“CARATTERI DELL’ESPERIENZA GIURIDICA ALTOMEDIEVALE” PROF. FRANCESCO MASTROBERTI Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale Indice 1 LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE E L’IDEA DI ROMA ----------------------------- 3 2 PERIODIZZAZIONE DEL MEDIOEVO E SUA UNITARIETÀ SOTTO IL PROFILO GIURIDICO ----- 5 3 LA CHIESA NELLA PRIMA FASE DELL’ALTO MEDIOEVO --------------------------------------------------- 8 4 GERMANI E LATINI: DIRITTO E ISTITUZIONI ------------------------------------------------------------------- 11 5 IL CORPUS IURIS CIVILIS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 6 TRE FORME DI DIRITTO ROMANO --------------------------------------------------------------------------------- 16 7 LE LEGGI ROMANO BARBARICHE ---------------------------------------------------------------------------------- 18 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 1 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente e l’idea di Roma L’Impero Romano d’Occidente, com’è noto, cadde con la deposizione del giovane Romolo Augustolo da parte del barbaro Odoacre nell’anno 476 d.c., data a partire dalla quale non vennero più incoronati imperatori1. La data del 476 d.c. può essere accettata proprio per questa ragione, anche se va riferita un’altra tesi che richiama il 568 d.c., anno in cui la Penisola venne invasa dai Longobardi guidati da Alboino. In effetti ai contemporanei ciò che avvenne nel fatidico 476 non sembrò eclatante: l’Italia aveva già sofferto di diverse invasioni transitorie di popolazioni barbare, come quelle degli Unni, dei Visigoti e dei Vandali, e quell’anno il capo degli Eruli, deposto il legittimo imperatore, non fece nulla di significativo sul piano storico: lasciò che la capitale dell’Impero Romano d’Occidente continuasse ad essere Ravenna – come aveva voluto Onorio inviò le insegne imperiali all’Imperatrice d’Oriente e si limitò a chiedere per se il titolo di Patricius romano. Semplicemente l’Italia aveva un nuovo padrone, il quale non venne neppure sfiorato dall’idea di farsi imperatore o di decretare la fine dell’Impero romano. Ciò che a tutti dovette sembrare pressoché irrilevante o transitorio, sul piano storico si rivelò di un’importanza epocale, determinando una delle più evidenti “fratture” della storia. Non si può negare che ciò che avvenne in quel periodo, in Europa, fu un vero e proprio devastante cataclisma storico, destinato a produrre i suoi effetti per secoli. Cosa accadde? la caduta della millenaria civiltà romana in occidente sotto i colpi delle invasioni cosiddette “barbariche”. Una caduta, tuttavia, molto particolare se si tiene conto del fatto che la romanità da civiltà concreta – dotata di governo, istituzioni, popolo, diritto, letteratura, cultura, etc. – divenne un’idea, un modello in grado di condizionare tutto il millennio medievale e radicare i fondamenti più profondi della cultura occidentale. Questa idea della romanità è stata potente almeno quanto lo fu l’impero romano, tanto da soggiogare, col suo fascino il mondo germanico. Di essa se ne impossessò la giovane Chiesa d’Occidente, eleggendo Roma quale capitale del suo 1 Sulla caduta dell’Impero Romano d’Occidente la bibliografia è vastissima. Ecco alcuni titoli per un primo orientamento: S. Mazzarino, La fine del mondo antico, Milano, Rizzoli, 1995; A. Schiavone, La storia spezzata, Roma antica e occidente moderno, Roma, Laterza, 1996; E. Gibbon, Decadenza e caduta dell'Impero romano, Milano, Mondadori, 2002; Azzara, op. cit., 2002; H. Pirenne, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Milano, Newton & Compton, 2006; P. J. Heather, La caduta dell'Impero romano, Garzanti, 2006. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale dominio universale e “cristianizzando” vari aspetti di forma e sostanza della romanità. Lo stesso fece un grande e fortunato capo di una delle tante popolazioni di origine germanica, Carlo Magno, re dei Franchi, che costituì nella famosa notte di Natale dell’anno 800, con la benedizione del Papa, il Sacro Romano Impero: un Impero che tracciò una linea di continuità con la romanità fino all’avvento della Rivoluzione Francese e di Napoleone Bonaparte. Perché l’idea di Roma fu così potente? La ragione più evidente risiede nel fatto che la civiltà romana raggiunse un elevatissimo grado di evoluzione - soprattutto per quel che riguarda le istituzioni e il diritto - di fronte al quale il primitivo mondo germanico non tardò a manifestare una inevitabile soggezione. Nella grande depressione sociale, politica ed economica nella quale cadde l’Europa con le invasioni barbariche, l’idea di Roma fu l’unico possibile riferimento sul quale costruire un nuovo modello di società civile. E’ appunto questa lenta costruzione della nuova Europa - seguita alla grande distruzione – che caratterizza l’età del cosiddetto alto Medioevo; una costruzione che raggiunge il suo acme con la creazione del Sacro Romano Impero e che fu caratterizzata da tre “agenti” principali: 1) l’eredità romana; 2) il mondo germanico e 3) la