziamento).
Il decreto leg.vo 58/1998 è molto chiaro in merito e obbliga i soggetti
autorizzati (banche, sim, assicurazioni, etc.) ad utilizzare, per attività
fuori sede e la promozione e collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza (tra cui ormai è assolutamente consolidato
esserci il telefono ma anche le e-mail), PROMOTORI FINANZIARI.
Naturalmente questi promotori devono avere il MANDATO dall’azienda,
altrimenti non possono categoricamente svolgere tale attività.
La direzione, già alcuni anni fa, ci ha comunicato che NESSUNO in Carive
ha questo mandato, perciò gestori personal, private e direttori devono
sviluppare doti telepatiche!!!
Signori, qui ci sono un decreto legislativo e un regolamento attuativo
Consob n.11522 che parlano chiaro: chi vuol farsi del male, lo faccia, ma il
rischio è pesante! Ma poi perché? Perché l’azienda non mette in
condizione tutti i colleghi citati di lavorare in tranquillità fornendo il
patentino di promotore? Per lo stesso motivo per cui non fa quadri tutti
gli small business che dovrebbero avere autonomia operativa (prerogativa
dei QD) senza la relativa qualifica?
Lo fa per risparmiare poche centinaia di euro l’anno o per poter domani
dire: ‘ma io glielo avevo detto di non farlo!’
Perché la normativa, volutamente caotica e ormai inconsultabile, dice che
non si può effettuare offerta fuori sede e la comunicazione a distanza è
offerta fuori sede.
Se una volta le leggi permettevano una deroga per i prodotti finanziari
emessi dalla banca stessa, con l’ultima riforma del risparmio questi sono
stati equiparati agli altri strumenti finanziari, con le stesse modalità di
promozione e collocamento.
Riassumendo:
Chi telefona a possibili investitori promuovendo strumenti finanziari va
contro la legge e come tale può essere punito.
Chi fa pressioni sui sottoposti per svolgere tale compito commette
chiaramente ISTIGAZIONE A DELINQUERE, ART. 414 COD.
PENALE (prevista la reclusione da 1 a 5 anni).
Le uniche telefonate possibili all’esterno sono quindi quelle del tenore:
‘perché non viene a farci visita che siamo tanto simpatici? Con relative
risposte!
Alleghiamo gli articoli di legge relativi a quanto detto con le sanzioni del
codice penale per l’istigazione a delinquere.
Le pressioni nel lavoro sono sempre odiose e stressanti ma quando vanno
contro la legge sono, non solo inaccettabili, ma da denunciare alle autorità
competenti!!
Consigliamo di tenere sempre l’allegato vicino alla scrivania per leggerlo ad
alta voce casomai qualcuno avesse qualche amnesia!
Libero/FALCRI
Allegato al Fascicolo 2 “TECNICHE DI AUTODIFESA” – Libero/FALCRI
Regolamento ISVAP 11522:
Art. 76
(Promotori finanziari)
1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che
consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con
l'investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.
2. L'obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l' attività di cui al comma 1
sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata
sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.
Decreto Legislativo 58/98:
Art. 166
(Abusivismo)
1. E'punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni
a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove]
chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a
distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza
essere iscritto nell'albo indicato dall' articolo 31.
Codice Penale:
414 Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il
solo fatto dell`istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti
2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se
trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si
applica la pena stabilita nel n. 1).
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (2664) fa l`apologia di
uno o più delitti (c.p.266, 272, 303).