Chiesa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 2 Periodizzazione del Medioevo e sua unitarietà sotto il profilo giuridico La polemica illuministica ha fatto sì che fino ad oggi al Medioevo nel suo complesso sia stata negata una specificità culturale autonoma. Sul piano giuridico, ad esempio, tutto ciò che è emerso nel Medioevo è stato interpretato o come una sorta di volgarizzazione, contaminazione, deformazione di istituti romanistici, oppure una “illuminata” anticipazione dell’epoca moderna. La periodizzazione tradizionale, in Italia, distingue l’alto Medioevo (dal V sec. al XI sec.) dal basso Medioevo (dal XI sec. alla fine del XV sec.). La data di inizio si fa risalire al sacco di Roma del 410 o, più generalmente, come si è detto, al 476, data della deposizione di Romolo Augustolo (ma qualche autore fa riferimento alla calata dei Longobardi in Italia nel 568). La fine, secondo alcuni è da individuare nell’anno della caduta dell’Impero Romano d’Oriente (1453), secondo altri nell’anno della scoperta delle Americhe (1492). Possiamo prendere in considerazione il Medioevo come età compresa tra il 476 e il 1492 ed accogliere la tradizionale periodizzazione tra alto e basso Medioevo, distinguendo però – per finalità didattiche - una prima fase dell’alto Medioevo, che va dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476) alla costituzione del Sacro Romano Impero (800) e una seconda fase compresa tra i secoli IX e XI (la distinzione tra queste due fasi dell’alto Medioevo è peraltro praticata generalmente dalla storiografia tedesca). La prima fase è caratterizzata da un forte regresso della civiltà occidentale: l’economia si riduce al baratto, le città scompaiono o si riducono a poco più che borghi, prevale la campagna ed il feudo dove è possibile trovare protezione e sostentamento sottomettendosi all’autorità di un signore. In questo periodo vi è un’importanza cruciale della Chiesa: i conventi offrono sostentamento e protezione a coloro – e sono tanti – che entrano nell’ordine ecclesiastico e diventano luoghi di produzione e di conservazione della cultura. Gli uomini di Chiesa sono fra i pochi ad essere istruiti e i Vescovi rappresentano spesso le uniche autorità di riferimento, soprattutto per le domande di giustizia. In questo quadro la situazione italiana è peculiare: dal 568 i Longobardi diventano padroni della Penisola, sottomettono i latini e tardano a convertirsi al cristianesimo: a detta di molti storici la loro dominazione determinerà il ritardo dell’Italia nel processo di integrazione tra l’etnia germanica e quella latina, necessario per la formazione di una monarchia nazionale. Inoltre, mentre in Francia ed in Spagna in particolare si formano e si consolidano le monarchie romano-germaniche, dal VII inizia la pressione degli arabi sulle coste italiane che, determinando l’ insicurezza delle rotte Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale marittime, aggraverà le condizione economiche degli abitanti delle coste soprattutto meridionali. La fine della dominazione longobarda nel settentrione d’Italia e la costituzione del Sacro Romano Impero comporterà la nascita della seconda fase dell’alto Medioevo, caratterizzata dall’assestamento dell’Europa dopo il trattato di Verdun dell’anno 843, dalle tensioni tra papato ed impero che culmineranno con la lotta per le investiture (dal Dictatus Papae di Gregorio VII al concordato di Worms del 1122) , e dal radicamento della feudalità attraverso rilevanti interventi legislativi come il Capitolare di Quierzy dell’877 che dispose l’ereditarietà dei feudi maggiori. Nonostante queste partizione bisogna considerare l’unitarietà dell’esperienza giuridica medievale2. Nel Medioevo mancavano o erano incompiuti, come ha rilevato Paolo Grossi, lo Stato e la legge, due elementi oggi assolutamente indispensabili per comprendere il dato giuridico ed istituzionale: il diritto nasceva dalle cose e, in una dimensione consuetudinaria, assecondava le esigenze di un mondo profondamente diverso da quello romano e da quello moderno. Forse lo schema più valido per comprendere questa realtà lontana è quello delineato da Santi Romano3, ossia la pluralità degli ordinamenti giuridici: non un unico ordinamento ma molteplici ordinamenti (Chiesa, Feudo, Famiglia, Corporazione etc.) produttivi di norme giuridiche. Questa situazione è riscontrabile nelle due fasi dell’alto Medioevo ed anche nel basso Medioevo. E’ vero che a partire dal XII secolo si determinano, sotto il profilo giuridico ed istituzionale, importanti unificazioni (del diritto e della procedura civile, del diritto e della procedura penale, del diritto canonico, del diritto feudale, delle basi giuridiche del potere monarchico) ma è anche vero che la storia registra un notevole cambiamento su piano sociale, politico ed economico destinato a preparare il terreno all’età moderna. «Non dobbiamo dimenticare – rileva Paolo Grossi - che, proprio per la relativa indifferenza del potere politico verso il diritto, il momento edificativo dell’ordine giuridico si contraddistingue per una sostanziale libertà. Al di fuori di programmazioni e sistemazioni centralizzanti il diritto ritrova anche le sue scaturigini dal basso, la sua natura di scansione spontanea di un tessuto sociale. Senza più vincoli a rattenerlo amputarlo condizionarlo, torna a nascere dai fatti e a costruirsi sui fatti. In un mondo dove il potere politico sembra rinunciare al proprio compito ordinativo sul piano giuridico e dove si sono rarefatti i modelli da osservare, la sfera del giuridico e quella del fattuale tendono a fondersi, la dimensione della “validità” cede a quella della “effettività” […]. In un mondo così privo di involucri costrittivi il diritto si colora per 2 In questo senso cfr. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma 2004. S. Romano, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Pisa, tip. E. Mariotti, 1917. 3 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale una sua decisa “fattualità”: il che non significa dire che nasce dal fatto (che sarebbe osservazione banalissima), ma piuttosto che il fatto stesso ha qui una carica così vitale da potersi proporre, senza il consenso di interventi estranei ma alla sola condizione di mostrarsi dotato di effettività, come fatto autenticamente normativo, rilevando la innata capacità di essere di per sé protagonista dei varii ordinamenti, dove perviene ad essere fonte in senso formale». Questo discorso si attaglia benissimo all’epoca dell’alto Medioevo, forse meno a quella più recente (basso Medioevo) poiché a partire dal XII secolo, in concomitanza con cause di natura economica, politica e sociale inizia un processo di “legittimazione” e sistemazione in forma scritta del diritto formatosi consuetudinariamente nell’alto Medioevo dall’incontro tra mondo romano e civiltà germanica: ciò avvenne grazie all’opera della scienza giuridica incarnata dalle grandi scuole dei glossatori e dei commentatori. In ogni caso il mondo medievale manifesta una sua unitarietà sotto il profilo culturale, politico, sociale ed economico e per questo non rappresenta una semplice appendice del moderno o un’anticipazione del moderno. In merito si può considerare l’istituto della proprietà collettiva e il concetto di dominium diretto distinto dal dominio utile, espressioni queste di quell’altro modo di possedere (diverso dal Dominium ex Iure Quiritium dell’epoca romana e dalla proprietà dei codici napoleonici) di cui parla il Grossi nei suoi studi e che rispondono ad una realtà socioistituzionale profondamente diversa da quella romana e da quella moderna. Proprio il cardine del Medioevo, la feudalità, esprime appieno questa diversità medievale, del tutto incomprensibile con gli odierni canoni ermeneutici relativi ai rapporti intersoggettivi e tra soggetti e cose: il feudatario, il suffeudatario, il vassallo, fino agli ultimi gradi della gerarchia feudale, tutti legati tra loro da un rigoroso vincolo di fedeltà, avevano sul bene feudale solo quello che i giuristi chiamarono dominium utile ma la “titolarità” dello stesso spettava al princeps che ricorrendo particolari condizioni ne poteva riprendere l’intero dominium. Tutto ciò ci porta a considerare che questo mondo concepiva diversamente da noi il rapporto con la terra e le cose ed anche il rapporto tra uomini. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 3 La Chiesa nella prima fase dell’alto Medioevo La Chiesa rappresenta indubbiamente una delle forze principali dell’alto Medioevo4. Molti vedono in essa l’artefice principale dell’integrazione tra il mondo germanico e quello romano ma altri, soprattutto di recente, criticano questa impostazione ritenendola inadeguata5. Fatto è che la Chiesa si fa portatrice di una visione generale del mondo relativa ad ogni aspetto del vivere umano, dalla vita del singolo a quella della comunità che, pur derivando dalle tradizioni ebraiche, mostra una grandissima capacità di adattamento alle diverse realtà. Comunque la Chiesa costituisce un ordinamento fortemente caratterizzato in senso gerarchico e ramificato nel territorio6: alle origini c’è il metropolita che provvede a nominare i vescovi della sua provincia, i quali vescovi sono a capo delle diocesi, nelle quali vi sono le parrocchie. Insomma nell’alto Medioevo, caratterizzato per lo più dalla mancanza di un forte potere laico – i regni barbarici erano organizzati in maniera primordiale ed inefficiente – essa si presenta come un’organizzazione stabile che meglio e più si avvicina all’organizzazione statuale. A ciò si deve aggiungere che gli ecclesiastici, i vescovi in particolare, studiavano e sapevano leggere e scrivere: in un’epoca come quella dell’alto Medioevo ciò rappresentava un fonte di potere notevolissima. La Chiesa inoltre, fin dall’editto di Milano del 313 cominciò a costituire un ingentissimo patrimonio fatto di donazioni di fedeli, destinato al mantenimento del clero e della gerarchia ecclesiastica. A ciò devono aggiungersi anche le esenzioni fiscali disposti dagli imperatori e i sussidi periodicamente concessi dagli stessi. Insomma un vasto patrimonio grazie al quale sorgevano Chiese e Monasteri dovunque in Europa. Il fenomeno del monachesimo è noto: qui si deve solo dire che i monasteri rappresentavano una sorta di isole che come i feudi rappresentavano entità politico-economiche, dove in cambio di lavoro e fedeltà (al feudatario, alla chiesa) si riceveva la terra da coltivare e il pane. Molti ricevevano la tonsura – primo grado della gerarchia ecclesiastica - appunto per avere protezione e sostentamento. Ma di quale concezione del diritto si fa portatrice la Chiesa? Essa innanzitutto reca l’idea di una legge scritta derivata dalla tradizione mosaica, dalla patristica, raccolta in un libro che si deve venerare. Una visione dunque volontaristica del diritto e una propensione per la scrittura e la 4 Per un quadro generale cfr. C. Azzara, La Chiesa nel Medioevo, Bologna Il Mulino 2009. G. Astuti, Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Le fonti. Età Romano-Barbarica, Padova, Cedam, 1953. 6 M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, il Mulino, 2008. 5 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale codificazione delle norme. Per la Chiesa esiste un diritto divino (composto da diritto naturale divino e da diritto positivo divino) e diritto umano. Il primo era il diritto delle Sacre Scritture e vincolava tutti, il secondo era invece il diritto composto dalle consuetudini e dai canoni conciliari7. Il tutto formava il diritto canonico che si rivolgeva a tutti i fedeli in virtù del battesimo ricevuto. Il problema era che questi fedeli erano anche sudditi dell’Imperatore, o del re. Allora non si poteva distinguere tra la materia spirituale e quella terrena, così come lontana era l’idea della esclusività dell’ordinamento statuale, essendovi quella che è stata definita la pluralità degli ordinamenti giuridici. Grossomodo c’erano delle materie che il diritto canonico regolava universalmente: il matrimonio, ad esempio, trova la sua regolamentazione nel Medioevo nei trattati di diritto canonico. Altre in cui si applica in via prevalente perché è attivata la giurisdizione canonica e la questione riguardava soggetti appartenenti alla gerarchia ecclesiastica oppure era sorta in territorio della chiesa. E così via. A questo proposito va detto che già a partire dalla II secolo d.c. le costituzioni imperiali costituirono la Episcopalis audientia, ossia un tribunale speciale in cui la giurisdizione veniva esercitata dal vescovo nei confronti dei sacerdoti e dei propri sottoposti8. Tuttavia a partire dall’età carolingia (VIII-X secolo) la giurisdizione del vescovo verrà estesa anche a materie non religiose, nonché ai laici che ne avessero fatto richiesta, consentendosi alle parti di scegliere concordemente di sottrarsi alla magistratura laica e di affidarsi al loro pastore spirituale. Una posizione quella della Chiesa che oggi fatichiamo a configurare tenendo presenti i nostri capisaldi giuridici poiché – come ha rilevato Mario Caravale – manifesta un carattere duplice: da un lato essa detiene un ordinamento proprio distinto da quello temporale, dall’altro per concessioni dell’ordinamento laico e per “forza di cose” invade il campo temporale erodendogli aree consistenti, sia sotto il profilo del diritto sostanziale, sia sotto il profilo del diritto processuale9. Non a caso, grazie all’estensione della giurisdizione vescovile, si assisterà alla formazione del cosiddetto processo romano-canonico formato appunto dall’incontro tra la procedura romanoclassica (accusatoria) e quella canonica (inquisitoria). In esso è possibile scorgere una prima forma di processo misto – un buon compromesso tra il sistema accusatorio e quello inquisitorio – che avrà 7 Cfr. P. Erdö, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, Roma 1999. G. Vismara, Episcopalis audientia : l'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono, Milano, Vita e Pensiero, 1937. 9 Caravale, op. cit. 8 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale una certa fortuna nei secoli a venire, finendo per essere in buona parte accolto nelle codificazioni procedurali napoleoniche. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 4 Germani e Latini: diritto e istituzioni La prima fase dell’alto Medioevo è caratterizzata dai seguenti elementi: 1) principio della personalità del diritto; 2) l’integrazione tra i Germani e i Latini; 3) formazione e consolidamento dei regni romano-germanici e promulgazione delle cd. leggi romano-barbariche10. Per popolazioni germaniche si accoglie una nozione molto estesa comprendente i gruppi etnici – Goti, Burgundi, Longobardi, Unni, Alari, Vandali, Alamanni, Turingi e molti altri - le cui invasioni determinarono il crollo, nel V- VI secolo, dell’Impero Romano d’Occidente e un nuovo ordinamento politico dell’Europa: pur diversi in molte cose, essi denotano tuttavia dei tratti comuni che consentono una trattazione unitaria. La caratteristica principale di queste popolazioni era il nomadismo: esse cioè non erano stabilmente radicate in un territorio ma si spostavano spesso in conseguenza di eventi climatici (siccità, con conseguenti carestie), sociali (sovrappopolazione) e bellici (invasione di altre popolazioni sul territorio da loro occupato). Il regno per loro non consisteva in un territorio: il re era il capo di tutte le famiglie appartenenti al gruppo etnico e non il sovrano di un territorio. E’ evidente dunque la differenza con il mondo romano, laddove la sovranità si estendeva su di un territorio e sui sudditi che ne facevano parte. L’organizzazione sociale e politica era molto semplice e, sotto certi aspetti primitiva: gli uomini liberi (arimanni) erano coloro che combattevano ed eleggevano nelle assemblee il re ed approvavano per acclamazione i suoi atti più importanti. Essi erano capi delle rispettive famiglie che a loro volta si raggruppavano in clan gentilizi dotati a loro volta di un capo (le fare longobarde ad esempio). Così la corte del re finiva per essere composta dai capi dei clan gentilizi. In questo contesto prevalenza assoluta avevano i vincoli di sangue e i rapporti personali: la fedeltà alla famiglia, al clan, all’etnia era l’elemento qualificante ogni rapporto pubblico e privato. Anzi nella loro concezione non vi era differenza tra il pubblico ed il privato: il privato era pubblico ed il pubblico era privato. Questo tipo primitivo di organizzazione – che peraltro ritroviamo nella Roma delle origini – derivava dal livello culturale di queste popolazioni ma era anche reso necessario dalla precarietà della loro condizione: soggette a continue 10 Cfr. C. Calisse, Storia del diritto italiano, in tre voll., Firenze 1903; G. Salvioli, Corso ufficiale di Storia del Diritto Italiano, vol. II, Napoli 1913; R. Trifone, Le fonti della storia del diritto italiano, Napoli 1943; F. Calasso, Medio Evo del diritto, Milano 1954; G. Vismara, Scritti di Storia giuridica, in tre voll., Milano 1987; P. S. Leicht, Storia del Diritto Italiano Milano 1966; E. Cortese, Il Diritto nella storia medievale. I., L’alto Medioevo, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1996. C. Azzara, L'Italia dei barbari, Bologna, Il Mulino, 2002. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale minacce da parte di altre popolazioni e costrette per questo a vagare di luogo in luogo, esse vedevano nel rapporto personale, nella fedeltà al clan, l’unica fonte di sicurezza e di protezione. La componente religiosa era molto forte: credevano, in genere, in divinità guerriere che esprimevano le virtù militari e, come per i romani, intervenivano costantemente negli affari degli uomini, anche per dirimere una controversia “giuridica”. Riguardo al diritto troviamo le differenze più importanti ed evidenti rispetto alla romanità. Dal nomadismo derivava che queste popolazioni si regolavano secondo il cd. principio della personalità del diritto. Dovunque andavano, in qualsiasi posto capitava che si trovassero, applicavano il loro diritto: anche quando furono nella posizione di dominatori – dopo la caduta dell’Impero Romano, lasciarono le popolazioni sottomesse regolarsi col loro diritto, mentre essi continuavano ad applicare il loro. Ciò, come si può ben capire ha consentito la sopravvivenza del diritto romano che non fu mai formalmente abrogato: anzi, come si vedrà, i barbari – chi prima, come i goti, chi dopo come i longobardi – riconobbero il grado di evoluzione del diritto romano e nelle loro compilazioni o si ispirarono ad esso, oppure lo recepirono nelle forme cd. volgari in cui lo avevano trovato. In merito è appena il caso di osservare che invece il diritto romano era essenzialmente territoriale perché si estendeva sul territorio facente parte dell’Impero Romano. Ma la concezione stessa del diritto e della legge era profondamente diversa da quella romana. Se quest’ultima era giunta a riconoscere una dimensione naturalistica al diritto, per la quale erano del tutto estranei aspetti religiosi, moralistici etc. (si pensi anche alla giurisprudenza pretoriale degli Editti confluita nel ius honorarium), i “barbari”, invece consideravano il diritto come un qualcosa di sacro, di immanente e di eterno che veniva a svelarsi in forza di riti nei quali era la stessa divinità, attraverso i sacerdoti, a rendere giustizia e ad individuare i precetti da osservare. Si pensi al duello giudiziario: una controversia veniva risolta grazie ad un duello tra i contendenti nella convinzione che la divinità intervenisse a favore di chi avesse ragione e lo facesse vincere la sfida. O, ancora, si pensi alla faida – in uso soprattutto presso la popolazioni longobarde – per la quale un uso antichissimo avallato dalla religione, consentiva l’uccisione da parte dei parenti del morto ammazzato di un membro del clan cui apparteneva l’omicida. Per questo, presso i barbari il diritto non era scritto, ma orale, nel senso che era svelato – come nella Roma dei primi tempi – dai sacerdoti. Si trattava in massima parte di un diritto consuetudinario che si era venuto formando secolo dopo secolo nella vita del gruppo etnico. In merito senza dubbio significativa è la storia della Francia, storicamente divisa in Pays de droit écrit – quelli del sud dove Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale il diritto romano, come si vedrà venne recepito nelle compilazioni cd. romano-barbariche – e in Pays de droit coutumier, i paesi del nord a diritto consuetudinario, caratterizzato dalle antiche consuetudini germaniche. Solo nel XV secolo, in forza della volontà dei sovrani francesi di creare un diritto nazionale, si avvierà un processo di scrittura del diritto consuetudinario. Da un punto di vista istituzionale, i romani concepivano il governo di un territorio, i germani il governo di un popolo. Alle fondamenta dell’Impero c’era la cittadinanza, mentre le basi del Regno dei Germani era la natio, l’appartenenza ad un popolo, ad una stirpe. Su queste basi si regolava anche l’amministrazione. Presso i romani vi era un’evoluta amministrazione con funzionari imperiali, tra i Germani vi erano gruppi famigliari (Clan) che controllavano un territorio sulla base di un vincolo di fedeltà con il sovrano, un sistema dal quale – com’è noto – nacque il sistema feudale. Le popolazioni germaniche più duttili rispetto all’influenza latina, come Goti e Burgundi, recepirono nelle loro leggi il diritto romano ma nella forma cosiddetta volgare (ossia non originale ma derivata da raccolte ed epitomi di giuristi privati). Le principali fonti di diritto romano volgare sono: Pauli receptae sententiae Raccolta di massime giuridiche attribuite al giurista Paolo, in realtà redatta da anonimi compilatori, del III sec. se ne conosce circa la sesta parte attraverso citazioni successive Vaticana fragmenta scoperti nel 1821 dal Cardinale Mai, occidentali, opera di un privato del IV sec. si tratta di scolii e glossemi tratti da scritti dei grandi giuristi imperiali (Papiniano, Paolo e Ulpiano), e con massime tirate da costituzioni imperiali. E’ una preziosa documentazione del Diritto Romano pregiustinianeo. Tituli ex corpore Ulpiani opera istituzionale, forse proveniente da un’epitome delle istituzioni di Gaio. Epitome Gai ( Liber Gai ), epitome aggiornata delle Istituzioni di Gaio, molto utilizzata dai Visigoti, forse anche elaborata e prodotta dai Visigoti stessi, del V sec., compendio in 2 libri dei primi tre libri delle Istituzioni di Gaio, compare nella Lex romana Wisigothorhum. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti. Il titolo è di Cuiacio, è una collezione di pareri che un ignoto giurista fornisce ad un avvocato configura a volte situazioni astratte. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 5 Il Corpus Iuris civilis Uomo di modeste origini, grazie alla benevolenza di suo zio Giustino, asceso al potere dopo la morte di Anastasio nel 518 e grazie ad una congiura di palazzo, Giustiniano poté diventare imperatore d’Oriente (528). Il suo programma ebbe tre obiettivi: 1) unificazione religiosa, 2) unificazione politica e 3) unificazione giuridica11. Il promo obiettivo ebbe poca fortuna poiché un suo decreto volto a conciliare i calcedoniani e i monofisiti scontentò tutti e risultò un vero fallimento. Nel campo politico intraprese, grazie ai suoi generali Belisario e Narsete, una campagna contro i Vandali nell’africa occidentale (534-535) contro i goti nell’Italia meridionale (535-553) e sempre contro i goti nella Spagna meridionale (554). Riguardo all’Italia – nel 476 d.c. era stato deposto Romolo Augustolo, Odoacre re degli Eruli aveva restituito le insegne imperiali a Bisanzio e aveva chiesto per se il titolo di Patricius romano, poi vi era stata la dominazione di Teodorico il Grande - si può dire che la sua guerra portò morte e distruzione per venti anni nella penisola riducendola veramente allo stremo, tanto che un gruppo di rozzi guerrieri in fuga dall’est europeo sotto la pressione dei mongoli, i Longobardi, poté senza fatica conquistarla nel 568 d.c. Ma la conquista bizantina fu ricca di significati e di conseguenze sul piano politico e giuridico. In ordine a quest’ultimo punto fondamentale è la promulgazione delle parti del Corpus, forse l’opera unificatrice più riuscita di Giustiniano. Essa rappresenta la massima espressione raggiunta dalla romanità (e mai più raggiunta nel Medioevo) della potestà legislativa e ordinatrice nell’ambito del diritto dell’imperatore: un’opera che può essere paragonata soltanto a quella di Napoleone con qualcosa in meno (la mancata abolizione del diritto giurisprudenziale) e qualcosa in più (un libro di istituzioni). Giustiniano non arriva al punto di abolire tutto il diritto giurisprudenziale ponendo l’esclusività della legge ma comunque procede – attraverso la compilazione del digesto affidata a Triboniano – alla selezione di tutto il materiale giurisprudenziale fin dai primordi della romanità. E’ un’opera che avendo caratterizzato nel bene e nel male tutto il diritto dell’Europa occidentale per oltre mille anni è stata oggetto di amore e anche di odio feroce: esaltata dai glossatori e commentatori bolognesi fu a partire dall’umanesimo esecrata (cfr. HOTMAN, L’Antitribonianus) e vilipesa: si rimproverava all’Imperatore di aver manipolato la grande giurisprudenza romana, asservendola ai suoi scopi. Checché se ne pensi, essa resta un caposaldo della civiltà giuridica mediterranea ed europea che grazie ad essa si è venuta plasmando intorno ad alcuni punti fermi: 1) 11 Su Giustiniano e la sua compilazione cfr. Cortese, op. cit. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale l’idea di un diritto racchiuso in un codice scritto (differenza dalla realtà anglo-sassone); 2) l’idea di un supremo legislatore; 3) l’idea di un diritto universale. Ecco le parti del Corpus Iuris civilis: 1) Novus Iustinianus Codex (16 aprile 529, 12 libri suddivisi in titoli, raccolta di costituzioni imperiali); 2) Digesta seu Pandectae (iniziato nel 530 ed entrato in vigore il 30 dicembre del 533, 50 libri raccolta di precetti giurisprudenziali); 3) Institutiones Iustiniani sive elementa (21 novembre 533, 4 libri); 4) Codex rapetitae praelectionis (pubblicato con la costituzione corsi il 16 novembre 534 e destinato a rimpiazzare il primo codice); 5) Novellae (provvedimenti successivi di Giustiniano non inseriti in raccolte ufficiali ma solo in compilazioni private: L’Authenticum, l’Epitomae iuliani). Il Corpus iuris civilis fu esteso alla parte occidentale dell’Impero con la famosa Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii del 554 (27 capitoli), dopo la conquista dell’Italia avvenuta nel 553. L’estensione alla sola Italia, secondo alcuni storici, radicò la differenza tra il diritto romano della penisola (giustinianeo) e quello dei paesi d’oltralpe (teodosiano). Di Giustiniano va anche ricordata una costituzione del 529 col quale egli si attribuiva il diritto di interpretare la legge mentre il divieto dei commenti era stato disposto nel Digesto (De auctore e Tanta) e nel Codex (Summa Reipublicae). Giustiniano affermava che solo l’interpretazione legislativa aveva efficacia erga omnes. Al divieto di interpretatio corrispondeva l’obbligo di rivolgersi all’Imperatore tramite una Consultatio, Relatio, Suggestio, per ottenere la soluzione di un problema interpretativo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 6 Tre forme di diritto romano Dunque i latini mantennero il loro diritto e i germani il loro per lungo tempo sulla base del principio della personalità del diritto. Il diritto dei latini era quello romano, scritto, assolutamente laico, territoriale per vocazione e formato da leges, ossia da disposizione imperative degli Imperatori e da Iura, cioè dal ricchissimo patrimonio giurisprudenziale. Abbiamo così raccolte di Leges come il Codex Gregorianus e il Codex Ermogenianus (fine III secolo) ed infine il famoso Codex Theodosianus del 438 d.c. esteso alla parte occidentale nel 439 d.c. Riguardo alla sistemazione degli Iura abbiamo la famosa costituzione di Valentiniano III del 426 che limitava le citazioni nei tribunali ai soli giureconsulti Gaio, Paolo, Papiniano e Modestino (si noti l’intervento autoritativo nel campo degli Iura), costituzione che fu introdotta in Oriente da Teodosio II e inserita nel Codex Theodosianus. Abbiamo anche una serie di raccolte di Iura che costituiranno le basi per le leggi romano-barbariche e che costituiranno quello che è stato definito il diritto romano volgare: 1) Pauli sententiae, 2) Fragmenta Vaticana, 3) Epitome gai, 4) Tituli ex corpore Ulpiani, 5) Mosaicorum et romanorum legum collectio. A partire dal VI secolo vi saranno le raccolte di Giustiniano che confluiranno nel cd. Corpus Iuris Civilis che fu esteso alla parte occidentale dell’Impero con la famosa Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii del 554 , dopo la conquista dell’Italia avvenuta nel 553. Mentre in Occidente, e soprattutto in Italia, il diritto romano restò fisso nella raccolta giustinianea e divenne patrimonio esclusivo dei giuristi, fin dall’alto Medioevo gli imperatori di Bisanzio continuarono a trattare il diritto romano come cosa loro, confezionando nuove raccolte e tenendo in poco conto la compilazione giustinianea, anche perché questa era scritta in latino, difficile da comprendere per i Greci. La più importante di queste raccolte fu portata a termine da Leone il Saggio (886-911) che riuscì a completare un vero codice rielaborando tutta la legislazione giustinianea – Novelle, Digesto, Codice – e quella successiva. La raccolta è conosciuta come ta Basilicà (o Basilici) ed è formata da 60 libri. Ebbe un grande successo soppiantando effettivamente la raccolta giustinianea, eccitando peraltro l’interpretazione scientifica»12. Così i Basilici rappresentarono il diritto comune per il mondo bizantino, dando vita a scuole interpretative così come si sarebbe avuto in occidente con la scuola di Bologna. Infatti «anche i Basilici ispirarono quegli scholia che son l’equivalente delle glosse nostrane». Se i 12 Cortese, op. cit. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale territori italiani sottoposti a Bisanzio seguirono le vicende del diritto bizantino, nell’Italia centrosettentrionale – sottoposta al dominio dei Longobardi fino al 774, poi dei Franchi – il diritto romano venne applicato dalle popolazioni di origine latina come legge personale e – cosa importante – nella forma giustinianea. Non bisogna pensare che il sistema delle glosse sia nato nel XII secolo con la scuola di Irnerio: infatti nell’alto Medioevo si trovano numerose glosse alle Institutiones e al Codex di Giustiniano. La novità del XII secolo fu dunque l’elaborazione scientifica del Digesto, fino ad allora pressoché dimenticato. Vanno dunque ricordate la cd. Glossa di Torino, che raccoglie brevi glosse elaborate intorno alle Ie istituzioni di Giustiniano in diverse epoche; la Glossa di Calamari e la Glossa di Klon; la Summa perugina, un sistema di glosse elaborate intorno al Codex. Da questo esame emerge che il diritto romano nell’alto Medioevo si “regionalizzò” assumendo tre diverse forme: 1) il diritto romano-bizantino nei territori dell’Impero Romano d’Oriente; 2) il diritto romano-giustinianeo in Italia; 3) il diritto romano-teodosiano in Francia e Spagna grazie alla recezione – di cui si dirà nel paragrafo successivo - del Codice Teodosiano nelle leggi dei Goti. Questo tenendo presente che poco o nulla si sa della concreta applicazione della raccolta giustinianea in Italia e del principio della personalità del diritto per il quale il diritto romano era utilizzato dalla popolazione di origine romanica mentre quello germanico dai dominatori “barbari”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 7 Le leggi romano Barbariche Alcune popolazioni barbare si mostrarono più docili rispetto alla grandezza della civiltà romana, ma mancò del tutto un’elaborazione scientifica del diritto poiché i giuristi erano volti solo ad attività pratiche di tipo burocratico o notarile. In ogni caso troviamo copiose testimonianze della recezione del diritto romano – nella forma volgare – da parte di alcune popolazioni come i Goti e i Burgundi13. Ecco le più importanti leggi romano-barbariche: 1) Lex romana-Wisigothorum (o Breviarium Alarici o Breviarium Aniani) del 506 relativa al regno visigoto della Gallia meridionale che regolava, in omaggio al principio della personalità del diritto, i rapporti tra i soli romani. Essa conteneva alcuni passi del Codex Theodosianus, qualche costituzione dei codici Ermogeniano e Gregoriano e alcune parti di opere dottrinali come le Istituzioni di Gaio e le Sentenze di Paolo. I testi erano accompagnati da un’interpretatio esplicativa. Tale legge, che abrogava tutto il diritto romano anteriore, si caratterizzava per la sua precettività e distingueva – con riguardo al diritto penale – due categorie di individui: gli honestiores e gli inferiores. 2) Lex Wisigothorum promulgata nel 654 dal re Recesvindo, divisa in 12 libri, secondo alcuni era diretta a visigoti e romani superando così il principio della personalità del diritto. Altri sostengono invece che tale legge abbia semplicemente abrogato la Lex romana-Wisigothorum. 3) Lex Burgundionum emanata dal re dei Burgundi (della Borgogna) Gundobado tra il 480 e il 502, divisa in 88 titoli metteva per iscritto le principali consuetudini del popolo ed era diretta solo ai Burgundi. Interessanti le norme sul matrimonio, che era considerato come un acquisto e sul divorzio, espressamente proibito (in sua vece vi era l’istituto del ripudio). 4) Lex Romana-Burgundionum emanata tra il 500 e il 533 aveva stesso contenuto e caratteri della Lex Romana-Wisigothorum, con la differenza che i testi romani erano stati tutti parafrasati, compendiati e disposti in un organico codice. Ebbe vita breve perché i romani le preferirono la Lex Romana-Wisigothorum. 13 Cfr. Cortese, op. cit. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale 5) Edictum Theoderici da attribuito nel 1579 da Pierre Pithou a Teodorico l’amalo degli Ostrogoti d’Italia. Tuttavia il Vismara ha sostenuto che tale editto sarebbe da attribuire a Teodorico II del regno visigoto di Tolosa (453-466)14. Si tratta di un corpo di 154 capitoli contenenti passi dei codici e alcune parti delle sentenze di Paolo. 14 Su questi aspetti cfr. R. Ajello, Origini e condizioni dell’attualità giuridica, Napoli Jovene 1998, pp. 24450, laddove ricostruisce la vicenda storiografica. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 20 Università Telematica Pegaso Caratteri dell’esperienza giuridica alto-medievale Bibliografia • C. Calisse, Storia del diritto italiano, in tre voll., Firenze 1903; • G. Salvioli, Corso ufficiale di Storia del Diritto Italiano, vol. II, Napoli 1913; • S. Romano, L’ordinamento giuridico. 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Ajello, Origini e condizioni dell’attualità giuridica, Napoli Jovene 1998; • P. Erdö, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, Roma 1999; • E. Gibbon, Decadenza e caduta dell'Impero romano, Milano, Mondadori, 2002; • Azzara, L'Italia dei barbari, Bologna Il Mulino, 2002; • Id., La Chiesa nel Medioevo, Bologna Il Mulino 2009; • P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma, Laterza, 2004; • H. Pirenne, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Milano, Newton & Compton 2006; • P. J. Heather, La caduta dell'Impero romano, Garzanti, 2006; • M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna il Mulino 2008. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 20